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Decisione

32.2008.151

L'Ufficio AI può negare il versamento di interessi di mora sulle prestazioni se la violazione dell'obbligo di collaborare da parte dell'assicurato è causale per il ritardo procedurale

17 giugno 2009Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

di cui essa non è responsabile.

Per

questi motivi, la succitata direttiva deve essere applicata nel senso dell’art.

26 cpv. 2 LPGA dato da dottrina e giurisprudenza.

2.6. Nella

fattispecie concreta, l’assicurata ha diritto alla rendita d’invalidità dal 1°

maggio 2005 e le prestazioni arretrate sono state versate il 27 luglio 2008,

motivo per cui i 24 mesi dall’inizio del diritto alla rendita sono stati ampiamente

sorpassati. Tenuto inoltre conto l’Ufficio AI ha ricevuto la domanda di

prestazioni il 2 marzo 2006, il diritto agli interessi di mora decorrerebbe dal

1° maggio 2007 per terminare al 31 luglio 2008. Contrariamente a quanto sostenuto

dall’assicurata, il diritto agli interessi moratori non sorge già al 1° maggio

2005 (inizio del diritto alla rendita), poiché, come dispone l’art. 26 cpv. 2

LPGA, sorge “24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto 12

mesi dopo che si è fatto valere il diritto”. Nella fattispecie ciò

significa il 1° maggio 2007.

Occorre

ora esaminare se l’Ufficio AI, invocando una violazione dell’obbligo di

collaborazione, ha rettamente negato tale diritto.

Orbene, è

pacifico che l’assicurata non ha dato seguito alla richiesta del 3 marzo 2006

di produrre copia del passaporto o della carta d’identità, copia del certificato

AVS/AI, nonché di indicare nome ed indirizzo dell’assicurazione che versa le

indennità giornaliere. Infatti, il 21 aprile 2006 l’amministrazione le ha inviato

una diffida ai sensi dell’art. 43 LPGA. Tuttavia, rettamente l’insorgente ha

fatto presente che la sua violazione dell’obbligo di collaborazione non è stata

causale per la durata complessiva (38 mesi) della pratica amministrativa. Essa

ha ben evidenziato che una causa principale del ritardo è dovuta al fatto che

la perizia psichiatrica effettuata durante la valutazione pluridisciplinare 28

Considerandi

febbraio 2007 presso il SAM (doc. AI 15-1) si è rilevata inaffidabile, motivo

per cui l’amministrazione ha ordinato un secondo esame peritale extra-somatico,

il cui referto data 29 novembre 2007 (doc. AI 37-1). Sono in seguito stati

necessari altri 7 mesi affinché l’Ufficio AI emettesse la prima decisione di

rendita del 24 giugno 2008.

Senza

voler sminuire l’obbligo di collaborazione spettante all’insorgente (per

giustificare il ritardo dell’invio della documentazione l’assicurata ha

sostenuto di non essere in grado, per motivi psichici, di provvedere alle

questioni amministrative; essa avrebbe in realtà potuto avvalersi dell’aiuto

del marito o dalle figlie maggiorenni per trasmettere quanto richiesto prima

del maggio 2006), l’amministrazione aveva comunque avuto accesso ai dati

necessari per l’avvio della pratica entro un termine ragionevole. Da una parte,

il 30 marzo 2006 l’Ufficio AI aveva ricevuto il questionario del datore di

lavoro dal quale figura chiaramente (cifra 10) che la __________ SA aveva

versato le indennità giornaliere di malattia (doc. 6-1); dall’altra dopo due

mesi dalla prima richiesta l’amministrazione aveva ottenuto la documentazione.

Non va poi

dimenticato che in seguito l’assicurata si è pienamente attenuta al suo obbligo

di collaborare, ad esempio, presentandosi puntualmente agli accertamenti

medici.

Ci si

potrebbe chiedere se, conformemente alla dottrina (cfr. consid. 2.5), si debba sospendere

il diritto agli interessi di mora nel lasso di tempo intercorso tra il primo

richiamo (24 marzo 2006) e la ricezione da parte dell’Ufficio AI della

documentazione richiesta (9 maggio 2006). La risposta può rimanere aperta

poiché, come visto, il diritto agli interessi inizia il 1° maggio 2007. Altrettanto

ininfluente è l’adozione della soluzione scelta dal TAF, ossia quella di far

decorrere il diritto agli interessi 12 mesi dal momento in cui la persona assicurata

ottempera all’obbligo di collaborare, poiché in casu l’inizio di tale diritto corrisponde

al 1° maggio 2007 (12 mesi dopo la ricezione, il 9 maggio 2006, della

documentazione richiesta).

In

conclusione, l’assicurata ha diritto agli interessi di mora sulle rendite

arretrate dal 1° maggio 2007 al 31 luglio 2008, al tasso d’interesse del 5%. In

questo senso il ricorso deve essere accolto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione 25 luglio 2008 è modificata nel senso che l’assicurata ha diritto

agli interessi moratori dal 1° maggio 2007 al 31 luglio 2008, al tasso

d’interesse del 5%.

2. Le spese

di fr. 200.-- sono a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr.

1’000.-- di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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