32.2008.124
Rinvio degli atti all'UAI per una nuova valutazione dello stato di salute del ricorrente. Sia dal lato ortopedico che da quello neurologico vanno messi in atti ulteriori approfondimenti al fine di sta
14 maggio 2009Italiano43 min
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Numero d'incarto:
32.2008.124
Data decisione, Autorità:
14.05.2009, TCA
Titolo:
Rinvio degli atti all'UAI per una nuova valutazione dello stato di salute del ricorrente. Sia dal lato ortopedico che da quello neurologico vanno messi in atti ulteriori approfondimenti al fine di stabilire se vi è stato un miglioramento rispetto alla precedente decisione
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
PERIZIA
REVISIONE DELLA RENDITA
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
art. 87 cpv. 2 OAI
art. 87 cpv. 3 OAI
art. 87 cpv. 4 OAI
art. 88 cpv. 1 let. A OAI
art. 88 cpv. 2 let. A OAI
art. 88bis cpv. 2 let. a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.124
LG/DC/sc
Lugano
14 maggio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 giugno 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 21 maggio 2008 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1971, in data 16 giugno 2004 ha presentato una domanda volta
all’ottenimento di prestazioni AI per adulti a seguito di un “politrauma con
lesioni multiple interne. Occlusione dell’articolazione poplitea sinistra e
sviluppo della sindrome della loggia e relativa fasciotomia” (doc. AI
3-1/5).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, con decisione del 25 luglio 2005 l’UAI
ha attribuito all’assicurato una rendita intera d’invalidità (grado del 100%) a
far tempo dal 1° agosto 2004 (doc. AI 20-1).
1.3. Nell’ambito
della prima procedura di revisione, avviata nel mese di settembre del 2005
(doc. AI 27-1), l’UAI con comunicazione del 29 novembre 2005 ha confermato l’erogazione della
rendita intera d’invalidità all’assicurato (doc. AI 34-1).
Nel mese
di novembre del 2006 l’UAI ha avviato una seconda procedura di revisione (doc.
AI 50-1). Con comunicazione del 29 gennaio 2007 l’amministrazione ha confermato
l’erogazione della rendita intera d’invalidità non essendo intervenuto alcun
cambiamento del grado d’invalidità (doc. AI 54-1).
1.4. Esperiti
nuovi accertamenti medici ed economici, l’UAI con decisione del 21 maggio 2008
(doc. AI 90-1), preavvisata con progetto del 6 marzo 2008 (doc. AI 85-1) ha
soppresso il diritto alla rendita dell’assicurato, a far tempo dalla fine del
mese che segue l’intimazione della decisione, essendo il grado d’invalidità del
12%.
1.5. Contro questa
decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA postulando in via principale il rinvio dell’incarto
all’UAI per una valutazione multidisciplinare volta segnatamente ad accertare e
ad oggettivare il grado complessivo di inabilità lavorativa dell’assicurato e
in via subordinata il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità (doc.
I).
A
sostegno delle proprie argomentazioni il ricorrente ha prodotto, in
particolare, lo scritto 15 gennaio 2008 del Dr. __________ (doc. C), i
certificati medici del 25 marzo 2008 e dell’11 giugno 2008 del Dr. __________
(doc. E, H) e i certificati medici del 6 giugno 2008 e del 10 ottobre 2007 del
Dr. __________ (doc. G, I).
Il
rappresentante del ricorrente ha inoltre postulato la concessione
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la presente procedura
(doc. I).
1.6. L’UAI, in
risposta, sulla base del rapporto del 31 luglio 2007 del Dr. __________, medico
fiduciario __________ (doc. LAINF 8-1) e della perizia psichiatrica del 26
febbraio 2007 del Dr. __________ (doc. LAINF 6-3) ha ritenuto migliorato a tal
punto lo stato valetudinario dell’assicurato da giustificare una capacità
lavorativa del 100% in un’attività leggera adeguata a far tempo dal 31 luglio
2007 (data della visita presso il Dr. __________).
Dopo aver
sottoposto la nuova documentazione medica al SMR, l’UAI ha ripreso le
annotazione del medico del SMR, Dr. __________, che ha escluso la presenza di
ulteriori patologie extra-infortunistiche che possano ulteriormente ridurre la
capacità lavorativa dell’assicurato (doc. V + bis)
Dal punto
di vista economico, l’UAI ha fatto riferimento al rapporto finale del 12
febbraio 2008 della consulente in integrazione professionale, la quale, dopo
aver illustrato le attività ancora esigibili dall’assicurato sulla base dei
suoi limiti funzionali, al fine di determinare l’incapacità al guadagno ha
proceduto al raffronto dei redditi calcolando un grado d’invalidità del 12% (doc.
AI 82-1).
Sulla
scorta di tale grado d’invalidità l’UAI ha postulato la reiezione del gravame
(doc. V).
1.7. Con scritto
del 25 agosto 2008 (doc. VII) il rappresentante del ricorrente ha prodotto il
certificato medico del 22 agosto 2008 del Dr. __________ (doc. N), lo scritto
21 agosto 2008 del Dr. __________ (doc. O) e la lettera del 20 agosto 2008 del
Dr. __________ (doc. P).
Il
doc. VII e l’annessa documentazione sono stati trasmessi all’UAI
per osservazioni (doc. VIII).
1.8. Con le
osservazioni del 3 settembre 2008 l’UAI, dopo aver sottoposto la nuova
documentazione al SMR, ha ribadito la propria posizione chiedendo la reiezione
del ricorso (doc IX + bis).
Fatti
I doc.
VIII, IX + bis sono stati trasmessi al rappresentante dell’assicurato per
conoscenza (doc. X).
1.9. Questa Corte
in data 2 aprile 2009 ha fatto
richiesta all’__________, Bellinzona, dell’aggioramento dell’incarto LAINF
(doc. XI)
Alle
parti è stato fissato un termine di 10 giorni per visionare la documentazione e
presentare osservazioni scritte in merito (doc. XIV).
1.10. Il
rappresentante del ricorrente non ha formulato osservazioni essendo questi
stato visitato per l’ultima volta dall’__________ in data 31 luglio 2007 (doc.
XV).
L’UAI, da
parte sua, ha sottoposto sia lo scritto del Dr. __________ del 14 ottobre 2008
che le lettere 12 marzo e 31 marzo 2008 del
Dr. __________
al vaglio del SMR, il quale non ha evidenziato una modifica dello stato di
salute dell’assicurato (doc. XVI + bis).
I doc.
XVI + bis e XV sono stati trasmessi alle parti per conoscenza (doc. XVII;
XVIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’Ufficio AI era legittimato oppure no a sopprimere la
rendita intera d’invalidità di cui era al beneficio RI 1.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA,
con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente
o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute
fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,
tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa
graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio
2008.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.
1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato
stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno
per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti
che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della
grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di
revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o
d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine,
prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi
invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o
perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel
capoverso 3.
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener
conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso
perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La costante
giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non
solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso
sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto
invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella
causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia
possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni
cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da
influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a;
STFA 29 aprile 1991 in causa
G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale
vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione
formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova
decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag.
268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag.
258).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita
d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2
lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione
della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto,
il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
2.4. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha
stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA
del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che
“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in
particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).
(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.5. Nella
decisione del 21 maggio 2008 l’UAI ha soppresso la rendita AI erogata
all’assicurato fondandosi in particolare sulle conclusioni del 26 febbraio 2007
del Dr. med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e medico consulente
della __________ (doc. LAINF 6-3) e sulla visita medica di chiusura del 31
luglio 2007 del Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia e medico di circondario
della __________ (doc. LAINF 8-1).
Il Dr. __________,
in veste di medico consulente della __________, nel proprio referto del 26
febbraio 2007, dopo aver riassunto il caso di RI 1, illustrato i dati
soggettivi, l’anamnesi e l’esame clinico, ha posto la diagnosi di “Sindrome
mista ansiosa-depressiva (F41.2) di lieve entità”.
Lo
specialista ha quindi espresso la seguente valutazione:
"
(...)
VALUTAZIONI E CONCLUSIONI
Si tratta di un uomo 36enne, padre di una figlia di
6 anni, di professione autista, senza antecedenti psichiatrici, che in seguito ad un incidente motociclistico capitatogli il 9.8.2003,
presenta attualmente uno stato dopo correzione di un piede equino-varo a sinistra e lussazione al ginocchio con lesioni dei nervi e dei vasi sanguigni oltre a persistenti
dolori neuropatici al piede sinistro e cefalee diffuse.
Secondo lo specialista dott. __________ dell'__________ di __________
che giudica definitiva la situazione
da un punto di vista
ortopedico, l'unica via per una riabilitazione consisterebbe nella ripresa di un'attività lavorativa che il paziente tuttavia rifiuta
a causa dei disturbi multipli e per il mal di testa.
L'assicurato non è in cura psichiatrica ed
assume, da circa 3 settimane, una terapia con un antidepressivo in funzione
anti-dolorifica.
Al momento dell'incidente si trovava in una
situazione psico-sociale precaria a causa della
disdetta del suo contratto di
lavoro e per i debiti accumulati per soddisfare le esigenze della sua ex
compagna di origine ungherese e madre di sua
figlia.
Da un punto di vista medico-psichiatrico sussiste
attualmente un malessere soggettivo inquadrabile,
diagnosticamente, in una sindrome ansiosa-depressiva di entità lieve e che di
per sé, non comporta una riduzione della capacità lavorativa.
C'è un sentimento d'incapacità d'immaginarsi i progetti per il futuro o nuovo sbocchi professionali.
A livello clinico, il suo modo di presentare i
sintomi e il suo atteggiamento/comportamento, lasciano presupporre, con una
certa probabilità, l'esistenza di un'estensione dei sintomi.
La problematica principale rappresentata dalla sintomatologia algica che
costituisce il motivo principale per l'asserita incapacità lavorativa.
C'è uno stato psicologico reso fragile dalle
preoccupazioni esistenziali e finanziarie che costituiscono, a mio modo di
vedere, il motivo principale per l'atteggiamento regressivo e rinunciatario
riguardo a proposte di riformazione e di futura reintegrazione professionale.
Soggettivamente egli è inoltre convinto di aver
subito un torto e di essere rimasto vittima per colpa di un altro e
conseguentemente c'è il desiderio di venir riconosciuto e legittimato nella
propria sofferenza e ripagato per i danni subiti.
In conclusione: i disturbi lamentati
corrispondono a modalità reattive adeguate, legate alla sua problematica
situazione esistenziale e alla sintomatologia algica e non sono attribuibili ad
un'evoluzione psichica patologica.
Da un punto di vista strettamente psichiatrico
non esiste un'incapacità lavorativa in una professione confacente alle sue limitazioni ortopediche.
Infine, a livello medico-psichiatrico, non sono
necessari (e non vengono richiesti) dei trattamenti terapeutici
particolari."
(Doc. AI 6-5+6)
Il Dr. __________,
in qualità di medico di circondario dell'__________, nella propria relazione
del 31 luglio 2007, dopo aver riassunto gli atti, le dichiarazioni
dell’assicurato, lo stato generale e locale, ha posto la seguente diagnosi:
"
(...)
DIAGNOSI
●
Trauma addominale (perforazione a livello del tenue,
colon discendente, rottura del rene sinistro, lesione splenica caudale,
rottura diaframmatica sinistra).
● Ematopneumotorace
a sinistra su fratture costali in serie.
●
Lesione traumatica dell'arteria poplitea a sinistra
con flap e consecutiva sindrome di loggia della gamba sinistra.
●
Frattura V metatarsale piede sinistro, lussazione
del ginocchio sinistro con rottura dei legamenti crociati e avulsione
prossimale del legamento collaterale laterale.
● Lesione
prossimale del nervo peroneo e tibiale gamba sinistra.
● Sindrome
ansioso-depressiva reattiva compensata.
●
Compressione transitoria del nervo ulnare sinistro
con deficit sensitivo-motorio.
●
Stato dopo nefrectomia a sinistra e resezione del
polo inferiore della milza.
● Stato dopo sutura del diaframma a sinistra.
●
Stato dopo sutura dell'ilio prossimale, risp.
resezione dell'intestino tenue (15 cm) e del colon discendente (15 cm).
●
Stato dopo trombectomia e bay-pass dell'arteria
poplitea a sinistra (con vena autologa).
● Stato dopo
revisione e débridement della gamba sinistra.
● Stato dopo
tracheotomia per ventilazione assistita.
●
Correzione del piede equino-varo sinistro con
plastica d'allungamento del tendine d'Achille, tendine flessore lungo dell'alluce e flessore lungo delle dita, artrotomia
talo-navicolare nonché trasposizione del tendine del tibiale posteriore sul
dorso laterale del piede sinistro (31.5.2005). (...)" (Doc. AI 8-6)
Il
medico dell'__________ ha poi fatto le seguenti considerazioni:
"
(...)
CONCLUSIONI
Siamo dunque confrontati con un assicurato
36enne, risp. a distanza di 4 anni da un incidente motociclistico (assicurato
disoccupato, precedentemente autista di autocisterna), durante il quale ha subito
le lesioni summenzionate, trattate maggiormente cruentamente, soprattutto per
quanto riguarda la gamba sinistra.
Dopo lunghi periodi di riabilitazione
fisioterapica, anche a titolo stazionario, l'assicurato nel frattempo,
ricorrendo all'ortesi articolata (vedi la dettagliata fotodocumentazione), ha
ricuperato una buona capacità d'andatura, soprattutto buon trofismo muscolare
del quadricipite a sinistra con diminuzione dell'instabilità, ben neutralizzata
con il porto dell'ortesi.
Infatti il ginocchio sinistro evidenzia un raggio
d'immobilità completo, nessun segno irritativo, segnatamente nessun versamento
con negatività dei segni meniscopatici e pure radiologicamente senza note di
gonartrosi.
La residuale instabilità capsulo-legamentare è
ben compensata con l'ortesi, permettendo anche la salita e discesa dalle scale
al passo alternato, senza pivoting.
Per quanto riguarda la caviglia sinistra si nota
una buona correzione del precedente varismo patologico, rimanendo un'anchilosi
in flessione di 10°.
L'andatura comunque (senza stampella) e
ricorrendo all'ortesi e scarpe con plantari risulta abbastanza armoniosa.
E' pure possibile l'accovacciamento.
Con l'anchilosi e l'interessamento del nervo
peroneo/tibiale è rimanente una marcata mioatrofia distale nonché in parte
cicatrizzazione dalla sindrome di loggia, mentre dal lato sensitivo persistente
un'ipestesia a livello del nervo peroneo superficiale, parestesie, ma tattilità
protettiva ben ricuperata lungo tutto il territorio del nervo tibiale.
L'assicurato allo stato attuale lamenta ancora
dei disturbi neuropatici, mentre dal lato circolatorio sono ben palpabili i
polsi sia a livello dorsale del piede sia all'arteria tibiale posteriore.
Non sono più riconoscibili dei segni di
distrofia.
Allo stato attuale l'assicurato non necessita più
di ulteriori cure fisioterapiche, mentre viene invitato a voler praticare degli
esercizi fisici a titolo privato, anche dei massaggi da parte sua lungo l'arto
inferiore sinistro, per far regredire i residuali sintomi neuropatici.
La __________ risponderà anche in futuro per dei
medicamenti del tipo analgesici.
In assenza di una sindrome di "short
bowel", la regolazione delle feci (in caso di necessità) va fatta con
derrate alimentari adeguate (banane, carote, cioccolata amara ecc...).
A questo scopo è pure indispensabile che il
signor RI 1 abbandoni interamente il regolare tabagismo.
La stessa cosa dicasi per non mettere a
repentaglio la circolazione della gamba sinistra, per la quale potrà essere
sospesa anche l'anti-coagulazione, una volta rinunciato interamente al consumo
tabagico.
Lo stesso discorso vale pure per i disturbi allo
stomaco, mal di testa e mal di schiena, affezioni non in relazione diretta con
l'infortunio del 9.8.2003.
Anche la stampella è da abbandonare interamente,
normalizzando il peso corporeo, risp. eliminando una ventina di chili
(assicurato ulteriormente aumentato anziché diminuito di peso). A titolo
privato il signor RI 1 dovrebbe svolgere anche un'attività fisica-sportiva
adeguata, come il nuoto.
Viene informato pure di essere idoneo per varie
attività professionali confacenti, mentre una riformazione professionale viene
categoricamente rifiutata da parte del signor RI 1 (nel frattempo abbandonato
anche dall'AI, in quanto normalmente collocabile sul mercato di lavoro).
Dalla visita traspare indubbiamente che il signor
RA 1 non accetta una "vita rovinata" per colpa di un automobilista
che (a quanto pare) continua ad imputare la colpa al signor RI 1 (processo
penale sempre in sospeso).
In questa fase d'arrabbiatura, l'assicurato
lascia l'Agenzia d'un colpo strappando il certificato dalla scrivania ...
ESIGIBILITA' DI LAVORO
L'assicurato per le conseguenze infortunistiche
del 2003 non è più idoneo a svolgere le mansioni di camionista, risp.
conduttore di auto-cisterne o di altri mezzi pesanti.
Può invece guidare normalmente i veicoli
motorizzati della categoria B, provvisti di cambio automatico.
Considerandi
II signor RI 1, per un'attività lucrativa
confacente deve essere considerato abile al lavoro nella misura del 100%,
risp. può lavorare sull'arco di tutta la giornata (concedendo le pause
ordinarie dell'impresa), con rendimento normale, senza necessità di riposo
supplementare.
Trattasi delle mansioni da svolgere
prevalentemente in posizione seduta, ma anche con spostamenti più o meno
regolari, di breve durata, su del terreno pianeggiante o salendo una scala
normale, ma non frequentemente.
Il signor RI 1 quindi può essere reintegrato come
operaio generico, per mansioni d'assemblaggio, stampa, rifinitura, lucidatura,
controllo di funzionamento, della qualità, sorveglianza, imballaggio
etichettatura o riparazioni fisicamente non molto impegnative.
È possibile pure l'impiego nella logistica,
vendita al dettaglio, soprattutto compiti d'incasso. Impiego possibile come
autista-fattorino per merce leggera.
In generale l'assicurato può maneggiare gli
oggetti/pesi dell'ordine di 10 kg, mentre non ci sono delle limitazioni per
quanto riguarda l'agibilità delle mani o precisione di tutti i movimenti delle
dita.
L'assicurato può utilizzare arnesi come
cacciaviti o tutti i tipi di utensili di precisione.
L'assicurato può curvarsi con il tronco in avanti
e può anche accovacciarsi, se pur quest'ultimo non frequentemente.
L'assicurato può stare in piedi anche per un 10
minuti e pure camminare per 10 minuti di fila. Provvisto di ortesi e
scarpe/plantari adatti, l'assicurato non ha bisogno di ricorrere ad una
stampella." (Doc. AI 8-6+7+8)
In sede
ricorsuale è poi stato prodotto il certificato medico del 6 giugno 2008 del Dr.
med. __________:
"
Ritengo che il Signor RI 1 in seguito ai gravi
problemi post-infortunistici non sia abile al lavoro. Innanzitutto vi sono i
gravi problemi ortopedici alla gamba sinistra. A questo arto vi è una
sintomatologia dolorosa estremamente limitante che necessita dell'assunzione di
importanti dosaggi di analgesici (fra cui morfina). Gli causa inoltre
difficoltà a dormire con conseguenti problemi durante il giorno. Infine sono
apparsi da qualche tempo pure dolori alla colonna vertebrale, soprattutto in
sede lombare sicuramente dovuti ad uno sbilancio muscolare in seguito alla
marcia anomala del paziente, ulteriore fattore limitante.
Non ritengo perciò giustificato pretendere una
ripresa del lavoro anche solo a tempo parziale in questo caso, aspetto che
dovrà eventualmente comunque principalmente essere valutato in ambito
specialistico ortopedico." (Doc. G)
2.6
Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125.
V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale
ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16
ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e
periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto
segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les
références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause
une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont
une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins
traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va
ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito
psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni
(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota
158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e
cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.7
Nella
concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute
del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione
della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione
medica agli atti, questo TCA non può confermare l’operato dell’amministrazione,
in quanto la problematica ortopedica non è stata chiarita in modo
soddisfacente.
Per
quanto riguarda la patologia psichiatrica il Dr. med. __________, spec.
FMH in psichiatria e psicoterapia e medico consulente della __________, ha
diagnosticato una sindrome mista ansiosa-depressiva (F41.2) di lieve entità.
Lo
specialista ha evidenziato che i disturbi lamentati dall’assicurato corrispondono
a “modalità reattive adeguate, legate alla sua problematica situazione
esistenziale e alla sintomatologia algica e non sono attribuibili ad
un'evoluzione psichica patologica.”
Pertanto
da un punto di vista strettamente psichiatrico RI 1 è da ritenere abile in
misura completa in una professione confacente alle sue
limitazioni ortopediche (doc. AI 6-5).
Il TCA
non ha motivo per scostarsi da queste conclusioni, ben motivate, del Dr. __________,
che non sono state del resto contestate dall’assicurato attraverso dei
certificati medici specialistici attestanti delle patologie maggiormente
invalidanti.
Lo stesso
rappresentante dell’assicurato ha precisato nell’allegato ricorsuale che il
ricorrente non chiede la rendita d’invalidità per motivi psicologici o
psichiatrici, ma solamente fisici (doc. I, pag. 12).
Per
quanto riguarda la patologia ortopedica il Dr. med. __________, spec.
FMH in chirurgia e medico di circondario della __________, ha posto la diagnosi
di ▪Trauma addominale
(perforazione a livello del tenue, colon discendente, rottura del rene sinistro,
lesione splenica caudale, rottura diaframmatica sinistra). ▪Ematopneumotorace a sinistra su
fratture costali in serie. ▪Lesione traumatica dell'arteria poplitea a sinistra con flap e
consecutiva sindrome di loggia della
gamba sinistra. ▪Frattura
V metatarsale piede sinistro, lussazione del ginocchio sinistro con rottura dei
legamenti crociati e avulsione prossimale del legamento collaterale laterale. ▪Lesione prossimale del nervo peroneo
e tibiale gamba sinistra. ▪Sindrome ansioso-depressiva reattiva compensata. ▪Compressione transitoria del nervo
ulnare sinistro con deficit sensitivo-motorio. ▪Stato dopo nefrectomia a sinistra e resezione del polo inferiore
della milza. ▪Stato dopo
sutura del diaframma a sinistra. ▪Stato dopo sutura dell'ilio
prossimale, risp. resezione dell'intestino tenue (15 cm) e del colon discendente (15 cm).
▪Stato dopo trombectomia
e bay-pass dell'arteria poplitea a sinistra (con vena autologa). ▪Stato dopo revisione e débridement
della gamba sinistra. ▪Stato
dopo tracheotomia per ventilazione assistita. ▪Correzione del piede equino-varo sinistro con plastica
d'allungamento del tendine d'Achille, tendine flessore lungo dell'alluce e flessore lungo delle dita,
artrotomia talo-navicolare nonché trasposizione del tendine del tibiale
posteriore sul dorso laterale del piede sinistro (31.5.2005). (...)" (doc. AI 8-6)
A mente
dello specialista l'assicurato a seguito dell’infortunio del 2003 non è più idoneo
a svolgere la precedente attività di camionista / conduttore di mezzi pesanti.
Per contro, può guidare normalmente i veicoli
motorizzati della categoria B, provvisti di cambio automatico.
RI 1, per
un'attività lavorativa adeguata è considerato abile al lavoro in misura
completa (100%). Si tratta delle mansioni da svolgere prevalentemente in posizione
seduta, ma anche con spostamenti più o meno regolari, di breve durata, su
terreno pianeggiante o salendo una scala normale, ma non frequentemente.
Il Dr. __________
ha indicato quali attività adeguate: l’operaio generico, per mansioni
d'assemblaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, controllo di funzionamento,
della qualità, sorveglianza, imballaggio, etichettatura o riparazioni
fisicamente non molto impegnative. Oppure nella logistica, nella vendita al
dettaglio con compiti d'incasso e quale autista-fattorino per merce leggera.
In
generale l'assicurato può maneggiare gli oggetti/pesi dell'ordine di 10 kg, mentre non ci sono delle
limitazioni per quanto riguarda l'agibilità delle mani o precisione di tutti i
movimenti delle dita. Egli può utilizzare arnesi come cacciaviti o tutti i tipi
di utensili di precisione, può curvarsi con il tronco
in avanti e può anche, seppur non frequentemente, accovacciarsi.
Infine,
lo specialista ha indicato che il ricorrente può stare in piedi anche per 10
minuti e pure camminare per 10 minuti di fila. Provvisto di ortesi e
scarpe/plantari adatti, l'assicurato non ha bisogno di ricorrere ad una
stampella (doc. AI 8-1).
Il medico
del SMR, Dr. __________, nelle proprie annotazioni del 31 gennaio 2008 ha posto la diagnosi senza
ripercussioni sulla capacità lavorativa di obesità, ipertensione arteriosa,
abuso di nicotina e sindrome mista ansioso-depressiva. Mentre egli ha rinviato
al rapporto del 31 luglio 2007 del Dr. __________ per quanto riguarda la
capacità lavorativa residua (doc. AI 79-1).
L’assicurato
ha contestato la valutazione operata dall’UAI, che si fonda sulle constatazioni
del Dr. __________ riprese dal SMR, tramite lo scritto del 25 marzo 2008 del
medico curante Dr. __________, spec. FMH in medicina generale, che ha indicato come
il quadro clinico di RI 1 si sia cronicizzato e “nel tempo bisogna
attendersi un lento ma progressivo peggioramento sia della marcia, sia dei
dolori localizzati all’arto inferiore sinistro e sia dei disturbi circolatori
periferici.” Il medico ha inoltre indicato che il paziente non può essere
ritenuto abile ad affrontare un’attività lucrativa e ha invitato a sottoporlo
ad una perizia presso il centro SAM (doc. E).
Nel
certificato dell’11 giugno 2008 il Dr. __________ ha ripreso sostanzialmente
quanto già illustrato nel certificato del 25 marzo 2008 aggiungendo tuttavia
che “recentemente sono pure insorti problemi con l’ortesi del ginocchio
(Brace)” (cfr. doc. E, H)
Nel referto
medico del 6 giugno 2008 il Dr. med. __________, spec. FMH in neurologia, ha
precisato che l’assicurato a seguito dei gravi problemi post-infortunistici non
è abile al lavoro. Il neurologo ha aggiunto che vi sono
“gravi problemi ortopedici alla gamba sinistra” con una sintomatologia
dolorosa estremamente limitante che necessita dell'assunzione di importanti dosaggi
di analgesici (fra cui morfina).
Il Dr. __________
ha aggiunto che sono apparsi “da qualche tempo” pure dolori alla colonna
vertebrale in sede lombare, sicuramente dovuti ad uno sbilancio muscolare in
seguito alla marcia anomala del paziente, ulteriore fattore limitante.
Lo
specialista ha concluso indicando di non ritenere giustificata una ripresa del
lavoro anche solo a tempo parziale rinviando comunque allo specialista
ortopedico tale valutazione (doc. G).
Va detto
inoltre che il Dr. __________ già nello scritto del 10 ottobre 2007 (doc. I) ha
precisato che a livello della gamba sinistra “la situazione neurologica è
ormai definitiva, con un danno completo del nervo peroneo che impedisce una
mobilizzazione del piede soddisfacente”. L’assicurato presenta vari
problemi alla gamba sinistra con dolori e un’importante instabilità del
ginocchio. A suo dire la ripresa di un’eventuale attività lavorativa potrebbe
essere limitata in modo importante da queste frequenti variazioni dell’entità
dei sintomi.
Lo
specialista ha poi suggerito una valutazione pluridisciplinare del caso (doc.
I).
Per consolidata
giurisprudenza il giudice delle
assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla
situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga
che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di
accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa
(DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93
consid. 3, 99 V 102).
In
concreto, i referti del Dr. __________ datati 6 giugno 2008 e 22 agosto 2008 come
quello del Dr. __________ dell’11 giugno 2008 pur essendo posteriori alla
decisione impugnata, fanno chiaramente riferimento ad una situazione clinica
dell’assicurato constatata già precedentemente al provvedimento
dell’amministrazione.
Il medico
del SMR, Dr. __________, al quale sono stati sottoposti i certificati del 6
giugno (Dr. __________) e dell’11 giugno 2008 (Dr. __________) non ha
sostanzialmente preso posizione sulle valutazioni della capacità lavorativa
residua dell’assicurato poste dai due medici curanti limitandosi a riconfermare
che non vi sono patologie extrainfortunistiche che riducono la capacità
lavorativa di RI 1 (doc. V bis).
Nelle
annotazioni del 1° settembre 2008 il Dr. __________ ha nuovamente ritenuto
vincolante la valutazione dell’assicuratore infortuni (doc. IX bis).
Questa
Corte non può condividere tale modo di procedere.
Per
quanto riguarda la patologia ortopedica l’amministrazione ha fondato infatti la
propria decisione sul referto del 31 luglio 2007 del Dr. __________, medico
specialista in chirurgia, che tuttavia risulta superato dalle successive
valutazioni del Dr. __________ e soprattutto dal Dr. __________.
Il medico
curante, seppur generalista, ha evidenziato, sia nel mese di marzo che nel
giugno del 2008, una cronicizzazione dello stato di salute, un lento ma
progressivo peggioramento e una ridotta abilità lavorativa (doc. E, H).
L’aspetto
neurologico indagato dal Dr. __________ è stato invece ignorato
dall’amministrazione. Nello scritto del 22 agosto 2008 il neurologo, ritornando
sui postumi dell’infortunio occorso all’assicurato, ha sì chiarito che la
problematica principale che limita l’abilità lavorativa del paziente è di tipo
ortopedico, tuttavia per quanto riguarda gli aspetti neurologici RI 1 ha
subito una lesione totale del nervo peroneo e parziale del nervo tibiale della
gamba sinistra con una sindrome della loggia e necrosi delle parti molli del
polpaccio sinistro con deficit equiparabili ad un’amputazione al di sotto del
ginocchio. A tale menomazione il medico aggiunge la sintomatologia dolorosa che
contribuisce a ridurre l’abilità lavorativa (doc. N).
Alla luce
delle divergenze tra le constatazioni del Dr. __________, risalenti al mese di
luglio del 2007 e alle successive valutazioni del Dr. __________ e del Dr. __________,
questo Tribunale ritiene che non è possibile, senza procedere ad ulteriori
accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che lo stato
valetudinario dell’assicurato sia realmente migliorato dal punto di vista ortopedico.
Inoltre le conseguenze dell’infortunio a RI 1 vanno altresì indagate dal
profilo neurologico.
2.8
Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio
all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità
della procedura né il principio inquisitorio.
In una
sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito
che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare
quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale
basterebbe a chiarire un fatto.
Tale
giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore
ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui
è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario
disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il
risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di
ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della
procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito
temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori.
Nemmeno
l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una
parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una
perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di
diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere
tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai
Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una
sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,
p. 196s., la nostra Corte
federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in
RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente
giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che,
in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nella
concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come
detto, si rivela lacunoso.
La
decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,
affinché metta in atto ulteriori approfondimenti sia dal lato ortopedico che dal
lato neurologico, intesi a delucidare sia l’aspetto diagnostico, sia le
ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del ricorrente, al fine di
stabilire se vi è realmente stato un miglioramento rispetto alla precedente
decisione.
Quindi,
in esito a tali complementi istruttori, l’amministrazione si determinerà
nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.
La
richiesta dell’assicurato di procedere ad una valutazione multidisciplinare
(doc. I) è quindi superata dal rinvio degli atti all’Ufficio AI per nuovi
accertamenti di natura medica.
2.9
Con il
ricorso l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (I).
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,
patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di
fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.
La
costante giurisprudenza federale ha stabilito che l’assegnazione di ripetibili
rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile
2003.
nella causa C., U 164/02 e STFA
del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).
2.10
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione del 21 maggio 2008 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.8..
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili
(IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza
giudiziaria del 24 giugno 2008.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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