32.2008.158
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18 maggio 2009Italiano17 min
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Numero d'incarto:
32.2008.158
Data decisione, Autorità:
18.05.2009, TCA
Titolo:
Dagli atti non é possibile stabilire la ripercussione delle affezioni agli occhi sulla capacità lavorativa. Rinvio atti affinché l'Ufficio AI, allestita una perizia specialistica e aggiornata la valutazione economica, renda un nuovo provvedimento
DIRITTO ALLA RENDITA
RIPETIBILI
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.158
FS
Lugano
18 maggio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 settembre 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 18 agosto 2008 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1953, attiva quale impiegata presso la __________ (doc. AI 9/1-7),
nel mese di maggio 2007 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti
in quanto affetta da “(…) strappo alla retina (…)” (doc. AI 1/1-8).
1.2. Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 18 agosto 2008
(doc. AI 27/1-3), preavvisata l’8 febbraio 2008 (doc. AI 18/1-2), l’Ufficio AI
ha negato all’assi-curata il diritto a prestazioni, l’invalidità accertata non
essendo di grado pensionabile.
1.3. Contro
questa decisione l’assicurata, rappresentata RA 1, ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica con argomentazioni
di cui si dirà, se necessario, nel merito – ha chiesto di essere posta al beneficio
di una mezza rendita dal 1. giugno 2007.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI – confermandosi nelle proprie valutazioni e
con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, nel proseguio – ha chiesto di
respingere il ricorso.
1.5. Con
replica 17 novembre 2008 l’assicurata si è confermata nelle proprie allegazioni
e ha chiesto “(…) in via principale l’accoglimento del ricorso così come richiesto
il 12 settembre 2008, o, in via subordinata, una perizia neutra in modo da poter
stabilire con esattezza quali sono i reali disturbi della ricorrente e se realmente
esistono possibilità di un reinserimento in altra professione, tenuto conto
delle reali affezioni della signora RI 1. (…)” (VIII).
1.6. Con
duplica 1. dicembre 2008 l’Ufficio AI si è confermato nella risposta di causa.
1.7. Con
scritto 15 gennaio 2009 il rappresentante dell’assicurata ha ribadito la necessità
di un accertamento peritale.
1.8. Con
lettera 1. aprile 2009 il vicepresidente del TCA ha posto delle domande al dr. __________
che ha risposto con scritto 6 aprile 2009 (XV e XVI).
Fatti
I
suddetti accertamenti sono stati notificati alle parti.
Con
lettera 20 aprile 2009 il rappresentante dell’assicurata ha cominicato al TCA
che “(…) non abbiamo particolari osservazioni da formulare, perché la relazione
medica conforta quanto espresso sul ricorso in oggetto. (…)” (XVIII).
Con
osservazioni 21 aprile 2009 l’Ufficio AI – rilevato che “(…) il Dr.
__________ […] ha affermato quanto segue: “[…] Valutazione: condivido
l’indicazione del Dr. __________ in merito all’esecuzione d’una perizia neutra
per definire esattamente i limiti funzionali dell’assicurata e l’evoluzione
della CL da 4.2007 a tutt’ora” – ha chiesto, in via principale, di rinviare
gli atti al fine di espletare i necessari accertamenti medici, in via
subordinata, di voler confermare la decisione impugnata.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D.
SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA
del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella
causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00;
STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002
pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26
ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante
(momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente
al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili.
Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al
tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il
diritto a prestazioni.
L’assicurata
postula il diritto ad una mezza rendita dal 1. giugno 2007 e, in via
subordinata, il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché ordini l’allestimento
di una perizia.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di
regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età
dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,
dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza
emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera
precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una
valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V
313).
Al
proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128
V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della
decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che
l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una
prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto
non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di
riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un
ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA
inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003
nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002
nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9
agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13
giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Nell’evenienza
concreta dalla risposta di causa si evince che l’Ufficio AI si è basato sul
rapporto medico 20 settembre 2007 (doc. AI 13/1-4) nel quale il dr. __________,
FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia e primario dell’Ospedale regionale di __________,
– posta la seguente diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
“(…) OC lacerazione retinica. 07.01.2006 – OD stato dopo fotocoagulazione
lacerazione retinica. 07.01.2006 – OD fibroplasia epiretnica. Luglio 2006 – OD
stato dopo vitrectomia via pars-plana. 28.07.2006 – OD stato dopo
re-vitrectomia + facoemulsificazione. 13.03.2007 (Dr. Med. __________, __________)
(…)” e attestati i seguenti periodi di inabilità lavorativa nella sua attività
“(…) 100% dal 11.07.2006 al 13.11.2006 – 50% dal 14.11.2006 al 11.03.2007 –
100% dal 12.03.2007 al 08.04.2007 – 0% dal 09.04.2007 (…)” (doc. AI 13/1) – ha concluso
che la paziente è abile al lavoro nella misura del 100% dal mese di aprile
2007.
La
dr.ssa __________, medico SMR, con lettera 13 marzo 2008, – viste le osservazioni
presentate al progetto di decisione 8 febbraio 2008 (doc. AI 20/1) e l’allegato
rapporto 29 febbraio 2008 nel quale il dr. __________, FMH in medicina interna,
ha precisato che “(…) dall’occhio dx la paziente non vede bene, in modo
ondulato e fosco. Questo limita notevolmente la capacità di visione binoculare
e soprattutto rende difficile alla paziente di concentrarsi nel suo lavoro per
più di metà del tempo di lavoro. Dopo effettivamente 3-4 ore al computer deve
chiudere gli occhi. Non si tratta effettivamente di una visione monoculare ma
di una visione binoculare disturbata. E’ quindi difficile intervenire su tale
limitazione dal punto di vista medico. Ritengo necessario, anzi indispensabile
che la paziente limiti il suo tempo di lavoro al 50% per i motivi sopra descritti.
(…)” (doc. AI 20/2) e osservato che all’amministra-zione “(…) risulta che
l’assicurata potrebbe lavorare anche in attività precedentemente svolta con CL
100% grazie all’utilizzo di occhiali. (…)” (doc. AI 21/1) – ha chiesto al
dr. __________ di eprimersi in merito.
Con
lettera 16 luglio 2008 il dr. __________ ha risposto come segue:
"
(…)
mi riferisco alla sua lettera del 13.03.2008
riguardante la paziente summenzionata ed in particolare riguardante il grado di
capacità lavorativa della Signora RI 1 (il medico curante la ritiene abile solo
al 50%).
Concordo con l’opinione del suo medico e ritengo che in
questo caso un’invalidità del 50% sia ampiamente giustificata. Questa
affermazione è suffragata dal fatto che purtroppo la paziente inizia a soffrire
di un calo della visivo anche in OS.
Per questa ragione ho tardato nell’esprimermi dopo il
nostro colloquio telefonico. Infatti la Signora RI 1 è stata esaminata
ulteriormente e ho dovuto constatare la presenza di una degenerazione maculare
in OS. Questo nuovo fatto rende impossibile un recupero dell’attività al 100%.
(…)" (doc. AI 23/1)
Il
vicepresidente del TCA, con lettera 1. aprile 2009 – evidenziate le diverse valutazioni
a cui è giunto –, ha sottoposto al dr. __________ le annotazioni 24 luglio 2008
della dr.ssa __________ e gli ha chiesto di indicare il grado di capacità lavorativa
in altre attività adeguate e, in particolare, in quelle proposte dalla consulente
in integrazione professionale (XV).
Il
dr. __________, con lettera 6 aprile 2009 – dopo aver indicato le diverse percentuali
di capacità lavorativa nelle attività proposte dalla consulente in integrazione
professionale (in alcune il 50% in altre lo 0%) – ha precisato che “(…) ribadisco
inoltre che la Signora RI 1, essendo praticamente monocola e quindi priva di
stereopsia, non deve utilizzare apparecchi o attrezzi potenzialmente pericolosi
(contundenti, taglienti, perforanti, ecc.), situazioni a mia conoscenza non
presenti nelle proposte summenzionate. Andrebbero pure evitati lavori che
richiedano il maneggio di sostanze liquide o solide che possono arrecare
ulteriore danno alla salute. Mi permetto di evocare il fatto che lo stato
clinico della paziente purtroppo è ulteriormente peggiorato rispetto alla
valutazione del luglio 2008. L’acuità visiva di questa donna nell’occhio sano
si è ulteriormente ridotta ed è ora di 0.5 massimale con la migliore correzione.
Mi permetto di far notare che, essendo io il medico curante della paziente
stessa, le mie valutazioni potrebbero non essere totalmente obiettive. Suggerirei
a tal proposito una nuova valutazione peritale presso un collega non coinvolto
nella cura della paziente. (…)” (XVI).
2.6. Va
qui ricordato che perché un rapporto
medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto
di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena
conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamen-to della situazione medica; le conclusioni
dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26
agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 31; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa
M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della
procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che,
nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,
hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state
realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi
concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V
212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa
G.F.; STFA 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988
p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.),
la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati,
di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli
indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354). Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il
medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere
conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF
125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230). Se vi sono dei
rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza
valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un
rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U
329/01 e S., U 330/01).
2.7. Alla
luce della giurisprudenza suenunciata e viste le risultanze mediche sopra
esposte, questo Tribunale rileva che gli atti medici non consentono di
decifrare con chiarezza l’effettiva ripercussione delle affezioni agli occhi
sulla capacità lavorativa dell’assicurata, nella sua come in altre attività
adeguate dal mese di aprile 2007.
Ne
consegue che questo TCA reputa necessario l’allestimen-to di una perizia
specialistica – come del resto segnalato sia dal dr. __________ che dal dr. __________,
medico SMR, nelle annotazioni 20 aprile 2009 (XIX/1) – intesa ad addivenire ad
un chiaro e attendibile giudizio sullo stato di salute dell’assicura-ta e sulle
sue effettive ripercussioni invalidanti.
Non
potendo pronunciarsi compiutamente – senza i necessari accertamenti medici che
l’Ufficio AI vorrà predisporre – circa la capacità lavorativa e la sua evoluzione,
tanto quale impiegata che in un’attività adeguata, nemmeno l’amministrazio-ne
poteva già procedere ad una valutazione economica (da ritenersi prematura).
Alla
luce delle risultanze degli accertamenti effettuati il consulente in
integrazione professionale dovrà quindi aggiornare il proprio rapporto.
In
simili circostanze, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati
all’Ufficio AI affinché, effettuati i necessari accertamenti medici e
aggiornata la valutazione economica, si pronunci nuovamente sul diritto a
prestazioni.
2.8. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Vincente
in causa, la ricorrente, patrocinata RA 1, ha diritto ad un’in-dennità per
ripetibili (STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e DTF 126 V 11
seg. consid. 2).
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti vengono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al consid.
2.7.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI verserà all’assicurata fr. 1’000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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