32.2008.152
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29 aprile 2009Italiano19 min
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Numero d'incarto:
32.2008.152
Data decisione, Autorità:
29.04.2009, TCA
Titolo:
Decisione con la quale l'UAI ha negato all'A il diritto all'assistenza giudiziaria in sede amministrativa in quanto ha ritenuto non necessario o non indicato l'intervento di un avvocato, non può essere confermata dal TCA che rileva inoltre come vi era possibilità di esito favorevole e indigenza
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
art. 37 cpv. 1 LPGA
art. 37 cpv. 4 LPGA
art. 61 let. f LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.152
LG/DC/sc
Lugano
29 aprile
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 settembre 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 31 luglio
2008 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1952, precedentemente attivo in qualità di aiuto giardiniere, in data 2
luglio 2003 ha presentato
domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (rendita) segnalando
di essere affetto da “problemi gravi alla schiena” (doc. AI 1-1/5).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia reumatologica a
cura del Dr. med. __________ del 3 maggio 2004 (doc. AI 16-1) e una
accertamento psichiatrico ad opera dell’__________ del 24 ottobre 2004 (doc. AI
22-1), l’UAI con decisione del 20 gennaio 2006 ha negato la richiesta di prestazioni
dell’assicurato (doc. AI 31-1).
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato
opposizione cautelativa il 10 febbraio 2006 (doc. AI 34-1), completata poi in
data 6 marzo 2006 (doc. AI 37-1).
In sede
di opposizione l’assicurato ha contestato la valutazione dell’UAI che sulla
base degli accertamenti medici esperiti ha considerato RI 1 abile all’80% in
attività adeguate. Le attività ritenute esigibili dall’amministrazione sono
considerate dal ricorrente utopistiche e di impossibile realizzazione sia per
motivi di carattere economico (esiguità dei posti di lavoro a disposizione) che
per ragioni mediche (le patologie di cui soffre l’assicurato impediscono lo
svolgimento di tali mansioni).
Parimenti
vengono contestati gli accertamenti economici svolti dall’UAI, in particolare
l’importo del reddito ipotetico da invalido, ritenuto inspiegabilmente elevato.
L’avv. RA
1 ha quindi postulato, in sede di opposizione, l’annullamento della decisione
del 20 gennaio 2006 e il riconoscimento di una mezza rendita di invalidità, sulla
base di un grado d’invalidità del 50%. Il patrocinatore dell’assicurato ha
inoltre chiesto, per quest’ultimo, l’accoglimento dell’assistenza giudiziaria.
In via
subordinata l’assicurato ha postulato il rinvio degli atti all’UAI, affinché
vengano esperiti ulteriori accertamenti medici ed economici (doc. AI 37-1)
1.4. In data 25
aprile 2008 l’avv. RA 1 ha trasmesso all’UAI il rapporto operatorio del Dr. __________,
Primario di urologia dell’Ospedale Regionale di __________, unitamente alla
documentazione relativa al ricovero di RI 1 presso il reparto di urologia dal
24 gennaio al 4 febbraio 2008 (doc. AI da 41-1 a 41-12).
1.5. Con
decisione su opposizione del 31 luglio 2008 l’UAI ha rilevato che gli
accertamenti peritali esperiti (quello del Dr. __________ per la problematica
reumatologica e quello dell’__________ per la patologia psichiatrica) hanno
permesso di assodare l’esistenza di due patologie distinte.
In
applicazione della giurisprudenza del TFA relativa al cumulo delle singole
patologie di cui soffre un assicurato, l’UAI ha evidenziato che nella
fattispecie le affezioni di cui soffre RI 1 sono state valutate mediante due
perizie indipendenti tra di loro e non nell’ambito di una perizia
pluridisciplinare.
Alla luce
di quanto sopra, l’UAI ha accolto l’opposizione e annullato la decisione del 20
gennaio 2006 rinviando gli atti all’amministrazione per l’esecuzione di una
perizia pluridisciplinare (doc. AI 42-1).
Per
quanto riguarda l’istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio
inoltrata dal ricorrente, l’UAI ne ha postulato la reiezione non risultando
assolutamente necessario, o perlomeno indicato, l’intervento di un avvocato
rientrando la fattispecie in esame (sia in fatto che in diritto) nella
casistica più consueta delle pratiche AI senza che problemi di natura
eccezionale o quesiti giuridici di notevole difficoltà siano stati sollevati
(doc. AI 42-1).
1.6. Contro
questa decisione il ricorrente, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso a questo TCA postulando l’annullamento della decisione
limitatamente al diniego di ammettere RI 1 a beneficio dell’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio (doc. I).
Sostanzialmente
il patrocinatore ha rilevato che malgrado la fattispecie in esame rientri nella
consueta casistica delle pratiche AI “il Signor RI 1 non solo non possiede
alcuna conoscenza giuridica, come pure del sistema assicurativo svizzero in
generale, ma presenta pure importanti lacune e difficoltà di comprensione della
lingua italiana (…) ne consegue che anche concetti semplici, come la necessità
di rispettare il termine assegnato per allestire un determinato atto o la
differenziazione tra accertamenti medici ed economici e così via, non risultano
essere per nulla evidenti agli occhi del mio assistito, figuriamoci la
distinzione – interessante la presente pratica – tra perizie indipendenti di
cui non è stata effettuata una ponderata discussione plenaria fra tutti gli
esperti interessati ed una perizia pluridisciplinare” (doc. I)
L’avv. RA
1 ha evidenziato come la possibilità di fare capo alle associazioni degli
invalidi, che notoriamente fanno capo ad avvocati regolarmente iscritti
all’Ordine e beneficiano di sussidi federali e cantonali, sarebbe discriminante
nei confronti degli avvocati liberi professionisti che richiedono l’assistenza
giudiziaria e il gratuito patrocinio (doc. I).
Il
rappresentante del ricorrente ha infine postulato la concessione
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la presente procedura
(doc. I).
1.7. L’UAI, in
risposta, ha evidenziato che le condizioni per l’ottenimento del gratuito
patrocinio in sede amministrativa sono più restrittive rispetto a quelle
richieste in sede ricorsuale. L’amministrazione ha poi ribadito come la
fattispecie in esame non presenti elementi di particolare difficoltà giuridiche
(doc. IV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Nel caso di
specie l’oggetto della lite verte unicamente sull’ammissione o meno dell’assicurato
al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. L’UAI ha
infatti accolto l’opposizione del ricorrente e annullato, limitatamente a tale
aspetto, la decisione impugnata rinviando gli atti all’amministrazione per un
nuovo accertamento medico pluridisciplinare (doc. A).
L’Ufficio AI – lasciata aperta la questione a sapere se si trovasse
nel bisogno e se la vertenza non fosse di primo acchito votata all’insuccesso
- ha negato l’istanza di gratuito patrocinio inoltrata
dall’assicurato contestualmente al complemento all’opposizione cautelativa del
6 marzo 2006, “… non risultando assolutamente necessario o perlomeno
indicato l’intervento di un avvocato. La fattispecie in esame (sia per quanto
concerne il fatto che per quanto riguarda il diritto) rientra in effetti nella
casistica più consueta delle pratiche AI. Inoltre, nel caso concreto, non vengono
sollevati problemi di natura eccezionale o quesiti giuridici di notevole
difficoltà, potendo di conseguenza l’assicurato continuare a difendere i propri
interessi senza dover ricorrere all’ausilio di un legale… ” (doc. 45-12).
2.3. L'art.
37 cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire
personalmente (cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia medica, DTF 132 V
443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo
escluda.
Il
capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può
beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).
Già
prima dell'entrata in vigore della LPGA, la giurisprudenza (vedi per
l’assicurazione invalidità DTF 114 V 228, per l'assicurazione contro gli
infortuni DTF 117 V 408 precisata con la DTF 125 V 32) aveva riconosciuto,
senza imporre alcun limite temporale, il diritto al gratuito patrocinio
nell'ambito della procedura amministrativa in materia di assicurazioni sociali,
a condizione che fossero rispettati gli stessi presupposti applicabili nella
procedura giudiziaria, ovvero il richiedente deve trovarsi nel bisogno, il
patrocinio deve essere necessario o perlomeno indicato e le sue conclusioni non
sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. DTF 125 V 202 consid. 4a e 372
consid. 5b, ambedue con riferimenti).
Il TFA
aveva peraltro sottolineato che le condizioni per la concessione del gratuito
patrocinio dovevano essere valutate con rigore (cfr. SVR 2000 KV Nr. 2, consid.
4c, p. 6, in fine).
Secondo
dottrina e giurisprudenza, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA,
l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono",
anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa
che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale,
quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa,
le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa
(cfr., ad esempio, STF I 127/2007 del 7 gennaio 2008, consid. 4.3 e U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schulthess 2003, ad art. 37, n. 20,
p. 400; cfr., d'altronde, FF 1999 3965).
Per il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono
l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito
favorevole (cfr. FF 1999 3965).
La
concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i
corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria (cfr. Kieser,
op. cit., ad art. 37, n. 21, p. 400-401).
In una
sentenza I 928/05 del 4 dicembre 2006 in una vertenza relativa all’assicurazione invalidità, il TFA ha
osservato che la necessità dell’assistenza di un avvocato durante la procedura
amministrativa va riconosciuta solo in casi eccezionali e dipende dal tipo di
problematiche che vengono trattate nella decisione impugnata. In
quell’occasione l’Alta Corte ha negato la necessità dell'assistenza di un
avvocato durante la procedura di opposizione sviluppando le seguenti considerazioni:
"
(…)
5.1 Was die von Vorinstanz und Verwaltung
verweigerte unentgeltliche Verbeiständung im Einspracheverfahren anbelangt, so
hat das kantonale Gericht zutreffend erwogen, dass der Gesuch stellenden Person
ein unentgeltlicher Rechtsbeistand im Verwaltungsverfahren gemäss Art. 37 Abs.
4 ATSG nur bewilligt wird, wo die Verhältnisse es erfordern, im kantonalen
Prozess dagegen bereits, wo die Verhältnisse es rechtfertigen (Art. 61 lit. f
Satz 2 ATSG). Richtig ist auch, dass die Offizialmaxime rechtfertigt, an die Voraussetzungen,
unter denen eine anwaltliche Verbeiständung sachlich geboten ist, einen
strengen Massstab anzulegen (BGE 125 V 36 Erw. 4b, 114 V 235 Erw. 5b); die
anwaltliche Vertretung im Verwaltungsverfahren drängt sich nur in
Ausnahmefällen auf (BGE 132 V 201 Erw. 4.1, 117 V 408 f. Erw. 5a, 114 V 238 Erw. 6). Verlangt
werden qualifizierende, besondere Umstände. Dagegen kann nicht bereits aus dem
Umstand, dass eine Recht suchende Person während des Verwaltungsverfahrens von
einer Fürsorgebehörde betreut wurde, auf die fehlende Notwendigkeit einer
anwaltlichen Vertretung im Einspracheverfahren geschlossen werden. Insoweit
greift die Begründung der Vorinstanz zum ablehnenden Entscheid zu kurz.
5.2 Umgekehrt kann aber auch nicht bereits aufgrund
der Tatsache, dass eine Rente - mithin eine finanzielle Leistung von in der
Regel erheblicher Bedeutung - zur Diskussion steht, automatisch von einer
notwendigen Verbeiständung ausgegangen werden. Wollte man bereits in diesem
Umstand einen besonders schweren Eingriff in die Rechtsstellung des
Versicherten erblicken, der regelmässig eine unentgeltliche Verbeiständung zur
Folge hat, würde dies darauf hinauslaufen, dass eine solche in praktisch allen
oder den meisten IV-Fällen zu gewähren wäre, was der gesetzlichen Regelung
widerspräche (Urteil R. vom 8. November 2006, I 746/06). Es sind vielmehr die
konkreten Umstände zu beurteilen.
5.3 Vorliegend hat die IV-Stelle ihre
Leistungsverweigerung in einer ersten Verfügung vom 9. Januar 2004 zunächst
damit begründet, dass die im Arztbericht von Frau Dr. med. L.________ vom 30.
Dezember 2003 gestellte Diagnose weiterhin eine körperlich nicht belastende
Tätigkeit ganztägig ermögliche, was nach wie vor ein rentenausschliessendes
Einkommen zulasse. Auf anwaltliche Einsprache hin holte sie den zum
Abklärungsbericht der Institution X.________ vom 23. Juni 2003 abgefassten
Zusatzbericht von Frau Dr. med. L.________ vom 28. April 2004 ein, worin eine
psychiatrische Begutachtung empfohlen wurde, und hob die Verfügung deswegen auf
(Einspracheentscheid vom 21. Juli 2004). Nach Eingang des psychiatrischen Berichtes
von Dr. med. H.________ vom 28. Januar 2005, worin auf das Fehlen eines
psychischen oder psychosomatischen Gesundheitsschadens geschlossen wurde,
erneuerte die Verwaltung ihre ablehnende Haltung mit Verfügung vom 7. Februar
2005. Aus medizinischer Sicht wies der Fall demnach weder nach Erlass der
ersten noch der zweiten Verfügung besondere Schwierigkeiten auf. Auch sonst
sind keine qualifizierten Umstände auszumachen. Es galt lediglich, die offenkundige
Diskrepanz zwischen den medizinischen Berichten und jenem der Institution
X.________ zu erkennen und aufzugreifen, wozu die den Beschwerdeführer während
des Verwaltungsverfahrens begleitende Fürsorgebehörde ohne weiteres in der Lage
gewesen wäre. Der vorinstanzliche Entscheid, mit welchem die Notwendigkeit
einer anwaltlichen Verbeiständung im Einspracheverfahren verneint wurde, ist
somit im Ergebnis zu bestätigen. (…)“
(STFA del 4 dicembre 2006 nella causa F., I
928/05, consid. 5.1 e 5.2)
Nella
sentenza I 746/06 dell’8 novembre 2006 il TFA ha indicato i seguenti casi di
applicazione della propria giurisprudenza:
"
(…)
3.2 Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat die
Notwendigkeit einer unentgeltlichen Verbeiständung im Einspracheverfahren etwa
bejaht in Fällen, wo sich die versicherte Person mit mehreren Arztberichten und
Gutachten und einem Abklärungsbericht Haushalt auseinanderzusetzen und zu dem
im Rahmen der gemischten Methode vorgenommenen Einkommensvergleich Stellung zu
nehmen hatte (Urteil O. vom 27. April 2005 Erw. 7.3, I 507/04), oder wo die Einschätzung
der Arbeitsfähigkeit sehr umstritten, die Einkommensberechnung in der Verfügung
nicht nachvollziehbar und zudem weitere Einkommensbestandteile umstritten waren
(erwähntes Urteil I 75/04 Erw. 3.3), oder in einem Fall, in welchem sich der
Versicherte während Jahren wiederholt und erfolglos an die Verwaltung gewandt
hatte, ohne dass für die ausserordentlich lange Verzögerung fallbezogene Gründe
ersichtlich waren (Urteil W. vom 12. Oktober 2004 Erw. 4.2, I 386/04).
Verlangt werden somit qualifizierende, besondere Umstände. (…)“
(STFA dell’8 novembre 2006 nella causa R., I 746/06, consid. 3.2)
Per un caso in cui, sempre
in materia di assicurazione per l’invalidità, il TFA ha invece ammesso la
necessità dell’assistenza di un avvocato per la procedura di opposizione visto
che si trattava di applicare la giurisprudenza relativa alla sindrome da dolore
somatoforme, vedi la sentenza I 319/05 del 14 agosto 2006.
2.4. Nella
presente fattispecie l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto
all’assistenza giudiziaria in sede amministrativa in quanto ha ritenuto –
rientrando il caso nella casistica più consueta delle pratiche AI – non
necessario o perlomeno non indicato l’intervento di un avvocato.
Secondo
questo Tribunale tali argomentazioni non sono in concreto sufficienti per
escludere il diritto al gratuito patrocinio.
Chiamata
a pronunciarsi sui presupposti necessari per riconoscere il diritto
all’assistenza giudiziaria in sede amministrativa, in particolare sulla
necessità dell’assistenza di un avvocato “sachliche Gebotenheit des Beizugs
eines Anwalts”, l’Alta Corte, in una sentenza I 911/06 del 2 febbraio 2007 si è
confermata nella propria giurisprudenza e ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
"
(…)
Hinsichtlich der sachlichen Gebotenheit der
unentgeltlichen anwaltlichen Verbeiständung im Einspracheverfahren sind die
Umstände des Einzelfalls, die Eigenheiten der anwendbaren
Verfahrensvorschriften sowie die Besonderheiten des jeweiligen Verfahrens zu
berücksichtigen. Dabei fallen neben der Komplexität der Rechtsfragen und der
Unübersichtlichkeit des Sachverhalts auch in der Person des Betroffenen
liegende Gründe in Betracht, wie etwa seine Fähigkeit, sich im Verfahren
zurechtzufinden (Schwander, Anmerkung zu BGE 122 I 8, in: AJP 1996 S.
495). Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des
Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls
bloss, wenn zur relativen Schwere des Falls besondere tatsächliche oder rechtliche
Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt
nicht gewachsen ist (BGE 130 I
182 Erw. 2.2 mit Hinweisen), und wenn auch eine
Verbeiständung durch Verbands-vertreter, Fürsorger oder andere Fach- und
Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt (BGE 125 V 34 Erw. 2,
114 V 236 Erw. 5b; AHI 2000 S. 163 f. Erw. 2a und b). Die sachliche Notwendigkeit wird nicht allein
dadurch ausgeschlossen, dass das in Frage stehende Verfahren von der
Offizialmaxime oder dem Untersuchungsgrundsatz beherrscht wird, die Behörde
also gehalten ist, an der Ermittlung des rechtserheblichen Sachverhaltes
mitzuwirken (BGE 130 I 183 f. Erw. 3.2 und 3.3 mit Hinweisen). Die Offizialmaxime rechtfertigt
es jedoch, an die Voraussetzungen, unter denen eine anwaltliche Verbeiständung
sachlich geboten ist, einen strengen Massstab anzulegen (BGE 125 V 35 f. Erw. 4b; Anwaltsrevue 2005/3 S. 123; Urteil H. vom 10. März 2006 Erw. 7.1, I 692/05).
(…)” (STFA del 2 febbraio 2007 nella causa G., I
911/06)
La necessità o meno
dell’assistenza di un avvocato durante la procedura di opposizione dipende
dunque esclusivamente dal tipo di problematiche che vengono trattate nella
decisione impugnata (per dei casi di applicazione cfr. consid. 2.3).
Ora, nel caso concreto, con
decisione del 20 gennaio 2006 l’UAI, dopo aver esperito gli accertamenti medici
ed economici del caso, in particolare tramite il dr. __________, per quanto
riguarda la patologia reumatologica e l’__________, per la patologia
psichiatrica, ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato presentando
l’assicurato un’abilità lavorativa dell’80% in attività adeguate (doc. AI
31-1).
In sede di complemento
all’opposizione cautelativa del 6 marzo 2006 l’avv. RA 1 ha contestato la
valutazione della capacità lavorativa residua effettuata dall’amministrazione e
la conseguente valutazione delle attività ritenute esigibili per l’assicurato
(doc. AI 37-1).
Nella
decisione su opposizione l’UAI ha ammesso di aver semplicemente fatto esperire
due perizie settoriali senza aver effettuato una valutazione globale dei
singoli gradi di inabilità lavorativa e chiarito se questi si possano sommare
e, se del caso, in quale misura. Per tale ragione ha accolto l’opposizione e proposto
la retrocessione degli atti affinché venga esperito un accertamento peritale
pluridisciplinare.
La problematica trattata
nella presente fattispecie è da ritenersi complessa in quanto concerne in
primis il tema della cumulabilità o meno dei singoli gradi
di inabilità lavorativa di un assicurato e il giudizio sul grado complessivo
dell’incapacità lavorativa che, di regola, va eseguito nell’ambito di una
perizia pluridisciplinare.
Su questo
argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le
perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008
pag. 203 e segg. (245-249).
In
secondo luogo in sede di perizia psichiatrica all’assicurato è stata
diagnosticata una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4), per
la quale il TFA ha ammesso la necessità dell’assistenza di un avvocato
per la procedura di opposizione visto che si trattava di applicare la
giurisprudenza relativa a questa patologia, vedi la sentenza I 319/05 del 14 agosto 2006 (cfr. consid. 2.3.).
Il TCA
ha ammesso la necessità dell’assistenza di un avvocato in una fattispecie
relativa alla valutazione psichiatrica inerente la sindrome da dolore
somatoforme in una sentenza dell’8 ottobre 2008 (inc. 32.2007.250).
Questa
Corte ha inoltre ritenuto necessario l’intervento di un legale nel caso di un
assicurato che contestava il grado di inabilità lavorativa accertato da una
perizia pluridisciplinare del SAM e dove l’amministrazione ha dovuto procedere
ad una nuova valutazione dei referti medici presentati dal ricorrente (inc.
32.2007.195).
Alla luce di quanto appena
esposto è a torto che l’Ufficio AI ha ritenuto non necessario o perlomeno non
indicato l’intervento di un avvocato e concluso che l’insorgente poteva
difendersi senza ricorrere ad un legale.
Per quanto riguarda gli
altri presupposti – non analizzati dall’Ufficio AI – cumulativamente necessari
per riconoscere il diritto all’assistenza giudiziaria in sede amministrativa,
il TCA rileva quanto segue.
Le conclusioni
dell’opposizione interposta dall’assicurato non erano prive di possibilità di
esito favorevole.
Inoltre, l’assicurato,
beneficiario di prestazioni assistenziali, è chiaramente indigente (cfr. doc. AI
37-9).
Gli atti vanno quindi
rinviati all’Ufficio AI affinché si pronunci sull’importo spettante
all’assicurato (cfr. DTF 131 V 153).
2.5. L’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio anche nella presente
procedura (doc. I)
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,
patrocinato dall’avv. RA 1 ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI
di fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili.
Secondo
la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva
d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124
V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C.,
U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999
nella causa E.T.).
2.6. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. II ricorso
è accolto.
2. RI 1 è
posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio per la
procedura amministrativa.
§ Gli atti sono rinviati
all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.4.
Fatti
3. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili
(IVA inclusa), ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria
e gratuito patrocinio dell’8 settembre 2008.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
Considerandi
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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