32.2008.151
L'Ufficio AI può negare il versamento di interessi di mora sulle prestazioni se la violazione dell'obbligo di collaborare da parte dell'assicurato è causale per il ritardo procedurale
17 giugno 2009Italiano13 min
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Numero d'incarto:
32.2008.151
Data decisione, Autorità:
17.06.2009, TCA
Titolo:
L'Ufficio AI può negare il versamento di interessi di mora sulle prestazioni se la violazione dell'obbligo di collaborare da parte dell'assicurato è causale per il ritardo procedurale
INTERESSI DI MORA
art. 26 agg. 2 LPGA
art. 7 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.151
BS
Lugano
17 giugno
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 settembre 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 25 luglio 2008 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe
1966, nel marzo 2006 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per motivi
somatici e psichici.
Durante
l’istruttoria, con scritto 3 marzo 2006 l’Ufficio AI ha invitato l’assicurata a
trasmettere con sollecitudine copia del passaporto o della carta d’identità,
copia del certificato AVS/AI, nonché nome ed indirizzo dell’assicurazione che
versa le indennità giornaliere di malattia (doc. AI 3-1).
Non
avendo dato riscontro a quanto sopra, con scritti 24 marzo, 3 e 7 aprile 2006
l’amministrazione ha sollecitato la trasmissione della documentazione richiesta
(di questi richiami non vi è riscontro negli atti, così come confermato
dall’Ufficio AI con mail 17 marzo 2008 al rappresentante dell’assicurata, cfr.
doc. C), inviando il 21 aprile 2006 una diffida (doc. AI 7-1).
In data 9
maggio 2006 l’amministrazione ha ricevuto dall’assicurata una copia del
documento d’identità e della cartella AVS e, invece del nominativo della
assicuratore indennità per malattia, copia del certificato di previdenza LPP
(doc. AI 8).
Dopo aver
proceduto agli accertamenti economici e medici del caso, tra cui due perizie
specialistiche, con preavviso 6 marzo 2008 l’Ufficio AI ha riconosciuto
all’assicurata il diritto ad una mezza rendita (grado d’invalidità del 50%) dal
1° maggio 2005 (doc. AI 42-1). Le prestazioni dal 1° luglio 2008 sono state
oggetto della successiva decisione 24 giugno 2008 (doc. AI 52-1). Con decisione
25 luglio 2008 l’amministrazione ha erogato le rendite arretrate, senza riconoscere
gli interessi di mora a causa della violazione dell’obbligo di collaborare
(doc. AI 52 -55).
1.2. Contro la
decisione 25 luglio 2008 l’assicurata, per il tramite della RA 1, ha inoltrato
il presente ricorso chiedendo l’erogazione degli interessi di mora dal 1°
maggio 2005 al 31 luglio 2008. In sostanza, essa rileva come il ritardo nel
trasmettere la documentazione richiesta non abbia avuto alcuna influenza sulla
durata dell’istruttoria e che quindi il rifiuto di versare gli interessi
moratori non è giustificato. Qualora ciò dovesse essere il caso, continua
l’insorgente, il versamento degli interessi verrebbe sospeso unicamente per il
periodo in cui essa non ha ottemperato all’obbligo di collaborazione.
1.3. Con la
risposta di causa, l’Ufficio AI ha invece chiesto la conferma della decisione e
la conseguente reiezione del ricorso. Rilevato come l’assicurata abbia ammesso
il ritardo nell’adempiere i suoi doveri di collaborazione, l’amministrazione
evidenzia che a giusta ragione non sono stati riconosciuti interessi di mora
per le prestazioni arretrate.
1.4. Con scritto
11 novembre 2008 l’insorgente ha ribadito la propria posizione.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto alla
corresponsione di interessi di mora sulle prestazioni arretrate riconosciutele.
L’Ufficio
AI ha negato tale diritto poiché l’assicurata, violando l’obbligo di
collaborare, gli ha trasmesso in ritardo la documentazione richiesta.
Secondo
l’insorgente, invece, gli interessi di mora sono dovuti poiché la violazione
non è stata causa del ritardo procedurale.
2.2. Il 1°
gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466
consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008 (momento dell’inizio
dell’eventuale diritto agli interessi di mora), le modifiche della 5.a
revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della
LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre
2007.
2.3. Secondo
l'art. 26 cpv. 2 LPGA (rimasto invariato dalla 5° revisione dell’AI), sempre
che l'assicurato si sia pienamente attenuto all'obbligo di collaborare,
l'assicurazione sociale deve interessi di mora sulle sue prestazioni dopo 24
mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto 12 mesi dopo che si è fatto
valere il diritto.
Secondo
la giurisprudenza, l’obbligo di versare gli interessi moratori
(introdotto il 1° gennaio 2003 con l’entrata in vigore della LPGA; DTF 130 V
334 consid. 6) inizia per l’insieme delle prestazioni maturate 24 mesi dopo la
nascita del diritto in quanto tale e non solo due anni dopo la scadenza di ogni
singola rendita mensile (DTF 133 V 13 consid. 3.6).
Per
quanto concerne il tasso e le modalità di calcolo degli interessi l’art. 7 OPGA
prevede:
" 1 Il tasso per l’interesse di mora è
del 5 per cento all’anno.
2 L’interesse di mora è calcolato ogni mese sulle prestazioni spettanti
al beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il suo decorso inizia il
primo giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e cessa alla fine del mese
in cui è stato emesso l’ordine di pagamento.
3 Se la prestazione è soggetta soltanto in parte all’interesse di mora,
conformemente all’articolo 6, al momento del pagamento degli arretrati
l’interesse di mora va calcolato sull’intera prestazione e versato in
proporzione della quota di prestazione sulla quale l’interesse è dovuto
rispetto alla prestazione complessiva."
2.4. L’obbligo di
collaborare di una persona assicurata è regolamentato agli art. 28 e 43 cpv. 2
e 3 LPGA.
Vi è una
violazione di tale obbligo se la violazione non è scusabile (quando altre
persone, ad esempio il medico autorizzato a dare informazioni ai sensi
dell’art. 28 cpv. 2 LPGA, violano il loro obbligo d’informazione o di
collaborazione e questa violazione causa un ritardo procedurale) e se
l’assicurato è stato destinatario di una diffida scritta ai sensi dell’art. 43
cpv. 2 LPGA, con avvertimento delle conseguenze giuridiche del suo rifiuto a
collaborare e con assegnazione di un tempo di riflessione (Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3a edizione, Zurigo 2003, §43, n. 5 e 6,
pag. 284).
Secondo Kieser,
per giustificare il mancato riconoscimento del diritto al versamento di
interessi di mora è necessario che le violazioni dell’obbligo di collaborare da
parte dell’assicurato siano state causali per una protrazione (ritardo) della
procedura amministrativa (Kieser, ATSG-Kommentar, 2a edizione, 2009, ad art. 26
marg. 28 pag. 385 con riferimenti). Quindi, ad esempio, costituisce un ritardo
procedurale il caso in cui un assicurato ha fornito le informazioni richieste
solo dopo aver ricevuto la diffida ai sensi dell’art. 43 LPGA. Non vi è però un
nesso causale tra violazione dell’obbligo di collaborare ed il ritardo della
procedura se nello stesso periodo l’assicurato attendeva la ricezione del
referto peritale (Kieser, op. cit., ad art. 26 marg. 28 pag. 385).
Secondo
il medesimo autore, una violazione dell’obbligo di collaborare non esclude necessariamente
il diritto al versamento di interessi moratori. Infatti, tale diritto rimane sospeso
durante il periodo in cui la violazione dell’obbligo di collaborare è da
ritenere causa del ritardo procedurale (Kieser, op. cit., ad art. 26 marg. 29
pag. 385).
In una
sentenza del 19 novembre 2007 (pubblicata in SVR IV 2008 nr. 33 e citata da
Kieser), cresciuta in giudicato, il TAF (Tribunale federale amministrativo),
dopo aver proceduto all’interpretazione del termine “pienamente attenuto” di
cui all’art. 26 cpv. 2 LPGA, fondandosi sul materiale legislativo e sulla dottrina,
è giunto alla conclusione che una violazione temporanea dell’obbligo di
collaborare non esclude necessariamente il diritto di ricevere gli interessi di
mora. Il TAF ha poi precisato che “se in un primo momento, una persona
assicurata non ha ottemperato l’obbligo di collaborare, ma si ravvede nel corso
della procedura, ha diritto agli interessi; questi sono dovuti decorso un
termine di 12 mesi dal momento in cui la persona assicurata ha ottemperato
l’obbligo a condizione che i ritardi successivi non le siano imputabili”.
2.5. Nel caso in
esame, l’Ufficio AI ha giustificato il suo operato facendo riferimento al marg.
no. 10506 delle DR (Direttive sulle rendite dell’assicurazione vecchiaia, superstiti
ed invalidità federale), la cui versione francese, valida dal 1° gennaio 2008,
ha il seguente tenore:
"
Les intérêts moratoires sont dus pour autant que
l’assuré se soit entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui
lui incombe. Il n’est pas nécessaire qu’une faute soit
imputable aux organes d’exécution” (sottolineatura del redattore)
Occorre
qui ricordare che, conformante la giurisprudenza del TF, le direttive dell'UFAS (come ogni altra ordinanza amministrativa) costituiscono
delle istruzioni dell'autorità di vigilanza all'indirizzo degli organi
esecutivi dell'assicurazione sul modo di svolgere le loro competenze. Volte ad
assicurare un'applicazione uniforme delle prescrizioni legali da parte dell'amministrazione,
tali istruzioni esplicano effetto solo nei confronti di quest'ultima. In
particolare, esse non creano delle nuove regole giuridiche e non possono
costringere gli amministrati ad adottare un determinato comportamento. Non
pubblicate nella Raccolta ufficiale delle leggi federali, tali direttive
forniscono il punto di vista dell'amministrazione sull'applicazione delle norme
giuridiche ma non anche un'interpretazione vincolante delle stesse. Senza
pronunciarsi sulla loro validità, dal momento che, non essendo delle decisioni,
esse non possono essere impugnate in quanto tali, il giudice ne controlla liberamente
la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare nella misura in cui
esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni legali
applicabili. Per contro, il giudice ne tiene conto nella misura in cui esse
consentano nel caso di specie una corretta interpretazione delle disposizioni
di legge (DTF 131 V 45 consid. 2.3, 130 V 172 consid. 4.3.1,
232 consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61 consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a).
Questa
Corte, sulla scorta di quanto riportato al considerando precedente, concorda
sul principio del nesso causale tra violazione dell’obbligo di collaborare e
ritardo procedurale per negare il diritto al versamento di interessi moratori
da parte dell’amministrazione. Questo in particolare nel caso di violazione
temporanea di tale obbligo, vale a dire allorquando una persona assicurata, ravvedendosi,
collabori in seguito pienamente con l’amministrazione e gli ulteriori ritardi
non le siano imputabili. Sarebbe infatti poco comprensibile negarle il diritto
agli interessi di mora anche per il successivo procrastinamento della procedura
Fatti
di cui essa non è responsabile.
Per
questi motivi, la succitata direttiva deve essere applicata nel senso dell’art.
26 cpv. 2 LPGA dato da dottrina e giurisprudenza.
2.6. Nella
fattispecie concreta, l’assicurata ha diritto alla rendita d’invalidità dal 1°
maggio 2005 e le prestazioni arretrate sono state versate il 27 luglio 2008,
motivo per cui i 24 mesi dall’inizio del diritto alla rendita sono stati ampiamente
sorpassati. Tenuto inoltre conto l’Ufficio AI ha ricevuto la domanda di
prestazioni il 2 marzo 2006, il diritto agli interessi di mora decorrerebbe dal
1° maggio 2007 per terminare al 31 luglio 2008. Contrariamente a quanto sostenuto
dall’assicurata, il diritto agli interessi moratori non sorge già al 1° maggio
2005 (inizio del diritto alla rendita), poiché, come dispone l’art. 26 cpv. 2
LPGA, sorge “24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto 12
mesi dopo che si è fatto valere il diritto”. Nella fattispecie ciò
significa il 1° maggio 2007.
Occorre
ora esaminare se l’Ufficio AI, invocando una violazione dell’obbligo di
collaborazione, ha rettamente negato tale diritto.
Orbene, è
pacifico che l’assicurata non ha dato seguito alla richiesta del 3 marzo 2006
di produrre copia del passaporto o della carta d’identità, copia del certificato
AVS/AI, nonché di indicare nome ed indirizzo dell’assicurazione che versa le
indennità giornaliere. Infatti, il 21 aprile 2006 l’amministrazione le ha inviato
una diffida ai sensi dell’art. 43 LPGA. Tuttavia, rettamente l’insorgente ha
fatto presente che la sua violazione dell’obbligo di collaborazione non è stata
causale per la durata complessiva (38 mesi) della pratica amministrativa. Essa
ha ben evidenziato che una causa principale del ritardo è dovuta al fatto che
la perizia psichiatrica effettuata durante la valutazione pluridisciplinare 28
Considerandi
febbraio 2007 presso il SAM (doc. AI 15-1) si è rilevata inaffidabile, motivo
per cui l’amministrazione ha ordinato un secondo esame peritale extra-somatico,
il cui referto data 29 novembre 2007 (doc. AI 37-1). Sono in seguito stati
necessari altri 7 mesi affinché l’Ufficio AI emettesse la prima decisione di
rendita del 24 giugno 2008.
Senza
voler sminuire l’obbligo di collaborazione spettante all’insorgente (per
giustificare il ritardo dell’invio della documentazione l’assicurata ha
sostenuto di non essere in grado, per motivi psichici, di provvedere alle
questioni amministrative; essa avrebbe in realtà potuto avvalersi dell’aiuto
del marito o dalle figlie maggiorenni per trasmettere quanto richiesto prima
del maggio 2006), l’amministrazione aveva comunque avuto accesso ai dati
necessari per l’avvio della pratica entro un termine ragionevole. Da una parte,
il 30 marzo 2006 l’Ufficio AI aveva ricevuto il questionario del datore di
lavoro dal quale figura chiaramente (cifra 10) che la __________ SA aveva
versato le indennità giornaliere di malattia (doc. 6-1); dall’altra dopo due
mesi dalla prima richiesta l’amministrazione aveva ottenuto la documentazione.
Non va poi
dimenticato che in seguito l’assicurata si è pienamente attenuta al suo obbligo
di collaborare, ad esempio, presentandosi puntualmente agli accertamenti
medici.
Ci si
potrebbe chiedere se, conformemente alla dottrina (cfr. consid. 2.5), si debba sospendere
il diritto agli interessi di mora nel lasso di tempo intercorso tra il primo
richiamo (24 marzo 2006) e la ricezione da parte dell’Ufficio AI della
documentazione richiesta (9 maggio 2006). La risposta può rimanere aperta
poiché, come visto, il diritto agli interessi inizia il 1° maggio 2007. Altrettanto
ininfluente è l’adozione della soluzione scelta dal TAF, ossia quella di far
decorrere il diritto agli interessi 12 mesi dal momento in cui la persona assicurata
ottempera all’obbligo di collaborare, poiché in casu l’inizio di tale diritto corrisponde
al 1° maggio 2007 (12 mesi dopo la ricezione, il 9 maggio 2006, della
documentazione richiesta).
In
conclusione, l’assicurata ha diritto agli interessi di mora sulle rendite
arretrate dal 1° maggio 2007 al 31 luglio 2008, al tasso d’interesse del 5%. In
questo senso il ricorso deve essere accolto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione 25 luglio 2008 è modificata nel senso che l’assicurata ha diritto
agli interessi moratori dal 1° maggio 2007 al 31 luglio 2008, al tasso
d’interesse del 5%.
2. Le spese
di fr. 200.-- sono a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr.
1’000.-- di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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