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Decisione

32.2008.159

A ragione l'Ufficio AI, viste le risultanze della perizia del SAM, ha concluso che l'A. é abile al 70% nella sua professione e conseguentemente ha negato il diritto a una rendita

27 maggio 2009Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

I periti concludono che nell'attività finora svolta di

insegnante liceale lei va considerato abile al lavoro nella misura del 70 % a

decorrere dal gennaio 2006; ciò le comporta una parziale incapacità lavorativa

e dunque al guadagno quantificabile nella misura massima del 30 %.

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40 %, il

diritto alla rendita non esiste.

È possibile ottenere un miglioramento dello stato di

salute sottoponendosi alle cure necessarie.

Tuttavia, l'assicurato è invitato a prendere contatto

con il suo medico curante ed è reso attento già sin d'ora sull'obbligo di

mettere in atto tutte le misure terapeutiche possibili evidenziate in ambito

peritale dai sanitari del SAM, previa una presa a carico medica in modo tale da

migliorare il suo stato di salute e di riflesso la capacità lavorativa. Le

spese sanitarie che saranno originate da tali cure dovranno essere poste a

carico della Cassa malati nell'ambito della Lamal.

Qui di seguito vengono esposte le disposizioni federali

che regolano tale procedura.

La cifra marginale 1048 della Circolare sull'invalidità

e la grande invalidità (CIGI), disciplina che, in virtù dell'obbligo di ridurre

il danno (obbligo di autointegrazione), la persona assicurata deve adoperarsi

spontaneamente, per quanto possibile, a migliorare la capacità al guadagno o la

capacità di svolgere le mansioni consuete: In particolare, è tenuta a:

- trovare, accettare o conservare ogni

attività lucrativa esigibile adeguata alla sua invalidità;

- procedere a tutti i cambiamenti

possibili ed esigibili nella sua attività lucrativa o nel suo ambito di

competenze per sfruttare al meglio la capacità lavorativa residua (per esempio

chi prima svolgeva lavori prevalentemente manuali può assumere sempre più

compiti amministrativi);

- sottoporsi ad un trattamento

terapeutico esigibile se indicato a migliorare la capacità al guadagno in modo da

ridurre o sopprimere la rendita (per esempio eliminare i danni alla salute dovuti

all'abuso di alcool e nicotina oppure all'obesità; RCC 1984 pag. 359); che i

costi del trattamento medico siano assunti o meno dall'AI è irrilevante;

- cambiare, se necessario, domicilio se

vi sono adeguate possibilità di guadagno (RCC 1983 pag. 246, 1970 pag. 331).

Le sue osservazioni 24.06.2008 al progetto di decisione

sono state attentamente esaminate. L'aspetto medico è stato sottoposto ad esame

del nostro Servizio Medico Regionale (SMR) il quale indica che la RM della

colonna lombosacrale del 03.10.2007 conferma le già note lesioni, descrivendo

discopatie multisegmentali con osteocondrosi attiva e con spondilartrosi

multisegmentale come anche un solo lieve restringimento recessale S1 da

entrambi i lati ma nessun segno di conclamate radiculopatie.

Nella sua relazione del 25.02.2008, il Dr __________

conferma le diagnosi elencate all'occasione della precedente perizia SAM del

dicembre 2007 e non prende posizione sulla sua capacità lavorativa.

Le osservazioni del medico curante Dr __________ del

26.06.2008 non apportano alcun nuovo elemento clinico o paraclinico tale da

modificare le nostre prese di posizione anteriori.

Visto quanto sopra, il progetto di decisione viene

confermato.

(…)" (doc. AI 53/1-2)

1.3. Contro

questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il

quale – evidenziate alcune imprecisioni della perizia pluridisciplinare del SAM

e contestata la valutazione medica – ha chiesto di rivalutare il suo caso.

1.4. Il

16 settembre 2008 è pervenuta al TCA la dichiarazione medica 15 settembre 2008

del dr. __________ che è stata trasmessa all’Ufficio AI ai fini della risposta

di causa (IV e V).

1.5. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI – osservato che “(…) nel ricorso e nell'attestazione

15 settembre 2008 del Dr. __________ non vengono sollevati sul piano medico

fatti nuovi idonei a sconfessare le conclusioni della perizia SAM. Secondo la

giurisprudenza è il collegio di periti a dover valutare l’incapacità lavorativa

globale determinata da vari danni alla salute, come ha in effetti fatto la

perizia medica SAM (doc. 44-29 inc. AI). (…)” (VI, pag. 3) – ha chiesto di

respingere il ricorso.

in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D.

SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA

del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella

causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00;

STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002

pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26

ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il

1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre

qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza

di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti

quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica

degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

Dal

momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante

(momento della nascita dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato

antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI

non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito

fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

2.3. Oggetto

del contendere è sapere se la decisione 18 agosto 2008, con la quale l’Ufficio

AI ha negato all’assicurato il diritto ad una rendita, è conforme o meno alla

legislazione federale.

L’assicurato,

contestata la valutazione medica, ha chiesto una rivalutazione del suo caso.

2.4. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione

della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione

per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse

de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio

di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali

di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance

invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di

regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la

formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età

dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale

federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i

due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati

sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV

Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128

V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato

il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della

decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che

l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una

prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto

non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di

riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un

ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale

principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA

inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003

nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002

nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto

2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno

2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.5. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

Al

riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni

fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,

devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità

di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo

accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che

l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui

pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102

V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V

298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I

166/03, consid. 3.2)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,

la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento

di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa

da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05

del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.6. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il

grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a

se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende

verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per

il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI).

Se

tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della

domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile

una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita

l'amministrazione è obbligata a entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V

64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV

Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der

Invalidenversi-cherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86;

Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations,

Lausanne 1985, pag. 270).

Se

l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la

fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la

modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è

effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per

analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1

LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi,

Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in

Schaffauser/Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des

Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,

pag. 15; DTF 117 V 198).

2.7. Nel

caso concreto, con decisione 11 agosto 2004 cresciuta incontestata in giudicato

(doc. AI 19/1-2), l’Ufficio AI aveva respinto la prima

richiesta di prestazioni 20 gennaio 2004 (doc. AI 1/1-7) fondandosi sulla

perizia pluridisciplinare 29 luglio 2004 (doc. AI 18/1-20) nella quale i periti

avevano concluso che “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica

dell’A., nell’attività da ultimo esercitata come docente di tedesco al liceo __________

è da considerare nella misura del 75%. Questa valutazione tiene conto delle

patologie reumatologiche e del consulto psichiatrico descritti nei capitoli

precedenti. (…)” (doc. AI 18/10).

Nell’ambito

della seconda domanda 18 maggio 2007 (doc. AI 23/1-8), l’Ufficio AI – viste le annotazioni 18 settembre 2007

(doc. AI 38/1-2) nelle quali il dr. __________, medico SMR, ha concluso che

“(…) alla luce degli atti in nostro possesso, predominante risulta la patologia

psichiatrica che viene attestata dallo specialista curante con IL 50%, mentre

nella precedente perizia SAM il consulente psichiatra, Dr. __________, riteneva

due anni fa l’A. abile totalmente per la sua professione, mentre dal punto di

vista reumatologico l’A. risultava solo inabile nella misura del 50% per lavori

pesanti, al 25% per altre attività medio-leggere. Per valutare oggettivamente

un peggioramento dello stato di salute dell’A. in questione ritengo opportuno

richiedere un secondo parere valetudinario peritale c/o il SAM dove si

attesti l’effettivo peggioramento temporale dello stato di salute dell’A.,

rispettivamente i limiti funzionali per l’attuale attività lavorativa o in

altre attività adeguate. (…)” (doc. AI 38/2) –

ha ordinato una nuova perizia pluridisciplinare presso il SAM (doc. AI 39/1-2).

Dalla

perizia pluridisciplinare 31 marzo 2008 (doc. AI 44/1-49) risulta che i periti,

dopo aver esposto dettagliatamente l’a-namnesi e le constatazioni obiettive,

hanno fatto capo a quattro consultazioni specialistiche esterne, di natura

psichiatrica (dr. __________), neurologica (dr. __________), reumatologica (dr.

__________) e otorinolaringoiatrica (dr. __________).

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente

presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente

diagnosi:

"

5.1 Diagnosi con

influsso sulla capacità lavorativa:

Sindrome ansiosa generalizzata (ICD-10 F 41.1).

Disturbi misti di personalità (ICD-10 F 61.0) ansioso,

anancastico.

Cefalea mista di tipo emicranico e tensivo, con

evoluzione cronica probabilmente favorita anche da consumo eccessivo di

analgesici.

Sindrome lombospondilogena cronica con:

- avanzata osteocondrosi erosiva (Modic 1) L4-L5,

- osteocondrosi L5-S1 ed ernia discale senza

neurocompressione.

Sindrome cervicospondilogena cronica con:

- avanzate alterazioni degenerative

C3-C7 anamnestiche (referto rx 27.01.2005).

5.2 Diagnosi senza influsso sulla

capacità lavorativa:

Alluce rigido a ds. (artrosi della MTP I).

Stato dopo asportazione di un ganglio al polso sin. nel

gennaio 2007.

Discreto abbassamento fisiologico dell’udito nelle

frequenze alte, con presenza di un tinnito bilaterale." (doc. AI 44/21-22)

Sulla

base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, i periti

del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale

capacità lavorativa: “(…) l’A. va considerato abile al lavoro nella misura del

70% nell’attività finora svolta di insegnante liceale. (…)” (doc. AI 44/27), hanno

concluso:

"

(...)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

LAVORATIVA

La patologia ORL non influenza la capacità lavorativa

dell'A..

La patologia reumatologica è invariata rispetto alla

valutazione SAM precedente del 2004 e non ha mostrato modifiche importanti.

La capacità lavorativa è diminuita soprattutto a causa

della problematica lombare e bisogna segnalare come il nostro consulente

ritenga che un intervento di spondilodesi possa migliorare notevolmente il mal

di schiena, migliorando così pure la capacità lavorativa dell'A., portandolo ad

una capacità lavorativa piena come docente.

Dal punto di vista neurologico sono presenti delle

cefalee, tra cui delle cefalee di origine mista in parte emicranica in parte

tensiva, con evoluzione cronica, probabilmente favorita anche da un consumo

eccessivo di analgesici. A questo proposito dobbiamo sottolineare alcuni punti.

L'A. non è mai stato sottoposto ad un trattamento specifico per le cefalee,

malgrado dichiari di soffrirne da tempo. Il nostro consulente attesta

un'incapacità tra il 25 ed il 30%, ma una parte delle cefalee sono d'origine

tensiva, quindi muscolare nell'ambito dei dolori osteoarticolari e d'altra

parte rientrano pure nell'ambito dei disturbi neurovegetativi dovuti alla

patologia psichiatrica, come ben descritto dal nostro consulente __________. La

patologia neurologica può migliorare soprattutto se l'A. verrà sottoposto ad

una presa a carico neurologica con un trattamento assiduo e protratto nel tempo

che potrebbe portare, nell'arco di alcuni mesi, ad un miglioramento dei disturbi.

Dal punto di vista psichiatrico è presente una sindrome

ansiosa generalizzata e disturbi misti di personalità ansioso-anancastico.

Queste patologie riducono la capacità lavorativa dell'A. nella misura del 25% a

causa della stanchezza psicofisica e dello stato d'ansia elevato che presenta,

con perdita della continuità del rendimento, della resistenza e della sua

affidabilità e precisione nel lavoro. Anche in questo caso è utile

l'introduzione, oltre al trattamento psicofarmacologico in corso, di tecniche

di rilassamento psicocorporeo, quali training autogeno oppure discipline quali

lo Yoga. Per quanto concerne la patologia psichiatrica l'A. ha sempre

attestato, anche nel corso degli anni, come sintomo principale l'insonnia, ma

alla valutazione del tasso ematico del farmaco che assume per l'insonnia esso

risulta ai limiti praticamente più vicini allo 0 che al tasso farmaceutico (23

nmol/l è il tasso evidenziato nel siero dell'A., mentre tassi utili sono tra

250-500). Pertanto va senz'altro segnalato come l'A. abbia fatto ben poco per

poter assicurare un miglioramento del suo stato di salute. Non vi sono state

neppure visite specialistiche neurologiche od ORL per gli attestati disturbi.

Non sappiamo quanto effettivamente assuma dei medicamenti, in quanto l'unico

tasso misurato è risultato nettamente e notevolmente al disotto della norma del

tasso richiesto. Segnaliamo come il peggioramento clinico, come ha ben

descritto il nostro consulente Dr. __________, può essere in relazione in parte

ai reattivi cambiamenti avvenuti sul posto di lavoro, che l'A. ha molto mal

accettato ed elaborato ed in parte in relazione ad un processo endogeno di tipo

regressivo, ciò che porta a far sì che la sindrome ansiosa abbia portato ad un

peggioramento del quadro psichico e questo a partire da gennaio 2006.

Pertanto l'incapacità lavorativa del 30% è presente a

partire dal gennaio 2006 in avanti. Segnaliamo come comunque sia possibile

ottenere un miglioramento, premesso che l'A. si sottoponga alle cure

necessarie.

La prognosi, in questo caso, è buona.

Le varie incapacità lavorative non vanno sommate bensì

integrate (i disturbi cefalgici hanno una stretta relazione con lo stato

psichico così come le vertigini e la tensione muscolare). Tutte le patologie

beneficiano di una riduzione del tempo e/o del rendimento. Infatti riducendo le

ore di lavoro del 30% con consecutivo stress l'A. beneficia sia a livello

psichiatrico che neurologo che pure reumatologico come descritto dal Dr. __________.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

Non riteniamo utili provvedimenti di riformazione

professionale.

Qualora l'ambiente di lavoro non fosse più tollerabile

per l'A., che non si trova più a suo agio, egli potrebbe senz'altro svolgere

altre attività come per esempio traduttore, interprete ecc., sempre nella

misura del 70%.

Utile all'interno del trattamento psicoterapico

riuscire ad opporsi alle tendenze regressive dell'A. ed a motivarlo nel suo

ruolo professionale.

10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE

PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su

un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste.

(...)" (doc. AI 44/27-29)

L’Ufficio

AI – considerate le risultanze della perizia del SAM – con progetto 7 giugno

2008 (doc. AI 46/1-3), ha preavvisato all’assicurato che la richiesta di

prestazioni é respinta.

A

seguito delle osservazioni 24 giugno 2008 (doc. AI 48/1) e viste le annotazioni

24 luglio 2008 nelle quali il dr. __________ ha concluso che “(…) la RM della colonna

lombosacrale del 03.10.2007 conferma le già note lesioni, descrivendo discopatie

multisegmentali con osteocondrosi attiva e con spondilartrosi multisegmentale

come anche un solo lieve restringimento recessale S1 da entrambi i lati ma

nessun segno di conclamate radiculopatie. Nella sua relazione del 25.02.2008,

il Dr. __________ conferma le diagnosi elencate all’occasione della precedente

perizia SAM di dicembre 2007 e non prende posizione sulla capacità lavorativa

dell’A. Le osservazioni del MC Dr. __________ del 26.06.2008 non apportano

alcun nuovo elemento clinico o paraclinico tale da modificare le nostre prese

di posizione anteriori. […] La documentazione medica presentata in questa fase

non modifica la nostra presa di posizione. (…)” (doc. AI 51/1), l’Ufficio AI,

con decisione 18 agosto 2008, ha confermato il rifiuto a prestazioni (doc. AI

53/1-3).

2.8. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in

fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite

nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che,

nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,

hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state

realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi

concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161,

DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986

pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI

2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero

apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di

determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le

perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è

quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e

di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri

rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.

3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile

2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il

TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs

rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05,

consid. 3.2)

Per quel che riguarda i rapporti del medico

curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere

conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso

deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag.

571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate

alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D.

Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie

Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg.

(249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.9. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in

materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede

ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i

periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di

cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di

contraddizioni in merito alla sua capacità lavorativa “(…) del 70%

nell’attività finora svolta di insegnante liceale. (…)” (doc. AI 44/27) e,

sempre del 70%, in attività adeguate “(…) come per esempio traduttore, interprete

ecc. (…)” (doc. AI 44/28).

La

dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare del SAM non è stata

smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove

patologie e/o un peggioramento delle sintomatologie.

In

particolare, il dr. __________, FMH in medicina generale, nel certificato medico

26 giugno 2008 indirizzato all’Ufficio AI (doc. AI 48/3-4), non ha attestato né

documentato un peggioramento della situazione valetudinaria intervenuto dopo la

perizia del SAM. Il sanitario non ha infatti posto delle diagnosi che non

fossero già state considerate dai periti del SAM e si è limitato ad esprimere

una valutazione diversa circa gli effetti delle note patologie sulla capacità

lavorativa.

Al

riguardo, anche il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 24 luglio 2008,

ha concluso che “(…) le osservazioni del MC, Dr. __________ del 26.06.2008 non

apportano alcun nuovo elemento clinico o paraclinico tale da modificare le

nostre prese di posizione anteriori. (…)”(doc. AI 51/1, la sottolineatura è

del redattore).

Quanto

alle risultanze della RM lombosacrale 3 ottobre 2007 (eseguita il 2 ottobre

2007) il TCA rileva che questo reperto è già stato menzionato e considerato dal

dr. __________, FMH in reumatologia, nel suo consulto del 13 dicembre 2007

(doc. AI 44/42-46, vedi in particolare 44/44) e che il dr. __________, nelle

annotazioni 24 luglio 2008, ha osservato che “(…) la RM della colonna lombosacrale

del 03.10.2007 conferma le già note lesioni, descrivendo discopatie multisegmentali

con osteocondrosi attiva e con spondilartrosi multisegmentale come anche un

solo lieve restringimento recessale S1 da entrambi i lati ma nessun segno di

conclamate radiculopatie. (…)” (doc. AI 51/1, la sottolineatura è del redattore).

Il

dr. __________, FMH in reumatologia e riabilitazione, nel rapporto 25 febbraio

2008 indirizzato al dr. __________ (doc. AI 48/6-8), non ha attestato né documentato

un peggioramento della situazione valetudinaria intervenuto dopo la perizia del

SAM e non si è espresso sulla capacità lavorativa: “(…) per quanto riguarda la

capacità lavorativa il paziente lavora al 50% per problematiche psichiche di

lunga durata. E’ stato valutato in ambito SAM. Non prendo quindi posizione

sulla capacità lavorativa del paziente. (…)” (doc. AI 48/8).

Al

riguardo, anche il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 24 luglio

2008, ha concluso che “(…) nella sua relazione del 25.02.2008, il Dr. __________

conferma le diagnosi elencate all’occasione della precedente perizia SAM di

dicembre 2007 e non prende posizione sulla capacità lavorativa dell’A.

(…)”(doc. AI 51/1, la sottolineatura è del redattore).

Nemmeno

è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo all’ulteriore dichiarazione

medica 15 settembre 2008 del dr. __________ prodotta in sede di procedura ricorsuale.

Il

dr. __________, pur avendola letta con attenzione, non ha infatti contestato

puntualmente e motivatamente la perizia pluridisciplinare del SAM e si è

limitato ad affermare, in modo del tutto generico, che “(…) posso sottoscrivere

il ricorso del signor RI 1 e tutto l’elenco delle imprecisioni e degli errori

della perizia medica. (…)” (IV). Lo stesso medico – dopo aver rilevato che “(…)

non si può rimproverare l’assi-curato di non aver fatto abbastanza per stare

meglio. […] Le sue energie psicofisiche non bastano più per esercitare il

lavoro di docente di liceo al 100%. (…)” (IV) – ha poi concluso che “(…) è

probabile e prevedibile, conoscendolo e conoscendo tutta la sua anamnesi, che

in un prossimo futuro, il suo stato di salute peggiorerà ulteriormente e sarà

costretto a diminuire il suo lavoro e addirittura a interromperlo. (...)” (IV).

Va qui segnalato che la nostra Massima Istanza ha ripetuta-mente

stabilito che le certificazioni del medico curante – anche se specialista (cfr.

STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) – hanno un valore di prova

ridotto, ciò in ragio-ne del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente

(cfr. RAMI 2001 U 422, pag. 113ss. (= AJP 1/2002, p.

83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 pag. 504; R. Spira, La preuve en droit

des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, pag. 269s.).

L’Alta Corte, in una sentenza 9C_142/2008 del 16

ottobre 2008, per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e

periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto

segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a

p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,

il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence

entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.

2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait

remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et

procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins

traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces

médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été

ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour

remettre en cause les conclusions de l'expert.

(…)." (cfr. STFA del 16 ottobre 2008 nella causa

N.,9C_142/2008, consid. 2.2)

Quanto

alle argomentazioni sviluppate dall’assicurato con il proprio ricorso, il TCA

si limita qui a rilevare quanto segue.

Non

risulta in alcun modo, e nemmeno è fatto valere, che le imprecisioni elencate

nel ricorso abbiano in qualche modo influenzato e/o determinato la valutazione

dei periti del SAM.

Quanto

all’analisi della perizia pluridisciplinare e dei singoli consulti va detto che

le argomentazioni sviluppate non sono suffragate da valida documentazione medica

specialistica e che le stesse non sono atte ad inficiare le conclusioni a cui

sono giunti i periti del SAM. In particolare, anche avuto riguardo alle

contestazioni inerenti al tasso ematico del farmaco che assume per l’insonnia,

all’assunzione dei farmaci e alla possibilità di sottoporsi a cure adeguate,

non è possibile concludere che la dr.ssa __________, redattrice della perizia

pluridisciplinare del SAM, fosse prevenuta nei confronti dell’assicurato. A tal proposito va rilevato che per quel che riguarda le perizie

allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha riconosciuto

loro pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che

facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella

causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb). Trattandosi

specificatamente delle perizie esperite dai centri medici di accertamento

dell’AI, il TFA, nella DTF 123 V 175, ha esplicitamente ammesso che

l’imparzialità e l’indipendenza di questi servizi nei confronti

dell’amministrazione e dell’UFAS sono garantite.

Riguardo

poi all’obiezione secondo la quale “(…) mi sembra perlomeno strano che, pur

presentando problemi di varia natura tali che ognuno da solo giustificherebbe

già una riduzione dell’onere lavorativo almeno del 25% (…)” ( I, pag. 15), il TCA rileva che la questione di sapere se i singoli gradi di inabilità

si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica

squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (STFA

del 4 settembre 2001 nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72,

pag. 485). In una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo

stesso TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo

dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia

pluridisciplinare. In concreto i periti del SAM hanno precisato che “(…) le

varie incapacità lavorative non vanno sommate bensì integrate (i disturbi

cefalici hanno una stretta relazione con lo stato psichico così come le

vertigini e la tensione muscolare). Tutte le patologie beneficiano di una

riduzione del tempo e/o del rendimento. Infatti riducendo le ore di lavoro del

30% con consecutivo stress l’A. beneficia sia a livello psichiatrico che neurologo

che pure reumatologico come descritto dal Dr. __________. (…)” (doc. AI 44/28).

Rispecchiando la perizia del SAM tutti i criteri di affidabilità e

completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8), alla stessa può

dunque esser fatto riferimento. Inoltre, non essendo l’interessato affetto da

altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate,

questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino

all'emanazione del querelato provvedimento. Pertanto, richiamato l'obbligo che

incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare

alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF

123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati;

Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551

e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizeri-schen

Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e

sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere siccome

dimostrato con il grado della

verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142

consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che sino

al momento dell'emanazione della decisione impugnata l'assicurato presentava

una capacità lavorativa del 70% sia nella sua attività abituale di docente che

in un’attività adeguata.

Ciononostante

va fatto presente all’assicurato che in caso di peggioramento rilevante delle

condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione

medica, egli potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni.

In

queste condizioni, questo Tribunale, constatato che l’insor-gente conserva una

capacità lavorativa residua del 70% nella sua attività di docente, nella quale

è in grado di conseguire un reddito corrispondente al 70% del reddito

realizzabile senza il danno alla salute, ritiene che, come indicato

dall’Ufficio AI, l’incapacità lucrativa del ricorrente ammonta

al massimo al 30% (cfr. al riguardo DTF 114 V 310 consid. 3a pag. 313 con

riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008), ciò che giustifica il rifiuto

del diritto ad una rendita essendo il grado d’invalidità non pensionabile.

Va qui rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza

9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata,

inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in

altre attività, presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima

soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009

per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione.

In simili circostanze è dunque a ragione che l’Ufficio AI ha negato

all’assicurato il diritto a una rendita (cfr. consid. 2.4).

La

decisione impugnata va quindi confermata.

2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni

dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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