32.2008.136
Non entrata nel merito di una seconda domanda di prestazioni
27 aprile 2009Italiano16 min
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Numero d'incarto:
32.2008.136
Data decisione, Autorità:
27.04.2009, TCA
Titolo:
Non entrata nel merito di una seconda domanda di prestazioni
RENDITA
art. 88 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.136
BS/sc
Lugano
27 aprile
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 luglio 2008 di
RI 1
contro
la decisione del 20 giugno 2008 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisione 24 maggio 2007 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni
di RI 1, classe 1954, poiché, sulla base degli accertamenti medici (perizie del
dr. __________, reumatologo, e dr. __________, psichiatra), essa non presentava
una patologia invalidante (doc. AI 41-1). La decisione è divenuta definitiva,
non essendo stata contestata.
1.2. Nel
mese di gennaio 2008 l’assicurata ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni
facendo valere un peggioramento del suo stato di salute (doc. AI 42-7). In un
secondo tempo, il suo medico curante ha trasmesso il certificato 26 ottobre 2007
del dr. __________ (doc. AI 45) che è stato esaminato dal SMR (Servizio medico
regionale dell’AI).
Con
decisione 20 giugno 2008, preavvisata il 13 maggio 2008, l’Ufficio AI non è
entrato nel merito della richiesta di prestazioni sulla base della seguente
motivazione:
"
(...)
Esito degli accertamenti:
Con decisione del 24.05.2007 avevamo respinto la sua
precedente richiesta di prestazioni.
Un nuovo esame è possibile quando è credibilmente
dimostrato che le circostanze oggettive, che possono dare diritto a
prestazioni, si siano modificate in modo rilevante dopo questa data.
Con l'invio del 21.01.2008 le abbiamo elencato quali
sono le condizioni che consentono l'Ufficio AI di entrare in materia di una
nuova richiesta di prestazioni d'invalidità. In data 27.02.2008 è giunto lo scritto
del suo medico curante. Quest'ultimo documento è stato sottoposto al vaglio del
nostro Servizio Medico Regionale (SMR) il quale ritiene che non risulta una
modifica sostanziale del suo stato di salute, permane una problematica
soggettivamente invalidante di tipo somatoforme invariata rispetto alla
situazione presente in occasione della summenzionata decisione di rifiuto di
prestazioni.
Con la sua nuova richiesta non ha credibilmente
dimostrato che dopo l'emissione della precedente decisione, le circostanze
oggettive abbiamo subito una modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni.
Una nuova valutazione di una condizione invariata non è possibile." (Doc.
AI 49-1)
1.3. Con
il presente ricorso l’assicurata ha in sostanza chiesto al TCA un riesame della
fattispecie. Rilevando di essere stata vittima di un infortunio (21 dicembre
2004), essa ha sostenuto che gli specialisti interpellati, pur avendo
riscontrato diversi disturbi, li hanno relativizzati. L’insorgente ha inoltre
chiesto una rivalutazione psichiatra.
1.4. Con
risposta di causa l’Ufficio AI ha invece postulato la reiezione del ricorso. Ricordato
che gli accertamenti medici eseguiti durante la prima procedura sono rimasti
incontestati, l’amministrazione sottolinea che l’insorgente non ha prodotto alcun
referto attestante un peggioramento. Non essendo di conseguenza stata
comprovata una modifica sostanziale dello stato di salute per permettere di entrare
nel merito della nuova domanda di prestazioni, la decisione contestata merita
conferma.
considerato in
diritto
In ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H
212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98
del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99
del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’Ufficio AI rettamente non è entrato nel merito
della nuova domanda di prestazioni.
2.3. Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Scopo di questo requisito è quello di impedire che
l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non
motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una
precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V
198 consid. 4b con riferimenti).
Se
tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della
domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile
una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita
l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V
64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108
consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der
Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg
Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance
invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve
esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare
verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile
dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso
applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso
(art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999
pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von
Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von
Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für
Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In
particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le
rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante
dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche
quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla
capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl.
del 28 giugno 1994 in re P. P.
pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116
consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è
dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato
abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la
revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA
del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
Nel
caso di nuova domanda il punto di partenza per la valutazione di una modifica
del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione
costituisce, dal profilo temporale, è l'ultima decisione cresciuta in giudicato
che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale
accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei
redditi (DTF 130 V 71). Tale giurisprudenza è valida anche nel caso di revisione
della rendita (DTF 133 V 108).
In
DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso
verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il
giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere
applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di
revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo
tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora
prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire
all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con
l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF
130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine,
se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione
di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione
ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la
nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in
materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa
attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10
consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La
giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della
LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo
2004 (STF 20 giugno 2007 nella causa K, I 630/06, consid. 3 con riferimenti;
DTF 130 V 343 consid. 3.5).
2.4. Occorre
qui ricordare che nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è
sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la
prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle
assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere
l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima
decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi
siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che
un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato
(cfr. SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti).
Va poi evidenziato che più la precedente decisione è distante nel
tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del
rilevante cambiamento (“ Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung
u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon
längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere
oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (DTF 109 V 114 consid. 2b,
123 consid. 3b e 264), riportato in STFA 10 febbraio 2005 nella causa F, I
619/06, consid. 3).
2.5. Nel
caso in esame occorre innanzitutto precisare che la decisione 24 maggio 2007 era
incontestatamente cresciuta in giudicato. Come evidenziato nella risposta di
causa, con rapporto 1° settembre 2005 il dr. __________ aveva ritenuto che “dal
lato strettamente reumatologico, un’inabilità lavorativa non è giustificata”
(doc. AI 20-5). Anche nella dettagliata ed esaustiva perizia del 27 novembre
2006 il dr. __________ aveva escluso una qualsiasi limitazione della capacità
lavorativa per motivi psichici (doc. AI 35-1).
Con
il presente ricorso la ricorrente non può contestare l’operato dei due succitati
medici, i quali comunque hanno reso un referto peritale completo e convincente.
Occorre
piuttosto esaminare se l’assicurata ha reso verosimile un peggioramento della
proprie condizioni di salute.
2.6. Con
il ricorso l’insorgente ha prodotto il rapporto 26 ottobre 2007 del dr. __________,
già trasmesso all’Ufficio AI durante la procedura amministrativa, in cui lo specialista
in reumatologia aveva diagnosticato una sindrome somatoforme da dolore
persistente, fibromialgia, sindrome depressiva medio-grave, poliartrosi delle
dita di media entità, sindrome panvertebrale cronica, ipotireosi sostituita ca.
20 anni, stato dopo contusione occipitale 2 ½ anni fa. Al riguardo, rettamente nella
nota 28 aprile 2008 il dr. __________ del SMR ha evidenziato che la problematica
reumatologica indicata dal dr. __________ era già stata vagliata dal dr. __________
(doc. AI 47). Né del resto dal succitato rapporto 26 ottobre 2007 si evince un
peggioramento della sintomatologia da fibromialgia. Inoltre, nonostante l’esame
clinico sia stato ostacolato dal comportamento della paziente, il dr. __________
non ha potuto riscontrare gravi patologie a carico dell’apparato locomotore.
Vero che il citato specialista ha precisato che “si tratta di una delle più
drammatiche sindromi somatoformi con cui abbia mai avuto a che fare”. Infatti,
come già accennato, durante la visita l’insorgen-te ha assunto un comportamento
dimostrativo, definito grottesco dallo stesso dr. __________. Quanto attestato
dallo specialista non permette di individuare un oggettivo peggioramento.
Riguardo
all’aspetto extra-somatico, nella perizia 27 novembre 2006 il dr. __________
non ha riscontrato alcuna menomazione psicologica nè impedimenti dal punto di
vista psichiatrico. Non va del resto dimenticato che a quell’epoca lo
specialista in psichiatrica e psicoterapia aveva evidenziato: “la sintomatologia
dichiarata è apparsa inverosimile” (doc. AI 35-7).
Del
resto, secondo la giurisprudenza, un disturbo da dolore
somatoforme provoca un’incapacità di guadagno
duratura solo a determinate, restrittive condizioni poste nella STFA del 12 marzo
2004, I 683/03, pubblicata in DTF 130 V 352. Tali criteri sono stati riassunti
dal TFA nella sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I
404/03). In tale sentenza la nostra Massima Istanza ha rilevato che un disturbo
da dolore somatoforme – che in quanto tale non è, di
regola, atto a determinare una limitazione duratura della capacità lavorativa
suscettibile di dare luogo ad un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3) – può, eccezionalmente,
determinare una limitazione duratura della capacità lavorativa tale da
comportare un'invalidità nei casi in cui presenta una gravità tale da rendere
in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo
sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro
oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società. Una simile inesigibilità, da ammettersi
soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di
una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la
presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti
affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale
con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento
di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso,
nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi.
A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il
disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti
ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). La ricorrente non
ha prodotto alcun certificato attestante una patologia psichiatrica
invalidante.
In
conclusione, visto quanto sopra, l’assicurata non ha reso verosimile una rilevante
modifica del suo stato di salute, motivo per cui la decisione di non entrata in
materia non può che essere confermata. Ne consegue la reiezione del ricorso.
2.7. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a
carico della ricorrente, la quale tuttavia beneficia di prestazioni
dell’assistenza pubblica.
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,
il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge
rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto
in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di
ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,
l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i
presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si
esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa
indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.
61, n. 86, pag. 626).
Fatti
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.
88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche
art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato
(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con
riferimenti).
Il
diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal
pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura
in cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a
con riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed., art. 13 della Legge sul
patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3 giugno 2002 (Lag);
Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, p. 544).
Nel
caso in esame, l’assicurata si trova nel bisogno visto che, come da scritto 8
aprile 2009 dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento al TCA,
beneficia di prestazioni dell’assi-stenza pubblica (VII).
Ritenuto
come il ricorso non appariva di primo acchito manifestatamente infondato, la
ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali
(cfr. STCA 13 febbraio 2008 nella causa S, inc. 32.2007.13), riservato l'eventuale
obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse
più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003,
ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella
procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella
causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U
234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid.
6).
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso, nella misura in cui è ammissibile, è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico a carico della ricorrente.
A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento
assunte dallo Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il
segretario
Raffaele
Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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