32.2008.129
L'UAI a giusta ragione ha respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurato non essendo subentrato un peggioramento dello stato di salute rispetto alla precedente decisione. Confermata sia la periz
14 settembre 2009Italiano55 min
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Numero d'incarto:
32.2008.129
Data decisione, Autorità:
14.09.2009, TCA
Titolo:
L'UAI a giusta ragione ha respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurato non essendo subentrato un peggioramento dello stato di salute rispetto alla precedente decisione. Confermata sia la perizia psichiatrica che quella reumatologica. Rinvio atti per revisione d'ufficio
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RENDITA
REVISIONE
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
art. 87 cpv. 2 OAI
art. 87 cpv. 3 OAI
art. 87 cpv. 4 OAI
art. 88a cpv. 1 OAI
art. 88a cpv. 2 OAI
art. 88bis cpv. 2 let. a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.129
LG/sc
Lugano
14 settembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 giugno 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 5 giugno 2008 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1970, precedentemente attivo in qualità di aiuto meccanico d’auto, in data 20
giugno 2003 ha presentato una
domanda di prestazioni AI per adulti (rendita) segnalando un danno alla “schiena
+ gamba sinistra” e “cervicale + braccio destro” (doc. AI 3-1/5).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia
reumatologica ad opera del Dr. __________ __________ (doc. AI 18-1), con decisione
del 28 settembre 2004 (doc. AI 34-1) poi confermata con decisione su
opposizione del 15 luglio 2005 (doc. AI 42-1), cresciuta incontestata in
giudicato, l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato non
essendo il grado d’invalidità pensionabile (25%).
1.3. L’assicurato,
per il tramite del Dr. __________, in data 14 settembre 2006 ha presentato una nuova richiesta di
prestazioni lamentando un peggioramento delle cervicalgie e delle lombalgie
croniche (doc. AI 50-1).
Con
decisione del 15 novembre 2006, preavvisata con progetto del 10 ottobre 2006
(doc. AI 55-1), l’UAI non è entrato nel merito della richiesta di prestazioni
in quanto “nella richiesta di riesame dal lato medico non vengono annotati
elementi nuovi” (doc. AI 58-1).
1.4. Contro
questa decisione l’assicurato, rappresentato dal __________, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA postulando in via principale l’annullamento della
decisione e la condanna dell’UAI ad una nuova valutazione complessiva dello
stato di salute e d’incapacità lavorativa del ricorrente e, in via subordinata,
l’allestimento di una perizia specialistica neutrale (doc. AI 59-5).
A mente
del ricorrente l’UAI non avrebbe sufficientemente approfondito il suo stato di
salute, in particolare per quanto riguarda la patologia psichiatrica. Egli ha
allegato, a questo proposito, lo scritto del 14 dicembre 2006 del Dr. __________
(doc. XXIII 1).
1.5. L’UAI, in
risposta, dopo aver sottoposto il documento del Dr. __________ al vaglio del
SMR, ha proposto in via principale il rinvio degli atti all’amministrazione, al
fine di espletare i necessari accertamenti medici del caso mediante
l’allestimento di una perizia psichiatrica specialistica, in via subordinata la
conferma della decisione impugnata e la reiezione del ricorso (doc. AI 63-2).
1.6. Con decreto
del 25 gennaio 2007, cresciuto in giudicato (inc. no. 32.2006.241), il TCA ha
stralciato la causa dai ruoli e rinviato gli atti all’Ufficio AI al fine di “espletare
Fatti
i necessari accertamenti medici del caso mediante l’allestimento di una perizia
psichiatrica specialistica” (doc. AI 65-1).
1.7. Il 2 marzo
2007 l’UAI ha predisposto l’esecuzione di un accertamento medico ambulatoriale presso
il Dr. __________ __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. AI
72-1) che ha avuto luogo in data 25 aprile 2007 (doc. AI 75-1).
1.8. L’11
settembre 2007 il nuovo rappresentante del ricorrente, __________, ha trasmesso
all’UAI il certificato medico del 12 giugno 2007 del Dr. __________ (doc. AI
85-4), il rapporto medico del 24 aprile 2007 del Dr. __________ dell’Ospedale
Regionale di __________ (doc. AI 85-5) e il referto del 21 giugno 2007 del Dr. __________
(doc. AI 85-8).
Il 27
ottobre 2007 egli ha poi inviato all’Ufficio AI il certificato medico del 25
ottobre 2007 del Dr. __________ (doc. 87-1/2)
1.9. Dopo aver
sottoposto la nuova documentazione medica all’esame del SMR (doc. AI 89-1),
l’UAI ha predisposto un accertamento medico ambulatoriale presso il Dr. __________,
spec. FMH in reumatologia (doc. AI 90-1, 93-1).
Esperito
tale accertamento medico l’UAI, con decisione del 5 giugno 2008 (doc. AI 97-1),
preavvisata con progetto del 28 aprile 2008 (doc. AI 96-1), ha respinto la
richiesta di prestazioni dell’assicurato non essendo subentrato un
peggioramento dello stato di salute rispetto alla decisione del 28 settembre
2004.
1.10. Contro questa
decisione l’assicurato, rappresentato da __________ __________, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della decisione impugnata e
la retrocessione dell’incarto all’UAI per l’assegnazione di una rendita (doc.
I).
Sostanzialmente
il ricorrente ha contestato le valutazioni specialistiche eseguite dai periti
interpellati dall’amministrazione (Dr. __________ e Dr. __________) riprendendo
le valutazioni dei medici curanti dell’assicurato: il Dr. __________ e il Dr. __________.
Egli
sostiene che a RI 1 non può “essere riconosciuto un grado d’incapacità
lavorativa di soli 25 punti percentuali, ritenuto che già solo da un punto di
vista reumatologico, gli specialisti che lo hanno in cura, si esprimono per una
incapacità del 50%” (doc. I).
In merito
alla valutazione psichiatrica __________ ha contestato la perizia del Dr. __________
il quale “non riconosce neppure la diagnosi esatta e formula di conseguenza
una diagnosi assolutamente insufficiente” (doc. I).
A
sostegno delle proprie argomentazioni l’insorgente ha prodotto il certificato
medico del 20 maggio 2008 del Dr. __________ (doc. C) e quello del 20 giugno
2008 del Dr. __________ (doc. D).
1.11. L’UAI, in
risposta, dopo aver sottoposto la nuova documentazione medica al vaglio del
SMR, ha postulato la reiezione integrale del ricorso rilevando che “dalla
documentazione medica presentata non si apprezzano elementi che possano
modificare le conclusioni precedenti che vengono riconfermate”. Viene così
ribadita la totale capacità lavorativa del ricorrente in attività adeguata al
suo stato di salute (doc. IV + bis).
1.12. In data 9
febbraio 2009 il nuovo patrocinatore dell’assicurato, l’avv. RA 1, ha
presentato un allegato di replica chiedendo il rinvio degli atti
all’amministrazione, affinché proceda con l’assegnazione di una rendita
corrispondente ad un grado d’invalidità pari almeno al 50% (doc. XI)
In
sostanza l’insorgente ha contestato la valutazione peritale reumatologica del
Dr. __________, che non avrebbe considerato il peggioramento dello status
clinico di RI 1, e quella psichiatrica del Dr. __________ che diverge da quanto
osservato dal medico curante Dr. __________. In particolare, quest’ultimo si
discosta sia dal punto di vista diagnostico che sulle conclusioni relative alla
capacità lucrativa, dal perito interpellato dall’amministrazione (doc. XI).
1.13. L’UAI, in
duplica, fondandosi sulle valutazioni del SMR del 31 maggio 2007 (doc. AI 78-1)
e dell’8 febbraio 2008 (doc. AI 94-1) ha confermato la decisione impugnata e
postulato la reiezione del gravame (doc. XIII).
1.14. In data 29
maggio 2009 (doc. XVII) il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso a questa
Corte il rapporto medico del 24 maggio 2009 del Dr. __________ (doc. F1) e il
referto del 19 febbraio 2009 della __________ (doc. F2)
1.15. Il 5 giugno
2009 il ricorrente ha prodotto le radiografie in formato digitale (doc. XIX1), il
rapporto del 25 maggio 2009 del Prof. __________ dell’Ospedale Universitario di
__________ (doc. XIX2) unitamente alle richieste di delucidazioni dell’avv. RA
1 (doc. XIX3) e le relative risposte del medico (doc. XIX4).
1.16. Con le
osservazioni del 30 giugno 2009 l’UAI, dopo aver sottoposto la nuova
documentazione medica al vaglio del SMR, ha confermato il provvedimento
impugnato e proposto la reiezione del ricorso, in quanto i documenti medici prodotti
“considerano una situazione posteriore alla decisione impugnata quindi non
possono essere considerati ai fini della definizione del presente gravame”
(doc. XXI+ bis).
I doc.
XXI + bis sono stati trasmessi al ricorrente per conoscenza (doc. XXII)
1.17. Il TCA, in
data 23 luglio 2009, ha richiesto
all’UAI il rapporto medico del 14 dicembre 2006 del Dr. __________ assente
nell’incarto AI (doc. XXIII 2).
L’UAI ne
ha trasmesso una copia a questa Corte il 28 luglio 2009 (doc. XXIII + 1/2).
I doc.
XXIII 1+2 sono stati trasmessi alle parti (doc. XXIV), le quali non hanno
formulato osservazioni (doc. XXV e XXVI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa
graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio
2008.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.3. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.
1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato
stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno
per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti
che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della
grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di
revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o
d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine,
prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi
invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o
perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel
capoverso 3.
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener
conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso
perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994
nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che
le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una
modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a;
STFA 29 aprile 1991 in causa
G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 133 V 108, 125
V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30;
Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita
d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2
lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione
della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto,
il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati
così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:
"
6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo
da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,
per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente
necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una
incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2,
destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF
130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un
disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a
determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa
suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a
questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il
disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una
gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla
persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato
del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V
165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298
consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi
eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità
psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata
di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche
croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili
o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale
dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i
riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare
ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero
delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno
ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29
gennaio 2003 in re P., I
129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad
esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della
ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato
(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Questa giurisprudenza
è stata confermata dall’Alta Corte nella sentenza 9C_830/2007 del 27 luglio
2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22 luglio 2008.
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
"
5.2 In una recente
sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica
di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa
di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi
stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso
tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto
psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn")
oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle
regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi
profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del
21 aprile 2004 in re P., I
870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c;
Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine
Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in
der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],
Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80
segg.)."
In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131
V 49 l'Alta Corte, dopo avere
confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore
somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei
criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi
a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione
per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.
Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
La nostra
Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata
nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,
rilevando:
" (…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente
sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione
nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che
non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione
la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti
medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con
i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico,
e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi
sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme
qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve
presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere
sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131
V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve
comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati
fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di
fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi
negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante
per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un
processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe
croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le
manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure
ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo
nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di
una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato
psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di
un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto
tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di
disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno
alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni
legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.
(…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)
In una sentenza 9C_35/2007
del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:
" (...)
Quanto agli effetti invalidanti della
fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo
giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X.________, basta il rilievo
che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme da
dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una
limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per
eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in
concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu:
sintomatologia depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una
(chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V
65 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352
consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che
“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in
particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).
(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.5. Nella decisione su opposizione
del 15 luglio 2005 (doc. AI 42-1) che ha confermato la precedente decisione del
28 settembre 2004 (doc. AI 34-1) l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni
dell’assicurato fondandosi, in particolare, sulla perizia medica del 14 maggio
2004 del Dr. __________ (doc. AI 18-1).
A seguito
delle indicazioni dell’8 gennaio 2007 del Dr. __________ __________ del SMR (doc.
AI 62-1) che ha portato l’amministrazione in sede di risposta a proporre il
rinvio degli atti (doc. AI 63-1) e il conseguente stralcio della causa da parte
del TCA (doc. AI 65-1), l’UAI ha predisposto un accertamento peritale
psichiatrico presso il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia
(doc. AI 72-1).
Il Dr. __________
nella perizia medica del 15 maggio 2007, dopo aver illustrato l’anamnesi del
paziente, i dati soggettivi e le constatazioni obiettive, ha posto la diagnosi
con ripercussioni sulla capacità di lavoro di “Sindrome mista
ansioso-depressiva (ICD-10: F 41.2), dall’ottobre 2006. Sindrome somatoforme da
dolore persistente (ICD-10: F45.4), dal giugno 2003” (doc. AI
75-8)
Lo
specialista ha poi fornito la seguente valutazione delle conseguenze
sulla capacità di lavoro:
"
(...)
B. Conseguenze sulla capacità di lavoro
1 Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi
constatati
1.1 a livello psicologico e mentale
Il peritando, a
partire dall'autunno 2006, ha sviluppato una sindrome mista ansioso-depressiva,
nel contesto di un fattore psicosociale stressante, caratterizzato da un
rischio di mancato rinnovo di un permesso di soggiorno in Svizzera, con
angoscia e "fantasma" di un cambiamento repentino di vita sociale per
sé, e soprattutto per la figlia e la moglie, vivendo uno stato di nervosismo ed
ansia, flessione di umore, insonnia, sintomi questi risultati più temperati e
migliorati, di fronte, sia ad un trattamento psichiatrico e psicoterapico,
intrapreso a partire dall'ottobre 2006 (Dr. med. __________), sia anche di
fronte ad una riassunzione lavorativa, presso il suo ultimo datore di lavoro,
in qualità di aiuto meccanico, nella misura del 100%, dal gennaio 2007 al marzo
2007 e nella misura del 50% dall'aprile 2007 (__________).
1.2 a livello
fisico
Vedi reumatologi
curante, Dr. med __________ (Lugano) e perizia reumatologica del Dr. med. __________,
del maggio 2004.
1.3 nell'ambito
sociale
Il peritando, a suo
dire, ha presentato, nell'autunno 2006 una tendenza ad una riduzione al piacere
ed interesse nelle relazioni interpersonali e sociali, con una tendenza ad un
ritiro sociale, sebbene sotto un versante sociale ed interpersonale, sia
risultato in grado di affrontare la ripresa di un impegno lavorativo, come
meccanico d'auto, dal gennaio 2007, fino a tutt'oggi, come su descritto, ciò
che permette di evidenziare, anche la presenza di risorse sociali ed
interpersonali.
Considerandi
2.
Conseguenze dei disturbi sull'attività
attuale
2.1
Come si ripercuotono i disturbi
sull'attività attuale dell'assicurato?
Da un punto di vista
medico-psichiatrico, i disturbi psicopatologici, presentati dall'assicurato,
non ne minano attualmente la capacità lavorativa.
2.2
L'attività
attuale è ancora praticabile?
Sì.
2.3
Se sì, in
quale misura (ore al giorno)?
Dal punto di vista
medico-psichiatrico, l'attività di aiuto meccanico è praticabile nella misura
del 100%, vale a dire otto ore al giorno circa.
2.4
È
constatabile una diminuzione della capacità di lavoro?
No.
2.6
Da quando esiste una limitazione
della capacità di lavoro provata a livello medico di almeno il 20%?
Dall'autunno 2006, il
peritando ha presentato un'incapacità lavorativa del 20%, nel contesto di uno
stress psicosociale, costituito da una rischio di un mancato rinnovo del
permesso di soggiorno in Svizzera, con ripercussioni sociali e famigliari
significative, come su descritto.
2.7
Qual è stato da allora lo
sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?
Dall'ottobre 2006, il
peritando, attraverso un trattamento psichiatrico e psicoterapico di sostegno,
consistente anche in un trattamento ansiolitico ed antidepressivo [Tranxilium,
10.
mg (1 - 0 - 0 - 0), Citalopram, 40 mg (1 - 0 - 0 - 0)], ha potuto presentare
un miglioramento clinico del quadro psicopatologico, consistente in una
sindrome mista ansioso-depressiva, con miglioramento, sia dei disturbi ansiosi
e del disturbo timico, miglioramento anche psichico, stabilizzatosi
ulteriormente, con una riassunzione professionale, da parte del suo ultimo
datore di lavoro (__________ __________), dal gennaio 2007 al 100% e
dall'aprile 2007 al 50%, cambiamento di contratto lavorativo questo, mal vissuto
dal peritando stesso.
3.
L'ambiente di lavoro dell'assicurato è in grado di sopportarne
i disturbi psichici?
Essendo stato
riassunto il peritando dal suo ultimo datore di lavoro (__________) dal gennaio
2007.
al 100%, sebbene dall'aprile 2007 nella misura del 50%, risulta pensabile
che il datore di lavoro sia in grado di sopportare un'eventuale presenza di
disturbi psichici.
C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione
1.
È possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono
in corso? Ne sono previsti?
Tenuto conto della
formazione acquisita dal peritando, della sua conoscenza linguistica di base
dell'italiano, più che una riqualifica professionale, risulta indicata, da un
punto di vista medico-psichiatrico, un aiuto al collocamento ed eventualmente
ad un orientamento professionale, da parte dell'AI.
2.
È possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di
lavoro attuale?
Come già scritto in
precedenza, l'assicurato è nuovamente alle dipendenze del suo ultimo datore di
lavoro, sebbene il contratto di lavoro, dall'aprile 2007, sia stato ridotto al
50%, a dire del peritando, non per motivi di salute, ma piuttosto per motivi
economici.
3.
L'assicurato è in grado di svolgere altre
attività?
Sì, l'assicurato è in grado di svolgere altre
attività.
3.1
Se sì, a quali esigenze deve
rispondere il posto di lavoro e di che cosa bisogna tenere soprattutto conto
nel caso di un'altra attività (esigenze nei confronti delle persone cui si fa
riferimento, clima di lavoro ecc.)?
Da un punto di vista
medico-psichiatrico non vi sono particolari restrizioni e limiti, di cui tenere
conto, se non un'attività senza particolari responsabilità, che richiedano un
apprendistato specifico di lunga durata. Risulta indicato, da un punto di vista
medico-psichiatrico, un aiuto ed intervento dell'AI, rispetto ad un
collocamento professionale.
3.2
In che misura si possono
svolgere attività consone alle menomazioni (ore al giorno)?
Da un punto di vista
medico psichiatrico, si possono svolgere altre attività, per circa otto ore al
giorno.
3.3
È
constatabile una riduzione della capacità di lavoro?
No." (Doc. AI 75/8-13)
A seguito
delle indicazioni del 9 novembre 2007 del Dr. __________ __________ del SMR (doc.
AI 89-1) l’UAI ha predisposto un accertamento peritale reumatologico presso il
Dr. __________, spec. FMH in reumatologia (doc. AI 90-1).
Il Dr. __________
nella perizia reumatologica del 4 febbraio 2008, dopo aver illustrato
l’anamnesi del paziente, lo status e la documentazione radiologica e medica, ha
posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “Sind.
cervicovertebrale cronica senza neurologia su/con: - discopatia C4/6 con
piccola protrusione centrale; - discopatia C5/6 con protrusione diffusa e
foraminale dx. Sind. lombovertebrale cronica senza neurologia con/su: -
discopatia L4/5 con piccola ernia discale mediolaterale sx con restringimento
del canale e del forame corrispondente; - discopatia L5/S1 con protrusione
discale mediana-paramediana bilaterale lievemente più marcata verso dx; -
dolori lombospondilogeni cronici all’arto inferiore sx, da ultimo anche a dx.”
(doc. AI 93-12).
Il
medico interpellato dall’UAI ha poi fornito la seguente valutazione delle
conseguenze sulla capacità di lavoro:
"
(...)
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO
B.1 Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi
constatati:
Dal lato somatico, in
considerazione delle alterazioni degenerative della colonna lombare, risulta
una limitata caricabilità agli sforzi. Il paz. può portare e sollevare
ergonomicamente pesi di 15-20 kg anche se non in modo ripetitivo, senza
limitazioni pesi fino a 10-15 kg. Non dovrebbe eseguire continui movimenti di
flessione del tronco o rimanere a lungo in posizione ergonomiche sfavorevoli
(torsione e/o flessione lombare) o in posizione accovacciata. Non dovrebbe
tenere a lungo posizione eretta o seduta senza poter cambiare posizione ogni
ora circa. Può spostarsi senza limiti su terreni piani e scale. Sono da evitare
terreni fortemente sconnessi o in forte pendenza, scale a pioli o ponteggi,
così come manipolare attrezzi pesanti o infine lavori che contemplano forti
vibrazioni sulla colonna vertebrale. Normale motricità degli arti superiori e
delle mani.
Per quanto riguarda i
disturbi cervicali si possono ritenere alcuni limiti funzionali aggiuntivi,
come evitare lavori che richiedano continui movimenti soprattutto di
flessione-estensione della testa, di manipolare oggetti pesanti.
B.2 Conseguenze dei disturbi
sull'attività attuale:
Nella sua precedente
perizia del 2004 Dr. __________ riteneva una capacità lavorativa residua come
meccanico d'auto del 50%.
Nel suo rapporto del
settembre 2006 Dr. __________ segnala che il paz. soffre di cervicalgie e
lombalgie croniche su importanti disturbi degenerativi con ernie discali e
discopatie. Attualmente il paz. non può eseguire lavori pesanti ma unicamente
lavori prevalentemente da seduto con cambio frequente delle posizioni e senza
portare pesi elevati. La situazione è peggiorata nell'arco degli ultimi due
anni. In seguito nei due certificati del giugno e ottobre 2007 ritiene
l'assicurato inabile al 50% per qualsiasi attività lucrativa.
In considerazione di
tutto quanto precede, in particolare delle costatazioni cliniche, dei referti
medici e della diagnostica per immagini, non mi risultano elementi oggettivi o
somatici a prova di un effettivo peggioramento della situazione rispetto alla
perizia del Dr. __________.
Per tanto anche dal
mio punto di vista ritengo che l'assicurato possa svolgere nella misura del 50%
la sua attività di meccanico d'auto, che d'altra parte svolge attualmente in
questa misura.
C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
D'INTEGRAZIONE:
C.1 É possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Sono
in corso o previsti?
Non sono in corso o
previsti particolari provvedimenti d'integrazione. Il paz. ha beneficiato di
tutta la paletta di misure riabilitative e terapeutiche conservative, mentre la
possibilità di migliorare i suoi disturbi dal punto di vista chirurgico è stato
da più parti escluso o sconsigliato. Da parte mia non vedrei altre possibilità
terapeutiche finora non sfruttate, considerando anche la componente funzionale
associata.
C 2 E possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di
lavoro attuale?
No.
C.3 L'assicurato è in grado di svolgere
altre attività?
In un'attività
adeguata alle possibilità del paz. sarebbe un lavoro leggero o medioleggero
che rispetti i limiti indicati sopra (vedi punto B.1). Una capacità lavorativa
completa in un'attività adatta è tuttora ipotizzabile dal punto di vista
medico-teorico per quanto concerne l'aspetto somatico, rispettivamente
reumatologico.
D. OSSERVAZIONI:
Soggettivamente
l'assicurato ha tuttavia l'impressione di non poter fare quasi più niente, ciò
che riflette anche dal lato della capacità lavorativa la discrepanza
soggettiva-oggettiva descritta in precedenza (vedi punto A.5).
Mezzi ausiliari non sono necessari.
Sperando di aver così risposto in maniera
esauriente alle vostre domande, mi è gradita l'occasione per porgervi i miei
più cordiali saluti." (Doc. AI 93/12-16)
Da parte
sua il ricorrente ha prodotto il certificato medico del 20 maggio 2008 del Dr. __________,
spec. FMH in reumatologia, dal seguente tenore:
"
Si tratta di un paziente che lamenta ormai dal
2003.
una sintomatologia cervicale in presenza di discopatia C516 e
lombovertebrale nell'ambito di processi degenerativi importanti a livello L415,
L5/S1. Il paziente continua a lamentare malgrado le terapie conservative fin
qui eseguite dolori cervicali ma soprattutto dolori lombari irradianti alle
gambe. Il paziente presenta ripetuti blocchi lombari che ho potuto verificare
nel mio studio medico. Per questa ragione ho fatto eseguire in data 21.06.'07
una nuova RMN lombare che mostra in confronto con le precedenti lastre un lieve
peggioramento della compressione L415 a sx.
Per questo motivo ho fatto visitare il paziente
al Dr. __________ di cui allego la lettera del 24.09.'07. Questo riconferma la
presenza di conosciute discopatie L4/5, L51S1 "ora leggermente aumentate
con delle leggere protrusioni intra-foraminali a sx". Il Dr. __________
ritiene proponibile un intervento al livello delle doppie discopatie con una
spondilodesi lombare, non eseguita a causa della precaria situazione sociale
del paziente (timore di perdere il lavoro al 50%).
Sulla base di queste constatazioni ritengo che il
paziente presenti una situazione lombare in peggioramento negli ultimi anni
come confermato anche dalle recenti RMN e dalla valutazione specialistica dal
Dr. __________. In questo senso questo peggioramento non è stato valutato al
livello di Al.
Sulla base di queste constatazioni ritengo che il
paziente sia inabile in misura del 50% in qualsiasi attività lavorativa a
ragione del fatto che egli deve cambiare frequentemente posizioni da seduto ad
in piedi, evitare di sollevare carichi ripetuti, evitare dì lavorare in
posizioni non ergonomiche del rachide. Per questo motivo risulta inabile in
misura del 50% in qualsiasi attività lavorativa." (Doc. AI 98-12)
L’assicurato
ha inoltre prodotto lo scritto del 20 giugno 2008 del Dr. __________, spec. FMH
in psichiatria e psicoterapia:
"
In relazione alla sua richiesta di una mia presa
di posizione sulla decisione del 5.6.2008 da parte dell'Assicurazione
Invalidità nei confronti del mio paziente sopraccitato, le confermo che non
sono d'accordo con questa decisione. Le riconfermo che il Signor RI 1 presenta
un disturbo depressivo oramai ricorrente e un disturbo somatoforme da dolore
persistente, un'emicrania cronica resistente alle terapie, già indagata presso
l'Ospedale __________, inoltre la conosciuta patologia reumatologica che è
stata già indagata da diversi specialisti e che il medico curante, Dr. __________
valuta invalidante nella misura del 50%.
Per quanto riguarda la valutazione effettuata dal
Dr. __________, non sono d'accordo tanto nella descrizione clinica del
paziente, quanto nelle conclusioni, che a mio modo di vedere, a monte di
un'obiettività piuttosto severa conclude senza riconoscere la diagnosi esatta
di episodio depressivo e formulando una diagnosi assolutamente insufficiente
quale sindrome mista ansioso-depressiva. Questa diagnosi non si può più esporre
quando il disturbo, a distanza di tempo, è presente in una forma timica
stabilizzata ed è sotto trattamento psichiatrico ambulatoriale. Il Signor RI 1
è in mia osservazione dal 16.10.2006, segue costantemente una terapia
psicofarmacologica importante che è stata adeguata nel corso del tempo secondo
l'evoluzione clinica e le manifestazioni soggettive e oggettive del paziente.
Come al solito si mette in rilievo la situazione di disagio economico e psicosociale
ma dimentichiamo che il paziente di sua iniziativa e senza nessun aiuto è
riuscito a ritrovare un posto di lavoro a tempo ridotto pur di poter garantire
alla sua famiglia un reddito minimo sufficiente. Sulle osservazioni del collega
Dr. __________ sullo stile psicosomatico del paziente, non entro nel merito in
quanto si tratta di approcci diagnostici e nosologici diversi ma mi permetto di
osservare unicamente che lo stile di personalità psicosomatico in generale non
ha un substrato organico, cosa che non è il caso in questo paziente che, al di
là delle discussioni del grado invalidante delle proprie patologie, porta
sicuramente delle patologie di carattere neurologico, psichiatrico e osteoarticolare
importanti.
Le ricordo inoltre la storia del paziente che i
problemi depressivi si sono soltanto accentuati nell'ultimo periodo ma erano
già stati segnalati in passato a causa di diversi eventi luttuosi che avevano
coinvolto la famiglia del Signor RI 1." (Doc. AI 98-13)
2.6
Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico
ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125.
V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001.
pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000.
UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la
Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001.
pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto
2006.
concernente un caso di assicurazione
per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione
per l'invalidità, sottolineando
che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per
principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione
l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente
con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del
suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351
consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A
cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la
jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170
consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références
[arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants
font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre
de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)” (nello
stesso senso cfr. STF 9C_170/2008 del 7 novembre 2008).
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294;
cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203
e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze
tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei
dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,
le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle
risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino
l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante
un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc.
32.1999
).
2.7
Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della
decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni
peritali effettuate dal Dr. __________ e dal Dr. __________, da considerare
dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali
sopra ricordati.
2.7.1
Il Dr. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha infatti sottoposto l’assicurato ad
un accurato esame specialistico in data 25 aprile 2007. Nel referto del 15
maggio 2007 lo specialista dopo aver posto la diagnosi di“Sindrome mista
ansioso-depressiva (ICD-10: F41.2), dall’ottobre 2006. Sindrome somatoforme da
dolore persistente (ICD-10: F45.4), dal giugno 2003” ha
precisato che dal punto di vista medico-psichiatrico, i disturbi
psicopatologici di cui soffre l’assicurato non ne minano attualmente la
capacità lavorativa. Pertanto l’attività di aiuto meccanico è praticabile in
misura piena (100%).
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi da questa valutazione peritale, che non è del
resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle
patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità
lavorativa residua dell’interessato.
Tale non
può essere lo scritto del 20 giugno 2008 del Dr. __________ nel quale il medico
curante ha espresso il suo disaccordo con la decisione impugnata e con la
perizia del Dr. __________. In particolare, egli ha diagnosticato, oltre al
disturbo somatoforme da dolore persistente (già indicato nel rapporto del 14
dicembre 2006), un disturbo depressivo ricorrente contestando la diagnosi di sindrome
mista ansioso-depressiva. Il Dr. __________ ha asserito che “questa diagnosi
non si può più esporre quando il disturbo, a distanza di tempo, è presente in
una forma timica stabilizzata ed è sotto trattamento psichiatrico ambulatoriale”.
Egli ha inoltre valutato il ricorrente dal punto di vista psichiatrico inabile
al 50% (doc. AI 98-13).
La Dr.ssa
__________ psichiatra del SMR e il Dr. __________ __________, FMH generale, nelle
annotazioni del 29 luglio 2008 hanno confermato che “lo status evidenziato
dal Dr. __________ è concorde con una valutazione di sindrome
ansioso-depressiva il cui decorso viene descritto come migliorato e non vengono
forniti elementi clinici di supporto per una diversa valutazione da parte dello
psichiatra curante” (doc. IV bis).
I medici
del SMR hanno quindi rilevato che la patologia ansioso-depressiva presente in
comorbidità al disturbo somatoforme non appare di gravità ed intensità tali da
aver compromesso in maniera significativa la capacità lavorativa di RI 1 (doc.
IV bis).
Giova
ricordare al riguardo in tale contesto un principio ripetutamente riconosciuto
dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del
medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001,
consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto
di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF
125.
V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R.
Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en
l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico
assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si
può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista
(cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007
consid. 2).
Ad esempio, nella sentenza
9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:
" (...)
Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat
d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux
arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le
juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que
si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas
donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont
fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont
confirmé la décision attaquée. (...)"
Tutto ben considerato, dunque,
a mente del TCA non vi sono motivi per distanziarsi dalle conclusioni del Dr. __________,
alle quali deve essere attribuita, secondo la giurisprudenza
citata in precedenza (cfr. consid. 2.6.), forza probatoria piena, in quanto approfondite,
complete e motivate.
Va qui
ricordato che se, da una parte, la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti
rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Si
ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V
140.
e 129 V 4).
2.7.2
Il Dr. __________,
spec. FMH in reumatologia e medicina interna ha sottoposto l’assicurato ad un
accurato esame specialistico in data 11 gennaio 2008.
Nel
referto del 4 febbraio 2008 il reumatologo, dopo aver posto la diagnosi di “Sind.
cervicovertebrale cronica senza neurologia su/con: - discopatia C4/6 con
piccola protrusione centrale; - discopatia C5/6 con protrusione diffusa e
foraminale dx. Sind. lombovertebrale cronica senza neurologia con/su: -
discopatia L4/5 con piccola ernia discale mediolaterale sx con restringimento
del canale e del forame corrispondente; - discopatia L5/S1 con protrusione
discale mediana-paramediana bilaterale lievemente più marcata verso dx; -
dolori lombospondilogeni cronici all’arto inferiore sx, da ultimo anche a dx.”
ha riferito che in considerazione delle constatazioni cliniche, dei referti
medici e della diagnostica per immagini, non vi sono elementi oggettivi o
somatici che dimostrino un effettivo peggioramento del quadro valetudinario
rispetto alla perizia svolta nel 2004 dal Dr. __________ (doc. AI 93-15).
Il Dr. __________
ha quindi confermato la capacità lavorativa del 50% nell’attività di meccanico
d’auto, mentre in un’attività adeguata vi è una capacità lavorativa completa
(doc. AI 93-15)
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi nemmeno da questa valutazione peritale, che non
è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle
patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità
lavorativa residua dell’interessato.
Il
certificato medico del 20 maggio 2008 del Dr. __________, spec. FMH in
reumatologia, non permette una diversa valutazione della fattispecie. La
diagnosi del medico curante infatti si sovrappone a quella del perito (cfr.
doc. AI 98-12, 93-11/12). Diverge per contro la valutazione della capacità
lavorativa: 50% in ogni attività secondo il medico curante, abilità completa in
attività adeguate secondo il perito.
Nelle
annotazioni del 29 luglio 2008 i medici del SMR hanno sottolineato che l’esame
della colonna lombare del 21 giugno 2007 è stata valutata anche dal Dr. __________
“senza che fosse ritenuto esservi una sostanziale evoluzione radiologica”
(doc. IV bis)
Alla luce
di quanto esposto e della giurisprudenza in materia di valore probatorio
(consid. 2.6) il TCA ritiene che lo stato di salute dell’assicurato, dal
profilo reumatologico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato
dal Dr. __________ e che i referti del Dr. __________ non apportano nuovi
elementi, non apprezzati in sede peritale, in grado di influire sulla
valutazione specialistica del perito dell’amministrazione.
Le
conclusioni del medico curante seppur parzialmente divergenti per quanto
riguarda la valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente non apportano
nuovi elementi oggettivi ignorati dai referti peritali e vanno quindi intese
nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che le patologie
dell’interessato hanno sulla sua capacità di lavoro.
Per
costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la
legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto
esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 5 giugno 2008 – quando si ritenga che
fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25
consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V
366.
consid. 1b).
In casu, sia il
referto del Dr. __________, spec. FMH in medicina interna e reumatologia del 24
maggio 2009 (doc. F1) che quello del Dr. __________ della __________ del 19
febbraio 2009 (doc. F2) e del Dr. __________ del Servizio di neurologia
dell’Ospedale universitario di __________ (doc. XIX 2) sono ampiamente successivi alla decisione impugnata e si
riferiscono ad un quadro clinico constatato dopo il 5 giugno 2008, in particolare
per quanto riguarda la diagnosi di sospetta “claudicatio radicolare” in L5 a
sinistra indicata sia dal Dr. __________ che dal prof. __________ (cfr. dco.
XIX 2, doc. F1) che influenzerebbe in maniera importante la capacità lavorativa
dell’assicurato:
" (…)
Falls eine Claudicatio radicularis L5 li
vorliegen würde, wäre die Tätigkeit als Automechaniker nicht mehr zumutbar (…)
auch für körperliche leichte Tätigkeiten würde die restliche Arbeitsfähigkeit
höchstens 30% auf Grund der anhaltenden invalidisierenden Schmerzen betragen”
(doc. F1)
"
(…)
je suis d’accord avec le médecin traitant que
l’irritation radiculaire et la claudicatio, ainsi que la problematique au
niveau du bras ne sont pas compatibles avec une activité à plein temps en tant
que mécanicien automobile” (doc. XIX 2)
Il Dr. __________ del SMR
nelle annotazioni del 17 giugno 2009 ha proposto l’esecuzione di una perizia
SAM comprendente la valutazione reumatologica, neurologica e psichiatrica.
Secondo il medico “nella perizia SAM dovrà in particolare essere discussa la
sospetta claudicatio radicolare” e “si dovrà valutare dettagliatamente i
criteri di Förster in questo caso che fino a prova contraria ha caratteristiche
primariamente somatoformi” (doc. XXI bis).
In
considerazione, dunque, di questi certificati medici e delle annotazioni del
SMR, il TCA ritiene opportuno trasmettere all’amministrazione gli atti affinché
proceda ad una revisione d’ufficio secondo le indicazioni del Dr. __________
(cfr. art. 87 cpv. 2 OAI).
Alla luce
di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze
dei periti interpellati dall’amministrazione, le quali hanno permesso di
vagliare accuratamente lo stato di salute dell’interessato e richiamato inoltre
l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer
Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il
TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimi-glianza preponderante valido
nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2
e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V
32.
consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurato
è tuttora abile in misura del 50% in ogni attività.
Nella misura in cui l’UAI ha negato il diritto dell’assicurato ad
una rendita d’invalidità (grado del 25%), la decisione 5 giugno 2008 deve,
perciò, essere confermata.
2.8
L’assicurato
ha chiesto al TCA “di valutare l’opportunità di demandare ad un nuovo perito
l’incarico di, da un lato dirimere la diatriba fra il Dr. med. __________ e il
Dr. med. __________ e, dall’altro, completare la valutazione della sindrome
somatoforme trascurata dal Dr. med. __________” (doc. XI)
Al
proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,
si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo
1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda
pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di
essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28; DTF 124
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In
concreto la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito
della vertenza, per cui la richiesta probatoria deve essere disattesa.
2.9
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico
dell’assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Gli atti
vengono trasmessi all’UAI affinché avvii una revisione d’ufficio come indicato
al consid. 2.7.2.
3. Le spese
di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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