32.2008.131
Valenza probatoria di rapporti medici del SAM
7 maggio 2009Italiano24 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2008.131
Data decisione, Autorità:
07.05.2009, TCA
Titolo:
Valenza probatoria di rapporti medici del SAM
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
DIRITTO ALLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.131
FS/sc
Lugano
7 maggio 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 luglio 2008 di
RI 1
contro
la decisione del 17 giugno 2008 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1956, da ultimo attivo quale revisore di cisterne presso la ditta __________
(doc. AI 10/7), nel mese di giugno 2007 ha inoltrato una richiesta di
prestazioni AI per adulti in quanto affetto dal 2002 da “(…) dolori
lombosacrali – depressione (…)” (doc. AI 1/1-8).
1.2. Esperiti
gli accertamenti del caso, tra cui un esame medico a cura del dr. __________ e
della dr.ssa __________, entrambi medici del Servizio Medico Regionale (SMR),
con decisione 17 giugno 2008 (doc. AI 27/1-2), preavvisata l’8 maggio 2008
(doc. AI 26/1-2), l’Ufficio AI ha negato il diritto a una rendita essendo
l’assicurato sempre stato abile al lavoro nella misura completa nella sua professione
abituale di revisore di cisterne.
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il
quale – segnalata l’insorgenza di problemi di natura cardiocircolatoria e
contestata la suddetta valutazione medica (l’Ufficio AI non avrebbe considerato
debitamente le mansioni che competono ad un addetto alla revisione di cisterne
e la circostanza che trattandosi di azienda famigliare ciò gli consentiva
l’esonero dalle mansioni più pesanti e difficoltose per il rachide) – ha chiesto
una nuova valutazione medica pluridisciplinare per chiarire le effettive limitazioni
funzionali e la capacità lavorativa.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI – osservato come il dr. __________ ha espresso
la seguente valutazione in merito alla documentazione medica sottopostagli e
prodotta con il ricorso: “(…) “l’attuale documentazione presentata non contiene
elementi che possano mettere in forse la valutazione attuata in ambito SMR il
14.4.2008. In data 28.5.2008 l’assicurato ha presentato una problematica
cardiaca acuta, l’assicurato è quindi da ritenersi inabile al 100% dal
28.5.2008. L’evoluzio-ne finora è stata priva di complicazioni. Non sono stati
riscontrati danni di rilevo a levello del muscolo cardiaco, il cuore mantiene
un’ottima funzionalità. In assenza di future complicazioni è d’aspettarsi che
l’assicurato ricuperi in pratica una capacità lavorativa nuovamente normale a distanza
di ca. 3 mesi, una IL di lunga durata è poco probabile.” (…)” (IV, pag. 2) – ha chiesto di
respingere il ricorso.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D.
SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA
del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella
causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00;
STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002
pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26
ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante
(momento della nascita dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato
antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI
non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito
fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto
del contendere è la questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato
all’assicurato il diritto a prestazioni.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136;
Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di
regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età
dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i
due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno
stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128
V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della
decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che
l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una
prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto
non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di
riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un
ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA
inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003
nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002
nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9
agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13
giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Nell’evenienza
concreta, nelle annotazioni 3 marzo 2008, la dr.ssa __________, medico SMR –
rilevato che “(…) nessuno dei medici interpellati sembra essere al corrente
circa lo stato di salute. Documentazione medica insufficiente. Situazione
economica e sociale critica. (…)” –, ha concluso per la necessità di una “(…) visita
reumatologica smr (Dr. __________) e visita psichiatrica smr (Dr.ssa __________
o Dr.ssa __________) per determinare stato di salute, limiti funzionali e CL
dal 2002 ad oggi. (…)” (doc. AI 23/1).
Il
dr. __________, specialista medicina interna/reumatologo, e la dr.ssa __________,
specialista in psichiatria, entrambi medici SMR, nel rapporto medico 14 aprile
2008 (doc. AI 25/1-5) – posta la diagnosi principale di “(…) sindrome lombospondilogena
cronica su probabili alterazioni degenerative lombosacrali – disturbo di
personalità emotivamente instabile, tipo impulsivo (ICD 10 F 60.3) – problemi
correlati alla disoccupazione (ICD 10 Z 56.0) (…)”, rilevati i seguenti limiti
funzionali: “(…) può sollevare abitualmente fino a 20 kg – può sollevare
saltuariamente fino a 25 kg – deve limitare i movimenti ripetitivi di flessione
ed estensione della schiena – deve limitare il salire e scendere le scale – ridotta
capacità di tollerare il confronto e di gestire situazioni conflittuali (…)” e
attestata una capacità lavorativa del 100% come revisore di cisterne e in tutte
le attività che rispettino i suddetti limiti –, hanno espresso la
seguente valutazione:
"
(...)
Trattasi di un assicurato di 50 anni in possesso di una
formazione come revisore di cisterne, lavoro che dal 1976 eseguiva nella ditta
di proprietà della famiglia di cui lui era anche socio. L'A è stato licenziato
a partire dall'aprile 2004 a seguito del suo comportamento che aveva portato ad
una situazione di grande tensione. L'A ha sviluppato una sintomatologia
ansioso-depressiva reattiva ai problemi familiari e lavorativi per la quale era
stato dichiarato inabile a partire dal 18.07.2003. L'A è stato sottoposto ad
una valutazione dal Dr med __________, medico fiduciario della __________ il
22.09.2003 il quale aveva evidenziato una situazione di stress in ambito
lavorativo per problemi di eredità e proprietà mentre non aveva rilevato una
chiara sintomatologia depressiva o di altre malattie psichiatriche, ritenendolo
quindi abile nella sua attività in maniera completa ma giudicando impensabile
un rientro sul posto di lavoro abituale. La perdita del lavoro, la separazione
dalla moglie e la situazione economica molto precaria hanno determinato
un'accentuazione dei tratti di personalità preesistenti, in particolare
dell'impulsività che lo hanno portato ad avere problemi con la giustizia tanto
da essere denunciato per truffa e incarcerato per 8 giorni oltre che ad essere
denunciato per minacce.
Il quadro psicopatologico ha presentato un
miglioramento a seguito del supporto economico dell'assistenza e alla
risoluzione di alcune faccende personali (ottenimento del divorzio, nuovo matrimonio)
ma non si è assistito ad una sua completa remissione per il persistere di
fattori socio economici importanti (perdita del ruolo lavorativo, problemi non
ancora risolti con la giustizia, debito di quasi 400.000 franchi).
L'anamnesi, il decorso clinico e la visita odierna orientano
sulla presenza di un disturbo di personalità di tipo impulsivo, amplificato
nella sua manifestazione dai problemi socioeconomici descritti. Il disturbo di
personalità risulta essere presente sin dalla prima età adulta e non ha
compromesso il funzionamento sociale e lavorativo. Dal punto di vista medico
presenta ottime condizioni generali. Viene riferita una lombalgia cronica e
ricorrente sempre di modesta entità e con risoluzione spontanea fin dall'età di
30 anni. La sintomatologia non risulta evolutiva nel tempo. L'unica indagine diagnostica
solo riferita è una radiografia standard del rachide lombosacrale eseguita
circa 5 anni fa, senza riscontri patologici. La mobilità complessiva
dell'assicurato risulta ben conservata. Non ci sono limitazioni nei movimenti
complessi. Non ci sono limitazioni nella posizioni statiche. Si sono identificati
Fatti
i seguenti limiti funzionali: può sollevare abitualmente fino a 20 kg e
saltuariamente fino a 25 kg. Deve evitare movimenti ripetitivi di flessione ed estensione
della schiena. Deve limitare il salire e scendere le scale. A livello psicologico-mentale
presenta una ridotta capacità di tollerare il confronto e di gestire situazioni
conflittuali, pertanto non deve essere esposto ad eccessive sollecitazioni sul
piano relazionale. L'assicurato presenta una capacità lavorativa del 100% in
attività lucrativa come revisore di cisterne. Capacità lavorativa del 100% in
tutte le attività lucrative che rispettano i limiti indicati. La patologia
lombare risulta stabile e non evolutiva nel tempo. L'assicurato non necessita
di ausili ortopedici.
Non sono proponibili terapie mediche o chirurgiche atte
al miglioramento della capacità funzionale." (doc. AI 25/5)
L’Ufficio
AI – viste le risultanze del rapporto medico 14 aprile 2008 (doc. AI 14/1-5) –,
con decisione 17 giugno 2008 (doc. AI 27/1-2), preavvisata l’8 maggio 2008
(doc. AI 26/1-2), ha negato all’assicurato il diritto a una rendita.
2.6. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in
fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite
nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che,
nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,
hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state
realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi
concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161,
DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986
pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversiche-rungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI
2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero
apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di
determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le
perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta
senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è
quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e
di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che
possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza
di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri
rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.
3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile
2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il
TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai
medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant
d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a
admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de
l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins
du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs
rien valoir de tel. (…)"
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05,
consid. 3.2)
Per quel che riguarda i rapporti del medico
curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere
conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16
ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e
periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto
segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a
p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,
il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence
entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.
2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et
procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins
traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces
médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été
ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour
remettre en cause les conclusions de l'expert.
(…)" (cfr. STFA del 16 ottobre nella causa N.,9C_142/2008, consid. 2.2)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.7. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in
materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede
ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni a cui sono giunti il
dr. __________ e la dr.ssa __________, medici SMR, i quali hanno compiutamente
valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad
una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla sua capacità
lavorativa del 100% nella sua professione di revisore di cisterne e in tutte le
attività rispettose dei limiti funzionali posti.
Questa
valutazione non è stata validamente contestata dal-l’assicurato che si è
limitato a sostenere in modo del tutto generico che la professione esercitata
non sarebbe idonea alla sua situazione valetudinaria, senza tuttavia produrre certificati
medici specialistici sulla base dei quali si dovrebbe concludere che la valutazione
del SMR sia errata.
In
particolare, riguardo alla documentazione medica prodotta con il ricorso, il
dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 11 luglio 2008, si è così
espresso:
"
(...)
Rapporto __________ del 4.6.2008:
l’assicurato ha presentato il 28.5.2008 un evento
cardiaco acuto (infarto acuto con rialzo del tratto ST = STEMI) che ha reso
necessario la posa di 2 stent. Il decorso è stato favorevole. Prevista nuova coronografia
a distanza di 1 mese.
L’assicurato è pure stato inserito in un protocollo nel
quale viene confrontato il Plavix con un nuovo prodotto antiaggregante, si
tratta qui d’uno studio che non influisce minimamente sullo stato generale
dell’assicurato e sulla futura capacità lavorativa.
Pure allegato un referto TAC della colonna lombosacrale
del 1994
- presenza unicamente d’una protrusione
discale, assenza di ernie discali
Esame neurologico del 29.3.2001, dr. __________:
presenza unicamente di epicondilite, assenza di patologia neurologica.
Valutazione:
l’attuale documentazione presentata non contiene
elementi che possano mettere in forse la valutazione attuata in ambito SMR il
14.4.2008.
In data 28.5.2008 l’assicurato ha presentato una problematica
cardiaca acuta, l’assicurato è quindi da ritenersi inabile al 100% dal
28.5.2008.
L’evoluzione finora è stata priva di complicazioni. Non
sono stati riscontrati danni di rilievo a livello del muscolo cardiaco, il
cuore mantiene un’ottima funzionalità.
In assenza di future complicazioni è d’aspettarsi che
l’assicurato ricuperi in pratica una capacità lavorativa nuovamente normale a distanza
di ca. 3 mesi, una IL di lunga durata è poco probabile.
(…)." (IV/1)
Quanto
alla capacità lavorativa, quale revisore di cisterne, prima dell’insorgenza
della problematica cardiaca, il TCA rileva che la cassa malati __________, con
decisione 31 ottobre 2003 cresciuta incontestata in giudicato (doc. 1/7-8
dell’incar-to cassa malati), aveva riconosciuto all’assicurato il diritto ad
indennità, per un periodo di 3 mesi fino al 31 gennaio 2004, per ricercare
un’attività confacente alla sua attuale situazione evidenziando, in
particolare, che “(…) fatto riferimento al rapporto di data 22 settembre 2003
redatto dal medico fiduciario della scrivente e meglio il Dr. med. __________
di __________, le comunichiamo che la riteniamo abile al lavoro nella misura
del 100% nella sua professione ma in un altro ambiente di lavoro. In proposito
il citato specialista si è così espresso: “L’assicurato sarebbe abile al
100% da subito come revisore di cisterne con diploma federale in una ditta che
non ha la struttura della ditta attuale: ritornare sull’attuale posto di lavoro
attuale con i fratelli è impensabile”. (…)” (doc. 1/7 dell’in-carto cassa
malati).
Per
quanto riguarda la problematica cardiaca questo Tribunale non ha poi nessun
motivo per scostarsi dalle valutazioni del dr. __________ il quale – ritenuta
l’evoluzione priva di complicazioni, l’assenza di danni di rilievo a livello
del muscolo cardiaco e l’ottima funzionalità mantenuta dal cuore – ha concluso
che “(…) in assenza di future complicazioni è d’aspettarsi che l’assicurato
ricuperi in pratica una capacità lavorativa nuovamente normale a distanza di
ca. 3 mesi, una IL di lunga durata è poco probabile. (…)” (IV/1).
Va
qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle
parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove
necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Si ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V
140 e 129 V 4).
2.8. Appurata
una capacità lavorativa del 100% nella sua attività abituale e in
un’occupazione rispettosa delle limitazioni funzionali poste, è dunque a
ragione che l’Ufficio AI ha concluso che l’assicurato non presenta un danno
alla salute invalidante con conseguente diniego di prestazioni.
Pertanto
– ricordato che quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bun-des, pag.
47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II 469 consid. 4a; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti)
– questo
Tribunale ritiene che, senza che sia necessario esperire l’auspicata perizia
pluridisciplinare, la pronunzia impugnata merita conferma.
Il
ricorso va di conseguenza respinto.
2.9. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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