32.2008.135
Grado d'invalidità non pensionabile. Perizia multidisciplinare
21 aprile 2009Italiano17 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2008.135
Data decisione, Autorità:
21.04.2009, TCA
Titolo:
Grado d'invalidità non pensionabile. Perizia multidisciplinare
GRADO DI INVALIDITÀ
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.135
BS/sc
Lugano
21 aprile
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 luglio 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 9 giugno 2008 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe 1963, già professionalmente attivo quale aiuto-cucina, nel marzo 2007
ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti indicando, quale danno
alla salute, discopatia, ernie discali e artrosi (doc. AI 3.5).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare
a cura del SAM (Servizio di accertamento medico dell’AI), con decisione 9 giugno
2008 (preavvista il 24 aprile 2008), l’Ufficio AI ha respinto la domanda di
prestazioni per i seguenti motivi:
"
(...)
Nel caso specifico, a seguito all'esame della
documentazione medica acquisita in fase d'istruttoria del caso AI, in
particolare dalla perizia pluridisciplinare a cui è stato sottoposto
l'assicurato presso il SAM di Bellinzona, non risulta alcuna diagnosi con
influenza sulla capacità lavorativa sia nell'attività abituale di aiuto cucina
tuttofare che in altre attività. Vi sono delle patologie ma queste non vengono
considerate tali da impedire l'assicurato di esercitare una qualsiasi attività
lavorativa nella misura del 100%. (...)" (Doc. AI 38-2)
1.2. Avverso
la succitata decisione, l’assicurato, rappresentato dall’__________, ha
presentato tempestivo ricorso al TCA e postulato il riconoscimento di una
rendita d’invalidità.
Sulla
base della documentazione medica prodotta, egli sostiene che la valutazione
effettuata dall’Ufficio AI non è conforme all’attuale stato di salute.
1.3. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso e
la conseguente conferma della decisione contestata. Facendo presente che dalla
nuova documentazione, sottoposta all’esame del proprio servizio medico (SMR),
non emergono elementi utili per discostarsi delle conclusioni dei periti SAM,
l’amministrazione ha pertanto ribadito l’assenza di una patologia invalidante.
considerato, in
diritto
In
ordine
2.1.
La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà
dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere
nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2
cpv. 1 LPTCA.
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se il ricorrente ha diritto ad una rendita
d’invalidità.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati han-no diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di
regola – non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1°
gennaio 2007: TF) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostan-ze concrete
(SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Nel
caso in esame, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare presso il
SAM. Dal referto 7 gennaio 2008 (doc. Al 22) risulta che i periti, dopo aver
esposto dettagliatamente l'anamnesi, riportate le indicazioni soggettive e le
constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche
esterne: reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e
psichiatrica (dr. __________). Sulla base delle risultanze dei singoli consulti,
nonché dei rilevamenti eseguiti durante la degenza presso il SAM, i periti, non
riscontrando alcuna affezione causante un’inabilità al lavoro, hanno posto le
seguenti diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
"
(...)
Sindrome lombo-vertebrale su alterazioni degenerative a
carattere spondilosico iperostatico, soprattutto ai segmenti L1/L2, L3/L4.
Probabile stato dopo oligoartrite urica.
Cervicalgie a carattere cronico associate a delle
problematiche di tipo cervico-cefale.
Sovrappeso, con BMI 30 kg/m2. (....)"
(Doc. AI 22-8)
Non
avendo pertanto accertato, sia dal punto di vista fisico che psichico, alcuna
limitazione della capacità lavorativa, i periti hanno concluso che l’assicurato
è da ritenere abile al 100% nell’ultima professione esercitata come pure in altre
attività lucrative simili.
L’assicurato
contesta la valutazione medico-teorica della residua capacità lavorativa,
facendo in particolare riferimento alla documentazione medica allegata al
ricorso.
2.5. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determi-nante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamen-to della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004
nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,
U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM
1989, p. 31; Pratique VSI
2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono
a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile
1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA 24 dicembre
1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986
p. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato
rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il
l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel
senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in
particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA 22 maggio 1995 nella causa A. C; cfr. anche DTF 123 V 178;
Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle
prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice
fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore.
Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia
essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF
125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF
125 V 354).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel
che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Se vi sono
dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura
senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,
U 329/01 e S., U 330/01).
2.6. Ritornando
alla fattispecie concreta, questo TCA non ha motivi per
mettere in dubbio la valutazione effettuata dai periti del SAM. Essi hanno
debitamente tenuto conto delle singole affezioni di cui l’assicurato è portatore,
giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni circa la piena capacità
lavorativa nella sua abituale attività lucrativa ed in altre attività simili.
In
primo luogo, il breve certificato 19 maggio 2008 del medico curante, in cui viene
ribadita un’incapacità lavorativa al 100%, non contiene elementi che non siano
già stati valutati dal SAM. Inoltre, il dr. __________ non ha spiegato i motivi
per cui egli non condivide la valutazione conclusiva della perizia multidisciplinare
(doc. A3).
In
merito alle problematiche reumatologiche, nel referto peritale 26 novembre 2007
(reso nell’ambito della valutazione pluridisciplinare) il dr. __________, dopo
aver proceduto ad una dettagliata anamnesi e visitato l’assicurato, ha posto le
affezioni somatiche riportate al consid. 2.4. Lo specialista in reumatologia, tenendo
conto anche dei referti radiologici, ha evidenziato:
"
(...)
Questo paziente presenta quale reperto principale a
carattere invalidizzante dei disturbi a livello della colonna nella zona
lombare. Si tratta di dolori soprattutto ai movimenti, allo sforzo, al
piegamento della colonna vertebrale stessa. Non presenta invece clinicamente
dei dolori particolarmente spiccati alla palpazione alla muscolatura
para-vertebrale. Si tratta di una sindrome lombo-vertebrale senza componente
irritativa radicolare e a carattere spondilogeno rilevante. All'origine di
questi disturbi vi è una spondilosi a carattere iperostotico, in particolar
modo a livello dei segmenti L1/L2 ed anche L3/L4. Una RM della colonna lombare
eseguita in data 18.09.2006 aveva evidenziato la presenza di un'ernia discale mediana
e para-mediana bilaterale L5/S1 con possibile conflitto delle radici di S1 bilaterali.
Venivano eseguite anche delle valutazioni specifiche con iniezioni di Gadolinio
delle articolazioni sacro-iliache, che non risultavano alterate in modo significativo.
Vi è una certa discrepanza quindi fra i dolori particolarmente intensi ed
importanti. Il paziente ha presentato dei dolori articolari a carattere
migrante, in particolar modo a livello delle articolazioni delle ginocchia, ma
anche alle articolazioni delle caviglie, che sono stati messi in relazione con
una forma di artrite urica e sono scomparsi a detta del paziente dopo
l'assunzione di una terapia uricostatica Zyloric che il paziente sta continuando
ancora attualmente. Clinicamente alla visita attuale non vi sono problematiche
sospette per una forma infiammatoria articolare. (...)" (Doc. AI 22-26+27)
Egli
ha poi concluso:
"
(...)
Tenendo in considerazione quindi le diagnosi nonché i
reperti radiologici e clinici, ritengo che queste patologie non siano tali da
provocare delle limitazioni funzionali sostanziali nel paziente. In questo
senso ritengo che egli non presenti incapacità lavorativa alcuna per nessun
tipo di attività professionale antecedentemente svolta o che potrebbe svolgere
in futuro." (Doc. AI 22-27)
Alla
succitata valutazione il ricorrente ha opposto la perizia 29 febbraio 2009 del
dr. __________ eseguita per conto della __________. Poste le stesse diagnosi
del dr. __________ (sindrome lombo-vertebrale, rispettivamente lombo-spondilo-gena
in presenza di un disturbo statico-posturale, di alterazioni degenerative più
marcate lombo-sacrale), senza escludere una eventuale spondilartropatia, egli
ha riscontrato i seguenti disturbi:
"
(...)
Oggettivamente disturbo statico-posturale del rachide
nel suo insieme. Disturbo funzionale basso-lombare con dolenzia focalizzata
piuttosto in sede paravertebrale all'altezza del versante articolare L4/L5 a
sinistra. Senza contrattura muscolare locale.
Leggero reperto infiammatorio all'altezza della
tibio-tarsica di sinistra.
Quadro neurologico senza particolarità di rilievo.
(...)" (Doc. A16, pag. 5-6)
Il
dr. __________ ha ritenuto che le degenerazioni pluri-segmentali lombari-inferiori
associate ad un decondizionamento fisico sono suscettibili di incidere
sull’esigibilità complessiva dell’assicurato per quanto attiene più specificatamente
l’entità dei carichi e le posizioni di lavoro. Egli ha ritenuto il peritato inabile
al 100% quale aiuto cucina, ma abile al 50% in attività adeguate (doc. A 16).
Orbene,
va innanzitutto fatto presente che il citato rapporto 26 febbraio 2008, seppur
redatto dopo la perizia SAM, fa riferimento alle visite dell’11 aprile 2007 e
del 10 maggio 2007 e quindi ad uno stato di fatto anteriore alla valutazione pluridisciplinare.
Nelle annotazioni 17 settembre 2008 il SMR ha evidenziato come il dr. __________
abbia ipotizzato una patologia infiammatoria (all’altezza tibio-tarsica) non
più presente durante il consulto sia presso il dr. __________ che il dr. ____________________,
specialista in reumatologia (cfr. rapporto 24 settembre 2007; doc. A 5).
Inoltre va fatto presente che il dr. __________, riscontrando "una certa discrepanza … fra i dolori particolarmente intensi ed importanti",
ha convincentemente spiegato che “tenendo in
considerazione quindi le diagnosi nonché i reperti radiologici e clinici,
ritengo che queste patologie non siano tali da provocare delle limitazioni
funzionali sostanziali nel paziente”. Del resto, il dr. __________ non ha
escluso un’eventuale componente non somatica ed in questo senso il dr. __________
ha fatto presente che il paziente “ha sviluppato una sindrome del dolore
cronico non specifica” (doc. A 5). A titolo di completezza va rilevato che nell’ambito
della perizia SAM l’insorgente è stato visitato dal dr. __________, specialista
in psichiatrica e psicoterapia, il quale, con rapporto 9 novembre 2007, non ha
riscontrato una sindrome da dolore somatoforme.
La
successiva documentazione prodotta con il ricorso, in parte già esaminata dal
SAM, non permette di riscontrare nuovi elementi medici, così come pertinentemente
rilevato dal SMR nella nota 17 settembre 2008, ossia:
"
(...)
Rapporto degenza __________ dal 5.11.2006 al
25.11.2006: diagnosi di
lombalgia aspecifica, cervico-brachialgia aspecifica e obesità. Non è stata
evidenziata una problematica psichiatrica di rilievo.
Rapporto dr. __________ di gennaio /aprile
2007: assenza di segni
clinici per una sindrome radicolare S1. Assenza di patologie neurologiche.
Rapporto dr. __________ del 31.7.2006: diagnosi di alterazioni dell'alvo di probabile
origine funzionale e minima sindrome emorroidale.
Vari referti radiologici già descritti in parte nella perizia SAM.
- scintigrafia ossea del 7.8.2006:
segni per incipiente spondilopatia degenerativa e incipiente artrosi
acromio-clavicolare bilaterale (referto che conferma le note diagnosi).
- Rx torace e colonna lombare del
20.2.2003: presenza di osteocondrosi vertebrale.
- Rx colonna lombare e bacino del 28.6.2006:
osteofiti a livello D 12 - L4.
- RX colonna cervicale e dorso-lombare
del 19.9.2006: presenza di osteofitosi.
- MRI cerebrale del 14.2.2007: nella norma.
- MRI colonna cervicale del 21.2.2007:
leggera discopatia plurisegmentale senza compressione di strutture nervose e
non segno per mielopatia.
- Rx torace del 3.4.2007 nella norma.
Valutazione: i vari referti radiologici
evidenziano la presenza in particolare di alterazioni degenerative a livello
vertebrale (osteofiti), patologia ben nota e adeguatamente valutata in sede
peritale. (...)" (Doc.
VII/1)
Per
questi motivi correttamente il SMR ha sostenuto che la documentazione prodotta
con il ricorso “non permette di mettere in forse la validità delle conclusioni
SAM” (VII/1).
Pertanto,
sulla base dell'affidabile e concludente perizia del SAM, alla
quale va dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.5), richiamato inoltre
l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico
cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid.
2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e 572), è da ritenere
dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito
delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi
citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V
188 consid. 2b), che l’assicurato, sino al momento della decisione contestata
(per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la
legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento
in cui la decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e
che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un
nuovo atto amministrativo ; cfr. fra le tante DTF 130 V 138), presenta una
piena abilità lavorativa sia nella sua precedente attività che in altre attività
simili.
Visto
quanto sopra, la pronunzia impugnata merita conferma. Il ricorso va di conseguenza
respinto.
Fatti
2.7 Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
Considerandi
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito del ricorso, le spese per fr. 200.-- sono a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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