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Decisione

32.2008.154

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29 aprile 2009Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la

Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006 concernente un caso di assicurazione

per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione

l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Ad

esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale

ha sottolineato che:

" (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la

divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (...)"

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur

probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF

125 V 351 consid. 3a p. 352)

qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il

convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence

entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV

Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]),

on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou

le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou

plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va

différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement

vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont

suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)”

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.6. Nel caso di

specie, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della

documentazione medica agli atti, non può confermare l’operato

dell’amministrazione, in quanto non tutte le problematiche dell’interessato

sono state sufficientemente chiarite.

2.6.1. Questo

Tribunale constata infatti che, da una parte, dal profilo somatico, il dr. __________

del SMR ha correttamente ritenuto l’assicurato, in base alla valutazione medica

eseguita dal cardiologo curante, dr. __________, inabile al lavoro al 100%

nella sua attività, ma abile al lavoro al 70% in attività leggere adeguate,

rispettose dei suoi limiti funzionali (doc. 17-1).

Questa valutazione è poi stata condivisa anche

dal dr. __________ del SMR (doc. XIV/bis).

Il TCA

concorda con queste valutazioni del SMR, che si fondano, del resto, su quanto

attestato dallo stesso dr. __________, specialista FMH in cardiologia, curante

dell’interessato fin dal 23 maggio 2006.

Il dr. __________

ha, difatti, a più riprese, attestato che l’assicurato è da considerare totalmente

inabile al lavoro nella sua precedente attività, pesante, di muratore, ma abile

al 70% in attività leggere adeguate.

Nel referto del 1° luglio 2007 indirizzato

all’UAI, lo specialista ha infatti rilevato che l’interessato, affetto da una

cardiopatia dilatativa di origine idiopatica da maggio 2006, va considerato

inabile al 100% quale muratore a partire dal 24 maggio 2006 (cfr. doc. 6-1),

aggiungendo che, a partire dal 1° gennaio 2007, l’interessato è da ritenere abile

al lavoro al 70% in un’attività adeguata alle sue condizioni di salute

(cfr. doc. 6-5, il corsivo è della redattrice).

Tali conclusioni emergono del resto anche dal referto

del 12 giugno 2007, redatto dal dr. __________ per conto dell’assicuratore

malattia, nel quale, posta la diagnosi attiva di “cardiopatia dilatativa di

origine idiopatica con ventricolo sinistro leggermente dilatato con lieve

ipertrofia eccentrica, ipocinesia diffusa, contrazione asincrona

Considerandi

antero-settale, FE circa 35%; lieve disfunzione diastolica; coronarie blande (coronarografia

del 16 giugno 2006)”, ha concluso che l’assicurato “non potrà più riprendere

l’attività precedente di muratore”, ritenendo per contro esigibile, nella

misura del 70%, “attività strettamente leggere, da svolgersi in posizione

prevalentemente seduta, con l’obbligo di sollevare e/o portare ma non

ripetutamente o per lunghi tratti pesi fino a un massimo di 5-10 kg” (doc. 6-6, il corsivo è della

redattrice).

Il dr. __________

ha poi ribadito queste sue conclusioni nel referto del 16 settembre 2007 (cfr.

doc. 12-9, in cui lo

specialista ha nuovamente indicato che l’assicurato non può più svolgere

l’attività di muratore, ma può effettuare, nella misura del 70%, “un lavoro

strettamente leggero, da svolgersi in posizione prevalentemente seduta”, il

corsivo è della redattrice).

Il TCA

constata poi che, contrariamente a quanto preteso dall’insorgente, nel referto

del 21 ottobre 2008, il dr. __________ ha espressamente rilevato che, in

occasione della visita specialistica del 15 ottobre 2008, “la capacità di

sforzo appare ridotta in maniera lieve-moderata, in modo simile a quanto

osservato negli ultimi anni”, concludendo quindi che “dal lato

cardiologico non vi sono dunque cambiamenti di rilievo” (doc. A2, il

corsivo è della redattrice).

Alla luce

di queste chiare considerazioni del dr. __________, il TCA non ha motivo per ritenere

non corretta la valutazione della capacità lavorativa residua dell’interessato,

dal profilo cardiologico, operata dal SMR, sulla base di quanto espressamente

attestato dal medico curante, specialista in materia.

La

valutazione del medico SMR relativa ad una capacità lavorativa del 70%

dell’assicurato, dal profilo somatico, in attività adeguate non può essere

contraddetta, come preteso dal ricorrente, dal certificato medico del 4

settembre 2008 del dr. __________, spec. FMH in medicina interna, il quale ha

attestato che “trattandosi di una malattia in continua progressione ed

evoluzione, con tendenza al peggioramento nonostante i trattamenti in atto,

ritengo che anche lavori che comportano un lieve sforzo fisico non siano più

proponibili” (doc. III/2).

Come correttamente indicato dal dr. __________

del SMR, nelle sue annotazioni del 29 settembre 2008, “l’esigibilità funzionale

fornita dal curante dr. __________ in pratica conferma l’esigibilità presa in

considerazione (attività leggera, sedentaria) (cfr. doc. VIII/bis, il corsivo è

della redattrice).

Il TCA condivide queste considerazioni del medico

SMR, dato che nel referto del 4 settembre 2008, il dr. __________ ha aggiunto

che “l’unica attività fattibile, a mio avviso, è quella sedentaria di

ufficio o al massimo di controllo tipo guardiano notturno o simili, senza

necessità di fare sforzi di alcun tipo (che potrebbero peggiorare la situazione

e in ogni modo non sarebbero fattibili vista la minima “caricabilità” del

paziente” (doc. III/2, il corsivo è della redattrice).

Quanto alla presenza pure di “patologie

importanti a carico delle spalle, più volte operate”, come indicato dal dr. __________

nel suo referto del 4 settembre 2008 (cfr. doc. III/2), il dr. __________ del

SMR, nelle sue annotazioni del 29 settembre 2008, ha rilevato che “per quanto concerne

la problematica delle spalle, va precisato che l'assicurato, dopo gli

interventi, ha ripreso in modo regolare la sua attività di muratore al 100%.

L'attività ritenuta attualmente quale esigibile risulta in pratica priva di

sollecitazioni per le spalle" (doc. VIII/bis).

Il TCA non ha motivo per discostarsi nemmeno da

queste considerazioni del medico del SMR.

Si

ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140.

e 129 V 4).

2.6.2

D’altra

parte, il TCA sottolinea che, come correttamente rilevato dal dr. __________

del SMR, nelle sue annotazioni del 10 novembre 2008, dal referto del 21 ottobre

2008.

del dr. __________ emerge un possibile peggioramento dello stato di salute

dell’interessato a causa dell’insorgenza di una problematica psichiatrica,

che necessita di una valutazione a livello specialistico (cfr. doc. XIV/bis, il

corsivo è della redattrice).

Per

costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto

esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 16 luglio 2008 – quando si ritenga che

fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento

retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25

consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V

366.

consid. 1b).

In concreto, il referto del dr. __________ del 21 ottobre 2008

(doc. A2) è successivo alla decisione impugnata: esso va tuttavia preso in

considerazione, dato che il dr. __________ ha messo in evidenza l’esistenza di

una patologia psichiatrica con influsso sulla capacità lavorativa insorta “nel corso degli ultimi anni, ma

soprattutto degli ultimi mesi” (doc. A2, il corsivo è della redattrice).

Pertanto,

potendo questo referto permettere di accertare lo stato di salute

dell’assicurato antecedente al provvedimento contestato, tale rapporto è

rilevante ai fini del presente giudizio. Esso è suscettibile di mettere in

evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione precedente la

decisione del 16 luglio 2008 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).

Al riguardo, il TCA non può condividere il parere

del dr. __________ del SMR, laddove ritiene che questo possibile peggioramento

delle condizioni di salute dell’interessato sia insorto posteriormente alla

decisione impugnata (cfr. doc. XIV/bis).

Dato

che il dr. __________ ha messo in rilievo l’insorgenza di una problematica

psichiatrica importante “nel corso degli ultimi

anni, ma soprattutto degli ultimi mesi”, non

è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti specialistici,

concludere con sufficiente tranquillità che il peggioramento dello stato di

salute dell’interessato, dal profilo psichiatrico, si sia realizzato dopo

l’emissione della decisione impugnata.

Come

giustamente indicato dal dr. __________, quindi, il peggioramento dello stato

di salute dell’interessato, a causa dell’insorgenza di una problematica

psichiatrica, “dovrà essere valutato a livello specialistico” (doc. XIV/bis,

il corsivo è della redattrice).

Gli atti

vanno quindi rinviati all’UAI affinché faccia allestire una perizia

psichiatrica al fine di chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le

ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del ricorrente.

2.6.3

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non

viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il

principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.

136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un

diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o

una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza

è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.

560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF

che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare

d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora,

secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è

quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità

della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia

agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della

procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore

che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa

giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad

essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie

lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA

35.2004.100

del 9 marzo 2005).

D’altra

parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA

2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia

apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare

generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria,

ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente

accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,

affinché faccia allestire al più presto una perizia psichiatrica, al fine di

chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla

capacità lavorativa del ricorrente.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, tenuto conto pure della patologia

cardiologica dell’interessato, l’amministrazione si determinerà nuovamente sul

diritto alla rendita dell’assicurato.

2.7

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 16 luglio 2008 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.6.3..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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