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Decisione

32.2008.149

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 aprile 2009Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido che il

ricorrente avrebbe potuto realizzare nel 2004 lavorando a tempo pieno in un'altra attività confacente al suo stato di

salute, in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del

20 febbraio 2008 menzionata al considerando precedente.

Visto quanto precede,

il reddito statistico da considerare ammonta pertanto a Fr. 55'998.- (Fr. 57'258.- - [Fr. 57'258.- x 2,2 : 100]).

In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre in

seguito esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se

del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio.

Infatti, come visto, la questione a sapere se e in

quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti,

dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso

concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi

che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente (DTF 126 V 80 consid.

5b/bb).

Il TFA ha precisato, al riguardo, che se del caso

occorre procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La

riduzione massima globale consentita ammonta al 25% del salario statistico,

percentuale che consente di tener conto delle varie particolarità che possono

influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve

succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il

suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

Il TFA, in una sentenza del 6 gennaio 2004, U

107/03, ha ammesso una deduzione globale del 10%, trattandosi di un assicurato

frontaliere, nato nel 1945 che, a causa del danno infortunistico all'occhio

sinistro, era stato giudicato in grado di svolgere a tempo pieno delle

professioni sostitutive non necessitanti di una vista stereoscopica.

La stessa Corte federale, in una pronunzia del 21

ottobre 2003, U 102/00, ha operato una decurtazione del 15%, trattandosi di un

ventinovenne frontaliere che, in ragione del danno infortunistico, presentava

degli impedimenti anche nell'esercizio di un'attività adeguata e necessitava di

introdurre frequenti pause nell'arco della giornata lavorativa.

Da parte sua, il TCA, in una sentenza del 4

settembre 2003, inc. n. 35.2003.21, cresciuta in giudicato, ha operato una

riduzione del 20% sul reddito da invalido, trattandosi di una ballerina di

night-club - di nazionalità straniera e completamente priva di esperienza sul

mercato del lavoro svizzero, perlomeno su quello "ordinario" - che

presentava una capacità lavorativa limitata al 70% anche in attività confacenti

alle sue condizioni di salute.

Ancora, questo TCA ha giudicato opportuna - e l’ha

conseguentemente ritenuta nel suo calcolo della capacità di guadagno

dell’interessato - la riduzione del 19% praticata da una Cassa malati su un

assicurato di nazionalità italiana nato nel 1950 (STCA del 1° settembre 2004,

inc. n. 36.2003.75), rispettivamente del 18% su un assicurato italiano del 1956

(STCA del 9 dicembre 2004, inc. n. 36.2004.49).

In una sentenza del 25 aprile 2005, inc. 35.2004.104

consid. 2.11, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le

quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da

invalido:

"

(…) Su quest’ultimo punto, il TCA

ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato

l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A

titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I

594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al

momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di

riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato

equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi

che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per

conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3.,

la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico

da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente

abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de

l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la

sottolineatura è del redattore).

In

un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 -

concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio -

l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del

resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la

giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile

agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno

un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p.

Considerandi

105.

consid. 2b).

Al

fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la

necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità

di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7,

405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid.

4.2

), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a

direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA

del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema

si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni

sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione

contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover

fornire le seguenti indicazioni.

Ad

ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde

una decurtazione del 5%.

Per

quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla

limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso

concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano

l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque

giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo

senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in

cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione

(15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività

leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in

cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle

difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella

causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del

15% per ragioni di salute).

La

presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione

massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa

S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella

già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato

una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla

salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione). (…)"

Nella presente evenienza, l'Ufficio

assicurazione invalidità ha applicato una riduzione del 5% per attività

leggera, mentre l'assicurato chiede che essa sia considerata del 15%-20% in

virtù sia della sua capacità residua del 60% sia dei suoi problemi allergologici

e fisici.

Alla luce della

giurisprudenza sopra citata, vista l'età del ricorrente, nato nel 1972 (e quindi non anziano), la sua

nazionalità (bosniaca), la scolarità (scuole obbligatorie, ma senza formazione

professionale) e la possibilità di svolgere nella misura del 60% (orario di

lavoro ridotto, ma con rendimento pieno) un'attività confacente al suo stato di salute in altri ambiti (attività

leggera e medio-leggera e non più pesante e medio-pesante) non sottoposti ad

agenti potenzialmente dannosi per le vie respiratorie ed in cui non debba

eseguire frequenti spostamenti dovuti alla rapida esecuzione di determinate attività,

il TCA non vede alcun motivo

per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'Amministrazione nell'applicazione della riduzione concessa, che si trova del resto entro

i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.

Infatti, occorre

rilevare che, dal profilo medico, questi elementi di allergia - fumi, polveri e

sostanze irritanti come pure la rapida esecuzione di attività – sono stati

stabiliti dai periti SAM, ma se nella determinazione della capacità lavorativa

nell'attività precedente

(nulla) essi sono preponderanti e sono accompagnati, in secondo piano, dalla

patologia psichiatrica, nella determinazione della capacità lavorativa residua

gli esiti medici si invertono: è solo la patologia psichiatrica che comporta un

grado di abilità del 60% in attività leggere e medio leggere, in cui il

ricorrente non sia sottoposto ad ambienti nocivi dal profilo delle allergie di

cui soffre. Questi elementi, dunque, sono già stati considerati quale

corollario nella fissazione del grado di abilità residua e non possono più fare

stato di un'ulteriore riduzione

(personale). Peraltro, come evidenziato dalla consulente in integrazione

professionale, queste allergie non limitano particolarmente il campo delle

attività che il ricorrente può esercitare.

Partendo quindi da un

salario da invalido rivalutato di Fr. 55'998.- e ritenuta un'esigibilità

del 60% in altre attività (cfr. consid. 5), ammettendo una riduzione del 5% per

circostanze personali, nell'anno 2004 il reddito ipotetico da invalido

del ricorrente risulta di conseguenza assommare a Fr. 30'799.- ([Fr. 55'998.- x 60 : 100] - [Fr. 55'998.- x 5 : 100]).

Confrontando

ora questo dato con l'ammontare di Fr. 58'305.- corrispondente al reddito che l'assicurato

avrebbe conseguito da valido nell'anno 2004, emerge un'incapacità al guadagno pari al 47,17% ([Fr. 58'305.- - Fr. 30'799.-] : Fr. 58'305.- x 100), che deve essere arrotondata al 47% (DTF

130.

V 121).

10.

Alla

luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurato presenta un tasso di invalidità del 47%, questo Tribunale non può che confermare il diritto ad un quarto

di rendita d'invalidità

stabilito dall'Amministrazione

con la decisione su opposizione del 9 luglio 2008 in funzione dell'art. 28 cpv. 1 LAI.

Il ricorso va dunque

respinto.

Un eventuale

aggravamento dello stato di salute dell'assicurato intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata

può, se del caso, giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio

2004; STF I 560/05 del 31 gennaio 2007).

11.

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in

vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese; l'entità delle

spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso.

Visto l'esito della vertenza, le spese di Fr. 200.-

sono poste a carico del ricorrente soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di Fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare

quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve

motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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