32.2008.16
Assegnazione di una rendita d'invalidità a termine. Rinvio degli atti all'amministrazione per stabilire la data esatta del miglioramento dello stato valetudinario del ricorrente
21 gennaio 2009Italiano53 min
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Numero d'incarto:
32.2008.16
Data decisione, Autorità:
21.01.2009, TCA
Titolo:
Assegnazione di una rendita d'invalidità a termine. Rinvio degli atti all'amministrazione per stabilire la data esatta del miglioramento dello stato valetudinario del ricorrente
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
DIMINUZIONE DELLA RENDITA
DIRITTO ALLA RENDITA
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
agg. 4 cpv. 1 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.16
cs
Lugano
21 gennaio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 13 dicembre 2007 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
A.
Con decisione del 13 dicembre 2007 a RI 1, nato
nel __________, di professione cuoco, è stata assegnata una rendita intera
d’invalidità per il periodo dal 1.11.2005 (ossia trascorso l’anno di attesa
dall’insorgere del danno alla salute; cfr. art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) al 30
aprile 2006 (ossia 3 mesi dopo il miglioramento dello stato di salute, in
applicazione dell’art. 88a cpv. 1 OAI; doc. B).
B. Avverso
la succitata decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, è
tempestivamente insorto, chiedendo l’assegnazione di una rendita AI sulla base
di “un’incapacità di guadagno al 100%“ dal 1° novembre 2005 al 30 aprile
2006 e “sulla base di un’incapacità di guadagno al 50%” dal 1° maggio
2006 (doc. I). L’insorgente ha inoltre chiesto l’assunzione di numerose prove
ed ha fatto valere come le osservazioni da lui presentate in sede
amministrativa non siano state sufficientemente valutate dall’UAI. In particolare
il dr. med. __________ ha sostenuto che sarebbe necessario, per meglio valutare
il suo reale stato valetudinario, una valutazione della capacità lavorativa in
fisioterapia (“Belastungstest”). Egli fa inoltre valere una differente
valutazione dell’assicuratore __________, dal quale richiama l’intero incarto,
giacché l’assicuratore malattie ha versato delle indennità fino al 6 maggio
2006 ed ha messo fine all’erogazione delle prestazioni solo perché le medesime
si sono nel frattempo esaurite. L’insorgente rileva che anche l’assicuratore
contro gli infortuni __________ ha versato, dal 14 agosto 2006 al 18 settembre
2006, delle prestazioni al 50%, malgrado l’incapacità lavorativa fosse totale, indicando
che il restante 50% era di competenza dell’AI in ragione della pregressa
malattia.
C. Con
risposta dell’11 febbraio 2008 l’UAI propone la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. IV).
D. Il
25 febbraio 2008 l’insorgente ha ribadito le sue censure, evidenziando ancora
una volta la necessità di procedere con una valutazione della capacità
lavorativa in fisioterapia (doc. VI).
in
diritto
In ordine
1.La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N.,
Fatti
I 707/00).
2.L’insorgente, nel suo ricorso notificato
il 29 gennaio 2008, afferma che la decisione impugnata “redatta su anonimi
fogli di carta senza intestazione e priva di qualsiasi indicazione concernente
la data,” gli è stata inviata “in forma semplice” e l’ha “ricevuta
nel corso delle ferie giudiziarie di fine anno.” (doc. I). Egli si lamenta
anche del fatto che la decisione non è stata notificata al proprio avvocato,
malgrado sia patrocinato da un legale sin dall’11 settembre 2007.
In sede di risposta l’UAI afferma che la “decisione impugnata”
reca “la data del 13 dicembre 2007. Lo stesso giorno è stata intimata
all’assicurato per invio semplice.” (doc. IV).
Per
l’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l’opposizione è
esclusa. Il cpv. 2 prevede che gli articoli 38-41 sono applicabili per
analogia.
A norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. c LPGA i termini stabiliti dalla
legge o dall’autorità in giorni o in mesi non decorrono dal 18 dicembre al 2
gennaio incluso (nuovo tenore dal 1° gennaio 2007).
In
concreto, rilevato che l’UAI ha affermato che la decisione è stata inviata il
13 dicembre 2007 per posta semplice e che pertanto il ricorrente può averla
ricevuta al più presto il 14 dicembre 2007, il ricorso, inviato il 29 gennaio
2008, tenuto conto delle ferie giudiziarie, è stato consegnato ad un ufficio
postale nel termine di 30 giorni ed è pertanto da ritenere tempestivo senza che
sia necessario approfondire ulteriormente la questione.
Questo
Tribunale deve tuttavia stigmatizzare l’agire dell’UAI che, malgrado fosse in
possesso di regolare procura da parte dell’avv. RA 1, non gli ha trasmesso la
decisione del 13 dicembre 2007.
3.
In sede di osservazioni al progetto di decisione il ricorrente ha chiesto
l’audizione del dr. med. __________ e di essere sottoposto ad una valutazione
della capacità lavorativa (EFL) in fisioterapia (“Belastungstest”) che
permetta di oggettivare il disturbo permanente e residuo e la reale incapacità
professionale definitiva (doc. AI 35-1). In precedenza aveva domandato di poter
partecipare ad un incontro chiarificatore con l’Ufficio AI (doc. 32-2).
Con
la decisione impugnata l’UAI ha affermato che “Le osservazioni presentate in
seguito al nostro progetto di decisione del 16.08.2007 non apportano elementi
nuovi ed oggettivi per i quali è possibile modificare la nostra presa di
posizione.” (doc. AI 38-1).
L’insorgente
ritiene che tutelando l’agire dell’UAI si riduce il diritto di essere sentito
prima dell’emanazione della decisione ad un mero e sterile esercizio di forma
(doc. I).
Ai
sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare
essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di
una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i
fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere
visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006
nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b,
127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art.
4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF
126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi
citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di
motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre
la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a
fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di
permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione
medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo
esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi
delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla
decisione (STF del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232
consid. 3.2).
In una
sentenza C 128/04 del 20 settembre 2005 il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha rammentato
che :
" 1.2 Art. 29 Abs. 2 BV räumt kein Recht auf mündliche Anhörung
ein, sondern beschränkt den Gehörsanspruch auf schriftliche Stellungnahmen (Pra
2003 Nr. 97 S. 520 Erw. 2.6; Urteil W. des Bundesgerichts vom 13. November
2002,4P.195/2002; vgl. BGE 125 I 219 Erw. 9b sowie AHI 1993 S. 41 Erw. 3b
betreffend Art. 4 aBV), es sei denn, ein Erlass gäbe ausdrücklich das Recht auf
eine mündliche Anhörung (vgl. Pra 2003 Nr. 97 S. 520 Erw. 2.6). Art. 42 ATSG
sieht mündliche Anhörungen im Rahmen des Verwaltungsverfahrens nicht ausdrücklich
vor und auch aufgrund des VwVG oder des AVIG ergibt sich kein explizit
erwähntes Recht auf eine mündliche Anhörung.
Anhand der Akten ist ersichtlich, dass die Versicherte ausreichend
Gelegenheit hatte, zum Sachverhalt Stellung zu nehmen (vgl. Erw. 1.1 hievor).
Es sind hier auch keine Umstände gegeben, die zu einer Ausnahme vom
Regelfall der Möglichkeit, schriftlich Stellung zu nehmen, führen würden,
sodass das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin nicht verletzt wurde, indem
sie nicht mündlich angehört wurde."
In
concreto le ragioni che hanno inciso sulla motivazione dell’UAI sono chiare.
Giacché dal febbraio 2006 l’interessato ha un’incapacità lavorativa del 20%,
non ha più diritto ad alcuna rendita.
Anche
se l’autorità cantonale non si è espressa esplicitamente su ogni singolo atto,
l’insorgente ha potuto comprendere la portata della decisione, impugnarla e
confrontarsi con il suo contenuto.
Nel
caso di specie l’insorgente, in sede di ricorso, ha ancora potuto far valere le
sue ragioni innanzi un’autorità giudiziaria che gode del pieno potere
cognitivo, come l’istanza precedente. Per cui, l’eventuale violazione del
diritto di essere sentito è stata comunque sanata in questa sede, dove
l’insorgente ha nuovamente ribadito le sue motivazioni (cfr. sentenza
9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431).
Del
resto, il TF, con sentenza dell’8 ottobre 2007 (I 688/06), ha affermato che “da
un rinvio degli atti all’amministrazione per garantire il diritto di essere
sentito si può infatti – eccezionalmente (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437;
126 I 72; 126 V 130 consid. 2b pag. 132 con riferimenti) – prescindere se il
rinvio si esaurirebbe in un vuoto esercizio procedurale e ritarderebbe
inutilmente la procedura, in contrasto con l’interesse della parte lesa ad
ottenere un giudizio in tempi rapidi (…). Orbene, questa Corte ha più volte
osservato che se l’assicurato nella procedura precedente non ha formulato una
richiesta di rinvio degli atti all’amministrazione a garanzia del suo diritto
di essere sentito, ciò lascia concludere per un suo maggiore interesse a una
rapida evasione della causa piuttosto che a un’esecuzione formalmente corretta
della procedura ed osta pertanto all’annullamento dell’atto impugnato e al
rinvio della causa all’amministrazione per rimediare al vizio (…)”.
E’
quanto si deve ritenere anche nel caso di specie.
Il
TCA deve pertanto entrare nel merito del ricorso.
Nel merito
4. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5.a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.
1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a
revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della
LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre
2007.
5. Oggetto
della vertenza è la questione di sapere se l’insorgente ha diritto ad una
rendita AI anche dopo il 30 aprile 2006.
6. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 p. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che
l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato,
in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di
difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente
un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U
156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
7. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF
125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I
597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre
2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04;
STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004
nella causa T., I 299/03).
Al
riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006
N. 39 pag. 182.
A
sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità
del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il
futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,
d’ufficio o su richiesta.
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre
tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena
esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è
applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC
1984 pag. 137).
8. Nel
caso concreto l’interessato ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI in
data 20 dicembre 2005 a causa di un “danno al braccio destro” (doc. AI
2-5).
Il
2 gennaio 2006, il dr. med. __________, FMH chirurgia della mano, ha
diagnosticato una “frattura 5° MC dx” e un “tunnel carpale dx”
per un’inabilità al 100% dal 22 novembre 2005 ed ha precisato che ”ulteriore
evoluzione non prevedibile ma globalmente prognosi favorevole” (doc. AI 4-1
e 4-2).
Il
9 gennaio 2006 il dr. med. __________, FMH medicina generale, ha diagnosticato
una paresi radiale destra, una sindrome del tunnel carpale arto superiore
destro, una frattura V metacarpo mano destra (22.11.05) ed un abuso etilico
cronico. Quale diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa ha
indicato uno stato dopo polmonite basale sinistra (dicembre 2004) e un abuso
nicotinico, per un’inabilità al 50% dal 17 febbraio 2004 e del 100% dal
28.11.2005 (doc. AI 5-1).
Il
19 luglio 2006 il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha
indicato quale diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa un “disturbo
neurologico alla mano destra” e quale diagnosi senza ripercussioni sulla
capacità lavorativa un “disturbo d’ansia” (doc. AI 18-1).
Il
24 luglio 2006 il dr. med. __________, del reparto neurologia dell’Ospedale __________
di __________, ha diagnosticato una epicondilite radiale dx subacuta, sindrome
del tunnel carpale dx e stato dopo paresi del n. radiale dx (09/03), ed ha
indicato una diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa di “stato
ansioso” (doc. AI 19-1).
Alla
luce dei citati certificati medici, l’UAI ha fatto allestire una perizia
pluridisciplinare ad opera del SAM nei giorni 3, 6, 10, 17 e 26 aprile 2007.
Dal
referto, datato 18 maggio 2007 (doc. AI 24), risulta che i periti hanno fatto
capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr.ssa
__________), neurologica (dr. med. __________) e reumatologica (dr. med. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente
presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la diagnosi con
influenza sulla capacità lavorativa di moderato CRPS II (Sudeck) all’arto
superiore destro con/su pregresso intervento per sindrome del tunnel carpale
(29.12.2005), pregressa frattura della base del quinto metacarpale della mano
destra, pregressa radioscopia del polso destro (29.12.2005), epicondilite
radiale a destra e pregressa ferita lacerocontusa alla mano destra
(14.08.2006), suturata.
Gli
specialisti hanno inoltre posto la diagnosi senza influenza sulla capacità
lavorativa di sindrome di dipendenza all’alcool, uso continuo (F10.25),
pregressa paresi del nervo radiale destro (agosto-settembre 2003), lesione dei
rami cutanei al dorso della mano destra, in particolare del ramo cutaneo
dorsale del nervo ulnare, pregressa possibile crisi epilettica secondaria
(settembre 2006) e epatopatia (agli esami di laboratorio del curante).
Dalla
perizia emerge che dal punto di vista psichiatrico l’interessato è totalmente
abile al lavoro.
Per
quanto concerne l’aspetto reumatologico i periti hanno evidenziato che l’insorgente
soffre di un moderato CRPS II a destra (Sudeck) dopo trauma ed intervento
operatorio con alterazioni cutanee, lieve edema e colorazione lievemente
bluastra della pelle. All’esame clinico vi è una debolezza che tuttavia “contrasta
con “altre osservazioni”: l’A. legge il giornale girando le pagine con il braccio
destro, si veste e sveste utilizzando tutte e due le mani (si infila i
pantaloni con la mano destra). Vi è il sospetto che l’A. nella vita quotidiana
usi il braccio destro ben più di quello che mostri durante l’esame (non vi è
nessuna atrofia alla muscolatura del braccio). Le radiografie sono nella norma.”
Per
il consulente, dr. med. __________, FMH medicina interna e reumatologia, non si
può giustificare un‘inabilità superiore al 20% come cuoco e gerente e la
prognosi a lungo e medio termine è buona. L’insorgente è pertanto stato
giudicato abile all’80% come cuoco, gerente ed in attività in cui non debba
sempre costantemente eseguire movimenti di rotazione o sollevare costantemente
pesi superiori ai 10-20 kg.
Dal
rapporto del dr. med. __________ emerge in particolare quanto segue (cfr. doc.
AI 24-39):
“(…)
Il paziente soffre di
un moderato CRPS II a dx dopo trauma ed intervento operatorio con alterazioni
cutanee, lieve edema ed una colorazione lievemente bluastra della pelle.
All’esame clinico inoltre importante debolezza con in pratica impossibilità di
eseguire il pugno e di fare molti movimenti. Questo contrasta però in modo
evidente con quanto egli fa non richiesto. Nell’attesa in sala d’aspetto il
paziente ha letto il giornale girando le pagine con il braccio drt, durante la visita
ho poi cercato di far tenere al paziente un foglio con la mano ed
improvvisamente tale movimento è risultato impossibile, si veste e sveste
utilizzando tutte e due le mani, in particolare s’infila i jeans con la mano dx,
ciò che presuppone una certa forza di presa che risulta improvvisamente nulla
al test Grip. Quando poi cerco di fargli eseguire dei movimenti per valutare
anche un’eventuale epicondilite radiale, si muove in diversi modi ma non esegue
mai il movimento richiesto. Il sospetto che il paziente nella vita quotidiana
usi il braccio destro ben più di quello che mostra durante l’esame clinico è
dato dal fatto che nonostante il paziente presenti dei problemi al braccio
destro ormai da più mesi, per non dire anni, egli non presenta alcun’atrofia
della muscolatura del braccio dx (vedi diametro del braccio e avambraccio). La
Rx della mano e del polso infine è nella norma. Come unico reperto costante
trovo un’iposensibilità sul dorso della mano destra nel territorio di un nervo
cutaneo ulnare. Se dobbiamo dunque valutare la capacità lavorativa su dati e
fatti oggettivi non trovo delle limitazioni tali da giustificare un’inabilità
superiore al 20% come cuoco, gerente, attività dove si alternano momenti di
lavoro pesanti a momenti anche di riposo o di lavori di contabilità. A livello
terapeutico non vedo francamente ulteriori terapie se non eventualmente
l’introduzione d’antidolorifici o d’antidepressivi alfine di alzare la soglia
del dolore.
La prognosi è per il
momento buona alla luce dell’assenza d’alterazioni degenerative ulteriori e
d’atrofie muscolari.”
Il
Dr. med. __________ ha inoltre affermato di aver trovato una situazione molto
simile a quella riscontrata dalla Dr.ssa __________ nel settembre 2005 anche se
nel frattempo il paziente è stato operato di tunnel carpale ed ha accusato una
frattura del V metacarpale che appaiono però ben risoltesi (doc. AI 24-41). A
questo proposito va evidenziato come la dr.ssa __________, viceprimario di
neurologia presso l’Ospedale __________ di __________, dopo aver effettuato
degli esami il 3 novembre 2004 ha affermato che:
“In sintesi: Quadro
elettroclinico indicativo di una molto lieve sindrome del tunnel carpale des,
che non è tale da spiegare la sintomatologia lamentata dal paziente. Non vi
sono elementi clinici in favore di una paresi periferica, specie di plessopatia
o radicolopatia. Il quadro clinico attuale è particolare, sorprende la
dissociazione tra la perfetta manualità volontaria nei gesti abituali (ad es.
allacciarsi orologio e stringhe) e l’alterato schema motorio di tipo diatonico
negli atti volontari richiesti e anche qui solo nelle prove motorie esaminate
direttamente (manualità perfetta nella prova della stereognosia). Con questo
non possiamo escludere una distonia su anomalia strutturale dei gangli basali o
da alterato schema motorio dopo prolungata disfunzione. In base ai reperti più
probabile sembra un problema funzionale alimentato dalla paura di ricaduta e di
poter “restare così…” più volte espressa dal paziente. L’abbiamo confortato in
tale senso e incoraggiato ad usare normalmente la mano.” (doc. Cassa malati
1-24)
Il
2 agosto 2005, dopo ulteriori esami la specialista ha affermato:
“Il quadro clinico
attuale è invece ora dominato da sintomi compatibili con una sindrome del
tunnel carpale omolaterale, la cui presenza è confermata anche dal punto di
vista elettrofisiologico. I parametri elettroneurografici appaiono lievemente
peggiorati rispetto al nostro esame precedente, per cui, vista anche l’importanza
soggettiva dei disturbi proporremmo di prendere in considerazione una
decompressione chirurgica del nervo mediano dx al passaggio carpale.
Non abbiamo invece una
spiegazione neurologica per l’estensione dei disturbi di sensibilità al
mignolo, in assenza di segni clinici od elettrofisiologici per una neuropatia
ulnare, per una lesione del plesso brachiale od una radicolopatia C8.
Da segnalare che
all’esame odierno non abbiamo più osservato atteggiamenti “distonici” della
mano dx da noi descritti in precedenza, per cui non abbiamo argomenti a favore
di una distonia (secondaria dopo la lesione nervosa periferica primaria); si
era verosimilmente trattato come già da noi interpretato di un’espressione
della preoccupazione di poter sviluppare una nuova paresi radiale. Per
rassicurare il sig. RI 1 abbiamo spiegato il meccanismo della pregressa paresi
radiale ed illustrato posizioni od attività da evitare nelle quali il disturbo
potrebbe in linea teorica ripresentarsi.” (Doc. Cassa malati 1-26).
Infine,
anche dal punto di vista neurologico l’interessato è totalmente abile al
lavoro.
Il
consulente, dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, “non ha più
riscontrato deficit riferibili ad una lesione del nervo radiale.” e a
livello del nervo mediano vi è solamente una minima alterazione della
conduzione motoria distale che spesso si vede quale residuo di una sindrome del
tunnel carpale. L’assicurato è in grado di eseguire praticamente tutti i
movimenti con le dita e con il carpo a destra. Non vi sono segni di
denervazione nel territorio del nervo ulnare. I periti hanno evidenziato come “il
nostro consulente pensa che vi sia piuttosto un certo risparmio antalgico o
funzionale della mano destra (riesce ad utilizzarla, per esempio, per vestirsi).”
Per
quanto concerne le conseguenze sulla capacità lavorativa gli specialisti hanno
concluso che nella sua attività lavorativa l’interessato è leggermente limitato
dai problemi all’arto superiore di destra.
L’interessato
presenta una capacità lavorativa dell’80% (presenza durante tutto il giorno, ma
con rendimento ridotto).
Nel
passato l’assicurato ha presentato un’incapacità lavorativa totale di circa due
mesi nel periodo agosto-settembre 2003 per la paresi del nervo radiale a
destra. Nel novembre 2004 vi è stata una breve incapacità lavorativa a causa di
una polmonite, sicuramente non superiore ad un mese. Nel periodo novembre 2005
– febbraio 2006 vi è stata un’incapacità lavorativa dovuta alla frattura alla
mano destra ed all’intervento per sindrome del tunnel carpale. Nel settembre
2006 vi è stata una brevissima incapacità lavorativa di alcuni giorni a causa
della sospetta crisi epilettica. La sopraccitata capacità lavorativa all’80% è sicuramente
presente dal febbraio 2006 circa e continua.
In
futuro non è da prevedere un cambiamento della sopraccitata capacità
lavorativa.
La
sindrome da dipendenza all’alcol non causa alcuna incapacità lavorativa e non
vi sono danni secondari a livello somatico e psichico. Ciononostante i periti
hanno consigliato una presa a carico a livello psichiatrico per aiutare
l’interessato a sospendere l’uso di bevande alcoliche.
Per
quanto concerne le conseguenze sulla capacità d’integrazione, i periti hanno
affermato che tenendo conto delle limitazioni neurologiche l’assicurato
presenta una capacità lavorativa dell’80% (presenza durante tutto il giorno, ma
con rendimento ridotto) in attività in cui non debba sempre costantemente eseguire
movimenti di rotazione o sollevare pesi superiori ai 10-20 kg. Questa capacità
lavorativa è sicuramente presente dal febbraio 2006 circa e continua.
Il
13 luglio 2007, la dr.ssa med. __________, medico SMR, ha concluso:
“(…)
Sulla base della
perizia SAM del 31.10.2006 (recte: 18 maggio 2007) si dichiara che:
La sindrome da
dipendenza all’alcool (che è minimizzata dall’assicurato) non causa alcuna
incapacità lavorativa e non vi sono danni secondari a livello somatico o
psichico. Ciò nonostante i periti fanno notare che la prognosi a lungo termine
dell’abuso di alcool è sfavorevole e che una presa a carico a livello
psichiatrico per aiutare l’assicurato a sospendere l’uso delle bevande
alcoliche è consigliabile.
La prognosi sul piano
reumatologico a medio-lungo termine è buona.
La prognosi sul piano
neurologico è buona: l’assicurato ha presentato una crisi epilettica,
nell’ambito di un eccessivo consumo di alcool, che viene considerato un
problema isolato risolto senza conseguenze.” (doc. AI 26-2)
Sulla
base dei citati attestati medici l’UAI ha assegnato al ricorrente una rendita
intera dal 1.11.2005 al 30.04.2006.
In
sede di osservazioni al progetto di decisione dell’UAI, l’interessato ha
prodotto una lettera dell’assicuratore __________ all’assicuratore contro gli
infortuni __________ del 2 giugno 2006, da cui emerge che:
“Con la presente
confermiamo che la pratica ci vede impegnati in qualità di assicuratori privati
per la perdita di guadagno in caso di malattia. Abbiamo corrisposto prestazioni
dal 17.2.2004 al 31.8.2004 e dal 30.11.2004 al 6.5.2006, inabilità lavorativa
causata da una paresi radiale a dx e una sindrome del tunnel carpale che ha
portato all’esaurimento delle prestazioni assicurate.
Il signor RI 1 era
inabile in misura del 100% per la diagnosi di sindrome del tunnel carpale dal
27.10.2005 al 6.11.2005 ed una ripresa in misura parziale è stata imposta in
base alla valutazione peritale del nostro medico consulente, Dr. med. __________,
Considerandi
FMH chirurgia della mano.
Il signor RI 1 ha poi
ripreso in misura parziale (50%) a contare dal 6.2.2006.” (doc. AI 35-8)
Il
21.
settembre 2007 l’assicuratore ha scritto all’insorgente affermando:
“(….) le confermiamo
le differenti diagnosi per periodi di inabilità seguenti:
- dal 17.02.2004 al
31.08.2004
diagnosi: disfusione nervo radiale
- dal 30.11.2004 al
06.05.2006
diagnosi: paresi radiale dx/polmonite” (doc. AI 41-25)
L’interessato
ha anche prodotto il conteggio delle indennità giornaliere versate
dall’assicuratore da cui risulta tra l’altro che __________ ha pagato le
indennità al 50% dal 1° febbraio 2006 al 5 febbraio 2006, al 100% dal 6
febbraio 2006 al 28 febbraio 2006, al 50% dal 1° marzo 2006 al 31 marzo 2006 e
dal 1° aprile 2006 al 6 maggio 2006 (doc. AI 41-27).
Agli
atti vi è inoltre un conteggio dell’assicuratore contro gli infortuni, __________,
per i giorni indennizzati dal 14.8.2006 al 18.9.2006, che ha affermato come “l’inabilità
lavorativa è stata integrata con quella già in corso per malattia e per la
quale è stata inoltrata una richiesta di rendita del 50% (mezza rendita) presso
l’Assicurazione Invalidità! L’Assicurazione __________ ci ha comunicato d’aver
assunto il caso, a valere sulla garanzia malattia perdita di guadagno per la
durata massima delle prestazioni che si sono esaurite il 06.05.2006!” (doc.
AI 35-11).
L’insorgente
ha inoltre prodotto un certificato medico del 22 settembre 2006 del dr. med. __________,
il quale ha affermato:
“Ho visto oggi in
consultazione il succitato paziente curato dai colleghi del PS il 14.08.2006
dopo che si era ferito sul versante dorso-ulnare della mano destra con un lavandino
rotto. Non vi sarebbero state lesioni tendinee riferite.
Il problema principale
sono i persistenti dolori e lipoestesia del dorso della mano, che rimane
comunque gonfia e a volte discromatica. Il paziente non avrebbe notato
ipertricosi o sudazione.
All’esame clinico la
ferita è ben rimarginata ma effettivamente vi è un gonfiore persistente
associato ad una discromia. Il testing dei tendini lascia sospettare una
lesione dell’estensore proprio del D5 mentre gli estensori comuni sono
attivabili. Vi è una ipoestesia sul ramo sensitivo dorsale del n. ulnare,
compatibile con una lesione completa.
In questo contesto,
visto anche gli antecedenti del paziente, non mi sembra indicato a distanza
dall’infortunio fare una revisione della ferita in quanto il deficit funzionale
legato alla lesione tendinea è il minimo, sia perché vi sono ora poche
possibilità di poter risuturare il ramo dorsale del n. ulnare. L’ipoestesia è
da considerare permanente.
Comunque vi è il
sospetto che il paziente stia sviluppando una causalgia (CRPS tipo 2) in quanto
vi sono segni clinici che ricordano da vicino quelli dell’algodistrofia.
Abbiamo quindi cominciato una terapia di desensibilizzazione. Qualora i segni
divenissero più specifici consiglio l’esecuzione di una scintigrafia.
Il paziente desidera
riprendere l’attività lavorativa al 50% e non vedo controindicazioni a questa
sua richiesta.” (doc. M)
Il 13
dicembre 2006, lo stesso dr. med. __________, ha affermato:
“(…)
ho visto oggi in
consultazione il tuo succitato paziente.
L’evoluzione, malgrado
l’ergoterapia, è lenta e non ancora brillante. Sarebbero apparsi nuovamente i
dolori dell’epicondilite radiale già conosciuta nel 2005, l’edema è
persistente, sempre associato alla discromia ed alla persistente anestesia sul
ramo sensitivo dorsale del n. ulnare della mano destra.
Progressivamente il
paziente ha sviluppato una deviazione radiale della mano ed il test muscolare
odierno penso che oltre alle lesioni già descritte è oggi evidente anche una
lesione dell’estensore ulnare del carpo. In assenza di estensione ulnare del
carpo i muscoli radiali deviano progressivamente la mano verso radiale. I segni
di CRPS tipo II sono sempre presenti e la sintomatologia dolorosa è poco
controllata dagli AINS.
Ho proposto al
paziente un consulto con il dr. __________, della __________, ma il paziente
per il momento non desidera questa opportunità. Egli porta sempre un’ortesi in
pelle per sostenere il polso salvo quando lavora in qualità di cuoco.
Allo stato attuale
delle cose non credo sia possibile aumentare la capacità lavorativa del
paziente. Da un punto di vista chirurgico, una volta risolta la CRPS e vista la
deviazione radiale progressiva, è proponibile eventualmente un transfert
tendineo per rimpiazzare la funzione dell’estensore ulnare del carpo persa.
Effettuare questo intervento ora, con una fase infiammatoria florida, mi sembra
temerario e a mio avviso destinato al fallimento.” (doc. N)
Il
28.
settembre 2007 il dr. med. __________ ha scritto al rappresentante del
ricorrente rilevando:
“Le confermo che il 04.09.2007 ho esaminato il
succitato paziente che continua a lamentare dolori costanti e diffusi alla mano
destra.
Clinicamente la
chiusura del pugno è incompleta con tendenza ad escludere il D4 e il D5 dalle
attività quotidiane. La forza di presa è di 20 kg, controlaterale 66 kg, e si è
riesacerbata l’epicondilopatia radiale già descritta nell’ottobre 2005.
L’AI avrebbe valutato
al 20% l’invalidità globale. A mio avviso si renderebbe necessario una
valutazione della capacità lavorativa (EFL) in fisioterapia (Belastungstest),
per meglio oggettivare il disturbo permanente residuo e la reale incapacità
professionale definitiva.” (doc. AI 35-15).
Il
18.
ottobre 2007 il dr. med. __________, medico SMR, ha affermato:
“(…)
In questa fase vengono
trasmessi documenti già presi in considerazione all’occasione della perizia SAM
come anche un rapporto del Dr __________ del 28.09.2007 mandato al legale
dell’A. Avv. RA 1.
(…)
Nella sua lettera del
28.09.2007
all’Avv. RA 1, il Dr __________ conferma di avere, in data
04.09
, esaminato l’A che continua a lamentare dolori costanti e diffusi
alla mano destra.
Lo specialista
descrive, dal punto di vista clinico, delle condizioni non sostanzialmente
diverse da quelle riferite nel suo rapporto del 13.12.2006 e esposte
all’occasione della valutazione SAM di aprile 2007.
Non è dunque
giustificato, dal punto di vista medico, un aumento del grado di IL finora
riconosciuto.” (doc. AI 37-1)
Da
rilevare che nell’incarto AI è presente la documentazione dell’assicuratore
malattie__________ fino al 1° febbraio 2006, i cui referti medici sono stati
presi in considerazione dai periti del SAM (doc. AI 24-2).
9.
Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.
3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001
pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo
2002.
nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa
G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS
1988.
pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo
per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio
1995.
in re A. C; cfr. anche DTF
123.
V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio
interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e
l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto
esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF
125.
V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986.
pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa
G.C., I 355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,
pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può
evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine,
va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II pag. 628-629, in
particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e
cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I
683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I
384/04).
10.
Questo
TCA chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della
decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la perizia
pluridisciplinare del SAM del 18 maggio 2007 per quanto concerne la capacità
lavorativa del ricorrente all’80% nella sua attività abituale di cuoco.
Tale
valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i
parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
I
periti, sulla base dei 3 consulti (psichiatrico, reumatologico e neurologico),
sono giunti alla convincente conclusione che l’assicurato è abile al lavoro all’80%
nella sua attività di cuoco e nelle professioni in cui non debba sempre
costantemente eseguire movimenti di rotazione o sollevare costantemente pesi
superiori ai 10-20 kg.
Gli
specialisti, dopo aver descritto nei minimi particolari l’anamnesi famigliare, personale-sociale,
professionale, patologica e sistemica del ricorrente, le affezioni attuali e le
costatazioni obiettive, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità
lavorativa di moderato CRPS II (Sudeck) all’arto superiore destro con/su
pregresso intervento per sindrome del tunnel carpale (29.12.2005), pregressa
frattura della base del quinto metacarpale della mano destra (29.11.2005),
curata conservativamente, pregressa radioscopia del polso destro (29.12.2005),
epicondilite radiale a destra e pregressa ferita lacerocontusa alla mano destra
(14.08.2006), suturata.
I periti e i 3 consulenti si sono espressi su tutte le patologie
lamentate dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente tutta la
documentazione messa loro a disposizione, richiamando alcuni atti medici (doc.
AI 24-4) ed hanno valutato la capacità lavorativa del paziente sulla base delle
indicazioni risultanti dalle visite effettuate i giorni 3, 6, 10, 17 e 26
aprile 2007 (doc. AI 24-1).
11.
L’insorgente in sede di ricorso non contesta le conclusioni del consulto
psichiatrico, ma con la produzione di un ulteriore certificato medico del dr.
med. __________, FMH chirurgia generale, specialista chirurgia della mano, contesta
implicitamente le risultanze dei consulti reumatologici e neurologici, facendo
valere in sostanza che i periti non avrebbero valutato correttamente il suo
stato di salute, non prendendo in considerazione la possibilità di effettuare la
valutazione della capacità lavorativa (EFL) in fisioterapia (“Belastungstest”).
Egli ritiene inoltre che la motivazione dell’UAI, che ha invocato motivi di
celerità e semplicità, per non acquisire il mezzo di prova richiesto urterebbe
con le più elementari regole della buona fede procedurale e con l’art. 61 cpv.
1.
let. c LPGA.
Questo
Tribunale, pur non condividendo le motivazioni fatte valere dall’UAI in sede di
risposta a fondamento del rifiuto dell’assunzione della prova richiesta, ossia
la speditezza e la celerità della procedura, che non deve andare a scapito di
una corretta valutazione dello stato valetudinario dell’assicurato, per i
motivi che seguono ritiene comunque superfluo procedere ad una valutazione
della capacità lavorativa in fisioterapia.
Il
ricorrente ha trasmesso tre certificati medici del dr. med. __________, di cui
due, quello del 22 settembre 2006 e quello del 13 dicembre 2006, sono anteriori
all’allestimento della perizia. Il certificato del 13 dicembre 2006 è del resto
stato citato sia nel referto peritale (doc. AI 24-4) che dal dr. med. __________,
incaricato di allestire il consulto reumatologico (doc. AI 24-37).
Nel
primo certificato medico del 22 settembre 2006 il dr. med. __________ dopo aver
descritto l’infortunio accaduto al suo paziente il 14 agosto 2006 (ferita sul
dorso-ulnare della mano destra con un lavandino rotto, senza lesioni tendinee
riferite), ha diagnosticato una lesione dell’estensore proprio del D5 ed una
ipoestesia permanente. Egli ha inoltre evidenziato come l’interessato starebbe
sviluppando una causalgia, ossia CRPS tipo 2 ed ha iniziato una terapia di
desensibilizzazione. Lo specialista ha concluso rilevando di non vedere
controindicazioni alla ripresa dell’attività lavorativa al 50% (doc. M).
Nel
secondo certificato medico, ossia quello del 13 dicembre 2006, valutato dai
periti del SAM, viene riportata l’apparizione di dolori dell’epicondilite
radiale già conosciuta nel 2005, la persistenza dell’edema, sempre associato
alla discromia ed alla persitente anestesia del ramo sensitivo dorsale del n.
ulnare della mano destra. Egli rileva inoltre lo sviluppo di una deviazione
radiale della mano e una lesione dell’estensore ulnare del carpo. La diagnosi
di CRPS II è confermata, così come l’incapacità lavorativa al 50% (doc. N).
Entrambi
i certificati medici non sono comunque d’aiuto al ricorrente, giacché riportano
diagnosi prese in considerazione dai periti del SAM o dai medici SMR e si
limitano ad indicare una diversa valutazione della capacità lavorativa
dell’interessato. Il secondo certificato medico è inoltre stato valutato ed
integrato nel referto peritale.
L’ultimo
certificato medico del 28 settembre 2007 è invece stato esaminato dal dr. med. __________,
medico SMR, il quale ha evidenziato come lo specialista descrive dal punto di
vista clinico delle condizioni non sostanzialmente diverse da quelle riferite
nel suo rapporto del 13 dicembre 2006 e esposte nella valutazione del SAM. Il
medico SMR non ha ritenuto giustificato un aumento del grado d’incapacità
lavorativa riconosciuto sulla sola base di questa nuova attestazione (doc. AI
37-1).
Questo
Tribunale, per i motivi che seguono, condivide le conclusioni del medico SMR.
Con
il certificato del 28 settembre 2007 il dr. med. __________ ha affermato che la
chiusura del pugno è incompleta e vi è una tendenza ad escludere il D4 e il D5
dalle attività quotidiane; inoltre la forza di presa è di 20 kg, controlaterale
66.
kg e si è riesacerbata l’epicondilopatia radiale già descritta nell’ottobre
2005.
La
riesacerbazione dell’epicondilopatia era già stata evidenziata con il certificato
del 13 dicembre 2006 (“sarebbero apparsi nuovamente i dolori
dell’epicondilite radiale già conosciuta nel 2005”) ed era già stata presa
in considerazione dai periti, i quali hanno anche ritenuto la difficoltà di
presa per pesi superiori ai 20 kg. Infatti nella loro valutazione della
capacità lavorativa all’80% hanno evidenziato che l’interessato può svolgere le
attività in cui “non debba sempre costantemente eseguire movimenti di
rotazione o sollevare costantemente pesi superiori ai 10-20 kg.” (doc. AI
24.
).
Anche
il fatto che clinicamente la chiusura del pugno è incompleta con tendenza ad
escludere il D4 e il D5 dalle attività quotidiane non è una novità. Sia il dr.
med. __________ che il dr. med __________, nei loro consulti, hanno preso in
considerazione questa difficoltà.
Il
Dr. med. __________, specialista FMH neurologia, ha infatti evidenziato come “Il
problema più grosso si è verificato nell’agosto 2006 quando il paziente si è
procurato un’importante lesione da taglio al dorso della mano destra. Descrive
ora un’insensibilità rispettivamente una diminuzione della sensibilità alle
dita III-V.” e, dopo aver descritto gli esami effettuati ha concluso
affermando che “si tratta comunque di un danno neurogeno che non causa
deficit motori né limitazioni maggiori nell’utilizzo della mano destra almeno
per le usuali attività ma anche per il lavoro di cuoco dell’A.” Egli ha
pure evidenziato come “il paziente però lamenta soggettivamente
l’impossibilità di utilizzare la mano destra e ciò è difficilmente spiegabile
con un problema neurogeno. In effetti é in grado di eseguire
praticamente tutti i movimenti con le dita e con il carpo a destra pur avendo
soggettivamente l’impressione che questi siano limitati mentre all’esame
oggettivo non trovo un’atrofia muscolare, un disturbo del trofismo cutaneo (la
sudorazione è perfettamente normale) e tutto sommato la forza muscolare è
almeno a tratti molto soddisfacente mentre all’esame elettromiografico non vi
sono segni di denervazione nel territorio del nervo ulnare. Non trovo dunque
reperti oggettivi in favore di un danno neurogeno che spieghi le difficoltà
motorie alla mano destra lamentate dal paziente.”
Anche
il dr. med. __________ ha evidenziato come vi sia un’”importante
iposensibilità dal dito II al V della mano dx con, a suo dire, una netta
diminuzione della forza e difficoltà ad eseguire lavori di precisione e pesanti.”
Lo specialista ha pure evidenziato come “all’esame clinico inoltre
importante debolezza con in pratica impossibilità di eseguire il pugno e di
fare molti movimenti.” ed ha aggiunto che “questo contrasta però in modo
evidente con quanto egli fa non richiesto.” (doc. AI 24-39).
Le
patologie evidenziate dal dr. med. __________, come rilevato dal medico SMR,
dr. med. __________, sono pertanto già state prese in considerazione sia dal
dr. med. __________, sia dal dr. med. __________, sia dai periti del SAM.
Certo,
come evidenzia il ricorrente in sede di ricorso, il dr. med. __________ è uno
specialista nella chirurgia della mano. Tuttavia, non va dimenticato che i
medici che hanno visitato il ricorrente sono specialisti in neurologia (dr.
med. __________), rispettivamente in reumatologia (dr. med. __________), hanno
potuto esaminare approfonditamente tutte le patologie lamentate dall’insorgente
e, malgrado avessero a disposizione perlomeno il certificato medico del 13
dicembre 2006 del dr. med. __________, non hanno ritenuto necessario
consigliare un approfondimento peritale ad opera di uno specialista in
chirurgia della mano.
Le
perizie del dr. med. __________ e del dr. med. __________, complete,
approfondite e scevre da contraddizioni, non necessitano pertanto di ulteriori
approfondimenti specialistici.
Inoltre
non va dimenticato che il nuovo certificato medico non indica un peggioramento
dello stato di salute del ricorrente rispetto a quanto stabilito con la perizia
del 18 maggio 2007, con la quale del resto il dr. med. __________ non si
confronta, non ha aggiunto alcun elemento medico oggettivo che modifichi la
precedente valutazione del danno alla salute dell’insorgente e non si è
espresso circa la presenza di un’incapacità lavorativa.
Come
visto, anche il medico SMR, dr. med. __________, dopo aver visionato la nuova
attestazione, ha evidenziato come “lo specialista descrive, dal punto di
vista clinico, delle condizioni non sostanzialmente diverse da quelle riferite
nel suo rapporto del 13.12.2006 e esposte all’occasione della valutazione SAM
di aprile 2007.” ed ha evidenziato come “non è dunque giustificato, dal
punto di vista medico, un aumento del grado di IL finora riconosciuto.”
(doc. AI 37-1).
Non
vi è pertanto agli atti una valutazione medica atta a sovvertire le conclusioni
cui sono giunti i periti dell’AI nemmeno per quanto concerne gli aspetti
reumatologici e neurologici.
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto, richiamata la giurisprudenza
in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non
intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni dei periti
del SAM e della successiva presa di posizione del dr. med. __________, medico
SMR, il quale ha valutato compiutamente tutta la documentazione medica agli atti
ed è giunto alla conclusione, logica e priva di contraddizioni, che neppure il
nuovo certificato medico del dr. med. __________ è atto a modificare la
precedente valutazione del danno alla salute dell’insorgente.
Va
ribadito che fondandosi sulla più volte citata perizia tutti i medici del SMR
intervenuti hanno concluso per un grado di capacità lavorativa dell’80% nell’abituale
attività di cuoco (cfr., sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la
sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3 e sentenza 9C_376/2007 del
13.
giugno 2008, consid. 3.2; cfr. anche la sentenza 8C_407/2007 dell’8
settembre 2008 in ambito di assicurazione contro gli infortuni, dove al consid.
3.
il Tribunale federale ha confermato un giudizio di questo TCA dove è stato
ritenuto maggiormente attendibile il parere espresso dal medico di fiducia
dell’assicuratore resistente).
Va
a questo proposito ricordato che il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una
decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il
valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito
dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza
tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere
ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente
considerazione:
" (…)
3.2
L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise
émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la
jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de
l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V
175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas
encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins
traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une
nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune
raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui
préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service
médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen
clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne
relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un
doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien
valoir de tel. (…).”
(cfr. STFA del 24
agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)
Visto
quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni dei periti
e dei medici SMR, è da
ritenere dimostrato che l’interessato è abile al lavoro all’80% nella precedente
attività.
In queste condizioni non risulta
necessario procedere con l’allestimento di una valutazione della capacità
lavorativa (EFL) in fisioterapia (“Belastungstest”) per meglio
oggettivare il disturbo permanente residuo e la reale capacità lavorativa del
ricorrente, come richiesto dall’insorgente, così come all’assunzione di
ulteriori prove (ad esempio l’audizione del dr. med. __________ o il richiamo
di incarti da medici o assicuratori).
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da
effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad
assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren
in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no.
320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA
dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122
III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere
sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4
vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e
riferimenti).
12.
Va
ora esaminato a partire da quando l’interessato ha migliorato la propria
capacità lavorativa e fino a quando ha diritto alla rendita.
Con
la decisione impugnata l’UAI ha assegnato all’insorgente una rendita fino al 30
aprile 2006, ossia dopo 3 mesi dal miglioramento dello stato di salute che
sarebbe intervenuto nel febbraio 2006.
Dagli
atti, e meglio dalla perizia del 18 maggio 2007 del SAM, emerge in maniera
incontrovertibile che al momento della valutazione specialistica, ossia nel
mese di aprile 2007, l’interessato era capace al lavoro all’80% e che la sua
situazione valetudinaria è migliorata (doc. AI 24-1).
Per
quanto concerne il periodo precedente, i periti hanno affermato che “la
sopraccitata capacità lavorativa all’80% è sicuramente presente dal febbraio
2006.
ca. e continua.” e “questa capacità lavorativa è sicuramente
presente dal febbraio 2006 ca. e continua.” (doc. AI 24-14,
sottolineatura del redattore).
Da
parte sua il medico SMR, dr.ssa __________, ha indicato nella sua valutazione “20%
da febbraio 2006 (presenza durante il giorno ma con rendimento ridotto)”
(doc. AI 26-2).
La
valutazione, come emerge anche dalla risposta di causa, si fonda anche sulle
emergenze dell’incarto dell’assicuratore contro le malattie, ossia la __________,
e dell’assicuratore contro gli infortuni, ossia __________. L’UAI ha affermato
che “Dalle valutazioni effettuate per conto della Cassa malati è emerso che
l’assicurato è stato ritenuto inabile nella misura del 50% dal 17 febbraio 2004
al 31 agosto 2004, nella misura del 50% dal 30 novembre 2004 al 26 ottobre 2004
(recte: 2005), nella misura del 100% dal 27 ottobre 2005 al 6 novembre 2005,
nella misura del 50% dal 7 novembre 2005 al 27 novembre 2005 e nella misura del
100% dal 28 novembre 2005 al 31 gennaio 2006 (cfr. incarto Cassa malati __________)”
(cfr. pag. 2 della risposta di causa, doc. IV) e che “Dal canto suo,
l’assicuratore infortuni ha ritenuto l’assicurato inabile nella misura del 100%
dal 28 novembre 2005 al 29 dicembre 2005 per la frattura subita al metacarpo
della mano destra (cfr. incarto assicuratore infortuni __________)”. I
periti avevano per contro evidenziato periodi diversi prima del febbraio 2006:
“Nel passato l’A. ha presentato un’incapacità lavorativa totale di ca. due
mesi nel periodo agosto-settembre 2003 per la paresi del nervo radiale a
destra. Nel novembre 2004 vi è stata una breve incapacità lavorativa a causa di
una polmonite, sicuramente non superiore ad un mese. Nel periodo novembre 2005
– febbraio 2006 vi è stata un’incapacità lavorativa dovuta alla frattura della
mano destra ed all’intervento per sindrome del tunnel carpale. Nel settembre
2006.
vi è stata una brevissima incapacità lavorativa di alcuni giorni a causa
della sospetta crisi epilettica.” (doc. 24-14).
Dalle
tavole processuali emerge tuttavia che l’UAI, dopo aver richiamato l’incarto del
ricorrente dalla __________ in data 25 gennaio 2006, la quale lo ha trasmesso
il 1° febbraio 2006 (doc. Cassa malati 1-1), non ha più ritenuto necessario
procedere ad ulteriori accertamenti circa l’incapacità lavorativa dell’interessato,
neppure dopo la produzione, in sede di osservazioni al progetto di decisione,
di scritti della __________ da cui era emerso che l’insorgente aveva
beneficiato di ulteriori indennità fino al 6 maggio 2006 (con un periodo al
100% dal 6 febbraio al 28 febbraio 2006, doc. I), quando l’erogazione delle
prestazioni è terminato per l’esaurimento del diritto (cfr. anche doc. L).
Certo,
come rileva l’UAI, ogni assicuratore può effettuare accertamenti in maniera
autonoma e non si può escludere che vi siano valutazioni differenti. Tuttavia
l’amministrazione, sulla base della documentazione prodotta dall’interessato, avrebbe
dovuto esaminare approfonditamente gli scritti trasmessi in sede di
osservazioni al progetto di decisione e avrebbe dovuto interpellare
l’assicuratore contro le malattie per conoscere i motivi dell’erogazione delle
prestazioni fino al maggio 2006. Tanto più che anche l’assicuratore contro gli
infortuni, in seguito all’infortunio occorso all’insorgente il 14 agosto 2006,
ha versato una prestazione al 50% fino al 18 settembre 2006 affermando che “l’inabilità
lavorativa è stata integrata con quella già in corso per malattia e per la
quale è stata inoltrata richiesta di rendita del 50% (mezza rendita) presso
l’Assicurazione Invalidità! L’assicuratore __________ ci ha comunicato d’aver
assunto il caso, a valere sulla garanzia malattia perdita di guadagno, per la
durata massima delle prestazioni che si sono esaurite il 06.05.2006.” (doc.
L).
Inoltre
i periti del SAM, che hanno visitato il ricorrente nel corso del mese di aprile
2007, ossia quasi un anno dopo la cessazione del versamento delle prestazioni
da parte dell’assicuratore contro le malattie, hanno affermato che “nel
periodo novembre 2005-febbraio 2006 vi è stata un’incapacità lavorativa
dovuta alla frattura alla mano destra ed all’intervento per sindrome del tunnel
carpale” (sottolineatura del redattore) e successivamente hanno indicato
che la capacità lavorativa all’80% è “sicuramente presente dal febbraio 2006
ca.”. (doc. 24-14, sottolineatura del redattore).
In
queste condizioni il Tribunale non può stabilire con la necessaria tranquillità
il mese esatto in cui vi è stato il miglioramento della stato di salute,
ritenuto comunque che ciò è avvenuto al più tardi nel corso del mese di aprile
2007.
Il
ricorso deve pertanto essere parzialmente accolto e l’incarto rinviato all’UAI
affinché, dopo aver richiamato l’intero incarto assicurativo dalla __________ e
dall’assicuratore __________, interpelli nuovamente i periti e, ritenuto che al
più tardi nel mese di aprile 2007, quando è stato visitato dagli specialisti
del SAM, l’interessato era capace al lavoro all’80%, stabilisca con precisione quando
vi è stato il miglioramento e statuisca nuovamente sul diritto alla rendita,
tenuto conto dell’art. 88a cpv. 1 OAI.
13.
Parzialmente
vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto
ad un’indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è
determinata fra 200.- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di
complessivi fr. 200.— in misura di fr. 100.— a carico dell’Ufficio AI e di fr.
100.
— a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto.
L’incarto
è rinviato all’amministrazione per ulteriori accertamenti conformemente ai
considerandi.
2.Le spese, per fr. 200.--, sono ripartite
in ragione di fr. 100.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 100.-- a carico del
ricorrente.
L’Ufficio
AI verserà all’assicurato fr. 800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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