32.2008.156
Rendita limitata nel tempo. A ragione l'Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dopo l'anno di carenza e soppresso la prestazione tre mesi dopo il miglioramento dello stato di sa
8 maggio 2009Italiano44 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2008.156
Data decisione, Autorità:
08.05.2009, TCA
Titolo:
Rendita limitata nel tempo. A ragione l'Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dopo l'anno di carenza e soppresso la prestazione tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute ritenuto il grado d'invalidità non più pensionabile
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 29 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.156
FS/sc
Lugano
8 maggio 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 11 settembre 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 28 luglio 2008 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1955, attivo, da ultimo a tempo parziale quale giardiniere presso il __________
(doc. AI 9/1-3), nel mese di settembre 2006 ha inoltrato una richiesta di
prestazioni AI per adulti indicando quale danno alla salute “(…) sostituzione
della radice aortica e dell’aorta ascendente (…)” (doc. AI 5/1-8).
1.2. Esperiti
gli accertamenti del caso, con decisione 28 luglio 2008 (doc. AI 41/2-9), preavvisata
il 24 luglio 2007 (doc. AI 25/1-4), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato
il diritto a un quarto di rendita dal 1. aprile 2006 al 31 marzo 2007 argomentando:
"
(...)
Dall'aprile 2005 (inizio dell'anno di attesa) la sua
capacità lavorativa è limitata in modo rilevante.
● La documentazione medica
acquisita all'incarto oggettiva dapprima la completa incapacità lavorativa in
qualsiasi professione, mentre dal mese di ottobre 2005 fa stato un'incapacità
del 50%.
● Potrebbe quindi svolgere
attività generiche non richiedenti qualifiche professionali specifiche e
rispecchianti le indicazioni mediche (non sollevare - portare - spostare pesi
sopra i 10 kg, non restare sempre in piedi - seduto senza poter cambiare
posizione di tanto in tanto, non anteflettere - ruotare il rachide specialmente
da seduto) reperibili sul mercato libero del lavoro sia nel settore secondario
(operaio generico nell'industria farmaceutica, alimentare, meccanica con mansioni
d'assemblaggio, produzione, stampa, rifinitura, controllo / sorveglianza del
funzionamento e della qualità,...) che nel settore terziario (custode, fattorino,...).
A seguito della recente sentenza del TCA del 12 giugno
2006 e delle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle
assicurazioni è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella
TA13) che erano stati utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone quindi
che il reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei
valori nazionali (tabella TA1). Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella
elaborata dall'Ufficio federale di statistica l'assicurato nel 2004 avrebbe
potuto realizzare un salario mensile di Fr. 4'588.-- (categoria 4.2: attività
semplici e ripetitive, valore mediano). Riportando questo dato su 41.6ore (cfr.
tabella B 9.2 pubblicata in La Vie Economique, 1/2-2006, p. 94) esso ammonta a
Fr. 4'772.-- mensili oppure a Fr. 57'258.- per l'intero anno.
Oltre alle limitazioni espresse in sede medica si
ritiene opportuno effettuare una riduzione del 5% per attività leggere.
Considerando un reddito di partenza di 57'258.- si effettua la riduzione del 5%
per i motivi menzionati sopra e del 50% relativa all'incapacità medico-teorica
ottenendo così un reddito da invalido di Fr. 27'198.-- per l'anno 2004.
Anno 2006:
Aggiornando il reddito da invalido
determinato per l'anno 2004 con i tassi di adeguamento salariale indicati
dall'Ufficio Federale di Statistica per gli anni 2005 (+ 1%) e 2006 (+ 1.2%),
ne risulta un reddito da invalido di Fr. 27'800.- per l'anno 2006.
● Di seguito si riporta il
calcolo effettuato per determinare il grado d'invalidità alla scadenza dell'anno
d'attesa:
Reddito annuale esigibile:
senza invalidità CHF
46'800.00
con invalidità CHF
27'800.00
Perdita di guadagno CHF
19'000.00 = Grado d'invalidità 41%
Dal mese di gennaio 2007 attività adeguate
come quelle sopra indicate sono esigibili in misura dell'80%.
Pur riconoscendo che il miglioramento dello
stato di salute è avvenuto a partire da gennaio 2007, non avendo a disposizione
Fatti
i rilevamenti statistici aggiornati, effettuiamo il paragone dei redditi per
l'anno 2006.
Salario da valido:
Come giardiniere presso __________, senza il
danno alla salute, l'A. avrebbe potuto percepire un salario di Fr. 46'800.- nel
2006 (da questionario DL: Fr. 1'800.- x 2 x 13).
Salario da invalido:
Anno 2004:
Oltre alle limitazioni espresse in sede
medica si ritiene opportuno effettuare una riduzione del 5% per attività
leggere. Considerando un reddito di partenza di 57'258.- si effettua la
riduzione del 5% per i motivi menzionati sopra e del 20% relativa
all'incapacità medico-teorica e si ottiene un reddito da invalido di Fr.
43'516.- per l'anno 2004.
Anno 2006:
Aggiornando il reddito da invalido
determinato per l'anno 2004 con i tassi di adeguamento salariale indicati
dall'Ufficio Federale di Statistica per gli anni 2005 (+ 1 %) e 2006 (+ 1.2%),
ne risulta un reddito da invalido di Fr. 44'479.- per l'anno 2006.
● Il
calcolo economico per la definizione del grado d'invalidità dal gennaio 2007:
Reddito annuale esigibile:
senza invalidità CHF
46'800.00
con invalidità CHF
44'479;00
Perdita di guadagno CHF
2'321.00 =Grado d'invalidità 5%
Contro il progetto di decisione notificato
il 24.07.2007, il rappresentante legale ha inoltrato le proprie osservazioni,
allegando un succinto certificato medico stilato il 15.10.2007 dal curante Dr. __________
di __________, allo scopo di imporre all'Ufficio Al un riesame del caso volto a
determinare l'asserito peggioramento dello stato di salute e della capacità di
lavoro, come pure ad effettuare un accertamento a livello medico psichiatrico.
Per questioni di competenza, il dossier è
stato di conseguenza nuovamente oggetto di attenzione da parte del nostro
Servizio medico regionale (SMR).
Con rapporto 19.11.2007 il SMR ha tuttavia
ritenuto che le osservazioni apportate dal Dr. __________ non possono
giustificare un cambiamento delle esigibilità al lavoro già precedentemente
messe in luce.
Per quanto attiene poi alla richiesta di
esami psichiatrici, tale eventualità è stata esclusa, in quanto, agli atti
dell'incarto, non sono stati rilevati certificati medici o indizi alcuni a
questo proposito (nessuna terapia specialistica, nessuna medicazione psichiatrica).
A fronte di queste considerazioni, non
rimane altro che confermare il contestato progetto di decisione.
(…)" (doc. AI 41/6-7)
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica ed
economica con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – ha chiesto:
"
(…)
I. In via principale
1. Il presente ricorso è accolto.
Di conseguenza la decisione 28 luglio 2008
dell’Ufficio dell’assicurazione invalidità viene così riformata:
Al ricorrente viene riconosciuto un grado
d’invalidità di almeno il 40% e almeno un quarto di rendita a decorrere dal
01.04.2006.
2. Protestata tasse spese e ripetibili.
Considerandi
II. In via subordinata
1.
Il ricorso è accolto.
Di conseguenza:
la decisione 28 luglio 2008 dell’Ufficio
dell’assicurazione invalidità è annullata. Gli atti vengono retrocessi all’UAI
affinché proceda con l’allestimento di ulteriori esami medici volti a determinare
la reale capacità lavorativa dell’assicurato, rispettivamente la sua reale ed
oggettiva capacità di guadagno.
2.
Protestata tasse spese e ripetibili.
(…)." (I, pag. 6)
1.4
Con
la risposta di causa l’Ufficio AI – rilevato che “(…) in concreto la capacità
lavorativa residua dell’assicurato è stata valutata dal cardiologo e dal
Servizio medico regionale dell’AI, che ha anche tenuto conto del certificato
15.10.2007
del Dr. __________, il quale indica genericamente una incapacità lavorativa
del 50% come giardiniere. Si osserva che la valutazione del SMR, alla base
della decisione contestata, scaturisce dall’attenta valutazione dell’intera
documentazione medica agli atti ed è coerente con la valutazione del cardiologo
del-l’assicurato di una piena capacità lavorativa nell’attività di giardiniere
con eventuale leggera diminuzione della capacità fisica e il certificato
15.10.2007
del Dr. __________ non pone limitazioni per attività adatta
(leggera), determinante per l’invalidi-tà. (…)” (IV, pag. 2) – ha chiesto di
respingere il ricorso.
1.5
Con
scritto 25 settembre 2008 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il certificato medico
12.
settembre 2008 del dr. __________.
La
lettera dell’avv. RA 1 unitamente al certificato medico 12 settembre 2008 del
dr. __________ sono stati notificati all’Ufficio AI con possibilità di
presentare osservazioni scritte.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D.
SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA
del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella
causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00;
STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002
pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26
ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2
Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante
(momento della nascita dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato
antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI
non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito
fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3
Oggetto
del contendere è la questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto
all’assicurato il diritto a un quarto di rendita dal 1. aprile 2006 al 31 marzo
2007.
L’assicurato,
contestata la valutazione medica e economica, postula il diritto ad almeno un
quarto di rendita dal 1. aprile 2006 e a tempo indeterminato e, in via
subordinata, il rinvio degli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti.
2.4
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di
regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età
dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i
due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128
V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della
decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione
è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare
se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata
una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA
inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003
nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002
nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9
agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno
2003.
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5
Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile
per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi
citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I
166/03, consid. 3.2)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05
del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.6
Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF
125.
V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I
597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre
2005.
nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04;
STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004
nella causa T., I 299/03).
Al
riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006
N. 39 pag. 182.
A
sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità
del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il
futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,
d’ufficio o su richiesta.
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17.
LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener
conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso
perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è
applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC
1984.
pag. 137).
2.7
AI
sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI:
"
il diritto alla rendita
secondo l'articolo 28 nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato:
a) presenta un'incapacità permanente di guadagno pari
almeno al 40 per cento, oppure
b) è stato, per un anno e senza notevoli
interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media."
(sottolineatura del redattore)
Secondo
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI
nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e
senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media.
Di
regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una
diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a
quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato
non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa
(DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281, 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità
di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 p. 126).
Alla
scadenza del termine di 360 giorni l'assicurato deve presentare un'incapacità –
questa volta – di guadagno del 40% almeno, che verrà definita secondo i disposti
dell'art. 28 LAI.
L'ammontare
della rendita che verrà versata dipende dal grado d'incapacità di lavoro
durante il periodo di carenza e di quello dell'incapacità di guadagno residua
dopo i 360 giorni.
Di
conseguenza una rendita intera potrà essere riconosciuta solo se l'incapacità media
di lavoro durante l'anno di carenza è stata di due terzi almeno e se in seguito
sussiste un'incapacità di guadagno di perlomeno pari grado (RCC 1980 p. 263).
Pertanto se l'incapacità media di lavoro è stata del 60% durante 360 giorni,
l'assicurato non avrà diritto per cominciare che ad una mezza rendita anche se
allo scadere del termine la sua incapacità di guadagno supera i due terzi. Inversamente,
se dopo 360 giorni di incapacità media di lavoro di oltre due terzi l'incapacità
di guadagno è scesa al 60%, l'assicurato avrà diritto unicamente ad una mezza
rendita d'invalidità (Valterio, op. cit. pag. 222s, Pratique VSI 1998 pag.
126-127).
Se
l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante almeno 30 giorni consecutivi,
il termine di 360 giorni viene interrotto (art. 29ter OAI).
2.8
Nell’evenienza
concreta dagli atti di causa risulta quanto segue.
Il
dr. __________, FMH in medicina generale, nel rapporto medico 5 ottobre 2006
(doc. AI 11/1-4) – posta la diagnosi di “(…) cardiopatia dilatativa – st. d.
sostituzione della radice aortica ascendente (19.4.05) – ipertensione arteriosa
– ipercolesterolemia – sovrappeso – discopatia L5-S1 – epatopatia (…)” (doc. AI
11/3), attestata un’incapacità nella sua attività esercitata del 100% dal 18
aprile 2005 al 30 settembre 2005 e del 50% dal 1. ottobre 2005 [“(…) trattasi
di un paziente che lavora come giardiniere presso il __________ attualmente al
50% in quanto un’attività superiore visto le problematiche di cui soffre non
sarebbe possibile. Il paziente è tutt’ora coagulato sotto terapia medica
controlli regolari. Dal profilo cardiologico è seguito dal Dr. med. __________,
allego l’ultimo rapporto. (…)” (doc. AI 11/4)] e ritenuto uno stato di salute
stazionario e suscettibile di miglioramento –, non si è espresso
chiaramente in merito alla capacità lavorativa in altre attività osservando che
“(…) altre attività non credo entrino in linea di conto. Il paziente viste le
patologie può lavorare a mio modo di vedere solo al 50%. (…)” (doc. AI 11/2)
Il
dr. __________ FMH in medicina interna spec. cardiologia, nel rapporto medico
13.
novembre 2006 (doc. AI 13/1-3) – posta la diagnosi con influsso sulla capacità
lavorativa di “(…) stato dopo sostituzione della radice aortica e dell’aorta ascendente
(condotto valvolato SJM 27 mm) per aneurisma aorta ascendente (…)” (doc. AI
13/1) –, ha espresso la seguente valutazione: “(…) ad un anno
dall’intervento, vi è una buona funzione della protesi meccanica in posizione
aortica dopo sostituzione della valvola stessa tramite condotto valvolato (per aneurisma
dell’aorta ascendente). Anche la malattia ipertensiva è sotto controllo, noto
che all’eco non è più presente il pregresso quadro di ipertrofia eccentrica. A
paz. cordialmente compensato la funzione sistolica del ventricolo sx è conservata,
con un valore di EF valutato a 55-60%. Importante per il paz. l’anticoagulazione
orale e profilassi dell’endocardite batterica. Visto il buon risultato
operatorio e la buona funzione sistolica del vs. ritengo il paz. abile al lavoro,
nella sua attività di giardiniere al 100%, questo comunque evitando sforzi intensi.
(…)” (doc. AI 13/2).
Il
dr. __________, medico SMR, nel rapporto medico 28 marzo 2007 (doc. AI 20/1-3) – posta la
diagnosi principale di “(…) esiti di sostituzione valvola aortica e radice
aortica per aneurisma 4.2005 (…)” e quale ulteriore diagnosi con influsso sulla
capacità lavorativa quella di “(…) sindrome lombare con obesità su/con
discopatia L4/5, rilevati i seguenti limiti funzionali: “(…) non sollevare/portare/spostare
pesi > 10 kg, non dover
restare sempre in piedi/seduto senza poter cambiare posizione di tanto in
tanto, non dover anteflettere/ruotare il rachide specialmente da seduto (…)” e
attestata un’incapacità lavorativa nella sua attività del 100% dall’aprile 2005
e del 50% dall’ottobre 2005 e una capacità lavorativa dell’80% in un’attività
adeguata dal gennaio 2007 –, ha espresso la seguente raccomandazione:
"
(...)
Giardiniere
Buona documentazione medica agli atti.
Buon risultato cardiochirurgico (vedi rapporto dr. __________
cardiologo curante) con ripresa dell’abilità lavorativa teorica parzialmente
evitando i lavori di tipo pesante.
In più vi è anche però una discopatia lombare che
limita ulteriormente le esigibilità lavorative come da rapporto dr. __________.
Dopo queste considerazioni un’attività adeguata a
livello medico teorico è quindi esigibile in forma almeno del 80% considerando
lentezza d’esecuzione e quindi ciononostante rendimento ridotto.
Buona prognosi di stabilità clinica a medio termine.
Ulteriori accertamenti medico assicurativi non sono a
questo punto indicati." (doc. AI 20/2)
L’Ufficio
AI – sulla base degli atti medici appena descritti e ritenuto il rapporto
finale 18 giugno 2007 del consulente in integrazione professionale (doc. AI
24/1-4) – ha quindi riconosciuto all’assicurato il diritto a un quarto di
rendita dal 1. aprile 2006 al 31 marzo 2007.
2.9
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in
fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite
nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che,
nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,
hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state
realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi
concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161,
DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986
pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversiche-rungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI
2001.
pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero
apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di
determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le
perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta
senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è
quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e
di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che
possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza
di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri
rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.
3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile
2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito
che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve
essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il
TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai
medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant
d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a
admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de
l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs
rien valoir de tel. (…)"
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05,
consid. 3.2)
Per quel che riguarda i rapporti del medico
curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere
conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16
ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e
periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto
segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a
p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,
il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence
entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.
2.2.1
et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et
procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins
traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces
médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été
ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour
remettre en cause les conclusions de l'expert.
(…)" (cfr. STFA del 16 ottobre nella causa N.,9C_142/2008, consid. 2.2)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso
deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag.
571.
seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate
alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D.
Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie
Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg.
(249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.10
Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in
materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede
ragioni che gli impediscano di far proprie le valutazioni del dr. __________,
medico SMR, il quale, valutata la documentazione medica agli atti, è giunto ad
una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito all’inca-pacità
lavorativa nella sua attività del 100% dall’aprile 2005 e del 50% dall’ottobre
2005, rispettivamente alla capacità lavorativa dell’80% in un’attività adeguata
dal gennaio 2007.
Va
qui innanzitutto ricordato che in ambito LAINF, il TFA ha precisato che
i pareri redatti dai medici della __________ hanno pieno valore probatorio,
anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza
visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella
causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95). Analogamente, visto come il medico SMR si fondi su validi reperti
medici di specialisti e sugli esiti di indagini svolte, bisogna concludere che
la sua valutazione ha valore anche se non ha visitato il paziente.
Il
TCA rileva inoltre che il dr. __________ ha attestato un’incapacità lavorativa
avuto riguardo in particolar modo alla patologia cardiaca. Infatti egli ha
attestato un’incapacità lavorativa del 100% dal 18 aprile 2005 (data questa che
coincide con l’inizio del ricovero presso il reparto di Cardiochirurgia del __________;
cfr. doc. 3/1 dell’incarto cassa malati) e, al suo rapporto medico 5 ottobre 2006
(doc. AI 11/1-4), ha allegato solo la valutazione 23 maggio 2006 del dr. __________.
Il
dr. __________, nel suo rapporto 13 novembre 2006 (doc. AI 13/1-3), ha poi
descritto il miglioramento della situazione valetudinaria a un anno
dall’intervento e ha concluso che “(…) visto il buon risultato operatorio e la
buona funzione sistolica del vs. ritengo il paz. abile al lavoro, nella sua
attività di giardiniere al 100%, questo comunque evitando sforzi intensi. (…)”
(doc. AI 13/2).
Anche
con gli ulteriori certificati medici 15 ottobre 2007 (doc. AI 36/1) e 12 settembre
2008.
(doc. F), il dr. __________ non ha fornito alcun reperto attestante altri
esami medici intrapresi, ha posto le diagnosi note e confermato un’inabilità al
lavoro del 50% nella sua attività di giardiniere, senza tuttavia pronunciarsi
in merito alla capacità lavorativa in un’attività adeguata.
Del
resto, anche se più volte preannunciati, l’assicurato non ha mai prodotto i risultati
degli asseriti ulteriori esami medici.
Va
qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle
parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove
necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Quanto
alla necessità di intraprendere un accertamento psichiatrico, il TCA rileva che
agli atti non figura alcun atto medico che evidenzi una problematica in questo
senso e che è solo il rappresentante dell’assicurato che, senza produrre alcunché
a sostegno, ritiene opportuno esperire un accertamento di questa natura allorquando
nemmeno il suo medico curante mai lo abbia indicato.
Al
riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 19 novembre 2007, ha osservato
che “(…) in fase di audizione vengono riportate delle osservazioni di parte del
medico curante che non giustificano un cambiamento delle esigibilità note. Patologie
psichiatriche non sono da valutare in questa fase di audizione in quanto non vi
sono agli atti atti medico la minima annotazione in questo senso (non terapie
specialistiche di questo genere in atto e non medicazione psichiatrica). In
altre parole le osservazioni mediche attuali non permettono di modificare
quanto già esposto antecedentemente. (…)” (doc. AI 37/1).
Si
ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e
129.
V 4).
2.11
Per
poter beneficiare del diritto ad una rendita occorre che l’assicurato, dopo
l’anno di carenza, presenti un grado d’inva-lidità (quindi un’incapacità questa
volta di guadagno) ai sensi dell’art. 28 LAI.
Dall’art.
29.
cpv. 1 lett. b LAI la giurisprudenza ha infatti dedotto che, in caso di
stato patologico labile, esiste un’interazione tra, da una parte, la nascita
del diritto alla rendita e, d’altra parte, la sua entità e le basi di calcolo,
benché sono applicabili delle condizioni differenti. Pertanto, un’incapacità
lucrativa del 40% almeno imputabile a un’affezione labile non fonda alcun
diritto, qualora non vi sia stata preliminarmente un’ina-bilità lavorativa
perlomeno equivalente durante il precedente anno di carenza. Al contrario,
un’incapacità lavorativa del 40% almeno nel corso di un anno non è di per sé
sufficiente a fare nascere un diritto, essa deve essere perciò seguita da
un’incapacità di guadagno perlomeno equivalente. Tutto ciò vale per tutti i
tipi di rendita definiti dalla legge (art. 28 cpv. 1 LAI. Il tasso medio
d’inabilità lavorativa durante un anno e l’incapacità lucrativa presente alla
scadenza del periodo di carenza, devono essere cumulati e raggiungere il grado
minimo legale necessario per far nascere il diritto alla rendita (DTF 121 V 274
consid. 6b/cc; STFA del 25 ottobre 2006 nella causa B., I 632/05, consid. 4.1 e
del 17 agosto 2006 nella causa C., I 531/05 e I 543/05).
Nella
fattispecie, avuto riguardo all’evoluzione della capacità lavorativa
nell’attività di giardiniere questo Tribunale osserva che, conformemente
all’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. consid. 2.7), con il mese di marzo 2006 é
terminato l’anno di carenza ritenuto che a quel momento la media retrospettiva
dell’inca-pacità lavorativa ha raggiunto il 75% in media (600 [6 mesi al 100%
da aprile a settembre 2005] + 300 [6 mesi al 50% da ottobre 2005 a marzo 2006] :
12.
= 75).
Va qui ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei
redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (DTF
129.
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003.
nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid.
3.
, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa
S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G.
consid. 4.2, I 475/01), nel caso concreto sono determinanti
i dati del 2006 e del 2007 visto che l’amministrazione ha riconosciuto il diritto
a un quarto di rendita dal 1. aprile 2006 al 31 marzo 2007.
2.11.1
Riguardo
all’accertamento del reddito da valido, va ricordato che, è decisivo stabilire,
secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato
guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano
(STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella
causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti,
cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più
concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato
avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure
delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali
la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi
sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635
consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato
come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato
avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo
guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita
dei salari (RKUV 2000 n. U 400 pag. 381 e riferimenti; DTF 129 V 222 consid.
4.3.1
pag. 224) o comunque il salario che potrebbe
essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in
un'azienda simile (cfr. ad esempio la Circolare, edita dall'UFAS, sull'invalidità
e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità, cifra marg. 3025).
Il
Tribunale federale, in una sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio 2008 consid. 5.1,
ha ribadito che:
"
(…) occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi
concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe
di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività
precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid.
2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro
considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una
carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168
pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto
sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi
concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161
consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata). (…)"
Dagli
atti risulta che nel 2006, quale giardiniere a tempo pieno, l’assicurato avrebbe
potuto conseguire un reddito annuo pari a fr. 46'800.-- (3'600.-- x 13 = 46'800,
vedi doc. AI 9/2).
Nel
2007.
il reddito da valido ammonta invece a fr. 47'548.80 (fr. 46'800 + fr.
748.80
[pari alla variazione percentuale dei salari del 1.6% nell’anno 2007; cfr.
tabella B10.2 pubblicata in La vie économique 3-2009, pag. 99] = fr. 47'548.80).
2.11.2
Per
quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si
fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75 seg..
Tale
reddito va segnatamente determinato
sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario
teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo,
come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse
di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito
del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA del 5
settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
2.11.3
Utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio
federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che
presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,
pag. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pag. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media,
un salario mensile lordo pari a fr. 4’732.--.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 3-2009, pag. 98), esso ammonta a fr.
4'933.11 mensili oppure a fr. 59'197.32 annui pari al reddito ipotetico da
invalido per quest’anno (fr. 4'933.11 x 12, ritenuto che la quota di
tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid.
3a).
Nel
2007.
il reddito ipotetico da invalido ammonta invece a fr. 60'165.50 (fr. 59'197.32
x 2175 : 2140; cfr. tabella B 10.3, pubblicata in La
Vie économique, 3-2009, pag. 99).
Quanto
alla riduzione riconosciuta dal consulente in integrazione professionale nella
misura del 5% per attività leggere (doc. AI 24/2) e contestata dall’assicurato,
il TCA rileva quanto segue.
Per
costante giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla valutazione
dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e
6). Egli può tuttavia farlo in presenza di validi motivi.
Nella
presente fattispecie, a dipendenza del danno alla salute, l'assicurato è stato
sì giudicato in grado di esercitare un'attività sostitutiva, ma nella misura
del 50% dall’ottobre 2005 e dell’80% dal gennaio 2007 (cfr. consid. 2.10). In
una sentenza I 793/06 del 4 ottobre 2007, pubblicata in plädoyer 1/08 pag. 69 e
seg., l’Alta Corte ha avuto modo di confermare la necessità di procedere ad una
riduzione del reddito da invalido nel caso in cui l’assicurato sia in grado di
svolgere un’attività adeguata unicamente a tempo parziale. Tale riduzione deve
essere stabilita in maniera precisa. In quel caso, relativo a un assicurato
ancora abile al lavoro soltanto in misura del 50%, la riduzione del reddito è
stata quantificata al 10% (contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici,
che avevano considerato corretta una riduzione del 9%).
Tutto
ben considerato, quindi, conformemente alla giurisprudenza appena citata, il
TCA è dell’avviso che con una riduzione globale del 15% si tenga adeguatamente
conto delle specifiche circostanze del caso concreto, ossia del fatto che lavorando
a tempo parziale (50% rispettivamente 80%; cfr. consid. 2.10) l’interessato può
percepire un salario inferiore rispetto ad una persona impiegata al 100% e degli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute.
Ritenuti
i diversi gradi di inabilità lavorativa sopra appurati (cfr. consid. 2.10) – 50%
nel 2006 e 20% nel 2007 – e applicata la riduzione corretta del 15%, i redditi
da invalido ammontano infine a fr. 25'158.86 (fr.
59'197.32 x 50% ridotti del 15% = fr. 25'158.86) per il 2006 rispettivamente a fr.
40'912.54 (fr. 60'165.50 x 80% ridotti del 15% = fr. 40'912.54).
2.11.4
In
simili circostanze, ritenuti i redditi da valido e da invalido per il 2006 di fr. 46'800.-- rispettivamente di fr.
25'158.86 e per il 2007 di fr. 47'548.80 rispettivamente di fr. 40'912.54, il
grado d’invalidità deve essere cifrato per l’anno 2006 al 46% ([46'800 –
25'158.86] : 46'800 x 100 = 46.24% arrotondato al 46% secondo la giurisprudenza
di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) e per l’anno 2007 al 14% ([47'548.80 – 40'912.54] : 47'548.80 x 100 = 13.95%
arrotondato al 14%).
2.12
Dal
mese di aprile 2006 (dopo l’anno di carenza, cfr. consid. 2.11), visto il grado
d’invalidità del 46% (cfr. consid. 2.11.4), l’assicurato ha dunque diritto,
come rettamente stabilito dal-l’amministrazione, ad un quarto di rendita.
Considerato
il miglioramento dal mese di gennaio 2007 e ritenuto un conseguente grado d’invalidità
del 14% (cfr. consid. 2.11.4) a ragione l’Ufficio AI ha in seguito soppresso il
diritto alla rendita con effetto dal 1. aprile 2007 (tre mesi dopo il miglioramento
conformemente all’art. 88a OAI).
In
simili circostanze la decisione impugnata deve quindi essere confermata e il
ricorso respinto.
2.13
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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