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Decisione

32.2008.127

Visto il rapporto - reso pendente lite - del medico psichiatra SMR secondo il quale sono necessari ulteriori accertamenti a questo livello, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati per

2 ottobre 2008Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.4. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni

fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,

devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità

di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo

accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che

l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui

pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102

V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V

298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,

la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento

di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa

da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05

del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.5. Nel

caso concreto il dr. __________, medico SMR, nel rapporto 26 febbraio 2007

(doc. AI 21/1-3), ha espresso la seguente raccomandazione: “(…) indicata

perizia psichiatrica dr. __________ per determinare i limiti funzionali

attuali.” (doc. AI 21/2).

L’Ufficio

AI ha quindi ordinato una perizia a cura della dr.ssa __________ (doc. AI

22/1-2).

La

dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia psichiatrica

27 luglio 2007 (doc. AI 28/1-11), posta la diagnosi con ripercussioni sulla

capacità lavorativa di “(…) episodio depressivo di media gravità dal 2006 in disturbo

bipolare tipo II (ICD-10 F31.80) esistente presumibilmente dall’età di 20 anni

– disturbo Borderline di personalità (ICD-10 F60-31) dall’età di 20 anni con

aspetti dissociativi dalla morte del padre nel 2000 – disturbo d’ansia generalizzato

(ICD-10 F41.1) dall’età di 20 anni – sindrome dipendenza da alcool uso continuo

modico (ICD-10 F10-25) da anni ma peggiorato nel 2005 (…)” (doc. AI 28/8), ha

posto i seguenti periodi e gradi di incapacità lavorativa nella sua attività:

50% dal 14 febbario 2005, 80% dal 1. novembre 2006, 100% dal 29 gennaio 2007 e

50% dal luglio 2007.

Quali

provvedimenti, che potrebbero incrementare la capacità lavorativa del 10%, la

dr.ssa __________ ha indicato la possibilità di introdurre un neurolettico e la

sensibilizzazione a ridurre gli abusi etilici e, riguardo alla possibilità di

svolgere altre attività ha osservato che “(…) l’assicurato svolge un’attività

indipendente che gli permette orari flessibili e di organizzare il suo lavoro

in collaborazione con la segretaria a tempo pieno. La clientela e lo studio già

avviato dal 1981 sono tutti fattori che sostengono a rinforzare e continuare

sull’attività già presente. (…)” (doc. AI 28/11).

Con

decisioni 26 maggio 2008 (doc. AI 54/1-2, 55/1-2 e 56/1-2), preavvisate con

progetto 14 marzo 2008 (doc. AI 44/1-3), viste le risultanze del rapporto 5

ottobre 2007 del dr. __________ (doc. AI 33/1-3), medico SMR, e del rapporto 10

marzo 2008 dell’ispettorato AI (doc. AI 41/1-3), l’Ufficio AI ha riconosciuto

all’assicurato il diritto ad una mezza rendita dal 1. aprile 2005 al 31 gennaio

2007, ad una rendita intera dal 1. febbraio 2007 al 30 settembre 2007 e a una

mezza rendita dal 1. ottobre 2007.

2.6. In

corso di causa l’Ufficio AI, viste le annotazioni 4 agosto 2008 della dr.ssa __________,

medico psichiatra AI, del seguente tenore:

"

La Dr.ssa __________

pone nella sua perizia del 27.07.2007 la diagnosi di Episodio Depressivo di

media gravità dal 2006 in disturbo bipolare tipo Il (ICD-10 F31.80) esistente

presumibilmente dall'età di 20 anni, diagnosi contestata dallo psichiatra curante

così come di Disturbo Borderline di personalità (ICD 10 F60.31) dall'età di 20

anni con aspetti dissociativi dalla morte del padre nel 2000. Lo psichiatra

curante sostiene che non vi sia concordanza clinica nè per il disturbo Bipolare

tipo Il ne' per il disturbo di personalità borderline. Il disturbo bipolare di

tipo Il si caratterizza per uno o più Episodi Depressivi Maggiori accompagnati

da almeno un episodio ipomaniacale secondo DSM TR IV. Un episodio ipomaniacale

è definito come un periodo distinto durante il quale è presente un umore anormalmente

e persistentemente elevato, espanso o irritabile che dura ininterrottamente per

almeno 4 giorni (criteri A del DSM IV TR). Tale criterio indispensabile per

porre diagnosi di episodio ipomaniacale non trova riscontro nella perizia della

Dr.ssa med __________ dove la durata dell'ipomania viene stabilita di un giorno

alla settimana e fino 2-3 giorni a settimana.

Per quanto riguarda il disturbo di personalità

Borderline, le caratteristiche essenziali secondo il DSM IV TR sono "...

una modalità pervasiva di instabilità delle relazioni interpersonali,

dell'autostima e dell'umore e una marcata impulsività che iniziano nella prima

età adulta e sono presenti in una varietà di contesti." Anche in questo

caso non vengono riportati un numero sufficiente di criteri per porre diagnosi

di disturbo di Asse lI. Nella perizia (nell'ambito del capitolo sviluppo della

malattia e risultati della terapia) inoltre si parla della presenza di una

personalità depressiva che non viene poi più considerata.

Le contestazioni del Dr med __________ attestate nel

suo certificato del 04.06.2008 appaiono quindi pertinenti.

Nella perizia non viene descritto un miglioramento

clinico che permetta di comprendere la diversa attribuzione di CL del 50% dal

momento della perizia rispetto al precedente IL del 80% e 100%. Nella perizia

si legge che alla terapia antidepressiva con Efexor già iniziata nel 2005 ed

opportunamente aumentata è stato aggiunto un altro antidepressivo a dose

terapeutica nei quattro mesi antecedenti alla valutazione; di fronte a questo

ulteriore potenziamento, non viene segnalata una significativa modificazione

del quadro psicopatologico tanto che lo stesso psichiatra curante sentito

telefonicamente valuta che negli ultimi 3-4 mesi vi sia stato un leggero

miglioramento.

A mio giudizio quindi la perizia non appare

compiutamente motivata e quindi vi è la necessità di ulteriori accertamenti a

livello psichiatrico." (doc. IV/bis)

ha

proposto al TCA di retrocedere gli atti al fine di espletare i necessari accertamenti

medici.

2.7. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.

3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo

2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998

nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e

332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22

maggio 1995 in re A. C; cfr.

anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,

non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità

(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in

un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in

dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I

683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I

384/04).

2.8. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunta la dr.ssa __________, medico

psichiatra AI, circa la necessità di ulteriori accertamenti a livello psichiatrico.

La

dr.ssa __________ si è infatti chinata sulle diagnosi poste dalla dr.ssa __________

e ha espresso un parere chiaro e convincente, senza cadere in contraddizioni,

in merito alla necessità di ulteriori accertamenti a livello psichiatrico.

Questa

valutazione è stata del resto assunta dall’Ufficio AI che ha proposto la retrocessione

degli atti.

2.9. Secondo

la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni:

o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere

personalmente a tale complemento.

Un

rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della

rapidità della procedura né il principio inquisitorio.

In

una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, pag. 136ss., il TFA ha comunque

stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in

particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione

puntuale basterebbe a chiarire un fatto.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993, pag. 560.

L'autore ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio

secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se

necessario disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit.,

p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è – secondo l'autore – quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato – a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza – costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In

una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA

2001, p. 196s., la Corte federale ha ricordato – facendo riferimento ad una sua

pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 – che il rinvio all'amministrazione

appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera

sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque

puntualmente accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,

affinché faccia esperire al più presto i necessari accertamenti medici al fine

di chiarire sia l'aspetto diagnostico che le ripercussioni dei disturbi sulla

capacità lavorativa del ricorrente.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministra-zione si determinerà

nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.

Quanto

al rischio di una eventuale “reformatio in pejus” per costante giurisprudenza

la sola eventualità di un peggioramento della situazione giuridica

dell’interessato, dovuta all’annullamento di una precedente pronuncia giudiziale

e/o decisione amministrativa e al rinvio degli atti per nuovi accertamenti e

resa di una nuova decisione, non costituisce di per sé una reformatio in peius.

La

nostra Massima Istanza, nella STF del 10 dicembre 2007 nella causa M. (U

30/07), chiamata a pronunciarsi nel caso in cui l’autorità giudiziaria cantonale

aveva annullato la decisione su opposizione e rinviato gli atti

all’amministrazione affinché, previo espletamento degli accertamenti indicati,

si pronunciasse nuovamente sul diritto a prestazioni, ha sviluppato, in

particolare, la seguente considerazione:

"

(…)

2.2 Demgegenüber hat das kantonale Gericht mit in allen

Teilen zutreffender Begründung, worauf verwiesen wird (Art. 36a Abs. 3 OG),

richtig erkannt, dass in der von ihm angeordneten Rückweisung der Sache zur

ergänzenden Sachverhaltsabklärung und Neubeurteilung des Anspruchs auf Invalidenrente

und Integritätsentschädigung praxisgemäss keine reformatio in peius zu

erblicken ist. Denn die blosse Möglichkeit einer Schlechterstellung der

beschwerdeführenden Partei infolge Aufhebung des angefochtenen Entscheids oder

der Verwaltungsverfügung verbunden mit Rückweisung zu ergänzender

Sachverhaltsfeststellung sowie zu neuer Beurteilung der Sache gilt gemäss ständiger

Rechtsprechung nicht als reformatio in peius (ARV 1995 Nr. 23 S. 138 E. 3a mit

Hinweis auf ZAK 1988 S. 615 E. 2b; Urteile des Eidgenössischen

Versicherungsgerichts I 668/03 vom 26. März 2004 und I 226/99 vom 15. Mai

2000), es sei denn, die Rückweisung an die Verwaltung habe mit Sicherheit eine

Verschlechterung der Rechtsstellung des Beschwerdeführers zur Folge (ARV 1995

Nr. 23 S. 139 E. 3b; Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts M 11/05

vom 9. November 2006, E. 1.3). (...)" (STF del 10 dicembre 2007 in re

M., U 30/07, consid. 2.2)

In

un’altra sentenza del 23 ottobre 2007 nella causa B. (9_C613/2007), il TF,

proprio avuto riguardo all’art. 61 cpv. 1 lett. d LPGA, ha osservato che:

"

(…)

3.3.2 Die blosse Möglichkeit einer Schlechterstellung

der Beschwerdeführerin infolge Aufhebung des Einspracheentscheides und

Rückweisung zu ergänzender Sachverhaltsabklärung sowie neuer Verfügung an die

IV-Stelle bedeutet keine reformatio in peius im Sinne von Art. 61 lit. d ATSG.

Das Verfahren wird dadurch lediglich in den Zustand vor Erlass des

Einspracheentscheides zurückversetzt. Der Ausgang des weiteren Verfahrens ist

völlig offen, und die zu erlassende neue Verfügung ist in gleicher Weise

anfechtbar, wie es die erste war (ARV 1995 Nr. 23 S. 138 E. 3a mit Hinweisen;

Urteil C 259/03 vom 13. Februar 2004 E. 2). Daran ändern entgegen der

Auffassung der Beschwerdeführerin die Erwägungen im angefochtenen Entscheid zur

Frage der zweifellosen Unrichtigkeit der Verfügung vom 18. August 1999, mit

welcher ihr eine ganze Rente ab 1. Mai 1999 zugesprochen wurde, nichts. Ihnen

kommt im Sinne der Darlegungen in E. 2.2.2 hievor keine präjudizielle Bedeutung

zu. Die Vorinstanz war daher nicht verpflichtet, sie auf die beabsichtigte

Verfahrenserledigung aufmerksam zu machen und ihr Gelegenheit zum Rückzug der

Beschwerde gegen den Einspracheentscheid zu geben.

3.3.3 Nach dem Gesagten ist die Rüge der Verletzung des

Anspruchs auf Stellungnahme zu einer (behaupteten) beabsichtigten

Schlechterstellung mit der Möglichkeit des Beschwerderückzugs unbegründet. Ein

sofortiger Endentscheid kann somit nicht herbeigeführt werden. Auf die

Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann daher auch aufgrund

von Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG nicht eingetreten werden.

(...)" (STF del 23 ottobre 2007 in re B.,9C_613/2007

consid. 3.3.1, 3.3.2 e 3.3.3)

Nel

caso concreto, ribadita la necessità di ulteriori accertamenti medici specialistici

al fine di chiarire sia l'aspetto diagnostico che le ripercussioni dei disturbi

sulla capacità lavorativa, non è evidentemente possibile concludere che la

nuova decisione che l’amministrazione è chiamata a rendere costituisca con

certezza un peggioramento della situazione giuridica del ricorrente.

In

merito poi alla censura sollevata dall’avv. RA 1 di disparità di trattamento

con coloro per i quali il necessario accertamento istruttorio è fatto dal

Tribunale (X), giova ricordare che violano l'art. 8 Cost.fed. – oltre agli atti

legislativi che non hanno un motivo serio o oggettivo, o che appaiono privi di

senso o scopo – quelli che fanno delle distinzioni inammissibili, che non

trovano cioè alcuna corrispondenza nelle diversità della fattispecie che la

disciplina normativa vuole regolare, e quelli che – all'opposto – omettono di

fare delle distinzioni, laddove la diversità delle circostanze da sottoporre

alla norma impone, invece, di distinguere e che danno luogo quindi a una parificazione

inammissibile (cfr. DTF 124 V 163; DTF 111 Ia 326 consid. 6; 109 Ia 327 consid.

4; 108 II 114 consid. 2b; 107 Ib 182 consid. 5a, 301; 100 Ia 75/76 consid. 4b;

RtiD II-2004 N.14).

Ora,

nella misura in cui, come nel caso concreto, sono dati i presupposti per un

rinvio degli atti per ulteriori accertamenti e resa di un nuovo provvedimento,

non è possibile parlare di disparità di trattamento già per il fatto che le due

situazioni sono diverse.

Si

tratta infatti di un giudizio reso da un’autorità giudiziaria e di un

provvedimento da rendere in ambito amministrativo.

Inoltre,

la giurisprudenza sopraccitata – secondo la quale è possibile un rinvio degli

atti allorquando la fattispecie è stata accertata lacunosamente e non è evidente

che la decisione che l’amministrazione è chiamata a rendere costituisca con

certezza un peggioramento della situazione giuridica – trova applicazione

indistintamente ad ogni fattispecie e/o procedura che presenti dette

caratteristiche.

2.10. Di

conseguenza, visto tutto quanto precede, le decisioni impugnate vanno annullate

e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, esperiti i necessari accertamenti

medici, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni dal 1. aprile 2005 al

31 gennaio 2007 e dal 1. ottobre 2007 in avanti.

2.11. Vincente

in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un’indennità

per ripetibili (art. 61cpv. 1 lett. g LPGA).

2.12. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ Le decisioni impugnate

sono annullate.

§§ Gli

atti vengono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al consid.

2.10.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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