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Decisione

32.2008.119

Assicurato,al beneficio di 1/2 rendita,chiede a UAI revisione del diritto a prestazioni per peggioramento del suo stato di salute.UAI,sulla base del parere del SMR,ha respinto la domanda di revisione.

30 marzo 2009Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la

Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi

dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a

medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le

proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati

concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag.

109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006 concernente un caso di assicurazione

per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione

l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation

médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et

l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF

123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne

signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et

médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre

une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Ad

esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale

ha sottolineato che:

" (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la

divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge

et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (...)"

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4

p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I

514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée

par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du

seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.

Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert.(…)”

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.10. Nella

concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute

del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione

della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica

agli atti, questo TCA non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto

la problematica reumatologica non è stata chiarita in modo soddisfacente.

A mente del dr. __________ del SMR (doc. 109-1), lo stato di

salute dell’assicurato non avrebbe subito alcun peggioramento rispetto a quanto

stabilito dal dr. __________ nel suo referto peritale del 21 novembre 2003 – in

cui lo specialista aveva ritenuto l’interessato inabile al lavoro al 20% in

attività di tipo prettamente sedentario, ma abile al 100% in attività adeguate,

rispettose dei suoi limiti funzionali (cfr. doc. 26-4+5).

Questa conclusione del medico SMR è stata

contestata dall’assicurato, il quale ha per contro indicato, a più riprese, di

avere subito un peggioramento del suo stato di salute, che lo ha reso

totalmente inabile al lavoro nella sua precedente attività di macchinista e che

gli consente di svolgere un’attività adeguata alle sue condizioni di salute

solo al 50%.

Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA, in base alle

motivazioni di seguito esposte, non può considerare attendibile, senza prima

procedere ad ulteriori accertamenti medici, la presa di posizione del dr. __________

del SMR.

Al

riguardo, il TCA rileva che, in passato (dopo la perizia del dr. __________, ma

prima della decisione del TCA del 7 novembre 2006), il dr. __________ ha sempre

attestato che l’assicurato, a causa dei suoi disturbi, fosse da considerare

abile al lavoro al 50% in qualità di macchinista.

Difatti, nel referto del 6 aprile 2004, inviato

al dr. __________ del __________, il dr. __________, poste le diagnosi di

“canale vertebrale modicamente ristretto, di origine mista a livello L3-L4,

L4-L5; protrusioni discali diffuse a livello L3-L4, L4-L5, L5-S1; alterazioni

degenerative delle articolazioni sacro-iliache a destra più importanti che a

sinistra; cervicalgie; periartropatia calcarea alle spalle; borsite

peritrocanterica destra; insonnia” e dopo avere attestato che lo stato di

salute dell’interessato era invariato rispetto al 5 aprile 2003, ha ritenuto l’assicurato abile al lavoro

al 50% quale macchinista “sperando che riesca a mantenersi tale fino al

pensionamento”, aggiungendo che “un giorno intero di lavoro e un giorno di

riposo per il momento presentano la soluzione migliore” (doc. 57/5-6).

Nel successivo referto del 6 giugno 2004, sempre

all’attenzione del dr. __________ del __________, il dr. __________ ha

attestato che, dopo il momentaneo peggioramento dello stato di salute

(cervicobrachialgia a destra accompagnata da dolori parascapolari e paradorsali

a destra), dal 17 maggio 2004 l’assicurato è nuovamente abile al 50% nella sua

professione (da intendersi come un giorno di lavoro e un giorno di riposo)

(doc. 57/3-4).

Nel referto del 24 gennaio 2005 indirizzato

all’UAI, il dr. __________, ribadite le diagnosi di “canale vertebrale

modicamente ristretto, di origine mista a livello L3-L4, L4-L5; protrusioni

discali diffuse a livello L3-L4, L4-L5, L5-S1; alterazioni degenerative delle

articolazioni sacro-iliache a destra più importanti che a sinistra;

cervicalgie; periartropatia calcarea alle spalle; borsite peritrocanterica

destra; insonnia”, ha nuovamente considerato l’assicurato inabile al lavoro al

50% nella sua professione di macchinista, svolta, come concordato con il __________,

nella misura del 50% (ossia un giorno di lavoro, seguito da un giorno di

risposo) (cfr. doc. 57/1-2).

Tali conclusioni sono state anche condivise dai

medici del __________.

Nel suo scritto del 15 aprile 2004, infatti, il

dr. __________ ha indicato che, dopo aver visitato personalmente l’assicurato

Considerandi

in data 24 marzo 2004, non può che considerare corretta la valutazione del dr. __________

a proposito di una capacità lavorativa del 50% dell’assicurato in qualità di

macchinista. Il dr. __________ si è così espresso:

"

Je me réfère à votre lettre du 18.03.2004, ainsi

qu'au résultat de l'examen périodique que j'ai pratiqué le 24.03.2004 à __________.

Je viens de recevoir le rapport du Dr. __________

qui m'infome que le 50% représente le maximum de capacité de travail exigible

chez ce collaborateur dans le futur dans son métier de mécanicien de

locomotives. Après avoir moi-même examiné cet employé le 24.03.2004, je partage

son avis.

En effet, afin de permettre à M. RI 1 de poursuivre

son métier avec fonctions de sécurité, il est important que ce dernier, très

gêné par ses problèmes ostéoarticulaires pour Iesquels il est souvent réveillé

la nuit, puisse récupérer complètement après une journée de travail. Dès lors, il

est nécessaire à l'avenir que M. RI 1 puisse poursuivre son activité en

alternance un jour sur deux, et à 50%, et ceci de manière définitive en raison

de ses problèmes de santé.

L'appréciation qui a été faite par les orienteurs de

l'assurance-invalidité ne tient pas compte du métier à haute responsabilité

qu'effectue cet employé qui doit pouvoir récupérer pleinement, comme je vous

l'ai dit plus haut, après une journée de travail en raison des troubles du

sommeil qu'iI présente suite aux problèmes cervico-dorso-lombaires qui le

touchent depuis de nombreuses années. De plus, je vous rends attentif au fait

que dans une locomotive M. RI 1 ne peut pas continuellement alterner les

positions telles que souhaitées par les orienteurs de l'assurance-invalidité.

Le prochain contrôle périodique doit être planifié

selon le programme normal des examens périodiques d'un employé du groupe 1. M. RI 1 a été averti que si son état de santé,

notamment ses problèmes du sommeil, devait se péjorer, il devrait alors

s'annoncer auprès de son supérieur, cesser son activité professionnelle et se

rendre chez son médecin traitant en lui demandant alors de m'adresser le plus

rapidement possible un nouveau rapport médical concernant l'évolution de son

état de santé.

Je reste à votre entière disposition pour discuter

avec vous de ce cas, notamment si des problèmes devaient survenir entre-temps à

la place de travail, et pour me prononcer sur la mise à la retraite anticipée

partielle de ce mécanicien de locomotives en raison de ses problèmes de

santé." (Doc. 35-2)

Anche il dr. __________ del __________, nel suo scritto del 16

giugno 2004 indirizzato all’UAI, ha ribadito che l’attività di macchinista è

esigibile da parte dell’assicurato solo al 50%, come ritenuto dal dr. __________,

osservando:

"

Je me réfère à votre courrier du 8.06.2004.

Je vous remercie de nous avoir adressé le rapport

d'expertise du Dr. __________.

A la demande du Service du personnel le Dr. __________,

qui a examiné ce collaborateur dans le cadre des examens périodiques le

24.03

, avait déjà pris position par rapport à I'évaluation d'une capacité

de travail résiduelle exigible à 80%. Vous trouverez en annexe la copie de la

lettre du Dr. __________ au Service du personnel.

Après avoir pris connaissance du rapport complet du

Dr. __________, je confirme en tous points la prise de position du Dr. __________

et ne peux que répéter que l'expert dans cette situation n'a pas été en mesure

de prendre pleinement en compte les conditions de travail d'un mécanicien de

locomotives. Les propositions émises dans son rapport conviennent par

conséquent pour un employé de bureau, mais ne peuvent être réalisées en aucun

cas dans le cadre d'une activité de mécanicien. Par ailleurs, j'aimerais encore

signaler que M. RI 1 a même été en arrêt de travail à 100% du 14.04 au

17.05.2004

Une capacité de travail à 50% est dans ces conditions le maximum

exigible dans une activité de mécanicien de locomotives." (Doc. 35-1)

Sulla base del parere dei medici del __________, il TCA, nella

sentenza 32.2005.244 del 7 novembre 2006, ha quindi considerato l’assicurato

abile al lavoro al 50% nella sua precedente attività di macchinista (cfr. doc.

90-11).

In sede di revisione, tuttavia, contrariamente al

passato, il dr. __________ ha attestato un peggioramento dello stato di

salute dell’interessato, da ritenere totalmente inabile al lavoro quale

macchinista, ma abile al 50% in attività adeguate.

Va infatti evidenziato che nello scritto del 3

maggio 2007 indirizzato al datore di lavoro, il dr. __________ ha indicato che

l’assicurato “non può più guidare i treni”, ma può svolgere lavori

leggeri, non sedentari, al massimo al 50% (doc. 107-2, il corsivo è della redattrice).

Anche nel referto del 4 marzo 2008 indirizzato

all’UAI, il dr. __________ ha attestato un peggioramento delle condizioni di

salute dell’interessato, da considerare abile al lavoro al 50% “per

qualsiasi lavoro tenendo però anche conto che non può stare seduto a lungo e

non riesce a fare lavori pesanti” e “non in qualità di macchinista”

(doc. 107-1, il corsivo è della redattrice).

Queste conclusioni del dr. __________ sono state condivise anche

dal dr. __________ del __________, il quale – contrariamente a quanto

considerato nel suo precedente scritto del 15 aprile 2004 (doc. 35-2) – nel

referto del 5 giugno 2007 ha ritenuto l’assicurato totalmente inabile al

lavoro quale macchinista, a causa dei suoi “serieux problèmes de santé”

(doc. A3, il corsivo è della redattrice). Il dr. __________

ha per contro indicato che l’assicurato potrebbe svolgere al 50% un’attività

rispettosa dei limiti funzionali indicati dal dr. __________ in data 10 maggio

2007.

(doc. A3, il corsivo è della redattrice).

Il dr. __________ ha infatti ritenuto adeguata alle condizioni di

salute dell’assicurato - e quindi esigibile al 50% - un’attività non sedentaria,

in cui l’interessato non debba sollevare o trasportare pesi superiori a 10 kg (cfr. doc. A4).

Va inoltre rilevato che lo

stesso datore di lavoro, con scritto del 14 giugno 2007, ha considerato l’assicurato totalmente inabile al lavoro come macchinista. Il datore di lavoro

ha infatti indicato che “secondo gli accertamenti del MedicalService del 5

giugno 2007, lei è, per motivi di salute, definitivamente inidoneo a

svolgere l’attività di macchinista” (doc. 104-2, il corsivo è della

redattrice).

Alla luce di quanto sopra esposto, appare quindi indubbio che

l’assicurato, che in precedenza era stato considerato abile al lavoro al 50%

come macchinista e, tenendo conto della capacità di guadagno residua in questa

attività, posto al beneficio di una mezza rendita di invalidità (cfr. STCA

32.2005.244

del 7 novembre 2006), non sia più in grado di svolgere la sua

precedente professione.

Quanto alla possibilità per l’assicurato di svolgere attività

adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali, va ricordato che nella

precedente sentenza del 7 novembre 2006 il TCA aveva appurato che a quel

momento non vi era limitazione alcuna (cfr. doc. 90/1-13).

Nella presente fattispecie i medici del SMR hanno confermato la

completa capacità lavorativa dell’interessato in attività adatte.

Il dr. __________ del SMR ha infatti indicato che “non risulta

alcuna modifica dello stato di salute” (cfr. doc. 109-1); mentre il dr. __________

del SMR ha osservato che dai certificati del medico curante non risulterebbe

alcun peggioramento dello stato di salute, di modo che “le motivazioni

oggettive dello stato di salute non si discostano dalle conclusioni peritali

del dr. __________, reumatologo, del 2003 (…) Pertanto possiamo concludere che

da questi ultimi rapporti medici non risulta alcuna modifica dello stato di

salute, così appare che la valutazione della incapacità lavorativa fatta con la

decisione impugnata (nessun peggioramento e mantenimento della mezza rendita)

risulta corretta” (doc. IV/bis).

Questo Tribunale constata che il medico curante, dr. __________,

pur senza specificare con esattezza in che cosa è consistito, ha comunque

attestato un peggioramento dello stato di salute dell’interessato, il quale può

svolgere attività adeguate, leggere e che non implichino di stare seduto a

lungo, al 50% (cfr. doc. 107-1 e 107-2).

Infatti e soprattutto le conclusioni del medico curante sono poi

state condivise anche dai medici del Servizio medico, dr. __________ e dr. __________,

i quali hanno ormai considerato esigibile un’attività leggera adeguata soltanto

al 50% (cfr. doc. A3 e A4).

Alla luce della discordanza esistente, in merito alle patologie che affliggono

l’assicurato e all’influsso che queste hanno sulla sua capacità lavorativa

residua, tra le attestazioni del curante e dei medici del __________, da

una parte e la valutazione dei medici del SMR, dall’altra,

secondo questo Tribunale non è possibile, senza procedere ad ulteriori

accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che, dal punto di vista

internistico, RI 1 sia totalmente abile al lavoro in attività esigibili, come

preteso dall’amministrazione.

Si

impongono dunque nuovi accertamenti medici.

Secondo

la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non

viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il

principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.

136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un

diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o

una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza

è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.

560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF

che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare

d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora,

secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è

quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della

gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte

abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della

procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore

che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa

giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad

essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie

lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA

35.2004.100

del 9 marzo 2005).

D’altra

parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA

2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia

apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare

generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria,

ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente

accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato all'Ufficio AI,

affinché faccia allestire al più presto una perizia specialistica, al fine di

chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla

capacità lavorativa del ricorrente.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà

nuovamente sul diritto alle prestazioni AI dell'assicurato.

La

richiesta di espletamento di una perizia formulata dal rappresentante

dell’interessato (I) è quindi superata dal rinvio degli atti

all’amministrazione per nuovi accertamenti di natura medica.

2.11

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è fissata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 21 maggio 2008 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.10..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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