32.2008.14
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29 gennaio 2009Italiano50 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2008.14
Data decisione, Autorità:
29.01.2009, TCA
Titolo:
L'UAI non ha correttamente valutato la patologia cardiologica. Rinvio atti all'amministrazione per stabilire la capacità lavorativa dell'assicurato malgrado la presenza del cerchiaggio dolente e successivamente effettuare una valutazione globale unitamente alle altre patologie
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RENDITA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 69bis cpv. 1 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 21 cpv. 4l LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.14
LG/DC/sc
Lugano
29 gennaio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 gennaio 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 14 dicembre 2007 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1962, precedentemente attivo in qualità di operaio, in data 8 ottobre 2003
ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti
(collocamento in un altro posto di lavoro), a causa di “intervento di bypass
coronarico, colesterolo, diabete, psoriasi” (doc. AI 15-5).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia cardiologica a
cura del Dr. Med. __________ e una perizia psichiatrica da parte del Dr. __________,
l’UAI con decisione del 14 dicembre 2007 (doc. AI 80-1), preavvisata con
progetto del 28 febbraio 2007 (doc. AI 63-1) ha respinto la richiesta di
prestazioni essendo il grado di invalidità inferiore al 40%.
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato, rappresentato dal RA 1 di __________, ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando il riconoscimento di una
mezza rendita d’invalidità a decorrere dal mese di ottobre del 2002 (doc. I).
Sostanzialmente il ricorrente ha contestato la decisione dell’amministrazione
sostenendo come il danno alla salute sia notevolmente maggiore rispetto a
quanto riconosciuto dall’UAI.
A
sostegno delle proprie argomentazioni il rappresentante dell’insorgente ha
prodotto i certificati medici del Dr. __________ (doc. A2) e del Dr. __________
(doc. A3).
1.4. L’UAI, in
risposta, considerate le risultanze istruttorie e dopo aver sottoposto al SMR
la nuova documentazione medica prodotta dal ricorrente, ha ribadito la
correttezza del provvedimento preso e postulato la reiezione integrale del
gravame (doc. IV).
1.5. In data 19
febbraio 2008 il rappresentante dell’assicurato ha confermato le proprie
argomentazioni ricorsuali (doc. VI).
Il doc.
VI è stato trasmesso all’UAI per conoscenza (doc. VII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.
1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998
nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a
con riferimenti).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti
dal TFA in un’altra sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03), nella quale il TFA si è così espresso:
" 6.2.
A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante
nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una
perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le
ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza
del 12 marzo 2004 in re N., I
683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale
[ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora
recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è
tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura
della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi
dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich
in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],
Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare
pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in
linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme
presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica
oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della
sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò
risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225
consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una
simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone
tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole
gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri,
quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche
accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione
senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale,
un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i
riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare
ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero
delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno
ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29
gennaio 2003 in re P., I
129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto,
l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una
diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla
gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare
l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da
parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Anche
in un'altra sentenza del 28 maggio 2004 nella causa B. (I
702/03), il TFA ha evidenziato che:
" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte
ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso
la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità,
intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri
qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche
accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in
evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in
tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza
possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo
l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico
(profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o
stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi
a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del
12 marzo 2004 in re N., consid.
2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
segg. e 80 segg.)."
In
una sentenza del 16 dicembre 2004 nella causa J., I 770/03 pubblicata in DTF
131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto
invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa
della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si
devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza
dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante
il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im
Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno
studio approfondito di Winchkler e Foerster).
La
nostra Massima Istanza in una sentenza del 19 maggio 2006 nella causa O. (I
873/05), si è confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al
caso della fibromialgia, rilevando:
" (…)
Ora, il Tribunale federale delle
assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in
DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il
giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche
essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia
presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si
giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di
applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di
disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere
invalidante di una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di
fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa
possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente
esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore
somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile
sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza,
rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di
giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una
componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la
sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione
durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di
integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione
dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le
regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona
assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto
dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo
difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal
profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine,
sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per
l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni
qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da
un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I
873/05)
In
una sentenza del 4 luglio 2007 nella causa UAI contro M. e TCA (I 384/06) il
Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla
salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno
specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05
del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.5. L’art. 21
cpv. 4 LPGA prevede che:
"
Le prestazioni possono essere temporaneamente o definitivamente
ridotte o rifiutate se l’assicurato, nonostante una sollecitazione scritta che
indichi le conseguenze giuridiche e un adeguato termine di riflessione, si
sottrae, si oppone oppure, entro i limiti di quanto gli può essere chiesto, non
si sottopone spontaneamente a una cura o a un provvedimento d’integrazione
professionale ragionevolmente esigibile e che promette un notevole
miglioramento della capacità di lavoro o una nuova possibilità di guadagno. Non
si possono esigere cure e provvedimenti d’integrazione che rappresentano un
pericolo per la vita o per la salute."
Per
quanto riguarda il quesito di sapere se e quando un trattamento che promette un
essenziale miglioramento della capacità di guadagno di un assicurato sia
esigibile o meno, la nuova regolamentazione non ha sostanzialmente modificato
quanto previsto in precedenza (cfr. STFA U 199/04 del 14 luglio 2005, consid.
3.2.).
Secondo
la giurisprudenza federale, in virtù dell’obbligo generale di riduzione del
danno, un assicurato deve sottoporsi a un intervento che, secondo l’esperienza,
non implica difficoltà, non presenta un pericolo per la vita, comporterà con
certezza o con grande verosimiglianza la guarigione totale o un miglioramento
importante dell’affezione - conseguentemente un aumento notevole della capacità
di guadagno - e infine non provoca delle sofferenze eccessive. Determinanti al
fine di decidere circa l’esigibilità o meno di un trattamento sono le
circostanze concrete, tenendo in considerazione la persona implicata (cfr. STFA
U 199/04 del 14 luglio 2005, consid. 3.2.; RAMI 1995 U 213, p. 68; RAMI 1996 U
244, p. 144; DTF 105 V 176).
Per
quanto concerne l’aspetto soggettivo dell’esigibilità, nella succitata
STFA U 199/04 del 14 luglio 2005, il TFA, relativamente a un caso in cui
l’amministrazione aveva negato ulteriori prestazioni a un assicurato vittima di
una frattura traumatica del radio, in quanto lo stesso, dopo essere già stato
operato due volte, non si era sottoposto a un intervento di riosteosintesi che,
secondo i medici, avrebbe condotto a un’ottimale guarigione e alla piena
capacità lavorativa, ha deciso che l’operazione era esigibile sia dal profilo
oggettivo, che da quello soggettivo. Secondo l’Alta Corte, la corrispondenza
tra l’avvocato dell’assicurato e l’assicuratore LAINF e gli esiti degli
accertamenti complementari si riferivano infatti piuttosto all’esigibilità
oggettiva. Nulla risultava invece a quel momento riguardo a un particolare
timore, segnatamente a uno stato di panico, che è stato fatto valere soltanto
in seguito.
In una sentenza
del 25 febbraio 2008 pubblicata in DTF 134 V 189, nell’ambito
dell’assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha stabilito che
l’assicuratore può ridurre le proprie prestazioni se l’assicurato si rifiuta di
sottoporsi ad un trattamento medico ragionevolmente esigibile. Tuttavia, esso
deve precedentemente aver messo in mora per iscritto l’assicurato e averlo reso
attento sulle conseguenze del suo rifiuto (consid. 2). L’assicuratore può anche
ridurre le proprie prestazioni se l’assicurato, pur senza violare
un’ingiunzione, compromette il risultato del processo di guarigione con il suo
comportamento.
Al
riguardo la nostra Massima Istanza si è così espressa:
"
2.3 L'art. 21 al. 4 LPGA vise un état de fait qui naît postérieurement à la
survenance de l'accident et qui s'inscrit donc dans l'obligation générale qui
incombe à l'assuré de réduire le dommage (voir UELI KIESER, ATSG-Kommentar, n.
54 ad art. 21 LPGA). En matière d'assurance-accidents, il se conjugue avec l'art.
48 al. 1 LAA, selon lequel l'assureur peut prendre les mesures qu'exige le
traitement approprié de l'assuré en tenant compte équitablement des intérêts de
celui-ci et de ses proches. Il s'applique donc avant tout au refus de se
soumettre à un traitement médical (ou à une mesure diagnostique), car
l'assureur-accidents n'alloue pas de prestations sous la forme de réadaptation
professionnelle. Mais l'assureur-accidents peut aussi réduire ou refuser ses
prestations si l'assuré se soustrait à une mesure de réadaptation
professionnelle ordonnée par l'assurance-invalidité (JEAN-MAURICE
FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd., p.
941 ch. 341). Quant à la procédure de sommation, elle constitue un préalable
incontournable à une réduction ou à une suppression des prestations en
vertu de l'art. 21 al. 4 LPGA. Elle est nécessaire même si l'assuré déclare
d'emblée s'opposer à une mesure de réadaptation (cf. ATF 122 V 218; voir aussi
à propos de l'ancien art. 33 al. 3 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur
l'assurance militaire [LAM; RS 833.1], JÜRG MAESCHI, Kommentar zum Bundesgesetz
über die Militärversicherung [MVG] vom 19. Juni 1992,
Berne 2000, n. 33 ad art. 33 LAM).
(…)
4. Il est
vrai d'autre part qu'une réduction des prestations peut aussi être prononcée
quand l'assuré, sans enfreindre les injonctions de l'assureur-accidents,
compromet par son comportement le résultat du processus de guérison. La
jurisprudence admet en effet d'appliquer ici, par analogie, les règles
prévues en cas de réduction des prestations pour un comportement antérieur ou
concomitant à la survenance du dommage, quand l'assuré, par une négligence
grave, viole (ultérieurement) son obligation de réduire le dommage en refusant,
notamment, de se soumettre à une intervention chirurgicale (voir RAMA 1996 n° U
244 p. 152, consid. 7, U 147/94; cf. aussi MAURER, op. cit., p. 474 s.). En
l'espèce, seul pourrait entrer en considération l'art. 37 al. 2 LAA. D'après
cette disposition, si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave,
les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui
suivent l'accident sont, en dérogation à l'art. 21 al. 1 LPGA, réduites dans
l'assurance des accidents non professionnels (première phrase). Constitue une
négligence grave la violation des règles élémentaires de prudence que toute
personne raisonnable eût observées dans la même situation et les mêmes
circonstances pour éviter les conséquences dommageables prévisibles dans le
cours ordinaire des choses (voir p. ex. ATF 118 V 305 consid. 2a p. 306 et les
arrêts cités). Une négligence grave supposerait toutefois, comme condition
préalable, que le recourant ait été suffisamment renseigné par le médecin sur
les risques qu'il encourait en refusant de subir l'opération en cause. En
effet, le médecin doit donner au patient, en termes clairs, intelligibles et
aussi complets que possible, une information sur le diagnostic, la thérapie, le
pronostic, les alternatives au traitement proposé, les risques de l'opération,
les chances de guérison, éventuellement sur l'évolution spontanée de la maladie
et les questions financières, notamment relatives à l'assurance (ATF 133 III
121 consid. 4.1.2 p. 129 et les références citées). C'est au médecin qu'il
appartient d'établir qu'il a suffisamment renseigné le patient (ATF 133 III 121
consid. 4.1.3 p. 129 et les arrêts cités). En l'espèce, on ne dispose d'aucune
preuve au dossier qui permettrait d'admettre que le médecin ait renseigné de
manière suffisante le patient. Quoi qu'il en soit, la question
d'une éventuelle réduction en vertu d'une application par analogie de l'art. 37
al. 2 LAA n'est pas litigieuse en l'espèce, de sorte qu'il n'y a pas lieu de
l'examiner plus avant.” (sottolineature del redattore)
In una
sentenza 8C_156/2008 dell’11 agosto 2008, il TF ha sottolineato che:
"
2.2.2 Die Arbeitsvermittlung als berufliche
Eingliederungsmassnahme bezweckt die Wiederherstellung, Verbesserung, Erhaltung
oder Förderung der Erwerbsfähigkeit (Art. 8 Abs. 1 IVG). Ein entsprechender
Anspruch besteht grundsätzlich - sobald und solange die dafür notwendigen
Voraussetzungen (BGE 116 V 80 E. 6a S. 81; AHI 2003 S. 269 f. [I 421/01]) erfüllt sind - bis zur
erfolgreichen Eingliederung. Vorbehalten bleibt das Prinzip der Verhältnismässigkeit:
Die Arbeitsvermittlung muss nur solange erbracht werden, als der dafür
notwendige Aufwand nicht unverhältnismässig ist (Urteil I 265/05 vom 3. Oktober
2005, E. 3.1 mit Hinweisen). Der Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen nach
Art. 8 Abs. 1 IVG - und somit auch derjenige auf Arbeitsvermittlung gemäss Art.
18 Abs. 1 IVG - setzt insbesondere die subjektive Eingliederungsbereitschaft
des Versicherten voraus (vgl. das soeben zitierte Urteil I 265/05, E. 3.2).
Jedoch erlaubt der klare Wortlaut von Art. 21 Abs. 4 ATSG selbst bei
offensichtlich fehlender Eingliederungsbereitschaft der versicherten Person
keine Abweichung vom Grundsatz, dass sie ohne Rücksicht auf ihr Verhalten
auf die Folgen ihrer Widersetzlichkeit aufmerksam gemacht werden muss. Sinn
und Zweck des Mahn- und Bedenkzeitverfahrens ist einerseits, den Versicherten
nicht Folgen eines Verhaltens tragen zu lassen, über dessen Auswirkungen er
sich möglicherweise keine Rechenschaft abgelegt hat. Anderseits soll er innerhalb
der gesetzten Frist und im Wissen um die angedrohten Folgen seine bisherige
Verweigerungshaltung aufgeben können. Im Hinblick auf die Zielsetzung der
Eingliederungsmassnahmen, einen Zustand wiederherzustellen oder zu verbessern,
darf die Kürzung oder Verweigerung von Leistungen ohne Rücksicht auf das
Verhalten der versicherten Person zwingend erst dann angeordnet werden, wenn
diese gemahnt und ihr unter Bezugnahme auf das von ihr geforderte Verhalten und
Ansetzen einer angemessenen Bedenkzeit schriftlich mitgeteilt worden ist,
welche Folgen ihre Widersetzlichkeit nach sich ziehen könne (Urteil I
928/06 vom 28. April 2007, E. 4.2 mit Hinweisen). Das gilt auch für die
Einstellung einer einmal zugesprochenen Massnahme wegen angeblich fehlender
subjektiver Eingliederungsbereitschaft (Urteile 9C_494/2007 vom 6. Mai
2008, E. 2.2 und I 776/04 vom 29. März 2005, E. 4.2).
2.3 Im vorliegenden Fall wurde vor der
Einstellung der Arbeitsvermittlung kein Mahn- und Bedenkzeitverfahren
durchgeführt. Darf aus diesem formellen Grund nach der dargelegten
Rechtsprechung die Einstellung nicht mit einer angeblich fehlenden subjektiven
Eingliederungsbereitschaft begründet werden, so ist es ebenfalls nicht tunlich,
diese in die Prüfung der Verhältnismässigkeit der Weiterführung der einmal
zugesprochenen Massnahme einzubeziehen. Wie die Vorinstanz für das
Bundesgericht grundsätzlich verbindlich festgestellt hat, sind während der über
ein Jahr dauernden Betreuungsphase von Februar 2005 bis April 2006 eine
Vielzahl (erfolgloser) berufsberaterischer Interventionen dokumentiert. Dem
Protokoll der IV-Stelle Basel-Stadt ist zu entnehmen, dass diese vorab darin
bestanden, den Versicherten aufzufordern, selber zielgerichteter nach einer
angepassten Arbeit zu suchen. Auch wenn es zutrifft, dass die versicherte
Person nach einem allgemeinen Grundsatz der Invalidenversicherung zunächst
alles ihr Zumutbare selber vorzukehren hat, um die Folgen ihrer Invalidität
bestmöglich zu mildern (BGE 113 V 22 E. 4a S. 28), so ist durchaus vorstellbar,
dass die IV-Stelle den Beschwerdeführer bei seiner Eingliederung aktiver und
umfassender als bisher unterstützt, ohne damit gegen den Grundsatz der
Verhältnismässigkeit (vgl. das Urteil I 776/04 vom 29. März 2005, E. 4.3) zu
verstossen. Die IV-Stelle hat deshalb weiterhin Arbeitsvermittlung zu gewähren.“
(sottolineatura del redattore)
Sullo stesso argomento vanno
qui segnalate le sentenze I 928/06 consid. 4.2, del 25 aprile 2007,9C_494/2007
consid. 2.2 del 6 maggio 2008 e I 776/04 consid. 4.2 del 29 marzo 2005.
Va infine rilevato che
vigente il vecchio diritto, la cui giurisprudenza è tutt’ora valida (cfr.
sentenza I 824/06 del 13 marzo 2007, consid. 2.3) l’allora TFA, con sentenza
pubblicata in DTF 122 V 218, aveva affermato che qualora un assicurato si
opponga ad un provvedimento d'integrazione, l'amministrazione può disporre il
rifiuto o la soppressione di prestazioni assicurative solo dopo aver diffidato
l'interessato e dopo avergli assegnato un termine di riflessione. Tale
procedura, stabilita dall'art. 31 cpv. 1 vLAI, non può essere sostituita da un
semplice accenno (contenuto nella decisione di rifiuto o di soppressione) alla
possibilità di presentare, ulteriormente, una nuova domanda di prestazioni.
Essa deve essere applicata pure nel caso in cui l'assicurato abbia rifiutato in
modo inequivocabile di sottoporsi ad un provvedimento integrativo
ragionevolmente esigibile.
2.6. Nella
presente fattispecie l’UAI, al fine di accertare in maniera approfondita lo
stato di salute dell’assicurato, ha fatto esperire una perizia cardiologica
(Dr. __________) e una perizia psichiatrica (Dr. __________).
La
patologia cardiologica è stata vagliata dal Dr. __________, spec. FMH in
medicina interna e cardiologia, il quale nel proprio referto del 16 dicembre
2004, dopo aver illustrato l’anamnesi, i dati soggettivi dell’assicurato e le
constatazioni obiettive ha posto la seguente diagnosi e valutazione:
"
(...)
4. Diagnosi
4.1
1. Cardiopatia ischemica:
- stato dopo stenting diretto nel RIVA
prossimale 28.05.2002;
- stato
dopo by-pass aorto-coronarico singolo (LIMA su RIVA) a cuore battente e senza
circolazione extracorporea 11.11.2002;
- ventricolo
sinistro di dimensioni e FE normali, discreta ipocinesia settale;
- FRCV: ipercolesterolemia, diabete mellito
tipo il subclinico.
2. Dolori retrosternali di origine muscolo-schelettrica:
- cerchiaggio sternale prominente e
dolente.
3. Sindrome ansioso-depressiva.
4.2
Lesioni intertriginose di origine non chiara.
5. Valutazione e prognosi
Nel 2002 il paziente ha sviluppato una sindrome
coronarica acuta trattata inizialmente con stenting diretto. Purtroppo 6 mesi
più tardi si è verificata una ristenosi che ha richiesto un intervento di
by-pass aorto-coronarico singolo a cuore battente senza circolazione
extracorporea. Il risultato post-operatorio è da ritenersi buono. La capacità
di sforzo è leggermente superiore alla norma senza segni di ischemia
significativa. I dolori sternali e parasternali accusati dal paziente sono in
larga parte di origine muscolo-schelettrica e per lo più legati a un
cerchiaggio prominente e dolente alla palpazione. Questo problema sarebbe
probabilmente risolvibile con l'estrazione del cerchiaggio, intervento che il
paziente per il momento rifiuta. Ho discusso ancora la situazione e sono
riuscito a convincere il paziente di fissare un appuntamento con il dr. __________
per discutere almeno le opzioni terapeutiche. I fattori di rischio
cardio-vascolare, per quanto valutabile, sembrano essere ben controllati.
A parte di stenosi singola a carico del RIVA
prossimale, il resto dell'albero coronarico sembra normale. In questo contesto
la prognosi cardiaca a lungo termine appare abbastanza buona. Il quadro clinico
viene però denominato da una sindrome ansioso-depressiva sotto psicoterapia ma
senza interventi farmacologici particolari. Il paziente esterna un'ansia e
sensazione di timore pressoché continua che inibisce in maniera importante le
sue attività quotidiane.
B. Conseguenze sulla capacità di lavoro
1. Menomazioni dovute ai disturbi constatati
A livello psicologico e mentale il paziente
palesa una sindrome ansioso-depressiva probabilmente scatenata dalla mancata
elaborazione dei conflitti relativi all'insorgenza di una malattia coronarica
in giovane età. Visti gli antecedenti lavorativi con attività a breve termine e
licenziamenti vi potrebbe essere anche un problema psichico di fondo non meglio
definito. A questo proposito interessante sarebbe ottenere l'opinione della
psicologa __________ che ha attualmente in cura il paziente. La capacità di
sforzo è leggermente superiore alla norma senza segni di ischemia.
La funzione del ventricolo sinistro è normale. La
capacità di movimento viene limitata dal timore di un ripetersi di un evento
cardio-vascolare e da dolori retrosternali quando il paziente solleva dei pesi.
Fatti
I dolori sarebbero forse eliminabili se il paziente si sottoponesse
all'estrazione del cerchiaggio dolente.
2. Conseguenze dei disturbi sull'attività
attuale
2.1 In
senso generale l'attività lavorativa finora esercitata di operaio su cantiere
non è probabilmente più possibile trattandosi di un'occupazione pesante.
2.2 Dal
punto di vista cardiaco per attività moderate e leggere il paziente è abile al
100%. Per ottenere questo rendimento essenziale appare l'estrazione del
cerchiaggio dolente.
2.3 Probabilmente no.
2.5 Sì.
2.6 In
considerazione della situazione generale inabilità lavorativa al 100% per
attività pesanti.
2.7 Dall'11.11.2002.
2.8 Più o meno stabile.
C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione
1. Sì.
1.1 Il
paziente sarebbe reintegrabile in maniera completa in attività moderate e
leggere dopo aver estratto il cerchiaggio dolente. Non bisogna però dimenticare
che il quadro clinico viene attualmente dominato da una sindrome
ansioso-depressiva che influenza negativamente la condizione generale del
paziente.
Considerandi
2.
No.
3.
Sì.
3.1
Attività
leggere e moderate dovrebbero essere possibili, dal punto di vista cardiaco, al
100%.
3.2
In attività adeguate 8 ore al giorno.
3.3
Sì,
3.4
Inabilità lavorativa al 100% per attività
pesanti." (Doc. AI 33-3+4)
La patologia
psichiatrica è stata invece indagata dal Dr. __________, spec. FMH in
psichiatria e psicoterapia, che nel rapporto del 27 ottobre 2005, dopo aver
descritto l’anamnesi del paziente, i dati soggettivi e le constatazioni
obiettive, ha posto la diagnosi di “Sindrome ansiosa generalizzata (ICD-10:
F41.1) di entità medio-lieve e altre sindromi fobiche (ICD-10:F40.8 / elementi
di agorafobia, di fobie sociali e di fobie specifiche)” (doc. AI 38-5).
Lo
specialista ha quindi quantificato la capacità lavorativa del paziente nella
misura del 70%. Egli si è così espresso in merito alle conseguenze sulla
capacità di lavoro:
"
(...)
B) CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO
1.
Menomazione (qualitative e quantitative) dovute ai
disturbi constatati:
Il
periziando, dal lato psicopatologico, possiede una struttura psicologica con
tratti nevrotici la quale, sin dall'età giovanile, ha prodotto sintomi ansiosi
e fobici; questi sintomi, dopo l'intervento delle malattie somatiche nel 2002
quali quella coronarica e quella diabetica, hanno dato adito ad un maggior
bisogno (anche più prolungato nel tempo) di supporto psicoterapeutico con buoni
risultati, malgrado la scarsità della cultura e la struttura infantile-immaturo
del periziando, che non concede interventi "più profondi" del
profondo.
2.
Conseguenze dei disturbi
sull'attività attuale:
I disturbi psichici
del periziando, più sopra elencati, compromettono nella misura del 30% la sua
capacità lavorativa nella sua attività o nelle altre a lui idonee (non
cumulabile, le restrizioni-limitazioni maggiori sono dovute dalle condizioni
somatiche).
3.
L'ambiente di lavoro dell'assicurato è in grado di
sopportarne i disturbi psichici?
Il
periziando non ha più un ambiente di lavoro.
C) CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE:
1.
È possibile effettuare provvedimenti
d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?
Dal
lato psichiatrico (considerato anche la struttura psicologica limitata) sono
auspicabili mediante coinvolgimento del CIP per aumentare la possibilità del
successo della reintegrazione nel mondo del lavoro del periziando.
2.
È
possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?
-------------------------------------
3.
L'assicurato è in grado di
svolgere altre attività?
Dal lato psichiatrico
sì, quelle consone al suo curriculum professionale e alla sua scolarità (le
restrizioni-limitazioni sono d'ordine fisico).
D) OSSERVAZIONI, ALTRE DOMANDE
------------------------------------------
" (Doc. AI 38-5+6)
L’insorgente,
da parte sua, ha prodotto il certificato medico del Dr. __________, spec. FMH
in dermatologia, venereologia, allergologia e immunologia clinica, che in data
16.
gennaio 2008 si è espresso in questi termini:
"
Così richiesto posso nuovamente confermarvi la
persistenza, presso il paziente a margine, della sintomatologia legata alla sua
Psoriasis, in particolare nella sua forma "inversa",
che si accentua nel caso di situazione di sudorazione e di sfregamento, come si
realizza nell'ambito di lavori pesanti o di deambulazione prolungata.
Queste caratteristiche limitano le possibilità
date al paziente nel campo lavorativo, sia per quanto riguarda un'attività
specifica, sia a livello di durata dell'attività stessa.
Sperando di esservi stato utile con queste mie precisazioni
e restando a disposizione per informazioni ulteriori che potessero
necessitarvi, vi prego di gradire i miei miglior saluti." (Doc. A2)
In sede
ricorsuale l’assicurato ha poi prodotto anche la certificazione del Dr. __________,
medico generale FMH, che in data 16 gennaio 2008, ha diagnosticato quanto segue:
(…)
- cardiopatia ischemica con:
malattia monovasale con stenosi subtotale del RIVA prossimale
(5.5.2002) con impianto di stent
singolo by-pass con
impianto dell’IMA sul RIVA per restenosi filiforme nello stent
- sindrome ansiosa generalizzata di entita medio-lieve,
ed altre sindromi fobiche
- Diabete Mellito tipo II
- Psoriasi” (doc. A3)
Il medico
curante ha quindi ritenuto il paziente abile per lavori leggeri a causa della
cardiopatia ischemica. La sindrome ansiosa e le sindromi fobiche, associate
alla bassa scolarità, non permettono, per contro, lavori di concentrazione o di
controllo, per cui – a mente del Dr. __________ – l’assicurato è abile al
lavoro nella misura del 50% per lavori leggeri senza responsabilità (doc. A3).
2.7
Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125.
V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale
ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16
ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e
periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto
segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les
références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause
une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont
une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins
traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va
ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito
psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni
(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota
158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e
cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.8
Attentamente
esaminata la documentazione medica presente nell’incarto e richiamata la
giurisprudenza relativa al valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid.
2.7
), questo Tribunale non può confermare l’operato dell’amministrazione per i
motivi che seguono.
2.8.1
Dal profilo
della patologia psichiatrica l’insorgente è stato sottoposto ad una
perizia a cura del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, che
in data 27 ottobre 2005 ha
diagnosticato una sindrome ansiosa generalizzata (ICD-10: F41.1) di entità
medio-lieve e altre sindromi fobiche (ICD-10:F40.8 / elementi di agorafobia, di
fobie sociali e di fobie specifiche) (doc. AI 38-5).
Lo
psichiatra interpellato dall’amministrazione ha valutato la capacità lavorativa
del ricorrente nella misura del 70%. Secondo il Dr. __________ i disturbi
psichici del paziente compromettono nella misura del 30% la sua capacità
lavorativa nella sua attività o nelle altre a lui idonee. Lo specialista ha
inoltre precisato che tale percentuale non è cumulabile e che le
restrizioni-limitazioni maggiori sono dovute alle condizioni somatiche (doc. AI
38-5).
Il
TCA non ha motivo per scostarsi da questo apprezzamento peritale, che non è
stato smentito da altri certificati medico-specialistici attestanti delle
patologie maggiormente invalidanti.
Tuttavia,
in considerazione di quanto verrà esposto al consid. 2.8.3 la patologia
psichiatrica andrà esaminata globalmente con la patologia cardiologica,
per la quale questa Corte ritiene necessario un
ulteriore approfondimento.
Per
quanto riguarda la valutazione del medico curante Dr. __________, stesa
peraltro da un medico non specialista in psichiatria, stringata, generica,
priva di una diagnosi psichiatrica secondo una classificazione riconosciuta, senza
una valutazione delle patologie dell’interessato e del loro influsso sulla
capacità lavorativa, senza esporre il decorso della patologia e fornire una
descrizione dei trattamenti intrapresi, non adempie quindi i requisiti
richiesti dalla giurisprudenza per ritenere che un rapporto medico abbia valore
probatorio (cfr. consid. 2.7.) e non è atta a mettere in
dubbio le conclusioni alle quali è giunto il perito interpellato
dall’amministrazione.
La nostra
Massima Istanza ha ripetutamente stabilito che le certificazioni del medico
curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid.
2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di
fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353
consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve
en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de
Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Ad
esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale
ha sottolineato che:
" (...)
Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat
d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux
arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants
font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise
et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce,
c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit
fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision
attaquée. (...)"
Il TCA
sottolinea a tal proposito che in una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il
Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla
salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno
specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05
del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.8.2
Per quanto
riguarda la patologia dermatologica, va evidenziato che il referto del
Dr. __________ si limita a diagnosticare la presenza di una “Psoriasis” nella
sua forma “inversa”, che si accentua nel caso di situazione di sudorazione e di
sfregamento, realizzate nell’ambito di lavori pesanti e di deambulazione
prolungata. A mente del dermatologo il paziente è limitato nel campo
lavorativo, sia per quanto riguarda un’attività specifica, sia a livello di
durata dell’attività stessa. (doc. A2)
Anche
questa certificazione non permette al TCA una valutazione differente del quadro
valetudinario dell’assicurato. Che RI 1 fosse inabile in misura completa in
attività pesanti è stato certificato sia dal perito Dr. __________ che dal
medico del SMR, Dr. __________, quindi l’indicazione del Dr. __________,
secondo cui la patologia dermatologica si accentua nell’ambito di lavori
pesanti limitando l’assicurato nell’attività lavorativa è già stata considerata
dall’amministrazione.
Lo stesso
medico del SMR, Dr. __________, nelle proprie annotazioni del 5 febbraio 2008 ha confermato che “i limiti
funzionali derivanti dalla problematica psoriatica sono già rispettate nelle
attività ritenute esigibili…” (doc. AI IV bis) e precedentemente il medico
del SMR, Dr. __________, sempre in relazione a tale patologia ha precisato che
“tale patologia non è da ritenere, per come descritta, di entità continua e
direttamente inficiante la CL, il fastidio che può derivare da tale patologia
rientra nella percentuale di limitazione in attività confacente (30%) in misura
non sommabile ad altre componenti” (doc. AI 74-1).
2.8.3
Nell’ambito
della patologia cardiologica il Dr. __________ ha diagnosticato, in particolare,
una cardiopatia ischemica, dolori retro sternali di origine muscolo-scheletrica
e una sindrome ansioso-depressiva (doc. AI 33-3). Lo specialista ha precisato
che il paziente è stato sottoposto ad un intervento di by-pass aorto-coronarico
singolo a cuore battente senza circolazione extracorporea. A mente dello
specialista i dolori sternali e parasternali accusati dal paziente sono in
larga parte di origine muscolo-scheletrica e per lo più legati a un cerchiaggio
prominente e dolente alla palpazione. Questo problema sarebbe probabilmente
risolvibile con l’estrazione del cerchiaggio, intervento che al momento della
perizia RI 1 rifiutava (doc. AI 33-3).
Per
quanto riguarda la capacità lavorativa residua il perito interpellato ritiene
non più esigibile l’attività lavorativa di operaio di cantiere esercitata
dall’assicurato (attività pesanti).
Per
contro, in attività moderate e leggere il paziente è abile, dal punto di vista
cardiaco, in misura completa. Tuttavia, il Dr. __________ ha indicato che “per
ottenere questo rendimento essenziale appare l’estrazione del cerchiaggio
dolente” (doc. AI 33-4).
Nella
successiva riposta alle domande poste dall’UAI, in merito alle conseguenze
sulla capacità d’integrazione, lo specialista ha nuovamente precisato che il
paziente sarebbe reintegrabile in misura completa in attività moderate e
leggere dopo aver estratto il cerchiaggio dolente (doc. AI 33-4, la
sottolineatura è del redattore).
Il Dr. __________,
medico del SMR, nelle proprie annotazioni del 31 maggio 2005, ha ripreso la valutazione del Dr. __________
indicando che l’assicurato è ritenuto totalmente abile in attività moderate e
leggere se viene sottoposto all’estrazione del cerchiaggio. Il medico ha
indicato inoltre che tale intervento è esigibile visto il rischio moderato
(doc. AI 35-1). Successivamente lo stesso medico ha precisato che la patologia
psichiatrica non permette di affermare che con l’ablazione del cerchiaggio
dolente sia garantito il miglioramento della capacità lavorativa, che rischia
di essere sempre limitata dall’ansia dovuta alla patologia cardiaca (doc. AI
39-1).
Anche il
medico del SMR, Dr. __________, ha ritenuto il paziente reintegrabile in
maniera completa in attività moderate e leggere dopo aver estratto il
cerchiaggio dolente, facendo comunque riferimento alla patologia psichiatrica
quale patologia che influenzerebbe negativamente il quadro valetudinario del
paziente (doc. IV bis).
Il TCA
constata che il presupposto essenziale, dal profilo cardiaco, per ritenere
l’assicurato abile in misura completa in attività moderate e leggere è l’estrazione
del cerchiaggio dolente, ciò che in concreto non è (ancora) avvenuto.
2.9
Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio
all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità
della procedura né il principio inquisitorio.
In una
sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito
che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare
quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale
basterebbe a chiarire un fatto.
Tale
giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore
ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui
è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario
disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il
risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di
ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della
procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito
temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori.
Nemmeno
l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una
parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una
perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di
diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere
tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai
Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una
sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,
p. 196s., la nostra Corte
federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in
RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente
giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che,
in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nella
concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come
detto, si rivela lacunoso.
La
decisione impugnata va dunque annullata e l'incarto retrocesso
all'amministrazione, affinché interpelli innanzitutto il dottor __________, al
fine di stabilire quale è, dal suo profilo, la capacità lavorativa
dell'assicurato in attività adeguate, malgrado la presenza di cerchiaggio
dolente.
Alla luce
di questa risposta l'UAI effettuerà una valutazione globale, debitamente
motivata, e si pronuncerà nuovamente sul diritto alla richiesta
dell'assicurato, se del caso dopo avere applicato l'art. 21 cpv. 4 LPGA (cfr.
consid. 2.5).
2.10
Vincente
in causa, il ricorrente, patrocinato dal RA 1, __________, ha diritto ad
un'indennità per ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K
63/06 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).
2.11
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione del 14 dicembre 2007 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.9..
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili
(IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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