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32.2008.133

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22 aprile 2009Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la

Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze

che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006 concernente un caso di assicurazione

per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione

l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Ad

esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale

ha sottolineato che:

" (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la

divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (...)"

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur

probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF

125 V 351 consid. 3a p. 352)

qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il

convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence

entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV

Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]),

on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou

le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou

plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va

différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement

vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont

suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)”

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.7. Nel caso di

specie, dal profilo medico, è indubbio che l’assicurato va considerato inabile

al lavoro in maniera rilevante nella sua precedente attività di cuoco/gerente (in

particolare nell’attività di cuoco, comportante pure lavori fisicamente

pesanti), ma abile al lavoro al 75%-100% in attività adeguate (attività di tipo

amministrativo, d’ufficio, controllo, vendita (senza concomitante attività di

magazzino), nel ramo dell’informatica, che non richiedano il sollevamento di

pesi notevoli e che permettano all’interessato di cambiare spesso la posizione

sul lavoro, cfr. doc. 121-9), come stabilito dal TCA nella sentenza 32.1999.105

del 18 settembre 2001 (cfr. doc. 127/14+15), sulla base della perizia

giudiziaria del 28 giugno 2001 del dr. __________, la cui correttezza è stata poi

ribadita dal TCA nella sentenza 32.2004.74 del 26 gennaio 2005 e integralmente

confermata dal Tribunale federale nella sentenza

I 164/05 del 22 dicembre 2006.

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi da queste conclusioni nemmeno nella presente

procedura, ritenuto che, del resto, la valutazione del dr. __________ non è

stata contestata tramite certificati medico specialistici attestanti patologie

maggiormente invalidanti.

Va

infatti rilevato che l’assicurato si è limitato a produrre, in sede di

osservazioni al progetto di decisione, un referto del 15 giugno 2007

concernente un periodo di riabilitazione degli arti superiori (dal 3 maggio

2007 al 23 maggio 2007) presso la clinica di riabilitazione di __________. In

tale referto, i medici della Clinica di riabilitazione, poste le diagnosi di

“1. sindrome cervicocefalica e toracospondilogena in stato dopo danno iatrogeno

radice C5 dx con paralisi parte superiore trapezio destro e sovraspinato dx;

leggere turbe statiche (scoliosi sinistro-convessa) insufficienza e disbalance

muscolare; presenza di minime lesioni degenerative; 2. stato dopo linfoma

maligno Hodgkin tipo sclerosi nodulare stadio IVB, su diagnosi 5/1986 in

remissione completa e stato dopo otto cicli di chemioterapia con Leukeran

Velbe, Natulan PDN dal 6/1986 al 2/1987; 3. periartropatia omeroscapolare parte

anchilosante destra dopo lesione iatrogena della radice C5 con paresi del

sovraspinato; 4. stato dopo resezione di fistola dermoide sacrale; 5. stato

dopo tonsillectomia”, hanno riscontrato, alla dimissione, “un chiaro

miglioramento con risultato soddisfacente”, consigliando una presa a carico

fisioterapica regolare almeno una volta alla settimana al fine di mantenere i

risultati ottenuti (doc. 197/2-3).

Al

riguardo, nelle annotazioni del 6 febbraio 2008, il dr. __________ del SMR,

medico laureato in medicina e chirurgia (sul diritto

per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr.

SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato:

"

Nuova documentazione medica agli atti

Prof. dr. __________ 15.6.2007

Paziente inviato dal medico curante per una presa

a carico fisioterapico-riabilitativa in ambito stazionario. Paziente è reduce

da un danno iatrogeno avvenuto in sede radice C5 a dx durante una biopsia

linfonodale eseguita nel quadro di un M. di Hodgkin attualmente in remissione.

Dal momento in poi il paziente lamenta una sintomatologia algica cronica in

sede cervico-cefalica e in sede spalla dx.

Concludiamo quindi ad un miglioramento con

risultato soddisfacente.

Proseguire la fisioterapia regolare.

PROCEDERE

Vedere precedente rapporto medico dr. __________

SMR del 4 aprile 2005.

Si tratta di una situazione che dal profilo

medico risulta ben documentata e valutata.

Decorso clinico pressoché invariato.

Stato di salute stazionario.” (Doc. 199-1)

Il TCA può fare proprie queste considerazioni del

medico SMR.

L’assicurato,

poi, unitamente al ricorso, ha trasmesso al TCA un certificato medico dell’11

dicembre 2007 della dr.ssa __________, spec. in medicina interna, nel quale la

curante ha indicato quanto segue:

"

Si attesta che il paziente sopra citato è da

considerare inabile al lavoro nella misura del 50% a partire dal 30.05.2007 per

un periodo indeterminato; precedentemente è stato inabile al 100% dal

16.04.2007 al 29.05.2007.” (Doc. A2)

Secondo

il TCA questo scritto della dr.ssa __________ - generico, privo di diagnosi, di

constatazioni oggettive, di una prognosi e delle cure intraprese - non

adempie ai requisiti richiesti dalla giurisprudenza per ritenere che un

rapporto medico abbia valore probatorio (cfr. consid. 2.6.) e non è quindi atto

a mettere in dubbio le conclusioni alle quali è giunto il dr. __________ nella

perizia giudiziaria del 28 giugno 2001.

Giova qui

ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza,

quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se

specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un

valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al

suo paziente (cfr. RAMI

2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.

4; DTF 122 V

161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in

Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico

assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si

può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista

(cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007

consid. 2).

Ad esempio, nella sentenza

9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:

" (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la

divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (...)"

Va inoltre rilevato che, nonostante nello scritto

del 19 settembre 2008 la patrocinatrice abbia preannunciato la trasmissione,

“non appena in suo possesso”, di un certificato del medico curante “da cui risultino

le motivazioni mediche che impediscono al signor RI 1 di lavorare più del 50%”

(cfr. doc. VI), tale certificato non è, tuttavia, mai giunto al TCA.

Va qui

ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Si

ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140 e 129 V 4).

Pertanto,

stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato

di intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere

dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che

l’assicurato sia inabile al lavoro in maniera rilevante nella sua precedente

attività di cuoco/gerente (in particolare nell’attività di cuoco, comportante

pure lavori fisicamente pesanti), ma abile al lavoro al 75%-100% in attività

adeguate, come già stabilito dal TCA (cfr. STCA 32.1999.105 del 18 settembre

2001, doc. 127/1-19 e STCA 32.2004.74 del 26 gennaio 2005, doc. 176/1-22) e

confermato dal Tribunale federale (cfr. I 164/05 del 22 dicembre 2006, doc.

A5).

2.8. Quanto alla

valutazione economica - visto che l’invalidità nell’ambito delle assicurazioni

sociali svizzere è un concetto economico-giuridico e non medico (cfr. D.

Cattaneo, "Le perizie nelle assicurazioni sociali" in Le perizie

giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag.

203 seg. (211 n. 6)) - il TCA, dapprima (cfr. doc. 176/1-22 ) e il Tribunale

federale, poi (cfr. doc. A5), hanno già stabilito che il grado di invalidità

dell’assicurato, in attività adatte, è inferiore al 40%, percentuale necessaria

per ottenere il diritto ad una rendita di invalidità.

Nella

sentenza I 164/05 del 22 dicembre 2006, infatti, il Tribunale federale ha

proceduto, conformemente all’art. 16 LPGA, al raffronto dei redditi, giungendo

ad un grado di invalidità del 37%.

Quale

reddito da valido l’Alta Corte ha considerato corretto l’importo annuo (2003)

di fr. 72'000 determinato dal TCA nella sentenza 32.2004.74 del 26 gennaio

2005, tenendo conto dell’ipotesi maggiormente favorevole all’assicurato.

Quale

reddito da invalido, il Tribunale federale, tenuto conto della configurazione

professionale esigibile dal punto di vista medico peritale dall’assicurato, ha

preso quale valore di base l’importo di fr. 4'557 mensili (ISS 2002, valore

mediano totale, livello di esigenze 4), adeguato all’orario di lavoro

settimanale usuale (41.7 ore) e all’evoluzione dei salari (1.5%), considerando

inoltre una capacità lavorativa dell’interessato dell’87.5% (media fra i tassi

del 75% e del 100% accertati dal perito giudiziario, dr. __________), ottenendo

un reddito da invalido di fr. 4'219.19 mensili, pari a fr. 50'630.28 annui per

il 2003. Applicata a questo importo una ulteriore riduzione, non contestata,

del 10% per tenere conto delle particolarità del caso e delle eventuali

difficoltà ad esercitare una nuova occupazione, è risultato un reddito da

invalido di fr. 45'567.25, insufficiente per conferire il diritto ad una

rendita. Infatti, confrontando i due redditi di paragone (fr. 72'000 e fr.

45'567), il grado di invalidità risultante non supera il 37%, grado inferiore

al tasso minimo legale necessario per il diritto ad una rendita (art. 28 cpv. 1

LAI).

2.9. Essendo, tuttavia,

questo grado di invalidità dell’insorgente superiore al 20% - soglia minima di

diminuzione della capacità di guadagno conferente diritto a provvedimenti di

riformazione professionale – il Tribunale federale, nella sentenza I 164/05 del

22 dicembre 2006, ha trasmesso

gli atti all’UAI per esaminare se sono date le condizioni per un eventuale

diritto dell’interessato a misure d’integrazione professionale (cfr. doc. A5).

Nel caso di specie, quindi, l’amministrazione, al fine di verificare

i compiti svolti dall’assicurato nella sua precedente attività, ha contattato

il datore di lavoro, __________ di __________, sottoponendogli i seguenti

quesiti:

"

Per il signor RI 1 stiamo valutando il diritto a

provvedimenti professionali.

Con la presente vi invitiamo cortesemente a

comunicarci quanto segue:

1. L’assicurato è ancora impiegato presso la vostra __________?

Considerandi

2.

In caso affermativo, con quali mansioni?

3.

In quale misura lavora (50%, 100%, altro?), con quale reddito e con

quale rendimento?

4.

Quali assenze per malattia o infortunio ha avuto nel corso degli

ultimi 2 anni?”

(Doc. 189-1)

Con scritto del 18 settembre 2007 il datore di

lavoro ha risposto:

"

Prima di rispondere a quanto da voi richiesto,

teniamo a sottolineare che la resa effettiva del signor RI 1, a causa del suo

handicap, è sempre inferiore alla percentuale di capacità lavorativa attestata.

1.

Sì, il signor RI 1 è impiegato presso di

noi.

Le sue ripetute assenze dovute al suo handicap sono fonte

di disagio.

2.

Fino al 31.12.2005 è stato gerente del __________ per 2 giorni alla

settimana.

Dalla chiusura del

suddetto a causa delle difficoltà oggettive nella gestione, dovute ai suoi

problemi di salute, le sue mansioni sono: accoglienza clienti, responsabile

della cassa e in parte dell’amministrazione.

3.

Fino al 31.1.2007 al 50% con reddito di fr. 2'800.00 mensili lordi

per 12 mesi.

Dal 1.2.2007 (dopo

la decisione del Tribunale delle Assicurazioni) al 100%, con un reddito di fr.

5'600 mensili lordi (calcolati per 12 mesi).

Dal 5.4.2007, in

seguito ad una ricaduta causata dall’impiego al 100%, è entrato in malattia al

100%.

Il 3.5.2007 è stato

ricoverato per cure intensive alla Clinica di __________.

È rientrato al

lavoro al 50% il 1.6.2007.

4.

2006 Febbraio 20 gg malattia 100%

Agosto 9 gg

malattia 100%

Settembre 5 gg

malattia 100%

Ottobre 24 gg

malattia 100%

Novembre 26 gg malattia 100%

2007.

Aprile 24 gg malattia 100%

Maggio 30 gg

malattia 100%

Giugno

30.

gg malattia 50%

Luglio

30.

gg malattia 50%

Agosto

30.

gg malattia 50%

Sul caso non esiste una prognosi medica

favorevole, il caso è tutt’ora aperto.” (Doc. 190/1-2)

Sulla

base di queste indicazioni, nel rapporto dell’11 ottobre 2007, la consulente

incaricata ha osservato:

"

All’A. è stato rifiutato il diritto ad una

rendita AI, considerato un grado d’invalidità del 35% (cfr. sentenza TFA del

22.12

) relativo all’anno 2003.

Gli atti sono però stati ritornati

all’amministrazione con l’invito a valutare il diritto a provvedimenti

professionali.

In seguito a questa richiesta, esprimo le

seguenti considerazioni:

Come riportato nella lettera del datore di lavoro

del 18 settembre 2007, le mansioni che l’A. svolge attualmente sono:

accoglienza clienti, responsabile della cassa e in parte dell’amministrazione

(attività di gerente).

Tali attività rispecchiano i limiti funzionali

dell’A. e, come riportato nella sentenza TFA del 22.12.2006, esse possono

essere svolte nella misura dell’88% (media tra il 75% e il 100% di abilità

lavorativa).

Al 100% aveva un guadagno mensile di fr. 5'600

ossia fr. 67'200 annui.

Attualmente dal 1.6.2007 risulta che l’A. lavori

nella misura del 50%.

Dai dati medici in nostro possesso, come

riportato nella sentenza del TFA del 22.12.2006, l’A. potrebbe però lavorare

nella misura dell’88%, potendo di conseguenza percepire fr. 59'136.

Di conseguenza, in seguito a queste

considerazioni, non si ritiene opportuno applicare alcun provvedimento

professionale considerando che l’A. risulta essere convenientemente reintegrato

in un’attività che gli permette di sfruttare al meglio la sua capacità di

guadagno.” (Doc. 91-1)

Chiamata ad esprimersi in merito alle contestazioni della

patrocinatrice dell’assicurato (cfr. doc. 197-1), la consulente incaricata, nel

suo rapporto del 29 maggio 2008, ha rilevato quanto segue:

" Secondo

l’avv. RA 1 (vedi documentazione del 19 novembre 2007) “lo stipendio che gli

viene al momento corrisposto per un’attività costruita ad hoc per lui è di

favore, poiché proviene dalla ditta di famiglia. Non è però dato sapere per

quanto potrà andare avanti. In caso di chiusura il signor RI 1 si troverà

sicuramente tagliato fuori dal mondo del lavoro. Per questo motivo è assolutamente

necessario che vengano valutati con lui dei provvedimenti reintegrativi che gli

permettano di inserirsi nel libero mercato del lavoro nel caso in cui l’__________

dovesse chiudere”.

Dal lato medico, come riportato dall’annotazione del medico del 6

febbraio 2008, lo stato di salute è stazionario.

Per quanto concerne l’aspetto reintegrativo, posso esprimermi

nel modo seguente:

come riportato dalla lettera del datore di lavoro del 18 settembre

2007, le mansioni che l’A. svolge attualmente sono: accoglienza clienti,

responsabile della cassa e in parte dell’amministrazione (attività di gerente).

Il salario corrisposto al 100% per quest’attività è di fr. 67'200.

Dai dati medici in nostro possesso, come riportato nella sentenza TFA

22.12

, l’A. potrebbe però lavorare nella misura dell’88%, potendo di

conseguenza percepire fr. 59'136.

Tale attività potrebbe essere svolta anche in un altro contesto

lavorativo, ossia nel libero mercato in quanto l’attività di gerente di una

struttura di media grandezza è di regola fisicamente leggera: vengono svolti

compiti amministrativi, organizzativi, gestione del personale, …

Di conseguenza, come gerente di un esercizio di medie o grandi

dimensioni, l’A. potrebbe conseguire un reddito annuo di fr. 58'305 al 100%.

Dai dati medici in nostro possesso, come riportato nella sentenza

del TFA del 22.12.2006, l’A. potrebbe lavorare nella misura dell’88%, potendo

di conseguenza percepire fr. 51'308 (salario calcolato partendo dalle

indicazioni sui salari minimi contenute nel contratto collettivo dei dipendenti

del settore alberghiero e della ristorazione 2008 per un’attività di

“collaboratore con formazione professionale superiore o particolare

responsabilità”).

Di conseguenza, non si ritiene opportuno applicare alcun

provvedimento professionale considerando che l’A. può ancora svolgere la sua

attività abituale nella misura dell’88% (attività che gli permette di sfruttare

al meglio la sua capacità di guadagno).”

(Doc. 201/1-2)

A fronte delle nuove contestazioni espresse dalla

patrocinatrice dell’assicurato in sede ricorsuale, l’amministrazione ha

nuovamente chiesto alla consulente una presa di posizione.

Nel rapporto del 14 agosto 2008, la consulente

incaricata si è così espressa:

"

Rapporto finale

Reddito da valido

Fr. 72'000 anno 2003 (sentenza TFA del

22.12

). Aggiornando il dato al 2007 si ottiene fr. 75’443

Reddito da invalido

1) facendo riferimento alle tabelle RSS (TA1) con

un’abilità dell’88%, con una riduzione del 10% per attività sempre nello stesso

settore, difficoltà ad esercitare una nuova occupazione, attività leggera,

risulta un reddito da invalido di fr. 47’634

Per quanto concerne l’aspetto reintegrativo

posso esprimermi nel modo seguente:

come riportato dalla lettera del datore di lavoro

del 18.9.2007, le mansioni che l’A. svolge attualmente sono: accoglienza

clienti, responsabile della cassa e in parte dell’amministrazione (attività di

gerente).

Tali attività rispettano i limiti funzionali

dell’A. riportati in sede medica (ossia l’A. è abile in occupazioni adeguate di

tipo amministrativo, di ufficio, di controllo, vendita o nel ramo

dell’informatica, che non richiedano il sollevamento di pesi notevoli e che

permettano all’interessato di cambiare spesso la posizione sul lavoro).

Attività che rispettano questi limiti, come

riportato nella sentenza TFA del 22.12.2006, possono essere svolte nella misura

dell’88% (media tra il 75% e il 100% di abilità lavorativa).

Considerando i limiti sopra elencati e stabiliti

in sede medica, l’attività attuale di gerente risulta essere idonea allo stato

di salute dell’A. e potrebbe essere svolta nella misura dell’88%.

Tale attività potrebbe essere svolta anche in un

altro contesto lavorativo, ossia nel libero mercato in quanto l’attività di

gerente di una struttura di media grandezza è di regola fisicamente leggera:

vengono svolti compiti amministrativi, organizzativi, gestione del personale.

Di conseguenza, come gerente di un esercizio di medie o grandi dimensioni l’A.

potrebbe conseguire un reddito annuo di fr. 58'305 (4'485 x 13) al 100% potendo

di conseguenza percepire fr. 51'308 all’88% (dati estrapolati dal contratto

nazionale collettivo dei dipendenti del settore alberghiero e della

ristorazione per un’attività di “collaboratore con formazione professionale

superiore o particolare responsabilità”).

Considerando il fatto che l’A. può svolgere nella

misura dell’88% un’attività adeguata tra cui anche quella di esercente in cui è

formato (vedi motivazioni sopra riportate) non ci sono i presupposti per

l’applicazione di provvedimenti di riformazione professionali in quanto nessun

provvedimento formativo permetterebbe un recupero ed aumento della capacità di

guadagno residua dell’A. stabilita (ossia fr. 51'308 all’88% come gerente,

47'634 tabelle RSS (TA1)).

Sotto espressa richiesta dell’A. si rimane a

disposizione per un eventuale aiuto al collocamento

(in particolare ricerca di una struttura di medie/grandi dimensioni per poter

svolgere l’attività di gerente in misura dell’88%).

In merito al ricorso inoltrato in data 4

luglio 2008 dall’avv. RA 1 mi esprimo nel modo seguente:

Non vi è stata necessità di incontrare l’A. in

quanto gli atti in nostro possesso sono stati e sono sufficienti per una nostra

presa di posizione in merito.

Il consulente in integrazione professionale è

tenuto ad incontrare l’A. laddove si intravede la possibilità di applicazione

di provvedimenti professionali.

L’A. ha le capacità e competenze (in possesso del

certificato di gerente) per essere impiegato oltre che presso la ditta paterna,

anche nel “normale” mercato del lavoro, sfruttando al meglio le sue competenze

professionali.” (Doc. IV/bis)

2.10

Chiamato ora a

pronunciarsi, questo Tribunale non può approvare l’operato dell’amministrazione,

per i motivi di seguito esposti.

Innanzitutto

va sottolineato che, come ricordato in precedenza (cfr. consid. 2.2.), che

l'amministrazione e i Tribunali sono vincolati alla decisione di rinvio STF I

164/05 del 22 dicembre 2006 del Tribunale federale.

Ora, in

quella sentenza, come correttamente indicato dalla patrocinatrice

dell’interessato nello scritto del 19 settembre 2008 (doc. VI), l’Alta Corte ha

già avuto modo di stabilire il grado di invalidità dell’assicurato in attività

leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, fissandolo al 37%

(cfr. doc. A5 pag. 6).

Tale

questione, quindi, non può più essere rimessa in discussione.

La

consulente incaricata, nei suoi rapporti del 29 maggio 2008 (cfr. doc. 201-1) e

del 14 agosto 2008 (doc. IV/bis), non poteva quindi procedere ad un nuovo

raffronto dei redditi, al fine di dimostrare che l’assicurato può sfruttare al

meglio la sua capacità di guadagno residua sia nella sua attuale attività

presso l’esercizio pubblico di famiglia, ma lavorando nella misura dell’88% -

corrispondente alla media fra i tassi del 75% e del 100% accertati dal perito

giudiziario, dr. __________, come indicato dal Tribunale federale (cfr. STF I

164/05 del 22 dicembre 2006, c. 5, pag. 6) - sia quale gerente di altri

esercizi pubblici di medio-grandi dimensioni presenti sul mercato del lavoro,

lavorando sempre nella misura dell’88%.

In quell'occasione la consulente incaricata ha

concluso che potendo l’assicurato ancora svolgere nella misura dell’88%

“un’attività adeguata tra cui anche quella di esercente in cui è formato, non

ci sono i presupposti per l’applicazione di provvedimenti di riformazione

professionale in quanto nessun provvedimento formativo permetterebbe un

recupero ed aumento della capacità di guadagno residua dell’assicurato”

(cfr. doc. IV/bis, il corsivo è della redattrice).

In tale contesto va comunque sottolineato che la consulente non ha

tenuto conto del fatto che non si può escludere che nel salario percepito

dall’interessato presso l’esercizio pubblico di famiglia sia presente una certa

componente di salario sociale, come rilevato dalla patrocinatrice (cfr. doc. I, nel quale l’avv. RA 1 ha indicato che l’assicurato “lavora nell’azienda di famiglia e che è solo questa favorevole

circostanza a permettergli di mantenere il posto di lavoro e percepire uno

stipendio dignitoso” e che “dovesse cercare un posto nel libero mercato

nessuno lo assumerebbe a tempo pieno e con lo stipendio prospettato dall’AI per

svolgere i limitati compiti di cui si occupa”, il corsivo è della

redattrice).

Inoltre e soprattutto, non va dimenticato che nella sentenza STF I

164/05 del 22 dicembre 2006 il Tribunale federale, distanziandosi dalla

sentenza impugnata STCA 32.2004.74 del 26 gennaio 2005 di questo Tribunale, ha

effettuato il confronto dei redditi calcolando il reddito da invalido in relazione

ad un ampio ventaglio di attività adeguate alle condizioni di salute

dell’interessato presenti sul mercato del lavoro. A questo

proposito, l’Alta Corte ha infatti indicato quanto segue:

" (…)

Tenuto conto della configurazione professionale

esigibile dal punto di vista medico peritale (v. al riguardo consid. 3), si

giustifica in concreto di prendere quale valore di base l'importo di fr.

4'557.- mensili (ISS 2002, valore mediano totale, livello di esigenze 4).

Adeguato questo dato all'orario di lavoro settimanale usuale (41,7 ore) come

pure all'evoluzione dei salari (1.5%), considerata inoltre una capacità

lavorativa dell'interessato dell'87.5% in attività adeguata (media fra i tassi

del 75% e del 100% accertati dal perito giudiziario), si ottiene un importo di

fr. 4'219.19 mensili, pari a fr. 50'630.28 annui per il 2003. Applicata a

questo importo una ulteriore riduzione, non contestata, del 10% per tenere

conto delle particolarità del caso e delle eventuali difficoltà ad esercitare

una nuova occupazione, risulta un reddito da invalido di fr. 45'567.25,

insufficiente per conferire il diritto a una rendita. Infatti, confrontando i

due redditi di paragone (fr. 72'000.- e fr. 45'567.-), il grado d'invalidità

risultante non supera il 37% - grado, questo, inferiore al tasso minimo legale

necessario, ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LAI, per il diritto a una rendita -

per l'anno in questione, lo stesso dovendo valere per il 2004.”

(STF I 164/05 del 22 dicembre 2006, consid. 5, la

sottolineatura è della redattrice)

Posto quindi

che, come stabilito dal Tribunale federale, nell’esercizio di altre attività

adatte alle sue condizioni di salute l’assicurato presenta un grado di

invalidità del 37% - e quindi ben superiore alla soglia minima del 20%

necessaria per potere beneficiare di provvedimenti di riformazione

professionale – l’UAI avrebbe dovuto esaminare se nel caso di specie erano date

o meno “le condizioni per un

eventuale diritto dell’interessato a misure d’integrazione professionale”,

conformemente a quanto indicato dall’Alta Corte nella sua sentenza di rinvio (cfr.

STF I 164/05 del 22 dicembre 2006, consid. 7, il corsivo è della redattrice).

L’amministrazione non ha tuttavia proceduto ad un

accurato esame circa la sussistenza o meno di tali condizioni, come del resto

correttamente rilevato dalla patrocinatrice dell’interessato (cfr. doc. I, nel

quale l’avv. RA 1 ha osservato che “l’Ufficio AI

continua a fondare il suo rifiuto a prendere in considerazione dei

provvedimenti professionali con il presunto guadagno dell’assicurato”, il corsivo è della redattrice).

Alla luce di quanto appena

esposto la decisione impugnata va annullata e l’incarto

rinviato all’UAI affinché esamini se, visto il grado d’invalidità del 37%, sono

dati i presupposti per mettere l’insorgente al beneficio di provvedimenti

d’integrazione professionale adeguati, tali da

consentirgli di conseguire una capacità di guadagno approssimativamente

equivalente a quella offerta dalla precedente attività (STF 9C_937/2008 del 23

marzo 2009 consid. 5; DTF 124 V 108 consid. 2a; STF 9C_47/2007 del 29 giugno

2007.

consid. 2).

Per fare ciò, il TCA ritiene necessario che l’UAI esegua la sua

valutazione anche dopo avere effettuato un colloquio

personale con l’assicurato (cfr. doc. I, nel quale

l’avv. RA 1 ha evidenziato che “è necessaria una

consulenza specializzata, dopo un approfondito colloquio, per valutare in che

ambito e con che competenze potrebbe rientrare nel mondo del lavoro in caso di

chiusura dell’esercizio pubblico di famiglia”, il corsivo è della redattrice e Doc. IV/bis; nel

quale la persona incaricata ha sottolineato che "il

consulente in integrazione professionale è tenuto ad incontrare l’assicurato

laddove si intravvede la possibilità di applicazione di provvedimenti

professionali").

2.11

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’amministrazione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§

La decisione del 3 giugno 2008 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché esamini se sono date le

condizioni per mettere l’insorgente al beneficio di provvedimenti

d’integrazione.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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