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Decisione

32.2008.144

Valutazione medica multidisciplinare. L'assicurato non ha reso verosimile un peggioramento delle sue condizioni di salute sucessive alla perizia. Assistenza giudiziaria

6 maggio 2009Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I periti concludono che il suo attuale grado di

capacità lavorativa medico-teorica globale, nella professione finora esercitata

di operaio macchinista presso un'industria grafica, è valutabile almeno nella

misura dell'80% (orario di lavoro ridotto a 6-7 ore al giorno). Dal lato

medico-teorico è in grado di svolgere altre attività nell'ambito delle proprie

competenze professionali, che implicano sforzi fisici da leggeri a medi, dove

non si detta sollevare ripetutamente pesi superiore ai 20 kg e con la possibilità

di cambiare postura abbastanza regolarmente.

Dai periodi di inabilità lavorativa non vi è

un'incapacità lavorativa senza notevoli interruzioni di almeno un anno ed alla

scadenza dell'anno, ossia al 19.11.2005, l'incapacità lavorativa risulta essere

del 20% e quindi inferiore al minimo richiesto. (...)" (Doc. AI 35-1+2)

1.2. Avverso

la succitata decisione, l’assicurato, rappresentato RA 1 ha inoltrato il

presente tempestivo ricorso al TCA e postulato il rinvio degli atti all’Ufficio

AI affinché proceda ad una nuova perizia.

Fondandosi

su nuova documentazione medica, l’insorgente ha sostenuto un peggioramento

delle proprie condizioni di salute motivo per cui, ritenuto che la perizia del

SAM è stata eseguita un anno fa, ha chiesto un “aggiornamento” della stessa. Contestualmente

ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

1.3. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso e

la conferma della decisione impugnata in quanto gli atti medici allegati al

ricorso, preventivamente sottoposti al vaglio del proprio servizio medico

(SMR), non comprovano una sostanziale modifica delle condizioni di salute dell’assicurato

rispetto alla perizia SAM.

considerato in

diritto

In ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H

212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98

del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99

del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il

1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre

qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza

di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti

quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica

degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

Dal

momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (nascita

dell’eventuale diritto a prestazioni) è realizzato antecedentemente al 1°

gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione della LAI non sono applicabili.

Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al

tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

2.3. Oggetto

del contendere è sapere se effettivamente, come sostenuto dal ricorrente, le

condizioni di salute dell’assicurato sono modificate rispetto alla valutazione

SAM tali da giustificare una nuova perizia.

2.4. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente

a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione

della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione

per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse

de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che

gli assicurati han-no diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio

di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali

di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance

invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di

regola – non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio

la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello

assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La

misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1°

gennaio 2007: TF) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità

di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostan-ze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

2.5. Nel

caso in esame, l'Ufficio AI ha disposto una valutazione medica presso il SAM.

Dal referto 6 novembre 2007 (doc. AI 22) risulta che i periti, dopo aver esposto

dettagliatamente l'anamnesi, riportate le indicazioni soggettive e le constatazioni

obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne:

psichiatrica (dr. __________), cardiologica (dr. ____________________) e

reumatologica (dr. __________). Sulla base delle risultanze dei singoli

consulti, nonché dei rilevamenti eseguiti durante la degenza presso il SAM, i

periti hanno posto le seguenti diagnosi:

"

(...)

5.1 Diagnosi con influenza sulla

capacità lavorativa:

Reazione d'ansia.

5.2 Diagnosi senza influenza sulla

capacità lavorativa:

Malattia coronarica con:

- stato dopo infarto

inferoposteriore nel marzo 2003, con conseguente angioplastica e posa di stent

sulla coronaria ds.;

- stato dopo posa di stenti

sul ramo intraventricolare ant. nel giugno 2003;

- stato dopo posa di stent

sul ramo intraventricolare ant. nell'ottobre 2003;

- extrasistolia ventricolare;

- disturbi toracici cronici di causa

indeterminata.

Sindrome lombospondilogena cronica intermittente su:

- alterazioni degenerative

con condrosi L5-S1, ernia discale paramediana ds. L5/S1, spondilartrosi L5-S1;

- importante dysbalance muscolare;

- turbe statiche con scoliosi

ds.-convessa e inclinazione del bacino;

- sovraccarico su adiposità.

Sindrome cervicovertebrale su:

- alterazioni degenerative

con condrosi C5-C6 e uncartrosi C5-C6 e C6-C7;

- moderate turbe statiche con

scoliosi sin.-convessa e raddrizzamento della lordosi fisiologica da C2 a C4.

(...)" (doc. AI 19-15)

Tenuto

conto delle valutazioni specialistiche, nonché dei propri accertamenti, i

periti del SAM hanno ritenuto che dal punto di vista cardiologico e

reumatologico il disturbi costatati praticamente non limitano la capacità

lavorativa dell’assicurato. Sono invece le manifestazioni ansiose, con

iperattivazione vegetativa (tachicardia, tachiapnea, sudorazione e tremori) che

riducono al 20% il rendimento nella attività attualmente svolta. In attività

che implicano sforzi fisici da leggeri e medi, senza la necessità di sollevare

ripetutamente pesi superiori ai 20kg e con la possibilità di cambiare postura

abbastanza regolarmente, il SAM ha valutato la sua capacità lavorativa all’80%

(cfr. perizia pag. 20).

L’assicurato,

sulla base della documentazione medica prodotta con il ricorso, sostiene un

peggioramento delle proprie condizioni di salute.

2.6. Va qui rilevato che, conformemente la

giurisprudenza del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), un rapporto medico abbia

valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa

i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti

i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei

suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004

nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM

1989, p. 31; Pratique VSI

2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14

aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA 24 dicembre

1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986

p. 189).

In DTF

125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF

125 V 354).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

In

merito al SAM, secondo il l'Alta Corte questo

servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un

vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare

considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non

pubbl. del 22 maggio 1995 nella causa A. C.; DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique

VSI 2001 p. 110 consid. 3c).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

Se vi sono

dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura

senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su

un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 e S., U 330/01).

2.7. Nella

fattispecie concreta, questo TCA non ha motivi per mettere in

dubbio la valutazione effettuata dal SAM, che ha debitamente tenuto conto delle

patologie di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica

e priva di contraddizioni circa la residua capacità lavorativa, quantificata

nella misura dell’80%, nella propria ed in attività adeguate. L’insorgente non ha

del resto asserito il contrario e non ha prodotto atti medici che inficiano le

conclusioni peritali.

L’assicurato,

allegando il rapporto 18 luglio 2008 del ____________________ di __________ e quello

datato 17 luglio 2008 dello psichiatra curante (dr. __________), sostiene

invece la necessità di un aggiornamento della perizia, essendo subentrato un

peggioramento delle proprie condizioni di salute, in particolare dal punto di

vista psichico e cardiologico.

Va

qui ricordato che per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni

sociali valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla base

della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto

il 20 giugno 2008 –, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente

possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore

alla decisione resa (fra le tante cfr. DTF 130 V 138 consid. 2.1, DTF 129 V 4

consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

Ritornando

al caso in esame, gli atti prodotti, come pure l’episodio di cardiopatia

ischemica e cardiopalmo associato ad extrasistolia ventricolare accaduto 17 luglio

2008 e di cui al rapporto 18 luglio 2008 del __________, sono successivi alla

decisione contestata. Tuttavia, lo psichiatra curante riferisce dello stato

extra-somatico del suo paziente, specificando che lo stesso è in sua cura dal

29 aprile 2008. Per questi motivi, la nuova documentazione, almeno quella del

dr. __________, deve essere presa in considerazione poiché fa riferimento ad

una circostanza di fatto anteriore alla decisione contestata (20 giugno 2008).

Premesso

quanto sopra, dopo attento esame dei citati atti prodotti con il ricorso, questo

TCA concorda con la valutazione 2 settembre 2008 del SMR, secondo cui la nuova

documentazione medica non attesta una sostanziale modifica dello stato di salute

rispetto alla perizia SAM.

2.7.1. Per

quanto concerne la patologia psichiatrica, il dr. __________ ha in particolare

evidenziato:

"

(...)

Il paziente ha sviluppato un disturbo psicopatologico

involutivo caratterizzato da un'ulteriore importante compromissione delle

facoltà cognitive, volitive e affettive che compromettono la sua già ridotta

capacità valetudinaria.

Questo declino è graduale negli ultimi mesi e si è

tradotto nella sua attuale condizione clinica complessiva caratterizzata da

quanto descritto sopra.

Come conseguenza di questo aggravamento psicopatologico

vi sono stati nuovi riscontri negativi sia sul piano fisico (psicofisico e

somatofisico), sia sul piano relazionale, sociale e comportamentale.

La prognosi appare seria e è condizionata dalla

possibilità di un'intensa presa a carico psichiatrica, psicoterapeutica,

psicosociale e riabilitativa in regime ambulatoriale e semistazionario (Clinica

di giorno)." (Doc. F)

Ora,

nella citata nota 2 settembre 2008 (redatta dai dr. __________ __________, FMH

medicina generale, __________, medico psichiatra e prof. __________, FMH

cardiologia) il SMR ha rettamente ricordato che nella perizia psichiatrica, resa

nell’ambito della valutazione pluridisciplinare, il dr. __________ aveva individuato

l’origine dei sintomi psichiatrici nella problematica cardiovascolare e nel timore

di una nuova crisi cardiaca (IV). Diagnosticata una sindrome da reazione

d’ansia (ICD 10-F41.1) nel rapporto 27 settembre 2007 il citato specialista

aveva tuttavia riscontrato “la presenza di un quadro ansioso di lieve entità

senza segni deponenti per una patologia psichiatrica maggiore, in particolare

nessun segno indicativo per un quadro depressivo clinicamente significativo o

per uno stato ansioso incontrollabile “ (doc. AI 19-26). Vero che dall’aprile

2008 l’insorgente segue una terapia e che il suo psichiatra curante ha costatato

uno stato depressivo e un grave ritiro sociale, sviluppando “un disturbo

psicopatologico involutivo caratterizzato da un'ulteriore importante

compromissione delle facoltà cognitive, volitive e affettive che compromettono

la sua già ridotta e capacità valetudinaria” e paventando un’intensa presa a carico psichiatrica, psicoterapeutica,

psicosociale e riabilititva in un regime ambulatoriale semistazionario di Day

Hospital. Tuttavia, come ben evidenziato dal SMR, il dr. __________ non ha

descritto né i sintomi né le limitazioni aventi un qualche influsso sulla

capacità lavorativa. Nemmeno l’episodio di natura cardiaca, occorso il 17

luglio 2008, ha avuto una ripercussione extra-somatica. Al riguardo nella

citata nota 2 settembre 2008 il SMR ha rimarcato:

"

(...)

Nel rapporto di uscita dal __________ del 18.07.2008 si

evince che l'A è trattato a livello psichiatrico con Temesta 1 mg/die, terapia

riportata sia all'entrata che confermata all'uscita (lo stesso medicamento e lo

stesso dosaggio erano già in uso durante la valutazione SAM).

La terapia psichiatrica appare quindi blanda, adatta

per un quadro psichiatrico lieve come evidenziato dal perito psichiatra SAM, ed

è in contraddizione con una quadro clinico giudicato grave dallo psichiatra

curante ma descritto obiettivamente in maniera vaga. (...)" (Doc. IV/bis,

pag. 3)

Ciò

non esclude che eventuali peggioramenti dello stato di salute psichico,

debitamente comprovati dalla necessaria documentazione medica, subentrati successivamente

alla decisione qui impugnata, potranno essere fatti valere dall’assicurato

mediante inoltro di una nuova domanda.

2.7.2. Per

quel che concerne l’aspetto cardiologico, il ricorrente ha allegato il rapporto

d’uscita 18 luglio 2008 del __________ di __________ relativo alla sua breve

degenza (dal 17 al 18 luglio 2008) per un episodio di cardiopalmo associato a

extrasistolia ventricolare.

Per

quel che concerne la valutazione di tale referto, questo TCA può tranquillamente

fare riferimento alla già citata nota 2 settembre 2008 del SMR:

"

(...)

Nel rapporto dell'__________ del 5.10.2007 il signor RI

1 era stato dichiarato abile al lavoro al 100% in un'attività con impegno

fisico leggero-medio, come quella di operaio presso un'industria grafica nel

ruolo di macchinista piega-incolla svolta dall'assicurato. Già allora era

presente un'extrasistolia ventricolare, giudicata non pericolosa, in presenza

di una funzione ventricolare sinistra conservata. L'aritmia era stata

ritenuta ininfluente ai fini della capacità lavorativa.

Nel rapporto del CCT del 28.7.2008 risulta che

l'assicurato è stato ricoverato per aritmia con ritmo bigemino ventricolare,

regredito dopo introduzione di un farmaco beta-bloccante.

Durante il ricovero è stato eseguito un test

ergometrico massimale, che è risultato negativo per ischemia miocardica

inducibile, ciò che indica una buona, inalterata funzione coronarica.

Importante notare che durante lo sforzo muscolare vi è

stata una scomparsa delle extrasistoli ventricolari. Per questo motivo i medici

del __________, nelle loro conclusioni, hanno consigliato al signor RI 1

l'esecuzione di una regolare attività fisica di tipo aerobico.

Pertanto, visto il buon controllo dell'extrasistolia

ventricolare con l'introduzione del betabloccante, in presenza di una buona

funzione coronarica, confermata dall'elettrocardiogramma da sforzo normale, e

della scomparsa delle aritmie durante il test da sforzo, ritengo che non vi

sono elementi nuovi che possano modificare le conclusioni tratte in occasione

della valutazione peritale in ambito SAM presso __________ del 2007.

(...)" (Doc. IV/bis, pag. 2)

2.7.3. In

conclusione, non essendo stata sostanziata alcuna modifica dello stato psichico

e cardiologico dell’assicurato rispetto alla valutazione pluridisciplinare del

2007, non è necessario espletare un’altra perizia, come postulato

dall’insorgente. Al riguardo, va

fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione

o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla

convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata

predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare

il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata

delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, p. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274;

si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V

344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p.

28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., cfr. DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Va

di conseguenza confermata la capacità lavorativa dell’80% nella propria ed in

attività adeguate, motivo per cui è indicato un raffronto percentuale dei

redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21 agosto

2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo

1995, pag. 154; cfr. anche STCA dell’8 settembre 2008, 32.2007.271 nella causa

B.).

In

effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale – come in

casu in base alle perizie – da imporre un cambiamento di professione, di regola

il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori

all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che

esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa

medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità

di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V

313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., del 31 maggio 1995

nella causa E. D., del 7 giugno 1995 nella causa M. Z. e del 26 febbraio 1996

nella causa G).

Vista

in concreto un’incapacità lavorativa del 20% nella precedente professione di

macchinista, il grado di invalidità è stato quindi correttamente fissato al 20%.

Non

raggiungendo l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile, la decisione

contestata merita conferma ed il ricorso va respinto.

2.8. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a

carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria

(cfr. consid. 2.9).

2.9. Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,

in relazione con l’art. 69 LAI, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il

quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi

patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA

mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione

dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,

mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF

110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar, Basilea, ad art. 61, n. 86, pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

88s; SVR 2004 no. 5 pag. 17 consid. 2.1; cfr. anche STFA 7 maggio 2007 nella

causa B., I 134/06, consid. 5.1) – sono in principio dati se l’istante si trova

nel bisogno (cfr. anche art. 3 Legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza

giudiziaria [in seguito: Lag]), se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente

privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Dal

certificato per l’ammissione dell’assistenza giudiziaria, nonché dalla relativa

documentazione richiesta dal TCA (VI), risulta che l’assicurato, divorziato,

percepisce un salario, al netto degli oneri sociali e di altre deduzioni, di

fr. 2'786,50 (VII/4). Quali spese mensili egli ha indicato fr. 50.-- per gli alimenti

alle figlie (oltre ad arretrati di fr. 11'000; cfr. dichiarazione per l’imposta

2007; doc. VII/6), fr. 1'400.-- per l’affitto (VII/3) e fr. 297.-- di premio

assicurazione malattie (VII/1). Va poi tenuto conto dell’importo base mensile

per persona singola pari a fr. 1'100.--, stabilito per il calcolo del minimo

esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e fallimento, quale Autorità di

vigilanza cantonale e in vigore dal 1° gennaio 2001. All’importo base LEF va

applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (STFA del 20 settembre

2004 nella causa F., U 102/04). Aggiungendo ai fr. 1'100.-- il supplemento (massimo)

del 25% si ottiene un importo di fr. 1’375.--. Con le entrate di fr. 2'786,50

l’assicurato deve far fronte a complessivi fr. 3'122.-- di spese (50 + 1'400 +

297+ 1’375). Risulta quindi un ammanco di fr. 335,50. Va tuttavia rilevato che

il figlio __________, che abita ancora con il padre, percepisce un salario

netto mensile di fr. 2'712,20 (VII/5) ed è esigibile che egli dia una

contributo all’economia domestica. Infatti, secondo la dottrina in materia di

diritto esecutivo, il figlio maggiorenne esercitante un’attività lucrativa che

vive nell’economia domestica, è chiamato a contribuire alle spese di

abitazione, quale l’affitto ed il riscaldamento (Mühll, in Kommentar über

Schuld-betreibung und Konkurs, Basilea 1998, ad art. 93 N.20, pag. 946; cfr.

anche la citata tabella per il calcolo del minimo esistenziale LEF edita dalla

CEF, valida dal 1° gennaio 2001, ove al punto IV precisa che: “il reddito da

lavoro di figli maggiorenni, che vivono nell’economia domestica del debitore,

non viene considerato in linea di principio per il calcolo vitale dell’escusso.

Viene per contro calcolata una partecipazione appropriata del figlio

maggiorenne alle spese d’abitazione, quali canone locazione e riscaldamento;

cfr. anche STCA 13 dicembre 2007 nella causa V, inc. 32.2007.45, 13 in cui è

stato ritenuto esigibile un contributo, variante tra fr. 717.30 e fr. 872.30, da

parte del figlio maggiorenne nell’economia domestica").

In

queste circostanze, siccome si può pretendere dal figlio dell’assicurato che

dia un contributo all’economia domestica, l’insorgente non può essere ritenuto

indigente ai sensi della succitata giurisprudenza. Ne consegue la reiezione

dell’istan-za.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

L'istanza

di assistenza giudiziaria è respinta.

3.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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