32.2008.149
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23 aprile 2009Italiano27 min
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Numero d'incarto:
32.2008.149
Data decisione, Autorità:
23.04.2009, TCA
Titolo:
Contestazione del grado AI.Fissazione reddito da valido e invalido.Indennità di famiglia non rientra nel reddito da valido,mentre indennità per turni sì.Reddito da valido è inferiore al reddito statistico da invalido,quindi quest'ultimo va ridotto in ugual misura.Riduzione personale del 5%.AI al 47%
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.149
TB
Lugano
23 aprile
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 settembre 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 9 luglio
2008 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
A. Il
16 settembre 2004 (doc. AI 3) RI 1, nato nel 1972 e di professione operaio non
specializzato, ha inoltrato una domanda di prestazioni tesa all'ottenimento di un orientamento professionale,
dell'avviamento ad altra
professione e/o di una rendita, a causa di un'asma bronchiale allergica, una sindrome
ansioso-depressiva e una sindrome cervicale su discopatie multiple.
B. L'Ufficio assicurazione invalidità ha subito
interpellato i medici curanti dell'assicurato (doc. AI 11, 12 e 15) ed l'ha sottoposto ad una perizia pluridisciplinare presso il Servizio
Accertamento Medico, il cui referto è del 27 settembre 2005 (doc. AI 27).
C. Sulla
scorta delle conclusioni peritali del SAM e basandosi sul rapporto finale del
24 marzo 2006 (doc. AI 31), con decisione del 3 maggio 2006 (docc. AI 41 e 42)
l'Ufficio AI ha concesso all'assicurato dal 1° novembre 2004 il diritto
ad un quarto di rendita, essendo il grado d'invalidità del 48%.
D. Con
decisione su opposizione del 9 luglio 2008 (doc. A1) l'UAI ha respinto l'opposizione
del 30 maggio 2006 (doc. AI 49) dall'assicurato a motivo che, basandosi sulla nuova giurisprudenza federale,
il reddito da invalido di partenza va fissato in Fr. 57'258.- (stato 2004). Quanto al reddito da valido, conformemente alle
dichiarazioni del datore di lavoro, nel 2004 avrebbe potuto guadagnare Fr. 58'305.-. Comunque, anche volendo aggiungere l'indennità di famiglia di Fr. 100.- al mese,
si otterrebbe un importo di Fr. 59'505.- che, confrontato con il reddito da valido, dà un grado d'invalidità del 45%. Per quanto concerne l'aumento nel 2005 dell'indennità per turni, l'Ufficio AI ha ricordato che fa stato il
momento della nascita del diritto alla rendita, quindi il 2004. Infine, l'Amministrazione ha confermato la deduzione
personale del 5% per attività leggere, respingendo la richiesta del 20%.
E. Il
2 settembre 2008 (doc. I) l'assicurato,
rappresentato da RA 1, ha deplorato il tempo intercorso (2 anni) per emanare la
decisione su opposizione, osservando che una più celere presa di posizione
avrebbe permesso la non applicazione della nuova giurisprudenza - non condivisa
– e, considerata l'integrazione
nel salario da valido dell'indennità
di famiglia (Fr. 1'200.-), il
suo grado AI sarebbe stato del 50%. Inoltre, il reddito da valido va fissato
nel 2004 a Fr. 4'488.- comprese
le indennità per turni che, moltiplicato per 13 mensilità ed aumentato dell'indennità di famiglia, dà un importo di Fr.
59'505.-. Visti i suoi problemi
di salute, il salario da invalido va ridotto almeno del 15-20%, ottenendo così
un grado di invalidità superiore al 50%. Ha perciò chiesto la concessione di
una mezza rendita dal 1° novembre 2004.
L'UAI si è riconfermato nella decisione
impugnata (doc. IV) ed il ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc.
V).
in
diritto
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003).
2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare
che per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale, in assenza di
disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che
esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel
caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell'eventuale diritto alla rendita) si è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
considerato nel
merito
3. Oggetto
della lite è la questione a sapere se l'Ufficio AI ha correttamente fissato il diritto del ricorrente ad un
quarto di rendita AI in virtù di un grado d'invalidità del 45%.
4. Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione
con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante
durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G.
Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,
Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Giusta l'art. 28 cpv.
1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una
rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita
se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno
al 40%.
Ai sensi dell'art. 16
LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito
del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21
consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità
non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di
una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o
linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza
confermata dall'allora TFA [dal
1° gennaio 2007: TF] con sentenza del
14 luglio 2006, U 156/05, consid. 5).
La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174 resa in ambito LAINF, per
il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione).
5. Va
in primo luogo osservato che la lamentela del ricorrente concerne le conseguenze del danno alla salute subìto dal profilo economico, mentre
dal profilo medico nulla è stato eccepito.
Pertanto, vanno ammesse
le considerazioni degli esperti SAM che hanno valutato nel complesso -
ossia dal punto di vista fisico e psichico - le capacità di lavoro presentate
dal ricorrente, attestando una capacità lavorativa nulla come operaio nell'ultima attività svolta ed in altre pesanti
o medio-pesanti dal novembre 2003 a causa delle patologie pneumologica e
psichiatrica.
Per quanto concerne le
conseguenze sulla capacità d'integrazione,
in attività adeguate (leggere e medio-leggere) l'assicurato è limitato al 40% solo dalla patologia psichiatrica, ma non
dalle altre patologie (pneumologica, ortopedica/reumatologica). Dall'aprile 2004 la sua abilità lavorativa è
quindi del 60% (orario ridotto di lavoro, ma con rendimento pieno).
Sulla scorta di queste considerazioni,
la consulente in integrazione professionale il 24 marzo 2006 (doc. AI 31) ha
stabilito che nel 2004 l'assicurato avrebbe potuto percepire, senza il danno
alla salute, un salario da valido come operaio presso la ditta __________
di __________ di Fr. 58'305.- annui.
Quale salario da invalido, l'Amministrazione
ha ritenuto l'importo di Fr. 53'040.-, deducendolo dai dati statistici relativi
al settore privato, categoria 4, Canton Ticino, uomini, valore mediano aggiornato
al 2004. Questo ammontare è stato ridotto del 5% per attività leggera a cui è
limitata la sua capacità lavorativa residua. Il reddito ipotetico di Fr. 53'040.-,
riportato su una capacità lavorativa residua del 60% e tenuto conto della
riduzione del 5%, è stato fissato in Fr. 30'233.-.
Paragonando questa somma al salario da
valido, con decisione 3 maggio 2006 l'UAI ha ottenuto un grado d'invalidità del
48%.
Nella decisione su opposizione del 9
luglio 2008, l'Amministrazione ha invece applicato la nuova giurisprudenza
federale secondo cui sono esclusivamente applicabili, in
difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali
risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i
valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione
alle grandi regioni della Svizzera.
Basandosi sul
questionario per il datore di lavoro compilato il 7 ottobre 2004 (doc. AI 10),
l'Ufficio AI ha ritenuto che il
ricorrente avrebbe potuto guadagnare nel 2004, senza il danno alla salute, un salario
(da valido) di Fr. 58'305.-.
Riguardo alla
richiesta dell'assicurato di
aggiungere l'indennità di
famiglia di Fr. 100.- al mese, l'Amministrazione ha affermato che anche volendo considerarla, il
reddito da valido di Fr. 59'505.-,
paragonato al reddito da invalido, dà un grado AI del 45%.
Ricordando, poi, che
il momento determinante è quello della nascita del diritto alla rendita e
quindi l'anno 2004, l'Ufficio AI non ha considerato l'aumento dell'indennità per turni portata nel 2005 da Fr. 583.- a Fr. 600.- al
mese.
Le deduzioni per
circostanze personali e professionali del reddito da invalido sono state poi ribadite
nel 5% per attività leggera, sebbene i periti SAM avessero concluso che in
attività adeguate l'assicurato
è limitato dalla patologia psichiatrica e non da altre.
D'avviso del ricorrente, invece, occorre
considerare un reddito da valido di Fr. 4'488.- al mese compresa l'indennità per i turni. Moltiplicato per 13 mesi ed aggiungendo l'indennità di famiglia, si ottiene un salario
da valido di Fr. 59'505.-.
Senza quantificare il reddito
da invalido, l'insorgente
ritiene che siccome è abile in attività leggere o medio-leggere soltanto nella
misura del 60% ed è soggetto a notevoli limitazioni (non effettuare frequenti
spostamenti, non essere soggetto ad agenti potenzialmente irritativi per le vie
respiratorie essendo allergico a sostanze quali il nichelio, i pollini di
graminacee, i pollini dei cereali e all'acaro domestico), la riduzione personale e professionale deve essere
tra il 15% ed il 20%, di modo che il grado d'invalidità supera il 50% ed ha quindi diritto ad una mezza rendita
AI.
Ora, visto che la
giurisprudenza federale (cfr. consid. 4 in fine) ha stabilito che per il
raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita, il TCA, tenuto conto del disposto di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, ritiene determinante l'anno 2004.
6. Riguardo
al reddito da valido, occorre fare riferimento ai dati segnalati
dall'ex datore di lavoro del
ricorrente, il quale, nel relativo questionario compilato il 7 ottobre 2004
(doc. AI 10), ha indicato al punto 7 ("Quanto potrebbe guadagnare
attualmente l'assicurato nella
professione indicata nella cifra 2.2, senza il danno alla salute?") di
riferirsi al punto 4 ("Guadagno attuale dell'assicurato" ed a mano è stato aggiunto "2004"). Lavorando
8 ore al giorno per cinque giorni alla settimana (orario pieno), la tabella è
stata compilata con un salario base soggetto all'AVS di Fr. 3'910.-
al mese, rispettivamente di Fr. 46'920.- all'anno, con
un'indennità per turni
quantificata in Fr. 575.- al mese rispettivamente in Fr. 6'900.- all'anno ed infine con la tredicesima mensilità di Fr. 4'485.- all'anno. Sommando le cifre annue, si ottiene un salario lordo da valido
di Fr. 58'305.-, che va ritenuto quale termine di paragone nella determinazione del
grado d'invalidità, come ha
operato anche l'Ufficio AI.
Infatti, l'indennità di famiglia che il datore di
lavoro versava al dipendente nella misura di Fr. 100.- mensili, ossia di Fr. 1'200.- all'anno, non può essere inglobata nel salario lordo del ricorrente come
richiesto da quest'ultimo, non
essendo strettamente legata all'attività che egli svolgeva, ma unicamente al suo statuto familiare.
Diverso è invece il discorso per l'indennità per turni, che evidentemente va di pari passo con la
professione esercitata e che, come visto, va a giusta ragione sommata al
salario lordo di base. D'altronde,
lo stesso datore di lavoro non ha computato l'indennità di famiglia nel "guadagno attuale dell'assicurato".
7. Per
quanto concerne invece il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V
75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da
invalido è determinante la situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn").
Qualora difettino indicazioni
economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere
ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali ufficiali, edite dall'Ufficio federale di statistica, che
si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di
lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485
consid. 3b).
Inoltre, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere
il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione
percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al
riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse
di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito
del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato,
nella medesima sentenza che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale,
la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF
126 V 80 consid. 5b/cc).
8. Al
fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i
salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il
reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli
assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, da alcuni anni questo
Tribunale aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per
determinare il reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione
teorica - occorreva utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella
nostra regione (TA 13).
Nella sentenza del 12
ottobre 2006 (U 75/03), pubblicata in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56, l'Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall'Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori
in relazione alle grandi regioni della Svizzera.
In un'altra sentenza del 18 ottobre 2006 (I 790/04), il TFA ha ancora
rilevato:
" (…) Quanto alla questione della tabella applicabile
tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha
recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre
2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla
tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure
la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la
sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido
deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS,
concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce
di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei
salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto,
ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive
in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può
pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla
Corte di prime cure.”
In merito a questo
cambiamento, il 23 aprile 2008 (STF 8C_399/2007 consid. 7) la Massima istanza
ha affermato che "Nonostante le critiche rivolte a questa prassi, il
Tribunale federale non ravvisa impellente motivo per scostarsene (STF U 463/06
del 20 novembre 2007 e I 418/06 del 24 settembre 2007)". Ancora con
sentenza del 17 marzo 2009 (8C_742/2008) l'Alta Corte ha confermato l'applicazione della tabella TA1.
Con sentenza del 7
aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U
8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido
conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario
medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va
ridotto nella medesima percentuale”.
Nella citata sentenza
8C_399/2007 del 23 aprile 2008, al considerando 6.2 il TF ha lasciato aperta la
questione a sapere se l'adeguamento
va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche
Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR
2004 UV Nr. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20
novembre 2007).
9. Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato nonostante
il danno alla salute in applicazione della giurisprudenza sviluppata nella
sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla
tabella TA1 2004 elaborata dall'Ufficio federale di statistica si osserva che il salario lordo mediamente
percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività leggera e ripetitiva
(ossia il livello 4 di qualificazione) di 40 ore settimanali nel settore
privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali
nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV
Nr. 15 pag. 47 segg.) corrisponde ad
un importo di Fr. 55'056.- (Fr. 4'588.- x 12 mesi).
Riportando questo dato
su 41,6 ore settimanali computabili nel 2004 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4 e cfr.
tabella B 9.2, pubblicata in: La vie économique, 4-2009, pag.
90), il salario lordo medio ammonta a Fr. 4'771,52 mensili (Fr. 4'588.- : 40 x 41,6) oppure
a Fr. 57'258.- per l'intero anno 2004, ritenuto che la
quota di tredicesima è già compresa (STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, pag.
5 consid. 3a).
L'assicurato, quale operaio presso la ditta __________,
avrebbe guadagnato nel 2004 un importo di Fr. 58'305.- all'anno (cfr. consid. 6) per un'occupazione a tempo pieno, corrispondenti alla
somma di Fr. 4'858,75 al mese
(Fr. 58'305.- : 12 mesi).
Tale reddito si situa,
per ragioni estranee all'invalidità,
sotto la media dei salari svizzeri per un'attività equivalente svolta al 100% nel 2004 da un uomo (cfr.
Tabella TA1 2004 punto 27-28 “Metallurgia, lavorazione dei metalli”, livello
di qualifica 4 per 40 ore di lavoro: Fr. 4'777.- x 12 mesi [importo già comprensivo della tredicesima] = Fr. 57'324.-,
ma che, riportato su 41,6 ore/settimana per un tempo di lavoro medio esigibile
nel 2004, dà un importo di Fr. 59'617.- (Fr. 57'324.- : 40 x 41,6), quindi
superiore al reddito da valido conseguito dall'assicurato.
Più precisamente, il
salario che il ricorrente avrebbe percepito lavorando a tempo pieno presso lo
stesso datore di lavoro è inferiore del 2,20% ([Fr. 59'617.- – Fr. 58'305.-] x 100 : Fr. 59'617.-) a quello statistico
svizzero di quel preciso settore professionale (cfr. citata STF U 8/07).
Sono perciò realizzati
Fatti
i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido che il
ricorrente avrebbe potuto realizzare nel 2004 lavorando a tempo pieno in un'altra attività confacente al suo stato di
salute, in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del
20 febbraio 2008 menzionata al considerando precedente.
Visto quanto precede,
il reddito statistico da considerare ammonta pertanto a Fr. 55'998.- (Fr. 57'258.- - [Fr. 57'258.- x 2,2 : 100]).
In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre in
seguito esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se
del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio.
Infatti, come visto, la questione a sapere se e in
quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti,
dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso
concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi
che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente (DTF 126 V 80 consid.
5b/bb).
Il TFA ha precisato, al riguardo, che se del caso
occorre procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La
riduzione massima globale consentita ammonta al 25% del salario statistico,
percentuale che consente di tener conto delle varie particolarità che possono
influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla
deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve
succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il
suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80
consid. 5b/cc).
Il TFA, in una sentenza del 6 gennaio 2004, U
107/03, ha ammesso una deduzione globale del 10%, trattandosi di un assicurato
frontaliere, nato nel 1945 che, a causa del danno infortunistico all'occhio
sinistro, era stato giudicato in grado di svolgere a tempo pieno delle
professioni sostitutive non necessitanti di una vista stereoscopica.
La stessa Corte federale, in una pronunzia del 21
ottobre 2003, U 102/00, ha operato una decurtazione del 15%, trattandosi di un
ventinovenne frontaliere che, in ragione del danno infortunistico, presentava
degli impedimenti anche nell'esercizio di un'attività adeguata e necessitava di
introdurre frequenti pause nell'arco della giornata lavorativa.
Da parte sua, il TCA, in una sentenza del 4
settembre 2003, inc. n. 35.2003.21, cresciuta in giudicato, ha operato una
riduzione del 20% sul reddito da invalido, trattandosi di una ballerina di
night-club - di nazionalità straniera e completamente priva di esperienza sul
mercato del lavoro svizzero, perlomeno su quello "ordinario" - che
presentava una capacità lavorativa limitata al 70% anche in attività confacenti
alle sue condizioni di salute.
Ancora, questo TCA ha giudicato opportuna - e l’ha
conseguentemente ritenuta nel suo calcolo della capacità di guadagno
dell’interessato - la riduzione del 19% praticata da una Cassa malati su un
assicurato di nazionalità italiana nato nel 1950 (STCA del 1° settembre 2004,
inc. n. 36.2003.75), rispettivamente del 18% su un assicurato italiano del 1956
(STCA del 9 dicembre 2004, inc. n. 36.2004.49).
In una sentenza del 25 aprile 2005, inc. 35.2004.104
consid. 2.11, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le
quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da
invalido:
"
(…) Su quest’ultimo punto, il TCA
ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato
l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A
titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I
594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al
momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di
riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato
equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi
che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.
Per
conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3.,
la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico
da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente
abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de
l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la
sottolineatura è del redattore).
In
un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 -
concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio -
l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.
Del
resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la
giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile
agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno
un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p.
Considerandi
105.
consid. 2b).
Al
fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la
necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità
di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7,
405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid.
4.2
), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a
direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA
del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema
si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni
sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione
contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover
fornire le seguenti indicazioni.
Ad
ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde
una decurtazione del 5%.
Per
quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla
limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso
concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano
l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque
giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo
senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in
cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione
(15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività
leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in
cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle
difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella
causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del
15% per ragioni di salute).
La
presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione
massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa
S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella
già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato
una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla
salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione). (…)"
Nella presente evenienza, l'Ufficio
assicurazione invalidità ha applicato una riduzione del 5% per attività
leggera, mentre l'assicurato chiede che essa sia considerata del 15%-20% in
virtù sia della sua capacità residua del 60% sia dei suoi problemi allergologici
e fisici.
Alla luce della
giurisprudenza sopra citata, vista l'età del ricorrente, nato nel 1972 (e quindi non anziano), la sua
nazionalità (bosniaca), la scolarità (scuole obbligatorie, ma senza formazione
professionale) e la possibilità di svolgere nella misura del 60% (orario di
lavoro ridotto, ma con rendimento pieno) un'attività confacente al suo stato di salute in altri ambiti (attività
leggera e medio-leggera e non più pesante e medio-pesante) non sottoposti ad
agenti potenzialmente dannosi per le vie respiratorie ed in cui non debba
eseguire frequenti spostamenti dovuti alla rapida esecuzione di determinate attività,
il TCA non vede alcun motivo
per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'Amministrazione nell'applicazione della riduzione concessa, che si trova del resto entro
i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.
Infatti, occorre
rilevare che, dal profilo medico, questi elementi di allergia - fumi, polveri e
sostanze irritanti come pure la rapida esecuzione di attività – sono stati
stabiliti dai periti SAM, ma se nella determinazione della capacità lavorativa
nell'attività precedente
(nulla) essi sono preponderanti e sono accompagnati, in secondo piano, dalla
patologia psichiatrica, nella determinazione della capacità lavorativa residua
gli esiti medici si invertono: è solo la patologia psichiatrica che comporta un
grado di abilità del 60% in attività leggere e medio leggere, in cui il
ricorrente non sia sottoposto ad ambienti nocivi dal profilo delle allergie di
cui soffre. Questi elementi, dunque, sono già stati considerati quale
corollario nella fissazione del grado di abilità residua e non possono più fare
stato di un'ulteriore riduzione
(personale). Peraltro, come evidenziato dalla consulente in integrazione
professionale, queste allergie non limitano particolarmente il campo delle
attività che il ricorrente può esercitare.
Partendo quindi da un
salario da invalido rivalutato di Fr. 55'998.- e ritenuta un'esigibilità
del 60% in altre attività (cfr. consid. 5), ammettendo una riduzione del 5% per
circostanze personali, nell'anno 2004 il reddito ipotetico da invalido
del ricorrente risulta di conseguenza assommare a Fr. 30'799.- ([Fr. 55'998.- x 60 : 100] - [Fr. 55'998.- x 5 : 100]).
Confrontando
ora questo dato con l'ammontare di Fr. 58'305.- corrispondente al reddito che l'assicurato
avrebbe conseguito da valido nell'anno 2004, emerge un'incapacità al guadagno pari al 47,17% ([Fr. 58'305.- - Fr. 30'799.-] : Fr. 58'305.- x 100), che deve essere arrotondata al 47% (DTF
130.
V 121).
10.
Alla
luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurato presenta un tasso di invalidità del 47%, questo Tribunale non può che confermare il diritto ad un quarto
di rendita d'invalidità
stabilito dall'Amministrazione
con la decisione su opposizione del 9 luglio 2008 in funzione dell'art. 28 cpv. 1 LAI.
Il ricorso va dunque
respinto.
Un eventuale
aggravamento dello stato di salute dell'assicurato intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata
può, se del caso, giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio
2004; STF I 560/05 del 31 gennaio 2007).
11.
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in
vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese; l'entità delle
spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso.
Visto l'esito della vertenza, le spese di Fr. 200.-
sono poste a carico del ricorrente soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese di Fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare
quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve
motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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