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Decisione

32.2008.146

Decisione con la quale UAI,in applicazione del metodo misto di calcolo,ha attribuito all'assicurata 3/4 di rendita per un periodo limitato di tempo,poi soppressa alla luce di un grado AI inferiore al

29 aprile 2009Italiano83 min

Source ti.ch

Fatti

I principi giurisprudenziali sviluppati in

materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono

applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid.

3.5).

2.7. In una

sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer

1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della

revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così

espresso:

"

(...)

2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout

d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui

suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a

pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et

que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside

uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens

de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du

dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003

[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur

les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen

Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse,

Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en

effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à

la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche

Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri

[Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall,

1999, p. 15).

2.2 Si l'on

compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux

diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme

douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome

douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants

[F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en revanche,

en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité

de travail. Les experts du CO­MAI avaient estimé que le syndrome somatoforme

douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à

la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans

perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression

et de la fixation somatique.

Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence

d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de

travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au

motif que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité

aux traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé

mentale importante.

2.3 Sur la base

de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de

l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente

- et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni

l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer

l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le

caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des

règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer

pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour

justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p.

135, ch. 490).

3. 3.1. Le principe selon lequel

l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision

formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond,

lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une

importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi,

l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les

conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge

est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée,

il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par

l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF

112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la

reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.

3.2 Pour juger

s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans

nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au

moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à

l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la

reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de

même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un

changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une

reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une

décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur

la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque

des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière

inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas

lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe

de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier

2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne sau­rait être

admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont

l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects

ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation

de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).

3.3 En l'espèce,

c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires

se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du

9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente

entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau

clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses

aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique

toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être

qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les

différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont

pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité).

Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où

cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels

permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les

critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces

conclusions sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence

d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence

des autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à

une personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de travail.

Seule une surexpertise serait de nature à les départager.

Mais, ici également, on ne peut faire abstraction

des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au

recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de

l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des

données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une

appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître

comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une

expertise.

On ne peut pas non plus affirmer que

l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en

méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise

du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne

laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé

qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation

professionnelle."

Una diversa valutazione di uno stato di fatto

rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce

dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.

2.8. Per quanto

riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V

165= RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180;

ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid.

3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.

1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.

3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella

causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° con riferimenti).

In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri

per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca

un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza

I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così

espresso:

"

6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo

da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,

per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente

necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una

incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2,

destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF

130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un

disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a

determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa

suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI

(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser,

Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der

Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der

Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz

und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81

seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea

di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme

presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica

oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della

sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò

risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225

consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una

simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone

tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole

gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri,

quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche

accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione

senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale,

un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i

riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare

ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero

delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno

ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con

riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad

esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della

ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato

(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

"

5.2 In una recente

sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità

presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica

di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa

di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi

stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione

sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,

senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso

tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto

psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o

stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi

a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del

12 marzo 2004 in re N., consid.

2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den

Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz

Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76

segg. e 80 segg.)."

In

una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei

criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi

a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante

il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im

Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster).

A proposito dell'esame dei

criteri fissati dalla giurisprudenza, in una sentenza 9C_111/2008 del 27

gennaio 2009 l'Alta Corte in un caso concreto si è così espressa:

" (...)

3.

3.1 En premier lieu, la juridiction cantonale de recours

a constaté l'absence de comorbidité psychiatrique au trouble somatoforme

douloureux. Le recourant ne remet pas en cause cette constatation de fait, qui

lie dès lors le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).

3.2 Le Tribunal cantonal a porté ensuite son

examen sur les quatre autres critères que la jurisprudence a posés. Il a

constaté que deux de ces critères sont réalisés chez le recourant: d'une part,

l'existence d'affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif

s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable; d'autre part, la

présence d'un état psychique cristallisé sans évolution possible au plan

thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la libération du processus de

résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie). En

revanche, il a constaté que les deux autres critères font défaut, savoir la

perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, ainsi que

l'échec de traitements thérapeutiques ambulatoires ou stationnaires conformes

aux règles de l'art et de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la

motivation et des efforts de la personne assurée pour surmonter les effets des

troubles somatoformes douloureux. La juridiction cantonale a admis que le

recourant ne présente pas de cumul des critères dégagés par la jurisprudence,

cela avec une certaine intensité et constance, ce qui l'a conduite à nier

l'existence d'un trouble somatoforme douloureux ayant une répercussion sur la

capacité de travail.

Le recourant invoque une constatation des faits

manifestement inexacte et incomplète, en reprochant aux juges cantonaux de les

avoir établis en contradiction flagrante avec les rapports médicaux versés au

dossier, plus particulièrement celui de l'Hôpital X.________ du 17 juillet

2007. Toutefois, le recourant n'établit pas que les constatations de fait du

tribunal cantonal seraient manifestement erronées. Non seulement il ne démontre

pas que cette autorité aurait constaté à tort que la perte de l'intégration

sociale, deuxième critère, se serait étendue à toutes les manifestations de la

vie, dès lors qu'il reconnaît conserver quelques contacts avec d'anciens

collègues, mais il n'aborde pas le quatrième critère relatif à l'échec des

traitements thérapeutiques, dont les premiers juges ont pourtant nié

l'existence.

En ce qui concerne l'appréciation globale de

l'effort de volonté que le recourant pourrait fournir afin de surmonter ses

douleurs, l'intéressé reste assez superficiel. Les moyens invoqués dans le

recours ne sauraient conduire la Cour de céans à substituer sur ce point

l'appréciation du recourant à celle des premiers juges, d'autant que ces

derniers ont nié un caractère invalidant aux douleurs en rappelant que seuls

deux critères parmi les quatre précités ont pu être retenus. A cet égard, la

reconnaissance du premier des quatre critères par le tribunal cantonal ne

convainc pas, car la seule présence d'un symptôme induisant un trouble

somatoforme douloureux (singulièrement un syndrome fibromyalgique, dont le

docteur G.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne, a fait

état dans un rapport du 14 juillet 2005), ne permet pas encore d'admettre

l'existence d'une affection corporelle chronique ou d'un processus maladif. Il

en va de même du critère du profit primaire tiré de la maladie que les premiers

juges ont aussi retenu, car celui-ci suppose un contexte psychodynamique qui

n'est pas réalisé. On ajoutera qu'à la lecture du rapport psychiatrique du 21

juin 2006 dont l'office intimé disposait, la solution retenue dans la décision

du 19 février 2007 se concilie avec les principes jurisprudentiels applicables

en matière de troubles somatoformes douloureux. Quant à l'incidence du second

rapport de l'Hôpital X.________ du 17 juillet 2007 sur l'issue du litige,

l'opinion des premiers juges est pertinente et il peut y être renvoyé."

La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella

propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,

rilevando:

" (…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente

sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione

nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che

non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione

la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli

ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose

similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal

profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per

analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da

dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di

una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve

presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere

sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131

V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve

comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati

fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di

fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi

negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante

per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un

processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe

croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le

manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure

ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo

nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di

una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato

psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di

un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto

tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di

disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno

alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni

legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.

(…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…)

il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio

2007, I 384/06).

2.9. Nella decisione dell’11

luglio 2008, l’UAI ha attribuito all’assicurata tre quarti di

rendita di invalidità limitatamente al periodo dal 1° agosto 2005 al 28

febbraio 2007, sopprimendo poi questa prestazione a partire dal 1° marzo 2007,

ritenuto che dal mese di dicembre 2006 l’assicurata è ancora abile al lavoro in

maniera completa, dal profilo reumatologico, in attività adeguate e, dal

confronto dei redditi, in applicazione del metodo misto di calcolo, risulta un

grado di invalidità del 15.5%, che non dà diritto ad una rendita.

Il TCA è,

quindi, chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.5.,

2.6. e 2.7., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante a RI

1 a fare tempo dal 1° marzo 2007.

2.10. Nel caso di

specie, al fine di chiarire la situazione dal profilo medico, l’UAI ha affidato

al __________ (__________) di __________ il mandato di esperire una perizia

psichiatrica.

Nel

referto peritale del 21 dicembre 2006, la dr.ssa __________, medico assistente __________

(indicata all’inizio del rapporto peritale come perito e firmataria dello

stesso insieme al dr. __________, Capo clinica __________ e al dr. __________,

Direttore settore __________, cfr. doc. 20-9), posta la diagnosi di “sindrome

mista ansioso-depressiva (ICD10-F41.2)” (doc. 20-6), ha considerato l’assicurata

inabile al lavoro al 20% sia nella sua precedente attività di cameriera e

amministratrice degli affari amministrativi dell’ex-marito, sia in altre attività,

indicando che ad influire sulla capacità lavorativa sia in termini quantitativi

che qualitativi è la “sintomatologia depressiva soprattutto nelle sue

manifestazioni di astenia, affaticabilità, difficoltà di concentrazione,

anedonia, apatia, tendenza al ritiro sociale e scarsa progettualità” (doc.

20-8).

La dr.ssa

__________ ha rilevato che, sulla base dell’esame psichico effettuato e

dall’esame degli atti, emerge obiettivamente che “la ripercussione dei sintomi

psichici, squisitamente reattivi, sulla capacità lavorativa sarebbe stata

particolarmente importante nella fase di maggior scompenso a causa della grave

deflessione timica, delle difficoltà cognitive e delle notevoli quote d’ansia,

ma che ora, attribuibile alla sintomatologia psichica, si ravvisa solo una

modesta e parziale compromissione della capacità lavorativa, quantificabile

intorno al 20% (doc. 20-7).

Ella ha

aggiunto che “tale limitazione trova giustificazione nella permanenza e nel

consolidarsi di un disagio in termini di affaticabilità, astenia, apatia e

quote d’ansia ma, anche se lentissimo, è riconoscibile un andamento in senso

migliorativo che quindi contiene il grado di compromissione alla percentuale

sopra-indicata. Infatti, anche se il quadro ha subito un miglioramento solo parziale,

sono rilevabili significativi segnali interpretabili come indici di una

evoluzione favorevole: iniziale elaborazione del lutto, riconsiderazione del

proprio stile di vita ed assunzione di uno sguardo più propositivo, seppur solo

in minima parte, dal momento che coesiste con una scarsa progettualità” (doc. 20-7).

La dr.ssa __________ ha ancora precisato che

“nell’attribuire all’assicurata una percentuale di incapacità del 20%,

piuttosto ridotta rispetto a quella delle precedenti valutazioni psichiatriche,

si è tenuto conto dell’amplificazione del disagio causata dalla sintomatologia

somatica, comunque intimamente connessa a quella psichica; secondo il parere

della scrivente la sintomatologia algica e l’astenia dovuta all’ipotensione

rappresentano fattori che si ripercuotono in larga misura sulla capacità di

lavoro dell’assicurata” (doc. 20-7).

La dr.ssa __________ ha quindi indicato:

"

(...)

5. Valutazione e prognosi

Il quadro psicologico non avrebbe subito

sostanziali miglioramenti e la risposta alla terapia non è stata fino ad oggi

piena e soddisfacente, ma la presenza dei segnali indicati sopra depone per una

prognosi abbastanza favorevole e per l'evoluzione verso un'entità del disagio

psichico sempre più contenuta. Va sottolineato che il processo di elaborazione

del lutto, che appare comunque lento e con risoluzione completa solo a lungo

termine, rappresenta solo uno degli indici di miglioramento precedentemente

citati e che quindi il permanere ed il consolidarsi di sintomi

ansioso-depressivi potrebbe anche prescindere dalla completa elaborazione del

lutto (nel senso che una volta avvenuta non sarebbe necessariamente

accompagnata dalla risoluzione del quadro psicopatologico presentato).

(...)"

(Doc. 20-7)

Sulla

base di queste considerazioni del __________, il dr. __________ del SMR, spec.

FMH in medicina interna (sul diritto per gli assicurati

di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), nel suo rapporto medico del 20 febbraio 2007, ha indicato:

"

(...)

- IL del 100% in qualsiasi attività dal

25.08.2004 (Dr. __________, MC)

- IL del 100% in qualsiasi attività dal 07.07.2005, inizio del

trattamento psichiatrico (Dr.ssa __________, psichiatra.

Perizia psichiatrica, Dr. __________ -

14.11.2006:

Obiettivamente, sulla base dell'esame psichico e

di quanto si evince dagli atti, si può affermare che la ripercussione dei

sintomi psichici, squisitamente reattivi, sulla CL sarebbe stata

particolarmente importante nella fase di maggiore scompenso a causa della grave

deflessione timica, delle difficoltà cognitive e delle notevoli quote d'ansia,

ma che ora, attribuibile alla sintomatologia psichica, si ravvisa solo una

modesta e parziale compromissione della CL, quantificabile intorno al 20%; tale

limitazione trova una giustificazione nella permanenza e nel consolidarsi di un

disagio in termini di affaticabilità, astenia, apatia e quote d'ansia ma, anche

se lentissimo, è riconoscibile un andamento in senso migliorativo che quindi contiene

il grado di compromissione alla percentuale sopraindicata.

Nell'attribuire all'A una percentuale di IL del

20%, piuttosto ridotta rispetto a quella delle precedenti valutazioni

psichiatriche, si è tenuto conto dell'amplificazione del disagio causata dalla

sintomatologia somatica, comunque intimamente connessa a quella psichica.

La prognosi appare abbastanza favorevole.

L'attività attuale è ancora praticabile, tenendo

conto delle limitazioni sopra indicate.

Non esistono limitazioni in ambito psichico che

possano impedire eventuali provvedimenti d'integrazione.

L'A è in grado di svolgere altre attività, dalla

stessa data."

(Doc. 23-2)

Dato che nello svolgimento dell’inchiesta

economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, l’assistente

sociale incaricata ha ritenuto di non potersi esprimere pienamente sul grado

degli impedimenti dell’assicurata vista la mancanza di una approfondita

valutazione dei disturbi reumatologici dell’interessata - osservando che “la

documentazione medica all’incarto è lacunosa per quanto concerne la problematica

reumatologica. Come ripreso dal dr. __________, il curante ritiene che le

patologie di questa natura non abbiano influssi sulla capacità lavorativa.

D’altro canto la signora lamenta soprattutto difficoltà fisiche e dichiara

inoltre di avere subito un nuovo intervento di stabilizzazione delle vertebre

sul quale si dovrà indagare. Rimando pertanto l’incarto al segretario con la

“bozza” delle dichiarazioni dell’assicurata affinché provveda a completare

l’istruttoria relativa al recente intervento; sarà poi il medico SMR a valutare

l’opportunità o meno di una perizia. Mi riservo di procedere alla valutazione

dell’incapacità una volta che saranno approfonditi gli aspetti medici; se

tuttavia si dovesse ritenere utile una perizia, propongo che il mio rapporto venga

sottoposto al perito affinché prenda posizione circa l’esigibilità delle

attività esigibili in ambito domestico” (cfr. doc. 30-6) – l’UAI ha predisposto

una visita specialistica presso il dr. __________ del SMR, medico

internista-reumatologo.

Nel suo rapporto medico del 12 giugno 2007, dopo

avere visitato personalmente l’assicurata, il dr. __________ ha posto le

diagnosi principali di “stato dopo ablazione L5-S1, fenestrazione L4-L5

sinistra, decompressione canale spinale (15.12.2006); turbe statiche del

rachide; stato dopo PLIF L5-S1 (2002); discopatia cronica C5-C6”, mentre quali

ulteriori diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa ha indicato quelle

di “stato dopo meniscectomia mediale sinistra (agosto 2003); sindrome

fibromialgica” (doc. 36-1).

Il dr. __________ ha poi espresso la seguente

valutazione:

"

(...)

Assicurata in buone condizioni generali, soffre

dal 2002 di una lombalgia trattata chirurgicamente per due volte con

stabilizzazione tipo PLIF. Coesiste stato ansioso-depressivo reattivo a grave

lutto famigliare. Attualmente l'assicurata si presenta afona per una patologia

già valutata dallo specialista ORL, probabile conseguenza dell'abuso

nicotinico. L'assicurata presenta una buona mobilità complessiva. Riesce a

svestirsi e a rivestirsi senza alcuna difficoltà, si mobilizza ed esegue i

passaggi posturali in modo libero e senza alcun limite. Le masse muscolari sono

uguali e simmetriche in tutti i distretti. Mantiene la posizione seduta durante

la raccolta anamnestica per circa 25 minuti senza alcuna difficoltà. Lamenta

con insistenza una sensazione di astenia intensa presente durante tutte le ore

della giornata. La sintomatologia lombare viene evocata con i frequenti

movimenti di flessione, estensione e rotazione del rachide. Coesiste modesto

dolore ricorrente in regione cervicale. Dal punto di vista

reumatologico-funzionale, la sintomatologia riferita dall'assicurata è da

imputare ad una spiccata sindrome fibromialgica. La mobilità complessiva che

risulta ad oggi molto buona, non necessita di cure fisioterapiche ulteriori. La

valutazione reumatologica funzionale odierna permette di stabilire una capacità

lavorativa del 100% nel rispetto dei limiti sopra citati. Tale capacità

lavorativa del 100% può essere considerata attuabile a distanza di tre mesi

dall'ultimo intervento chirurgico in regione del rachide lombo-sacrale

(15.12.2006). Attualmente l'assicurata non necessita di alcun tipo di ausilio.

In riferimento alla sindrome fibromialgica non si identifica alcuna incapacità

lavorativa.

Il miglioramento dello stato ansioso-depressivo

potrebbe portare ad un conseguente miglioramento dell'astenia intensa lamentata

continuamente dall'assicurata." (Doc. 36-3+4)

In una nota del 4 gennaio 2008, il funzionario

incaricato ha posto al dr. __________ la seguente richiesta di precisazioni:

"

Vedasi rapporto dell'11.06.2007; ha indicato che

l'A. sia da ritenersi inabile al 20% come impiegata dal novembre 2006.

Detta IL è da considerarsi come diminuzione di

rendimento?

Si rende attento del fatto che l'A. lavora al

50%: un'IL del 20% è da riferirsi a tale attività svolta al 50%?

Oppure, proprio perchè l'attività era svolta a

tempo parziale, l'A., come salariata al 50%, può essere considerata totalmente

abile?" (Doc. 46-1)

Nelle annotazioni del 7 gennaio 2008, il dr. __________

del SMR ha risposto:

"

Precisazione:

L'A. salariata al 50% risulta abile al 100% nel

rispetto dei limiti indicati nella mia perizia del 12.06.2007." (Doc. 47-1)

Contro la decisione dell’UAI di attribuirle tre

quarti di rendita solo fino al 28 febbraio 2007, l’assicurata ha trasmesso

all’amministrazione i seguenti referti medici:

-

certificato del 13 marzo 2008 del dr. __________,

spec. FMH in neurochirurgia, del seguente tenore:

" La

soprannominata paziente è sofferente di una sindrome lombovertebrale da anni. Persiste

uno stato dopo intervento PLIF L5/S1 in presenza di una gravissima discopatia a

quell'epoca con una listesi ed irritazione radicolare L5 bilateralmente.

Dopo il suddetto

intervento la situazione è migliorata per circa un anno per riacutizzarsi poi

nel 2003 con forti dolori lombari. Ulteriori accertamenti hanno potuto

evidenziare una discopatia plurisegmentale, ma accentuata nel livello L4/5 in presenza

di una grossa ernia L4/5 a sx. In dicembre del 2006 ha avuto luogo un intervento di

fenestrazione ed erniotomia L4/5 a sx con una fissazione del segmento. Questa è

stata necessaria a causa della presente fissazione sottostante.

Dopo questo secondo

intervento la situazione lombare è leggermente migliorata, ma con apparizione

di forti dolori cervicali già presenti comunque da anni ma esacerbati nel 2007

in presenza di processi degenerativi importanti pure a livello cervicale con

una grave discopatia C5/6.

La situazione è

andata progressivamente peggiorando con netto aumento dei dolori lombari

irradianti alle gambe in presenza ora di una discopatia importante L2/3 e L3/4.

Si tratta qui quindi di una malattia sistemica del rachide. Inoltre la paziente

accusa forti fastidi a livello cervicale con irradiazione alle braccia.

In considerazione di

quanto sopra non è da escludere che a medio termine un terzo intervento lombare

con un prolungamento della fissazione da L2 a S1 sia necessario. Inoltre,

considerando la grave discopatia cervicale, non posso escludere che a causa dei

forti dolori cervicali, spesso associati a cefalee, un intervento ACIF del

segmento C5/6 sia pure da prendere in considerazione.

Al momento la

paziente quindi risulta sicuramente inabile al lavoro in misura completa."

(Doc. 54-5+6)

-

certificato del 17 marzo 2008 del dr. __________,

spec. FMH in medicina generale, del seguente tenore:

" Certifico

d'avere tuttora in cura la signora affetta da

Diagnosi:

1.

Stato ansioso depressivo grave d'origine mista, in cura dalla psichiatra

dottoressa __________.

Considerandi

2.

Stato da isterectomia

5.9.04

3.

Sindrome lombovertebrale cronica su lombalgia aspecifica su/con: sindrome

miofasciale+discopatie L5/S1+turbe statiche con scoliosi+stato dopo PLIF L5/S1

12.7.2002

Nel dicembre

2006.

erniotomia L4/5 su grossa ernia L4/5.

4.

Cervico-brachialgia

aspecifica su/con:sindrome miofasciale+sindrome delle faccette+discopatia

cronica C5-6.

3.

Gonalgia sx su/con: stato dopo distorsione 26.4.03+ osteonecrosi condilo

femorale laterale+st.d. meniscectomia mediale sinoviectomia parziale 28.8.03

5.

Poliartralgie

alle mani bilateralmente.

Per queste

problematiche la signora risulta inabile al lavoro in forma totale dal 25.8.04

per tempo indeterminato.

Regolarmente quale

medico di famiglia vedo la signora per controlli generali e terapie.

Anche nel 2007 è

stata ripetutamente in cura dal neurochirurgo dr. __________ per gli

invalidanti problemi alla schiena, dall'ortopedico dr. __________ per i

problemi alle ginocchia e per il problema depressivo dalla psichiatra dr.ssa __________.

Ricordo che dal 12.4.07

al 10.5.07 la signora è stata ricoverata per cure fisioterapiche stazionarie,

per i cronici dolori invalidanti alla schiena, presso la clinica di __________.

Purtroppo tutte le

terapie, come ben sapete, permettono alla signora di convivere con i propri

malanni, in modo abbastanza tranquillo, solo per qualche settimana/mesi, per

poi ricadere nella situazione primaria caratterizzata da cronici dolori e gravi

limitazioni funzionali." (Doc. 54-7)

Al riguardo, nelle sue annotazioni del 17 aprile

2008, il dr. __________ del SMR ha osservato:

"

Trattasi di osservazioni al progetto di

decisione

In data 04.03.2008, I'UAI ha emesso il suo

progetto di decisione, che riconosceva, a partire dal 01.08.2005 il diritto a

tre quarti di rendita, con grado del 65 % e, a partire dal 01.03.2007 la

soppressione della rendita, essendo il grado di IL del 15.5 % dopo confronto

dei redditi.

Contro questo progetto, l’A., tramite il suo

legale inoltra le sue osservazioni in data 10.04.2008, allegando ugualmente un

rapporto medico del Dr. __________ del 13.03.2008 e del MC, Dr. __________ del

17.03.2008

La definizione dei gradi di IL in attività

abituale come anche in attività adeguate è stata effettuata sulla base della

perizia reumatologica effettuata presso il SMR dal Dr. __________, in data

12.06.2007

Tale valutazione ha permesso di stabilire che, a

partire dal mese di agosto 2004 l'A presenta una IL completa, in qualsiasi attività. A decorrere dal

mese di novembre 2006 la CL nell'abituale attività è dell’80%. Per contro, dal

mese di marzo 2007 la CL è completa in attività adeguate, rispettose dei limiti

funzionali descritti nella perizia.

Dopo confronto dei redditi tra la professione

svolta prima dell'insorgenza del danno alla salute e quello ottenibile in

un'attività adeguata allo stato attuale, risulta una perdita di guadagno dell’1%.

Secondo l'inchiesta casalinga effettuata in data

13.09

, l'impedimento è del 30%.

Nel progetto di decisione dell'UAI vengono

indicati con due specchietti il risultato del calcolo misto per fissare il

grado d'IL complessiva dall'agosto 2005 e dal 01.03.2007.

Nel primo caso risulta un grado di IL del 65% e

nel secondo caso del 15.5 %.

Nella suo certificato medico del 13.03.2008, il

neurochirurgo, Dr. __________ ricorda l'anamnesi dell'A. con i due interventi

chirurgici (2002 e 2006). Secondo lo specialista, la situazione lombare è

leggermente migliorata dopo il secondo intervento ma con apparizione di forti

dolori cervicali già presenti da anni ma esacerbati nel 2007 in presenza di processi degenerativi

importanti pure a livello cervicale con una grave discopatia C5-C6. La

situazione è andata progressivamente peggiorando con netto aumento dei dolori

lombari irradianti alle gambe in presenza di una discopatia importante L2-L3 e

L3-L4. Si tratta quindi di una malattia sistemica del rachide. Inoltre l’A.

accusa forti fastidi a livello cervicale con irradiazione alle braccia.

Lo specialista ritiene l'A. inabile al lavoro in

misura completa.

VALUTAZIONE

In confronto alla perizia del Dr. __________ del

12.06

, il certificato medico del Dr. __________ del 13.03.2008 presenta

importanti discrepanze.

Il Dr. __________ parla di un peggioramento della

patologia cervicale già presente da anni ma esacerbata nel 2007. Non specifica

la data esatta dell'apparizione di tale peggioramento, che non era stato messo

in evidenza in occasione della perizia del Dr. __________ in giugno 2007. Si

chiede dunque al Dr. __________ di rivedere I'A. per valutare il decorso della

patologia dal mese di giugno 2007 ad adesso per stabilire un eventuale

peggioramento del quadro clinico e definire la CL attuale." (Doc. 57-1+2)

L’assicurata è quindi stata nuovamente visitata

in data 16 maggio 2008 dal dr. __________, il quale, nel suo rapporto medico

del 19 maggio 2008, dopo avere preso visione della risonanza magnetica nucleare

eseguita il 3 marzo 2008 con evidenza di discopatia L2-L3 e L3-L4, ha

osservato:

"

(...)

Valutazione e conclusione:

Assicurata già valutata in data 12 giugno 2007

per stato dopo ablazione L5-S1, fenestrazione L4-L5 sinistra, decompressione

canale spinale. Turbe statiche del rachide. Stato dopo PLIF L5-S1. Discopatia

cronica C5-C6. Coesiste stato dopo meniscectomia e necrosi condilofemorale

sinistro. L'assicurata ha eseguito nuova valutazione clinica dal Dr. __________

in data 13 marzo 2008 dove viene descritto: La situazione è andata

progressivamente peggiorando con netto aumento dei dolori lombari irradiati

alle gambe in presenza di una discopatia importante L2/3 e L3/4. Si tratta

quindi di una malattia sistemica del rachide. Inoltre l'assicurata accusa

fastidi a livello cervicale con irradiazione alle braccia. Non si esclude

prossimo provvedimento chirurgico L2-S1. La valutazione funzionale odierna

permette di stabilire una capacità funzionale invariata rispetto alla

precedente valutazione SMR. L'assicurata riferisce un peggioramento nel tempo

delle mialgie diffuse presenti al cingolo scapolare, cingolo pelvico, regione

cervicale con irradiazione agli arti superiori. Tale peggioramento è

giustificato da una ancora più spiccata sindrome fibromialgica. La

digitopressione di tutti i Tender points fibromialgici risulta essere positiva

e vivace.

L'assicurata inoltre ha sospeso per sua volontà la

terapia ansiolitica ed antidepressiva. La rivalutazione clinica risulta

parzialmente inficiata dal comportamento dimostrativo che prevale durante la

raccolta anamnestica. Non sono obiettivabili segni irritativi di radice nervosa

al rachide. La presenza di nuova ernia discale presente su L2-L3 e L3-L4

giustifica la variazione dei limiti funzionali come segue: deve evitare

flessione ed estensione del rachide ripetuti; deve evitare la torsione ripetuta

del tronco; deve evitare la flessione e l'estensione ripetuta degli arti

inferiori; può sollevare abitualmente fino massimo 10 kg; può sollevare solo saltuariamente fino

massimo 15 kg; deve evitare il

sollevamento superiore ai 20 kg.

Mantiene posizione statica seduta o in piedi

massimo 30 min. Deve evitare situazioni di instabilità dell'equilibrio.

Nell'ultima attività lucrativa come impiegata contabile l'assicurata presenta

una capacità lavorativa del 100% con rendimento ridotto inteso come una pausa

in più durante le ore lavorative rispetto a quanto normalmente concesso. In

attività lucrative che rispettano i limiti sopraindicati l'assicurata presenta

capacità lavorativa 100%. Incapacità lavorativa del 10% in attività come

casalinga. L'assicurata non necessita di ausili ortopedici.

L'evoluzione clinica è giustificata dal

peggioramento della sindrome fibromialgica. Comunque si documenta la comparsa

di nuova discopatia L2-L3 e L3-L4 al momento senza segni irritativi, che in

futuro potrà essere trattata anche chirurgicamente. Si ritiene opportuno

rivalutare il caso dal punto di vista psichiatrico per opportuna terapia con

beneficio anche sulla nota sindrome fibromialgica." (Doc. 59-2+3)

Sulla

base di queste conclusioni mediche, l’UAI ha quindi attribuito all’interessata

tre quarti di rendita di invalidità limitatamente al periodo compreso fra il 1°

agosto 2005 e il 28 febbraio 2007.

2.11

In sede

ricorsuale, l’assicurata ha contestato la decisione dell’UAI, trasmettendo al

TCA i referti del 13 marzo 2008 del dr. __________ (doc. B) e del 17 marzo 2008

del dr. __________ (doc. C), già prodotti in sede di osservazioni al progetto

di decisione dell’UAI.

Al riguardo, nelle annotazioni del 15 settembre

2008, il dr. __________ del SMR, medico spec. FMH in medicina generale e il dr.

__________, specialista in medicina interna/reumatologo, hanno osservato:

"

Salariata 50%, casalinga 50%

IL dal 25.8.2004

Perizia psichiatrica dr. __________ del

14.11

:

Diagnosi: sindrome mista ansioso-depressiva F

41.2

Limiti funzionali: affaticabilità, astenia,

apatia, difficoltà di concentrazione, difficoltà a relazionarsi con i clienti,

lieve diminuzione della performance cognitiva

Impedimento valutato in un 20%

Amplificazione del disagio causato dalla

sintomatologia somatica

Inchiesta casalinghe del 11.4.2007: non

conclusiva, mancavano dati in merito a problema del rachide

RIABILITAZIONE __________

dal 12 aprile 2007 al 10 maggio 2007

Diagnosi

Sindrome cervico-dorso-lombare con/su:

- attualmente: esacerbazione della sintomatologia dolorosa

panvertebrale

- stato dopo ablazione di materiale di fissazione L5/S1,

fenestrazione L4/L5 a sx, decompressione canale spinale sx e subspinoso a dx.

esplorazione disco bilaterale il 15.12.2006 su stenosi importante canale

spinale L4/L5 in presenza di ipertrofia del legamento flavo e grossolana ciste sinoviale

con osteofita che da sx restringe il canale spinale

- sindrome miofasciale

- insufficienza lombare

- discopatia L5, S1 e lieve retrolistesi

- turbe statiche con scoliosi

- stato dopo PLIF L5/S1 2002

Cervico-brachialgia

aspecifica con/su:

- ● sindrome miofasciale

- ● sindrome delle faccette

- ● discopatia cronica cervicale

Stato

dopo gonalgia sx con/su:

- stato dopo meniscectomia mediale e sinoviectomia parziale

28.8.03

- persistenza di un focolaio osteonecrotico condilo femorale

laterale

- stato dopo trauma contusivo in occasione di caduta il

26.4.03

Depressione reattiva trattata

Poliartralgie alle piccole articolazioni delle mani

Emicrania attualmente oligosintomatica

FRCV: importante tabagismo attivo

Decorso molto soddisfacente con regressione

notevole della sintomatologia algica panvertebrale

Visita SMR, dr. __________, del 12.6.2007:

diagnosi: stato dopo ablazione L5-S1, fenestrazione L4-L5

sinistra, decompressione canale spinale il 15.12.2006

turbe statiche del rachide

stato dopo PLIF L5-S1 (2002)

discopatia cronica C5-C6

sintomatologia legata ad una spiccata sindrome

fibromialgica.

Capacità lavorativa piena in attività rispettosa

dei limiti funzionali.

Inchiesta casalinghe del 13.9.2007:

- impedimento valutato in un 30%

Decisione UAI 4.3.2008:

fino alla perizia psi si riconosce una IL del

100% quale salariata, quindi grado Al 65% da 8.2005, dal 1.3.2007 (3 mesi dopo

perizia psi, assicurata con limitazione quale salariata solo marginale) risulta

invece grado Al del 15,5%.

Ricorso:

vengono presentati:

lettera dr. __________ del 13.3.2008: egli indica genericamente un peggioramento nel 2007 con presenza

di dolori invalidanti al 100% a livello del rachide cervicale e lombare. Non

viene fornito nessun elemento clinico o radiologico nuovo.

Lettera dr. __________ del 17.3.2008:

- vengono riprese le note diagnosi

- viene attestata una IL del 100% dal 25.8.2004

- situazione caratterizzata da dolori cronici e gravi

limitazioni funzionali

valutazione e conclusione:

Gli attuali rapporti non apportano elementi

clinici nuovi che giustificano un peggioramento dello stato di salute e della

rispettiva capacità funzionale.

Prevale tuttora la patologia fibromialgica.

Si riconferma la valutazione medica del 12.6.2007."

(Doc. IV/bis)

L’assicurata ha poi trasmesso al TCA il seguente

referto del 2 ottobre 2008 del dr. __________, indirizzato al patrocinatore

dell’interessata:

"

Come richiesto la informo sulla soprannominata

paziente.

Come lei probabilmente saprà, conosco la paziente

dal 2002 in seguito a dolori

lombari importanti preesistenti da molti anni. Nel 2002 gli accertamenti

radiologici avevano confermato processi degenerativi, in particolare in L5/S1

con una listesi stabile e scoliosi degenerativa. Una RM effettuata nel 2002

confermava una discopatia L5/S1 con incipiente discopatia L4/5 con spazio

conservato e leggerissima disidratazione. A causa dei forti dolori la paziente

era stata degente in Clinica __________ in giugno del 2002 ed in luglio del 2002 ha avuto poi luogo una fissazione

intersomatica del segmento L5/S1.

Dopo il suddetto intervento la sintomatologia

algica lombare era pressoché scomparsa. Il 24.04.03 la paziente è caduta in

giardino contusionando fortemente il ginocchio. A causa di un problema dello

stesso, è stata poi operata con buon esito. In quell'occasione la paziente non

accusava dolori lombari.

Metà novembre del 2003 la paziente riferiva poi

l'apparizione di dolori diffusi lombari e muscolari. La situazione è rimasta

abbastanza stabile fino al 2006 dove progressivamente i fastidi sono aumentati

per cui ha avuto luogo una RM lombare, che ha confermato un'ottima fusione del

segmento L5/S1 ed ora presenza di una discopatia più importante in L4/5 ed in

parte anche in L3/4 con una grossa ciste sinoviale L4/5 a sx che portava ad una

compressione radicolare

L5.

A causa dei forti dolori lombari, ma soprattutto

radicolari, in dicembre del 2006 ha avuto luogo un intervento di fenestrazione L4/5

a sx, ablazione del fissatore in L5/S1 e nuova fissazione del segmento L4/5.

Dopo questo secondo intervento la situazione è

nuovamente migliorata, ma con fastidi residuali lungo la gamba sx. In

aprile/maggio del 2007 la paziente ha accusato dolori cervicali acuti ed

esacerbazione dei dolori lombari. Dopo una degenza a __________, la situazione

è leggermente migliorata. In quest'occasione veniva diagnosticata una

fibromialgia.

Rivedevo la paziente in febbraio del 2008 ed in

quest'occasione accusava dolori alla gamba sx, in particolare al ginocchio e

dolori lombari. Lamentava dolori acuti intermittenti. Provvedevo ad una nuova

RM del rachide lombare che confermava ora gravi discopatie L2/3 e L3/4 con una

buona fusione L5/S1 ed una fissazione

stabile L4/5.

In considerazione del fatto che la problematica

degenerativa è a quanto pare progrediente, è evidente che ulteriori interventi

potranno solo portare ad un miglioramento limitato nel tempo. Tenendo conto

anche del fatto che la paziente presenta una fibromialgia, ritengo che

ulteriori interventi siano da prendere in considerazione unicamente In caso ci

sia un'indicazione clinica molto importante.

In considerazione del decorso avvenuto dal 2002

ad oggi è chiaro che la paziente presenta una patologia decisamente

progrediente che anche chirurgicamente difficilmente potrà essere risolta. In

considerazione di questa situazione e tenendo conto anche dei problemi

cervicali, ritengo che la paziente non sia abile al lavoro neanche in attività

leggere ed ergonomicamente confacenti.

Oltre agli importanti problemi organici apportati

nelle annotazioni mediche c'è anche una problematica psicologica relativamente

importante. Il tutto assieme m'induce e ritenere, come già accennato sopra, la

paziente inabile al lavoro." (Doc. E)

A tale proposito, nelle annotazioni del 23 ottobre

2008, il dr. __________ e il dr. __________ del SMR hanno osservato:

"

Vedi nota SMR del 15.9.2008

Attuale nuova documentazione:

rapporto dr. __________ del 2.10.2008:

- egli ritiene l'assicurata inabile al

100% anche in attività adatta

- presenza d'una problematica psicologica importante che

influisce sulla CL

- una nuova RM conferma la presenza d'una grave discopatia

L2/3 e L3/4 con buona fusione L5/S1 e fissazione stabile L4/5

Valutazione:

● l'attuale RM in questione evidenzia

in pratica una situazione invariata rispetto al 2006 con presenza d'una grave

discopatia L2/3 e L3/4 con decorso regolare a livello dei segmenti fissati.

● Come già evidenziato in occasione

dell'ultima visita SMR il peggioramento algico è da vedersi nell'ambito d'un

peggioramento della fibromialgia e non in relazione ad un peggioramento a

livello della problematica lombare.

● La problematica psichica è stata

valutata già in precedenza nell'ambito d'una valutazione peritale.

Conclusione:

l'attuale rapporto del dr. __________ non modifica la valutazione

reumatologica basata su visita in ambito SMR." (Doc. XII/bis)

Con scritto del 17 novembre 2008, indirizzato al

patrocinatore dell’assicurata, il dr. __________ ha indicato:

"

Con la presente La informo che la mia presa di

posizione rimane invariata dal mio scritto del 02.11.08 anche dopo aver

ricevuto i suoi scritti datati 29 ottobre e 4 novembre u.s." (Doc. F)

2.12

Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125.

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000.

UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la

Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006.

concernente un caso di assicurazione

per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione

l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Ad

esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha

sottolineato che:

" (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la

divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (...)"

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur

probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF

125.

V 351 consid. 3a p. 352) qui

permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient

de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124

I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43

consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait

remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et

procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins

traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces

médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été

ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour

remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)”

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294;

cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203

e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.13

Attentamente

esaminata la documentazione medica presente all’inserto e sopra esposta, nonché

richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici

(cfr. consid. 2.12.), questo Tribunale non può confermare l’operato

dell’amministrazione, in quanto i disturbi che affliggono l’assicurata non sono

stati sufficientemente chiariti.

2.13.1

Dal profilo somatico, l’UAI,

basandosi sulle annotazioni del 14 settembre 2006 del dr. __________ del SMR –

il quale, dopo avere richiesto al curante, dr. __________, i rapporti medici

concernenti l’intervento alla colonna lombare subito nel 2002 dall’assicurata

ad opera del dr. __________ e avere constatato che “come già indicato

antecedentemente i medici curanti non ritengono che le affezioni dell’apparato

muscolo-scheletrico hanno influsso sulla capacità lavorativa dell’assicurata” –

ha concluso che “l’incapacità lavorativa nonostante l’importante documentazione

medica agli atti non può essere ritenuta obiettivata”, predisponendo di

conseguenza l’effettuazione solo di una perizia psichiatrica (cfr. doc. 16-1).

In un secondo momento, tuttavia - dato che nello svolgimento

dell’inchiesta economica per persone che si occupano dell’economia domestica

dell’11 aprile 2007 l’assistente sociale ha riscontrato che “la documentazione

medica all’incarto è lacunosa per quanto concerne la problematica

reumatologica” e avere sottolineato che l’assicurata “lamenta soprattutto

difficoltà “fisiche” e dichiara inoltre di avere subito un nuovo intervento di

stabilizzazione delle vertebre sul quale si dovrà indagare” (cfr. doc. 30-6) – l’UAI

ha affidato al dr. __________ del SMR, specialista in medicina

interna/reumatologo, l’incarico di eseguire una visita specialistica, che ha

avuto luogo in data 12 giugno 2007 (cfr. doc. 36-1).

Ora, se è vero, da una

parte, che il curante, dr. __________, spec. FMH in medicina generale, aveva

posto, nel suo rapporto medico del 27 dicembre 2005 all’attenzione dell’AI, le

diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa di “stato da

isterectomia 5.9.2004; lombalgia aspecifica su/con sindrome

miofasciale+discopatie L5/S1+turbe statiche con scoliosi+stato dopo PLIF L5/S1

12.7

; cervico-brachialgia aspecifica su/con sindrome miofasciale+sindrome

delle faccette+discopatia cronica C5/C6; gonalgia sinistra su/con stato dopo

distorsione 26.4.2003+osteonecrosi condilo femorale laterale+stato dopo

meniscectomia mediale sinoviectomia parziale 28.8.2003; poliartralgie alle mani

bilateralmente” (cfr. doc. 8-1) e che il dr. __________, specialista in chirurgia,

nel suo rapporto del 6 luglio 2005 all’attenzione dell’assicuratore malattia

aveva indicato quale anamnesi patologica remota quella di “conosciuti disturbi

alla colonna vertebrale che hanno portato nel luglio 2002 all’intervento con

PLIF L5/S1; esiti di meniscectomia mediale; soffre inoltre di cervicalgie su

discopatie plurisegmentali nonché di poliartralgie soprattutto alle mani, in

parte ai piedi; nota fibromialgia e ipotensione” (cfr. doc. 8-7), dall’altra,

va tuttavia posto in rilievo il fatto che, dopo l’intervento di PLIF L5/S1

realizzato dal neurochirurgo dr. __________ nel 2002, l’assicurata è stata

sottoposta, nel dicembre 2006, sempre da parte del dr. __________, ad un

nuovo intervento chirurgico, con la diagnosi operatoria di “stato dopo PLIF

L5/S1 nel 2002; discopatia L4/L5, L3/L4 e L2/L3 di leggera entità con stenosi

importante del canale spinale in L4/L5 in presenza di un’ipertrofia del

legamento flavo e grossolana ciste sinoviale con osteofita che da sx restringe

notevolmente il canale spinale e comprime la radice L5” (cfr. doc. 34-5, il corsivo è della redattrice). Tale intervento si è reso

necessario, come spiegato dallo stesso dr. __________, in quanto l’interessata,

dopo un decorso post-operatorio con riferimento all’intervento del 2002 con

fastidi fluttuanti ma comunque con un miglioramento rispetto alla situazione

preoperatoria, ha poi sviluppato una improvvisa acutizzazione dei dolori,

con l’apparizione di forti dolori alla gamba sinistra lungo la fascia laterale

fino al malleolo esterno, con una irritazione radicolare L5 a sinistra. Il

dr. __________ ha indicato che “dall’esame di RM del rachide lombare è poi

stata confermata una leggera discopatia L4/L5 e L3/L4 con un’ottima

fusione L5/S1 e la presenza di una grossolana cisti sinoviale della faccetta

articolare L4/L5 a sinistra con evidente compressione radicolare L5” (cfr.

doc. 34-6, il corsivo è della redattrice).

Pertanto, a mente del TCA,

essendo l’assicurata stata sottoposta, in data 15 dicembre 2006, ad un nuovo

intervento chirurgico di natura neurochirurgica, l’amministrazione

avrebbe dovuto sottoporre l’assicurata non solo ad un esame specialistico

reumatologico presso il dr. __________ del SMR, ma avrebbe anche dovuto

predisporre l’esecuzione di una visita peritale specialistica

neurochirurgica al fine di stabilire esattamente le patologie

dell’interessata e il loro influsso sulla capacità lavorativa residua.

Questo

ragionamento vale a maggior ragione ritenuto che, nel certificato medico del 13

marzo 2008 trasmesso dall’assicurata all’UAI, il dr. __________ ha spiegato che,

dopo il secondo intervento del 2006, sono apparsi forti dolori cervicali, già

presenti da anni ma esacerbati nel 2007 in presenza di processi degenerativi

importanti pure a livello cervicale con grave discopatia C5/C6. Lo specialista

ha poi indicato che “la situazione è andata progressivamente peggiorando

con netto aumento dei dolori lombari irradianti alle gambe in presenza ora

di una discopatia importante L2/L3 e L3/L4” e forti fastidi a livello

cervicale con irradiazione alle braccia. In presenza di questa malattia

sistemica del rachide, il dr. __________ ha concluso che non si può

escludere la necessità, a medio termine, di un terzo intervento lombare con un

prolungamento della fissazione da L2 a S1, oltre ad un intervento ACIF del

segmento C5/C6 a causa dei forti dolori cervicali spesso associati a cefalee.

Il dr. __________ ha quindi considerato che “la paziente risulta sicuramente

inabile al lavoro in misura completa” (doc. 54-5, il corsivo è della redattrice).

Alla luce

di questo referto specialistico del dr. __________, che indica in maniera

dettagliata e motivata le ragioni per le quali ritiene l’assicurata totalmente

inabile al lavoro, l’amministrazione avrebbe dovuto predisporre una perizia neurochirurgica

al fine di determinare la capacità lavorativa residua dell’interessata, come

correttamente richiesto dal patrocinatore dell’interessata.

Anche il

dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni del 17 aprile 2008, ha del resto rilevato che “in

confronto alla perizia del dr. __________ del 12 giugno 2007 il certificato

medico del dr. __________ del 13 marzo 2008 presenta importanti discrepanze”

(cfr. doc. 57-2, il corsivo è della redattrice).

Tuttavia,

il dr. __________ si è limitato ad indicare che “il dr. __________ parla di un

peggioramento della patologia cervicale già presente da anni esacerbata nel 2007”, chiedendo al dr. __________ “di

rivedere l’assicurata per valutare il decorso della patologia dal mese di

giugno 2007 ad adesso per stabilire un eventuale peggioramento del quadro

clinico e definire la capacità lavorativa attuale” (cfr. doc. 57-2), ciò che il

dr. __________ ha valutato in occasione della visita del 16 maggio 2008 (cfr.

doc. 59-1).

Questo

Tribunale non può condividere l’operato dell’amministrazione.

Se

infatti è indubbio che il dr. __________ abbia messo in evidenza un

peggioramento della patologia cervicale, come indicato dal dr. __________, va

altresì sottolineato che lo stesso neurochirurgo ha anche riscontrato la presenza

di una malattia sistemica del rachide, con un progressivo peggioramento dei

dolori lombari, in presenza di una discopatia importante L2/L3 e L3/L4 (cfr.

doc. 54-6, il corsivo è della redattrice), che il dr. __________ ha omesso di

citare nella sua valutazione (cfr. doc. 57-2).

Il dr. __________,

nel suo referto del 2 ottobre 2008, ha poi nuovamente ribadito che l’assicurata presenta una patologia del

rachide progrediente che, unitamente ai problemi cervicali, fanno sì che

l’interessata “non sia abile al lavoro neanche in attività leggere ed

ergonomicamente confacenti” (doc. E, il corsivo è della redattrice). Tale

valutazione è stata poi nuovamente confermata dal dr. __________ con scritto

del 17 novembre 2008 (cfr. doc. F).

Alla luce

di queste motivate prese di posizione da parte dello specialista in

neurochirurgia, dr. __________, l’UAI avrebbe quindi indubbiamente dovuto

approfondire anche questa problematica neurochirurgica e non limitarsi, come ha

fatto, ad un esame esclusivamente dei disturbi cervicali dal profilo

reumatologico.

Il TCA

non può in particolare condividere le osservazioni presentate dal dr. __________

e dal dr. __________ del SMR, peraltro non specialisti in materia (cfr. sul

tema della specializzazione dei medici del SMR: STF I 142/07 del 20 novembre

2007.

e STF I 65/07 del 31 agosto 2007), nelle loro annotazioni del 23 ottobre

2008, nelle quali hanno ritenuto che il rapporto del dr. __________ “non

modifica la valutazione reumatologica basata su una visita in ambito SMR” (cfr.

doc. XII/bis). Questo genere di valutazione competeva, difatti, unicamente ad

uno specialista in neurochirurgia.

Già solo per queste ragioni quindi, a mente del

TCA, l’incarto va rinviato all’UAI per ulteriori accertamenti medici somatici.

2.13.2

L’aspetto

psichiatrico è stato valutato dal __________ (__________) di __________. Nel

referto del 21 dicembre 2006, la dr.ssa __________ del __________, posta la

diagnosi di “sindrome mista ansioso-depressiva (ICD10-F41.2)”, ha considerato

l’interessata inabile al lavoro al 20% (cfr. doc. 20-7).

Al riguardo, il TCA rileva innanzitutto che dal

referto peritale risulta che il perito incaricato dell’esame peritale è la

dr.ssa __________ (cfr. doc. 20-1), medico assistente __________, la quale ha

poi sottoscritto il referto peritale unitamente al dr. __________, capo clinica

__________ e al dr. __________, Direttore __________ (cfr. doc. 20-9).

In tale

contesto va preliminarmente rilevato che in una sentenza I 65/07 del 31

agosto 2007, il Tribunale federale ha ritenuto non probante la perizia

effettuata da un medico SMR, a causa di irregolarità formali legate alla sua

persona e all’esercizio della sua attività. In quel caso, il medico SMR aveva

infatti effettuato una valutazione psichiatrica, apponendo, accanto alla sua

firma, l’indicazione “specialista FMH in psichiatria”. L’Alta Corte ha comunque

sottolineato che, al momento di esprimere la sua valutazione, il medico SMR non

era in possesso del titolo di “specialista in psichiatria e psicoterapia” ai

sensi della legislazione federale in materia. Pur avendo seguito la formazione

completa in psichiatria e psicoterapia, ricevendo una attestazione dalla FMH,

egli non aveva conseguito il titolo postgrado di specialista, dato che non

possedeva un diploma federale di medicina o un diploma di medicina riconosciuto

in Svizzera. Per le medesime ragioni egli non era nemmeno titolare del titolo

di “psichiatra FMH”, posto che la sigla FMH è esclusivamente riservata ai

membri della Federazione dei medici svizzeri (FMH) in possesso di un titolo

postgrado federale o di un titolo di formazione postgraduata riconosciuto.

Inoltre, nel caso in esame, il medico SMR, oltre a non essere

abilitato ad esercitare la professione di medico a titolo indipendente, non era

neppure abilitato ad esercitare a titolo dipendente, in mancanza di un diploma

federale svizzero o di un diploma straniero riconosciuto, requisiti necessari

per ottenere un’autorizzazione in tal senso.

In una sentenza 32.2007.162 dell’8 maggio 2008, cresciuta

incontestata in giudicato, questo Tribunale ha già avuto modo

di rilevare, sulla base delle precisazioni richieste in quell’occasione al SAM,

che in quel caso la dr.ssa responsabile dello svolgimento della perizia

psichiatrica era in possesso, dal 16 novembre 2005, sia di un

certificato di riconoscimento a livello federale del titolo in psichiatria e

psicoterapia, sia di un certificato di riconoscimento a livello federale del

diploma di laurea in medicina e chirurgia e del diploma di abilitazione

all’esercizio della medicina e della chirurgia conseguiti all’estero (cfr. doc.

XII e i relativi allegati presenti nell’inc. 32.07.162), ritenendo pertanto di

poter prendere in considerazione il referto peritale psichiatrico stilato dal

medico in questione.

In un’altra sentenza 32.2007.187 del 18 giugno 2008, cresciuta

incontestata in giudicato, questo Tribunale ha ritenuto di poter prendere in

considerazione la perizia psichiatrica effettuata da un medico del SMR, dopo

avere accertato che lo stesso era in possesso del titolo di specialista in

psichiatria e psicoterapia, riconosciuto dalle competenti autorità, come

espressamente indicato dal medico responsabile del SMR,

rispondendo ad una richiesta di chiarimenti da parte del TCA.

Nella fattispecie concreta, dagli atti non

risultano indicazioni circa il livello di specializzazione della dr.ssa __________.

Neppure è chiaro se l'apposizione della firma da parte del dr. __________

e del dr. __________ – quest’ultimo indicato nelle annotazioni dei medici del

SMR quale autore della perizia psichiatrica (cfr. doc. 23-1; doc. IV/bis) -

costituisce un'assunzione di responsabilità circa l’esame psichiatrico svolto e

le conclusioni alle quali è giunta la dr.ssa __________.

Tale questione non merita comunque, in questa sede, ulteriori

approfondimenti, ma dovrà al contrario essere accertata dall’UAI, al quale gli

atti vanno rinviati affinché allestisca una nuova valutazione peritale

specialistica, per i motivi che seguono.

Va infatti sottolineato che, nel rapporto medico del 19 maggio

2008, il dr. __________ del SMR ha rilevato di ritenere “opportuno

rivalutare il caso dal punto di vista psichiatrico per opportuna terapia con

beneficio anche sulla nota sindrome fibromialgica” (cfr. doc. 59-3, il

corsivo è della redattrice).

Il TCA non può che censurare l’agire dell’UAI, il quale, nonostante

questa esplicita e chiara conclusione del dr. __________ del SMR, non ha

tuttavia predisposto un ulteriore esame specialistico a livello psichiatrico.

Pertanto, questo Tribunale ritiene che anche dal

profilo psichiatrico l’incarto deve essere rinviato all’UAI per nuovi

accertamenti medici specialistici.

In tale ambito occorrerà tenere conto del fatto che,

nel certificato del 17 marzo 2008, il dr. __________, ha indicato che

l’assicurata continua ad essere in cura dalla psichiatra dottoressa __________

per uno stato ansioso depressivo grave d'origine mista (doc. 54-7, il

corsivo è della redattrice) e che il dr. __________, nel suo scritto del 2

ottobre 2008 trasmesso al TCA dal patrocinatore dell’interessata, ha sottolineato

che l’assicurata, oltre agli importanti problemi organici, presenta pure una

problematica psicologica relativamente importante (cfr. doc. E, il

corsivo è della redattrice).

La nuova valutazione peritale psichiatrica dovrà

parimenti esaminare anche dal punto di vista psichiatrico la diagnosi di

fibromialgia presentata dall’assicurata, conformemente a quanto stabilito dalla

giurisprudenza.

Va infatti ribadito che l'Alta Corte, in una

sentenza I 336/04 dell’8 febbraio 2006, pubblicata in DTF 132 V 65, ha stabilito che per valutare le

incidenze sulla capacità lavorativa di una fibromialgia è necessario, di

regola, un apprezzamento del reumatologo e dello psichiatra (cfr. DTF 132 V 72)

ed ha ritenuto di applicare per analogia alla fibromialgia i principi

giurisprudenziali sviluppati in materia di disturbi da dolore somatoforme (cfr.

DTF 132 V 71-72).

2.13.3

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non

viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il

principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.

136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un

diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o

una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza

è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.

560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF

che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare

d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora,

secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è

quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della

gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte

abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della

procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore

che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa

giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad

essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie

lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA

35.2004.100

del 9 marzo 2005).

D’altra

parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA

2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia

apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare

generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria,

ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente

accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato all'Ufficio AI,

affinché faccia allestire al più presto una perizia pluridisciplinare, al fine

di chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla

capacità lavorativa della ricorrente.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà

nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata.

2.14

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito

della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.13.3..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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