32.2008.12
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22 gennaio 2009Italiano35 min
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Numero d'incarto:
32.2008.12
Data decisione, Autorità:
22.01.2009, TCA
Titolo:
Seconda domanda. Non é possibile concludere per un peggioramento dello stato di salute con effetti sulla capacità lavorativa. A ragione l'Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni essendo il grado d'invalidità non pensionabile. Valutazione economica
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.12
FS/td
Lugano
22 gennaio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 gennaio 2008
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 5
dicembre 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisioni 18 gennaio 1999 (doc. AI 18/1-2 e 19/1-2) l’Ufficio AI aveva riconosciuto
a RI 1 il diritto ad una rendita intera dal 1. marzo al 30 giugno 1997, adducendo:
"
(...)
Il grado d’invalidità, determinato in base all’art. 4
LAI, viene fissato al 100% con diritto a rendita intera a decorrere dal
01.03.1997, dopo la carenza dell’anno d’attesa e limitatamente al 30.06.1997
(art. 88a OAI cpv. 1). In assenza di affezioni invalidanti estranee
all’infortunio, non abbiamo motivo di discostarci dai gradi d’inabilità
riconosciuti dall’assicuratore LAINF. Si rileva inoltre che l’assicu-rata ha
recuperato pienamente la capacità di lavoro trovando un’attività presso la __________.
(…)" (doc. AI 16/2-3)
1.2. Il
20 gennaio 2003 l’assicurata, da ultimo attiva quale addetta alle pulizie
presso la __________ (doc. AI 11/1-3, 32/1-3 e 36/1-2), ha introdotto una
seconda domanda di prestazioni (doc. AI 25/1-7).
1.3. Esperiti
gli accertamenti del caso, tra cui una perizia ortopedica a cura del dr. __________,
con decisione 1. dicembre 2005 (doc. AI 54/1-3) – sulla base dei risultati
dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica
24 febbraio 2005 e della valutazione 15 novembre 2005 della consulente in
integrazione professionale unitamente alle tabelle allestite il 29 novembre
2005 –, l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni,
l’invalidità accertata non essendo di grado pensionabile.
L’Ufficio
AI, vista l’opposizione 11 gennaio 2005 e l’ulteriore documentazione medica
prodotta, il 24 aprile 2007 ha ordinato una perizia reumatologica a cura del
dr. __________.
Con
decisione su opposizione 5 dicembre 2007 (doc. AI 71/1-5) – viste le risultanze
della perizia reumatologica 11 giugno 2007 del dr. __________ e sulla base
delle annotazioni 8 novembre 2007 del dr. __________, medico SMR – l’Ufficio AI
ha confermato il rifiuto di prestazioni con argomentazioni di cui si dirà, se necessario,
in seguito.
1.4. Contro
la decisione su opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA contestando la valutazione medica e preannunciando la produzione di ulteriore
documentazione.
1.5. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto, in via principale, se lasciato trascorrere
infruttuosamente il termine assegnato per completarlo, di dichiarare irricevibile
il ricorso vista l’assenza di motivazione. In via subordinata, contestate le argomentazioni
in quanto prive d’oggettivo fondamento, l’Ufficio AI ha chiesto di confermare
la decisione impugnata.
1.6. Con
scritto 17 marzo 2008 l’assicurata ha trasmesso al TCA i rapporti 7 marzo 2008
del dr. __________ e 12 febbraio 2008 del dr. __________, entrambi indirizzati
al dr. __________.
1.7. Con
osservazioni 2 aprile 2008 l’Ufficio AI, rilevato che la documentazione medica
prodotta non porta nuovi elementi clinici rispetto alle valutazioni considerate
valida base di giudizio, ha chiesto di respingere il ricorso.
1.8. Con
scritto 22 aprile 2008 – con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in
seguito – l’assicurata ha preso posizione sulle osservazioni 2 aprile 2008
dell’Ufficio AI.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00
del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se la decisione su opposizione 5 dicembre 2007 – che ha
confermato la decisione 1. dicembre 2005 con la quale all’assicurata è stato
negato il diritto a prestazioni – é conforme o meno alla legislazione federale.
2.3. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante
(momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente
al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili.
Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al
tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di
regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età
dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA, dal 1 gennaio 2007 Tribunale federale) i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza
del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il
raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale
diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta
Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo
all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di
rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà
pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Se,
però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di
essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità
di guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non
può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se
non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico
di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986
pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A
sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in
vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre
2003), precisa:
"
Per mansioni consuete di
una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica
s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli
nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei
religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les
assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di
regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato
è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le
incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o
quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.6. Nel
caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei
fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile
l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni
in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre
2003) secondo cui:
"
Qualora l’assicurato
eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente
nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo
l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità
per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso,
occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione
gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni
consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità
patita nei due ambiti."
Giusta
l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore
sino al 31 dicembre 2003):
"
Quando si possa
presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività
lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di
un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto
alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata
esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività
lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo
misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in
DTF 125 V 146.
La
giurisprudenza di cui alla DTF 125 V 146 è stata confermata nella sentenza I
156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.
Essa
è stata ribadita nella STF 9C_15/2007 del 25 luglio 2007 e nella STF I 126/07
del 6 agosto 2007 (DTF 133 V 504).
2.7. Al
fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità,
si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa
immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito
verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se,
ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno
esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262;
AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF
120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag.
109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht,
BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en
assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).
2.8. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il
grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a
se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende
verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per
il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI).
Se
tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della
domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile
una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita
l'amministrazione è obbligata a entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V
64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV
Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der
Invalidenversi-cherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86;
Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pag. 270).
Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la
fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la
modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è
effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per
analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1
LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi,
Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in
Schaffauser/ Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,
pag. 15; DTF 117 V 198).
2.9. Il TCA rileva innanzitutto che va data piena conferma alla
qualificazione della ricorrente, data dall’Ufficio AI, quale salariata
al 70% e casalinga al 30%.
Emerge infatti dall’inserto che – dopo l’infortunio occorsole il 12
marzo 1996 – l’assicurata ha cominciato una nuova attività lavorativa presso la
__________ con un grado di occupazione del 70% – dal questionario per il
datore di lavoro risulta infatti un orario di lavoro di 29 ore settimanali
contro l’orario normale di 41 ore settimanali (doc. AI 11/1) e, nel rapporto 17
maggio 2000 indirizzato alla __________ (doc. 2/74-87 dell’incarto Cassa
Malati), il dr. __________ ha rilevato che “(…) Avevo creduto di capire che
lavorava (ndr.: l’assicurata) 3 ore al giorno nei confronti dell’orario normale
di 8 ore e mezzo, cioè nella misura di circa il 35%. Invece, mi conferma che
stava allora svolgendo un turno ridotto nei confronti di altri turni. Infatti
presso la __________ e come altri dipendenti del ristorante, viene pagata a ore
secondo orari assai variabili a dipendenza della necessità. Così, lavora a
volte 25 ore ed altre 35 ore alla settimana con una media di ca. 30 ore settimanali,
ciò che corrisponde più o meno al 70%. (…)” (doc. 2/77 dell’incarto Cassa
Malati) – e che, senza il danno alla salute, avrebbe continuato la sua attività
(cfr. doc. AI 51/2).
Del
resto detta ripartizione non è mai stata contestata dall’in-teressata nel corso
della procedura amministrativa e nemmeno dinnanzi a questa Corte.
2.10. La
dr.ssa __________, medico SMR, nella proposta 20 novembre 2003 ha concluso per
la necessità di una perizia ortopedica: “(…) per valutare la CL dell’A.
nell’attività di addetta alle pulizie ed in altre più leggere eventualmente
esigibili si richiede una perizia ortopedica al Dr. __________ che valuterà
l’influenza sulla CL sia dell’affezione del rachide che di quella postinfortunistica
del calcagno. (…)” (doc. AI 39/1).
L’Ufficio
AI ha quindi ordinato una perizia ortopedica a cura del dr. __________ (doc. AI
40/1-2).
Nella
perizia 2 febbraio 2004 (doc. AI 42/1-6), il dr. __________, FMH in chirurgia
ortopedica e ortopedia – posta la diagnosi di “(…) spondilartrosi lombare – stato dopo frattura
calcaneare destra con sviluppo di una modica artrosi sotto-astragalica (…) doc.
AI 42/3) e posta la seguente valutazione: “(…) si tratta di una paziente obesa
che ha subito una frattura del calcagno destro trattata conservativamente che
si è consolidata ma sviluppando una modica artrosi sottoastragalica che la
limita nella deambulazione e nel mantenimento della posizione eretta. La
paziente presenta una spondilartrosi toraco lombare senza radicolopatia
soprattutto con un’ottima funzionalità sia toracale che lombare che tuttavia la
limitano nei movimenti ergonometrici che l’obbligano a flettere frequentemente
e ruotare il busto e nel porto di pesi. (…)” (doc. AI 42/4) –, circa le
conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazione, si è così espresso:
"
(...)
1.1 Menomazioni (qualitative e
quantitative) dovute ai disturbi constatati
. a livello psicologico e mentale
Nessuno.
. a livello fisico
La paziente è limitata nel mantenere a lungo la
posizione seduta, nel portare pesi e nello stare in piedi per lungo tempo e
soprattutto camminare su scale e terreni sconnessi.
. nell'ambito sociale
Nessuno
2. Conseguenze dei disturbi
sull'attività attuale
2.1 Come si ripercuotono i disturbi
sull'attività attuale dell'assicurato?
L'assicurata dal 1.6.2000 è stata giudicata inabile al
lavoro al 100%.
Successivamente sarebbe stata licenziata. Non ha più
ripreso o cercato ulteriore attività lavorativa.
2.2 Esatta descrizione delle funzioni
intatte e della capacità di carico
La paziente presenta una completa integrità per quanto
riguarda gli arti superiori. Può spostarsi su terreni piani senza difficoltà
per circa 40 minuti poi deve riposarsi.
Può salire e scendere le scale ma non frequentemente.
Può portare frequentemente pesi fino a 5 kg. Saltuariamente fino a 10 kg. Raramente
oltre i 10 kg. Può stare seduta per circa 45 minuti poi deve sgranchire le
gambe e la schiena.
2.3 L'attività attuale è ancora
praticabile?
Sì.
2.4 Se sì, in quale misura (ore al giorno)?
6 ore al giorno.
2.5 E' presente inoltre una diminuzione
della capacità di lavoro?
Sì.
2.6. Se sì, in che misura?
50%.
2.7 Da quando esiste una limitazione della
capacità di lavoro dal lato medico di almeno il 20%?
Dal 1.6.2000.
2.8 Qual è stato in seguito lo sviluppo
della limitazione della capacità di lavoro?
Da allora la paziente non ha più ripreso l'attività
lavorativa. E' difficile per me valutare se in quella data cioè dal 1.6.2000 la
paziente sarebbe stata almeno abile nella misura del 50%. Del resto il Dr. __________
ha certificato una inabilità al 100% dal 1.6.2000.
(…)
1. E' possibile effettuare provvedimenti
d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?
No.
1.1 Se no, la preghiamo di motivare
Si tratta di una paziente 55enne che ha sempre
effettuato lavori generici senza una particolare scolarità e che difficilmente
potrebbe essere integrata in una nuova attività lavorativa.
2. E' possibile migliorare la capacità
di lavoro sul posto di lavoro attuale?
Ritengo che la paziente come aiuto cucina e inserviente
come prima alla __________ potrebbe ancora lavorare nella misura del 50% nel
corso di tutta la giornata se le si concedesse ogni ora un periodo di riposo di
circa 15-20 minuti.
3. L'assicurato è in grado di svolgere
altre attività?
Sì.
3.1 Se sì, a quali esigenze deve rispondere
il posto di lavoro dal punto di vista medico e di che cosa bisogna tenere
soprattutto conto nel caso di un'altra attività?
Attività relativamente sedentarie che non la
costringono a camminare frequentemente su terreni sconnessi, salire e scendere
le scale e portare pesi nella misura sopracitata e che le concedono di
alternare la posizione seduta alla posizione eretta la paziente potrebbe essere
giudicata abile nella misura del 100% senza limitazione di orario.
Rispondo anche alla domanda sull'inabilità
come casalinga.
La paziente dichiara che in qualità di casalinga riesce
a fare tutti i lavori senza grosso aiuto. Deve ovviamente diluire i lavori più
pesanti nell'arco della giornata o di più giornate ad esempio non può stirare
per un periodo di tempo eccessivamente prolungato quindi alterna delle attività
in posizione eretta ad attività in posizione seduta.
Non credo quindi che a questo livello esista una
inabilità lavorativa.
(…)." (doc. AI 42/4-6)
Viste
le risultanze dell’inchiesta economica per le persone che si
occupano dell’economia domestica 24 febbraio 2005 (doc. AI 51/1-7) – nella
quale è stata riconosciuta una percentuale d’invalidità del 20% (doc. AI 51/6)
e della valutazione 15 novembre 2005 della consulente in integrazione
professionale unitamente alle tabelle allestite il 29 novembre 2005 (doc. AI
53/1-2 e 55/1-4) – l’Ufficio AI, con decisione 1. dicembre 2005 (doc. AI
54/1-3), ha negato il diritto a prestazioni, l’invali-dità globale accertata
non essendo di grado pensionabile.
In
sede di procedura d’opposizione, il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni
16 aprile 2007 (doc. AI 62/1) – visto il rapporto 1. febbraio 2006 (doc. AI
59/1-4) del dr. __________, FMH in medicina interna cardiologia, con la relativa
documentazione medica allegata e ritenuto segnalato un peggioramento della
problematica lombare rispetto alla valutazione peritale del dr. __________ – ha
concluso per la necessità di una perizia reumatologica.
L’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia reumatologica a cura del
dr. __________ (doc. AI 63/1-2).
Nella
perizia reumatologica 11 giugno 2007 (doc. AI 64/1-9), il dr. __________, FMH
in reumatologia e medicina interna, posta la diagnosi di:
"
(...)
Dolori meccanici cronici al piede destro su
- Artrosi secondarie delle articolazioni
sottoastragaliche a destra dopo frattura pluriframmentaria del calcagno destro,
il 12.3.1996
Dolori coricodipendenti con tumefazione alla caviglia
sinistra in esito da trauma discorsivo della caviglia sinistra il 9.6.2007
Sindrome lombospondilogena cronica bilaterale
prevalentemente a destra in
- Alterazioni degenerative della colonna
lombare con discopatie plurisegmentarie in particolare L3/4 e L4/5
- Disturbi statici del rachide
(ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, appiattimento della
lombare)
- Decondizionamento muscolare
Obesità (peso 92.5 kg/statura 164.5 cm)
(…)." (doc. AI 64/7)
circa
le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazione ha concluso che:
"
(...)
Giudico come lavoro adatto alla stato di salute,
un’attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale residua
descritta nell’allegato.
In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico
l’assicurata abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo del
100%, a partire dal momento in cui ha abbandonato l’attività lavorativa,
quindi, stando agli atti, a decorrere dal 2000.
Nella sua ultima attività principale come addetta alle
pulizie, giudico l’assicurata abile al lavoro nella misura del 50%, dal momento
in cui ha abbandonato questo lavoro, ossia dal 2000 in poi.
Nell’attività come casalinga, svolta molto spesso in
posizione eretta, con necessità di anteflessione e torsione del tronco, giudico
l’assicurata abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa usuale, ma
con una diminuzione del rendimento del 20%, sempre a partire dal 2000.
(…)." (doc. AI 64/7-8)
In
merito al trauma distorsivo subito alla caviglia sinistra il 9 giugno 2007, il
dr. __________, nel rapporto 4 agosto 2007 (doc. AI 68/1-5), ha posto la
seguente diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa: “(…) recente
frattura della caviglia sinistra (…)” (doc. AI 68/1).
Il
dr. __________, nelle annotazioni 8 novembre 2007, ha concluso che “(…) la
perizia del Dr. __________ (11.06.2007) non ha messo in evidenza un peggioramento
dello stato di salute rispetto a quella del Dr. __________ (02.02.2004) per
quanto concerne sia l’attività abituale che le attività adeguate. Vi è però un
discreto peggioramento nell’attività di casalinga con una IL che passa dal 8%
(ndr. recte: 0%, cfr. doc. AI 42/6) al 20%, in quanto questo lavoro è svolto
spesso in posizione eretta, con necessità di ante flessione del tronco. Il
trauma alla caviglia sin. del 09.06.2007 ha avuto come conseguenza una frattura
della caviglia sinistra. Questa patologia non incide ulteriormente ed in modo
duraturo sulla capacità lavorativa e non provoca altri limiti funzionali di
quelli già descritti nelle 2 perizie sopraccitate. Per questa frattura si può
ammettere una totale IL in qualsiasi attività per la durata di 12 settimane ca.
dalla frattura, con in seguito ripristino delle IL anteriori. Il MC stesso, Dr.
__________, nel suo rapporto AI del 04.08.2007, ritiene questa patologia senza
ripercussioni sulla capacità lavorativa.” (doc. AI 70/1).
Con decisione su opposizione 5 dicembre 2007 (doc. AI 71/1-5)
l’Ufficio AI ha quindi confermato il rifiuto di prestazioni.
2.11. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in
fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite
nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che,
nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno
forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state
realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi
concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161,
DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986
pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI
2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento
delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di
rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie,
la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi
dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un
punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non
fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie,
il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il
TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai
medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant
d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a
admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de
l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs
rien valoir de tel. (…)"
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05,
consid. 3.2)
Per quel che riguarda i rapporti del medico
curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere
conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16
ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e
periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto
segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a
p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,
il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence
entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.
2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et
procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins
traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants
font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre
de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les
conclusions de l'expert. (…)." (cfr.
STFA del 16 ottobre nella causa N.,9C_142/2008, consid.
2.2)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.12. Nel caso concreto, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia
di valore probatorio di rapporti medici e da un attento esame degli atti,
questo TCA deve confermare le conclusioni a cui è giunto l’Ufficio AI in base
alla quali l’assicurata, dal giugno 2000, va ritenuta abile al 50% nella sua
attività abituale e al 100% in un’attività adeguata rispettosa delle limitazioni
funzionali poste.
Infatti,
le perizie 2 febbraio 2004 del dr. __________ (doc. AI 42/1-6) e 11 giugno 2007
del dr. __________ (doc. AI 64/1-9), alle quali va riconosciuta forza
probatoria piena, non sono state contestate e l’assicurata non ha prodotto
alcuna valida valutazione medica di altri specialisti in grado di sconfessarle.
In
particolare il dr. __________, FMH in reumatologia, nel rapporto 7 marzo 2008
indirizzato al dr. __________ (doc. B/1), poste le diagnosi note, ha confermato
un abilità lavorativa del 50% nella sua attività abituale e non si è espresso
sulla capacità lavorativa in un’attività adeguata.
Anche
il dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica e traumologica, nel rapporto 12
febbraio 2008 indirizzato al dr. __________ (doc. AI B/2), poste le diagnosi
note, non si è espresso in nessun modo sulla capacità lavorativa
dell’assicurata.
Non
è dunque possibile concludere per un peggioramento dello stato di salute
dell’assicurata con effetti sulla capacità lavorativa.
2.13. In
merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute va qui rilevato quanto
segue.
Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il
raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto
alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella
causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01
pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid.
3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa
S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G.
consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto, il TCA, tenuto conto del
disposto di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI e visto l’asserito peggioramento
dello stato di salute dal giugno 2000 (doc. AI 20/1 e 26/1), ritiene
determinante il 2001.
2.13.1. Nell’inchiesta
per le persone che si occupano dell’economia domestica 24 febbraio 2005 (doc.
AI 51/1-7) l’assistente sociale ha stabilito una percentuale d’invalidità del
20%.
Questo Tribunale rileva che, sulla base degli accertamenti fatti
presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni
singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha stabilito una limitazione
complessiva del 20% (doc. AI 66/6).
Valutando
Fatti
i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto
conto delle dichiarazioni dell’assicura-ta in merito alle limitazioni ad eseguire
talune mansioni domestiche.
Considerato
che l’insorgente non ha formulato alcuna contestazione, questo Tribunale
ritiene che alla valutazione dell’as-sistente sociale vada prestata piena
adesione, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà
e l’esigibilità di ogni singola mansione.
Va
inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente
stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri
di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del
100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia
domestica.
Conforme
alla giurisprudenza (cfr. DTF 130 V 97, STF I 126/07 del 6 agosto 2007) è del
resto anche la presa in considerazione della ripartizione dei compiti
all’interno della famiglia e quindi della collaborazione fornita nella gestione
dell’e-conomia domestica da parte dei familiari.
Va
qui inoltre evidenziato che il dr. __________, nel rapporto 7 marzo 2008 indirizzato
al dr. __________, ha confermato che “(…) come casalinga la sua inabilità è
circoscritta essenzialmente ai lavori pesanti. (…)” (doc. B/1).
Posta
la quota parte quale casalinga del 30% (cfr. consid. 2.9) e ritenute le limitazioni
del 20%, è dunque a ragione che l’Ufficio AI ha concluso per un grado
d’invalidità quale casalinga pari al 6% (30% x 20% = 6%).
2.13.2. Ritenuti
un reddito da valido per il 2001 di fr. 34'698.24 (importo questo
rimasto incontestato e calcolato rettamente in base al salario del 2000 presso
la __________ aggiornato al 2001, cfr. doc. AI 32/1-3 e 55/3) e un reddito
ipotetico da invalido per lo stesso anno di fr. 30'832.-- (importo
questo anche rimasto incontestato e calcolato in base ad un salario statistico
regionale aggiornato al 2001 di fr. 2'969.--, riportato su un orario
settimanale di 41.7 ore, moltiplicato per 12 e infine ridotto del 17% ritenuti
gli svantaggi salariali dovuti alle contingenze particolari nonché una
riduzione per attività leggera; cfr. doc. AI 55/2 e 71/4-5), il grado
d’invalidità ammonterebbe all’11.14% ([34'698.24 - 30'832.00] x 100 : 34'698.24
= 11.14%).
Posta
la quota parte quale salariata del 70% (cfr. consid. 2.9) e ritenuta un’invalidità
dell’11.14%, il grado d’invalidità quale salariata sarebbe poi pari al 7.79%
(70% x 11.14% = 7.79%).
Va
qui rilevato che – ritenuto che il
reddito da invalido va calcolato in base alla giurisprudenza
federale secondo la quale sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella
di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio
federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che
riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA
del 18 ottobre 2006 nella causa T., I 790/04 e STFA del 5 settembre 2006 nella
causa P., I 222/04, vedi inoltre sul tema, L. Grisanti,
"Nuove regole per la valutazione dell'invalidità", in RtiD II-2006,
p. 311ss.) e considerato che i salari statistici
secondo la TA1 sono superiori a quelli regionali – il grado d’invalidità
quale salariata sarebbe in realtà inferiore.
2.13.3. Nell’ipotesi
a lei più favorevole, nel 2001, il grado d’invalidità globale sarebbe dunque
del 13.79% (6% + 7.79% = 13.79%).
Inferiore
alla soglia minima del 40% (cfr. consid. 2.4), il grado d’invalidità della
ricorrente non apre il diritto a una rendita di invalidità.
Allo
stesso risultato, grado d’invalidità non pensionabile, si giungerebbe infine
con ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare i dati salariali fino al
2007.
2.14. In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va
quindi confermata.
2.15. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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