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Decisione

32.2008.124

Rinvio degli atti all'UAI per una nuova valutazione dello stato di salute del ricorrente. Sia dal lato ortopedico che da quello neurologico vanno messi in atti ulteriori approfondimenti al fine di sta

14 maggio 2009Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

I doc.

VIII, IX + bis sono stati trasmessi al rappresentante dell’assicurato per

conoscenza (doc. X).

1.9. Questa Corte

in data 2 aprile 2009 ha fatto

richiesta all’__________, Bellinzona, dell’aggioramento dell’incarto LAINF

(doc. XI)

Alle

parti è stato fissato un termine di 10 giorni per visionare la documentazione e

presentare osservazioni scritte in merito (doc. XIV).

1.10. Il

rappresentante del ricorrente non ha formulato osservazioni essendo questi

stato visitato per l’ultima volta dall’__________ in data 31 luglio 2007 (doc.

XV).

L’UAI, da

parte sua, ha sottoposto sia lo scritto del Dr. __________ del 14 ottobre 2008

che le lettere 12 marzo e 31 marzo 2008 del

Dr. __________

al vaglio del SMR, il quale non ha evidenziato una modifica dello stato di

salute dell’assicurato (doc. XVI + bis).

I doc.

XVI + bis e XV sono stati trasmessi alle parti per conoscenza (doc. XVII;

XVIII).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;

STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U

347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H

304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se l’Ufficio AI era legittimato oppure no a sopprimere la

rendita intera d’invalidità di cui era al beneficio RI 1.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA,

con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente

o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute

fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo

la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute

fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione

della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les

rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,

tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28

cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati

hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre

quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono

invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Questa

graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio

2008.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto

dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.3. Se il grado

d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in

modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata

o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.

1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile

modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato

stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno

per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti

che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della

grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di

revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o

d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura

rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine,

prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi

invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o

perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è

riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel

capoverso 3.

Se la

capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il

cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a

prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato

tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a

durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener

conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso

perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

La costante

giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non

solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso

sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto

invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un

cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella

causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia

possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni

cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da

influire sulla perdita di guadagno.

D'altra

parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista

astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

In ogni

caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla

pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente

mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta,

sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a;

STFA 29 aprile 1991 in causa

G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

Per

stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale

vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione

formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova

decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare

una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag.

268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag.

258).

Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita

d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2

lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione

della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto,

il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

2.4. Per quanto riguarda in

particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha

stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non

poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la

società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI

1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA

del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta Corte ha inoltre

avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i

quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali

propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono

considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità

di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che

“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in

particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).

(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.5. Nella

decisione del 21 maggio 2008 l’UAI ha soppresso la rendita AI erogata

all’assicurato fondandosi in particolare sulle conclusioni del 26 febbraio 2007

del Dr. med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e medico consulente

della __________ (doc. LAINF 6-3) e sulla visita medica di chiusura del 31

luglio 2007 del Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia e medico di circondario

della __________ (doc. LAINF 8-1).

Il Dr. __________,

in veste di medico consulente della __________, nel proprio referto del 26

febbraio 2007, dopo aver riassunto il caso di RI 1, illustrato i dati

soggettivi, l’anamnesi e l’esame clinico, ha posto la diagnosi di “Sindrome

mista ansiosa-depressiva (F41.2) di lieve entità”.

Lo

specialista ha quindi espresso la seguente valutazione:

"

(...)

VALUTAZIONI E CONCLUSIONI

Si tratta di un uomo 36enne, padre di una figlia di

6 anni, di professione autista, senza antecedenti psichiatrici, che in seguito ad un incidente motociclistico capitatogli il 9.8.2003,

presenta attualmente uno stato dopo correzione di un piede equino-varo a sinistra e lussazione al ginocchio con lesioni dei nervi e dei vasi sanguigni oltre a persistenti

dolori neuropatici al piede sinistro e cefalee diffuse.

Secondo lo specialista dott. __________ dell'__________ di __________

che giudica definitiva la situazione

da un punto di vista

ortopedico, l'unica via per una riabilitazione consisterebbe nella ripresa di un'attività lavorativa che il paziente tuttavia rifiuta

a causa dei disturbi multipli e per il mal di testa.

L'assicurato non è in cura psichiatrica ed

assume, da circa 3 settimane, una terapia con un antidepressivo in funzione

anti-dolorifica.

Al momento dell'incidente si trovava in una

situazione psico-sociale precaria a causa della

disdetta del suo contratto di

lavoro e per i debiti accumulati per soddisfare le esigenze della sua ex­

compagna di origine ungherese e madre di sua

figlia.

Da un punto di vista medico-psichiatrico sussiste

attualmente un malessere soggettivo inquadrabile,

diagnosticamente, in una sindrome ansiosa-depressiva di entità lieve e che di

per sé, non comporta una riduzione della capacità lavorativa.

C'è un sentimento d'incapacità d'immaginarsi i progetti per il futuro o nuovo sbocchi professionali.

A livello clinico, il suo modo di presentare i

sintomi e il suo atteggiamento/comportamento, lasciano presupporre, con una

certa probabilità, l'esistenza di un'estensione dei sintomi.

La problematica principale rappresentata dalla sintomatologia algica che

costituisce il motivo princi­pale per l'asserita incapacità lavorativa.

C'è uno stato psicologico reso fragile dalle

preoccupazioni esistenziali e finanziarie che costituiscono, a mio modo di

vedere, il motivo principale per l'atteggiamento regressivo e rinunciatario

riguardo a proposte di riformazione e di futura reintegrazione professionale.

Soggettivamente egli è inoltre convinto di aver

subito un torto e di essere rimasto vittima per colpa di un altro e

conseguentemente c'è il desiderio di venir riconosciuto e legittimato nella

propria soffe­renza e ripagato per i danni subiti.

In conclusione: i disturbi lamentati

corrispondono a modalità reattive adeguate, legate alla sua pro­blematica

situazione esistenziale e alla sintomatologia algica e non sono attribuibili ad

un'evoluzione psichica patologica.

Da un punto di vista strettamente psichiatrico

non esiste un'incapacità lavorativa in una professione confacente alle sue limitazioni ortopediche.

Infine, a livello medico-psichiatrico, non sono

necessari (e non vengono richiesti) dei trattamenti terapeutici

particolari."

(Doc. AI 6-5+6)

Il Dr. __________,

in qualità di medico di circondario dell'__________, nella propria relazione

del 31 luglio 2007, dopo aver riassunto gli atti, le dichiarazioni

dell’assicurato, lo stato generale e locale, ha posto la seguente diagnosi:

"

(...)

DIAGNOSI

Trauma addominale (perforazione a livello del tenue,

colon discendente, rottura del rene sini­stro, lesione splenica caudale,

rottura diaframmatica sinistra).

● Ematopneumotorace

a sinistra su fratture costali in serie.

Lesione traumatica dell'arteria poplitea a sinistra

con flap e consecutiva sindrome di loggia della gamba sinistra.

Frattura V metatarsale piede sinistro, lussazione

del ginocchio sinistro con rottura dei lega­menti crociati e avulsione

prossimale del legamento collaterale laterale.

● Lesione

prossimale del nervo peroneo e tibiale gamba sinistra.

● Sindrome

ansioso-depressiva reattiva compensata.

Compressione transitoria del nervo ulnare sinistro

con deficit sensitivo-motorio.

Stato dopo nefrectomia a sinistra e resezione del

polo inferiore della milza.

● Stato dopo sutura del diaframma a sinistra.

Stato dopo sutura dell'ilio prossimale, risp.

resezione dell'intestino tenue (15 cm) e del colon discendente (15 cm).

Stato dopo trombectomia e bay-pass dell'arteria

poplitea a sinistra (con vena autologa).

● Stato dopo

revisione e débridement della gamba sinistra.

● Stato dopo

tracheotomia per ventilazione assistita.

Correzione del piede equino-varo sinistro con

plastica d'allungamento del tendine d'Achille, tendine flessore lungo dell'alluce e flessore lungo delle dita, artrotomia

talo-navicolare non­ché trasposizione del tendine del tibiale posteriore sul

dorso laterale del piede sinistro (31.5.2005). (...)" (Doc. AI 8-6)

Il

medico dell'__________ ha poi fatto le seguenti considerazioni:

"

(...)

CONCLUSIONI

Siamo dunque confrontati con un assicurato

36enne, risp. a distanza di 4 anni da un incidente moto­ciclistico (assicurato

disoccupato, precedentemente autista di autocisterna), durante il quale ha subi­to

le lesioni summenzionate, trattate maggiormente cruentamente, soprattutto per

quanto riguarda la gamba sinistra.

Dopo lunghi periodi di riabilitazione

fisioterapica, anche a titolo stazionario, l'assicurato nel frattem­po,

ricorrendo all'ortesi articolata (vedi la dettagliata fotodocumentazione), ha

ricuperato una buona capacità d'andatura, soprattutto buon trofismo muscolare

del quadricipite a sinistra con diminuzione dell'instabilità, ben neutralizzata

con il porto dell'ortesi.

Infatti il ginocchio sinistro evidenzia un raggio

d'immobilità completo, nessun segno irritativo, se­gnatamente nessun versamento

con negatività dei segni meniscopatici e pure radiologicamente sen­za note di

gonartrosi.

La residuale instabilità capsulo-legamentare è

ben compensata con l'ortesi, permettendo anche la salita e discesa dalle scale

al passo alternato, senza pivoting.

Per quanto riguarda la caviglia sinistra si nota

una buona correzione del precedente varismo patolo­gico, rimanendo un'anchilosi

in flessione di 10°.

L'andatura comunque (senza stampella) e

ricorrendo all'ortesi e scarpe con plantari risulta abbastan­za armoniosa.

E' pure possibile l'accovacciamento.

Con l'anchilosi e l'interessamento del nervo

peroneo/tibiale è rimanente una marcata mioatrofia di­stale nonché in parte

cicatrizzazione dalla sindrome di loggia, mentre dal lato sensitivo persistente

un'ipestesia a livello del nervo peroneo superficiale, parestesie, ma tattilità

protettiva ben ricupera­ta lungo tutto il territorio del nervo tibiale.

L'assicurato allo stato attuale lamenta ancora

dei disturbi neuropatici, mentre dal lato circolatorio sono ben palpabili i

polsi sia a livello dorsale del piede sia all'arteria tibiale posteriore.

Non sono più riconoscibili dei segni di

distrofia.

Allo stato attuale l'assicurato non necessita più

di ulteriori cure fisioterapiche, mentre viene invitato a voler praticare degli

esercizi fisici a titolo privato, anche dei massaggi da parte sua lungo l'arto

in­feriore sinistro, per far regredire i residuali sintomi neuropatici.

La __________ risponderà anche in futuro per dei

medicamenti del tipo analgesici.

In assenza di una sindrome di "short

bowel", la regolazione delle feci (in caso di necessità) va fatta con

derrate alimentari adeguate (banane, carote, cioccolata amara ecc...).

A questo scopo è pure indispensabile che il

signor RI 1 abbandoni interamente il regolare tabagi­smo.

La stessa cosa dicasi per non mettere a

repentaglio la circolazione della gamba sinistra, per la quale potrà essere

sospesa anche l'anti-coagulazione, una volta rinunciato interamente al consumo

tabagi­co.

Lo stesso discorso vale pure per i disturbi allo

stomaco, mal di testa e mal di schiena, affezioni non in relazione diretta con

l'infortunio del 9.8.2003.

Anche la stampella è da abbandonare interamente,

normalizzando il peso corporeo, risp. eliminando una ventina di chili

(assicurato ulteriormente aumentato anziché diminuito di peso). A titolo

privato il signor RI 1 dovrebbe svolgere anche un'attività fisica-sportiva

adeguata, come il nuoto.

Viene informato pure di essere idoneo per varie

attività professionali confacenti, mentre una riforma­zione professionale viene

categoricamente rifiutata da parte del signor RI 1 (nel frattempo abban­donato

anche dall'AI, in quanto normalmente collocabile sul mercato di lavoro).

Dalla visita traspare indubbiamente che il signor

RA 1 non accetta una "vita rovinata" per colpa di un automobilista

che (a quanto pare) continua ad imputare la colpa al signor RI 1 (processo

penale sempre in sospeso).

In questa fase d'arrabbiatura, l'assicurato

lascia l'Agenzia d'un colpo strappando il certificato dalla scrivania ...

ESIGIBILITA' DI LAVORO

L'assicurato per le conseguenze infortunistiche

del 2003 non è più idoneo a svolgere le mansioni di camionista, risp.

conduttore di auto-cisterne o di altri mezzi pesanti.

Può invece guidare normalmente i veicoli

motorizzati della categoria B, provvisti di cambio automati­co.

Considerandi

II signor RI 1, per un'attività lucrativa

confacente deve essere considerato abile al lavoro nella mi­sura del 100%,

risp. può lavorare sull'arco di tutta la giornata (concedendo le pause

ordinarie dell'impresa), con rendimento normale, senza necessità di riposo

supplementare.

Trattasi delle mansioni da svolgere

prevalentemente in posizione seduta, ma anche con spostamenti più o meno

regolari, di breve durata, su del terreno pianeggiante o salendo una scala

normale, ma non frequentemente.

Il signor RI 1 quindi può essere reintegrato come

operaio generico, per mansioni d'assemblaggio, stampa, rifinitura, lucidatura,

controllo di funzionamento, della qualità, sorveglianza, imballaggio

etichettatura o riparazioni fisicamente non molto impegnative.

È possibile pure l'impiego nella logistica,

vendita al dettaglio, soprattutto compiti d'incasso. Impiego possibile come

autista-fattorino per merce leggera.

In generale l'assicurato può maneggiare gli

oggetti/pesi dell'ordine di 10 kg, mentre non ci sono del­le limitazioni per

quanto riguarda l'agibilità delle mani o precisione di tutti i movimenti delle

dita.

L'assicurato può utilizzare arnesi come

cacciaviti o tutti i tipi di utensili di precisione.

L'assicurato può curvarsi con il tronco in avanti

e può anche accovacciarsi, se pur quest'ultimo non frequentemente.

L'assicurato può stare in piedi anche per un 10

minuti e pure camminare per 10 minuti di fila. Provvisto di ortesi e

scarpe/plantari adatti, l'assicurato non ha bisogno di ricorrere ad una

stampella." (Doc. AI 8-6+7+8)

In sede

ricorsuale è poi stato prodotto il certificato medico del 6 giugno 2008 del Dr.

med. __________:

"

Ritengo che il Signor RI 1 in seguito ai gravi

problemi post-infortunistici non sia abile al lavoro. Innanzitutto vi sono i

gravi problemi ortopedici alla gamba sinistra. A questo arto vi è una

sintomatologia dolorosa estremamente limitante che necessita dell'assunzione di

importanti dosaggi di analgesici (fra cui morfina). Gli causa inoltre

difficoltà a dormire con conseguenti problemi durante il giorno. Infine sono

apparsi da qualche tempo pure dolori alla colonna vertebrale, soprattutto in

sede lombare sicuramente dovuti ad uno sbilancio muscolare in seguito alla

marcia anomala del paziente, ulteriore fattore limitante.

Non ritengo perciò giustificato pretendere una

ripresa del lavoro anche solo a tempo parziale in questo caso, aspetto che

dovrà eventualmente comunque principalmente essere valutato in ambito

specialistico ortopedico." (Doc. G)

2.6

Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125.

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale

ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16

ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e

periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto

segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les

références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause

une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de

nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont

une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins

traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va

ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito

psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni

(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota

158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e

cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.7

Nella

concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute

del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione

della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione

medica agli atti, questo TCA non può confermare l’operato dell’amministrazione,

in quanto la problematica ortopedica non è stata chiarita in modo

soddisfacente.

Per

quanto riguarda la patologia psichiatrica il Dr. med. __________, spec.

FMH in psichiatria e psicoterapia e medico consulente della __________, ha

diagnosticato una sindrome mista ansiosa-depressiva (F41.2) di lieve entità.

Lo

specialista ha evidenziato che i disturbi lamentati dall’assicurato corrispondono

a “modalità reattive adeguate, legate alla sua pro­blematica situazione

esistenziale e alla sintomatologia algica e non sono attribuibili ad

un'evoluzione psichica patologica.”

Pertanto

da un punto di vista strettamente psichiatrico RI 1 è da ritenere abile in

misura completa in una professione confacente alle sue

limitazioni ortopediche (doc. AI 6-5).

Il TCA

non ha motivo per scostarsi da queste conclusioni, ben motivate, del Dr. __________,

che non sono state del resto contestate dall’assicurato attraverso dei

certificati medici specialistici attestanti delle patologie maggiormente

invalidanti.

Lo stesso

rappresentante dell’assicurato ha precisato nell’allegato ricorsuale che il

ricorrente non chiede la rendita d’invalidità per motivi psicologici o

psichiatrici, ma solamente fisici (doc. I, pag. 12).

Per

quanto riguarda la patologia ortopedica il Dr. med. __________, spec.

FMH in chirurgia e medico di circondario della __________, ha posto la diagnosi

di ▪Trauma addominale

(perforazione a livello del tenue, colon discendente, rottura del rene sini­stro,

lesione splenica caudale, rottura diaframmatica sinistra). ▪Ematopneumotorace a sinistra su

fratture costali in serie. ▪Lesione traumatica dell'arteria poplitea a sinistra con flap e

consecutiva sindrome di loggia della

gamba sinistra. ▪Frattura

V metatarsale piede sinistro, lussazione del ginocchio sinistro con rottura dei

lega­menti crociati e avulsione prossimale del legamento collaterale laterale. ▪Lesione prossimale del nervo peroneo

e tibiale gamba sinistra. ▪Sindrome ansioso-depressiva reattiva compensata. ▪Compressione transitoria del nervo

ulnare sinistro con deficit sensitivo-motorio. ▪Stato dopo nefrectomia a sinistra e resezione del polo inferiore

della milza. ▪Stato dopo

sutura del diaframma a sinistra. ▪Stato dopo sutura dell'ilio

prossimale, risp. resezione dell'intestino tenue (15 cm) e del colon discendente (15 cm).

▪Stato dopo trombectomia

e bay-pass dell'arteria poplitea a sinistra (con vena autologa). ▪Stato dopo revisione e débridement

della gamba sinistra. ▪Stato

dopo tracheotomia per ventilazione assistita. ▪Correzione del piede equino-varo sinistro con plastica

d'allungamento del tendine d'Achille, tendine flessore lungo dell'alluce e flessore lungo delle dita,

artrotomia talo-navicolare non­ché trasposizione del tendine del tibiale

posteriore sul dorso laterale del piede sinistro (31.5.2005). (...)" (doc. AI 8-6)

A mente

dello specialista l'assicurato a seguito dell’infortunio del 2003 non è più idoneo

a svolgere la precedente attività di camionista / conduttore di mezzi pesanti.

Per contro, può guidare normalmente i veicoli

motorizzati della categoria B, provvisti di cambio automati­co.

RI 1, per

un'attività lavorativa adeguata è considerato abile al lavoro in misura

completa (100%). Si tratta delle mansioni da svolgere prevalentemente in posizione

seduta, ma anche con spostamenti più o meno regolari, di breve durata, su

terreno pianeggiante o salendo una scala normale, ma non frequentemente.

Il Dr. __________

ha indicato quali attività adeguate: l’operaio generico, per mansioni

d'assemblaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, controllo di funzionamento,

della qualità, sorveglianza, imballaggio, etichettatura o riparazioni

fisicamente non molto impegnative. Oppure nella logistica, nella vendita al

dettaglio con compiti d'incasso e quale autista-fattorino per merce leggera.

In

generale l'assicurato può maneggiare gli oggetti/pesi dell'ordine di 10 kg, mentre non ci sono del­le

limitazioni per quanto riguarda l'agibilità delle mani o precisione di tutti i

movimenti delle dita. Egli può utilizzare arnesi come cacciaviti o tutti i tipi

di utensili di precisione, può curvarsi con il tronco

in avanti e può anche, seppur non frequentemente, accovacciarsi.

Infine,

lo specialista ha indicato che il ricorrente può stare in piedi anche per 10

minuti e pure camminare per 10 minuti di fila. Provvisto di ortesi e

scarpe/plantari adatti, l'assicurato non ha bisogno di ricorrere ad una

stampella (doc. AI 8-1).

Il medico

del SMR, Dr. __________, nelle proprie annotazioni del 31 gennaio 2008 ha posto la diagnosi senza

ripercussioni sulla capacità lavorativa di obesità, ipertensione arteriosa,

abuso di nicotina e sindrome mista ansioso-depressiva. Mentre egli ha rinviato

al rapporto del 31 luglio 2007 del Dr. __________ per quanto riguarda la

capacità lavorativa residua (doc. AI 79-1).

L’assicurato

ha contestato la valutazione operata dall’UAI, che si fonda sulle constatazioni

del Dr. __________ riprese dal SMR, tramite lo scritto del 25 marzo 2008 del

medico curante Dr. __________, spec. FMH in medicina generale, che ha indicato come

il quadro clinico di RI 1 si sia cronicizzato e “nel tempo bisogna

attendersi un lento ma progressivo peggioramento sia della marcia, sia dei

dolori localizzati all’arto inferiore sinistro e sia dei disturbi circolatori

periferici.” Il medico ha inoltre indicato che il paziente non può essere

ritenuto abile ad affrontare un’attività lucrativa e ha invitato a sottoporlo

ad una perizia presso il centro SAM (doc. E).

Nel

certificato dell’11 giugno 2008 il Dr. __________ ha ripreso sostanzialmente

quanto già illustrato nel certificato del 25 marzo 2008 aggiungendo tuttavia

che “recentemente sono pure insorti problemi con l’ortesi del ginocchio

(Brace)” (cfr. doc. E, H)

Nel referto

medico del 6 giugno 2008 il Dr. med. __________, spec. FMH in neurologia, ha

precisato che l’assicurato a seguito dei gravi problemi post-infortunistici non

è abile al lavoro. Il neurologo ha aggiunto che vi sono

“gravi problemi ortopedici alla gamba sinistra” con una sintomatologia

dolorosa estremamente limitante che necessita dell'assunzione di importanti dosaggi

di analgesici (fra cui morfina).

Il Dr. __________

ha aggiunto che sono apparsi “da qualche tempo” pure dolori alla colonna

vertebrale in sede lombare, sicuramente dovuti ad uno sbilancio muscolare in

seguito alla marcia anomala del paziente, ulteriore fattore limitante.

Lo

specialista ha concluso indicando di non ritenere giustificata una ripresa del

lavoro anche solo a tempo parziale rinviando comunque allo specialista

ortopedico tale valutazione (doc. G).

Va detto

inoltre che il Dr. __________ già nello scritto del 10 ottobre 2007 (doc. I) ha

precisato che a livello della gamba sinistra “la situazione neurologica è

ormai definitiva, con un danno completo del nervo peroneo che impedisce una

mobilizzazione del piede soddisfacente”. L’assicurato presenta vari

problemi alla gamba sinistra con dolori e un’importante instabilità del

ginocchio. A suo dire la ripresa di un’eventuale attività lavorativa potrebbe

essere limitata in modo importante da queste frequenti variazioni dell’entità

dei sintomi.

Lo

specialista ha poi suggerito una valutazione pluridisciplinare del caso (doc.

I).

Per consolidata

giurisprudenza il giudice delle

assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla

situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga

che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa

(DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93

consid. 3, 99 V 102).

In

concreto, i referti del Dr. __________ datati 6 giugno 2008 e 22 agosto 2008 come

quello del Dr. __________ dell’11 giugno 2008 pur essendo posteriori alla

decisione impugnata, fanno chiaramente riferimento ad una situazione clinica

dell’assicurato constatata già precedentemente al provvedimento

dell’amministrazione.

Il medico

del SMR, Dr. __________, al quale sono stati sottoposti i certificati del 6

giugno (Dr. __________) e dell’11 giugno 2008 (Dr. __________) non ha

sostanzialmente preso posizione sulle valutazioni della capacità lavorativa

residua dell’assicurato poste dai due medici curanti limitandosi a riconfermare

che non vi sono patologie extrainfortunistiche che riducono la capacità

lavorativa di RI 1 (doc. V bis).

Nelle

annotazioni del 1° settembre 2008 il Dr. __________ ha nuovamente ritenuto

vincolante la valutazione dell’assicuratore infortuni (doc. IX bis).

Questa

Corte non può condividere tale modo di procedere.

Per

quanto riguarda la patologia ortopedica l’amministrazione ha fondato infatti la

propria decisione sul referto del 31 luglio 2007 del Dr. __________, medico

specialista in chirurgia, che tuttavia risulta superato dalle successive

valutazioni del Dr. __________ e soprattutto dal Dr. __________.

Il medico

curante, seppur generalista, ha evidenziato, sia nel mese di marzo che nel

giugno del 2008, una cronicizzazione dello stato di salute, un lento ma

progressivo peggioramento e una ridotta abilità lavorativa (doc. E, H).

L’aspetto

neurologico indagato dal Dr. __________ è stato invece ignorato

dall’amministrazione. Nello scritto del 22 agosto 2008 il neurologo, ritornando

sui postumi dell’infortunio occorso all’assicurato, ha sì chiarito che la

problematica principale che limita l’abilità lavorativa del paziente è di tipo

ortopedico, tuttavia per quanto riguarda gli aspetti neurologici RI 1 ha

subito una lesione totale del nervo peroneo e parziale del nervo tibiale della

gamba sinistra con una sindrome della loggia e necrosi delle parti molli del

polpaccio sinistro con deficit equiparabili ad un’amputazione al di sotto del

ginocchio. A tale menomazione il medico aggiunge la sintomatologia dolorosa che

contribuisce a ridurre l’abilità lavorativa (doc. N).

Alla luce

delle divergenze tra le constatazioni del Dr. __________, risalenti al mese di

luglio del 2007 e alle successive valutazioni del Dr. __________ e del Dr. __________,

questo Tribunale ritiene che non è possibile, senza procedere ad ulteriori

accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che lo stato

valetudinario dell’assicurato sia realmente migliorato dal punto di vista ortopedico.

Inoltre le conseguenze dell’infortunio a RI 1 vanno altresì indagate dal

profilo neurologico.

2.8

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito

che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare

quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale

basterebbe a chiarire un fatto.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,

p. 196s., la nostra Corte

federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in

RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente

giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che,

in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,

affinché metta in atto ulteriori approfondimenti sia dal lato ortopedico che dal

lato neurologico, intesi a delucidare sia l’aspetto diagnostico, sia le

ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del ricorrente, al fine di

stabilire se vi è realmente stato un miglioramento rispetto alla precedente

decisione.

Quindi,

in esito a tali complementi istruttori, l’amministrazione si determinerà

nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.

La

richiesta dell’assicurato di procedere ad una valutazione multidisciplinare

(doc. I) è quindi superata dal rinvio degli atti all’Ufficio AI per nuovi

accertamenti di natura medica.

2.9

Con il

ricorso l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (I).

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,

patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di

fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.

La

costante giurisprudenza federale ha stabilito che l’assegnazione di ripetibili

rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile

2003.

nella causa C., U 164/02 e STFA

del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).

2.10

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 21 maggio 2008 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.8..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza

giudiziaria del 24 giugno 2008.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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