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Decisione

32.2008.138

Soppressione, in via di riconsiderazione, della rendita. Confermata la manifesta erroneità della precedente decisione

30 aprile 2009Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato

tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a

durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).

La

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione

non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso

sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto

invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un

cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC

1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la

revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche

dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di

guadagno.

2.6. Nel

caso in esame, durante la procedura di revisione, con rapporto 26 settembre

2007 la dr.ssa __________, medico curante dell’assicurato, ha attestato le seguenti

diagnosi:

"

Diagnosi con

ripercussioni sulla capacità lavorativa da quando?

1) Esiti di asportazione di un chiodo di Kirschner

alla mano destra

in seguito a rottura degli stabilizzatori

ulnari dell'articolazione

trapezio-metacarpea a destra del 25.01.2002. 08.03.2002

2) Esiti di un trauma distorsivo e contusivo al

ginocchio destro,

con lesione del corno posteriore menisco

mediale ginocchio

destro, lesione nel tratto intermedio menisco

laterale ginocchio

destro, probabile condromalacia post

traumatica. Esiti di

artroscopia, parziale resezione corno

posteriore menisco mediale,

meniscectomia parziale del menisco laterale,

parziale sinovectomia

antero-mediale (1995 - Dr. __________).

3) Lesione menisco laterale ginocchio sinistro con

esiti di artroscopia,

parziale meniscetomia laterale, debridement

sinoviale antero-laterale

artroscopico (2000 - Dr. __________).

4) Lesione menisco mediale corno posteriore ginocchio

sinistro.

Artroscopia, parziale meniscectomia mediale

(terzo posteriore con

il corno posteriore) (1996 - Dr. __________).

5) Gonartrosi tricompartimentale post-traumatica ginocchio

destro

(esiti di drenaggio imponente versamento

intrarticolare - Dr.ssa

__________ - 10.04.2001).

6) Esiti di lussazioni I e II articolazione metatarso

falangeale caviglia

destra (1994).

7) Esiti di artrodesi della RM a sinistra (settembre 2001)

post intervento

per tensovinovite mano sinistra (Dr. __________

- gennaio 2001).

8) Alluce valgo simtomatico a destra.

9) Depressione reattiva. (...)" (Doc. AI 126, pag. 1)

Confermando

un’incapacità lavorativa del 50% nell’originaria attività professionale

dell’assicurato, circa i “provvedimenti terapeutici/prognosi” essa ha scritto:

"

(...)

La situazione del paziente, malgrado la giovane età, è

di tipo cronico ed è solo suscettibile di un possibile peggioramento. Il

paziente infatti presenta una situazione costellata da polipatologie, sia di

tipo ostearticolari, sia di tipo psichico, sia di tipo cardiologico che possono

essere destinate solo ad un aggravamento. La protesizzazione del ginocchio non

viene presa in considerazione, in quanto il paziente presenta una giovane età.

Il paziente era stato reintegrato nella sua attività lavorativa precedente, con

una percentuale del 50%, anche se ora non lavora. L'unico modo per poter

riottemperare la sua attività di tipo lucrativo è questa senza avere una

perdita del rendimento. Da un punto di vista di una possibilità di

reintegrazione, vista anche le conoscenze linguistiche e le possibilità scolastiche

del paziente non si vede uno sbocco, pertanto ritengo che il paziente sia

inabile al lavoro in maniera duratura del 50% e che spero si possa reintegrare

in una nuova attività." (Doc. AI 126, pag. 2)

Con

nota 10 novembre 2007 il dr. __________ del SMR, dopo avere esaminato il succitato

rapporto, ha rilevato quanto segue:

"

(...)

Selon rapport médical du 26.9.07 le patient continue à

présenter une incapacité de travail de 50% pour sa dernière activité qu'il a

cessé d'ailleurs pour des raisons personnels en 2005. Le rapport médical

signale que pour des raisons de formations et linguistiques le patient serait

difficilement réintégrable malgré son jeune âge. Le patient travaillait comme

ouvrier de la commune de __________, travail probablement assez lourd. Il a

travaillé deux ans à 50% sans problèmes particuliers. D'autre part il ne semble

pas qu'on ait évoqué d'une manière adéquate une activité de substitution.

L'atteinte de ce patient est compatible à 50% avec un travail d'ouvrier et donc

une activité légère adaptée est exigible à 100% indépendamment de sa formation

assez bonne (il a fait l'apprentissage de peintre) et de la langue

(probablement l'allemand). En effet les plaintes et les atteintes sont des

atteintes ostéoarticulaires au niveau du genou et de la main D. Si ces atteintes

sont compatible avec un travail de 50% lourd on peut estimer qu'un travail

léger plutôt sédentaire est exigible à 100%. La dépression réactionnelle n'est

pas significative. Les autres pathologies mentionnées ne sont absolument pas

incompatible avec une activité même lourde. Donc je propose une modification de

l'appréciation de l'incapacité de travail de ce patient apte à 50% pour un

travail plutôt lourd mais chez qui on n'avait pas analysé la possibilité d'une

activité de substitution." (Doc. AI

129)

In

sostanza, facendo presente che l’assicurato è stato ritenuto

abile al 50% nella sua originaria attività lucrativa, definita particolarmente

pesante, il medico dell’UAIE ha rimarcato che l’assicurato, viste le

problematiche alle ginocchia ed alla mano, può svolgere al 100% un’attività

leggera e sedentaria. Egli ha inoltre sostenuto che la depressione reattiva

non incide sulla capacità lavorativa.

Di

tutt’altro avviso è l’assicurato, il quale, sempre con riferimento al rapporto

26 settembre 2007 del curante, sostiene un peggioramento delle proprie

condizioni di salute non giustificante la soppressione della rendita. In sede

amministrativa, egli ha prodotto il seguente scritto redatto il 29 aprile 2008 dalla

dr.ssa __________:

"

Rispondo volentieri alla

sua odierna richiesta circa lo stato di salute e la capacità lavorativa del paziente

a margine, che all'uopo mi libera dal mantenimento del segreto professionale.

In particolare confermo le diagnosi da me poste nei

miei certificati medici inviati all'Ufficio AI competente. Confermo inoltre che

a causa delle sue condizioni cliniche il paziente è inabile al lavoro in maniera

duratura al 50% anche per attività di tipo leggero." (Doc. AI 142)

2.7. Dopo

attenta analisi degli atti, questo TCA non può concludere che, rispetto alla

decisione 11 luglio 2003, vi sia stata una modifica delle condizioni di salute

dell’assicurato, quindi nemmeno un peggioramento come sostenuto nel ricorso.

Va

innanzitutto rilevato che le diagnosi esposte il 26 settembre 2007 dalla dr.ssa

__________ sono sovrapponibili a quelle indicate nel suo precedente rapporto 4

dicembre 2002 (doc. AI 111). Nel 2002, come nel 2007, essa aveva sostenuto che

lo stato di salute dell’assicurato era suscettibile di peggioramento (doc. AI

111), valutando un’incapacità lavorativa al 50% nell’originaria professione esercitata

dal suo paziente (doc. AI 112; punto no. 7 “provvedimenti terapeutici e prognosi”).

Medesimi sono inoltre i motivi, di genere scolastico, formativo e di struttura

fisico-patologica, invocati dal medico curante per escludere un’eventuale esigibilità

in un’altra attività lavorativa adeguata (doc. AI 112).

In

conclusione, non risulta esservi stato un cambiamento delle condizioni di

salute (sia peggioramento che miglioramento) rispettivamente dello stato

valetudinario dell’interessato. Non riscontrando di conseguenza un

Considerandi

miglioramento del grado d’invalidità, rettamente l’UAIE non ha giustificato la

soppressione a titolo di revisione ai sensi dell’art. 17 LAI, come si poteva

ipotizzare dal tenore della decisione contestata.

2.8

L’UAIE,

nella risposta di causa, ha motivato la soppressione della rendita in via di riconsiderazione,

sostenendo che la decisione 17 luglio 2003, rimasta incontestata, era manifestamente

erronea e la sua rettifica riveste una rilevante importanza. A suo avviso, al

momento dell’erogazione della mezza rendita l’Ufficio AI del Cantone Ticino,

fondandosi esclusivamente sui rapporti dei medici, aveva escluso che

l’assicurato poteva continuare a svolgere lavori medio-leggeri sostitutivi a

causa della sua scarsa formazione scolastica e professionale.

2.8.1

L’istituto

della riconsiderazione è previsto dall'art. 53 cpv. 2 LPGA che prevede che “l'assicuratore

può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente

passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro

rettifica ha una notevole importanza” (cpv. 2)

Conformemente alla giurisprudenza del TFA, valida anche in regime di

LPGA (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, art. 53 N 1 pag. 531), l'amministrazione può, in ogni momento, riconsiderare

una decisione passata formalmente in giudicato e che non è stata oggetto di una

sentenza giudiziale se questa decisione risulta indubbiamente errata e la sua

rettifica riveste un'importanza notevole; sia l'assicurato che il giudice non

possono tuttavia obbligarla (SVR 1996 UV Nr. 42 pag. 130; DTF 119 V 477; 119 V

422; 119 V 183). In quest'ipotesi non è escluso che il provvedimento, assunto a

seguito di riesame, esplichi effetto retroattivo (DTF 119 V 422 = RDAT I‑1994,

pag. 175; DTF 119 V 180).

Per

valutare se una decisione è senza dubbio errata ci si deve fondare sulla situazione

di diritto - compresa la giurisprudenza ‑ esistente al momento della pronuncia

della decisione (DTF 117 V 17; 120 V 132; 119 V 480 consid. 1c).

L'istituto

del riesame persegue infatti lo scopo di correggere un'applicazione giuridica

iniziale errata (compreso un accertamento errato dei fatti, nel senso di una

valutazione degli stessi; DTF 117 V 17 consid. 2c; 115 V 314; Kieser, Die Abänderung der formell

rechtskräftigen Verfügung nach der Rechtssprechung des EVG, SZS 1991 pag. 134).

Gli errori in cui è incorsa

l'amministrazione devono però essere grossolani (Kieser, SZS 1991 pag. 135; DTF

102.

V 17 consid. 3a; 109 V 113 consid. 1c).

Va

al riguardo rilevato che, conformemente la giurisprudenza del TF, per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la

riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente

le condizioni poste a fondamento delle prestazioni di lunga durata,

l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare, non si può parlare di

un'inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento

di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di

apprezzamento riguardo a certi loro aspetti o elementi, e se la decisione

iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto.

Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,

le condizioni per procedere a una riconsiderazione non sono date (cfr. STF 9C_

467/2008 del 3 febbraio 2009 , consid. 4.2.1 con riferimento alla STFA 9C_439/2007

del 28 febbraio 2008, consid. 3.1).

2.8.2

Nella

fattispecie concreta, l’Ufficio AI del Cantone Ticino aveva riconosciuto all’assicurato

una mezza rendita sulla base di una residua capacità lavorativa del 50%

nell’attività di addetto alla nettezza urbana certificata dai medici curanti (cfr.

nota 4 aprile 2003 del SMR, doc. AI 15), escludendo nel contempo l’esigibilità

in altre professioni. Nei rapporti 19 novembre 2001 (doc. AI 107) e 4 dicembre

2002.

(doc. AI 112) – come pure nel più volte menzionato rapporto 26 settembre

2007.

- la dr.ssa __________ aveva infatti escluso che l’assicurato potesse svolgere

altre attività adeguate per via della scarsa formazione scolastica e professionale.

Orbene, rettamente nella risposta di causa viene evidenziato come a quell’epoca

l’Ufficio AI avrebbe dovuto esaminare, dal punto di vista medico, l’effettiva capacità

dell’assicurato nell’espletamento di altre professioni e non fondarsi

unicamente su quanto sostenuto dal medico curante. Questa valutazione è stata

eseguita il 10 novembre 2007 dal dr. __________ dell’UAIE (doc. AI 129). Tenendo

conto della documentazione specialistica agli atti e delle limitazioni fisiche

al ginocchio ed alla mano destra, egli ha convincentemente concluso per una

piena abilità lavorativa del 100% in attività sedentarie e leggere. Riguardo

alla problematica extra-somatica, la depressione reattiva riportata dal medico

curante non è stata ritenuta, a giusta ragione, invalidante. Va qui ricordato

che generalmente le depressioni reattive non sono considerate affezioni

invalidanti, poiché di regola sono facilmente influenzabili e scompaiono dopo

poco tempo, ad esempio se viene meno la causa di tale affezione (DTF 127 V 294

consid. 4a con riferimento alla sentenza del TFA non pubblicata del 28 dicembre

1981, 585/79; Meyer-Blaser, op. cit., pag. 17). Inoltre, dagli atti di causa

non risulta attestata alcuna patologia psichiatrica maggiore e del resto nei

suoi rapporti il medico curante non ha accennato ad una limitazione della

capacità lavorativa per motivi psichiatrici.

È

vero che nello scritto 29 aprile 2008 la dr.ssa __________ ha confermato che “a

causa della sue condizioni cliniche il paziente è inabile al lavoro in maniera

duratura al 50% anche per attività di tipo leggero” (doc. C).

Tuttavia va ricordato che nei citati rapporti essa aveva escluso che l’assicurato

potesse svolgere attività sostitutive non per motivi medici (ad esempio:

“ un’attività di tipo sedentario potrebbe essere svolta in misura totale, ma

non con la scolarità del paziente una possibilità di riformazione professionale

in questo senso “; rapporto 19 novembre 2001, doc. AI 107).

Quanto

alla censura mossa dal ricorrente, ossia che il medico dell’UAIE non avrebbe

visitato l’assicurato, va osservato che, in ambito LAINF, il TFA ha precisato

che i pareri redatti dai medici della __________ hanno pieno valore probatorio,

anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza

visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella

causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95). Analogamente, siccome il dr. __________ si fonda su validi referti

medici e le motivazioni sono convincenti, bisogna concludere che la sua

valutazione ha valore probatorio anche se non ha visitato il paziente.

In queste circostanze non è necessario dare seguito alla richiesta

di espletamento di una perizia giudiziaria, né citare come teste la dr.ssa __________.

Al riguardo, va fatto presente che

se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,

si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechts-pflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid.

4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b,

122.

V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Pertanto,

richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicura-to di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip

im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario

intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi

citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG,

Zurigo 1997, pag. 221) - è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195

consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid.

2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b) che l'assicurato

poteva e può esercitare un’attività sedentaria e leggera, confacente al suo

stato di salute, nella misura del 100%.

Tenuto

conto della piena capacità lavorativa in attività sedentarie e leggere, il 14

dicembre 2007 l’UAIE ha proceduto al consueto raffronto dei redditi giungendo

ad una grado d’invalidità del 16% (doc. AI 130).

Visto

quanto sopra, avendo l’Ufficio AI del Cantone Ticino a torto escluso, senza

valutazione medica, che l’assicurato potesse svolgere un’attività adeguata, la

decisione 11 luglio 2003 di attribuire una mezza rendita appare manifestamente

errata e la sua rettifica riveste

un'importanza notevole.

Ne

consegue che rettamente l’amministrazione ha soppresso la mezza rendita. In queste circostanze dunque la decisione contestata merita conferma

ed il ricorso va respinto.

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a

carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria

(cfr. consid. 2.10).

2.10

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,

in relazione con l’art. 69 LAI, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il

quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi

patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA

mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione

dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,

mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF

110.

V 362; Kieser, ATSG Kommentar, Basilea, ad art. 61, n. 86, pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

88s; SVR 2004 no. 5 pag. 17 consid. 2.1; cfr. anche STFA 7 maggio 2007 nella

causa B., I 134/06, consid. 5.1) – sono in principio dati se l’istante si trova

nel bisogno (cfr. anche art. 3 Legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e

sull’assistenza giudiziaria [in seguito: Lag]), se l’intervento dell’avvocato è

necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il

processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1

Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Dalla

documentazione allegata al certificato per l’ammissione dell’assistenza

giudiziaria risulta che l’assicurato, divorziato senza figli conviventi nella

sua economica domestica, percepisce mensilmente, oltre alla mezza rendita di

fr. 875.-- (ora soppressa), una rendita d’invalidità LPP di fr. 39.--. Non disponendo

di entrate sufficienti, egli beneficia di una prestazione complementare di fr. 1'898

(già dedotto il sussidio cantonale assicurazione malattia). In queste

circostanze il requisito dell’indigenza è dato. Vista la scarsa formazione

scolastica dell’insorgente e la complessità della fattispecie, l’intervento di

un legale doveva essere ritenuto perlomeno indicato e di primo acchito

il ricorso non pareva essere manifestamente privo di fondamento.

La

concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va di conseguenza

ammessa, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la

situazione economica dell'assicurato dovesse più tardi migliorare (art. 61

lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag;

relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art.

152.

cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5;

STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente

pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Ne

consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese

processuali (cfr. STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è accolta.

3. Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato. A seguito

della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte

dallo Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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