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Decisione

32.2008.122

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 aprile 2009Italiano64 min

Source ti.ch

Fatti

I 707/00).

2. L’assicurato

ha presentato ricorso contro la decisione formale del 26 maggio 2008 tramite la

quale l’UAI ha respinto la domanda del ricorrente del 17 marzo 2008 tendente al

riconoscimento del peggioramento del suo stato di salute.

Nello

scritto del 17 marzo 2008 all’UAI, il ricorrente ha affermato:

“Conforme intesa

telefonica le trasmetto altra documentazione chiedendole il riesame della mia

pratica. Tale documentazione, appena ricevuta, dimostra la natura degenerativa

della mia malattia, allego pure un certificato medico (Dr. __________) il quale

attesta che il mio stato di salute generale è peggiorato.

Sicuramente non sono

in grado di affrontare una attività lucrativa del 60% ed è perciò che sono

costretto a respingere il V/s progetto di assegnazione di rendita.” (doc.

82-1, sottolineatura del redattore)

Ora,

per l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui

un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.

Il

ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione o della decisione contro cui l’opposizione è esclusa (art. 60 cpv. 1

LPGA).

A

norma dell’art. 30 LPGA tutti gli organi esecutivi delle assicurazioni sociali

hanno l’obbligo di accettare le domande, le richieste e le memorie che pervengono

loro per errore. Essi registrano la data d’inoltro e trasmettono i relativi

documenti al competente servizio.

Per

l’art. 58 cpv. 3 LPGA l’autorità che si considera incompetente trasmette senza

indugio il ricorso al competente tribunale delle assicurazioni (cfr. anche art.

1a cpv. 2 LPTCA in vigore fino al 30 settembre 2008 [“l’atto di ricorso

indirizzato ad un’autorità non competente è trasmesso d’ufficio al Tribunale

cantonale delle assicurazioni. In tal caso è determinante la data di <<deposito>>

presso la prima autorità”] e applicabile in concreto in virtù dell’art. 32

della Lptca in vigore dal 1° ottobre 2008; cfr. anche Kieser, ATSG Kommentar,

Zurigo, Basilea, Ginevra 2009, 2a ed., pag. 728 ad art. 58, n. 23).

Per

l’art. 39 cpv. 2 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 60 cpv.

2 LPGA (Kieser, op. cit. ad art. 58 n 26 pag. 729) se la parte si rivolge in

tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato

rispettato.

L’UAI,

avendo ricevuto il 17 marzo 2008 una contestazione della decisione del 13 marzo

2008 (doc. AI 82-1:“(…) sono costretto a respingere il V/s progetto di assegnazione

di rendita”), simile a quella trasmessa in sede di osservazioni al progetto

(doc. AI 77-2: “chiedo pertanto la revisione/la assegnazione di una migliore

rendita”), e nella quale l’interessato preannunciava che si sarebbe

sottoposto a nuovi accertamenti a brevissimo termine (cfr. doc. AI 77-1), non

avrebbe dovuto limitarsi a registrare tale scritto quale “richiesta di revisione”

(doc. AI 84-1).

Infatti,

la volontà di contestare la decisione del 13 marzo 2008, espressa ampiamente

entro il termine di 30 giorni per contestare la decisione, è palese (“sono costretto

a respingere il V/s progetto di assegnazione di rendita”). Per cui l’amministrazione

non poteva limitarsi a ritenere tale scritto quale richiesta di revisione di

una decisione, peraltro neppure cresciuta in giudicato, ed emanare una successiva

decisione con la quale negava la presenza di un peggioramento dello stato di

salute, ma avrebbe dovuto trasmettere lo scritto al TCA per competenza.

D’altra

parte non va dimenticato che secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05

del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento

temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado

di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione

è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta

in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita (cfr.

anche art. 17 cpv. 1 LPGA e 87 OAI).

Per

cui se, come ritenuto dall’UAI, lo scritto del 17 marzo 2008, da cui emerge chiaramente

la volontà di contestare la decisione del 13 marzo 2008, non fosse un ricorso,

questo Tribunale dovrebbe limitarsi a stabilire se tra la citata decisione e

quella del 26 maggio 2008 c’è stato un peggioramento dello stato di salute del

ricorrente.

In

realtà dagli atti emerge chiaramente che la volontà del ricorrente era quella di

contestare la decisione iniziale del 13 marzo 2008, ciò che impone un esame

completo della fattispecie.

Visto

l’esito del ricorso, e meglio, come si vedrà in seguito, ritenuto che la

decisione del 13 marzo 2008 va tutelata e che successivamente, fino all’emanazione

della decisione del 26 maggio 2008, non vi è stato un peggioramento dello stato

di salute del ricorrente, la questione circa la validità (formale) della

seconda decisione non va esaminata oltre.

nel merito

3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI (cpv. 2 dal 1°

gennaio 2008) prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera

se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno

al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)

e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse

diventato invalido (reddito da valido).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;

DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84

consid. 1b).

Nella

DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione

per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione

della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di

apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione

(giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U

156/05, consid. 5).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra

parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di

applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è

essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

Secondo

il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale)

i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al

proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,

per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su

opposizione).

L’Alta

Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di

pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo

successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una

modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità

essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di

decidere.

Tale

principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno

2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

4. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98;

Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono

determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere

annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente

esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna

dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante

il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato

del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il

punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere.

Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un

danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato

eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è

piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità

lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe

persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid.

2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e

sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I

148/98], pag. 10 consid. 3b)

Secondo

la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),

l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre

1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I

148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

5. In

concreto l’insorgente sostiene in particolare di soffrire di una malattia

degenerativa alla colonna dorsale estesasi alla zona lombare. La sindrome si

sarebbe letteralmente aggravata dal 2004, con difficoltà nella deambulazione ed

un’”attività lucrativa quasi nulla” (doc. I). Comparando una risonanza

magnetica effettuata nel 2008 con quella effettuata nel 2002 emergerebbe un

peggioramento evidente del suo stato di salute (in particolare della colonna

vertebrale).

L’assicurato,

nell’ambito dell’esame della richiesta della prestazione d’invalidità, è stato

sottoposto ad una perizia bidisciplinare ad opera dei dr. med. __________, FMH

in chirurgia ortopedica e dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia,

i quali, il 24 agosto 2007, hanno affermato:

" (...)

RADIOLOGIA

Risonanza magnetica rachide cervicale del

12.11.1997

Degenerazione segmentale con restringimento del recesso laterale

destro C6/C7, restringimento della porzione laterale del canale e del recesso

laterale sinistro C6/C7 con lieve protrusione discale.

Risonanza magnetica colonna dorsale dell'11.9.2002

Nessun reperto patologico.

Risonanza magnetica della colonna cervicale

dell'11.9.2002

Importante degenerazione segmentale C5/C6/C7 con stenosi foraminale C6

a destra e C7 bilaterale, reperto erniario medio-laterale sinistro C6/C7.

Colonna lombare del 14.10.2002

Nessun disturbo statico di rilievo sul piano frontale e sagittale, allineamento

delle limitanti vertebrali posteriori conservato, assestamento dello spazio

intersomatico lombo-sacrale. Apposizioni spondilotiche L3-S1.

Colonna lombare del 19.1.2006

Nessun disturbo della segmentazione, asse conservato sul piano

frontale, piombo L3 all'altezza / accennato posteriore rispetto alla limitante

ventrale di Si, rapporti con il centro di rotazione delle teste femorali non

valutabile. Allineamento delle limitanti vertebrali posteriori conservato.

Assestamento dello spazio discale all'altezza del segmento

lombo-sacrale, spondilartrosi lombo­sacrale bilaterale, eventualmente più

accentuata a sinistra. Apposizioni spondilotiche marginali L3­S1. Accentuazione

della zona di sclerosi sotto-condrale all'altezza della sincondrosi

sacro-iliaca di destra: referto leggermente progrediente rispetto agli esami

antecedenti del 14.10.2002.

DIAGNOSI SOMATICHE

● sindrome

lombo-vertebrale, rispettivamente lombo-spondilogena in presenza di una

degenerazione segmentale più marcata lombo-sacrale, così come di un'accentuata

zona di sclerosi sotto-condrale della sincondrosi sacro-iliaca di destra

● sindrome vertebrale

cervicale in presenza di un'importante degenerazione pluri-segmentale C5/C6/C7

con restringimento dei forami intervertebrali senza tuttavia componenti radicolari

agli arti superiori

● zona d'irritazione

medio-toracale, circa Th5-Th7 senza alterazioni strutturali riscontrabili agli

esami neuro-radiologici effettuati

● sospetto di potenziale

pregressa frattura dell'osso navicolare al polso sinistro.

● stato dopo varie

punzioni di una ciste epatica, esofago-gastralgie recidivanti terapia­resistenti

● ipertensione arteriosa

● stato dopo labirintite.

DIAGNOSI PSICHIATRICHE

● sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale da

lieve a media gravità.

VALUTAZIONE E PROGNOSI

Aspetto somatico

il quadro radiologico convenzionale e neuro-radiologico del rachide

cervicale puntualizza la presenza di importanti alterazioni degenerative

segmentali C5/C6/C7 suscettibili di correlare con la sintomatologia algica

riferita dal signor RI 1 all'altezza del collo, così come in parte con le

cefalee, attribuite tuttavia dal medico curante in primo luogo a una

disfunzione biliare.

Gli importanti restringimenti foraminali risultanti dalle alterazioni

degenerative segmentali non presentano attualmente nessuna particolare

espressione clinica in assenza di dolori specifici irradiati agli arti

superiori (a suo tempo per contro descritti dal dr. __________ per esempio nel

referto del 15.6.1998).

La prognosi a medio-lungo termine risulta essere verosimilmente

caratterizzata da una lenta progressione delle alterazioni artrosiche, non

tanto nei segmenti C5/C6/C7 (considerato lo stato avanzato) quanto piuttosto in

quelli adiacenti. Non si esclude in particolare una potenziale riapparizione di

disturbi neuropatici radicolari da compressione a livello dei foramen.

In accordo con il quadro clinico lo studio radiologico del rachide

lombare mette in evidenza una degenerazione segmentale lombo-sacrale con

componente faccettaria più marcata sul lato sinistro.

Inoltre accentuazione della zona di sclerosi sotto-condrale

all'altezza della sincondrosi sacro-iliaca di destra, in progressione negli

studi radiologici a nostra disposizione.

In funzione dell'ulteriore decorso della sintomatologia potrebbero rilevarsi

opportuni degli approfondimenti diagnostici. Prognosi altrimenti non del tutto

favorevole nel senso di una lenta progressione delle alterazioni degenerative

esistenti nel contesto del normale processo evolutivo.

I disturbi segnalati dal signor RI 1 all'altezza del polso sinistro, diversi

anni dopo una contusione locale, sono clinicamente suscettibili di correlare

con un'eventuale pseudo-artrosi dell'osso scafoide. Tenuto conto dell'età del

signor RI 1 e del tempo trascorso dall'evento infortunistico anamnestico

ivi-connesso, anche in caso di conferma della sospetta pseudo-artrosi,

entrerebbe in linea di conto unicamente una terapia conservativa.

Presenza di zone d'irritazione in sede medio-alto toracale, soggettivamente

molto disturbanti e di entità importante, radiologicamente senza alterazioni

strutturali riconoscibili all'esame di risonanza magnetica.

Aspetto psichiatrico

possibile andamento fluttuante del quadro psico-patologico con momenti

di miglioramenti seguito da periodi di peggioramento, nel decorso tendenza alla

cronicità accentuata dall'età dell'assicurato.

Mancata sottoposizione ad un regolare trattamento specialistico ed

adeguato, non giustificabile.

B. Conseguenze

sulla capacità di lavoro? Menomazioni dovute ai disturbi constatati?

Oltre ad una diminuita caricabilità somatica del rachide nel suo insieme

così come del polso sx sotto sforzo e nell'esecuzione di movimenti ripetitivi,

presso il Signor RI 1 il tono dell'umore e le alterazioni delle funzioni

cognitive e volitive incidono sulla capacità lavorativa nel senso di una

lentezza con maggiore esauribilità e tendenza a commettere degli errori.

Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale,

come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?

I reperti ortopedici riscontrati esercitano un'influenza tuttalpiù

marginale sull'ultima attività lavorativa svolta dal signor RI 1, di carattere

prevalentemente amministrativo. Questo nel senso di un'eventuale limitazione

del tempo di presenza sul posto di lavoro.

Dal punto di vista psichiatrico per contro lo stato depressivo, in particolare

il tono dell'umore depresso e l'ansia libera, comportano una diminuzione delle

capacità lavorative.

La presenza di gliosi aspecifica nella sostanza bianca, all'esame di

RM cerebrale,in prima ipotesi di origine vascolare cronica o nell'ambito di

normale invecchiamento cerebrale, non influenza la capacità lavorativa e, come

pure attestato dal neurologo Dr. __________, non è in relazione ai disturbi

lamentati dall'A.

L'attività attuale è ancora praticabile? Se si, in

quale misura?

L'ultima attività lavorativa svolta di assicuratore risulta essere esigibile

dal punto di vista ortopedico nell'ordine di grandezza del 75% e dal punto di

vista psichiatrico nella misura del 60%.

Tenuto conto del fatto che entrambe le patologie prendono in considerazione

la sintomatologia dolorosa con diminuzione del rendimento, complessivamente

l'A. va considerato incapace al lavoro nella misura del 40% con capacità

lavorativa residua del 60%.

Da quando esiste una limitazione della capacità di

lavoro provata a livello medico di almeno il 20%? Qual è stato da allora lo

sviluppo delle limitazioni della capacità di lavoro?

L'incapacità lavorativa del 40% è presente a partire dal settembre

2006 in avanti.

In precedenza va considerata un'incapacità del 100% dal 1.9.2004 in

avanti fino al 14.11.2005, quando è subentrato un miglioramento dal punto di

vista psichiatrico come attestato dal Dr. __________.

A partire da questa data è presente un'incapacità del 25% fino ad

aprile 2006,quando viene attestato un peggioramento. E' quindi a partire da

questa data che vale l'incapacità lavorativa del 40%,cosi come discusso sopra.

C. Conseguenze sulla capacità

d'integrazione? È possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono

in corso? Ne sono previsti?

Dal punto di vista ortopedico ritengo possa teoricamente entrare in

linea di conto l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione. Bisogna tuttavia

tener conto che l'ultima attività svolta, dal carattere amministrativo, risulta

già essere idealmente adattata alle limitazioni presentate dal Signor RI 1.

È possibile migliorare la capacità di lavoro sul

posto di lavoro attuale? Se si, con quali ragionevoli provvedimenti?

Un adattamento ergonometrico del posto di lavoro è suscettibile di

ripercuotersi favorevolmente sul grado di capacità lavorativa del Signor RI 1,

rispettivamente sulla durata della sua presenza sul posto di lavoro.

Dal punto di vista psichiatrico non si ritiene per contro esservi

delle possibilità concrete di miglioramento.

L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?

Con riferimento al quadro clinico ortopedico riscontrato risultano

essere medicalmente esigibili altre mansioni dal carattere prevalentemente

amministrativo, con un grado di capacità lavorativa nell'ordine di grandezza

del 75%.

Con riferimento al quadro psichiatrico anche nello svolgimento di altre

attività adeguate persiste per contro una incapacità lavorativa nell'ordine di

grandezza del 40%.

Complessivamente si ritiene quindi il Signor RI 1 abile al lavoro nella

misura del 60% nello svolgimento di altre attività adeguate, medicalmente

esigibili."

(Doc. AI 68-6+7+8+9)

Da parte

sua il dr. med. __________ ha affermato:

" (...)

4. DIAGNOSI:

Sindrome

depressiva ricorrente, episodio attuale da lieve a media gravità (ICD 10- F

33.1).

5. VALUTAZIONE

e PROGNOSI:

Siamo davanti ad

un assicurato che presenta una sindrome depressiva da lieve a media gravità in

fase stazionaria a partire dal 2006.

Tuttora è presente

un'alterazione dell'umore, del livello di ansia libera, così come delle

funzioni cognitive e volitive.

L'assicurato

stesso ha riconosciuto un miglioramento clinico, anche se lieve, rispetto

all'evoluzione globale del quadro clinico rispetto al 2003 e al 2004.

E possibile che l'andamento del quadro psicopatologico sia fluttuante

con momenti di miglioramento seguiti da periodi di peggioramento. Nel momento

in cui il collega Dr. __________ ha osservato l'assicurato, con ogni

probabilità aveva presentato un lieve miglioramento.

L'andamento del quadro psicopatologico presenta una tendenza alla

cronicità, accentuata dalla età dell'assicurato. Non è giustificabile che egli

non si sottoponga ad un adeguato e regolare trattamento specialistico.

Le constatazioni oggettive concordano nella maggior parte con le

lamentele soggettive dell'assicurato.

B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA DI LAVORO:

1. Menomazioni (qualitativa e

quantitativa) dovute ai disturbi constatati

1.1 a

livello psicologico e mentale?

Il tono

dell'umore, così come l'alterazione delle funzioni cognitive e volitive,

incidono sulla capacità lavorativa dell'assicurato nel senso che lo rendono

lento con una maggiore esauribilità e una tendenza a commettere errori.

1.2 a livello

fisico?

Non sono state

oggettivate durante la mia valutazione.

1.3 nell'ambito

sociale?

Non sono

evidenziabili.

2. Conseguenze

dei disturbi sulla attività attuale

2.1 Come si ripercuotono i disturbi

sull'attività attuale dell'assicurato?

I disturbi constatati si ripercuotono come per ogni attività lavorativa

medico teorico, in quanto lo stato depressivo, come detto sopra, soprattutto il

tono dell'umore depresso e l'ansia libera comporta una diminuzione delle

capacità lavorative come espresso al punto 1.1.

2.2 L'attività

attuale è ancora praticabile?

Sì.

2.3 Se si, in

quale misura (ore al giorno)?

Nella misura di 5

ore al giorno.

2.4 È

constatabile una diminuzione della capacità di lavoro?

Sì.

2.5 Se

sì, in che misura? da quando? e quale è stato lo sviluppo?

Nella misura del

40% dal 2006.

2.6 Da

quando esiste una diminuzione della capacità lavorativa provata a livello

medico di almeno il 20%?

Si potrebbe riconoscere una incapacità lavorativa del 100 % dal 2003

al mese di novembre del 2005. Dal mese di novembre del 2005 al mese di giugno

del 2006 presenta una incapacità lavorativa nella misura del 30 %. Dal mese di

luglio del 2006 a tuttora egli presenta una incapacità lavorativa nella misura

del 40 %.

2.7 Qual

è stato da allora lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?

Vedi punto 2.6

3. L'ambiente di lavoro

dell'assicurato è in grado di sopportarne i disturbi psichici?

Sì, in parte.

C. CONSEGUENZE

SULLA CAPACITA D'INTEGRAZIONE

1. È possibile effettuare

provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso ? Ne sono una previsti?

No, in considerazione

dell'età dell'assicurato.

2. È possibile migliorare la capacità di lavoro sul

posto di lavoro attuale ?

No.

3. L'assicurato è in grado di svolgere altre

attività?

Sì, ma mantiene la stessa percentuale

d'incapacità lavorativa, ossia nella misura del 40 %." (Doc. AI 68-14+15+16)

Il

5 settembre 2007, il medico SMR Dr. med. __________, ha posto la diagnosi

principale di sindrome lombovertebrale, rispettivamente lombo-spondilogena in

presenza di una degenerazione segmentale più marcata lombosacrale, così come di

un’accentuata zona di sclerosi sottocondrale della sincondrosi sacro-iliaca

destra, sindrome vertebrale cervicale in presenza di un’importante

degenerazione pluri-segmentale C5-C6-C7 con restringimento dei forami

intervertebrali senza tuttavia componenti radicolari agli arti superiori, zona

d’irritazione medio-toracale, circa D5-D7 senza alterazioni strutturali

riscontrabili agli esami neuro-radiologici effettuati, di ulteriore diagnosi

con influsso sulla capacità lavorativa di sindrome depressiva ricorrente,

episodio attuale da lieve a media gravità e di ulteriore diagnosi senza

influsso sulla capacità lavorativa di sospetto di potenziale pregressa frattura

dell’osso navicolare al polso sinistro, stato dopo varie punzioni di una ciste

epatica, esofago-gastralgie recidivanti terapia-resistenti, ipertensione

arteriosa e stato dopo labirintite.

Il

medico SMR ha posto quali limiti funzionali la diminuita caricabilità somatica

del rachide nel suo insieme come del polso sinistro sotto sforzo e nell’esecuzione

di movimenti ripetitivi. Dal punto di vista psichico, il tono dell’umore e le

alterazioni delle funzioni cognitive e volitive incidono sulla capacità

lavorativa nel senso di una lentezza con maggiore esauribilità e tendenza a

commettere degli errori (doc. AI 70-2).

Il dr.

med. __________ ha affermato:

" L’A è stato sottoposto a perizia mista psichiatrica

(Dr __________) e reumatologica (Dr __________) in luglio 2007.

Dalle conclusioni di questa valutazione bidisciplinare risulta che l’A

abbia presentato le seguenti capacità lavorative:

-

IL del 100% dal

01.09.2004

-

IL del 25% dal

14.11.2005

-

IL del 40% da

aprile 2006

- Con riferimento al quadro

psichiatrico, persiste una CL del 60%, in attività adeguate, da settembre 2006

- Con riferimento al quadro ortopedico,

sono medicalmente esigibili mansioni dal carattere prevalentemente

amministrativo, da settembre 2006.

Complessivamente si ritiene quindi l’A abile al lavoro nella misura

del 60% nello svolgimento di altre attività adeguate, medicalmente esigibili,

da settembre 2006.” (doc. AI 70-2)

Con nota

del 13 dicembre 2007 il dr. med. __________ ha indicato che l’inabilità

lavorativa è da intendere “a partire da aprile 2006 e non da settembre”

(doc. AI 70-2).

Sulla

base di queste considerazioni e delle valutazioni della consulente in integrazione

all’insorgente è stata assegnata una rendita intera dal 1° settembre 2004 al 28

febbraio 2006 e un quarto di rendita dal 1° aprile 2006.

Il 23

gennaio 2008 il dr. med. __________, ha affermato:

" Trattasi di osservazioni al progetto di

decisione

In data 19.01.2008 , l’A. inoltra le sue osservazioni al progetto di decisione

dell'UAI del 13.12.2007 di assegnarli dal 01.09.2004 (ossia trascorso l'anno

d'attesa dall'insorgere del danno alla salute) sino al 28.02.2006 (per 3 mesi

dal miglioramento), una rendita intera d'invalidità. In seguito, dal 01.04.2006

(risorgere dell'invalidità), viene riconosciuto il diritto al 1/4 di rendita Al

(grado di IL del 40 %).

L'A comunica di non potere condividere né accettare le conclusioni

dell'UAI

Come corredo alle sue affermazioni l'A allega una documentazione

medica:

- RM colonna cervicale (11.09.2002)

- Succinto rapporto medico del Dr __________

al Dr __________

(06.02.2004)

- Certificato medico del Dr __________ (13.04.2006)

- Scritto amministrativo della __________ (10.01.2008)

- Certificato medico del Dr __________ (18.01.2008)

-----------------------------------------------------­

VALUTAZIONE

Considerandi

II risultato della RM della colonna cervicale (11.09.2002), come anche

il rapporto del Dr __________ (06.02.2004) sono già stati presi in

considerazione all'occasione della perizia bidisciplinare (24.08.07). Non

rappresentano dunque un elemento nuovo nel senso diagnostico o di peggioramento

dello stato di salute.

II certificato del Dr __________ (13.04.2006) non fa che riprendere le

già note diagnosi, senza fornirne nuove. Non viene descritto lo stato oggettivo

dell'A con eventuali limiti funzionali di recente comparsa. Il MC parla di

peggioramento significativo dello stato di salute fisico e mentale negli ultimi

mesi ma non produce nessun dato oggettivo, clinico o paraclinico

(accertamenti), per confermare il suo dire.

II certificato medico del Dr __________ (18.01.2008) attesta una IL

del 100 % dal 21.12.2007, senza dato oggettivo clinico o strumentale né

risultato di accertamenti specialistici recenti.

In conclusione, la documentazione medica prodotta in

questa fase non porta nessun dato oggettivo tale da modificare il progetto di

decisione di dicembre 2007."

(Doc. AI 78-1)

Il

17.

marzo 2008 l’insorgente, con scritto all’UAI, ha contestato il “progetto

d’assegnazione di rendita” ed ha allegato nuovi certificati medici, e

meglio un esame RM della colonna cervicale del 25 gennaio 2008, una

consultazione dell’11 febbraio 2008 presso la __________ di __________ e

un’esofagoscopia del 22 gennaio 2008 del dr. med. __________.

Il

14.

marzo 2008 il dr. med. __________, FMH medicina generale, ha affermato che

l’insorgente “negli ultimi mesi ha avvertito un notevole peggioramento del

suo stato generale di salute. In particolare soffre di patologie degenerative

della colonna cervicale – ai livelli C5-C6, C6-C7 di gastrite, il tutto

aggravato da uno stato ansio-depressivo. Di conseguenza il Signor RI 1

ha dovuto ridurre ulteriormente la sua attività lavorativa (…)” (doc. AI

82-3).

Il

15.

febbraio 2008 il PD Dr. med. __________, “__________”, ha affermato:

" Diagnose:

Zervikothorakales spondylogenes Schmerzsyndrom bei

Unkoforaminaler Degeneration mit Osteochondrose C5/C6 und C6/C7

betont.

Anamnese:

Herr RI 1 zeigt seit mehreren Jahren Schmerzen im zervikothorakalen

Bereich. Diese Beschwerden haben über die Jahre zugenommen. Anscheinend ist er

aus diesem Grund auch arbeitsun-fähig geschrieben worden. Im Weiteren berichtet

er über eine psychische Beanspruchung. Was die somatischen Beschwerden negativ

beeinflusst hat. Herr RI 1 beklagt sich vorwiegend über tief zervikale

Schmerzen als auch Schmerzen im oberen thorakalen Bereich, weiche traversieren

und mit Brustschmerzen links sich bemerkbar machen. Auch Erschütterung beim

Autofahren verursachen diese Symptome.

Zum Teil bestehen Ausstrahlungen in beide Oberarme. Trizepsbe-reich

bis auf Höhe des Ellenbogens und Unterarme bds. Die Symptome sind

kontinuierlich und werden durch eine körperliche Belastung verstärkt.

Parästhesien oder eine Schwächegefühl in den Fingern sind nie aufgetreten.

Vor Kurzem wurde keine physikalische Therapie mehr durchgeführt. Im

Weiteren berichtet Herr RI 1 über Magenprobleme, so dass er keine Entzündungshemmer

mehr einnimmt.

Untersuchungsbefund:

Psychisch leicht angeschlagener Patient. Zervikale Dornfortsätze

Indolent. Paravertebrale zervikale Muskulatur verspannt. Schmerzlokalisation

intrascapullär ungefähr auf Höhe der oberen Thorakahlen Wirbelsäule. Kinnsternumabstand

2/18cm. Die forcierte Extension ist schmerzhaft. Rotation und Extension

provoziert Schmerzen intrascapullär bds. Eine Zervikobrachialgie kann ich dabei

nicht auslösen. Die Rotation bds. 1/3 eingeschränkt.

Achsenstosschmerz positiv. Kein Erschütterungsschmerz im oberen BWS-

oder unteren BWS-Bereich.

Obere Ektremitäten: Reflexbild symmetrisch. Keine Hypästhesie oder

Hypalgesie feststellbar. Rohe Kraft ebenfalls symmetrisch. Keine tropischen

Störungen.

Untere Extremitäten: mit normalem Reflexbild. Keine Spastizität.

Zusatzuntersuchung:

MRI der HWS vom 25.01.08: Darstellen einer multisegmental degenerativ

veränderten Halswirbelsäule als auch oberen Brustwirbelsäule. Am stärksten

betroffen ist die Höhe C5/C6 als auch C6/C7, wo eine Osteochondrose

feststellbar ist mit Unkovertebralarthrose vorwiegend C5/C6 rechts und C6/C7

bds. Der Subarachnoidalraum ist auf dieser Höhe eingeengt. Eine weiche

Diskushernie ist nicht feststellbar. Im oberen thorakalen Bereich ist keine

eindeutige Pathologie feststellbar.

Beurteilung und Procedere:

Herr RI 1 leidet unter einem chronischen zervikothorakalen

belastungsabhängigen spondylogenem Schmerzsyndrom. Im heuti-gen detaillierten

neurologischen Untersuch habe ich keine Anhaltspunkte für eine Monoradikulopathie

der oberen Extremitä-ten obwohl das MRI relativ eindrückliche neuroforaminale

Stenosen C5/C6 und C6/C7 bds. aufweist. Da in letzter Zeit keine spezifische

physikalische Therapie mit Muskelaufbau und Lockerungsmass-nahmen durchgeführt

wurde, verschreibe ich Herrn RI 1 eine spezifische physikalische Therapie.

Sollte diese mittelfristig keine Linderung der Symptome erzielen wäre als

nächster Schritt Fazetteninfiltrationen C5/C6 und C6/C7 zu organisieren.

Diese könnten wir bei Bedarf selbstverständlich bei uns durchführen.

Ein Telefon Ihrer Sekretärin genügt, so dass wir diese organisieren." (Doc. AI 82-4+6)

Dalla

RM del 25 gennaio 2008 del dr. med. __________ emerge:

" REFERTO

Marcata disc- ed uncartrosi tra C4 e C7 con una iniziale anterolistesi

di C4 su C5.

A livello C3-C4 presenza di una ernia di piccole dimensioni in sede

centrale nonché un arricchimento attorno l'articolazione interopofisaria dal

lato sinistro (i 10, 12 se 9) senza modificazione della struttura ossea

compatibile con una capsuliti che influisce indirettamente sull'ampiezza del

neuroforame del C4 sinistro.

A livello C4-C5 focalità erniaria dal lato destro con substenosi del

neuroforame ad es. i 10 se 8. In sede centrale apposizione ossea o sporgenza

del disco ma non stenosi del canale. Forame dal lato sinistro aperto con minima

uncartrosi.

A livello C5-C6 di nuovo dal lato destro stenosi del neuroforame da

uncartrosi più che da ernia (i 15, 17 se 8), dal lato sinistro substenosi da

combinazione uncartrosi e focalità erniaria.

A livello C6-C7 ernia con apposizione ossea più dal lato sinistro toccando

già il midollo spinale (i 4 se 7). Substenosi foraminale ma non focalità

erniaria intraforaminale.

ll midollo spinale è normalmente rappresentato. Non stenosi vera e

propria del canale spinale. La struttura ossea oltre all'osteocondrosi tra

C5-C6 è normale.

Valutazione del midollo spinale dorsale dimostra un aspetto perfettamente

normale del midollo spinale. Vi è soltanto una discreta protrusione a livello

TH11-TH12 senza toccare il midollo quindi senza significato. Passaggio

cranio-cervicale regolare.

CONCLUSIONI

● Già prominente disc- ed

uncartrosi tra C4 e C7. Dal lato sinistro infiammazione attiva a carico della

capsula e la sinovia dell'articolazione C3-C4 senza erosioni ossee. La

capsuliti influisce la porzione posteriore/postero-laterale del neuroforame.

Inoltre antero-mediale vi è una piccola focalità sporgente del disco (i 3 se 8)

e quindi una irritazione della radice di C4 sinistra è da aspettare.

● Dal lato destro stenosi

del neuroforame di C6 destro ma in gran parte, dovuta a formazioni

osteofilosiche protrudenti e meno ad erniazioni discali.

● Substenosi dei

neuroforami di C5 destro e C6 sinistro in seguito di combinazione di fattori

ernia ed uncartrosi."

(Doc. AI 82-7+8)

Il

dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e gastroenterologia, il

29.

gennaio 2008, ha affermato:

" (...)

Esofago Piccola isola di

mucosa gastrica ectopica nell'esofago prossimale di 10 mm di diametro.

Altrimenti intatti i restanti segmenti esofagei. Linea Z a 40 cm dagli

incisivi, lato diaframmatico allo stesso livello.

Stomaco Succo gastrico tinto

di bile senza sangue. Normale distensione delle pareti gastriche

all'insufflazione d'aria. Rilievo mucoso conservato. Nell'antro gastrico si

evidenziano alcune piccole erosioni ricoperte da ematina. Intatti i restanti

segmenti dell'antro. In inversione angolo gastrico e fondo senza particolarità.

Piloro pervio e non deformato.

Duodeno Bulbo d'aspetto

normale senza lesioni della mucosa. Nel bulbo duodenale si identificano alcune

piccole erosioni diffuse. Parte Il del duodeno senza particolarità.

Foto Sì.

Biopsie Biopsie di mucosa

di piccole erosioni dell'antro gastrico.

CLO-Test Vedi istologia.

Valutazione 1. Piccola isola di mucosa gastrica

ectopica a livello

dello sfintere esofageo superiore

reperto che non riveste significato patologico.

2.

Lieve gastrite antrale erosiva.

3.

Bulbite erosiva." (Doc. AI 82-9)

Il 29

gennaio 2008 la dr.ssa __________ dell’Ospedale __________ di __________ ha

affermato:

" Diagnosi

dolori epigrastrici su/con

probabile gastroenterite

- piccola isola di mucosa gastrica ectopioca a livello dello sfinetere

esogageo

- lieve gastrite antrale erosiva

- bulbite erosiva

- biopsia HP neg. (22.01.08).

ITA trattata

8.

d emiotomia Ing. ds

Ciste epatica di 5,08 cm

nefrolitisi bilaterale senza stasi (piccoli calcolini)

ernia discale e uncartrosi con substenosi neuroforami C5 ds e C6 sin.

Affezione attuale

Si tratta di un paziente, 60enne che accusa da 4 giorni dolori addominali

in prevalenza epigastrici ma anche diffusi accompagnati da nausea e vomito.

Non febbrile. Il paziente è stato appena sottoposto ad una gastroscopia.

Il 22.1.08 per epigastralgie recidivanti da anni (anamnesi a Lei ben nota).

Status locale

Addome globoso, non dolore alla palpazione superficiale, non dolori al

picchiettare, dolori palpazione profonda al emiaddome sin., nessuna défense,

nessun dolore al rilascio. Rumori intestinali piuttosto vivaci, minimamente

metallici.

RX-addome a vuoto: non livelli idroaerei, quadro di gastroenterite,

coprostasi.

Sono addome: nota ciste epatica, microlitiasi renale bilaterale senza

stasi.

Labor: allegato." (Doc. AI 83-7)

Il

4.

aprile 2008 il dr. med. __________, medico SMR, ha affermato che “dall’attuale

documentazione non risulta una modifica sostanziale della problematica a

livello cervico-toracale. L’attuale RM cervicale evidenzia una situazione nota,

tuttora assente una problematica radicolare deficitaria. In conclusione

stato di salute invariato, non entrata in merito circa peggioramento.”

(doc. AI 85-2).

Da

parte sua l’insorgente, in sede di ricorso, ritiene un netto peggioramento

rispetto alla RM del 2002 e il fatto che il problema dorsale si è esteso alla

zona lombare ed ha allegato, tra l’altro, un referto della Clinica __________

di __________ del 20 gennaio 2006 (doc. AI 88-3), la RM della colonna cervicale

del 12 settembre 2002 (doc. AI 88-2), la RM della colonna cervicale del 25

gennaio 2008 (doc. AI 88-5), un attestato del __________ di __________ circa la

presenza di “una mucosa gastrica di tipo giunzionale antro-corpale con

focale e fino a lieve infiammazione cronica come pure con minuscole cisti di

corpi ghiandolari; assenza di Helicobacter (biopsie, antro gastrico).”

(doc. AI 88-7) e l’attestato del 29 gennaio 2008 della dr.ssa __________ (doc. AI

88-8).

Il

29.

aprile 2008 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato che “la documentazione

fornita in questa fase non contiene elementi nuovi tali da cambiare

sostanzialmente quanto già da noi conosciuto e definito (vedi Annotazioni SMR

del 04.04.2008). Non è dunque tale da modificare le nostre prese di posizione anteriori.”

(doc. 89-1).

Va

ancora evidenziato che in sede di ricorso, l’insorgente ha, tra l’altro,

allegato un certificato medico del dr. med. __________, medicina interna, __________,

del 13 aprile 2006, il quale ha affermato che “con il presente certifico che

il summenzionato paziente è affetto da una sindrome cervicale con importante rachialgia

nell’ambito di gravi alterazioni degenerative a livello C5-C6 e C6-C7 con importante

stenosi dei forami in entrambi i livelli e bilateralmente. Inoltre soffre di

uno stato ansioso depressivo. Negli ultimi mesi il suo stato di salute fisico e

mentale è peggiorato significativamente non permettendogli più di svolgere

un’attività lucrativa” (doc. AI 91-22), un certificato del dr. med. __________

della Clinica __________ di __________ del 20 gennaio 2006, in cui viene

evidenziata la presenza di “cinque metameri a configurazione lombare,

normorappresentati per forma e altezza. Corretto allineamento dei muri

posteriori. Riduzione dello spazio intersomatico L5-S1 con sclerosi subcondrale

associata quali segni indiretti per discopatia. Artrosi interapotisaria

posteriore L4-L5 ma soprattutto L5-S1. Non si oggettivano disturbi della

statica nelle incidenze a disposizione. Assenza di visibili lesioni ossee

focali a carattere sospetto.” (doc. AI 91-24), una valutazione medica del “__________”

del 27 settembre 2004 (doc. AI 91-25), un certificato del dr. med. __________,

specialista FMH in neurochirurgia del 6 febbraio 2004 tramite il quale lo

specialista ha affermato che “la RM evidenzia in effetti gravi alterazioni

degenerative a livello C6/6 e C6/7 con importante stenosi dei forami in

entrambi i livelli bilateralmente.”

Il

3.

luglio 2008 il dr. med. __________, medico SMR, ha affermato:

" Discussione:

Dalla documentazione medica acquisita agli atti risulta che il danno

alla salute dell'A., per il quale ha beneficiato di una totale rendita AI dal

09.2003

al 08.2005 era imputabile principalmente a problematica psichiatrica, in

minor misura a problematica reumatologica. In seguito è stato ritenuto, in

attività adeguate rispettose di limitazioni fisiche dettate dal danno alla

salute, abile nella misura del 70% rispettivamente al 50% nella sua abituale

attività di assicuratore.

Al confronto dei redditi si è ottenuto un grado di invalidità nullo.

In conclusione il grado di invalidità al 100% è stato considerato come

tale e valido dal 01.09.2004 al 30.11.2005.

La successiva opposizione (20.04.2004) con allegate varie certificazioni

mediche relative al peggioramento dello stato di salute dell'A. (Dr. __________

13.04.2006

e Rx rachide lombosacrale 19.01.2006) non apportanti elementi

oggettivi nuovi tali da modificare la presa di posizione UAI, non veniva

accolta.

Ricorso 01.2007: la documentazione medica presentata non evidenziava

una modifica sostanziale dello stato di salute dell'A. rispetto ai rapporti sui

quali si basava la precedente valutazione UAI. Mancando però un'attenta

valutazione funzionale della situazione cervicale l'SMR (23.01.2007) richiedeva

una valutazione peritale reumatologica per determinare i limiti funzionali

esatti e la rispettiva esigibilità. Di conseguenza è stato chiesto al TCA di

retrocedere gli atti all'UAI per espletare tale accertamento medico.

Visto poi che la precedente valutazione psichiatrica (Dr. __________)

era ormai datata I'SMR (14.02.2007) richiedeva una visita mista

psichiatrica/reumatologica-ortopedica allo scopo di raggiungere una valutazione

conclusiva e attuale del caso, perizia disciplinare che è stata effettuata in

agosto 2007 c/o il SAM della Clinica di __________.

Le conclusioni peritali rilevavano le seguenti IL:

100% dal

01.09.2004

25% dal 14.11.2005

40% dal

04.2006

Con riferimento al quadro psichiatrico persisteva una CL del 60% in

attività adeguate dal 09.2006, rispettivamente erano medicalmente esigibili

mansioni dal carattere prevalentemente amministrativo dal punto di vista

ortopedico dal 09.2006.

Complessivamente l'A. risultava abile al lavoro nella misura del 60%

in attività adeguate dal 09.2006.

Per il risorgere dell'invalidità all'A. è stata attribuita una rendita

UAI col grado del 40% con decisione del 12.2007.

Per osservazioni a tale progetto, l'A. ha presentato una

certificazione medica da parte del Dr. __________ (18.01.2008) e della __________

(10.01.2008), ma la documentazione medica prodotta non ha apportato alcun

elemento oggettivo tale da modificare il progetto di decisione UAI del 12.2007

(vedi annotazione medica SMR del 23.01.2008).

In data 14.03.2008 il Dr. __________ scrive di un notevole peggioramento

dello stato di salute generale dell'A., inerente sempre alla patologia

degenerativa della colonna cervicale, ad una gastrite e allo stato

ansioso-depressivo, rilevando una riduzione della attività lavorativa dell'A. e

richiedendo una revisione del progetto di decisione UAI del 12.2007.

In allegato apporta un rapporto della __________ (15.02.2008) e una RM

colonna cervicale (25.01.2008), nonché una EGDA (22.01.2008: quest'ultima

evidenziava solo una lieve gastrite antrale erosiva e una bulbite erosiva che

non giustificano una IL continuativa).

Nel rapporto della __________ (15.02.2008) si denota una discrepanza

obiettiva tra la clinica (mancano i disturbi atrofici, esiste un mantenimento

della forza bruta, ...) e la risposta radiologica (laddove non esiste una

monoradicolopatia all'estremità superiore nonostante una stenosi cervicale

C6-C7 bilateralmente): inoltre l'A. non stava eseguendo alcuna fisioterapia,

rispettivamente rinforzo muscolare, cosa che è stata prescritta dai sanitari

della __________ con successiva probabile infiltrazione a dipendenza dell'evoluzione.

Lo stato invariato non giustificava l'entrata in merito circa il peggioramento

(SMR 04.04.2008). Le ulteriori osservazioni al progetto di decisione di non

aumento della rendita (07.04.2008) non modificavano la presa di posizione

precedente (SMR 29.04.2008).

Procedere:

In conclusione, in risposta alla proposta del 02.07.2008:

come già confermato dalle precedenti osservazioni mediche SMR (vedi sopra),

alla luce di non prodotta nuova certificazione medica comprovante un

peggioramento dello stato di salute dell'A. in questione, la richiesta di

diversa valutazione per eventuale aumento della IL, anche dopo l'aprile 2006 da

parte dell'A. in tema di ricorso non appare giustificata." (Doc. IV/bis)

Il

10.

luglio 2008 l’insorgente ha trasmesso al TCA un referto del 25 febbraio 1992

dell’Ospedale __________ di __________ (doc. B1), la valutazione del 19 dicembre

2004.

della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia (doc. B2), un

certificato di malattia del 2003/2004 del dr. med. __________ (doc. B3), un

referto medico del 3 agosto 1995 del dr. med. __________, FMH medicina interna,

specialista in reumatologia, un attestato medico del 15 giugno 1998 del dr.

med. __________, specialista in neurologia FMH (doc. B5), un certificato medico

del 6 febbraio 2004 del dr. med. __________ (doc. B6) e del 16 gennaio 2004

(doc. B7), due RM del rachide cervicale e dorsale del 12 novembre 1997 della

Clinica __________ (doc. B8), un referto medico del 14 gennaio 2002 relativo ad

un ricovero presso il pronto soccorso (doc. B9).

6.

Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.

3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo

2002.

nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa

G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988.

pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22

maggio 1995 in re A. C; cfr.

anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione

e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne

all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità

di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V

157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF

125.

V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtspre-chung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio

2003.

nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni

di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita

27.

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I

683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I

384/04).

7.

Questo TCA chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente

è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione non ha motivo per mettere

in dubbio la perizia bidisciplinare del 24 agosto 2007.

Tale

valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i

parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

I

periti, sulla base di un approfondito esame del ricorrente sia dal punto di

vista reumatologico (dr. med. __________) che dal punto di vista psichiatrico

(dr. med. __________), hanno accertato che l’assicurato è incapace al lavoro in

qualsiasi attività al 40% a partire dal mese di aprile 2006.

Gli

specialisti, dopo aver proceduto al riassunto degli atti medici, aver riportato

le dichiarazioni del paziente per quanto concerne gli aspetti somatici e

psichici, aver descritto nei minimi particolari lo stato clinico, e, nella

perizia psichiatrica, l’anamnesi del ricorrente, hanno posto la diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa di sindrome lombo-vertebrale,

rispettivamente lombo-spondilogena in presenza di una degenerazione segmentale

più marcata lombo-sacrale, così come di un’accentuata zona di sclerosi

sotto-condrale della sincondrosi sacrio-iliaca di destra, sindrome vertebrale

cervicale in presenza di un’importante degenerazione pluri-segmentale C5/C6/C7

con restringimento dei forami intervertebrali senza tuttavia componenti

radicolari agli arti superiori, zona d’irritazione medio-toracale, circa

Th5-Th7 senza alterazioni strutturali riscontrabili agli esami

neuro-radiologici effettuati, sospetto di potenziale pregressa frattura

dell’osso navicolare al polso sinistro, stato dopo varie punzioni di una ciste

epatica, esofago-gastralgie recidivanti terapia-resistenti, ipertensione

arteriosa, stato dopo labirintite e sindrome depressiva ricorrente, episodio

attuale da lieve a media gravità (doc. AI 68-7; ICD 10-F 33.1).

I

periti si sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, hanno

esaminato accuratamente la documentazione messa loro a disposizione ed hanno

valutato la capacità lavorativa del paziente senza incorrere in contraddizione.

Al referto peritale del 24 agosto 2007 deve pertanto essere data piena forza

probatoria.

8.

Per quanto concerne la patologia psichica, l’insorgente in sede di ricorso

non apporta nuova documentazione specialistica atta ad inficiare le conclusioni

del perito dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, né a

comprovare un peggioramento dello stato di salute. La valutazione della dr.ssa

med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, del 19 dicembre 2004, la

quale ha attestato un’inabilità lavorativa completa per una sindrome depressiva

ricorrente (ICD 10 F 33.2), attuale episodio grave, senza sintomi psicotici,

nonché ICD 10 Z 63.7 (doc. B2), è antecedente alla valutazione peritale ed è

stata presa in considerazione dal perito (cfr. doc. AI 68-2: “Il 19.12.12004

valutazione peritale dr.ssa __________”). Questa documentazione non apporta

alcun elemento di novità rispetto alla valutazione peritale e concerne un

periodo nel corso del quale l’interessato ha ottenuto la rendita d’invalidità intera

(il ricorrente è infatti stato ritenuto invalido al 100% dal mese di settembre

2003.

al 13 novembre 2005). Del resto la specialista aveva già allora evidenziato

come, dal punto di vista psichiatrico, “una ripresa lavorativa al 50% non è

di per se da escludere, qualora egli potrà usufruire di una adeguato

trattamento psicoterapico, ma non prima di 2-3 mesi” (doc. B2). Per cui la

valutazione del dr. med. __________ di ritenere l’insorgente abile al lavoro al

60% dall’aprile 2006 deve essere confermata.

9.

Circa

la patologia reumatologica, l’insorgente evidenzia un netto peggioramento confrontando

le risultanze della RM della colonna cervicale effettuata il 12 settembre 2002 (doc.

A 12) e quella del 25 gennaio 2008, sempre effettuata dal dr. med. __________

(doc. A6), dovuta alla presenza, in quest’ultima occasione, di ernie o

protrusioni discali, e rileva di essere affetto da una patologia degenerativa,

che peggiora con il trascorrere del tempo.

Quest’ultima

circostanza non è messa in discussione dai periti, i quali rilevano anch’essi come

vi sia una “prognosi altrimenti non del tutto favorevole nel senso di una

lenta progressione delle alterazioni degenerative esistenti nel contesto del

normale processo evolutivo.” (doc. AI 68-7).

Ciò

tuttavia non è ancora sufficiente per ritenere che nel caso di specie vi sia

effettivamente stato un peggioramento dello stato di salute che abbia avuto

un’influenza sulla capacità lavorativa dell’insorgente, essendo necessaria la

presenza di attestati medici che certifichino, in maniera inequivocabile,

l’avvenuta degenerazione, che tra l’altro deve piuttosto essere avvenuta successivamente

alla perizia del 24 agosto 2007 e non tanto rispetto alla RM del 2002.

Il

certificato medico del 18 gennaio 2008 redatto dal dr. med. __________, FMH in

medicina generale, curante dell’insorgente (cfr. per quanto concerne il valore

probatorio degli attestati dei medici curanti, consid. 6: il giudice deve

tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente; cfr. anche DTF 125 V 353), in questo contesto non è sufficiente per

comprovare l’asserito peggioramento dello stato di salute, essendosi limitato ad

attestare un’incapacità lavorativa del 100% dal 21 dicembre 2007, senza

tuttavia alcun dato oggettivo clinico o strumentale, né alcun risultato di

accertamenti specialistici recenti (doc. AI 77-3). Le stesse considerazioni

valgono per quanto concerne il certificato del 14 marzo 2008, dove il curante

si è limitato a riportare che il suo paziente “ha avvertito” un notevole

peggioramento dello stato di salute senza tuttavia oggettivare quanto asserito.

Il medico ha infatti evidenziato come l’interessato soffre di patologie della

colonna cervicale C5-C6, C6-C7, di gastrite e di uno stato ansioso-depressivo,

malattie già diagnosticate in passato e prese in considerazione sia dai periti

che dai medici SMR.

Va

a questo proposito evidenziato come già il 13 aprile 2006 il dr. med. __________,

FMH medicina interna, __________, affermava che il paziente soffriva di una “sindrome

cervicale con importante brachialgia nell’ambito di gravi alterazioni degenerative

a livello C5-C6 e C6-C7 con importante stenosi dei forami in entrambi i livelli

e bilateralmente.” e “di uno stato ansioso depressivo” (doc. A8).

Anche

l’ulteriore documentazione medica, prodotta sia in sede di osservazioni al

progetto di decisione che nelle more processuali ed antecedente alla perizia

del 24 agosto 2007 non è d’aiuto al ricorrente, giacché i periti ed i medici

SMR ne hanno già tenuto conto per la loro valutazione. Ciò vale in particolare per

l’attestato del 20 gennaio 2006 dei dr. med. __________ e dr. med. __________

(doc. A9: “Cinque metameri a configurazione lombare, normorappresentati per

forma e altezza. Corretto allineamento dei muri posteriori. Riduzione dello

spazio intersomatico L5-S1 con sclerosi subcondrale associata quali segni

indiretti per discopatia. Artrosi interapotisaria posteriore L4-L5 ma soprattutto

L5-S1.”, cfr. doc. AI 68-3), la valutazione medica del 27 settembre 2004 del

dr. med. __________ del “__________” (doc. A 10, da cui emerge, a proposito

della RMI della colonna cervicale del settembre 2002 che c’è un’importante “discartrosi

e uncartrosi C5-C7 con stenosi foraminale di C6 a destra e C7 bilateralmente.

C’è un’ernia proveniente dal disco C6-C7 dal lato sinistro. Vi sono delle

formazioni osteofitosiche prominenti anteriormente associate a sporgenze

discali.”, cfr. doc. AI 68-2), il certificato del 6 febbraio 2004 del dr.

med. __________ (doc. A 11: “La RM evidenzia gravi alterazioni degenerative

a livello C5/6 e C6/7 con importante stenosi dei forami in entrambi i livelli e

bilateralmente.”, cf. doc. AI 68-2), la RM della colonna cervicale del 2002

di cui si dirà in seguito (doc. A 12, cfr. doc. AI 68-6), gli attestati di

incapacità lavorativa del dr. med. __________ (doc. B3), il referto del 3

agosto 1995 del dr. med. __________ (doc. B4, cfr. doc. AI 68-1), il certificato

del 15 giugno 1998 del dr. med. __________, specialista in neurologia FMH (doc.

B5, cfr. doc. AI 68-2) e il certificato del dr. med. __________, specialista

FMH in neurochirurgia del 16 gennaio 2004 (doc. B7, cfr. doc. AI 68-2).

Per

quanto concerne il certificato del 22 gennaio 2008 del dr. med. __________,

specialista FMH medicina interna e gastroenterologia (doc. AI 82-9), va

evidenziato come lo specialista si è limitato a porre la diagnosi ed a

descrivere le problematiche di cui soffre l’insorgente senza tuttavia evidenziare

la presenza di un’incapacità lavorativa (cfr. anche la valutazione del dr. med.

__________, medico SMR, il quale ha affermato che la “evidenziava solo una

lieve gastrite antrale erosiva e una bulbite erosiva che non giustificano una

IL continuativa”, doc. IV/Bis). Lo stesso vale per il certificato del 29

gennaio 2008 della Dr.ssa med. __________.

Anche

il certificato del 14 gennaio 2002 del __________ dell’Ospedale __________ di __________

(doc. B9, doc. AI 43-14), del 12 novembre 1997 del dr. med. __________ (doc. B8,

cfr. doc. AI 43-17) e l’attestato dell’Ospedale di __________ del 25 febbraio 1992

(doc. B1), non apportano nulla di nuovo limitandosi a riprendere le patologie

già prese in considerazione dai periti ed essendo, perlomeno per quanto

concerne i primi due certificati, documentazione già agli atti e valutata dai

medici SMR (cfr. doc. VIII, doc. AI 43-14, doc. AI 43-17).

Resta

da esaminare se la RM della colonna cervicale del 25 gennaio 2008 (doc. A6) e

il certificato del 15 febbraio 2008 del dr. med. __________ “__________” della

Clinica __________ di __________ si scostano dalle valutazioni dei periti

incaricati dall’UAI.

Dalla

RM della colonna cervicale del 12 settembre 2002, emerge la presenza di una “discopatia

degenerativa ai livelli C5-C6 e C6-C7 e più limitata a livello C4-C5 dal lato

destro. Si documentano soprattutto uncartrosi a livello C4-C5 con restringimento

del neuroforame destro di C5 e a livello C5-C6 bilateralmente ma con più

ripercussione sul neuroforame di C6 destra (i 12, 13, 17 e 18 se 205). A

livello C6-C7 notasi le stesse alterazioni con uncartrosi a carico dei

neuroforami ma si aggiunge dal lato sinistro una focalità erniaria

significativa che indenta il midollo spinale e l’origine di C7 sinistra (i 29 e

31.

se 205 e i 17 se 204) veda pure l’enhancement attorno al disco (i 7 e 9 se

206.

e i 7 se 203). Passaggio cranio-cervicale nella norma. Da rimarcare le

sporgenze discali anteriormente con indentazione dello spazio retro-esofageo,

veda ad esempio il disco di C6-C7 e C4-C5 sulla se 206. Queste sporgenze sono

incapsulate da formazioni osteofitosiche che possono provocare turbe di

deglutizione.” Il dr. med. __________ ha concluso che c’è un’”importante

disc ed uncartrosi soprattutto tra C5 e C7 con stenosi foraminale di C6 destra

e C7 bilateralmente. Si aggiunge una focalità di ernia proveniente dal disco

C6-C7 dal lato sinistro. Notasi anche delle formazioni osteofitosiche prominenti

anteriormente associate a sporgenze discali.” (doc. A 12).

Il

25.

gennaio 2008 è stata eseguita una nuova RM della colonna cervicale, da cui

emerge la presenza di una “marcata disc- ed uncartrosi tra C4 e C7 con una

iniziale anterolistesi di C4 su C5. A livello C3-C4 presenza di una ernia di

piccole dimensioni in sede centrale nonché un arricchimento attorno

l’articolazione inteapofisaria dal lato sinistro (i 10, 12 se 9) senza

modificazione della struttura ossea compatibile con una capsuliti che influisce

indirettamente sull’ampiezza del neuroforame di C4 sinistro. A livello C4-C5

focalità erniaria dal lato destro con substenosi del neuroforame ad es. i 10 se

8.

In sede centrale apposizione ossea o sporgenza del disco ma non stenosi del

canale. Forame dal lato sinistro aperto con minima uncartrosi. A livello C5-C6

di nuovo dal lato destro stenosi del neuroforame da uncartrosi più che da ernia

(i 15, 17 se 8), dal lato sinistro substenosi da combinazione uncartrosi e

focalità erniaria. A livello C6-C7 ernia con apposizione ossea più dal lato

sinistro toccando già il midollo spinale (i 4 se 7). Substenosi foraminale ma

non focalità erniaria intraforaminale. Il midollo spinale è normalmente

rappresentato. Non stenosi vera e propria del canale spinale. La struttura

ossea oltre all’osteocondrosi tra C5-C6 è normale. Valutazione del midollo

spinale dorsale dimostra un aspetto perfettamente normale del midollo spinale.

Vi è soltanto una discreta protrusione a livello TH11-TH12 senza toccare il

midollo quindi senza significato. Passaggio cranio-cervicale regolare.”

(doc. A6). Il dr. med __________ ha concluso: “Già prominente disc- ed

uncartrosi tra C4 e C7. Dal lato sinistro infiammazione attiva a carico della

capsula e la sinovia dell’articolazione C3-C4 senza erosioni ossee. La capsuliti

influisce la porzione posteriore/postero-laterale del neuroforame. Inoltre

antero-mediale vi è una piccola focalità sporgente del disco (i 3 se 8) e

quindi una irritazione della radice di C4 sinistra è da aspettare. Dal lato

destro stenosi del neuroforame di C6 destro ma in gran parte dovuta a

formazioni osteofitosiche protrudenti e meno ad erniazioni discali. Substenosi

dei neuroforami di C5 destro e C6 sinistro in seguito di combinazione di fattori

ernia ed uncartrosi.” (doc. A6).

A

proposito della RM del 25 gennaio 2008, il dr. med. __________ della __________

di __________ ha evidenziato che “am stärksten betroffen ist die Höhe

C5/C6 als auch C6/C7, wo eine Osteochondrose festellbar ist mit Unkovertebralarthrose

vorwiegend C5/C6 rechts und C6/C7 bds.“, si tratta cioè di patologie già evidenziate

dai medici che hanno vistato il paziente e che sono state prese in considerazione

nella perizia del 24 agosto 2007 (“sindrome vertebrale cervicale in presenza

di un’importante degenerazione pluri-segmentale C5/C6/C7 con restringimento dei

forami intervertebrali senza tuttavia componenti radicolari agli arti superiori”,

doc. AI 68-7).

Inoltre

lo specialista ha affermato che “Eine weiche Diskushernie ist nicht feststellbar”.

Va

evidenziato come entrambe le RM della colonna cervicale evidenziano la presenza

di una prominente disc- ed uncartrosi tra C4 e C7 (doc. A12 RM del 2002: “Si

documentano soprattutto uncartrosi a livello C4-C5 con restringimento del neuroforame

di C5 e a livello C5-C6 bilateralmente con restringimento del neuroforame di C6

destra”, “importante disc ed uncartrosi soprattutto tra C5 e C7” e RM

del 2008: doc. A6 “già prominente dic- ed uncartrosi tra C4 e C7” e

conferma da parte del dr. med. __________: “am stärksten

betroffen ist die Höhe C5/C6 als auch C6/C7”), di un’ernia a livello C6-C7 (doc.

A12, RM 2002: “si aggiunge una focalità di ernia proveniente dal

disco C6-C7 dal lato sinistro” e doc. A 6, RM 2008: “A livello C6-C7 ernia

con apposizione ossea più dal lato sinistro toccando già il midollo spinale”)

e presa in considerazione dai periti (doc. AI 68-6: “reperto erniario

medio-laterale sinistro C6/C7”), di una stenosi foraminale di C6 destra (doc.

A 12, RM del 2002: “stenosi foraminale di C6 destra e C7 bilateralmente”

e doc. A6, RM 2008: “dal lato destro stenosi del neuroforame di C6 destro ma

in gran parte dovuta a formazioni osteofitosiche protrudenti e meno ad

erniazioni discali”). Inoltre già il 15 giugno 1998 il dr. med. __________,

specialista in neurologia FMH, aveva affermato: “ho l’impressione che il

problema si situi a livello C5-6, dove vi è una netta stenosi foraminale ds forse

associata a leggera protrusione discale, in C6-7 il prolasso discale è più

pronunciato dal lato sinistro” (doc. AI 43-15).

Certo,

mentre dalla risonanza magnetica del 2002 a livello C6/C7 era stata diagnosticata

la presenza di una “focalità di ernia proveniente dal disco C6-C7 dal

lato sinistro” (doc. A 12, sottolineatura del redattore), dalla RM del 25

gennaio 2008 emerge un'“ernia con apposizione ossea più dal lato

sinistro toccando già il midollo spinale (i 4 se 7).” (doc. A 6,

sottolineatura del redattore). Tuttavia, già nella valutazione medica del 27

settembre 2004 del dr. med. __________, presa in considerazione dai periti, con

riferimento alla MRI della colonna cervicale dell’11 settembre 2002 viene indicato

che “c’è un’ernia proveniente dal disco C6-C7” (doc. A10), e lo stesso

medico, riferendosi ad un certificato del 12 settembre 2003 del curante, dr.

med. __________, ha evidenziato che “c’è una stenosi foraminale C6 a destra

e C7 bilaterale con ernia discale C6-C7.” (doc. A10, pag. 1).

Del

resto, già il 6 febbraio 2004 il dr. med. __________, specialista FMH in neurochirurgia

ha affermato che la citata RM “evidenzia in effetti gravi alterazioni degenerative

a livello C5/6 e C6/7 con importante stenosi dei forami in entrambi i livelli e

bilateralmente.” ed ha aggiunto che “un intervento di fissazione intersomatica

di questi 2 livelli entrerebbe in considerazione qualora il paziente fosse

molto sofferente e desiderasse un procedere chirurgico.” Il 15 febbraio

2008, il Dr. med. __________, anch’egli neurochirurgo, sulla base della nuova

RM del 28 gennaio 2008 ha proposto “solo” “eine spezifische physikalische

Therapie.” Oppure, se non fosse sufficiente “wäre als

nächster Schritt Fazetteninfiltrationen C5/C6 und C6/C7 zu organisieren“

(doc. A5) ossia una misura apparentemente meno incisiva di quella

proposta a suo tempo dal dr. med. __________. Ciò a comprova della relativa

stabilità dello stato di salute del ricorrente.

Per

quanto concerne la presenza di un’ernia di piccole dimensioni in sede centrale

nonché un arricchimento attorno all’articolazione inteapofisaria dal lato

sinistro a livello C3-C4, va evidenziato come essa non è stata ritenuta così

grave dal dr. med. __________, poiché ha posto l’accento sulle alterazioni

degenerative C5/C6 e C6/C7 („am stärksten betroffen ist die Höhe C5/C6 als

auch C6/C7, wo eine Osteochondrose festellbar ist mit Unkovertebralarthrose

vorwiegend C5/C6 rechts und C6/C7 bds.“), patologie già evidenziate e che,

secondo i periti, dal lato ortopedico, hanno causato un’incapacità lavorativa

del 25% (cfr. doc. AI 68-8: “L’ultima attività lavorativa svolta di

assicuratore risulta esigibile dal punto di vista ortopedico nell’ordine di grandezza

del 75% […]”).

Il

medico SMR, dr. med. __________, ha evidenziato come “nel rapporto della __________

(15.02.2008) si denota una discrepanza obiettiva tra la clinica (mancano i

disturbi atrofici, esiste un mantenimento della forza bruta,….) e la risposta radiologica

(laddove non esiste una monoradicolopatia all’estremità superiore nonostante

una stenosi cervicale C6-C7 bilateralmente): inoltre l’A. non stava eseguendo

alcuna fisioterapia, rispettivamente rinforzo muscolare, cosa che è stata

prescritta dai sanitari della __________ con successiva probabile infiltrazione

a dipendenza dell’evoluzione.” ed ha concluso affermando che “alla luce

di non prodotta nuova certificazione medica comprovante un peggioramento dello

stato di salute dell’A. in questione, la richiesta di diversa valutazione per

eventuale aumento della IL, anche dopo l’aprile 2006 da parte dell’A. in tema

di ricorso non appare giustificata.” (doc. IV/Bis).

Questa

valutazione era già stata espressa da altri due medici SMR, e meglio il dr.

med. __________ in data 4 aprile 2008 (“stato di salute invariato, non

entrata in merito circa peggioramento”, doc. AI 85-2) e il dr. med. __________

il 29 aprile 2008 (“La documentazione fornita in questa fase non contiene elementi

nuovi tali da cambiare sostanzialmente quanto già da noi conosciuto e definito

(vedi Annotazioni SMR del 04.04.2008). Non è dunque tale da modificare le

nostre prese di posizione anteriori”, doc. AI 89-1).

Per cui, tre medici SMR,

dopo aver visionato l’intera documentazione, hanno confermato le conclusioni

peritali.

Va

a questo proposito ricordato che il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una decisione

del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per

l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e

il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2

L'on

ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un

Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis

que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123

V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie

pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins

traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une

nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1

supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui

préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service

médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen

clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne

relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un

doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien

valoir de tel. (…).”

(cfr.

STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

Infine,

va evidenziato che i periti hanno sottolineato come “i reperti ortopedici

riscontrati esercitano un’influenza tuttalpiù marginale sull’ultima attività

lavorativa svolta dal” ricorrente “di carattere prevalentemente

amministrativo. Questo nel senso di un’eventuale limitazione del tempo di

presenza sul posto di lavoro.” mentre lo stato depressivo, anch’esso

valutato correttamente dai periti, “in particolare il tono dell’umore

depresso e l’ansia libera, comportano una diminuzione della capacità lavorativa”

e che per questo motivo è soprattutto la patologia psichiatrica ad incidere

sulla capacità lavorativa del ricorrente (“l’ultima attività lavorativa

svolta di assicuratore risulta essere esigibile dal punto di vista ortopedico

nell’ordine di grandezza del 75% e dal punto di vista psichiatrico nella misura

del 60%”; doc. AI 68-8).

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto questo Tribunale ritiene che

l’amministrazione ha valutato correttamente lo stato di salute del ricorrente e

che va pertanto condivisa la conclusione derivante dalla perizia bidisciplinare

del 24 agosto 2007 e confermata dal medico SMR __________ in data 5 settembre

2007, nonché dai medici SMR intervenuti successivamente, di un’incapacità

lavorativa del 100% dal 1° settembre 2003, del 25% dal 14 novembre 2005 e del

40% dal mese di aprile 2006 e dall’assenza di un peggioramento dello stato di

salute successivamente alla citata perizia e fino all’emissione della decisione

del 26 maggio 2008. Va a questo proposito rammentato che secondo

costante giurisprudenza del TF, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del

caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la

decisione impugnata, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I

fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono

di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (fra le tante cfr. DTF 121

V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

10.

Infine va rilevato che la questione dei redditi conseguiti dal ricorrente

prima dell’insorgere del danno alla salute, sollevata dal medesimo assicurato,

è irrilevante. Infatti il 19 ottobre 2007 la consulente in integrazione ha

affermato di non più ritenere l’assicurato reintegrabile nel mondo del lavoro,

poiché la lunga inattività e le patologie di cui soffre lo rendono

difficilmente adattabile a nuove situazioni lavorative, le quali

richiederebbero un periodo di introduzione più o meno lungo anche per lo svolgimento

di un lavoro semplice e non qualificato. Dopo anni di lavoro da indipendente,

l’attività presso un datore di lavoro richiede una capacità di adattamento

supplementare, per cui, ha concluso la consulente in integrazione, “ritengo

realisticamente improbabile che un datore di lavoro accetti di assumere questo

A., considerando gli altri rischi che questo comporterebbe, sia a livello

finanziario, sia rispetto alla relativa brevità del tempo di assunzione che

potrebbe garantire l’A. prima dell’età del pensionamento” e “in funzione

dei nuovi elementi medici e del trascorrere del tempo, ritengo che in questa

situazione non sia più indicato un calcolo del grado di invalidità applicando i

dati statistici. Dunque alla IL del 40% corrisponde un grado di invalidità del

40%.” (doc. AI 73-1).

Al ricorrente va poi rammentato che l’importo della rendita, di fr.

485.

(da gennaio 2007 di fr. 498), non viene calcolato in funzione del reddito

da ultimo conseguito, bensì dell’ammontare della rendita intera (fr. 1'937 nel

2006), la quale a sua volta viene calcolata, nel suo caso, sulla base della

scala di rendita 42 e del salario annuo determinante di fr. 70'278 (doc. AI

81-1).

In

queste condizioni, ritenuta la correttezza della decisione del 13 marzo 2008 e

l’assenza di un peggioramento dello stato di salute del ricorrente con

influenza sulla sua capacità lavorativa fino al 26 maggio 2008, i ricorsi vanno

respinti.

11.

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200.

- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, in casu si giustifica il carico delle spese al

ricorrente che vengono cifrate, considerata la particolarità del caso di

specie, in fr. 200.--.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. I ricorsi

sono respinti.

2.Le spese, per fr. 200.--, sono a carico del

ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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