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Decisione

32.2008.118

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20 aprile 2009Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i due appuntamenti fissati dalla Dr.ssa __________ sono stati da lei annullati

per diversi motivi (altro impegno e problemi di trasporto), mentre all'appuntamento fissato presso lo studio del

Dr. __________ non si è presentata senza preoccuparsi di avvisare. Tramite

raccomandata dell'11.04.2008

l'abbiamo avvisata sulle

conseguenze di un rifiuto del dovere di collaborare. In risposta a questa

lettera abbiamo ricevuto una raccomandata da parte del signor __________ senza

una regolare procura e in data 28.04.2008 copia della comunicazione inviata dal

Dr. __________ alla Dr.ssa __________. Sottoposta la nuova documentazione

medica al nostro Servizio medico regionale, quest'ultimo ha ritenuto che non sono motivi

oggettivi che le impediscono di sottoporsi agli esami ordinati. Tenuto conto

del fatto che non si è sottoposta agli accertamenti ritenuti ragionevolmente esigibili,

dovremmo decidere sulla base degli atti. Gli stessi purtroppo sono

insufficienti per poterci esprimere sul diritto a prestazioni.". Pertanto, "Non si entra nel merito della richiesta

di prestazioni.".

Con il ricorso, l'insorgente ha prodotto diversi certificati

medici.

Il primo è stato emesso

il 23 aprile 2008 (doc. A11) dal dr. med. __________ di __________, FMH in

medicina interna e oncologia, ed attesta che dal 29 gennaio 2007 e dal 1°

aprile 2008 l'assicurata era

inabile al lavoro al 100% per motivi di salute.

Nel secondo certificato

medico, rilasciato il 29 maggio 2008 (doc. A10) dal dr. med. __________ di __________,

FMH in medicina generale, si è affermato che l'assicurata è stata visitata in urgenza il 12 aprile 2008, ossia il

giorno stesso della dimissione dalla clinica, per una sindrome algica diffusa e

dorsalgia con reazione depressiva acuta reattiva al dolore; questa situazione

ha necessitato un'iniezione di

antinfiammatori. Una situazione analoga l'aveva già riscontrata durante la visita del 24 ottobre 2004.

Un terzo attestato, datato

2 giugno 2008 (doc. A9), concerne la Clinica __________ di __________, che ha

dichiarato che l'assicurata è

stata ricoverata dal 7 al 12 aprile 2008 nel reparto di medicina.

Infine, il 13 giugno

2008 (doc. VI/1) il medico curante dr. med. __________ ha inviato all'Ufficio assicurazione invalidità uno

scritto del seguente tenore:

" Con la presente vi prego gentilmente di rivalutare

in base a questo nuovo incarto medico, la decisione del 20 maggio 2008 di non entrare

in materia visto che la paziente non si è presentata alla perizia medica sia

presso la Dr.ssa __________ sia dal Dr. __________.

Devo scusare l'assenza della paziente per quanto

riguarda gli appuntamenti della perizia. La Sig.ra RI 1 era ricoverata nella Clinica

__________ dal 9.04.2008 fino al 12.04.2008 per una cervicalgia acuta, ragione

per cui non si era presentata dal Dr. __________. Riguardo la perizia dalla

Dr.ssa __________ le ho già mandato una valutazione del Dr. __________.

In questo momento ho solo informato gli specialisti (il Dr. __________

ha ricevuto una copia della mia lettera del Prof. Dr. __________ della __________,

con la quale ho segnalato che le indagini da parte nostra non sono ancora

completate e purtroppo non ho chiesto formalmente una proroga della perizia,

che comunque ritengo assolutamente necessaria e non come descritto nella vostra

lettera del 20 maggio 2008.

Si tratta dunque di una paziente con una storia da più di dieci anni,

con probabile sindrome di fibromialgia rivalutata presso il Prof. Dr. __________,

lettera del 22.05.2008 che in seguito alla sua valutazione, la paziente è stata

indirizzata al Prof. __________ al centro dei dolori della __________, il quale

ha fatto una rivalutazione dei sintomi della paziente.

Il Prof. Dr. __________ mette i sintomi della paziente in contesto ad

una sindrome di neurastenia associata ad una sindrome d'esaurimento. Questa valutazione conferma la valutazione del

Dr. __________ del 11 marzo 2008 che mette in evidenza una sindrome di tipo

somatoforme sia algica che vegetativa nell'ambito di una personalità con aspetti misti: borderline, dipendente in

seguito ad una problematica di dolori cronici generalizzati. Compatibile con

questi disturbi ci sono anche disturbi psico-somatici come un colon irritabile

recentemente diagnosticato (colonoscopia Dr.ssa __________ il 05.12.2007) ed un'asma bronchiale intrinseca (valutazione Dr. __________

del 25.10.2007).

Conferma da parte del Dr. __________, di un forte sospetto di sindrome

neurastenia che sottolinea soprattutto la componente psichica di questa

sindrome algica.

Alla luce di questi documenti, vi prego gentilmente di dare alla paziente

dei nuovi appuntamenti per una perizia del suo caso: (…)",

ed ha allegato i

cinque citati documenti (doc. VI/2-7), che il medico SMR ha valutato il 10

luglio 2008 (doc. IV/1), affermando che essi permettono di confermare la diagnosi

primaria di disturbo somatoforme/fibromialgia/nevrastenia e che tutti i medici

concordano riguardo all'assenza

di una patologia somatica di rilievo.

Il dr. med. __________,

medico SMR, ha confermato la necessità e l'esigibilità di una valutazione peritale reumatologica e psichiatrica,

esigibilità che è sicuramente data visto che l'assicurata si è presentata pure da medici al di fuori del Canton Ticino.

Occorre quindi esaminare

se le motivazioni addotte dalla ricorrente a sostegno del fatto di non essersi

presentata alle visite peritali dell'8 e dell'11 aprile

2008 siano valide, ossia se il rifiuto di sottoporsi a questi accertamenti sia

giustificato, come richiede il testo dell'art. 43 cpv. 3 LPGA.

6. Secondo

Kieser, sempre in ATSG-Kommentar, n. 39 ad art. 43, pag. 440,

" d) Die Verletzung der Auskunfts- oder

Mitwirkungspflicht ist nur relevant, wenn sie in unentschuldbarer Weise

erfolgt. Es muss sich mithin jedenfalls um eine schuldhafte Verletzung handeln

(vgl. BBl 1991 II 261), wobei das Verhalten der Person nicht mehr

nachvoll-ziehbar sein darf, was etwa dann gegeben ist, wenn ein

Recht-fertigungsgrund nicht einmal ansatzweise erkennbar ist oder wenn das

Verhalten schlechthin unverständlich ist. Damit setzt die Bestimmung höhere

Voraussetzungen fest, als sie etwa nach Art. 13 Abs. 2 VwVG gelten.".

A proposito del carattere

ingiustificato del rifiuto commesso da un assicurato, con sentenza del 1°

settembre 2006 (I 371/05) il Tribunale federale ha rilevato quanto segue:

" (…)

6.2 Die Verletzung der Auskunfts- und Mitwirkungspflicht ist nur

relevant, wenn sie in unentschuldbarer Weise erfolgt (Art. 43 Abs. 3 Satz 1

ATSG (vgl. Erw. 4.1 hievor; BBl 1991 II 261; Kieser, ATSG-Kommentar, Art. 43 Rz

39). Dies trifft nicht zu, wenn sich die versicherte Person aus psychogenen

Gründen, die Krankheitswert haben, weigert, zu einer angeordneten Massnahme

Hand zu bieten (EVGE 1962 S. 45 Erw. 2; Urteile C. vom 7. Dezember 2005 Erw.

3.3.2, I 124/05, und S. vom 29. August 2003 Erw. 1.3, I 21/03).

Die Problematik, ob dem Versicherten eine Begutachtung durch Dr. med.

H.________ aus psychischen Gründen unzumutbar ist, wurde von der IV-Stelle

nicht geprüft, da dies vor Erlass der Verfügung vom 6. Dezember 2004 noch nicht

vorgebracht wurde. Die Sache ist somit an die IV-Stelle zu überweisen, damit

sie hierüber befinde." (…).

Ed ancora, il 30 gennaio 2007 (I

166/06) si è così pronunciato:

"

5.1 Nach dem Wortlaut

von Art. 43 Abs. 3 ATSG liegt eine Verletzung der Mitwirkungspflicht nur dann

vor, wenn sie in unentschuldbarer Weise erfolgt ist. Sie muss somit schuldhaft

sein (vgl. auch Art. 73 IVV). Dies ist dann der Fall, wenn kein

Rechtfertigungsgrund erkennbar ist oder sich das Verhalten der versicherten

Person als völlig unverständlich erweist (Kieser, ATSG-Kommentar, N 39 zu Art.

43). (…).".

Nella sentenza del 6 novembre 2007 (U

48/07), il ricorrente si era rifiutato di sottoporsi ad una perizia medica

pluridisciplinare ordinata dal giudice, motivando di avere rifiutato di

sottoporsi a questa misura d'accertamento quando è stata ordinata dall'assicuratore,

perché aveva perso la fiducia in quest'ultimo. Il Tribunale federale ha

ritenuto che un tale motivo non scusava il rifiuto dell'assicurato di sottoporsi

ad una perizia medica necessaria per l'apprezzamento del suo caso, dato che le

parti potevano, se caso, far valere, presso l'assicuratore, fondati motivi per

ricusare il perito e presentare delle controproposte (art. 44 LPGA). Pertanto,

l'assicuratore era legittimato a decidere sulla scorta degli atti (cfr. consid.

4.3).

7. Nell'evenienza

in esame, quale giustificazione della mancata presenza ai due appuntamenti di

aprile 2008 con i periti, la ricorrente ha fornito una motivazione medica.

Nello scritto del 21 aprile 2008,

redatto e controfirmato dalla mamma dell'interessata ma, successivamente, pure

ratificato dalla ricorrente e quindi giuridicamente valido (doc. I punto 10), la

stessa ha infatti specificato trattarsi di problemi di salute che le hanno

impedito di partecipare agli accertamenti medici ambulatoriali ordinati dall'Ufficio

AI, tanto che è stata ricoverata dal 7 al 12 aprile 2008 presso la clinica __________

nel reparto di medicina (doc. A9).

Vero è che la precisazione del reparto appare,

in sé, generica, non specificando di quale malattia l'assicurata sia stata affetta.

Tuttavia, essendo certificata da un

nosocomio riconosciuto come tale non può essere ignorata.

Al proposito, comunque, va rilevato che

il 13 giugno 2008 (doc. VI/1) il medico curante dell'insorgente, dr. med. __________,

ha spiegato, come visto, che il ricovero in clinica è stato dovuto ad una cervicalgia

acuta.

Riguardo a questa circostanza, pure il

certificato medico allestito il 29 maggio 2008 dal dr. __________ attesta che il

giorno stesso della dimissione la ricorrente è stata visitata d'urgenza a causa

di una sindrome algica diffusa e dorsalgia con reazione depressiva acuta

reattiva al dolore, tanto da essere curata con un'iniezione di antinfiammatori

(doc. A10).

Stante quanto precede, d'avviso del TCA,

l'opinione del medico SMR che ha reputato che il danno alla salute non impediva

alla ricorrente di recarsi dai periti designati, va comunque contestualizzata.

Non va infatti dimenticato che dal 7 al

12 aprile 2008 l'insorgente è stata ricoverata alla Clinica __________ di __________

e quindi era giocoforza impossibilitata a lasciare questa struttura per recarsi

alle due visite peritali predisposte dall'amministrazione, indipendentemente

dalle sue condizioni di salute in altri momenti.

Inoltre, questo ricovero è stato comunque

prescritto da un medico e si è protratto per quasi una settimana, quindi un

periodo di tempo di una certa importanza.

Ora, indipendentemente dalla gravità

dell'indisposizione della ricorrente, oggetto delle motivazioni del medico SMR

ma che non spetta a questo Tribunale esaminare in questa sede, ciò che è determinante

è che sia il nosocomio sia il medico curante hanno attestato che nei giorni previsti

per procedere agli accertamenti peritali l'assicurata era a tutti gli effetti ricoverata

per cervicalgia acuta e che perfino alle sue dimissioni ha avuto una

"ricaduta" certificata dal dr. med. __________.

In queste circostanze, d'avviso della

scrivente Corte, non si può validamente ritenere che il rifiuto di collaborare

opposto (implicitamente) dalla ricorrente sia ingiustificato.

Prova ne è, peraltro, che ella ha

reagito immediatamente alla diffida dell'amministrazione, manifestando

risolutamente la propria volontà di (ri)sottoporsi agli esami previsti

chiedendo di potersi (ri)presentare ad una nuova visita medica e, possibilmente,

date le sue condizioni di salute ed il problema degli spostamenti con i mezzi

pubblici, che fossero designati dei periti più prossimi al suo domicilio.

Anche il medico curante, nel suo

scritto del 13 giugno 2008, ha sollecitato un nuovo appuntamento per la

ricorrente, contestando la conclusione di non entrata in materia a cui è giunto

l'Ufficio AI.

Questi elementi dimostrano quindi la

sua ferma intenzione di addivenire ad un risultato concreto in merito alla sua

situazione valetudinaria e questi fatti non possono essere ignorati.

Va comunque rammentato

che in calce alla comunicazione standard che l'UAI effettua agli assicurati informandoli della necessità di un

accertamento medico, l'amministrazione

avvisa tutti gli interessati che "La modifica del suddetto appuntamento

è possibile unicamente per motivi gravi. Questi vanno giustificati

tempestivamente e per iscritto alla persona incaricata di trattare la pratica."

(docc. A2 e A3).

A questo riguardo, l'insorgente ha affermato che il dr. __________

si sarebbe incaricato di avvisare entrambi i periti della sua indisponibilità

data dall'imminente ricovero in

clinica (doc. A5 punto 3).

Agli atti non v'è tuttavia traccia di questa comunicazione,

se non quella del 13 giugno 2008, giunta ovviamente troppo tardi.

Pertanto, il TCA biasima il comportamento della

ricorrente – ed indirettamente del suo medico curante -, la quale non ha avuto

l'accortezza - nonché la

cortesia - di avvisare entrambi i periti rispettivamente almeno l'Ufficio AI riguardo alla sua impossibilità

di presentarsi alle visite specialistiche ordinate dall'UAI stesso.

8. Stanti

le considerazioni che precedono, d'avviso della scrivente Corte, l'Ufficio assicurazione invalidità ha violato l'art. 43 cpv. 3 LPGA,

poiché prima di procedere con la chiusura dell'inchiesta e la decisione di non entrare in materia sulla domanda di

prestazioni della ricorrente, avrebbe dovuto, invece, fissare dei nuovi

appuntamenti presso la psichiatra ed il reumatologo designati.

Eventualmente, data la

manifestata difficoltà dell'assicurata

di recarsi a __________ con i mezzi pubblici e tenuto conto che il reumatologo

incaricato ha rimesso il mandato (doc. AI 143), l'amministrazione avrebbe dovuto conferire ad altri specialisti FMH in

reumatologia ed in psichiatria con studi professionali prossimi al domicilio

della ricorrente l'incombenza

di peritare l'insorgente.

In concreto, dunque,

la misura adottata dall'UAI risulta sproporzionata. Occorre evidenziare,

infatti, sia la valida giustificazione del suo rifiuto apportata dalla

ricorrente, sia la sua buona volontà di giungere alla definizione delle proprie

condizioni di salute e delle conseguenze che esse comportano sulla sua capacità

lavorativa e di guadagno.

Sulla scorta di quanto

precede, l'incarto va dunque rinviato all'amministrazione per completare i suoi

accertamenti. Essa fisserà all'assicurata dei nuovi appuntamenti possibilmente

venendole incontro nella scelta dei periti riguardo al luogo delle visite mediche

e si conformerà all'art. 43 cpv. 3 LPGA. L'assicurata è comunque

avvertita del suo obbligo di collaborare e di volersi assolutamente attenere

alle convocazioni che saranno staccate.

In queste condizioni,

la decisione impugnata va annullata senza esame del merito della vertenza per

cui la ricorrente ha prodotto documentazione, in questa sede, inutile.

La richiesta di

condanna dell'amministrazione a

rifonderle le spese di patrocinio (Fr. 2'126,70) va ammessa solo parzialmente mediante la concessione di

ripetibili considerato l'esito

favorevole del ricorso (art. 61 lett. g LPGA), ripetibili commisurate a quanto

necessario alla luce del caso concreto.

9. Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in

vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese; l'entità

delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso.

Visto l'esito della vertenza le spese, per

complessivi Fr. 200.-, sono poste a carico dell'Ufficio AI.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto nel senso delle considerazioni esposte.

Di conseguenza:

1.1. La decisione

impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all'Ufficio assicurazione invalidità, affinché fissi alla ricorrente nuovi

appuntamenti presso un perito reumatologo ed uno psichiatra.

1.2. La richiesta di

condanna dell'Ufficio AI al

pagamento delle spese di patrocinio fatturate dal legale in Fr. 2'126,70 va accolta limitatamente all'importo di Fr. 800.-, importo che l'Ufficio AI verserà alla ricorrente a titolo

di ripetibili (IVA inclusa).

Considerandi

2.

Le

spese di procedura di Fr. 200.- sono poste a carico dell'Ufficio Assicurazione invalidità.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare

quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve

motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso

dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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