32.2008.119
Assicurato,al beneficio di 1/2 rendita,chiede a UAI revisione del diritto a prestazioni per peggioramento del suo stato di salute.UAI,sulla base del parere del SMR,ha respinto la domanda di revisione.
30 marzo 2009Italiano41 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2008.119
Data decisione, Autorità:
30.03.2009, TCA
Titolo:
Assicurato,al beneficio di 1/2 rendita,chiede a UAI revisione del diritto a prestazioni per peggioramento del suo stato di salute.UAI,sulla base del parere del SMR,ha respinto la domanda di revisione.A torto.Atti vanno rinviati a UAI per perizia specialistica,vista la documentazione medica prodotta
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
REVISIONE DELLA RENDITA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
art. 87 cpv. 3 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.119
cr/DC/sc
Lugano
30 marzo 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 giugno 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 21 maggio 2008 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1947, di professione conduttore di treni merci, con sentenza 32.2005.244
del 7 novembre 2006 di questo Tribunale è stato posto al beneficio di una mezza
rendita d’invalidità a partire dal 1° novembre 2004 (cfr. doc. 90/1-13).
1.2. Il 12
febbraio 2008, l’assicurato ha presentato una domanda di revisione, motivata da
un peggioramento delle sue condizioni di salute (cfr. doc. 105-1), come
attestato dal dr. __________ (cfr. doc. 107-1).
Sottoposto
il caso all’esame del Servizio medico regionale (SMR), con annotazioni del 7
aprile 2008 il dr. __________, attivo presso il citato servizio medico, ha
sostenuto che il dr. __________ ha attestato genericamente una incapacità
lavorativa del 50%, basata in pratica sulle indicazioni soggettive
dell’interessato, senza che vi sia stata una modifica dello stato di salute,
proponendo quindi la non entrata in materia in merito alla domanda di revisione
dell’interessato (cfr. doc. 109-1).
Di
conseguenza, con progetto di decisione del 10 aprile 2008 (doc. 110/1-2), poi
confermato con decisione del 21 maggio 2008, l’Ufficio AI ha respinto la
domanda di revisione (cfr. doc. 118/1-3).
1.3. Contro tale
decisione l’assicurato, rappresentato dal RA 1, ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di una rendita intera di
invalidità o, in via subordinata, il rinvio degli atti all’amministrazione per
sottoporre l’interessato ad una perizia medica volta ad accertare il suo grado
di invalidità.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente ha addotto che rispetto
alla precedente sentenza del TCA – in cui l’assicurato era stato considerato
inabile al lavoro al 50% nella sua professione di macchinista, ma pienamente
abile al lavoro in attività leggere adeguate ai suoi limiti funzionali – il suo
stato di salute è peggiorato, tanto è vero che egli non può più svolgere la sua
precedente attività di macchinista e, in attività adatte, conserva una capacità
lavorativa residua solo del 50% (I).
1.4. L’UAI, dopo
aver sottoposto al dr. __________ del SMR la documentazione medica prodotta
dall’assicurato, ha chiesto, mediante risposta di causa del 2 luglio 2008,
l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (IV + bis).
1.5. Con scritto
del 10 luglio 2008, il rappresentante dell’assicurato ha ribadito che, a
partire dal mese di novembre 2006, l’interessato non può più svolgere la sua
precedente attività di macchinista, ma solo attività leggere adeguate alle sue
condizioni di salute, nella misura del 50%, come indicato dal dr. __________
(VI).
Tale
presa di posizione è stata trasmessa all’UAI (VII), con la facoltà di
presentare eventuali osservazioni scritte.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione l’Ufficio AI ha confermato, in sede di
revisione, il diritto ad una mezza rendita di invalidità.
L’assicurato,
contestando esclusivamente la valutazione medica, ha postulato il diritto ad
una rendita intera di invalidità.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita
se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno
al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori
estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le
attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF
107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività
ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale
dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128
V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della
decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che
l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una
prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto
non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di
riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore
raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I
670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid.
3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S.
consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G.
consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.
1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato
stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno
per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti
che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della
grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di
revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o
d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine,
prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi
invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o
perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel
capoverso 3.
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener
conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso
perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione
non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso
sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto
invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella
causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia
possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni
cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da
influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a;
STFA 29 aprile 1991 in causa
G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 133 V 108, 125
V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30;
Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita
d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2
lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione
della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto,
il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
2.4. Nel caso
concreto, dagli atti di causa risulta che, nell’ambito della richiesta di
prestazioni del 3 aprile 2003 (doc. 1/1-7), l’Ufficio AI aveva richiesto una
perizia al dr. __________, specialista FMH in reumatologia e riabilitazione.
Nel suo
referto peritale del 21 novembre 2003, il dr. __________, poste le diagnosi di
“sindrome lombovertebrale con componente spondilogena alla gamba di destra su
minime alterazioni di tipo degenerativo a livello della colonna lombare, in
particolar modo ai segmenti L3/L4 ed in minor misura L4/L5 e L5/S1; stato dopo
lesione del processo articolare L4/L5 a destra nel 1967”, aveva considerato l’assicurato
inabile al lavoro al 20% in un’attività prettamente sedentaria, ma ancora abile
al lavoro al 100% in attività adatte, nelle quali non fosse obbligato a
rimanere sempre nella medesima posizione, ma dove potesse alternare la
posizione seduta a quella eretta e alla deambulazione, non fosse obbligato ad
alzare pesi superiori a 10 kg
ripetutamente e nelle quali potesse lavorare in posizioni ergonomiche (doc.
26/4-5).
Sulla base delle conclusioni del dr. __________,
con decisione del 10 dicembre 2004 (doc. 55/2-3), confermata con decisione su
opposizione del 21 novembre 2005 (doc. 83/1-5), l’Ufficio AI aveva rifiutato il
diritto a prestazioni, visto che l’assicurato era ancora abile all’80% nella
sua precedente professione.
L’assicurato
era insorto contro questa decisione dell’UAI.
Il TCA, con
sentenza 32.2005.244 del 7 novembre 2006, non ha condiviso la valutazione
effettuata dal dr. __________ circa la capacità lavorativa residua dell’80% dell’assicurato
nella sua professione di macchinista, ritenuta equiparabile ad un’attività
prettamente sedentaria.
Questo
Tribunale ha per contro considerato, sulla base di quanto affermato dal dr. __________
e dal dr. __________ del __________, che l’assicurato fosse abile al lavoro al
50% quale macchinista, sottolineando come questo genere di occupazione richieda
grande responsabilità e massima concentrazione; non possa essere svolta, per
esigenze di servizio, nella misura dell’80%; richieda, nel caso
dell’assicurato, un giorno di pausa dopo un giorno di lavoro, ciò che
corrisponde ad una percentuale lavorativa del 50%; non possa permettere il
rispetto delle regole dell’ergonomia, in particolare non essendo assolutamente
possibile che l’assicurato, durante il servizio, possa alternare la posizione
seduta con quella eretta (cfr. doc. 90/9-10).
Il TCA ha
invece considerato corretta la valutazione del dr. __________ in merito alla
residua capacità lavorativa, del 100%, dell’assicurato in attività adatte,
rispettose dei suoi limiti funzionali. In tali attività, esigibili
dall’interessato, emergeva, dopo raffronto dei redditi, un grado di invalidità
del 53%, motivo per il quale l’assicurato è stato posto al beneficio di una
mezza rendita di invalidità (cfr. doc. 90-13).
2.5. Al
considerando precedente sono state esposte le circostanze che giustificarono
l’assegnazione all’assicurato di una mezza rendita di invalidità (decisione del
7 novembre 2006).
In tale
contesto, va rilevato che il TCA deve situarsi al mese di maggio 2008 (momento
in cui è stata emanata la decisione impugnata) e valutare se, nel frattempo
(dal 7 novembre 2006 al 21 maggio 2008), le condizioni di salute dell’assicurato
sono rimaste tali da giustificare la conferma del diritto ad una mezza rendita
o se vi è stato, al contrario, un peggioramento delle stesse.
2.6. Secondo la
giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF
133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza
di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere
notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova
domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame
materiale del diritto alla rendita.
Nel caso
concreto si tratta quindi della decisione del 7 novembre 2006.
Questa
decisione è stata presa fondandosi, per quanto riguarda l’aspetto medico, sul
rapporto peritale del dr. __________ del 21 novembre 2003, a mente del quale l’assicurato non
presenta alcuna incapacità lavorativa in attività adeguate alle sue condizioni
di salute.
Si tratta
quindi di verificare se, da allora, è intervenuto un importante cambiamento.
2.7. L’assicurato,
a comprova del peggioramento del suo stato di salute, ha inviato all’UAI il
seguente referto medico, datato 4 marzo 2008, redatto dal suo medico curante,
dr. __________, specialista FMH in medicina interna:
"
Il signor RI 1 è venuto da me per farsi confermare
il peggioramento del suo stato di salute.
Egli è da ritenersi inabile al lavoro al 50% ma
con riserve e non in qualità di macchinista.
Il paziente vuole una revisione completa della
sua rendita AI tenendo conto dello stato di salute attuale che corrisponde al 50%
effettivo sulla capacità lavorativa per qualsiasi lavoro tenendo però anche
conto che non può stare seduto a lungo e non riesce a fare lavori pesanti.
Per questo motivo ritengo necessario che il
signor RI 1 venga da voi convocato." (Doc. 107-1)
Il dr. __________ ha allegato a questo referto il
suo precedente scritto del 3 maggio 2007, indirizzato al __________, del
seguente tenore:
" Ad
1- Genre d'activité en dehors de la conduite ce
collaborateur pourrait
être occupé.
Non lavori d'ufficio e lavori pesanti. Lavoro
di meccanica o manutenzione tralasciando però la parte pesante.
Ad 2- A quel pourcentage il porrait être
occupé.
Massimo 50%.
Ad
3- Quels seraient les allégements qu'il faudrait prendre en compte au poste
du travail.
Tralasciare i lavori sedentari
e/o pensanti.
Ad 3a- Notamment en ce qui concerne les
responsabilités.
Nessuna però non può guidare i
treni.
Ad 3b- Les horaires.
Nessuna restrizione per gli orari.
Ad
3c- Les autres restrictions qu'il serait important d'observer lors de la
recherche d'un nouveau poste de travail?
Non seduto a lungo e non lavori
pesanti.
Ad
5- Peut-il compter dans un avenir prochain avec la reprise du travail?
Sì al 50% ma con riserve e non
in qualità di macchinista." (Doc. 107-2)
Al riguardo, nelle sue annotazioni del 7 aprile
2008, il dr. __________ del SMR, specialista FMH in medicina generale (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei
medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato:
"
Assicurato macchinista __________
Perizia dr. __________ del 2003
DIAGNOSI
sindrome lombovertebrale con componente
spondilogena alla gamba di destra su minime alterazioni di tipo degenerativo a
livello della colonna lombare, in particolar modo ai segmenti L3/L4 ed in minor
misura L4/L5 e L5/S1.
- stato dopo lesione del processo articolare
L4/L5 a destra nel 1967
Conclusioni perito:
Tenendo in considerazione quindi queste
alterazioni, ritengo che dal punto di vista reumatologico possa sussistere al
massimo un'incapacità lavorativa del 20%, tenendo in considerazione un'attività
professionale prettamente di tipo sedentario. In effetti il paziente dovrebbe
avere la possibilità di cambiare posizione e di alternare la posizione seduta
almeno ogni 3 ore con delle piccole pause durante le quali cambiare posizione e
appoggio, eventualmente camminare.
In ogni caso ritengo che in un'attività
lavorativa in cui il paziente non è obbligato a rimanere sempre nella medesima
posizione, ma può alterare la posizione seduta a quella in piedi ed alla deambulazione,
non sia obbligato ad alzare dei pesi superiori ai 10 kg ripetutamente e può lavorare
in posizioni ergonomiche, non vi sia incapacità lavorativa alcuna.
Assicurato a beneficio grado Al 53% dal 1.11.2004
dopo decisione TCA: il tribunale riconosce quale provata una IL del 50% quale
macchinista, nel calcolo di grado AI viene già fatto confronto attività di
macchinista verso attività adatta, leggera ecc. con quindi grado Al del 53%.
Decisione __________ del 5.6.2007: assicurato
ritenuto non più idoneo a svolgere l'attività di macchinista.
Lettera dr. __________ del 4.3.2008: viene
indicato genericamente una IL del 50%, valutazione che si basa in pratica sulle
indicazioni soggettive dell'assicurato. Dal rapporto non risulta nessuna
modifica dello stato di salute.
Procedere: non entrata in materia." (Doc. 109-1)
2.8. In sede
ricorsuale, l’assicurato ha contestato la decisione dell’UAI di non ritenere
intervenuto un peggioramento del suo stato di salute, producendo i seguenti
documenti:
-
scritto del 27 novembre 2007, sottoscritto dai
signori __________, coach del personale, settore aziendale Internazionale e __________,
coach del personale, settore aziendale Internazionale di __________, del
seguente tenore:
" Abbiamo
preso atto che lei dal 20.11.2006, causa malattia, non può più svolgere completamente Ia sua attività di Macchinista __________. Pertanto dal 20.11.2006 decorre per lei il diritto di retribuzione al 100%. Occorre comunque precisare che senza prestazione lavorativa, con la quale
verrebbe recuperato il diritto al salario secondo cifra 135 CCL __________, il
diritto di retribuzione al 100% scade il 19.11.2008.
Quindi, con effetto
dal 20.11.2007, il suo salario sarà ridotto al 90% (CCL __________, cifra 133,
capoverso 2). Per il tempo di lavoro fornito, sussiste anche in seguito il
diritto al 100% dello stipendio
(CCL __________, cifra 133, capoverso 6). La riduzione salariale si ripercuote
come segue:
Finora Dal 20.11.2007
Salario
mensile lordo (100%)
Salario
mensile lordo (90%) *)
Assegno
regionale (100%)
Garanzia
d'ind. di residenza (100%)
Totale
CHF
3644.85
CHF 3280.35
CHF
0.00 CHF 0.00
CHF
85.15 CHF 85.15
CHF
3730.00 CHF 3365.50
*) dal 20.11.2007, la
13° mensilità sarà calcolata in base al salario ridotto.
Attiriamo la sua
attenzione sul fatto che eventuali prestazioni delle assicurazioni sociali
saranno computate sullo stipendio (CCL __________, cifra 136)." (Doc. A2)
-
scritto del 5 giugno 2007 del dr. __________ del
__________, indirizzato al datore di lavoro, del seguente tenore:
" Je me réfère
à votre mémo du 29.05.2007 concernant le cas de I'employé susnommé.
En tenant compte des sérieux
problèmes de santé que présente ce collaborateur,
afin de répondre à votre demande du 29.05.2007, en accord avec le médecin
traitant et le médecin spécialiste, par le présent courrier, je dois le déclarer formellement inapte en tant que
mécanicien de ligne.
J'ai également rédigé le
formulaire à l'attention de l'Office Fédéral des Transports attestant
l'inaptitude formelle de RI 1 pour son ancienne activité professionnelle.
Selon les premières
investigations faites dans le service, selon le mémo de __________,
la reprise d'une activité professionnelle qui tienne compte des restrictions
émises paraît peu envisageable dans le futur. Je pense toutefois que vous allez
encore entreprendre des recherches en vue de voir si un poste de travail à 50%,
en dehors de la conduite et respectant les restrictions émises par le Dr. __________
le 10.05.2007 (en mon absence) pourrait être trouvée pour M. RI 1 devenu inapte pour son activité
professionnelle contractuelle aux __________. En attendant, je vous laisse donc
le soin de prendre de son inaptitude formelle en tant que mécanicien de locomotives
dans votre service et d'adresser la déclaration d'inaptitude formelle à
l'Office Fédéral des Transports." (Doc. A3)
-
scritto del 10 maggio 2007 del dr. __________
del __________, indirizzato al datore di lavoro, in cui si legge:
" Ein
erneuter Bericht des Internisten __________ erreicht uns. Demnach wäre Herrn RI
1 eine Tätigkeit zu maximal 50% zumutbar. Schonauflagen sollten folgende
eingehalten werden: Keine Tätigkeit als Lokführer, kein Heben oder Tragen von
Gewichten über 10 kg, keine rein
sitzende Tätigkeit.
Gerne möchte ich Sie
bitten, Ihre Möglichkeiten, Herrn RI 1 unter Berücksichtigung dieser
Schonauflagen einzusetzen, zu prüfen und einen allfälligen Arbeitsversuch mit
Herrn RI 1 abzusprechen. Sollten sich dabei Probleme ergeben oder aber sollte
sich keine Möglichkeit für einen Arbeitsversuch unter Einhaltung dieser
Schonauflagen bieten, werden Sie uns dies ja mitteilen."
(Doc. A4)
A tale riguardo, nelle sue annotazioni del 1° luglio 2008, il dr. __________
del SMR, specialista FMH in medicina generale - FMH in medicina
manuale, ha osservato:
"
Negli atti medici in nostro possesso, nello
specifico del MC Dr. __________, viene indicato genericamente uno stato di
salute corrispondente all'IL del 50% in ogni attività lavorativa, indicazione
basata essenzialmente sulle motivazioni soggettive dell'A. stesso.
Le motivazioni oggettive dello stato di salute
non si discostano dalle conclusioni peritali del Dr. __________, reumatologo,
del 2003 dalle quali scaturiva quindi un grado AI del 53%. Pertanto possiamo
concludere che da questi ultimi rapporti medici non risulta alcuna modifica dello stato di salute, così appare che la
valutazione dell'IL fatta con la decisione impugnata (nessun peggioramento e
mantenimento della ½ rendita)
risulta corretta." (Doc. IV/bis)
2.9. Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
Fatti
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la
Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi
dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a
medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le
proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati
concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano
indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag.
109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto
2006 concernente un caso di assicurazione
per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione
per l'invalidità, sottolineando
che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per
principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione
l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation
médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et
l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF
123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne
signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et
médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre
une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Ad
esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale
ha sottolineato che:
" (...)
Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat
d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux
arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge
et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que
si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas
donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont
fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont
confirmé la décision attaquée. (...)"
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4
p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I
514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée
par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.
Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert.(…)”
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.10. Nella
concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute
del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione
della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica
agli atti, questo TCA non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto
la problematica reumatologica non è stata chiarita in modo soddisfacente.
A mente del dr. __________ del SMR (doc. 109-1), lo stato di
salute dell’assicurato non avrebbe subito alcun peggioramento rispetto a quanto
stabilito dal dr. __________ nel suo referto peritale del 21 novembre 2003 – in
cui lo specialista aveva ritenuto l’interessato inabile al lavoro al 20% in
attività di tipo prettamente sedentario, ma abile al 100% in attività adeguate,
rispettose dei suoi limiti funzionali (cfr. doc. 26-4+5).
Questa conclusione del medico SMR è stata
contestata dall’assicurato, il quale ha per contro indicato, a più riprese, di
avere subito un peggioramento del suo stato di salute, che lo ha reso
totalmente inabile al lavoro nella sua precedente attività di macchinista e che
gli consente di svolgere un’attività adeguata alle sue condizioni di salute
solo al 50%.
Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA, in base alle
motivazioni di seguito esposte, non può considerare attendibile, senza prima
procedere ad ulteriori accertamenti medici, la presa di posizione del dr. __________
del SMR.
Al
riguardo, il TCA rileva che, in passato (dopo la perizia del dr. __________, ma
prima della decisione del TCA del 7 novembre 2006), il dr. __________ ha sempre
attestato che l’assicurato, a causa dei suoi disturbi, fosse da considerare
abile al lavoro al 50% in qualità di macchinista.
Difatti, nel referto del 6 aprile 2004, inviato
al dr. __________ del __________, il dr. __________, poste le diagnosi di
“canale vertebrale modicamente ristretto, di origine mista a livello L3-L4,
L4-L5; protrusioni discali diffuse a livello L3-L4, L4-L5, L5-S1; alterazioni
degenerative delle articolazioni sacro-iliache a destra più importanti che a
sinistra; cervicalgie; periartropatia calcarea alle spalle; borsite
peritrocanterica destra; insonnia” e dopo avere attestato che lo stato di
salute dell’interessato era invariato rispetto al 5 aprile 2003, ha ritenuto l’assicurato abile al lavoro
al 50% quale macchinista “sperando che riesca a mantenersi tale fino al
pensionamento”, aggiungendo che “un giorno intero di lavoro e un giorno di
riposo per il momento presentano la soluzione migliore” (doc. 57/5-6).
Nel successivo referto del 6 giugno 2004, sempre
all’attenzione del dr. __________ del __________, il dr. __________ ha
attestato che, dopo il momentaneo peggioramento dello stato di salute
(cervicobrachialgia a destra accompagnata da dolori parascapolari e paradorsali
a destra), dal 17 maggio 2004 l’assicurato è nuovamente abile al 50% nella sua
professione (da intendersi come un giorno di lavoro e un giorno di riposo)
(doc. 57/3-4).
Nel referto del 24 gennaio 2005 indirizzato
all’UAI, il dr. __________, ribadite le diagnosi di “canale vertebrale
modicamente ristretto, di origine mista a livello L3-L4, L4-L5; protrusioni
discali diffuse a livello L3-L4, L4-L5, L5-S1; alterazioni degenerative delle
articolazioni sacro-iliache a destra più importanti che a sinistra;
cervicalgie; periartropatia calcarea alle spalle; borsite peritrocanterica
destra; insonnia”, ha nuovamente considerato l’assicurato inabile al lavoro al
50% nella sua professione di macchinista, svolta, come concordato con il __________,
nella misura del 50% (ossia un giorno di lavoro, seguito da un giorno di
risposo) (cfr. doc. 57/1-2).
Tali conclusioni sono state anche condivise dai
medici del __________.
Nel suo scritto del 15 aprile 2004, infatti, il
dr. __________ ha indicato che, dopo aver visitato personalmente l’assicurato
Considerandi
in data 24 marzo 2004, non può che considerare corretta la valutazione del dr. __________
a proposito di una capacità lavorativa del 50% dell’assicurato in qualità di
macchinista. Il dr. __________ si è così espresso:
"
Je me réfère à votre lettre du 18.03.2004, ainsi
qu'au résultat de l'examen périodique que j'ai pratiqué le 24.03.2004 à __________.
Je viens de recevoir le rapport du Dr. __________
qui m'infome que le 50% représente le maximum de capacité de travail exigible
chez ce collaborateur dans le futur dans son métier de mécanicien de
locomotives. Après avoir moi-même examiné cet employé le 24.03.2004, je partage
son avis.
En effet, afin de permettre à M. RI 1 de poursuivre
son métier avec fonctions de sécurité, il est important que ce dernier, très
gêné par ses problèmes ostéoarticulaires pour Iesquels il est souvent réveillé
la nuit, puisse récupérer complètement après une journée de travail. Dès lors, il
est nécessaire à l'avenir que M. RI 1 puisse poursuivre son activité en
alternance un jour sur deux, et à 50%, et ceci de manière définitive en raison
de ses problèmes de santé.
L'appréciation qui a été faite par les orienteurs de
l'assurance-invalidité ne tient pas compte du métier à haute responsabilité
qu'effectue cet employé qui doit pouvoir récupérer pleinement, comme je vous
l'ai dit plus haut, après une journée de travail en raison des troubles du
sommeil qu'iI présente suite aux problèmes cervico-dorso-lombaires qui le
touchent depuis de nombreuses années. De plus, je vous rends attentif au fait
que dans une locomotive M. RI 1 ne peut pas continuellement alterner les
positions telles que souhaitées par les orienteurs de l'assurance-invalidité.
Le prochain contrôle périodique doit être planifié
selon le programme normal des examens périodiques d'un employé du groupe 1. M. RI 1 a été averti que si son état de santé,
notamment ses problèmes du sommeil, devait se péjorer, il devrait alors
s'annoncer auprès de son supérieur, cesser son activité professionnelle et se
rendre chez son médecin traitant en lui demandant alors de m'adresser le plus
rapidement possible un nouveau rapport médical concernant l'évolution de son
état de santé.
Je reste à votre entière disposition pour discuter
avec vous de ce cas, notamment si des problèmes devaient survenir entre-temps à
la place de travail, et pour me prononcer sur la mise à la retraite anticipée
partielle de ce mécanicien de locomotives en raison de ses problèmes de
santé." (Doc. 35-2)
Anche il dr. __________ del __________, nel suo scritto del 16
giugno 2004 indirizzato all’UAI, ha ribadito che l’attività di macchinista è
esigibile da parte dell’assicurato solo al 50%, come ritenuto dal dr. __________,
osservando:
"
Je me réfère à votre courrier du 8.06.2004.
Je vous remercie de nous avoir adressé le rapport
d'expertise du Dr. __________.
A la demande du Service du personnel le Dr. __________,
qui a examiné ce collaborateur dans le cadre des examens périodiques le
24.03
, avait déjà pris position par rapport à I'évaluation d'une capacité
de travail résiduelle exigible à 80%. Vous trouverez en annexe la copie de la
lettre du Dr. __________ au Service du personnel.
Après avoir pris connaissance du rapport complet du
Dr. __________, je confirme en tous points la prise de position du Dr. __________
et ne peux que répéter que l'expert dans cette situation n'a pas été en mesure
de prendre pleinement en compte les conditions de travail d'un mécanicien de
locomotives. Les propositions émises dans son rapport conviennent par
conséquent pour un employé de bureau, mais ne peuvent être réalisées en aucun
cas dans le cadre d'une activité de mécanicien. Par ailleurs, j'aimerais encore
signaler que M. RI 1 a même été en arrêt de travail à 100% du 14.04 au
17.05.2004
Une capacité de travail à 50% est dans ces conditions le maximum
exigible dans une activité de mécanicien de locomotives." (Doc. 35-1)
Sulla base del parere dei medici del __________, il TCA, nella
sentenza 32.2005.244 del 7 novembre 2006, ha quindi considerato l’assicurato
abile al lavoro al 50% nella sua precedente attività di macchinista (cfr. doc.
90-11).
In sede di revisione, tuttavia, contrariamente al
passato, il dr. __________ ha attestato un peggioramento dello stato di
salute dell’interessato, da ritenere totalmente inabile al lavoro quale
macchinista, ma abile al 50% in attività adeguate.
Va infatti evidenziato che nello scritto del 3
maggio 2007 indirizzato al datore di lavoro, il dr. __________ ha indicato che
l’assicurato “non può più guidare i treni”, ma può svolgere lavori
leggeri, non sedentari, al massimo al 50% (doc. 107-2, il corsivo è della redattrice).
Anche nel referto del 4 marzo 2008 indirizzato
all’UAI, il dr. __________ ha attestato un peggioramento delle condizioni di
salute dell’interessato, da considerare abile al lavoro al 50% “per
qualsiasi lavoro tenendo però anche conto che non può stare seduto a lungo e
non riesce a fare lavori pesanti” e “non in qualità di macchinista”
(doc. 107-1, il corsivo è della redattrice).
Queste conclusioni del dr. __________ sono state condivise anche
dal dr. __________ del __________, il quale – contrariamente a quanto
considerato nel suo precedente scritto del 15 aprile 2004 (doc. 35-2) – nel
referto del 5 giugno 2007 ha ritenuto l’assicurato totalmente inabile al
lavoro quale macchinista, a causa dei suoi “serieux problèmes de santé”
(doc. A3, il corsivo è della redattrice). Il dr. __________
ha per contro indicato che l’assicurato potrebbe svolgere al 50% un’attività
rispettosa dei limiti funzionali indicati dal dr. __________ in data 10 maggio
2007.
(doc. A3, il corsivo è della redattrice).
Il dr. __________ ha infatti ritenuto adeguata alle condizioni di
salute dell’assicurato - e quindi esigibile al 50% - un’attività non sedentaria,
in cui l’interessato non debba sollevare o trasportare pesi superiori a 10 kg (cfr. doc. A4).
Va inoltre rilevato che lo
stesso datore di lavoro, con scritto del 14 giugno 2007, ha considerato l’assicurato totalmente inabile al lavoro come macchinista. Il datore di lavoro
ha infatti indicato che “secondo gli accertamenti del MedicalService del 5
giugno 2007, lei è, per motivi di salute, definitivamente inidoneo a
svolgere l’attività di macchinista” (doc. 104-2, il corsivo è della
redattrice).
Alla luce di quanto sopra esposto, appare quindi indubbio che
l’assicurato, che in precedenza era stato considerato abile al lavoro al 50%
come macchinista e, tenendo conto della capacità di guadagno residua in questa
attività, posto al beneficio di una mezza rendita di invalidità (cfr. STCA
32.2005.244
del 7 novembre 2006), non sia più in grado di svolgere la sua
precedente professione.
Quanto alla possibilità per l’assicurato di svolgere attività
adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali, va ricordato che nella
precedente sentenza del 7 novembre 2006 il TCA aveva appurato che a quel
momento non vi era limitazione alcuna (cfr. doc. 90/1-13).
Nella presente fattispecie i medici del SMR hanno confermato la
completa capacità lavorativa dell’interessato in attività adatte.
Il dr. __________ del SMR ha infatti indicato che “non risulta
alcuna modifica dello stato di salute” (cfr. doc. 109-1); mentre il dr. __________
del SMR ha osservato che dai certificati del medico curante non risulterebbe
alcun peggioramento dello stato di salute, di modo che “le motivazioni
oggettive dello stato di salute non si discostano dalle conclusioni peritali
del dr. __________, reumatologo, del 2003 (…) Pertanto possiamo concludere che
da questi ultimi rapporti medici non risulta alcuna modifica dello stato di
salute, così appare che la valutazione della incapacità lavorativa fatta con la
decisione impugnata (nessun peggioramento e mantenimento della mezza rendita)
risulta corretta” (doc. IV/bis).
Questo Tribunale constata che il medico curante, dr. __________,
pur senza specificare con esattezza in che cosa è consistito, ha comunque
attestato un peggioramento dello stato di salute dell’interessato, il quale può
svolgere attività adeguate, leggere e che non implichino di stare seduto a
lungo, al 50% (cfr. doc. 107-1 e 107-2).
Infatti e soprattutto le conclusioni del medico curante sono poi
state condivise anche dai medici del Servizio medico, dr. __________ e dr. __________,
i quali hanno ormai considerato esigibile un’attività leggera adeguata soltanto
al 50% (cfr. doc. A3 e A4).
Alla luce della discordanza esistente, in merito alle patologie che affliggono
l’assicurato e all’influsso che queste hanno sulla sua capacità lavorativa
residua, tra le attestazioni del curante e dei medici del __________, da
una parte e la valutazione dei medici del SMR, dall’altra,
secondo questo Tribunale non è possibile, senza procedere ad ulteriori
accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che, dal punto di vista
internistico, RI 1 sia totalmente abile al lavoro in attività esigibili, come
preteso dall’amministrazione.
Si
impongono dunque nuovi accertamenti medici.
Secondo
la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non
viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il
principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.
136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un
diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o
una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza
è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.
560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF
che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare
d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora,
secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è
quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della
gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte
abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della
procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore
che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa
giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad
essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie
lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA
35.2004.100
del 9 marzo 2005).
D’altra
parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA
2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia
apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare
generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria,
ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente
accertati.
Nella
concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come
detto, si rivela lacunoso.
La
decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato all'Ufficio AI,
affinché faccia allestire al più presto una perizia specialistica, al fine di
chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla
capacità lavorativa del ricorrente.
Quindi,
in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà
nuovamente sul diritto alle prestazioni AI dell'assicurato.
La
richiesta di espletamento di una perizia formulata dal rappresentante
dell’interessato (I) è quindi superata dal rinvio degli atti
all’amministrazione per nuovi accertamenti di natura medica.
2.11
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è fissata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione del 21 maggio 2008 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.10..
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili
(IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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