32.2008.118
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20 aprile 2009Italiano32 min
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Numero d'incarto:
32.2008.118
Data decisione, Autorità:
20.04.2009, TCA
Titolo:
Non entrata in materia perché assicurata ha saltato visita peritale.Giustificazione data non ritenuta valida.Invece,il fatto che ric.fosse ricoverata in ospedale,indipendentemente dalla gravità della malattia,le impediva di fatto di recarsi dai periti.Rinvio atti a UAI per fissare nuovi appuntamenti
NON ENTRATA IN MATERIA
PERIZIA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
RIPETIBILI
art. 43 cpv. 3 LPGA
art. 61 let. g LPGA
art. 73 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.118
TB
Lugano
20 aprile
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 giugno 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 20 maggio 2008 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
A. Con
decisione del 18 agosto 2005, cresciuta in giudicato, l'Ufficio assicurazione invalidità ha accolto l'opposizione di RI 1, nata nel 1968, ovvero
ha riconosciuto dei provvedimenti professionali presso la __________ per
frequentare il corso di laurea in studio di comunicazione visiva.
Per motivi di salute l'assicurata ha interrotto questo studio ed
ha chiesto di potere frequentare un corso per ottenere la licenza di insegnante
NIA (Neuromuskoläre integrative Aktion).
Il 24 novembre 2006 l'UAI, esperiti i necessari accertamenti medici,
ha negato il riconoscimento di altri provvedimenti professionali come pure il
diritto ad una rendita.
Il ricorso del 5 gennaio
2007 dell'assicurata è stato
accolto da questo Tribunale con sentenza del 27 novembre 2007 (doc. AI 134,
inc. n. 32.2007.8), in cui si è affermata la necessità che l'Ufficio AI procedesse ad un complemento
istruttorio volto ad accertare l'esistenza di un eventuale peggioramento delle condizioni di salute
della ricorrente rispetto alle perizie del 2003, non essendo possibile ritenere
verosimile la continuazione della riformazione professionale proposta dall'Amministrazione (cfr. consid. 2.10).
B. Sulla
scorta del rinvio del TCA, il
19 febbraio 2008 (doc. AI 138) il medico SMR dell'Ufficio assicurazione invalidità ha proposto di sottoporre l'assicurata ad una valutazione peritale reumatologica
e psichiatrica, per esperire le quali il 3 marzo 2008 ha incaricato il Centro
Peritale per le Assicurazioni Sociali (doc. A3) per esaminare l'aspetto psichico, mentre ha fissato per l'11 aprile 2008 l'accertamento medico ambulatoriale reumatologico presso il dr. med. __________
(doc. A2).
Il 6 marzo 2008 (doc.
A6) il Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali ha comunicato all'assicurata di presentarsi martedì 18 marzo
2008 alle 13.30 dalla dr.ssa med. __________ attiva presso l'Ospedale __________ (da rilevare che la
dott. __________, dopo il diploma di medico nel 1980 in __________ ha
conseguito la specialità, nel 1984, sempre in __________ ma non fa parte della
FMH, v. www.doctorfmh.ch). La ricorrente
ha avvertito di avere già un altro appuntamento quel giorno.
Il 10 marzo 2008 (doc.
A7) il predetto Centro ha quindi fissato un altro appuntamento per martedì 1°
aprile 2008, giorno in cui l'assicurata
ha telefonato al medico chiedendo di spostare l'orario della visita avendo problemi a raggiungerla in tempo con i
mezzi di trasporto pubblici (doc. AI 143).
A seguito di ciò, lo
stesso 1° aprile 2008 (doc. A8) il CPAS ha così fissato per martedì 8 aprile
2008, alle ore 14.30, un terzo appuntamento sempre presso l'Ospedale di __________, al quale l'assicurata non si è presentata, essendo stata
ricoverata presso la Clinica __________ di __________ dal 7 al 12 aprile 2008
(doc. A9).
Contestualmente, l'assicurata non si è nemmeno presentata alla
visita reumatologica dell'11
aprile 2008 presso il dr. med. __________.
C. L'11 aprile 2008 (doc. A4) l'Ufficio assicurazione invalidità ha diffidato
l'assicurata, la quale, a
giustificazione della sua mancata presenza ad entrambe le visite peritali, il
21 aprile 2008 (doc. A5) ha trasmesso uno scritto in cui ha giustificato i
rinvii per i tre appuntamenti. In particolare, ha affermato che il suo medico
curante, che ha predisposto il ricovero, avrebbe contattato i due periti.
Viste le sue condizioni di salute e la
problematica dei mezzi di trasporto, ha pertanto chiesto che le perizie siano
svolte nel __________.
L'UAI ha interpellato il medico SMR, il quale
ha affermato che queste giustificazioni non erano accettabili, visto che lo
stato di salute dell'assicurata
non le impediva di recarsi dai medici periti indicati (docc. AI 148 e 151).
D. Con
decisione del 20 maggio 2008 (doc. A1) l'Ufficio assicurazione invalidità, fondandosi sull'art. 43 cpv. 3 LPGA, ha deciso la non
entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni per ingiustificata
mancata collaborazione dell'assicurata.
Ciò ha comportato che il suo stato di salute e quindi la sua capacità lavorativa
e di guadagno non hanno potuto essere determinati, non essendo sufficienti gli
atti medici a disposizione. L'Amministrazione
non ha quindi ritenuto valide le giustificazioni fornite dall'interessata per il tramite della madre, peraltro
non munita di procura, dato che secondo il medico SMR i motivi addotti non sono
motivi oggettivi che le impedivano di sottoporsi alle visite ordinate.
E. Il
13 giugno 2008 (doc. I) RI 1, patrocinata dall'avv. RA 1, ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata siccome arbitraria.
A suo dire, è
incomprensibile che la giustificazione data secondo cui in quel periodo era
ricoverata in clinica a causa di una grave complicazione del suo stato di salute,
non sia stata ritenuta valida. Inoltre, nemmeno la si può colpevolizzare per
non avere avvisato i periti, soprattutto alla luce del fatto che il suo medico
curante ha ammesso di essersi dimenticato di avvertirli del suo ricovero.
Infine, la lettera del 21 aprile 2008 è stata scritta da sua mamma, su sua
precisa richiesta, non essendo essa stessa in condizioni psico-fisiche per
procedere in tal senso.
Nella risposta del 18
luglio 2008 (doc. IV) l'Ufficio
assicurazione invalidità ha ribadito la sua posizione, rinviando ai pareri del
medico SMR riguardo alla presunta impossibilità della ricorrente di sottoporsi
agli esami peritali prescritti. Inoltre, la circostanza che il medico curante
dr. med. __________ non ha avvisato i periti o l'Ufficio AI del ricovero dell'assicurata non ha trovato riscontro agli atti. Le giustificazioni
addotte dalla mamma dell'insorgente
sono infine state ritenute insufficienti.
Il 7 agosto 2008 (doc.
VII) la ricorrente ha preso posizione sulle affermazioni dall'UAI.
in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003).
nel
merito
2. Oggetto
del ricorso è soltanto la validità della non entrata in materia da parte dell'Ufficio assicurazione invalidità sulla
domanda di (nuove) prestazioni dell'assicurata.
La valutazione, nel
merito, del suo stato di salute e quindi della sua capacità lavorativa e di
guadagno non può essere oggetto del presente ricorso, siccome il competente
Ufficio non si è pronunciato in proposito mediante una decisione impugnabile in
virtù dell'art. 69 cpv. 1 lett.
a LAI.
3. A
norma dell'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (artt. 1-26bis e 28-70), sempre che la legge non preveda espressamente
una deroga.
Ai sensi dell'art. 28
cpv. 1 LPGA, gli assicurati ed il loro datore di lavoro devono collaborare
gratuitamente all'esecuzione delle varie leggi d'assicurazione sociale.
Per l'art. 43 cpv. 1
LPGA, l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari
accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni
date oralmente devono essere messe per iscritto.
Secondo l'art. 43 cpv.
2 LPGA, se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o
specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi.
Giusta l'art. 43 cpv.
3 LPGA, se l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante
un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d'informazione
o di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle
conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di
riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di
non entrare in materia.
In virtù dell'art. 69 cpv. 1 OAI, norma riguardante l'istruttoria, l'Ufficio AI esamina le condizioni assicurative, se necessario in collaborazione
con la cassa di compensazione competente giusta l'art. 44.
Per l'art. 69 cpv. 2 OAI, se tali condizioni sono
adempiute, l'Ufficio AI procura
gli atti necessari, in particolare circa lo stato di salute, l'attività, la capacità di lavoro e l'idoneità all'integrazione. A tale scopo possono essere domandati rapporti e informazioni,
ordinate perizie, eseguiti sopralluoghi e consultati specialisti dell'aiuto pubblico o privato agli invalidi.
Giusta il capoverso 3
dell'art. 69 OAI, gli Uffici AI
possono convocare gli assicurati per un colloquio. La convocazione deve essere
notificata agli assicurati almeno 10 giorni in anticipo.
A norma dell'art. 69 cpv. 4 OAI, al fine di esaminare le
condizioni mediche del diritto alle prestazioni, gli Uffici AI sottopongono i
necessari incarti al competente servizio medico regionale. L'Ufficio federale può prevedere deroghe alla
regola dell'esame da parte del
servizio medico regionale.
Secondo l'art. 73 OAI, se l'assicurato rifiuta, senza scuse valide, un esame medico (art. 49
cpv. 2), una perizia (art. 69 cpv. 2), un colloquio con l'Ufficio AI (art. 69 cpv. 3) o di fornire
informazioni (art. 28 LPGA), l'Ufficio
AI può, dopo aver fissato un termine adeguato ed esposto le conseguenze della
negligenza, decidere in base agli atti oppure sospendere gli accertamenti e
decidere la non entrata nel merito.
4. A
proposito dell'art. 43 cpv. 3 LPGA, in una causa inerente l'assicurazione
contro le malattie (DTF 129 V 267), nel 2003 l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha affermato
quanto segue:
" (…)
5.3 En relation avec les circonstances de fait qui déterminent la quotité
de la surprime (motif du retard et situation financière de l'intéressé), la
caisse ne pouvait non plus, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges
appliquer le taux maximum prévu par la loi (50%) sans avoir au préalable
cherché à établir d'une manière ou d'une autre les circonstances déterminantes
(motifs du retard et situation personnelle de l'intéressé). Il est vrai que les
déclarations de ce dernier en procédure cantonale (lettre du 16 novembre 2001)
laissent augurer certaines difficultés quant à sa collaboration à la procédure.
Il convient toutefois de rappeler, sur ce point, que selon les circonstances, l'assureur
social se heurtant à un manque de collaboration d'une partie peut, après lui
avoir imparti un délai pour respecter ses obligations et l'avoir avertie des
conséquences de son attitude, se prononcer en l'état du dossier; le cas
échéant, il pourra rejeter la demande présentée par cette partie en considérant
que les faits dont elle entend tirer un droit ne sont pas démontrés (cf. ATF
117 V 264 consid. 3b et les références). Au lieu de se prononcer sur le
fond, en l'état du dossier, l'assureur peut également, cas échéant, rendre une
décision d'irrecevabilité de la demande dont il est saisi (cf. ATF 108 V 230
s. consid. 2; v.
également UELI KIESER,
Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurich 1999, ch. 229, pp.
108 s.; MAURER, Unfallversicherungsrecht, p. 256; HARDY LANDOLT, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, thèse Zurich
1995, pp. 172 ss, ainsi que l'art. 43 al. 3 LPGA). Mais l'assureur ne peut se
prononcer en l'état du dossier ou refuser d'entrer en matière - le choix de
l'une ou l'autre décision dépendra notamment de l'avancement de l'instruction
de la cause et de ses conséquences pour l'assuré ou d'éventuels tiers intéressés
-, que s'il ne lui est pas possible d'élucider les questions de faits encore
ouvertes sans difficultés ni complications particulières malgré l'absence de
collaboration de l'assuré (cf. ATF 108 V 231 ss, 97 V 177; MAURER,
Unfallversicherungsrecht, p. 255)." (sottolineature della redattrice).
Inoltre, secondo Kieser, in
ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 43 n. 38, pag. 440,
" c) Art. 43 Abs. 3 ATSG bezieht sich schliesslich
lediglich auf Leistungsbegehren. Soweit die Abklärung eine
Versicherungs-unterstellung oder eine Beitragsfrage betrifft, kann eine
Anwendung gegebenenfalls in analoger Weise erfolgen oder es ist auf die im
jeweiligen Einzelgesetz vorgesehene Sanktion bzw. Folge zurückzugreifen (vgl.
z.B. Art. 24 Abs. 5 AHVV betreffend die Festsetzung von Akontobeiträgen in der
AHV).
A pag. 441, n. 40 ad art. 43, l'autore
afferma ancora:
" Die in Art. 43 Abs. 3 ATSG vorgesehenen Sanktionen
können erst nach Durchführung eines Mahn- und Bedenkzeitverfahrens angeordnet
werden (vgl. dazu BBl 1999 4600). Dieses entspricht demjenigen, welches nach
Art. 21 Abs. 4 ATSG durchzuführen ist (vgl. für näheres ATSG-Kommentar, Art. 21
Rz. 68 ff.). Es handelt sich um eine ausnahmslos zu beachtende Verfahrensregel,
und es kann auch nicht davon abgewichen werden, wenn die betreffende Person zu
erkennen gibt, dass sie der ihr obliegenden Pflicht jedenfalls nicht nachkommen
will (vgl. BGE 122 V 219 f. in analoger Anwendung; vgl. ferner SVR 1998 UV Nr.
1 sowie Maeschi, Kommentar, Rz. 20 zu Art. 87 MVG). Dabei obliegt dem
Verwaltungs-träger die Beweislast, wenn der Nachweis der Mahnung strittig ist
(vgl. dazu SVR 1995 IV Nr. 41). Die zu erlassende Mahnung hat keinen
Verfügungscharakter; denn sie betrifft nicht eine durch-setzbare Rechtspflicht,
sondern eine Obliegenheit der Partei (vgl. SVR 1998 UV Nr. 1).".
In sostanza,
l'amministrazione, quando deve effettuare degli accertamenti, può decidere in
base agli atti solo se non può accertare in alcun modo i fatti determinanti e
dopo aver diffidato l'assicurato per iscritto, avvertendolo delle conseguenze
giuridiche e impartendogli un adeguato termine di riflessione.
L'art. 43 cpv. 3 LPGA prevede due possibili
sanzioni. L'assicuratore può
decidere in base agli atti di cui dispone oppure può non entrare in materia
sulla richiesta di prestazioni.
Al proposito, Kieser
(n. 41 ad art. 43) si è così pronunciato:
" (…)
Das Gesetz gibt keine Richtlinien, wie zwischen den beiden Sanktionen
zu wählen ist. Immerhin ist nach der Praxis zu beachten, dass von der
Möglichkeit des Nichteintretens zurückhaltend Gebrauch zu machen ist; soweit
aufgrund der vorliegenden Akten ein materieller Entscheid möglich ist, soll ein
Nichteintretens-entscheid nicht gefällt werden (vgl. Kölz/Häner, Rz. 275); diese prioritäre Bedeutung
des materiellen Entscheides wird auch in den Gesetzes-materialien betont (vgl.
BBL 1994 V 948 f.). Ein Nichteintreten hat insoweit insbesondere dort
Bedeutung, wo die nicht wahrgenommene Mitwirkungspflicht eine Eintretensvoraus-setzung
betrifft (vgl. Kieser, Verwaltungsverfahren, Rz. 229); hingegen ist
diese Sanktion nicht zulässig, wo der Sachverhalt auch ohne Mitwirkung der
Partei sich ohne Schwierigkeiten und ohne besonderer Aufwand abklären lässt
(vgl. SVR 2000 IV Nr. 23). Allemal ist zu berücksichtigen, dass die für die
Partei "günstigere Variante" zu wählen ist (vgl. BGE 108 V 231 f.).
Wird gegen den betreffenden Entscheid des Versicherungsträgers ein
Rechtsmittel eingelegt, ist im Rahmen der Überprüfung desselben vorfrageweise
zu klären, ob die Mitwirkung, die verlangt wurde, rechtmässig war oder nicht
(vgl. SVR 1998 UV Nr. 1).".
Le sentenze dell'Alta Corte del 23 gennaio
2007 (I 906/05, considd. 5.4 e 6) e del 6 luglio 2007 (U
316/06, consid. 3.1.1) riprendono la succitata giurisprudenza del 2003 del
Tribunale Federale delle Assicurazioni riguardante l'art. 43 cpv. 3 LPGA e la
completano ulteriormente come segue:
" (…)
5.4 (…) Au lieu de se prononcer sur le fond, en l'état du dossier, l'assureur
peut également, selon les circonstances, rendre une décision d'irrecevabilité
de la demande dont il est saisi. Il ne doit cependant faire usage de cette
possibilité qu'avec la plus grande retenue, autrement dit lorsque un examen sur
le fond n'est pas possible sur la base du dossier (art 43 al. 3 LPGA et 73
RAI; cf. ATF 108 V 229 consid. 2 p. 230; voir également, Ueli Kieser, ATSG-Kommentar : Kommentar zum
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6.
Oktober 2000, Zurich 2003, n. 41 ad art. 43; Kölz/ Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungs-rechtspflege des Bundes, 2ème édition 1998, ch. 275; Ueli
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurich 1999, no
229, p. 108 s.; Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungs-recht, p.
256; Gabriela Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverant-wortung, Fribourg
1999, p. 210).
6.
Conformément au principe inquisitoire, il appartient en premier chef à
l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait à élucider,
quelles sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre en oeuvre dans
un cas d'espèce. Elle dispose à cet égard d'une grande liberté d'appréciation. Si
elle estime que l'état de fait déterminant n'est pas suffisamment établi,
ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des éléments
recueillis, l'administration doit mettre en oeuvre les mesures nécessaires
au complément de l'instruction. En tout état de cause, l'assuré n'est pas
habilité à requérir une décision formelle afin de faire examiner l'opportunité
d'une mesure d'instruction (ATF 132 V 93 consid. 6.5 p. 108). S'il se
soustrait à une telle mesure alors que celle-ci est objectivement et subjectivement
exigible (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 214/01 du 25 octobre
2001, consid. 2b), il prend - délibérément - le risque que sa demande soit
rejetée par l'administration, motif pris que les conditions du droit à la
prestation ne sont pas, en l'état du dossier, établies au degré de la vraisemblance
prépondérante.
En procédure de recours, le juge ne doit alors examiner que si la décision,
rendue conformément à l'art. 43 al. 3 LPGA et 73 RAI sur la base de l'état de
fait existant (incomplet), est correcte (arrêts du Tribunal fédéral des
assurances I 906/05 du 23 janvier 2007, consid. 6, U 489/00 du 31 août 2001,
consid. 2b et I 214/01 du 25 octobre 2001, consid. 3 et les références). Il ne
se justifie pas - et cela n'a d'ailleurs aucun sens sous l'angle de l'économie
de la procédure - d'examiner uniquement le caractère nécessaire ou non de la
mesure requise. Soit les preuves recueillies jusqu'alors sont suffisantes pour
trancher directement le litige, faisant apparaître comme inutile toute mesure
complémentaire d'instruction. Soit le dossier n'est pas suffisamment instruit
pour pouvoir statuer en connaissance de cause, justifiant par voie de
conséquence le complément d'instruction requis par l'administration. Dans cette
hypothèse, le juge ne peut que confirmer le rejet de la demande de prestations
prononcé par l'administration, puisque le dossier ne permet pas d'établir, au
degré de la vraisemblance prépondérante, l'existence des conditions du droit à
la prestation. Cela étant, si l'assuré se montre par la suite disposé à collaborer
à l'instruction et à se soumettre aux mesures nécessaires à celle-ci, il lui
est loisible de saisir à nouveau l'administration d'une demande de prestations.
Celle-ci devra rendre une nouvelle décision, si les nouveaux éléments
recueillis sont de nature à justifier une appréciation différente de la
situation. (…)" (sottolineature
della redattrice).
Ancora recentemente (STF
8C_417/2008 del 28 ottobre 2008, consid. 6.2) il Tribunale federale ha ribadito
che riguardo all'art. 43 LPGA,
la giurisprudenza ha precisato che, malgrado la mancata collaborazione
dell'assicurato, l'assicuratore può pronunciarsi in base agli atti se non è
possibile accertare i fatti senza difficoltà né complicazioni speciali. L'Alta Corte ha in particolare statuito che
l'amministrazione, confrontata con un rifiuto dell'assicurato di sottoporsi a
nuova perizia medica pluridisciplinare, avrebbe dovuto tentare di chiarire la
situazione cercando di raccogliere dapprima presso i primi esperti dei
complementi d'informazione. A questo stadio, non era quindi autorizzata a pronunciare
una decisione fondandosi sugli atti incompleti dell'incarto (STFA I 700/02 del
24 giugno 2003, consid. 2.2 e 3.3; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, n.
41 all'art. 43).
5. Riportando queste conclusioni al caso concreto, l'Ufficio
assicurazione invalidità ha diffidato la ricorrente, dandole la possibilità di
motivare il suo rifiuto di presentarsi l'8 aprile 2008 dal perito dr. med. __________
per una visita psichiatrica e l'11 aprile 2008 dal dr. med. __________ per una
visita reumatologica.
A giustificazione di questa sua duplice
assenza, il 21 aprile 2008 (doc. A5) la ricorrente, per il
tramite della madre, ha scritto all'amministrazione spiegando i motivi per i quali non si era presentata
a nessuno dei tre appuntamenti fissatile. Inizialmente ha evidenziato che da
fine febbraio al 21 marzo 2008 è stata ospite di un ritiro di silenzio – e
quindi era impossibilitata a presentarsi al primo appuntamento del 18 marzo
2008.
Poi, il 25 marzo 2008
si è messa in contatto con l'Ospedale
__________ di __________ per spostare di un'ora l'appuntamento
del 1° aprile 2008, avendo difficoltà a raggiungere il luogo dell'incontro con i soli mezzi pubblici viste inoltre
le sue condizioni di salute. Assente la dottoressa, la ricorrente ha chiesto
alla segretaria di riferire questi impedimenti e di confermarle un nuovo appuntamento,
ma nemmeno la telefonata del 31 marzo 2008 ha sortito gli effetti sperati. Nel
contatto del 1° aprile 2008 la dottoressa __________ le ha detto che non era
possibile spostare l'appuntamento
di un'ora.
Un terzo appuntamento
è comunque stato fissato per l'8
aprile 2008, ma dal 7 al 12 aprile 2008 la ricorrente è stata ricoverata alla
Clinica __________ di __________. Tuttavia, il dr. med. __________, suo medico
curante, le aveva detto che si sarebbe messo in contatto con i due periti
designati dall'UAI avvisandoli
della concomitanza delle visite peritali psichiatrica (8 aprile 2008) e reumatologica
(11 aprile 2008) con la degenza in clinica.
Precisando infine che
si sarebbe sottoposta prossimamente ad una visita specialistica, l'insorgente ha chiesto all'amministrazione di rivolgersi al suo medico
curante. Per quanto riguarda la necessità di esperire le perizie stabilite dall'Ufficio AI, a causa dei suoi problemi di
salute e di trasporto l'assicurata
ha postulato che le stesse vengano eseguite nel __________.
Inoltre, il 29 aprile
2008 (doc. AI 150) l'UAI ha
ricevuto dall'Ospedale __________
di __________ copia della valutazione specialistica del dr. med. __________, psichiatra,
che il medico curante dr. med. __________ ha trasmesso alla dr.ssa med. __________
il 22 aprile 2008 (doc. AI 150-2), chiedendole di rinunciare alla perizia
medica, dato che l'assicurata
era già stata visitata l'11
marzo 2008 da un altro psichiatra.
Il medico SMR si è
pronunciato dapprima sullo scritto della madre della ricorrente, affermando che
" Le giustificazioni riportate dall'assicurata non possono essere accettate. Il danno alla salute dell'assicurata non le impedisce di recarsi dai
medici periti previsti." (doc. AI 148);
poi, il 30 aprile 2008 (doc. AI 151), preso atto del parere dello psichiatra,
ha concluso che "L'attuale rapporto del dr. __________ conferma una problematica
somatoforme, problematica che sicuramente non impedisce di sottoporsi ad una
valutazione peritale.".
Alla luce di queste
spiegazioni, nella sua decisione del 20 maggio 2008 (doc. A1) l'amministrazione ha ritenuto che "(…)
Fatti
i due appuntamenti fissati dalla Dr.ssa __________ sono stati da lei annullati
per diversi motivi (altro impegno e problemi di trasporto), mentre all'appuntamento fissato presso lo studio del
Dr. __________ non si è presentata senza preoccuparsi di avvisare. Tramite
raccomandata dell'11.04.2008
l'abbiamo avvisata sulle
conseguenze di un rifiuto del dovere di collaborare. In risposta a questa
lettera abbiamo ricevuto una raccomandata da parte del signor __________ senza
una regolare procura e in data 28.04.2008 copia della comunicazione inviata dal
Dr. __________ alla Dr.ssa __________. Sottoposta la nuova documentazione
medica al nostro Servizio medico regionale, quest'ultimo ha ritenuto che non sono motivi
oggettivi che le impediscono di sottoporsi agli esami ordinati. Tenuto conto
del fatto che non si è sottoposta agli accertamenti ritenuti ragionevolmente esigibili,
dovremmo decidere sulla base degli atti. Gli stessi purtroppo sono
insufficienti per poterci esprimere sul diritto a prestazioni.". Pertanto, "Non si entra nel merito della richiesta
di prestazioni.".
Con il ricorso, l'insorgente ha prodotto diversi certificati
medici.
Il primo è stato emesso
il 23 aprile 2008 (doc. A11) dal dr. med. __________ di __________, FMH in
medicina interna e oncologia, ed attesta che dal 29 gennaio 2007 e dal 1°
aprile 2008 l'assicurata era
inabile al lavoro al 100% per motivi di salute.
Nel secondo certificato
medico, rilasciato il 29 maggio 2008 (doc. A10) dal dr. med. __________ di __________,
FMH in medicina generale, si è affermato che l'assicurata è stata visitata in urgenza il 12 aprile 2008, ossia il
giorno stesso della dimissione dalla clinica, per una sindrome algica diffusa e
dorsalgia con reazione depressiva acuta reattiva al dolore; questa situazione
ha necessitato un'iniezione di
antinfiammatori. Una situazione analoga l'aveva già riscontrata durante la visita del 24 ottobre 2004.
Un terzo attestato, datato
2 giugno 2008 (doc. A9), concerne la Clinica __________ di __________, che ha
dichiarato che l'assicurata è
stata ricoverata dal 7 al 12 aprile 2008 nel reparto di medicina.
Infine, il 13 giugno
2008 (doc. VI/1) il medico curante dr. med. __________ ha inviato all'Ufficio assicurazione invalidità uno
scritto del seguente tenore:
" Con la presente vi prego gentilmente di rivalutare
in base a questo nuovo incarto medico, la decisione del 20 maggio 2008 di non entrare
in materia visto che la paziente non si è presentata alla perizia medica sia
presso la Dr.ssa __________ sia dal Dr. __________.
Devo scusare l'assenza della paziente per quanto
riguarda gli appuntamenti della perizia. La Sig.ra RI 1 era ricoverata nella Clinica
__________ dal 9.04.2008 fino al 12.04.2008 per una cervicalgia acuta, ragione
per cui non si era presentata dal Dr. __________. Riguardo la perizia dalla
Dr.ssa __________ le ho già mandato una valutazione del Dr. __________.
In questo momento ho solo informato gli specialisti (il Dr. __________
ha ricevuto una copia della mia lettera del Prof. Dr. __________ della __________,
con la quale ho segnalato che le indagini da parte nostra non sono ancora
completate e purtroppo non ho chiesto formalmente una proroga della perizia,
che comunque ritengo assolutamente necessaria e non come descritto nella vostra
lettera del 20 maggio 2008.
Si tratta dunque di una paziente con una storia da più di dieci anni,
con probabile sindrome di fibromialgia rivalutata presso il Prof. Dr. __________,
lettera del 22.05.2008 che in seguito alla sua valutazione, la paziente è stata
indirizzata al Prof. __________ al centro dei dolori della __________, il quale
ha fatto una rivalutazione dei sintomi della paziente.
Il Prof. Dr. __________ mette i sintomi della paziente in contesto ad
una sindrome di neurastenia associata ad una sindrome d'esaurimento. Questa valutazione conferma la valutazione del
Dr. __________ del 11 marzo 2008 che mette in evidenza una sindrome di tipo
somatoforme sia algica che vegetativa nell'ambito di una personalità con aspetti misti: borderline, dipendente in
seguito ad una problematica di dolori cronici generalizzati. Compatibile con
questi disturbi ci sono anche disturbi psico-somatici come un colon irritabile
recentemente diagnosticato (colonoscopia Dr.ssa __________ il 05.12.2007) ed un'asma bronchiale intrinseca (valutazione Dr. __________
del 25.10.2007).
Conferma da parte del Dr. __________, di un forte sospetto di sindrome
neurastenia che sottolinea soprattutto la componente psichica di questa
sindrome algica.
Alla luce di questi documenti, vi prego gentilmente di dare alla paziente
dei nuovi appuntamenti per una perizia del suo caso: (…)",
ed ha allegato i
cinque citati documenti (doc. VI/2-7), che il medico SMR ha valutato il 10
luglio 2008 (doc. IV/1), affermando che essi permettono di confermare la diagnosi
primaria di disturbo somatoforme/fibromialgia/nevrastenia e che tutti i medici
concordano riguardo all'assenza
di una patologia somatica di rilievo.
Il dr. med. __________,
medico SMR, ha confermato la necessità e l'esigibilità di una valutazione peritale reumatologica e psichiatrica,
esigibilità che è sicuramente data visto che l'assicurata si è presentata pure da medici al di fuori del Canton Ticino.
Occorre quindi esaminare
se le motivazioni addotte dalla ricorrente a sostegno del fatto di non essersi
presentata alle visite peritali dell'8 e dell'11 aprile
2008 siano valide, ossia se il rifiuto di sottoporsi a questi accertamenti sia
giustificato, come richiede il testo dell'art. 43 cpv. 3 LPGA.
6. Secondo
Kieser, sempre in ATSG-Kommentar, n. 39 ad art. 43, pag. 440,
" d) Die Verletzung der Auskunfts- oder
Mitwirkungspflicht ist nur relevant, wenn sie in unentschuldbarer Weise
erfolgt. Es muss sich mithin jedenfalls um eine schuldhafte Verletzung handeln
(vgl. BBl 1991 II 261), wobei das Verhalten der Person nicht mehr
nachvoll-ziehbar sein darf, was etwa dann gegeben ist, wenn ein
Recht-fertigungsgrund nicht einmal ansatzweise erkennbar ist oder wenn das
Verhalten schlechthin unverständlich ist. Damit setzt die Bestimmung höhere
Voraussetzungen fest, als sie etwa nach Art. 13 Abs. 2 VwVG gelten.".
A proposito del carattere
ingiustificato del rifiuto commesso da un assicurato, con sentenza del 1°
settembre 2006 (I 371/05) il Tribunale federale ha rilevato quanto segue:
" (…)
6.2 Die Verletzung der Auskunfts- und Mitwirkungspflicht ist nur
relevant, wenn sie in unentschuldbarer Weise erfolgt (Art. 43 Abs. 3 Satz 1
ATSG (vgl. Erw. 4.1 hievor; BBl 1991 II 261; Kieser, ATSG-Kommentar, Art. 43 Rz
39). Dies trifft nicht zu, wenn sich die versicherte Person aus psychogenen
Gründen, die Krankheitswert haben, weigert, zu einer angeordneten Massnahme
Hand zu bieten (EVGE 1962 S. 45 Erw. 2; Urteile C. vom 7. Dezember 2005 Erw.
3.3.2, I 124/05, und S. vom 29. August 2003 Erw. 1.3, I 21/03).
Die Problematik, ob dem Versicherten eine Begutachtung durch Dr. med.
H.________ aus psychischen Gründen unzumutbar ist, wurde von der IV-Stelle
nicht geprüft, da dies vor Erlass der Verfügung vom 6. Dezember 2004 noch nicht
vorgebracht wurde. Die Sache ist somit an die IV-Stelle zu überweisen, damit
sie hierüber befinde." (…).
Ed ancora, il 30 gennaio 2007 (I
166/06) si è così pronunciato:
"
5.1 Nach dem Wortlaut
von Art. 43 Abs. 3 ATSG liegt eine Verletzung der Mitwirkungspflicht nur dann
vor, wenn sie in unentschuldbarer Weise erfolgt ist. Sie muss somit schuldhaft
sein (vgl. auch Art. 73 IVV). Dies ist dann der Fall, wenn kein
Rechtfertigungsgrund erkennbar ist oder sich das Verhalten der versicherten
Person als völlig unverständlich erweist (Kieser, ATSG-Kommentar, N 39 zu Art.
43). (…).".
Nella sentenza del 6 novembre 2007 (U
48/07), il ricorrente si era rifiutato di sottoporsi ad una perizia medica
pluridisciplinare ordinata dal giudice, motivando di avere rifiutato di
sottoporsi a questa misura d'accertamento quando è stata ordinata dall'assicuratore,
perché aveva perso la fiducia in quest'ultimo. Il Tribunale federale ha
ritenuto che un tale motivo non scusava il rifiuto dell'assicurato di sottoporsi
ad una perizia medica necessaria per l'apprezzamento del suo caso, dato che le
parti potevano, se caso, far valere, presso l'assicuratore, fondati motivi per
ricusare il perito e presentare delle controproposte (art. 44 LPGA). Pertanto,
l'assicuratore era legittimato a decidere sulla scorta degli atti (cfr. consid.
4.3).
7. Nell'evenienza
in esame, quale giustificazione della mancata presenza ai due appuntamenti di
aprile 2008 con i periti, la ricorrente ha fornito una motivazione medica.
Nello scritto del 21 aprile 2008,
redatto e controfirmato dalla mamma dell'interessata ma, successivamente, pure
ratificato dalla ricorrente e quindi giuridicamente valido (doc. I punto 10), la
stessa ha infatti specificato trattarsi di problemi di salute che le hanno
impedito di partecipare agli accertamenti medici ambulatoriali ordinati dall'Ufficio
AI, tanto che è stata ricoverata dal 7 al 12 aprile 2008 presso la clinica __________
nel reparto di medicina (doc. A9).
Vero è che la precisazione del reparto appare,
in sé, generica, non specificando di quale malattia l'assicurata sia stata affetta.
Tuttavia, essendo certificata da un
nosocomio riconosciuto come tale non può essere ignorata.
Al proposito, comunque, va rilevato che
il 13 giugno 2008 (doc. VI/1) il medico curante dell'insorgente, dr. med. __________,
ha spiegato, come visto, che il ricovero in clinica è stato dovuto ad una cervicalgia
acuta.
Riguardo a questa circostanza, pure il
certificato medico allestito il 29 maggio 2008 dal dr. __________ attesta che il
giorno stesso della dimissione la ricorrente è stata visitata d'urgenza a causa
di una sindrome algica diffusa e dorsalgia con reazione depressiva acuta
reattiva al dolore, tanto da essere curata con un'iniezione di antinfiammatori
(doc. A10).
Stante quanto precede, d'avviso del TCA,
l'opinione del medico SMR che ha reputato che il danno alla salute non impediva
alla ricorrente di recarsi dai periti designati, va comunque contestualizzata.
Non va infatti dimenticato che dal 7 al
12 aprile 2008 l'insorgente è stata ricoverata alla Clinica __________ di __________
e quindi era giocoforza impossibilitata a lasciare questa struttura per recarsi
alle due visite peritali predisposte dall'amministrazione, indipendentemente
dalle sue condizioni di salute in altri momenti.
Inoltre, questo ricovero è stato comunque
prescritto da un medico e si è protratto per quasi una settimana, quindi un
periodo di tempo di una certa importanza.
Ora, indipendentemente dalla gravità
dell'indisposizione della ricorrente, oggetto delle motivazioni del medico SMR
ma che non spetta a questo Tribunale esaminare in questa sede, ciò che è determinante
è che sia il nosocomio sia il medico curante hanno attestato che nei giorni previsti
per procedere agli accertamenti peritali l'assicurata era a tutti gli effetti ricoverata
per cervicalgia acuta e che perfino alle sue dimissioni ha avuto una
"ricaduta" certificata dal dr. med. __________.
In queste circostanze, d'avviso della
scrivente Corte, non si può validamente ritenere che il rifiuto di collaborare
opposto (implicitamente) dalla ricorrente sia ingiustificato.
Prova ne è, peraltro, che ella ha
reagito immediatamente alla diffida dell'amministrazione, manifestando
risolutamente la propria volontà di (ri)sottoporsi agli esami previsti
chiedendo di potersi (ri)presentare ad una nuova visita medica e, possibilmente,
date le sue condizioni di salute ed il problema degli spostamenti con i mezzi
pubblici, che fossero designati dei periti più prossimi al suo domicilio.
Anche il medico curante, nel suo
scritto del 13 giugno 2008, ha sollecitato un nuovo appuntamento per la
ricorrente, contestando la conclusione di non entrata in materia a cui è giunto
l'Ufficio AI.
Questi elementi dimostrano quindi la
sua ferma intenzione di addivenire ad un risultato concreto in merito alla sua
situazione valetudinaria e questi fatti non possono essere ignorati.
Va comunque rammentato
che in calce alla comunicazione standard che l'UAI effettua agli assicurati informandoli della necessità di un
accertamento medico, l'amministrazione
avvisa tutti gli interessati che "La modifica del suddetto appuntamento
è possibile unicamente per motivi gravi. Questi vanno giustificati
tempestivamente e per iscritto alla persona incaricata di trattare la pratica."
(docc. A2 e A3).
A questo riguardo, l'insorgente ha affermato che il dr. __________
si sarebbe incaricato di avvisare entrambi i periti della sua indisponibilità
data dall'imminente ricovero in
clinica (doc. A5 punto 3).
Agli atti non v'è tuttavia traccia di questa comunicazione,
se non quella del 13 giugno 2008, giunta ovviamente troppo tardi.
Pertanto, il TCA biasima il comportamento della
ricorrente – ed indirettamente del suo medico curante -, la quale non ha avuto
l'accortezza - nonché la
cortesia - di avvisare entrambi i periti rispettivamente almeno l'Ufficio AI riguardo alla sua impossibilità
di presentarsi alle visite specialistiche ordinate dall'UAI stesso.
8. Stanti
le considerazioni che precedono, d'avviso della scrivente Corte, l'Ufficio assicurazione invalidità ha violato l'art. 43 cpv. 3 LPGA,
poiché prima di procedere con la chiusura dell'inchiesta e la decisione di non entrare in materia sulla domanda di
prestazioni della ricorrente, avrebbe dovuto, invece, fissare dei nuovi
appuntamenti presso la psichiatra ed il reumatologo designati.
Eventualmente, data la
manifestata difficoltà dell'assicurata
di recarsi a __________ con i mezzi pubblici e tenuto conto che il reumatologo
incaricato ha rimesso il mandato (doc. AI 143), l'amministrazione avrebbe dovuto conferire ad altri specialisti FMH in
reumatologia ed in psichiatria con studi professionali prossimi al domicilio
della ricorrente l'incombenza
di peritare l'insorgente.
In concreto, dunque,
la misura adottata dall'UAI risulta sproporzionata. Occorre evidenziare,
infatti, sia la valida giustificazione del suo rifiuto apportata dalla
ricorrente, sia la sua buona volontà di giungere alla definizione delle proprie
condizioni di salute e delle conseguenze che esse comportano sulla sua capacità
lavorativa e di guadagno.
Sulla scorta di quanto
precede, l'incarto va dunque rinviato all'amministrazione per completare i suoi
accertamenti. Essa fisserà all'assicurata dei nuovi appuntamenti possibilmente
venendole incontro nella scelta dei periti riguardo al luogo delle visite mediche
e si conformerà all'art. 43 cpv. 3 LPGA. L'assicurata è comunque
avvertita del suo obbligo di collaborare e di volersi assolutamente attenere
alle convocazioni che saranno staccate.
In queste condizioni,
la decisione impugnata va annullata senza esame del merito della vertenza per
cui la ricorrente ha prodotto documentazione, in questa sede, inutile.
La richiesta di
condanna dell'amministrazione a
rifonderle le spese di patrocinio (Fr. 2'126,70) va ammessa solo parzialmente mediante la concessione di
ripetibili considerato l'esito
favorevole del ricorso (art. 61 lett. g LPGA), ripetibili commisurate a quanto
necessario alla luce del caso concreto.
9. Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in
vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese; l'entità
delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso.
Visto l'esito della vertenza le spese, per
complessivi Fr. 200.-, sono poste a carico dell'Ufficio AI.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto nel senso delle considerazioni esposte.
Di conseguenza:
1.1. La decisione
impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all'Ufficio assicurazione invalidità, affinché fissi alla ricorrente nuovi
appuntamenti presso un perito reumatologo ed uno psichiatra.
1.2. La richiesta di
condanna dell'Ufficio AI al
pagamento delle spese di patrocinio fatturate dal legale in Fr. 2'126,70 va accolta limitatamente all'importo di Fr. 800.-, importo che l'Ufficio AI verserà alla ricorrente a titolo
di ripetibili (IVA inclusa).
Considerandi
2.
Le
spese di procedura di Fr. 200.- sono poste a carico dell'Ufficio Assicurazione invalidità.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare
quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve
motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso
dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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