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Decisione

32.2008.139

Metodo misto. L'UAI ha correttamente negato la rendita all'assicurata precedentemente attiva quale addetta alle pulizie e casalinga non essendo il grado d'invalidità pensionabile

29 aprile 2009Italiano89 min

Source ti.ch

Fatti

I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.

In una

sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la

possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività

lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito

dell'applicazione del metodo misto.

Una

eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito

dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a

maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in

considerazione solo a determinate condizioni.

In

particolare l'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

7.3 Anlässlich ihrer

Sitzung vom 25. Juni 2007 gemäss Art. 23 Abs. 2 und 3

BGG haben die vereinigten sozialrechtlichen Abteilungen

im vorliegend zu beurteilenden Fall die Grundsätze zur Beachtlichkeit von

Wechselwirkungen zwischen Erwerbs- und Aufgabenbereich (im Sinne des Art. 27 IVV [in der seit 1. Januar 2004 geltenden Fassung]) wie folgt präzisiert:

7.3.1 Bei der Prüfung der Frage, ob die in den beiden Tätigkeitsbereichen

vorhandenen Belastungen einander wechselseitig beeinflussen (können), ist

namentlich deren unterschiedlichen Gegebenheiten Rechnung zu tragen. Die

versicherte Person ist im Rahmen ihrer Schadenminderungspflicht gehalten, im

Umfang ihrer noch vorhandenen Leistungsfähigkeit eine dem Leiden angepasste

erwerbliche Tätigkeit auszuüben (vgl. Art. 28 Abs. 2ter

IVG [eingefügt auf 1. Januar 2004] in Verbindung mit Art. 16 ATSG; BGE130 V 97 E. 3.2 S. 99 mit

Hinweisen), d.h. es ist ihr zumutbar, eine Beschäftigung zu wählen, bei der

sich die gesundheitliche Beschränkung minimal auswirkt. Die erwerbliche

Tätigkeit muss jedoch, entsprechend ihren jeweiligen Anforderungen,

grundsätzlich allein ausgeführt werden. Bezogen auf die häuslichen

Verrichtungen ist eine Wahl des Tätigkeitsgebietes demgegenüber nur beschränkt

möglich, da die mit der Haushaltführung einhergehenden Aufgaben als solche

anfallen und erledigt werden müssen. Es besteht in diesem Bereich dafür eine

grössere Freiheit in der zeitlichen Gestaltung der Arbeit und es ist den

Familienangehörigen eine gewisse Mithilfe zuzumuten (vgl. E. 7.2 hievor), womit

allenfalls vorhandene Einschränkungen abgefedert werden können. Schliesslich

erscheint die Möglichkeit einer gegenseitigen Beeinflussung geringer, je

komplementärer die Anforderungsprofile der Tätigkeitsgebiete ausgestaltet sind

(beispielsweise Haushalt eher körperlich belastend, Erwerbstätigkeit eher

intellektuell).

Damit die sich durch die schlechte Vereinbarkeit

der beiden Tätigkeitsbereiche ergebende negative gesundheitliche Auswirkung

berücksichtigt werden kann, muss sie folglich offenkundig und unvermeidbar sein

(beispielsweise körperlich anstrengende Berufs- und Haushaltsarbeit oder

psychisch belastende berufliche und familiäre Situation [kranker Partner,

behindertes Kind etc.]). Von einer vermeidbaren Wechselwirkung ist demgegenüber

nach dem G

BGE 134 V 9 S. 13

esag ten auszugehen, wenn sie durch die - auf

Grund der gesamten Umstände zumutbare - Wahl einer anderen Erwerbstätigkeit

ausgeschlossen werden kann.

7.3.2 Wechselwirkungen sind nur dann zusätzlich zu berücksichtigen, wenn

aus den Akten erhellt, dass die Arzt- und (Haushalts-) Abklärungsberichte nicht

bereits in Kenntnis der im jeweils anderen Aufgabenbereich vorhandenen

Belastungssituation erstellt worden sind, und konkrete Anhaltspunkte bestehen,

dass eine wechselseitige Verminderung der Leistungsfähigkeit im Sinne des in E.

7.3.1 hievor Dargelegten vorliegt, die in den vorhandenen Berichten nicht

hinreichend gewürdigt worden ist.

7.3.3 Im hier massgeblichen Kontext beachtliche gesundheitliche

Auswirkungen vom Erwerbs- in den Haushaltsbereich können nur angenommen werden,

wenn die verbleibende Arbeitsfähigkeit im erwerblichen Tätigkeitsgebiet voll

ausgenützt wird, d.h. der-für den Gesundheitsfall geltende-Erwerbsanteil die

Arbeitsfähigkeit im Erwerbsbereich übersteigt oder mit dieser identisch ist.

7.3.4 Ein

allfälliges reduziertes Leistungsvermögen im erwerblichen Bereich infolge der

Beanspruchung im Haushalt kann ferner lediglich für den Fall berücksichtigt

werden, dass Betreuungspflichten (gegenüber Kindern, pflegebedürftigen

Angehörigen etc.) vorhanden sind. Dies ergibt sich u.a. daraus, dass die

Reduktion des zumutbaren erwerblichen Arbeitspensums, ohne dass die dadurch

frei werdende Zeit für die Tätigkeit in einem Aufgabenbereich nach Art. 27 IVV (in der seit 1. Januar 2004 in Kraft stehenden Fassung) verwendet

wird, für die Methode der Invaliditätsbemessung, d.h. für die Statusfrage, ohne

Bedeutung ist. Wäre eine versicherte Person gesundheitlich in der Lage, voll

erwerbstätig zu sein, vermindert sie aber das Arbeitspensum aus freien Stücken,

insbesondere um mehr Freizeit (für Hobbys etc.) zu haben, hat dafür nicht die

Invalidenversicherung einzustehen. Allein stehende Personen werden bei einer

freiwilligen Herabsetzung des Beschäftigungsgrades nicht gleichsam automatisch

zu Teilerwerbstätigen mit einem Aufgabenbereich Haushalt neben der

Berufsausübung (BGE 131 V 51 E. 5.1.2 und 5.2 S. 53 f., je mit Hinweisen). Ist demnach eine Haushaltführung ohne weiter

gehende häusliche Obliegenheiten wie Betreuungsaufgaben etc. nicht in jedem

Fall statusrelevant, kann auch nicht von einer dadurch verursachten,

IV-rechtlich abzugeltenden erheblichen Belastung im erwerblichen Bereich

ausgegangen werden.

7.3.5 Allfällige Wechselwirkungen sind stets vom anteilsmässig

bedeutenderen zum weniger bedeutenderen Bereich zu berücksichtigen. Sind beide

Bereiche mit 50 % zu veranschlagen, ist sie dort beachtlich, wo sie sich

stärker auswirkt. Nicht möglich im hier zu beurteilenden Zusammenhang ist

demgegenüber, dass Wechselwirkungen kumulativ in beide Richtungen ihren

Niederschlag im Sinne einer verminderten Leistungsfähigkeit im je anderen Tätigkeitsbereich

finden, führte dies doch zu einer doppelten Gewichtung.

7.3.6 Das in der Erwerbsarbeit oder im häuslichen Aufgabenbereich infolge

der Beanspruchung im jeweils anderen Tätigkeitsfeld reduzierte

Leistungsvermögen kann sodann nur berücksichtigt werden, wenn es offenkundig

ist und ein gewisses normales Mass überschreitet. Dessen Ermittlung hat stets

auf Grund der konkreten Gegebenheiten im Einzelfall zu erfolgen. In Anlehnung

an den so genannten leidensbedingten Abzug vom statistischen Lohn bei der Bemessung

des Invalideneinkommens von nach Eintritt des Gesundheitsschadens keine

Erwerbstätigkeit mehr ausübenden Versicherten (BGE 129 V 472 E. 4.2.1 S. 475 mit Hinweisen), welcher unter Einbezug aller

jeweils in Betracht fallenden Merkmale auf insgesamt höchstens 25 % begrenzt

ist (BGE 126 V 75 E. 5b/cc S. 80; AHI 2002 S. 69 ff., E. 4b/cc, I 82/01), erscheint

vorliegend eine Limitierung der als erheblich anzusehenden Wechselwirkungen

ebenfalls sachgerecht. Da invaliditätsfremde Aspekte, anders als beim erwähnten

Leidensabzug, keine Rolle spielen, rechtfertigt sich jedoch ein niedrigerer,

auf 15 ungewichtete Prozentpunkte festgesetzter Maximalansatz.

7.3.7 Eine Rückweisung an die Verwaltung zur näheren Abklärung ist

schliesslich nur für den Fall angezeigt, dass das Endergebnis selbst bei

Annahme einer entsprechend verringerten Leistungsfähigkeit im einen

Tätigkeitsgebiet durch die Beanspruchung im anderen überhaupt beeinflusst

würde." (DTF 134 V 12-14)

Al

riguardo il giudice federale S. Leuzinger-Naef nello studio "Die

familienbezogene Rechtsprechung der sozialrechtlichen Abteilung des

Bundesgerichts im Jahre 2007" in FamPra.ch 1/2009 pag. 112 seg. ha

sviluppato le seguenti considerazioni:

"

4. Invaliditätsbemessung

Hier ist auf die neueste Rechtsprechung zur

sogenannten gemischten Methode hinzuweisen, da sie hauptsächlich Anwendung

findet auf Personen mit familiären Betreuungspflichten, die ohne

gesundheitliche Beeinträchtigung teilzeitlich erwerbs­tätig und im Übrigen im

Aufgabenbereich, insbesondere im Haushalt, tätig wären: Für den Erwerbsbereich

wird das Erwerbseinkommen im Gesundheits- und im Krankheitsfall verglichen, für

den Aufgabenbereich ist der Umfang der Behinde­rung im Aufgabenbereich

massgeblich. Anschliessend werden die Invaliditätsgrade der beiden Bereiche im

Verhältnis der beiden Tätigkeitsbereiche gewichtet. In BGE 125 V 146 war

offengelassen worden, ob eine allfällige verminderte Leistungs­fähigkeit im

erwerblichen Bereich oder im Aufgabenbereich infolge der Beanspru­chung im

jeweils anderen Tätigkeitsfeld zu berücksichtigen ist. Laut Urteil I 156/04

vom 13. Dezember 2005 sind die Arbeitsunfähigkeit sowie die noch. zumutbaren

Tätigkeiten in beiden Bereichen grundsätzlich gleichzeitig, unter

Berücksichtigung allfälliger Wechselwirkungen, zu beurteilen. In BGE 134 V 9

wurden die Grundsätze der Beachtlichkeit von Wechselwirkungen zwischen Erwerbs-

und Aufgabenbereich präzisiert. So muss die sich aus der schlechten

Vereinbarkeit der beiden Tätigkeits- ­bereiche ergebende negative

gesundheitliche Auswirkung offenkundig und unvermeidbar­

sein. Die Wechselwirkungen sind zudem nur dann

gesondert zusätzlich zu berücksichtigen, wenn sie in de Arzt- und

Haushaltsabklärungsberichten nicht bereits berücksichtigt wurden, wenn die

verbleibende Arbeitsfähigkeit im erwerb­lichen Bereich voll ausgenützt wird und

wenn Betreuungspflichten vorhanden sind (ansonsten gar keine im Aufgabenbereich

vorliegt). Sie sind in jenem Bereich zu berücksichtigen, in dem sie sich

stärker auswirken, und die Berücksichti­gung ist auf (ungewichtet) 15 %

beschränkt. Im Fall einer stark sehbehinderten Frau, die vollzeitlich als

Telefonistin tätig gewesen war und nach der Geburt ihres Kindes ihre

Erwerbstätigkeit auf 40% reduzieren wollte, diese Absicht aber nicht verwirkli­chen

konnte, da sie wegen ihrer Sehbehinderung neben der familiären Mehrbelas­tung

über keine Kapazitäten für die Ausübung der Berufstätigkeit verfügte, führten

diese Präzisierungen zu einer Verneinung des Rentenanspruchs."

2.5. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire

l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o

meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità.

Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle

circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute,

l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr.

76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo

parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella

causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des

Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28,

30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999,

pagg. 190s).

2.6. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta Corte ha inoltre

avuto modo di precisare che:

"

(…)

"

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i

danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1

LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette

- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti

di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I

148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che

“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in

particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).

(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.7. Nella

decisione del 17 luglio 2008 l’UAI ha respinto al richiesta di prestazioni

dell’assicurata ritenendo il grado d’invalidità inferiore al 40%.

Questo

Tribunale è dunque chiamato a stabilire se l’UAI ha correttamente o meno negato

la rendita a RI 1.

Per

chiarire la situazione dal profilo medico, l’UAI ha affidato al SAM il mandato

di esperire una perizia pluridisciplinare.

In tale

ambito i medici del SAM hanno valutato la patologia psichiatrica (Dr. __________),

quella reumatologica (Dr. __________), quella oto-rino-laringologica (ORL) (Dr. __________), quella ginecologica

– urologica (Dr. __________) e infine quella internistica.

La

patologia psichiatrica è stata vagliata dal Dr. __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia, il quale nel referto del 15 febbraio 2007 (doc. AI

52-3) ha diagnosticato una “Personalità semplice”.

Dall’esame

specialistico il Dr. __________ non ha evidenziato turbe psichiche di rilevanza

clinica, in particolare non ha constatato indici di tipo depressivo. Egli non

ha riscontrato un’incapacità lavorativa di tipo psichiatrico e anche in qualità

di casalinga l’assicurata è ritenuta abile in misura completa (100%).

L’aspetto

reumatologico è stato indagato dal Dr. __________, spec. FMH in reumatologia, che

nel proprio rapporto peritale del 16 febbraio 2007 (doc. AI 52-7) ha posto la

diagnosi di “Sindrome del dolore cronico non specifica; periartropatia

tendinotica cronica a destra, cuffia dei rotatori clinicamente non valutabile;

sindrome lombospondilogena cronica, minime alterazioni degenerative senza neuro

compressione”.

Lo

specialista ha poi espresso le seguenti considerazioni:

"

(...)

2. DISCUSSIONE

La paziente lamenta dolori cronici pressoché

ubiquitari con scarso correlato clinico. Esprime sofferenza per questi dolori

che sono all'origine di una richiesta di attenzioni mediche e di problemi

funzionali soggettivi molto importanti. A mio avviso, da non specialista, vi

sono più elementi per una sindrome da amplificazione di sintomi che non per una

sindrome somatoforme da dolore persistente. Farà stato comunque a riguardo la

valutazione psichiatrica prevista per la perizia in corso.

Non sono riempiti i criteri di classificazione

ACR 1990 per la diagnosi di fibromialgia, anche se il quadro clinico presenta

molte analogie con la fibromialgia e può essere assimilato a questa patologia

per quanto attiene alla capacità lavorativa.

Problemi locali non possono essere estrapolati

dalla sindrome algica generalizzata.

L'assicurata presenta una periartropatia

omeroscapolare cronica tendinotica a destra. In base al racconto della la

paziente, i dolori alla spalla destra sono presenti da almeno 10 anni anche se

non se ne trova traccia negli atti. All'esame clinico la mobilità passiva della

spalla destra è normale. Si esclude dunque una capsulite retrattile. I test di

impingement sono dolorosi e la cuffia dei rotatori non è valutabile a causa dei

dolori.

Non disponiamo di esami strumentali. Per la

valutazione della capacità lavorativa in rapporto a questa problematica, si

terrà dunque conto di una sindrome da impingement di origine indeterminata con

una possibile lesione parziale della cuffia dei rotatori. Si tratta del correlato

strutturate più comune in una periartropatia omeroscapolare téndinotica a

questa età.

Può essere utile, al di fuori del contesto della

perizia, approfondire ulteriormente la diagnostica attraverso una IRM della

spalla destra. Se l'indagine dovesse rivelare lesioni transmurali dei tendini

della cuffia dei rotatori o altri reperti oggettivamente più importanti di

quanto assunto clinicamente, sono a disposizione per adattare la mia

valutazione riguardo all'influsso della patologia della spalla destra sulla

capacità lavorativa.

L'assicurata presenta una sindrome

lombospondilogena cronica. L'esame clinico è normale. Le indagini a

disposizione mostrano minime alterazioni degenerative senza ,

neurocompressione.

È utile tener conto del fatto che la schiena è

sempre stata il problema principale della paziente, che ha determinato numerosi

periodi incapacità lavorativa e infine sembra aver contribuito alla cessazione

dell'attività retribuita svolta fino al 1998. Tuttora non ho evidenza per

problemi strutturali alla schiena che giustifichino, nella comune esperienza, incapacità

lavorative ripetute.

È utile anche riprendere brevemente le

osservazioni della paziente che avrebbe "lavorato come un uomo" nella

tenuta agricola di famiglia di ca. 6000 m2 fin verso il 2004 nonostante

dichiari attualmente di soffrire di dolori alla spalla destra da ca. 10 anni e

nonostante la nota problematica con la schiena all'origine di numerosi periodi

di Incapacità lavorativa e della rinuncia al lavoro di ausiliaria di pulizia.

Queste discordanze potrebbero tradurre un

comportamento disfunzionale eccessivo in rapporto all'entità delle lesioni e

rendono più difficile valutare le limitazioni soggettive che la paziente attualmenteesprime.

3. INFLUENZA DELLE DIAGNOSI ELENCATE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

NELL'ATTIVITÀ DA ULTIMO SVOLTA DELL'ASSICURATO/A (PRECISARE SE POSSIBILE LE ORE

AL GIORNO O LA RIDUZIONE DEL RENDIMENTO SUL LAVORO).

Dal punto di vista reumatologico teorico, in

attività pesanti a mediamente pesanti che implichino regolarmente movimenti

ripetitivi con gli arti superiori e con il tronco come i lavori precedentemente

svolti nella tenuta agricola di famiglia e come ausiliaria di pulizia,

l'assicurata è abile al lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto nella

misura del 35 %.

4. DESCRIVERE L'EVOLUZIONE DELLO STATO Dl SALUTE

DELL'ASSICURATO/A.

DAL SUO PUNTO DI

VISTA SPECIALISTICO RIGUARDO ALLE PROBLEMATICHE SEGNALATE AGLI ATTI E LA

PROGNOSI A MEDIO-LUNGO TERMINE.

In base all'anamnesi e agli atti, non ho evidenza

per alcuna evoluzione rilevante riguardo ai problemi a carico della colonna

vertebrale. La problematica alla spalla destra che si situa soggettivamente e

oggettivamente in primo piano non era segnalata agli atti. Si deve dunque

dedurre un peggioramento di questa problematica nel corso degli ultimi anni ma

probabilmente soprattutto nel corso degli ultimi mesi.

5. COME SI GIUSTIFICA LA DIMINUZIONE DELLA

CAPACITÀ LAVORATIVA? QUALI SONO LE LIMITAZIONI FUNZIONALI CONSTATATE?

Sulla capacità lavorativa attuale incide quasi

esclusivamente la problematica alla spalla destra. Per quanto riguarda la

schiena e tutti gli altri dolori l'influenza sulla capacità lavorativa è

ridotta.

6. POSSIBILITÀ TERAPEUTICHE PER MIGLIORARE LA CAPACITÀ LAVORATIVA

DELL'A.? CHE EFFETTI AVREBBERO QUESTI PROVVEDIMENTI SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA?

AI momento non vedo possibilità terapeutiche per

migliorare la capacità lavorativa. Vi è una riserva però nel caso una IRM della

spalla destra realizzata al di fuori della perizia dovesse mostrare importanti

lesioni transmurali a livello della cuffia dei rotatori, suscettibili di essere

riparate. In tal caso un intervento chirurgico potrebbe migliorare la capacità

lavorativa.

7. RITIENE POSSIBILE EFFETTUARE PROVVEDIMENTI D'INTEGRAZIONE

PROFESSIONALE PRESSO QUEST'A.? DESCRIVERE LE RISORSE DI CUI L'ASSICURATO ANCORA

DISPONE.

Dal punto di vista reumatologico sarebbe

possibile offrire all'assicurata provvedimenti di integrazione professionale.

8. RITIENE CHE L'ASSICURATO/A SIA IN GRADO DI SVOLGERE ALTRE

ATTIVITÀ?

SE Sì, DESCRIVERE

I LIMITI FUNZIONALI E LA CAPACITÀ LAVORATIVA DI TALE ATTIVITÀ ADATTA (ORE/DIE O

RIDUZIONE DEL RENDIMENTO).

Dal punto di vista reumatologico teorico

l'assicurata è in grado di svolgere un'attività leggera, che permetta il

rispetto delle regole di ergonomia della schiena, eviti movimenti

eccessivamente ripetitivi con il tronco, eviti movimenti eccessivamente

ripetitivi con l'arto superiore destro particolarmente sopra l'orizzontale, possa

infine implicare anche saltuariamente compiti mediamente pesanti a tempo pieno

e con un rendimento ridotto non oltre il 10 %.

Capacità funzionale residua (Base: esame della funzionalità fisica AI):

a) Sollevamento e trasporto di carichi:

La capacità funzionale residua per li

sollevamento e trasporto di carichi molto leggeri è normale, per carichi

leggeri è normale, per carichi medi è lievemente ridotta, per carichi pesanti è

ridotta e per carichi molto pesanti è molto ridotta. La capacità funzionale per

lavori sopra il piano delle spalle con pesi inferiori a 5 kg è ridotta con la

spalla destra, normale con la spalla sinistra. Per lavori con pesi superiori a

5 kg è molto ridotta con la spalla destra e normale con la spalla sinistra.

b) Manipolazione di oggetti, attrezzi,

pulsantiere:

La capacità funzionale per la manipolazione di

oggetti leggeri e lavori di precisione è normale, per lavori medi è lievemente

ridotta, per lavori pesanti e di manovalanza è ridotta, per lavori molto

pesanti è molto ridotta. La rotazione della mano è normale.

c) Posizioni di lavoro o dinamiche

particolari:

La capacità funzionale per posizioni di lavoro a

braccia elevate è normale a sinistra, ridotta a destra. Con rotazione del

tronco è normale, seduta e piegata in avanti è normale, eretta e piegata in

avanti è normale, inginocchiata e con ginocchia in flessione è normale.

d) Mantenere posizioni statiche:

La capacità funzionale per mantenere la posizione

statica seduta o eretta è normale.

e) Spostarsi, camminare:

La capacità funzionale per qualunque spostamento

su qualunque terreno o per salire e scendere le scale è normale.

f) Diversi;

L'impiego delle 2 mani è normale.

Nota: sulla base

di un orario di lavoro di 8 ore, una capacità funzionale residua definita come esigua

equivale all'1-5% rispetto alla prestazione di un soggetto sano, molto

ridotta equivale al 6-33%, ridotta al 34-66%, lievemente ridotta

al 67-100%. Per carichi molto leggeri si intende un peso fino a 5 kg, leggeri

6-10 kg, medi 11-25 kg, pesanti 26-45 kg, molto pesanti > 45

Kg.

9. PER ASSICURATI Di SESSO FEMMINILE: IN CHE MISURA L'A. PUÒ

SVOLGERE L'ATTIVITA’ DI CASALINGA (DESCRIVERE I LIMITI FUNZIONALI).

Come casalinga, nella situazione attuale, senza

tener conto del lavoro nella tenuta agricola ma tenendo conto del piccolo orto

che sopperisce ai bisogni famigliari, l'assicurata è abile al lavoro a tempo

pieno, con un rendimento ridotto al massimo nella misura del 20 % che considera

i lavori particolarmente pesanti e ripetitivi oppure lavori che implichino

movimenti ripetitivi con gli arti superiori sopra l'orizzontale (lavare i

vetri, ecc.)." (Doc. AI 52-10+11+12+13)

La

patologia oto-rino-laringologica è stata vagliata

dal Dr. __________, spec. FMH ORL, il quale nel referto del 19 febbraio 2007

ha diagnosticato una “ipoacusia bilat. di

tipo percettiva” che tuttavia non necessita di una protetizzazione acustica

(doc. AI 52-15).

La

patologia ginecologica-urologica è invece stata oggetto di approfondimento da

parte del Dr. __________, spec. FMH in ginecologia e ostetricia, che in data 20

marzo 2006 ha diagnosticato

un’”incontinenza urinaria di tipo misto con prevalente componente da urgenza su

detrusor stabile, incontinenza urinaria da sforzo con tonometria indicativa per

incontinenza di II-III grado” (doc. AI 52-16).

Infine,

dal punto di vista internistico l’assicurata è stata sottoposta ad un esame

angiologico (duplex venoso) in data 28 novembre 2006 da parte del Dr. __________,

spec. FMH in medicina interna e angiologia, che ha evidenziato una rete venosa

profonda normale, i quali non sono comunque all’origine dei disturbi patiti

dalla ricorrente (doc. AI 52-21).

Globalmente,

quindi, nel rapporto peritale del 30 marzo 2007, i medici del SAM, sulla base

delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della

ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con

influsso sulla capacità lavorativa di “Sindrome del dolore cronico non

specifica; periartropatia tendinotica cronica a destra, cuffia dei rotatori

clinicamente non valutabile; sindrome lombospondilogena cronica, minime

alterazioni degenerative senza neuro compressione; incontinenza urinaria di

tipo misto con prevalente componente da urgenza su detrusor stabile,

incontinenza urinaria da sforzo con tonometria indicativa per incontinenza di

II-III grado”, mentre quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

quelle di “ipoacusia pantonale bilaterale; personalità semplice,

ipercolesterolemia” (doc. AI 51-15).

Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM

hanno ritenuto l’assicurata abile al lavoro nella misura del 65% come

ausiliaria di pulizia e nelle attività svolte in precedenza nella tenuta

agricola di famiglia, mentre come casalinga è abile nella misura dell’80% (doc.

AI 51-20).

Per contro, in un’attività leggera e adatta che

permetta il rispetto delle regole d’ergonomia della schiena, eviti movimenti

eccessivamente ripetitivi con il tronco, eviti movimenti eccessivamente

ripetitivi con l’arto superiore destro, particolarmente sopra l’orizzontale,

con saltuari compiti mediamente pesanti, l’abilità lavorativa è del 90% (doc.

AI 51-21).

L’assicurata, in sede di

verbale di audizione del 9 maggio 2008, ha prodotto lo scritto del 3 maggio

2007 del Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (doc. AI 71-5) e

l’esame della RM della spalla destra del 27 marzo 2007 dell’Istituto

radiologico __________ (doc. AI 71-4).

Sulla base di tale

documentazione il perito Dr. __________ ha modificato leggermente la propria

valutazione della capacità lavorativa in attività pesanti e mediamente pesanti,

spesso ripetitive, portata al 50% e in attività adeguate diminuita all’80% (doc.

AI 75-1).

Anche nell’esame

della funzionalità residua il perito ha corretto la propria

valutazione, qui ripresa:

" (...)

Risorse fisiche

0%

1-5% 6-33% 34-66% 67-100%

=

0 h = fino a = ½ fino a = 3 fino a = ca. 5½

ca.

0,5 h scarse 3 h 5¼ h fino a 8 h

Sollevare e portare mai di

rado talvolta sovente molto

esigibile sovente

leggero (fino a 9 kg)

all'altezza dei fianchi ¨ ¨ ¨ ¨ ý

medio (10-25 kg)

all'altezza dei fianchi ¨ ¨ ý ¨ ¨

pesante (> 25 kg)

all'altezza dei fianchi ¨ ý ¨ ¨ ¨

sollevare sopra l'altezza

del petto ¨ ý ¨ ¨ ¨

Maneggio attrezzi

leggero/di precisione ¨ ¨ ¨ ¨ ý

medio ¨ ¨ ý ¨ ¨

pesante/lavoro

manuale ¨ ý ¨ ¨ ¨

rotazione manuale ¨ ¨ ¨ ¨ ý

Posizione corporea/mobilità

lavori sopra l'altezza del capo¨ ý ¨ ¨ ¨

rotazione ¨ ¨ ¨ ý ¨

seduta

chinata ¨ ¨ ¨ ý ¨

eretta chinata ¨ ¨ ¨ ý ¨

inginocchiata ¨ ¨ ¨ ¨ ý

flessione delle ginocchia ¨ ¨ ¨ ¨ ý

Posizione di lunga durata

seduta ¨ ¨ ¨ ¨ ý

eretta ¨ ¨ ¨ ¨ ý

Spostamento

camminare (fino a 50 m) ¨ ¨ ¨ ¨ ý

camminare (oltre 50 m) ¨ ¨ ¨ ¨ ý

camminare (lunghi tragitti) ¨ ¨ ¨ ¨ ý

camminare su terreni

dissestati ¨ ¨ ¨ ¨ ý

salire le scale/scale a pioli ¨ ¨ ¨ ¨ ý

Limitazioni

equilibrio/bilanciamento ¨ limitato ý non limitato

(Doc. AI 75-1+2)

La

ricorrente nell’allegato di replica del 20 settembre 2008 ha quindi proposto che il proprio

stato di salute venga considerato alla luce del rapporto del 20 maggio 2008 del

medico curante Dr. __________, il quale ha precisato quanto segue:

"

Con la presente mi riferisco al vostro progetto

di decisione.

La paziente è già in difficoltà a causa dei suoi

problemi cronici alla schiena e dopo una caduta il 1.09.06 ha avuto sempre più

problemi con la spalla e il braccio destro.

La RM della spalla e la valutazione del Dr. __________

(vedi allegati) confermano la problematica e quindi le difficoltà della mia

paziente. Non è più in grado di usare il braccio e la spalla per lavori anche

di intensità leggera o per lavori prolungati.

Ha bisogno di aiuti anche per i lavori domestici

(vedi allegati).

Rispettando la polipatologia della paziente e la

sua età, è ragionevole l'attribuzione di una rendita tenendo conto di tutti gli

impedimenti invalidanti.

La paziente è sempre in mia cura.

Negli ultimi anni è stata inabile completamente e

parzialmente (50%) nel suo lavoro di casalinga.

L'inabilità continua." (Doc. AI 71-2+3)

2.8. Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine

del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto

(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in

fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale

ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…) 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même

pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI

(COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à

l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un

rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en

cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il

est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle

expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16

ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e

periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto

segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les

références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause

une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de

nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont

une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins

traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va

ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito

psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni

(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota

158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e

cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.9. Al fine di stabilire il grado

d’invalidità, l’Ufficio AI, applicando il metodo misto, ha riconfermato la

ripartizione effettuata nella procedura inc. no. 32.2005.99, dove

l’amministrazione aveva valutato al 33% la parte dedicata all’attività

salariata e al 67% la quota dedicata alle mansioni domestiche.

Questa Corte nella

sentenza del 23 febbraio 2006 (doc. AI 44-1) ha avallato la ripartizione

proposta che si fondava su di un’attività lavorativa di 664

ore annue di media (731 nel 1995, 876 nel 1996 e 385 nel 1997). Mettendo a

confronto le 664 ore svolte dall'assicurata con un tempo d'impiego a tempo

pieno pari a 2016 ore annue, si determinava una percentuale di impiego pari al

33% quale addetta alle pulizie.

Non vi

era inoltre agli atti alcun documento (ricerche di lavoro, iscrizione ad una

cassa contro la disoccupazione dopo il licenziamento dell'ottobre 1998 o altro)

secondo le quali l'opponente avrebbe cercato lavoro in misura maggiore.

Ne

discende che la rimanente quota parte del 67% era dedicata alle mansioni di

casalinga (sentenza del 23 febbraio 2006, pag. 9-10).

Tale suddivisione merita

conferma, dunque, anche nella presente procedura. L’assicurata stessa, peraltro,

nell’allegato di replica del 20 settembre 2008 ha ripreso, senza più contestare, la chiave di ripartizione suindicata (doc. VIII, pag. 2).

2.10. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio

la valutazione peritale effettuata dal SAM, da considerare dettagliata,

approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra

ricordati.

Nell’ambito

della perizia SAM, l’assicurata è stata sottoposta ad un accurato esame

psichiatrico, grazie al consulto specialistico del Dr. __________, dal quale è

emerso che l’assicurata non presenta alcuna incapacità lavorativa di tipo

psichiatrico e anche in qualità di casalinga l’assicurata è ritenuta abile in

misura completa (doc. AI 52-6).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale

valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.

Per

quanto riguarda la patologia ginecologica-urologica a mente del Dr. __________,

spec. FMH in ginecologia e ostetricia, è presente un’ “incontinenza urinaria di tipo misto con prevalente componente da

urgenza su detrusor stabile, incontinenza urinaria da sforzo con tonometria

indicativa per incontinenza di II-III grado” (doc. AI 52-16) che secondo i

periti del SAM comporta una limitazione della capacità lavorativa in attività

pesanti. Secondo i periti l’incapacità lavorativa di tale patologia non va

sommata a quella reumatologica avendo entrambe gli stessi limiti per le

attività pesanti (doc. AI 51-21).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale

valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

Per

quanto riguarda la patologia reumatologica l’assicurata è stata pure sottoposta

ad un accurato esame grazie al consulto del Dr. __________ che nel proprio

rapporto peritale del 16 febbraio 2007 ha posto la diagnosi di “Sindrome del

dolore cronico non specifica; periartropatia tendinotica cronica a destra,

cuffia dei rotatori clinicamente non valutabile; sindrome lombospondilogena

cronica, minime alterazioni degenerative senza neuro compressione”.

Secondo

lo specialista l’assicurata in attività pesanti a mediamente pesanti che

implichino regolarmente movimenti ripetitivi con gli arti superiori e con il

tronco come i lavori precedentemente svolti nella tenuta agricola di famiglia e

come ausiliaria di pulizia, è abile al lavoro a tempo pieno con un rendimento

ridotto nella misura del 35% (doc. AI 52-11).

RI 1 - a

mente del perito - è in grado di svolgere un'attività leggera, che permetta il

rispetto delle regole di ergonomia della schiena, eviti movimenti

eccessivamente ripetitivi con il tronco, eviti movimenti eccessivamente

ripetitivi con l'arto superiore destro particolarmente sopra l'orizzontale,

possa infine implicare anche saltuariamente compiti mediamente pesanti a tempo pieno

e con un rendimento ridotto non oltre il 10 % (doc. AI 52-12).

Nell’attività

di casalinga l'assicurata è considerata abile al lavoro a tempo pieno, con un

rendimento ridotto al massimo nella misura del 20 % che considera i lavori

particolarmente pesanti e ripetitivi oppure lavori che implichino movimenti

ripetitivi con gli arti superiori sopra l'orizzontale (lavare i vetri, ecc.)

(doc. AI 52-13).

Per quanto riguarda la

problematica della “lesione permanente alla spalla destra” sollevata

dalla ricorrente (cfr. doc. I, VIII) va detto quanto segue.

RI 1, in sede di verbale

di audizione del 9 maggio 2008, a sostegno della propria tesi secondo cui il

problema della spalla destra non sarebbe stato sufficientemente approfondito,

ha prodotto lo scritto del 3 maggio 2007 del Dr. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica (doc. AI 71-5) e l’esame della RM della spalla destra del 27 marzo

2007 dell’Istituto radiologico __________ (doc. AI 71-4).

Sulla base della RM del 27

marzo 2007, ove viene evidenziata la rottura completa del sovraspinato e un’estrema

atrofia della porzione muscolare del sovraspinato (cfr. doc. AI 71-4/5) il perito

Dr. __________ ha modificato leggermente la propria valutazione della capacità

lavorativa in attività pesanti e mediamente pesanti, spesso ripetitive (doc. AI

75-1).

Per quanto riguarda la

capacità lavorativa nell’attività da ultimo svolta dall’assicurata il Dr. __________

ha precisato che dal punto di vista reumatologico teorico, in attività pesanti

e mediamente pesanti che implichino regolarmente movimenti ripetitivi con gli

arti superiori e con il tronco, come i lavori precedentemente svolti nella

tenuta agricola di famiglia e come ausiliaria di pulizie, l’assicurata è abile

al lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto del 50%.

Per quanto riguarda invece

le altre attività il Dr. __________ ha valutato l’assicurata in grado di

svolgere un’attività leggera, che permetta il rispetto delle regole di

ergonomia della schiena, eviti movimenti eccessivamente ripetuti con il tronco,

eviti movimenti eccessivamente ripetitivi con l’arto superiore destro

particolarmente sopra l’orizzonte con saltuari compiti mediamente pesanti, a

tempo pieno e con un rendimento ridotto non oltre il 20% (doc. AI 75-1).

Anche nell’esame

della funzionalità residua il perito ha corretto la propria

valutazione ripresa al considerando 2.7.

Contrariamente

a quanto asserito dalla ricorrente, dunque, la documentazione medica del SAM, e

in particolare le valutazioni del Dr. __________, appaiono senza dubbio

approfondite e dettagliate, con conclusioni chiare e fondate su validi

accertamenti specialistici, anche per quanto riguarda il problema alla spalla

destra.

Questo

Tribunale non ha perciò motivo per ritenerle incomplete o lacunose, anche alla

luce del rapporto del 20 maggio 2008 del Dr. __________, medico generalista FMH.

Il medico curante nel citato referto si è infatti

limitato a sottolineare che la paziente ha problemi cronici alla schiena e dopo

la caduta del 1° settembre 2006 ha avuto sempre più problemi con la spalla e il braccio destro. Il Dr.

__________ ha poi aggiunto che l’assicurata non è più in grado di usare il

braccio e la spalla per lavori anche di intensità leggera e per lavori

prolungati e necessita di aiuti per i lavori domestici. Egli ha certificato

un’inabilità da completa a parziale (doc. AI 71-2).

A

mente di questa Corte tale certificazione, peraltro stesa da un medico

generalista non specialista in reumatologia, non è in grado di inficiare la

valutazione del SAM. Essa è infatti del tutto generica

oltre che priva di una diagnosi specifica: il medico indica unicamente “problemi

cronici alla schiena” e “problemi con la spalla e il braccio destro”

(doc. AI 71-2).

Egli non

presenta una valutazione delle patologie dell’interessata e del loro

influsso sulla capacità lavorativa, non espone il decorso della patologia, non

indica una prognosi e non fornisce una descrizione dei trattamenti intrapresi.

Per quanto riguarda

la valutazione dell’incapacità lavorativa il medico ha indicato, senza

specificarne i periodi, che la paziente è stata “negli ultimi anni”

inabile completamente e parzialmente (doc. AI 71-3).

Giova

ricordare inoltre un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima

Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se

specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un

valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al

suo paziente (cfr. RAMI

2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.

4; DTF 122 V

161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in

Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico

assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si

può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista

(cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007

consid. 2).

Ad esempio, nella sentenza

9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:

" (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés

dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre

en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (...)"

Tutto ben considerato, dunque,

a mente del TCA non vi sono motivi per distanziarsi dalle conclusioni del Dr. __________,

alle quali deve essere attribuita, secondo la giurisprudenza

citata in precedenza (cfr. consid. 2.8.), forza probatoria piena, in quanto approfondite,

complete e motivate.

Per

quanto riguarda sia la patologia oto-rino-laringologica

(ORL) (Dr. __________) che quella internistica (Dr. __________), i periti

interpellati dall’UAI non hanno evidenziato alcuna incapacità lavorativa della

ricorrente (cfr. doc. AI 52-14; 52-16; 52-21).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tali

valutazioni peritali, che non sono del resto state smentite da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

Globalmente,

alla luce dunque della documentazione medica, i periti del SAM hanno rettamente

considerato l’inizio dell’incapacità lavorativa per la patologia reumatologica a

partire dal 1° settembre 2006 (data dell’infortunio alla spalla destra,

cfr. doc. AI 51-21), mentre per quella urologica-ginecologica a far tempo dal febbraio/marzo

2006. Per contro, la patologia psichiatrica, ORL e internistica non

concorrono a ridurre la capacità lavorativa dell’insorgente (doc. AI 51-21/22).

Va qui

ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Si

ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140 e 129 V 4).

Alla luce

di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

specialistiche del SAM, le quali hanno permesso di vagliare accuratamente lo

stato di salute dell’interessata e richiamato inoltre l'obbligo che incombe

all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze

del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con

il grado della verosimi-glianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti

ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c,

111 V 188 consid. 2b), che l'assicurata a far tempo dal

mese di febbraio 2006 presenta un’incapacità lavorativa del 50% nella sua

abituale attività, mentre in attività adeguate, dal medesimo periodo, la

capacità lavorativa è dell’ 80%.

2.11. Per quel che

concerne la valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga,

l’Ufficio AI ha fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si

occupano dell’economia domestica: nel rapporto del 20 settembre 2007

l’assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 39% (cfr.

doc. AI 56-5).

2.12. Come è già

stato anticipato ai consid. 2.4.; 2.5., l'invalidità delle persone che si

occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è

stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora

accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.

Secondo

le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss

nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1°

gennaio del 1990.

In particolare

la cifra 2124 prevede:

"

in occasione dell'esame dell'impedimento -

dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia

domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti

prima dell'insorgere dell'invalidità.

In primo luogo si deve tuttavia esaminare se

l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di

lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."

La cifra

2122 prevede che:

"

Quale regola generale si ammette che i lavori di

una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva.

Lavori Economia

senza figli e senza membri di famiglia che richiedono

cure

%

1.

Conduzione dell'economia

domestica, (pianificazione,

organizzazione del lavoro,

controllo 5

Considerandi

2.

Spese e acquisti diversi 10

3.

Alimentazione (preparazione

dei pasti, lavori di pulizia

della cucina) 40

4.

Pulizia dell'appartamento 10

5.

Bucato, pulizia dei vestiti,

confezione e trasformazione

degli abiti, (cucito, maglia,

uncinetto) 10

6.

Cura dei figli e di altri membri

della famiglia ---

7.

Diversi (cura di terzi, cura

delle piante e degli

animali, giardinaggio) 5

8.

Altre attività (p. es. aiuto alla

famiglia stessa, attività di utilità

pubblica, perfezionamento,

creazione artistica, attività

superiore alla media nella

confezione e nella trasformazione

dei vestiti). 20"

In

Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle

direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla

grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli

Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona

attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).

In una

sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997

pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali

degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso,

ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni

dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica

di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al

100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.

Inoltre

nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per

l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire

un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha

previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di

un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati

rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

In

particolare la cifra 3095 prevede:

"

Di regola, si ammette che i lavori di una

persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1.

Conduzione dell'economia domestica (pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare,

pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere,

curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere

il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il

giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato,

corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.

3090)."

Mentre

alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

"

Il totale delle attività dev'essere sempre del

100.

% (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei

lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono

alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una

valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere

applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p.

244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una

persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la

propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione

di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve

ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua

famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a

ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione

dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito

domestico."

In una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato

la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex

art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo

l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze

concrete.

Per

quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate

nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in

linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio

le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi

dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel

procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235

consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G.,

consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria

nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica

unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93

consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa

risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984

p. 144 consid. 5).

Nella già citata DTF 128 V 93, il TFA, a

proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha

rilevato:

"

(…)

4.

- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene

Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des

Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -

analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit

Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als

Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen

und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten

Diagnosen sich ergebenden Beeinträchti-gungen und Behinderungen der

pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden

zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht

aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und

detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der

Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und

Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht

voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige

Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen

der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare

Fehleinschätzun-gen vorliegen.

Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die

fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das

im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die

Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf

die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine

strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten

Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung

vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des

Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit

gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell-

BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im

Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4.

September 2001, I 175/01)."

Il TFA ha

inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima

sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se

le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli

accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio

1999.

nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una

presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole

mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla

valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da

considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi

psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003

nella causa S., I 685/02).

2.13

Come detto,

l’Ufficio AI ha incaricato l’assistente sociale di esperire un’inchiesta

economica per le persone che si occupano dell’economia domestica sfociata nel

rapporto del 20 settembre 2007 (cfr. doc. 56-1 e segg.) dal seguente tenore:

"

(...)

5.

ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti

dovuti all'invalidità

5.1

Conduzione dell'economia domestica

pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza

assegnata

5.

percentuale

degli impedimenti

0.

percentuale

di invalidità

0.

Nè le dichiarazioni dell'assicurata nè le

risultanze peritali descrivono impedimenti nella conduzione e gestione

dell'economia domestica.

5.2

Alimentazione

preparazione

dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza

assegnata

35.

percentuale

degli impedimenti

20.

percentuale

di invalidità

7.

Si occupa tuttora della preparazione dei pasti

anche se con grande lentezza; in genere si tratta di piatti semplici ma che

comunque la impegnano a lungo e più di quanto non avvenisse un tempo. Quando

poi è costretta a rimanere a lungo davanti al piano di lavoro, appoggia

l'avambraccio sinistro e l'addome, il che le consente di mantenere a lungo la

postura.

Riordina piano piano ma delega alla nuora la

pulizia di fino della cucina e soprattutto quella ai ripiani alti dei pensili;

anche abbassarsi le risulta oltremodo faticoso a causa dei dolori alla schiena.

La signora ha ripreso le difficoltà descritte

in occasione del precedente incontro e di cui già si era tenuto conto nella

valutazione. Va comunque aggiunto che si tratta di un mènage di due persone, e

dunque non particolarmente impegnativo, le attività possono essere eseguite in

tempi diversi ed è esigibile che in alcuni compiti il marito, sempre presente,

offra una parziale collaborazione. Nel complesso, non ritengo vi siano ragioni

di carattere medico o pratico tali da giustificare un cambiamento della

percentuale d'impedimento.

5.3

Pulizia

dell'appartamento

rispolvero,

pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza

assegnata

20.

percentuale

degli impedimenti

70.

percentuale

di invalidità

14.

L'aspirapolvere non la passa più, è invece la

nuora che la aiuta in questa e in tutte le operazioni che implicano uno sforzo.

La signora, cui vengono letti i contenuti della precedente inchiesta, conferma

il proprio impegno in attività leggere, come lo spolvero e il rifacimento del

letto.

La perizia reumatologica giustifica gli

impedimenti nei movimenti ripetitivi con il tronco e con l'arto destro e questo

mi porta ad aumentare la percentuale proposta in precedenza; l'assicurata può

infatti attendere unicamente alle attività leggere, come lo spolvero a livello

del busto, il rigoverno delle vaschette e il rifacimento del letto.

5.4

Spesa e acquisti diversi

compresi

pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza

assegnata

10.

percentuale

degli impedimenti

30.

percentuale

di invalidità

3.

Si dedica tuttora alle commissioni giornaliere in

cui, peraltro, la presenza del marito è praticamente la regola; guida l'auto

infatti, ma meno di prima per la difficoltà a muovere la spalla e preferisce

così che il consorte la accompagni anche quando non sarebbe strettamente

necessario. Comunque nella spesa settimanale la presenza di quest'ultimo si

rivela indispensabile, come ha dichiarato appunto a suo tempo. Evita poi di

portare pesi, per la spalla ma anche a causa dei problemi alla schiena.

Della contabilità e dei pagamenti si occupa il

consorte da sempre.

Sicuramente i pesi sono un problema ma di

questo si è tenuto conto nella precedente valutazione. Va ricordato, come è

avvenuto per l'alimentazione, che il marito dell'assicurata è sempre a casa;

non solo, dunque, può offrire un parziale collaborazione ma è esigibile che lo

faccia.

5.5

Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare,

stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza

assegnata

15.

percentuale

degli impedimenti

40.

percentuale

di invalidità

6.

Come detto nel precedente rapporto, la lavanderia

è situata nel seminterrato e quando deve portare la cesta ricorre alla

collaborazione del marito. In molti casi tuttavia porta la biancheria "in

braccio", poco alla volta, evitando di servirsi della cesta, e questo le

consente di avere maggiore autonomia. Si serve poi dell'asciugatrice

regolarmente, né lamenta problemi particolari nel fare il

bucato.

È lo stiro, invece, a procurarle i maggiori

problemi sia per l'uso ripetitivo del braccio che per la difficoltà nel

rimanere a lungo in piedi. In ogni caso può stirare "qualcosa" ma non

portare a termine l'intero bucato, cui provvede generalmente la nuora.

Aggiunge infine che un tempo eseguiva riparazioni

per sé ed i familiari e confezionava abbigliamento, attività che ha dovuto

abbandonare con il sopraggiungere dei dolori alla schiena.

Le dichiarazioni della signora non divergono

da quanto detto in precedenza, dichiarazioni che viste le risultanze della

perizia, hanno trovato adeguata valutazione già nella precedente proposta. La

percentuale indicata a suo tempo teneva conto infatti del minor rendimento

nello stiro (attività peraltro limitata visto che si tratta di un ménage di due

persone), degli impedimenti nel cucito ma anche della buona autonomia nel

bucato. Non ritengo dunque che vi siano sufficienti ragioni per un aumento del

grado.

5.7

Diversi

cura

delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,

creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza

assegnata

15.

percentuale

degli impedimenti

60.

percentuale

di invalidità

9.

La signora riprende quanto, ammette, ha taciuto

in occasione del nostro precedente incontro, ovvero che insieme al marito si è

dedicata per molto tempo alla coltivazione di un orto di grandi dimensioni

(6000 mq), ora per buona parte lasciato incolto. Sono anni, tuttavia, che non

vi lavora più a causa dei dolori alla schiena e dal 2003 anche il marito è

stato costretto a ridurre l'impegno. Oltre alle verdure, coltivate unicamente

durante la stagione estiva, i coniugi __________ allevavano una quarantina di

conigli, una trentina di galline e dalle 10 alle 20 caprette, cui l'assicurata

dava il fieno e teneva pulita la "stalletta". La vendita delle carni

procurava un introito -peraltro non dichiarato al fisco - che con il diminuire

degli animali (tengono solo alcune galline) si è proporzionalmente ridotto.

L'impegno precedente il danno viene quantificato

dall'assicurata in misura pari a quello del marito, con il quale condivideva

anche la coltivazione di 250 ceppi di uva (in questo caso lo aiutava nella

legatura).

Se si tiene conto dell'impegno, dichiarato

solo in un secondo tempo e non al momento dell'inchiesta, l'assicurata risulta

sicuramente impedita nell'esecuzione di attività che, secondo i limiti

funzionali descritti, sono per buona parte non esigibili. Ritengo comunque che

la percentuale debba tener conto anche di quello che avrebbe potuto

realisticamente fare, ovvero annaffiare, eliminare le erbacce, raccogliere la

verdura e dare da mangiare agli animali; attività che non implicano sforzi

eccessivi né ripetuti se eseguite, appunto, con i dovuti tempi.

Valutazione

dell'assistente sociale

totale

delle attività

100.

%

percentuale

di invalidità

39.

%

■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata

non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare

il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di

lavoro per settimana e salario orario versato.

Il marito, la nuora." (Doc. AI 56-3+4+5)

2.14

Sulla base

degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato

gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha

quindi stabilito una limitazione complessiva del 39%.

Valutando

i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto

conto delle dichiarazioni dell’assicurata in merito alle limitazioni ad

eseguire talune mansioni domestiche.

Va

innanzitutto rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata

correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel

rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un

valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti

dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.

D’altra

parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assi-stente sociale circa

gli impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano

ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della

valutazione operata dall’assistente sociale, la quale non appare arbitraria e

risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti e in particolare

alle indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta

domiciliare, le quali risultano infatti del tutto attendibili. Inoltre, é da

ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni

domestiche siano del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati

in sede medica.

Nella

fattispecie, già è stato detto che per quanto riguarda l’aspetto medico, la

perizia del SAM ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato

dall’assicurata sulla base di accertamenti approfonditi e completi (sul valore

probatorio di rapporti medici cfr. in particolare DTF 125 V 352 consid. 3a con

riferimenti, 123 V 176, 122 V 161; cfr. consid. 2.10.).

Per

quanto d’altro canto riguarda la valutazione operata dall'assistente sociale,

giova anzitutto rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri delle

percentuali di ripartizione applicate in concreto con riferimento alle singole

mansioni componenti l'attività domestica, nei casi come quello in esame occorre

tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti

dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione

coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163

CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette senz'altro

di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con

riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le

quali tengono giustamente conto della parziale collaborazione del marito e del

padre della ricorrente, che risultano peraltro giustificate anche alla luce

delle suevocate risultanze mediche.

A tal

proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per

l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale

delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di

tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono

contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile,

al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio

le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura

usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate

sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).

Alla luce

delle considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le circostante

concrete, questo TCA non può che ritenere corretto il grado d'invalidità

dell'assicurata quale casalinga stabilito dall'UAI sulla base dell'accertamento

domiciliare.

2.15

Essendo

quindi esigibile che l’assicurata sfrutti la sua residua capacità lavorativa

dell’80% in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni

sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico

(DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a),

occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

Ai fini

della valutazione economica, nel rapporto del 2 gennaio 2008 (doc. AI 59-1), la

consulente in integrazione professionale, tenuto conto delle valutazione

mediche suindicate e dei limiti funzionali illustrati sia dal Dr. __________

(consid. 2.7) che dalla precedente consulente (evitare movimenti eccessivamente

ripetitivi con il tronco o con l’arto superiore destro, particolarmante sopra

l’orizzonte) ha indicato che l’assicurata potrebbe esercitare attività

medio-leggere quali ad esempio, venditrice non qualificata, addetta a lavori di

controllo o sorveglianza in aziende del settore industriale o piccole attività

manuali leggere (imballaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, etichettatura…).

Tali

attività sono state confermate nel rapporto finale del 14 luglio 2008 (doc. AI

78-1).

Per

quanto riguarda l’argomentazione secondo cui la ricorrente, in considerazione

della sua età non troverebbe alcuno sbocco sul mercato del lavoro (doc. I,

VIII) è utile rilevare che l’Alta Corte in una sentenza U 329/01 e U 330/01 del

25.

febbraio 2003, relativamente al mercato del lavoro equilibrato, ha

osservato:

"

Il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro

equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte,

un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un

mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di

lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire

se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e

conseguire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare,

l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività

esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non

rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in

misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin

dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC

1991.

pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag.

67.

consid. 5c). In proposito va rilevato che il mercato del lavoro accessibile

ai lavoratori non qualificati - come nel caso di specie - è in generale

limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 pag.

331.

consid. 4a). Tuttavia nell'industria e nell'artigianato le attività

fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine,

motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 no.

U 15 pag. 49 consid. 3b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).”

(STFA succitata, consid. 4.5.)

Il

TFA, in un’ulteriore sentenza del 26 maggio 2003, pubblicata in SVR 2003 IV Nr.

35, ha

precisato che qualora la persona assicurata sia d’età avanzata, questo aspetto

deve essere considerato nell’esame della questione se essa potrebbe reperire

un’occupazione in un mercato del lavoro equilibrato.

Nel

caso di specie è stato ritenuto che a torto era stata soppressa una rendita

intera di invalidità nei confronti di un’assicurata a cui mancavano pochi mesi

all’età di pensionamento di vecchiaia. Infatti, benché teoricamente dal profilo

medico esistessero delle occupazioni adeguate alle limitazioni funzionali

presentate dall’assicurata, nel periodo precedente al pensionamento la stessa

non poteva più trovare un impiego nel mercato del lavoro equilibrato.

Tutto ben considerato, a mente di questa Corte, si deve ritenere che le opportunità di

reperire un'attività che sia conciliabile con i disturbi accusati

dall'assicurata (si tratterebbe di un’attività leggera che consenta di evitare

movimenti eccessivamente ripetitivi con il tronco o con l’arto superiore destro;

circa la possibilità di reperire un’attività con delle simili caratteristiche sul

mercato del lavoro, cfr. STFA inedita del 12.11.1996 nella causa I.; STCA

35.1997.23

dell’11.9.2000 confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell’8.5.2002,

STFA U 240/99 del 7.8.2001, parz. pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss.,

STFA U 329/01 e U 330/01 del 25.2.2003, nonché STFA I 27/06 e U 18/06 del

24.8

) e con le sue condizioni personali (del 1948), non devono essere

considerate irrealistiche o eccezionali ai sensi della giurisprudenza federale

(RCC 1991, p. 332 consid. 3c).

Da notare

che il concetto di mercato del lavoro equilibrato non sottintende soltanto un

certo equilibrio fra l’offerta e la domanda in materia di manodopera, ma anche

un mercato del lavoro che presenta un ventaglio di attività le più diverse, e

precisamente per ciò che concerne le condizioni professionali e intellettuali

richieste, così come la prestazione fisica (RCC 1991, p. 332 consid. 3b).

D’altro

canto, il TCA non ignora le difficoltà che presenta il mercato del lavoro

svizzero. Tuttavia, ciò rappresenta un elemento estraneo all’invalidità. In

effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni

sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STFA inedita del

10.

settembre 1998 nella causa S.; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 p.

96; SVR 1995 UV 35 p. 106 consid. 5b e riferimenti).

Se,

malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile

in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale,

considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né assicurazione

contro gli infortuni né quella per l'invalidità sono tenute a rispondere (DTF

110.

V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b, P. Omlin, op. cit., p. 83).

In tale

ipotesi deve semmai intervenire l'assicurazione contro la disoccupazione.

In esito

alle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che sul mercato

generale del lavoro esistono delle attività che ella sarebbe in grado di

esercitare in misura dell’80%, nonostante il danno alla salute.

È

peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno

indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al

giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli

accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di

invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto

corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto

di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI

1998.

p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).

Ancora

recentemente, trattandosi di un assicurato giudicato in grado di esercitare,

nella misura del 70%, delle attività sostitutive “che permettano una libera

scelta della posizione, rispettivamente un cambiamento regolare della stessa,

che non comportino movimenti frequenti oppure posizioni prolungate di flessione

o torsione del tronco, che consentano di effettuare regolarmente

spostamenti/trasferte anche prolungate a piedi in condizioni favorevoli, che

non implichino il trasporto/sollevamento di pesi (superiori a 5-10 kg talvolta, a 10 kg raramente), che non comportino

l’esposizione a vibrazioni, a movimenti bruschi, a cambiamenti repentini o

frequenti del grado di umidità o della temperatura ambientale, …”, il TF ha

ribadito che, in casi con limitazioni funzionali analoghe, citiamo: “… esiste

un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità

lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V

247; VSI 1998 pag. 293 consid. 3b pag. 296; si veda anche la sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c).

Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale non

qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 328 consid. 4a pag. 331), in cui

vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in

cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non

comportano aggravi fisici e che consentono il cambiamento frequente di

posizione (sentenza I 418/06 del 24 settembre 2007, consid. 4.3; RCC 1980

pag. 481 consid. 2 pag. 482; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale

delle assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).“ (STF

9C_635/2007del 21 agosto 2008 consid. 3.3 - il corsivo é della redattrice).

2.16

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF

129.

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno

2003.

nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso

concreto sono determinanti i dati del 2007.

Questo

Tribunale rileva che il consulente ha effettuato il confronto dei redditi con

riferimento all’anno 2006 (doc. 59-1): i redditi da valido e da invalido sono

quindi da aggiornare al 2007.

2.17

Per quanto

concerne il reddito da valido, il cui importo non è stato del resto

contestato in sede di ricorso, nel rapporto finale del 2 gennaio 2008 la

consulente in integrazione professionale ha indicato che, senza il danno alla

salute, lavorando al 33% l’interessata avrebbe percepito fr. 13'276.-- (doc. 59-1).

Questo

reddito aggiornato al 2007 ammonta a fr. 13'488.41 e

va

considerato al fine di determinare il grado di invalidità per quanto concerne

l’attività lavorativa.

Al

riguardo è utile rammentare che il Tribunale federale delle assicurazione ha ribadito

in diverse occasioni che il metodo misto applicato ad assicurati che svolgono

un’attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del

loro tempo all'attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del

legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr.

STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in plaidoyer 5/06

pag. 54 segg.; SVR 2006 IV Nr. 42).

In una

sentenza I 246/05 del 30 ottobre 2007, pubblicata in DTF 134 V 9, il Tribunale

federale ha indicato che, nell'ambito della

valutazione dell'invalidità secondo il metodo misto, una eventuale ridotta

capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle

mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1°

gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore

d'attività è da prendere in considerazione solo a determinate condizioni

(consid. 7).

Dagli

atti all’incarto non emergono indizi tali da fare ritenere che nel caso di

specie le riduzioni della capacità nell’ambito professionale e in quello

casalingo siano influenzate da maggiori sforzi compiuti nell’altro settore

d’attività (cfr. al riguardo in particolare la perizia del SAM).

2.18

Per

quanto riguarda il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

In

una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in

Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in

quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag.

311.

seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

In

applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc.

32.2007

), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2006 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato,

cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'019.--

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2008, p. 90), esso ammonta a

fr. 4'189.80 mensili oppure a fr. 50'277.69 per l'intero anno (fr. 4'189.89 x

12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18

febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"

- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si

ottiene, per il 2007, un reddito mensile di fr. 4'258.32

oppure di fr. 51'099.89 per l'intero anno (fr. 4'258.32 x 12).

L’assicurata,

quale ausiliaria di pulizie, avrebbe guadagnato nel 2007 fr. 13'488.41/ anno

per un’occupazione al 33% che proiettati al 100% danno un importo di fr.

40'873.97.

Tale

reddito si situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei

salari per un'attività equivalente (cioè fr. 48'480.78 annui per il 2007; cfr.

Tabella TA1 2006 p.to 90-93 “Altri servizi pubblici e personali”,

livello di qualifica 4, dopo adeguamento

all'evoluzione salariale per il 2007: 3’813.-- x 12 mesi = 45’756.--,

riportato su 41.7 + adeguamento all’indice dei salari nominali).

Il

reddito statistico da invalido, in applicazione della giurisprudenza di cui

alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008 sopra menzionata, va pertanto ridotto della

stessa percentuale, (10,6%). Si ottiene così un importo di fr. 45'683.30.

Ritenuto che, come visto in

precedenza (cfr. consid. 2.15.), dal punto di vista medico, l’assicurata può

esercitare attività adeguate nella misura dell’80%, il reddito statistico va

ridotto del 20% e ammonta a fr. 36'546.64 (fr.

45'683.30 ridotti del 20%).

2.19

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di

incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli

impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il

fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne

Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser

Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem

leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden

Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner

kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt

(Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]).

Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche

der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem

entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden

Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie

Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser

Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der

Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den

Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde

zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als

Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen

Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt

und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das

Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so

dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von

teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und

repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000

S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen

der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist

(vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen

gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein

Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3

hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat

jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit

einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache

Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein

kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher

liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der

Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,

was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe

Invalidenrente führt." (STFA succitata)

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.

2.5.1

hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen

kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem

Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten

Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung

getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione

sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni,

dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore

dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations

résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale,

assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene

di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23

febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata

confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA

del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

In

concreto, la consulente ha applicato una riduzione dal reddito del 10% per

attività leggera e del 5% per stipendio da primo impiego (cfr. doc. AI 25-3; 78-2).

Questa

Corte ritiene più corretto applicare un’ulteriore riduzione del 5% in

considerazione dell’età dell’assicurata (nata nel 1948), (cfr. STF 8C_641/2008

del 14 aprile 2009, consid. 8.2.2.; relativa a un assicurato di 56 anni) per

una riduzione complessiva del 20%.

Partendo,

quindi, da un salario da invalida di fr.

36'546.64 considerata un’esigibilità dal profilo medico

dell’80% e ammettendo una riduzione del 20%, il reddito ipotetico

dell’insorgente nel 2007 risulta, quindi, essere pari a 29'237.31.

Confrontando

questo dato con l'importo di fr. 13'488.41 corrispondenti al reddito che l’insorgente

avrebbe conseguito da valida nell'anno 2007 (cfr. consid. 2.17.), non emerge alcuna incapacità al guadagno.

La soluzione non

cambierebbe anche applicando la riduzione massima consentita (25%) come invocato

dalla ricorrente per tenere conto della sua situazione personale (doc. VIII).

Il reddito da invalido di

fr. 36'546.64 ridotto del 25% è

pari, infatti, a fr. 27'409.98.

2.20

Viste le

quote parti tra attività salariata (33%) e mansioni casalinghe (67%) stabilite

dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di invalidità globale

è così del 26,13% (33 X 0% + 67 X 39%) in applicazione del metodo misto, ossia

un grado d’invalidità che non permette la concessione di una rendita.

La

decisione dell’UAI nel suo risultato va quindi confermata.

2.21

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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