32.2008.139
Metodo misto. L'UAI ha correttamente negato la rendita all'assicurata precedentemente attiva quale addetta alle pulizie e casalinga non essendo il grado d'invalidità pensionabile
29 aprile 2009Italiano89 min
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Numero d'incarto:
32.2008.139
Data decisione, Autorità:
29.04.2009, TCA
Titolo:
Metodo misto. L'UAI ha correttamente negato la rendita all'assicurata precedentemente attiva quale addetta alle pulizie e casalinga non essendo il grado d'invalidità pensionabile
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
METODO MISTO DI CALCOLO
PERIZIA
RENDITA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 28ter cpv. 2 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 8 cpv. 3 LPGA
art. 16 LPGA
art. 27 cpv. 1 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.139
LG/DC/sc
Lugano
29 aprile
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 luglio 2008 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 17 luglio
2008 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1948, precedentemente attiva in qualità di addetta alle pulizie e
casalinga, in data 4 febbraio 2002 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per
adulti (rendita) indicando di essere affetta da “problemi alla schiena (lombare
/ cervicale) articolazioni, problemi con le vene (più gamba dx), prevista
operazione, problemi di circolazione” (doc. AI 1-1/5).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con decisione del 21 luglio
2004 (doc. AI 26-1), poi confermata con decisione su opposizione del 18 maggio
2005 (doc. AI 36-1) ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurata essendo
il grado d’invalidità inferiore al 40%.
1.3. Contro
questa decisione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (doc. AI 37-2),
il quale con decisione del 23 febbraio 2006 (inc. 32.2005.99) cresciuta
incontestata in giudicato, ha accolto il gravame e retrocesso gli atti all’UAI
ordinando l’esecuzione di un’accurata valutazione della componente psichiatrica,
nonché di quella somatica (doc. AI 44-1/12).
1.4. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia plurisciplinare
del 30 marzo 2007 (doc. AI 51-1) a cura del Servizio Accertamento Medico
dell’assicurazione invalidità (SAM) e un’inchiesta economica per le persone che
si occupano dell’economia domestica datata 20 settembre 2007 (doc. AI 56-1),
l’UAI con decisione del 17 luglio 2008 (doc. AI 81-1), preavvisata con progetto
del 5 marzo 2008 (doc. AI 62-1), ha respinto la richiesta di prestazioni
dell’assicurata essendo il grado d’invalidità inferiore al 40%.
1.5. Contro
questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA contestando
la perizia del SAM, i cui accertamenti “…sono dettagliati e approfonditi con
dovizia di particolari su patologie e situazioni di minore e scarsa rilevanza,
mentre risultano gravemente carenti su un fatto essenziale e determinante
inerente l’importante lesione alla spalla destra” e auspicando un riesame
da parte dell’amministrazione.
Inoltre
la ricorrente rileva che il provvedimento impugnato non considera la “questione
determinante della collocabilità riferita all’età avanzata” (doc. I).
1.6. L’UAI, in
risposta, fondandosi sulla perizia specialistica del SAM, si riconferma nella
propria decisione ribadendo la correttezza del grado d’invalidità globale
calcolato e postulando la reiezione integrale del ricorso (doc. IV).
1.7. Il 20
settembre 2008 la ricorrente ha prodotto un allegato di replica, nel quale si è
sostanzialmente riconfermata nelle proprie censure in merito alla perizia
svolta dal SAM e all’incollocabilità sul mercato del lavoro. La ricorrente ha
aggiunto poi di non condividere la valutazione dell’inchiesta economica per le
persone che si occupano dell’economia domestica, in particolare in relazione ai
lavori di campagna (punto 5.7).
L’assicurata
ha quindi postulato il riconoscimento di un grado d’invalidità del 50% con
assegnazione del diritto a prestazioni retroattivamente al 1° febbraio 2003
(doc. VIII +1/2).
1.8. L’UAI, in
duplica, si è riconfermato nella risposta al ricorso e ha difeso la valutazione
operata dall’assistente sociale nell’inchiesta economica svolta in data 24
settembre 2007 (doc. X).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa
graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio
2008.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Se, però, un
assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di
guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non
si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo
specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;
RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A sua
volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore
sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003),
precisa:
"
Per mansioni consuete di una persona senza
attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare
gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività
artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende
ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances
sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di regola
si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è
ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le
incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella
in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.4. Nel caso in
cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori
invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art.
28 cpv. 2ter LAI secondo cui
"
Qualora l’assicurato eserciti un’attività
lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge,
l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se
inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è
determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la
parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita
nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e
poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei
due ambiti."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto")
è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V
146.
Anche in
altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad
assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e
consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge
e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell’art.
8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in
plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005,
pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.
Questa
giurisprudenza è stata ribadita in una STF 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF
Fatti
I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.
In una
sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la
possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività
lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito
dell'applicazione del metodo misto.
Una
eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito
dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a
maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in
considerazione solo a determinate condizioni.
In
particolare l'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
7.3 Anlässlich ihrer
Sitzung vom 25. Juni 2007 gemäss Art. 23 Abs. 2 und 3
BGG haben die vereinigten sozialrechtlichen Abteilungen
im vorliegend zu beurteilenden Fall die Grundsätze zur Beachtlichkeit von
Wechselwirkungen zwischen Erwerbs- und Aufgabenbereich (im Sinne des Art. 27 IVV [in der seit 1. Januar 2004 geltenden Fassung]) wie folgt präzisiert:
7.3.1 Bei der Prüfung der Frage, ob die in den beiden Tätigkeitsbereichen
vorhandenen Belastungen einander wechselseitig beeinflussen (können), ist
namentlich deren unterschiedlichen Gegebenheiten Rechnung zu tragen. Die
versicherte Person ist im Rahmen ihrer Schadenminderungspflicht gehalten, im
Umfang ihrer noch vorhandenen Leistungsfähigkeit eine dem Leiden angepasste
erwerbliche Tätigkeit auszuüben (vgl. Art. 28 Abs. 2ter
IVG [eingefügt auf 1. Januar 2004] in Verbindung mit Art. 16 ATSG; BGE130 V 97 E. 3.2 S. 99 mit
Hinweisen), d.h. es ist ihr zumutbar, eine Beschäftigung zu wählen, bei der
sich die gesundheitliche Beschränkung minimal auswirkt. Die erwerbliche
Tätigkeit muss jedoch, entsprechend ihren jeweiligen Anforderungen,
grundsätzlich allein ausgeführt werden. Bezogen auf die häuslichen
Verrichtungen ist eine Wahl des Tätigkeitsgebietes demgegenüber nur beschränkt
möglich, da die mit der Haushaltführung einhergehenden Aufgaben als solche
anfallen und erledigt werden müssen. Es besteht in diesem Bereich dafür eine
grössere Freiheit in der zeitlichen Gestaltung der Arbeit und es ist den
Familienangehörigen eine gewisse Mithilfe zuzumuten (vgl. E. 7.2 hievor), womit
allenfalls vorhandene Einschränkungen abgefedert werden können. Schliesslich
erscheint die Möglichkeit einer gegenseitigen Beeinflussung geringer, je
komplementärer die Anforderungsprofile der Tätigkeitsgebiete ausgestaltet sind
(beispielsweise Haushalt eher körperlich belastend, Erwerbstätigkeit eher
intellektuell).
Damit die sich durch die schlechte Vereinbarkeit
der beiden Tätigkeitsbereiche ergebende negative gesundheitliche Auswirkung
berücksichtigt werden kann, muss sie folglich offenkundig und unvermeidbar sein
(beispielsweise körperlich anstrengende Berufs- und Haushaltsarbeit oder
psychisch belastende berufliche und familiäre Situation [kranker Partner,
behindertes Kind etc.]). Von einer vermeidbaren Wechselwirkung ist demgegenüber
nach dem G
BGE 134 V 9 S. 13
esag ten auszugehen, wenn sie durch die - auf
Grund der gesamten Umstände zumutbare - Wahl einer anderen Erwerbstätigkeit
ausgeschlossen werden kann.
7.3.2 Wechselwirkungen sind nur dann zusätzlich zu berücksichtigen, wenn
aus den Akten erhellt, dass die Arzt- und (Haushalts-) Abklärungsberichte nicht
bereits in Kenntnis der im jeweils anderen Aufgabenbereich vorhandenen
Belastungssituation erstellt worden sind, und konkrete Anhaltspunkte bestehen,
dass eine wechselseitige Verminderung der Leistungsfähigkeit im Sinne des in E.
7.3.1 hievor Dargelegten vorliegt, die in den vorhandenen Berichten nicht
hinreichend gewürdigt worden ist.
7.3.3 Im hier massgeblichen Kontext beachtliche gesundheitliche
Auswirkungen vom Erwerbs- in den Haushaltsbereich können nur angenommen werden,
wenn die verbleibende Arbeitsfähigkeit im erwerblichen Tätigkeitsgebiet voll
ausgenützt wird, d.h. der-für den Gesundheitsfall geltende-Erwerbsanteil die
Arbeitsfähigkeit im Erwerbsbereich übersteigt oder mit dieser identisch ist.
7.3.4 Ein
allfälliges reduziertes Leistungsvermögen im erwerblichen Bereich infolge der
Beanspruchung im Haushalt kann ferner lediglich für den Fall berücksichtigt
werden, dass Betreuungspflichten (gegenüber Kindern, pflegebedürftigen
Angehörigen etc.) vorhanden sind. Dies ergibt sich u.a. daraus, dass die
Reduktion des zumutbaren erwerblichen Arbeitspensums, ohne dass die dadurch
frei werdende Zeit für die Tätigkeit in einem Aufgabenbereich nach Art. 27 IVV (in der seit 1. Januar 2004 in Kraft stehenden Fassung) verwendet
wird, für die Methode der Invaliditätsbemessung, d.h. für die Statusfrage, ohne
Bedeutung ist. Wäre eine versicherte Person gesundheitlich in der Lage, voll
erwerbstätig zu sein, vermindert sie aber das Arbeitspensum aus freien Stücken,
insbesondere um mehr Freizeit (für Hobbys etc.) zu haben, hat dafür nicht die
Invalidenversicherung einzustehen. Allein stehende Personen werden bei einer
freiwilligen Herabsetzung des Beschäftigungsgrades nicht gleichsam automatisch
zu Teilerwerbstätigen mit einem Aufgabenbereich Haushalt neben der
Berufsausübung (BGE 131 V 51 E. 5.1.2 und 5.2 S. 53 f., je mit Hinweisen). Ist demnach eine Haushaltführung ohne weiter
gehende häusliche Obliegenheiten wie Betreuungsaufgaben etc. nicht in jedem
Fall statusrelevant, kann auch nicht von einer dadurch verursachten,
IV-rechtlich abzugeltenden erheblichen Belastung im erwerblichen Bereich
ausgegangen werden.
7.3.5 Allfällige Wechselwirkungen sind stets vom anteilsmässig
bedeutenderen zum weniger bedeutenderen Bereich zu berücksichtigen. Sind beide
Bereiche mit 50 % zu veranschlagen, ist sie dort beachtlich, wo sie sich
stärker auswirkt. Nicht möglich im hier zu beurteilenden Zusammenhang ist
demgegenüber, dass Wechselwirkungen kumulativ in beide Richtungen ihren
Niederschlag im Sinne einer verminderten Leistungsfähigkeit im je anderen Tätigkeitsbereich
finden, führte dies doch zu einer doppelten Gewichtung.
7.3.6 Das in der Erwerbsarbeit oder im häuslichen Aufgabenbereich infolge
der Beanspruchung im jeweils anderen Tätigkeitsfeld reduzierte
Leistungsvermögen kann sodann nur berücksichtigt werden, wenn es offenkundig
ist und ein gewisses normales Mass überschreitet. Dessen Ermittlung hat stets
auf Grund der konkreten Gegebenheiten im Einzelfall zu erfolgen. In Anlehnung
an den so genannten leidensbedingten Abzug vom statistischen Lohn bei der Bemessung
des Invalideneinkommens von nach Eintritt des Gesundheitsschadens keine
Erwerbstätigkeit mehr ausübenden Versicherten (BGE 129 V 472 E. 4.2.1 S. 475 mit Hinweisen), welcher unter Einbezug aller
jeweils in Betracht fallenden Merkmale auf insgesamt höchstens 25 % begrenzt
ist (BGE 126 V 75 E. 5b/cc S. 80; AHI 2002 S. 69 ff., E. 4b/cc, I 82/01), erscheint
vorliegend eine Limitierung der als erheblich anzusehenden Wechselwirkungen
ebenfalls sachgerecht. Da invaliditätsfremde Aspekte, anders als beim erwähnten
Leidensabzug, keine Rolle spielen, rechtfertigt sich jedoch ein niedrigerer,
auf 15 ungewichtete Prozentpunkte festgesetzter Maximalansatz.
7.3.7 Eine Rückweisung an die Verwaltung zur näheren Abklärung ist
schliesslich nur für den Fall angezeigt, dass das Endergebnis selbst bei
Annahme einer entsprechend verringerten Leistungsfähigkeit im einen
Tätigkeitsgebiet durch die Beanspruchung im anderen überhaupt beeinflusst
würde." (DTF 134 V 12-14)
Al
riguardo il giudice federale S. Leuzinger-Naef nello studio "Die
familienbezogene Rechtsprechung der sozialrechtlichen Abteilung des
Bundesgerichts im Jahre 2007" in FamPra.ch 1/2009 pag. 112 seg. ha
sviluppato le seguenti considerazioni:
"
4. Invaliditätsbemessung
Hier ist auf die neueste Rechtsprechung zur
sogenannten gemischten Methode hinzuweisen, da sie hauptsächlich Anwendung
findet auf Personen mit familiären Betreuungspflichten, die ohne
gesundheitliche Beeinträchtigung teilzeitlich erwerbstätig und im Übrigen im
Aufgabenbereich, insbesondere im Haushalt, tätig wären: Für den Erwerbsbereich
wird das Erwerbseinkommen im Gesundheits- und im Krankheitsfall verglichen, für
den Aufgabenbereich ist der Umfang der Behinderung im Aufgabenbereich
massgeblich. Anschliessend werden die Invaliditätsgrade der beiden Bereiche im
Verhältnis der beiden Tätigkeitsbereiche gewichtet. In BGE 125 V 146 war
offengelassen worden, ob eine allfällige verminderte Leistungsfähigkeit im
erwerblichen Bereich oder im Aufgabenbereich infolge der Beanspruchung im
jeweils anderen Tätigkeitsfeld zu berücksichtigen ist. Laut Urteil I 156/04
vom 13. Dezember 2005 sind die Arbeitsunfähigkeit sowie die noch. zumutbaren
Tätigkeiten in beiden Bereichen grundsätzlich gleichzeitig, unter
Berücksichtigung allfälliger Wechselwirkungen, zu beurteilen. In BGE 134 V 9
wurden die Grundsätze der Beachtlichkeit von Wechselwirkungen zwischen Erwerbs-
und Aufgabenbereich präzisiert. So muss die sich aus der schlechten
Vereinbarkeit der beiden Tätigkeits- bereiche ergebende negative
gesundheitliche Auswirkung offenkundig und unvermeidbar
sein. Die Wechselwirkungen sind zudem nur dann
gesondert zusätzlich zu berücksichtigen, wenn sie in de Arzt- und
Haushaltsabklärungsberichten nicht bereits berücksichtigt wurden, wenn die
verbleibende Arbeitsfähigkeit im erwerblichen Bereich voll ausgenützt wird und
wenn Betreuungspflichten vorhanden sind (ansonsten gar keine im Aufgabenbereich
vorliegt). Sie sind in jenem Bereich zu berücksichtigen, in dem sie sich
stärker auswirken, und die Berücksichtigung ist auf (ungewichtet) 15 %
beschränkt. Im Fall einer stark sehbehinderten Frau, die vollzeitlich als
Telefonistin tätig gewesen war und nach der Geburt ihres Kindes ihre
Erwerbstätigkeit auf 40% reduzieren wollte, diese Absicht aber nicht verwirklichen
konnte, da sie wegen ihrer Sehbehinderung neben der familiären Mehrbelastung
über keine Kapazitäten für die Ausübung der Berufstätigkeit verfügte, führten
diese Präzisierungen zu einer Verneinung des Rentenanspruchs."
2.5. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire
l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o
meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità.
Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle
circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute,
l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr.
76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo
parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella
causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des
Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28,
30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999,
pagg. 190s).
2.6. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
"
(…)
"
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i
danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1
LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette
- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti
di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I
148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che
“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in
particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).
(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.7. Nella
decisione del 17 luglio 2008 l’UAI ha respinto al richiesta di prestazioni
dell’assicurata ritenendo il grado d’invalidità inferiore al 40%.
Questo
Tribunale è dunque chiamato a stabilire se l’UAI ha correttamente o meno negato
la rendita a RI 1.
Per
chiarire la situazione dal profilo medico, l’UAI ha affidato al SAM il mandato
di esperire una perizia pluridisciplinare.
In tale
ambito i medici del SAM hanno valutato la patologia psichiatrica (Dr. __________),
quella reumatologica (Dr. __________), quella oto-rino-laringologica (ORL) (Dr. __________), quella ginecologica
– urologica (Dr. __________) e infine quella internistica.
La
patologia psichiatrica è stata vagliata dal Dr. __________, spec. FMH in
psichiatria e psicoterapia, il quale nel referto del 15 febbraio 2007 (doc. AI
52-3) ha diagnosticato una “Personalità semplice”.
Dall’esame
specialistico il Dr. __________ non ha evidenziato turbe psichiche di rilevanza
clinica, in particolare non ha constatato indici di tipo depressivo. Egli non
ha riscontrato un’incapacità lavorativa di tipo psichiatrico e anche in qualità
di casalinga l’assicurata è ritenuta abile in misura completa (100%).
L’aspetto
reumatologico è stato indagato dal Dr. __________, spec. FMH in reumatologia, che
nel proprio rapporto peritale del 16 febbraio 2007 (doc. AI 52-7) ha posto la
diagnosi di “Sindrome del dolore cronico non specifica; periartropatia
tendinotica cronica a destra, cuffia dei rotatori clinicamente non valutabile;
sindrome lombospondilogena cronica, minime alterazioni degenerative senza neuro
compressione”.
Lo
specialista ha poi espresso le seguenti considerazioni:
"
(...)
2. DISCUSSIONE
La paziente lamenta dolori cronici pressoché
ubiquitari con scarso correlato clinico. Esprime sofferenza per questi dolori
che sono all'origine di una richiesta di attenzioni mediche e di problemi
funzionali soggettivi molto importanti. A mio avviso, da non specialista, vi
sono più elementi per una sindrome da amplificazione di sintomi che non per una
sindrome somatoforme da dolore persistente. Farà stato comunque a riguardo la
valutazione psichiatrica prevista per la perizia in corso.
Non sono riempiti i criteri di classificazione
ACR 1990 per la diagnosi di fibromialgia, anche se il quadro clinico presenta
molte analogie con la fibromialgia e può essere assimilato a questa patologia
per quanto attiene alla capacità lavorativa.
Problemi locali non possono essere estrapolati
dalla sindrome algica generalizzata.
L'assicurata presenta una periartropatia
omeroscapolare cronica tendinotica a destra. In base al racconto della la
paziente, i dolori alla spalla destra sono presenti da almeno 10 anni anche se
non se ne trova traccia negli atti. All'esame clinico la mobilità passiva della
spalla destra è normale. Si esclude dunque una capsulite retrattile. I test di
impingement sono dolorosi e la cuffia dei rotatori non è valutabile a causa dei
dolori.
Non disponiamo di esami strumentali. Per la
valutazione della capacità lavorativa in rapporto a questa problematica, si
terrà dunque conto di una sindrome da impingement di origine indeterminata con
una possibile lesione parziale della cuffia dei rotatori. Si tratta del correlato
strutturate più comune in una periartropatia omeroscapolare téndinotica a
questa età.
Può essere utile, al di fuori del contesto della
perizia, approfondire ulteriormente la diagnostica attraverso una IRM della
spalla destra. Se l'indagine dovesse rivelare lesioni transmurali dei tendini
della cuffia dei rotatori o altri reperti oggettivamente più importanti di
quanto assunto clinicamente, sono a disposizione per adattare la mia
valutazione riguardo all'influsso della patologia della spalla destra sulla
capacità lavorativa.
L'assicurata presenta una sindrome
lombospondilogena cronica. L'esame clinico è normale. Le indagini a
disposizione mostrano minime alterazioni degenerative senza ,
neurocompressione.
È utile tener conto del fatto che la schiena è
sempre stata il problema principale della paziente, che ha determinato numerosi
periodi incapacità lavorativa e infine sembra aver contribuito alla cessazione
dell'attività retribuita svolta fino al 1998. Tuttora non ho evidenza per
problemi strutturali alla schiena che giustifichino, nella comune esperienza, incapacità
lavorative ripetute.
È utile anche riprendere brevemente le
osservazioni della paziente che avrebbe "lavorato come un uomo" nella
tenuta agricola di famiglia di ca. 6000 m2 fin verso il 2004 nonostante
dichiari attualmente di soffrire di dolori alla spalla destra da ca. 10 anni e
nonostante la nota problematica con la schiena all'origine di numerosi periodi
di Incapacità lavorativa e della rinuncia al lavoro di ausiliaria di pulizia.
Queste discordanze potrebbero tradurre un
comportamento disfunzionale eccessivo in rapporto all'entità delle lesioni e
rendono più difficile valutare le limitazioni soggettive che la paziente attualmenteesprime.
3. INFLUENZA DELLE DIAGNOSI ELENCATE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
NELL'ATTIVITÀ DA ULTIMO SVOLTA DELL'ASSICURATO/A (PRECISARE SE POSSIBILE LE ORE
AL GIORNO O LA RIDUZIONE DEL RENDIMENTO SUL LAVORO).
Dal punto di vista reumatologico teorico, in
attività pesanti a mediamente pesanti che implichino regolarmente movimenti
ripetitivi con gli arti superiori e con il tronco come i lavori precedentemente
svolti nella tenuta agricola di famiglia e come ausiliaria di pulizia,
l'assicurata è abile al lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto nella
misura del 35 %.
4. DESCRIVERE L'EVOLUZIONE DELLO STATO Dl SALUTE
DELL'ASSICURATO/A.
DAL SUO PUNTO DI
VISTA SPECIALISTICO RIGUARDO ALLE PROBLEMATICHE SEGNALATE AGLI ATTI E LA
PROGNOSI A MEDIO-LUNGO TERMINE.
In base all'anamnesi e agli atti, non ho evidenza
per alcuna evoluzione rilevante riguardo ai problemi a carico della colonna
vertebrale. La problematica alla spalla destra che si situa soggettivamente e
oggettivamente in primo piano non era segnalata agli atti. Si deve dunque
dedurre un peggioramento di questa problematica nel corso degli ultimi anni ma
probabilmente soprattutto nel corso degli ultimi mesi.
5. COME SI GIUSTIFICA LA DIMINUZIONE DELLA
CAPACITÀ LAVORATIVA? QUALI SONO LE LIMITAZIONI FUNZIONALI CONSTATATE?
Sulla capacità lavorativa attuale incide quasi
esclusivamente la problematica alla spalla destra. Per quanto riguarda la
schiena e tutti gli altri dolori l'influenza sulla capacità lavorativa è
ridotta.
6. POSSIBILITÀ TERAPEUTICHE PER MIGLIORARE LA CAPACITÀ LAVORATIVA
DELL'A.? CHE EFFETTI AVREBBERO QUESTI PROVVEDIMENTI SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA?
AI momento non vedo possibilità terapeutiche per
migliorare la capacità lavorativa. Vi è una riserva però nel caso una IRM della
spalla destra realizzata al di fuori della perizia dovesse mostrare importanti
lesioni transmurali a livello della cuffia dei rotatori, suscettibili di essere
riparate. In tal caso un intervento chirurgico potrebbe migliorare la capacità
lavorativa.
7. RITIENE POSSIBILE EFFETTUARE PROVVEDIMENTI D'INTEGRAZIONE
PROFESSIONALE PRESSO QUEST'A.? DESCRIVERE LE RISORSE DI CUI L'ASSICURATO ANCORA
DISPONE.
Dal punto di vista reumatologico sarebbe
possibile offrire all'assicurata provvedimenti di integrazione professionale.
8. RITIENE CHE L'ASSICURATO/A SIA IN GRADO DI SVOLGERE ALTRE
ATTIVITÀ?
SE Sì, DESCRIVERE
I LIMITI FUNZIONALI E LA CAPACITÀ LAVORATIVA DI TALE ATTIVITÀ ADATTA (ORE/DIE O
RIDUZIONE DEL RENDIMENTO).
Dal punto di vista reumatologico teorico
l'assicurata è in grado di svolgere un'attività leggera, che permetta il
rispetto delle regole di ergonomia della schiena, eviti movimenti
eccessivamente ripetitivi con il tronco, eviti movimenti eccessivamente
ripetitivi con l'arto superiore destro particolarmente sopra l'orizzontale, possa
infine implicare anche saltuariamente compiti mediamente pesanti a tempo pieno
e con un rendimento ridotto non oltre il 10 %.
Capacità funzionale residua (Base: esame della funzionalità fisica AI):
a) Sollevamento e trasporto di carichi:
La capacità funzionale residua per li
sollevamento e trasporto di carichi molto leggeri è normale, per carichi
leggeri è normale, per carichi medi è lievemente ridotta, per carichi pesanti è
ridotta e per carichi molto pesanti è molto ridotta. La capacità funzionale per
lavori sopra il piano delle spalle con pesi inferiori a 5 kg è ridotta con la
spalla destra, normale con la spalla sinistra. Per lavori con pesi superiori a
5 kg è molto ridotta con la spalla destra e normale con la spalla sinistra.
b) Manipolazione di oggetti, attrezzi,
pulsantiere:
La capacità funzionale per la manipolazione di
oggetti leggeri e lavori di precisione è normale, per lavori medi è lievemente
ridotta, per lavori pesanti e di manovalanza è ridotta, per lavori molto
pesanti è molto ridotta. La rotazione della mano è normale.
c) Posizioni di lavoro o dinamiche
particolari:
La capacità funzionale per posizioni di lavoro a
braccia elevate è normale a sinistra, ridotta a destra. Con rotazione del
tronco è normale, seduta e piegata in avanti è normale, eretta e piegata in
avanti è normale, inginocchiata e con ginocchia in flessione è normale.
d) Mantenere posizioni statiche:
La capacità funzionale per mantenere la posizione
statica seduta o eretta è normale.
e) Spostarsi, camminare:
La capacità funzionale per qualunque spostamento
su qualunque terreno o per salire e scendere le scale è normale.
f) Diversi;
L'impiego delle 2 mani è normale.
Nota: sulla base
di un orario di lavoro di 8 ore, una capacità funzionale residua definita come esigua
equivale all'1-5% rispetto alla prestazione di un soggetto sano, molto
ridotta equivale al 6-33%, ridotta al 34-66%, lievemente ridotta
al 67-100%. Per carichi molto leggeri si intende un peso fino a 5 kg, leggeri
6-10 kg, medi 11-25 kg, pesanti 26-45 kg, molto pesanti > 45
Kg.
9. PER ASSICURATI Di SESSO FEMMINILE: IN CHE MISURA L'A. PUÒ
SVOLGERE L'ATTIVITA’ DI CASALINGA (DESCRIVERE I LIMITI FUNZIONALI).
Come casalinga, nella situazione attuale, senza
tener conto del lavoro nella tenuta agricola ma tenendo conto del piccolo orto
che sopperisce ai bisogni famigliari, l'assicurata è abile al lavoro a tempo
pieno, con un rendimento ridotto al massimo nella misura del 20 % che considera
i lavori particolarmente pesanti e ripetitivi oppure lavori che implichino
movimenti ripetitivi con gli arti superiori sopra l'orizzontale (lavare i
vetri, ecc.)." (Doc. AI 52-10+11+12+13)
La
patologia oto-rino-laringologica è stata vagliata
dal Dr. __________, spec. FMH ORL, il quale nel referto del 19 febbraio 2007
ha diagnosticato una “ipoacusia bilat. di
tipo percettiva” che tuttavia non necessita di una protetizzazione acustica
(doc. AI 52-15).
La
patologia ginecologica-urologica è invece stata oggetto di approfondimento da
parte del Dr. __________, spec. FMH in ginecologia e ostetricia, che in data 20
marzo 2006 ha diagnosticato
un’”incontinenza urinaria di tipo misto con prevalente componente da urgenza su
detrusor stabile, incontinenza urinaria da sforzo con tonometria indicativa per
incontinenza di II-III grado” (doc. AI 52-16).
Infine,
dal punto di vista internistico l’assicurata è stata sottoposta ad un esame
angiologico (duplex venoso) in data 28 novembre 2006 da parte del Dr. __________,
spec. FMH in medicina interna e angiologia, che ha evidenziato una rete venosa
profonda normale, i quali non sono comunque all’origine dei disturbi patiti
dalla ricorrente (doc. AI 52-21).
Globalmente,
quindi, nel rapporto peritale del 30 marzo 2007, i medici del SAM, sulla base
delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della
ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con
influsso sulla capacità lavorativa di “Sindrome del dolore cronico non
specifica; periartropatia tendinotica cronica a destra, cuffia dei rotatori
clinicamente non valutabile; sindrome lombospondilogena cronica, minime
alterazioni degenerative senza neuro compressione; incontinenza urinaria di
tipo misto con prevalente componente da urgenza su detrusor stabile,
incontinenza urinaria da sforzo con tonometria indicativa per incontinenza di
II-III grado”, mentre quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
quelle di “ipoacusia pantonale bilaterale; personalità semplice,
ipercolesterolemia” (doc. AI 51-15).
Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM
hanno ritenuto l’assicurata abile al lavoro nella misura del 65% come
ausiliaria di pulizia e nelle attività svolte in precedenza nella tenuta
agricola di famiglia, mentre come casalinga è abile nella misura dell’80% (doc.
AI 51-20).
Per contro, in un’attività leggera e adatta che
permetta il rispetto delle regole d’ergonomia della schiena, eviti movimenti
eccessivamente ripetitivi con il tronco, eviti movimenti eccessivamente
ripetitivi con l’arto superiore destro, particolarmente sopra l’orizzontale,
con saltuari compiti mediamente pesanti, l’abilità lavorativa è del 90% (doc.
AI 51-21).
L’assicurata, in sede di
verbale di audizione del 9 maggio 2008, ha prodotto lo scritto del 3 maggio
2007 del Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (doc. AI 71-5) e
l’esame della RM della spalla destra del 27 marzo 2007 dell’Istituto
radiologico __________ (doc. AI 71-4).
Sulla base di tale
documentazione il perito Dr. __________ ha modificato leggermente la propria
valutazione della capacità lavorativa in attività pesanti e mediamente pesanti,
spesso ripetitive, portata al 50% e in attività adeguate diminuita all’80% (doc.
AI 75-1).
Anche nell’esame
della funzionalità residua il perito ha corretto la propria
valutazione, qui ripresa:
" (...)
Risorse fisiche
0%
1-5% 6-33% 34-66% 67-100%
=
0 h = fino a = ½ fino a = 3 fino a = ca. 5½
ca.
0,5 h scarse 3 h 5¼ h fino a 8 h
Sollevare e portare mai di
rado talvolta sovente molto
esigibile sovente
leggero (fino a 9 kg)
all'altezza dei fianchi ¨ ¨ ¨ ¨ ý
medio (10-25 kg)
all'altezza dei fianchi ¨ ¨ ý ¨ ¨
pesante (> 25 kg)
all'altezza dei fianchi ¨ ý ¨ ¨ ¨
sollevare sopra l'altezza
del petto ¨ ý ¨ ¨ ¨
Maneggio attrezzi
leggero/di precisione ¨ ¨ ¨ ¨ ý
medio ¨ ¨ ý ¨ ¨
pesante/lavoro
manuale ¨ ý ¨ ¨ ¨
rotazione manuale ¨ ¨ ¨ ¨ ý
Posizione corporea/mobilità
lavori sopra l'altezza del capo¨ ý ¨ ¨ ¨
rotazione ¨ ¨ ¨ ý ¨
seduta
chinata ¨ ¨ ¨ ý ¨
eretta chinata ¨ ¨ ¨ ý ¨
inginocchiata ¨ ¨ ¨ ¨ ý
flessione delle ginocchia ¨ ¨ ¨ ¨ ý
Posizione di lunga durata
seduta ¨ ¨ ¨ ¨ ý
eretta ¨ ¨ ¨ ¨ ý
Spostamento
camminare (fino a 50 m) ¨ ¨ ¨ ¨ ý
camminare (oltre 50 m) ¨ ¨ ¨ ¨ ý
camminare (lunghi tragitti) ¨ ¨ ¨ ¨ ý
camminare su terreni
dissestati ¨ ¨ ¨ ¨ ý
salire le scale/scale a pioli ¨ ¨ ¨ ¨ ý
Limitazioni
equilibrio/bilanciamento ¨ limitato ý non limitato
(Doc. AI 75-1+2)
La
ricorrente nell’allegato di replica del 20 settembre 2008 ha quindi proposto che il proprio
stato di salute venga considerato alla luce del rapporto del 20 maggio 2008 del
medico curante Dr. __________, il quale ha precisato quanto segue:
"
Con la presente mi riferisco al vostro progetto
di decisione.
La paziente è già in difficoltà a causa dei suoi
problemi cronici alla schiena e dopo una caduta il 1.09.06 ha avuto sempre più
problemi con la spalla e il braccio destro.
La RM della spalla e la valutazione del Dr. __________
(vedi allegati) confermano la problematica e quindi le difficoltà della mia
paziente. Non è più in grado di usare il braccio e la spalla per lavori anche
di intensità leggera o per lavori prolungati.
Ha bisogno di aiuti anche per i lavori domestici
(vedi allegati).
Rispettando la polipatologia della paziente e la
sua età, è ragionevole l'attribuzione di una rendita tenendo conto di tutti gli
impedimenti invalidanti.
La paziente è sempre in mia cura.
Negli ultimi anni è stata inabile completamente e
parzialmente (50%) nel suo lavoro di casalinga.
L'inabilità continua." (Doc. AI 71-2+3)
2.8. Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine
del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto
(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in
fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale
ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…) 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même
pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI
(COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à
l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un
rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en
cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il
est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle
expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16
ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e
periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto
segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les
références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause
une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont
une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins
traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va
ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito
psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni
(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota
158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e
cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.9. Al fine di stabilire il grado
d’invalidità, l’Ufficio AI, applicando il metodo misto, ha riconfermato la
ripartizione effettuata nella procedura inc. no. 32.2005.99, dove
l’amministrazione aveva valutato al 33% la parte dedicata all’attività
salariata e al 67% la quota dedicata alle mansioni domestiche.
Questa Corte nella
sentenza del 23 febbraio 2006 (doc. AI 44-1) ha avallato la ripartizione
proposta che si fondava su di un’attività lavorativa di 664
ore annue di media (731 nel 1995, 876 nel 1996 e 385 nel 1997). Mettendo a
confronto le 664 ore svolte dall'assicurata con un tempo d'impiego a tempo
pieno pari a 2016 ore annue, si determinava una percentuale di impiego pari al
33% quale addetta alle pulizie.
Non vi
era inoltre agli atti alcun documento (ricerche di lavoro, iscrizione ad una
cassa contro la disoccupazione dopo il licenziamento dell'ottobre 1998 o altro)
secondo le quali l'opponente avrebbe cercato lavoro in misura maggiore.
Ne
discende che la rimanente quota parte del 67% era dedicata alle mansioni di
casalinga (sentenza del 23 febbraio 2006, pag. 9-10).
Tale suddivisione merita
conferma, dunque, anche nella presente procedura. L’assicurata stessa, peraltro,
nell’allegato di replica del 20 settembre 2008 ha ripreso, senza più contestare, la chiave di ripartizione suindicata (doc. VIII, pag. 2).
2.10. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della
ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima
dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio
la valutazione peritale effettuata dal SAM, da considerare dettagliata,
approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra
ricordati.
Nell’ambito
della perizia SAM, l’assicurata è stata sottoposta ad un accurato esame
psichiatrico, grazie al consulto specialistico del Dr. __________, dal quale è
emerso che l’assicurata non presenta alcuna incapacità lavorativa di tipo
psichiatrico e anche in qualità di casalinga l’assicurata è ritenuta abile in
misura completa (doc. AI 52-6).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale
valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati
medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in
grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.
Per
quanto riguarda la patologia ginecologica-urologica a mente del Dr. __________,
spec. FMH in ginecologia e ostetricia, è presente un’ “incontinenza urinaria di tipo misto con prevalente componente da
urgenza su detrusor stabile, incontinenza urinaria da sforzo con tonometria
indicativa per incontinenza di II-III grado” (doc. AI 52-16) che secondo i
periti del SAM comporta una limitazione della capacità lavorativa in attività
pesanti. Secondo i periti l’incapacità lavorativa di tale patologia non va
sommata a quella reumatologica avendo entrambe gli stessi limiti per le
attività pesanti (doc. AI 51-21).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale
valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati
medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in
grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.
Per
quanto riguarda la patologia reumatologica l’assicurata è stata pure sottoposta
ad un accurato esame grazie al consulto del Dr. __________ che nel proprio
rapporto peritale del 16 febbraio 2007 ha posto la diagnosi di “Sindrome del
dolore cronico non specifica; periartropatia tendinotica cronica a destra,
cuffia dei rotatori clinicamente non valutabile; sindrome lombospondilogena
cronica, minime alterazioni degenerative senza neuro compressione”.
Secondo
lo specialista l’assicurata in attività pesanti a mediamente pesanti che
implichino regolarmente movimenti ripetitivi con gli arti superiori e con il
tronco come i lavori precedentemente svolti nella tenuta agricola di famiglia e
come ausiliaria di pulizia, è abile al lavoro a tempo pieno con un rendimento
ridotto nella misura del 35% (doc. AI 52-11).
RI 1 - a
mente del perito - è in grado di svolgere un'attività leggera, che permetta il
rispetto delle regole di ergonomia della schiena, eviti movimenti
eccessivamente ripetitivi con il tronco, eviti movimenti eccessivamente
ripetitivi con l'arto superiore destro particolarmente sopra l'orizzontale,
possa infine implicare anche saltuariamente compiti mediamente pesanti a tempo pieno
e con un rendimento ridotto non oltre il 10 % (doc. AI 52-12).
Nell’attività
di casalinga l'assicurata è considerata abile al lavoro a tempo pieno, con un
rendimento ridotto al massimo nella misura del 20 % che considera i lavori
particolarmente pesanti e ripetitivi oppure lavori che implichino movimenti
ripetitivi con gli arti superiori sopra l'orizzontale (lavare i vetri, ecc.)
(doc. AI 52-13).
Per quanto riguarda la
problematica della “lesione permanente alla spalla destra” sollevata
dalla ricorrente (cfr. doc. I, VIII) va detto quanto segue.
RI 1, in sede di verbale
di audizione del 9 maggio 2008, a sostegno della propria tesi secondo cui il
problema della spalla destra non sarebbe stato sufficientemente approfondito,
ha prodotto lo scritto del 3 maggio 2007 del Dr. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica (doc. AI 71-5) e l’esame della RM della spalla destra del 27 marzo
2007 dell’Istituto radiologico __________ (doc. AI 71-4).
Sulla base della RM del 27
marzo 2007, ove viene evidenziata la rottura completa del sovraspinato e un’estrema
atrofia della porzione muscolare del sovraspinato (cfr. doc. AI 71-4/5) il perito
Dr. __________ ha modificato leggermente la propria valutazione della capacità
lavorativa in attività pesanti e mediamente pesanti, spesso ripetitive (doc. AI
75-1).
Per quanto riguarda la
capacità lavorativa nell’attività da ultimo svolta dall’assicurata il Dr. __________
ha precisato che dal punto di vista reumatologico teorico, in attività pesanti
e mediamente pesanti che implichino regolarmente movimenti ripetitivi con gli
arti superiori e con il tronco, come i lavori precedentemente svolti nella
tenuta agricola di famiglia e come ausiliaria di pulizie, l’assicurata è abile
al lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto del 50%.
Per quanto riguarda invece
le altre attività il Dr. __________ ha valutato l’assicurata in grado di
svolgere un’attività leggera, che permetta il rispetto delle regole di
ergonomia della schiena, eviti movimenti eccessivamente ripetuti con il tronco,
eviti movimenti eccessivamente ripetitivi con l’arto superiore destro
particolarmente sopra l’orizzonte con saltuari compiti mediamente pesanti, a
tempo pieno e con un rendimento ridotto non oltre il 20% (doc. AI 75-1).
Anche nell’esame
della funzionalità residua il perito ha corretto la propria
valutazione ripresa al considerando 2.7.
Contrariamente
a quanto asserito dalla ricorrente, dunque, la documentazione medica del SAM, e
in particolare le valutazioni del Dr. __________, appaiono senza dubbio
approfondite e dettagliate, con conclusioni chiare e fondate su validi
accertamenti specialistici, anche per quanto riguarda il problema alla spalla
destra.
Questo
Tribunale non ha perciò motivo per ritenerle incomplete o lacunose, anche alla
luce del rapporto del 20 maggio 2008 del Dr. __________, medico generalista FMH.
Il medico curante nel citato referto si è infatti
limitato a sottolineare che la paziente ha problemi cronici alla schiena e dopo
la caduta del 1° settembre 2006 ha avuto sempre più problemi con la spalla e il braccio destro. Il Dr.
__________ ha poi aggiunto che l’assicurata non è più in grado di usare il
braccio e la spalla per lavori anche di intensità leggera e per lavori
prolungati e necessita di aiuti per i lavori domestici. Egli ha certificato
un’inabilità da completa a parziale (doc. AI 71-2).
A
mente di questa Corte tale certificazione, peraltro stesa da un medico
generalista non specialista in reumatologia, non è in grado di inficiare la
valutazione del SAM. Essa è infatti del tutto generica
oltre che priva di una diagnosi specifica: il medico indica unicamente “problemi
cronici alla schiena” e “problemi con la spalla e il braccio destro”
(doc. AI 71-2).
Egli non
presenta una valutazione delle patologie dell’interessata e del loro
influsso sulla capacità lavorativa, non espone il decorso della patologia, non
indica una prognosi e non fornisce una descrizione dei trattamenti intrapresi.
Per quanto riguarda
la valutazione dell’incapacità lavorativa il medico ha indicato, senza
specificarne i periodi, che la paziente è stata “negli ultimi anni”
inabile completamente e parzialmente (doc. AI 71-3).
Giova
ricordare inoltre un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima
Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se
specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un
valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al
suo paziente (cfr. RAMI
2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.
4; DTF 122 V
161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in
Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico
assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si
può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista
(cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007
consid. 2).
Ad esempio, nella sentenza
9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:
" (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat
d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux
arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le
juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que
si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés
dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre
en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas
donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont
fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont
confirmé la décision attaquée. (...)"
Tutto ben considerato, dunque,
a mente del TCA non vi sono motivi per distanziarsi dalle conclusioni del Dr. __________,
alle quali deve essere attribuita, secondo la giurisprudenza
citata in precedenza (cfr. consid. 2.8.), forza probatoria piena, in quanto approfondite,
complete e motivate.
Per
quanto riguarda sia la patologia oto-rino-laringologica
(ORL) (Dr. __________) che quella internistica (Dr. __________), i periti
interpellati dall’UAI non hanno evidenziato alcuna incapacità lavorativa della
ricorrente (cfr. doc. AI 52-14; 52-16; 52-21).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tali
valutazioni peritali, che non sono del resto state smentite da certificati
medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in
grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.
Globalmente,
alla luce dunque della documentazione medica, i periti del SAM hanno rettamente
considerato l’inizio dell’incapacità lavorativa per la patologia reumatologica a
partire dal 1° settembre 2006 (data dell’infortunio alla spalla destra,
cfr. doc. AI 51-21), mentre per quella urologica-ginecologica a far tempo dal febbraio/marzo
2006. Per contro, la patologia psichiatrica, ORL e internistica non
concorrono a ridurre la capacità lavorativa dell’insorgente (doc. AI 51-21/22).
Va qui
ricordato che se, da una parte, la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Si
ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V
140 e 129 V 4).
Alla luce
di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze
specialistiche del SAM, le quali hanno permesso di vagliare accuratamente lo
stato di salute dell’interessata e richiamato inoltre l'obbligo che incombe
all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze
del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,
400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con
il grado della verosimi-glianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti
ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c,
111 V 188 consid. 2b), che l'assicurata a far tempo dal
mese di febbraio 2006 presenta un’incapacità lavorativa del 50% nella sua
abituale attività, mentre in attività adeguate, dal medesimo periodo, la
capacità lavorativa è dell’ 80%.
2.11. Per quel che
concerne la valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga,
l’Ufficio AI ha fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si
occupano dell’economia domestica: nel rapporto del 20 settembre 2007
l’assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 39% (cfr.
doc. AI 56-5).
2.12. Come è già
stato anticipato ai consid. 2.4.; 2.5., l'invalidità delle persone che si
occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è
stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora
accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.
Secondo
le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss
nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1°
gennaio del 1990.
In particolare
la cifra 2124 prevede:
"
in occasione dell'esame dell'impedimento -
dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia
domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti
prima dell'insorgere dell'invalidità.
In primo luogo si deve tuttavia esaminare se
l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di
lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."
La cifra
2122 prevede che:
"
Quale regola generale si ammette che i lavori di
una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti
percentuali della sua attività complessiva.
Lavori Economia
senza figli e senza membri di famiglia che richiedono
cure
%
1.
Conduzione dell'economia
domestica, (pianificazione,
organizzazione del lavoro,
controllo 5
Considerandi
2.
Spese e acquisti diversi 10
3.
Alimentazione (preparazione
dei pasti, lavori di pulizia
della cucina) 40
4.
Pulizia dell'appartamento 10
5.
Bucato, pulizia dei vestiti,
confezione e trasformazione
degli abiti, (cucito, maglia,
uncinetto) 10
6.
Cura dei figli e di altri membri
della famiglia ---
7.
Diversi (cura di terzi, cura
delle piante e degli
animali, giardinaggio) 5
8.
Altre attività (p. es. aiuto alla
famiglia stessa, attività di utilità
pubblica, perfezionamento,
creazione artistica, attività
superiore alla media nella
confezione e nella trasformazione
dei vestiti). 20"
In
Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle
direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla
grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli
Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona
attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).
In una
sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997
pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali
degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso,
ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni
dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica
di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al
100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.
Inoltre
nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per
l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire
un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha
previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di
un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati
rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.
In
particolare la cifra 3095 prevede:
"
Di regola, si ammette che i lavori di una
persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti
percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
1.
Conduzione dell'economia domestica (pianificazione,
organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
2.
5.
2.
Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare,
pulire la cucina, approvvigionamento)
10.
50.
3.
Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere,
curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)
5.
20.
4.
Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)
5.
10.
5.
Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere
il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)
5.
20.
6.
Accudire i figli o altri familiari
0.
30.
7.
Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il
giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato,
corsi di perfezionamento, attività creative)*
0.
50.
* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.
3090)."
Mentre
alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:
"
Il totale delle attività dev'essere sempre del
100.
% (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei
lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono
alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una
valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere
applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p.
244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.
In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una
persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la
propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione
di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve
ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua
famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a
ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione
dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito
domestico."
In una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato
la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex
art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo
l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze
concrete.
Per
quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate
nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in
linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio
le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi
dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel
procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235
consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G.,
consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria
nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica
unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93
consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).
Se,
tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che
l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui
l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa
risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984
p. 144 consid. 5).
Nella già citata DTF 128 V 93, il TFA, a
proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha
rilevato:
"
(…)
4.
- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene
Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des
Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -
analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit
Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als
Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen
und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten
Diagnosen sich ergebenden Beeinträchti-gungen und Behinderungen der
pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden
zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht
aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und
detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der
Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und
Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht
voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige
Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen
der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare
Fehleinschätzun-gen vorliegen.
Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die
fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das
im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die
Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf
die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine
strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten
Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung
vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des
Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit
gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell-
BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im
Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4.
September 2001, I 175/01)."
Il TFA ha
inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima
sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se
le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli
accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio
1999.
nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una
presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole
mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla
valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da
considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi
psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003
nella causa S., I 685/02).
2.13
Come detto,
l’Ufficio AI ha incaricato l’assistente sociale di esperire un’inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica sfociata nel
rapporto del 20 settembre 2007 (cfr. doc. 56-1 e segg.) dal seguente tenore:
"
(...)
5.
ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti
dovuti all'invalidità
5.1
Conduzione dell'economia domestica
pianificazione,
organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo
importanza
assegnata
5.
percentuale
degli impedimenti
0.
percentuale
di invalidità
0.
Nè le dichiarazioni dell'assicurata nè le
risultanze peritali descrivono impedimenti nella conduzione e gestione
dell'economia domestica.
5.2
Alimentazione
preparazione
dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza
assegnata
35.
percentuale
degli impedimenti
20.
percentuale
di invalidità
7.
Si occupa tuttora della preparazione dei pasti
anche se con grande lentezza; in genere si tratta di piatti semplici ma che
comunque la impegnano a lungo e più di quanto non avvenisse un tempo. Quando
poi è costretta a rimanere a lungo davanti al piano di lavoro, appoggia
l'avambraccio sinistro e l'addome, il che le consente di mantenere a lungo la
postura.
Riordina piano piano ma delega alla nuora la
pulizia di fino della cucina e soprattutto quella ai ripiani alti dei pensili;
anche abbassarsi le risulta oltremodo faticoso a causa dei dolori alla schiena.
La signora ha ripreso le difficoltà descritte
in occasione del precedente incontro e di cui già si era tenuto conto nella
valutazione. Va comunque aggiunto che si tratta di un mènage di due persone, e
dunque non particolarmente impegnativo, le attività possono essere eseguite in
tempi diversi ed è esigibile che in alcuni compiti il marito, sempre presente,
offra una parziale collaborazione. Nel complesso, non ritengo vi siano ragioni
di carattere medico o pratico tali da giustificare un cambiamento della
percentuale d'impedimento.
5.3
Pulizia
dell'appartamento
rispolvero,
pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.
importanza
assegnata
20.
percentuale
degli impedimenti
70.
percentuale
di invalidità
14.
L'aspirapolvere non la passa più, è invece la
nuora che la aiuta in questa e in tutte le operazioni che implicano uno sforzo.
La signora, cui vengono letti i contenuti della precedente inchiesta, conferma
il proprio impegno in attività leggere, come lo spolvero e il rifacimento del
letto.
La perizia reumatologica giustifica gli
impedimenti nei movimenti ripetitivi con il tronco e con l'arto destro e questo
mi porta ad aumentare la percentuale proposta in precedenza; l'assicurata può
infatti attendere unicamente alle attività leggere, come lo spolvero a livello
del busto, il rigoverno delle vaschette e il rifacimento del letto.
5.4
Spesa e acquisti diversi
compresi
pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali
importanza
assegnata
10.
percentuale
degli impedimenti
30.
percentuale
di invalidità
3.
Si dedica tuttora alle commissioni giornaliere in
cui, peraltro, la presenza del marito è praticamente la regola; guida l'auto
infatti, ma meno di prima per la difficoltà a muovere la spalla e preferisce
così che il consorte la accompagni anche quando non sarebbe strettamente
necessario. Comunque nella spesa settimanale la presenza di quest'ultimo si
rivela indispensabile, come ha dichiarato appunto a suo tempo. Evita poi di
portare pesi, per la spalla ma anche a causa dei problemi alla schiena.
Della contabilità e dei pagamenti si occupa il
consorte da sempre.
Sicuramente i pesi sono un problema ma di
questo si è tenuto conto nella precedente valutazione. Va ricordato, come è
avvenuto per l'alimentazione, che il marito dell'assicurata è sempre a casa;
non solo, dunque, può offrire un parziale collaborazione ma è esigibile che lo
faccia.
5.5
Bucato, confezione e riparazioni di indumenti
lavare,
stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.
importanza
assegnata
15.
percentuale
degli impedimenti
40.
percentuale
di invalidità
6.
Come detto nel precedente rapporto, la lavanderia
è situata nel seminterrato e quando deve portare la cesta ricorre alla
collaborazione del marito. In molti casi tuttavia porta la biancheria "in
braccio", poco alla volta, evitando di servirsi della cesta, e questo le
consente di avere maggiore autonomia. Si serve poi dell'asciugatrice
regolarmente, né lamenta problemi particolari nel fare il
bucato.
È lo stiro, invece, a procurarle i maggiori
problemi sia per l'uso ripetitivo del braccio che per la difficoltà nel
rimanere a lungo in piedi. In ogni caso può stirare "qualcosa" ma non
portare a termine l'intero bucato, cui provvede generalmente la nuora.
Aggiunge infine che un tempo eseguiva riparazioni
per sé ed i familiari e confezionava abbigliamento, attività che ha dovuto
abbandonare con il sopraggiungere dei dolori alla schiena.
Le dichiarazioni della signora non divergono
da quanto detto in precedenza, dichiarazioni che viste le risultanze della
perizia, hanno trovato adeguata valutazione già nella precedente proposta. La
percentuale indicata a suo tempo teneva conto infatti del minor rendimento
nello stiro (attività peraltro limitata visto che si tratta di un ménage di due
persone), degli impedimenti nel cucito ma anche della buona autonomia nel
bucato. Non ritengo dunque che vi siano sufficienti ragioni per un aumento del
grado.
5.7
Diversi
cura
delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,
creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato
importanza
assegnata
15.
percentuale
degli impedimenti
60.
percentuale
di invalidità
9.
La signora riprende quanto, ammette, ha taciuto
in occasione del nostro precedente incontro, ovvero che insieme al marito si è
dedicata per molto tempo alla coltivazione di un orto di grandi dimensioni
(6000 mq), ora per buona parte lasciato incolto. Sono anni, tuttavia, che non
vi lavora più a causa dei dolori alla schiena e dal 2003 anche il marito è
stato costretto a ridurre l'impegno. Oltre alle verdure, coltivate unicamente
durante la stagione estiva, i coniugi __________ allevavano una quarantina di
conigli, una trentina di galline e dalle 10 alle 20 caprette, cui l'assicurata
dava il fieno e teneva pulita la "stalletta". La vendita delle carni
procurava un introito -peraltro non dichiarato al fisco - che con il diminuire
degli animali (tengono solo alcune galline) si è proporzionalmente ridotto.
L'impegno precedente il danno viene quantificato
dall'assicurata in misura pari a quello del marito, con il quale condivideva
anche la coltivazione di 250 ceppi di uva (in questo caso lo aiutava nella
legatura).
Se si tiene conto dell'impegno, dichiarato
solo in un secondo tempo e non al momento dell'inchiesta, l'assicurata risulta
sicuramente impedita nell'esecuzione di attività che, secondo i limiti
funzionali descritti, sono per buona parte non esigibili. Ritengo comunque che
la percentuale debba tener conto anche di quello che avrebbe potuto
realisticamente fare, ovvero annaffiare, eliminare le erbacce, raccogliere la
verdura e dare da mangiare agli animali; attività che non implicano sforzi
eccessivi né ripetuti se eseguite, appunto, con i dovuti tempi.
Valutazione
dell'assistente sociale
totale
delle attività
100.
%
percentuale
di invalidità
39.
%
■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata
non può svolgere personalmente nell'economia domestica?
Indicare
il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di
lavoro per settimana e salario orario versato.
Il marito, la nuora." (Doc. AI 56-3+4+5)
2.14
Sulla base
degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato
gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha
quindi stabilito una limitazione complessiva del 39%.
Valutando
i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto
conto delle dichiarazioni dell’assicurata in merito alle limitazioni ad
eseguire talune mansioni domestiche.
Va
innanzitutto rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata
correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel
rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un
valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti
dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.
D’altra
parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assi-stente sociale circa
gli impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano
ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della
valutazione operata dall’assistente sociale, la quale non appare arbitraria e
risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti e in particolare
alle indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta
domiciliare, le quali risultano infatti del tutto attendibili. Inoltre, é da
ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni
domestiche siano del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati
in sede medica.
Nella
fattispecie, già è stato detto che per quanto riguarda l’aspetto medico, la
perizia del SAM ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato
dall’assicurata sulla base di accertamenti approfonditi e completi (sul valore
probatorio di rapporti medici cfr. in particolare DTF 125 V 352 consid. 3a con
riferimenti, 123 V 176, 122 V 161; cfr. consid. 2.10.).
Per
quanto d’altro canto riguarda la valutazione operata dall'assistente sociale,
giova anzitutto rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri delle
percentuali di ripartizione applicate in concreto con riferimento alle singole
mansioni componenti l'attività domestica, nei casi come quello in esame occorre
tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti
dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione
coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163
CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette senz'altro
di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con
riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le
quali tengono giustamente conto della parziale collaborazione del marito e del
padre della ricorrente, che risultano peraltro giustificate anche alla luce
delle suevocate risultanze mediche.
A tal
proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per
l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale
delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di
tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono
contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile,
al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio
le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura
usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate
sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).
Alla luce
delle considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le circostante
concrete, questo TCA non può che ritenere corretto il grado d'invalidità
dell'assicurata quale casalinga stabilito dall'UAI sulla base dell'accertamento
domiciliare.
2.15
Essendo
quindi esigibile che l’assicurata sfrutti la sua residua capacità lavorativa
dell’80% in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni
sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico
(DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a),
occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
Ai fini
della valutazione economica, nel rapporto del 2 gennaio 2008 (doc. AI 59-1), la
consulente in integrazione professionale, tenuto conto delle valutazione
mediche suindicate e dei limiti funzionali illustrati sia dal Dr. __________
(consid. 2.7) che dalla precedente consulente (evitare movimenti eccessivamente
ripetitivi con il tronco o con l’arto superiore destro, particolarmante sopra
l’orizzonte) ha indicato che l’assicurata potrebbe esercitare attività
medio-leggere quali ad esempio, venditrice non qualificata, addetta a lavori di
controllo o sorveglianza in aziende del settore industriale o piccole attività
manuali leggere (imballaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, etichettatura…).
Tali
attività sono state confermate nel rapporto finale del 14 luglio 2008 (doc. AI
78-1).
Per
quanto riguarda l’argomentazione secondo cui la ricorrente, in considerazione
della sua età non troverebbe alcuno sbocco sul mercato del lavoro (doc. I,
VIII) è utile rilevare che l’Alta Corte in una sentenza U 329/01 e U 330/01 del
25.
febbraio 2003, relativamente al mercato del lavoro equilibrato, ha
osservato:
"
Il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro
equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte,
un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un
mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di
lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire
se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e
conseguire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare,
l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività
esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non
rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in
misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin
dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC
1991.
pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag.
67.
consid. 5c). In proposito va rilevato che il mercato del lavoro accessibile
ai lavoratori non qualificati - come nel caso di specie - è in generale
limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 pag.
331.
consid. 4a). Tuttavia nell'industria e nell'artigianato le attività
fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine,
motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 no.
U 15 pag. 49 consid. 3b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).”
(STFA succitata, consid. 4.5.)
Il
TFA, in un’ulteriore sentenza del 26 maggio 2003, pubblicata in SVR 2003 IV Nr.
35, ha
precisato che qualora la persona assicurata sia d’età avanzata, questo aspetto
deve essere considerato nell’esame della questione se essa potrebbe reperire
un’occupazione in un mercato del lavoro equilibrato.
Nel
caso di specie è stato ritenuto che a torto era stata soppressa una rendita
intera di invalidità nei confronti di un’assicurata a cui mancavano pochi mesi
all’età di pensionamento di vecchiaia. Infatti, benché teoricamente dal profilo
medico esistessero delle occupazioni adeguate alle limitazioni funzionali
presentate dall’assicurata, nel periodo precedente al pensionamento la stessa
non poteva più trovare un impiego nel mercato del lavoro equilibrato.
Tutto ben considerato, a mente di questa Corte, si deve ritenere che le opportunità di
reperire un'attività che sia conciliabile con i disturbi accusati
dall'assicurata (si tratterebbe di un’attività leggera che consenta di evitare
movimenti eccessivamente ripetitivi con il tronco o con l’arto superiore destro;
circa la possibilità di reperire un’attività con delle simili caratteristiche sul
mercato del lavoro, cfr. STFA inedita del 12.11.1996 nella causa I.; STCA
35.1997.23
dell’11.9.2000 confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell’8.5.2002,
STFA U 240/99 del 7.8.2001, parz. pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss.,
STFA U 329/01 e U 330/01 del 25.2.2003, nonché STFA I 27/06 e U 18/06 del
24.8
) e con le sue condizioni personali (del 1948), non devono essere
considerate irrealistiche o eccezionali ai sensi della giurisprudenza federale
(RCC 1991, p. 332 consid. 3c).
Da notare
che il concetto di mercato del lavoro equilibrato non sottintende soltanto un
certo equilibrio fra l’offerta e la domanda in materia di manodopera, ma anche
un mercato del lavoro che presenta un ventaglio di attività le più diverse, e
precisamente per ciò che concerne le condizioni professionali e intellettuali
richieste, così come la prestazione fisica (RCC 1991, p. 332 consid. 3b).
D’altro
canto, il TCA non ignora le difficoltà che presenta il mercato del lavoro
svizzero. Tuttavia, ciò rappresenta un elemento estraneo all’invalidità. In
effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni
sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STFA inedita del
10.
settembre 1998 nella causa S.; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 p.
96; SVR 1995 UV 35 p. 106 consid. 5b e riferimenti).
Se,
malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile
in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale,
considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né assicurazione
contro gli infortuni né quella per l'invalidità sono tenute a rispondere (DTF
110.
V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b, P. Omlin, op. cit., p. 83).
In tale
ipotesi deve semmai intervenire l'assicurazione contro la disoccupazione.
In esito
alle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che sul mercato
generale del lavoro esistono delle attività che ella sarebbe in grado di
esercitare in misura dell’80%, nonostante il danno alla salute.
È
peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno
indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al
giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli
accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di
invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto
corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto
di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI
1998.
p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).
Ancora
recentemente, trattandosi di un assicurato giudicato in grado di esercitare,
nella misura del 70%, delle attività sostitutive “che permettano una libera
scelta della posizione, rispettivamente un cambiamento regolare della stessa,
che non comportino movimenti frequenti oppure posizioni prolungate di flessione
o torsione del tronco, che consentano di effettuare regolarmente
spostamenti/trasferte anche prolungate a piedi in condizioni favorevoli, che
non implichino il trasporto/sollevamento di pesi (superiori a 5-10 kg talvolta, a 10 kg raramente), che non comportino
l’esposizione a vibrazioni, a movimenti bruschi, a cambiamenti repentini o
frequenti del grado di umidità o della temperatura ambientale, …”, il TF ha
ribadito che, in casi con limitazioni funzionali analoghe, citiamo: “… esiste
un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità
lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V
247; VSI 1998 pag. 293 consid. 3b pag. 296; si veda anche la sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c).
Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale non
qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 328 consid. 4a pag. 331), in cui
vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in
cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non
comportano aggravi fisici e che consentono il cambiamento frequente di
posizione (sentenza I 418/06 del 24 settembre 2007, consid. 4.3; RCC 1980
pag. 481 consid. 2 pag. 482; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale
delle assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).“ (STF
9C_635/2007del 21 agosto 2008 consid. 3.3 - il corsivo é della redattrice).
2.16
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF
129.
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003.
nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso
concreto sono determinanti i dati del 2007.
Questo
Tribunale rileva che il consulente ha effettuato il confronto dei redditi con
riferimento all’anno 2006 (doc. 59-1): i redditi da valido e da invalido sono
quindi da aggiornare al 2007.
2.17
Per quanto
concerne il reddito da valido, il cui importo non è stato del resto
contestato in sede di ricorso, nel rapporto finale del 2 gennaio 2008 la
consulente in integrazione professionale ha indicato che, senza il danno alla
salute, lavorando al 33% l’interessata avrebbe percepito fr. 13'276.-- (doc. 59-1).
Questo
reddito aggiornato al 2007 ammonta a fr. 13'488.41 e
va
considerato al fine di determinare il grado di invalidità per quanto concerne
l’attività lavorativa.
Al
riguardo è utile rammentare che il Tribunale federale delle assicurazione ha ribadito
in diverse occasioni che il metodo misto applicato ad assicurati che svolgono
un’attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del
loro tempo all'attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del
legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr.
STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in plaidoyer 5/06
pag. 54 segg.; SVR 2006 IV Nr. 42).
In una
sentenza I 246/05 del 30 ottobre 2007, pubblicata in DTF 134 V 9, il Tribunale
federale ha indicato che, nell'ambito della
valutazione dell'invalidità secondo il metodo misto, una eventuale ridotta
capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle
mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1°
gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore
d'attività è da prendere in considerazione solo a determinate condizioni
(consid. 7).
Dagli
atti all’incarto non emergono indizi tali da fare ritenere che nel caso di
specie le riduzioni della capacità nell’ambito professionale e in quello
casalingo siano influenzate da maggiori sforzi compiuti nell’altro settore
d’attività (cfr. al riguardo in particolare la perizia del SAM).
2.18
Per
quanto riguarda il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il
TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
In
una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in
Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in
quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag.
311.
seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta
la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il
valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è
di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
In
applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc.
32.2007
), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2006 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato,
cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'019.--
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2008, p. 90), esso ammonta a
fr. 4'189.80 mensili oppure a fr. 50'277.69 per l'intero anno (fr. 4'189.89 x
12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18
febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"
- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si
ottiene, per il 2007, un reddito mensile di fr. 4'258.32
oppure di fr. 51'099.89 per l'intero anno (fr. 4'258.32 x 12).
L’assicurata,
quale ausiliaria di pulizie, avrebbe guadagnato nel 2007 fr. 13'488.41/ anno
per un’occupazione al 33% che proiettati al 100% danno un importo di fr.
40'873.97.
Tale
reddito si situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei
salari per un'attività equivalente (cioè fr. 48'480.78 annui per il 2007; cfr.
Tabella TA1 2006 p.to 90-93 “Altri servizi pubblici e personali”,
livello di qualifica 4, dopo adeguamento
all'evoluzione salariale per il 2007: 3’813.-- x 12 mesi = 45’756.--,
riportato su 41.7 + adeguamento all’indice dei salari nominali).
Il
reddito statistico da invalido, in applicazione della giurisprudenza di cui
alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008 sopra menzionata, va pertanto ridotto della
stessa percentuale, (10,6%). Si ottiene così un importo di fr. 45'683.30.
Ritenuto che, come visto in
precedenza (cfr. consid. 2.15.), dal punto di vista medico, l’assicurata può
esercitare attività adeguate nella misura dell’80%, il reddito statistico va
ridotto del 20% e ammonta a fr. 36'546.64 (fr.
45'683.30 ridotti del 20%).
2.19
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una
sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha
proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un
permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato
in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di
incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli
impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il
fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne
Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser
Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem
leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden
Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner
kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt
(Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]).
Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche
der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem
entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden
Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie
Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser
Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der
Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den
Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde
zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als
Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen
Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt
und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das
Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so
dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von
teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und
repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000
S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen
der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist
(vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu
berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen
Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen
gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein
Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende
Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.
2.3
hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus
des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat
jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit
einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache
Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein
kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher
liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der
Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,
was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe
Invalidenrente führt." (STFA succitata)
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht
unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.
2.5.1
hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen
kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem
Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten
Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung
getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,
il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve
essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione
sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni,
dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore
dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations
résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e
visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori
delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale,
assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene
di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I
559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23
febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata
confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA
del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
In
concreto, la consulente ha applicato una riduzione dal reddito del 10% per
attività leggera e del 5% per stipendio da primo impiego (cfr. doc. AI 25-3; 78-2).
Questa
Corte ritiene più corretto applicare un’ulteriore riduzione del 5% in
considerazione dell’età dell’assicurata (nata nel 1948), (cfr. STF 8C_641/2008
del 14 aprile 2009, consid. 8.2.2.; relativa a un assicurato di 56 anni) per
una riduzione complessiva del 20%.
Partendo,
quindi, da un salario da invalida di fr.
36'546.64 considerata un’esigibilità dal profilo medico
dell’80% e ammettendo una riduzione del 20%, il reddito ipotetico
dell’insorgente nel 2007 risulta, quindi, essere pari a 29'237.31.
Confrontando
questo dato con l'importo di fr. 13'488.41 corrispondenti al reddito che l’insorgente
avrebbe conseguito da valida nell'anno 2007 (cfr. consid. 2.17.), non emerge alcuna incapacità al guadagno.
La soluzione non
cambierebbe anche applicando la riduzione massima consentita (25%) come invocato
dalla ricorrente per tenere conto della sua situazione personale (doc. VIII).
Il reddito da invalido di
fr. 36'546.64 ridotto del 25% è
pari, infatti, a fr. 27'409.98.
2.20
Viste le
quote parti tra attività salariata (33%) e mansioni casalinghe (67%) stabilite
dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di invalidità globale
è così del 26,13% (33 X 0% + 67 X 39%) in applicazione del metodo misto, ossia
un grado d’invalidità che non permette la concessione di una rendita.
La
decisione dell’UAI nel suo risultato va quindi confermata.
2.21
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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