32.2008.145
Corretta la decisione con la quale l'UAI ha attribuito all'assicurato mezza rendita per un periodo limitato di tempo,poi soppressa alla luce di un grado AI del 28%
29 aprile 2009Italiano79 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2008.145
Data decisione, Autorità:
29.04.2009, TCA
Titolo:
Corretta la decisione con la quale l'UAI ha attribuito all'assicurato mezza rendita per un periodo limitato di tempo,poi soppressa alla luce di un grado AI del 28%
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RENDITA LIMITATA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 17 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.145
cr//DC/sc
Lugano
29 aprile
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 agosto 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 26 giugno
2008 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1959, di professione meccanico di utensili, in data 24 febbraio 2004 ha presentato una domanda volta
all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, a seguito dei disturbi alla
spalla sinistra derivanti da un infortunio occorsogli nel giugno 2002 (doc.
2/1-7).
Con
decisione dell’11 agosto 2004 (doc. 2/2-5 inc. LAINF), confermata con decisione
su opposizione del 21 settembre 2004 (doc. 4/2-7 inc. LAINF), l’assicuratore
infortuni ha riconosciuto all’assicurato una rendita di invalidità del 30% a
far tempo dal 1° maggio 2004 ed un’indennità per menomazione all’integrità del
10%.
Con
sentenza 35.2004.109 del 7 giugno 2005, cresciuta incontestata in giudicato, il
TCA ha parzialmente accolto il ricorso presentato dall’interessato contro la
decisione dell’assicuratore infortuni, attribuendo all’assicurato una rendita
di invalidità del 31% (doc. 34/1-44).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, con decisione del 7 febbraio 2005, l’Ufficio
AI ha assegnato all’assicurato una mezza rendita di invalidità (grado del 50%)
dal 1° giugno 2003 al 31 gennaio 2004, sopprimendola a partire dal 1° febbraio
2004, visto il grado di invalidità del 30% (doc. 23-3).
A seguito
dell’opposizione presentata dall’assicurato, rappresentato dall’avv. __________
dello studio legale RA 1 (doc. 24-1 e 31/1-8) e dopo avere predisposto
l’esecuzione di una perizia ortopedica, affidata al dr. __________ (doc.
39/1-8), con decisione su opposizione del 26 giugno 2008, l’UAI ha confermato
la precedente decisione, attribuendo all’assicurato una mezza rendita di
invalidità (grado del 50%) dal 1° giugno 2003 al 31 gennaio 2004, poi soppressa
a partire dal 1° febbraio 2004, alla luce di un grado di invalidità del 28% (doc.
A).
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. __________ dello
studio legale RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’attribuzione
di una mezza rendita anche dopo il 31 gennaio 2004.
In
sostanza, il patrocinatore dell’assicurato ha contestato la decisione
dell’amministrazione, criticando la valutazione operata dal dr. __________, poi
avallata dal SMR, in merito ad una piena capacità lavorativa dell’interessato
in attività adeguate. A mente dell’avv. __________, infatti, l’assicurato è
afflitto anche da altre patologie - quali una lesione SLAP con distacco
parziale del labbro glenoidale anteriore, una grave artrosi e discopatia
dorsale e cervicale e una epatite B - che avrebbero dovuto essere valutate
attraverso una perizia pluridisciplinare e che riducono parzialmente la
capacità lavorativa dell’interessato anche in attività alternative.
Egli
chiede pertanto che il grado di capacità lavorativa in qualsiasi attività sia
stabilito nella misura del 70%.
L’avv. __________,
tenuto conto delle patologie che affliggono l’assicurato, ha pure contestato l’esistenza
di attività adeguate esigibili, ritenendo che “nella sua attuale attività di
aiuto rettificatore di macchine il ricorrente mette già al massimo profitto
possibile (50%) la sua residua capacità lavorativa”.
Il
patrocinatore ha comunque rilevato che, alla luce di una capacità lavorativa
residua del 70% in attività adeguate, dal raffronto dei redditi emergerebbe un
grado di invalidità del 49.9%, arrotondato al 50%, percentuale che dà diritto
ad una mezza rendita di invalidità.
Infine,
l’avv. __________ ha contestato l’affermazione del consulente IP riguardo ad una
presunta mancanza di collaborazione dell’assicurato nell’ambito di un aiuto al
collocamento che gli è stato offerto, circostanza contraddetta “dal rapporto di
osserva-zione del __________ di __________ sul comportamento dell’assicurato
(solo note positive) e dal complemento al rapporto di __________(“da un ultimo
bilancio è emerso un buon impegno e serietà nel voler apprendere nuove
conoscenze professionali …”). In considerazione di ciò, il patrocinatore ha
concluso che “qualora concrete ed attuabili misure di riqualifica, formazione o
integrazione dovessero essergli prospettate, il ricorrente è senz’altro
disposto a prenderle in seria considerazione” (I).
1.4. L’UAI, in
risposta - dopo avere confermato la correttezza sia della valutazione peritale
del dr. __________, sia del raffronto dei redditi operato dal consulente IP con
riferimento ad attività adeguate, esigibili al 100% - ha postulato un’integrale
reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto (IV).
1.5. In data 25
settembre 2008 il patrocinatore dell’interessato ha chiesto al Tribunale che,
nel caso in cui la documentazione medica agli atti venga ritenuta insufficiente
per sostenere le conclusioni dell’assicurato, sia ordinata una perizia
giudiziaria pluridisciplinare, che tenga conto dei danni fisici che affliggono
l’interessato alla spalla, alla schiena, al ginocchio, così come della diagnosi
di epatite B (VI).
Tale
scritto è stato trasmesso all’amministrazione (VII), per conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della
LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o
di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique
de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta
perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131
V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa
K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19
ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K.,
12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno
2004 nella causa T., I 299/03).
Al
riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006
N. 39 pag. 182.
2.4. L’art. 17
cpv. 1 LPGA stabilisce che:
"
Se il grado d’invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta."
Fatti
I principi giurisprudenziali sviluppati in
materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono
applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid.
3.5).
2.5. In una
sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer
1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della
revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così
espresso:
"
(...)
2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout
d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui
suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a
pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et
que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside
uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens
de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du
dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003
[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur
les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse,
Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en
effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche
Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri
[Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall,
1999, p. 15).
2.2 Si l'on
compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux
diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme
douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome
douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants
[F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en revanche,
en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité
de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le syndrome somatoforme
douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à
la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans
perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression
et de la fixation somatique.
Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence
d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de
travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au
motif que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité
aux traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé
mentale importante.
2.3 Sur la base
de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de
l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente
- et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni
l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer
l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le
caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des
règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer
pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour
justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p.
135, ch. 490).
3. 3.1. Le principe selon lequel
l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement
passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond, lorsque
celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une importance
appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi, l'administration
peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision
selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge est le premier à
constater que la décision initiale était certainement erronée, il peut
confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par
l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF
112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la
reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.
3.2 Pour juger
s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans
nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au
moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à
l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la
reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de
même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un
changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une
reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une
décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur
la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque
des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière
inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas
lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe
de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier
2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être
admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont
l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects
ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la
situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).
3.3 En l'espèce,
c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires
se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI,
du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une
rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un
tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de
ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail
implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait
être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans
les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne
l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà
cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la
mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères
jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En
tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les
médecins de la Clinique X. ne
suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de crédibilité.
Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes d'experts en ce
sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que l'association
d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants
n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une surexpertise serait
de nature à les départager.
Mais, ici également, on ne peut faire abstraction
des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au
recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de
l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des
données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une
appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître
comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une
expertise.
On ne peut pas non plus affirmer que
l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en
méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise
du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne
laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé
qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation
professionnelle."
Una diversa valutazione di uno stato di fatto
rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce
dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.
2.6. Nella
decisione del 26 giugno 2008, l’UAI ha attribuito
all’assicurato una mezza rendita di invalidità limitatamente al periodo dal 1° giugno
2003 al 31 gennaio 2004, sopprimendola poi a partire dal 1° febbraio 2004,
ritenuto che dalla perizia del dr. __________ è emerso che l’interessato è, a
partire dal mese di maggio 2004, inabile al lavoro al 40% nella sua precedente
attività, ma abile al lavoro al 100% in attività adeguate alle sue condizioni
di salute.
Il TCA è,
quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi
2.3., 2.4. e 2.5., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita
spettante a RI 1 a fare tempo dal 1° febbraio 2004.
2.7. Per chiarire
la situazione dal profilo medico, l’UAI ha affidato al dr. __________, spec.
FMH in chirurgia ortopedica, l’incarico di eseguire una perizia specialistica.
Nel suo rapporto peritale del 25 luglio 2006, il
dr. __________ ha posto le diagnosi di “deficit funzionale residuale spalla
sinistra in presenza di uno stato dopo frattura sotto-capitale dell’omero con
interessamento del tubercolo maggiore il 19 giugno 2002, trattata
conservativamente, così come di uno stato dopo artrolisi artroscopica intra- e
peri-radicolare l’8 aprile 2003; disturbo funzionale segmentale alto-toracico,
rispettivamente sindrome spondilogena cervicale in presenza di alterazioni
degenerative pluri-segmentali, più marcate C5/C6, senza componente radicolare
irritativa estesa agli arti superiori; stato dopo intervento ai legamenti crociato
anteriore e mediale del ginocchio sinistro, con insicurezza/moderata
instabilità residuale; stato dopo frattura del gomito destro nel 1965-1966,
polso sinistro nel 1971, lussazione con eventuale piccola frattura alla spalla
destra nel 2000 guarite senza postumi; anomalia della transizione lombo-sacrale
senza deficit funzionale di rilievo (leggera componente di torsione in
flessione) a-/poco sintomatica” (doc. 39-5).
Lo specialista ha poi espresso la seguente
valutazione:
"
(...)
5. Valutazione e prognosi
L'importante deficit funzionale attivo in
abduzione presentato dal signor RI 1, praticamente 4 anni dopo l'evento
infortunistico in parola, risulta essere stabilizzato, senza possibilità
ragionevole di futuri miglioramenti significativi.
L'escursione articolare attiva e passiva
riscontrata attualmente rispecchia nelle grandi linee quella descritta in
occasione dell'esame medico-circondariale del 21.10.2003. Nell'ambito del
raggio d'azione esaminabile la cuffia dei rotatori risulta essere pertinente
all'esame isometrico contrariato, in presenza tuttavia di una marcata
limitazione al movimento attivo in abduzione.
Per quanto attiene all'aspetto specifico di
un'eventuale lesione SLAP, quest'ultima risulterebbe essere clinicamente
poco/non sintomatica in assenza di disturbi specifici alle manovre di
provocazione.
Per quanto attiene alla spalla sinistra, il
quadro complessivo non mette in evidenza nessun peggioramento significativo
rispetto a quanto ritenuto in occasione dell'esame medico-circondariale del
21.10.2003, non presenta neppure degli elementi che permettano di intravvedere
con sufficiente attendibilità dei cambiamenti/peggioramenti sostanziali a
corto/medio termine.
Oltre alla presenza di disfunzioni segmentali
alto-cervicali, i disturbi risentiti dal signor RI 1 all'altezza delle scapole
potrebbero effettivamente correlare con una sindrome spondilogena a origine
cervicale su base degenerativa pluri-segmentale medio-basso cervicale.
In accordo con il dr. __________, anche sulla
base del referto clinico attuale, non ritengo esservi l'indicazione a misure
cruenti di revisione/stabilizzazione. Tenuto conto della probabile associazione
di disturbi funzionali alto-toracali e di una componente spondilogena cervicale
potrebbero eventualmente entrare in linea di conto delle misure di
mobilizzazione/manipolazione segmentale alto-toracali nel contesto di una presa
a carico chiropratica/osteopatica, oppure nell'ambito di una medicina manuale.
In considerazione della natura degenerativa delle
alterazioni presenti in sede medio-basso cervicale, ritengo ragionevole
prevedere a medio/lungo termine un lento peggioramento in relazione con la
progressione/evoluzione del processo artrosico/degenerativo.
Oltre 20 anni dopo un intervento ai legamenti
crociato e collaterale mediale, malgrado un'instabilità residuale, il ginocchio
sinistro del signor RI 1 non presenta clinicamente e anamnesticamente segni
artrosici di rilievo. Vedi in questo contesto, oltre all'aspetto funzionale,
anche il buon trofismo muscolare agli arti inferiori.
Pur restando potenzialmente un po' più a rischio
di artrosi, tenuto conto del decorso oggettivabile fino ad ora, la prognosi a
medio termine per il ginocchio sinistro risulta essere tutto sommato
favorevole.
Anamnesticamente e clinicamente non risultano
esservi postumi di rilievo in relazione con le pregresse fratture al gomito
destro, al polso sinistro, così come con la lussazione della spalla destra.
(...)"
(Doc. 39-5+6)
Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________
ha considerato l’assicurato abile al lavoro al 60% nella sua precedente
attività di addetto alla lavorazione di pezzi di precisione presso la ditta __________,
osservando che i disturbi dell’assicurato “esercitano una influenza limitata
soprattutto in relazione con la necessità di effettuare degli sforzi prolungati
con la spalla/arto superiore sinistro nella preparazione delle mole, così come
in relazione con la necessità di prendere/mantenere temporaneamente determinate
posizioni nella regolazione/preparazione delle macchine CNC” (doc. 39-6).
Quanto alla capacità di carico, lo specialista ha
indicato che vi sono “funzione e capacità di carico conservate per l’arto
superiore destro, per il rachide lombare e per ambedue gli arti inferiori con
riserva legata all’instabilità residuale del ginocchio sinistro (scale a pioli,
terreni sconnessi, …). Caricabilità preservata all’arto superiore sinistro
tenuto accostato al tronco, così come nelle attività manuali fini. Limite del
sollevamento / trasporto di pesi fino all’altezza della vita situato a talvolta
20 kg, trasporto di pesi con il
braccio sinistro tenuto scostato dal tronco limitato a pochi chili.
Caricabilità del rachide cervicale e alto-toracico diminuita in relazione
soprattutto con il mantenimento prolungato di posizioni fisse inergonomiche,
oppure con il movimento frequente rotatorio/flessorio” (doc. 39-6).
Il dr. __________ ha pure considerato
l’assicurato abile al lavoro al 100% in attività lavorative adeguate, che
rispettino le limitazioni riferibili alla spalla sinistra e al rachide. Lo
specialista ha precisato che “si tratta in particolare di attività lavorative
che non richiedono l’ingaggio sotto sforzo dell’arto superiore sinistro tenuto
scostato dal tronco, l’esecuzione frequente o ripetuta di movimenti di flessione
del bacino fino o al di sopra dell’orizzontale, così come in abduzione oltre il
limite di quanto permesso dal movimento attivo, che non comportino l’uso di
utensili o macchinari vibranti, rispettivamente contundenti, che non richiedano
il mantenimento prolungato o frequente del capo, rispettivamente del rachide
toracale in posizioni fisse e inergonomiche (torsione, flessione, rotazione,
…), che non implichino l’esposizione a sorgenti di aria condizionata,
rispettivamente ai cambiamenti frequenti e repentini della temperatura e del
grado di umidità ambiente, che non comportino il trasporto di pesi nel suo
insieme superiori a talvolta 20 kg. In relazione soprattutto con l’instabilità al ginocchio sinistro e
la diminuzione della forza al braccio sinistro, risultano non essere più
esigibili dal punto di vista medico le attività lavorative che richiedono l’uso
di scale a pioli, così come gli spostamenti frequenti su terreni sconnessi,
potenzialmente a rischio” (doc. 39/7+8).
Nel suo rapporto medico dell’8 agosto 2006, il
dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina generale (sul
diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR,
cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha posto la diagnosi principale di “deficit
funzionale residuale spalla sinistra in presenza di uno stato dopo frattura
sotto-capitale dell’omero con interessamento del tubercolo maggiore il 19
giugno 2002 trattata conservativamente su stato dopo artrolisi artroscopica
intra- e periradicolare l’8 aprile 2003” e, quali ulteriori diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
quelle di “disturbo funzionale segmentale alto-toracico, rispettivamente
sindrome spondilogena cervicale in presenza di alterazioni degenerative
plurisegmentali, più marcate C5/C6, senza componente radicolare irritativa
estesa agli arti superiori; stato dopo intervento ai legamenti crociato
anteriore e mediale del ginocchio sinistro con insicurezza/moderata instabilità
residuale”, mentre quali ulteriori diagnosi senza influsso sulla capacità
lavorativa quelle di “stato dopo frattura del gomito destro nel 1965/1966,
polso sinistro 1971, lussazione con eventuale piccola frattura alla spalla
destra nel 2000 guarite senza postumi; anomalia della transizione lombo-sacrale
senza deficit funzionale di rilievo”, ritenendo l’assicurato abile al lavoro al
60% nell’attività abituale. Quanto all’inizio della inabilità lavorativa
duratura, il dr. __________ ha osservato:
"
Fino all’11 maggio 2004 presenza unicamente di
patologia postinfortunistica limitante la capacità lavorativa (vedi __________),
a partire dal 12 maggio 2004 (data RX cervicale eseguita per dolori recidivanti
specialmente dopo sforzo) insorgenza di una patologia morbosa, da allora
valgono i limiti esposti nella perizia del dr. __________ del 25 luglio 2006,
limiti funzionali che tengono conto sia della problematica traumatica, che di
quella morbosa/degenerativa.” (Doc. 41-2)
Il dr. __________ si è poi così espresso:
"
(...)
Perizia dr. __________:
diagnosi:
deficit funzionale residuale spalla sinistra in
presenza di uno stato dopo frattura sotto-capitale dell'omero con
interessamento del tubercolo maggiore il 19.6.2002 trattata conservativamente
- stato dopo artrolisi artroscopica intra-
e periradicolare il 8.4.2003
disturbo funzionale segmentale altro-toracico,
rispettivamente sindrome spondilogena cervicale in presenza di alterazioni
degenerative plurisegmentali, più marcate C5/6, senza componente radicolare
irritativa estesa agli arti superiori
stato dopo intervento ai legamenti crociato
anteriore e mediale del ginocchio sinistro con insicurezza/moderata instabilità
residuale
stato dopo frattura del gomito destro nel 1965/1966,
polso sinistro 1971, lussazione con eventuale piccola frattura alla spalla
destra nel 2000 guarite senza postumi
anomalia della transizione lombo-sacrale senza
deficit funzionale di rilievo
conclusioni:
- situazione a livello spalla
sovrapponibile a quella di 10.2003
-
alterazioni degenerative a livello cervicale con diminuita caricabilità
sotto sforzo del rachide cervicale / altotoracico
caricabilità arto superiore sinistro vedi __________
caricabilità del rachide cervicale e
alto-toracico diminuita in relazione soprattutto con il mantenimento prolungato
di posizioni fisse inergonomiche, oppure con il movimento frequente rotatorio-flessorio
attività abituale esigibile in misura completa
limitando l'aspetto fisico nella preparazione delle mole e ottenendo un accesso
più facilitato alla tastiera effettuando dei lavori di regolazione alle
macchine (adattamenti probabilmente non realizzabili, vedi __________). In ogni
caso attività attuale esigibile nella misura del 60%.
Attività rispettosa dei limiti esigibile nella
misura completa, ossia:
senza ingaggio sotto sforzo dell'arto superiore
sinistro tenuto scostato dal tronco, l'esecuzione frequente o ripetuta di
movimenti di flessione del braccio fino o al di sopra dell'orizzontale, così
come in abduzione oltre il limite di quanto permesso dal movimento attivo, che
non comportino l'uso di utensili o macchinari vibranti rispettivamente contundenti,
che non richiedano il mantenimento prolungato o frequente del capo,
rispettivamente del rachide toracale in posizioni fisse e inergonomiche
(torsione, flessione, rotazione..), che non implichino l'esposizione a sorgenti
di aria condizionata, rispettivamente ai cambiamenti frequenti e repentini
della temperatura e del grado d'umidità ambiente, che non comportino il
trasporto di pesi nel suo insieme superiori a talvolta 20 kg.
Attività che richiedono l'uso di scale a pioli o
spostamenti frequenti su terreni sconnessi sono sconsigliate." (Doc. 41-3)
Successivamente, l’assicurato ha inviato all’amministrazione
i seguenti documenti:
-
lettera del 15 marzo 2007 indirizzata all’UAI da
parte del datore di lavoro dell’interessato, ditta __________ di __________,
del seguente tenore:
" La
presente per attirare la vostra attenzione sul nostro collaboratore signor RI 1.
Come premessa è mia intenzione chiarire che il signor RI 1 si è sempre
contraddistinto per la sua buona volontà e buona conoscenza professionale
acquisendo la stima di chi lo circonda con nostra piena soddisfazione.
Come ben sapete egli
percepisce una rendita a causa di un infortunio accadutogli nel 2002.
Agli inizi del 2007
egli mi ha informato di essere affetto da epatite B basso livello di replica ma
con il rischio di contagio con il sangue.
Ultimamente il signor
RI 1 è spesso assente in quanto soffre di mal di schiena e questo male non gli
permette di lavorare, da quanto dice lui, è convinto che il mal di schiena sia
una patologia correlata all'infortunio della spalla.
In questo periodo
constato inoltre una certa demotivazione e preoccupazione in lui e questo è
chiaramente dovuto al suo stato di salute, dolore alla spalla, dolore alla
schiena e epatite B, inoltre questa situazione crea un certo malessere nel suo
team poiché non si può fare affidamento al 100% su di lui.
Per risolvere questa
situazione, che a mio modo di vedere peggiora di giorno in giorno, chiedo a voi
di poter intervenire e darci il supporto necessario per capire quale soluzione
adottare." (Doc. 53-1)
-
certificato del 16 febbraio 2007 del Centro di
epatologia della __________, del seguente tenore:
" Si
certifica che il paziente soffre di un’epatite B, basso livello di replicazione
virale, ma con il mantenuto rischio di contagi con il sangue.” (Doc. 53-3)
-
certificato del 26 giugno 2007 della dr.ssa __________,
medicina generale, del seguente tenore:
" Il
signor RI 1 è positivo all’epatite B da anni. Con il recente aumento della
viremia, chiede di poter essere trasferito in un reparto senza rischio di
tagliarsi, per la sicurezza dei colleghi. Dal punto di vista medico la sua
richiesta è da appoggiare senz’altro.” (Doc. 55-1)
Al riguardo, nelle sue annotazioni del 28 giugno
2007, il dr. __________ del SMR, medico generico, ha osservato:
"
Per quanto riguarda l'epatite B ho contattato il
centro di epatologia a __________.
Il rischio di contaminazione sul luogo di lavoro,
per quanto molto piccolo, esiste, per cui attività con rischio di tagliarsi,
sono da evitare.
Per quanto riguarda le limitazioni funzionali
esse sono già state descritte (perizia) valgono tuttora." (Doc. 56-1)
In sede ricorsuale, l’assicurato ha contestato la
decisione dell’UAI di sopprimere, dopo il 31 gennaio 2004, il diritto ad una
mezza rendita di cui beneficiava, senza tuttavia produrre nuova documentazione
medica a comprova della sua, presunta, parziale inabilità lavorativa in
attività adeguate.
2.8. Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare
in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure
nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in
fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la
Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto
2006 concernente un caso di assicurazione
per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione
per l'invalidità, sottolineando
che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio
necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta
Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Ad
esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale
ha sottolineato che:
" (...)
Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat
d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux
arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le
juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que
si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas
donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont
fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont
confirmé la décision attaquée. (...)"
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur
probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF
125 V 351 consid. 3a p. 352)
qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il
convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence
entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV
Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]),
on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou
le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)”
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.9. Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della
decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione
peritale effettuata dal dr. __________ il 25 luglio 2006, da considerare
dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali
sopra ricordati.
Il dr. __________
ha infatti sottoposto l’interessato ad un accurato esame ortopedico, dal quale
è emerso che egli, tenuto conto delle sue patologie, è inabile al lavoro al 40%
nella sua precedente attività di meccanico di utensili presso la ditta __________,
ma è da ritenere pienamente abile al lavoro in attività adeguate, rispettose
dei suoi limiti funzionali (doc. 39/7+8).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale
valutazione peritale, che non è del resto stata smentita, in sede ricorsuale, da
certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente
invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua
dell’interessato.
Occorre
infatti sottolineare che l’assicurato, con il ricorso, ha contestato la
valutazione peritale del dr. __________, ritenendo che sia stata considerata
unicamente la problematica inerente alla frattura della testa dell’omero – come
già avvenuto in ambito infortunistico, nella valutazione del dr. __________ -
senza tuttavia tenere conto degli altri suoi disturbi, in particolare della
lesione dello SLAP II con distacco del labbro glenoidale antero-superiore,
della grave artrosi e discopatia dorsale e cervicale, nonché della epatite che
lo affligge (cfr. doc. I).
Al
riguardo, il TCA sottolinea che, nel referto peritale del 25 luglio 2006, il
dr. __________ ha attentamente ed approfonditamente esaminato tutti i
disturbi dell’assicurato e non solo quelli legati alla frattura della testa
dell’omero, come erratamente indicato dal patrocinatore dell’interessato.
Va infatti evidenziato che il dr. __________ ha
indicato che “per quanto attiene all’aspetto specifico di un’eventuale
lesione SLAP, quest’ultima risulterebbe essere clinicamente poco/non
sintomatica in assenza di disturbi specifici alle manovre di provocazione”
(doc. 39-5, il corsivo è della redattrice).
Quanto poi alla artrosi cervicale con discopatia
C5-C6, allegata in sede ricorsuale, va rilevato che il dr. __________, fra le
diagnosi elencate nel suo referto peritale, ha indicato anche un “disturbo
funzionale segmentale alto-toracico, rispettivamente sindrome spondilogena
cervicale in presenza di alterazioni degenerative pluri-segmentali, più marcate
C5-C6, senza componente radicolare irritativa estesa agli arti superiori”
(doc. 39-5, il corsivo è della redattrice).
Stante quanto sopra esposto, il TCA non può
quindi ritenere - come invece preteso dall’insorgente in sede ricorsuale, ma
senza produrre adeguata documentazione medica specialistica a supporto delle
proprie pretese - che il dr. __________ abbia omesso di prendere in
considerazione, nel suo referto peritale, determinate patologie ortopediche
dell’interessato.
Va qui
ricordato che se, da una parte, la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Si
ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V
140 e 129 V 4).
Inoltre, quanto alla mancata valutazione
dell’epatite che affligge l’interessato, va rilevato che nelle sue annotazioni
del 28 giugno 2007, il dr. __________ del SMR ha espressamente osservato di
avere “contattato il centro di epatologia a __________”, il quale ha indicato
che “il rischio di contaminazione sul luogo di lavoro, per quanto molto
piccolo, esiste, per cui attività con rischio di tagliarsi sono da evitare”
(doc. 56-1, il corsivo è della redattrice).
Il TCA non può che fare proprie queste
considerazioni del medico SMR. Alla luce del seppur lieve rischio di
contaminazione, alle attività non esigibili da parte dell’assicurato dal
profilo ortopedico in quanto non rispettose dei limiti funzionali indicati dal
dr. __________, vanno aggiunte anche quelle che comportano per l’interessato il
rischio di tagliarsi.
In
conclusione, rispecchiando la perizia del dr. __________ i criteri di
affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8.), alla
stessa può essere fatto riferimento.
Inoltre,
richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.
4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere
dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che
l’assicurato è inabile al lavoro al 40% nella sua precedente professione di meccanico
di utensili, ma è da considerare abile al lavoro al 100% in attività adeguate,
rispettose dei suoi limiti funzionali di natura ortopedica e che non comportino
il rischio di tagliarsi.
Con
riferimento alle attività ancora pienamente esigibili dall’assicurato, nel suo
rapporto del 10 giugno 2008, il consulente IP incaricato ha osservato:
"
(...)
Attività esigibili -
senza (ri)formazione specifica
Le possibilità di reintegrazione
sono date in primo luogo dalla gamma delle attività esigibili dal profilo
medico. Per definire queste ultime si confronta il profilo delle residue
abilità del soggetto (esame di funzionalità fisica) con il profilo dei
requisiti (= esigenze) che caratterizzano i posti di lavoro presenti sul
mercato nei vari settori economici.
Si tratta quindi di
identificare delle attività semplici, leggere e non qualificate adatte alle
residue abilità del soggetto. In concreto non si ritiene che l'A. disponga di
un sufficiente bagaglio attitudinale e cognitivo per accedere in tempi
ragionevoli ad una categoria di attività avanzata o qualificata.
Considerandi
Partendo dalle
limitazioni medico-teoriche e tenendo conto della configurazione della realtà
economica del Cantone Ticino, si può ritenere che (pur tenendo conto delle
componenti riduttive), in situazione di equilibrio, il mercato del lavoro
accessibile sia ancora apprezzabilmente esteso.
I limiti invalidanti
espressi in sede medica permettono di individuare una vasta gamma di attività
sia nel settore secondario (operaio generico nell'industria farmaceutica,
alimentare, meccanica con mansioni d'assemblaggio, produzione, stampa,
rifinitura, controllo / sorveglianza del funzionamento e della qualità, ...)
che nel settore terziario (venditore / cassiere non qualificato, custode -
sorvegliante, ...).
(...)" (Doc. 81-2)
L’assicurato ha contestato tale valutazione del
consulente IP, ritenendo che “in considerazione della sua attuale attività di
meccanico di utensili, delle limitazioni funzionali descritte dai vari medici,
della sua formazione e della sua situazione personale, appare sin d’ora
evidente come – in un esame di attuabilità oggettiva e soggettiva – non vi sono
in realtà attività alternative concretamente esigibili, nelle quali il
ricorrente potrebbe sviluppare un grado di capacità lavorativa superiore al
30%” (doc. I).
Riguardo
alla possibilità per l’insorgente di esercitare un'attività adeguata alle
condizioni di salute della sua spalla sinistra, è utile ricordare quanto il TFA
e il TCA hanno giudicato in fattispecie analoghe, riguardanti assicurati
anch'essi con problematiche agli arti superiori.
In una
sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha, ad esempio,
ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità
lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato
cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in
particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La
mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad
esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro
poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.
In una
sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA
con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - il TCA ha riconosciuto come
reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso dei
medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile,
ad eccezione per delle prese a tre dita senza forza.
Il TFA è
pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001,
parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un
assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità
superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto
leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, ed il
sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano):
"
(…)
Aufgrund der Beschwerden und Funktionsdefizite in
der ganzen rechten oberen Extremität ist der Beschwerdeführer faktisch als
Einhänder einzustufen, der seine rechte Hand bei der Arbeit - wenn überhaupt -
nur noch in ganz untergeordnetem Masse als Hilfshand einsetzen kann. Es kann
ihm daher nicht mehr zugemutet werden, bei einer manuellen Arbeit seinen
rechten Arm und seine rechte Hand dauernd einzusetzen und damit Gewichte bis zu
2.
kg zu heben. Überdies fallen
häufigere Schreibarbeiten wegen der dabei auftretenden schmerzhaften
Verkrampfungen ausser Betracht. Die im Einspracheentscheid vom 11. April 1996
genannten Verweisungstätigkeiten, u.a. Überwachungsarbeiten an automatischen
und halbautomatischen Produktionseinheiten, Qualitätskontrolle, Arbeiten im
Auskunftsdienst oder als Portier, können auch bei vorwiegendem Gebrauch der
linken Hand ausgeführt werden und sind daher vom (unfall-) medizinischen Standpunkt
aus grundsätzlich vollzeitlich zumutbar. Hingegen fällt die Tätigkeit als
Transportdisponent ausser Betracht, nachdem der Beschwerdeführer die gemäss
Unfallversicherer hiefür erforderliche Umschulung (zweijährige
Handelsschulausbildung) nicht erfolgreich beendet hat.
Bei den angeführten noch zumutbaren erwerblichen
Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem allgemeinen ausgeglichenen
Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden in Industrie und Gewerbe
Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in zunehmendem Mass durch Maschinen
verrichtet, während den körperlich weniger belastenden Bedienungs- und
Überwachungsfunktionen eine stetig wachsende Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321
Erw. 3b am Ende)." (STFA succitata, consid.
3b)
In un’altra
pronunzia U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003, l'Alta Corte federale ha pure
giudicato reintegrabile professionalmente, un'assicurata, vittima di un grave
politrauma, che, secondo l'avviso dei medici, poteva ancora esercitare
un'attività da svolgere in posizione prevalentemente seduta e non comportante
il sollevare, rispettivamente il trasportare pesi anche solo relativamente
importanti, così come l'utilizzo dell'arto superiore destro in mansioni da
eseguire al di sopra dell'orizzontale:
"
(…)
La tesi cantonale, in quanto conforme alla
giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a
quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi
con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro
sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid.
2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b;
si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in
re W., I 401/01, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale
aperto a personale femminile non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag.
331.
consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in
particolare appunto nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di
sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e con possibilità
di cambiare frequentemente posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale
ambito bisogna pure considerare la ancor giovane età dell'interessata con
conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad una nuova professione
(cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106 consid. 5b; e contrario sentenza già citata
del 4 aprile 2002 in re W.
consid. 4a-d).
Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità
di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno
poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti
permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In
proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto
il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori
leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296
consid. 3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).
Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli
inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa
dell'interessata comporterà. Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né
inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle
assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto
può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo
possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297 consid.
4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid.
3d e 114 V 285
consid. 3)." (STFA succitata, consid. 4.7)
In una
sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente
abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in
prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un,
citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto
scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito
flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità
nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del
nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,
citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio
dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato al tronco, così
come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,
macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il
braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della
vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA
succitata, consid. 2.6.).
È pure
stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento
completo, un’attività adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la
mano destra in mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a
svolgere una funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che
soffriva - a livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome
dolorosa e da risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una
lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi
dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a
destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi
dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi
dell’articolazione radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA
35.2004.38
del 3 marzo 2005).
È poi
stato ritenuto completamente abile in attività leggere, da svolgere all’altezza
del banco implicanti unicamente la manipolazione di oggetti leggeri, un
assicurato, di professione muratore, che soffriva di una sindrome da attrito
sottoacromiale ad entrambe le spalle, persistente malgrado le operazioni
eseguite nel frattempo (riparazione cuffia dei rotatori, acromioplastica a
livello della due spalle; STFA I 356/04 del 12 maggio 2005, consid. 2.2 e 3.1).
Infine,
con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha
considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di
sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco
nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un
assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra
con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei
rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e
infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del
tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di
una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale:
spalla congelata post-traumatica).
In
concreto, quindi, il TCA ritiene che sul mercato generale del lavoro esistano
delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che il
ricorrente, nonostante i disturbi che interessano il suo arto superiore
sinistro, sarebbe in grado di esercitare a tempo pieno e con un rendimento
completo.
In questo
contesto, è utile ricordare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno
indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al
giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli
accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di
invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto
corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto
di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI
1998.
p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).
In esito
alle considerazioni appena esposte, questa Corte deve concludere che - dal
punto di vista medico - l'assicurato è limitato nell’esercizio della sua ultima
professione di meccanico di utensili, ma è in grado di svolgere a tempo pieno e
con rendimento completo un’attività confacente al suo stato di salute,
rispettosa dei limiti funzionali indicati dal dr. __________ e dal dr. __________
del SMR (cfr. doc. 39-7 e 56-1).
2.10
Occorre ora
esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal
profilo economico.
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I
600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV
Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in
SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;
cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),
per cui, come correttamente ritenuto dall’UAI, nel caso concreto sono
determinanti i dati del 2004 (visto che è in quell’anno che è avvenuta la
soppressione della rendita).
2.11
Per quel che
concerne il reddito da valido, l’UAI ha quantificato il reddito
che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano nel 2004 in fr. 68’034.55 (cfr. doc. 81-2),
conformemente a quanto indicato, sulla scorta della documentazione agli atti
nella procedura infortunistica, da questo Tribunale nella STCA 35.2004.109 del
7.
giugno 2005, cresciuta incontestata in giudicato (cfr. doc. 34-26).
Il TCA non ha quindi motivo per distanziarsi
dall’ammontare citato, il cui importo non è del resto stato contestato in sede
di ricorso.
2.12
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla
base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il
TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008, consid. 11.1; STFA del 5 settembre
2006.
nella causa P., I 222/04).
Il
Tribunale federale ha inoltre ricordato che "nel caso di un invalido che,
dopo l’insorgenza del danno alla salute, può compiere soltanto lavori leggeri e
non impegnativi dal punto di vista intellettuale, il relativo reddito è di
principio determinato in base alla media del salario lordo (valore totale)
conseguibile per attività semplici e ripetitive (livello di esigenza 4 sul
posto di lavoro) nel settore privato in conformità alle tabelle A dell’ISS
(sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 240/99 del 7 agosto 2001
consid. 3c/cc, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 pag. 347; cfr. pure DTF 129
V 472 consid. 4.2.1. pag. 476 con riferimento)" (cfr. STF 8C_334/2008 del
26.
novembre 2008)
In una sentenza U 8/07 del
20.
febbraio 2008, rispondendo ad una questione
sollevata dal TCA nella sentenza 35.2006.60 del 23 novembre 2006, consid.
2.10.9
("Questo Tribunale constata che il
salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2005 quale muratore
semi-qualificato (infatti nel 2005, secondo il contratto collettivo di lavoro
dell’edilizia, un lavoratore con conoscenze percepiva un salario orario di fr.
25.
, contro i fr. 22.65 percepiti dai lavoratori edili), è inferiore a quello
realizzato in media a livello svizzero dai lavoratori del settore della
costruzione con qualifiche analoghe (Tabella TA 1 2004, punto 45, livello di
qualifica 3: fr. 5'358 x 12 mesi = 64'296, riportato su 41.6 ore/settimana =
66'867.84; dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il
2005, un reddito annuo pari a fr. 67'443.41; per un recente caso in cui l’Alta
Corte ha fatto riferimento ai livelli di qualifica 2 e 3, cfr. STFA del 12
ottobre 2006 nella causa S., U 404/05, consid. 2.3.4).
Ci si
potrebbe chiedere se in tale ipotesi, e visto il richiamo del TFA ai salari
nazionali (Tabella TA 1), non dovrebbe essere applicata la giurisprudenza
federale secondo la quale, quando l'assicurato ha realizzato un guadagno
inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito
medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va
ridotto in proporzione (cfr. DTF 129 V 225 consid. 4.4; AHI-Praxis 1999, p. 329
consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 6 settembre 2006 nella causa
H., U 454/05 + 456/05, consid. 6.3.3 e 6.3.4). Spetta
comunque all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo"), la nostra Alta Corte ha stabilito che:
" (…)
5.3
Giova inoltre ricordare che nel caso
in cui il reddito conseguito prima dell’invalidità è inferiore alla media dei
salari per un’attività paragonabile nel settore interessato e non vi è inoltre
motivo che induca a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi
di un guadagno modesto, la giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che
hanno influenzato negativamente il reddito da valido vengano considerati anche
per fissare il reddito da invalido (DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225, SVR
2004.
UV no 12 pag. 44, consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10%
rispetto ai salari usuali del settore è stato considerato chiaramente sottola
media [U 173/02]; cfr. pure sentenza U 529/06 del 28 gennaio 2008, consid. 8.2
con riferimenti).
6.
Nel caso di specie, il ricorrente contesta
sia la determinazione del reddito da invalido che quella da valido.
6.1
Per quanto concerne il reddito da
valido, l’interessato fa valere che l’importo determinato dall’INSAI sulla base
dei dati forniti dall’ex datore di lavoro risulterebbe, come giustamente
rilevato anche dal primo giudice, inferiore del 9% circa rispetto al salario
medio nazionale dei lavoratori attivi nel settore delle costruzioni con
qualifiche analoghe. L’argomento è pertinente. In effetti, il dato ritenuto
dall’assicuratore infortuni a titolo di reddito da valido (fr. 61'277.- per
l’anno di riferimento 2005) è inferiore nella misura del 9.58% a quello
desumibile dalla tabella TA1 di cui all’ISS (edizione 2004, pag. 53, livello di
esigenze 3, cifra 45 costruzioni), quest’ultimo essendo pari, dopo adeguamento
all’evoluzione salariale per il 2005, a fr. 67'765.89 (fr. 5'358 x 12 : 40 x
41.
[v. La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella 9.2] x 1.011 [v. La Vie
économique, 12-2007, pag. 99, tabella 10.2]). Alla luce della giurisprudenza
richiamata al considerando 5.3, che, come visto, permette al giudice chiamato
ad effettuare un raffronto dei redditi di prendere in considerazione in ugual
misura per ciascuno degli elementi di paragone fattori estranei all’invalidità,
può, se del caso, essere tenuto conto di questa circostanza nell’ambito della
determinazione del reddito ipotetico da invalido.
6.2
A quest’ultimo riguardo, il ricorrente,
pur rispettando la più recente giurisprudenza in materia, rileva che il mercato
del lavoro ticinese oggettivamente offre ai lavoratori occupati in questo
Cantone di frontiera retribuzioni nettamente inferiori e penalizzanti rispetto
al resto della Svizzera, come risulterebbe, almeno in parte, dalle tabelle TA1
e TA13 di cui all’ISS. Il ragionamento è comprensibile, ma viene tuttavia
relativizzato dalle considerazioni espresse al considerando precedente.
6.3
Mancando in concreto indicazioni economiche
effettive, in considerazione della più recente prassi di questa Corte - cui
allude l'insorgente - che non ammette più la possibilità di fare capo ai dati
statistici salariali relativi alle grande regioni, tabella TA13 ISS, per
determinare il reddito ipotetico da invalido, quest'ultimo deve essere
stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi
nazionali conseguibili nel settore privato (cfr. sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, consid. 8, riassunta
in RSAS pag. 64). In tali condizioni, partendo dal valore totale mediano di cui
all'ISS 2004 (pag. 53, livello di esigenze 4), si ottiene un importo di base di
fr. 57'258.24 per il 2004 (fr. 4'588 x 12 : 40 x 41.6 [La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella B9.2]), che,
adattato all'evoluzione salariale (1%, v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99,
tabella B10.2), porta a ritenere un importo di fr. 57'830.82 per il 2005.
6.4
Operando una prima riduzione del 9.58% da
quest'ultimo importo per tenere conto della differenza salariale di cui si è
detto al considerando 6.1, deducendo poi una quota ulteriore del 15%, non
oggetto di contestazione, per considerare adeguatamente le circostanze
particolari del caso (DTF 126 V 75; in
concreto: limitazioni riconducibili al danno alla salute, statuto di
frontaliere), il raffronto dei redditi (reddito da valido di fr. 61'277.- e
guadagno da invalido di fr. 44'447.03 [fr. 57'830.82 ./. 9.58% ./. 15%]) dà un
grado d'invalidità arrotondato (DTF 130 V 121) del 27%. (...)"
Di
conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una
determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa
professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale
(al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in
particolare pag. 326-327).
In una
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008, consid. 6.2., il Tribunale federale,
su questo tema, ha ancora rilevato:
" A proposito del richiesto adeguamento va tuttavia rilevato che
finora è stato ammesso dalla Corte federale nel caso in cui il valore fosse
chiaramente sotto la media ("deutliche Abweichung"). Tale è di regola
stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;
dell'8% in sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).”
In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza
del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella
TA1 2004 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente,
svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel
settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni
salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV
15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo
pari a fr. 4'588.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 1/2-2007, p. 94), esso ammonta a fr.
4'771.52 mensili oppure a fr. 57'258.24 per l'intero anno (fr. 4'771.52 x 12,
ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio
1999.
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
L’assicurato,
quale meccanico di utensili presso la ditta __________ di __________, avrebbe
guadagnato nel 2004 fr. 68’034.--/anno per un’occupazione a tempo pieno. Tale
reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente
(cioè fr. 62’138.--/ anno; cfr. Tabella TA1 2004 p.to 29,34,35 “Fabbricazione
di macchine”, livello di qualifica 4: fr. 4’979.-- X 12 mesi = 59’748.--,
riportato su 41.6 ore/settimana = fr. 62'138).
Nel caso
in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito
statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U
8/07 del 20 febbraio 2008.
2.13
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione,
cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione
percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita
ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie
particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V
80.
consid. 5b/cc).
In una
sentenza I 147/05 del 25 luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una
riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un
assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,
che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere
un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di
incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli
impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il
fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne
Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser
Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem
leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden
Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die
Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00
[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr
einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im
Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem
Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt
(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002
S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende
Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die
Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und
Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in
Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,
die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden
...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund
statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache
der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden
Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen
ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.
28.
T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht
schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu
berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen
Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen
gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein
Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende
Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.
2.3
hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus
des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat
jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit
einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache
Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein
kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher
liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der
Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,
was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe
Invalidenrente führt." (STFA succitata)
In
un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un
assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio,
totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno
fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem
Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine
schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher
ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von
der __________ verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu
können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr
ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).
In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito
alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la
riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una
riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di
35.
anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel
settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations
résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25
febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone
in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali
(assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro
gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le
seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui
è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà
legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in
cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02,
consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.14
In concreto,
nel rapporto finale del 10 giugno 2008, il consulente IP ha accordato una
riduzione percentuale del “15% dovuta ad attività medie-leggere, alle
limitazioni mediche, al lungo periodo di inattività” (cfr. doc. 81-3).
Nel caso
di specie, questo Tribunale non ha motivo per scostarsi dalla riduzione
percentuale del 15% applicata dall’amministrazione, che non è del resto stata
contestata dall’assicurato.
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante
giurisprudenza il giudice non può scostarsi dalla valutazione
dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e
6).
Procedendo
quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2004, partendo da un
salario da invalido di fr. 57'258.24 e ammettendo la riduzione del 15%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 48'669.50
(fr. 57'258.24 - (fr. 57'258.24
x 15 : 100)).
Confrontando
ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 68’034
(consid. 2.11.), emerge un tasso d’invalidità del 28.4%, arrotondato al 28% (secondo la giurisprudenza
di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita di invalidità, come
stabilito dall'amministrazione.
Alla
medesima conclusione si giunge anche aggiornando i redditi (da valido e da
invalido) agli ultimi dati disponibili del 2007 (dato che, come visto in
precedenza, occorre valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento sino al
momento della decisione impugnata, cfr. consid. 2.2. in fine).
Dal raffronto tra il
reddito da valido, aggiornato al 2007, di fr. 70’651.53 – ossia fr. 68'034 +1%
per il 2005, + 1.2% per il 2006 e +1.6% per il 2007, cfr. tab. relativa
all’evoluzione dei salari nominali, dei prezzi al
consumo e dei salari reali, 1990-2007, pubblicati sul sito dell’Ufficio
federale di statistica - e da invalido di fr. 51’192.16 – ossia fr.
59'197.32 (2006) aggiornati al 2007, per un importo di fr. 60’226.07 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La
Vie économique, 9-2008, p. 99), cui apportare
una riduzione del 15% - emerge infatti un grado di invalidità del 27.54%,
arrotondato al 28%. Tale risultato non dà comunque diritto ad
una rendita di invalidità.
Ora,
visto il grado di invalidità inferiore al 40% nello svolgimento di altre
attività adeguate, l’Ufficio AI ha di conseguenza rettamente negato
l’attribuzione di una rendita a partire dal 1° febbraio 2004.
Al riguardo
va evidenziato che la rendita è stata attribuita dal 1° giugno 2003 al 31
gennaio 2004, in quanto giusta
l’art. 88a OAI se la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità
di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o
l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole,
e che presumibilmente continuerà a durare.
In concreto, nel suo rapporto medico dell’8 agosto 2006, il dr. __________ del
SMR ha indicato che "fino all'11 maggio 2004 vi era la presenza unicamente
di una patologia post-infortunistica limitante la capacità lavorativa (vedi __________),
mentre a partire dal 12 maggio 2004 (data dell'esame Rx cervicale eseguito per
dolori recidivanti specialmente dopo sforzo) vi è stata l'insorgenza di una
patologia morbosa", precisando che "da allora valgono i limiti
esposti nella perizia del dr. __________ del 25 luglio 2006, limiti che tengono
conto sia della problematica traumatica, che di quella morbosa/degenerativa”
(cfr. doc. 41-2).
A mente
del TCA, queste considerazioni del medico SMR sono da interpretare nel senso
che, malgrado l’insorgenza di una patologia morbosa, le conclusioni
infortunistiche alle quali era giunto il dr. __________ nel suo rapporto della
visita medica circondariale del 21 ottobre 2003 - in cui l’assicurato era stato
considerato abile al lavoro al 50% nella sua attività, precisando che egli “non
adibito a delle mansioni richiedenti un grande sforzo fisico, potrebbe lavorare
nella misura del 100%, qualora apportate in ditta le modifiche seguenti, in
funzione del braccio sinistro …” (cfr. doc. 1-14 inc. LAINF, il corsivo è della
redattrice) - restano comunque valide, come confermato dal dr. __________ nella
perizia del 25 luglio 2006 – nella quale ha riscontrato una escursione
articolare attiva e passiva che rispecchia quanto già descritto in occasione
della visita medico-circondariale del 21 ottobre 2003; l’assenza di un
peggioramento significativo alla spalla sinistra rispetto a quanto ritenuto in
occasione della visita medico-circondariale del 21 ottobre 2003, oltre a
sottolineare che, rispetto all’evento infortunistico del 19 giugno 2002, non vi
è stato nessun cambiamento sostanziale della capacità lavorativa (cfr.
doc. 39-7, il corsivo è della redattrice).
Di
conseguenza, tenendo conto anche delle patologie extra-infortunistiche, i tre
mesi dopo il subentrare della totale capacità lavorativa dell’assicurato, ex
art. 88a OAI, vengono a scadere il 31 gennaio 2004, come correttamente ritenuto
dall’UAI (cfr. SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 632/05 del 25 ottobre 2006).
Nella
misura in cui l’UAI ha rifiutato il riconoscimento di una rendita di invalidità
dopo il 31 gennaio 2004, la decisione su opposizione del 26 giugno 2008 deve, perciò, essere confermata.
A titolo
abbondanziale, va osservato che essendo il grado di invalidità dell’insorgente
superiore al 20%, egli potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione
professionale.
L’art.
17.
LAI prevede in particolare che:
"
L’assicurato ha diritto alla formazione in una
nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione
professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere
presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b;
AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Nel caso
di specie, tuttavia, una riqualifica professionale non entra in considerazione,
ritenuto che il consulente ha considerato che “dalle note precedenti
all’incarto appare ovvio che non vi è nessun interesse da parte dell’assicurato
di intraprendere un percorso di riconversione professionale. Un qualsiasi
percorso proposto all’assicurato non avrebbe nessuna garanzia di successo.
Sarebbe stato ipotizzabile un intervento di aiuto al collocamento, ma i
presupposti, non collaborazione e altri elementi emersi negli incontri delle
scorse settimane, non sono adempiuti” (doc. 81-3).
Questo Tribunale rileva infatti che agli atti è
presente la seguente annotazione per l’incarto, datata 9 giugno 2008:
"
Telefonata 27 maggio: __________ consulente
URC __________
Ci telefona la consulente dell'URC di __________
signora __________ per informarci che l'assicurato ha trovato un datore di
lavoro disponibile all'assunzione.
L'azienda è la __________ di __________.
Ci chiede di intervenire presso il DL per
valutare con quali misure può intervenire l'assicurazione invalidità.
Non eravamo informati di questo stage, si decide
però di intervenire ugualmente.
Verbale incontro del 30 maggio c/o la __________
di __________:
Presenti: la signora __________ e il signor __________
per il datore di lavoro e i sottoscritti per l'assicurazione invalidità.
Veniamo informati che l'assicurato ha effettuato
un periodo di stage della durata di 3 settimane in azienda nell'attività di
rettificatore.
L'attività, a differenza della precedente attività
presso la __________, comporta la produzione di pezzi singoli (non a catena) e
vi è la possibilità di ricevere aiuto dai colleghi per il sollevamento di pezzi
troppo pesanti.
Nelle 3 settimane di osservazione non viene
notata nessuna influenza del danno alla salute se non nel sollevare pezzi
pesanti. Le uniche problematiche vengono notate nel fatto che l'assicurato
necessita di un periodo relativamente lungo di introduzione ai macchinari
utilizzati (macchinari di vecchia generazione). Essendo lavori non di serie le
lavorazioni vengono fatte tutte manuali.
L'assicurato aveva proposto al DL un salario di
Fr. 2'700.- mensili. Le motivazioni erano il fatto che da parte della __________
percepisce una rendita del 31% ed una rendita Al del 19%.
Spieghiamo che con un grado d'invalidità
inferiore al 40% l'Al non versa alcuna rendita.
Viene concordato quindi un salario di Fr. 3'500.-
con la possibilità che venga aumentato in futuro. La signora __________ non è
disposta al momento ad aumentare ulteriormente il salario dato che l'assicurato
si è già espresso non disponibile ad effettuare più delle 8 ore lavorative, è
disposta però a rivalutare il salario in base all'impegno dell'assicurato.
Concordiamo che l'Al è disponibile a riconoscere
un API con il rimborso al DL del 70% del salario per i primi 6 mesi.
L'A., non essendo presente all'incontro e dovendo
chiarire l'aspetto del grado d'invalidità, non vengono concluse le trattative.
Decidiamo di incontrare l'assicurato il più presto
possibile e di fissare un nuovo incontro in azienda per concretizzare il
periodo d'introduzione.
Incontro con I'A. c/o URC-di __________ del 2
giugno:
Concordiamo un incontro presso l'URC di __________
nel primo pomeriggio per poi in seguito recarci presso il DL.
Presenti: l'assicurato, il signor __________
dell'URC di __________ (solo per parte dell'incontro) e i sottoscritti per
l'Al.
Spieghiamo che ci siamo recati presso la __________
di __________ dopo segnalazione dell'URC di __________ (l'A. ne era informato)
e che abbiamo chiesto l'incontro per comprendere il ragionamento fatto
dall'assicurato per determinare il salario proposto.
Informiamo l'assicurato che il grado d'invalidità
calcolato non dà diritto a rendita (inferiore al 40%).
Subito l'assicurato dice: "questo è poi da
vedere".
L'assicurato ci informa che la richiesta
salariale così bassa, anche se secondo il DL non vi è stata un'influenza
notevole del danno alla salute durante il periodo di osservazione, è dovuta
alle problematiche di salute.
Ci spiega che non ha informato la signora __________
di tutte le sue problematiche di salute e che non vuole che le vengano
spiegate. Preferisce infatti firmare il contratto a Fr. 2’700.- e spiegare man
mano tutti i problemi di salute. Dice di non poter garantire una presenza costante
nel periodo invernale. Se ha male alla schiena non si presenta al lavoro e non
riesce a garantire un rendimento completo (secondo lui al massimo al 50%).
Secondo la documentazione medica - teorica agli
atti, non vi è nessuna limitazione particolare per il periodo invernale.
L'A. ha espresso apertamente il desiderio di
volere una rendita da parte dell'AI, di beneficiare nel contempo di un assegno per
il periodo di introduzione (senza essere onesti con il DL) a patto che questo
non fosse finalizzato a ritenerlo adeguatamente collocato. Infatti la
"pretesa" era che da parte nostra non venisse poi chiuso il caso di
Al.
A queste condizioni spieghiamo che
l'assicurazione invalidità non può intervenire. Infatti nelle trattative con il
DL (accordo sugli obiettivi) bisogna menzionare tutte le limitazioni mediche.
Concordiamo con l'A. che si presenti
personalmente sul posto di lavoro e decida quali modalità sono a lui più
consone per spiegare il suo danno alla salute.
Il signor __________ informa l'assicurato delle
implicazioni a livello di AD che la scelta dell'assicurato stesso può
implicare.
Telefonata del 3 giugno signora __________:
L'A. nel frattempo ha spiegato le proprie
problematiche di salute (problematiche soggettive non oggettivate dalle valutazioni
mediche agli atti) e quindi hanno concordato un salario di Fr. 2'700.- mensili
e ci viene quindi chiesto l'API.
A queste condizioni, salario non sufficiente ad
aumentare la capacità di guadagno e che non si avvicina al salario che
l'assicurato potrebbe percepire, l'Al non può intervenire nel finanziare il
periodo introduttivo al nuovo posto di lavoro e consigliamo di prendere
contatto con I'URC di __________.
Telefonata del 3 giugno consulente signora __________
- URC __________:
Viene spiegato quanto avvenuto negli incontri e
nella telefonata con il datore di lavoro.
Valuteranno con AD i presupposti per un
riconoscimento del periodo d'introduzione.
Osservazioni agli incontri:
L'assicurato riteneva il periodo di accertamento
presso il __________ nella meccanica come corso finalizzato all'inserimento
nello stesso settore e non come periodo per valutare la capacità lavorativa nel
settore tantoché si aspettava che lo stesso proseguisse.
Durante il periodo dal 3 dicembre 2007 al 29
febbraio 2008 presso il __________, l'A. ha presentato unicamente 2 giorni di
inabilità lavorativa per malattia (vedi copia certificati medici agli atti).
Durante il colloquio con l'assicurato abbiamo
avuto l'impressione che si voglia accontentare di un salario inferiore per
poter non doversi impegnare in modo normale sul posto di lavoro.
Si crede infatti che l'assicurato voglia una
rendita (manifestato apertamente), oltre a quella della __________, da parte
dell'assicurazione invalidità per non sentirsi in obbligo d'essere sempre
presente sul posto di lavoro, di prestare delle ore supplementari e di avere un
rendimento normale (che il danno alla salute non ha escluso durante il periodo
di osservazione)." (Doc. 80/1-3)
2.15
L’assicurato
ha chiesto al TCA l’espletamento di una perizia medica pluridisciplinare (cfr.
doc. I).
Al
proposito va ribadito che se l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo
1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda
pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di
essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti).
Nel caso
in esame, secondo questo Tribunale, la documentazione agli atti è sufficiente
per statuire nel merito della vertenza senza che si rivelino necessari
ulteriori provvedimenti probatori.
Non è
pertanto necessario procedere alla valutazione peritale richiesta.
2.16
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico
dell’assicurato ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le spese
di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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