32.2008.141
Rendita respinta in assenza di un grado di invalidità pensionabile. Ordinati nuovi accertamenti
29 aprile 2009Italiano48 min
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Numero d'incarto:
32.2008.141
Data decisione, Autorità:
29.04.2009, TCA
Titolo:
Rendita respinta in assenza di un grado di invalidità pensionabile. Ordinati nuovi accertamenti
AFFEZIONE PSICHICA
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.141
FC/td
Lugano
29 aprile
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca
Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 agosto 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 16 luglio 2008 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel
mese di settembre 2005, RI 1, nato nel 1960, ha presentato una richiesta di
prestazioni AI per adulti indicando di essere affetto dagli esiti di un
incidente sul lavoro subito alla spalla nel 2000 oltre che da diabete (doc. AI 13).
Esperiti
gli accertamenti del caso, fra i quali una perizia ad opera del Servizio accertamento Medico dell'Assicurazione Invalidità (SAM),
con progetto di decisione del 28 novembre 2007 l’Ufficio AI ha respinto la
domanda di prestazioni avendo concluso per un grado di inabilità al guadagno
del 26% e, quindi, insufficiente per la concessione di una rendita di invalidità
(doc. AI 58-3).
1.2. A
seguito delle osservazioni formulate dall’assicurato, rappresentato dall’avv. RA
1, l’amministrazione ha esaminato l’ulteriore documentazione medica presentata,
sottoponendola anche al medico psichiatra del Servizio Medico Regionale dell’AI
(SMR) per osservazioni e con decisione 16 luglio 2008 ha confermato il precedente
provvedimento di diniego motivando quanto segue:
"
Esito degli
accertamenti:
Esaminati gli atti acquisiti in sede d'istruttoria,
segnatamente sotto il profilo medico-teorico, in particolare dalla perizia
medica pluridisciplinare a cui è stato sottoposto l'assicurato presso il
Servizio Accertamento Medico (SAM) di __________, risulta che nel mese di
dicembre dell'anno 2005, ossia allo scadere dell'anno d'attesa, presupposto
indispensabile per il riconoscimento di una rendita d'invalidità (art. 29 cpv.
1 lett. b LAI), vi è un'incapacità lavorativa del 30% nell'attività svolta
abitualmente di operaio addetto al montaggio di stampi in fabbrica. In attività
adeguata alle limitazioni funzionali vi è una totale abilità al lavoro
sull'arco di un'intera giornata ma con diminuzione del rendimento del 15%-20%.
Su tali presupposti medici abbiamo richiesto il parere
del nostro consulente in integrazione professionale, il quale indica che in
considerazione della diagnosi ed i limiti funzionali che l'assicurato presenta,
sono esigibili tutte quelle attività non qualificate semplici e ripetitive
tipiche del settore Secondario e Terziario che rispettano i limiti invalidanti
e nel contempo il profilo attitudinale (personale e professionale) del Sig. RI
1. Si tratta di attività che non richiedono una preparazione professionale
specifica ma possono già essere esercitate dopo una semplice introduzione al
posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Esempi: potrebbe essere impiegato
in lavori di controllo/sorveglianza, confezione, stampa, come pure operaio
generico (assemblaggio, produzione, stampa, lucidatura,...) autista, fattorino
di merce leggera. Inoltre l'assicurato potrebbe ancora svolgere la sua abituale
attività nella misura del 70%.
Qui di seguito viene illustrato il metodo utilizzato
per calcolare il grado d'invalidità:
Reddito da valido:
Se avesse continuato a svolgere la sua attività
abituale (operaio di linea) avrebbe potuto percepire Fr. 53'563.- nell' anno
2006 (vedi documento datore di lavoro del 13 febbraio 2006).
Reddito da invalido
1) Dai dati medici risulta che l'assicurato può ancora
svolgere la sua professione
nella
misura del 70% percependo di conseguenza un salario lordo annuo di Fr.
37'494.-.
2) Facendo riferimento alle tabelle RSS
(TA1) con riduzione del 10% per attività leggera e del 5% per l'età, la scarsa
formazione ed il lungo periodo d'inattività risulta un reddito ancora
percepibile da invalido di Fr. 39'796.-.
Calcolo del grado d'invalidità: (53'563 - 39'796 x 100)
: 53'563 = 26%
Risulta quindi una perdita di guadagno causata dal
danno alla salute (grado AI) pari ad un tasso del 26%.
Non essendo assolta la condizione connessa all'anno
d'incapacità lavorativa con una media almeno del 40% senza notevoli
interruzioni e con una conseguente perdita di guadagno, presupposto indispensabile
ai sensi dell'art. 29 cpv 1 lett b LAI, il diritto ad una rendita d'invalidità
non esiste.
Sulla base degli elementi emersi dall'analisi della
pratica, non esistono le premesse per entrare nel merito di provvedimenti
professionali volti al conseguimento di una qualifica di base. Si resta
peraltro a disposizione per entrare nel merito di una formazione ad
"hoc", qualora l'assicurato trovasse un'attività confacente con il
danno alla salute e che permetta di recuperare la capacità di guadagno residua.
Sotto espressa richiesta scritta, si rimane a
disposizione per valutare la possibilità di un aiuto al collocamento.
È importante che l'assicurato sia seguito in ambito
specialistico per terapie psicofarmacologiche.
A seguito delle osservazioni presentate in opposizione
al progetto di decisione del 28 novembre 2007 ed in particolare a seguito della
presentazione dei rapporti stilati dalla Dr.ssa __________ il 10 dicembre 2007
e dal Dr. __________ il 28 dicembre 2007, il dossier è stato nuovamente
sottoposto per competenza al vaglio del Servizio medico regionale Al (SMR).
Quest'ultimo ha inizialmente preso contatto con il Dr. __________ ed ha
richiesto copia dei rapporti stilati in occasione dei ricoveri a __________
(degenze dal 12 dicembre 2005 al 21 gennaio 2006, dal 22 settembre 2007 al 27
ottobre 2007 e dal 10 febbraio 2008 al 3 marzo 2008).
Raccolta la mancante documentazione medica il dossier è
stato valutato dal medico psichiatra dell'SMR, il quale, in un'annotazione del
30 giugno 2008, ha in sostanza potuto indicare che il quadro globale descritto
e gli status psichici riportati nei rapporti delle degenze non si discostano
sostanzialmente da quanto evidenziato in occasione della visita peritale presso
il SAM di __________.
II medico psichiatra SMR conferma quindi la valutazione
SAM non ritenendo opportuno procedere con ulteriori accertamenti medici.
In definitiva il progetto di decisione del 28 novembre
2007 risulta pertanto essere corretto e deve quindi essere confermato."
(Doc. AI 84)
1.3. Con
tempestivo ricorso al TCA l'assicurato, tramite il suo legale, ha postulato la
concessione dell’assistenza giudiziaria gratuita e ha contestato le conclusioni
dell’amministrazione, facendo valere:
"
(...)
8.
Relativamente all'aspetto psichiatrico, si ribadisce
che l'assicurato, a causa della sua difficile situazione clinica, è da ritenere
inabile al lavoro nella misura del 100%, e ciò in ogni attività. Del resto lo
stesso dottor __________, che ha seguito e segue regolarmente l'assicurato, ha
tracciato un quadro assai desolante e preoccupante.
In effetti lo stesso dottor __________, oltre ad avere
evidenziato le problematiche suicidali (confermate a __________ e che invece
non erano state considerate dal dottor __________), ha pure precisato che non
si è di certo in presenza di unicamente di "difficoltà relazionali con la
famiglia", e che invece esistono eccome difficoltà con il mondo esterno.
Del resto, l'Ufficio AI dipinge l'assicurato unicamente come una persona che
avrebbe semplicemente "dei problemi familiari...". A torto.
(…)
Nell'ambito della problematica FISICA, le valutazioni
del dottor __________ e del dottor __________ non si comprendono. Lo stato di
salute dell'assicurato è in effetti assai difficile, con continui ricoveri,
disturbi e limitazioni, che ne limitano grandemente la capacità lavorativa, sia
presso il precedente datore di lavoro che in altre attività, e ciò in ragione,
dal solo punto di vista fisico, di almeno il 50-60%.
(…)
In ogni modo si contesta la valenza e la completezza
dei rapporti peritali del dr. Bernasconi e del dottor __________, non fosse
altro che per il fatto che nessuno dei due medici incaricati (e nemmeno
l'Ufficio AI) ha effettuato una prova di carico di lavoro, come è d'uso
effettuare in questi casi (viste poi le patologie di cui soffre l'assicurato).
Si chiede comunque che detta prova venga effettuata, direttamente dall'Ufficio
Al oppure a mezzo perizia giudiziaria.
Oltretutto, va pure detto che l'Ufficio Al non ha
nemmeno proceduto ad effettuare una perizia ortopedica, che appare necessaria,
ritenute le affezioni dell'assicurato.
La decisione del 16 luglio 2008 non può quindi essere
accettata. L'assicurato in effetti, sulla base della documentazione medica
prodotta, è da considerare inabile al lavoro al 100%, e ciò sia presso il
precedente datore di lavoro, ma anche in ogni e qualsiasi attività.
Il tutto, sia per problemi fisici ma anche, e di fatto
soprattutto (anche se non solo) per motivi psichici. Si ritiene peraltro che i
rapporti medici prodotti dall'assicurato (che sono chiari, completi ed esaurienti,
e che sono stati redatti a cura di un medico e di una specialista che conoscono
da anni l'assicurato e che lo seguono e curano costantemente e con competenza)
attestino non solo il fatto che l'assicurato sia inabile al lavoro in modo
totale in ogni attività, ma attestino altresì i motivi per i quali la loro
valutazione è corretta, e parimenti descrivono in modo chiaro i motivi oggettivi
per i quali dissentono dalle conclusioni della perizia del SAM, che è fra
l'altro del tutto incompleta (non è stata fatta alcuna perizia ortopedica né alcuna
EFL).
Sulla base di quanto sopra quindi, il qui ricorrente ha
diritto ad una rendita Al al 100%, sulla base di un grado di invalidità del
100%. Circa il reddito da invalido, la questione è chiara nel senso che, essendo
l'assicurato inabile al 100%, questo reddito è pari allo 0%." (Doc. I)
1.4. Nella
risposta di causa l’amministrazione, sentito il medico SMR, ha chiesto di respingere
il gravame (IV).
1.5. In
data 15 settembre e 13 ottobre 2008 il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione
medica (VI e VIII).
Riferendosi
alle allegate Annotazioni dei medici del SMR, l’Ufficio AI, nelle sue
osservazioni 18 novembre 2008 ha affermato:
"
con riferimento al
ricorso in oggetto ed agli scritti 15.9, 13 e 30.10.2008 del rappresentante
dell'assicurato con i relativi allegati (doc. VI+C, VIII+BIS, IX e XI inc. TCA), con la medesima il ricorrente ha inoltrato i certificati
medici 1.9.2008 della Dr. __________, e 9.10.2008 del Dr. __________ che indicano
una incapacità lavorativa del 100%, chiedendo quindi di riconoscere tale
incapacità lavorativa, rispettivamente l'allestimento di una perizia.
La documentazione è stata sottoposta alla valutazione
del Servizio medico regionale dell'Al, SMR, per verificare se sia giustificata
una diversa valutazione dello stato di salute e dell'incapacità lavorativa rispetto
alla decisione impugnata, quindi la richiesta del ricorrente.
Con le allegate annotazioni 14.11.2008 il SMR ha
espresso la seguente valutazione:
" in considerazione dell'evoluzione
negativa della problematica psichiatrica s'impone rivalutazione psichiatrica
sulla base della nuova documentazione (ricovero CPC) con eventuale nuova valutazione
peritale psichiatrica."
Si giustifica quindi una rivalutazione del caso
relativamente al danno alla salute psichica.
Si chiede il rinvio degli atti all'Ufficio Al per gli
accertamenti medici di cui alle annotazioni 14.11.2008 SMR ed una successiva
nuova decisione." (Doc. XIV)
Dal canto suo nello scritto 2 dicembre 2008 l'avv. RA 1 ha affermato:
"
in merito alla
problematica di cui in oggetto, invio la presente comunicazione in nome e per
conto del signor RI 1.
Ho preso atto della cortese Sua del 20 novembre 2008, e
da parte mia sono d'accordo circa l'effettuazione della nuova valutazione
psichiatrica.
Reputo comunque che anche da punto di vista fisico ci
debba essere una rivalutazione, compresa una prova EFL." (Doc. XVII)
In data 16
gennaio 2009 ha inoltre fatto pervenire un’ulteriore certificazione datata 13
gennaio 2009 dei sanitari della Clinica Psichiatrica Cantonale (CPC) (XXI, doc.
D).
L’Ufficio AI
si è ribadito nelle sue conclusioni espresse nell’allegato del 18 novembre 2008
(XXIII).
considerato, in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’articolo 49 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H
335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00
del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26
ottobre 1999).
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante si
è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
Nel merito
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se il ricorrente ha diritto ad una rendita
d’invalidità.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzi-
ni, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag.
216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°
gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto
ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita
se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al
50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Va
altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli
ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag.
182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de
l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione
di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI
2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel
confronto dei redditi secondo la giurisprudenza - di regola - non si tiene
conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC
1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit,
pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza
citata).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete
(SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Giova
ricordare che conformemente alla giurisprudenza del TFA, il reddito da
invalido è determinato sulla
base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però
che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn")
(DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o
professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto
la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono
di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata
una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima
del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie
particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,
chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima
che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza
valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5
settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Va
poi ricordato che, qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il
reddito di una persona assicurata si situi sotto la media dei salari per
un'attività equivalente e che non si possa sostenere che essa si sia
volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve ammettere che
gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da valido
potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che l'assicurato
ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei
all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del
lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (AHI 1999, p. 329 consid.
1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 5 dicembre 2003 nella causa S., I
630/02, consid. 2.2.2 e del 2 dicembre 2002 nella causa R., I 53/02, consid.
3.3). Di conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una
determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa
professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale
(STF 20 febbraio 2008 nella causa C. [U 8/07], in quella fattispecie la
differenza salariale era del 9,58%; al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in
RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327). Va ancora rilevato
che con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato
aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui
il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di
regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; cfr.
inoltre, tuttavia, sentenza 9C-404/2007 dell’11 aprile 2008, consid. 2.3: “Da der tatsächlich erzielte Verdienst von Fr. 53'365.- nicht
deutlich unter dem Tabellenlohn von Fr. 55'640.- liegt, besteht nach der
Rechtsprechung kein Anlass, vom Grundsatz abzuweichen und zu einer Korrektur zu
schreiten (Urteile des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, R. vom 30. September 2002, I 186/01, H. vom 7. Mai 2001, I 314/00, und K. vom
16. März 1998, I 179/97)”, sottolineatura della redattrice).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10,
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre
alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a
malattia.
Non sono considerati effetti di uno stato psichico
morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per
l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna
dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante
il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato
del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto
è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai
fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno
alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o
meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto
domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa
non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile
per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid.
1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi
citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10
consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.6. Ricevuta
la domanda di prestazioni presentata da RI 1, l’amministrazione, acquisito agli
atti l’incarto dell’as-sicurazione malattia e infortuni dell’assicurato, ha interpellato
il medico psichiatra curante, dr. __________, il quale nel suo rapporto medico
11 maggio 2006, posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa
di “Sindrome da disadattamento (F43.25), con disturbo misto delle emozioni e
della condotta”, ha attestato un’inabilità lavorativa completa dall’11 novembre
2005, allegando diversa documentazione medica.
Valutata
altresì la documentazione richiamata dall’assicura-zione malattia e infortuni,
sentito il preavviso del medico SMR, l’amministrazione ha quindi
ordinato una perizia pluridisciplinare presso il SAM.
Nella
perizia multidisciplinare del 19 gennaio 2007, i sanitari del SAM, esaminata la
documentazione dell’incarto AI, fatti esperire consulti di natura psichiatrica,
neurologica e reumatologica, oltre che esami di
laboratorio e radiologici, hanno, tra l’altro, osservato:
"
(...)
5. DIAGNOSI
5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità
lavorativa
Periartropatia della spalla destra con brachialgia
associata in paziente che presenta un disequilibrio muscolare con atrofia del
cinto scapolare in stato dopo lesione completa del nervo accessorio dx (ramo
motorio al trapezio, con plegia di quest'ultimo) risalente molto probabilmente
al 1988 dopo biopsia di linfonodo.
Periartropatia omeroscapolare tendinopatica con leggera
sintomatologia d'impingement a livello della spalla di sinistra.
Sindrome del tunnel carpale di entità moderata a dx.
Turbe emotive nell'ambito di disadattamento.
5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità
lavorativa
Diabete mellito non insulino dipendente, in
trattamento, attualmente emoglobina glicata nella norma.
Nota pollinosi.
Sovrappeso con BMI 25,5 kg/m2." (Doc. AI 46)
concludendo
poi come segue:
"
7 VALUTAZIONE
MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACI-
TÀ LAVORATIVA
L'attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica
globale dell'A. nell'attività da ultimo esercitata come operaio (da ultimo
operatore di linea presso la ditta __________ di __________) è da considerare
nella misura del 70%, inteso come riduzione della capacità residua sull'arco di
un'intera giornata lavorativa.
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITA LAVORATIVA
Le conseguenze sulla capacità lavorativa derivano dalle
patologie reumatologiche, neurologiche e psichiatriche esaminate.
Dal punto di vista reumatologico, tenendo in considerazione quindi i reperti
muscolo-scheletrici, sia di tipo clinico che radiologico, in particolar modo a
livello della colonna cervicale e delle spalle bilateralmente, il nostro
consulente ritiene che l'A. presenti una limitazione dell'attività
professionale in particolar modo per l'utilizzo delle braccia, soprattutto al
braccio destro, con difficoltà ad alzarlo sopra i 60° e nell'eseguire dei
movimenti ripetitivi di rotazione, elevazione ed abduzione, in particolar modo
contro resistenza o tenendo degli oggetti. Vi sono delle limitazioni anche
nell'attività da svolgere con le braccia alzate sopra i 90° se prolungata con
il braccio di sinistra. L'attività lavorativa svolta dall'A. quale operaio
addetto al montaggio di stampi sulla linea di produzione di dischi per ruote di
automobile, esecuzione a mezzo di pressa automatica dei fori di ventilazione
sui dischi delle ruote eseguita in posizione eretta con un carico di peso tra i
3-5 kg al pezzo, nonché lavoro direttamente nella linea di produzione dei
dischi per autovetture, pure da svolgere in posizione eretta, pesi tra i 3-5
kg, vi è una limitazione massima della capacità lavorativa del 30%.
Dal punto di vista neurologico viene diagnosticata una lesione completa del
nervo accessorio, ramo motorio al trapezio, con plegia di quest'ultimo muscolo:
le limitazioni funzionali sono localizzate esclusivamente alla spalla destra:
non sono esigibili attività che necessitano di mantenere a lungo il braccio
destro sollevato fino o oltre all'orizzontale. Per tutte le altre attività che
non necessitano di posizioni particolari del braccio come descritto sopra l'A.
può essere considerato abile al lavoro al 100% e comunque in misura maggiore
dell'80%.
Dal punto di vista psichiatrico il nostro consulente diagnostica turbe
emotive nell'ambito di disadattamento: la diminuzione della capacità lavorativa
nella misura del 15-20% è giustificata dal fatto che lo stato di agitazione e
soprattutto nervosismo costatato possono determinare un certo calo della
concentrazione e dell'attenzione interferendo sulla capacità operativa dell'A.
Riassumendo, per le ragioni su esposte, dal punto di
vista fisico e psichico, valutiamo il grado di capacità lavorativa globale
nell'attività da ultimo esercitata come operaio (da ultimo operatore di linea
presso la ditta __________ di __________) nella misura del 70%. Riteniamo che
le incapacità lavorative determinate dai nostri consulenti non debbano essere
sommate in quanto tutte le patologie che causano una limitazione della capacità
lavorativa comportano sempre una diminuzione del rendimento."
(…)
Tenendo in considerazione che a causa della patologia
psichiatrica vi è una diminuzione della capacità lavorativa nella misura del
15-20% in qualunque attività lucrativa, giungiamo alla conclusione che in
un’attività adatta, che tiene conto di tutte le limitazioni descritte sopra, la
capacità lavorativa globale viene valutata nella misura dell’80-85%, intesa
come riduzione della capacità funzionale residua sull’arco di un’intera
giornata lavorativa.” (Doc. AI 46)
Di conseguenza,
l’Ufficio AI, dopo aver interpellato la consulente in integrazione
professionale (doc. AI 55), con progetto di decisione 28 novembre 2007 ha statuito
il diniego delle prestazioni, ritenendo che la documentazione all’inserto aveva
evidenziato un’incapacità lavorativa del 30% nella sua attività lavorativa e
del 15-20% in un’attività adeguata alle limitazioni funzionali indicate dai
medici (nel senso di una diminuzione di rendimento). Tale limitazione nella
capacità lavorativa comportava un grado di invalidità, stabilito mediante il raffronto
dei redditi, del 26% e, quindi, insufficiente per fondare il diritto ad una
rendita di invalidità (doc. AI 58 e sopra consid. 1.1).
2.7. Unitamente
alle sue osservazioni l’assicurato ha prodotto un certificato 10 dicembre 2007
della dr.ssa __________, internista e curante dell’assicurato dal novembre
2004, del seguente tenore:
"
Diagnosi:
• importante sindrome ansioso depressiva,
in parte reattiva, ingravescente con plurime esacerbazioni richiedenti il
ricovero In ambito, psichiatrico
• Cervicobrachialgia destra cronica di origine plurifattorlale:
- ipotrofia del trapezio destro su vecchia lesione dei
nervo accessorio dopo linfadenectonila cervicale nel 1988 per toxoplasmosi
- radicolopatia C6 su.protrusione discale
mediolaterale C5.6 a destra (FRNM 12.2004)
- trauma indiretto alla spalla destra: nel 2000 con
susseguente sindrome) miofasciale, instabilità del cipgalo. scapolare destro
• St. dopo
Intervento chirurgico per frattura dell'omero Sinistro
Pollinosi
• Diabete, mellito tipo II non insulino richiedente
• lpercolesterolemia
• Pregressa sindrome del tunnel carpale
destro." (Doc. AI 64)
Inoltre,
anche un certificato 28 dicembre 2007 del dr. __________, psichiatra curante
dell’assicurato, che ha nuovamente confermato il quadro clinico del paziente e
concluso:
"
(…)
2. Dopo questa premessa posso
confermare la mia diagnosi e cioè che siamo confrontati con un disturbo
dell'umore di carattere depressivo medio-grave con sintomi biologici, un
disturbo doloroso cronico
inquadrato in una sindrome somatoforme da dolore persistente e un disturbo dell'adattamento con turbe delle emozioni e della
condotta.
3. Ho assistito nel corso del
mio trattamento a un progressivo deterioramento delle competenze sia individuali che sociali del
paziente che nell'ultimo periodo si sta configurando con la possibilità di un allontanamento dello stesso dal
nucleo famigliare per la impossibilità di gestire la conflittualità coniugale che è stata esasperata
dalle problematiche medico-psichiatriche del paziente.
4. Da un punto di vista prognostico ritengo il caso
assolutamente sfavorevole dove esiste già da oggi
la possibilità di prevedere misure di autorità e possibili nuove ricoveri in
ambito psichiatrico.
5. Per queste considerazioni è ovvio che il paziente è
completamente inabilitato a svolgere qualsiasi attività lavorativa, in
particolar modo quella svolta precedentemente presso la Ditta __________ per il complesso intreccio tra la patologia fisica e
quella psichiatrica a cui si sono aggiunte le problematiche
psico-sociali determinate dal grave conflitto di coppia."
(Doc. AI 66)
Nella
sua presa di posizione del 24 gennaio 2008 la dr.ssa __________ del SMR ha ritenuto
indicato chiedere ulteriori delucidazioni al dr. __________ (doc. AI 69), il
quale, in uno scritto del 14 febbraio 2008, ha confermato il peggioramento
delle condizioni dell’assicurato “nell’ultimo periodo”, segnalando diverse
ospedalizzazioni avvenute nel periodo settembre-ottobre e la necessità di un
prossimo ricovero (doc. AI 74).
Sentito
nuovamente il medico SMR, il quale ha segnalato la necessità di procurarsi il
rapporto relativo al ricovero dell’assi-curato e quindi la necessità di valutare
l’opportunità di un aggiornamento peritale (doc. AI 75), acquisiti due
rapporti, del 22 marzo e 15 aprile 2008, dell’Ospedale __________ di __________
relativi a degenze avvenute tra il 10 febbraio e il 3 marzo 2008 rispettivamente
il 12 dicembre 2005 e il 21 gennaio 2006 (doc. AI 77-2 e 79), l’amministrazione
ha sentito nuovamente la dr.ssa __________, psichiatra del SMR, la quale nelle
sue Annotazioni del 30 giugno 2008 ha affermato:
"
Nel suo rapporto del
28.12.2007 il Dr med __________ riconferma la presenza di un disturbo dell'adattamento
che è stato evidenziato anche nella valutazione del perito psichiatra SAM Dr med __________. Viene segnalata un'importante conflittualità
familiare che era stata già accertata durante la valutazione SAM. Le costatazioni obiettive descritte dal Dr med __________
sono rappresentate da un paziente molto teso e collaborante, da logorrea,
pensiero leggermente perturbato, anch'essi elementi già evidenziati durante la
valutazione SAM (il Dr med __________ riportava inoltre che
Fatti
i limiti funzionali per quanto riguarda la CL era dati dallo stato di agitazione
e nervosismo che poteva determinare un certo calo della concentrazione e
dell'attenzione). Viene segnalata inoltre la recente comparsa di ideazione vagamente
suicidale (non viene riportata una pianificazione o agiti autolesivi), che era
stata esclusa durante la valutazione SAM.
Il quadro descritto non si discosta sostanzialmente da
quello evidenziato dalla perizia SAM.
Vengono segnalati dai vari
medici curanti la presenza di fattori sociali (conflittualità) familiare alla
base del disagio dell'A. Nella perizia SAM viene
sottolineato come tali fattori influiscano sul disagio personale; infatti viene
riportato che l'A riesce a dormire meglio, si sente più tranquillo da quando i
due figli più grandi se ne sono andati.
Ricovero presso l'Ospedale __________ di __________
avvenuto dal 22.09.2007 al 27.10.2007 (II ammissione) in cui viene posta come
motivazione del ricovero una riesacerbazioni ansioso depressiva strettamente
legata alla situazione generale del paziente in cui i problemi di coppia
giocherebbero un ruolo determinante. Il decorso è stato caratterizzato da un
miglioramento della tensione endopsichica ma non del sonno. Terza degenza
presso l'Ospedale __________ di __________ avvenuta dal 10.02.2008 al
03.03.2008 nonostante metta in evidenza un miglioramento del contesto sociale e
familiare grazie anche all'intervento della Commissione Tutoria propone come
ipotesi terapeutica quella di un allontanamento giornaliero di qualche ora
dalla sua famiglia proposta verso cui l'A si era mostrato aperto. Nel decorso
viene riportato che sono state apportate poche modifiche alla terapia
psicofarmacologica con le quali si è ottenuto un discreto beneficio sui tremori
alle gambe. Gli status psichici riportati nei rapporti della seconda e terza
degenza sono praticamente sovrapponibili e non si discostano significativamente
dalla valutazione psichiatrica SAM.
Nelle due degenze successive alla valutazione SAM non viene quindi riportata una variazione significativa
dello status psicopatologico tale da richiedere una nuova valutazione."
(Doc. AI 83)
Di
conseguenza, mediante il provvedimento contestato in questa sede, del 16 luglio
2008, l’amministrazione ha confermato il diniego di prestazioni (cfr. sopra consid.
1.2).
Nel
suo ricorso, l’assicurato ha censurato tali conclusioni e in data 15 settembre
2008 ha prodotto un nuovo certificato medico della dr.ssa __________, datato 1.
settembre 2008, attestante tra l’altro quanto segue:
"
Diagnosi:
● Sindrome del dolore cronico somatoforme e sindrome da
disadattamento in paziente con Importante disturbo ansioso-depressivo, in
parte reattivo alla problematica
familiare, ingravescente nell'ultimo anno, con plurime esacerbazioni richiedenti
il ricovero in ambito psichiatrico
● Cervicobrachialgia destra cronica di origine
plurifattoriale con/su:
- disestesie nel territorio
d'innervazione del n. radiale destro
- ipotrofia del trapezio destro su
vecchia lesione del nervo accessorio dopo linfadenectomia
cervicale nel 1988 per toxoplasmosi
- radicolopatia C6 su protrusione
discale mediolaterale C5-6 a destra (RNM 12.2004)
- trauma indiretto alla spalla destra nel 2000
con susseguente sindrome miofasciale,
- instabilità del cingolo scapolare
destro
- deformazione probabilmente
congenita del bordo mediale della scapola
● St. dopo intervento
chirurgico per frattura dell'omero sinistro
● Pollinosi
● Diabete mellito tipo Il non insulinorichiedente
● Ipercolesterolemia
● Pregressa sindrome del tunnel carpale destro
(...)
Dal settembre 2004 persiste una sintomatologia
algica nella regione
cervicale e scapolare destra, che irradia
il braccio, associata a disestesie e dolori nel territorio di innervazione del n. radiale. Il pollice e l'indice
della mano destra risultano costantemente addormentati e a dipendenza dei
movimenti effettuati si addormentano le altre dita e i dolori risalgono sino al braccio e l'avambraccio.
Considerandi
II muscolo trapezio trapezio e il cinto scapolare destro sono atrofici.
I dolori esacerbano alla lateroflessione e alla rotazione destra del capo e se toglie il tutore che porta
costantemente alla spalla (probabilmente a seguito dell'irritazione del
plesso brachiale imputabile alla spalla bassa). La sintomatologia persiste
tutt'oggi nonostante numerosi approcci terapeutici (farmacologici,
fisiatrici,...) e specialistici (neurologi,
reumatologi, centro di terapia del dolore OIL, ...) sia ambulatoriali che in ambito ospedaliero.
(…)
Prognosi:
Per quanto riguarda la patologia ortopedica il paziente
accusa costantemente dolori lancinanti alla cervicale ed alla spalla destra,
che esacerbano al movimento della testa e del collo o se toglie il tutore alla
spalla, associandosi a parestesie dolorose alla mano ed al braccio destro. I
dolori persistono nonostante il paziente si sia sottoposto a numerosi approcci
terapeutici e disturbano il sonno. Il signor RI 1 non è quindi in grado di
usare il braccio destro, deve portare costantemente un tutore alla spalla e
deve evitare il più possibile di muovere collo e testa. È possibile che una
parte dei dolori siano nell'ambito di un disturbo del dolore cronico
somatoforme, comunque rendono difficile qualsiasi attività lavorativa.
A seguito della sua problematica psichiatrica il signor
RI 1, a mio avviso, non è e non sarà mai in grado di svolgere un'attività
lavorativa visti i disturbi di adattamento, i problemi relazionali, le crisi di
ansia/aggressività, le fasi depressive durante le quali riferisce idee suicidali (che sino ad ora sono solo state
verbalizzate). Tale malessere è talmente marcato che risulta percepibile anche
ai profani e può sicuramente essere confermato da tutti quelli che sono
costretti a relazionare con lui (gli assistenti sociali, la segretaria del
municipio di Porza, gli insegnanti dei figli, ...).
Proiezione futura:
Confermo un'inabilità al
100% , duratura, per qualsiasi tipo di attività e che non
può essere migliorata con provvedimenti sanitari. Contesto la decisione
della perizia del SAM.
Si tratta di un paziente complesso
e mi rendo conto quanto sia difficile giudicarlo nel poco tempo a disposizione dei vari periti (il
poco è in relazione agli anni di tempo che abbiamo avuto noi curanti e non
vuole essere spregiativo). Chi lo cura da tempo è infatti concorde per una incapacità del 100% e penso che
la nostra opinione debba pur esser presa in considerazione, in quanto
specialisti.
Propongo perlomeno che il signor RI 1 possa
beneficiare di una perizia in ambito ospedaliero sull'arco di più giorni o che
possa essere valutato ambulatorialmente nell'arco di alcune settimane
presso il centro di __________. E chiedo soprattutto alla Dssa. __________ di
non pronunciare un giudizio che ha delle
ripercussioni sul futuro di un paziente senza nemmeno averlo visitato." (Doc. C)
Ha
inoltre presentato un certificato allestito il 9 ottobre 2008 dal dr. __________,
concludente, tra l’altro:
"
Il paziente presenta un disturbo
depressivo ricorrente con un episodio attuale medio-grave con sintomi biologici
F 33.11 ICD10.
È presente inoltre una sindrome da modificazione
rilevante della personalità F 61.1 ICD 10 e un probabile disturbo di
personalità misto F 61.0.
Non ritorno sulle anamnesi internistiche, neurologiche
e reumatologiche già ben espresse nei rapporti della Dr.ssa __________ e dell'Ospedale
__________ di __________.
Le comunico altresì che al momento il signor RI 1 è ricoverato
presso la Clinica psichiatrica cantonale a causa di una riaccensione grave
della sintomatologia depressiva con importanti correlati biologici e reazione
autolesionista.
Come le ho già segnalato il carattere delle
manifestazioni cliniche del paziente hanno assunto una caratteristica cronica
recidivante determinando un'impossibilità di un qualsiasi progetto di reintegrazione
nel mondo del lavoro.
Il signor RI 1 riceve un'importantissima terapia
farmacologica combinata antidepressiva a dosaggi pieni, ansiolitica e
neurolettica, oltre che ipnotica ed analgesica a dosaggi veramente importanti
che poco hanno modificato l'andamento evolutivo del quadro clinico. Le ricordo
che il paziente, che era perfettamente ben integrato nell'azienda __________, a
causa di un infortunio e della malattia, ha consumato i suoi due anni di attesa
per la perdita di salario e vive in condizioni di indigenza sotto l'assistenza
pubblica.
In conclusione, le riconfermo che il paziente RI 1 è
inabile al lavoro in qualsiasi attività nella misura completa e che attualmente
sono previsti interventi psichiatrici importanti per determinare almeno una
riduzione o un contenimento del quadro, che a causa delle implicazioni
psicosociali rischia di essere esplosivo.
È ovvio quindi che non sono per nulla in accordo con le
valutazioni espresse dai medici dell'assicurazione invalidità, particolarmente
per quanto riguarda la valutazione psichiatrica, che appare assolutamente
errata e non tenente conto della storia clinica dell'interessato." (Doc. VIIIbis)
In
proposito, nelle loro “Annotazioni” del 14 novembre 2008, il dr. __________,
generalista, e la dr.ssa __________, psichiatra del SMR hanno ritenuto indispensabile
una rivalutazione peritale di natura psichica osservando:
"
(...)
Nuova documentazione presentata in sede di ricorso:
rapporto della dr.ssa __________ del 1.9.2008:
- problematica principale è di origine psichiatrica
con importanti difficoltà relazionali
- viene confermata una IL del 100%
Rapporto dr. __________ del 9.10.2008:
- assicurato attualmente ricoverato presso la Clinica
__________ di __________
Valutazione:
in considerazione dell'evoluzione negativa della
problematica psichiatrica s'impone rivalutazione psichiatrica sulla base della
nuova documentazione (ricovero CPC) con eventuale nuova valutazione peritale
psichiatrica." (Doc. XIV+bis)
Infine, in
data 16 gennaio 2009 l’assicurato ha fatto pervenire un’ulteriore certificazione
dei sanitari della Clinica __________ riferita a una degenza dal 6 ottobre al
24.
dicembre 2008 per la diagnosi di “sindrome depressiva ricorrente, episodio
attuale grave senza sintomi psicotici (ICD 10 F33.2)” (doc. D).
In merito,
nelle Annotazioni del 28 gennaio 2009, il dr. __________ e la dr.ssa __________
del SMR, hanno ribadito la necessità di effettuare una rivalutazione peritale
psichiatrica (XXIII).
2.8
Va
qui ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, affinché un rapporto medico abbia valore probatorio determinante
occorre che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si
fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag.
108.
consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01],
consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile
1998.
nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e
332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato
si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354
consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Per quel
che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a
favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
Inoltre,
nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha
fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui
questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve
esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo
Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.9
Nella
fattispecie, l’Ufficio AI ha sostanzialmente negato l’attribuzione di una rendita
di invalidità oltre che di ogni provvedimento professionale ritenendo che l’assicurato,
in base alla perizia SAM, andava considerato abile al lavoro nella misura del
70% nell’attività abitualmente svolta di operaio addetto al montaggio di stampi
in fabbrica, mentre che in attività adeguate e rispettose delle limitazioni
funzionali indicate dai periti andava ritenuto abile al lavoro in misura completa
ma con una diminuzione del rendimento del 15-20% (doc. AI 58). L’amministrazione
si è basata essenzialmente sulla conclusioni della perizia eseguita dal SAM in
data 19 gennaio 2007 (cfr. doc. AI 46 e sopra consid. 2.6).
Tale tesi è
stata contestata dal ricorrente, il quale, sulla base dei certificati prodotti,
ha in sostanza sostenuto di essere inabile al lavoro in misura totale.
Ora,
ricordato come per costante giurisprudenza il giudice delle
assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base
della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in
concreto il 16 luglio 2008 (doc. A) - quando si ritenga che fatti verificatisi
ulteriormente possano imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione resa (DTF 132 V 220 consid. 3; DTF 129
V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b), i rapporti medici
prodotti dall’interessato in sede ricorsuale possono essere presi in
considerazione poiché quanto descritto dagli specialisti si riferisce anche alla
sua situazione psichiatrica antecedente all’emissione della decisione
contestata.
Al riguardo, viste
le citate attestazioni degli specialisti (doc. C, VIIIbis e D), segnatamente
quelle del dr. __________, psichiatra che ha in cura il ricorrente dal novembre
2005, appare in particolare verosimile che i problemi psichiatrici che affliggono
l’assicurato abbiano limitato la sua capacità lavorativa in misura non
trascurabile e potenzialmente maggiore a quanto concluso dal dr. __________ nel
suo referto per il SAM del 23 novembre 2006 (doc. 46-31), anche considerato il
trattamento con psicofarmaci in dosi massicce (anche in forma di trattamenti
infusionali in ambito stazionario) segnalato dallo psichiatra curante così come
i ripetuti ricoveri ospedalieri subiti dall’assicurato. Di conseguenza appare
pure verosimile che al momento della resa dell’atto amministrativo litigioso lo
stato di salute dell’assicurato e gli effetti invalidanti ad esso riconducibili
fossero tali da giustificare l’esperimento di ulteriori indagini mediche.
Inoltre, nel rapporto del 1. settembre 2008, anche la dr.ssa __________, che
cura l’assicurato dal 30 novembre 2004, sottolinea la gravità della
problematica psichiatrica che, a suo dire, rappresenta “la problematica
principale” (doc. C e consid. 2.7).
Non si può del
resto tralasciare di osservare che il giudizio di inabilità lavorativa nella
misura del 26% è stato tratto dall’amministrazione, mediante il provvedimento
contestato del 16 luglio 2008, sulla base di una perizia eseguita dal SAM nel
gennaio 2007 e, quindi, risalente a un anno e mezzo prima.
Va detto poi che le
osservazioni aggiuntive richieste dal medico SMR per valutare le nuove
certificazioni mediche psichiatriche presentate dall’assicurato durante la
procedura amministrativa sono state presentate dalla dr.ssa __________,
psichiatra del SMR, in data 30 giugno 2008 sulla base di un semplice esame
degli atti senza un nuovo esame clinico e personale del paziente (doc. 83; cfr.
sopra consid. 2.7). Va altresì rilevato che sulle critiche ripetutamente mosse
dall’interessato alle conclusioni dei sanitari del SAM, in particolare in
materia psichiatrica, in sede amministrativa e precedentemente alla resa del
provvedimento contestato non è stato nemmeno chiamato ad esprimersi
direttamente il dr. __________, psichiatra, nella sua qualità di estensore del
referto psichiatrico facente parte della perizia del SAM (doc. 46 e cfr. sopra
2.6
e 2.7).
Del
resto, esaminate le certificazioni prodotte in sede ricorsuale, anche
l’amministrazione, sentito il preavviso dei medici SMR, nelle sue osservazioni
18.
novembre 2008 (XIV) ha dichiarato di ritenere necessario procedere a nuovi accertamenti
psichici, posto come dall’inserto non fosse possibile desumere l’evoluzione
esatta delle problematiche di cui è sofferente il richiedente (cfr. XIV; cfr.
sopra consid. 1.5 e consid. 2.7). Va detto in proposito che la certificazione
del 13 gennaio 2009 dei sanitari della CPC, prodotta dal ricorrente successivamente
alla presa di posizione 18 novembre 2008 dell’Ufficio AI (IX), non fa che
confermare ulteriormente la necessità di istruire la pratica, gli psichiatri
che hanno avuto in cura in cura il ricorrente durante quest’ennesimo ricovero
protrattosi dal 6 ottobre al 24 dicembre 2008 confermando la gravità delle sue
condizioni (doc. D e cfr. sopra consid. 2.7).
Questa Corte deve
quindi condividere la necessità di esperire ulteriori chiarimenti di natura psichiatrica,
mediante una perizia specialistica, ritenuto come la documentazione all’inserto
non consenta di addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio
sullo stato di salute dell'assicurato e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti
sino al momento determinante della pronuncia del provvedimento amministrativo
querelato (DTF 132 V 215 e 121 V 362).
Per
contro, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente (XVI), questa Corte
non ritiene necessario procedere ad ulteriori accertamenti riferiti alle altre
patologie di cui soffre il ricorrente, di natura internistica, reumatologica e
neurologica. In effetti, le stesse sono già state adeguatamente e approfonditamente
indagate nell’ambito della corposa perizia del SAM, la quale, per quanto
riguarda gli aspetti “fisici”, può senza dubbio essere ritenuta dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri
giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.6 e 2.8).
Del
resto va detto che questa approfondita valutazione non è stata smentita, per
quanto riferito alle patologie non psichiatriche, da altri certificati da parte
di medici specialisti attestanti in modo convincente una diversa situazione
clinica o un peggioramento duraturo delle sintomatologie rilevate o comunque atti
a dimostrare che, al momento dell'emanazione dell'atto impugnato, i disturbi di
cui è affetto incidessero sulla sua capacità lavorativa in maniera superiore a
quanto appurato dai periti.
In
particolare, a suddette conclusioni nulla può modificare la certificazione del
1.
settembre 2008 della dr.ssa __________, internista, la quale ha del
resto riferito di patologie già note sottolineando soprattutto il peggioramento
della situazione psichiatrica che, secondo la curante, costituisce in effetti attualmente
la problematica maggiore (doc. C e sopra consid. 2.7). Per il resto, tale
certificazione non apporta nuovi elementi clinici, ma si
limita essenzialmente a dare una diversa, ma non motivata, interpretazione
della capacità lavorativa residua, ciò che tuttavia non permette di discostarsi
dalle valide conclusioni tratte dai periti del SAM in merito alle patologie
extra psichiatriche. A prescindere quindi dalle considerazioni generali che si
impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di
fiducia (cfr. sopra consid. 2.8), se ne deve concludere che la certificazione
della dr.ssa __________ non apporta, per quanto riferito alle problematiche
extra psichiatriche, elementi nuovi o considerazioni che possano in qualche
modo mutare le conclusioni tratte dai medici del SAM sulla base di un’accurata
e approfondita valutazione del caso (cfr. per esteso al consid. 2.8).
Né
del resto l’attestazione del servizio di medicina interna dell’Ospedale regionale
di __________ del 18 luglio 2008 (doc. B) apporta elementi nuovi limitandosi ad
elencare le già note affezioni. Infine, i medici SMR dr. __________ e dr.ssa __________,
nelle loro Annotazioni del 26 agosto 2008, già hanno pertinentemente osservato
come nel presente caso l’effettuazione di una EFL (prova di carico di lavoro)
non sia né necessaria né opportuna (IV).
Né
infine l’interessato ha fatto valere, nel suo gravame, altre allegazioni che possano
in qualche modo modificare le suesposte conclusioni.
2.10
Mentre
il ricorrente ha chiesto in sostanza l’effettuazione di una perizia medica giudiziaria
(cfr. VIII, XI), l’amministrazione, postulata la retrocessione degli atti, ha indicato
che avrebbe proceduto direttamente ad effettuare gli opportuni approfondimenti
medici ordinando in particolare una perizia psichiatrica (XIV).
Secondo
la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non
viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il
principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.
136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un
diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o
una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza
è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.
560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF
che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare
d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora,
secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è
quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della
gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte
abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della
procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore
che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa
giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad
essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie
lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA
del 9 marzo 2005 nella causa G., 35.2004.100).
D’altra
parte, in una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00,
pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo
riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il
rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato
i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li
avrebbe comunque puntualmente accertati.
In
concreto, ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti che, come detto,
si rileva lacunoso. La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto
rinviato all'Ufficio AI, affinché predisponga i necessari accertamenti medici,
segnatamente di natura psichiatrica, intesi a valutare l’evoluzione delle problematiche
psichiatriche di cui soffre il ricorrente e la loro ripercussione sulla sua
capacità lavorativa, tendendo altresì presente le altre patologie, non
pscichiatriche, diagnosticate al ricorrente e le relative ripercussioni sulla
capacità lavorativa indagate in sede peritale.
In
esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà quindi
nuovamente sull’eventuale diritto alla rendita dell’assicurato, mediante il consueto
raffronto dei redditi, e questo nel rispetto dei principi legali e
giurisprudenziali applicabili (cfr. in proposito il consid. 2.4).
2.11
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Inoltre
l'assicurato, patrocinato da un
legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’500.-- a
titolo di ripetibili.
Secondo la costante giurisprudenza del TFA
l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA
del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui ai consid. 2.9 e 2.10
e renda una nuova decisione.
2. Le
spese di fr. 200.- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa),
ciò che rende priva d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria presentata
in sede di ricorso.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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