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Decisione

32.2008.132

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 aprile 2009Italiano50 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la

Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006 concernente un caso di assicurazione

per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione

l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Ad

esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale

ha sottolineato che:

" (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la

divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé

la décision attaquée. (...)"

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4

p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I

514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée

par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du

seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.

Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert.(…)”

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294;

cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203

e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.7. Nella

concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute

del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione

della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica

agli atti, questo TCA non può confermare l’operato dell’amministrazione, in

quanto la problematica psichica non è stata sufficientemente chiarita.

2.7.1. Nell’ambito

della perizia SAM, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame

ortopedico, grazie al consulto specialistico del Dr. __________ che in data 25

novembre 2004 ha diagnosticato

“Esiti da ernia discale lombare L4-L5 sinistra,

sindrome lombo vertebrale cronica. Esiti da lussazione acromioclavicolare

destra, pseudartrosi laterale della clavicola destra. Esiti da frattura

malleolare destra, incipiente artrosi tibiotarsica destra. Sindrome vertebrale

cervicale di carattere cronico. Sovrappeso corporeo”.

Lo

specialista ha ritenuto dal punto di vista ortopedico l’assicurato abile al 50%

in qualità di autista magazziniere.

Questa

riduzione è giustificata con la presenza di esiti da ernia discale lombare e di

una pseudartrosi della clavicola laterale destra in esiti da lussazione

acromioclavicolare (doc. AI 75-26).

In

attività adeguate, ovvero lavori di carattere manovale medio-leggeri, lavori di

controllo e manutenzione che permettono cambiamenti di posizione e che non

obbligano al sollevamento o al trasporto di pesi oltre i 12-15 kg, la capacità lavorativa

raggiungerebbe il 50% e in condizioni molto favorevoli il 70% (doc. AI

75-26/27).

Nell’ambito

della procedura di revisione, l’assicurato è stato sottoposto ad un nuovo

consulto ortopedico ad opera del Dr. __________, il quale nel proprio referto

del 30 ottobre 2007 ha posto la

diagnosi di “Sindrome lombo-spondilogena, rispettivamente radicolare irritativa

non deficitaria S1 a destra in presenza di alterazioni degenerative

pluri-segmentali (L4/L5/S1), di un’insufficienza muscolare lombare-inferiore e

lombo-sacrale, di uno stato dopo discectomia extra-foraminale L4/L5 sinistra il

24.11.2003. Esiti da lussazione acromio-clavicolare destra nel 1982 con

pseudo-artrosi laterale della clavicola destra. Sindrome vertebrale cervicale.

Esiti da frattura malleolare destra nel 1978 trattata con osteosintesi con

incipienti artrosi tibio-tarsica destra”. (doc. AI 111-4).

Per

quanto riguarda la capacità lavorativa, lo specialista ha valutato l’assicurato

inabile al lavoro nella misura del 70% nella precedente attività di autista,

Considerandi

mentre in situazioni assolutamente ideali, con alto grado di informatizzazione

e automatizzazione, quale magazziniere l’assicurato potrebbe raggiungere un

grado di capacità lavorativa del 50% (doc. AI 111-5).

Il TCA non

ha motivo per distanziarsi da tali valutazioni peritali, che non sono del resto

state smentite da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie

maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa

residua dell’interessato.

Tale non

può essere il certificato medico del Dr. __________ del 23 giugno 2008 nel

quale lo specialista ha confermato la diagnosi di sindrome lombo-vertebrale

evidenziata sia dal Dr. __________ che dal Dr. __________ e riferito di

un’esacerbazione dei dolori negli ultimi tempi che, tuttavia, anche il Dr. __________

aveva considerato, seppur ritenendo la situazione a grandi linee stabile:

“Rispetto

al referto descritto dal dr. __________ (…) il signor RI 1 segnala un

cambiamento / accentuazione dei dolori focalizzati al basso-schiena con

estensione agli arti inferiori”.

In

considerazione di ciò, il Dr. __________ ha ritenuto giustificata un’ulteriore

riduzione dei limiti di carico con passaggio da attività medio-leggere a

leggere con limite della manipolazione di pesi situato a raramente 10 kg e valutato il paziente inabile al

lavoro in misura del 70% nell’attività di autista e al 50% in attività adeguate

(con alto grado di informatizzazione e automatizzazione). Per contro, nella

perizia precedente il Dr. __________ aveva ritenuto una capacità lavorativa del

50% in qualità di autista magazziniere, mentre in attività adeguate

raggiungerebbe il 50% e in condizioni molto favorevoli il 70% cfr. (doc. AI

111-4/5; doc. AI 75-26/27).

Anche il

successivo certificato medico del Dr. __________ del 9 luglio 2008 (doc. F) non

permette di inficiare le conclusioni dei periti dell’amministrazione. Il medico

curante infatti ha precisato che il quadro clinico del paziente è dominato da

una “lombalgia più o meno sempre costante” e la recente RM ha confermato

le discopatie in L4/5 e L5/S1 presenti anche nella diagnosi del Dr. __________

(cfr. doc. AI 111-4; doc. F).

Per

quanto concerne lo scritto dell’8 luglio 2008 del Dr. __________, vice primario

di neurochirurgia dell’Ospedale Regionale di __________, nello stesso viene

inizialmente riassunta parzialmente l’anamnesi del paziente e successivamente

lo specialista ha evidenziato il peggioramento della discopatia L4/L5 e L5/S1

analogamente a quanto evidenziato dal Dr. __________ (cfr. doc. AI 111-4; doc.

E).

Nelle

annotazioni dei medici del SMR, Dr. __________, FMH medicina generale e Dr. __________,

reumatologo e internista, viene ribadito come la valutazione del Dr. __________

sia sostanzialmente sovrapponibile a quella del Dr. __________n merito al

peggioramento del quadro clinico del paziente.

Per

quanto riguarda i rapporti del Dr. __________ medici del SMR hanno evidenziato

come non sia stato oggettivato un peggioramento della discopatia o una

progressione di un’ernia discale e come la valutazione sia sovrapponibile,

anche in questo caso, a quella del Dr. __________ (doc. IX1).

Nel

certificato medico del 17 marzo 2008 (doc. AI 130-19) il Dr. med. __________,

FMH in medicina generale, si è limitato ad indicare che il ricorrente, dal

punto di vista fisico (su quello psichico si rinvia al successivo considerando)

soffre di dolori cronici lombo vertebrali, cefalee frequenti, dolori alle

spalle e dolori addominali. Sintomi che sono da ricondurre alle patologie di

cui soffre il ricorrente e già ampiamente illustrate dal perito Dr. __________.

Dal punto

di vista diagnostico non viene dunque aggiunto nessun nuovo elemento che non

fosse già stato indagato dai precedenti periti interpellati

dall’amministrazione.

Il

medico curante ha poi fissato un diverso grado di inabilità lavorativa

senza tuttavia fornire elementi oggettivi tali da preferire la sua

valutazione a quella del Dr. __________, peraltro specialista

FMH in chirurgia ortopedica.

Per

quanto riguarda infine il rapporto del 19 novembre 2008 della Clinica __________

(doc. XIII bis) nello stesso viene diagnosticata la nota sindrome

lombo-spondilogena cronica e indicato che manca una correlazione morfologica

che spieghi i disturbi del paziente:

“Ein deutliches morphologisches Korrelat, welches die Schmerzen

des Patienten erklärt, liegt nicht vor” (doc. XIII

bis).

Inoltre,

gli specialisti della clinica di Zurigo oltre a suggerire una nuova

infiltrazione facettaria non hanno oggettivato un peggioramento della

patologia.

Il medico

del SMR, Dr. __________, nelle annotazioni dell’8 gennaio 2009 ha confermat__________ non evidenzia

una modifica della situazione clinica dell’assicurato (doc. XV bis).

Questa

Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurato, dal profilo

ortopedico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dal Dr. __________.

Va qui

ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Si

ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140.

e 129 V 4).

2.7.2

Per quanto

riguarda la patologia psichiatrica l’UAI ha fatto riferimento al rapporto del

Dr. __________ del 24 novembre 2004, nell’ambito della perizia SAM, nel quale è

stato diagnosticato un disturbo organico di personalità con umore depresso

(doc. AI 75-18).

Lo

specialista ha indicato che le capacità psichiche dell’assicurato sono

soprattutto ridotte per la componente neuro psicologica e depressiva che

influiscono al massimo al 25%-30% sulle sue capacità lavorative da ultimo

svolte.

Le

limitazioni sono da ricondurre a difficoltà di concentrazione, di attenzione,

di memoria e di labilità psico emotiva (doc. AI 75-18).

In merito

alla prognosi il Dr. __________ ha precisato che a medio-lungo termine non è

positiva per quanto concerne l’aspetto psicopatologico. Il perito riteneva

necessario un intervento più specifico affinché il quadro psichiatrico potesse

migliorare sia a livello sintomatico che in relazione alle sue capacità

lavorative (doc. AI 75-18).

La

rappresentante dell’assicurato in data 10 marzo 2008 ha interpellato il Dr. __________,

medico generalista FMH, il quale al quesito circa i disturbi psichici di RI 1

ha risposto indicando che questi soffre di “depressione cronica in seguito a

dolori e incapacità lavorativa con isolazione sociale consecutiva” (doc. C)

Questa

Corte non può condividere l’operato dell’amministrazione che nella decisione

del 30 maggio 2008 fa riferimento al referto peritale del 24 novembre

2004.

svolto nell’ambito della richiesta di aumento di rendita del 18

dicembre 2003, ben tre anni e mezzo prima dunque, per giustificare un mancato

peggioramento del quadro psichiatrico, soprattutto alla luce della prognosi

allora formulata dal perito psichiatra. L’amministrazione infatti in questo

lasso di tempo non ha proceduto ad alcun nuovo esame specialistico atto a

verificare il quadro psichiatrico dell’assicurato.

Malgrado

il medico del SMR, Dr. __________, nelle proprie annotazioni abbia indicato che

“manca qualsiasi documentazione e/o elemento clinico in merito ad un

peggioramento dello stato psichico” (doc. V bis), la perizia del 24 novembre

2004.

non costituisce una base sufficiente per statuire sul quadro psichiatrico

del ricorrente.

A maggior

ragione se si considera, inoltre, che il medico curante Dr. __________, nel

certificato medico del 17 marzo 2008, seppur medico generalista e non

specialista in psichiatria, aveva diagnosticato una depressione cronica in

seguito alla patologia somatica e questo documento era stato prodotto dal

ricorrente il 3 luglio 2008, in

sede di osservazioni alla decisione del 30 maggio 2008, ove la RA 1 aveva già

sollevato la necessità di un ulteriore accertamento peritale psichiatrico (cfr.

doc. AI 128-1; 129-1)

Alla luce

di quanto qui sopra esposto, secondo questo Tribunale, non è possibile, senza

procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità

che lo stato valetudinario dell’assicurato, dal punto di vista psichiatrico, non

ha subito un peggioramento rispetto a quanto constatato nel referto della

perizia SAM.

2.8

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito

che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare

quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale

basterebbe a chiarire un fatto.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,

p. 196s., la nostra Corte

federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in

RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente

giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che,

in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va dunque annullata e l'incarto retrocesso

all'amministrazione, affinché metta in atto un ulteriore approfondimento a

livello psichiatrico, presso il Centro di accertamento peritale, inteso a

delucidare sia l’aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla

capacità lavorativa del ricorrente.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà

nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 30 maggio 2008 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.7.2.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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