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Decisione

32.2008.150

Rendita "temporanea". Soppressione del diritto della rendita a seguito del miglioramento della patologia psichiatrica. Conferma della perizia esterna ordinata dall'Uffico AI

13 maggio 2009Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di

revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di

una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC

1984 p. 137).

2.5. Nel

caso in esame, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia psichiatrica presso il

CPAS. Dal referto 24 gennaio 2008 (doc. Al 24-1) risulta che il dr. __________

ha diagnosticato, quale diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa,

un disturbo di personalità emotivamente instabile tipo borderline (F 60.31).

In

merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, lo specialista in

psichiatria e psicoterapia ha risposto alle domande peritali:

"

(...)

1. Menomazioni qualitative e

quantitative dovute ai disturbi constati

L'A si trova in grande difficoltà quando è

confrontata con persone autoritarie oppure con superiori che non le consentano

di esprimersi liberamente all'interno di un clima tollerante e contenitivo. Non

vi è una riduzione quantitativa della capacità di rendimento dell'A. ma il problema

riguarda piuttosto la sua adattabilità ai contesti lavorativi.

Considerandi

2.

Conseguenze dei disturbi

sull'attività attuale

2.1

Come si ripercuotono i disturbi

sull'attività attuale dell'assicurata?

Il disturbo borderline rende l'A funzionante

soltanto all'interno di contesti lavorativi tolleranti nei confronti di

eventuali espressioni di aggressività apparentemente immotivata ed

imprevedibile.

2.2

L'attività attuale à ancora

praticabile?

Attraverso un aiuto al collocamento in un

contesto lavorativo fatto da superiori e colleghi tolleranti.

2.3

È constatabile una diminuzione della

capacità di lavoro?

No, in ambiente idoneo.

2.4

Da quando esiste una limitazione della

capacità di lavoro provata a livello medico-teorico di almeno il 20%?

Dal

momento dell'attuale perizia in avanti, la CL va ritenuta completa, ma in

ambiente idoneo dal punto di vista delle relazioni interpersonali e che non

esponga l'A a richieste eccessive di interazione con la gente. (...)"

(Doc. AI 24-8+9)

Con

il presente ricorso l’assicurata contesta la valutazione medico-teorica della

residua capacità lavorativa, facendo in particolare riferimento ai certificati del

suo psichiatra curante, dr. __________.

2.6

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determi-nante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamen-to della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004

nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM

1989, p. 31; Pratique VSI

2001.

p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella

causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA 24 dicembre 1993 nella

causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).

In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato

rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il

l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel

senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in

particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA 22 maggio 1995 nella causa A. C; cfr. anche DTF 123 V 178;

Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle

prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice

fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore.

Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia

essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In DTF

125.

V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF

125.

V 354).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

Se vi

sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura

senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su

un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 e S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I

683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I

384/04).

2.7

Nella

fattispecie, l’insorgente reputa la decisione contraddittoria, avendo l’Ufficio

AI inizialmente riconosciuto un’incapacità lavorativa dal novembre 2006 e successivamente

ritenuto, in base all’accertamento psichiatrico peritale (24 gennaio 2008), una

piena capacità lavorativa in ambiente idoneo dal punto di vista delle relazioni

interpersonali, che non la esponga ad eccessive interazioni con la gente, un ambiente

lavorativo caratterizzato da tolleranza da parte di superiori e colleghi.

Come

rettamente evidenziato nella risposta di causa, la motivazione di tale cambiamento

trova spiegazione nella nota 2 luglio 2008 del SMR:

"

(...)

L'inabilità lavorativa totale dal novembre 2006 era

dovuta all'interruzione della psicofarmacoterapia in atto ed a difficoltà sul

posto di lavoro con conseguente peggioramento dello stato di salute. Per quanto

riguarda l'evoluzione, il perito si attiene, in mancanza di altri elementi

oggettivi, a quanto certificato dal medico curante fino alle proprie

constatazioni, in seguito alle quali si giunge alla valutazione della capacità

lavorativa dal momento della perizia in poi." (Doc. AI 36-1)

L’assicurata

sostiene inoltre che le condizioni di esigibilità elencate dal perito sono

vaghe e generiche. Al riguardo occorre ricordare che al medico

compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del

tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico

stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato

nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle

funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di

vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 227, cfr. anche DTF 125 V 256,

consid. 4, pag. 261; 115 V 133, consid. 2, pag. 134;

114.

V 310, consid. 3c, pag. 314; 105 V 156, consid. 1,

pag. 158). La questione relativa alle attività professionali concretamente

realizzabili è invece di competenza del consulente in integrazione

professionale (cfr. STF 9C

13/2007 del 31 marzo 2008 citata al consid. 2.7.). Pertanto, nel caso in esame

il dr. __________, fondandosi sugli atti e sulla base della visita

ambulatoriale dell’insorgente, ha individuato le condizioni lavorative

adeguate, mentre, come verrà di seguito esposto, la consulente in integrazione

professionale, tenuto conto delle indicazioni peritali, ha specificato la

tipologia di attività esigibili.

Del

resto, il perito, nonostante lo scompenso psichico dovuto al conflitto relazionale

con l’ultimo superiore, ha evidenziato che non “significa che l’assicurata

non abbia più alcuna capacità di svolgere un lavoro di tipo impiegatizio” e

che “le capacità sono ancora presenti, le risorse sono ancora valide e vanno

semplicemente inserite in un contesto interpersonale in grado di tollerare le

tensioni derivanti dal problema di personalità dell’assicurata.” (doc. AI

24-8). Va qui ricordato che da ultimo l’insorgente aveva lavorato quale segretaria

dell’amministrazione delle risorse umane di __________. Essa era sottoposta a

rilevanti sforzi per quanto riguarda concentrazione, attenzione, capacità di

resistenza, precisione ed altre funzioni psichiche (cfr. questionario del

datore di lavoro in doc. AI 18-3 e segg.), non confacenti alle sue residue risorse

psichiche.

L’insorgente

ha fatto riferimento al certificato 16 giugno 2008 del suo psichiatra curante,

già inoltrato durante la procedura amministrativa, avente il seguente tenore:

"

Seit meinem

IV-Artzbericht vom 17.11.2007 kommt die Patient weiterhin wöchentlich für 1

Std. in ambulante Psychotherapie. Dabei haben ich mit der Patientin das Thema

von Arbeitsversuchen immer wieder angesprochen und sie hat sich auf

Sekretärinnenstellen auch immer wieder, leider ohne Erfolg, gemeldet. Bereits

vor diesen Bewerbungsgesprächen, besonders aber nachher zeigten sich grosse

Aengste, Schlafstörungen, erneute Bulimeiattacken und Leeregfühl und immer

wieder zweifelte sie am Sinn des Lebens, sprach sie auch von Suizidwir erinnern

uns, wegen Suizidalität war sie schon verschiedentlich psychiatrisch

hospitalisiert und einen Versuch hat sie auch bereits gemacht. Er fehlt ihr

auch die Kraft, ihre lange Arbeitsunfähigkeit den Eltern zu kommunizieren, was

sie zusätzlich belastet. Sie hat auch versucht, als freiwillige Helferin beim __________

__________ Sozialwerk in Zürich mitzuarbeiten, aber auch dort kommt es immer

wieder zu Schwierigkeiten und die zuständige Sozialarbeiterin hat

offensichtlich immer wieder lange Gespräche mit ihr.

In dieser Situation habe ich mich entscheiden müssen,

auf jeden Druck zu verzichten, was konkret bedeutet, dass sie weiter 100%

arbeitsunfähig ist."

(Doc. AI 31-11)

Il

dr. __________ conferma che l’assicurata continua a frequentare settimanalmente

la psicoterapia ambulatoriale, che avrebbe cercato, senza successo, posti di

lavoro di segretaria manifestando ansia, disturbi del sonno ed attacchi di bulimia

ed intenzioni suicidali. La paziente non avrebbe la forza di informare i suoi

genitori del lungo periodo di incapacità lavorativa. Un tentativo di

collaborare come operatrice sociale volontaria nell’ambito dell’organizzazione

sociale del pastore __________ di __________ sarebbe pure fallito. In questa situazione

lo psichiatra curante avrebbe rinunciato ad ogni tipo di pressione attestando ulteriormente

un’inabilità lavorativa al 100%.

Questo

TCA non misconosce i tentativi da parte dell’assicurata di ricerca di

un’attività lucrativa, senza tuttavia dimenticare che il dr. __________ aveva

evidenziato che essa presentava ancora notevoli capacità come impiegata, spiegando

inoltre che una riformazione professionale nell’ambito sanitario (in particolare

quale infermiera psichiatrica presso la struttura sociale del pastore __________;

cfr. al riguardo rapporto 17 novembre 2007 dello psichiatra curante, doc. AI

19-7) non era da ritenere idonea al suo stato di salute (perizia pag. 8).

Rettamente

nella nota 2 luglio 2008 il SMR sostiene che il rapporto dello psichiatra

curante non contiene nulla riguardante l’oggettività clinica e che, di conseguenza,

un peggioramento delle condizioni di salute non è medicalmente giustificato

(doc. AI 36).

Nemmeno

il rapporto 17 novembre 2007 del medesimo psichiatra curante è sufficiente per

mettere in dubbio la valutazione peritale. Al riguardo va fatto presente che di

tale rapporto ha debitamente tenuto conto il dr. __________, in particolare per

quel che concerne gli aspetti depressivi e la bulimia nervosa (cfr. doc. AI

24-8).

Va poi ricordato che per quanto riguarda in particolare l'invalidità

cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo

al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere

dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del

lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298

consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324;

RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998

nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht,

Berna 2003, pag. 128), circostanze che non sono date nel caso in esame.

In

conclusione, alla perizia psichiatrica dev’essere conferito

valore probatorio pieno, essendo la stessa convincente e priva di

contraddizioni. Richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di

intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle

conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V

233.

consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati;

Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante

valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i

riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid.

1c, 111 V 188 consid. 2b), che l’insorgente, sino al momento della decisione

contestata (per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina

la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento

in cui la decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e

che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un

nuovo atto amministrativo ; cfr. fra le tante DTF 130 V 138), presentava una

piena abilità lavorativa quale impiegata di commercio in un ambiente idoneo dal

punto di vista delle relazioni interpersonali, senza eccessive interazioni con

la gente.

Infine,

questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario

l'esperimento di ulteriori accertamenti, così come chiesto dall’insorgente. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà

ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274; si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b;

riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.8

Accertata

dunque, dal punto di vista medico-teorico, una piena capacità lavorativa nel

settore del commercio, tenuto conto delle indicazioni d’ordine psichiatrico,

con rapporto 9 luglio 2008 la consulente in integrazione professionale ha pertinentemente

individuato le seguenti attività esigibili:

"

(...)

Sulla base delle indicazioni emerse in sede medica

l'assicurata potrebbe ancora svolgere l'attività abituale di impiegata di

commercio in un contesto lavorativo fatto da superiori e colleghi tolleranti,

senza richieste eccessive di interazione con la gente.

Sulla base di queste indicazioni si può dunque ritenere

che l'assicurata potrebbe ancora svolgere la sua attività abituale in un contesto

in cui non sia direttamente a stretto contatto con il proprio superiore (es.

non più come segretaria del direttore, segretaria risorse umane, ...) ma in un

contesto dove abbia dei compiti da svolgere prevalentemente in modo individuale

(es. archiviazione, fatturazione, corrispondenza, contabilità ...) senza la

necessità di un'interazione costante con i colleghi o con i clienti.

Mi riferisco a tutti quei contesti di back office in

cui l'assicurata potrebbe svolgere le proprie mansioni in modo indipendente.

Ideale sarebbe un piccolo ufficio con poche persone (eventualmente solo

l'assicurata).

A titolo puramente indicativo, oltre a questo tipo d'impiego l'assicurata

potrebbe inoltre essere integrata sul mercato del lavoro supposto in equilibrio,

in attività poco qualificate e confacenti con il danno alla salute, ad esempio

nel settore dell'industria quale operaia generica addetta al controllo, all'imballaggio

(catena insacchettatori PET - p.es. latte, the freddo, ecc.), alla pulitura,

alla stampa, alla tamponatura, al riempimento, alla confezione, alla

preparazione e distribuzione serie. (...)" (sottolineatura del redattore;

doc. AI 37-2)

Per

la determinazione del grado d’invalidità, egli ha applicato il metodo ordinario

mettendo a confronto il reddito che l’assicurata avrebbe conseguito senza il danno

presso __________ __________ (reddito da valido) con quello conseguibile quale

impiegata di commercio secondo le raccomandazioni della SIC (Società svizzera

impiegati di commercio), da cui è risultato un grado d’invalidità del 23%. Il

calcolo è stato ripreso in dettaglio nella decisione contestata.

2.9.1

Riguardo

al reddito da valido, rimasto incontestato, la consulente hanno giustamente

preso in considerazione una retribuzione di fr. 87’000.-- (stato 2007), desunto

dal conteggio salariale di UBS SA (doc. AI 18-9).

2.9.2

Per

quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare

perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Nel

caso di specie, visto che da sana l’assicurata, prima del danno alla salute,

non ha mai svolto un’attività adeguata quale (semplice) impiegata di commercio,

per la determinazione del reddito da valido la consulente ha preso in considerazione

le raccomandazioni salariali SIC, determinando in questo modo un reddito da

invalido di fr. 63'329.--.

Avendo

l’insorgente contestato l’utilizzo di tali raccomandazioni - ritenute non

rappresentative e non frutto di statistiche salariali operate dall’Ufficio

federale di statistica -, con successivo rapporto 30 settembre 2008, allegato

alla risposta di causa, la consulente ha quindi fatto riferimento alla rilevazione

sulla struttura dei salari (RSS) del 2006 relativa al settore del commercio

all’ingrosso e intermediazioni commerciali con compiti di segretariato e

cancelleria (ramo economico no. 51), giungendo ad un salario statistico,

adeguato al 2007, di fr. 60'664.--. Il grado d’invalidità è risultato essere del

30% (IV).

La

ricorrente sostiene che il reddito da invalido corrisponde a quello

realizzabile in attività adeguate semplici e ripetitive (pari a fr. 51'082),

dal cui raffronto con il reddito da valido risulta almeno il diritto ad un

quarto di rendita. Come già esposto sopra, secondo il principio della riduzione

del danno, l’assicurata puo’ mettere a maggior frutto la sua residua capacità

lavorativa in attività commerciali. Per questo motivo l’Ufficio AI ha giustamente

fatto riferimento a quest’ultima attività esigibile. Prendendo in

considerazione sia un reddito da invalido di fr. 63'329.-- che di fr. 60'664

.--, l’insorgente non presenta un grado d’invalidità pensionabile.

Ne

consegue che la soppressione della rendita a partire dal 1° maggio 2008 è

corretta e la decisione contestata merita quindi conferma. Il ricorso va di

conseguenza respinto.

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono

poste a carico dell’assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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