Lexipedia

Decisione

32.2008.129

L'UAI a giusta ragione ha respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurato non essendo subentrato un peggioramento dello stato di salute rispetto alla precedente decisione. Confermata sia la periz

14 settembre 2009Italiano55 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti medici del caso mediante l’allestimento di una perizia

psichiatrica specialistica” (doc. AI 65-1).

1.7. Il 2 marzo

2007 l’UAI ha predisposto l’esecuzione di un accertamento medico ambulatoriale presso

il Dr. __________ __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. AI

72-1) che ha avuto luogo in data 25 aprile 2007 (doc. AI 75-1).

1.8. L’11

settembre 2007 il nuovo rappresentante del ricorrente, __________, ha trasmesso

all’UAI il certificato medico del 12 giugno 2007 del Dr. __________ (doc. AI

85-4), il rapporto medico del 24 aprile 2007 del Dr. __________ dell’Ospedale

Regionale di __________ (doc. AI 85-5) e il referto del 21 giugno 2007 del Dr. __________

(doc. AI 85-8).

Il 27

ottobre 2007 egli ha poi inviato all’Ufficio AI il certificato medico del 25

ottobre 2007 del Dr. __________ (doc. 87-1/2)

1.9. Dopo aver

sottoposto la nuova documentazione medica all’esame del SMR (doc. AI 89-1),

l’UAI ha predisposto un accertamento medico ambulatoriale presso il Dr. __________,

spec. FMH in reumatologia (doc. AI 90-1, 93-1).

Esperito

tale accertamento medico l’UAI, con decisione del 5 giugno 2008 (doc. AI 97-1),

preavvisata con progetto del 28 aprile 2008 (doc. AI 96-1), ha respinto la

richiesta di prestazioni dell’assicurato non essendo subentrato un

peggioramento dello stato di salute rispetto alla decisione del 28 settembre

2004.

1.10. Contro questa

decisione l’assicurato, rappresentato da __________ __________, ha inoltrato un

tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della decisione impugnata e

la retrocessione dell’incarto all’UAI per l’assegnazione di una rendita (doc.

I).

Sostanzialmente

il ricorrente ha contestato le valutazioni specialistiche eseguite dai periti

interpellati dall’amministrazione (Dr. __________ e Dr. __________) riprendendo

le valutazioni dei medici curanti dell’assicurato: il Dr. __________ e il Dr. __________.

Egli

sostiene che a RI 1 non può “essere riconosciuto un grado d’incapacità

lavorativa di soli 25 punti percentuali, ritenuto che già solo da un punto di

vista reumatologico, gli specialisti che lo hanno in cura, si esprimono per una

incapacità del 50%” (doc. I).

In merito

alla valutazione psichiatrica __________ ha contestato la perizia del Dr. __________

il quale “non riconosce neppure la diagnosi esatta e formula di conseguenza

una diagnosi assolutamente insufficiente” (doc. I).

A

sostegno delle proprie argomentazioni l’insorgente ha prodotto il certificato

medico del 20 maggio 2008 del Dr. __________ (doc. C) e quello del 20 giugno

2008 del Dr. __________ (doc. D).

1.11. L’UAI, in

risposta, dopo aver sottoposto la nuova documentazione medica al vaglio del

SMR, ha postulato la reiezione integrale del ricorso rilevando che “dalla

documentazione medica presentata non si apprezzano elementi che possano

modificare le conclusioni precedenti che vengono riconfermate”. Viene così

ribadita la totale capacità lavorativa del ricorrente in attività adeguata al

suo stato di salute (doc. IV + bis).

1.12. In data 9

febbraio 2009 il nuovo patrocinatore dell’assicurato, l’avv. RA 1, ha

presentato un allegato di replica chiedendo il rinvio degli atti

all’amministrazione, affinché proceda con l’assegnazione di una rendita

corrispondente ad un grado d’invalidità pari almeno al 50% (doc. XI)

In

sostanza l’insorgente ha contestato la valutazione peritale reumatologica del

Dr. __________, che non avrebbe considerato il peggioramento dello status

clinico di RI 1, e quella psichiatrica del Dr. __________ che diverge da quanto

osservato dal medico curante Dr. __________. In particolare, quest’ultimo si

discosta sia dal punto di vista diagnostico che sulle conclusioni relative alla

capacità lucrativa, dal perito interpellato dall’amministrazione (doc. XI).

1.13. L’UAI, in

duplica, fondandosi sulle valutazioni del SMR del 31 maggio 2007 (doc. AI 78-1)

e dell’8 febbraio 2008 (doc. AI 94-1) ha confermato la decisione impugnata e

postulato la reiezione del gravame (doc. XIII).

1.14. In data 29

maggio 2009 (doc. XVII) il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso a questa

Corte il rapporto medico del 24 maggio 2009 del Dr. __________ (doc. F1) e il

referto del 19 febbraio 2009 della __________ (doc. F2)

1.15. Il 5 giugno

2009 il ricorrente ha prodotto le radiografie in formato digitale (doc. XIX1), il

rapporto del 25 maggio 2009 del Prof. __________ dell’Ospedale Universitario di

__________ (doc. XIX2) unitamente alle richieste di delucidazioni dell’avv. RA

1 (doc. XIX3) e le relative risposte del medico (doc. XIX4).

1.16. Con le

osservazioni del 30 giugno 2009 l’UAI, dopo aver sottoposto la nuova

documentazione medica al vaglio del SMR, ha confermato il provvedimento

impugnato e proposto la reiezione del ricorso, in quanto i documenti medici prodotti

“considerano una situazione posteriore alla decisione impugnata quindi non

possono essere considerati ai fini della definizione del presente gravame”

(doc. XXI+ bis).

I doc.

XXI + bis sono stati trasmessi al ricorrente per conoscenza (doc. XXII)

1.17. Il TCA, in

data 23 luglio 2009, ha richiesto

all’UAI il rapporto medico del 14 dicembre 2006 del Dr. __________ assente

nell’incarto AI (doc. XXIII 2).

L’UAI ne

ha trasmesso una copia a questa Corte il 28 luglio 2009 (doc. XXIII + 1/2).

I doc.

XXIII 1+2 sono stati trasmessi alle parti (doc. XXIV), le quali non hanno

formulato osservazioni (doc. XXV e XXVI).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;

STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U

347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H

304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo

la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28

cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati

hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre

quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono

invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Questa

graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio

2008.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

2.3. Se il grado

d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in

modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata

o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.

1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile

modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato

stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno

per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti

che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della

grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di

revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o

d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura

rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine,

prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi

invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o

perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è

riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel

capoverso 3.

Se la

capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il

cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a

prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener

conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso

perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

La

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a

revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha

un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è

rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno

subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994

nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30).

Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che

le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una

modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

D'altra

parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista

astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

In ogni

caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla

pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente

mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,

sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a;

STFA 29 aprile 1991 in causa

G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

Per

stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita

a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 133 V 108, 125

V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30;

Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).

Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita

d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2

lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione

della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto,

il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

2.4. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta Corte ha inoltre

avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i

quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali

propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono

considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità

di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri

per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca

un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati

così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:

"

6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo

da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,

per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente

necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una

incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2,

destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF

130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un

disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a

determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa

suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den

Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz

Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76

segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a

questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il

disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una

gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla

persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato

del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V

165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298

consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi

eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità

psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata

di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche

croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili

o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale

dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i

riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare

ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero

delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno

ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29

gennaio 2003 in re P., I

129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad

esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della

ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato

(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

Questa giurisprudenza

è stata confermata dall’Alta Corte nella sentenza 9C_830/2007 del 27 luglio

2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22 luglio 2008.

Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

"

5.2 In una recente

sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità

presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica

di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa

di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi

stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione

sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,

senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso

tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto

psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn")

oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle

regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi

profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del

21 aprile 2004 in re P., I

870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c;

Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine

Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in

der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],

Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80

segg.)."

In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131

V 49 l'Alta Corte, dopo avere

confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei

criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi

a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.

Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

La nostra

Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata

nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,

rilevando:

" (…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente

sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione

nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che

non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione

la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti

medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con

i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico,

e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi

sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme

qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve

presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere

sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131

V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve

comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati

fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di

fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi

negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante

per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un

processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe

croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le

manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure

ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo

nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di

una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato

psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di

un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto

tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di

disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno

alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni

legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.

(…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)

In una sentenza 9C_35/2007

del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:

" (...)

Quanto agli effetti invalidanti della

fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo

giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X.________, basta il rilievo

che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme da

dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una

limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per

eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in

concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu:

sintomatologia depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una

(chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V

65 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352

consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che

“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in

particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).

(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.5. Nella decisione su opposizione

del 15 luglio 2005 (doc. AI 42-1) che ha confermato la precedente decisione del

28 settembre 2004 (doc. AI 34-1) l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni

dell’assicurato fondandosi, in particolare, sulla perizia medica del 14 maggio

2004 del Dr. __________ (doc. AI 18-1).

A seguito

delle indicazioni dell’8 gennaio 2007 del Dr. __________ __________ del SMR (doc.

AI 62-1) che ha portato l’amministrazione in sede di risposta a proporre il

rinvio degli atti (doc. AI 63-1) e il conseguente stralcio della causa da parte

del TCA (doc. AI 65-1), l’UAI ha predisposto un accertamento peritale

psichiatrico presso il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia

(doc. AI 72-1).

Il Dr. __________

nella perizia medica del 15 maggio 2007, dopo aver illustrato l’anamnesi del

paziente, i dati soggettivi e le constatazioni obiettive, ha posto la diagnosi

con ripercussioni sulla capacità di lavoro di “Sindrome mista

ansioso-depressiva (ICD-10: F 41.2), dall’ottobre 2006. Sindrome somatoforme da

dolore persistente (ICD-10: F45.4), dal giugno 2003” (doc. AI

75-8)

Lo

specialista ha poi fornito la seguente valutazione delle conseguenze

sulla capacità di lavoro:

"

(...)

B. Conseguenze sulla capacità di lavoro

1 Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi

constatati

1.1 a livello psicologico e mentale

Il peritando, a

partire dall'autunno 2006, ha sviluppato una sindrome mista ansioso-depressiva,

nel contesto di un fattore psicosociale stressante, caratterizzato da un

rischio di mancato rinnovo di un permesso di soggiorno in Svizzera, con

angoscia e "fantasma" di un cambiamento repentino di vita sociale per

sé, e soprattutto per la figlia e la moglie, vivendo uno stato di nervosismo ed

ansia, flessione di umore, insonnia, sintomi questi risultati più temperati e

migliorati, di fronte, sia ad un trattamento psichiatrico e psicoterapico,

intrapreso a partire dall'ottobre 2006 (Dr. med. __________), sia anche di

fronte ad una riassunzione lavorativa, presso il suo ultimo datore di lavoro,

in qualità di aiuto meccanico, nella misura del 100%, dal gennaio 2007 al marzo

2007 e nella misura del 50% dall'aprile 2007 (__________).

1.2 a livello

fisico

Vedi reumatologi

curante, Dr. med __________ (Lugano) e perizia reumatologica del Dr. med. __________,

del maggio 2004.

1.3 nell'ambito

sociale

Il peritando, a suo

dire, ha presentato, nell'autunno 2006 una tendenza ad una riduzione al piacere

ed interesse nelle relazioni interpersonali e sociali, con una tendenza ad un

ritiro sociale, sebbene sotto un versante sociale ed interpersonale, sia

risultato in grado di affrontare la ripresa di un impegno lavorativo, come

meccanico d'auto, dal gennaio 2007, fino a tutt'oggi, come su descritto, ciò

che permette di evidenziare, anche la presenza di risorse sociali ed

interpersonali.

Considerandi

2.

Conseguenze dei disturbi sull'attività

attuale

2.1

Come si ripercuotono i disturbi

sull'attività attuale dell'assicurato?

Da un punto di vista

medico-psichiatrico, i disturbi psicopatologici, presentati dall'assicurato,

non ne minano attualmente la capacità lavorativa.

2.2

L'attività

attuale è ancora praticabile?

Sì.

2.3

Se sì, in

quale misura (ore al giorno)?

Dal punto di vista

medico-psichiatrico, l'attività di aiuto meccanico è praticabile nella misura

del 100%, vale a dire otto ore al giorno circa.

2.4

È

constatabile una diminuzione della capacità di lavoro?

No.

2.6

Da quando esiste una limitazione

della capacità di lavoro provata a livello medico di almeno il 20%?

Dall'autunno 2006, il

peritando ha presentato un'incapacità lavorativa del 20%, nel contesto di uno

stress psicosociale, costituito da una rischio di un mancato rinnovo del

permesso di soggiorno in Svizzera, con ripercussioni sociali e famigliari

significative, come su descritto.

2.7

Qual è stato da allora lo

sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?

Dall'ottobre 2006, il

peritando, attraverso un trattamento psichiatrico e psicoterapico di sostegno,

consistente anche in un trattamento ansiolitico ed antidepressivo [Tranxilium,

10.

mg (1 - 0 - 0 - 0), Citalopram, 40 mg (1 - 0 - 0 - 0)], ha potuto presentare

un miglioramento clinico del quadro psicopatologico, consistente in una

sindrome mista ansioso-depressiva, con miglioramento, sia dei disturbi ansiosi

e del disturbo timico, miglioramento anche psichico, stabilizzatosi

ulteriormente, con una riassunzione professionale, da parte del suo ultimo

datore di lavoro (__________ __________), dal gennaio 2007 al 100% e

dall'aprile 2007 al 50%, cambiamento di contratto lavorativo questo, mal vissuto

dal peritando stesso.

3.

L'ambiente di lavoro dell'assicurato è in grado di sopportarne

i disturbi psichici?

Essendo stato

riassunto il peritando dal suo ultimo datore di lavoro (__________) dal gennaio

2007.

al 100%, sebbene dall'aprile 2007 nella misura del 50%, risulta pensabile

che il datore di lavoro sia in grado di sopportare un'eventuale presenza di

disturbi psichici.

C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione

1.

È possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono

in corso? Ne sono previsti?

Tenuto conto della

formazione acquisita dal peritando, della sua conoscenza linguistica di base

dell'italiano, più che una riqualifica professionale, risulta indicata, da un

punto di vista medico-psichiatrico, un aiuto al collocamento ed eventualmente

ad un orientamento professionale, da parte dell'AI.

2.

È possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di

lavoro attuale?

Come già scritto in

precedenza, l'assicurato è nuovamente alle dipendenze del suo ultimo datore di

lavoro, sebbene il contratto di lavoro, dall'aprile 2007, sia stato ridotto al

50%, a dire del peritando, non per motivi di salute, ma piuttosto per motivi

economici.

3.

L'assicurato è in grado di svolgere altre

attività?

Sì, l'assicurato è in grado di svolgere altre

attività.

3.1

Se sì, a quali esigenze deve

rispondere il posto di lavoro e di che cosa bisogna tenere soprattutto conto

nel caso di un'altra attività (esigenze nei confronti delle persone cui si fa

riferimento, clima di lavoro ecc.)?

Da un punto di vista

medico-psichiatrico non vi sono particolari restrizioni e limiti, di cui tenere

conto, se non un'attività senza particolari responsabilità, che richiedano un

apprendistato specifico di lunga durata. Risulta indicato, da un punto di vista

medico-psichiatrico, un aiuto ed intervento dell'AI, rispetto ad un

collocamento professionale.

3.2

In che misura si possono

svolgere attività consone alle menomazioni (ore al giorno)?

Da un punto di vista

medico psichiatrico, si possono svolgere altre attività, per circa otto ore al

giorno.

3.3

È

constatabile una riduzione della capacità di lavoro?

No." (Doc. AI 75/8-13)

A seguito

delle indicazioni del 9 novembre 2007 del Dr. __________ __________ del SMR (doc.

AI 89-1) l’UAI ha predisposto un accertamento peritale reumatologico presso il

Dr. __________, spec. FMH in reumatologia (doc. AI 90-1).

Il Dr. __________

nella perizia reumatologica del 4 febbraio 2008, dopo aver illustrato

l’anamnesi del paziente, lo status e la documentazione radiologica e medica, ha

posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “Sind.

cervicovertebrale cronica senza neurologia su/con: - discopatia C4/6 con

piccola protrusione centrale; - discopatia C5/6 con protrusione diffusa e

foraminale dx. Sind. lombovertebrale cronica senza neurologia con/su: -

discopatia L4/5 con piccola ernia discale mediolaterale sx con restringimento

del canale e del forame corrispondente; - discopatia L5/S1 con protrusione

discale mediana-paramediana bilaterale lievemente più marcata verso dx; -

dolori lombospondilogeni cronici all’arto inferiore sx, da ultimo anche a dx.”

(doc. AI 93-12).

Il

medico interpellato dall’UAI ha poi fornito la seguente valutazione delle

conseguenze sulla capacità di lavoro:

"

(...)

B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO

B.1 Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi

constatati:

Dal lato somatico, in

considerazione delle alterazioni degenerative della colonna lombare, risulta

una limitata caricabilità agli sforzi. Il paz. può portare e sollevare

ergonomicamente pesi di 15-20 kg anche se non in modo ripetitivo, senza

limitazioni pesi fino a 10-15 kg. Non dovrebbe eseguire continui movimenti di

flessione del tronco o rimanere a lungo in posizione ergonomiche sfavorevoli

(torsione e/o flessione lombare) o in posizione accovacciata. Non dovrebbe

tenere a lungo posizione eretta o seduta senza poter cambiare posizione ogni

ora circa. Può spostarsi senza limiti su terreni piani e scale. Sono da evitare

terreni fortemente sconnessi o in forte pendenza, scale a pioli o ponteggi,

così come manipolare attrezzi pesanti o infine lavori che contemplano forti

vibrazioni sulla colonna vertebrale. Normale motricità degli arti superiori e

delle mani.

Per quanto riguarda i

disturbi cervicali si possono ritenere alcuni limiti funzionali aggiuntivi,

come evitare lavori che richiedano continui movimenti soprattutto di

flessione-estensione della testa, di manipolare oggetti pesanti.

B.2 Conseguenze dei disturbi

sull'attività attuale:

Nella sua precedente

perizia del 2004 Dr. __________ riteneva una capacità lavorativa residua come

meccanico d'auto del 50%.

Nel suo rapporto del

settembre 2006 Dr. __________ segnala che il paz. soffre di cervicalgie e

lombalgie croniche su importanti disturbi degenerativi con ernie discali e

discopatie. Attualmente il paz. non può eseguire lavori pesanti ma unicamente

lavori prevalentemente da seduto con cambio frequente delle posizioni e senza

portare pesi elevati. La situazione è peggiorata nell'arco degli ultimi due

anni. In seguito nei due certificati del giugno e ottobre 2007 ritiene

l'assicurato inabile al 50% per qualsiasi attività lucrativa.

In considerazione di

tutto quanto precede, in particolare delle costatazioni cliniche, dei referti

medici e della diagnostica per immagini, non mi risultano elementi oggettivi o

somatici a prova di un effettivo peggioramento della situazione rispetto alla

perizia del Dr. __________.

Per tanto anche dal

mio punto di vista ritengo che l'assicurato possa svolgere nella misura del 50%

la sua attività di meccanico d'auto, che d'altra parte svolge attualmente in

questa misura.

C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

D'INTEGRAZIONE:

C.1 É possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Sono

in corso o previsti?

Non sono in corso o

previsti particolari provvedimenti d'integrazione. Il paz. ha beneficiato di

tutta la paletta di misure riabilitative e terapeutiche conservative, mentre la

possibilità di migliorare i suoi disturbi dal punto di vista chirurgico è stato

da più parti escluso o sconsigliato. Da parte mia non vedrei altre possibilità

terapeutiche finora non sfruttate, considerando anche la componente funzionale

associata.

C 2 E possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di

lavoro attuale?

No.

C.3 L'assicurato è in grado di svolgere

altre attività?

In un'attività

adeguata alle possibilità del paz. sarebbe un lavoro leggero o medio­leggero

che rispetti i limiti indicati sopra (vedi punto B.1). Una capacità lavorativa

completa in un'attività adatta è tuttora ipotizzabile dal punto di vista

medico-teorico per quanto concerne l'aspetto somatico, rispettivamente

reumatologico.

D. OSSERVAZIONI:

Soggettivamente

l'assicurato ha tuttavia l'impressione di non poter fare quasi più niente, ciò

che riflette anche dal lato della capacità lavorativa la discrepanza

soggettiva-oggettiva descritta in precedenza (vedi punto A.5).

Mezzi ausiliari non sono necessari.

Sperando di aver così risposto in maniera

esauriente alle vostre domande, mi è gradita l'occasione per porgervi i miei

più cordiali saluti." (Doc. AI 93/12-16)

Da parte

sua il ricorrente ha prodotto il certificato medico del 20 maggio 2008 del Dr. __________,

spec. FMH in reumatologia, dal seguente tenore:

"

Si tratta di un paziente che lamenta ormai dal

2003.

una sintomatologia cervicale in pre­senza di discopatia C516 e

lombovertebrale nell'ambito di processi degenerativi importanti a livello L415,

L5/S1. Il paziente continua a lamentare malgrado le terapie conservative fin

qui eseguite dolori cervicali ma soprattutto dolori lombari irradianti alle

gambe. Il paziente presenta ripetuti blocchi lombari che ho potuto verificare

nel mio studio medico. Per que­sta ragione ho fatto eseguire in data 21.06.'07

una nuova RMN lombare che mostra in confronto con le precedenti lastre un lieve

peggioramento della compressione L415 a sx.

Per questo motivo ho fatto visitare il paziente

al Dr. __________ di cui allego la lettera del 24.09.'07. Questo riconferma la

presenza di conosciute discopatie L4/5, L51S1 "ora leg­germente aumentate

con delle leggere protrusioni intra-foraminali a sx". Il Dr. __________

ritiene proponibile un intervento al livello delle doppie discopatie con una

spondilodesi lombare, non eseguita a causa della precaria situazione sociale

del paziente (timore di perdere il lavoro al 50%).

Sulla base di queste constatazioni ritengo che il

paziente presenti una situazione lombare in peggioramento negli ultimi anni

come confermato anche dalle recenti RMN e dalla valutazione specialistica dal

Dr. __________. In questo senso questo peggioramento non è stato valutato al

livello di Al.

Sulla base di queste constatazioni ritengo che il

paziente sia inabile in misura del 50% in qualsiasi attività lavorativa a

ragione del fatto che egli deve cambiare frequentemente posizioni da seduto ad

in piedi, evitare di sollevare carichi ripetuti, evitare dì lavorare in

posizioni non ergonomiche del rachide. Per questo motivo risulta inabile in

misura del 50% in qualsiasi attività lavorativa." (Doc. AI 98-12)

L’assicurato

ha inoltre prodotto lo scritto del 20 giugno 2008 del Dr. __________, spec. FMH

in psichiatria e psicoterapia:

"

In relazione alla sua richiesta di una mia presa

di posizione sulla decisione del 5.6.2008 da parte dell'Assicurazione

Invalidità nei confronti del mio paziente sopraccitato, le confermo che non

sono d'accordo con questa decisione. Le riconfermo che il Signor RI 1 presenta

un disturbo depressivo oramai ricorrente e un disturbo somatoforme da dolore

persistente, un'emicrania cronica resistente alle terapie, già indagata presso

l'Ospedale __________, inoltre la conosciuta patologia reumatologica che è

stata già indagata da diversi specialisti e che il medico curante, Dr. __________

valuta invalidante nella misura del 50%.

Per quanto riguarda la valutazione effettuata dal

Dr. __________, non sono d'accordo tanto nella descrizione clinica del

paziente, quanto nelle conclusioni, che a mio modo di vedere, a monte di

un'obiettività piuttosto severa conclude senza riconoscere la diagnosi esatta

di episodio depressivo e formulando una diagnosi assolutamente insufficiente

quale sindrome mista ansioso-depressiva. Questa diagnosi non si può più esporre

quando il disturbo, a distanza di tempo, è presente in una forma timica

stabilizzata ed è sotto trattamento psichiatrico ambulatoriale. Il Signor RI 1

è in mia osservazione dal 16.10.2006, segue costantemente una terapia

psicofarmacologica importante che è stata adeguata nel corso del tempo secondo

l'evoluzione clinica e le manifestazioni soggettive e oggettive del paziente.

Come al solito si mette in rilievo la situazione di disagio economico e psicosociale

ma dimentichiamo che il paziente di sua iniziativa e senza nessun aiuto è

riuscito a ritrovare un posto di lavoro a tempo ridotto pur di poter garantire

alla sua famiglia un reddito minimo sufficiente. Sulle osservazioni del collega

Dr. __________ sullo stile psicosomatico del paziente, non entro nel merito in

quanto si tratta di approcci diagnostici e nosologici diversi ma mi permetto di

osservare unicamente che lo stile di personalità psicosomatico in generale non

ha un substrato organico, cosa che non è il caso in questo paziente che, al di

là delle discussioni del grado invalidante delle proprie patologie, porta

sicuramente delle patologie di carattere neurologico, psichiatrico e osteoarticolare

importanti.

Le ricordo inoltre la storia del paziente che i

problemi depressivi si sono soltanto accentuati nell'ultimo periodo ma erano

già stati segnalati in passato a causa di diversi eventi luttuosi che avevano

coinvolto la famiglia del Signor RI 1." (Doc. AI 98-13)

2.6

Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico

ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125.

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000.

UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la

Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006.

concernente un caso di assicurazione

per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione

l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente

con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del

suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351

consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A

cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la

jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170

consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références

[arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise

ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles

investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une

opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants

font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre

de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)” (nello

stesso senso cfr. STF 9C_170/2008 del 7 novembre 2008).

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294;

cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203

e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze

tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei

dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,

le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle

risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino

l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante

un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc.

32.1999

).

2.7

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni

peritali effettuate dal Dr. __________ e dal Dr. __________, da considerare

dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali

sopra ricordati.

2.7.1

Il Dr. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha infatti sottoposto l’assicurato ad

un accurato esame specialistico in data 25 aprile 2007. Nel referto del 15

maggio 2007 lo specialista dopo aver posto la diagnosi di“Sindrome mista

ansioso-depressiva (ICD-10: F41.2), dall’ottobre 2006. Sindrome somatoforme da

dolore persistente (ICD-10: F45.4), dal giugno 2003” ha

precisato che dal punto di vista medico-psichiatrico, i disturbi

psicopatologici di cui soffre l’assicurato non ne minano attualmente la

capacità lavorativa. Pertanto l’attività di aiuto meccanico è praticabile in

misura piena (100%).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi da questa valutazione peritale, che non è del

resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle

patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità

lavorativa residua dell’interessato.

Tale non

può essere lo scritto del 20 giugno 2008 del Dr. __________ nel quale il medico

curante ha espresso il suo disaccordo con la decisione impugnata e con la

perizia del Dr. __________. In particolare, egli ha diagnosticato, oltre al

disturbo somatoforme da dolore persistente (già indicato nel rapporto del 14

dicembre 2006), un disturbo depressivo ricorrente contestando la diagnosi di sindrome

mista ansioso-depressiva. Il Dr. __________ ha asserito che “questa diagnosi

non si può più esporre quando il disturbo, a distanza di tempo, è presente in

una forma timica stabilizzata ed è sotto trattamento psichiatrico ambulatoriale”.

Egli ha inoltre valutato il ricorrente dal punto di vista psichiatrico inabile

al 50% (doc. AI 98-13).

La Dr.ssa

__________ psichiatra del SMR e il Dr. __________ __________, FMH generale, nelle

annotazioni del 29 luglio 2008 hanno confermato che “lo status evidenziato

dal Dr. __________ è concorde con una valutazione di sindrome

ansioso-depressiva il cui decorso viene descritto come migliorato e non vengono

forniti elementi clinici di supporto per una diversa valutazione da parte dello

psichiatra curante” (doc. IV bis).

I medici

del SMR hanno quindi rilevato che la patologia ansioso-depressiva presente in

comorbidità al disturbo somatoforme non appare di gravità ed intensità tali da

aver compromesso in maniera significativa la capacità lavorativa di RI 1 (doc.

IV bis).

Giova

ricordare al riguardo in tale contesto un principio ripetutamente riconosciuto

dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del

medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001,

consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto

di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF

125.

V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R.

Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en

l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico

assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si

può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista

(cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007

consid. 2).

Ad esempio, nella sentenza

9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:

" (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la

divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (...)"

Tutto ben considerato, dunque,

a mente del TCA non vi sono motivi per distanziarsi dalle conclusioni del Dr. __________,

alle quali deve essere attribuita, secondo la giurisprudenza

citata in precedenza (cfr. consid. 2.6.), forza probatoria piena, in quanto approfondite,

complete e motivate.

Va qui

ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti

rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Si

ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140.

e 129 V 4).

2.7.2

Il Dr. __________,

spec. FMH in reumatologia e medicina interna ha sottoposto l’assicurato ad un

accurato esame specialistico in data 11 gennaio 2008.

Nel

referto del 4 febbraio 2008 il reumatologo, dopo aver posto la diagnosi di “Sind.

cervicovertebrale cronica senza neurologia su/con: - discopatia C4/6 con

piccola protrusione centrale; - discopatia C5/6 con protrusione diffusa e

foraminale dx. Sind. lombovertebrale cronica senza neurologia con/su: -

discopatia L4/5 con piccola ernia discale mediolaterale sx con restringimento

del canale e del forame corrispondente; - discopatia L5/S1 con protrusione

discale mediana-paramediana bilaterale lievemente più marcata verso dx; -

dolori lombospondilogeni cronici all’arto inferiore sx, da ultimo anche a dx.”

ha riferito che in considerazione delle constatazioni cliniche, dei referti

medici e della diagnostica per immagini, non vi sono elementi oggettivi o

somatici che dimostrino un effettivo peggioramento del quadro valetudinario

rispetto alla perizia svolta nel 2004 dal Dr. __________ (doc. AI 93-15).

Il Dr. __________

ha quindi confermato la capacità lavorativa del 50% nell’attività di meccanico

d’auto, mentre in un’attività adeguata vi è una capacità lavorativa completa

(doc. AI 93-15)

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi nemmeno da questa valutazione peritale, che non

è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle

patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità

lavorativa residua dell’interessato.

Il

certificato medico del 20 maggio 2008 del Dr. __________, spec. FMH in

reumatologia, non permette una diversa valutazione della fattispecie. La

diagnosi del medico curante infatti si sovrappone a quella del perito (cfr.

doc. AI 98-12, 93-11/12). Diverge per contro la valutazione della capacità

lavorativa: 50% in ogni attività secondo il medico curante, abilità completa in

attività adeguate secondo il perito.

Nelle

annotazioni del 29 luglio 2008 i medici del SMR hanno sottolineato che l’esame

della colonna lombare del 21 giugno 2007 è stata valutata anche dal Dr. __________

“senza che fosse ritenuto esservi una sostanziale evoluzione radiologica”

(doc. IV bis)

Alla luce

di quanto esposto e della giurisprudenza in materia di valore probatorio

(consid. 2.6) il TCA ritiene che lo stato di salute dell’assicurato, dal

profilo reumatologico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato

dal Dr. __________ e che i referti del Dr. __________ non apportano nuovi

elementi, non apprezzati in sede peritale, in grado di influire sulla

valutazione specialistica del perito dell’amministrazione.

Le

conclusioni del medico curante seppur parzialmente divergenti per quanto

riguarda la valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente non apportano

nuovi elementi oggettivi ignorati dai referti peritali e vanno quindi intese

nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che le patologie

dell’interessato hanno sulla sua capacità di lavoro.

Per

costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto

esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 5 giugno 2008 – quando si ritenga che

fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento

retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25

consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V

366.

consid. 1b).

In casu, sia il

referto del Dr. __________, spec. FMH in medicina interna e reumatologia del 24

maggio 2009 (doc. F1) che quello del Dr. __________ della __________ del 19

febbraio 2009 (doc. F2) e del Dr. __________ del Servizio di neurologia

dell’Ospedale universitario di __________ (doc. XIX 2) sono ampiamente successivi alla decisione impugnata e si

riferiscono ad un quadro clinico constatato dopo il 5 giugno 2008, in particolare

per quanto riguarda la diagnosi di sospetta “claudicatio radicolare” in L5 a

sinistra indicata sia dal Dr. __________ che dal prof. __________ (cfr. dco.

XIX 2, doc. F1) che influenzerebbe in maniera importante la capacità lavorativa

dell’assicurato:

" (…)

Falls eine Claudicatio radicularis L5 li

vorliegen würde, wäre die Tätigkeit als Automechaniker nicht mehr zumutbar (…)

auch für körperliche leichte Tätigkeiten würde die restliche Arbeitsfähigkeit

höchstens 30% auf Grund der anhaltenden invalidisierenden Schmerzen betragen”

(doc. F1)

"

(…)

je suis d’accord avec le médecin traitant que

l’irritation radiculaire et la claudicatio, ainsi que la problematique au

niveau du bras ne sont pas compatibles avec une activité à plein temps en tant

que mécanicien automobile” (doc. XIX 2)

Il Dr. __________ del SMR

nelle annotazioni del 17 giugno 2009 ha proposto l’esecuzione di una perizia

SAM comprendente la valutazione reumatologica, neurologica e psichiatrica.

Secondo il medico “nella perizia SAM dovrà in particolare essere discussa la

sospetta claudicatio radicolare” e “si dovrà valutare dettagliatamente i

criteri di Förster in questo caso che fino a prova contraria ha caratteristiche

primariamente somatoformi” (doc. XXI bis).

In

considerazione, dunque, di questi certificati medici e delle annotazioni del

SMR, il TCA ritiene opportuno trasmettere all’amministrazione gli atti affinché

proceda ad una revisione d’ufficio secondo le indicazioni del Dr. __________

(cfr. art. 87 cpv. 2 OAI).

Alla luce

di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

dei periti interpellati dall’amministrazione, le quali hanno permesso di

vagliare accuratamente lo stato di salute dell’interessato e richiamato inoltre

l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer

Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il

TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimi-glianza preponderante valido

nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2

e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V

32.

consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurato

è tuttora abile in misura del 50% in ogni attività.

Nella misura in cui l’UAI ha negato il diritto dell’assicurato ad

una rendita d’invalidità (grado del 25%), la decisione 5 giugno 2008 deve,

perciò, essere confermata.

2.8

L’assicurato

ha chiesto al TCA “di valutare l’opportunità di demandare ad un nuovo perito

l’incarico di, da un lato dirimere la diatriba fra il Dr. med. __________ e il

Dr. med. __________ e, dall’altro, completare la valutazione della sindrome

somatoforme trascurata dal Dr. med. __________” (doc. XI)

Al

proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,

si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda

pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28; DTF 124

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In

concreto la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito

della vertenza, per cui la richiesta probatoria deve essere disattesa.

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico

dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Gli atti

vengono trasmessi all’UAI affinché avvii una revisione d’ufficio come indicato

al consid. 2.7.2.

3. Le spese

di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster