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32.2008.14

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 gennaio 2009Italiano50 min

Source ti.ch

Fatti

I dolori sarebbero forse eliminabili se il paziente si sottoponesse

all'estrazione del cerchiaggio dolente.

2. Conseguenze dei disturbi sull'attività

attuale

2.1 In

senso generale l'attività lavorativa finora esercitata di operaio su cantiere

non è probabilmente più possibile trattandosi di un'occupazione pesante.

2.2 Dal

punto di vista cardiaco per attività moderate e leggere il paziente è abile al

100%. Per ottenere questo rendimento essenziale appare l'estrazione del

cerchiaggio dolente.

2.3 Probabilmente no.

2.5 Sì.

2.6 In

considerazione della situazione generale inabilità lavorativa al 100% per

attività pesanti.

2.7 Dall'11.11.2002.

2.8 Più o meno stabile.

C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione

1. Sì.

1.1 Il

paziente sarebbe reintegrabile in maniera completa in attività moderate e

leggere dopo aver estratto il cerchiaggio dolente. Non bisogna però dimenticare

che il quadro clinico viene attualmente dominato da una sindrome

ansioso-depressiva che influenza negativamente la condizione generale del

paziente.

Considerandi

2.

No.

3.

Sì.

3.1

Attività

leggere e moderate dovrebbero essere possibili, dal punto di vista cardiaco, al

100%.

3.2

In attività adeguate 8 ore al giorno.

3.3

Sì,

3.4

Inabilità lavorativa al 100% per attività

pesanti." (Doc. AI 33-3+4)

La patologia

psichiatrica è stata invece indagata dal Dr. __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia, che nel rapporto del 27 ottobre 2005, dopo aver

descritto l’anamnesi del paziente, i dati soggettivi e le constatazioni

obiettive, ha posto la diagnosi di “Sindrome ansiosa generalizzata (ICD-10:

F41.1) di entità medio-lieve e altre sindromi fobiche (ICD-10:F40.8 / elementi

di agorafobia, di fobie sociali e di fobie specifiche)” (doc. AI 38-5).

Lo

specialista ha quindi quantificato la capacità lavorativa del paziente nella

misura del 70%. Egli si è così espresso in merito alle conseguenze sulla

capacità di lavoro:

"

(...)

B) CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO

1.

Menomazione (qualitative e quantitative) dovute ai

disturbi constatati:

Il

periziando, dal lato psicopatologico, possiede una struttura psicologica con

tratti nevrotici la quale, sin dall'età giovanile, ha prodotto sintomi ansiosi

e fobici; questi sintomi, dopo l'intervento delle malattie somatiche nel 2002

quali quella coronarica e quella diabetica, hanno dato adito ad un maggior

bisogno (anche più prolungato nel tempo) di supporto psicoterapeutico con buoni

risultati, malgrado la scarsità della cultura e la struttura infantile-immaturo

del periziando, che non concede interventi "più profondi" del

profondo.

2.

Conseguenze dei disturbi

sull'attività attuale:

I disturbi psichici

del periziando, più sopra elencati, compromettono nella misura del 30% la sua

capacità lavorativa nella sua attività o nelle altre a lui idonee (non

cumulabile, le restrizioni-limitazioni maggiori sono dovute dalle condizioni

somatiche).

3.

L'ambiente di lavoro dell'assicurato è in grado di

sopportarne i disturbi psichici?

Il

periziando non ha più un ambiente di lavoro.

C) CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE:

1.

È possibile effettuare provvedimenti

d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?

Dal

lato psichiatrico (considerato anche la struttura psicologica limitata) sono

auspicabili mediante coinvolgimento del CIP per aumentare la possibilità del

successo della reintegrazione nel mondo del lavoro del periziando.

2.

È

possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?

-------------------------------------

3.

L'assicurato è in grado di

svolgere altre attività?

Dal lato psichiatrico

sì, quelle consone al suo curriculum professionale e alla sua scolarità (le

restrizioni-limitazioni sono d'ordine fisico).

D) OSSERVAZIONI, ALTRE DOMANDE

------------------------------------------

" (Doc. AI 38-5+6)

L’insorgente,

da parte sua, ha prodotto il certificato medico del Dr. __________, spec. FMH

in dermatologia, venereologia, allergologia e immunologia clinica, che in data

16.

gennaio 2008 si è espresso in questi termini:

"

Così richiesto posso nuovamente confermarvi la

persistenza, presso il paziente a margine, della sintomatologia legata alla sua

Psoriasis, in particolare nella sua forma "inversa",

che si accentua nel caso di situazione di sudorazione e di sfregamento, come si

realizza nell'ambito di lavori pesanti o di deambulazione prolungata.

Queste caratteristiche limitano le possibilità

date al paziente nel campo lavorativo, sia per quanto riguarda un'attività

specifica, sia a livello di durata dell'attività stessa.

Sperando di esservi stato utile con queste mie precisazioni

e restando a disposizione per informazioni ulteriori che potessero

necessitarvi, vi prego di gradire i miei miglior saluti." (Doc. A2)

In sede

ricorsuale l’assicurato ha poi prodotto anche la certificazione del Dr. __________,

medico generale FMH, che in data 16 gennaio 2008, ha diagnosticato quanto segue:

(…)

- cardiopatia ischemica con:

malattia monovasale con stenosi subtotale del RIVA prossimale

(5.5.2002) con impianto di stent

singolo by-pass con

impianto dell’IMA sul RIVA per restenosi filiforme nello stent

- sindrome ansiosa generalizzata di entita medio-lieve,

ed altre sindromi fobiche

- Diabete Mellito tipo II

- Psoriasi” (doc. A3)

Il medico

curante ha quindi ritenuto il paziente abile per lavori leggeri a causa della

cardiopatia ischemica. La sindrome ansiosa e le sindromi fobiche, associate

alla bassa scolarità, non permettono, per contro, lavori di concentrazione o di

controllo, per cui – a mente del Dr. __________ – l’assicurato è abile al

lavoro nella misura del 50% per lavori leggeri senza responsabilità (doc. A3).

2.7

Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125.

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale

ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16

ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e

periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto

segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les

références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause

une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de

nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont

une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins

traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va

ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito

psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni

(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota

158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e

cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.8

Attentamente

esaminata la documentazione medica presente nell’incarto e richiamata la

giurisprudenza relativa al valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid.

2.7

), questo Tribunale non può confermare l’operato dell’amministrazione per i

motivi che seguono.

2.8.1

Dal profilo

della patologia psichiatrica l’insorgente è stato sottoposto ad una

perizia a cura del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, che

in data 27 ottobre 2005 ha

diagnosticato una sindrome ansiosa generalizzata (ICD-10: F41.1) di entità

medio-lieve e altre sindromi fobiche (ICD-10:F40.8 / elementi di agorafobia, di

fobie sociali e di fobie specifiche) (doc. AI 38-5).

Lo

psichiatra interpellato dall’amministrazione ha valutato la capacità lavorativa

del ricorrente nella misura del 70%. Secondo il Dr. __________ i disturbi

psichici del paziente compromettono nella misura del 30% la sua capacità

lavorativa nella sua attività o nelle altre a lui idonee. Lo specialista ha

inoltre precisato che tale percentuale non è cumulabile e che le

restrizioni-limitazioni maggiori sono dovute alle condizioni somatiche (doc. AI

38-5).

Il

TCA non ha motivo per scostarsi da questo apprezzamento peritale, che non è

stato smentito da altri certificati medico-specialistici attestanti delle

patologie maggiormente invalidanti.

Tuttavia,

in considerazione di quanto verrà esposto al consid. 2.8.3 la patologia

psichiatrica andrà esaminata globalmente con la patologia cardiologica,

per la quale questa Corte ritiene necessario un

ulteriore approfondimento.

Per

quanto riguarda la valutazione del medico curante Dr. __________, stesa

peraltro da un medico non specialista in psichiatria, stringata, generica,

priva di una diagnosi psichiatrica secondo una classificazione riconosciuta, senza

una valutazione delle patologie dell’interessato e del loro influsso sulla

capacità lavorativa, senza esporre il decorso della patologia e fornire una

descrizione dei trattamenti intrapresi, non adempie quindi i requisiti

richiesti dalla giurisprudenza per ritenere che un rapporto medico abbia valore

probatorio (cfr. consid. 2.7.) e non è atta a mettere in

dubbio le conclusioni alle quali è giunto il perito interpellato

dall’amministrazione.

La nostra

Massima Istanza ha ripetutamente stabilito che le certificazioni del medico

curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid.

2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di

fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353

consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve

en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de

Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Ad

esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale

ha sottolineato che:

" (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la

divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise

ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles

investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une

opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants

font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise

et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce,

c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit

fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision

attaquée. (...)"

Il TCA

sottolinea a tal proposito che in una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il

Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla

salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno

specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05

del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.8.2

Per quanto

riguarda la patologia dermatologica, va evidenziato che il referto del

Dr. __________ si limita a diagnosticare la presenza di una “Psoriasis” nella

sua forma “inversa”, che si accentua nel caso di situazione di sudorazione e di

sfregamento, realizzate nell’ambito di lavori pesanti e di deambulazione

prolungata. A mente del dermatologo il paziente è limitato nel campo

lavorativo, sia per quanto riguarda un’attività specifica, sia a livello di

durata dell’attività stessa. (doc. A2)

Anche

questa certificazione non permette al TCA una valutazione differente del quadro

valetudinario dell’assicurato. Che RI 1 fosse inabile in misura completa in

attività pesanti è stato certificato sia dal perito Dr. __________ che dal

medico del SMR, Dr. __________, quindi l’indicazione del Dr. __________,

secondo cui la patologia dermatologica si accentua nell’ambito di lavori

pesanti limitando l’assicurato nell’attività lavorativa è già stata considerata

dall’amministrazione.

Lo stesso

medico del SMR, Dr. __________, nelle proprie annotazioni del 5 febbraio 2008 ha confermato che “i limiti

funzionali derivanti dalla problematica psoriatica sono già rispettate nelle

attività ritenute esigibili…” (doc. AI IV bis) e precedentemente il medico

del SMR, Dr. __________, sempre in relazione a tale patologia ha precisato che

“tale patologia non è da ritenere, per come descritta, di entità continua e

direttamente inficiante la CL, il fastidio che può derivare da tale patologia

rientra nella percentuale di limitazione in attività confacente (30%) in misura

non sommabile ad altre componenti” (doc. AI 74-1).

2.8.3

Nell’ambito

della patologia cardiologica il Dr. __________ ha diagnosticato, in particolare,

una cardiopatia ischemica, dolori retro sternali di origine muscolo-scheletrica

e una sindrome ansioso-depressiva (doc. AI 33-3). Lo specialista ha precisato

che il paziente è stato sottoposto ad un intervento di by-pass aorto-coronarico

singolo a cuore battente senza circolazione extracorporea. A mente dello

specialista i dolori sternali e parasternali accusati dal paziente sono in

larga parte di origine muscolo-scheletrica e per lo più legati a un cerchiaggio

prominente e dolente alla palpazione. Questo problema sarebbe probabilmente

risolvibile con l’estrazione del cerchiaggio, intervento che al momento della

perizia RI 1 rifiutava (doc. AI 33-3).

Per

quanto riguarda la capacità lavorativa residua il perito interpellato ritiene

non più esigibile l’attività lavorativa di operaio di cantiere esercitata

dall’assicurato (attività pesanti).

Per

contro, in attività moderate e leggere il paziente è abile, dal punto di vista

cardiaco, in misura completa. Tuttavia, il Dr. __________ ha indicato che “per

ottenere questo rendimento essenziale appare l’estrazione del cerchiaggio

dolente” (doc. AI 33-4).

Nella

successiva riposta alle domande poste dall’UAI, in merito alle conseguenze

sulla capacità d’integrazione, lo specialista ha nuovamente precisato che il

paziente sarebbe reintegrabile in misura completa in attività moderate e

leggere dopo aver estratto il cerchiaggio dolente (doc. AI 33-4, la

sottolineatura è del redattore).

Il Dr. __________,

medico del SMR, nelle proprie annotazioni del 31 maggio 2005, ha ripreso la valutazione del Dr. __________

indicando che l’assicurato è ritenuto totalmente abile in attività moderate e

leggere se viene sottoposto all’estrazione del cerchiaggio. Il medico ha

indicato inoltre che tale intervento è esigibile visto il rischio moderato

(doc. AI 35-1). Successivamente lo stesso medico ha precisato che la patologia

psichiatrica non permette di affermare che con l’ablazione del cerchiaggio

dolente sia garantito il miglioramento della capacità lavorativa, che rischia

di essere sempre limitata dall’ansia dovuta alla patologia cardiaca (doc. AI

39-1).

Anche il

medico del SMR, Dr. __________, ha ritenuto il paziente reintegrabile in

maniera completa in attività moderate e leggere dopo aver estratto il

cerchiaggio dolente, facendo comunque riferimento alla patologia psichiatrica

quale patologia che influenzerebbe negativamente il quadro valetudinario del

paziente (doc. IV bis).

Il TCA

constata che il presupposto essenziale, dal profilo cardiaco, per ritenere

l’assicurato abile in misura completa in attività moderate e leggere è l’estrazione

del cerchiaggio dolente, ciò che in concreto non è (ancora) avvenuto.

2.9

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito

che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare

quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale

basterebbe a chiarire un fatto.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,

p. 196s., la nostra Corte

federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in

RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente

giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che,

in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va dunque annullata e l'incarto retrocesso

all'amministrazione, affinché interpelli innanzitutto il dottor __________, al

fine di stabilire quale è, dal suo profilo, la capacità lavorativa

dell'assicurato in attività adeguate, malgrado la presenza di cerchiaggio

dolente.

Alla luce

di questa risposta l'UAI effettuerà una valutazione globale, debitamente

motivata, e si pronuncerà nuovamente sul diritto alla richiesta

dell'assicurato, se del caso dopo avere applicato l'art. 21 cpv. 4 LPGA (cfr.

consid. 2.5).

2.10

Vincente

in causa, il ricorrente, patrocinato dal RA 1, __________, ha diritto ad

un'indennità per ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K

63/06 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

2.11

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 14 dicembre 2007 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.9..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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