32.2008.125
Richiesta di una rendita respinta poiché l'assicurata non raggiunge il grado minimo del 40% affinché possa essere versata una prestazione d'invalidità. Applicazione del metodo misto ad un'assicurata c
2 aprile 2009Italiano87 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2008.125
Data decisione, Autorità:
02.04.2009, TCA
Titolo:
Richiesta di una rendita respinta poiché l'assicurata non raggiunge il grado minimo del 40% affinché possa essere versata una prestazione d'invalidità. Applicazione del metodo misto ad un'assicurata che al 55% lavora ed al 45% è casalinga
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
METODO MISTO DI CALCOLO
art. 4 LAI
art. 27 cpv. 1 LAI
art. 28 LAI
art. 28a cpv. 3 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.125
cs
Lugano
2 aprile 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 giugno 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 28 maggio 2008 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, nata nel 1960, attiva in qualità di aiuto cuoco/casalinga, il 28 agosto
2005, dopo che la prima domanda per l’ottenimento di prestazioni dell’assicurazione
invalidità era stata respinta il 9 gennaio 1996 (doc. AI 11-1), ha inoltrato
una nuova richiesta a causa di “mal di schiena e alla gamba destra”
(doc. AI 15-5).
B. Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia pluridiciplinare
SAM del 13 giugno 2007 (doc. AI 44-1) e un’inchiesta economica per le persone
che si occupano dell’economia domestica del 23 agosto 2007 (doc. AI 48-1),
con decisione del 28 maggio 2008 (doc. A1), preavvisata con progetto del 13
gennaio 2008 (doc. AI 56-2), l’UAI ha respinto la domanda non raggiungendo il
grado d’invalidità il 40% (doc. A1).
C. Contro
questa decisione l’assicurata, rappresentata dal RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA (doc. I). L’interessata, con riferimento al rapporto
medico del 20 giugno 2008 del Dr. med. __________, chiede di poter essere messa
al beneficio perlomeno di una mezza rendita, poiché soffre di una sindrome
lombo-vertebrale con componente spondilogena a carattere altalenante alla gamba
destra, sulla presenza di una piccola ernia discale L4/L5 in sede mediana e
paramediana sinistra nonché una riduzione d’ampiezza dello spazio L5/S1 (TAC
della colonna lombare del 14.11.2007). L’insorgente fa inoltre valere che anche
il dr. med. __________, nell’ambito della visita specialistica effettuata per
conto dell’assicuratore malattie, l’ha considerata inabile al 50%. La
ricorrente sostiene infine di non poter riprendere la propria attività di cuoca
e, avendo svolto nel corso degli anni unicamente questa professione, di poter difficilmente
trovare un’attività lavorativa a lei confacente.
D.
Con risposta dell’8 luglio 2008 l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso
con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. IV).
E. L’8
agosto 2008 la ricorrente ha prodotto un certificato medico del Dr. med. __________,
FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. VIII/B), mentre il 13 gennaio 2009 ha
trasmesso un rapporto del dr. med. __________, medico chirurgo-psicoterapeuta e
un referto dell’Ospedale Regionale __________ datato 11 gennaio 2009 (doc. X/
C1 e C2).
F. L’UAI ha
preso posizione in merito, ribadendo le sue motivazioni (doc. XII/Bis).
in
diritto
In ordine
1.La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N.,
Fatti
I 707/00).
Nel
merito
2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI (cpv. 2 dal
1.1.2008) prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se
sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al
60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile
da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il
reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi
essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire
nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in
assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985,
pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività
da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro,
previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel
confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF
107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività
ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale
dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
3. Se,
però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di
essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità
di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non
può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se
non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo
specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;
RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A
sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in
vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre
2003), precisa:
" Per
mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata
nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici,
l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per
mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla
comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances
sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di
regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se
l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno
parzialmente, le incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella
in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
4. Nel
caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei
fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile
l’art. 28a cpv. 3 LAI (simile all’art. 28 cpv. 2ter LAI in vigore fino al
31.12.2007) secondo cui
" Se
l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente
nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa attività è valutata secondo
l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per
questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre
determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita
nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e
valutare il grado d’invalidità nei due ambiti."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto")
è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V
146.
Anche
in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad
assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e
consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge
e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione
dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente
pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre
2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.
Questa
giurisprudenza è stata ribadita in una sentenza 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF
I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.
In
una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria
giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli
influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni
consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.
Una
eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito
dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a
maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in
considerazione solo a determinate condizioni.
5. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire
l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o
meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità.
Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle
circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute,
l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr.
76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo
parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella
causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des
Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28,
30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999,
pagg. 190s).
6. Se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di
una possibile modifica importante del grado d’invalidità o di grande invalidità
o dell’assistenza dovuta all’invalidità, è stato stabilito un termine nel
momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o
allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare
una notevole modifica del grado d’invalidità della grande invalidità o
dell’assistenza dovuta all’invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Se è fatta domanda
di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o di
grande invalidità o il volume dell’assistenza dovuta all’invalidità è
modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3
OAI). Per quanto riguarda i requisiti formali, in caso di revisione su domanda
dell'assicurato, quest'ultimo deve rendere verosimile che il grado d'invalidità
ha subito una modifica rilevante (art. 87 cpv. 3 OAI). Se tale condizione non è
soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una
decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica
suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è
obbligata ad entrare nel merito della richiesta (STF dell’11 settembre 2008
nella causa C.L.,9C_708/2007; DTF 130 V 64 consid. 3;
DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller,
Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der
Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86;
Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pag. 270). Come nel caso di nuova domanda (DTF 130 V 71),
anche nell'ambito di una revisione della rendita (su richiesta o d'ufficio), il
punto di partenza per la valutazione di una modifica (e, quindi, di conseguenza
anche per l'esame di verosimiglianza) del grado di invalidità suscettivo di
incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è dato, dal profilo
temporale, dall'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di
un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento
pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi (DTF
133 V 108). Nella sentenza, pubblicata in DTF 130 V 64, il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha
precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante
cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono
essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se
nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione)
l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia
riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti
o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire
all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con
l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF
130 V 69 consid. 5.2.5). Se infine l'assicurato
interpone ricorso alla decisione di non entrata in materia, il giudice esamina
solo se l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia a buon diritto. Se
invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si
pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se
la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente
avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC
1991 pag. 269 consid. 1a).
La
giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della
LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo
2004 (STFA dell’8 marzo 2006 nella causa J. [I 734/05]).
7. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998
nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182
consid. 2a con riferimenti).
8. In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza
I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così
espresso:
" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da
dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per
le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente
necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una
incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla
pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]).
Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme
da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto
tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare
luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI
(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der
Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich
für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René
Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo
2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in
linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme
presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica
oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della
sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò
risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225
consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una
simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone
tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole
gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri,
quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche
accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione
senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale,
un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati;
cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori
psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla
salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai
principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano
psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti,
egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente
dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid.
2c)."
Questa
giurisprudenza è stata recentemente confermata dall’Alta Corte nella sentenza
9C_830/2007 del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22 luglio
2008.
Anche
in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha
evidenziato che:
" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo
di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza
manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e
durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali
(1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un
decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza
remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti
della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione
sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione
dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla
malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di
trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di
provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona
assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der
Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der
Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In
una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore
somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri
summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a
sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione
per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante
il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im
Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno
studio approfondito di Winchkler e Foerster).
La nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella
propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,
rilevando:
"
(…)
Ora,
il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I
336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.:
pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per
l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di
fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici.
Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i
disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e
allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi
sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme
qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.
Ciò
significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione
o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali
ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di
disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la
possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e
costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri
suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza
di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità
e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza
remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una
perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la
constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate
secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della
persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener
conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un
processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un
sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella
malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si
deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto
a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino
da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I
873/05)
In
una sentenza 9C_35/2007 del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:
" (...)
Quanto agli effetti invalidanti della fibromialgia, invocati con il
ricorso e negati nel caso di specie dal primo giudice sulla scorta della
valutazione del Servizio X.________, basta il rilievo che, in analogia a quanto
stabilito in materia di disturbo somatoforme da dolore persistente, la malattia
non è di regola atta a determinare una limitazione di lunga durata della
capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4
cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per eccezionalmente ammettere una
siffatta ipotesi non sono certamente date in concreto in assenza di una
comorbidità psichiatrica importante (in casu: sintomatologia depressiva
descritta in totale regressione) e in presenza di una (chiara) tendenza
all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V 65 consid. 4.2.1 e
4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352 consid. 2.2.3 pag.
353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito
che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in
particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF
del 4 luglio 2007, I 384/06).
9. Generalmente le depressioni reattive non sono considerate affezioni
invalidanti, poiché di regola sono facilmente influenzabili e scompaiono dopo
poco tempo, ad esempio se viene meno la causa di tale affezione (DTF 127 V 294
consid. 4a con riferimento alla sentenza del TFA non pubblicata del 28 dicembre
1981, 585/79; Meyer-Blaser, op. cit., pag. 17).
Al
riguardo, in un caso giudicato dal TCA, in cui un assicurato aveva sviluppato
uno scompenso ansioso depressivo reattivo principalmente dovuto alle
innovazioni introdotte sul posto di lavoro - scompenso che, anche a detta del
perito, era migliorato dopo l'interruzione dell'attività lavorativa – questo
Tribunale ha confermato l’inabilità lavorativa dell’assicurato nella sua
precedente attività presso il precedente datore di lavoro, considerando per il
resto l’assicurato pienamente abile al lavoro sia nella sua attività presso un
altro datore di lavoro, sia in altre attività (cfr. STCA 32.2004.111 del 2
giugno 2005).
In una sentenza K
98/00 del 7 dicembre 2000, pubblicata in RDAT II-2001, N. 88, pag. 366, il
Tribunale federale ha stabilito che non si giustifica l’erogazione di indennità
giornaliere per perdita di guadagno causata da malattia, qualora un assicurato
soffra di problemi depressivi causati unicamente da conflitti sul posto di
lavoro (mobbing). In tali condizioni, secondo l’Alta Corte, l’assicurato deve
immediatamente procedere ad un cambiamento di datore di lavoro.
Al
contrario, in un sentenza 32.04.31 del 7 novembre 2005, concernente un
assicurato, ritenuto dall’amministrazione inabile al lavoro solo con
riferimento specifico al suo precedente posto di lavoro, ma pienamente abile
nella stessa professione da svolgere presso altri datori di lavoro, il TCA ha
annullato la decisione dell’UAI e ha attribuito all’interessato una rendita
intera di invalidità, ritenendolo affetto da una sindrome ansioso-depressiva di
carattere duraturo, ciò che non è raro nel caso di gravi e durevoli tensioni
sul posto di lavoro. (Si veda ad esempio la sentenza del Tribunale federale 4C.293/2004 del 15
luglio 2005, in materia di
diritto del lavoro, concernente un assicurato licenziato dopo notevoli tensioni
sorte sul posto di lavoro, nella quale il Tribunale federale ha, tra l'altro,
ricordato che "le licenciement a eu des répercussions sur le psychisme de
A.______ et l'Office AI du canton de Vaud lui a reconnu un droit à une rente
ordinaire d'invalidité à 50% de janvier à juin 1999, puis de 100 % dès juillet
1999, pour lesquelles il a reçu les rentes afférentes, de même que des rentes
mensuelles d'invalidité de sa caisse de prévoyance, dans les mêmes termes").
10. Nel
caso concreto l’insorgente ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI indicando
di soffrire di “mal di schiena e alla gamba destra” (doc. AI 15-5).
Alla
luce dei certificati medici prodotti dalla ricorrente e dai curanti, l’UAI ha
fatto allestire una perizia pluridisciplinare ad opera del SAM nei giorni 12,
13, 14 e 22 marzo 2007 (doc. AI 44-1).
Dal
referto, datato 13 giugno 2007 (doc. AI 44), risulta che i periti hanno fatto
capo a 4 consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. med.
__________), neurologica (dr. med. __________), reumatologica (dr. med. __________)
e cardiologica (dr. med. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente
presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la diagnosi con
influenza sulla capacità lavorativa di sindrome depressiva ricorrente non
specificata di lieve gravità (ICD-10 F33.9), sindrome somatoforme da dolore
persistente ICD-10 F45.4, fibromialgia, sindrome spondilogena cronica con/su
incipiente osteocondrosi L3-S1, sindrome cervicospondilo-gena cronica.
Gli
specialisti hanno inoltre posto la diagnosi senza influenza sulla capacità
lavorativa di sindrome dismetabolica con adiposità, BMI 40, diabete mellito,
ipertensione arteriosa, dislipidemia mista I, emicrania senz’aura.
Dalla
perizia emerge che dal punto di vista psichiatrico l’insorgente presenta una
quota d’angoscia di lieve entità, accompagnata da un moderato appiattimento
dell’umore, la quota d’ansia è lieve, le funzioni cognitive sono inalterate,
non sono presenti idee di tipo ossessivo né idee di autocolpevolezza o di
rimorso, non vi sono turbe dispercettive, le funzioni biologiche sono in parte
alterate, con sonno alterato e libido diminuita dopo l’intervento d’isterectomia.
Il perito ha posto la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente non
specificata, di lieve gravità (ICD 10 F-33.9), in reazione alla perdita di
ruolo come donna e madre, oltre a quello di lavoratrice e sindrome somatoforme
da dolore persistente (ICD 10 F 45.4) quadro clinico insorto progressivamente
nell’arco degli anni come conseguenza della tendenza a somatizzare la
sofferenza psicologica. Lo sviluppo del decorso clinico del quadro depressivo è
inalterato a partire dal 2004. Il trattamento antidepressivo instaurato dal
medico curante è stato appropriato inizialmente ma al momento della perizia
insufficiente, in quanto emerge ancora una sintomatologia, seppure lieve,
depressiva. Lo specialista ha ritenuto l’interessata incapace al lavoro al 20%
da luglio 2004, con una prognosi positiva. La diminuzione della capacità lavorativa
è data soprattutto dalla sintomatologia algica, dallo stato d’angoscia, oltre
al comportamento passivo che l’interessata mette in atto. Pertanto
l’interessata è lenta, incostante, imprecisa e presenta una maggiore
affaticabilità nell’esecuzione delle mansioni. Lo specialista ha consigliato
l’introduzione di un trattamento psicote-rapico e psicofarmacologico.
Per
quanto concerne l’aspetto reumatologico i periti hanno evidenziato che
l’insorgente soffre di fibromialgia, sindrome lombospondilogena cronica,
incipiente osteocondrosi L3-S1 e sindrome cervicospondilogena cronica.
Lo
specialista ha in particolare evidenziato che si è in presenza di una
fibromialgia primaria. L’interessata lamenta anche i sintomi cardinali di
questa affezione: insonnia, stanchezza e un senso di rigidità costante. Non è
noto un particolare trauma di ordine psicologico o fisico all’origine della
generalizzazione dei dolori. L’assicurata ha una lunga storia di dolori che
inizia con problemi all’arto superiore destro nel 1992, poi alla schiena dal
1994 e infine a tutto il corpo attualmente. Nella situazione attuale i problemi
locali possono difficilmente essere estrapolati dalla sindrome algica
generalizzata. L’assicurata presenta una sindrome lombospondilogena cronica con
un’irradiazione non radicolare all’arto inferiore destro. La mobilità della
colonna vertebrale non è esaminabile per resistenza attiva. Le indagini
radiologiche e neuroradiologiche mostrano incipienti alterazioni degenerative
tra L3 e S1 stabili negli anni.
L’assicurata
mostra ancora una sindrome cervicospondilogena cronica. L’esame clinico non è
realizzabile per resistenza attiva. Le indagini radiologiche convenzionali a
disposizione mostrano modiche alterazioni degenerative. Nel complesso si tratta
in primo luogo di un disturbo di percezione e elaborazione del dolore che
riempie i criteri per la diagnosi di fibromialgia e spiega la discrepanza tra
le lamentele soggettive dell’assicurata e le lesioni strutturali lombari
relativamente poco importanti, abitualmente asintomatiche o associate a dolori
intermittenti e autolimitanti. Dal punto di vista reumatologico, come aiuto
cucina, l’assicurata può lavorare a tempo pieno, con un rendimento ridotto al
massimo nella misura del 20%.
Rispetto
ai documenti a disposizione l’interessata ha sviluppato negli ultimi tempi
dolori ubiquitari e riempie i criteri della diagnosi di fibromialgia. La
capacità lavorativa è diminuita a causa della fibromialgia che è all’origine di
dolori cronici generalizzati, insonnia e stanchezza. La capacità lavorativa è
influenzata parzialmente dalla problematica lombare e cervicale. Dal punto di
vista reumatologico è possibile effettuare provvedimenti di integrazione,
idealmente in un’attività leggera e adatta. Un’attività adatta dovrebbe permettere
il rispetto delle regole di ergonomia della schiena e una certa alternanza
delle posizioni al bisogno, che eviti movimenti eccessivamente ripetitivi di
flessione/estensione o rotazione del tronco. L’interessata è in grado di
svolgere un’attività mediamente pesante, che comporti saltuariamente anche
compiti pesanti come il lavoro di aiuto cuoco a tempo pieno e con un rendimento
ridotto al massimo nella misura del 20%. Come casalinga l’assicurata è inabile
al lavoro al massimo nella misura del 10%.
Dal
punto di vista cardiologico è stata posta la diagnosi si sindrome dismetabolica
con adiposità (BMI 40), diabete mellito, ipertensione arteriosa, dislipidemia
I, dolori toracali di probabile origine muscolo-tendinea, che tuttavia non
limitano la capacità lavorativa della ricorrente.
Infine,
per quanto concerne l’aspetto neurologico, il perito ha evidenziato come da
molti anni, in modo più pronunciato dal 2004, l’assicurata lamenta dolori
lombari che si estendono verso la gamba destra, inoltre vi sono dolori al
cingolo scapolare e a tutta la colonna vertebrale. All’esame neurologico, al di
fuori di un lieve deficit di sensibilità lateralmente al piede sinistro,
reperto di origine incerta in assenza di altri deficit più netti, non si è
potuto evidenziare deficit rilevanti dal punto di vista funzionale. In
particolare non vi sono sicuri deficit imputabili ad una lesione radicolare
(anche alla gamba destra il riflesso achilleo è ben evocabile e dunque una
sindrome radicolare S1 è poco probabile) né vi sono deficit d’altro tipo imputabili
a lesioni neurologiche maggiori. In effetti anche la RM lombare dell’aprile
2005 mostra solo minime discopatie senza reperti più importanti determinanti
una lesione delle strutture nervose a livello lombare. I dolori sono inoltre
molto diffusi, chiaramente riproducibili e provocabili alla pressione locale
sulla muscolatura paravertebrale ma anche sulle grosse articolazioni. Si tratta
complessivamente di reperti che sono spiegabili con una sindrome fibromialgica mentre
non vi sono elementi oggettivi che permettano di diagnosticare una patologia
neurologica maggiore. Anamnesticamente vi sono cefalee emicraniche ma anche
queste sono relativamente rare, cioè due o tre crisi al mese della durata
massima di un giorno. Dunque, al momento attuale, non vi sono elementi dal
punto di vista neurologico determinanti un’inabilità lavorativa anche solo
parziale. L’assicurata può dunque essere considerata abile al lavoro al 100%.
Alla
luce dei quattro consulti specialistici, i periti hanno concluso che
l’interessata è da considerare abile al lavoro nella misura dell’80% come aiuto
cucina.
Per
quanto concerne le conseguenze sulla capacità lavorativa gli specialisti hanno
concluso che:
" La patologia reumatologica, caratterizzata
soprattutto dalla presenza di una fibromialgia, una sindrome lombospondilogena
cronica con incipiente osteocondrosi L5-S1 ed una sindrome cervicospondilogena
cronica, concorre a ridurre la capacità lavorativa dell’A. nella misura del 20%
e ciò a causa dei dolori cronici generalizzati, l’insonnia e la stanchezza
dovuti alla fibromialgia, mentre la capacità lavorativa non è influenzata, se
non parzialmente, dalla problematica lombare e cervicale.
Dal punto di vista psichiatrico si è potuto evidenziare una sindrome
depressiva ricorrente non specificata, di lieve entità, ed una sindrome
somatoforme da dolore persistente. La patologia psichiatrica riduce pure del
20% la capacità lavorativa dell’A.
Le due patologie, psichiatrica e reumatologica, non devono essere
sommate, poiché entrambe prendono in considerazione i dolori cronici, la
stanchezza e l’insonnia, pertanto vanno integrate.
Le patologie cardiologica e neurologica non concorrono a ridurre la
capacità lavorativa dell’A.
Lo stato di salute dell’A. dev’essere considerato ridotto a partire
dal 3.07.2004 in avanti.
Da allora lo stato di salute non ha mostrato alcun cambiamento a
livello clinico, ad eccezione dello sviluppo di una fibromialgia conclamata,
quale espressione di una problematica somatoforme.
La prognosi è da considerare buona.
Sono presenti fattori sociali, quali difficoltà finanziarie ed il
marito a carico dell’UAI.” (doc. AI 44-26)
Per
quanto concerne le conseguenze sulla capacità d’integrazione, i periti hanno
evidenziato che l’assicurata è abile al lavoro nella misura dell’80% in
qualsiasi attività lavorativa più leggera o di pari impegno fisico a quello di
aiuto cuoca. Come casalinga l’interessata presenta una capacità lavorativa
dell’80%.
Il
23 agosto 2007 è stata esperita l’inchiesta economica per le persone che si
occupano dell’economia domestica, di cui si dirà in seguito, mentre il 27
dicembre 2007 la consulente in integrazione ha calcolato un grado d’invalidità
del 29% (doc. AI 50-2).
In
sede di osservazioni al progetto di decisione l’interessata ha prodotto un
certificato del dr. med. __________, FMH in reumatologia e riabilitazione, il
quale ha posto la diagnosi di sindrome lombovertebrale con componente
spondilogena a carattere altalenante a livello della gamba di destra sulla
presenza di una piccola ernia discale a livello L4/L5 in sede mediana e
paramediana sinistra, nonché una riduzione d’ampiezza dello spazio L5/S1 (TAC
della colonna lombare del 14.11.2007). Lo specialista ha poi evidenziato:
" (…)
Conosco questa sopramenzionata assicurata dal 1996 per dei disturbi a
livello della colonna nella zona lombare irradianti a livello della coscia e
della gamba soprattutto sul lato destro. Vi è stato ancora di recente nel
settembre del 2007 un’esacerbazione dolorosa con dei disturbi prevalentemente
sulla gamba destra e al piede di destra. Sono state eseguite quindi delle
terapie di tipo medicamentoso in particolar modo con antinfiammatori non
sferoidali sotto forma di Artrothec 75mh due volte una pastiglia al giorno,
Trama logge quattro volte 25 mg, Co-Dafalgan e Mydocalm. La paziente è stata
poi sottoposta anche ad un’infiltrazione peridurale da parte del dr.med. __________.
Anche questa infiltrazione non ha portato sostanziali miglioramenti dei
disturbi. Si è eseguito da ultimo una valutazione neuroradiologica presso
l’ospedale __________ di __________ con TAC della colonna lombare in data
14.11.2007 che ha messo in evidenza una discopatia a livello L4/L5 con comunque
la presenza di un’ernia discale prevalentemente sul lato sinistro ed una discopatia
anche a livello L5/S1. Il decorso è stato piuttosto cronico. Anche con delle
fisioterapie ambulatoriali sostanzialmente non si è riusciti a migliorare la
sua sintomatologia dolorosa. La paziente era stata valutata anche in ambito
peritale da parte del medico di fiducia della cassa malati __________ dr. med. __________
per una patologia simile nell’anno 2005. Egli già segnalava un’incapacità
lavorativa al 50% per l’attività professionale svolta di aiuto cucina.
Un’attività lavorativa di tipo pesante come quella di donna delle pulizie è
pure da considerarsi limitata, per quanto riguarda le patologie a livello
dell’apparato muscolo-scheletrico almeno nella forma parziale del 50%. La
paziente è limitata nel mantenere delle posizioni statiche, nel piegarsi ripetutamente
in avanti con la parte superiore del corpo e nell’eseguire dei movimenti
ripetitivi di rotazione. Vi sono delle limitazioni anche nell’alzare dei pesi
superiori ai 10Kg ripetutamente. Esigibili sono ancora le attività da
considerare medio-leggere ergonomicamente adatte per la colonna vertebrale che
le permettevano di alternare la posizione seduta a quella in piedi e alla
deambulazione e le permettano di evitare movimenti poco ergonomici con la
colonna vertebrale e di alzare dei pesi.” (doc. AI 61-4)
Sulla
base di questo certificato, il dr. med. __________, ha affermato:
" (…)
L’attuale rapporto del dr. __________ non evidenzia una sostanziale
modifica dello stato di salute dell’assicurata rispetto al rapporto del dr. __________
di 9.2005 e rispetto alla perizia SAM.
L’attuale esame TAC conferma la presenza di una discopatia L4-S1, già
in precedenza era stata evidenziata una fessurazione mentre l’esame attuale
evidenzia una protrusione/erniazione a livello L4/5 senza però sintomatologia
neurologica e con sintomatologia clinica già nota di pseudo-sciatalgia. Da
notare che la sintomatologia pseudo- radicolare è situata a destra mentre
l’erniazione evidenziata risulta essere a sinistra, questo è da vedersi quale
conferma del limitato significativo clinico della erniazione evidenziata in
occasione della recente TAC.” (doc. AI 62-2).
Pendente
causa l’insorgente ha prodotto numerosa documentazione medica (doc. I e
allegati), tra cui, in particolare un nuovo certificato del 20 giugno 2008 del
dr. med. __________, il quale, dopo aver posto la medesima diagnosi riportata
nel precedente referto medico, ha affermato:
" (…)
Nell’ambito della decisione sulle attività esigibili, risulta che la
mia paziente sia ritenuta ancora abile nell’attività professionale di aiuto
cuoca con una diminuzione del rendimento del 20%.
Non mi sembra che questa valutazione risponda effettivamente alle
condizioni di salute della signora RI 1, in particolar modo alle problematiche
degenerative alla colonna vertebrale ed alle discopatie. Come sappiamo,
l’attività professionale di aiuto cuoca è da considerare particolarmente
pesante e non ergonomica per la colonna vertebrale. Durante queste attività
sono richiesti dei movimenti ripetitivi di piegamento, di rotazione del corpo ed
anche la necessità di mantenere delle posizioni statiche per periodi
prolungati. Si devono alzare dei pesi notevoli. Le condizioni di salute attuali
della mia paziente non le permettono di svolgere quest’attività lavorativa in
questa forma. A questo proposito mi rifaccio non solo alla mia valutazione
personale, ma anche al rapporto redatto per la cassa malati __________ in
ambito peritale dal Dr. __________, che già segnalava un’incapacità lavorativa
al 50% per l’attività professionale svolta di aiuto cucina.
Non posso che ribadire quest’incapacità lavorativa ritenendola per
altro piuttosto restrittiva.
La ritengo pertanto inabile al lavoro in quest’attività professionale
almeno al 50% se non in maniera superiore. Un’attività lavorativa adatta alle
condizioni di salute dell’assicurata, alle sue problematiche alla colonna
vertebrale, che tenga in considerazione le limitazioni da me elencate sopra,
potrebbe essere dal punto di vista medico teorico ancora svolta nella forma
residua del 80%, tenendo conto una diminuita redittività sul posto di lavoro,
nonché la necessità di pause più prolungate.
In particolar modo da ricercare un’attività professionale da
considerare medio leggera e che permetta alla paziente di alternare la
posizione seduta a quella in piedi ed alla deambulazione, senza dover svolgere
dei piegamenti ripetitivi con la colonna vertebrale o assumere delle posizioni
non ergonomiche. La limitazione di peso possibile è quella di 5 kg al massimo
non ripetutamente.” (doc. A 18).
L’8
agosto 2008 l’insorgente ha trasmesso un certificato del 29 luglio 2008 del Dr.
med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, il quale ha affermato:
" Così come richiesto dall’interessata si certifica
che la signora RI 1, __________, __________, è mia paziente.
Ella presenta una grave problematica psicopatologica cronica che,
unitamente ai problemi dismetabolici, reumatologici ed internistici di cui è
affetta, sono la causa di uno stato clinico, esistenziale e valetudinario di
completa incapacità ed inabilità lavorativa.” (doc. VIII/B)
Successivamente
l’interessata ha prodotto il certificato del dr. med. __________, medico
chirurgo-psicoterapeuta specialista in psichiatria, il quale ha affermato:
" Così come richiesto dall’interessata si certifica
che la signora RI 1 nata il __________, è mia paziente.
La stessa presenta una grave deflessione timica associata a problemi
dismetabolici, reumatologici ed internistici.
L’attuale quadro psicopatologico non consente la ripresa di nessuna
attività lavorativa.” (doc. C7)
L’insorgente
ha pure trasmesso un breve rapporto d’uscita del Pronto soccorso dell’Ospedale __________
di __________ dell’11 gennaio 2009 (doc. C1), relativo ad una probabile crisi
di gotta al dito I del piede destro.
I
medici SMR, Dr. med. __________, FMH medicina generale e dr.ssa med. __________,
psichiatra, hanno affermato che “gli attuali documenti non permettono di
rendere verosimile una modifica sostanziale e prolungata dello stato di salute
dell’assicurata.” (doc. XII/Bis).
11. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.
3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001
pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo
2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa
G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS
1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo
per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22
maggio 1995 in re A. C; cfr.
anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione
e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne
all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità
di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V
Considerandi
157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto
esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125
V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986.
pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa
G.C., I 355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,
pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può
evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine,
va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II pag. 628-629, in
particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e
cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001, inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata
in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).
12.
Questo
TCA chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della
decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la perizia
pluridisciplinare del SAM del 13 giugno 2007 per quanto concerne la capacità
lavorativa della ricorrente all’80% nella sua attività abituale di aiuto-cuoco
e in qualsiasi altra attività confacente al suo stato di salute.
Tale
valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i
parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
I
periti, sulla base dei 4 consulti (psichiatrico, reumatologico, neurologico e
cardiologico), sono giunti alla convincente conclusione che l’assicurata è
abile al lavoro all’80% nella sua attività di aiuto cuoco e in qualsiasi altra
professione.
Gli
specialisti, dopo aver descritto nei minimi particolari l’anamnesi famigliare,
personale-sociale, professionale e patologica della ricorrente, le affezioni
attuali e le costatazioni obiettive, hanno posto la diagnosi con influenza
sulla capacità lavorativa di sindrome depressiva ricorrente
non specificata di lieve gravità (ICD-10 F33.9), sindrome somatoforme da dolore
persistente ICD-10 F45.4, fibromialgia, sindrome spondilogena cronica con/su
incipiente osteocondrosi L3-S1, sindrome cervicospondilogena cronica.
I periti e i 4 consulenti si sono espressi su tutte le patologie
lamentate dall’assicurata, hanno esaminato accuratamente tutta la
documentazione messa loro a disposizione, richiamando alcuni atti medici (doc.
AI 44-8) ed hanno valutato la capacità lavorativa della paziente sulla base
delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate i giorni 12, 13, 14 e 22
marzo 2007 (doc. AI 44-1).
13.
L’insorgente nelle more processuali ha prodotto nuova documentazione,
contestando in particolare la valutazione reumatologica e psichiatrica.
Per
quanto concerne la patologia reumatologica il dr. med. __________, curante
dell’insorgente, FMH in reumatologia e riabilitazione, ha in particolare
prodotto due certificati medici posteriori alla perizia SAM, datati 10 marzo
2008.
e 20 giugno 2008 (doc. A7 e A18). Lo specialista ha posto la diagnosi di
sindrome lombovertebrale con componente spondilogena a carattere altalenante a
livello della gamba di destra sulla presenza di una piccola ernia discale a
livello L4/L5 in sede mediana e paramediana sinistra, nonché una riduzione
d’ampiezza dello spazio L5/S1 (TAC della colonna lombare del 14 novembre 2007).
Dopo
aver descritto un’esacerbazione dolorosa nel settembre 2007 ed aver evidenziato
gli interventi e le cure effettuate insieme al dr. med. __________, lo
specialista ha evidenziato come “la paziente era stata valutata anche in
ambito peritale da parte del medico di fiducia della cassa malati __________
dr.med. __________ per una patologia simile nell’anno 2005. Egli già segnalava
un’incapacità lavorativa al 50% per l’attività professionale svolta di aiuto
cucina.” (doc. A7), mentre “esigibili sono ancora le attività da considerare
medio-leggere ergonomicamente adatte per la colonna vertebrale che le
permettano di alternare la posizione seduta a quella in piedi e alla
deambulazione e le permettano di evitare movimenti poco ergonomici con la
colonna vertebrale e di alzare dei pesi.” (doc. A7). Nel secondo
certificato il medico ha contestato la perizia del SAM per quanto concerne la
capacità lavorativa nella precedente attività di aiuto cuoca, ritenendola
incapace perlomeno al 50%, sempre rifacendosi alle valutazioni del dr. med. __________.
Lo specialista ha poi ribadito che in un’attività leggera, “che tenga in
considerazione le limitazioni da me elencate sopra, potrebbe essere dal punto
di vista medico teorico ancora svolta nella forma residua del 80%, tenendo
conto una diminuita redittività sul posto di lavoro, nonché la necessità di
pause prolungate.” (doc. A 18).
Va
qui evidenziato che la presa di posizione del dr. med. __________ del 3 ottobre
2005.
(doc. A 16, cfr. anche doc. A 17), dove lo specialista nell’ambito di una
visita fiduciaria dell’assicuratore malattie aveva attestato un’incapacità
lavorativa del 50% nell’attività di aiuto cuoca, è anteriore alla valutazione
peritale ed è già stata presa in considerazione dagli specialisti del SAM, i
quali l’hanno integrata nel loro referto del 13 giugno 2007 (doc. AI 44-7).
Inoltre già con certificato medico del 14 settembre 2005 il dr. med. __________
ha sollevato argomentazioni simili (doc. AI 18-1).
Per
il resto, come rileva pure il medico SMR, dr. med. __________, il rapporto del
10.
marzo 2008 del dr. med. __________ non evidenzia una sostanziale modifica
dello stato di salute dell’assicurata rispetto a quanto stabilito dai periti
del SAM (cfr. del resto quanto afferma il medesimo specialista, doc. A7: “la
paziente era stata valutata anche in ambito peritale da parte del medico di
fiducia della cassa malati __________ dr.med. __________ per una patologia simile
nell’anno 2005.”, sottolineatura del redattore): la “TAC conferma la
presenza di una discopatia L4/S1, già in precedenza era stata evidenziata una
fessurazione mentre l’esame attuale evidenzia una protrusione erniazione a
livello L4/5 senza però sintomatologia neurologica e con sintomatologia clinica
già nota di pseudo-sciatalgia.” Il medico SMR ha evidenziato come la
sintomatologia pseudo-radicolare è situata a destra mentre l’erniazione
evidenziata risulta essere a sinistra, a conferma del limitato significato
clinico della erniazione evidenziata in occasione dell’ultima TAC (doc. AI 62),
mentre il referto del 20 giugno 2008 conferma quanto evidenziato 3 mesi prima
(doc. A 18).
Per
cui questo Tribunale non ha nessun motivo per scostarsi dalle valutazioni dei
periti del SAM che hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione medica
a loro disposizione, hanno tenuto conto di tutti i mali di cui si è lamentata
la paziente ed hanno affidato l’esame della patologia reumatolgica ad uno
specialista FMH in reumatologia, come il dr. med. __________. Del resto, come
si vedrà in seguito, per il raffronto dei redditi è rilevante la circostanza
che la capacità lavorativa in attività adeguate è dell’80%, come conferma anche
il dr. med. __________ (doc. A16).
Per
quanto concerne l’aspetto psichiatrico, le due attestazioni del dr. med. __________
e del Dr. med. __________, non sono atte a sovvertire le convincenti
conclusioni cui è giunto il dr. med. __________, FMH in psichiatria e
psicoterapia. In effetti i due curanti (cfr., per quanto concerne il valore
probatorio delle valutazioni dei medici curanti, consid. 11: il giudice deve tenere
conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente; cfr. DTF 125 V 353), si sono limitati ad attestare una totale
inabilità lavorativa senza tuttavia confrontarsi con le convincenti e concludenti
valutazioni del perito SAM, senza porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta (doc. B: “Ella presenta una grave problematica
psicopatologica cronica” e doc. C7: “La stessa presenta una grave
deflessione timica”) ed infine senza indicare da quando l’interessata è in
cura presso di loro e se vi è stato un peggioramento dello stato di salute
rispetto a quanto attestato nella perizia SAM. I due certificati medici, scarni
e poco motivati, non possono pertanto essere d’aiuto alla ricorrente.
Anche
la dr.ssa __________, medico SMR e psichiatra, ha evidenziato come “non
viene fornito nessun elemento medico-clinico a comprova d’una eventuale
modifica dello stato di salute psichico dell’assicurata rispetto alla
precedente perizia.” (doc. XII/Bis).
Va
ancora abbondanzialmente rilevato che con recente sentenza 9C_294/2008 del 19
marzo 2009 il Tribunale federale ha affermato:
" (…)
4.2
In questo contesto, il Tribunale cantonale ha giustamente
esplicitato il concetto per cui un disturbo psichico non deve necessariamente
provocare un’incapacità lavorativa invalidante. Ciò vale in particolare nel
caso – come quello di specie – in cui la diagnosi pronunciata mette in evidenza
un danno di lieve entità.
4.3
Secondo il sistema di classificazione ICD-10 convenzionalmente
utilizzato, la distimia configura una depressione cronica dell’umore che non è
sufficientemente grave o nella quale singoli episodi non sono sufficientemente
prolungati da giustificare una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente
grave, di media gravità o lieve (cifra F34.1). A tal riguardo il Tribunale
federale (delle assicurazioni) ha già avuto modo di affermare a diverse riprese
che una distimia non esplica di principio – a seconda delle circostanze –
effetti invalidanti (sentenze I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 4.1 e 5; I
834/04 del 19 aprile 2006, consid. 4.1; I 488/04 del 31 gennaio 2006, consid.
3.
). Tale conclusione, che si fonda su osservazioni medico-empiriche e che
pertanto costituisce una questione giuridica, non ha però valore assoluto. Un
disturbo distimico può nel singolo caso pregiudicare notevolmente la capacità
lavorativa se è associato ad altre diagnosi, come ad esempio a un disturbo
serio della personalità (sentenza I 653/04 del 19 aprile 2006, consid. 3). Se
per contro lo stato psichico evidenzia “unicamente” una distimia, ciò può anche
comportare una riduzione dell’attitudine al lavoro, ma non determina, in quanto
tale, un danno alla salute ai sensi di legge (SVR 2008/IV no. 8 pag. 23,
consid. 3.3.1 [I 649/06]).”
In
concreto non vi è agli atti una valutazione medica atta a sovvertire le
conclusioni cui sono giunti i periti dell’AI nemmeno per quanto concerne gli
aspetti psichiatrici.
Con
il ricorso l’insorgente ha prodotto numerosi ulteriori attestati medici.
La
ricorrente ha innanzitutto trasmesso al TCA due certificati della dr. med. __________,
specialista endocrinologia e diabetologia del 15 novembre 2007 (doc. A5) e del
13.
maggio 2008 (doc. A6) ed uno scritto della medesima specialista, non datato
(doc. A8).
La
curante ha posto la diagnosi di diabete mellito tipo 2, noto da 6 anni, non
complicanze note, ipercoleterolemia trattata, ipertensione trattata, stato dopo
isterectomia e annessectomia bilaterale (doc. A5 e A6).
Questi
certificati non rilevano tuttavia la presenza di un’incapacità lavorativa o di
una patologia nuova. La specialista, il 15 novembre 2007, ha infatti rilevato
che “il diabete è noto da 5-6 anni, è obesa già dai 20 anni (70 Kg), con un
aumento di 26 Kg da allora” ed ha concluso che “la paziente presenta
qualche caratteristica compatibile con un Cushing, che escluderò tramite
dosaggio del cortisolo urinario e test al dexamentazione”. Il 13 maggio
2008, dopo aver effettuati gli esami preannunciati, ha escluso la presenza del
morbo di Cushing (doc. A6).
L’assicurata
ha poi prodotto un certificato medico del 25 gennaio 2007 del dr. med. __________,
specialista FMH cardiologia, angiologia, medicina interna (doc. A9), anteriore
tuttavia alla perizia SAM del 13 giugno 2007, e già presa in considerazione dai
periti (doc. AI 44-9). Del resto il medico ha precisato che “all’esame
clinico constato un referto cardiopolmonare e cardiovascolare nei limiti di
norma, senza segni di stasi di sinistra o di destra e senza soffi. Il polso è
regolare a 85 battiti/min., la pressione è normale ai due avambracci con 125/85
mmHg. All’elettrocardiogramma a riposo vi è un ritmo sinusale a 97
battiti/min con un'onda R superiore a 1 mW ma senza segni di alterazioni
specifiche. E’ caldamente da raccomandare a questa paziente di controllare
drasticamente i suoi fattori di rischio, in particolare interrompere il consumo
nicotinico e specialmente diminuire drasticamente il soprappeso proibitivo.”
(doc. A 9). Non vi sono pertanto elementi atti a far ritenere l’interessata
incapace al lavoro dal punto di vista cardiologico.
Neppure
il rapporto operatorio del 5 settembre 2006, sottoscritto dalla dr.ssa med. __________
può modificare la valutazione effettuata dai periti, sia perché il medesimo è
già stato preso in considerazione da loro (doc. AI 44-8), sia perché non si
esprime circa la presenza di un’incapacità lavorativa (doc. A 10).
L’interessata
ha poi trasmesso 4 certificati medici del dr. med. __________, FMH
diabetologia/endocrinologia, tutti anteriori alla perizia del SAM e datati 26
luglio 2006 (doc. A 11), 6 giugno 2006 (doc. A 12), 4 maggio 2006 (doc. A 13) e
26.
gennaio 2006 (doc. A 14), dove lo specialista ha posto la diagnosi di
diabete mellito di tipo 2 B, obesità permagna (BMI 40.52 kg/m2), st.d.
scompenso glicemico cronico per incompliance dietetica, depressione trattata e
st.d. isterectomia ed annessectomia.
Queste
diagnosi, in particolare quelle di diabete mellito e di sindrome dismetabolica
con adiposità, BMI 40, sono già state considerate dai periti nella loro
diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa. Del resto, lo specialista,
nei suoi 4 certificati medici, non attesta la presenza di un’incapacità
lavorativa (doc. A11 - A 14). Le stesse considerazioni valgono per il
certificato medico del 26 settembre 2005 della dr.ssa med. __________,
specialista FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia (doc. A 15), dove ha
diagnosticato un’incipiente presbiopia e una lieve congiuntivite (non
specifica) ed ha prescritto degli occhiali da lettura con la correzione ivi
indicata, nonché, per la congiuntivite, un trattamento con Tobradex gcc per una
settimana. Non risulta alcuna incapacità lavorativa. Queste circostanze sono
comunque state prese in considerazione dai periti (cfr. doc. AI 44-14: “E’
stata visitata nel 2006 del Dr. __________, endocrinologo, che ha tentato un
trattamento insulinico senza successo. Due anni or sono è stata vista dalla
dr.ssa __________, oftalmologa, che ha proposto occhiali per lettura.”).
Infine,
nelle more processuali l’insorgente ha prodotto un rapporto del Pronto Soccorso
dell’Ospedale __________ dell’11 gennaio 2009 che evidenzia una probabile crisi
di gotta al dito I del piede destro (doc. C1). Il medico SMR, dr. med. __________,
ha evidenziato come si tratta di “una problematica intercorrente con
evoluzione favorevole nel corso d’una settimana” (doc. XII/Bis).
Va
poi qui rammentato che secondo costante giurisprudenza del TFA, l'autorità
giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si
presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, in concreto il
28.
maggio 2008, ritenuto che
fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di
accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I
fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono
di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (fra le tante cfr. DTF 127
V 251 consid. 4d, DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93).
Per
cui, quanto successo l’11 gennaio 2009, oltre a non apportare nulla di nuovo
per quanto concerne la capacità lavorativa della ricorrente, non può comunque
essere preso in considerazione.
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto, richiamata la giurisprudenza
in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non
intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni dei periti
del SAM e delle successive prese di posizione del dr. med. __________ e della
Dr.ssa __________, medici SMR, i quali hanno valutato compiutamente tutta la
documentazione medica agli atti e sono giunti alla conclusione, logica e priva
di contraddizioni, che neppure la nuova documentazione prodotta dall’insorgente
è atta a modificare la precedente valutazione del danno alla salute.
Va
ribadito che fondandosi sulla più volte citata perizia i medici SMR intervenuti
hanno confermato le conclusioni peritali, e meglio un grado di capacità
lavorativa dell’80% nella precedente attività di aiuto cuoco e in qualsiasi
altra attività leggera (cfr., sul valore probatorio dei rapporti interni del
SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3 e sentenza
9C_376/2007 del 13 giugno 2008, consid. 3.2; cfr. anche la sentenza 8C_407/2007
dell’8 settembre 2008 in ambito di assicurazione contro gli infortuni, dove al
consid. 3 il Tribunale federale ha confermato un giudizio di questo TCA dove è
stato ritenuto maggiormente attendibile il parere espresso dal medico di fiducia
dell’assicuratore resistente).
Va
a questo proposito ricordato che il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una
decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il
valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione
per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2
L'on
ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un
Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis
que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123
V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie
pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins
traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une
nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1
supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui
préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service
médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen
clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne
relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un
doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien
valoir de tel. (…).”
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)
Visto
quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni dei periti
e dei medici SMR, è da
ritenere dimostrato che l’interessata è abile al lavoro all’80% nella
precedente attività e in qualsiasi attività leggera.
14.
Per quel che concerne la valutazione della capacità dell’assicurata
quale casalinga, l’Ufficio AI ha fatto esperire un’inchiesta economica per le
persone che si occupano dell’economia domestica: nel rapporto del 10 settembre
2007.
l’assistente sociale ha stabilito un impedimento complessivo del 31% (cfr.
doc. AI 48-1) e, dopo aver ritenuto l’interessata casalinga al 50%, ha
calcolato un grado d’invalidità del 15.5% (doc. AI 48-6).
L’interessata,
a giusta ragione, in sede di ricorso non ha contestato questa valutazione.
Infatti,
da un attento esame dell’inchiesta esperita a domicilio, non vi sono motivi
atti a sovvertire le pertinenti e motivate conclusioni cui è giunta la
funzionaria incaricata dell’allestimento della perizia, se non, come si vedrà
in seguito, per quanto concerne la ripartizione tra lavoro di aiuto cuoca e
casalinga.
Valutando
i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto
conto delle dichiarazioni dell’assicurata in merito alle limitazioni ad
eseguire talune mansioni domestiche.
Considerato
che l’insorgente non ha formulato alcuna contestazione, questo Tribunale ritiene
che alla valutazione dell’assistente sociale vada prestata piena adesione,
ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e
l’esigibilità di ogni singola mansione.
Va
inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata
correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel
rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un
valore complessivo del 100% all’insieme dei lavori abituali svolti
dall’assicurata nell’ambito dell’economia domestica.
Conforme
alla giurisprudenza (cfr. DTF 130 V 97, sentenza I 126/07 del 6 agosto 2007) è
del resto anche la presa in considerazione della ripartizione dei compiti
all’interno della famiglia e quindi della collaborazione fornita nella gestione
dell’economia domestica da parte dei familiari.
Come
visto, per quanto concerne la quota parte quale casalinga, essa non è del 50%
come indicato dall’assistente sociale, bensì del 45% come risulta dal rapporto
finale della consulente in integrazione che rileva come l’assicurata era “impiegata
al 55%” (doc. AI 50-1). Ciò era già stato evidenziato dal dr. med. __________
nell’ambito della già citata visita fiduciaria per conto dell’assicuratore
malattie del 26 settembre 2005 (doc. A 15, dove invero viene indicata una
percentuale del 54%) e risulta dal mansionario del datore di lavoro dove figura
un tempo di lavoro del 54.76% (doc. AI 35-2).
Va
del resto qui evidenziato da una parte che l’insorgente non ha, giustamente,
contestato la ripartizione effettuata dall’UAI di 55% quale attività lavorativa
e 45% quale casalinga e che comunque anche se si volesse utilizzare una
ripartizione del 50%, l’interessata, come si vedrà in seguito, non avrebbe
comunque diritto ad alcuna rendita.
15.
Va
ora esaminato se l’UAI ha proceduto correttamente al raffronto dei redditi per
determinare l’invalidità della ricorrente.
In
sede di ricorso l’assicurata ritiene di essere inabile al 50% e afferma che,
nella decisione, occorre tener conto della sua età, della scarsa
scolarizzazione, della riduzione dei movimenti a causa del suo peso rapportato
all’altezza. Essa ritiene che difficilmente riuscirà a riprendere la sua
attività di cuoca e verosimilmente, avendo svolto solo questa attività, non riuscirà
a trovare un altro lavoro.
16.
Va
qui rammentato che il principio dell’esigibilità configura un
aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo
principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento
anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der
Invalidenrente, Schultess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata), anche in virtù
del principio della riduzione del danno.
Ai
fini dell'accertamento
dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e
dunque fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta
di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità
professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto
teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts, 1997, p. 212). Un assicurato
non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto
di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se
l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il
mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è
reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di
lavoro medio (ZAK 1989 p. 322; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
2003, p. 124).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene
conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC
1989.
p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, Les rapports de causalité dans le
droit suisse de la sécurité sociale, 1991, p. 232). La misura dell'attività
ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale
dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno.
In relazione alle
conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa ‑ conformemente a un
principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali ‑
all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno (DTF 123 V 233,
117.
V 278 e 400 e i ivi riferimenti; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, 1995, p. 61). In virtù di tale obbligo, l'assicurato
deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel
miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità",
segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se
necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28 e sentenze ivi citate; cfr.
anche Meyer-Blaser, op. cit., p. 221).
Come detto, tutte le circostanze d’ordine sociale e personale
dell’assicurato di per sé non sono determinanti per la valutazione dell'invalidità, ma sono piuttosto
rilevanti di principio per la fissazione, se del caso, del reddito ipotetico da
invalido (DTF 126 V 78; STFA 14 febbraio 2004 nella causa T, I 594/04; Pratique VSI 2002 p. 64).
17.
Va
ancora evidenziato come l’invalidità, concetto essenzialmente
economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non
secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta
al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato
e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra
nell'esplicare determinate funzioni.
Il
medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del
18.
marzo 2002 nella causa M., I 162/01).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I
due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi
deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il
TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un
rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato
può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la
sua residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U
25/94).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
18.
Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo
stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto
l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,
se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio
2000.
nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con
riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato
il più concretamente possibile.
Determinante
è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto
delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un
prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,
l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in
merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.
U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un
salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che
lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi
pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base
a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto
che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare
la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali
adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,
ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
Se
nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che
l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, allora si può
ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique
VSI 1999 pag. 248 consid. 3b;cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella
causa B., I 56/02).
Nel caso in esame l’UAI ha preso in considerazione il salario annuo
di fr. 31'143, del resto non contestato dall’assicurata (cfr. doc. AI 50-1 e
doc. AI 29-2) che avrebbe potuto percepire nel 2006 lavorando al 55%. In
realtà, giacché i periti del SAM hanno indicato nel luglio 2004 l’inizio
dell’incapacità lavorativa nella misura del 20%, l’amministrazione avrebbe
dovuto utilizzare l’importo di fr. 30'921.15 (2'378.55 [salario mensile
completo] X 13 [cfr. doc. AI 29-2]) che l’interessata avrebbe potuto percepire
nel 2005, anno d’inizio dell’eventuale diritto alla rendita. Questa divergenza,
come si vedrà in seguito, non comporta tuttavia alcuna modifica, a favore della
ricorrente, del grado d’invalidità.
19.
Per
quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con
sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza
U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da
valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta
la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il
valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è
di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; cfr.
inoltre, tuttavia, sentenza 9C-404/2007 dell’11 aprile 2008, consid. 2.3: “Da der tatsächlich erzielte Verdienst von Fr. 53'365.-
nicht deutlich unter dem Tabellenlohn von Fr. 55'640.- liegt, besteht
nach der Rechtsprechung kein Anlass, vom Grundsatz abzuweichen und zu einer
Korrektur zu schreiten (Urteile des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, R.
vom 30. September 2002, I 186/01, H. vom 7. Mai
2001, I 314/00, und K. vom 16. März 1998, I 179/97)”,
sottolineatura del redattore).
Questa
giurisprudenza è stata confermata recentemente con sentenza 9C_83/2008 del 19
gennaio 2009.
Utilizzando
i dati forniti dalla tabella TA1 2004 elaborata dall'Ufficio federale di
statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone
qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza
delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p.
347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un
salario annuale lordo pari a fr. 48’584 (3’893 : 40 X 41.6 X 12; cfr. anche
sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008). Dopo adeguamento all’indice dei salari
nominali (+ 1%, cfr. la vie économique, 12-2008, pag. 95, tabella B10.2), si
ottiene per il 2005 un reddito annuo di fr. 49'070.40 (cfr. anche sentenza 9C_356/2008
del 14 novembre 2008).
L’assicurata,
quale aiuto-cuoca al 55% avrebbe guadagnato fr. 30'921.15, ossia fr. 56'220.30
al 100% (30’921 : 55 X 100).
Tale
reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente
(cfr. Tabella TA1 p.to 55 “alberghi e ristoranti, livello di qualifica
4: fr. 3’466.-- X 12 mesi = 43’256.--, riportato su 41.6 ore/settimana nel 2004 e fr.
43'689 nel 2005).
Non
sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da
invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del
20.
febbraio 2008 sopra menzionata.
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il
TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili
di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla
deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve
succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il
suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80
consid. 5b/cc).
In
una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha
proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un
permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato
in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La
nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di
reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali
derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare
soltanto a tempo parziale (5%).
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht
unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl.
Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr
nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird
sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der
leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist,
angemessen Rechnung getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005, inc. 35.2004.104, il TCA ha
fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere
applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una
prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa
T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47
anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un
fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un
mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età
e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello
retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I
138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione
sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni,
dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore
dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations
résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04,
consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un
permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un
fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid.
2.4
), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna
applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di
invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR
1995.
UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati
(circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare
disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss.
consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U
80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune
circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad
esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto
che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle
assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza
federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata
alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto,
di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato
anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare
l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del
16.
febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte
federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%),
trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere,
la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è
stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà
legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I
632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni
di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della
riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003
nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA
ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al
danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di
servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)."
(STCA succitata, consid. 2.11.)
Nella
presente evenienza l’UAI non ha accordato alcuna riduzione, se non quella,
teorica, relativa alla possibilità di esercitare l’attività leggera all’80% (doc.
AI 50-2). Il TCA ritiene invece che, considerata l’età (45 anni al momento
dell’eventuale diritto alla rendita nel 2005), la scarsa formazione scolastica
e l’esigibilità all’80% in attività leggera, l’UAI avrebbe dovuto concedere una
riduzione. La questione non merita tuttavia particolare approfondimento poiché,
come si vedrà in seguito, l’interessata non ha comunque diritto a nessuna
rendita neppure prendendo in considerazione, per pura ipotesi di lavoro, la
riduzione massima del 25%.
Partendo
quindi da un salario da invalida di fr. 49'070.40, considerata un’esigibilità,
dal profilo medico, dell’80% in attività leggere, e ammettendo la riduzione
massima del 25%, il reddito ipoetico dell’insorgente, nel 2005, risulta essere
pari a fr. 29'442 (39'256 – [39'256 X 25 : 100]).
Confrontando
questo dato con l’importo di fr. 30'921.15 che l’insorgente avrebbe conseguito
nell’anno 2005 da valida, emerge un grado d’invalidità del 5%.
Da notare che nella decisione impugnata
l’UAI è giunto ad un grado di invalidità del 29% (cfr. doc. AI 63-2), tenendo
conto di un reddito da invalida di 22'122, ottenuto riportando il reddito da
invalida di fr. 50'277 (ossia il reddito da invalida di fr. 49'070 aggiornato
al 2006) “al tempo lavorativo del 55%”, una riduzione del 20% per
considerare l’esigibilità lavorativa, dal profilo medico, dell’80% e, infine, senza
ulteriore riduzione in considerazione delle circostanze specifiche del caso
concreto (cfr. doc. AI 50-2).
Il
TCA non può concordare con questo calcolo eseguito dall’amministrazione.
Va
infatti evidenziato che nella STF 9C_293/2007 del 20 maggio
2008, il Tribunale federale ha annullato la decisione cantonale - con la quale
il primo giudice aveva dimezzato la rendita spettante ad un’assicurata (anziché
ridurla ad un quarto, come deciso dall’UAI), dopo avere raffrontato il reddito
che avrebbe potuto percepire l’assicurata, lavorando al 100% nella sua usuale
attività (che ella esercitava al 50%) con quanto avrebbe potuto guadagnare, al
50%, in attività adeguate – sottolineando che nel raffronto dei redditi, in
applicazione del metodo misto, occorre confrontare quanto l’assicurata avrebbe
potuto guadagnare nella sua attività esercitata a tempo parziale, con quanto
può conseguire in attività adeguate al suo stato di salute. Il risultato così
ottenuto va poi rapportato alla quota parte in attività salariata.
L’Alta
Corte ha infatti rilevato che:
" 4.5 A ragione l'Ufficio ricorrente rimprovera al primo
giudice di avere contrapposto al reddito da invalida (incontestato) di fr.
18'162.- (ottenuto tenendo conto di una ridotta capacità [v. consid. 4.3] di
svolgere attività semplici, leggere e poco qualificate come ad esempio quella
di ausiliaria delle pulizie, stiratrice, ausiliaria di lavanderia, custode
ecc.) un reddito senza invalidità a tempo pieno. Tale valutazione è
giuridicamente errata e contraria alla giurisprudenza sviluppata in
applicazione del metodo misto, secondo la quale per la valutazione
dell'invalidità in ambito lucrativo fanno stato i redditi da valido e da
invalido determinati sulla base temporale di un'attività lucrativa parziale
(ipoteticamente) esercitata senza danno alla salute (DTF 125 V 146 consid.
2b pag. 150; cfr. pure DTF 131 V 51 consid.
5.1.2
pag. 53 nonché le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I
708/06 del 23 novembre 2006, consid. 4.5, e I 599/05 del 6 febbraio 2006,
consid. 4.1). Determinante per l'accertamento del reddito senza invalidità non
è infatti quanto l'assicurato potrebbe ragionevolmente guadagnare in qualità di
persona esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno, bensì quanto egli
ipoteticamente, secondo il grado della verosimiglianza preponderante,
guadagnerebbe senza danno alla salute (cfr. DTF 133 V 504 consid.
3.3
e Pra 1992 no. 224 pag. 877 consid. 4a).
4.6
Dovendo, in esito a quanto precede,
correggere di conseguenza il reddito da valida in fr. 27'800.- (50% di fr.
55'600.-), la limitazione (34.67%) e l'invalidità parziale (17.33% [50% di
34.
]) in ambito lucrativo risultano effettivamente essere quelle indicate
dall'UAI. Il tasso d'invalidità complessivo si attesta pertanto, per
arrotondamento (DTF 130 V 121), al 41%
(17.33% + 23.25%) e giustifica la riduzione, per via di revisione, a un quarto
del diritto alla rendita dell'assicurata. In tali circostanze non occorre per
contro verificare ulteriormente l'eventuale limitazione residua e l'invalidità
parziale con riferimento alla specifica attività di ufficio (sull'obbligo per
l'assicurato di ridurre il danno e sull'applicabilità, per la determinazione
del reddito da invalido, dei dati forniti dalle statistiche salariali dell'ISS
se la persona interessata non sfrutta in maniera completa e ragionevolmente
esigibile la capacità lavorativa residua cfr. DTF 126 V 75 consid.
3b pag. 76 seg. con riferimenti; 123 V 230 consid. 3c
pag. 233).”
Anche
con sentenza 9C_313/2007 dell’8 gennaio 2008 il TF, poste le quote parti del
60% come salariata e del 40% come casalinga e stabilita una limitazione del 52%
in attività domestiche e un grado di incapacità lavorativa del 100%
nell’attività salariata, è giunto, dopo avere rapportato tali limitazioni alla
rispettiva quota parte, ad un grado di invalidità globale dell’81% ([60 x 100%] + [40 x 52%]), attribuendo all’assicurata una rendita
intera di invalidità.
In
una sentenza 32.2007.331 del 16 ottobre 2008 il TCA ha così concluso:
"
Pertanto, il reddito da
invalido stabilito secondo i dati statistici deve essere ridotto dapprima in
base alla percentuale di esigibilità lavorativa stabilita dal medico, poi della
percentuale stabilita per tener conto delle circostanze specifiche del caso
concreto. È solo successivamente (e cioè al momento del calcolo complessivo,
cfr. consid. 2.21.) che si tiene conto della quota parte relativa all’attività
salariata (in casu del 50%).”
Questo
Tribunale sottolinea poi che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_356/2008
del 14 novembre 2008 - concernente un’assicurata, attiva a tempo parziale come
portinaia (al 25%) e per il resto occupata come casalinga (al 75%), che era
stata considerata totalmente inabile al lavoro nella sua attività, ma ancora
abile al 50% in attività adeguate ai suoi limiti funzionali e che, in ambito
domestico, aveva delle limitazioni del 40% - ha criticato l’operato dei primi
giudici, che avevano stabilito un grado di invalidità globale dell’assicurata,
in applicazione del metodo misto di calcolo, del 40%, evidenziando come i
giudici cantonali siano incorsi in un errore di calcolo nello stabilire
l’invalidità per la parte consacrata all’attività lucrativa.
L’Alta
Corte ha infatti rilevato:
" (…)
2.2
En l'espèce, les premiers juges ont retenu que si l'assurée avait été en bonne
santé, elle aurait consacré 25% de son temps à l'exercice de son activité
professionnelle et le reste (75%) à l'accomplissement de ses travaux habituels,
la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité étant par conséquent applicable
au présent cas. L'autorité cantonale a fixé à 40% l'empêchement présenté par
l'assurée dans l'activité ménagère et, partant, à 30% (40% x 75%) le taux
d'invalidité pour les tâches ménagères. D'après les renseignements médicaux
auxquels la juridiction cantonale avait accordé pleine valeur probante,
l'assurée disposait d'une capacité résiduelle de travail de 50% dans une
activité adaptée à son handicap. Procédant à l'évaluation de l'invalidité de
l'assurée pour la part consacrée à son activité lucrative, les premiers juges
ont retenu un revenu sans invalidité de 8'806 fr., lequel correspondait au
dernier salaire effectivement réalisé par l'assurée, compte tenu de l'évolution
des salaires jusqu'en 2005. Ils ont toutefois considéré que ce salaire était
très nettement inférieur à celui, pour la même année, que réalisaient des
travailleuses non qualifiées du secteur de l'hôtellerie et de la restauration,
domaine le plus proche de celui dans lequel travaillait l'assurée, selon eux,
et parmi les plus bas du secteur des services. Ce dernier étant de 11'064 fr. 30 au taux
d'activité de 25% (cf. jugement attaqué p. 20), la différence par rapport au
salaire effectivement réalisé par l'assurée (8'806 fr.) était de 20%. La juridiction cantonale a retenu qu'il y avait
lieu d'en tenir compte pour déterminer le revenu d'invalide.
Au
titre du revenu d'invalide, les juges cantonaux se sont fondés sur le salaire
statistique des femmes effectuant des activités simples et répétitives dans le
secteur privé en 2004, soit 3'893 fr. par mois ou 46'716 fr. par an. Après
l'avoir adapté à l'évolution des salaires et à l'horaire de travail en 2005
(49'237 fr. 30), puis au taux d'activité de 25% (12'309 fr. 30), les premiers
juges ont ensuite réduit ce montant de 20% pour tenir compte de la différence
du même ordre existant entre le revenu réalisé avant l'invalidité et le salaire
moyen de l'époque dans la branche considérée, soit 9'847 fr. 45 (12'309 fr. 30
- 20%). En tenant compte encore d'un abattement de 25%, la juridiction
cantonale a fixé le revenu d'invalide à 7'385 fr. 60 (9'847 fr. 45 - 25%),
qu'elle a comparé au montant de 12'309 fr. 30. Elle a ainsi retenu un taux
d'invalidité dans l'activité lucrative de 40% ([12'309. 30 - 7'385. 60] / 12'309.
30.
x 100).
3.
3.1
Comme le fait valoir à juste titre le recourant, le calcul du taux d'invalidité
précité est erroné. Il ne s'agit cependant pas d'une simple erreur de calcul ou
de report du revenu sans invalidité dans le calcul du taux d'invalidité. La
juridiction cantonale n'a pas évalué l'invalidité pour la part consacrée à
l'activité lucrative de manière conforme au droit, dès lors qu'elle n'a pas
appliqué les règles jurisprudentielles rappelées ci-avant (cf. consid. 1.3).
3.2
Pour fixer le revenu d'invalide, il y a lieu de prendre en considération le
salaire auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé, à savoir, durant l'année 2005, 3'893 fr. (Enquête suisse sur la structure des
salaires 2004, TA1, niveau de qualification 4, tous secteurs confondus). En
l'absence d'un revenu effectivement réalisé, cette valeur statistique
s'applique en principe à toutes les assurées qui ne peuvent plus accomplir leur
ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur
état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante
dans des travaux légers. Pour ces assurées, ce salaire statistique est en effet
suffisamment représentatif de ce qu'elles seraient en mesure de réaliser en
tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées
et non qualifiées, n'impliquant pas de formation particulière, et compatibles
avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (cf. arrêt I 171/04 du
1er avril 2005, publié in: REAS 2005 p. 240). Adapté à l'évolution des salaires
de 2004 à 2005 (+ 1%; La Vie économique 10-2008 p. 95, B 10.2) ainsi qu'à
l'horaire hebdomadaire de 41,6 heures valable dans les entreprises en 2005 (La
Vie économique 10-2008 p. 94, B 9.2), ce montant représente un revenu de 4'089
fr. 20 par mois, soit un revenu annuel brut de 49'070 fr. 40. Compte tenu d'une capacité résiduelle de travail de
50% (cf. consid. 1.3) et d'un abattement de 25% en raison des limitations
fonctionnelles et de l'âge de l'assurée (cf. ATF 126 V 75), le salaire
d'invalide correspond à 18'401 fr. 40, soit un montant nettement supérieur au
revenu sans invalidité. On peut se demander si c'est à juste titre que la
juridiction cantonale a retenu une réduction supplémentaire du revenu
d'invalide au titre d'une rémunération avant invalidité particulièrement
défavorable. Cette question peut toutefois rester ouverte dès lors que même
s'il y avait lieu de procéder à une réduction de 20% du revenu d'invalide (18'401
fr. 40 - 20%), on obtiendrait un montant de 14'721 fr. 10, lequel serait
toujours supérieur au revenu avant l'invalidité. Par conséquent, l'assurée ne
subit aucune invalidité sur le plan de son activité lucrative. Son degré
d'invalidité globale correspond ainsi à celui présenté dans l'exercice de ses
travaux habituels, à savoir 30% (cf. consid. 2.2), et n'ouvre pas droit à une
rente.”
In
concreto pertanto l’insorgente, per la parte salariata, va ritenuta invalida al
5% e non al 29% come invece calcolato dall’UAI (cfr. anche STCA del 16 ottobre
2008, inc. 32.2007.331 e STCA del 12 febbraio 2009, 32.2008.49). Ciò, comunque,
sul risultato, ossia sul rifiuto di accordare la rendita, non ha alcuna
influenza, rilevato anche che l’UAI ha ritenuto l’interessata direttamente
integrabile nel ciclo produttivo.
20.
Poste
le quote parti tra attività salariata (55%) e mansioni casalinghe
(45%) stabilite dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di
invalidità globale è del 17% (55 X 5% + 45 X 31%) in applicazione del metodo
misto, percentuale che non consente l’attribuzione di una rendita,
conformemente a quanto stabilito dall’UAI.
Abbondanzialmente
va evidenziato che, sia utilizzando una ripartizione del 54% come attività
salariata e 46% come casalinga (54 X 5% + 46 X 31%), che facendo capo ad una
ripartizione del 50% come salariata e del 50% come casalinga (50 X 5% + 45 X
31%) il grado d’invalidità sarebbe sempre del 17%.
Infine,
questo Tribunale ricorda all’assicurata che, come esposto in precedenza, ai
fini della valutazione del grado di invalidità, non è il grado di capacità
lavorativa che conta, bensì il grado di capacità al guadagno.
In
queste condizioni la decisione contestata deve, quindi, nel suo risultato
essere confermata.
21.
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le
spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata
ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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