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Decisione

32.2008.136

Non entrata nel merito di una seconda domanda di prestazioni

27 aprile 2009Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato

(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Il

diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal

pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura

in cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a

con riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed., art. 13 della Legge sul

patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3 giugno 2002 (Lag);

Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, p. 544).

Nel

caso in esame, l’assicurata si trova nel bisogno visto che, come da scritto 8

aprile 2009 dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento al TCA,

beneficia di prestazioni dell’assi-stenza pubblica (VII).

Ritenuto

come il ricorso non appariva di primo acchito manifestatamente infondato, la

ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali

(cfr. STCA 13 febbraio 2008 nella causa S, inc. 32.2007.13), riservato l'eventuale

obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse

più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003,

ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella

procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella

causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U

234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid.

6).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso, nella misura in cui è ammissibile, è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico a carico della ricorrente.

A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento

assunte dallo Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il

segretario

Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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