32.2008.13
Senza il necessario complemento peritale non é possibile concludere che, dopo un'accertata capacità lavorativa del 50%, sia subentrato un miglioramento tale da giustificare una capacità lavorativa del
26 gennaio 2009Italiano34 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2008.13
Data decisione, Autorità:
26.01.2009, TCA
Titolo:
Senza il necessario complemento peritale non é possibile concludere che, dopo un'accertata capacità lavorativa del 50%, sia subentrato un miglioramento tale da giustificare una capacità lavorativa del 70%
DIRITTO ALLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.13
FS/sc
Lugano
26 gennaio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 gennaio 2008
di
RI 1
contro
la decisione del 13 dicembre 2007 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, da ultimo attivo, principalmente, quale insegnante di
musica indipendente e, a titolo accessorio, quale collaboratore occasionale
presso un’assicurazio-ne (doc. AI 1/4-5, 9/1-3, 16/1-2 e 31/1-3), nel mese di
marzo 2006 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto
affetto da “(…) 1. discopatia discale 2. forte diabete mellito 3. edemi da
stasi linfatica arti inf. 4. sindrome da apnee notturne di tipo ostruttivo 5.
alterazioni cistiche multiple con insuf. renale cronica con ipercreatemia 6.
meralgia parentica 7. ipertensione arteriosa 8. adipositas (…)” (doc. AI 1/1-7).
1.2. Esperiti
gli accertamenti medici e economici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare
a cura del Servizio di accertamento medico dell’assicurazione invalidità (SAM),
con decisione 13 dicembre 2007 (doc. AI 50/1-2), preavvisata il 10 settembre
2007 (doc. AI 40/1-5), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto a
una mezza rendita dal 1. aprile 2006 al 30 aprile 2007.
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il
quale – contestata la valutazione medica, con argomentazioni di cui si dirà, se
necessario, in seguito – ha chiesto, in via principale, il riconoscimento di
una mezza rendita anche dopo il 30 aprile 2007 e, in via subordinata, il rinvio
degli atti all’Ufficio AI volto a stabilire il diritto alla mezza rendita anche
dopo il 30 aprile 2007.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI – osservato che “(…) tenuto conto delle risultanze
istruttorie si è evinto che l’assicu-rato ha presentato un miglioramento del
suo stato di salute dal mese di gennaio 2008 (ndr. recte: 2007) ciò che, tenuto
conto delle suesposte considerazioni, ha inevitabilmente comportato la soppressione
della rendita a partire dal terzo mese dopo l’avvenuto miglioramento. (…)” (IV,
pag. 3) – ha chiesto di respingere il ricorso.
1.5. Con
scritti 14, 19 febbraio e 31 marzo 2008 (VI, VIII + B e XII + C/1 e C/2),
l’assicurato ha chiesto l’allestimento di una perizia indipendente e prodotto
ulteriore documentazione medica.
1.6. Con
osservazioni 3 marzo 2008 – vista l’annotazione 27 febbraio 2008 nella quale il dr. __________
ha concluso che “(…) l’at-tuale certificato del dr. __________ evidenzia uno
stato di salute in pratica invariato rispetto al momento della perizia del SAM:
il peso è stabile, il valore della funzione renale risulta pure stabile. Il
peggioramento del controllo glicemico ha valenza negativa per la prognosi ma
non influenza attualmente la capacità lavorativa. Per quanto concerne la critica
che lo stato di salute non sarebbe migliorato come affermato dal SAM faccio
presente che la valutazione della capacità lavorativa attuata dal SAM si
riferisce allo stato al momento della perizia SAM. La precedente capacità lavorativa
è stata stabilita prendendo in considerazione prevalentemente l’IL certificata
dai curanti. (…)” (X/1) –, l’Ufficio AI ha confermato la richiesta di respingere il ricorso.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D.
SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA
del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella
causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00;
STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002
pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26
ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante
(momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente
al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili.
Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al
tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto
del contendere è la questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto
all’assicurato il diritto a una mezza rendita dal 1. aprile 2006 al 30 aprile
2007 (doc. AI 50/1-2).
L’assicurato,
contestata esclusivamente la valutazione medica, postula il diritto ad una
mezza rendita anche dopo il 30 aprile 2007.
Il
TCA non ha motivo per scostarsi dalla valutazione economica effettuata
dall’amministrazione, ritenuto, da un lato, che la stessa si fonda sui
convincenti rapporto di visita esterna 19 luglio 2007 del sig. __________
dell’Ispettorato AI (doc. AI 31/1-3) e nota 8 agosto 2007 del funzionario sig. __________
(doc. AI 35/1) e, dall’altro, che il reddito da invalido è
stato calcolato in applicazione della tabella TA1 edita dall’Ufficio federale
di statistica (doc. AI 37/1-3 e 39/1-2), in ossequio quindi alla giurisprudenza
federale (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello
ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità
lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali
del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi
(metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique
VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure
reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la
valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128
V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della
decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che
l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una
prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto
non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di
riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un
ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA
inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003
nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002
nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9
agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13
giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V
298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I
166/03, consid. 3.2)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05
del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.6. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF
125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I
597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre
2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04;
STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004
nella causa T., I 299/03).
Al
riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006
N. 39 pag. 182.
A
sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità
del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il
futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,
d’ufficio o su richiesta.
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre
tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena
esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è
applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC
1984 pag. 137).
2.7. Nell’evenienza
concreta, nelle annotazioni 30 giugno 2006, il dr. __________, medico SMR, ha
concluso che “(…) in considerazione della presenza di pluripatologia e di una
diversa valutazione della capacità residua non concordante tra i vari medici
coinvolti nella curante (ndr. recte: cura) del caso, ritengo indicato una
valutazione peritale pluridisciplinare SAM. (…)” (doc. AI 22/1).
L’Ufficio
AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 24/1-2).
Dalla
perizia pluridisciplinare 30 marzo 2007 (doc. AI 27/1-38) risulta che i periti,
dopo aver esposto dettagliatamente l’a-namnesi e le constatazioni obiettive,
hanno fatto capo a cinque consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica
(dr. __________), ortopedica (dr. __________), pneumologica (dr. __________),
nefrologica (dr. __________) e endocrinologica-diabeto-logica (dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente
presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente
diagnosi:
"
5.1 Diagnosi con
influsso sulla capacità lavorativa
Sindrome di apnee notturne.
Sindrome da attacchi di panico.
5.2 Diagnosi senza influsso sulla
capacità lavorativa
Sindrome vertebrale lombare, eventualmente sindrome
spondilogena in presenza di alterazioni degenerative segmentali.
Sospetto clinico di incipiente tunnel carpale a destra.
Urolitiasi bilaterale recidivante su rene policistico
noto dal 1980 ed ipertensione arteriosa renale diagnosticata nel 1978.
Lieve insufficienza renale cronica.
Diabete mellito tipo II B diagnosticato nel 1993
insulinorichiedente secondario a partire dal 2002.
Dislipidemia nota dal 1992.
Obesità (BMI 38,66 kg/m2).
Abuso nicotinico persistente.
Esiti da esaurimento nervoso nel 1982.
Stato dopo probabile porpora trombocitopenica
idiomatica (1963)."
(doc. AI 27/11)
Sulla
base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, i periti
del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale
capacità lavorativa: “(…) l’attua-le capacità lavorativa medico – teorica
globale dell’A. è valutabile nella misura del 70% come musicista – insegnante
di musica. (…)” (doc. AI 27/17), hanno concluso:
"
(...)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
La patologia pneumologica, caratterizzata da una
sindrome di apnee da sonno, con la sua susseguente sonnolenza e stanchezza
giornaliera, riduce l'efficacia dell'A. quale docente di musica. Ciò trova
riscontro in una tendenza ad addormentarsi e la mancata concentrazione che ne
limita l'attività. L'approccio ottimale nella terapia della sindrome di apnee
da sonno è già stato tentato in maniera infruttuosa con la ventiloterapia con
apparecchiatura C-PAP sia ambulatoriamente che stazionarmente, dopo un'indagine
polisonnografica in cui veniva confermata una sindrome delle apnee da sonno di
tipo ostruttivo di grado moderato (indice di apnea - ipopnea 34). Inoltre quali
fattori sfavorevoli vi sono marcata obesità corporea, un'ipertrofia tonsillare
e dell'ugola. Sono stati apparentemente eliminati anche i fattori sfavorevoli
dell'igiene del sonno. Personalmente siamo scettici sull'eventuale efficacia di
un intervento chirurgico ORL di correzione a livello faringeo, mentre riteniamo
valutabile l'eventuale correzione con chirurgia bariatrica dell'obesità
corporea.
Per quel che riguarda la diagnosi psichiatrica l'A. ha
presentato una sindrome da attacchi di panico, con un'evoluzione lenta, ma
positiva, che causa attualmente un'inabilità lavorativa, puramente dal punto di
vista psichiatrico, nella misura dal 10 al 20%, con una prognosi che, a lungo
termine, dipenderà anche da altri fattori. La patologia psichiatrica è
caratterizzata soprattutto da una serie di sintomi e disturbi di tipo
neurovegetativo, sotto forma di attacchi di panico, caratterizzati a volte da
un'intensa paura e disagio, accompagnati a volte da tachicardia, palpitazioni,
sudorazioni, tremore alle mani, sensazione di bocca secca, da dolori e fastidio
toracico e paura di perdere il controllo. L'A. non è mai stato seguito per i
suoi disturbi psichici da uno specialista, a assume una psicofarmacoterapia che
è auspicabile che egli continui ad assumere.
Le patologie ortopedica, nefrologica e endocrinologica
non concorrono a ridurre la capacità lavorativa dell'A..
A riguardo della determinazione temporale delle
limitazioni della capacità lavorativa, dagli atti si evince che l'A. è stato
valutato dal proprio medico curante incapace al lavoro al 100% dal 18.04.2005
al 16.05.2005 e all'80% dal 17.05.2005.
Dal lato endocrinologico e pneumologico risulta anche,
alla luce di quanto evidenziato nell'attuale perizia, una limitazione al
massimo nella misura del 50% a partire da giugno 2005.
Allo stato attuale della perizia l'A. presenta, come
sopra descritto, una capacità lavorativa ridotta del 30% che possiamo datare a
partenza dal gennaio 2007, l'ultima data di controllo pneumologico (vedi atto
del 17.01.2007) dove si attestava un miglioramento dello stato di salute, anche
se in futuro non ci si può attendere a cambiamenti significativi, considerate
anche le pluripatologie dell'A..
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
D'INTEGRAZIONE
Per quel che riguarda la capacità lavorativa residua
dell'A., riteniamo opportuno che lo stesso svolga le attività lavorative solo
leggere e medio - pesanti, con possibilità di variazione regolare della posizione,
senza carichi per il tronco superiori a talvolta 15 kg, senza esecuzione
frequente di movimenti o mantenimento prolungato di posizioni inergonomiche per
il tronco, viste le risorse di cui esso dispone dal punto di vista ortopedico
degli arti superiori ed inferiori e del rachide. Inoltre valgono le regole note
e valide per tutti i diabetici per quel che riguarda il posto di lavoro e cioè
un lavoro regolare con degli orari fissi e senza lavoro serale o notturno,
possibilità di seguire la dieta diabetica, incluso gli spuntini, possibilità
dell'autocontrollo glicemico al posto di lavoro a qualsiasi momento, possibilità
di assunzione di carboidrati nei momenti ipoglicemici, possibilità di eseguire
delle correzioni insuliniche nei momenti iperglicemici, esclusione delle ore di
punta da stress ed esclusione dell'uso d'apparecchi pericolosi per l'A. o per
le altre persone (gru, macchine ecc.).
Riteniamo infine che l'A. possieda sufficienti
potenzialità da rendere senz'altro possibile l'esecuzione di provvedimenti
d'integrazione professionale.
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE
PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente
discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
(…)." (doc. AI 27/17-19)
L’Ufficio
AI – viste le risultanze della perizia del SAM, considerati il rapporto
di visita esterna dell’Ispettorato AI e la comunicazione 8 agosto 2007 del
funzionario sig. __________ (doc. AI 31/1-3 e 31/5) e ritenuto il rapporto
finale 5 settembre 2007 della consulente in integrazione professionale (doc. AI
37/1-3) – con progetto di decisione 10 settembre 2007 (doc. AI 40/1-5) ha riconosciuto
all’assicurato il diritto ad una mezza rendita dal 1. aprile 2006 al 30 aprile
2007.
Con
scritto 4 ottobre 2007 (doc. AI 41/1), allegando la lettera 1. ottobre 2007 del
dr. __________, medico chirurgo, indirizzata all’Ufficio AI (doc. AI 41/2),
l’assicurato ha contestato la valutazione medica.
Al
riguardo, nelle annotazioni 23 ottobre 2007, il dr. __________, medico SMR, ha
osservato che: “(…) la nuova documentazione pervenutaci dal Dr. med __________,
non apporta alcun elemento medico che possa influire sullo stato di salute
dell’A. e di conseguenza sulla sua CL già valutata. (…)” (doc. AI 43/1).
L’Ufficio
AI, con decisione 13 dicembre 2007 (vedi le motivazioni sub doc. AI 45/1-5), ha
quindi confermato il diritto del-l’assicurato a una mezza rendita dal 1. aprile
2006 al 30 aprile 2007 (doc. AI 50/1-2).
2.8. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in
fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite
nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che,
nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,
hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state
realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi
concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161,
DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986
pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI
2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero
apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di
determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le
perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta
senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è
quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e
di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che
possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza
di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri
rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.
3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile
2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato
si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette
già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto
esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il
TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai
medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant
d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a
admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de
l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs
rien valoir de tel. (…)"
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05,
consid. 3.2)
Per quel che riguarda i rapporti del medico
curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere
conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16
ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e
periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto
segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a
p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,
il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence
entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.
2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et
procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins
traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces
médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été
ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour
remettre en cause les conclusions de l'expert.
(…)." (cfr. STFA del 16 ottobre nella causa N.,9C_142/2008, consid. 2.2)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso
deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag.
571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate
alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D.
Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie
Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg.
(249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.9. Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministra-zione prima della decisione impugnata,
senza il necessario complemento peritale di cui si dirà, non può concludere,
con la sufficiente tranquillità, che dopo un’accertata capacità lavorativa del
50% dal giugno 2005, sia effettivamente subentrato un miglioramento dello stato
valetudinario tale da giustificare una capacità lavorativa del 70% da gennaio
2007.
Per
quanto riguarda le patologie ortopedica, nefrologica e en-docrinologica, i
periti del SAM hanno concluso che le stesse “(…) non concorrono a ridurre la capacità
lavorativa dell’A.. (…)” (doc. AI 27/18).
Per
quanto riguarda la patologia psichiatrica, il dr. __________, nel suo consulto
16 febbraio 2007 (doc. AI 27/35-38), ha concluso che “(…) per quel che riguarda
la sua diagnosi psichiatrica egli ha presentato una sindrome da attacchi da
panico (ICD10 F41.0) con un’evoluzione lenta ma positiva che causa attualmente
un’inabilità lavorativa dal punto di vista psichiatrico nella misura dal 10 al
20% con una prognosi che a lungo termine dipenderà anche da altri fattori, di
tipo l’evoluzione della sua patologia renale. Non è mai stato seguito per i
suoi disturbi psichici da uno specialista ma assume una psicofarmacoterapia a
base di Deanxit e Lexotanil che è auspicabile che egli continui ad assumere.
(…)” (doc. AI 27/31).
Per
quanto riguarda invece la patologia pneumologica, il dr. __________, nel suo
consulto 19 febbraio 2007 (doc. AI 27/32-34), ha concluso che “(…) ci troviamo
di fronte ad una situazione complessa dove tuttavia è ipotizzabile una riduzione
dell’effi-cacia nell’attività di maestro di musica, rispettivamente di
musicista professionista dovuta alla stanchezza ed alla sonnolenza diurna. E’
difficile valutare in percentuale la riduzione dovuta alla stanchezza indotta
dalla sindrome di apnee da sonno dell’attività professionale attuale
dell’assicurato. In linea generale si potrebbe calcolare tra il 25 ed il 30% di
una capacità lavorativa completa. (…)” (doc. AI 27/34).
I
periti hanno inoltre concluso che “(…) a riguardo della determinazione temporale
delle limitazioni della capacità lavorativa, dagli atti si evince che l’A. è
stato valutato dal proprio medico curante incapace al lavoro al 100% dal
18.04.2005 al 16.05.2005 e all’80% dal 17.05.2005. Dal lato endocrinologico e
pneumologico risulta anche, alla luce di quanto evidenziato nell’attuale
perizia, una limitazione al massimo del 50% a partire da giugno 2005. Allo
stato attuale della perizia l’A. presenta, come sopra descritto, una capacità
lavorativa ridotta del 30% che possiamo datare a partenza da gennaio 2007,
ultima data di controllo pneumologico (vedi atto del 17.01.2007) dove si
attestava un miglioramento dello stato di salute, anche se in futuro non ci si
può attendere cambiamenti significativi, considerate anche le pluripatologie
dell’A.. (…)” (doc. AI 27/18, sottolineatura del redattore).
Viste
le risultanze appena esposte, a mente di questo Tribunale, l’Ufficio AI – ritenuto
che dal giugno 2005 l’assicurato è stato ritenuto inabile al lavoro nella misura
del 50% e che il dr. __________, evidenziata la complessità della situazione,
si è espresso ipoteticamente sulla capacità lavorativa – avrebbe dovuto
chiedere ai periti del SAM di motivare compiutamente in cosa è consistito e
quando esattamente sarebbe subentrato il miglioramento dello stato di salute
che ha permesso di concludere per una capacità lavorativa del 70% dal gennaio
2007.
Non
risulta infatti per quale ragione i periti abbiano concluso per un miglioramento
dello stato valetudinario dal gennaio 2007 visto che il dr. __________, primario
e capo dipartimento di pneumologia dell’Ospedale __________ di __________ nel
rapporto 17 gennaio 2007 (concernente le visite del 14.11.06 e 16.1.07), si è
così espresso:
"
(…)
In data 10.5.2005 abbiamo confermato
polisonnograficamente la diagnosi di sindrome delle apnee ostruttive nel sonno
di gravità moderata con indice di apnea/ipopnea 34/h, roncopatia intensa, stanchezza
diurna e tendenza patologica all'assopimento. Plurimi tentativi di adattamento
di ventiloterapia C-PAP in regime ambulatoriale erano falliti per importanti
problemi di claustrofobia e attacchi di panico, oltre ad alterata ventilazione
nasale con sintomi rinitici. Dal 10.10 al 13.10.2006 il signor RI 1 era stato
ricoverato nei servizi di medicina interna dell'__________ per tentare di
adattare la ventiloterapia notturna C-PAP in forma stazionaria. Al controllo
del 14.11.2006 era riuscito ad utilizzare durante i primi giorni l'apparecchio
C-PAP tutte le notti, in media 5 h/notte con persistenza di 3 apnee/h e 10
apnee/h alla pressione C-PAP di 7 cm H2O e maschera nasale non
sempre adattata in modo ottimale. Nei giorni seguenti l'utilizzo
dell'apparecchio è diminuito drasticamente alla media di 1.35 h/notte a causa
della ricomparsa di attacchi di panico, claustrofobia e alterata ventilazione
nasale.
Al controllo del 16.1.2007 constato che il signor RI 1
per i motivi succitati ha sospeso la ventiloterapia C-PAP a partire dal
23.01.2007.
Quale alternativa si può proporre un graduale calo
ponderale, esame polisonnografico dopo drastica riduzione di peso e in caso di
persistenza di stanchezza legata alla sindrome di sleep-apnea valutazione di un
approccio chirurgico.
(…)" (doc. AI 27/22)
Ora,
visto che a causa degli attacchi di panico e della claustrofobia la ventiloterapia
C-PAP è stata sospesa, non è ancora possibile concludere con la sufficiente
tranquillità per un duraturo miglioramento della situazione.
Un
complemento peritale presso il SAM – volto a definire precisamente in cosa
sarebbe consistito e quando esattamente sarebbe subentrato l’asserito miglioramento
dello stato di salute – si giustifica anche ritenuto che il dr. __________, FMH
in medicina interna, nella perizia 13 giugno 2006 all’intenzione
dell’assicurazione cassa malati __________ (doc. AI 20/1-3) – dopo che in
una precedente perizia 19 settembre 2005 per la medesima assicurazione (doc.
1/3-6 dell’incarto cassa malati) aveva già concluso che “(…) in base
all’anamnesi, ritengo che la causa principale della sintomatologia riferita dal
paziente sia la sindrome delle apnee notturne. Questa sintomatologia
giustifica un’incapacità lavorativa parziale ben compatibile con l’80%.
(…)” (doc. 1/5 dell’incarto cassa malati, sottolineatura del redattore) –, ha attestato
che “(…) l’incapacità lavorativa nella misura dell’80% è a mio parere
giustificata dalla clinica verosimilmente in modo duraturo. (…)” (doc.
AI 20/3, sottolineatura del redattore).
Vista
la necessità di un complemento peritale l’Ufficio AI sottoporrà ai periti del
SAM, che avranno quindi la possibilità di aggiornarsi, anche l’ulteriore documentazione
medica prodotta in procedura di ricorso dall’assicurato e meglio: il certificato
medico 13 febbraio 2008 del dr. __________, capo servizio di nefrologia
dell’Ospedale __________ di __________ (doc. B), il certificato medico 2 aprile
2008 del dr. __________, capo clinica di nefrologia dell’Ospedale __________ di
__________ (doc. C/2) e il certificato 8 aprile 2008 del dr. __________, FMH in
urologia (doc. C/1).
I
periti del SAM – ricordato che secondo la giurisprudenza federale, per determinare
il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie,
non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far
capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria
fra tutti gli esperti interessati. La questione di sapere se i singoli gradi di
inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una
problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in
discussione (STFA del 4 settembre 2001 nella causa D., I 338/01, pubblicata in
RDAT I-2002 n. 72, p. 485). In una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D.,
I 606/03, lo stesso TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo
dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia
pluridisciplinare –, ritenute le due patologie (psichiatrica e pneumologica) con
effetto sulla capacità lavorativa e aggiornati gli atti medici, potranno quindi
pronunciarsi compiutamente e precisamente sull’evoluzione della capacità lavorativa
globale dell’assicurato nella sua professione come in un’attività adeguata.
2.10. In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, gli atti vanno rinviati
all’Ufficio AI affinché, effettuato il complemento peritale sopra descritto
(cfr. consid. 2.9), proceda ad emettere una nuova decisione sul diritto ad una
rendita dopo il 30 aprile 2007.
In
questo senso la domanda volta ad ottenere l’allestimento di una perizia giudiziaria
è superata.
2.11. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda come indi-cato ai consid. 2.9 e 2.10.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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