Lexipedia

Decisione

32.2008.158

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 maggio 2009Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I

suddetti accertamenti sono stati notificati alle parti.

Con

lettera 20 aprile 2009 il rappresentante dell’assicurata ha cominicato al TCA

che “(…) non abbiamo particolari osservazioni da formulare, perché la relazione

medica conforta quanto espresso sul ricorso in oggetto. (…)” (XVIII).

Con

osservazioni 21 aprile 2009 l’Ufficio AI – rilevato che “(…) il Dr.

__________ […] ha affermato quanto segue: “[…] Valutazione: condivido

l’indicazione del Dr. __________ in merito all’esecuzione d’una perizia neutra

per definire esattamente i limiti funzionali dell’assicurata e l’evoluzione

della CL da 4.2007 a tutt’ora” – ha chiesto, in via principale, di rinviare

gli atti al fine di espletare i necessari accertamenti medici, in via

subordinata, di voler confermare la decisione impugnata.

considerato in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D.

SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA

del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella

causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00;

STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002

pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26

ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il

1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre

qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza

di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti

quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica

degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

Dal

momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante

(momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente

al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili.

Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al

tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

2.3. Oggetto

del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il

diritto a prestazioni.

L’assicurata

postula il diritto ad una mezza rendita dal 1. giugno 2007 e, in via

subordinata, il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché ordini l’allestimento

di una perizia.

2.4. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione

della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione

per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse

de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio

di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali

di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance

invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di

regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la

formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età

dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,

dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza

emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera

precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una

valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V

313).

Al

proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128

V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato

il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della

decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che

l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una

prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto

non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di

riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un

ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale

principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA

inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003

nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002

nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9

agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13

giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.5. Nell’evenienza

concreta dalla risposta di causa si evince che l’Ufficio AI si è basato sul

rapporto medico 20 settembre 2007 (doc. AI 13/1-4) nel quale il dr. __________,

FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia e primario dell’Ospedale regionale di __________,

– posta la seguente diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

“(…) OC lacerazione retinica. 07.01.2006 – OD stato dopo fotocoagulazione

lacerazione retinica. 07.01.2006 – OD fibroplasia epiretnica. Luglio 2006 – OD

stato dopo vitrectomia via pars-plana. 28.07.2006 – OD stato dopo

re-vitrectomia + facoemulsificazione. 13.03.2007 (Dr. Med. __________, __________)

(…)” e attestati i seguenti periodi di inabilità lavorativa nella sua attività

“(…) 100% dal 11.07.2006 al 13.11.2006 – 50% dal 14.11.2006 al 11.03.2007 –

100% dal 12.03.2007 al 08.04.2007 – 0% dal 09.04.2007 (…)” (doc. AI 13/1) – ha concluso

che la paziente è abile al lavoro nella misura del 100% dal mese di aprile

2007.

La

dr.ssa __________, medico SMR, con lettera 13 marzo 2008, – viste le osservazioni

presentate al progetto di decisione 8 febbraio 2008 (doc. AI 20/1) e l’allegato

rapporto 29 febbraio 2008 nel quale il dr. __________, FMH in medicina interna,

ha precisato che “(…) dall’occhio dx la paziente non vede bene, in modo

ondulato e fosco. Questo limita notevolmente la capacità di visione binoculare

e soprattutto rende difficile alla paziente di concentrarsi nel suo lavoro per

più di metà del tempo di lavoro. Dopo effettivamente 3-4 ore al computer deve

chiudere gli occhi. Non si tratta effettivamente di una visione monoculare ma

di una visione binoculare disturbata. E’ quindi difficile intervenire su tale

limitazione dal punto di vista medico. Ritengo necessario, anzi indispensabile

che la paziente limiti il suo tempo di lavoro al 50% per i motivi sopra descritti.

(…)” (doc. AI 20/2) e osservato che all’amministra-zione “(…) risulta che

l’assicurata potrebbe lavorare anche in attività precedentemente svolta con CL

100% grazie all’utilizzo di occhiali. (…)” (doc. AI 21/1) – ha chiesto al

dr. __________ di eprimersi in merito.

Con

lettera 16 luglio 2008 il dr. __________ ha risposto come segue:

"

(…)

mi riferisco alla sua lettera del 13.03.2008

riguardante la paziente summenzionata ed in particolare riguardante il grado di

capacità lavorativa della Signora RI 1 (il medico curante la ritiene abile solo

al 50%).

Concordo con l’opinione del suo medico e ritengo che in

questo caso un’invalidità del 50% sia ampiamente giustificata. Questa

affermazione è suffragata dal fatto che purtroppo la paziente inizia a soffrire

di un calo della visivo anche in OS.

Per questa ragione ho tardato nell’esprimermi dopo il

nostro colloquio telefonico. Infatti la Signora RI 1 è stata esaminata

ulteriormente e ho dovuto constatare la presenza di una degenerazione maculare

in OS. Questo nuovo fatto rende impossibile un recupero dell’attività al 100%.

(…)" (doc. AI 23/1)

Il

vicepresidente del TCA, con lettera 1. aprile 2009 – evidenziate le diverse valutazioni

a cui è giunto –, ha sottoposto al dr. __________ le annotazioni 24 luglio 2008

della dr.ssa __________ e gli ha chiesto di indicare il grado di capacità lavorativa

in altre attività adeguate e, in particolare, in quelle proposte dalla consulente

in integrazione professionale (XV).

Il

dr. __________, con lettera 6 aprile 2009 – dopo aver indicato le diverse percentuali

di capacità lavorativa nelle attività proposte dalla consulente in integrazione

professionale (in alcune il 50% in altre lo 0%) – ha precisato che “(…) ribadisco

inoltre che la Signora RI 1, essendo praticamente monocola e quindi priva di

stereopsia, non deve utilizzare apparecchi o attrezzi potenzialmente pericolosi

(contundenti, taglienti, perforanti, ecc.), situazioni a mia conoscenza non

presenti nelle proposte summenzionate. Andrebbero pure evitati lavori che

richiedano il maneggio di sostanze liquide o solide che possono arrecare

ulteriore danno alla salute. Mi permetto di evocare il fatto che lo stato

clinico della paziente purtroppo è ulteriormente peggiorato rispetto alla

valutazione del luglio 2008. L’acuità visiva di questa donna nell’occhio sano

si è ulteriormente ridotta ed è ora di 0.5 massimale con la migliore correzione.

Mi permetto di far notare che, essendo io il medico curante della paziente

stessa, le mie valutazioni potrebbero non essere totalmente obiettive. Suggerirei

a tal proposito una nuova valutazione peritale presso un collega non coinvolto

nella cura della paziente. (…)” (XVI).

2.6. Va

qui ricordato che perché un rapporto

medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera

completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto

di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena

conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle

correlazioni mediche o nell'apprezzamen-to della situazione medica; le conclusioni

dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26

agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 31; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa

M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della

procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che,

nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,

hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state

realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi

concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V

212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa

G.F.; STFA 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988

p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.),

la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati,

di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli

indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354). Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il

medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere

conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF

125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230). Se vi sono dei

rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza

valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un

rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U

329/01 e S., U 330/01).

2.7. Alla

luce della giurisprudenza suenunciata e viste le risultanze mediche sopra

esposte, questo Tribunale rileva che gli atti medici non consentono di

decifrare con chiarezza l’effettiva ripercussione delle affezioni agli occhi

sulla capacità lavorativa dell’assicurata, nella sua come in altre attività

adeguate dal mese di aprile 2007.

Ne

consegue che questo TCA reputa necessario l’allestimen-to di una perizia

specialistica – come del resto segnalato sia dal dr. __________ che dal dr. __________,

medico SMR, nelle annotazioni 20 aprile 2009 (XIX/1) – intesa ad addivenire ad

un chiaro e attendibile giudizio sullo stato di salute dell’assicura-ta e sulle

sue effettive ripercussioni invalidanti.

Non

potendo pronunciarsi compiutamente – senza i necessari accertamenti medici che

l’Ufficio AI vorrà predisporre – circa la capacità lavorativa e la sua evoluzione,

tanto quale impiegata che in un’attività adeguata, nemmeno l’amministrazio-ne

poteva già procedere ad una valutazione economica (da ritenersi prematura).

Alla

luce delle risultanze degli accertamenti effettuati il consulente in

integrazione professionale dovrà quindi aggiornare il proprio rapporto.

In

simili circostanze, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati

all’Ufficio AI affinché, effettuati i necessari accertamenti medici e

aggiornata la valutazione economica, si pronunci nuovamente sul diritto a

prestazioni.

2.8. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Vincente

in causa, la ricorrente, patrocinata RA 1, ha diritto ad un’in-dennità per

ripetibili (STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e DTF 126 V 11

seg. consid. 2).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti vengono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al consid.

2.7.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurata fr. 1’000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster