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Decisione

32.2008.12

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 gennaio 2009Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto

conto delle dichiarazioni dell’assicura-ta in merito alle limitazioni ad eseguire

talune mansioni domestiche.

Considerato

che l’insorgente non ha formulato alcuna contestazione, questo Tribunale

ritiene che alla valutazione dell’as-sistente sociale vada prestata piena

adesione, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà

e l’esigibilità di ogni singola mansione.

Va

inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente

stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri

di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del

100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia

domestica.

Conforme

alla giurisprudenza (cfr. DTF 130 V 97, STF I 126/07 del 6 agosto 2007) è del

resto anche la presa in considerazione della ripartizione dei compiti

all’interno della famiglia e quindi della collaborazione fornita nella gestione

dell’e-conomia domestica da parte dei familiari.

Va

qui inoltre evidenziato che il dr. __________, nel rapporto 7 marzo 2008 indirizzato

al dr. __________, ha confermato che “(…) come casalinga la sua inabilità è

circoscritta essenzialmente ai lavori pesanti. (…)” (doc. B/1).

Posta

la quota parte quale casalinga del 30% (cfr. consid. 2.9) e ritenute le limitazioni

del 20%, è dunque a ragione che l’Ufficio AI ha concluso per un grado

d’invalidità quale casalinga pari al 6% (30% x 20% = 6%).

2.13.2. Ritenuti

un reddito da valido per il 2001 di fr. 34'698.24 (importo questo

rimasto incontestato e calcolato rettamente in base al salario del 2000 presso

la __________ aggiornato al 2001, cfr. doc. AI 32/1-3 e 55/3) e un reddito

ipotetico da invalido per lo stesso anno di fr. 30'832.-- (importo

questo anche rimasto incontestato e calcolato in base ad un salario statistico

regionale aggiornato al 2001 di fr. 2'969.--, riportato su un orario

settimanale di 41.7 ore, moltiplicato per 12 e infine ridotto del 17% ritenuti

gli svantaggi salariali dovuti alle contingenze particolari nonché una

riduzione per attività leggera; cfr. doc. AI 55/2 e 71/4-5), il grado

d’invalidità ammonterebbe all’11.14% ([34'698.24 - 30'832.00] x 100 : 34'698.24

= 11.14%).

Posta

la quota parte quale salariata del 70% (cfr. consid. 2.9) e ritenuta un’invalidità

dell’11.14%, il grado d’invalidità quale salariata sarebbe poi pari al 7.79%

(70% x 11.14% = 7.79%).

Va

qui rilevato che – ritenuto che il

reddito da invalido va calcolato in base alla giurisprudenza

federale secondo la quale sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella

di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio

federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che

riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA

del 18 ottobre 2006 nella causa T., I 790/04 e STFA del 5 settembre 2006 nella

causa P., I 222/04, vedi inoltre sul tema, L. Grisanti,

"Nuove regole per la valutazione dell'invalidità", in RtiD II-2006,

p. 311ss.) e considerato che i salari statistici

secondo la TA1 sono superiori a quelli regionali – il grado d’invalidità

quale salariata sarebbe in realtà inferiore.

2.13.3. Nell’ipotesi

a lei più favorevole, nel 2001, il grado d’invalidità globale sarebbe dunque

del 13.79% (6% + 7.79% = 13.79%).

Inferiore

alla soglia minima del 40% (cfr. consid. 2.4), il grado d’invalidità della

ricorrente non apre il diritto a una rendita di invalidità.

Allo

stesso risultato, grado d’invalidità non pensionabile, si giungerebbe infine

con ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare i dati salariali fino al

2007.

2.14. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va

quindi confermata.

2.15. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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