Lexipedia

Decisione

32.2008.141

Rendita respinta in assenza di un grado di invalidità pensionabile. Ordinati nuovi accertamenti

29 aprile 2009Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

i limiti funzionali per quanto riguarda la CL era dati dallo stato di agitazione

e nervosismo che poteva determinare un certo calo della concentrazione e

dell'attenzione). Viene segnalata inoltre la recente comparsa di ideazione vagamente

suicidale (non viene riportata una pianificazione o agiti autolesivi), che era

stata esclusa durante la valutazione SAM.

Il quadro descritto non si discosta sostanzialmente da

quello evidenziato dalla perizia SAM.

Vengono segnalati dai vari

medici curanti la presenza di fattori sociali (conflittualità) familiare alla

base del disagio dell'A. Nella perizia SAM viene

sottolineato come tali fattori influiscano sul disagio personale; infatti viene

riportato che l'A riesce a dormire meglio, si sente più tranquillo da quando i

due figli più grandi se ne sono andati.

Ricovero presso l'Ospedale __________ di __________

avvenuto dal 22.09.2007 al 27.10.2007 (II ammissione) in cui viene posta come

motivazione del ricovero una riesacerbazioni ansioso depressiva strettamente

legata alla situazione generale del paziente in cui i problemi di coppia

giocherebbero un ruolo determinante. Il decorso è stato caratterizzato da un

miglioramento della tensione endopsichica ma non del sonno. Terza degenza

presso l'Ospedale __________ di __________ avvenuta dal 10.02.2008 al

03.03.2008 nonostante metta in evidenza un miglioramento del contesto sociale e

familiare grazie anche all'intervento della Commissione Tutoria propone come

ipotesi terapeutica quella di un allontanamento giornaliero di qualche ora

dalla sua famiglia proposta verso cui l'A si era mostrato aperto. Nel decorso

viene riportato che sono state apportate poche modifiche alla terapia

psicofarmacologica con le quali si è ottenuto un discreto beneficio sui tremori

alle gambe. Gli status psichici riportati nei rapporti della seconda e terza

degenza sono praticamente sovrapponibili e non si discostano significativamente

dalla valutazione psichiatrica SAM.

Nelle due degenze successive alla valutazione SAM non viene quindi riportata una variazione significativa

dello status psicopatologico tale da richiedere una nuova valutazione."

(Doc. AI 83)

Di

conseguenza, mediante il provvedimento contestato in questa sede, del 16 luglio

2008, l’amministrazione ha confermato il diniego di prestazioni (cfr. sopra consid.

1.2).

Nel

suo ricorso, l’assicurato ha censurato tali conclusioni e in data 15 settembre

2008 ha prodotto un nuovo certificato medico della dr.ssa __________, datato 1.

settembre 2008, attestante tra l’altro quanto segue:

"

Diagnosi:

● Sindrome del dolore cronico somatoforme e sindrome da

disadattamento in paziente con Importante disturbo ansioso-depressivo, in

parte reattivo alla problematica

familiare, ingravescente nell'ultimo anno, con plurime esacerbazioni richiedenti

il ricovero in ambito psichiatrico

● Cervicobrachialgia destra cronica di origine

plurifattoriale con/su:

- disestesie nel territorio

d'innervazione del n. radiale destro

- ipotrofia del trapezio destro su

vecchia lesione del nervo accessorio dopo linfadenectomia

cervicale nel 1988 per toxoplasmosi

- radicolopatia C6 su protrusione

discale mediolaterale C5-6 a destra (RNM 12.2004)

- trauma indiretto alla spalla destra nel 2000

con susseguente sindrome miofasciale,

- instabilità del cingolo scapolare

destro

- deformazione probabilmente

congenita del bordo mediale della scapola

● St. dopo intervento

chirurgico per frattura dell'omero sinistro

● Pollinosi

● Diabete mellito tipo Il non insulinorichiedente

● Ipercolesterolemia

● Pregressa sindrome del tunnel carpale destro

(...)

Dal settembre 2004 persiste una sintomatologia

algica nella regione

cervicale e scapolare destra, che irradia

il braccio, associata a disestesie e dolori nel territorio di innervazione del n. radiale. Il pollice e l'indice

della mano destra risultano costantemente addormentati e a dipendenza dei

movimenti effettuati si addormentano le altre dita e i dolori risalgono sino al braccio e l'avambraccio.

Considerandi

II muscolo trapezio trapezio e il cinto scapolare destro sono atrofici.

I dolori esacerbano alla lateroflessione e alla rotazione destra del capo e se toglie il tutore che porta

costantemente alla spalla (probabilmente a seguito dell'irritazione del

plesso brachiale imputabile alla spalla bassa). La sintomatologia persiste

tutt'oggi nonostante numerosi approcci terapeutici (farmacologici,

fisiatrici,...) e specialistici (neurologi,

reumatologi, centro di terapia del dolore OIL, ...) sia ambulatoriali che in ambito ospedaliero.

(…)

Prognosi:

Per quanto riguarda la patologia ortopedica il paziente

accusa costantemente dolori lancinanti alla cervicale ed alla spalla destra,

che esacerbano al movimento della testa e del collo o se toglie il tutore alla

spalla, associandosi a parestesie dolorose alla mano ed al braccio destro. I

dolori persistono nonostante il paziente si sia sottoposto a numerosi approcci

terapeutici e disturbano il sonno. Il signor RI 1 non è quindi in grado di

usare il braccio destro, deve portare costantemente un tutore alla spalla e

deve evitare il più possibile di muovere collo e testa. È possibile che una

parte dei dolori siano nell'ambito di un disturbo del dolore cronico

somatoforme, comunque rendono difficile qualsiasi attività lavorativa.

A seguito della sua problematica psichiatrica il signor

RI 1, a mio avviso, non è e non sarà mai in grado di svolgere un'attività

lavorativa visti i disturbi di adattamento, i problemi relazionali, le crisi di

ansia/aggressività, le fasi depressive durante le quali riferisce idee suicidali (che sino ad ora sono solo state

verbalizzate). Tale malessere è talmente marcato che risulta percepibile anche

ai profani e può sicuramente essere confermato da tutti quelli che sono

costretti a relazionare con lui (gli assistenti sociali, la segretaria del

municipio di Porza, gli insegnanti dei figli, ...).

Proiezione futura:

Confermo un'inabilità al

100% , duratura, per qualsiasi tipo di attività e che non

può essere migliorata con provvedimenti sanitari. Contesto la decisione

della perizia del SAM.

Si tratta di un paziente complesso

e mi rendo conto quanto sia difficile giudicarlo nel poco tempo a disposizione dei vari periti (il

poco è in relazione agli anni di tempo che abbiamo avuto noi curanti e non

vuole essere spregiativo). Chi lo cura da tempo è infatti concorde per una incapacità del 100% e penso che

la nostra opinione debba pur esser presa in considerazione, in quanto

specialisti.

Propongo perlomeno che il signor RI 1 possa

beneficiare di una perizia in ambito ospedaliero sull'arco di più giorni o che

possa essere valutato ambulatorialmente nell'arco di alcune settimane

presso il centro di __________. E chiedo soprattutto alla Dssa. __________ di

non pronunciare un giudizio che ha delle

ripercussioni sul futuro di un paziente senza nemmeno averlo visitato." (Doc. C)

Ha

inoltre presentato un certificato allestito il 9 ottobre 2008 dal dr. __________,

concludente, tra l’altro:

"

Il paziente presenta un disturbo

depressivo ricorrente con un episodio attuale medio-grave con sintomi biologici

F 33.11 ICD10.

È presente inoltre una sindrome da modificazione

rilevante della personalità F 61.1 ICD 10 e un probabile disturbo di

personalità misto F 61.0.

Non ritorno sulle anamnesi internistiche, neurologiche

e reumatologiche già ben espresse nei rapporti della Dr.ssa __________ e dell'Ospedale

__________ di __________.

Le comunico altresì che al momento il signor RI 1 è ricoverato

presso la Clinica psichiatrica cantonale a causa di una riaccensione grave

della sintomatologia depressiva con importanti correlati biologici e reazione

autolesionista.

Come le ho già segnalato il carattere delle

manifestazioni cliniche del paziente hanno assunto una caratteristica cronica

recidivante determinando un'impossibilità di un qualsiasi progetto di reintegrazione

nel mondo del lavoro.

Il signor RI 1 riceve un'importantissima terapia

farmacologica combinata antidepressiva a dosaggi pieni, ansiolitica e

neurolettica, oltre che ipnotica ed analgesica a dosaggi veramente importanti

che poco hanno modificato l'andamento evolutivo del quadro clinico. Le ricordo

che il paziente, che era perfettamente ben integrato nell'azienda __________, a

causa di un infortunio e della malattia, ha consumato i suoi due anni di attesa

per la perdita di salario e vive in condizioni di indigenza sotto l'assistenza

pubblica.

In conclusione, le riconfermo che il paziente RI 1 è

inabile al lavoro in qualsiasi attività nella misura completa e che attualmente

sono previsti interventi psichiatrici importanti per determinare almeno una

riduzione o un contenimento del quadro, che a causa delle implicazioni

psicosociali rischia di essere esplosivo.

È ovvio quindi che non sono per nulla in accordo con le

valutazioni espresse dai medici dell'assicurazione invalidità, particolarmente

per quanto riguarda la valutazione psichiatrica, che appare assolutamente

errata e non tenente conto della storia clinica dell'interessato." (Doc. VIIIbis)

In

proposito, nelle loro “Annotazioni” del 14 novembre 2008, il dr. __________,

generalista, e la dr.ssa __________, psichiatra del SMR hanno ritenuto indispensabile

una rivalutazione peritale di natura psichica osservando:

"

(...)

Nuova documentazione presentata in sede di ricorso:

rapporto della dr.ssa __________ del 1.9.2008:

- problematica principale è di origine psichiatrica

con importanti difficoltà relazionali

- viene confermata una IL del 100%

Rapporto dr. __________ del 9.10.2008:

- assicurato attualmente ricoverato presso la Clinica

__________ di __________

Valutazione:

in considerazione dell'evoluzione negativa della

problematica psichiatrica s'impone rivalutazione psichiatrica sulla base della

nuova documentazione (ricovero CPC) con eventuale nuova valutazione peritale

psichiatrica." (Doc. XIV+bis)

Infine, in

data 16 gennaio 2009 l’assicurato ha fatto pervenire un’ulteriore certificazione

dei sanitari della Clinica __________ riferita a una degenza dal 6 ottobre al

24.

dicembre 2008 per la diagnosi di “sindrome depressiva ricorrente, episodio

attuale grave senza sintomi psicotici (ICD 10 F33.2)” (doc. D).

In merito,

nelle Annotazioni del 28 gennaio 2009, il dr. __________ e la dr.ssa __________

del SMR, hanno ribadito la necessità di effettuare una rivalutazione peritale

psichiatrica (XXIII).

2.8

Va

qui ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, affinché un rapporto medico abbia valore probatorio determinante

occorre che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si

fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si

lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti

(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere

motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag.

108.

consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01],

consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile

1998.

nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e

332; ZAK 1986 pag. 189).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato

si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354

consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Per quel

che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della

vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a

favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

Inoltre,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui

questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve

esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo

Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.9

Nella

fattispecie, l’Ufficio AI ha sostanzialmente negato l’attribuzione di una rendita

di invalidità oltre che di ogni provvedimento professionale ritenendo che l’assicurato,

in base alla perizia SAM, andava considerato abile al lavoro nella misura del

70% nell’attività abitualmente svolta di operaio addetto al montaggio di stampi

in fabbrica, mentre che in attività adeguate e rispettose delle limitazioni

funzionali indicate dai periti andava ritenuto abile al lavoro in misura completa

ma con una diminuzione del rendimento del 15-20% (doc. AI 58). L’amministrazione

si è basata essenzialmente sulla conclusioni della perizia eseguita dal SAM in

data 19 gennaio 2007 (cfr. doc. AI 46 e sopra consid. 2.6).

Tale tesi è

stata contestata dal ricorrente, il quale, sulla base dei certificati prodotti,

ha in sostanza sostenuto di essere inabile al lavoro in misura totale.

Ora,

ricordato come per costante giurisprudenza il giudice delle

assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base

della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in

concreto il 16 luglio 2008 (doc. A) - quando si ritenga che fatti verificatisi

ulteriormente possano imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione resa (DTF 132 V 220 consid. 3; DTF 129

V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b), i rapporti medici

prodotti dall’interessato in sede ricorsuale possono essere presi in

considerazione poiché quanto descritto dagli specialisti si riferisce anche alla

sua situazione psichiatrica antecedente all’emissione della decisione

contestata.

Al riguardo, viste

le citate attestazioni degli specialisti (doc. C, VIIIbis e D), segnatamente

quelle del dr. __________, psichiatra che ha in cura il ricorrente dal novembre

2005, appare in particolare verosimile che i problemi psichiatrici che affliggono

l’assicurato abbiano limitato la sua capacità lavorativa in misura non

trascurabile e potenzialmente maggiore a quanto concluso dal dr. __________ nel

suo referto per il SAM del 23 novembre 2006 (doc. 46-31), anche considerato il

trattamento con psicofarmaci in dosi massicce (anche in forma di trattamenti

infusionali in ambito stazionario) segnalato dallo psichiatra curante così come

i ripetuti ricoveri ospedalieri subiti dall’assicurato. Di conseguenza appare

pure verosimile che al momento della resa dell’atto amministrativo litigioso lo

stato di salute dell’assicurato e gli effetti invalidanti ad esso riconducibili

fossero tali da giustificare l’esperimento di ulteriori indagini mediche.

Inoltre, nel rapporto del 1. settembre 2008, anche la dr.ssa __________, che

cura l’assicurato dal 30 novembre 2004, sottolinea la gravità della

problematica psichiatrica che, a suo dire, rappresenta “la problematica

principale” (doc. C e consid. 2.7).

Non si può del

resto tralasciare di osservare che il giudizio di inabilità lavorativa nella

misura del 26% è stato tratto dall’amministrazione, mediante il provvedimento

contestato del 16 luglio 2008, sulla base di una perizia eseguita dal SAM nel

gennaio 2007 e, quindi, risalente a un anno e mezzo prima.

Va detto poi che le

osservazioni aggiuntive richieste dal medico SMR per valutare le nuove

certificazioni mediche psichiatriche presentate dall’assicurato durante la

procedura amministrativa sono state presentate dalla dr.ssa __________,

psichiatra del SMR, in data 30 giugno 2008 sulla base di un semplice esame

degli atti senza un nuovo esame clinico e personale del paziente (doc. 83; cfr.

sopra consid. 2.7). Va altresì rilevato che sulle critiche ripetutamente mosse

dall’interessato alle conclusioni dei sanitari del SAM, in particolare in

materia psichiatrica, in sede amministrativa e precedentemente alla resa del

provvedimento contestato non è stato nemmeno chiamato ad esprimersi

direttamente il dr. __________, psichiatra, nella sua qualità di estensore del

referto psichiatrico facente parte della perizia del SAM (doc. 46 e cfr. sopra

2.6

e 2.7).

Del

resto, esaminate le certificazioni prodotte in sede ricorsuale, anche

l’amministrazione, sentito il preavviso dei medici SMR, nelle sue osservazioni

18.

novembre 2008 (XIV) ha dichiarato di ritenere necessario procedere a nuovi accertamenti

psichici, posto come dall’inserto non fosse possibile desumere l’evoluzione

esatta delle problematiche di cui è sofferente il richiedente (cfr. XIV; cfr.

sopra consid. 1.5 e consid. 2.7). Va detto in proposito che la certificazione

del 13 gennaio 2009 dei sanitari della CPC, prodotta dal ricorrente successivamente

alla presa di posizione 18 novembre 2008 dell’Ufficio AI (IX), non fa che

confermare ulteriormente la necessità di istruire la pratica, gli psichiatri

che hanno avuto in cura in cura il ricorrente durante quest’ennesimo ricovero

protrattosi dal 6 ottobre al 24 dicembre 2008 confermando la gravità delle sue

condizioni (doc. D e cfr. sopra consid. 2.7).

Questa Corte deve

quindi condividere la necessità di esperire ulteriori chiarimenti di natura psichiatrica,

mediante una perizia specialistica, ritenuto come la documentazione all’inserto

non consenta di addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio

sullo stato di salute dell'assicurato e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti

sino al momento determinante della pronuncia del provvedimento amministrativo

querelato (DTF 132 V 215 e 121 V 362).

Per

contro, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente (XVI), questa Corte

non ritiene necessario procedere ad ulteriori accertamenti riferiti alle altre

patologie di cui soffre il ricorrente, di natura internistica, reumatologica e

neurologica. In effetti, le stesse sono già state adeguatamente e approfonditamente

indagate nell’ambito della corposa perizia del SAM, la quale, per quanto

riguarda gli aspetti “fisici”, può senza dubbio essere ritenuta dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri

giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.6 e 2.8).

Del

resto va detto che questa approfondita valutazione non è stata smentita, per

quanto riferito alle patologie non psichiatriche, da altri certificati da parte

di medici specialisti attestanti in modo convincente una diversa situazione

clinica o un peggioramento duraturo delle sintomatologie rilevate o comunque atti

a dimostrare che, al momento dell'emanazione dell'atto impugnato, i disturbi di

cui è affetto incidessero sulla sua capacità lavorativa in maniera superiore a

quanto appurato dai periti.

In

particolare, a suddette conclusioni nulla può modificare la certificazione del

1.

settembre 2008 della dr.ssa __________, internista, la quale ha del

resto riferito di patologie già note sottolineando soprattutto il peggioramento

della situazione psichiatrica che, secondo la curante, costituisce in effetti attualmente

la problematica maggiore (doc. C e sopra consid. 2.7). Per il resto, tale

certificazione non apporta nuovi elementi clinici, ma si

limita essenzialmente a dare una diversa, ma non motivata, interpretazione

della capacità lavorativa residua, ciò che tuttavia non permette di discostarsi

dalle valide conclusioni tratte dai periti del SAM in merito alle patologie

extra psichiatriche. A prescindere quindi dalle considerazioni generali che si

impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di

fiducia (cfr. sopra consid. 2.8), se ne deve concludere che la certificazione

della dr.ssa __________ non apporta, per quanto riferito alle problematiche

extra psichiatriche, elementi nuovi o considerazioni che possano in qualche

modo mutare le conclusioni tratte dai medici del SAM sulla base di un’accurata

e approfondita valutazione del caso (cfr. per esteso al consid. 2.8).

del resto l’attestazione del servizio di medicina interna dell’Ospedale regionale

di __________ del 18 luglio 2008 (doc. B) apporta elementi nuovi limitandosi ad

elencare le già note affezioni. Infine, i medici SMR dr. __________ e dr.ssa __________,

nelle loro Annotazioni del 26 agosto 2008, già hanno pertinentemente osservato

come nel presente caso l’effettuazione di una EFL (prova di carico di lavoro)

non sia né necessaria né opportuna (IV).

infine l’interessato ha fatto valere, nel suo gravame, altre allegazioni che possano

in qualche modo modificare le suesposte conclusioni.

2.10

Mentre

il ricorrente ha chiesto in sostanza l’effettuazione di una perizia medica giudiziaria

(cfr. VIII, XI), l’amministrazione, postulata la retrocessione degli atti, ha indicato

che avrebbe proceduto direttamente ad effettuare gli opportuni approfondimenti

medici ordinando in particolare una perizia psichiatrica (XIV).

Secondo

la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non

viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il

principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.

136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un

diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o

una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza

è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.

560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF

che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare

d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora,

secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è

quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della

gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte

abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della

procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore

che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa

giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad

essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie

lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA

del 9 marzo 2005 nella causa G., 35.2004.100).

D’altra

parte, in una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00,

pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo

riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il

rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato

i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li

avrebbe comunque puntualmente accertati.

In

concreto, ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti che, come detto,

si rileva lacunoso. La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto

rinviato all'Ufficio AI, affinché predisponga i necessari accertamenti medici,

segnatamente di natura psichiatrica, intesi a valutare l’evoluzione delle problematiche

psichiatriche di cui soffre il ricorrente e la loro ripercussione sulla sua

capacità lavorativa, tendendo altresì presente le altre patologie, non

pscichiatriche, diagnosticate al ricorrente e le relative ripercussioni sulla

capacità lavorativa indagate in sede peritale.

In

esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà quindi

nuovamente sull’eventuale diritto alla rendita dell’assicurato, mediante il consueto

raffronto dei redditi, e questo nel rispetto dei principi legali e

giurisprudenziali applicabili (cfr. in proposito il consid. 2.4).

2.11

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Inoltre

l'assicurato, patrocinato da un

legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’500.-- a

titolo di ripetibili.

Secondo la costante giurisprudenza del TFA

l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA

del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui ai consid. 2.9 e 2.10

e renda una nuova decisione.

2. Le

spese di fr. 200.- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa),

ciò che rende priva d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria presentata

in sede di ricorso.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster