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Decisione

32.2008.143

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 aprile 2009Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I

doc. VII e IX + 1 sono stati trasmessi all’avv. RA 1 per osservazioni (doc.

X).

1.7. In data 21

novembre 2008 l’avv. RA 1 ha contestato la valutazione del SMR che ritiene non realizzata

una modifica del quadro valetudinario dell’assicurato rispetto al momento della

perizia del Dr. __________. A sostegno della propria tesi egli ha prodotto il

certificato medico del 7 novembre 2008 del Dr. __________ (doc. XV + C)

I

doc. X, XV + C sono stati trasmessi all’UAI per osservazioni (doc. XVI).

1.8. Il 9

dicembre 2008 l’UAI, dopo aver sottoposto il certificato medico del Dr. __________

al SMR, si è riconfermato nella propria decisione ritenendo il peggioramento

dello stato di salute e della relativa capacità lavorativa posteriore alla

decisione impugnata (doc. XX + bis).

1.9. Il 31

dicembre 2008 il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso a questa Corte il

certificato medico del 5 dicembre 2008 del Dr. __________ (doc. XVIII + D)

Lo

scritto dell’avv. RA 1 e l’allegato sono stati inviati all’UAI per osservazioni

(doc. XIX).

1.10. L’UAI, con le

osservazioni del 30 gennaio 2009, dopo aver sottoposto il referto del Dr. __________

al SMR, ha confermato l’evoluzione negativa della sintomatologia

dell’assicurato. Essendo però tale peggioramento - a mente dell’UAI - successivo

alla decisione avversata l’amministrazione si è riconfermata nel proprio

provvedimento (doc. XXI + 1).

I doc.

XVI, XX + bis e i doc. XIX, XXI + 1, sono stati trasmessi all’avv. RA 1 per

conoscenza (doc. XXII).

1.11. Il 10

febbraio 2009 il rappresentante dell’assicurato ha contestato le conclusioni a

cui è giunto l’UAI nelle osservazioni del 9 dicembre 2008 e del 30 gennaio 2009

asserendo che il peggioramento dello stato di salute è intervenuto dopo il 10

giugno 2007 (perizia Dr. __________) e prima dell’emanazione della decisione

impugnata (16 giugno 2008) (doc. XXIII).

Il

doc. XXIII è stato trasmesso all’UAI per conoscenza (doc. XXIV).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;

STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U

347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H

304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo

la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI (cpv. 2 dal 1°

gennaio 2008) prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera

se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno

al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto

dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.3. Nella

decisione del 16 giugno 2008 l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni

dell’assicurato fondandosi sulla perizia del 10 giugno 2007 del Dr. med. __________,

spec. FMH in reumatologia, svolta su mandato dell’assicuratore malattia __________.

In tale

ambito il Dr. __________ ha posto la diagnosi di “Sindrome lombospondilogena

cronica in ▪Discopatie

plurisegmentali lombari ▪ Disturbi statici del

rachide (ipercifosi della dorsale alta, appiattimento della dorsale e della

lombare, scoliosi sinistro convessa dorsale, destro convessa lombare,

compensata) ▪ Decondizionamento muscolare; Coxartrosi bilaterale, marcata

a destra, asintomatica; Sovrappeso (peso 68,5 kg / statura 161,5)”

Dopo aver

riassunto gli atti, illustrato l’anamnesi personale, recente, sistematica e sociale

e l’esame reumatologico del 23 marzo 2007, lo specialista ha espresso la

seguente valutazione:

" (....)

Il signor RI 1, nato

il 19.1.1957, Località __________, __________, lamenta da decenni dolori al

rachide lombare, già in passato definiti al limite della sopportazione, che

tuttavia non avevano portato ad inabilità lavorative di lunga durata; la

diagnostica per immagini, portava ad evidenziare discopatie

plurisegmentarie da L2 a S1; i diversi

trattamenti farmacologici, perorali, parenterali ed

infiltrativi come pure quelli fisiatrici, non portavano ad un cambiamento della

sintomatologia; tuttora l'assicurato lamenta dolori lombari prevalentemente

notturni, irradianti verso la dorsale e la regione gluteale dalle due parti, in

aumento all'avvio, stando in piedi fermo, in diminuzione stando seduto,

muovendosi, camminando, senza sintomatologia claudicante. All'esame clinico

noto un appiattimento della colonna lombare con scoliosi destroconvessa, manto

muscolare decondizionato, la mobilità lombare risulta libera alla flessione con

distanza dita-suolo a 10 cm, moderatamente limitata all'estensione, altamente

ridotta alle lateroflessioni passive bilaterali, vengono lamentati dolori al

passaggio lombosacrale soprattutto alla flessione e alle lateroflessioni bilaterali

a fine corsa, meno all'estensione, vi è un fenomeno della scaletta quando

l'assicurato si rialza da anteflessione, come possibile indicatore di

un'instabilità segmentale, sono assenti deficit lomboradicolari. In assenza di

dolori coxogeni, la mobilità delle anche risulta libera

e simmetrica, indolore, senza periartropatie;

ricordiamo che ad una lastra della colonna lombare secondo De Sèze realizzata

il 10.1.2003, si notavano moderate coxartrosi bilaterali, soprattutto a destra.

Sulla base degli atti, dell'anamnesi richiesta,

dell'esame clinico, possiamo dunque porre le diagnosi di sindrome

lombospondilogena cronica in discopatie plurisegmentali lombari, disturbi

statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta, appiattimento della dorsale

e della lombare, scoliosi sinistroconvessa dorsale, destroconvessa lombare,

compensata), decondizionamento muscolare, coxartrosi bilaterale, marcata a

destra, asintomatica, sovrappeso

(peso 68,5 kg / statura 161,5 cm).

Non ho proposte terapeutiche da formulare, in

grado di migliorare la capacità lavorativa.

Per quanto riguarda la capacità funzionale

residua, l'assicurato può molto

spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi,

spesso pesi tra 5 - 10 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado pesi tra 10 -

25 kg fino all'altezza dei fianchi, mai pesi oltre i 25 kg fino all'altezza dei

fianchi; l'assicurato può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra

l'altezza del petto, spesso pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del

petto. L'assicurato può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, può

molto spesso maneggiare attrezzi di media entità, talvolta maneggiare attrezzi

pesanti, di rado maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è

normale. L'assicurato può talvolta effettuare lavori al di sopra della testa,

può effettuare talvolta la rotazione del tronco, spesso assumere la posizione

seduta ed inclinata in avanti,

talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, può assumere spesso la

posizione inginocchiata, può molto spesso effettuare la flessione delle

ginocchia. L'assicurato può assumere spesso la posizione seduta di lunga

durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata. L'assicurato può molto

spesso camminare fino a 50 m, molto spesso oltre 50 m, spesso camminare per

lunghi tragitti, come pure spesso camminare su terreno accidentato, può spesso

salire le scale, talvolta salire su scale a pioli.

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico

l'assicurato abile al lavoro nella misura del 100 % con un rendimento massimo

del 100%, a decorrere dal 2.10.2006, giorno a partire dal quale è iniziata

l'inabilità lavorativa parziale per l'attività principale esercitata come venditore presso il reparto "__________"

della __________.

Come venditore presso il reparto "__________"

della __________, lavoro svolto esclusivamente in posizione eretta, senza

possibilità di sedersi, posizione che, come sappiamo dall'anamnesi, porta

sempre ad un'esacerbazione dei dolori, l'assicurato, a decorrere dal 2.10.2006,

ha ridotto le ore lavorative della metà, a mezza giornata, equivalente ad un

grado d'inabilità lavorativa del 50 %; dal lato medico teorico risulta

senz'altro possibile aumentare la capacità lavorativa, nell'attività

principale, coinvolgendo il datore di lavoro, ottimalizzando l'ergonomia di

lavoro, tenendo conto dei limiti funzionali sopramenzionati, permettendo all'assicurato di lavorare sull'arco di

una giornata lavorativa normale concedendo fino a 20 minuti di pausa ogni ora

lavorativa, durante i quali l'assicurato può assumere le posizioni corporee che

più gli convengono. Queste modifiche portano ad una capacità lavorativa

sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8 - 9 ore, ma con una

diminuzione del rendimento del 30 %, rendimento a mio giudizio non ulteriormente

incrementabile nell'ultima attività originaria come venditore, per cui

l'assicurato, da subito, va annunciato all'assicurazione invalidità del Cantone

Ticino, la quale potrà fornire un aiuto al collocamento o all'interno del

attuale azienda o presso un altro datore di lavoro.

Rispondo ora alle vostre domande.

1. Diagnosi:

Sindrome lombospondilogena cronica in

- Discopatie plurisegmentali lombari

-

Disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta, appiattimento

della dorsale e della lombare, scoliosi sinistroconvessa dorsale,

destroconvessa lombare, compensata)

- Decondizionamento muscolare

Coxartrosi bilaterale, marcata a destra,

asintomatica

Sovrappeso (peso 68,5 kg / statura 161,5 cm)

Considerandi

2.

Disturbi oggettivi -- disturbi soggettivi?

Vedasi quanto precede.

3.

L'attuale malattia giustifica un'incapacità lavorativa al 50 %,

nella professione di venditore? Se sì, in quale misura, per quale durata e per

quali disturbi?

Come venditore presso il reparto "__________"

della __________, lavoro svolto esclusivamente in posizione eretta, senza

possibilità di sedersi, posizione che, come sappiamo dall'anamnesi, porta

sempre ad un'esacerbazione dei dolori, l'assicurato, a decorrere dal 2.10.2006,

ha ridotto le ore lavorative della metà, a mezza giornata, equivalente ad un

grado d'inabilità lavorativa del 50 %; dal lato medico teorico risulta

senz'altro possibile aumentare la capacità lavorativa, nell'attività

principale, coinvolgendo il datore di lavoro, ottimalizzando l'ergonomia di lavoro,

tenendo conto dei limiti funzionali sopramenzionati, permettendo all'assicurato

di lavorare sull'arco di una giornata lavorativa normale concedendo fino a 20

minuti di pausa ogni ora lavorativa, durante i quali l'assicurato può assumere

le posizioni corporee che più gli convengono. Queste modifiche portano ad una

capacità lavorativa sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8 - 9 ore,

ma con una diminuzione del rendimento del 30 %, rendimento a mio giudizio non

ulteriormente incrementabile nell'ultima attività originaria come venditore,

per cui l'assicurato, da subito, va annunciato all'assicurazione invalidità del

Cantone Ticino, la quale potrà fornire un aiuto al collocamento o all'interno

del attuale azienda o presso un altro datore di lavoro.

4.

Prognosi di ripresa lavorativa al 100 %?

Non prevedo una ripresa lavorativa al 100 %

nell'attività originaria come venditore, come menzionato prima, per cui

l'assicurato va avviato ad altra attività, conforme al suo stato di salute,

nella quale può realizzare una capacità lavorativa completa.

5.

Possibile ripresa lavorativa totale anche in un'altra

professione? Se sì, in quale professione e da quando?

Una ripresa lavorativa totale in un'altra

professione, che tiene pienamente conto della capacità funzionale residua

descritta sopra, è possibile, a partire da subito.

6.

Cura adeguata? È consigliata una cura diversa? Se sì, quale

propone?

Non ho proposte terapeutiche in grado di

migliorare la capacità lavorativa.

7.

Eventuali osservazioni e precisazioni?

Vedasi sotto "valutazione"." (Doc.

AI 41-8+9+10+11)

Nel

rapporto del 15 ottobre 2007 il medico del SMR, Dr. __________, ha ripreso

integralmente la diagnosi e la valutazione della capacità lavorativa del Dr. __________

(doc. AI 11-1).

Il

ricorrente, da parte sua, ha prodotto lo scritto dall’8 settembre 2008 del

Dr. PD __________, spec. FMH in chirugia ortopedica, dal

seguente tenore:

"

Ich darf Ihnen nochmals über Herrn RI 1

berichten. Wie mitgeteilt, haben wir dann im August noch die Probeinfiltration

L5/S1 facettär vorgenommen, der Effekt war links primär sehr gut. Auf der

rechten Seite nach Stunden auch recht ordentlich. Unter den gegebenen

Voraussetzungen denke ich, dass

bei dieser 3-Etagendegeneration L3-S1 nochmals eine Facettendenervation L5/S1

versucht wer­den sollte, um den bestmöglichen Gewinn zu erzielen. Falls auch

dies versagen würde, müsste eine monosegmentäre Repositions-Spondylodese L5/S1

dann doch geplant werden mit möglichen Zusatz­massnahmen gegen das Topping off

der obenliegenden Etagen.

Die vom Patienten geltend gemachten Beschwerden

sind zweifelsfrei glaubhaft und eine Leistungsfä­higkeit von 50% ist max,

zumutbar. Entsprechend bestehen auch erhebliche versicherungstechnische

Schwierigkeiten, da der Patient beim besten Willen nicht mehr als 50% arbeiten

kann und offenbar nach einer rheumatologischen Beurteilung, welche offenbar

recht optimistisch ausgefallen ist, die Ver­sicherung die Leistungen

eingestellt hat.

Mit Kopie dieses Schreibens melde ich Herrn RI 1

Dr. Zurschmiede an zur Durchführung der Facetten-Rhizotomie mit Hochfrequenz

L5/S1. Ich werde den Patienten dann ca. 2 Wochen nach Durchführung der

Massnahme gerne nochmals kontrollieren und Ihnen wieder berichten." (Doc. B)

Il 21

novembre 2008 l’avv. RA 1 ha pure prodotto il certificato medico del Dr. __________,

qui riprodotto:

"

Il soprannominato paziente è sofferente da anni

di dolori lombari recidivanti. Conosco il paziente dal 2000 a causa di forti dolori lombari in

presenza di processi degenerativi diffusi con un'ernia del disco L4/5 a sx e

L5/S1 a dx. La situazione è progressivamente peggiorata con notevole aumento

dei dolori lombari, ma non disturbi radicolari. Infatti con il passare del

tempo le ernie si sono riassorbite, ma la discopatia è notevolmente aumentata

causando quindi in maniera predominante un dolore lombare di carattere

invalidante. La RM del 2006 e la recente RM del 2008 confermano gravi

discopatie da L2/3 a L5/S1 con sclerosi sottocondrale dei piatti vertebrali e

notevole riduzione degli spazi in L5/S1 e L4/5. Presenza di una sclerosi di

nuova insorgenza anche in L3/4. Leggera stenosi del canale spinale per

massiccia ipertrofia delle faccette articolari in L4/5 ed artrosi delle

faccette articolari in tutti e quattro i livelli.

In considerazione di quanto sopra e tenendo conto

dei dolori importanti e fortemente limitanti per il paziente, un intervento di

fissazione dinamica dei segmenti da L2/3 a L5/S1 è senz'altro da prendere in

considerazione.

Date le circostanze il paziente non è abile al lavoro

per attività pesanti ed ergonomicamente sfavorevoli. Tuttavia anche in attività

confacenti, il paziente ha un'incapacità lavorativa indubbiamente superiore al

50%.

Conoscendo il paziente dal 2000 e vedendo la

progressione dei problemi lombari con i dolori, è stato discusso la possibilità

di un intervento che probabilmente verrà preso in considerazione in gennaio

2009.

" (Doc. C)

Il

ricorrente ha infine trasmesso la lettera del 5 dicembre 2008 del Dr. __________:

"

Rivedo in consultazione

in data 25.11.2008 il paziente sopra citato.

Motivo del consulto:

valutazione-indicazione chirurgica di una

stabilizzazione su diversi livelli.

Storia clinica:

il signor RI 1 è noto dal

1999.

per una sintomatologia cronica lombo-vertebrale; nel corso degli anni furono

eseguiti diversi chiarimenti specialistici, tra questi presso ili PD Dr. __________,

ortopedico presso la Clinica __________, successivamente dal Dr. __________ e

dal Prof. Dr. __________ presso il nostro Ospedale; già nel 1999 si propose un

intervento chirurgico di stabilizzazione su diversi livelli L3/L4, L4/L5,

L5/S1.

La situazione, sotto il profilo clinico, è andata

ulteriormente aggravandosi con un peggioramento della deambulazione con una

claudicatio radicolare tipo L5 bilateralmente. Il paziente ha inoltre

effettuato una termocoagulazione per radiofrequenze, senza un miglioramento

sostanziale.

A questo stadio e alla luce dell'esame di

risonanza magnetica effettuata il 16.10.2008, ho consigliato il signor RI 1 un

intervento chirurgico di stabilizzazione su tre livelli, L3/L4, L4/L5, L5/S1

per la presenza di alterazioni di tipo Modic sui tre livelli e per la

correlazione clinico-radiologica.

L'ipotesi di una stabilizzazione su un solo

livello potrebbe essere presa in considerazione, ma esporrebbe il paziente ad

un rischio molto elevato di uno scompenso adiacente.

Pertanto il signor RI 1 si è deciso in favore

della procedura proposta e verrà convocato : dal nostro Servizio

nel corso del mese di gennaio-febbraio 2009."

(Doc. D)

2.4

Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine

del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto

(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in

fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale

ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation

médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et

l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF

123.

V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne

signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et

médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre

une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16

ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e

periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto

segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les

références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause

une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de

nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont

une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins

traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va

ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito

psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni

(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota

158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e

cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.5

Attentamente esaminata la

documentazione medica presente nell’incarto e richiamata la giurisprudenza

relativa al valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid. 2.4.), questo

Tribunale non può confermare l’operato dell’amministrazione per i motivi che

seguono.

Nell’ambito

della perizia effettuata dal Dr. med. __________ su mandato della __________,

il medico specialista ha posto la diagnosi di “Sindrome lombospondilogena

cronica in ▪Discopatie

plurisegmentali lombari ▪ Disturbi statici del

rachide (ipercifosi della dorsale alta, appiattimento della dorsale e della

lombare, scoliosi sinistro convessa dorsale, destro convessa lombare,

compensata) ▪ Decondizionamento muscolare; Coxartrosi bilaterale, marcata

a destra, asintomatica; Sovrappeso (peso 68,5 kg / statura 161,5)”

Per

quanto concerne la capacità lavorativa nella professione di venditore il perito

ha valutato l'assicurato, a decorrere dal 2.10.2006, inabile nella misura del

50%, mentre dal mese di giugno 2007 (data del referto peritale) egli è

considerato abile nella misura del 70%, a condizione che venga coinvolto il

datore di lavoro, ottimalizzando l'ergonomia di lavoro, tenendo conto dei suoi limiti

funzionali, permettendo all'assicurato di lavorare sull'arco di una giornata

lavorativa normale concedendo fino a 20 minuti di pausa ogni ora lavorativa,

durante i quali l'assicurato può assumere le posizioni corporee che più gli

convengono.

Per

contro, in attività adeguate, conformi al suo stato di salute, l’assicurato è ritenuto

abile in misura completa (doc. AI 40-10).

La

diagnosi e la valutazione della capacità lavorativa illustrate dal Dr. __________

sono state integralmente riprese dal medico del SMR, Dr. __________, nel

rapporto del 15 ottobre 2007 (doc. AI 11-1).

Nel

referto dell’8 settembre 2008 il PD Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica, ha riferito del trattamento svolto nel mese di agosto 2008 per la

problematica lombare: “…haben wir dann in August noch di Probeinfiltration

L5/S1 facettär vorgennommen” (doc. B) e dei possibili interventi per

migliorare il quadro valetudinario del paziente. Il Dr. __________ valutava la

capacità lavorativa di quest’ultimo non superiore al 50%, considerando troppo

ottimista la valutazione del Dr. __________:

“Die vom Patienten geltend gemachten Beschwerden sind

zweifelsfrei und eine Leistungsfähigkeit von 50% ist max. zumutbar.

Entsprechend bestehen auch erhebliche versicherungstechnische Schwierigkeiten,

da der Patient beim besten Willen nicht mehr als 50% arbeiten kann und offenbar

nach einer rheumatologischen Beurteilung, welche offenbar recht optimistisch

ausgefallen ist, die Versicherung die Leistungen eingestellt hat” (doc. B).

Il Dr. __________,

spec. FMH in neurochirurgia, nel certificato del 7 novembre 2008 (doc. C) ha

precisato di seguire il paziente dal 2000 a causa della patologia lombare, in

particolare dei processi degenerativi diffusi con ernia del disco L4/5 a

sinistra e L5/S1 a destra. Egli ha riferito che la RM del 2006 e quella recente

del 2008 “confermano gravi discopatie da L2/3 a L5/S1 con sclerosi

sottocondrale dei piatti vertebrali e notevole riduzione degli spazi in L5/S1 e

L4/5. Presenza di una sclerosi di nuova insorgenza anche in L3/4. Leggera

stenosi del canale spinale per massiccia ipertrofia delle faccette articolari

in L415 ed artrosi delle faccette articolari in tutti e quattro i livelli”

(doc. C).

Il Dr. __________

ha valutato l’assicurato inabile al lavoro per attività pesanti ed

ergonomicamente sfavorevoli. Mentre in attività confacenti l’incapacità

lavorativa è considerata “indubbiamente superiore al 50%” (doc. C).

Infine, il

Dr. __________, vice primario del Servizio di Neurochirugia dell’Ospedale

Regionale di __________, nello scritto del 5 dicembre 2008 ha rilevato che RI 1 soffre di una

sintomatologia cronica lombo-vertebrale dal 1999, allorquando già si propose un

intervento chirurgico di stabilizzazione su tre livelli L3/L4, L4/L5, L5/S1.

Lo specialista

ha poi evidenziato il peggioramento della deambulazione con una claudicatio

radicolare tipo L5 bilateralmente. Alla luce della risonanza magnetica del 16

ottobre 2008 il Dr. __________ ha consigliato l’intervento chirurgico di

stabilizzazione su tre livelli L3/L4, L4/L5, L5/S1 (doc. D).

Per

costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto

esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 16 giugno 2008 – quando si ritenga che

fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento

retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25

consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V

366.

consid. 1b).

In concreto, sia il

referto del Dr. __________ che quelli del Dr. __________ e Dr. __________ sono successivi alla decisione impugnata e mettono

in evidenza un peggioramento dello status clinico del paziente.

Il Dr. __________

ha evidenziato, in data 7 novembre 2008, che la patologia lombare è “progressivamente

peggiorata” con notevole aumento dei dolori. “Con il passare del tempo”

le ernie si sono riassorbite, ma la discopatia è notevolmente aumentata

causando quindi in maniera predominante un dolore lombare di carattere

invalidante. (doc. C).

Medesimo

discorso per quanto riguarda il peggioramento evidenziato dal Dr. __________

che nel proprio referto del 5 dicembre 2008 ha precisato che “la situazione,

sotto il profilo clinico è andata ulteriormente aggravandosi con un

peggioramento della deambulazione con una claudicatio radicolare tipo L5

bilateralmente” (doc. D).

Alla luce

di tali referti e della perizia del Dr. __________ del 10 giugno 2007, dunque

risalente ad un anno prima, questa Corte non può ammettere con sufficiente

tranquillità che non vi sia stata una modifica sostanziale dello stato di

salute dell’assicurato rispetto al momento della perizia reumatologica e che un

peggioramento del quadro valetudinario dell’assicurato sia dunque da ricondurre

al periodo posteriore alla decisione impugnata, come sostenuto

dall’amministrazione, e non anteriormente come asserito invece dal ricorrente.

Lo stesso

Dr. __________, nelle annotazioni del 15 gennaio 2009, sulla base del

certificato medico del 5 dicembre 2008 ha confermato una “evoluzione

negativa della sintomatologia” collocando tuttavia in maniera generica

nell’autunno del 2008 tale peggioramento (doc. XXI).

In considerazione

di ciò, gli atti vanno rinviati all’UAI affinché vengano interpellati sia il

Dr. __________ che il Dr. __________ in merito al momento in cui è

intervenuto il peggioramento della patologia lombare e sottoponga poi le

valutazioni dei due specialisti al perito Dr. __________.

2.6

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito

che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare

quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale

basterebbe a chiarire un fatto.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,

p. 196s., la nostra Corte

federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in

RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente

giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che,

in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va dunque annullata e l'incarto retrocesso all'amministrazione,

affinché interpelli il Dr. __________ e il Dr. __________ chiedendo loro quando

è intervenuto il peggioramento e sottoponendo poi il loro parere al perito Dr. __________.

Alla luce

della risposta del perito l'UAI effettuerà una nuova valutazione globale,

debitamente motivata, e si pronuncerà nuovamente sul diritto alla richiesta

dell'assicurato.

2.7

Vincente

in causa, il ricorrente, patrocinato dall’avv. RA 1, ha diritto ad un'indennità

per ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata

DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

2.8

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 16 giugno 2008 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.6..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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