32.2008.132
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23 aprile 2009Italiano50 min
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Numero d'incarto:
32.2008.132
Data decisione, Autorità:
23.04.2009, TCA
Titolo:
Revisione. Rinvio degli atti all'UAI per una nuova valutazione dello stato di salute del ricorrente. Non è possibile concludere senza procedere ad ulteriori accertamenti che lo stato di salute psichiatrico dell'A. non ha subito un peggioramento rispetto a quanto stabilito dal SAM
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
REVISIONE DELLA RENDITA
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
cpv. 2 LAI
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 agg. 1 LPGA
cpv. 2 OAI
cpv. 3 OAI
cpv. 4 OAI
art. 88 cpv. 1 let. A OAI
art. 88 cpv. 2 let. A OAI
art. 88bis cpv. 2 let. a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.132
LG/DC/sc
Lugano
23 aprile
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 luglio 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 30 maggio 2008 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1949, precedentemente attivo in qualità di magazziniere / autista, in data
29 novembre 1995 ha presentato
una domanda di prestazioni AI per adulti (rendita) segnalando di essere affetto
da “dolori e giramenti di testa, dolori cervicali” (doc. AI 1-1/5).
1.2. Per le
conseguenze degli infortuni del 29 marzo 1978 e del 23 marzo 1994
l’assicuratore infortuni __________ ha riconosciuto all’assicurato un’incapacità
di guadagno del 50% e gli ha erogato una mezza rendita d’invalidità a far tempo
dal 1° ottobre 1995 (doc. LAINF 1-2/3).
1.3. Dopo esame
della documentazione medica, in particolare facendo riferimento all’incarto
dell’assicuratore LAINF e considerato che l’__________ ha riconosciuto
un’incapacità lavorativa e di guadagno a decorrere dal 23 marzo 1994, con proposta
di decisione del 9 febbraio 1996 (doc. AI 11-1), poi confermata con decisione
del 4 marzo 1996 (doc. AI 12-1), l’Ufficio AI ha concesso all’assicurato il
diritto a una mezza rendita AI a decorrere dal 1° marzo 1995, ossia dopo un
anno di attesa, ed ha fissato il grado d’invalidità al 50%.
1.4. Nell’ambito
della prima procedura di revisione del 4 febbraio 1999, l’Ufficio AI con decisione
del 29 aprile 1999 ha
confermato all’assicurato il diritto ad un grado d’invalidità del 50% e il
mantenimento della mezza rendita AI (doc. AI 26-1).
1.5. Nell’ambito
della seconda procedura di revisione del 27 giugno 2002 l’UAI ha constatato un
peggioramento temporaneo dello stato di salute dell’assicurato, a seguito dell’infortunio
del 28 giugno 2001 alla spalla destra con frattura della grande tuberosità
dell’omero, che ha determinato un’incapacità lavorativa del 100%, stabilita dall’__________,
dal 28 giugno 2001 al 31 agosto 2002 (doc. LAINF 3-1).
In
considerazione di ciò, l’UAI, con decisione del 3 aprile 2003, ha attribuito all’assicurato una
rendita intera dal 1° aprile 2002 (ossia dal mese in cui era prevista la
revisione) sino al 30 novembre 2002. Dal 1° dicembre 2002 è per contro stato ripristinato
il diritto alla mezza rendita d’invalidità (doc. AI 45-1).
1.6. In data 18
dicembre 2003 RI 1 ha presentato una richiesta di aumento del grado
d’invalidità, a seguito dell’infortunio dell’8 maggio 2003 per il quale l’__________
ha riconosciuto un’inabilità lavorativa del 100% dall’8 maggio 2003. al 21
luglio 2003 (doc. AI 49-1; 69-1; doc. LAINF 4-1; 4-18).
1.7. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, in particolare tramite una perizia
pluridisciplinare ad opera del Servizio di Accertamento Medico dell’assicurazione
invalidità (SAM) con decisione su opposizione del 14 luglio 2005 (doc. AI 88-1),
cresciuta incontestata in giudicato, l’UAI ha confermato la propria precedente decisione
del 26 gennaio 2005 (doc. AI 77-1), attribuendo all’assicurato tre quarti di
rendita a far tempo dal 1° gennaio 2004.
1.8. RI 1 ha
presentato in data 24 novembre 2005 una nuova domanda di prestazioni facendo
valere un peggioramento dello stato di salute (doc. AI 89-1).
1.9. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, in particolare tramite un
accertamento peritale ad opera del Dr. __________, l’UAI con decisione del 30
maggio 2008 (doc. AI 128-1) preavvisata con progetto del 19 febbraio 2008 (doc.
AI 119-1) ha respinto la richiesta di aumento della rendita e confermato il diritto
a tre quarti di rendita con grado del 60%.
1.10. Contro questa
decisione l’assicurato, rappresentato dalla RA 1, ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA postulando il riconoscimento di una totale inabilità lavorativa
e la conseguente erogazione di una rendita intera d’invalidità. In via
subordinata il ricorrente ha chiesto il rinvio degli atti all’amministrazione affinché
proceda all’allestimento di una nuova perizia pluridisciplinare “accertante
l’aspetto psicologico, l’inefficacia dei medicamenti e l’impossibilità di
prestare constantemente del lavoro” (doc. I).
Sostanzialmente
la rappresentante dell’assicurato ha rimproverato all’UAI di non aver considerato
il peggioramento del quadro valetudinario e di essersi limitato a nuovi
accertamenti di tipo neurologico ignorando del tutto i disturbi psichici e la
loro ripercussione sulla capacità lavorativa di RI 1.
Lo stato
di salute dell’insorgente è tale che – a mente della sua patrocinatrice –
impedisce lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa e di conseguenza giustifica
l’erogazione di una rendita intera d’invalidità. Nell’atto ricorsuale vengono
inoltre contestate le attività ritenute esigibili dall’UAI (doc. I).
A
sostegno delle proprie argomentazioni il ricorrente ha prodotto, in particolare,
il certificato medico del 17 marzo 2008 del Dr. __________ (doc. C) e quello
del 23 giugno 2008 del Dr. __________ (doc. D).
1.11. L’UAI, in
risposta, si è riconfermato nella propria decisione e precisato di aver
sottoposto l’assicurato ad una perizia pluridisciplinare nel novembre 2004 e ad
una perizia ortopedica nell’ottobre 2007 e dunque di non essersi limitato ad
indagare la sola patologia neurologica come sostenuto da controparte.
Dopo aver
sottoposto la nuova documentazione medica al vaglio del SMR, l’UAI ha
confermato le valutazioni del Dr. __________ in merito alla patologia
neurologica e quella del Dr. __________ secondo cui “manca qualsiasi
documentazione e/o elemento clinico in merito ad un peggioramento dello stato
psichico”. L’amministrazione ha escluso dunque la necessità di un nuovo
accertamento pluridisciplinare e confermato la valutazione medico-teorica
globale effettuata in precedenza (doc. V + bis).
1.12. Con scritto
del 12 settembre 2008 la RA 1, a sostegno della propria tesi circa un
peggioramento sostanziale dello stato di salute dell’insorgente rispetto alla
perizia del SAM e del Dr. __________, ha trasmesso a questa Corte il rapporto
dell’8 luglio 2008 del Dr. __________ (doc. E) e quello del 9 luglio 2008 del
Dr. __________ (doc. F)
1.13. Con
osservazioni del 1° ottobre 2008 l’UAI ha sottoposto la nuova documentazione al
vaglio dei medici del SMR, i quali hanno da un lato confermato la valutazione
operata dal Dr. __________ e dall’altro negato un peggioramento dello stato di
salute dell’assicurato. A mente del Dr. __________ e del Dr. __________
l’esigibilità del 50% in un’attività rispettosa dei limiti funzionali somatici
tiene pure conto della problematica psichica (doc. IX + 1).
1.14. In data 20
ottobre 2008 la rappresentante dell’assicurato ha contestato le considerazioni
dell’UAI in merito ai certificati del Dr. __________ e del Dr. __________ e
ribadito il peggioramento del quadro valetudinario di RI 1 (doc. XI)
Con
scritto dell’11 dicembre 2008 la RA 1 ha prodotto copia del rapporto medico del
19 novembre 2008 della Clinica __________ (doc. XIII + bis).
1.15. L’UAI, in
data 28 gennaio 2009, ha preso
posizione sul doc. XIII + bis, dopo aver sottoposto tale documentazione al vaglio
del SMR, il quale ha indicato che il rapporto della Clinica __________ non
evidenzia una modifica della situazione clinica dell’assicurato (doc. XV +
bis).
1.16. Il 30 marzo
2009 la rappresentante dell’assicurato, oltre a riconfermarsi nelle proprie
argomentazioni ricorsuali, ha comunicato a questa Corte l’avvenuto ricovero in
data 29 marzo 2009 di RI 1 presso la Clinica di riabilitazione di __________
(doc. XVII + bis).
1.17. Con
osservazioni del 9 aprile 2009 l’UAI ha precisato che il doc. XVII + bis oltre
a non apportare nuovi elementi di giudizio si riferisce ad un’epoca successiva
alla data della decisione impugnata e dunque risulta irrilevante nella
procedura in questione. L’amministrazione ha quindi postulato nuovamente la
reiezione del ricorso (doc. XVIII).
Il
doc. XVIII è stato trasmesso alla RA 1 per conoscenza (doc. XIX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’Ufficio AI era legittimato oppure no a negare
l’aumento della rendita d’invalidità all’assicurato.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA,
con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente
o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute
fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,
tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa
graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio
2008.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.
1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato
stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno
per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti
che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della
grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di
revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o
d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine,
prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi
invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o
perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel
capoverso 3.
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener
conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso
perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994
nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che
le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una
modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra parte
la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma
piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a;
STFA 29 aprile 1991 in causa
G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 133 V 108, 125
V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30;
Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita
d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2
lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione
della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto,
il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
2.4. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha
stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA
del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che
“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in
particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).
(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.5. Per chiarire
la situazione dal profilo medico, l’UAI ha affidato al SAM il mandato di
esperire una perizia pluridisciplinare.
In tale
ambito, i medici del SAM hanno valutato la patologia psichiatrica (Dr. __________)
e quella reumatologica (Dr. __________).
L’aspetto
psichiatrico è stato vagliato dal Dr. med. __________, spec. FMH in psichiatria
e psicoterapia, il quale nel proprio referto del 24 novembre 2004 ha posto la diagnosi di “Disturbo
organico di personalità con umore depresso”.
Lo
specialista ha poi posto la seguente valutazione:
"
IN CONCLUSIONE E RISPOSTA Al QUESITI
Si tratta di un paziente che ha subito molteplici
infortuni con conseguenze somatiche importanti anche a livello neuro psicologico.
Nonostante l'assenza di un supporto specialistico egli è sempre riuscito ad
adattarsi in qualche modo ai suoi problemi
ricevendo aiuto da amici e soprattutto dal suo
medico curante Dr. med. __________. I disturbi neuro psicologici probabilmente
sono stati anche all'origine della sua separazione dalla moglie. È una persona
che vive sola, egli tende ad isolarsi e vede una certa malevolenza da parte dei
suoi concittadini per il fatto che non è attivo professionalmente pur essendo
una persona grande e grossa.
Si sente un oggetto discriminato e preferisce non
avere rapporti se non convenevoli ma cordiali con le persone che gli stanno
attorno.
RISPOSTA Al QUESITI
1. Diagnosi dal suo punto di vista specialistico.
Disturbo
organico di personalità con umore depresso.
2. Influenza di queste ultime sulla capacità lavorativa
nell'attività da ultimo svolta dall'assicurato/a (precisare se possibile le ore
al giorno o la riduzione del rendimento sul lavoro).
Le sue capacità
psichiche sono soprattutto ridotte per la componente neuro psicologica e
depressiva che influiscono al massimo al 25%‑30% sulle sue capacità
lavorative da ultimo svolte.
3. Descrivere l'evoluzione dello stato di saluto dell'assicurato/a
dal suo punto di vista specialistico riguardo alle problematiche segnalate agli
atti e le prognosi a medio ‑ lungo termine.
L’A ha trovato un
adattamento personale e relazionale conforme alla sua patologia.
La prognosi a medio ‑ lungo termine
non è positiva per quanto concerne l'aspetto psicopatologico
4. Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa?
Quali sono le limitazioni funzionali constatate?
Dalle difficoltà di concentrazione, di
attenzione, di memoria, di labilità psico emotiva.
5. Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa
dell’A ? Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità lavorativa?
L’A. segue un trattamento presso il suo
medico curante. Non vedo che tramite un intervento più specifico la sua
situazione possa essere migliorata né a livello sintomatico né
riguardante le sue capacità lavorative.
6. Ritiene possibile effettuare, provvedimenti d'integrazione
professionale presso quest’A.? Descrivere le risorse di cui l'assicurato ancora
dispone.
NO.
7. Ritiene che l'assicurato/a sia in grado di svolgere altre
attività? Se sì, descrivere i limiti funzionali e la capacità lavorativa in
tale attività adatta (ore/die o riduzione del rendimento).
Per quanto mi
concerne no. Egli ha sempre svolto mansioni ausiliarie. Data la sua situazione
post traumatica con i conseguenti disturbi non penso che l'A. possa ancora
reinserirsi. (doc. AI 75-17+18+19).
L’aspetto
ortopedico è stato invece indagato dal Dr. med. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica, che nel rapporto del 25 novembre 2004 ha posto la seguente diagnosi e
valutazione:
5. Diagnosi
‑ Esiti da ernia discale lombare L4/L5
sinistra,
‑ sindrome lombovertebrale cronica.
‑ Esiti da lussazione acromioclavicolare
destra,
‑ pseudartrosi laterale della clavicola
destra.
‑ Esiti da frattura malleolare destra,
‑ Incipiente artrosi tibiotarsica destra.
‑ Sindrome vertebrale cervicale di
carattere cronico.
‑ Soprappeso corporeo.
6. Valutazione e possibilità terapeutiche
Per quel che riguarda le patologie ortopediche si
trova in primo piano la sindrome lombovertebrale cronica. La funzione del rachide
lombare attualmente è ancora ridotta. Vi sono però dei margini di miglioramento
della funzione del rachide lombosacrale. I segni di sofferenza radicolare
all'arto inferiore sinistro sono attualmente molto limitati. La muscolatura dei
quadricipite femorale sinistro appare in ripresa e poco meno vigorosa di quella
destra. Si osserva pure una riduzione della funzione del rachide cervicale.
È possibile che questa sia in rapporto con la
patologia del cinto omeroscapolare destro. È presente una pseudartrosi molto
laterale della clavicola destra. Si tratta certamente di un fattore di disturbo
ma non particolarmente invalidante. Nell'articolazione acromioclavicolare
destra rimane una modesta sublussazione residua. Nel settore dell'articolazione
omeroscapolare destra si osserva pure una limitazione funzionale. D'altra parte
però la frattura del tubercolo maggiore dell'omero è ben consolidata senza
alterazioni morfologiche di rilievo. Non vi è neppure un indizio per una
lesione della cuffia dei tendini rotatori. In questo settore vi è una
discrepanza fra il quadro dei disturbi soggettivi e i reperti oggettivi.
Risulta comunque difficile spiegare la ragione della limitazione funzionale
omeroscapolare destra. Nel caso di persistenti dolori si potrebbero discutere misure
chirurgiche riparatrici nel settore acromioclavicolare destro. Nel caso
particolare però tali misure sono sconsigliabili.
Nel settore della caviglia destra si osserva una
moderata limitazione funzionale dell'articolazione tibiotarsica. La congruenza
articolare è buona. È comunque probabile la presenza di una incipiente artrosi
tibiotarsica. La deambulazione è comunque plantigrada.
Dal punto di vista ortopedico è da discutere un
soggiorno in un centro di riabilitazione con particolare attenzione alla
funzione della colonna vertebrale. Vi sono a mio avviso dei margini per un
miglioramento in questo settore. Anche per quel che concerne il cinto
omeroscapolare destro un miglioramento funzionale è attendibile. La
pseudartrosi clavicolare naturalmente è un elemento di disturbo, comunque da
non valutarsi in maniera pesante. Sarebbe infine opportuna una riduzione del
soprappeso corporeo.
7. Capacità lavorativa nella professione
abituale
Dal punto di vista strettamente ortopedico in
qualità di autista magazziniere la capacità lavorativa attuale raggiunge il
50%. Si giustifica la riduzione della capacità lavorativa con la presenza di
esiti da ernia discale lombare e con la presenza di una pseudartrosi della
clavicola laterale destra in esiti da lussazione acromioclavicolare. Sono
attendibili difficoltà nel carico e scarico di pesi oltre i 12‑15 kg.
Inoltre si manifestano pure difficoltà in posizione seduta prolungata. È
probabile che l'attività lavorativa abituale di autista non sia più
proponibile, non per motivi strettamente ortopedici ma per disturbi di
carattere neurologico e psicologico.
8. Integrazione lavorativa
Considerando le patologie ortopediche una
integrazione lavorativa appare ragionevole e praticabile. Dovrebbe trattarsi di
lavori di carattere manovale medio‑leggeri. Si pensa pure a lavori di
controllo. Lavori di manutenzione. Dovrebbe trattarsi di un lavoro che concede
cambiamenti di posizione e che non obbliga aI sollevamento o al trasporto di
pesi oltre i 12‑15 kg. Difficoltà di riorientamento professionale sono da
attendersi a causa dell'età dell'assicurato e della componente psicoreattiva.
D'altro canto una attività lavorativa sia pure a tempo parziale potrebbe
risultare benefica anche per altri aspetti non soltanto di natura ortopedica.
Comunque anche in questo caso la capacità lavorativa raggiungerebbe il 50% ca.
e in condizioni molto favorevoli un massimo del 70%. Questo sempre per motivi
di pertinenza strettamente ortopedica.
9. Prognosi
La rigidità della colonna vertebrale e il
soprappeso sono dei fattori poco favorevoli. Pure la componente psicoreattiva
incide in modo sfavorevole. D'altro canto rimangono dei margini di
miglioramento della funzione della colonna vertebrale e dei cinto
omeroscapolare destro.
10. Rispondo alle domande postemi
1. Diagnosi dal suo punto di vista
specialistico.
‑ Sindrome lombovertebrale cronica,
‑ esiti da ernia discale lombare L4/L5
sinistra,
‑ esiti da moderato morbo di Scheuermann
dorsale intermedio.
‑ Pseudartrosi laterale della clavicola
destra,
‑ esiti da lussazione acromioclavicolare
destra,
‑ sindrome cervicale vertebrale cronica.
‑ Esiti da frattura malleolare destra,
‑ incipiente artrosi tibiotarsica destra.
‑ Soprappeso corporeo.
2. Influenza di queste ultime sulla capacità
lavorativa nell'attività da ultimo svolta dall'assicurato/a (precisare se
possibile ore al giorno o la riduzione del rendimento sul lavoro).
La capacità lavorativa per motivi strettamente
ortopedici in qualità di autista magazziniere raggiunge il 50%.
3. Descrivere l'evoluzione dello stato di
saluto dell'assicurato/a dal suo punto di vista specialistico riguardo alle
problematiche segnalate agli atti e la prognosi a medio-lungo termine.
Sussistono delle possibilità di miglioramento
funzionale nel settore della colonna vertebrale e del cinto omeroscapolare
destro. Purtroppo il soprappeso corporeo e la componente psicoreattiva turbano
le prospettive a medio e lungo termine.
4. Come si giustifica la diminuzione della
capacità lavorativa? Quali sono le limitazioni funzionali constate?
Limitazione funzionale importante della colonna
vertebrale lombosacrale con residui di sofferenza radicolare all'arto inferiore
sinistro in fase di risoluzione. Limitazione funzionale del rachide cervicale,
e del cinto omeroscapolare destro.
5. Possibilità terapeutiche per migliorare la
capacità lavorativa dell'A.? Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla
capacità lavorativa?
Riabilitazione in un centro adeguato in vista di
una ripresa dell'attività lavorativa sia pure nella misura del 50%.
6. Ritiene possibile effettuare provvedimenti
d'integrazione professionale presso quest'A.? Descrivere le risorse di cui
l'assicurato ancora dispone.
Sì, possibilità di miglioramento funzionale sia
nel settore della colonna vertebrale sia in quello del cinto omeroscapolare
destro.
7. Ritiene che l'assicurato/a sia in grado di
svolgere altre attività? Se sì, descrivere i limiti funzionali e la capacità
lavorativa in tale attività adatta (ore/die o riduzione del rendimento).
Sì è importante che vi sia la possibilità di
spostamento durante il lavoro e che il sollevamento di pesi oltre 12‑15
kg possa essere evitato. Dal profilo più strettamente ortopedico si dovrebbe
ottenere una capacità lavorativa sull'arco di 4 ore al giorno. (doc. AI
75-25+26+27+28).
Globalmente
quindi nel rapporto peritale del 6 dicembre 2004 i periti del SAM, sulla base
delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del
ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con
influsso sulla capacità lavorativa di “▪Disturbo organico di personalità con umore depresso in: - stato dopo
contusione cranica con commozione cerebrale il 23.03.1994; - lieve – medio
deficit neuropsicologico (ultima valutazione neuropsicologica nel 1998). ▪ Sindrome lombovertebrale cronica con: - esiti da ernia
discale lombare L4-L5 sin., trattata con tecnica microchirurgica in data
24.11.2003. ▪ Esiti da lussazione acromioclavicolare ds. nel 1982 con: -
pseudoartrosi lat. della clavicola ds.. ▪ Sindrome vertebrale cervicale
di carattere cronico. ▪ Esiti da frattura malleolare ds. nel 1978,
trattata con osteosintesi con: - incipiente artrosi tibiotarsica ds.” (doc. AI
75-11).
Quanto
alla capacità lavorativa, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurato nella
sua professione di autista – magazziniere abile in misura del 40% (da intendere
come una limitazione dell’esigibilità temporale della funzione d’autista ad un
massimo di tre – quattro ore al giorno, ridotto rendimento sull’arco di un’
intera giornata lavorativa, limitazione importante della colonna vertebrale
lombosacrale, del rachide cervicale e del cinto omero scapolare ds.) (doc. AI
75-14).
In
attività adeguate, rispettose dei limiti funzionali, l’assicurato è ritenuto
abile nella misura del 50% (doc. AI 75-15).
Sulla
base di questa perizia pluridisciplinare l’UAI, con la decisione del 26 gennaio
2005 (doc. AI 77-1), poi confermata con decisione su opposizione del 14 luglio
2005 (doc. AI 88-1), ha attribuito all’assicurato tre quarti di rendita dal 1°
gennaio 2004.
In data
24 novembre 2005 l’assicurato ha inoltrato una richiesta di aumento della
rendita d’invalidità (doc. 89-1).
Su
indicazione del medico del SMR, Dr. __________ (doc. AI 103-1), l’UAI ha
affidato al Dr. med. __________, spec. FMH in ortopedia, il mandato di esperire
un accertamento medico ortopedico.
Con
rapporto medico del 30 ottobre 2007 il Dr. __________, dopo aver illustrato
l’anamnesi, i dati soggettivi dell’assicurato, le constatazioni obiettive, lo
stato locale e la radiologia ha posto la seguente diagnosi:
"
4. Diagnosi
‑Sindrome lombo‑spondilogena,
rispettivamente radicolare irritativa non deficitaria S1 a destra in presenza
di alterazioni degenerative pluri‑segmentali (L4/L5/S1), di
un'insufficienza muscolare lombare‑inferiore e lombo‑sacrale, di
uno stato dopo discectomia extra‑foraminale L4/L5 sinistra il 24.11.2003.
‑Esiti da lussazione acromio‑clavicolare
destra nel 1982 con pseudo‑artrosi laterale della clavicola destra.
‑Sindrome vertebrale cervicale.
‑Esiti da frattura malleolare destra nel 1978
trattata con osteosintesi con incipiente artrosi tibiotarsica destra.
5. Valutazione e prognosi
Rispetto al referto descritto dal dr. __________
il 25.11.2004 nel contesto della valutazione peritale pluridisciplinare del
SAM, il signor RI 1 segnala un cambiamento/accentuazione dei dolori focalizzati
al basso‑schiena con estensione agli arti inferiori, in presenza di una
situazione per contro nelle grandi linee stabile attinente agli altri disturbi
accusati.
Il potenziale miglioramento funzionale, preconizzato
dal dr. __________ nel rapporto del 25.11.2004, non è avvenuto, almeno per
quanto attiene alla componente algica, ciò che aveva condotto, dopo
approfondite valutazioni diagnostiche, a porre l'indicazione a una
stabilizzazione pluri‑segmentale (L4‑S1), intervento tuttavia
rifiutato dal paziente.
Con riferimento alle considerazioni espresse dal
dr. __________ nel rapporto del 21.2.2007, la situazione risulta essere in
grandi linee equivalente a quella riscontrata nel 2005.
Rispetto a quello descritto il 25.11.2004 dal dr.
__________, il quadro clinico attuale mette in particolare in evidenza una
significativa insufficienza muscolare nella stabilizzazione del tronco, con
importante limitazione (antalgica/riflessa ?) funzionale dei segmenti basso‑lombare,
rispettivamente lombosacrale: vedi la lordosi residua in inclinazione, la
necessità di aiutarsi con le mani e i movimenti di compensazione all'elevazione
del tronco, il Bending praticamente nullo da ambo i lati, l'importante
limitazione della declinazione, l'accentuazione dei disturbi alla
sollecitazione passiva in iperlordosi,....
L'irradiazione all'arto inferiore destro,
attualmente in primo piano, presenta un carattere piuttosto spondilogeno/eventualmente
radicolare irritativo, non deficitario di rilievo, in uno contesto piuttosto “flogistico”
su di un reperto protrusivo lombo‑sacrale piuttosto mediano e una
protrusione a base larga L4/L5 senza reperto erniario di rilievo.
Sul piano terapeutico era a suo tempo stata posta
l'indicazione eventuale a una stabilizzazione e/o sostituzione discale L4/L5 e
L5/Sl, intervento rifiutato a priori dal paziente.
A distanza di 2 o più anni, malgrado un quadro
complessivo ritenuto stabile, una rivalutazione della strategia terapeutica
implicherebbe ragionevolmente la ripetizione di almeno una parte degli esami
diagnostici effettuati a suo tempo.
Per quanto attiene alla capacità lavorativa
residuale, rispettivamente all'esigibilità, sia il dr. __________ nel rapporto
del 25.11.2004, sia il dr. __________ nel rapporto del 21.2.2007, considerano
una riduzione del tempo di lavoro su circa 4 ore al giorno. Rispetto a quanto
ritenuto dal dr. __________, il quadro clinico attuale giustifica un'ulteriore
riduzione dei limiti di carico con passaggio da attività medio‑leggere a
leggere e con limite della manipolazione di pesi situato a raramente 10 kg.
Prognosi a medio termine stabile, con ulteriori
ragionevoli cambiamenti nel contesto evolutivo naturale.
B. Conseguenze sulla capacità di lavoro
1. Menomazioni (qualitative e quantitative)
dovute ai disturbi constatati
Con riferimento alla valutazione del dr. __________
del 25.11.2004 riduzione più marcata della caricabilità del tronco, in
particolare del tratto lombare. Limitazione al carico del rachide cervicale e
del cinto omero‑scapolare.
2. Conseguenze dei disturbi sull'attività
attuale
Nello svolgimento di un'attività di autista il
signor RI 1 risulta essere inabile al lavoro in misura superiore al 70%, a più
forte ragione se tale mansione implica pure il carico e lo scarico dei veicolo.
In situazioni assolutamente ideali, con alto
grado di informatizzazione e automatizzazione, quale magazziniere il signor RI
1 potrebbe raggiungere un grado di capacità lavorativa massimo nell'ordine di
grandezza del 50%.
C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione
1. È possibile effettuare provvedimenti
d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?
Sebbene limitate, il signor RI 1 possiede tuttora
delle potenzialità da rendere ragionevolmente possibile l'esecuzione di provvedimenti
d'integrazione. Queste concernono in particolare l'ingaggio degli arti
superiori al di sotto dell'orizzontale nell'esecuzione di attività anche fini e
di precisione.
2. È possibile migliorare la capacità di
lavoro sul posto di lavoro attuale?
Un alto grado di automatizzazione e
informatizzazione, così come la manipolazione unicamente di pesi leggeri,
potrebbe permettere una capacità lavorativa nella misura massima del 50% in
qualità di magazziniere.
Attività limitata sull'arco di circa 4 ore al
giorno.
3. L'assicurato
è in grado di svolgere altre attività?
Entrano in linea di conto sull'arco di circa 4
ore al giorno delle attività leggere con manipolazione di pesi raramente di 10 kg, senza mansioni ripetitive al di
sopra dell'orizzontale, senza spostamenti prolungati su terreni sconnessi, con
possibilità di libera scelta o per lo meno cambiamento regolare della posizione
di lavoro, senza movimenti ripetitivi in flessione/estensione o torsione del
tronco. (doc. AI 111-4+5)
2.6. Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
Fatti
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la
Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto
2006 concernente un caso di assicurazione
per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione
per l'invalidità, sottolineando
che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per
principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione
l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Ad
esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale
ha sottolineato che:
" (...)
Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat
d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux
arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le
juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que
si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas
donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont
fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé
la décision attaquée. (...)"
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4
p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I
514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée
par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.
Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert.(…)”
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294;
cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203
e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.7. Nella
concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute
del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione
della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica
agli atti, questo TCA non può confermare l’operato dell’amministrazione, in
quanto la problematica psichica non è stata sufficientemente chiarita.
2.7.1. Nell’ambito
della perizia SAM, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame
ortopedico, grazie al consulto specialistico del Dr. __________ che in data 25
novembre 2004 ha diagnosticato
“Esiti da ernia discale lombare L4-L5 sinistra,
sindrome lombo vertebrale cronica. Esiti da lussazione acromioclavicolare
destra, pseudartrosi laterale della clavicola destra. Esiti da frattura
malleolare destra, incipiente artrosi tibiotarsica destra. Sindrome vertebrale
cervicale di carattere cronico. Sovrappeso corporeo”.
Lo
specialista ha ritenuto dal punto di vista ortopedico l’assicurato abile al 50%
in qualità di autista magazziniere.
Questa
riduzione è giustificata con la presenza di esiti da ernia discale lombare e di
una pseudartrosi della clavicola laterale destra in esiti da lussazione
acromioclavicolare (doc. AI 75-26).
In
attività adeguate, ovvero lavori di carattere manovale medio-leggeri, lavori di
controllo e manutenzione che permettono cambiamenti di posizione e che non
obbligano al sollevamento o al trasporto di pesi oltre i 12-15 kg, la capacità lavorativa
raggiungerebbe il 50% e in condizioni molto favorevoli il 70% (doc. AI
75-26/27).
Nell’ambito
della procedura di revisione, l’assicurato è stato sottoposto ad un nuovo
consulto ortopedico ad opera del Dr. __________, il quale nel proprio referto
del 30 ottobre 2007 ha posto la
diagnosi di “Sindrome lombo-spondilogena, rispettivamente radicolare irritativa
non deficitaria S1 a destra in presenza di alterazioni degenerative
pluri-segmentali (L4/L5/S1), di un’insufficienza muscolare lombare-inferiore e
lombo-sacrale, di uno stato dopo discectomia extra-foraminale L4/L5 sinistra il
24.11.2003. Esiti da lussazione acromio-clavicolare destra nel 1982 con
pseudo-artrosi laterale della clavicola destra. Sindrome vertebrale cervicale.
Esiti da frattura malleolare destra nel 1978 trattata con osteosintesi con
incipienti artrosi tibio-tarsica destra”. (doc. AI 111-4).
Per
quanto riguarda la capacità lavorativa, lo specialista ha valutato l’assicurato
inabile al lavoro nella misura del 70% nella precedente attività di autista,
Considerandi
mentre in situazioni assolutamente ideali, con alto grado di informatizzazione
e automatizzazione, quale magazziniere l’assicurato potrebbe raggiungere un
grado di capacità lavorativa del 50% (doc. AI 111-5).
Il TCA non
ha motivo per distanziarsi da tali valutazioni peritali, che non sono del resto
state smentite da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie
maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa
residua dell’interessato.
Tale non
può essere il certificato medico del Dr. __________ del 23 giugno 2008 nel
quale lo specialista ha confermato la diagnosi di sindrome lombo-vertebrale
evidenziata sia dal Dr. __________ che dal Dr. __________ e riferito di
un’esacerbazione dei dolori negli ultimi tempi che, tuttavia, anche il Dr. __________
aveva considerato, seppur ritenendo la situazione a grandi linee stabile:
“Rispetto
al referto descritto dal dr. __________ (…) il signor RI 1 segnala un
cambiamento / accentuazione dei dolori focalizzati al basso-schiena con
estensione agli arti inferiori”.
In
considerazione di ciò, il Dr. __________ ha ritenuto giustificata un’ulteriore
riduzione dei limiti di carico con passaggio da attività medio-leggere a
leggere con limite della manipolazione di pesi situato a raramente 10 kg e valutato il paziente inabile al
lavoro in misura del 70% nell’attività di autista e al 50% in attività adeguate
(con alto grado di informatizzazione e automatizzazione). Per contro, nella
perizia precedente il Dr. __________ aveva ritenuto una capacità lavorativa del
50% in qualità di autista magazziniere, mentre in attività adeguate
raggiungerebbe il 50% e in condizioni molto favorevoli il 70% cfr. (doc. AI
111-4/5; doc. AI 75-26/27).
Anche il
successivo certificato medico del Dr. __________ del 9 luglio 2008 (doc. F) non
permette di inficiare le conclusioni dei periti dell’amministrazione. Il medico
curante infatti ha precisato che il quadro clinico del paziente è dominato da
una “lombalgia più o meno sempre costante” e la recente RM ha confermato
le discopatie in L4/5 e L5/S1 presenti anche nella diagnosi del Dr. __________
(cfr. doc. AI 111-4; doc. F).
Per
quanto concerne lo scritto dell’8 luglio 2008 del Dr. __________, vice primario
di neurochirurgia dell’Ospedale Regionale di __________, nello stesso viene
inizialmente riassunta parzialmente l’anamnesi del paziente e successivamente
lo specialista ha evidenziato il peggioramento della discopatia L4/L5 e L5/S1
analogamente a quanto evidenziato dal Dr. __________ (cfr. doc. AI 111-4; doc.
E).
Nelle
annotazioni dei medici del SMR, Dr. __________, FMH medicina generale e Dr. __________,
reumatologo e internista, viene ribadito come la valutazione del Dr. __________
sia sostanzialmente sovrapponibile a quella del Dr. __________n merito al
peggioramento del quadro clinico del paziente.
Per
quanto riguarda i rapporti del Dr. __________ medici del SMR hanno evidenziato
come non sia stato oggettivato un peggioramento della discopatia o una
progressione di un’ernia discale e come la valutazione sia sovrapponibile,
anche in questo caso, a quella del Dr. __________ (doc. IX1).
Nel
certificato medico del 17 marzo 2008 (doc. AI 130-19) il Dr. med. __________,
FMH in medicina generale, si è limitato ad indicare che il ricorrente, dal
punto di vista fisico (su quello psichico si rinvia al successivo considerando)
soffre di dolori cronici lombo vertebrali, cefalee frequenti, dolori alle
spalle e dolori addominali. Sintomi che sono da ricondurre alle patologie di
cui soffre il ricorrente e già ampiamente illustrate dal perito Dr. __________.
Dal punto
di vista diagnostico non viene dunque aggiunto nessun nuovo elemento che non
fosse già stato indagato dai precedenti periti interpellati
dall’amministrazione.
Il
medico curante ha poi fissato un diverso grado di inabilità lavorativa
senza tuttavia fornire elementi oggettivi tali da preferire la sua
valutazione a quella del Dr. __________, peraltro specialista
FMH in chirurgia ortopedica.
Per
quanto riguarda infine il rapporto del 19 novembre 2008 della Clinica __________
(doc. XIII bis) nello stesso viene diagnosticata la nota sindrome
lombo-spondilogena cronica e indicato che manca una correlazione morfologica
che spieghi i disturbi del paziente:
“Ein deutliches morphologisches Korrelat, welches die Schmerzen
des Patienten erklärt, liegt nicht vor” (doc. XIII
bis).
Inoltre,
gli specialisti della clinica di Zurigo oltre a suggerire una nuova
infiltrazione facettaria non hanno oggettivato un peggioramento della
patologia.
Il medico
del SMR, Dr. __________, nelle annotazioni dell’8 gennaio 2009 ha confermat__________ non evidenzia
una modifica della situazione clinica dell’assicurato (doc. XV bis).
Questa
Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurato, dal profilo
ortopedico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dal Dr. __________.
Va qui
ricordato che se, da una parte, la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Si
ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V
140.
e 129 V 4).
2.7.2
Per quanto
riguarda la patologia psichiatrica l’UAI ha fatto riferimento al rapporto del
Dr. __________ del 24 novembre 2004, nell’ambito della perizia SAM, nel quale è
stato diagnosticato un disturbo organico di personalità con umore depresso
(doc. AI 75-18).
Lo
specialista ha indicato che le capacità psichiche dell’assicurato sono
soprattutto ridotte per la componente neuro psicologica e depressiva che
influiscono al massimo al 25%-30% sulle sue capacità lavorative da ultimo
svolte.
Le
limitazioni sono da ricondurre a difficoltà di concentrazione, di attenzione,
di memoria e di labilità psico emotiva (doc. AI 75-18).
In merito
alla prognosi il Dr. __________ ha precisato che a medio-lungo termine non è
positiva per quanto concerne l’aspetto psicopatologico. Il perito riteneva
necessario un intervento più specifico affinché il quadro psichiatrico potesse
migliorare sia a livello sintomatico che in relazione alle sue capacità
lavorative (doc. AI 75-18).
La
rappresentante dell’assicurato in data 10 marzo 2008 ha interpellato il Dr. __________,
medico generalista FMH, il quale al quesito circa i disturbi psichici di RI 1
ha risposto indicando che questi soffre di “depressione cronica in seguito a
dolori e incapacità lavorativa con isolazione sociale consecutiva” (doc. C)
Questa
Corte non può condividere l’operato dell’amministrazione che nella decisione
del 30 maggio 2008 fa riferimento al referto peritale del 24 novembre
2004.
svolto nell’ambito della richiesta di aumento di rendita del 18
dicembre 2003, ben tre anni e mezzo prima dunque, per giustificare un mancato
peggioramento del quadro psichiatrico, soprattutto alla luce della prognosi
allora formulata dal perito psichiatra. L’amministrazione infatti in questo
lasso di tempo non ha proceduto ad alcun nuovo esame specialistico atto a
verificare il quadro psichiatrico dell’assicurato.
Malgrado
il medico del SMR, Dr. __________, nelle proprie annotazioni abbia indicato che
“manca qualsiasi documentazione e/o elemento clinico in merito ad un
peggioramento dello stato psichico” (doc. V bis), la perizia del 24 novembre
2004.
non costituisce una base sufficiente per statuire sul quadro psichiatrico
del ricorrente.
A maggior
ragione se si considera, inoltre, che il medico curante Dr. __________, nel
certificato medico del 17 marzo 2008, seppur medico generalista e non
specialista in psichiatria, aveva diagnosticato una depressione cronica in
seguito alla patologia somatica e questo documento era stato prodotto dal
ricorrente il 3 luglio 2008, in
sede di osservazioni alla decisione del 30 maggio 2008, ove la RA 1 aveva già
sollevato la necessità di un ulteriore accertamento peritale psichiatrico (cfr.
doc. AI 128-1; 129-1)
Alla luce
di quanto qui sopra esposto, secondo questo Tribunale, non è possibile, senza
procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità
che lo stato valetudinario dell’assicurato, dal punto di vista psichiatrico, non
ha subito un peggioramento rispetto a quanto constatato nel referto della
perizia SAM.
2.8
Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio
all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità
della procedura né il principio inquisitorio.
In una
sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito
che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare
quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale
basterebbe a chiarire un fatto.
Tale
giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore
ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui
è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario
disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il
risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di
ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della
procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito
temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori.
Nemmeno
l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una
parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una
perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di
diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere
tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai
Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una
sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,
p. 196s., la nostra Corte
federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in
RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente
giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che,
in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nella
concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come
detto, si rivela lacunoso.
La
decisione impugnata va dunque annullata e l'incarto retrocesso
all'amministrazione, affinché metta in atto un ulteriore approfondimento a
livello psichiatrico, presso il Centro di accertamento peritale, inteso a
delucidare sia l’aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla
capacità lavorativa del ricorrente.
Quindi,
in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà
nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.
2.9
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione del 30 maggio 2008 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.7.2.
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili
(IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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