32.2008.159
A ragione l'Ufficio AI, viste le risultanze della perizia del SAM, ha concluso che l'A. é abile al 70% nella sua professione e conseguentemente ha negato il diritto a una rendita
27 maggio 2009Italiano38 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2008.159
Data decisione, Autorità:
27.05.2009, TCA
Titolo:
A ragione l'Ufficio AI, viste le risultanze della perizia del SAM, ha concluso che l'A. é abile al 70% nella sua professione e conseguentemente ha negato il diritto a una rendita
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 87 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.159
FS/sc
Lugano
27 maggio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 settembre 2008
di
RI 1
contro
la decisione del 18 agosto 2008 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisione 11 agosto 2004 (doc. AI 19/1-2), cresciuta incontestata in giudicato,
l’Ufficio AI aveva respinto la richiesta di prestazioni di RI 1, classe 1953, attivo
quale docente, adducendo:
"
(...)
Dalla documentazione medica acquisita agli atti, in
particolar modo dalla perizia specialistica interdisciplinare avvenuta durante
il mese di giugno 2004 presso il Servizio Accertamento medico (SAM) di __________,
risulta che il danno alla salute, di cui lei è portatore, le comporta una
parziale incapacità al lavoro e, dunque, al guadagno quantificabile nella
misura massima del 25% nella sua abituale attività di docente. Essendo
quest’ultimo grado inferiore al 40%, il diritto alla rendita non sussiste.
(…)" (doc. AI 19/2)
1.2. Il
18 maggio 2007 l’assicurato ha introdotto una seconda domanda di prestazioni
(doc. AI 23/1-8).
Dopo
aver acquisito ulteriore documentazione, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia a
cura del Servizio accertamento medico (SAM) (doc. AI 39/1-2).
Con
decisione 18 agosto 2008 (doc. AI 53/1-3), preavvisata con progetto 7 giugno
2008 (doc. AI 46/1-3), l’Ufficio AI ha nuovamente negato all’assicurato il diritto
a prestazioni, adducendo:
"
(...)
A seguito della nuova richiesta di prestazioni Al è
stato necessario aggiornare la documentazione medica ed economica. È stata
pertanto ordinata una perizia medica effettuata nel mese di dicembre 2007
nonché l'8 gennaio 2008 presso il Servizio Accertamento Medico Al (SAM) di __________.
Dal lato medico è stata valutata l'evoluzione dello
stato di salute rispetto alla precedente perizia SAM del 29.07.2004.
Fatti
I periti concludono che nell'attività finora svolta di
insegnante liceale lei va considerato abile al lavoro nella misura del 70 % a
decorrere dal gennaio 2006; ciò le comporta una parziale incapacità lavorativa
e dunque al guadagno quantificabile nella misura massima del 30 %.
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40 %, il
diritto alla rendita non esiste.
È possibile ottenere un miglioramento dello stato di
salute sottoponendosi alle cure necessarie.
Tuttavia, l'assicurato è invitato a prendere contatto
con il suo medico curante ed è reso attento già sin d'ora sull'obbligo di
mettere in atto tutte le misure terapeutiche possibili evidenziate in ambito
peritale dai sanitari del SAM, previa una presa a carico medica in modo tale da
migliorare il suo stato di salute e di riflesso la capacità lavorativa. Le
spese sanitarie che saranno originate da tali cure dovranno essere poste a
carico della Cassa malati nell'ambito della Lamal.
Qui di seguito vengono esposte le disposizioni federali
che regolano tale procedura.
La cifra marginale 1048 della Circolare sull'invalidità
e la grande invalidità (CIGI), disciplina che, in virtù dell'obbligo di ridurre
il danno (obbligo di autointegrazione), la persona assicurata deve adoperarsi
spontaneamente, per quanto possibile, a migliorare la capacità al guadagno o la
capacità di svolgere le mansioni consuete: In particolare, è tenuta a:
- trovare, accettare o conservare ogni
attività lucrativa esigibile adeguata alla sua invalidità;
- procedere a tutti i cambiamenti
possibili ed esigibili nella sua attività lucrativa o nel suo ambito di
competenze per sfruttare al meglio la capacità lavorativa residua (per esempio
chi prima svolgeva lavori prevalentemente manuali può assumere sempre più
compiti amministrativi);
- sottoporsi ad un trattamento
terapeutico esigibile se indicato a migliorare la capacità al guadagno in modo da
ridurre o sopprimere la rendita (per esempio eliminare i danni alla salute dovuti
all'abuso di alcool e nicotina oppure all'obesità; RCC 1984 pag. 359); che i
costi del trattamento medico siano assunti o meno dall'AI è irrilevante;
- cambiare, se necessario, domicilio se
vi sono adeguate possibilità di guadagno (RCC 1983 pag. 246, 1970 pag. 331).
Le sue osservazioni 24.06.2008 al progetto di decisione
sono state attentamente esaminate. L'aspetto medico è stato sottoposto ad esame
del nostro Servizio Medico Regionale (SMR) il quale indica che la RM della
colonna lombosacrale del 03.10.2007 conferma le già note lesioni, descrivendo
discopatie multisegmentali con osteocondrosi attiva e con spondilartrosi
multisegmentale come anche un solo lieve restringimento recessale S1 da
entrambi i lati ma nessun segno di conclamate radiculopatie.
Nella sua relazione del 25.02.2008, il Dr __________
conferma le diagnosi elencate all'occasione della precedente perizia SAM del
dicembre 2007 e non prende posizione sulla sua capacità lavorativa.
Le osservazioni del medico curante Dr __________ del
26.06.2008 non apportano alcun nuovo elemento clinico o paraclinico tale da
modificare le nostre prese di posizione anteriori.
Visto quanto sopra, il progetto di decisione viene
confermato.
(…)" (doc. AI 53/1-2)
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il
quale – evidenziate alcune imprecisioni della perizia pluridisciplinare del SAM
e contestata la valutazione medica – ha chiesto di rivalutare il suo caso.
1.4. Il
16 settembre 2008 è pervenuta al TCA la dichiarazione medica 15 settembre 2008
del dr. __________ che è stata trasmessa all’Ufficio AI ai fini della risposta
di causa (IV e V).
1.5. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI – osservato che “(…) nel ricorso e nell'attestazione
15 settembre 2008 del Dr. __________ non vengono sollevati sul piano medico
fatti nuovi idonei a sconfessare le conclusioni della perizia SAM. Secondo la
giurisprudenza è il collegio di periti a dover valutare l’incapacità lavorativa
globale determinata da vari danni alla salute, come ha in effetti fatto la
perizia medica SAM (doc. 44-29 inc. AI). (…)” (VI, pag. 3) – ha chiesto di
respingere il ricorso.
in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D.
SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA
del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella
causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00;
STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002
pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26
ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante
(momento della nascita dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato
antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI
non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito
fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se la decisione 18 agosto 2008, con la quale l’Ufficio
AI ha negato all’assicurato il diritto ad una rendita, è conforme o meno alla
legislazione federale.
L’assicurato,
contestata la valutazione medica, ha chiesto una rivalutazione del suo caso.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di
regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età
dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i
due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128
V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della
decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che
l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una
prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto
non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di
riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un
ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA
inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003
nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002
nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto
2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno
2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V
298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I
166/03, consid. 3.2)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05
del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.6. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il
grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a
se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende
verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per
il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI).
Se
tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della
domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile
una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita
l'amministrazione è obbligata a entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V
64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV
Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der
Invalidenversi-cherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86;
Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pag. 270).
Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la
fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la
modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è
effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per
analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1
LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi,
Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in
Schaffauser/Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,
pag. 15; DTF 117 V 198).
2.7. Nel
caso concreto, con decisione 11 agosto 2004 cresciuta incontestata in giudicato
(doc. AI 19/1-2), l’Ufficio AI aveva respinto la prima
richiesta di prestazioni 20 gennaio 2004 (doc. AI 1/1-7) fondandosi sulla
perizia pluridisciplinare 29 luglio 2004 (doc. AI 18/1-20) nella quale i periti
avevano concluso che “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica
dell’A., nell’attività da ultimo esercitata come docente di tedesco al liceo __________
è da considerare nella misura del 75%. Questa valutazione tiene conto delle
patologie reumatologiche e del consulto psichiatrico descritti nei capitoli
precedenti. (…)” (doc. AI 18/10).
Nell’ambito
della seconda domanda 18 maggio 2007 (doc. AI 23/1-8), l’Ufficio AI – viste le annotazioni 18 settembre 2007
(doc. AI 38/1-2) nelle quali il dr. __________, medico SMR, ha concluso che
“(…) alla luce degli atti in nostro possesso, predominante risulta la patologia
psichiatrica che viene attestata dallo specialista curante con IL 50%, mentre
nella precedente perizia SAM il consulente psichiatra, Dr. __________, riteneva
due anni fa l’A. abile totalmente per la sua professione, mentre dal punto di
vista reumatologico l’A. risultava solo inabile nella misura del 50% per lavori
pesanti, al 25% per altre attività medio-leggere. Per valutare oggettivamente
un peggioramento dello stato di salute dell’A. in questione ritengo opportuno
richiedere un secondo parere valetudinario peritale c/o il SAM dove si
attesti l’effettivo peggioramento temporale dello stato di salute dell’A.,
rispettivamente i limiti funzionali per l’attuale attività lavorativa o in
altre attività adeguate. (…)” (doc. AI 38/2) –
ha ordinato una nuova perizia pluridisciplinare presso il SAM (doc. AI 39/1-2).
Dalla
perizia pluridisciplinare 31 marzo 2008 (doc. AI 44/1-49) risulta che i periti,
dopo aver esposto dettagliatamente l’a-namnesi e le constatazioni obiettive,
hanno fatto capo a quattro consultazioni specialistiche esterne, di natura
psichiatrica (dr. __________), neurologica (dr. __________), reumatologica (dr.
__________) e otorinolaringoiatrica (dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente
presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente
diagnosi:
"
5.1 Diagnosi con
influsso sulla capacità lavorativa:
Sindrome ansiosa generalizzata (ICD-10 F 41.1).
Disturbi misti di personalità (ICD-10 F 61.0) ansioso,
anancastico.
Cefalea mista di tipo emicranico e tensivo, con
evoluzione cronica probabilmente favorita anche da consumo eccessivo di
analgesici.
Sindrome lombospondilogena cronica con:
- avanzata osteocondrosi erosiva (Modic 1) L4-L5,
- osteocondrosi L5-S1 ed ernia discale senza
neurocompressione.
Sindrome cervicospondilogena cronica con:
- avanzate alterazioni degenerative
C3-C7 anamnestiche (referto rx 27.01.2005).
5.2 Diagnosi senza influsso sulla
capacità lavorativa:
Alluce rigido a ds. (artrosi della MTP I).
Stato dopo asportazione di un ganglio al polso sin. nel
gennaio 2007.
Discreto abbassamento fisiologico dell’udito nelle
frequenze alte, con presenza di un tinnito bilaterale." (doc. AI 44/21-22)
Sulla
base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, i periti
del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale
capacità lavorativa: “(…) l’A. va considerato abile al lavoro nella misura del
70% nell’attività finora svolta di insegnante liceale. (…)” (doc. AI 44/27), hanno
concluso:
"
(...)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
LAVORATIVA
La patologia ORL non influenza la capacità lavorativa
dell'A..
La patologia reumatologica è invariata rispetto alla
valutazione SAM precedente del 2004 e non ha mostrato modifiche importanti.
La capacità lavorativa è diminuita soprattutto a causa
della problematica lombare e bisogna segnalare come il nostro consulente
ritenga che un intervento di spondilodesi possa migliorare notevolmente il mal
di schiena, migliorando così pure la capacità lavorativa dell'A., portandolo ad
una capacità lavorativa piena come docente.
Dal punto di vista neurologico sono presenti delle
cefalee, tra cui delle cefalee di origine mista in parte emicranica in parte
tensiva, con evoluzione cronica, probabilmente favorita anche da un consumo
eccessivo di analgesici. A questo proposito dobbiamo sottolineare alcuni punti.
L'A. non è mai stato sottoposto ad un trattamento specifico per le cefalee,
malgrado dichiari di soffrirne da tempo. Il nostro consulente attesta
un'incapacità tra il 25 ed il 30%, ma una parte delle cefalee sono d'origine
tensiva, quindi muscolare nell'ambito dei dolori osteoarticolari e d'altra
parte rientrano pure nell'ambito dei disturbi neurovegetativi dovuti alla
patologia psichiatrica, come ben descritto dal nostro consulente __________. La
patologia neurologica può migliorare soprattutto se l'A. verrà sottoposto ad
una presa a carico neurologica con un trattamento assiduo e protratto nel tempo
che potrebbe portare, nell'arco di alcuni mesi, ad un miglioramento dei disturbi.
Dal punto di vista psichiatrico è presente una sindrome
ansiosa generalizzata e disturbi misti di personalità ansioso-anancastico.
Queste patologie riducono la capacità lavorativa dell'A. nella misura del 25% a
causa della stanchezza psicofisica e dello stato d'ansia elevato che presenta,
con perdita della continuità del rendimento, della resistenza e della sua
affidabilità e precisione nel lavoro. Anche in questo caso è utile
l'introduzione, oltre al trattamento psicofarmacologico in corso, di tecniche
di rilassamento psicocorporeo, quali training autogeno oppure discipline quali
lo Yoga. Per quanto concerne la patologia psichiatrica l'A. ha sempre
attestato, anche nel corso degli anni, come sintomo principale l'insonnia, ma
alla valutazione del tasso ematico del farmaco che assume per l'insonnia esso
risulta ai limiti praticamente più vicini allo 0 che al tasso farmaceutico (23
nmol/l è il tasso evidenziato nel siero dell'A., mentre tassi utili sono tra
250-500). Pertanto va senz'altro segnalato come l'A. abbia fatto ben poco per
poter assicurare un miglioramento del suo stato di salute. Non vi sono state
neppure visite specialistiche neurologiche od ORL per gli attestati disturbi.
Non sappiamo quanto effettivamente assuma dei medicamenti, in quanto l'unico
tasso misurato è risultato nettamente e notevolmente al disotto della norma del
tasso richiesto. Segnaliamo come il peggioramento clinico, come ha ben
descritto il nostro consulente Dr. __________, può essere in relazione in parte
ai reattivi cambiamenti avvenuti sul posto di lavoro, che l'A. ha molto mal
accettato ed elaborato ed in parte in relazione ad un processo endogeno di tipo
regressivo, ciò che porta a far sì che la sindrome ansiosa abbia portato ad un
peggioramento del quadro psichico e questo a partire da gennaio 2006.
Pertanto l'incapacità lavorativa del 30% è presente a
partire dal gennaio 2006 in avanti. Segnaliamo come comunque sia possibile
ottenere un miglioramento, premesso che l'A. si sottoponga alle cure
necessarie.
La prognosi, in questo caso, è buona.
Le varie incapacità lavorative non vanno sommate bensì
integrate (i disturbi cefalgici hanno una stretta relazione con lo stato
psichico così come le vertigini e la tensione muscolare). Tutte le patologie
beneficiano di una riduzione del tempo e/o del rendimento. Infatti riducendo le
ore di lavoro del 30% con consecutivo stress l'A. beneficia sia a livello
psichiatrico che neurologo che pure reumatologico come descritto dal Dr. __________.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Non riteniamo utili provvedimenti di riformazione
professionale.
Qualora l'ambiente di lavoro non fosse più tollerabile
per l'A., che non si trova più a suo agio, egli potrebbe senz'altro svolgere
altre attività come per esempio traduttore, interprete ecc., sempre nella
misura del 70%.
Utile all'interno del trattamento psicoterapico
riuscire ad opporsi alle tendenze regressive dell'A. ed a motivarlo nel suo
ruolo professionale.
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE
PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su
un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
(...)" (doc. AI 44/27-29)
L’Ufficio
AI – considerate le risultanze della perizia del SAM – con progetto 7 giugno
2008 (doc. AI 46/1-3), ha preavvisato all’assicurato che la richiesta di
prestazioni é respinta.
A
seguito delle osservazioni 24 giugno 2008 (doc. AI 48/1) e viste le annotazioni
24 luglio 2008 nelle quali il dr. __________ ha concluso che “(…) la RM della colonna
lombosacrale del 03.10.2007 conferma le già note lesioni, descrivendo discopatie
multisegmentali con osteocondrosi attiva e con spondilartrosi multisegmentale
come anche un solo lieve restringimento recessale S1 da entrambi i lati ma
nessun segno di conclamate radiculopatie. Nella sua relazione del 25.02.2008,
il Dr. __________ conferma le diagnosi elencate all’occasione della precedente
perizia SAM di dicembre 2007 e non prende posizione sulla capacità lavorativa
dell’A. Le osservazioni del MC Dr. __________ del 26.06.2008 non apportano
alcun nuovo elemento clinico o paraclinico tale da modificare le nostre prese
di posizione anteriori. […] La documentazione medica presentata in questa fase
non modifica la nostra presa di posizione. (…)” (doc. AI 51/1), l’Ufficio AI,
con decisione 18 agosto 2008, ha confermato il rifiuto a prestazioni (doc. AI
53/1-3).
2.8. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in
fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite
nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che,
nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,
hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state
realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi
concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161,
DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986
pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI
2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero
apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di
determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le
perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta
senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è
quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e
di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che
possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza
di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri
rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.
3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile
2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il
TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai
medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant
d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a
admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de
l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs
rien valoir de tel. (…)"
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05,
consid. 3.2)
Per quel che riguarda i rapporti del medico
curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere
conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso
deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag.
571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate
alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D.
Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie
Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg.
(249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.9. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in
materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede
ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i
periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di
cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di
contraddizioni in merito alla sua capacità lavorativa “(…) del 70%
nell’attività finora svolta di insegnante liceale. (…)” (doc. AI 44/27) e,
sempre del 70%, in attività adeguate “(…) come per esempio traduttore, interprete
ecc. (…)” (doc. AI 44/28).
La
dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare del SAM non è stata
smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove
patologie e/o un peggioramento delle sintomatologie.
In
particolare, il dr. __________, FMH in medicina generale, nel certificato medico
26 giugno 2008 indirizzato all’Ufficio AI (doc. AI 48/3-4), non ha attestato né
documentato un peggioramento della situazione valetudinaria intervenuto dopo la
perizia del SAM. Il sanitario non ha infatti posto delle diagnosi che non
fossero già state considerate dai periti del SAM e si è limitato ad esprimere
una valutazione diversa circa gli effetti delle note patologie sulla capacità
lavorativa.
Al
riguardo, anche il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 24 luglio 2008,
ha concluso che “(…) le osservazioni del MC, Dr. __________ del 26.06.2008 non
apportano alcun nuovo elemento clinico o paraclinico tale da modificare le
nostre prese di posizione anteriori. (…)”(doc. AI 51/1, la sottolineatura è
del redattore).
Quanto
alle risultanze della RM lombosacrale 3 ottobre 2007 (eseguita il 2 ottobre
2007) il TCA rileva che questo reperto è già stato menzionato e considerato dal
dr. __________, FMH in reumatologia, nel suo consulto del 13 dicembre 2007
(doc. AI 44/42-46, vedi in particolare 44/44) e che il dr. __________, nelle
annotazioni 24 luglio 2008, ha osservato che “(…) la RM della colonna lombosacrale
del 03.10.2007 conferma le già note lesioni, descrivendo discopatie multisegmentali
con osteocondrosi attiva e con spondilartrosi multisegmentale come anche un
solo lieve restringimento recessale S1 da entrambi i lati ma nessun segno di
conclamate radiculopatie. (…)” (doc. AI 51/1, la sottolineatura è del redattore).
Il
dr. __________, FMH in reumatologia e riabilitazione, nel rapporto 25 febbraio
2008 indirizzato al dr. __________ (doc. AI 48/6-8), non ha attestato né documentato
un peggioramento della situazione valetudinaria intervenuto dopo la perizia del
SAM e non si è espresso sulla capacità lavorativa: “(…) per quanto riguarda la
capacità lavorativa il paziente lavora al 50% per problematiche psichiche di
lunga durata. E’ stato valutato in ambito SAM. Non prendo quindi posizione
sulla capacità lavorativa del paziente. (…)” (doc. AI 48/8).
Al
riguardo, anche il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 24 luglio
2008, ha concluso che “(…) nella sua relazione del 25.02.2008, il Dr. __________
conferma le diagnosi elencate all’occasione della precedente perizia SAM di
dicembre 2007 e non prende posizione sulla capacità lavorativa dell’A.
(…)”(doc. AI 51/1, la sottolineatura è del redattore).
Nemmeno
è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo all’ulteriore dichiarazione
medica 15 settembre 2008 del dr. __________ prodotta in sede di procedura ricorsuale.
Il
dr. __________, pur avendola letta con attenzione, non ha infatti contestato
puntualmente e motivatamente la perizia pluridisciplinare del SAM e si è
limitato ad affermare, in modo del tutto generico, che “(…) posso sottoscrivere
il ricorso del signor RI 1 e tutto l’elenco delle imprecisioni e degli errori
della perizia medica. (…)” (IV). Lo stesso medico – dopo aver rilevato che “(…)
non si può rimproverare l’assi-curato di non aver fatto abbastanza per stare
meglio. […] Le sue energie psicofisiche non bastano più per esercitare il
lavoro di docente di liceo al 100%. (…)” (IV) – ha poi concluso che “(…) è
probabile e prevedibile, conoscendolo e conoscendo tutta la sua anamnesi, che
in un prossimo futuro, il suo stato di salute peggiorerà ulteriormente e sarà
costretto a diminuire il suo lavoro e addirittura a interromperlo. (...)” (IV).
Va qui segnalato che la nostra Massima Istanza ha ripetuta-mente
stabilito che le certificazioni del medico curante – anche se specialista (cfr.
STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) – hanno un valore di prova
ridotto, ciò in ragio-ne del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente
(cfr. RAMI 2001 U 422, pag. 113ss. (= AJP 1/2002, p.
83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 pag. 504; R. Spira, La preuve en droit
des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,
Basilea 2000, pag. 269s.).
L’Alta Corte, in una sentenza 9C_142/2008 del 16
ottobre 2008, per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e
periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto
segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a
p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,
il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence
entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.
2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et
procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins
traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces
médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été
ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour
remettre en cause les conclusions de l'expert.
(…)." (cfr. STFA del 16 ottobre 2008 nella causa
N.,9C_142/2008, consid. 2.2)
Quanto
alle argomentazioni sviluppate dall’assicurato con il proprio ricorso, il TCA
si limita qui a rilevare quanto segue.
Non
risulta in alcun modo, e nemmeno è fatto valere, che le imprecisioni elencate
nel ricorso abbiano in qualche modo influenzato e/o determinato la valutazione
dei periti del SAM.
Quanto
all’analisi della perizia pluridisciplinare e dei singoli consulti va detto che
le argomentazioni sviluppate non sono suffragate da valida documentazione medica
specialistica e che le stesse non sono atte ad inficiare le conclusioni a cui
sono giunti i periti del SAM. In particolare, anche avuto riguardo alle
contestazioni inerenti al tasso ematico del farmaco che assume per l’insonnia,
all’assunzione dei farmaci e alla possibilità di sottoporsi a cure adeguate,
non è possibile concludere che la dr.ssa __________, redattrice della perizia
pluridisciplinare del SAM, fosse prevenuta nei confronti dell’assicurato. A tal proposito va rilevato che per quel che riguarda le perizie
allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha riconosciuto
loro pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che
facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella
causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb). Trattandosi
specificatamente delle perizie esperite dai centri medici di accertamento
dell’AI, il TFA, nella DTF 123 V 175, ha esplicitamente ammesso che
l’imparzialità e l’indipendenza di questi servizi nei confronti
dell’amministrazione e dell’UFAS sono garantite.
Riguardo
poi all’obiezione secondo la quale “(…) mi sembra perlomeno strano che, pur
presentando problemi di varia natura tali che ognuno da solo giustificherebbe
già una riduzione dell’onere lavorativo almeno del 25% (…)” ( I, pag. 15), il TCA rileva che la questione di sapere se i singoli gradi di inabilità
si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica
squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (STFA
del 4 settembre 2001 nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72,
pag. 485). In una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo
stesso TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo
dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia
pluridisciplinare. In concreto i periti del SAM hanno precisato che “(…) le
varie incapacità lavorative non vanno sommate bensì integrate (i disturbi
cefalici hanno una stretta relazione con lo stato psichico così come le
vertigini e la tensione muscolare). Tutte le patologie beneficiano di una
riduzione del tempo e/o del rendimento. Infatti riducendo le ore di lavoro del
30% con consecutivo stress l’A. beneficia sia a livello psichiatrico che neurologo
che pure reumatologico come descritto dal Dr. __________. (…)” (doc. AI 44/28).
Rispecchiando la perizia del SAM tutti i criteri di affidabilità e
completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8), alla stessa può
dunque esser fatto riferimento. Inoltre, non essendo l’interessato affetto da
altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate,
questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi
chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino
all'emanazione del querelato provvedimento. Pertanto, richiamato l'obbligo che
incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare
alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF
123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati;
Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551
e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizeri-schen
Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e
sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere siccome
dimostrato con il grado della
verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali
(DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142
consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che sino
al momento dell'emanazione della decisione impugnata l'assicurato presentava
una capacità lavorativa del 70% sia nella sua attività abituale di docente che
in un’attività adeguata.
Ciononostante
va fatto presente all’assicurato che in caso di peggioramento rilevante delle
condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione
medica, egli potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni.
In
queste condizioni, questo Tribunale, constatato che l’insor-gente conserva una
capacità lavorativa residua del 70% nella sua attività di docente, nella quale
è in grado di conseguire un reddito corrispondente al 70% del reddito
realizzabile senza il danno alla salute, ritiene che, come indicato
dall’Ufficio AI, l’incapacità lucrativa del ricorrente ammonta
al massimo al 30% (cfr. al riguardo DTF 114 V 310 consid. 3a pag. 313 con
riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008), ciò che giustifica il rifiuto
del diritto ad una rendita essendo il grado d’invalidità non pensionabile.
Va qui rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza
9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata,
inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in
altre attività, presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima
soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009
per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione.
In simili circostanze è dunque a ragione che l’Ufficio AI ha negato
all’assicurato il diritto a una rendita (cfr. consid. 2.4).
La
decisione impugnata va quindi confermata.
2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni
dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster