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Decisione

32.2008.147

UAI,in sede di revisione,ha confermato il diritto dell'assicurato di beneficiare di 1/2 rendita AI,senza tuttavia adeguatamente approfondire le patologie dell'interessato,alla luce del peggioramento c

29 aprile 2009Italiano56 min

Source ti.ch

Fatti

I dolori, vengono

localizzati in modo diffuso a tutto il ginocchio sinistro con irradiazione

lungo la gamba.

All'esame clinico la

deambulazione avviene in modo spedito. Non trovo assolutamente versamenti

intra-articolari al ginocchio, edemi pre-tibiali.

I polsi periferici

sono molto ben palpabili.

La funzione del

ginocchio è completamente libera e indolente anche nelle fasi forzate.

Non trovo punti

dolenti alla pressione sulle

emirime articolari.

Vi è peraltro una

ipermotilità della rotula sinistra che è quasi

sub-lussabile manualmente con

dolori abb. importanti in sede retropatellare e Zohlen positivo a sinistra.

La pressione nella

zona fibulare non causa particolari disturbi.

La sensibilità periferica è buona e non trovo un lasègue positivo.

All'esame clinico

odierno quindi si nota un paziente con una leggera lassità ligamentare soprattutto più accentuata a livello femoro-rotuleo con una certa ipotrofia della muscolatura della coscia. È possibile che questa asportazione della parte fibulare abbia

indebolito l'arto inferiore sinistro nel senso che il paziente ha usato anche involontariamente la gamba sinistra in

modo inferiore rispetto alla destra e che ciò abbia portato come conseguenza una mal nutrizione della cartilagine

femoro-rotulea sinistra accentuata

anche dal fatto che questa patella risulta

ipermobile.

Non trovo

significativi segni per una patologia intra-articolare

di tipo meniscale o ligamentare.

Dal punto di vista terapeutico sicuramente indicato che

il paziente continui con la ginnastica di rinforzo muscolare allo scopo di

meglio stabilizzare soprattutto la rotula. Eventualmente opportuna anche una

cura con dei condroprotettori.

Attualmente non vedo

l'indicazione per una MRI che lascerei eventualmente in

riserva per accertare la diagnosi qualora i disturbi non dovessero modificarsi con il trattamento proposto." (Doc. 161-2)

-

copia dello scritto del 28 settembre 2006 del

dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica della __________ di __________,

nel quale lo specialista, posta la diagnosi di “impingement spalla destra” e

ferma restando l’assenza di una incapacità lavorativa, ha indicato:

" Procedere

paziente rifiuta

infiltrazioni, è d'accordo con un tentativo di un trattamento conservativo con

fisioterapia. Organizziamo artro-RMN per valutazione cuffia nel frattempo,

ricontrollo tra 6 settimane per valutare esito fisioterapia, artro RMN e

eventuale ulteriore procedere." (Doc. 161-4)

-

copia dell’esame di artro-RM spalla destra del

18 ottobre 2006, eseguito dal dr. __________ dell’__________, il quale giunge

alle seguenti conclusioni:

" (...)

● Rottura

transmurale della cuffia dei rotatori nella porzione

centrale/centro-posteriore su una distanza di 5 mm senza coinvolgimento della

zona internista.

● Cuffia

anteriormente pure normale con un grado di tendinosi in ambito di entesiopatia

erosiva sul grande tubercolo.

● Microrotture

focali anche nei tendini subscapolari superiori.

● Modico

impingement acromio-clavicolare con formazione osteofitosiche puntate verso la

cuffia." (Doc. 161-6)

-

copia del rapporto dell’esame di RM-colonna

lombare eseguito in data 11 marzo 2008 dal dr. __________ dell’__________, dal

quale risultano le seguenti conclusioni:

" (...)

● Nessun

conflitto neuroradicolare diretto apprezzabile. Piccola focalità

sottopeduncolare dal lato sinistro del disco L3-L4 con associata fissurazione,

reperto che spiega difficilmente il quadro clinico.

● Degenerazione

nei dischi L3-L4, L4-L5 con limitato stress sulle faccette articolari

soprattutto liquido tra le faccette articolari L3-L4, L4-L5 dal lato

sinistro." (Doc. AI 161-8)

-

referto dell’11 aprile 2008 del dr. __________,

spec. FMH in medicina interna e cardiologia, indirizzato al dr. __________, del

seguente tenore:

" (...)

Valutazione e

procedere: si tratta di un paziente di 50 anni con fattori di rischio cardiovascolari e nota malattia coronarica monovasale con lesione del 75% a livello del RIVA prossimale e medio trattate con stenting diretto Taxus 3.0 x 20 mm e 3.5 x 20 mm in data 16.03.2007.

Il paziente

lamenta la

persistenza di dispnea ed astenia da sforzo, nega sintomi anginosi.

Ricordo che il paziente è stato sottoposto ad una valutazione pneumologica in data

20.06.2007 dal Dr. __________, che non aveva permesso di evidenziare

alterazioni compatibili con un disturbo ventilatorio di tipo ostruttivo,

restrittivo o della diffusione.

Clinicamente buone condizioni generali, compenso cardiocircolatorio, normocardico,

normoteso, non soffi cardiaci.

Ecg basale in ritmo

sinusale bradicardico senza alterazioni della ripolarizzazione.

La cicloergometria,

eseguita in terapia, è risultata clinicamente negativa

per sintomi anginosi, positiva per dispnea;

elettrocardiograficamente riscontro di alterazioni

significative del tratto ST-T con un massimo sottoslivellamento rettilineo discendente di 2.2 mm in V6,

assenza di aritmie, risposta ipertensiva diastolica allo sforzo.

All'ecocardiogramma

ventricolo sinistro non dilatato, non ipertrofico, non alterazioni della cinesi

segmentaria, buona funzione ventricolare sinistra sistolica globale, alterato

rilasciamento diastolico, assenza di valvulopatie.

Ho discusso il caso

con il Dr. med. __________, che ha proposto di eseguire ricontrollo

coronarografico.

Dal punto di vista

terapeutico consiglio di proseguire la terapia medica in atto, adeguando il

dosaggio della statina, qualora l'LDL-colesterolo risultasse> 2.6 mmol/L.

Prego pertanto il dr.

__________ di convocare direttamente il paziente."

(Doc. 161-11)

Al riguardo, nelle sue annotazioni del 28 aprile

2008, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina interna (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei

medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato:

"

Trattasi di domanda di revisione

A 52enne, al beneficio di una mezza rendita Al,

con grado del 52% dal 01.12.2004.

Con comunicazione del 14.02.2008 questa rendita

viene confermata.

In data 12.03.2008, il MC, Dr. __________, in un

breve rapporto riferisce che l'A segnala un peggioramento dello stato di

salute, che giustificherebbe una IL superiore al 52%.

In data 18.04.2008, iI MC, Dr. __________, manda

nuova documentazione medica attestando un peggioramento dello stato di salute

dell'A, allegando diversi rapporti medici (Dr. __________ 28.09.2006 - Artro-RM spalla dx 18.10.2006 - Dr. __________ 03.08 - RM colonna lombare 11.03.2008 - Dr. __________ 11.04.2008).

Valutazione

Nella nuova documentazione medica fornita in

questa fase, non vi sono elementi clinici oggettivi che permettono di

oggettivare un sostanziale peggioramento dello stato di salute: in effetti i

diversi rapporti medici allegati non mettono in evidenza elementi clinici

aggiuntivi, non portano nuove diagnosi né certificano inabilità lavorative.

In conseguenza, la documentazione prodotta in

questa fase non giustifica il peggioramento accennato dello stato di salute

tale da permettere l'entrata in materia della domanda di revisione."

(Doc. 163-1)

A seguito delle critiche emesse dal

rappresentante dell’assicurato contro la decisione dell’UAI di ritenere lo

stato di salute dell’interessato invariato, con quindi la conferma del diritto

ad una mezza rendita di invalidità, il dr. __________ del SMR, nelle sue

annotazioni del 10 giugno 2008, ha ancora osservato:

"

Trattasi di osservazioni al progetto di

decisione

Vedi le mie annotazioni del 28.04.2008

In questa fase, il rappresentante legale RA 1

inoltra, in data 05.06.2008, nuove osservazioni, segnalando che ci sarebbe una

"nuova patologia cardiopatica, intervenuta nel corso del

2007 come ben attestano il Dr. __________ ed il curante dell'assicurato".

Viene inoltre riferito il "leggero peggioramento all'udito rispetto

all'anno 2002" e citato l'esito della RM alla colonna lombare del

11.03.2008, dalle quali si segnala "una degenerazione nei dischi L3-L4,

L4-L5 che non erano rilevabili nella medesima intensità negli esami precedenti".

A ciò si aggiunge la "problematica alla spalla ed un'accresciuta e

diffusa sintomatologia algica".

Valutazione

Le osservazioni emesse dal legale non sono

pertinenti dal punto di vista medico e d'altra parte la documentazione medica

citata è già stata presa in considerazione nelle Annotazioni del 28.04.2008:

non vengono oggettivati nuovi elementi clinici o paraclinici nel senso di un

peggioramento dello stato di salute di natura invalidante a lungo termine.

Le ultime osservazioni del legale RA 1 non

portano dunque nuovi elementi di natura medica che giustificano un riesame

della pratica." (Doc. 169-1)

2.8. In sede

ricorsuale, l’assicurato ha nuovamente sostenuto che il suo stato di salute ha

subito un peggioramento, allegando, a sostegno delle sue pretese, i seguenti

certificati medici:

-

referto del 9 giugno 2008 del Prof. dr. __________,

Primario di medicina interna dell’Ospedale regionale di __________, indirizzato

alla Direzione medica della Clinica __________ di __________, nel quale, poste

le diagnosi di “sindrome di __________ acuta; emorragia subaracnoidea lombare

iatrogena su doppia antiaggregazione; cardiopatia ischemica in stato dopo PTCA

con posa stent Taxus RIVA prossimale (16.3.2007) e FRCV: ipertensione,

dislipidemia, familiarità; stato dopo intervento di sostituzione ossea

all’avambraccio sinistro (con osso gamba sinistra)”, ha indicato:

" (...)

DISCUSSIONE:

Ci troviamo dunque

confrontati con un paziente che clinicamente presenta un quadro di tetraparesi

simmetrica con prevalenza prossimale, ariflessia agli arti; quadro clinico che

viene confermato dal nostro consulente neurologo, ed è suggestivo per sindrome

di Guillain-Barré. Le punzioni lombari sono inficiate dalla presenza di liquor

ematico conseguenti ad un'emorragia sub-aracnoidea a livello della colonna

lombare verosimilmente di origine iatrogena in paziente sotto doppia terapia

antiaggregante. Dopo consulto neurochirurgico ed assenza di segni neurologici

in peggioramento sospendiamo temporaneamente la doppia anti-aggregazione.

Dal punto di vista

terapeutico introduciamo una terapia con immunoglobuline per 5 giorni

consecutivi con monitoraggio clinico e respiratorio. II decorso risulta

rapidamente favorevole con miglioramento del deficit motorio con paziente che

diviene capace in tutti gli atti motori, prima impediti. L'ENMG effettuato

prima della dimissione evidenzia un buon funzionamento delle strutture nervose

terminali del nervo sciatico a destra.

Al termine del

trattamento fisioterapico il paziente verrà rivisto dal Dr. med. __________,

neurologo in sede.

Per quanto riguarda

la cardiopatia ischemica, durante la degenza il paziente è rimasto asintomatico

ed emodinamicamente stabile. Abbiamo ripreso con l'antiaggregazione che sarà da

mantenere per il momento in monoterapia.

In data 06.06.2008

trasferiamo il paziente in migliorate condizioni generali per la clinica __________

di __________ per la riabilitazione neurologica. (...)" (Doc. C)

-

referto del 10 luglio 2008 del dr. __________,

Vice Primario della Clinica __________ di __________, indirizzato al dr. __________,

in merito alla degenza dal 6 giugno 2008 al 26 giugno 2008, nel quale sono

state poste le seguenti diagnosi:

" Diagnosi

principale:

Residuo

disturbo del cammino e ipoestesia distale in esiti di sindrome Guillain-Barré

complicata da emorragia subaracnoidea lombare, in paziente con doppia

antiaggregazione.

Diagnosi

secondarie – comorbidità:

Familiarità

per patologia cardio-vascolare

Ipertensione

arteriosa

Dislipidemia

(colesterolo totale: 5.21 mmol/L; HDL: 1.15 mmol/L; trigliceridi: 1.18 mmol/L)

Cardiopatia

ischemica necessitante di PTCA con posa di stent Taxus sul RIVA prossimale il

16 marzo 2007, con

▪ Dispnea da

sforzo con cicloergometria patologica (fecit dr. med. __________): coronarografia

di controllo rifiutata dal paziente

Esiti

d’intervento di sostituzione ossea all’avambraccio sinistro con prelievo dalla

gamba omolaterale

Ipoacusia

bilaterale, protesizzata a destra.” (Doc. D, pag. 1)

Il dr. __________ ha poi effettuato le

seguenti considerazioni:

" (...)

VALUTAZIONE E

DECORSO CLINICO - RIABILITATIVO

Durante la degenza è

stato effettuato un programma fisioterapico finalizzato a ridurre la sintomatologia

algica al gluteo destro, al rinforzo stenico globale, al miglioramento della

coordinazione e dell'equilibrio statico e dinamico, all'aumento della

resistenza allo sforzo, mediante un progressivo incremento del perimetro di

marcia.

Contemporaneamente il

Signor RI 1 ha potuto beneficiare di un trattamento e di fisiochinesiterapia in

piscina e di ergoterapia, per migliorare la motricità fine e stimolare la

sensibilità tattile dei polpastrelli delle dita.

Il decorso è stato

privo di problematiche internistiche meritevoli di segnalazione: gli esami

ematici di routine sono risultati sostanzialmente nei limiti di normalità, così

come il monitoraggio dei parametri cardio - circolatori e

l'elettrocardiogramma.

Invariato il

trattamento farmacologico in atto all'ingresso: secondo l'indicazione dei

Colleghi Internisti all'antiaggregazione dovrà essere mantenuta in monoterapia.

Al termine del

soggiorno riabilitativo è apprezzabile un miglioramento della stabilità in

stazione eretta, della resistenza e della sicurezza della marcia, possibile

anche su terreno accidentato.

Per il permanere di

una imprecisa motricità fine, di un'incompleta risoluzione del dolore in sede

gluteale destra, di una deficitaria stabilizzazione del bacino sotto carico e

di un imperfetto controllo nell'approccio del piede sinistro al suolo durante

il cammino, si ritiene indicato ultimare il percorso fisioterapico ed

ergoterapico in regime ambulatoriale.

Considerandi

II 26 giugno 2008 il

Signor RI 1 è stato dimesso e riaffidato alle attenzioni del Dr. med. __________.

Il controllo

neurologico a cura del Dr. med. __________ è fissato per il 29 luglio 2008 alle

ore 17.00 presso l'Ospedale Regionale "__________" di __________:

fino a tale data il paziente rimarrà inabile al lavoro al 100%." (Doc. D)

Al riguardo, nelle sue annotazioni del 22

settembre 2008, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina generale, ha

osservato:

"

Cuoco

SAM 1992

Diagnosi:

Status post:

- Erniotomia ed appendicectomia (1973).

- Emorroidectomia (1975).

Morbo di Ménière classico, con resto uditivo a

sin. e grave ipoacusia percettiva ds..

Lombaggine cronica con pseudo-sciatica sin. su

disbalance muscolare e disturbi statici della colonna lombare.

Ipertensione arteriosa da trattare.

Sospetta ipertrofia ventricolare sin., con diffusi

disturbi della ripolarizzazione anterolaterale.

IL 50% dal punto di vista ORL

Impedimento globale: IL del 60% dal 4.11.1990

Decisione UAI 1992: grado Al 60%

17.4.1998

trapianto fibula per displasia fibrosa

del radio sinistro

Perizia ortopedica del 18.11.1999:

- risultato del trapianto con risultato

perfetto

- CL quale cuoco almeno come prima, ossia

al 40%

- Impedimento polso da solo al massimo 10%

Con decisione del 2000 viene confermato grado AI

60%.

Decisione 2004: viene stabilito un grado Al 48%

per motivi economici (guadagno teorico, guadagno effettivo).

22.6

: In sede di opposizione viene calcolato

un nuovo grado Al del 52%, decisione cresciuta in giudicato.

Revisione 2007:

rapporto dr. __________ 28.9.2006. impingement

spalla destra, paziente rifiuta infiltrazione.

RM spalla destra del 18.10.2006: rottura della

cuffia dei rotatori nella porzione centrale

Micro-rottura focale anche nei tendini sub-scapolari

superiori, modico impingement acromio-clavicolare con formazione osteofitosiche

puntate verso la cuffia.

assicurato sottoposto a stenting del RIVA 3.2007

per cardiopatia ischemica monovasale

assenza di patologia polmonare (dr. __________)

decisione del 14.2.2008: rendita immutata

3.2008

visita dr. __________: disturbo alla gamba

sinistra, deambulazione spedita, assenza di versamenti articolari, funzione del

ginocchio completamente libera e indolente.

RM colonna lombare del 11.3.2008:

-

degenerazioni nei dischi L3/4 e L4/5 con limitato stress sulle faccette

articolari specie a sinistra

- nessun conflitto neuro radicolare

diretto apprezzabile

rapporto dr. __________ del 11.4.2008:

- persistente dispnea ed astenia

-

viene proposta una nuova coronarografia (proposta rifiutata dal paziente,

vedi rapporto __________)

Decisione del 25.6.2008: nessun aumento del

grado d'invalidità

Ricorso:

Rapporto __________, degenza dal 18.5.2008 al

6.6

:

- sindrome di Guillain-Barré acuta

-

emorragia sub aracnoidea lombare iatrogena su doppia antiaggregazione - cardiopatia

ischemica con stato dopo PTCA il 16.3.2007

- 17.4.1998 trapianto fibula per displasia

fibrosa del radio sinistro

Evoluzione favorevole con seguente trasferimento

clinica __________

Degenza __________ dal 6.6.2008 al 26.6.2008:

Diagnosi:

residuo disturbo del cammino e ipoestesia distali

in esiti di sindrome di Guillain-Barré complicata da emorragia subaracnoidea

lombare in paziente con doppia antiaggregazione

paziente dimesso in condizioni migliorate ma

persiste IL 100%. Previsto controllo dr. __________

Valutazione:

-

rimane da precisare che la valutazione medica d'una IL del 60% permane

valida (la riduzione del grado Al al 52% è avvenuto unicamente su base

economica).

-

Dalla documentazione fornita non vi è stato in passato IL prolungata per l'attività

abitualmente svolta (vedi medico curante (in particolare dr. __________) e DL)

ma vi è stato unicamente un periodo di IL in marzo 2007 e dal 26.7.2007 al

20.8.2007

-

Unicamente a partire dal 18.5.2008 (precedente la decisione impugnata)

risulta certificata una IL prolungata che probabilmente si è protratta oltre i

3.

mesi. In questo senso bisognerà aggiornare la documentazione (DL e medici

curanti)." (Doc. V/1)

2.9

Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125.

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000.

UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la

Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006.

concernente un caso di assicurazione

per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione

l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins

du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance

particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La

recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Ad

esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale

ha sottolineato che:

" (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la

divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (...)"

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4

p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I

514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée

par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du

seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.

Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert.(…)”

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.10

Attentamente

esaminata la documentazione medica presente all’inserto e sopra esposta, nonché

richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici

(cfr. consid. 2.9.), questo Tribunale non può confermare l’operato

dell’amministrazione, in quanto i disturbi che affliggono l’assicurato non sono

stati sufficientemente chiariti.

Nella valutazione del 28 aprile 2008, il dr. __________

del SMR, spec. FMH in medicina interna, ha ritenuto che la documentazione

medica prodotta dall’assicurato non abbia apportato elementi clinici oggettivi

che permettano di oggettivare un sostanziale peggioramento dello stato di

salute dell’interessato, indicando che “i diversi rapporti medici allegati non

mettono in evidenza elementi clinici aggiuntivi, non portano nuove diagnosi né

certificano inabilità lavorative”. Secondo il dr. __________, dunque, “la

documentazione medica prodotta dall’assicurato non giustifica un peggioramento

dello stato di salute tale da permettere l’entrata in materia della domanda di

revisione” (doc. 163-1).

Il rappresentante dell’assicurato ha contestato

queste conclusioni del medico SMR, rilevando che, nel referto del 18 aprile

2008, il dr. __________ ha chiaramente indicato che lo stato di salute

dell’interessato, rispetto a 4 anni prima, ha subito un peggioramento (cfr.

doc. 161-1). Dai referti medici agli atti, secondo il rappresentante

dell’interessato, emerge l’insorgenza di una nuova patologia cardiopatica

intervenuta nel 2007, un lieve peggioramento dell’udito rispetto al 2002, una

degenerazione dei dischi L3-L4 e L4-L5 come emerso dalla RM dell’11 marzo 2008,

oltre ad una problematica alla spalla ed un’accresciuta e diffusa sintomatologia

algica (doc. 167-1).

Nonostante queste contestazioni del

rappresentante dell’assicurato, il dr. __________, nelle sue annotazioni del 10

giugno 2008, ha ribadito che la

documentazione medica prodotta dall’insorgente non ha oggettivato nuovi elementi

clinici o paraclinici nel senso di un peggioramento dello stato di salute di

natura invalidante a lungo termine (doc. 169-1).

Chiamato a pronunciarsi, il TCA ritiene che le

patologie dell’interessato necessitino di ulteriori approfondimenti, come del

resto indicato dallo stesso dr. __________ del SMR nelle sue annotazioni del 22

settembre 2008.

Va infatti

rilevato che il dr. __________ ha correttamente indicato che, prima

dell’emanazione della decisione impugnata del 25 giugno 2008, che delimita il

potere cognitivo del Giudice – dato che per costante giurisprudenza, il giudice

delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli

sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne

emanata (in concreto il 25 giugno 2008) quando si ritenga che fatti verificatisi

ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2;

DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b)

– lo stato di salute dell’interessato ha subito un peggioramento, che ha

comportato una incapacità lavorativa prolungata, che probabilmente si è

protratta oltre 3 mesi (doc. V/1, il corsivo è della redattrice).

Nel referto del 9 giugno 2008, relativo alla

degenza dell’interessato dal 18 maggio 2008 al 6 giugno 2008, il Prof. __________,

Primario di medicina interna dell’Ospedale regionale di __________, ha infatti posto

le diagnosi di “sindrome di Guillain-Barré acuta; emorragia subaracnoidea

lombare iatrogena su doppia antiaggregazione; cardiopatia ischemica; stato dopo

intervento di sostituzione ossea all’avambraccio sinistro (con osso gamba

sinistra)” (doc. C).

In seguito, nel referto del 10 luglio 2008, il

dr. __________, Vice Primario della Clinica __________, posta la diagnosi

principale di “residuo disturbo del cammino e ipoestesia distale in esiti da

sindrome di Guillain-Barré complicata da emorragia subaracnoidea lombare, in

paziente con doppia antiaggregazione”, ha attestato la continuazione di una

incapacità lavorativa del 100% dell’assicurato almeno fino al 29 luglio 2008,

giorno in cui è stato previsto un controllo neurologico presso il dr. __________

presso l’Ospedale __________ di __________ (cfr. doc. D).

Ora, a mente del TCA, vista l’insorgenza di

queste nuove patologie, con influsso sulla capacità lavorativa, prima

dell’emanazione della decisione impugnata, lo stato di salute dell’interessato

necessitava di ulteriori approfondimenti al fine di poter stabilire con

precisione quali fossero i disturbi dell’assicurato e il loro influsso sulla

sua capacità lavorativa residua.

Va pure rilevato che già nel rapporto dell’esame

RM della colonna lombare dell’11 marzo 2008, il dr. __________ dell’__________

ha riscontrato una degenerazione nei dischi L3-L4 e L4-L5 (doc. 161-8,

il corsivo è della redattrice), che non era presente in passato: in difetto tuttavia

di ulteriori accertamenti da parte dell’amministrazione, non è dato sapere se questi

disturbi hanno avuto o meno un’influenza sulla capacità lavorativa residua

dell’interessato.

Gli atti devono quindi essere rinviati

all’amministrazione affinché vengano approfonditi tutti questi aspetti, come

del resto richiesto, seppur in via subordinata, anche dall’UAI in sede di risposta

di causa (cfr. doc. V in fine).

Per quanto

concerne la patologia cardiologica, il TCA constata che, in data 16 marzo 2007,

il dr. __________, Capo servizio di cardiologia del __________, riscontrata una

malattia coronarica monovasale con grado di stenosi del 70%-80% nel

tratto medio del RIVA, ha proceduto a PTCA / Stenting del RIVA mediante 2

Eluting stent del tipo Taxus. Lo specialista ha previsto le dimissioni del

paziente per il giorno successivo, indicando il trattamento farmacologico da

seguire e prevedendo un controllo cardiologico a 3 mesi e a 6 mesi

dall’intervento (cfr. doc. 156-22, il corsivo è della redattrice).

In

seguito, nel rapporto del 4 maggio 2007, il dr. __________, spec. FMH in

medicina interna e cardiologia, ha indicato che, visto il permanere della

dispnea dell’interessato, risultante dalla cicloergometria eseguita in terapia,

il dr. __________, con il quale ha discusso il caso, ha proposto l’esecuzione

di una TAC coronarica. Visto tuttavia che il paziente ha preferito un procedere

conservativo e riflettere prima di effettuare una TAC coronarica, il dr. __________

ha proposto lo svolgimento di una valutazione pneumologica (doc. 156-19, il

corsivo è della redattrice).

Tale

esame è stato svolto in data 20 giugno 2007 dal dr. __________, Capo-servizio

di pneumologia dell’Ospedale regionale di __________, il quale ha potuto

escludere la presenza di alterazioni compatibili con un disturbo ventilatorio

di tipo ostruttivo o restrittivo o della diffusione. Lo specialista ha aggiunto

che “al momento non sussistono indicazioni ad ulteriori indagini. Qualora la

situazione non dovesse chiarirsi, sarò a disposizione per l’eventuale

esecuzione del test ergospirometrico che avevo evocato ma che al momento

non sembra indicato” (doc. 156-14, il corsivo è della redattrice).

Con

scritto dell’11 aprile 2008, il dr. __________, dopo avere indicato che

l’assicurato lamenta ancora la persistenza di dispnea e astenia da sforzo

e che la valutazione pneumologica effettuata il 20 giugno 2007 dal dr. __________

non ha evidenziato alterazioni compatibili con un disturbo ventilatorio

ostruttivo, ha nuovamente ritenuto opportuno un ricontrollo coronarografico,

come suggerito del dr. __________ (cfr. doc. 161-11, il corsivo è della

redattrice).

Nelle sue

annotazioni del 22 settembre 2008, il dr. __________ ha tuttavia osservato che

l’assicurato ha rifiutato di sottoporsi a questo esame di ricontrollo

coronarografico (cfr. doc. V/1), come indicato dal Prof. __________ nel referto

del 9 giugno 2008 (cfr. doc. C).

In assenza di una incapacità lavorativa

prolungata in passato – visto che lo stesso medico curante, dr. __________, ha

attestato una inabilità del 100% dal 9 agosto 2006 al 20 agosto 2006; una

incapacità lavorativa del 100% per circa un mese nel mese di marzo 2007 e

un’incapacità lavorativa del 50% dal 26 luglio 2007 al 20 agosto 2007 (cfr.

doc. 156-6) - il dr. __________ del SMR ha quindi ritenuto che dal profilo

cardiologico non si potesse considerare che vi fosse stato un peggioramento

dello stato di salute con influenza sulla capacità lavorativa dell’interessato

(cfr. doc. V/1).

Questo

Tribunale non può concordare con le considerazioni del medico SMR.

A fronte

della persistenza di una dispnea dell’assicurato - attestata sia dal dr. __________,

sia dal dr. __________ - che necessitava di ulteriori approfondimenti, come

indicato dagli specialisti dr. __________ e dr. __________, a mente del TCA, il

dr. __________ del SMR, peraltro non specialista in materia (cfr. sul tema

della specializzazione dei medici del SMR: STF I 142/07 del 20 novembre 2007 e

STF I 65/07 del 31 agosto 2007), non poteva, senza prima effettuare ulteriori

accertamenti, escludere che lo stato di salute dell’interessato avesse subito,

da questo punto di vista, un peggioramento con influsso sulla sua capacità

lavorativa residua.

Anche su

questi aspetti gli atti vanno quindi rinviati all’amministrazione per ulteriori

accertamenti medici.

2.11

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non

viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il

principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.

136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un

diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o

una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza

è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.

560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF

che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare

d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora,

secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è

quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della

gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte

abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della

procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore

che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa

giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad

essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie

lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA

35.2004.100

del 9 marzo 2005).

D’altra

parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA

2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia

apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare

generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria,

ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente

accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato all'Ufficio AI,

affinché faccia allestire al più presto una perizia pluridisciplinare che

accerti tutte le patologie che affliggono l’interessato e le ripercussioni che

questi disturbi hanno sulla capacità lavorativa del ricorrente.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà

nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.

2.12

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.11..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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