32.2008.133
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22 aprile 2009Italiano45 min
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Numero d'incarto:
32.2008.133
Data decisione, Autorità:
22.04.2009, TCA
Titolo:
Decisione con la quale UAI ha negato all'assicurato,con un grado AI del 37%,il diritto ad una riformazione professionale non è corretta,dato che UAI non ha proceduto ad un accurato esame dell'esistenza o meno delle condizioni per avere diritto ad un'integrazione professionale,come aveva deciso il TF
RIFORMAZIONE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 8 cpv. 1 LAI
art. 17 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 16 LPGA
art. 6 cpv. 1 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.133
cr/DC/sc
Lugano
22 aprile
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 luglio 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 3 giugno 2008 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1962 , ha beneficiato di una mezza rendita d'invalidità dal 1° ottobre 1987, in quanto colpito da linfoma maligno
di Hodgkin, che ha provocato un’inabilità al lavoro, rispettivamente al
guadagno, del 50% (doc. 7-1).
Con
decisione del 9 maggio 1995, l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha
soppresso, in via di revisione, la rendita con effetto 1° giugno 1995, avendo
stabilito un’incapacità al guadagno pari al 30% (doc. 52/1-2). La decisione è
cresciuta in giudicato incontestata.
1.2 In data 4
settembre 1996 RI 1 ha presentato all'UAI una nuova domanda di prestazioni
(doc. 55/1-6). A sostegno della richiesta il dr. __________ ha attestato
un’inabilità pari al 50% (doc. 69-1).
Con
decisione del 14 aprile 1997, l'amministrazione
ha respinto l'istanza, non essendo intervenuta una rilevante modifica della
situazione valetudinaria rispetto al maggio 1995 (doc. 71/1-2).
Con sentenza
32.1997.63 del 10 agosto 1998, cresciuta in giudicato, il TCA ha accolto
parzialmente il ricorso presentato dall’assicurato contro detta decisione,
rinviando gli atti all'amministrazione affinché stabilisse se il presunto
peggioramento dello stato di salute ha influito sulla capacità di guadagno e,
in caso di risposta affermativa, in che misura (doc. 80/1-6).
1.3. Dopo avere
fatto esperire una perizia specialistica dal dr. __________ ed aver effettuato
alcuni accertamenti di natura economica, l’amministrazione, con proposta di
decisione del 17 giugno 1999 (doc. 91/1-2), poi confermata con decisione del 12
luglio 1999 (doc. 94/1-2), ha nuovamente respinto la richiesta di rendita
dell'assicurato, ritenuto un grado di invalidità del 22%.
Con
sentenza 32.1999.105 del 18 settembre 2001, cresciuta in giudicato, il TCA,
dopo avere ordinato una perizia giudiziaria affidata al dr. __________ – dalla
quale è emerso che l’assicurato deve essere considerato abile al lavoro al
50%quale gerente di un piccolo bar, ma abile al lavoro al 75%-100% quale
gerente di una struttura più grande e in altre attività adatte - ha parzialmente
accolto il ricorso presentato dall’assicurato contro la decisione citata,
rinviando gli atti all'amministrazione per ulteriori approfondimenti di natura
economica (in particolare per accertare tanto il reddito da valido
dell’assicurato quale gerente sia del ristorante che avrebbe rilevato dal padre
se non si fosse ammalato, che del piano bar, quanto il reddito da invalido, entrambi
da attualizzare al momento della decisione impugnata dell’11 luglio 1999) (doc.
127/1-19).
1.4. Esperiti gli
accertamenti economici del caso, con decisione del 16 ottobre 2003 (doc.
162/1-3), poi confermata con decisione su opposizione del 9 agosto 2004 (doc.
172/1-5), l’UAI ha nuovamente negato il diritto ad una rendita di invalidità,
in assenza di un grado di invalidità pensionabile.
Con
sentenza 32.2004.74 del 26 gennaio 2005, il TCA ha respinto il ricorso
dell’assicurato contro la decisione dell’UAI di rifiuto di una rendita, alla
luce di un grado di invalidità del 34.5% (doc. 176/1-22).
Questa
sentenza del TCA è poi stata confermata, nel suo risultato, con sentenza I
164/05 del 22 dicembre 2006 del Tribunale federale, nella quale l’Alta Corte,
dopo avere ribadito la correttezza della perizia giudiziaria del dr. __________
– il quale ha ritenuto l’assicurato inabile in maniera rilevante nella sua
professione di cuoco (comportante anche lavori fisicamente pesanti), ma abile
al lavoro al 75%-100% in occupazioni adeguate (di tipo amministrativo, di
ufficio, controllo, vendita o nel ramo dell’informatica, che non richiedano il
sollevamento di pesi notevoli e che permettano all’interessato di cambiare spesso
la posizione sul lavoro) – ha stabilito, mediante confronto dei redditi (tra un
reddito da valido, nell’ipotesi maggiormente favorevole all’assicurato, di fr.
72’000 e un reddito da invalido di fr. 45’567), un grado di invalidità del 37%,
insufficiente per ottenere il diritto ad una rendita.
Il
Tribunale federale ha tuttavia trasmesso gli atti all’UAI affinché esaminasse
se sono date le condizioni per un eventuale diritto dell’interessato a misure
di integrazione professionale, visto che il grado di invalidità supera
largamente la soglia minima richiesta del 20%.
1.5. Dopo avere
sottoposto il caso alla consulente in integrazione professionale incaricata, al
fine di esaminare se l’assicurato ha diritto a misure di integrazione
professionale, con progetto di decisione del 17 ottobre 2007 (doc. 192/1-2),
poi confermato con decisione del 3 giugno 2008, l’UAI ha rifiutato il diritto a
provvedimenti professionali, ritenendo che l’assicurato “può ancora svolgere la
sua attività abituale nella misura dell’88% (attività che gli permette di sfruttare
al meglio la sua capacità di guadagno)” (doc. A1).
1.6. In data 4
luglio 2008 l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA chiedendo l’annullamento della decisione impugnata ed
il rinvio degli atti all’UAI affinché vengano effettuate nuove valutazioni e
nuovi accertamenti.
Sostanzialmente
l’assicurato ha indicato di non potere lavorare in misura superiore al 50%,
dato che le sue condizioni fisiche gli procurano malesseri tali da impedirgli
di svolgere un’attività a tempo pieno, precisando che “il certificato medico
dell’11 dicembre 2007 del medico __________ è tuttora attuale”.
L’avv. RA
1 ha poi criticato il fatto che i consulenti in integrazione professionale che
si sono occupati del caso dell’assicurato non abbiano mai incontrato personalmente
l’interessato, al fine di sincerarsi delle sue reali possibilità di
integrazione nel mondo del lavoro. La patrocinatrice del ricorrente ha ritenuto
fondamentale disporre di una consulenza specializzata, tramite un approfondito
colloquio, per valutare in che ambito e con quali competenze l’assicurato
potrebbe rientrare nel mondo del lavoro in caso di chiusura dell’esercizio
pubblico di famiglia.
La
patrocinatrice ha rilevato che l’assicurato “lavora nell’azienda di famiglia ed
è solo questa favorevole circostanza a permettergli di mantenere il posto di
lavoro e percepire uno stipendio dignitoso”, aggiungendo che se “dovesse
cercare un posto nel libero mercato nessuno lo assumerebbe a tempo pieno e con
lo stipendio prospettato dall’AI per svolgere i limitati compiti di cui si
occupa attualmente” (I).
1.7. L’UAI, in
risposta, dopo avere sottoposto le critiche della patrocinatrice
dell’interessato al vaglio della consulente IP, ha ribadito che non vi sono i
presupposti per l’applicazione di provvedimenti di riformazione professionale
in quanto nessun provvedimento formativo permetterebbe un recupero ed un aumento
della capacità di guadagno residua stabilita in qualità di gerente (IV + bis).
1.8. Con scritto del
19 settembre 2008 la patrocinatrice dell’assicurato ha nuovamente rilevato che
l’amministrazione, alla luce di un grado di invalidità del 37%, non ha
stabilito seriamente quali siano le attività adeguate allo stato di salute
dell’interessato.
L’avv. RA
1 ha evidenziato che non può essere considerata adatta l’attività svolta
dall’assicurato, “perché, a parte un breve periodo in cui ha provato a lavorare
al 100%, con un notevole peggioramento delle sue condizioni di salute, che
hanno comportato un ricovero d’urgenza a __________, finora è sempre stato
inabile al lavoro in misura almeno del 50%”.
La
patrocinatrice ha aggiunto che l’assicurato ha sempre lavorato nell’esercizio
pubblico di famiglia, con grande elasticità di orari e senza pressione. Negli
anni, tuttavia, le esigenze per affrontare il lavoro di gerente, che gli
garantirebbe lo stipendio da invalido prospettato dall’AI, sono cambiate, di
modo che egli necessita di provvedimenti professionali (anche in altri campi)
al fine di ottenere lo stipendio da invalido posto alla base della decisione di
rifiuto di una rendita AI.
L’avv. RA
1 ha infine preannunciato la trasmissione, non appena in suo possesso, di un
certificato medico del curante attestante i motivi che impediscono
all’assicurato di svolgere un’attività lavorativa in misura maggiore del 50%
(VI).
Queste
osservazioni sono state trasmesse all’UAI (VII), con la facoltà di presentare
eventuali osservazioni scritte.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Per costante
giurisprudenza il Tribunale federale e il Tribunale cantonale, a cui la
questione viene rinviata per ulteriori accertamenti, sono vincolati alla
decisione di rinvio dei giudici di ultima istanza.
Se il
Tribunale cantonale non si attiene alle istruzioni del Tribunale federale e di
conseguenza la sua seconda decisione viene annullata, le spese di giudizio possono
essere poste a carico del Cantone (cfr. RAMI 1999 pag. 126 seg.).
In
particolare le considerazioni di diritto (richiamate nel dispositivo) sulla
base delle quale il Tribunale federale motiva il rinvio della causa ad
un'autorità inferiore sono vincolanti sia per quest'ultima che per l'Alta Corte
(cfr. STF I 874/06 dell'8 agosto 2007; STFA I 65/06 del 3 agosto 2006; STFA U
46/05 del 29 giugno 2006; STFA U 194/04 del 25 aprile 2005; DTF 120 V 237; DTF
117 V 241; DTF 113 V 159).
Quando
una causa viene rinviata dal Tribunale federale ad un'autorità inferiore,
quest'ultima deve dare alle parti una nuova occasione di esprimersi (cfr.
sentenza C 89/03 del 2 luglio 2007).
2.3. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’insorgente ha diritto ad una riformazione professionale
oppure no.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati
d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a
ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno. Per
stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata di lavoro
prevedibile.
Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti
pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono
l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale
(art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento
(art. 18 cpv. 1 LAI).
2.4. L’art. 17
LAI prevede in particolare che:
"
L’assicurato ha diritto alla formazione in una
nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione
professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere
presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b;
AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo
l’art. 6 cpv. 1 OAI
" per
riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari
a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della
prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza
previa formazione professionale a causa dell’invalidità."
Con riformazione
professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure
reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità
di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia
attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del
possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag.
495 consid. 2a).
L'assicurato
ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel
suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di
guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).
Una
formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto
del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti
d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 131).
Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a
carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione
professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la
reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e
se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di
conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza
invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti
completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di
guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai
provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella
causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998
pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).
2.5. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la
sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.6. Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C
13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,
all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di
documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo
stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato
è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio
per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in
fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
Fatti
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la
Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze
che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto
2006 concernente un caso di assicurazione
per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione
per l'invalidità, sottolineando
che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per
principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione
l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Ad
esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale
ha sottolineato che:
" (...)
Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat
d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux
arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le
juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que
si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas
donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont
fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont
confirmé la décision attaquée. (...)"
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur
probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF
125 V 351 consid. 3a p. 352)
qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il
convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence
entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV
Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]),
on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou
le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)”
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.7. Nel caso di
specie, dal profilo medico, è indubbio che l’assicurato va considerato inabile
al lavoro in maniera rilevante nella sua precedente attività di cuoco/gerente (in
particolare nell’attività di cuoco, comportante pure lavori fisicamente
pesanti), ma abile al lavoro al 75%-100% in attività adeguate (attività di tipo
amministrativo, d’ufficio, controllo, vendita (senza concomitante attività di
magazzino), nel ramo dell’informatica, che non richiedano il sollevamento di
pesi notevoli e che permettano all’interessato di cambiare spesso la posizione
sul lavoro, cfr. doc. 121-9), come stabilito dal TCA nella sentenza 32.1999.105
del 18 settembre 2001 (cfr. doc. 127/14+15), sulla base della perizia
giudiziaria del 28 giugno 2001 del dr. __________, la cui correttezza è stata poi
ribadita dal TCA nella sentenza 32.2004.74 del 26 gennaio 2005 e integralmente
confermata dal Tribunale federale nella sentenza
I 164/05 del 22 dicembre 2006.
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi da queste conclusioni nemmeno nella presente
procedura, ritenuto che, del resto, la valutazione del dr. __________ non è
stata contestata tramite certificati medico specialistici attestanti patologie
maggiormente invalidanti.
Va
infatti rilevato che l’assicurato si è limitato a produrre, in sede di
osservazioni al progetto di decisione, un referto del 15 giugno 2007
concernente un periodo di riabilitazione degli arti superiori (dal 3 maggio
2007 al 23 maggio 2007) presso la clinica di riabilitazione di __________. In
tale referto, i medici della Clinica di riabilitazione, poste le diagnosi di
“1. sindrome cervicocefalica e toracospondilogena in stato dopo danno iatrogeno
radice C5 dx con paralisi parte superiore trapezio destro e sovraspinato dx;
leggere turbe statiche (scoliosi sinistro-convessa) insufficienza e disbalance
muscolare; presenza di minime lesioni degenerative; 2. stato dopo linfoma
maligno Hodgkin tipo sclerosi nodulare stadio IVB, su diagnosi 5/1986 in
remissione completa e stato dopo otto cicli di chemioterapia con Leukeran
Velbe, Natulan PDN dal 6/1986 al 2/1987; 3. periartropatia omeroscapolare parte
anchilosante destra dopo lesione iatrogena della radice C5 con paresi del
sovraspinato; 4. stato dopo resezione di fistola dermoide sacrale; 5. stato
dopo tonsillectomia”, hanno riscontrato, alla dimissione, “un chiaro
miglioramento con risultato soddisfacente”, consigliando una presa a carico
fisioterapica regolare almeno una volta alla settimana al fine di mantenere i
risultati ottenuti (doc. 197/2-3).
Al
riguardo, nelle annotazioni del 6 febbraio 2008, il dr. __________ del SMR,
medico laureato in medicina e chirurgia (sul diritto
per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr.
SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato:
"
Nuova documentazione medica agli atti
Prof. dr. __________ 15.6.2007
Paziente inviato dal medico curante per una presa
a carico fisioterapico-riabilitativa in ambito stazionario. Paziente è reduce
da un danno iatrogeno avvenuto in sede radice C5 a dx durante una biopsia
linfonodale eseguita nel quadro di un M. di Hodgkin attualmente in remissione.
Dal momento in poi il paziente lamenta una sintomatologia algica cronica in
sede cervico-cefalica e in sede spalla dx.
Concludiamo quindi ad un miglioramento con
risultato soddisfacente.
Proseguire la fisioterapia regolare.
PROCEDERE
Vedere precedente rapporto medico dr. __________
SMR del 4 aprile 2005.
Si tratta di una situazione che dal profilo
medico risulta ben documentata e valutata.
Decorso clinico pressoché invariato.
Stato di salute stazionario.” (Doc. 199-1)
Il TCA può fare proprie queste considerazioni del
medico SMR.
L’assicurato,
poi, unitamente al ricorso, ha trasmesso al TCA un certificato medico dell’11
dicembre 2007 della dr.ssa __________, spec. in medicina interna, nel quale la
curante ha indicato quanto segue:
"
Si attesta che il paziente sopra citato è da
considerare inabile al lavoro nella misura del 50% a partire dal 30.05.2007 per
un periodo indeterminato; precedentemente è stato inabile al 100% dal
16.04.2007 al 29.05.2007.” (Doc. A2)
Secondo
il TCA questo scritto della dr.ssa __________ - generico, privo di diagnosi, di
constatazioni oggettive, di una prognosi e delle cure intraprese - non
adempie ai requisiti richiesti dalla giurisprudenza per ritenere che un
rapporto medico abbia valore probatorio (cfr. consid. 2.6.) e non è quindi atto
a mettere in dubbio le conclusioni alle quali è giunto il dr. __________ nella
perizia giudiziaria del 28 giugno 2001.
Giova qui
ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza,
quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se
specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un
valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al
suo paziente (cfr. RAMI
2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.
4; DTF 122 V
161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in
Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico
assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si
può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista
(cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007
consid. 2).
Ad esempio, nella sentenza
9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:
" (...)
Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat
d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux
arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le
juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que
si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas
donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont
fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont
confirmé la décision attaquée. (...)"
Va inoltre rilevato che, nonostante nello scritto
del 19 settembre 2008 la patrocinatrice abbia preannunciato la trasmissione,
“non appena in suo possesso”, di un certificato del medico curante “da cui risultino
le motivazioni mediche che impediscono al signor RI 1 di lavorare più del 50%”
(cfr. doc. VI), tale certificato non è, tuttavia, mai giunto al TCA.
Va qui
ricordato che se, da una parte, la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Si
ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V
140 e 129 V 4).
Pertanto,
stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato
di intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,
400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.
4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere
dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che
l’assicurato sia inabile al lavoro in maniera rilevante nella sua precedente
attività di cuoco/gerente (in particolare nell’attività di cuoco, comportante
pure lavori fisicamente pesanti), ma abile al lavoro al 75%-100% in attività
adeguate, come già stabilito dal TCA (cfr. STCA 32.1999.105 del 18 settembre
2001, doc. 127/1-19 e STCA 32.2004.74 del 26 gennaio 2005, doc. 176/1-22) e
confermato dal Tribunale federale (cfr. I 164/05 del 22 dicembre 2006, doc.
A5).
2.8. Quanto alla
valutazione economica - visto che l’invalidità nell’ambito delle assicurazioni
sociali svizzere è un concetto economico-giuridico e non medico (cfr. D.
Cattaneo, "Le perizie nelle assicurazioni sociali" in Le perizie
giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag.
203 seg. (211 n. 6)) - il TCA, dapprima (cfr. doc. 176/1-22 ) e il Tribunale
federale, poi (cfr. doc. A5), hanno già stabilito che il grado di invalidità
dell’assicurato, in attività adatte, è inferiore al 40%, percentuale necessaria
per ottenere il diritto ad una rendita di invalidità.
Nella
sentenza I 164/05 del 22 dicembre 2006, infatti, il Tribunale federale ha
proceduto, conformemente all’art. 16 LPGA, al raffronto dei redditi, giungendo
ad un grado di invalidità del 37%.
Quale
reddito da valido l’Alta Corte ha considerato corretto l’importo annuo (2003)
di fr. 72'000 determinato dal TCA nella sentenza 32.2004.74 del 26 gennaio
2005, tenendo conto dell’ipotesi maggiormente favorevole all’assicurato.
Quale
reddito da invalido, il Tribunale federale, tenuto conto della configurazione
professionale esigibile dal punto di vista medico peritale dall’assicurato, ha
preso quale valore di base l’importo di fr. 4'557 mensili (ISS 2002, valore
mediano totale, livello di esigenze 4), adeguato all’orario di lavoro
settimanale usuale (41.7 ore) e all’evoluzione dei salari (1.5%), considerando
inoltre una capacità lavorativa dell’interessato dell’87.5% (media fra i tassi
del 75% e del 100% accertati dal perito giudiziario, dr. __________), ottenendo
un reddito da invalido di fr. 4'219.19 mensili, pari a fr. 50'630.28 annui per
il 2003. Applicata a questo importo una ulteriore riduzione, non contestata,
del 10% per tenere conto delle particolarità del caso e delle eventuali
difficoltà ad esercitare una nuova occupazione, è risultato un reddito da
invalido di fr. 45'567.25, insufficiente per conferire il diritto ad una
rendita. Infatti, confrontando i due redditi di paragone (fr. 72'000 e fr.
45'567), il grado di invalidità risultante non supera il 37%, grado inferiore
al tasso minimo legale necessario per il diritto ad una rendita (art. 28 cpv. 1
LAI).
2.9. Essendo, tuttavia,
questo grado di invalidità dell’insorgente superiore al 20% - soglia minima di
diminuzione della capacità di guadagno conferente diritto a provvedimenti di
riformazione professionale – il Tribunale federale, nella sentenza I 164/05 del
22 dicembre 2006, ha trasmesso
gli atti all’UAI per esaminare se sono date le condizioni per un eventuale
diritto dell’interessato a misure d’integrazione professionale (cfr. doc. A5).
Nel caso di specie, quindi, l’amministrazione, al fine di verificare
i compiti svolti dall’assicurato nella sua precedente attività, ha contattato
il datore di lavoro, __________ di __________, sottoponendogli i seguenti
quesiti:
"
Per il signor RI 1 stiamo valutando il diritto a
provvedimenti professionali.
Con la presente vi invitiamo cortesemente a
comunicarci quanto segue:
1. L’assicurato è ancora impiegato presso la vostra __________?
Considerandi
2.
In caso affermativo, con quali mansioni?
3.
In quale misura lavora (50%, 100%, altro?), con quale reddito e con
quale rendimento?
4.
Quali assenze per malattia o infortunio ha avuto nel corso degli
ultimi 2 anni?”
(Doc. 189-1)
Con scritto del 18 settembre 2007 il datore di
lavoro ha risposto:
"
Prima di rispondere a quanto da voi richiesto,
teniamo a sottolineare che la resa effettiva del signor RI 1, a causa del suo
handicap, è sempre inferiore alla percentuale di capacità lavorativa attestata.
1.
Sì, il signor RI 1 è impiegato presso di
noi.
Le sue ripetute assenze dovute al suo handicap sono fonte
di disagio.
2.
Fino al 31.12.2005 è stato gerente del __________ per 2 giorni alla
settimana.
Dalla chiusura del
suddetto a causa delle difficoltà oggettive nella gestione, dovute ai suoi
problemi di salute, le sue mansioni sono: accoglienza clienti, responsabile
della cassa e in parte dell’amministrazione.
3.
Fino al 31.1.2007 al 50% con reddito di fr. 2'800.00 mensili lordi
per 12 mesi.
Dal 1.2.2007 (dopo
la decisione del Tribunale delle Assicurazioni) al 100%, con un reddito di fr.
5'600 mensili lordi (calcolati per 12 mesi).
Dal 5.4.2007, in
seguito ad una ricaduta causata dall’impiego al 100%, è entrato in malattia al
100%.
Il 3.5.2007 è stato
ricoverato per cure intensive alla Clinica di __________.
È rientrato al
lavoro al 50% il 1.6.2007.
4.
2006 Febbraio 20 gg malattia 100%
Agosto 9 gg
malattia 100%
Settembre 5 gg
malattia 100%
Ottobre 24 gg
malattia 100%
Novembre 26 gg malattia 100%
2007.
Aprile 24 gg malattia 100%
Maggio 30 gg
malattia 100%
Giugno
30.
gg malattia 50%
Luglio
30.
gg malattia 50%
Agosto
30.
gg malattia 50%
Sul caso non esiste una prognosi medica
favorevole, il caso è tutt’ora aperto.” (Doc. 190/1-2)
Sulla
base di queste indicazioni, nel rapporto dell’11 ottobre 2007, la consulente
incaricata ha osservato:
"
All’A. è stato rifiutato il diritto ad una
rendita AI, considerato un grado d’invalidità del 35% (cfr. sentenza TFA del
22.12
) relativo all’anno 2003.
Gli atti sono però stati ritornati
all’amministrazione con l’invito a valutare il diritto a provvedimenti
professionali.
In seguito a questa richiesta, esprimo le
seguenti considerazioni:
Come riportato nella lettera del datore di lavoro
del 18 settembre 2007, le mansioni che l’A. svolge attualmente sono:
accoglienza clienti, responsabile della cassa e in parte dell’amministrazione
(attività di gerente).
Tali attività rispecchiano i limiti funzionali
dell’A. e, come riportato nella sentenza TFA del 22.12.2006, esse possono
essere svolte nella misura dell’88% (media tra il 75% e il 100% di abilità
lavorativa).
Al 100% aveva un guadagno mensile di fr. 5'600
ossia fr. 67'200 annui.
Attualmente dal 1.6.2007 risulta che l’A. lavori
nella misura del 50%.
Dai dati medici in nostro possesso, come
riportato nella sentenza del TFA del 22.12.2006, l’A. potrebbe però lavorare
nella misura dell’88%, potendo di conseguenza percepire fr. 59'136.
Di conseguenza, in seguito a queste
considerazioni, non si ritiene opportuno applicare alcun provvedimento
professionale considerando che l’A. risulta essere convenientemente reintegrato
in un’attività che gli permette di sfruttare al meglio la sua capacità di
guadagno.” (Doc. 91-1)
Chiamata ad esprimersi in merito alle contestazioni della
patrocinatrice dell’assicurato (cfr. doc. 197-1), la consulente incaricata, nel
suo rapporto del 29 maggio 2008, ha rilevato quanto segue:
" Secondo
l’avv. RA 1 (vedi documentazione del 19 novembre 2007) “lo stipendio che gli
viene al momento corrisposto per un’attività costruita ad hoc per lui è di
favore, poiché proviene dalla ditta di famiglia. Non è però dato sapere per
quanto potrà andare avanti. In caso di chiusura il signor RI 1 si troverà
sicuramente tagliato fuori dal mondo del lavoro. Per questo motivo è assolutamente
necessario che vengano valutati con lui dei provvedimenti reintegrativi che gli
permettano di inserirsi nel libero mercato del lavoro nel caso in cui l’__________
dovesse chiudere”.
Dal lato medico, come riportato dall’annotazione del medico del 6
febbraio 2008, lo stato di salute è stazionario.
Per quanto concerne l’aspetto reintegrativo, posso esprimermi
nel modo seguente:
come riportato dalla lettera del datore di lavoro del 18 settembre
2007, le mansioni che l’A. svolge attualmente sono: accoglienza clienti,
responsabile della cassa e in parte dell’amministrazione (attività di gerente).
Il salario corrisposto al 100% per quest’attività è di fr. 67'200.
Dai dati medici in nostro possesso, come riportato nella sentenza TFA
22.12
, l’A. potrebbe però lavorare nella misura dell’88%, potendo di
conseguenza percepire fr. 59'136.
Tale attività potrebbe essere svolta anche in un altro contesto
lavorativo, ossia nel libero mercato in quanto l’attività di gerente di una
struttura di media grandezza è di regola fisicamente leggera: vengono svolti
compiti amministrativi, organizzativi, gestione del personale, …
Di conseguenza, come gerente di un esercizio di medie o grandi
dimensioni, l’A. potrebbe conseguire un reddito annuo di fr. 58'305 al 100%.
Dai dati medici in nostro possesso, come riportato nella sentenza
del TFA del 22.12.2006, l’A. potrebbe lavorare nella misura dell’88%, potendo
di conseguenza percepire fr. 51'308 (salario calcolato partendo dalle
indicazioni sui salari minimi contenute nel contratto collettivo dei dipendenti
del settore alberghiero e della ristorazione 2008 per un’attività di
“collaboratore con formazione professionale superiore o particolare
responsabilità”).
Di conseguenza, non si ritiene opportuno applicare alcun
provvedimento professionale considerando che l’A. può ancora svolgere la sua
attività abituale nella misura dell’88% (attività che gli permette di sfruttare
al meglio la sua capacità di guadagno).”
(Doc. 201/1-2)
A fronte delle nuove contestazioni espresse dalla
patrocinatrice dell’assicurato in sede ricorsuale, l’amministrazione ha
nuovamente chiesto alla consulente una presa di posizione.
Nel rapporto del 14 agosto 2008, la consulente
incaricata si è così espressa:
"
Rapporto finale
Reddito da valido
Fr. 72'000 anno 2003 (sentenza TFA del
22.12
). Aggiornando il dato al 2007 si ottiene fr. 75’443
Reddito da invalido
1) facendo riferimento alle tabelle RSS (TA1) con
un’abilità dell’88%, con una riduzione del 10% per attività sempre nello stesso
settore, difficoltà ad esercitare una nuova occupazione, attività leggera,
risulta un reddito da invalido di fr. 47’634
Per quanto concerne l’aspetto reintegrativo
posso esprimermi nel modo seguente:
come riportato dalla lettera del datore di lavoro
del 18.9.2007, le mansioni che l’A. svolge attualmente sono: accoglienza
clienti, responsabile della cassa e in parte dell’amministrazione (attività di
gerente).
Tali attività rispettano i limiti funzionali
dell’A. riportati in sede medica (ossia l’A. è abile in occupazioni adeguate di
tipo amministrativo, di ufficio, di controllo, vendita o nel ramo
dell’informatica, che non richiedano il sollevamento di pesi notevoli e che
permettano all’interessato di cambiare spesso la posizione sul lavoro).
Attività che rispettano questi limiti, come
riportato nella sentenza TFA del 22.12.2006, possono essere svolte nella misura
dell’88% (media tra il 75% e il 100% di abilità lavorativa).
Considerando i limiti sopra elencati e stabiliti
in sede medica, l’attività attuale di gerente risulta essere idonea allo stato
di salute dell’A. e potrebbe essere svolta nella misura dell’88%.
Tale attività potrebbe essere svolta anche in un
altro contesto lavorativo, ossia nel libero mercato in quanto l’attività di
gerente di una struttura di media grandezza è di regola fisicamente leggera:
vengono svolti compiti amministrativi, organizzativi, gestione del personale.
Di conseguenza, come gerente di un esercizio di medie o grandi dimensioni l’A.
potrebbe conseguire un reddito annuo di fr. 58'305 (4'485 x 13) al 100% potendo
di conseguenza percepire fr. 51'308 all’88% (dati estrapolati dal contratto
nazionale collettivo dei dipendenti del settore alberghiero e della
ristorazione per un’attività di “collaboratore con formazione professionale
superiore o particolare responsabilità”).
Considerando il fatto che l’A. può svolgere nella
misura dell’88% un’attività adeguata tra cui anche quella di esercente in cui è
formato (vedi motivazioni sopra riportate) non ci sono i presupposti per
l’applicazione di provvedimenti di riformazione professionali in quanto nessun
provvedimento formativo permetterebbe un recupero ed aumento della capacità di
guadagno residua dell’A. stabilita (ossia fr. 51'308 all’88% come gerente,
47'634 tabelle RSS (TA1)).
Sotto espressa richiesta dell’A. si rimane a
disposizione per un eventuale aiuto al collocamento
(in particolare ricerca di una struttura di medie/grandi dimensioni per poter
svolgere l’attività di gerente in misura dell’88%).
In merito al ricorso inoltrato in data 4
luglio 2008 dall’avv. RA 1 mi esprimo nel modo seguente:
Non vi è stata necessità di incontrare l’A. in
quanto gli atti in nostro possesso sono stati e sono sufficienti per una nostra
presa di posizione in merito.
Il consulente in integrazione professionale è
tenuto ad incontrare l’A. laddove si intravede la possibilità di applicazione
di provvedimenti professionali.
L’A. ha le capacità e competenze (in possesso del
certificato di gerente) per essere impiegato oltre che presso la ditta paterna,
anche nel “normale” mercato del lavoro, sfruttando al meglio le sue competenze
professionali.” (Doc. IV/bis)
2.10
Chiamato ora a
pronunciarsi, questo Tribunale non può approvare l’operato dell’amministrazione,
per i motivi di seguito esposti.
Innanzitutto
va sottolineato che, come ricordato in precedenza (cfr. consid. 2.2.), che
l'amministrazione e i Tribunali sono vincolati alla decisione di rinvio STF I
164/05 del 22 dicembre 2006 del Tribunale federale.
Ora, in
quella sentenza, come correttamente indicato dalla patrocinatrice
dell’interessato nello scritto del 19 settembre 2008 (doc. VI), l’Alta Corte ha
già avuto modo di stabilire il grado di invalidità dell’assicurato in attività
leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, fissandolo al 37%
(cfr. doc. A5 pag. 6).
Tale
questione, quindi, non può più essere rimessa in discussione.
La
consulente incaricata, nei suoi rapporti del 29 maggio 2008 (cfr. doc. 201-1) e
del 14 agosto 2008 (doc. IV/bis), non poteva quindi procedere ad un nuovo
raffronto dei redditi, al fine di dimostrare che l’assicurato può sfruttare al
meglio la sua capacità di guadagno residua sia nella sua attuale attività
presso l’esercizio pubblico di famiglia, ma lavorando nella misura dell’88% -
corrispondente alla media fra i tassi del 75% e del 100% accertati dal perito
giudiziario, dr. __________, come indicato dal Tribunale federale (cfr. STF I
164/05 del 22 dicembre 2006, c. 5, pag. 6) - sia quale gerente di altri
esercizi pubblici di medio-grandi dimensioni presenti sul mercato del lavoro,
lavorando sempre nella misura dell’88%.
In quell'occasione la consulente incaricata ha
concluso che potendo l’assicurato ancora svolgere nella misura dell’88%
“un’attività adeguata tra cui anche quella di esercente in cui è formato, non
ci sono i presupposti per l’applicazione di provvedimenti di riformazione
professionale in quanto nessun provvedimento formativo permetterebbe un
recupero ed aumento della capacità di guadagno residua dell’assicurato”
(cfr. doc. IV/bis, il corsivo è della redattrice).
In tale contesto va comunque sottolineato che la consulente non ha
tenuto conto del fatto che non si può escludere che nel salario percepito
dall’interessato presso l’esercizio pubblico di famiglia sia presente una certa
componente di salario sociale, come rilevato dalla patrocinatrice (cfr. doc. I, nel quale l’avv. RA 1 ha indicato che l’assicurato “lavora nell’azienda di famiglia e che è solo questa favorevole
circostanza a permettergli di mantenere il posto di lavoro e percepire uno
stipendio dignitoso” e che “dovesse cercare un posto nel libero mercato
nessuno lo assumerebbe a tempo pieno e con lo stipendio prospettato dall’AI per
svolgere i limitati compiti di cui si occupa”, il corsivo è della
redattrice).
Inoltre e soprattutto, non va dimenticato che nella sentenza STF I
164/05 del 22 dicembre 2006 il Tribunale federale, distanziandosi dalla
sentenza impugnata STCA 32.2004.74 del 26 gennaio 2005 di questo Tribunale, ha
effettuato il confronto dei redditi calcolando il reddito da invalido in relazione
ad un ampio ventaglio di attività adeguate alle condizioni di salute
dell’interessato presenti sul mercato del lavoro. A questo
proposito, l’Alta Corte ha infatti indicato quanto segue:
" (…)
Tenuto conto della configurazione professionale
esigibile dal punto di vista medico peritale (v. al riguardo consid. 3), si
giustifica in concreto di prendere quale valore di base l'importo di fr.
4'557.- mensili (ISS 2002, valore mediano totale, livello di esigenze 4).
Adeguato questo dato all'orario di lavoro settimanale usuale (41,7 ore) come
pure all'evoluzione dei salari (1.5%), considerata inoltre una capacità
lavorativa dell'interessato dell'87.5% in attività adeguata (media fra i tassi
del 75% e del 100% accertati dal perito giudiziario), si ottiene un importo di
fr. 4'219.19 mensili, pari a fr. 50'630.28 annui per il 2003. Applicata a
questo importo una ulteriore riduzione, non contestata, del 10% per tenere
conto delle particolarità del caso e delle eventuali difficoltà ad esercitare
una nuova occupazione, risulta un reddito da invalido di fr. 45'567.25,
insufficiente per conferire il diritto a una rendita. Infatti, confrontando i
due redditi di paragone (fr. 72'000.- e fr. 45'567.-), il grado d'invalidità
risultante non supera il 37% - grado, questo, inferiore al tasso minimo legale
necessario, ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LAI, per il diritto a una rendita -
per l'anno in questione, lo stesso dovendo valere per il 2004.”
(STF I 164/05 del 22 dicembre 2006, consid. 5, la
sottolineatura è della redattrice)
Posto quindi
che, come stabilito dal Tribunale federale, nell’esercizio di altre attività
adatte alle sue condizioni di salute l’assicurato presenta un grado di
invalidità del 37% - e quindi ben superiore alla soglia minima del 20%
necessaria per potere beneficiare di provvedimenti di riformazione
professionale – l’UAI avrebbe dovuto esaminare se nel caso di specie erano date
o meno “le condizioni per un
eventuale diritto dell’interessato a misure d’integrazione professionale”,
conformemente a quanto indicato dall’Alta Corte nella sua sentenza di rinvio (cfr.
STF I 164/05 del 22 dicembre 2006, consid. 7, il corsivo è della redattrice).
L’amministrazione non ha tuttavia proceduto ad un
accurato esame circa la sussistenza o meno di tali condizioni, come del resto
correttamente rilevato dalla patrocinatrice dell’interessato (cfr. doc. I, nel
quale l’avv. RA 1 ha osservato che “l’Ufficio AI
continua a fondare il suo rifiuto a prendere in considerazione dei
provvedimenti professionali con il presunto guadagno dell’assicurato”, il corsivo è della redattrice).
Alla luce di quanto appena
esposto la decisione impugnata va annullata e l’incarto
rinviato all’UAI affinché esamini se, visto il grado d’invalidità del 37%, sono
dati i presupposti per mettere l’insorgente al beneficio di provvedimenti
d’integrazione professionale adeguati, tali da
consentirgli di conseguire una capacità di guadagno approssimativamente
equivalente a quella offerta dalla precedente attività (STF 9C_937/2008 del 23
marzo 2009 consid. 5; DTF 124 V 108 consid. 2a; STF 9C_47/2007 del 29 giugno
2007.
consid. 2).
Per fare ciò, il TCA ritiene necessario che l’UAI esegua la sua
valutazione anche dopo avere effettuato un colloquio
personale con l’assicurato (cfr. doc. I, nel quale
l’avv. RA 1 ha evidenziato che “è necessaria una
consulenza specializzata, dopo un approfondito colloquio, per valutare in che
ambito e con che competenze potrebbe rientrare nel mondo del lavoro in caso di
chiusura dell’esercizio pubblico di famiglia”, il corsivo è della redattrice e Doc. IV/bis; nel
quale la persona incaricata ha sottolineato che "il
consulente in integrazione professionale è tenuto ad incontrare l’assicurato
laddove si intravvede la possibilità di applicazione di provvedimenti
professionali").
2.11
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’amministrazione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§
La decisione del 3 giugno 2008 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché esamini se sono date le
condizioni per mettere l’insorgente al beneficio di provvedimenti
d’integrazione.
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili
(IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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