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Decisione

32.2008.126

Rinvio degli atti all'UAI per una nuova valutazione dello stato di salute dell'A. La patologia psichiatrica necessita di un ulteriore accertamento peritale vista la discordanza esistente tra le valuta

20 aprile 2009Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

I risultati dei vari test eseguiti dallo

psicologo __________ e anche le conclusioni delle indagini della Clinica __________

sono a favore di un disturbo di personalità di tipo paranoide (ICD-10 F60.0)

che probabilmente come già accennato in seguito a vari altri problemi

socio-famigliari e professionali ed abuso di cannabis, alcol ed altre sostanze

hanno fatto sì che egli sviluppasse uno stato psicotico acuto con necessità

assoluta di un ricovero ospedaliero.

Egli inoltre attualmente presenta un episodio

depressivo di gravità lieve (ICD-10 F32.0) senza elementi psicotici nè

proiezioni deliranti né dissociativi comunque con un'inabilità lavorativa

attuale completa che però può migliorare gradualmente fino ad un recupero

totale della sua abilità lavorativa tale da poter effettuare un provvedimento

di integrazione professionale, eventualmente presso il Centro di __________, in

un'attività adeguata di tipo giardiniere, magazziniere, ecc. con una prognosi a

medio-lungo termine favorevole ma che sicuramente necessiterà una presa a

carico di tipo psichiatrico con un eventuale reintroduzione della sua terapia

neurolettica se necessaria.

Anche la Dr.ssa __________ è d'accordo con questo

progetto che bisogna coordinare eventualmente anche con il __________ di __________

per avere dei risultati ottimali.

Attualmente egli assume una terapia a base di

Temesta expidet 1 mg 3 volte al giorno ma quanto mi riferisce non utilizza più

cocaina e riesce a gestire anche il consumo d'alcol e canapa e sta recuperando

anche una relazione importante con i figli, trovando un accordo con la ex

moglie." (Doc. AI 28-23+24)

Globalmente,

quindi, nel rapporto peritale del 2 marzo 2004 i medici del SAM, sulla base

delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del

ricorrente presso il citato centro d’accertamento hanno posto la diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa di “Disturbo della personalità di tipo

paranoide; episodio depressivo di gravità lieve; esiti da ferita da taglio

deltoidea pettorale – ventrale sin., con sega circolare (1986), con st. dopo

due interventi di estrazione di corpi estranei nel 1986, insufficienza

muscolare importante del bicipite brachiale e del coracobrachiale sin.; epatite

C cronica replicativa con genotipo 1B, senza segni per un’ipertensione portale;

funzione epatica di sintesi conservata” (doc. AI 28-10).

Quanto

alla capacità lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno

ritenuto l’assicurato inabile al lavoro in maniera completa dal 1° ottobre 2003

nell’ultima attività svolta di operaio non qualificato (doc. AI 28-12).

Dal

profilo psichiatrico vi è totale inabilità lavorativa che tuttavia – a mente

dei periti del SAM – può migliorare gradualmente fino ad un recupero totale

dell’abilità lavorativa tale da poter effettuare un provvedimento di

integrazione professionale in un’attività adeguata (doc. AI 28-14).

Dal

profilo ortopedico nella precedente professione di manovale / operaio non

qualificato vi è un’incapacità lavorativa del 25%. L’assicurato può invece eseguire

lavori manuali o meccanici evitando il trasporto ed il sollevamento ripetuto di

grossi pesi. Con queste limitazioni una capacità lavorativa con orientamento

adeguato potrebbe essere ottenuta nella misura del 100% (doc. AI 28-14).

Per

quanto riguarda la patologia gastroenterologica la terapia proposta

(Interferone Peghilato e Ribavirina per la durata di un anno), unitamente

all’aiuto della psichiatra e ad un’eventuale aggiunta di medicamenti antidepressivi

renderebbe possibile una terapia antivirale che - in caso di esito favorevole -

diminuirebbe del 30% l’attuale incapacità lavorativa: del 30% per un’attività

leggera e del 50% per un’attività media o pesante (doc. AI 28-11/14)

Su

indicazione del medico del SMR, Dr. __________ (doc. AI 30-1), l’UAI ha

predisposto un ulteriore accertamento psichiatrico che ha avuto luogo il 12

ottobre 2004.

Nel

relativo rapporto del 14 ottobre 2004 il medico del SMR, Dr. __________, ha

posto la diagnosi di “Uso dannoso di sostanze psicoattive multiple (ICD10

F19.1); sindrome da disadattamento, reazione depressiva prolungata (ICD10

F43.21); esiti da ferita da taglio deltoidea pettorale-ventrale sinistra nel

1986; epatite C cronica replicativa con genotipo 1B”

Il

Dr. __________ è quindi giunto alla seguente conclusione:

"

(...)

Valutazione/conclusione:

si tratta di un assicurato di origine brasiliana

che all'inizio degli anni '90 emigra in Ticino alla ricerca di migliori e più

remunerativi sbocchi professionali. Trova lavoro e si adatta, o per meglio dire

si pseudoadatta alla nuova realtà contestuale favorito anche dal matrimonio con

una ticinese. Ben presto infatti cominciano i primi disagi, cambia lavoro varie

volte e si incrinano i rapporti con la consorte con conseguente più frequente

consumo di alcool, cannabis e cocaina, abitudini che erano probabilmente già

presenti in __________, ma il cui uso aumenta negli anni successivi in

concomitanza con l'accentuazione dei problemi in ambito lavorativo, sociale e

relazionale.

Probabilmente sotto l'effetto di tali sostanze

psicoattive e scatenato dalla sempre più profonda situazione di disagio

socio-economico e di crisi matrimoniale, manifesta un episodio di scompenso

psicotico acuto che nel marzo 2002 lo costringe ad un mese di degenza presso la

__________ di __________. Da allora perde progressivamente le proprie

competenze lucrative, e abbandonato dalla moglie e sviluppa uno stato

depressivo inquadrabile a mio avviso nell'ambito di un disturbo da

disadattamento.

Non posso condividere invece la diagnosi di

disturbo di personalità paranoide in quanto sia dall' esame degli atti che nel

corso dell'attuale valutazione non ho rilevato le stigmate caratteristiche per

tale deficit personologico, come ad esempio l'eccessiva sospettosità, la

tendenza ad attribuire eccessiva importanza alla propria persona, la

convinzione di essere vittima di complotti, quanto invece un certo

atteggiamento rivendicativo nei confronti della società in genere dalla quale,

come accennato in precedenza, si sente escluso ed emarginato.

Rispetto alla problematica di dipendenza alcolica

e da sostanze stupefacenti (cannabis e cocaina), seppure l'assicurato tenda a

minimizzarli, ho l'impressione che tali abitudini siano presenti più di quanto

egli non voglia far credere, quantomeno per quel che concerne la tendenza a

comportamenti di appetenza alcolica. Sottolineo a tale proposito il termine di

"abitudine", cioè di uno stato derivante dalla tendenza al consumo

ripetuto di una sostanza le cui caratteristiche sono date da desiderio (ma non

obbligo) ad assumere la sostanza per il benessere che essa produce; la scarsa o

nessuna tendenza ad aumentare le dosi; l'assenza di sintomi di astinenza

qualora la sostanza non venga più assunta.

E' quanto sembra accadere nel caso

dell'assicurato, laddove l'alcool soprattutto viene utilizzato a scopo

ansiolitico ed antidepressivo, ma dove la gratificazione immediata del bere

lascia il posto, subito dopo aver bevuto, ai sensi di colpa e quindi ansia e

depressione.

In conclusione si può affermare che se non si

cura in modo definitivo l'abitudine al consumo di alcool e stupefacenti risulta

piuttosto arduo determinare la gravità del quadro depressivo e quindi la sua

responsabilità nello sviluppo di un'eventuale incapacità lavorativa. Va anche

precisato che nel corso dell'attuale valutazione non sono stati evidenziati

segni deponenti per danni organici conseguenti all'abitudine di abusare di

sostanze psicoattive multiple.

Conseguenze sulla capacità lavorativa:

da quanto obbiettivato e sulla base delle

informazioni ottenute dall'assicurato, si può affermare che al momento attuale

non esiste danno alla sua salute psichica tale da determinare un'incapacità

lucrativa. Questo perché i quadri psicopatologici che dominano la scena sono

due: quello depressivo su una base di disadattamento e quello conseguente

all'abitudine a consumare regolarmente alcool e probabilmente stupefacenti.

Entrambi si influenzano reciprocamente con le modalità precedentemente esposte

e si non si cura l'uno non è possibile determinare l'entità dell'altro. Va

tenuto inoltre presente che secondo le recenti direttive UFAS le dipendenze e

quindi a maggior ragione l'abitudine al consumo regolare di sostanze

psicoattive, non sono da considerare invalidanti se non accompagnate da danni

psico-organici irreversibili e clinicamente significativi e che lo stato

depressivo obbiettivato appare essere attualmente di modesta entità.

Per tutti questi motivi reputo l'assicurato

abile, per cause psichiche, all'esercizio dell'attività precedentemente svolta

di operaio."

(Doc. AI 32-4+5)

2.5. Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale

ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance

particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La

recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16

ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e

Considerandi

periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto

segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les

références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause

une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de

nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont

une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins

traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va

ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito

psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni

(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota

158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e

cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.6

Nella concreta

fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della

decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli

atti, questo TCA non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto

la problematica psichica non è stata sufficientemente chiarita.

Nell’ambito

della perizia SAM, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame

gastroenterologico, grazie al consulto specialistico del Dr. __________, dal

quale è emerso che egli è inabile al 30% per un’attività leggera e al 50% per

un’attività media o pesante (doc. AI 28-27).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del

resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle

patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità

lavorativa residua dell’interessato.

Per

quanto riguarda la patologia ortopedica, l’assicurato è stato pure sottoposto

ad un accurato esame da parte del Dr. __________, dal quale è emerso che egli è

inabile al 75% nella precedente professione di manovale / operaio non

qualificato, ma in attività adeguate (lavori manuali o meccanici dove si evita

il trasporto ed il sollevamento ripetuto di grossi pesi) l’assicurato è abile

in misura piena (100%).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi nemmeno da tale valutazione peritale, che non è

del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle

patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità

lavorativa residua dell’interessato.

Per quanto

riguarda la patologia psichiatrica l’assicurato è stato sottoposto ad un primo

consulto da parte del Dr. __________, il quale ha valutato RI 1 sulla base anche

dei test eseguiti dallo psicologo __________ (doc. AI 28-16) e del colloquio

avuto con la psichiatra curante Dr.ssa __________.

Il Dr. __________

ha diagnosticato un disturbo di personalità di tipo paranoide (ICD-10 F60.0) e

un episodio depressivo di gravità lieve (ICD-10 F32.0) senza elementi psicotici

nè proiezioni deliranti ne dissociativi. Lo specialista ha fissato un’inabilità

lavorativa completa al momento della visita peritale (era il 23 dicembre 2003)

con possibilità di miglioramento graduale fino ad un recupero totale tale da

poter effettuare un provvedimento di integrazione professionale in un’attività

adeguata (doc. AI 28-24).

Nelle

annotazioni del 15 aprile 2004 (doc. AI 30-1) il Dr. __________ del SMR si

dichiarava scettico circa la valutazione a livello psichiatrico ritenendo

necessaria, prima di una decisione finale da parte dell’UAI, una rivalutazione

dell’evoluzione della dipendenza dell’assicurato (cannabis e alcool).

Il medico

psichiatra del SMR, Dr. __________ (sul diritto per gli assicurati di conoscere

la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13) nel rapporto

medico del 14 ottobre 2004 ha

posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “Esiti da

ferita da taglio deltoidea pettorale-ventrale sinistra nel 1986; epatite C

cronica replicativa con genotipo 1B”, mentre non ha influsso sulla capacità

lavorativa del ricorrente l”uso dannoso di sostanze psicoattive multiple

(ICD10 F19.1)” e la “sindrome da disadattamento, reazione depressiva

prolungata (ICD10 F43.21);

Il Dr. __________ ha precisato che al momento della visita peritale

(era il 12 ottobre 2004) non esisteva un danno alla salute psichica tale da

determinare un’incapacità lucrativa. Lo stato di salute psichico

dell’assicurato è dominato da un quadro depressivo, su una base di

disadattamento, e da uno conseguente al consumo regolare di alcool e

probabilmente di stupefacenti. Tali dipendenze – secondo il perito che riprende

le direttive UFAS – “non sono da considerare invalidanti se non accompagnate

da danni psico-organici irreversibili e clinicamente significativi e che lo

stato depressivo obbiettivato appare essere attualmente di modesta entità.”

Sulla

base di tali considerazioni l’assicurato è ritenuto abile in misura completa

nella precedente attività di operaio (doc. AI 32.5).

Questa

Corte deve tuttavia rilevare che agli atti vi è una certificazione datata 17

gennaio 2006 della Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia (doc.

AI 42-3), la quale ha attestato che al momento attuale persiste una

sintomatologia ansiosa caratterizzata da ansia, insicurezza, tensione

endopsichica e una sintomatologia depressiva di grado medio caratterizzata da

disforia, apatia, astenia, facile esauribilità. La Dr.ssa __________ riteneva “utile

ed indispensabile che il paziente possa essere inserito al 50% in un’attività

lavorativa semplice per un recupero del proprio ruolo sociale e personale”

(doc. AI 42-4).

Dal 14

giugno al 6 luglio 2006 l’assicurato risulta inoltre essere stato ricoverato

presso la Clinica __________ per una sindrome depressiva ricorrente, attuale

episodio di gravità media (ICD-10; F33.1) e uso dannoso di alcol (ICD-10;

F10.1).

L’assicurato

ha poi prodotto il certificato medico della Dr.ssa __________ che in data 18

giugno 2008, ha indicato che “il

paziente presenta attualmente un quadro ansioso-disforico con incapacità

lavorativa attuale al 100%” (doc. B).

Per consolidata

giurisprudenza il giudice delle

assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla

situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga

che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa

(DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93

consid. 3, 99 V 102).

Malgrado

quest’ultimo certificato sia posteriore alla decisione impugnata (ma unicamente

di pochissimi giorni), questa Corte ritiene che faccia riferimento ad un quadro

valetudinario presente già precedentemente al provvedimento impugnato e di cui

si ha ampia traccia nella documentazione agli atti.

Va rilevato che già nella

perizia del 22 gennaio 2004 il Dr. __________ aveva diagnosticato un disturbo

di personalità di tipo paranoide (ICD-10 F60.0) e un episodio depressivo di

gravità lieve (ICD-10 F32.0) con un’inabilità lavorativa completa (100%).

Nel rapporto medico del 14

ottobre 2004 del medico del SMR, Dr. __________, vi è una diagnosi divergente (uso

dannoso di sostanze psicoattive multiple (ICD10 F19.1) e sindrome da

disadattamento, reazione depressiva prolungata (ICD10 F43.21)) con abilità

completa (doc. AI 32-5), che tuttavia appare superata sia dal certificato

medico della Dr.ssa __________ del 17 gennaio 2006 (doc. AI 42-1) che dal

rapporto d’uscita della Clinica __________ del 18 settembre 2006 (doc. AI

52-2).

Nel certificato del 17

gennaio 2006 il medico curante ha diagnosticato una sintomatologia

ansiosa caratterizzata da ansia, insicurezza, tensione endopsichica e una

sintomatologia depressiva di grado medio caratterizzata da disforia, apatia,

astenia, facile esauribilità e valutato l’insorgente inabile al 50% (doc. AI

42-3).

Il Dr. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia nel rapporto d’uscita del 18 settembre

2006.

della Clinica __________, ha diagnosticato una sindrome depressiva

ricorrente, attuale episodio di gravità media (ICD-10; F33.1) e uso dannoso di

alcol (ICD-10; F10.1) analogamente a quanto aveva già indicato il Dr. __________

nella perizia del 22 gennaio 2004 (cfr. doc. AI 28-24).

Questa

Corte rileva inoltre che dalla prima decisione dell’UAI, datata 19 dicembre

2005.

alla decisione su opposizione del 6 giugno 2008 sono trascorsi due anni e

mezzo senza che l’amministrazione abbia proceduto a nuovi esami specialistici

atti a verificare il quadro valetudinario dell’assicurato.

Nelle annotazioni del 31

marzo 2008 il medico del SMR, __________, ha precisato a tal proposito che “Dall’ultima

mia presa di posizione sono purtroppo passati ormai due anni così come anche

dal rapporto medico della dr.ssa __________ psichiatra curante del 1.2006”. Successivamente egli invita l’UAI a richiedere il rapporto d’ospedalizzazione alla Clinica

__________ e inviare alla Dr.ssa __________ un rapporto di decorso (doc. AI

51-1).

Se è vero che la Dr.ssa __________

ha risposto di non aver più visto il paziente dal 2007 (doc. AI 53-1) e la

lettera di uscita della Clinica __________ ha certificato un miglioramento del

quadro psicopatologico del ricorrente (doc. AI 52-3), questo non significa

ancora che dal mese di luglio del 2006 (dimissione dalla Clinica __________)

alla decisione su opposizione del giugno 2008 il paziente non si sia recato da

altri specialisti in psichiatria.

Alla luce

di quanto qui sopra esposto, secondo questo Tribunale, vista la discordanza

esistente tra le valutazioni specialistiche del Dr. __________, della dr.ssa __________

e del Dr. __________ rispetto a quella del Dr. __________ e soprattutto il lungo

tempo trascorso tra l’ultima valutazione specialistica (luglio 2006) e la

decisione su opposizione, non è possibile, senza procedere ad ulteriori

accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che lo stato

valetudinario dell’assicurato, dal punto di vista psichiatrico, giustifichi una

piena capacità lavorativa.

2.7

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito

che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare

quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale

basterebbe a chiarire un fatto.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,

p. 196s., la nostra Corte

federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in

RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente

giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che,

in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va dunque annullata e l'incarto retrocesso all'amministrazione,

affinché metta in atto un ulteriore approfondimento a livello psichiatrico,

presso il Centro di accertamento peritale, inteso a delucidare sia l’aspetto

diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del

ricorrente.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà

nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.

2.8

Vincente

in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un'indennità

per ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata

DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 6 giugno 2008 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.6..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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