Lexipedia

Decisione

32.2008.125

Richiesta di una rendita respinta poiché l'assicurata non raggiunge il grado minimo del 40% affinché possa essere versata una prestazione d'invalidità. Applicazione del metodo misto ad un'assicurata c

2 aprile 2009Italiano87 min

Source ti.ch

Fatti

I 707/00).

Nel

merito

2. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI (cpv. 2 dal

1.1.2008) prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se

sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al

60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile

da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il

reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato

invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi

essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire

nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in

assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543;

Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985,

pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto

conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora

realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività

da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro,

previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del

raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel

confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di

fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,

le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF

107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività

ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale

dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

3. Se,

però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di

essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità

di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non

può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se

non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di

svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo

specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;

RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

A

sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in

vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre

2003), precisa:

" Per

mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata

nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici,

l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per

mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla

comunità."

L’invalidità

viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da

effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001

pag. 158 consid. 3c).

Si

paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza

del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando

l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances

sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,

Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

Di

regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se

l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno

parzialmente, le incombenze che lo concernono.

Questa

presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora

più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la

maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;

Valterio, op. cit. pag. 211).

L'importanza

dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla

struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle

circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza

figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella

in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

4. Nel

caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei

fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile

l’art. 28a cpv. 3 LAI (simile all’art. 28 cpv. 2ter LAI in vigore fino al

31.12.2007) secondo cui

" Se

l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente

nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa attività è valutata secondo

l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per

questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre

determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita

nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e

valutare il grado d’invalidità nei due ambiti."

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto")

è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V

146.

Anche

in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad

assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e

consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge

e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione

dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente

pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre

2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.

Questa

giurisprudenza è stata ribadita in una sentenza 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF

I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.

In

una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria

giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli

influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni

consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.

Una

eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito

dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a

maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in

considerazione solo a determinate condizioni.

5. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire

l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o

meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità.

Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle

circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute,

l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr.

76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo

parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella

causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des

Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28,

30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999,

pagg. 190s).

6. Se

il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che

incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta

(art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di

una possibile modifica importante del grado d’invalidità o di grande invalidità

o dell’assistenza dovuta all’invalidità, è stato stabilito un termine nel

momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o

allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare

una notevole modifica del grado d’invalidità della grande invalidità o

dell’assistenza dovuta all’invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Se è fatta domanda

di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o di

grande invalidità o il volume dell’assistenza dovuta all’invalidità è

modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3

OAI). Per quanto riguarda i requisiti formali, in caso di revisione su domanda

dell'assicurato, quest'ultimo deve rendere verosimile che il grado d'invalidità

ha subito una modifica rilevante (art. 87 cpv. 3 OAI). Se tale condizione non è

soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una

decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica

suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è

obbligata ad entrare nel merito della richiesta (STF dell’11 settembre 2008

nella causa C.L.,9C_708/2007; DTF 130 V 64 consid. 3;

DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller,

Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der

Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86;

Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations,

Lausanne 1985, pag. 270). Come nel caso di nuova domanda (DTF 130 V 71),

anche nell'ambito di una revisione della rendita (su richiesta o d'ufficio), il

punto di partenza per la valutazione di una modifica (e, quindi, di conseguenza

anche per l'esame di verosimiglianza) del grado di invalidità suscettivo di

incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è dato, dal profilo

temporale, dall'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di

un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento

pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi (DTF

133 V 108). Nella sentenza, pubblicata in DTF 130 V 64, il Tribunale

federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha

precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante

cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono

essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se

nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione)

l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia

riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti

o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire

all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con

l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF

130 V 69 consid. 5.2.5). Se infine l'assicurato

interpone ricorso alla decisione di non entrata in materia, il giudice esamina

solo se l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia a buon diritto. Se

invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si

pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se

la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente

avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC

1991 pag. 269 consid. 1a).

La

giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della

LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo

2004 (STFA dell’8 marzo 2006 nella causa J. [I 734/05]).

7. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono

determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere

annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998

nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182

consid. 2a con riferimenti).

8. In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri

per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca

un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza

I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così

espresso:

" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da

dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per

le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente

necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una

incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla

pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]).

Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme

da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto

tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare

luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI

(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der

Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich

für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René

Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo

2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in

linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme

presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica

oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della

sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò

risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225

consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una

simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone

tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole

gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri,

quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche

accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione

senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale,

un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati;

cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori

psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla

salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai

principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano

psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti,

egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente

dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid.

2c)."

Questa

giurisprudenza è stata recentemente confermata dall’Alta Corte nella sentenza

9C_830/2007 del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22 luglio

2008.

Anche

in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha

evidenziato che:

" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo

di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza

manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e

durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali

(1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un

decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza

remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti

della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione

sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione

dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla

malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di

trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di

provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona

assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der

Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der

Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der

Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz

und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

In

una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri

summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a

sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante

il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im

Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster).

La nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella

propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,

rilevando:

"

(…)

Ora,

il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I

336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.:

pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per

l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di

fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici.

Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i

disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e

allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi

sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme

qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.

Ciò

significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione

o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali

ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di

disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la

possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e

costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri

suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza

di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità

e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza

remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una

perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la

constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate

secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della

persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener

conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un

processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un

sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella

malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si

deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto

a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino

da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I

873/05)

In

una sentenza 9C_35/2007 del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:

" (...)

Quanto agli effetti invalidanti della fibromialgia, invocati con il

ricorso e negati nel caso di specie dal primo giudice sulla scorta della

valutazione del Servizio X.________, basta il rilievo che, in analogia a quanto

stabilito in materia di disturbo somatoforme da dolore persistente, la malattia

non è di regola atta a determinare una limitazione di lunga durata della

capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4

cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per eccezionalmente ammettere una

siffatta ipotesi non sono certamente date in concreto in assenza di una

comorbidità psichiatrica importante (in casu: sintomatologia depressiva

descritta in totale regressione) e in presenza di una (chiara) tendenza

all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V 65 consid. 4.2.1 e

4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352 consid. 2.2.3 pag.

353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito

che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in

particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF

del 4 luglio 2007, I 384/06).

9. Generalmente le depressioni reattive non sono considerate affezioni

invalidanti, poiché di regola sono facilmente influenzabili e scompaiono dopo

poco tempo, ad esempio se viene meno la causa di tale affezione (DTF 127 V 294

consid. 4a con riferimento alla sentenza del TFA non pubblicata del 28 dicembre

1981, 585/79; Meyer-Blaser, op. cit., pag. 17).

Al

riguardo, in un caso giudicato dal TCA, in cui un assicurato aveva sviluppato

uno scompenso ansioso depressivo reattivo principalmente dovuto alle

innovazioni introdotte sul posto di lavoro - scompenso che, anche a detta del

perito, era migliorato dopo l'interruzione dell'attività lavorativa – questo

Tribunale ha confermato l’inabilità lavorativa dell’assicurato nella sua

precedente attività presso il precedente datore di lavoro, considerando per il

resto l’assicurato pienamente abile al lavoro sia nella sua attività presso un

altro datore di lavoro, sia in altre attività (cfr. STCA 32.2004.111 del 2

giugno 2005).

In una sentenza K

98/00 del 7 dicembre 2000, pubblicata in RDAT II-2001, N. 88, pag. 366, il

Tribunale federale ha stabilito che non si giustifica l’erogazione di indennità

giornaliere per perdita di guadagno causata da malattia, qualora un assicurato

soffra di problemi depressivi causati unicamente da conflitti sul posto di

lavoro (mobbing). In tali condizioni, secondo l’Alta Corte, l’assicurato deve

immediatamente procedere ad un cambiamento di datore di lavoro.

Al

contrario, in un sentenza 32.04.31 del 7 novembre 2005, concernente un

assicurato, ritenuto dall’amministrazione inabile al lavoro solo con

riferimento specifico al suo precedente posto di lavoro, ma pienamente abile

nella stessa professione da svolgere presso altri datori di lavoro, il TCA ha

annullato la decisione dell’UAI e ha attribuito all’interessato una rendita

intera di invalidità, ritenendolo affetto da una sindrome ansioso-depressiva di

carattere duraturo, ciò che non è raro nel caso di gravi e durevoli tensioni

sul posto di lavoro. (Si veda ad esempio la sentenza del Tribunale federale 4C.293/2004 del 15

luglio 2005, in materia di

diritto del lavoro, concernente un assicurato licenziato dopo notevoli tensioni

sorte sul posto di lavoro, nella quale il Tribunale federale ha, tra l'altro,

ricordato che "le licenciement a eu des répercussions sur le psychisme de

A.______ et l'Office AI du canton de Vaud lui a reconnu un droit à une rente

ordinaire d'invalidité à 50% de janvier à juin 1999, puis de 100 % dès juillet

1999, pour lesquelles il a reçu les rentes afférentes, de même que des rentes

mensuelles d'invalidité de sa caisse de prévoyance, dans les mêmes termes").

10. Nel

caso concreto l’insorgente ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI indicando

di soffrire di “mal di schiena e alla gamba destra” (doc. AI 15-5).

Alla

luce dei certificati medici prodotti dalla ricorrente e dai curanti, l’UAI ha

fatto allestire una perizia pluridisciplinare ad opera del SAM nei giorni 12,

13, 14 e 22 marzo 2007 (doc. AI 44-1).

Dal

referto, datato 13 giugno 2007 (doc. AI 44), risulta che i periti hanno fatto

capo a 4 consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. med.

__________), neurologica (dr. med. __________), reumatologica (dr. med. __________)

e cardiologica (dr. med. __________).

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente

presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa di sindrome depressiva ricorrente non

specificata di lieve gravità (ICD-10 F33.9), sindrome somatoforme da dolore

persistente ICD-10 F45.4, fibromialgia, sindrome spondilogena cronica con/su

incipiente osteocondrosi L3-S1, sindrome cervicospondilo-gena cronica.

Gli

specialisti hanno inoltre posto la diagnosi senza influenza sulla capacità

lavorativa di sindrome dismetabolica con adiposità, BMI 40, diabete mellito,

ipertensione arteriosa, dislipidemia mista I, emicrania senz’aura.

Dalla

perizia emerge che dal punto di vista psichiatrico l’insorgente presenta una

quota d’angoscia di lieve entità, accompagnata da un moderato appiattimento

dell’umore, la quota d’ansia è lieve, le funzioni cognitive sono inalterate,

non sono presenti idee di tipo ossessivo né idee di autocolpevolezza o di

rimorso, non vi sono turbe dispercettive, le funzioni biologiche sono in parte

alterate, con sonno alterato e libido diminuita dopo l’intervento d’isterectomia.

Il perito ha posto la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente non

specificata, di lieve gravità (ICD 10 F-33.9), in reazione alla perdita di

ruolo come donna e madre, oltre a quello di lavoratrice e sindrome somatoforme

da dolore persistente (ICD 10 F 45.4) quadro clinico insorto progressivamente

nell’arco degli anni come conseguenza della tendenza a somatizzare la

sofferenza psicologica. Lo sviluppo del decorso clinico del quadro depressivo è

inalterato a partire dal 2004. Il trattamento antidepressivo instaurato dal

medico curante è stato appropriato inizialmente ma al momento della perizia

insufficiente, in quanto emerge ancora una sintomatologia, seppure lieve,

depressiva. Lo specialista ha ritenuto l’interessata incapace al lavoro al 20%

da luglio 2004, con una prognosi positiva. La diminuzione della capacità lavorativa

è data soprattutto dalla sintomatologia algica, dallo stato d’angoscia, oltre

al comportamento passivo che l’interessata mette in atto. Pertanto

l’interessata è lenta, incostante, imprecisa e presenta una maggiore

affaticabilità nell’esecuzione delle mansioni. Lo specialista ha consigliato

l’introduzione di un trattamento psicote-rapico e psicofarmacologico.

Per

quanto concerne l’aspetto reumatologico i periti hanno evidenziato che

l’insorgente soffre di fibromialgia, sindrome lombospondilogena cronica,

incipiente osteocondrosi L3-S1 e sindrome cervicospondilogena cronica.

Lo

specialista ha in particolare evidenziato che si è in presenza di una

fibromialgia primaria. L’interessata lamenta anche i sintomi cardinali di

questa affezione: insonnia, stanchezza e un senso di rigidità costante. Non è

noto un particolare trauma di ordine psicologico o fisico all’origine della

generalizzazione dei dolori. L’assicurata ha una lunga storia di dolori che

inizia con problemi all’arto superiore destro nel 1992, poi alla schiena dal

1994 e infine a tutto il corpo attualmente. Nella situazione attuale i problemi

locali possono difficilmente essere estrapolati dalla sindrome algica

generalizzata. L’assicurata presenta una sindrome lombospondilogena cronica con

un’irradiazione non radicolare all’arto inferiore destro. La mobilità della

colonna vertebrale non è esaminabile per resistenza attiva. Le indagini

radiologiche e neuroradiologiche mostrano incipienti alterazioni degenerative

tra L3 e S1 stabili negli anni.

L’assicurata

mostra ancora una sindrome cervicospondilogena cronica. L’esame clinico non è

realizzabile per resistenza attiva. Le indagini radiologiche convenzionali a

disposizione mostrano modiche alterazioni degenerative. Nel complesso si tratta

in primo luogo di un disturbo di percezione e elaborazione del dolore che

riempie i criteri per la diagnosi di fibromialgia e spiega la discrepanza tra

le lamentele soggettive dell’assicurata e le lesioni strutturali lombari

relativamente poco importanti, abitualmente asintomatiche o associate a dolori

intermittenti e autolimitanti. Dal punto di vista reumatologico, come aiuto

cucina, l’assicurata può lavorare a tempo pieno, con un rendimento ridotto al

massimo nella misura del 20%.

Rispetto

ai documenti a disposizione l’interessata ha sviluppato negli ultimi tempi

dolori ubiquitari e riempie i criteri della diagnosi di fibromialgia. La

capacità lavorativa è diminuita a causa della fibromialgia che è all’origine di

dolori cronici generalizzati, insonnia e stanchezza. La capacità lavorativa è

influenzata parzialmente dalla problematica lombare e cervicale. Dal punto di

vista reumatologico è possibile effettuare provvedimenti di integrazione,

idealmente in un’attività leggera e adatta. Un’attività adatta dovrebbe permettere

il rispetto delle regole di ergonomia della schiena e una certa alternanza

delle posizioni al bisogno, che eviti movimenti eccessivamente ripetitivi di

flessione/estensione o rotazione del tronco. L’interessata è in grado di

svolgere un’attività mediamente pesante, che comporti saltuariamente anche

compiti pesanti come il lavoro di aiuto cuoco a tempo pieno e con un rendimento

ridotto al massimo nella misura del 20%. Come casalinga l’assicurata è inabile

al lavoro al massimo nella misura del 10%.

Dal

punto di vista cardiologico è stata posta la diagnosi si sindrome dismetabolica

con adiposità (BMI 40), diabete mellito, ipertensione arteriosa, dislipidemia

I, dolori toracali di probabile origine muscolo-tendinea, che tuttavia non

limitano la capacità lavorativa della ricorrente.

Infine,

per quanto concerne l’aspetto neurologico, il perito ha evidenziato come da

molti anni, in modo più pronunciato dal 2004, l’assicurata lamenta dolori

lombari che si estendono verso la gamba destra, inoltre vi sono dolori al

cingolo scapolare e a tutta la colonna vertebrale. All’esame neurologico, al di

fuori di un lieve deficit di sensibilità lateralmente al piede sinistro,

reperto di origine incerta in assenza di altri deficit più netti, non si è

potuto evidenziare deficit rilevanti dal punto di vista funzionale. In

particolare non vi sono sicuri deficit imputabili ad una lesione radicolare

(anche alla gamba destra il riflesso achilleo è ben evocabile e dunque una

sindrome radicolare S1 è poco probabile) né vi sono deficit d’altro tipo imputabili

a lesioni neurologiche maggiori. In effetti anche la RM lombare dell’aprile

2005 mostra solo minime discopatie senza reperti più importanti determinanti

una lesione delle strutture nervose a livello lombare. I dolori sono inoltre

molto diffusi, chiaramente riproducibili e provocabili alla pressione locale

sulla muscolatura paravertebrale ma anche sulle grosse articolazioni. Si tratta

complessivamente di reperti che sono spiegabili con una sindrome fibromialgica mentre

non vi sono elementi oggettivi che permettano di diagnosticare una patologia

neurologica maggiore. Anamnesticamente vi sono cefalee emicraniche ma anche

queste sono relativamente rare, cioè due o tre crisi al mese della durata

massima di un giorno. Dunque, al momento attuale, non vi sono elementi dal

punto di vista neurologico determinanti un’inabilità lavorativa anche solo

parziale. L’assicurata può dunque essere considerata abile al lavoro al 100%.

Alla

luce dei quattro consulti specialistici, i periti hanno concluso che

l’interessata è da considerare abile al lavoro nella misura dell’80% come aiuto

cucina.

Per

quanto concerne le conseguenze sulla capacità lavorativa gli specialisti hanno

concluso che:

" La patologia reumatologica, caratterizzata

soprattutto dalla presenza di una fibromialgia, una sindrome lombospondilogena

cronica con incipiente osteocondrosi L5-S1 ed una sindrome cervicospondilogena

cronica, concorre a ridurre la capacità lavorativa dell’A. nella misura del 20%

e ciò a causa dei dolori cronici generalizzati, l’insonnia e la stanchezza

dovuti alla fibromialgia, mentre la capacità lavorativa non è influenzata, se

non parzialmente, dalla problematica lombare e cervicale.

Dal punto di vista psichiatrico si è potuto evidenziare una sindrome

depressiva ricorrente non specificata, di lieve entità, ed una sindrome

somatoforme da dolore persistente. La patologia psichiatrica riduce pure del

20% la capacità lavorativa dell’A.

Le due patologie, psichiatrica e reumatologica, non devono essere

sommate, poiché entrambe prendono in considerazione i dolori cronici, la

stanchezza e l’insonnia, pertanto vanno integrate.

Le patologie cardiologica e neurologica non concorrono a ridurre la

capacità lavorativa dell’A.

Lo stato di salute dell’A. dev’essere considerato ridotto a partire

dal 3.07.2004 in avanti.

Da allora lo stato di salute non ha mostrato alcun cambiamento a

livello clinico, ad eccezione dello sviluppo di una fibromialgia conclamata,

quale espressione di una problematica somatoforme.

La prognosi è da considerare buona.

Sono presenti fattori sociali, quali difficoltà finanziarie ed il

marito a carico dell’UAI.” (doc. AI 44-26)

Per

quanto concerne le conseguenze sulla capacità d’integrazione, i periti hanno

evidenziato che l’assicurata è abile al lavoro nella misura dell’80% in

qualsiasi attività lavorativa più leggera o di pari impegno fisico a quello di

aiuto cuoca. Come casalinga l’interessata presenta una capacità lavorativa

dell’80%.

Il

23 agosto 2007 è stata esperita l’inchiesta economica per le persone che si

occupano dell’economia domestica, di cui si dirà in seguito, mentre il 27

dicembre 2007 la consulente in integrazione ha calcolato un grado d’invalidità

del 29% (doc. AI 50-2).

In

sede di osservazioni al progetto di decisione l’interessata ha prodotto un

certificato del dr. med. __________, FMH in reumatologia e riabilitazione, il

quale ha posto la diagnosi di sindrome lombovertebrale con componente

spondilogena a carattere altalenante a livello della gamba di destra sulla

presenza di una piccola ernia discale a livello L4/L5 in sede mediana e

paramediana sinistra, nonché una riduzione d’ampiezza dello spazio L5/S1 (TAC

della colonna lombare del 14.11.2007). Lo specialista ha poi evidenziato:

" (…)

Conosco questa sopramenzionata assicurata dal 1996 per dei disturbi a

livello della colonna nella zona lombare irradianti a livello della coscia e

della gamba soprattutto sul lato destro. Vi è stato ancora di recente nel

settembre del 2007 un’esacerbazione dolorosa con dei disturbi prevalentemente

sulla gamba destra e al piede di destra. Sono state eseguite quindi delle

terapie di tipo medicamentoso in particolar modo con antinfiammatori non

sferoidali sotto forma di Artrothec 75mh due volte una pastiglia al giorno,

Trama logge quattro volte 25 mg, Co-Dafalgan e Mydocalm. La paziente è stata

poi sottoposta anche ad un’infiltrazione peridurale da parte del dr.med. __________.

Anche questa infiltrazione non ha portato sostanziali miglioramenti dei

disturbi. Si è eseguito da ultimo una valutazione neuroradiologica presso

l’ospedale __________ di __________ con TAC della colonna lombare in data

14.11.2007 che ha messo in evidenza una discopatia a livello L4/L5 con comunque

la presenza di un’ernia discale prevalentemente sul lato sinistro ed una discopatia

anche a livello L5/S1. Il decorso è stato piuttosto cronico. Anche con delle

fisioterapie ambulatoriali sostanzialmente non si è riusciti a migliorare la

sua sintomatologia dolorosa. La paziente era stata valutata anche in ambito

peritale da parte del medico di fiducia della cassa malati __________ dr. med. __________

per una patologia simile nell’anno 2005. Egli già segnalava un’incapacità

lavorativa al 50% per l’attività professionale svolta di aiuto cucina.

Un’attività lavorativa di tipo pesante come quella di donna delle pulizie è

pure da considerarsi limitata, per quanto riguarda le patologie a livello

dell’apparato muscolo-scheletrico almeno nella forma parziale del 50%. La

paziente è limitata nel mantenere delle posizioni statiche, nel piegarsi ripetutamente

in avanti con la parte superiore del corpo e nell’eseguire dei movimenti

ripetitivi di rotazione. Vi sono delle limitazioni anche nell’alzare dei pesi

superiori ai 10Kg ripetutamente. Esigibili sono ancora le attività da

considerare medio-leggere ergonomicamente adatte per la colonna vertebrale che

le permettevano di alternare la posizione seduta a quella in piedi e alla

deambulazione e le permettano di evitare movimenti poco ergonomici con la

colonna vertebrale e di alzare dei pesi.” (doc. AI 61-4)

Sulla

base di questo certificato, il dr. med. __________, ha affermato:

" (…)

L’attuale rapporto del dr. __________ non evidenzia una sostanziale

modifica dello stato di salute dell’assicurata rispetto al rapporto del dr. __________

di 9.2005 e rispetto alla perizia SAM.

L’attuale esame TAC conferma la presenza di una discopatia L4-S1, già

in precedenza era stata evidenziata una fessurazione mentre l’esame attuale

evidenzia una protrusione/erniazione a livello L4/5 senza però sintomatologia

neurologica e con sintomatologia clinica già nota di pseudo-sciatalgia. Da

notare che la sintomatologia pseudo- radicolare è situata a destra mentre

l’erniazione evidenziata risulta essere a sinistra, questo è da vedersi quale

conferma del limitato significativo clinico della erniazione evidenziata in

occasione della recente TAC.” (doc. AI 62-2).

Pendente

causa l’insorgente ha prodotto numerosa documentazione medica (doc. I e

allegati), tra cui, in particolare un nuovo certificato del 20 giugno 2008 del

dr. med. __________, il quale, dopo aver posto la medesima diagnosi riportata

nel precedente referto medico, ha affermato:

" (…)

Nell’ambito della decisione sulle attività esigibili, risulta che la

mia paziente sia ritenuta ancora abile nell’attività professionale di aiuto

cuoca con una diminuzione del rendimento del 20%.

Non mi sembra che questa valutazione risponda effettivamente alle

condizioni di salute della signora RI 1, in particolar modo alle problematiche

degenerative alla colonna vertebrale ed alle discopatie. Come sappiamo,

l’attività professionale di aiuto cuoca è da considerare particolarmente

pesante e non ergonomica per la colonna vertebrale. Durante queste attività

sono richiesti dei movimenti ripetitivi di piegamento, di rotazione del corpo ed

anche la necessità di mantenere delle posizioni statiche per periodi

prolungati. Si devono alzare dei pesi notevoli. Le condizioni di salute attuali

della mia paziente non le permettono di svolgere quest’attività lavorativa in

questa forma. A questo proposito mi rifaccio non solo alla mia valutazione

personale, ma anche al rapporto redatto per la cassa malati __________ in

ambito peritale dal Dr. __________, che già segnalava un’incapacità lavorativa

al 50% per l’attività professionale svolta di aiuto cucina.

Non posso che ribadire quest’incapacità lavorativa ritenendola per

altro piuttosto restrittiva.

La ritengo pertanto inabile al lavoro in quest’attività professionale

almeno al 50% se non in maniera superiore. Un’attività lavorativa adatta alle

condizioni di salute dell’assicurata, alle sue problematiche alla colonna

vertebrale, che tenga in considerazione le limitazioni da me elencate sopra,

potrebbe essere dal punto di vista medico teorico ancora svolta nella forma

residua del 80%, tenendo conto una diminuita redittività sul posto di lavoro,

nonché la necessità di pause più prolungate.

In particolar modo da ricercare un’attività professionale da

considerare medio leggera e che permetta alla paziente di alternare la

posizione seduta a quella in piedi ed alla deambulazione, senza dover svolgere

dei piegamenti ripetitivi con la colonna vertebrale o assumere delle posizioni

non ergonomiche. La limitazione di peso possibile è quella di 5 kg al massimo

non ripetutamente.” (doc. A 18).

L’8

agosto 2008 l’insorgente ha trasmesso un certificato del 29 luglio 2008 del Dr.

med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, il quale ha affermato:

" Così come richiesto dall’interessata si certifica

che la signora RI 1, __________, __________, è mia paziente.

Ella presenta una grave problematica psicopatologica cronica che,

unitamente ai problemi dismetabolici, reumatologici ed internistici di cui è

affetta, sono la causa di uno stato clinico, esistenziale e valetudinario di

completa incapacità ed inabilità lavorativa.” (doc. VIII/B)

Successivamente

l’interessata ha prodotto il certificato del dr. med. __________, medico

chirurgo-psicoterapeuta specialista in psichiatria, il quale ha affermato:

" Così come richiesto dall’interessata si certifica

che la signora RI 1 nata il __________, è mia paziente.

La stessa presenta una grave deflessione timica associata a problemi

dismetabolici, reumatologici ed internistici.

L’attuale quadro psicopatologico non consente la ripresa di nessuna

attività lavorativa.” (doc. C7)

L’insorgente

ha pure trasmesso un breve rapporto d’uscita del Pronto soccorso dell’Ospedale __________

di __________ dell’11 gennaio 2009 (doc. C1), relativo ad una probabile crisi

di gotta al dito I del piede destro.

I

medici SMR, Dr. med. __________, FMH medicina generale e dr.ssa med. __________,

psichiatra, hanno affermato che “gli attuali documenti non permettono di

rendere verosimile una modifica sostanziale e prolungata dello stato di salute

dell’assicurata.” (doc. XII/Bis).

11. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.

3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo

2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa

G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22

maggio 1995 in re A. C; cfr.

anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione

e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne

all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità

di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V

Considerandi

157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125

V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pag. 628-629, in

particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e

cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001, inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata

in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).

12.

Questo

TCA chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la perizia

pluridisciplinare del SAM del 13 giugno 2007 per quanto concerne la capacità

lavorativa della ricorrente all’80% nella sua attività abituale di aiuto-cuoco

e in qualsiasi altra attività confacente al suo stato di salute.

Tale

valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i

parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

I

periti, sulla base dei 4 consulti (psichiatrico, reumatologico, neurologico e

cardiologico), sono giunti alla convincente conclusione che l’assicurata è

abile al lavoro all’80% nella sua attività di aiuto cuoco e in qualsiasi altra

professione.

Gli

specialisti, dopo aver descritto nei minimi particolari l’anamnesi famigliare,

personale-sociale, professionale e patologica della ricorrente, le affezioni

attuali e le costatazioni obiettive, hanno posto la diagnosi con influenza

sulla capacità lavorativa di sindrome depressiva ricorrente

non specificata di lieve gravità (ICD-10 F33.9), sindrome somatoforme da dolore

persistente ICD-10 F45.4, fibromialgia, sindrome spondilogena cronica con/su

incipiente osteocondrosi L3-S1, sindrome cervicospondilogena cronica.

I periti e i 4 consulenti si sono espressi su tutte le patologie

lamentate dall’assicurata, hanno esaminato accuratamente tutta la

documentazione messa loro a disposizione, richiamando alcuni atti medici (doc.

AI 44-8) ed hanno valutato la capacità lavorativa della paziente sulla base

delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate i giorni 12, 13, 14 e 22

marzo 2007 (doc. AI 44-1).

13.

L’insorgente nelle more processuali ha prodotto nuova documentazione,

contestando in particolare la valutazione reumatologica e psichiatrica.

Per

quanto concerne la patologia reumatologica il dr. med. __________, curante

dell’insorgente, FMH in reumatologia e riabilitazione, ha in particolare

prodotto due certificati medici posteriori alla perizia SAM, datati 10 marzo

2008.

e 20 giugno 2008 (doc. A7 e A18). Lo specialista ha posto la diagnosi di

sindrome lombovertebrale con componente spondilogena a carattere altalenante a

livello della gamba di destra sulla presenza di una piccola ernia discale a

livello L4/L5 in sede mediana e paramediana sinistra, nonché una riduzione

d’ampiezza dello spazio L5/S1 (TAC della colonna lombare del 14 novembre 2007).

Dopo

aver descritto un’esacerbazione dolorosa nel settembre 2007 ed aver evidenziato

gli interventi e le cure effettuate insieme al dr. med. __________, lo

specialista ha evidenziato come “la paziente era stata valutata anche in

ambito peritale da parte del medico di fiducia della cassa malati __________

dr.med. __________ per una patologia simile nell’anno 2005. Egli già segnalava

un’incapacità lavorativa al 50% per l’attività professionale svolta di aiuto

cucina.” (doc. A7), mentre “esigibili sono ancora le attività da considerare

medio-leggere ergonomicamente adatte per la colonna vertebrale che le

permettano di alternare la posizione seduta a quella in piedi e alla

deambulazione e le permettano di evitare movimenti poco ergonomici con la

colonna vertebrale e di alzare dei pesi.” (doc. A7). Nel secondo

certificato il medico ha contestato la perizia del SAM per quanto concerne la

capacità lavorativa nella precedente attività di aiuto cuoca, ritenendola

incapace perlomeno al 50%, sempre rifacendosi alle valutazioni del dr. med. __________.

Lo specialista ha poi ribadito che in un’attività leggera, “che tenga in

considerazione le limitazioni da me elencate sopra, potrebbe essere dal punto

di vista medico teorico ancora svolta nella forma residua del 80%, tenendo

conto una diminuita redittività sul posto di lavoro, nonché la necessità di

pause prolungate.” (doc. A 18).

Va

qui evidenziato che la presa di posizione del dr. med. __________ del 3 ottobre

2005.

(doc. A 16, cfr. anche doc. A 17), dove lo specialista nell’ambito di una

visita fiduciaria dell’assicuratore malattie aveva attestato un’incapacità

lavorativa del 50% nell’attività di aiuto cuoca, è anteriore alla valutazione

peritale ed è già stata presa in considerazione dagli specialisti del SAM, i

quali l’hanno integrata nel loro referto del 13 giugno 2007 (doc. AI 44-7).

Inoltre già con certificato medico del 14 settembre 2005 il dr. med. __________

ha sollevato argomentazioni simili (doc. AI 18-1).

Per

il resto, come rileva pure il medico SMR, dr. med. __________, il rapporto del

10.

marzo 2008 del dr. med. __________ non evidenzia una sostanziale modifica

dello stato di salute dell’assicurata rispetto a quanto stabilito dai periti

del SAM (cfr. del resto quanto afferma il medesimo specialista, doc. A7: “la

paziente era stata valutata anche in ambito peritale da parte del medico di

fiducia della cassa malati __________ dr.med. __________ per una patologia simile

nell’anno 2005.”, sottolineatura del redattore): la “TAC conferma la

presenza di una discopatia L4/S1, già in precedenza era stata evidenziata una

fessurazione mentre l’esame attuale evidenzia una protrusione erniazione a

livello L4/5 senza però sintomatologia neurologica e con sintomatologia clinica

già nota di pseudo-sciatalgia.” Il medico SMR ha evidenziato come la

sintomatologia pseudo-radicolare è situata a destra mentre l’erniazione

evidenziata risulta essere a sinistra, a conferma del limitato significato

clinico della erniazione evidenziata in occasione dell’ultima TAC (doc. AI 62),

mentre il referto del 20 giugno 2008 conferma quanto evidenziato 3 mesi prima

(doc. A 18).

Per

cui questo Tribunale non ha nessun motivo per scostarsi dalle valutazioni dei

periti del SAM che hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione medica

a loro disposizione, hanno tenuto conto di tutti i mali di cui si è lamentata

la paziente ed hanno affidato l’esame della patologia reumatolgica ad uno

specialista FMH in reumatologia, come il dr. med. __________. Del resto, come

si vedrà in seguito, per il raffronto dei redditi è rilevante la circostanza

che la capacità lavorativa in attività adeguate è dell’80%, come conferma anche

il dr. med. __________ (doc. A16).

Per

quanto concerne l’aspetto psichiatrico, le due attestazioni del dr. med. __________

e del Dr. med. __________, non sono atte a sovvertire le convincenti

conclusioni cui è giunto il dr. med. __________, FMH in psichiatria e

psicoterapia. In effetti i due curanti (cfr., per quanto concerne il valore

probatorio delle valutazioni dei medici curanti, consid. 11: il giudice deve tenere

conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente; cfr. DTF 125 V 353), si sono limitati ad attestare una totale

inabilità lavorativa senza tuttavia confrontarsi con le convincenti e concludenti

valutazioni del perito SAM, senza porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta (doc. B: “Ella presenta una grave problematica

psicopatologica cronica” e doc. C7: “La stessa presenta una grave

deflessione timica”) ed infine senza indicare da quando l’interessata è in

cura presso di loro e se vi è stato un peggioramento dello stato di salute

rispetto a quanto attestato nella perizia SAM. I due certificati medici, scarni

e poco motivati, non possono pertanto essere d’aiuto alla ricorrente.

Anche

la dr.ssa __________, medico SMR e psichiatra, ha evidenziato come “non

viene fornito nessun elemento medico-clinico a comprova d’una eventuale

modifica dello stato di salute psichico dell’assicurata rispetto alla

precedente perizia.” (doc. XII/Bis).

Va

ancora abbondanzialmente rilevato che con recente sentenza 9C_294/2008 del 19

marzo 2009 il Tribunale federale ha affermato:

" (…)

4.2

In questo contesto, il Tribunale cantonale ha giustamente

esplicitato il concetto per cui un disturbo psichico non deve necessariamente

provocare un’incapacità lavorativa invalidante. Ciò vale in particolare nel

caso – come quello di specie – in cui la diagnosi pronunciata mette in evidenza

un danno di lieve entità.

4.3

Secondo il sistema di classificazione ICD-10 convenzionalmente

utilizzato, la distimia configura una depressione cronica dell’umore che non è

sufficientemente grave o nella quale singoli episodi non sono sufficientemente

prolungati da giustificare una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente

grave, di media gravità o lieve (cifra F34.1). A tal riguardo il Tribunale

federale (delle assicurazioni) ha già avuto modo di affermare a diverse riprese

che una distimia non esplica di principio – a seconda delle circostanze –

effetti invalidanti (sentenze I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 4.1 e 5; I

834/04 del 19 aprile 2006, consid. 4.1; I 488/04 del 31 gennaio 2006, consid.

3.

). Tale conclusione, che si fonda su osservazioni medico-empiriche e che

pertanto costituisce una questione giuridica, non ha però valore assoluto. Un

disturbo distimico può nel singolo caso pregiudicare notevolmente la capacità

lavorativa se è associato ad altre diagnosi, come ad esempio a un disturbo

serio della personalità (sentenza I 653/04 del 19 aprile 2006, consid. 3). Se

per contro lo stato psichico evidenzia “unicamente” una distimia, ciò può anche

comportare una riduzione dell’attitudine al lavoro, ma non determina, in quanto

tale, un danno alla salute ai sensi di legge (SVR 2008/IV no. 8 pag. 23,

consid. 3.3.1 [I 649/06]).”

In

concreto non vi è agli atti una valutazione medica atta a sovvertire le

conclusioni cui sono giunti i periti dell’AI nemmeno per quanto concerne gli

aspetti psichiatrici.

Con

il ricorso l’insorgente ha prodotto numerosi ulteriori attestati medici.

La

ricorrente ha innanzitutto trasmesso al TCA due certificati della dr. med. __________,

specialista endocrinologia e diabetologia del 15 novembre 2007 (doc. A5) e del

13.

maggio 2008 (doc. A6) ed uno scritto della medesima specialista, non datato

(doc. A8).

La

curante ha posto la diagnosi di diabete mellito tipo 2, noto da 6 anni, non

complicanze note, ipercoleterolemia trattata, ipertensione trattata, stato dopo

isterectomia e annessectomia bilaterale (doc. A5 e A6).

Questi

certificati non rilevano tuttavia la presenza di un’incapacità lavorativa o di

una patologia nuova. La specialista, il 15 novembre 2007, ha infatti rilevato

che “il diabete è noto da 5-6 anni, è obesa già dai 20 anni (70 Kg), con un

aumento di 26 Kg da allora” ed ha concluso che “la paziente presenta

qualche caratteristica compatibile con un Cushing, che escluderò tramite

dosaggio del cortisolo urinario e test al dexamentazione”. Il 13 maggio

2008, dopo aver effettuati gli esami preannunciati, ha escluso la presenza del

morbo di Cushing (doc. A6).

L’assicurata

ha poi prodotto un certificato medico del 25 gennaio 2007 del dr. med. __________,

specialista FMH cardiologia, angiologia, medicina interna (doc. A9), anteriore

tuttavia alla perizia SAM del 13 giugno 2007, e già presa in considerazione dai

periti (doc. AI 44-9). Del resto il medico ha precisato che “all’esame

clinico constato un referto cardiopolmonare e cardiovascolare nei limiti di

norma, senza segni di stasi di sinistra o di destra e senza soffi. Il polso è

regolare a 85 battiti/min., la pressione è normale ai due avambracci con 125/85

mmHg. All’elettrocardiogramma a riposo vi è un ritmo sinusale a 97

battiti/min con un'onda R superiore a 1 mW ma senza segni di alterazioni

specifiche. E’ caldamente da raccomandare a questa paziente di controllare

drasticamente i suoi fattori di rischio, in particolare interrompere il consumo

nicotinico e specialmente diminuire drasticamente il soprappeso proibitivo.”

(doc. A 9). Non vi sono pertanto elementi atti a far ritenere l’interessata

incapace al lavoro dal punto di vista cardiologico.

Neppure

il rapporto operatorio del 5 settembre 2006, sottoscritto dalla dr.ssa med. __________

può modificare la valutazione effettuata dai periti, sia perché il medesimo è

già stato preso in considerazione da loro (doc. AI 44-8), sia perché non si

esprime circa la presenza di un’incapacità lavorativa (doc. A 10).

L’interessata

ha poi trasmesso 4 certificati medici del dr. med. __________, FMH

diabetologia/endocrinologia, tutti anteriori alla perizia del SAM e datati 26

luglio 2006 (doc. A 11), 6 giugno 2006 (doc. A 12), 4 maggio 2006 (doc. A 13) e

26.

gennaio 2006 (doc. A 14), dove lo specialista ha posto la diagnosi di

diabete mellito di tipo 2 B, obesità permagna (BMI 40.52 kg/m2), st.d.

scompenso glicemico cronico per incompliance dietetica, depressione trattata e

st.d. isterectomia ed annessectomia.

Queste

diagnosi, in particolare quelle di diabete mellito e di sindrome dismetabolica

con adiposità, BMI 40, sono già state considerate dai periti nella loro

diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa. Del resto, lo specialista,

nei suoi 4 certificati medici, non attesta la presenza di un’incapacità

lavorativa (doc. A11 - A 14). Le stesse considerazioni valgono per il

certificato medico del 26 settembre 2005 della dr.ssa med. __________,

specialista FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia (doc. A 15), dove ha

diagnosticato un’incipiente presbiopia e una lieve congiuntivite (non

specifica) ed ha prescritto degli occhiali da lettura con la correzione ivi

indicata, nonché, per la congiuntivite, un trattamento con Tobradex gcc per una

settimana. Non risulta alcuna incapacità lavorativa. Queste circostanze sono

comunque state prese in considerazione dai periti (cfr. doc. AI 44-14: “E’

stata visitata nel 2006 del Dr. __________, endocrinologo, che ha tentato un

trattamento insulinico senza successo. Due anni or sono è stata vista dalla

dr.ssa __________, oftalmologa, che ha proposto occhiali per lettura.”).

Infine,

nelle more processuali l’insorgente ha prodotto un rapporto del Pronto Soccorso

dell’Ospedale __________ dell’11 gennaio 2009 che evidenzia una probabile crisi

di gotta al dito I del piede destro (doc. C1). Il medico SMR, dr. med. __________,

ha evidenziato come si tratta di “una problematica intercorrente con

evoluzione favorevole nel corso d’una settimana” (doc. XII/Bis).

Va

poi qui rammentato che secondo costante giurisprudenza del TFA, l'autorità

giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si

presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, in concreto il

28.

maggio 2008, ritenuto che

fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I

fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono

di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (fra le tante cfr. DTF 127

V 251 consid. 4d, DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93).

Per

cui, quanto successo l’11 gennaio 2009, oltre a non apportare nulla di nuovo

per quanto concerne la capacità lavorativa della ricorrente, non può comunque

essere preso in considerazione.

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto, richiamata la giurisprudenza

in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non

intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni dei periti

del SAM e delle successive prese di posizione del dr. med. __________ e della

Dr.ssa __________, medici SMR, i quali hanno valutato compiutamente tutta la

documentazione medica agli atti e sono giunti alla conclusione, logica e priva

di contraddizioni, che neppure la nuova documentazione prodotta dall’insorgente

è atta a modificare la precedente valutazione del danno alla salute.

Va

ribadito che fondandosi sulla più volte citata perizia i medici SMR intervenuti

hanno confermato le conclusioni peritali, e meglio un grado di capacità

lavorativa dell’80% nella precedente attività di aiuto cuoco e in qualsiasi

altra attività leggera (cfr., sul valore probatorio dei rapporti interni del

SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3 e sentenza

9C_376/2007 del 13 giugno 2008, consid. 3.2; cfr. anche la sentenza 8C_407/2007

dell’8 settembre 2008 in ambito di assicurazione contro gli infortuni, dove al

consid. 3 il Tribunale federale ha confermato un giudizio di questo TCA dove è

stato ritenuto maggiormente attendibile il parere espresso dal medico di fiducia

dell’assicuratore resistente).

Va

a questo proposito ricordato che il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una

decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il

valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione

per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2

L'on

ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un

Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis

que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123

V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie

pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins

traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une

nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1

supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui

préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service

médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen

clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne

relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un

doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien

valoir de tel. (…).”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

Visto

quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni dei periti

e dei medici SMR, è da

ritenere dimostrato che l’interessata è abile al lavoro all’80% nella

precedente attività e in qualsiasi attività leggera.

14.

Per quel che concerne la valutazione della capacità dell’assicurata

quale casalinga, l’Ufficio AI ha fatto esperire un’inchiesta economica per le

persone che si occupano dell’economia domestica: nel rapporto del 10 settembre

2007.

l’assistente sociale ha stabilito un impedimento complessivo del 31% (cfr.

doc. AI 48-1) e, dopo aver ritenuto l’interessata casalinga al 50%, ha

calcolato un grado d’invalidità del 15.5% (doc. AI 48-6).

L’interessata,

a giusta ragione, in sede di ricorso non ha contestato questa valutazione.

Infatti,

da un attento esame dell’inchiesta esperita a domicilio, non vi sono motivi

atti a sovvertire le pertinenti e motivate conclusioni cui è giunta la

funzionaria incaricata dell’allestimento della perizia, se non, come si vedrà

in seguito, per quanto concerne la ripartizione tra lavoro di aiuto cuoca e

casalinga.

Valutando

i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto

conto delle dichiarazioni dell’assicurata in merito alle limitazioni ad

eseguire talune mansioni domestiche.

Considerato

che l’insorgente non ha formulato alcuna contestazione, questo Tribunale ritiene

che alla valutazione dell’assistente sociale vada prestata piena adesione,

ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e

l’esigibilità di ogni singola mansione.

Va

inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata

correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel

rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un

valore complessivo del 100% all’insieme dei lavori abituali svolti

dall’assicurata nell’ambito dell’economia domestica.

Conforme

alla giurisprudenza (cfr. DTF 130 V 97, sentenza I 126/07 del 6 agosto 2007) è

del resto anche la presa in considerazione della ripartizione dei compiti

all’interno della famiglia e quindi della collaborazione fornita nella gestione

dell’economia domestica da parte dei familiari.

Come

visto, per quanto concerne la quota parte quale casalinga, essa non è del 50%

come indicato dall’assistente sociale, bensì del 45% come risulta dal rapporto

finale della consulente in integrazione che rileva come l’assicurata era “impiegata

al 55%” (doc. AI 50-1). Ciò era già stato evidenziato dal dr. med. __________

nell’ambito della già citata visita fiduciaria per conto dell’assicuratore

malattie del 26 settembre 2005 (doc. A 15, dove invero viene indicata una

percentuale del 54%) e risulta dal mansionario del datore di lavoro dove figura

un tempo di lavoro del 54.76% (doc. AI 35-2).

Va

del resto qui evidenziato da una parte che l’insorgente non ha, giustamente,

contestato la ripartizione effettuata dall’UAI di 55% quale attività lavorativa

e 45% quale casalinga e che comunque anche se si volesse utilizzare una

ripartizione del 50%, l’interessata, come si vedrà in seguito, non avrebbe

comunque diritto ad alcuna rendita.

15.

Va

ora esaminato se l’UAI ha proceduto correttamente al raffronto dei redditi per

determinare l’invalidità della ricorrente.

In

sede di ricorso l’assicurata ritiene di essere inabile al 50% e afferma che,

nella decisione, occorre tener conto della sua età, della scarsa

scolarizzazione, della riduzione dei movimenti a causa del suo peso rapportato

all’altezza. Essa ritiene che difficilmente riuscirà a riprendere la sua

attività di cuoca e verosimilmente, avendo svolto solo questa attività, non riuscirà

a trovare un altro lavoro.

16.

Va

qui rammentato che il principio dell’esigibilità configura un

aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo

principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento

anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der

Invalidenrente, Schultess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata), anche in virtù

del principio della riduzione del danno.

Ai

fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e

dunque fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità

professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto

teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts, 1997, p. 212). Un assicurato

non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto

di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se

l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il

mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è

reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di

lavoro medio (ZAK 1989 p. 322; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,

2003, p. 124).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene

conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione

professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC

1989.

p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, Les rapports de causalité dans le

droit suisse de la sécurité sociale, 1991, p. 232). La misura dell'attività

ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale

dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno.

In relazione alle

conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa ‑ conformemente a un

principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali ‑

all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno (DTF 123 V 233,

117.

V 278 e 400 e i ivi riferimenti; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, 1995, p. 61). In virtù di tale obbligo, l'assicurato

deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel

miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità",

segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se

necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28 e sentenze ivi citate; cfr.

anche Meyer-Blaser, op. cit., p. 221).

Come detto, tutte le circostanze d’ordine sociale e personale

dell’assicurato di per sé non sono determinanti per la valutazione dell'invalidità, ma sono piuttosto

rilevanti di principio per la fissazione, se del caso, del reddito ipotetico da

invalido (DTF 126 V 78; STFA 14 febbraio 2004 nella causa T, I 594/04; Pratique VSI 2002 p. 64).

17.

Va

ancora evidenziato come l’invalidità, concetto essenzialmente

economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non

secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta

al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato

e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra

nell'esplicare determinate funzioni.

Il

medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del

18.

marzo 2002 nella causa M., I 162/01).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I

due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi

deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il

TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un

rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato

può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la

sua residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U

25/94).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

18.

Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo

stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto

l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,

se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio

2000.

nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con

riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato

il più concretamente possibile.

Determinante

è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto

delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

Se

nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, allora si può

ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique

VSI 1999 pag. 248 consid. 3b;cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella

causa B., I 56/02).

Nel caso in esame l’UAI ha preso in considerazione il salario annuo

di fr. 31'143, del resto non contestato dall’assicurata (cfr. doc. AI 50-1 e

doc. AI 29-2) che avrebbe potuto percepire nel 2006 lavorando al 55%. In

realtà, giacché i periti del SAM hanno indicato nel luglio 2004 l’inizio

dell’incapacità lavorativa nella misura del 20%, l’amministrazione avrebbe

dovuto utilizzare l’importo di fr. 30'921.15 (2'378.55 [salario mensile

completo] X 13 [cfr. doc. AI 29-2]) che l’interessata avrebbe potuto percepire

nel 2005, anno d’inizio dell’eventuale diritto alla rendita. Questa divergenza,

come si vedrà in seguito, non comporta tuttavia alcuna modifica, a favore della

ricorrente, del grado d’invalidità.

19.

Per

quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza

U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da

valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; cfr.

inoltre, tuttavia, sentenza 9C-404/2007 dell’11 aprile 2008, consid. 2.3: “Da der tatsächlich erzielte Verdienst von Fr. 53'365.-

nicht deutlich unter dem Tabellenlohn von Fr. 55'640.- liegt, besteht

nach der Rechtsprechung kein Anlass, vom Grundsatz abzuweichen und zu einer

Korrektur zu schreiten (Urteile des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, R.

vom 30. September 2002, I 186/01, H. vom 7. Mai

2001, I 314/00, und K. vom 16. März 1998, I 179/97)”,

sottolineatura del redattore).

Questa

giurisprudenza è stata confermata recentemente con sentenza 9C_83/2008 del 19

gennaio 2009.

Utilizzando

i dati forniti dalla tabella TA1 2004 elaborata dall'Ufficio federale di

statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone

qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza

delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p.

347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un

salario annuale lordo pari a fr. 48’584 (3’893 : 40 X 41.6 X 12; cfr. anche

sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008). Dopo adeguamento all’indice dei salari

nominali (+ 1%, cfr. la vie économique, 12-2008, pag. 95, tabella B10.2), si

ottiene per il 2005 un reddito annuo di fr. 49'070.40 (cfr. anche sentenza 9C_356/2008

del 14 novembre 2008).

L’assicurata,

quale aiuto-cuoca al 55% avrebbe guadagnato fr. 30'921.15, ossia fr. 56'220.30

al 100% (30’921 : 55 X 100).

Tale

reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente

(cfr. Tabella TA1 p.to 55 “alberghi e ristoranti, livello di qualifica

4: fr. 3’466.-- X 12 mesi = 43’256.--, riportato su 41.6 ore/settimana nel 2004 e fr.

43'689 nel 2005).

Non

sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da

invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del

20.

febbraio 2008 sopra menzionata.

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili

di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve

succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il

suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

In

una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La

nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di

reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali

derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare

soltanto a tempo parziale (5%).

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl.

Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr

nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird

sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der

leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist,

angemessen Rechnung getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005, inc. 35.2004.104, il TCA ha

fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere

applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una

prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa

T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47

anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un

fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un

mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età

e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello

retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I

138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione

sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni,

dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore

dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations

résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04,

consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un

permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un

fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid.

2.4

), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna

applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di

invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR

1995.

UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati

(circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare

disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss.

consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U

80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune

circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad

esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto

che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle

assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza

federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata

alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto,

di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato

anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare

l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del

16.

febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte

federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%),

trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere,

la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è

stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà

legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I

632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni

di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della

riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003

nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA

ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al

danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di

servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)."

(STCA succitata, consid. 2.11.)

Nella

presente evenienza l’UAI non ha accordato alcuna riduzione, se non quella,

teorica, relativa alla possibilità di esercitare l’attività leggera all’80% (doc.

AI 50-2). Il TCA ritiene invece che, considerata l’età (45 anni al momento

dell’eventuale diritto alla rendita nel 2005), la scarsa formazione scolastica

e l’esigibilità all’80% in attività leggera, l’UAI avrebbe dovuto concedere una

riduzione. La questione non merita tuttavia particolare approfondimento poiché,

come si vedrà in seguito, l’interessata non ha comunque diritto a nessuna

rendita neppure prendendo in considerazione, per pura ipotesi di lavoro, la

riduzione massima del 25%.

Partendo

quindi da un salario da invalida di fr. 49'070.40, considerata un’esigibilità,

dal profilo medico, dell’80% in attività leggere, e ammettendo la riduzione

massima del 25%, il reddito ipoetico dell’insorgente, nel 2005, risulta essere

pari a fr. 29'442 (39'256 – [39'256 X 25 : 100]).

Confrontando

questo dato con l’importo di fr. 30'921.15 che l’insorgente avrebbe conseguito

nell’anno 2005 da valida, emerge un grado d’invalidità del 5%.

Da notare che nella decisione impugnata

l’UAI è giunto ad un grado di invalidità del 29% (cfr. doc. AI 63-2), tenendo

conto di un reddito da invalida di 22'122, ottenuto riportando il reddito da

invalida di fr. 50'277 (ossia il reddito da invalida di fr. 49'070 aggiornato

al 2006) “al tempo lavorativo del 55%”, una riduzione del 20% per

considerare l’esigibilità lavorativa, dal profilo medico, dell’80% e, infine, senza

ulteriore riduzione in considerazione delle circostanze specifiche del caso

concreto (cfr. doc. AI 50-2).

Il

TCA non può concordare con questo calcolo eseguito dall’amministrazione.

Va

infatti evidenziato che nella STF 9C_293/2007 del 20 maggio

2008, il Tribunale federale ha annullato la decisione cantonale - con la quale

il primo giudice aveva dimezzato la rendita spettante ad un’assicurata (anziché

ridurla ad un quarto, come deciso dall’UAI), dopo avere raffrontato il reddito

che avrebbe potuto percepire l’assicurata, lavorando al 100% nella sua usuale

attività (che ella esercitava al 50%) con quanto avrebbe potuto guadagnare, al

50%, in attività adeguate – sottolineando che nel raffronto dei redditi, in

applicazione del metodo misto, occorre confrontare quanto l’assicurata avrebbe

potuto guadagnare nella sua attività esercitata a tempo parziale, con quanto

può conseguire in attività adeguate al suo stato di salute. Il risultato così

ottenuto va poi rapportato alla quota parte in attività salariata.

L’Alta

Corte ha infatti rilevato che:

" 4.5 A ragione l'Ufficio ricorrente rimprovera al primo

giudice di avere contrapposto al reddito da invalida (incontestato) di fr.

18'162.- (ottenuto tenendo conto di una ridotta capacità [v. consid. 4.3] di

svolgere attività semplici, leggere e poco qualificate come ad esempio quella

di ausiliaria delle pulizie, stiratrice, ausiliaria di lavanderia, custode

ecc.) un reddito senza invalidità a tempo pieno. Tale valutazione è

giuridicamente errata e contraria alla giurisprudenza sviluppata in

applicazione del metodo misto, secondo la quale per la valutazione

dell'invalidità in ambito lucrativo fanno stato i redditi da valido e da

invalido determinati sulla base temporale di un'attività lucrativa parziale

(ipoteticamente) esercitata senza danno alla salute (DTF 125 V 146 consid.

2b pag. 150; cfr. pure DTF 131 V 51 consid.

5.1.2

pag. 53 nonché le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I

708/06 del 23 novembre 2006, consid. 4.5, e I 599/05 del 6 febbraio 2006,

consid. 4.1). Determinante per l'accertamento del reddito senza invalidità non

è infatti quanto l'assicurato potrebbe ragionevolmente guadagnare in qualità di

persona esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno, bensì quanto egli

ipoteticamente, secondo il grado della verosimiglianza preponderante,

guadagnerebbe senza danno alla salute (cfr. DTF 133 V 504 consid.

3.3

e Pra 1992 no. 224 pag. 877 consid. 4a).

4.6

Dovendo, in esito a quanto precede,

correggere di conseguenza il reddito da valida in fr. 27'800.- (50% di fr.

55'600.-), la limitazione (34.67%) e l'invalidità parziale (17.33% [50% di

34.

]) in ambito lucrativo risultano effettivamente essere quelle indicate

dall'UAI. Il tasso d'invalidità complessivo si attesta pertanto, per

arrotondamento (DTF 130 V 121), al 41%

(17.33% + 23.25%) e giustifica la riduzione, per via di revisione, a un quarto

del diritto alla rendita dell'assicurata. In tali circostanze non occorre per

contro verificare ulteriormente l'eventuale limitazione residua e l'invalidità

parziale con riferimento alla specifica attività di ufficio (sull'obbligo per

l'assicurato di ridurre il danno e sull'applicabilità, per la determinazione

del reddito da invalido, dei dati forniti dalle statistiche salariali dell'ISS

se la persona interessata non sfrutta in maniera completa e ragionevolmente

esigibile la capacità lavorativa residua cfr. DTF 126 V 75 consid.

3b pag. 76 seg. con riferimenti; 123 V 230 consid. 3c

pag. 233).”

Anche

con sentenza 9C_313/2007 dell’8 gennaio 2008 il TF, poste le quote parti del

60% come salariata e del 40% come casalinga e stabilita una limitazione del 52%

in attività domestiche e un grado di incapacità lavorativa del 100%

nell’attività salariata, è giunto, dopo avere rapportato tali limitazioni alla

rispettiva quota parte, ad un grado di invalidità globale dell’81% ([60 x 100%] + [40 x 52%]), attribuendo all’assicurata una rendita

intera di invalidità.

In

una sentenza 32.2007.331 del 16 ottobre 2008 il TCA ha così concluso:

"

Pertanto, il reddito da

invalido stabilito secondo i dati statistici deve essere ridotto dapprima in

base alla percentuale di esigibilità lavorativa stabilita dal medico, poi della

percentuale stabilita per tener conto delle circostanze specifiche del caso

concreto. È solo successivamente (e cioè al momento del calcolo complessivo,

cfr. consid. 2.21.) che si tiene conto della quota parte relativa all’attività

salariata (in casu del 50%).”

Questo

Tribunale sottolinea poi che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_356/2008

del 14 novembre 2008 - concernente un’assicurata, attiva a tempo parziale come

portinaia (al 25%) e per il resto occupata come casalinga (al 75%), che era

stata considerata totalmente inabile al lavoro nella sua attività, ma ancora

abile al 50% in attività adeguate ai suoi limiti funzionali e che, in ambito

domestico, aveva delle limitazioni del 40% - ha criticato l’operato dei primi

giudici, che avevano stabilito un grado di invalidità globale dell’assicurata,

in applicazione del metodo misto di calcolo, del 40%, evidenziando come i

giudici cantonali siano incorsi in un errore di calcolo nello stabilire

l’invalidità per la parte consacrata all’attività lucrativa.

L’Alta

Corte ha infatti rilevato:

" (…)

2.2

En l'espèce, les premiers juges ont retenu que si l'assurée avait été en bonne

santé, elle aurait consacré 25% de son temps à l'exercice de son activité

professionnelle et le reste (75%) à l'accomplissement de ses travaux habituels,

la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité étant par conséquent applicable

au présent cas. L'autorité cantonale a fixé à 40% l'empêchement présenté par

l'assurée dans l'activité ménagère et, partant, à 30% (40% x 75%) le taux

d'invalidité pour les tâches ménagères. D'après les renseignements médicaux

auxquels la juridiction cantonale avait accordé pleine valeur probante,

l'assurée disposait d'une capacité résiduelle de travail de 50% dans une

activité adaptée à son handicap. Procédant à l'évaluation de l'invalidité de

l'assurée pour la part consacrée à son activité lucrative, les premiers juges

ont retenu un revenu sans invalidité de 8'806 fr., lequel correspondait au

dernier salaire effectivement réalisé par l'assurée, compte tenu de l'évolution

des salaires jusqu'en 2005. Ils ont toutefois considéré que ce salaire était

très nettement inférieur à celui, pour la même année, que réalisaient des

travailleuses non qualifiées du secteur de l'hôtellerie et de la restauration,

domaine le plus proche de celui dans lequel travaillait l'assurée, selon eux,

et parmi les plus bas du secteur des services. Ce dernier étant de 11'064 fr. 30 au taux

d'activité de 25% (cf. jugement attaqué p. 20), la différence par rapport au

salaire effectivement réalisé par l'assurée (8'806 fr.) était de 20%. La juridiction cantonale a retenu qu'il y avait

lieu d'en tenir compte pour déterminer le revenu d'invalide.

Au

titre du revenu d'invalide, les juges cantonaux se sont fondés sur le salaire

statistique des femmes effectuant des activités simples et répétitives dans le

secteur privé en 2004, soit 3'893 fr. par mois ou 46'716 fr. par an. Après

l'avoir adapté à l'évolution des salaires et à l'horaire de travail en 2005

(49'237 fr. 30), puis au taux d'activité de 25% (12'309 fr. 30), les premiers

juges ont ensuite réduit ce montant de 20% pour tenir compte de la différence

du même ordre existant entre le revenu réalisé avant l'invalidité et le salaire

moyen de l'époque dans la branche considérée, soit 9'847 fr. 45 (12'309 fr. 30

- 20%). En tenant compte encore d'un abattement de 25%, la juridiction

cantonale a fixé le revenu d'invalide à 7'385 fr. 60 (9'847 fr. 45 - 25%),

qu'elle a comparé au montant de 12'309 fr. 30. Elle a ainsi retenu un taux

d'invalidité dans l'activité lucrative de 40% ([12'309. 30 - 7'385. 60] / 12'309.

30.

x 100).

3.

3.1

Comme le fait valoir à juste titre le recourant, le calcul du taux d'invalidité

précité est erroné. Il ne s'agit cependant pas d'une simple erreur de calcul ou

de report du revenu sans invalidité dans le calcul du taux d'invalidité. La

juridiction cantonale n'a pas évalué l'invalidité pour la part consacrée à

l'activité lucrative de manière conforme au droit, dès lors qu'elle n'a pas

appliqué les règles jurisprudentielles rappelées ci-avant (cf. consid. 1.3).

3.2

Pour fixer le revenu d'invalide, il y a lieu de prendre en considération le

salaire auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et

répétitives dans le secteur privé, à savoir, durant l'année 2005, 3'893 fr. (Enquête suisse sur la structure des

salaires 2004, TA1, niveau de qualification 4, tous secteurs confondus). En

l'absence d'un revenu effectivement réalisé, cette valeur statistique

s'applique en principe à toutes les assurées qui ne peuvent plus accomplir leur

ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur

état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante

dans des travaux légers. Pour ces assurées, ce salaire statistique est en effet

suffisamment représentatif de ce qu'elles seraient en mesure de réaliser en

tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées

et non qualifiées, n'impliquant pas de formation particulière, et compatibles

avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (cf. arrêt I 171/04 du

1er avril 2005, publié in: REAS 2005 p. 240). Adapté à l'évolution des salaires

de 2004 à 2005 (+ 1%; La Vie économique 10-2008 p. 95, B 10.2) ainsi qu'à

l'horaire hebdomadaire de 41,6 heures valable dans les entreprises en 2005 (La

Vie économique 10-2008 p. 94, B 9.2), ce montant représente un revenu de 4'089

fr. 20 par mois, soit un revenu annuel brut de 49'070 fr. 40. Compte tenu d'une capacité résiduelle de travail de

50% (cf. consid. 1.3) et d'un abattement de 25% en raison des limitations

fonctionnelles et de l'âge de l'assurée (cf. ATF 126 V 75), le salaire

d'invalide correspond à 18'401 fr. 40, soit un montant nettement supérieur au

revenu sans invalidité. On peut se demander si c'est à juste titre que la

juridiction cantonale a retenu une réduction supplémentaire du revenu

d'invalide au titre d'une rémunération avant invalidité particulièrement

défavorable. Cette question peut toutefois rester ouverte dès lors que même

s'il y avait lieu de procéder à une réduction de 20% du revenu d'invalide (18'401

fr. 40 - 20%), on obtiendrait un montant de 14'721 fr. 10, lequel serait

toujours supérieur au revenu avant l'invalidité. Par conséquent, l'assurée ne

subit aucune invalidité sur le plan de son activité lucrative. Son degré

d'invalidité globale correspond ainsi à celui présenté dans l'exercice de ses

travaux habituels, à savoir 30% (cf. consid. 2.2), et n'ouvre pas droit à une

rente.”

In

concreto pertanto l’insorgente, per la parte salariata, va ritenuta invalida al

5% e non al 29% come invece calcolato dall’UAI (cfr. anche STCA del 16 ottobre

2008, inc. 32.2007.331 e STCA del 12 febbraio 2009, 32.2008.49). Ciò, comunque,

sul risultato, ossia sul rifiuto di accordare la rendita, non ha alcuna

influenza, rilevato anche che l’UAI ha ritenuto l’interessata direttamente

integrabile nel ciclo produttivo.

20.

Poste

le quote parti tra attività salariata (55%) e mansioni casalinghe

(45%) stabilite dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di

invalidità globale è del 17% (55 X 5% + 45 X 31%) in applicazione del metodo

misto, percentuale che non consente l’attribuzione di una rendita,

conformemente a quanto stabilito dall’UAI.

Abbondanzialmente

va evidenziato che, sia utilizzando una ripartizione del 54% come attività

salariata e 46% come casalinga (54 X 5% + 46 X 31%), che facendo capo ad una

ripartizione del 50% come salariata e del 50% come casalinga (50 X 5% + 45 X

31%) il grado d’invalidità sarebbe sempre del 17%.

Infine,

questo Tribunale ricorda all’assicurata che, come esposto in precedenza, ai

fini della valutazione del grado di invalidità, non è il grado di capacità

lavorativa che conta, bensì il grado di capacità al guadagno.

In

queste condizioni la decisione contestata deve, quindi, nel suo risultato

essere confermata.

21.

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le

spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata

ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster