32.2008.147
UAI,in sede di revisione,ha confermato il diritto dell'assicurato di beneficiare di 1/2 rendita AI,senza tuttavia adeguatamente approfondire le patologie dell'interessato,alla luce del peggioramento c
29 aprile 2009Italiano56 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2008.147
Data decisione, Autorità:
29.04.2009, TCA
Titolo:
UAI,in sede di revisione,ha confermato il diritto dell'assicurato di beneficiare di 1/2 rendita AI,senza tuttavia adeguatamente approfondire le patologie dell'interessato,alla luce del peggioramento certificato dai curanti e riconosciuto dal SMR stesso.Atti rinviati per perizia pluridisciplinare
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
REVISIONE DELLA RENDITA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
art. 87 cpv. 2 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.147
cr/sc
Lugano
29 aprile
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 agosto 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 25 giugno 2008 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1956, di professione cuoco, dopo essere stato sottoposto in data 28
settembre 1992 ad una perizia presso il Servizio Accertamento Medico
dell’Assicurazione Invalidità (SAM) – dalla quale è emersa un’incapacità
lavorativa del 60% sia nella sua professione di cuoco, sia in altre attività (cfr.
doc. 11/1-15)) – è stato posto al beneficio di una mezza rendita di invalidità
(grado del 60%) dal 1° ottobre 1991 a causa dei suoi problemi al rachide lombare e della patologia
uditiva (cfr. doc. 12). Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
Il
diritto ad una mezza rendita di invalidità (grado del 60%) è poi stato
confermato in esito alle successive procedure di revisione, con decisioni del
20 dicembre 1994 (cfr. doc. 21-1), del 16 luglio 1998 (cfr. doc. 35-1), entrambe
cresciute incontestate in giudicato.
In esito
alla procedura di revisione intrapresa nell’ottobre 1998 (cfr. doc. 43) - nella
quale l’assicurato ha segnalato un peggioramento del suo stato di salute a
causa di una “fibrosi displasia del radio sinistro”, per la quale ha dovuto
subire un intervento di resezione del radio con trasplantazione della fibula
presso la Clinica di chirurgia ortopedica del __________ di __________, come
comunicato dal suo medico curante, dr. __________ (cfr. doc. 41/1-7) - dopo
avere richiesto al Prof. dr. __________ del __________ di convocare
l’assicurato al fine di potersi esprimere in merito alla sua capacità
lavorativa residua (cfr. doc. 50-1 e doc. 56/1-4), con decisione del 27 giugno 2000
l’UAI, constatato un peggioramento transitorio dello stato di salute
dell’interessato, ha attribuito all’assicurato una rendita intera di invalidità
limitatamente al periodo compreso fra il 1° maggio 1998 e il 30 novembre 1998,
mentre a partire dal 1° dicembre 1998 ha nuovamente ripristinato il diritto ad una mezza rendita di
invalidità per un grado di invalidità del 60% (cfr. doc. 66/1-3). Anche questa
decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
Il
diritto ad una mezza rendita, per un grado di invalidità del 60%, è poi stato
nuovamente confermato, al termine della procedura di revisione del giugno 2003
(doc. 84-1), con decisione del 20 agosto 2003 (cfr. doc. 87-1), cresciuta
incontestata in giudicato.
In esito
alla procedura di revisione dell’agosto 2004 (cfr. doc. 90-1), ritenuto uno
stato di salute stazionario, ma dopo avere proceduto al raffronto dei redditi
tra quanto avrebbe potuto conseguire l’assicurato senza il danno alla salute nell’esercizio
della sua professione e quanto egli guadagna effettivamente da invalido nell’esercizio
della sua professione, l’UAI, con decisione del 25 ottobre 2004, ha ridotto da mezza ad un quarto (grado
AI del 48%) la rendita di invalidità dell’assicurato. L’UAI ha pure segnalato,
a titolo abbondanziale, che “la situazione economica attuale può essere fatta
risalire pure al 2003. All’epoca, erroneamente, le era stato confermato un
grado AI pari al 60%, quando lo stesso doveva essere diminuito al 48%. In
considerazione di detto sbaglio non le si intima l’ordine di restituzione”
(cfr. doc. 96/1-3 e doc. 100-1).
A seguito
dell’opposizione dell’interessato, rappresentato dal Sindacato __________ (cfr.
doc. 107) e dopo avere interpellato il datore di lavoro (cfr. doc. 117 e doc.
119), con decisione su opposizione del 27 aprile 2005, l’UAI ha respinto
l’opposizione, confermando il diritto per l’assicurato di beneficiare di un
quarto di rendita di invalidità, ritenuto un grado di invalidità del 48% (cfr.
doc. 125/1-4).
Contro
tale decisione, l’assicurato, rappresentato dal Sindacato RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA (doc. 129/2-4), a seguito del quale l’UAI, come
comunicato in sede di risposta di causa (cfr. doc. 135/1-2), ha emanato una
nuova decisione su opposizione, datata 20 giugno 2005, con la quale - dopo
avere segnalato che l’amministrazione ha erroneamente confermato con la
decisione del 20 agosto 2003 il diritto alla mezza rendita per un grado di
invalidità del 60%, che avrebbe invece dovuto essere, dopo un corretto
confronto dei redditi, del 46% - ha riformato la precedente decisione del 25
ottobre 2004, attribuendo all’interessato il diritto ad una mezza rendita di
invalidità dal 1° dicembre 2004, per un grado di invalidità del 52% (cfr. doc. 136/1-5).
Visto che
con l’emanazione di questa “nuova” decisione su opposizione la richiesta
ricorsuale è stata accolta, il TCA, con decreto 32.2005.81 del 16 novembre 2005, ha stralciato la causa dai ruoli
(cfr. doc. 138/1-2).
1.2. Nel mese di
ottobre 2007, l’UAI ha avviato una nuova procedura di revisione (cfr. doc.
151-1). In tale contesto, l’assicurato ha sostenuto che il suo stato di salute
è peggiorato a partire dal mese di novembre 2006, trasmettendo
all’amministrazione una serie di referti medici.
Con progetto
di decisione del 9 maggio 2008 (doc. 164/1-2), poi confermato con decisione del
25 giugno 2008, l’Ufficio AI ha rifiutato il diritto ad un aumento delle
prestazioni, indicando che “la rendita sarà versata come finora” (cfr. doc. B).
1.3. Contro tale
decisione l’assicurato, rappresentato dal Sindacato RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, postulando in via principale il riconoscimento di
una rendita intera di invalidità dal 1° gennaio 2008 per un grado di invalidità
del 71% o, in via subordinata, il rinvio degli atti all’amministrazione per
sottoporre l’interessato ad una perizia medica pluridisciplinare volta ad
accertare il suo grado di invalidità.
L’assicurato
ha in particolare rilevato di avere sempre svolto, fin dal 1978, l’attività di
cuoco presso la mensa operaia __________, azienda che negli ultimi anni ha poi
cambiato ragione sociale. L’assicurato ha sottolineato di avere continuato a
lavorare sempre presso il medesimo datore di lavoro anche dopo l’attribuzione
di una mezza rendita di invalidità da parte dell’AI a partire dal 1991, seppur
in misura ridotta (al 40%) e nel rispetto delle sue limitazioni fisiche
stabilite dai medici del SAM nella perizia del settembre 1992.
Il
rappresentante dell’interessato ha poi indicato che quasi ad ogni revisione del
diritto alla rendita, l’assicurato ha segnalato un peggioramento delle sue
condizioni di salute, soprattutto con riferimento alla sintomatologia algica,
ma nonostante ciò l’UAI ha sempre confermato il grado di invalidità del 60% (ad
eccezione di un breve periodo in cui gli è stato riconosciuto un grado di
invalidità del 100%). L’assicurato ha evidenziato che il suo stato di salute è
ulteriormente peggiorato, con un aumento della sintomatologia algica, dei
disturbi al rachide e la posa di uno stent in data 16 marzo 2007, patologie
queste ultime che hanno tutte, a suo avviso, un’influenza sulla sua capacità
lavorativa.
L’insorgente
ha contestato la valutazione del dr. __________ del SMR - a mente del quale non
vi sarebbero elementi clinici oggettivi attestanti un sostanziale peggioramento
delle condizioni di salute dell’interessato – sottolineando l’esistenza di una
patologia cardiopatica intervenuta nel corso del 2007, come attestato dal dr. __________
e dal curante dell’assicurato; di un leggero peggioramento all’udito rispetto
al 2002, come attestato dal dr. __________; di una degenerazione dei dischi
L3-L4 e L4-L5, oltre ad una problematica alla spalla e un’accresciuta e diffusa
sintomatologia algica. Alla luce di queste patologie, che comportano
limitazioni funzionali aggiuntive, l’assicurato ha quindi chiesto che venga
effettuata una nuova valutazione pluridisciplinare allo scopo di determinare la
capacità lavorativa residua.
L’insorgente
ha inoltre chiesto - a prescindere dall’esame delle nuove problematiche mediche
- che, fermo restando un grado di incapacità lavorativa del 60%, nell’effettuare
il confronto dei redditi nella sua attività di cuoco (dove lavora da ben 30
anni) si tenga conto, conformemente a quanto stabilito dal nuovo art. 31 LAI,
di un reddito da invalido di fr. 19'600, che raffrontato ad un reddito da
valido di fr. 65'300, dà un grado di invalidità del 71%, con conseguente
diritto ad una rendita intera (I).
1.4. L’UAI, dopo
aver sottoposto al dr. __________ del SMR la documentazione medica prodotta
dall’assicurato, ha chiesto, mediante risposta di causa del 23 settembre 2008,
la reiezione dell’impugnativa o, in via subordinata, “di accogliere parzialmente
il ricorso nel senso di ritornare gli atti all’AI per i necessari accertamenti
medici ed economici relativi ad un eventuale peggioramento dello stato di
salute dal 18 maggio 2008 e una nuova decisione” (V + 1).
1.5. Con scritto
dell’8 ottobre 2008, il rappresentante dell’assicurato ha osservato:
"
Allo stato attuale non sono disponibili altri
mezzi di prova oltre a quelli già prodotti.
Venendo invece alle annotazioni del medico, egli
riassume sommariamente i passaggi più importanti da quando é stata assegnata la
prima prestazione nel 1990. Riconferma che rimane valida la valutazione
medico-teorica dell'inabilità del 60% per qualunque attività (decisa dal SAM,
avvalorata dal servizio medico e da una perizia ortopedica), rammenta che da
maggio 2008 vi é un ulteriore peggioramento di cui va indagata la rilevanza
invalidante ed afferma che nel 2007 non vi é stata inabilità prolungata.
Per ciò che riguarda il peggioramento giova
precisare che l'assicurato ha ripreso l'attività lavorativa dal 1.09.2008. Allo
stato continua a lavorare nonostante la sofferenza algica che lui afferma
divenuta più importante anche a seguito della patologia insorta ad inizio 2008.
Non é chiaro se l'attività potrà continuare nel tempo, rispettivamente se la
situazione medica va ritenuta stabilizzata. Occorre ancora qualche periodo di
tempo per verificare dal lato pratico quali sono gli effetti che la nuova
patologia ha provocato sulla capacità lavorativa residua.
Il Dr. __________ conferma anche la posa di
stenting del Riva avvenuta a marzo 2007 ma non fornisce indicazioni sulle
conseguenze in ordine alla capacità lavorativa residua. Rileva che non v'é
stata un'inabilità al lavoro prolungata. Benché il medico rimanga silente sulla
capacità lavorativa, egli contraddice la posizione precedente dell'ufficio Al
secondo la quale prima che é intervenuta la decisione di revisione non ci sono
elementi clinici aggiuntivi e nuove diagnosi (cfr. valutazione Dr. __________).
Dal 1.01.2008 é in vigore la nuova Al in esito
alla Va revisione.
Nel caso in esame le problematiche da esaminare
sono essenzialmente due:
●
il ripristino del grado medico del 60%,
rispettivamente va conteggiato il grado d'incapacità al guadagno in relazione
al grado medico,
● l'esame delle ulteriori conseguenze sulla capacità lavorativa
intervenute con l'insorgenza della nuova patologia.
Per la prima questione siamo confrontanti con la
nuova norma (art. 31 LAI) che da sola giustifica la revisione del grado
d'invalidità senza la necessità di ulteriori modifiche sia in rapporto
all'aspetto medico e sia in rapporto all'aspetto economico.
A titolo d'esempio la nuova disposizione é
paragonabile all'introduzione della normativa in materia di pagamento
all'estero per il quarto di rendita valida dal 1.01.2004 con la IV.a revisione
AI. Come noto il quarto di rendita, all'estero non era pagato, invece dal
1.01.2004 nei paesi aderenti agli accordi bilaterali, il quarto di rendita é
divenuto pagabile senza nessuna necessità di un esame medico o di una modifica
del reddito.
Il caso in esame é pressoché analogo e dunque il
danno medico, del 60%, che peraltro é ribadito, va ripristinato anche in
assenza di altri elementi. Nonostante le considerazioni esposte, va pure
riconosciuto che esiste anche l'elemento medico sostanziale intervenuto nel
2007 (disturbi cardiopatici) che hanno accresciuto le limitazioni funzionali.
L'assunto dell'ufficio Al che desumiamo valutando le osservazioni, per quanto
non esplicitato in maniera chiara, secondo il quale l'assicurato ha continuato
ad esercitare l'attività lavorativa realizzando sempre il medesimo reddito, non
regge perché determinanti sono le limitazioni funzionali accresciute (primo
paragrafo 3.a pagina).
È però vero che non c'é una modifica del reddito
nel 2007, nonostante il nuovo danno medico e le ulteriori limitazioni
funzionali. Tuttavia questo elemento non é decisivo perché si chiede un
nuovo grado d'invalidità dal 1.01.2008 in considerazione che la decisione sulla
revisione é intervenuta quando era in vigore la nuova normativa.
Invece per quanto attiene alla valutazione sul
grado d'invalidità da maggio 2008, riteniamo che l'ufficio AI possa e debba
procedere direttamente, ritenuto che il peggioramento é avvenuto prima che sia
stata resa la decisione del 25 giugno 2008." (Doc. VII)
Tale
presa di posizione è stata trasmessa all’UAI (VIII), con la facoltà di
presentare eventuali osservazioni scritte.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione l’Ufficio AI ha confermato, in sede di
revisione, il diritto ad una mezza rendita di invalidità o se invece, come
chiede l'assicurato, egli ha il diritto ad una rendita intera di invalidità.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita
se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno
al 40%.
Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore
dal 1° gennaio 2008.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique
de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta
perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale
dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al
guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128
V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della
decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che
l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una
prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto
non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di
riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore
raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.
1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato
stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno
per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti
che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della
grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di
revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o
d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine,
prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi
invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o
perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel
capoverso 3.
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener
conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso
perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994
nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che
le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una
modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a;
STFA 29 aprile 1991 in causa
G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 133 V 108, 125
V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30;
Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita
d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2
lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione
della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto,
il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
2.4. Nel caso
concreto risulta, dagli atti di causa che, nell’ambito della richiesta di
prestazioni del 27 novembre 1991 (doc. 7/21-26), l’Ufficio AI aveva affidato al
SAM il mandato di esperire una perizia pluridisciplinare. In tale ambito, i
medici del SAM, sulla base anche del consulto ortopedico del dr. __________ e
dopo avere discusso della patologia ORL con lo specialista curante, dr. __________,
avevano posto le diagnosi di “status post erniotomia ed appendicectomia (1973)
e emorroidectomia (1975); Morbo di Ménière classico, con resto uditivo a
sinistra e grave ipoacusia percettiva destra; lombaggine cronica con
pseudo-sciatica sinistra su disbalance muscolare e disturbi statici della
colonna lombare; ipertensione arteriosa da trattare; sospetta ipertrofia
ventricolare sinistra, con diffusi disturbi della ripolarizzazione
anterolaterale” (cfr. doc. 11-13). Tenuto conto di questi disturbi, i medici
del SAM avevano considerato l’assicurato “incapace nel suo lavoro di cuoco, nel
quale gli vengono evitati lavori pesanti ed in qualsiasi altra attività anche
più leggera in misura non superiore al 60%, a partire dal 5 novembre 1990 fino
ad ora e continua” (doc. 11-15).
Sulla base di queste conclusioni dei medici del
SAM, l’Ufficio AI aveva attribuito una mezza rendita per un grado di invalidità
del 60%, a partire dal 1° ottobre 1991 (cfr. doc. 12-1).
In occasione della revisione dell’ottobre 1998 -
avendo l’assicurato subito un intervento di osteosintesi dell’avambraccio
sinistro, come comunicato dal curante, dr. __________ (cfr. doc. 48-4) - l’UAI aveva
chiesto al Prof. dr. __________, Leit. Arzt Hand- und Mikrokirurgie del Kantonsspital
di __________, di convocare l’assicurato per sottoporlo ad un esame peritale.
Nel referto del 29 novembre 1999, il Prof. __________, aveva osservato:
"
(...)
5. ZUSAMMENFASSUNG UND BEURTEILUNG
Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß der
Ersatz des Radius mit der Fibula zu einem perfekten Ergebnis hinsichtlich der
Rekonstruktion des Unterarmknochens geführt hat. Lediglich eine mässige
Instabilität im distalen Radioulnargelenk mit Schmerzhaftigkeit dort ist
zurückgeblieben.
Allenfalls wäre mit einer Ulnaverkürzung von 2 -
3 mm auch dieses Problem noch zu lösen.
Meines Erachtens ist der Patient als Koch
zumindest so arbeitsfähig wie vor der Operation. Er gibt an, dass er seitens
des Gehörs und des Rückens zu 60% invalide gewesen sei und nur 40% gearbeitet
habe. Er habe aber auch immer schon, auch vor der Operation am linken Arm
Schwierigkeiten gehabt, die schweren Töpfe und Pfannen zu heben. Dies kann aber
nicht aufgrund der Krankheit zu einer Berufsunfähigkeit führen. Seitens der
fibrösen Dysplasie des Radius ist eine perfekte Wiederherstellung gelungen und
aus handchirurgischer Sicht ist eine weitere 100%ige Arbeitsunfähigkeit nicht
gerechtfertig.
Die leichte Instabilität im distalen
Radioulnargelenk mit der Schmerzhaftigkeit über dem Ellenköpfchen wäre
therapierbar und bedingt für sich maximal eine 10%ige Einschränkung der
Arbeitsfähigkeit." (Doc.
56-3+4)
Al riguardo, il dr. __________ del SMR, nelle sue
annotazioni del 21 marzo 2000, aveva indicato:
"
Il paziente è al beneficio di mezza rendita AI,
con grado 60%, per disturbi del rachide e sordità.
Ora si è aggiunta una displasia del radio che ha
reso necessarie cure chirurgiche.
Il resto dello stato, non più segnalato dai
curanti, deve essere considerato "stabilizzato".
L'intervento al radio ha avuto un risultato
eccellente (vedi perizia Prof. __________) e provoca una riduzione del
rendimento del 10% massimo.
Dobbiamo però considerare che i lavori pesanti
(riferiti all'attività di cuoco) già venivano limitati o erano svolti con
l'ausilio di colleghi, per cui si deve ammettere che la capacità lavorativa
globale non è cambiata.
Si deve pure considerare, malgrado che al Dr. __________
sia stato richiesto chiaramente, che un'incapacità lavorativa del 50% per la
perdita uditiva corrisponde più a un calcolo dell'IMI (indennità per
menomazione dell'integrità) che una reale valutazione della capacità lavorativa
e risulta un po' sproporzionata (nota ininfluente dal momento che a suo tempo
questa valutazione era stata accettata, sebbene in modo un po' acritico anche
dall'amministrazione).
Per la determinazione del diritto si dovrà
valutare il periodo di cura che ha richiesto l'interruzione dell'attività
(peggioramento) e del miglioramento conseguito con ripristino della CL."
(Doc. 57-1)
L’UAI aveva pertanto chiesto al Prof. __________
di indicare il momento a partire dal quale si poteva considerare ripristinata
la capacità lavorativa dell’interessato dopo l’intervento del febbraio 1998
(doc. 58-1), ma, in assenza di una risposta da parte dello specialista (cfr.
doc. 59-1, 60-1,62-1, 63-2), con decisione del 27 giugno 2000,
l’amministrazione aveva ripristinato il diritto ad una mezza rendita di
invalidità, per un grado di invalidità del 60%, dal 1° dicembre 1999 (cfr. doc.
67-4).
Nell’ambito della procedura di revisione
dell’agosto 2004, il curante, dr. __________, spec. FMH in medicina generale,
nel rapporto di decorso del 23 settembre 2004, aveva attestato uno stato di
salute dell’assicurato stazionario (cfr. doc. 91-1).
L’UAI, ferma restando un’incapacità lavorativa
del 60% nella sua professione, ha proceduto ad un nuovo raffronto dei redditi,
sulla base delle indicazioni fornite dal datore di lavoro dell’assicurato,
giungendo dapprima, nella decisione del 25 ottobre 2004 (cfr. doc. 96/1-3) e
nella decisione su opposizione del 27 aprile 2005 (cfr. doc. 125/4), ad un
grado di invalidità del 48%, con diritto ad un quarto di rendita a partire dal
primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione;
successivamente, dopo il ricorso dell’assicurato al TCA, l’amministrazione ha
tuttavia emanato, unitamente alla risposta di causa, una “nuova” decisione su
opposizione, datata 20 giugno 2005, nella quale ha stabilito un grado di
invalidità del 52%, con diritto ad una mezza rendita di invalidità dal 1°
dicembre 2004 (cfr. doc. 136/1-5).
2.5. Al
considerando precedente sono state esposte le circostanze che giustificarono,
da ultimo, l’assegnazione all’assicurato di una mezza rendita di invalidità per
un grado di invalidità del 52% (decisione su opposizione del 20 giugno 2005).
In tale
contesto, va rilevato che il TCA deve situarsi al mese di giugno 2008 (momento
in cui è stata emanata la decisione impugnata) e valutare se, nel frattempo
(dal 20 giugno 2005 al 25 giugno 2008), le condizioni di salute dell’assicurato
sono rimaste tali da giustificare la conferma del diritto ad una mezza rendita
o se vi è stato, al contrario, un peggioramento delle stesse.
2.6. Secondo la
giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF
133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza
di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere
notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova
domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame
materiale del diritto alla rendita.
Nel caso
concreto si tratta quindi della decisione del 20 giugno 2005.
Questa
decisione è stata presa fondandosi, per quanto riguarda l’aspetto medico, sulle
annotazioni mediche del 22 aprile 2005 del dr. __________ del SMR, a mente del
quale lo stato di salute dell’assicurato non aveva subito delle modifiche
rispetto al passato (doc. 124-2).
Si tratta
quindi di verificare se, da allora, è intervenuto un importante cambiamento.
2.7. L’assicurato,
a comprova del peggioramento del suo stato di salute, ha inviato all’UAI i
seguenti referti medici:
-
scritto del 18 aprile 2008 del dr. __________,
spec. FMH in medicina generale, del seguente tenore:
" Mi rifaccio alla mia lettera del 12 marzo 2008, dove scrivevo a nome
del mio paziente, il signor RI 1, il quale non è d'accordo con la decisione di
rendita d’invalidità immutata, pronunciata con vostra comunicazione del
14.02.2008.
Il signor RI 1 gode
di una rendita d’invalidità del 52%, fino al 2004 del 60%.
A confronto di 4 anni
fa si nota un peggioramento dello stato di salute come ho notato nel mio
rapporto sotto il punto 5.1.
Da una parte il
signor RI 1 riferisce una intolleranza allo sforzo, una dispnea sotto sforzo,
persistente anche dopo lo stenting del RIVA prossimale
del 16.03.2007.
Un'astenia,
stanchezza che nell'arco della giornata si accumula.
Paziente riferisce di
fare fatica nel suo attuale lavoro di cuoco, portare pentole pesanti. Una
recente valutazione cardiologica, la quale allego, è stata eseguita in data
11.04 e mostra una cicloergometria positiva, con alterazioni significative del
tratto ST-T in V6.
Reperto che pone
l'indicazione per eseguire un ricontrollo coronarografico che sarà fatto
prossimamente.
Oltre a una
sfinitezza e stanchezza soprattutto verso sera dolori a livello lombare, dove
si notano delle alterazioni degenerative senza compressione radicolare.
Dolori localizzati in
maniera diffusa a livello della gamba sx, i quali disturbano il sonno.
Presente una lassità
ligamentare a livello del ginocchio e a livello femoro-rotuleo in una gamba
indebolita con ipotrofia della muscolatura della coscia dovuto probabilmente all'intervento
chirurgico del 1998, dove fu eseguita una trasposizione di parte della fibula
alla parte prossimale del radio sx.
Impingement spalla
dx, come già notato nel mio recente rapporto, con rottura transmurale della
cuffia dei rotatori, che rendono impossibili e faticosi lavori sopra l'orizzontale.
Allego diversi
rapporti (Dr. __________ cardiologo, MRI colonna lombare, rapporto dr. __________
ortopedico, rapporto dr. __________ ortopedico)." (Doc. 161-1)
-
copia del rapporto della visita del marzo 2008
presso il dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, del seguente
tenore:
" Il
paziente inviato dal Dr. __________ per una valutazione dell'arto inferiore
sinistro. Si tratta di un paziente che è stato operato a __________ nel 1998 di
trasposizione di parte della fibula alla parte
prossimale del radio sinistro.
Da allora il paziente
riferisce di avere sempre avuto più o meno qualche problema alla gamba
sinistra.
Da circa 1 anno i
disturbi si sono accentuati.
Il paziente lavora
come cuoco ma soltanto alla sera in una mensa operaia dove deve stare in piedi tutto il tempo.
Riferisce che alla
sera la gamba si gonfia e ha difficoltà a dormire.
Fatti
I dolori, vengono
localizzati in modo diffuso a tutto il ginocchio sinistro con irradiazione
lungo la gamba.
All'esame clinico la
deambulazione avviene in modo spedito. Non trovo assolutamente versamenti
intra-articolari al ginocchio, edemi pre-tibiali.
I polsi periferici
sono molto ben palpabili.
La funzione del
ginocchio è completamente libera e indolente anche nelle fasi forzate.
Non trovo punti
dolenti alla pressione sulle
emirime articolari.
Vi è peraltro una
ipermotilità della rotula sinistra che è quasi
sub-lussabile manualmente con
dolori abb. importanti in sede retropatellare e Zohlen positivo a sinistra.
La pressione nella
zona fibulare non causa particolari disturbi.
La sensibilità periferica è buona e non trovo un lasègue positivo.
All'esame clinico
odierno quindi si nota un paziente con una leggera lassità ligamentare soprattutto più accentuata a livello femoro-rotuleo con una certa ipotrofia della muscolatura della coscia. È possibile che questa asportazione della parte fibulare abbia
indebolito l'arto inferiore sinistro nel senso che il paziente ha usato anche involontariamente la gamba sinistra in
modo inferiore rispetto alla destra e che ciò abbia portato come conseguenza una mal nutrizione della cartilagine
femoro-rotulea sinistra accentuata
anche dal fatto che questa patella risulta
ipermobile.
Non trovo
significativi segni per una patologia intra-articolare
di tipo meniscale o ligamentare.
Dal punto di vista terapeutico sicuramente indicato che
il paziente continui con la ginnastica di rinforzo muscolare allo scopo di
meglio stabilizzare soprattutto la rotula. Eventualmente opportuna anche una
cura con dei condroprotettori.
Attualmente non vedo
l'indicazione per una MRI che lascerei eventualmente in
riserva per accertare la diagnosi qualora i disturbi non dovessero modificarsi con il trattamento proposto." (Doc. 161-2)
-
copia dello scritto del 28 settembre 2006 del
dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica della __________ di __________,
nel quale lo specialista, posta la diagnosi di “impingement spalla destra” e
ferma restando l’assenza di una incapacità lavorativa, ha indicato:
" Procedere
paziente rifiuta
infiltrazioni, è d'accordo con un tentativo di un trattamento conservativo con
fisioterapia. Organizziamo artro-RMN per valutazione cuffia nel frattempo,
ricontrollo tra 6 settimane per valutare esito fisioterapia, artro RMN e
eventuale ulteriore procedere." (Doc. 161-4)
-
copia dell’esame di artro-RM spalla destra del
18 ottobre 2006, eseguito dal dr. __________ dell’__________, il quale giunge
alle seguenti conclusioni:
" (...)
● Rottura
transmurale della cuffia dei rotatori nella porzione
centrale/centro-posteriore su una distanza di 5 mm senza coinvolgimento della
zona internista.
● Cuffia
anteriormente pure normale con un grado di tendinosi in ambito di entesiopatia
erosiva sul grande tubercolo.
● Microrotture
focali anche nei tendini subscapolari superiori.
● Modico
impingement acromio-clavicolare con formazione osteofitosiche puntate verso la
cuffia." (Doc. 161-6)
-
copia del rapporto dell’esame di RM-colonna
lombare eseguito in data 11 marzo 2008 dal dr. __________ dell’__________, dal
quale risultano le seguenti conclusioni:
" (...)
● Nessun
conflitto neuroradicolare diretto apprezzabile. Piccola focalità
sottopeduncolare dal lato sinistro del disco L3-L4 con associata fissurazione,
reperto che spiega difficilmente il quadro clinico.
● Degenerazione
nei dischi L3-L4, L4-L5 con limitato stress sulle faccette articolari
soprattutto liquido tra le faccette articolari L3-L4, L4-L5 dal lato
sinistro." (Doc. AI 161-8)
-
referto dell’11 aprile 2008 del dr. __________,
spec. FMH in medicina interna e cardiologia, indirizzato al dr. __________, del
seguente tenore:
" (...)
Valutazione e
procedere: si tratta di un paziente di 50 anni con fattori di rischio cardiovascolari e nota malattia coronarica monovasale con lesione del 75% a livello del RIVA prossimale e medio trattate con stenting diretto Taxus 3.0 x 20 mm e 3.5 x 20 mm in data 16.03.2007.
Il paziente
lamenta la
persistenza di dispnea ed astenia da sforzo, nega sintomi anginosi.
Ricordo che il paziente è stato sottoposto ad una valutazione pneumologica in data
20.06.2007 dal Dr. __________, che non aveva permesso di evidenziare
alterazioni compatibili con un disturbo ventilatorio di tipo ostruttivo,
restrittivo o della diffusione.
Clinicamente buone condizioni generali, compenso cardiocircolatorio, normocardico,
normoteso, non soffi cardiaci.
Ecg basale in ritmo
sinusale bradicardico senza alterazioni della ripolarizzazione.
La cicloergometria,
eseguita in terapia, è risultata clinicamente negativa
per sintomi anginosi, positiva per dispnea;
elettrocardiograficamente riscontro di alterazioni
significative del tratto ST-T con un massimo sottoslivellamento rettilineo discendente di 2.2 mm in V6,
assenza di aritmie, risposta ipertensiva diastolica allo sforzo.
All'ecocardiogramma
ventricolo sinistro non dilatato, non ipertrofico, non alterazioni della cinesi
segmentaria, buona funzione ventricolare sinistra sistolica globale, alterato
rilasciamento diastolico, assenza di valvulopatie.
Ho discusso il caso
con il Dr. med. __________, che ha proposto di eseguire ricontrollo
coronarografico.
Dal punto di vista
terapeutico consiglio di proseguire la terapia medica in atto, adeguando il
dosaggio della statina, qualora l'LDL-colesterolo risultasse> 2.6 mmol/L.
Prego pertanto il dr.
__________ di convocare direttamente il paziente."
(Doc. 161-11)
Al riguardo, nelle sue annotazioni del 28 aprile
2008, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina interna (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei
medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato:
"
Trattasi di domanda di revisione
A 52enne, al beneficio di una mezza rendita Al,
con grado del 52% dal 01.12.2004.
Con comunicazione del 14.02.2008 questa rendita
viene confermata.
In data 12.03.2008, il MC, Dr. __________, in un
breve rapporto riferisce che l'A segnala un peggioramento dello stato di
salute, che giustificherebbe una IL superiore al 52%.
In data 18.04.2008, iI MC, Dr. __________, manda
nuova documentazione medica attestando un peggioramento dello stato di salute
dell'A, allegando diversi rapporti medici (Dr. __________ 28.09.2006 - Artro-RM spalla dx 18.10.2006 - Dr. __________ 03.08 - RM colonna lombare 11.03.2008 - Dr. __________ 11.04.2008).
Valutazione
Nella nuova documentazione medica fornita in
questa fase, non vi sono elementi clinici oggettivi che permettono di
oggettivare un sostanziale peggioramento dello stato di salute: in effetti i
diversi rapporti medici allegati non mettono in evidenza elementi clinici
aggiuntivi, non portano nuove diagnosi né certificano inabilità lavorative.
In conseguenza, la documentazione prodotta in
questa fase non giustifica il peggioramento accennato dello stato di salute
tale da permettere l'entrata in materia della domanda di revisione."
(Doc. 163-1)
A seguito delle critiche emesse dal
rappresentante dell’assicurato contro la decisione dell’UAI di ritenere lo
stato di salute dell’interessato invariato, con quindi la conferma del diritto
ad una mezza rendita di invalidità, il dr. __________ del SMR, nelle sue
annotazioni del 10 giugno 2008, ha ancora osservato:
"
Trattasi di osservazioni al progetto di
decisione
Vedi le mie annotazioni del 28.04.2008
In questa fase, il rappresentante legale RA 1
inoltra, in data 05.06.2008, nuove osservazioni, segnalando che ci sarebbe una
"nuova patologia cardiopatica, intervenuta nel corso del
2007 come ben attestano il Dr. __________ ed il curante dell'assicurato".
Viene inoltre riferito il "leggero peggioramento all'udito rispetto
all'anno 2002" e citato l'esito della RM alla colonna lombare del
11.03.2008, dalle quali si segnala "una degenerazione nei dischi L3-L4,
L4-L5 che non erano rilevabili nella medesima intensità negli esami precedenti".
A ciò si aggiunge la "problematica alla spalla ed un'accresciuta e
diffusa sintomatologia algica".
Valutazione
Le osservazioni emesse dal legale non sono
pertinenti dal punto di vista medico e d'altra parte la documentazione medica
citata è già stata presa in considerazione nelle Annotazioni del 28.04.2008:
non vengono oggettivati nuovi elementi clinici o paraclinici nel senso di un
peggioramento dello stato di salute di natura invalidante a lungo termine.
Le ultime osservazioni del legale RA 1 non
portano dunque nuovi elementi di natura medica che giustificano un riesame
della pratica." (Doc. 169-1)
2.8. In sede
ricorsuale, l’assicurato ha nuovamente sostenuto che il suo stato di salute ha
subito un peggioramento, allegando, a sostegno delle sue pretese, i seguenti
certificati medici:
-
referto del 9 giugno 2008 del Prof. dr. __________,
Primario di medicina interna dell’Ospedale regionale di __________, indirizzato
alla Direzione medica della Clinica __________ di __________, nel quale, poste
le diagnosi di “sindrome di __________ acuta; emorragia subaracnoidea lombare
iatrogena su doppia antiaggregazione; cardiopatia ischemica in stato dopo PTCA
con posa stent Taxus RIVA prossimale (16.3.2007) e FRCV: ipertensione,
dislipidemia, familiarità; stato dopo intervento di sostituzione ossea
all’avambraccio sinistro (con osso gamba sinistra)”, ha indicato:
" (...)
DISCUSSIONE:
Ci troviamo dunque
confrontati con un paziente che clinicamente presenta un quadro di tetraparesi
simmetrica con prevalenza prossimale, ariflessia agli arti; quadro clinico che
viene confermato dal nostro consulente neurologo, ed è suggestivo per sindrome
di Guillain-Barré. Le punzioni lombari sono inficiate dalla presenza di liquor
ematico conseguenti ad un'emorragia sub-aracnoidea a livello della colonna
lombare verosimilmente di origine iatrogena in paziente sotto doppia terapia
antiaggregante. Dopo consulto neurochirurgico ed assenza di segni neurologici
in peggioramento sospendiamo temporaneamente la doppia anti-aggregazione.
Dal punto di vista
terapeutico introduciamo una terapia con immunoglobuline per 5 giorni
consecutivi con monitoraggio clinico e respiratorio. II decorso risulta
rapidamente favorevole con miglioramento del deficit motorio con paziente che
diviene capace in tutti gli atti motori, prima impediti. L'ENMG effettuato
prima della dimissione evidenzia un buon funzionamento delle strutture nervose
terminali del nervo sciatico a destra.
Al termine del
trattamento fisioterapico il paziente verrà rivisto dal Dr. med. __________,
neurologo in sede.
Per quanto riguarda
la cardiopatia ischemica, durante la degenza il paziente è rimasto asintomatico
ed emodinamicamente stabile. Abbiamo ripreso con l'antiaggregazione che sarà da
mantenere per il momento in monoterapia.
In data 06.06.2008
trasferiamo il paziente in migliorate condizioni generali per la clinica __________
di __________ per la riabilitazione neurologica. (...)" (Doc. C)
-
referto del 10 luglio 2008 del dr. __________,
Vice Primario della Clinica __________ di __________, indirizzato al dr. __________,
in merito alla degenza dal 6 giugno 2008 al 26 giugno 2008, nel quale sono
state poste le seguenti diagnosi:
" Diagnosi
principale:
Residuo
disturbo del cammino e ipoestesia distale in esiti di sindrome Guillain-Barré
complicata da emorragia subaracnoidea lombare, in paziente con doppia
antiaggregazione.
Diagnosi
secondarie – comorbidità:
Familiarità
per patologia cardio-vascolare
Ipertensione
arteriosa
Dislipidemia
(colesterolo totale: 5.21 mmol/L; HDL: 1.15 mmol/L; trigliceridi: 1.18 mmol/L)
Cardiopatia
ischemica necessitante di PTCA con posa di stent Taxus sul RIVA prossimale il
16 marzo 2007, con
▪ Dispnea da
sforzo con cicloergometria patologica (fecit dr. med. __________): coronarografia
di controllo rifiutata dal paziente
Esiti
d’intervento di sostituzione ossea all’avambraccio sinistro con prelievo dalla
gamba omolaterale
Ipoacusia
bilaterale, protesizzata a destra.” (Doc. D, pag. 1)
Il dr. __________ ha poi effettuato le
seguenti considerazioni:
" (...)
VALUTAZIONE E
DECORSO CLINICO - RIABILITATIVO
Durante la degenza è
stato effettuato un programma fisioterapico finalizzato a ridurre la sintomatologia
algica al gluteo destro, al rinforzo stenico globale, al miglioramento della
coordinazione e dell'equilibrio statico e dinamico, all'aumento della
resistenza allo sforzo, mediante un progressivo incremento del perimetro di
marcia.
Contemporaneamente il
Signor RI 1 ha potuto beneficiare di un trattamento e di fisiochinesiterapia in
piscina e di ergoterapia, per migliorare la motricità fine e stimolare la
sensibilità tattile dei polpastrelli delle dita.
Il decorso è stato
privo di problematiche internistiche meritevoli di segnalazione: gli esami
ematici di routine sono risultati sostanzialmente nei limiti di normalità, così
come il monitoraggio dei parametri cardio - circolatori e
l'elettrocardiogramma.
Invariato il
trattamento farmacologico in atto all'ingresso: secondo l'indicazione dei
Colleghi Internisti all'antiaggregazione dovrà essere mantenuta in monoterapia.
Al termine del
soggiorno riabilitativo è apprezzabile un miglioramento della stabilità in
stazione eretta, della resistenza e della sicurezza della marcia, possibile
anche su terreno accidentato.
Per il permanere di
una imprecisa motricità fine, di un'incompleta risoluzione del dolore in sede
gluteale destra, di una deficitaria stabilizzazione del bacino sotto carico e
di un imperfetto controllo nell'approccio del piede sinistro al suolo durante
il cammino, si ritiene indicato ultimare il percorso fisioterapico ed
ergoterapico in regime ambulatoriale.
Considerandi
II 26 giugno 2008 il
Signor RI 1 è stato dimesso e riaffidato alle attenzioni del Dr. med. __________.
Il controllo
neurologico a cura del Dr. med. __________ è fissato per il 29 luglio 2008 alle
ore 17.00 presso l'Ospedale Regionale "__________" di __________:
fino a tale data il paziente rimarrà inabile al lavoro al 100%." (Doc. D)
Al riguardo, nelle sue annotazioni del 22
settembre 2008, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina generale, ha
osservato:
"
Cuoco
SAM 1992
Diagnosi:
Status post:
- Erniotomia ed appendicectomia (1973).
- Emorroidectomia (1975).
Morbo di Ménière classico, con resto uditivo a
sin. e grave ipoacusia percettiva ds..
Lombaggine cronica con pseudo-sciatica sin. su
disbalance muscolare e disturbi statici della colonna lombare.
Ipertensione arteriosa da trattare.
Sospetta ipertrofia ventricolare sin., con diffusi
disturbi della ripolarizzazione anterolaterale.
IL 50% dal punto di vista ORL
Impedimento globale: IL del 60% dal 4.11.1990
Decisione UAI 1992: grado Al 60%
17.4.1998
trapianto fibula per displasia fibrosa
del radio sinistro
Perizia ortopedica del 18.11.1999:
- risultato del trapianto con risultato
perfetto
- CL quale cuoco almeno come prima, ossia
al 40%
- Impedimento polso da solo al massimo 10%
Con decisione del 2000 viene confermato grado AI
60%.
Decisione 2004: viene stabilito un grado Al 48%
per motivi economici (guadagno teorico, guadagno effettivo).
22.6
: In sede di opposizione viene calcolato
un nuovo grado Al del 52%, decisione cresciuta in giudicato.
Revisione 2007:
rapporto dr. __________ 28.9.2006. impingement
spalla destra, paziente rifiuta infiltrazione.
RM spalla destra del 18.10.2006: rottura della
cuffia dei rotatori nella porzione centrale
Micro-rottura focale anche nei tendini sub-scapolari
superiori, modico impingement acromio-clavicolare con formazione osteofitosiche
puntate verso la cuffia.
assicurato sottoposto a stenting del RIVA 3.2007
per cardiopatia ischemica monovasale
assenza di patologia polmonare (dr. __________)
decisione del 14.2.2008: rendita immutata
3.2008
visita dr. __________: disturbo alla gamba
sinistra, deambulazione spedita, assenza di versamenti articolari, funzione del
ginocchio completamente libera e indolente.
RM colonna lombare del 11.3.2008:
-
degenerazioni nei dischi L3/4 e L4/5 con limitato stress sulle faccette
articolari specie a sinistra
- nessun conflitto neuro radicolare
diretto apprezzabile
rapporto dr. __________ del 11.4.2008:
- persistente dispnea ed astenia
-
viene proposta una nuova coronarografia (proposta rifiutata dal paziente,
vedi rapporto __________)
Decisione del 25.6.2008: nessun aumento del
grado d'invalidità
Ricorso:
Rapporto __________, degenza dal 18.5.2008 al
6.6
:
- sindrome di Guillain-Barré acuta
-
emorragia sub aracnoidea lombare iatrogena su doppia antiaggregazione - cardiopatia
ischemica con stato dopo PTCA il 16.3.2007
- 17.4.1998 trapianto fibula per displasia
fibrosa del radio sinistro
Evoluzione favorevole con seguente trasferimento
clinica __________
Degenza __________ dal 6.6.2008 al 26.6.2008:
Diagnosi:
residuo disturbo del cammino e ipoestesia distali
in esiti di sindrome di Guillain-Barré complicata da emorragia subaracnoidea
lombare in paziente con doppia antiaggregazione
paziente dimesso in condizioni migliorate ma
persiste IL 100%. Previsto controllo dr. __________
Valutazione:
-
rimane da precisare che la valutazione medica d'una IL del 60% permane
valida (la riduzione del grado Al al 52% è avvenuto unicamente su base
economica).
-
Dalla documentazione fornita non vi è stato in passato IL prolungata per l'attività
abitualmente svolta (vedi medico curante (in particolare dr. __________) e DL)
ma vi è stato unicamente un periodo di IL in marzo 2007 e dal 26.7.2007 al
20.8.2007
-
Unicamente a partire dal 18.5.2008 (precedente la decisione impugnata)
risulta certificata una IL prolungata che probabilmente si è protratta oltre i
3.
mesi. In questo senso bisognerà aggiornare la documentazione (DL e medici
curanti)." (Doc. V/1)
2.9
Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125.
V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001.
pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000.
UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la
Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001.
pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto
2006.
concernente un caso di assicurazione
per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione
per l'invalidità, sottolineando
che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per
principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione
l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins
du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance
particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La
recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Ad
esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale
ha sottolineato che:
" (...)
Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat
d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux
arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le
juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que
si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas
donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont
fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont
confirmé la décision attaquée. (...)"
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4
p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I
514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée
par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.
Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert.(…)”
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.10
Attentamente
esaminata la documentazione medica presente all’inserto e sopra esposta, nonché
richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici
(cfr. consid. 2.9.), questo Tribunale non può confermare l’operato
dell’amministrazione, in quanto i disturbi che affliggono l’assicurato non sono
stati sufficientemente chiariti.
Nella valutazione del 28 aprile 2008, il dr. __________
del SMR, spec. FMH in medicina interna, ha ritenuto che la documentazione
medica prodotta dall’assicurato non abbia apportato elementi clinici oggettivi
che permettano di oggettivare un sostanziale peggioramento dello stato di
salute dell’interessato, indicando che “i diversi rapporti medici allegati non
mettono in evidenza elementi clinici aggiuntivi, non portano nuove diagnosi né
certificano inabilità lavorative”. Secondo il dr. __________, dunque, “la
documentazione medica prodotta dall’assicurato non giustifica un peggioramento
dello stato di salute tale da permettere l’entrata in materia della domanda di
revisione” (doc. 163-1).
Il rappresentante dell’assicurato ha contestato
queste conclusioni del medico SMR, rilevando che, nel referto del 18 aprile
2008, il dr. __________ ha chiaramente indicato che lo stato di salute
dell’interessato, rispetto a 4 anni prima, ha subito un peggioramento (cfr.
doc. 161-1). Dai referti medici agli atti, secondo il rappresentante
dell’interessato, emerge l’insorgenza di una nuova patologia cardiopatica
intervenuta nel 2007, un lieve peggioramento dell’udito rispetto al 2002, una
degenerazione dei dischi L3-L4 e L4-L5 come emerso dalla RM dell’11 marzo 2008,
oltre ad una problematica alla spalla ed un’accresciuta e diffusa sintomatologia
algica (doc. 167-1).
Nonostante queste contestazioni del
rappresentante dell’assicurato, il dr. __________, nelle sue annotazioni del 10
giugno 2008, ha ribadito che la
documentazione medica prodotta dall’insorgente non ha oggettivato nuovi elementi
clinici o paraclinici nel senso di un peggioramento dello stato di salute di
natura invalidante a lungo termine (doc. 169-1).
Chiamato a pronunciarsi, il TCA ritiene che le
patologie dell’interessato necessitino di ulteriori approfondimenti, come del
resto indicato dallo stesso dr. __________ del SMR nelle sue annotazioni del 22
settembre 2008.
Va infatti
rilevato che il dr. __________ ha correttamente indicato che, prima
dell’emanazione della decisione impugnata del 25 giugno 2008, che delimita il
potere cognitivo del Giudice – dato che per costante giurisprudenza, il giudice
delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli
sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne
emanata (in concreto il 25 giugno 2008) quando si ritenga che fatti verificatisi
ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2;
DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b)
– lo stato di salute dell’interessato ha subito un peggioramento, che ha
comportato una incapacità lavorativa prolungata, che probabilmente si è
protratta oltre 3 mesi (doc. V/1, il corsivo è della redattrice).
Nel referto del 9 giugno 2008, relativo alla
degenza dell’interessato dal 18 maggio 2008 al 6 giugno 2008, il Prof. __________,
Primario di medicina interna dell’Ospedale regionale di __________, ha infatti posto
le diagnosi di “sindrome di Guillain-Barré acuta; emorragia subaracnoidea
lombare iatrogena su doppia antiaggregazione; cardiopatia ischemica; stato dopo
intervento di sostituzione ossea all’avambraccio sinistro (con osso gamba
sinistra)” (doc. C).
In seguito, nel referto del 10 luglio 2008, il
dr. __________, Vice Primario della Clinica __________, posta la diagnosi
principale di “residuo disturbo del cammino e ipoestesia distale in esiti da
sindrome di Guillain-Barré complicata da emorragia subaracnoidea lombare, in
paziente con doppia antiaggregazione”, ha attestato la continuazione di una
incapacità lavorativa del 100% dell’assicurato almeno fino al 29 luglio 2008,
giorno in cui è stato previsto un controllo neurologico presso il dr. __________
presso l’Ospedale __________ di __________ (cfr. doc. D).
Ora, a mente del TCA, vista l’insorgenza di
queste nuove patologie, con influsso sulla capacità lavorativa, prima
dell’emanazione della decisione impugnata, lo stato di salute dell’interessato
necessitava di ulteriori approfondimenti al fine di poter stabilire con
precisione quali fossero i disturbi dell’assicurato e il loro influsso sulla
sua capacità lavorativa residua.
Va pure rilevato che già nel rapporto dell’esame
RM della colonna lombare dell’11 marzo 2008, il dr. __________ dell’__________
ha riscontrato una degenerazione nei dischi L3-L4 e L4-L5 (doc. 161-8,
il corsivo è della redattrice), che non era presente in passato: in difetto tuttavia
di ulteriori accertamenti da parte dell’amministrazione, non è dato sapere se questi
disturbi hanno avuto o meno un’influenza sulla capacità lavorativa residua
dell’interessato.
Gli atti devono quindi essere rinviati
all’amministrazione affinché vengano approfonditi tutti questi aspetti, come
del resto richiesto, seppur in via subordinata, anche dall’UAI in sede di risposta
di causa (cfr. doc. V in fine).
Per quanto
concerne la patologia cardiologica, il TCA constata che, in data 16 marzo 2007,
il dr. __________, Capo servizio di cardiologia del __________, riscontrata una
malattia coronarica monovasale con grado di stenosi del 70%-80% nel
tratto medio del RIVA, ha proceduto a PTCA / Stenting del RIVA mediante 2
Eluting stent del tipo Taxus. Lo specialista ha previsto le dimissioni del
paziente per il giorno successivo, indicando il trattamento farmacologico da
seguire e prevedendo un controllo cardiologico a 3 mesi e a 6 mesi
dall’intervento (cfr. doc. 156-22, il corsivo è della redattrice).
In
seguito, nel rapporto del 4 maggio 2007, il dr. __________, spec. FMH in
medicina interna e cardiologia, ha indicato che, visto il permanere della
dispnea dell’interessato, risultante dalla cicloergometria eseguita in terapia,
il dr. __________, con il quale ha discusso il caso, ha proposto l’esecuzione
di una TAC coronarica. Visto tuttavia che il paziente ha preferito un procedere
conservativo e riflettere prima di effettuare una TAC coronarica, il dr. __________
ha proposto lo svolgimento di una valutazione pneumologica (doc. 156-19, il
corsivo è della redattrice).
Tale
esame è stato svolto in data 20 giugno 2007 dal dr. __________, Capo-servizio
di pneumologia dell’Ospedale regionale di __________, il quale ha potuto
escludere la presenza di alterazioni compatibili con un disturbo ventilatorio
di tipo ostruttivo o restrittivo o della diffusione. Lo specialista ha aggiunto
che “al momento non sussistono indicazioni ad ulteriori indagini. Qualora la
situazione non dovesse chiarirsi, sarò a disposizione per l’eventuale
esecuzione del test ergospirometrico che avevo evocato ma che al momento
non sembra indicato” (doc. 156-14, il corsivo è della redattrice).
Con
scritto dell’11 aprile 2008, il dr. __________, dopo avere indicato che
l’assicurato lamenta ancora la persistenza di dispnea e astenia da sforzo
e che la valutazione pneumologica effettuata il 20 giugno 2007 dal dr. __________
non ha evidenziato alterazioni compatibili con un disturbo ventilatorio
ostruttivo, ha nuovamente ritenuto opportuno un ricontrollo coronarografico,
come suggerito del dr. __________ (cfr. doc. 161-11, il corsivo è della
redattrice).
Nelle sue
annotazioni del 22 settembre 2008, il dr. __________ ha tuttavia osservato che
l’assicurato ha rifiutato di sottoporsi a questo esame di ricontrollo
coronarografico (cfr. doc. V/1), come indicato dal Prof. __________ nel referto
del 9 giugno 2008 (cfr. doc. C).
In assenza di una incapacità lavorativa
prolungata in passato – visto che lo stesso medico curante, dr. __________, ha
attestato una inabilità del 100% dal 9 agosto 2006 al 20 agosto 2006; una
incapacità lavorativa del 100% per circa un mese nel mese di marzo 2007 e
un’incapacità lavorativa del 50% dal 26 luglio 2007 al 20 agosto 2007 (cfr.
doc. 156-6) - il dr. __________ del SMR ha quindi ritenuto che dal profilo
cardiologico non si potesse considerare che vi fosse stato un peggioramento
dello stato di salute con influenza sulla capacità lavorativa dell’interessato
(cfr. doc. V/1).
Questo
Tribunale non può concordare con le considerazioni del medico SMR.
A fronte
della persistenza di una dispnea dell’assicurato - attestata sia dal dr. __________,
sia dal dr. __________ - che necessitava di ulteriori approfondimenti, come
indicato dagli specialisti dr. __________ e dr. __________, a mente del TCA, il
dr. __________ del SMR, peraltro non specialista in materia (cfr. sul tema
della specializzazione dei medici del SMR: STF I 142/07 del 20 novembre 2007 e
STF I 65/07 del 31 agosto 2007), non poteva, senza prima effettuare ulteriori
accertamenti, escludere che lo stato di salute dell’interessato avesse subito,
da questo punto di vista, un peggioramento con influsso sulla sua capacità
lavorativa residua.
Anche su
questi aspetti gli atti vanno quindi rinviati all’amministrazione per ulteriori
accertamenti medici.
2.11
Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non
viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il
principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.
136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un
diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o
una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza
è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.
560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF
che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare
d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora,
secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è
quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della
gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte
abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della
procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore
che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa
giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad
essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie
lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA
35.2004.100
del 9 marzo 2005).
D’altra
parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA
2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia
apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare
generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria,
ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente
accertati.
Nella
concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come
detto, si rivela lacunoso.
La
decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato all'Ufficio AI,
affinché faccia allestire al più presto una perizia pluridisciplinare che
accerti tutte le patologie che affliggono l’interessato e le ripercussioni che
questi disturbi hanno sulla capacità lavorativa del ricorrente.
Quindi,
in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà
nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.
2.12
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.11..
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili
(IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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