32.2008.162
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25 maggio 2009Italiano21 min
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Numero d'incarto:
32.2008.162
Data decisione, Autorità:
25.05.2009, TCA
Titolo:
Rinvio atti all'UAI affinché svolga i necessari accertamenti per chiarire se sul territorio svizzero vi siano medici specialisti o centri specializzati in grado di fornire un trattamento semplice e razionale della malattia dell'A. L'UAI si esprimerà quindi sul riconoscimento dei costi delle visite
INFERMITÀ CONGENITE
PROVVEDIMENTO SANITARIO
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 8 cpv. 1 LAI
art. 8 cpv. 2 LAI
art. 8 cpv. 3 LAI
art. 9 LAI
art. 13 cpv. 1 LAI
art. 13 cpv. 2 LAI
art. 23bis cpv. 1 OAI
art. 23bis cpv. 2 OAI
art. 23bis cpv. 3 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.162
LG/DC/sc
Lugano
25 maggio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 settembre 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
rappr. da: RA 2
contro
la decisione del 23 luglio 2008 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1993, è affetto da distrofia muscolare tipo Duchenne, infermità congenita
menzionata alla cifra 184 dell’allegato all’OIC e diagnosticata dal pediatra
curante, Dr. __________, in data 28 novembre 1995 (doc. AI 5-2).
1.2. In data 16
ottobre 2007 l’assicurato, per il tramite della madre, ha trasmesso all’Ufficio
AI una fattura di Euro 246.81 relativa ad esami effettuati presso l’Ospedale __________
di __________ postulando l’assunzione di tali costi da parte dell’assicurazione
invalidità (doc. AI 293-1; 298-1).
1.3. Esperita l’istruttoria,
segnatamente sentito il parere del medico del SMR, Dr. __________, l’UAI, con decisione
del 23 luglio 2008 (doc. AI 320-1), preavvisata con progetto del 14 maggio 2008
(doc. AI 314-1) ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato con la
presente motivazione:
"
Nel caso specifico, abbiamo valutato la
richiesta di presa a carico dei costi per controlli medici all’estero.
Alla richiesta specifica, se effettivamente gli
specialisti operanti sul territorio svizzero non fossero in grado di assistere
il giovane, non è stata data risposta e i rapporti di degenza rispettivamente
le copie delle valutazioni specifiche eseguite, non sono state prodotte
malgrado la nostra specifica richiesta ai genitori.
Pertanto, abbiamo sottoposto il dossier di RI 1
al nostro Servizio Medico Regionale per una valutazione del caso, il quale
afferma che l’incidenza è mediamente di 1 caso di Duchenne su 3500 nati vivi.
La prevalenza è minore (basata sulla popolazione)
a causa della mortalità.
Si tratta dunque di una patologia non
estremamente rara per la quale è richiesta la collaborazione di medici specialisti,
oltre ai pediatri di base, quali il neuropediatra, il cardiologo e il
pneumologo. Questi dati, senza dover descrivere le competenze dei singoli
specialisti, mostrano come la patologia di cui è affetto RI 1 venga affrontata
anche in Svizzera.
Dal lato medico non ci sono noti elementi
particolari per cui si possa affermare che le cure non possano essere
effettuate in Svizzera e quindi i costi per le visite mediche effettuate a __________
non possono essere riconosciute dall’assicurazione
invalidità” (doc. AI 320-1)
1.4. Contro
questa decisione la madre dell’assicurato, per conto del figlio e per il
tramite della RA 2, ha presentato un tempestivo ricorso al TCA postulando in
via principale il riconoscimento della garanzia da parte dell’assicurazione invalidità
per provvedimenti sanitari all’estero, segnatamente per i controlli medici
effettuati presso l’Ospedale __________ di __________ e in via subordinata il
riconoscimento delle spese fino al limite massimo del provvedimento come se lo
stesso fosse stato eseguito in Svizzera (doc. I).
Nel
proprio allegato ricorsuale la rappresentante dell’assicurato si è soffermata
sulla patologia di cui soffre RI 1, una grave e rara distrofinopatia tipo
Duchenne non conosciuta - a suo dire - alle nostre latitudini che necessita
regolari visite presso il Dr. __________ dell’Ospedale __________ di __________
per regolare l’adattamento delle cure all’evoluzione della malattia.
Lo
specialista di __________ “…regolarmente dà indicazioni concrete ai medici
svizzeri su come affrontare l’evoluzione della malattia che è definita rara”
(doc. I).
L’Ufficio
AI e i medici del SMR avrebbero erroneamente valutato la patologia di cui
soffre l’assicurato non particolarmente grave e rara (egli appartiene ad un 15%
di pazienti la cui distrofia tipo Duchenne evolve più rapidamente del normale
in senso negativo) e non considerato che sul territorio svizzero non vi sono
specialisti in grado di affrontare correttamente questa malattia (doc. I).
A
sostegno delle proprie argomentazioni il ricorrente ha prodotto il
rapporto del 29 luglio 2005 Dr. __________ (doc. I)
1.5. In risposta
l’UAI, dopo aver interpellato nuovamente il SMR, ha confermato la correttezza
del provvedimento adottato trattandosi di un’affezione trattabile in Svizzera.
Non essendo quindi soddisfatte le condizioni dell’art. 23 bis cpv. 1 OAI il
ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata (doc. IV +1).
1.6. Con
osservazioni del 27 ottobre 2008 la rappresentante del ricorrente ha ribadito
le proprie argomentazioni ricorsuali sostenendo che “gli ultimi avvenimenti
dimostrano ancora una volta che senza il sostegno del dottor __________ e della
sua équipe non ci sono risposte ai peggioramenti inevitabili dello stato di
salute del ricorrente” (doc. VI)
In
allegato l’assicurato ha prodotto i certificati medici del 16 settembre del Dr.
__________ (doc. E e F), i rapporti del 26 e del 27 settembre 2008 del Dr. __________
(doc. G e I) e la corrispondenza di posta elettronica tra il Dr. __________ e
il Dr. __________ tra il 9 e il 12 ottobre 2008 (doc. H).
Il
doc. VI con i relativi allegati sono stati trasmessi all’UAI per osservazioni
(doc. VII).
1.7. Il 13
novembre 2008 l’UAI, dopo aver sottoposto la nuova documentazione medica al
vaglio del SMR, si è riconfermato nella risposta al ricorso (doc. VIII + bis).
Il doc.
VII e VIII + bis sono stati trasmessi alla RA 2 per conoscenza (doc. IX).
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è sapere se l’Ufficio AI deve assumersi oppure no i costi delle
terapie ambulatoriali eseguite dall’assicurato all’estero (Ospedale __________
di __________, Dr. __________) o almeno parte degli stessi.
2.2. Giusta
l'art. 8 cpv. 1 LAI, gli assicurati invalidi hanno diritto ai provvedimenti
d'integrazione necessari e atti a ripristinare, conservare o migliorare la capacità
di guadagno.
Il
diritto alle prestazioni previste negli articoli 13 e 21 esiste
indipendentemente dalla possibilità d’integrazione nella vita attiva (cpv. 2).
Fatti
I
provvedimenti di integrazione sono (cpv. 3):
a) i provvedimenti sanitari;
a bis) i provvedimenti di
reinserimento per preparare all’integrazione professionale;
b) i provvedimenti
professionali (orientamento, prima formazione professionale, riformazione
professionale, collocamento, aiuto in capitale);
d) la somministrazione di
mezzi ausiliari;
In
particolare gli assicurati minorenni hanno diritto ai provvedimenti sanitari
necessari per la cura delle infermità congenite.
Il
Consiglio federale designa le infermità per le quali sono concessi tali
provvedimenti. (Art. 13 cpv. 1 e 2 LAI).
2.3. Secondo
l’art. 9 LAI i provvedimenti d’integrazione sono applicati in Svizzera e solo
eccezionalmente anche all’estero.
L’art.
23bis cpv. 1 OAI (Provvedimenti d’intergrazione all’estero per le persone
assoggettate all’assicurazione obbligatoria) stabilisce che:
" Se
l’esecuzione di provvedimenti d’integrazione si rivela praticamente impossibile
in Svizzera, in modo speciale per difetto di istituzioni adeguate o di
personale specializzato, l’assicurazione ne assume le spese per l’esecuzione
semplice e razionale all’estero. (cpv. 1)
L’assicurazione
assume le spese per l’esecuzione semplice e razionale dei provvedimenti
sanitari eseguiti in caso di emergenza all’estero. (cpv. 2)
Se un
provvedimento d’integrazione è eseguito all’estero per altri motivi ritenuti
validi, l’assicurazione ne risarcisce le spese al massimo fino al limite
richiesto da tale provvedimento, se fosse stato eseguito in Svizzera”. (cpv. 3)
In una
sentenza 8C_192/2007 del 22 ottobre 2007 pubblicata in DTF
133 V 624, a proposito di un
assicurato nato nel 1991 e sofferente di tetraparesi spastica, i cui genitori
hanno domandato all’amministrazione l’assunzione dei costi di una terapia
ambulatoriale effettuata in __________, l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
"
(…)
2.2 Nel caso di specie è
chiaro che non si è in presenza di un'emergenza ai sensi dell'art. 23bis cpv. 2
OAI. Allo stesso modo, stando agli accertamenti vincolanti dei primi giudici,
si deve ritenere che anche in Svizzera esistono strutture, quali ad esempio la
Clinica Z., in grado di fornire un trattamento semplice e razionale della
malattia di cui soffre il ricorrente. Ciò non è del resto nemmeno contestato.
2.3
2.3.1 Il ricorrente sostiene
per contro di avere diritto all'assunzione delle spese per il trattamento in
lite in applicazione dell'art. 23bis cpv. 3 OAI ("per altri motivi
ritenuti validi"). Sarebbe infatti su indicazione del dottor U. della
Clinica B. che egli si sarebbe fatto curare alla Clinica X. I risultati
ottenuti dal trattamento in questa Clinica sarebbero inoltre stati giudicati
molto positivamente dallo stesso medico, il quale, se avesse ritenuto poter un
altro centro specializzato in Svizzera - primo fra tutti la Clinica B. - offrire
la cura adeguata, non gli avrebbe certamente suggerito di recarsi in __________.
L'insorgente osserva quindi che diversi adeguamenti dei mezzi ausiliari e
proposte terapeutiche gli sarebbero stati consigliati proprio
dalla clinica tedesca, che dev'essere considerata a tutti gli effetti un centro
specializzato nel trattamento di grave andicap come quello in esame. Grazie a
questo trattamento, il ricorrente non avrebbe più avuto bisogno di ricoveri
ospedalieri in Svizzera.
2.3.2 Conformemente alla
giurisprudenza resa a proposito del vecchio art. 23bis cpv. 2 OAI (in vigore
fino al 31 dicembre 2000 e il cui tenore è stato ripreso dall'art. 23bis cpv. 3
OAI), gli altri motivi validi devono essere di un certo peso e rivestire
un'importanza considerevole. Altrimenti, non soltanto il cpv. 1 dell'art. 23bis
OAI (attualmente cpv. 1 e 2), ma anche l'art. 9 cpv. 1 LAI, stante il quale
solo eccezionalmente un provvedimento applicato all'estero può essere assunto,
verrebbero svuotati del loro significato (VSI 1997 pag. 311, consid. 1b, pag.
312 con riferimenti, I 472/96). Del resto, l'assicurazione per l'invalidità non
deve assumersi i costi del miglior provvedimento d'integrazione possibile, ma
deve farsi carico delle spese per una misura necessaria e sufficiente in un
singolo caso di specie (DTF 110 V 99 consid. 2
pag. 102). Di conseguenza, il fatto che una clinica specializzata all'estero
disponga di una più grande esperienza in un determinato settore rispetto a una
struttura svizzera o ancora la circostanza per cui degli specialisti all'estero
abbiano un altro tipo di approccio rispetto a quello proposto dai medici in
Svizzera nella scelta di un provvedimento non giustificano, da soli,
l'applicazione dell'art. 23bis cpv. 3 OAI (sentenza inedita del Tribunale
federale delle assicurazioni I 155/95 del 26 gennaio 1996). Motivi validi sono
stati per contro, ad esempio, riconosciuti a un bambino in tenera età colpito
da una forma rara e complessa di epilessia, per la quale l'amministrazione non
aveva dimostrato che gli specialisti in Svizzera disponessero di un'esperienza
sufficiente per applicare i provvedimenti sanitari richiesti (sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 740/99 del 21 luglio 2000).
2.3.3 Stando alle
constatazioni del giudizio impugnato, l'affezione di cui soffre l'assicurato
non è un'infermità congenita rara e non necessita nemmeno di un trattamento
particolarmente complesso. L'assicurato avrebbe ugualmente potuto essere curato
ambulatorialmente in Svizzera. Ad esempio la Clinica Z. dispone di una sezione
per terapie ambulatoriali. Il fatto che il dottor U. abbia consigliato un trattamento
in __________, che avrebbe avuto degli effetti positivi sullo stato di salute
dell'assicurato, non significa ancora che un trattamento identico o comunque
analogo in Svizzera non
avrebbe avuto gli stessi effetti. Va peraltro
osservato, come hanno giustamente evidenziato i primi giudici, che le chances
di successo di un provvedimento sanitario devono essere stimate secondo una
valutazione prognostica (ex ante) e non retrospettiva (ex post), questo per non
creare una disparità di trattamento tra gli assicurati che, prima di sottoporsi
a un intervento, attendono l'emanazione di una decisione definitiva e quelli
che invece anticipano questo momento (v. DTF 98 V 33 consid. 2
pag. 34; cfr. pure SVR 2007 IV n. 12 pag. 43, consid. 4.2.1 e 4.2.2, I 120/04).
La Corte cantonale ha pertanto giustamente ritenuto insufficienti i motivi
invocati per giustificare l'applicazione dell'art. 23bis cpv. 3 OAI.
In quell’occasione l’Alta
Corte non ha riconosciuto al ricorrente il diritto all’assunzione delle cure
prodigate all’estero, né sulla base dell’art. 22 del Regolamento (CEE) n.
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all’applicazione dei regimi
di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai
loro famigliari che si spostano all’interno della Comunità (RS
0.831.109.268.1), né sulla base della libera prestazione dei servizi garantita
dal Trattato che istituisce la Comunità europea (Trattato CE).
2.4. Attentamente
esaminata la documentazione medica presente all’inserto, questa Corte non può
confermare l’operato dell’amministrazione per le ragioni che seguono.
Nella decisione
impugnata l’UAI si è fondata sulle indicazioni del Servizio Medico Regionale
(SMR), in particolare quelle del Dr. __________, che in data 7 maggio 2008 ha precisato che:
"
…alla richiesta specifica se effettivamente gli
specialisti operanti sul territorio Svizzero non fossero in grado di assistere
il giovane, non è stata data risposta. I rapporti di degenza, rispettivamente
le copie delle valutazioni specialistiche eseguite, non sono state prodotte
malgrado la richiesta” (doc. AI 313-1)
Il medico
del SMR ha poi precisato che la patologia non è da considerarsi rara in quanto
in Svizzera, nel 2005, sono nati 72’900 bambini e l’incidenza della patologia è
mediamente di un caso di Duchenne su 3’500 nati vivi. Essendo richiesta la
collaborazione di medici specialisti, quali i pediatri di base, nonché il
neuropediatra, il cardiologo e il pneumologo – a mente del Dr. __________ – ciò
dimostrerebbe come questa malattia venga affrontata anche in Svizzera (doc. AI
313-1).
Nelle
proprie annotazioni dell’8 ottobre 2008 il medico del SMR, Dr. __________ ha
confermato che l’affezione è trattabile in Svizzera rinviando ad un indirizzo
internet e ai centri abbinati ai servizi pediatrici delle cliniche
universitarie di __________ e __________ (doc. IV)
Tali conclusioni
non permettono a questa Corte di concludere con sufficiente tranquillità che il
criterio dell’impossibilità di eseguire in Svizzera il provvedimento sanitario
in questione, in modo speciale per difetto di istituzioni adeguate o di
personale specializzato (art. 23bis cpv. 1 OAI) non sia effettivamente
realizzato come sostenuto invece dal ricorrente.
Per le
medesime ragioni il TCA non è in grado di valutare se vi siano motivi validi
(cpv. 3) per eseguire tali provvedimenti all’estero.
Considerandi
In primo luogo
è lo stesso medico del SMR, nelle proprie annotazioni del 7 maggio 2008, che ha
lasciato in sospeso la questione laddove ha asserito che “alla richiesta
specifica se effettivamente gli specialisti operanti sul territorio Svizzero
non fossero in grado di assistere il giovane, non è stata data risposta”
(doc. AI 313-1).
Nel
precedente scritto del 22 aprile 2008 al medico curante Dr. __________, il Dr. __________
aveva precisato che la problematica andava approfondita “con le stesse
modalità con le quali siamo stati confrontati nel 2005, in occasione del
riconoscimento delle spese di cura per l’intervento alla colonna.” Il medico ha poi indicato che “si tratta quindi di sapere quali
sono le cure esattamente indicate ed anche una conferma che i colleghi ticinesi
o svizzeri non siano in grado di affrontare le varie problematiche cliniche che
per un Duchenne sono purtroppo note” (doc. AI 310-1).
Tuttavia
l’amministrazione non ha approfondito la problematica con le stesse modalità
con le quali è stato affrontata la domanda di provvedimenti sanitari del 2005.
Al
riguardo va ricordato che con scritto del 13 luglio 2005 RA 1 aveva postulato
all’UAI il riconoscimento delle visite specialistiche effettuate
dall’assicurato presso la Clinica __________ di __________ a seguito di un
significativo peggioramento del quadro valetudinario del figlio (doc. AI
202-1).
Nelle
annotazioni del 18 luglio 2005 il Dr. __________ aveva precisato di aver avuto
un colloquio con il medico curante Dr. __________ circa la necessità di cure
specifiche respiratorie e chirurgiche e richiesto al collega l’invio della
documentazione medica per chiarire la problematica con la collaborazione
dell’UFAS (doc. AI 203-1)
In data
25.
luglio 2005 il Dr. __________ ha trasmesso il dossier di RI 1 all’UFAS –
Divisione AI, Berna, con la proposta di assumere le spese per soggiorno
all’estero tendenti a ottenere l’istruzione necessaria per l’uso di tecniche di
disostruzione delle vie respiratorie (doc. AI 206-1).
L’Ufficio
federale delle assicurazioni sociali (UFAS) in data 16 agosto 2005 ha risposto favorevolmente in merito
alla richiesta formulata, in quanto l’apparecchio di disostruzione delle vie
respiratorie non era ancora in vendita sul mercato svizzero (doc. AI 208-1).
Sulla
base di tale comunicazione il medico del SMR ha quindi proposto l’assunzione
dei costi da parte dell’AI (doc. AI 205-1) che l’Ufficio AI ha formalizzato
nella decisione del 19 settembre 2005 (doc. AI 214-1).
In data
10.
ottobre 2005 il Dr. __________ si è nuovamente rivolto all’UAI in quanto
l’assicurato andava sottoposto ad un importante intervento alla schiena a causa
della sua scoliosi.
Dopo aver
valutato la possibilità di eseguire l’intervento a __________ (ove l’intervento
sarebbe durato 8 ore con l’eventualità di una tracheotomia) il medico curante
ha spiegato che la famiglia aveva preferito optare per un intervento presso l’__________
di __________ (Dr. __________) che dava maggiori garanzie di evitare la
tracheotomia al figlio (doc. AI 217-1).
Nelle
proprie annotazioni del 14 novembre 2005 il Dr. __________ ha emesso un
preavviso favorevole per l’assunzione delle spese di cura all’estero, in
considerazione del fatto che tale intervento garantiva una riabilitazione
postoperatoria migliore e meno rischiosa per la salute o la vita del paziente (doc.
AI 223-1).
Anche in
questo caso è stato interpellato l’UFAS, da parte dell’UAI, con la specifica
richiesta di prendere una posizione sulle annotazioni del Dr. __________ e sul
preavviso indicato (doc. AI 232-1).
L’UFAS,
in data 14 febbraio 2006, si è dichiarato convinto dalle argomentazioni del Dr.
__________ ed ha approvato la presa a carico delle spese di cura all’estero ai
sensi dell’art. 23 bis cpv. 1 OAI (doc. AI 234-1).
Conseguentemente
con decisione del 21 febbraio 2006 l’UAI ha assunto i costi di Euro 32'071.000
dell’__________ di __________ per l’intervento di artrodesi posteriore
strumentata incluso il trattamento consecutivo dalla data dell’intervento per
la durata di sei mesi. Sono inoltre state assunte le spese di viaggio dal
domicilio a __________ (doc. AI 235-1).
Questo
Tribunale ha constatato invece che, per quanto riguarda la richiesta di presa a
carico della fattura per gli esami effettuati a __________ per un importo di
fr. 246.81, oggetto della presenta vertenza, l’amministrazione non ha seguito
il medesimo iter del 2005.
In data
23.
gennaio 2008, al fine di poter valutarne il riconoscimento, l’UAI ha, come
da prassi, richiesto a __________ copia dei rapporti medici delle visite
effettuate in Italia (doc. AI 300-1).
Il medico
curante Dr. __________, in risposta alla richiesta dell’amministrazione, con
scritto del 1° febbraio 2008, ha illustrato per quali ragioni RI 1 necessita di regolari visite
presso il centro del Dr. __________ ritenuto uno dei maggiori d’Europa per la
distrofia Duchenne (doc. AI 303-1).
Il Dr. __________
ha fatto richiesta al collega dei rapporti sui trattamenti a cui l’assicurato è
stato sottoposto, del piano terapeutico e della conferma della necessità medica
per tali trattamenti all’estero (doc. AI 310-1).
Il 30
aprile 2008 il medico curante ha illustrato le terapie alle quali è stato
sottoposto RI 1 ed elencato gli specialisti che hanno in cura il ragazzo
ribadendo la necessità di un riconoscimento delle cure all’estero (doc. AI
312-1).
Il Dr. __________
e l’UAI non hanno tuttavia più approfondito la questione con l’UFAS, come fatto
nel 2005, né indagato approfonditamente in merito alla presenza o meno sul
territorio svizzero di un centro specializzato o di medici specialisti nella
patologia in questione. Il Dr. __________ si è limitato a fornire
un’indicazione unicamente statistica sull’incidenza media della malattia in
Svizzera e sul fatto che “…la patologia per evoluzione negativa, venga affrontata
anche in Svizzera” (doc. AI 313-1).
Anche il
medico del SMR Dr. __________, nelle annotazioni dell’8 ottobre 2008, non
fornisce indicazioni maggiori limitandosi ad indicare un sito internet e due
centri abbinati a servizi pediatrici delle cliniche universitarie di __________
e __________ (doc. IV) che tuttavia non permettono a questa Corte di ritenere
chiarita la questione, soprattutto in considerazione del riconoscimento da
parte dell’UFAS dei trattamenti all’estero del 2005 e di quanto affermato dall’avv.
__________: “…l’Ufficio AI e il dottor __________ non hanno considerato che RI
1.
è affetto da un tipo raro e grave di Duchenne” (doc. VI)
2.5
Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio
all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità
della procedura né il principio inquisitorio.
In una
sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito
che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare
quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale
basterebbe a chiarire un fatto.
Tale
giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore
ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui
è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario
disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il
risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di
ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della
procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito
temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori.
Nemmeno
l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una
parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una
perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di
diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere
tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai
Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una
sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,
p. 196s., la nostra Corte
federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in
RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente
giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che,
in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nella
concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come
detto, si rivela lacunoso.
La
decisione impugnata va dunque annullata e l'incarto retrocesso
all'amministrazione, affinché svolga i necessari accertamenti per chiarire se
sul territorio svizzero vi siano medici specialisti o centri specializzati in
grado di fornire un trattamento semplice e razionale della malattia di cui
soffre RI 1.
L’amministrazione
si esprimerà quindi sulla possibilità di riconoscere i costi delle visite
mediche effettuate presso la Clinica __________ di __________.
In caso
di eventuale risposta negativa l’UAI esaminerà se sono dati oppure no i
presupposti per un’applicazione dell’art. 23bis cpv. 3 OAI.
2.6
Vincente
in causa, il ricorrente, patrocinato dalla RA 2, __________, ha diritto ad
un'indennità per ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K
63/06 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).
2.7
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione del 23 luglio 2008 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.5..
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili
(IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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