Lexipedia

Decisione

32.2008.162

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 maggio 2009Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I

provvedimenti di integrazione sono (cpv. 3):

a) i provvedimenti sanitari;

a bis) i provvedimenti di

reinserimento per preparare all’integrazione professionale;

b) i provvedimenti

professionali (orientamento, prima formazione professionale, riformazione

professionale, collocamento, aiuto in capitale);

d) la somministrazione di

mezzi ausiliari;

In

particolare gli assicurati minorenni hanno diritto ai provvedimenti sanitari

necessari per la cura delle infermità congenite.

Il

Consiglio federale designa le infermità per le quali sono concessi tali

provvedimenti. (Art. 13 cpv. 1 e 2 LAI).

2.3. Secondo

l’art. 9 LAI i provvedimenti d’integrazione sono applicati in Svizzera e solo

eccezionalmente anche all’estero.

L’art.

23bis cpv. 1 OAI (Provvedimenti d’intergrazione all’estero per le persone

assoggettate all’assicurazione obbligatoria) stabilisce che:

" Se

l’esecuzione di provvedimenti d’integrazione si rivela praticamente impossibile

in Svizzera, in modo speciale per difetto di istituzioni adeguate o di

personale specializzato, l’assicurazione ne assume le spese per l’esecuzione

semplice e razionale all’estero. (cpv. 1)

L’assicurazione

assume le spese per l’esecuzione semplice e razionale dei provvedimenti

sanitari eseguiti in caso di emergenza all’estero. (cpv. 2)

Se un

provvedimento d’integrazione è eseguito all’estero per altri motivi ritenuti

validi, l’assicurazione ne risarcisce le spese al massimo fino al limite

richiesto da tale provvedimento, se fosse stato eseguito in Svizzera”. (cpv. 3)

In una

sentenza 8C_192/2007 del 22 ottobre 2007 pubblicata in DTF

133 V 624, a proposito di un

assicurato nato nel 1991 e sofferente di tetraparesi spastica, i cui genitori

hanno domandato all’amministrazione l’assunzione dei costi di una terapia

ambulatoriale effettuata in __________, l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

"

(…)

2.2 Nel caso di specie è

chiaro che non si è in presenza di un'emergenza ai sensi dell'art. 23bis cpv. 2

OAI. Allo stesso modo, stando agli accertamenti vincolanti dei primi giudici,

si deve ritenere che anche in Svizzera esistono strutture, quali ad esempio la

Clinica Z., in grado di fornire un trattamento semplice e razionale della

malattia di cui soffre il ricorrente. Ciò non è del resto nemmeno contestato.

2.3

2.3.1 Il ricorrente sostiene

per contro di avere diritto all'assunzione delle spese per il trattamento in

lite in applicazione dell'art. 23bis cpv. 3 OAI ("per altri motivi

ritenuti validi"). Sarebbe infatti su indicazione del dottor U. della

Clinica B. che egli si sarebbe fatto curare alla Clinica X. I risultati

ottenuti dal trattamento in questa Clinica sarebbero inoltre stati giudicati

molto positivamente dallo stesso medico, il quale, se avesse ritenuto poter un

altro centro specializzato in Svizzera - primo fra tutti la Clinica B. - offrire

la cura adeguata, non gli avrebbe certamente suggerito di recarsi in __________.

L'insorgente osserva quindi che diversi adeguamenti dei mezzi ausiliari e

proposte terapeutiche gli sarebbero stati consigliati proprio

dalla clinica tedesca, che dev'essere considerata a tutti gli effetti un centro

specializzato nel trattamento di grave andicap come quello in esame. Grazie a

questo trattamento, il ricorrente non avrebbe più avuto bisogno di ricoveri

ospedalieri in Svizzera.

2.3.2 Conformemente alla

giurisprudenza resa a proposito del vecchio art. 23bis cpv. 2 OAI (in vigore

fino al 31 dicembre 2000 e il cui tenore è stato ripreso dall'art. 23bis cpv. 3

OAI), gli altri motivi validi devono essere di un certo peso e rivestire

un'importanza considerevole. Altrimenti, non soltanto il cpv. 1 dell'art. 23bis

OAI (attualmente cpv. 1 e 2), ma anche l'art. 9 cpv. 1 LAI, stante il quale

solo eccezionalmente un provvedimento applicato all'estero può essere assunto,

verrebbero svuotati del loro significato (VSI 1997 pag. 311, consid. 1b, pag.

312 con riferimenti, I 472/96). Del resto, l'assicurazione per l'invalidità non

deve assumersi i costi del miglior provvedimento d'integrazione possibile, ma

deve farsi carico delle spese per una misura necessaria e sufficiente in un

singolo caso di specie (DTF 110 V 99 consid. 2

pag. 102). Di conseguenza, il fatto che una clinica specializzata all'estero

disponga di una più grande esperienza in un determinato settore rispetto a una

struttura svizzera o ancora la circostanza per cui degli specialisti all'estero

abbiano un altro tipo di approccio rispetto a quello proposto dai medici in

Svizzera nella scelta di un provvedimento non giustificano, da soli,

l'applicazione dell'art. 23bis cpv. 3 OAI (sentenza inedita del Tribunale

federale delle assicurazioni I 155/95 del 26 gennaio 1996). Motivi validi sono

stati per contro, ad esempio, riconosciuti a un bambino in tenera età colpito

da una forma rara e complessa di epilessia, per la quale l'amministrazione non

aveva dimostrato che gli specialisti in Svizzera disponessero di un'esperienza

sufficiente per applicare i provvedimenti sanitari richiesti (sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 740/99 del 21 luglio 2000).

2.3.3 Stando alle

constatazioni del giudizio impugnato, l'affezione di cui soffre l'assicurato

non è un'infermità congenita rara e non necessita nemmeno di un trattamento

particolarmente complesso. L'assicurato avrebbe ugualmente potuto essere curato

ambulatorialmente in Svizzera. Ad esempio la Clinica Z. dispone di una sezione

per terapie ambulatoriali. Il fatto che il dottor U. abbia consigliato un trattamento

in __________, che avrebbe avuto degli effetti positivi sullo stato di salute

dell'assicurato, non significa ancora che un trattamento identico o comunque

analogo in Svizzera non

avrebbe avuto gli stessi effetti. Va peraltro

osservato, come hanno giustamente evidenziato i primi giudici, che le chances

di successo di un provvedimento sanitario devono essere stimate secondo una

valutazione prognostica (ex ante) e non retrospettiva (ex post), questo per non

creare una disparità di trattamento tra gli assicurati che, prima di sottoporsi

a un intervento, attendono l'emanazione di una decisione definitiva e quelli

che invece anticipano questo momento (v. DTF 98 V 33 consid. 2

pag. 34; cfr. pure SVR 2007 IV n. 12 pag. 43, consid. 4.2.1 e 4.2.2, I 120/04).

La Corte cantonale ha pertanto giustamente ritenuto insufficienti i motivi

invocati per giustificare l'applicazione dell'art. 23bis cpv. 3 OAI.

In quell’occasione l’Alta

Corte non ha riconosciuto al ricorrente il diritto all’assunzione delle cure

prodigate all’estero, né sulla base dell’art. 22 del Regolamento (CEE) n.

1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all’applicazione dei regimi

di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai

loro famigliari che si spostano all’interno della Comunità (RS

0.831.109.268.1), né sulla base della libera prestazione dei servizi garantita

dal Trattato che istituisce la Comunità europea (Trattato CE).

2.4. Attentamente

esaminata la documentazione medica presente all’inserto, questa Corte non può

confermare l’operato dell’amministrazione per le ragioni che seguono.

Nella decisione

impugnata l’UAI si è fondata sulle indicazioni del Servizio Medico Regionale

(SMR), in particolare quelle del Dr. __________, che in data 7 maggio 2008 ha precisato che:

"

…alla richiesta specifica se effettivamente gli

specialisti operanti sul territorio Svizzero non fossero in grado di assistere

il giovane, non è stata data risposta. I rapporti di degenza, rispettivamente

le copie delle valutazioni specialistiche eseguite, non sono state prodotte

malgrado la richiesta” (doc. AI 313-1)

Il medico

del SMR ha poi precisato che la patologia non è da considerarsi rara in quanto

in Svizzera, nel 2005, sono nati 72’900 bambini e l’incidenza della patologia è

mediamente di un caso di Duchenne su 3’500 nati vivi. Essendo richiesta la

collaborazione di medici specialisti, quali i pediatri di base, nonché il

neuropediatra, il cardiologo e il pneumologo – a mente del Dr. __________ – ciò

dimostrerebbe come questa malattia venga affrontata anche in Svizzera (doc. AI

313-1).

Nelle

proprie annotazioni dell’8 ottobre 2008 il medico del SMR, Dr. __________ ha

confermato che l’affezione è trattabile in Svizzera rinviando ad un indirizzo

internet e ai centri abbinati ai servizi pediatrici delle cliniche

universitarie di __________ e __________ (doc. IV)

Tali conclusioni

non permettono a questa Corte di concludere con sufficiente tranquillità che il

criterio dell’impossibilità di eseguire in Svizzera il provvedimento sanitario

in questione, in modo speciale per difetto di istituzioni adeguate o di

personale specializzato (art. 23bis cpv. 1 OAI) non sia effettivamente

realizzato come sostenuto invece dal ricorrente.

Per le

medesime ragioni il TCA non è in grado di valutare se vi siano motivi validi

(cpv. 3) per eseguire tali provvedimenti all’estero.

Considerandi

In primo luogo

è lo stesso medico del SMR, nelle proprie annotazioni del 7 maggio 2008, che ha

lasciato in sospeso la questione laddove ha asserito che “alla richiesta

specifica se effettivamente gli specialisti operanti sul territorio Svizzero

non fossero in grado di assistere il giovane, non è stata data risposta”

(doc. AI 313-1).

Nel

precedente scritto del 22 aprile 2008 al medico curante Dr. __________, il Dr. __________

aveva precisato che la problematica andava approfondita “con le stesse

modalità con le quali siamo stati confrontati nel 2005, in occasione del

riconoscimento delle spese di cura per l’intervento alla colonna.” Il medico ha poi indicato che “si tratta quindi di sapere quali

sono le cure esattamente indicate ed anche una conferma che i colleghi ticinesi

o svizzeri non siano in grado di affrontare le varie problematiche cliniche che

per un Duchenne sono purtroppo note” (doc. AI 310-1).

Tuttavia

l’amministrazione non ha approfondito la problematica con le stesse modalità

con le quali è stato affrontata la domanda di provvedimenti sanitari del 2005.

Al

riguardo va ricordato che con scritto del 13 luglio 2005 RA 1 aveva postulato

all’UAI il riconoscimento delle visite specialistiche effettuate

dall’assicurato presso la Clinica __________ di __________ a seguito di un

significativo peggioramento del quadro valetudinario del figlio (doc. AI

202-1).

Nelle

annotazioni del 18 luglio 2005 il Dr. __________ aveva precisato di aver avuto

un colloquio con il medico curante Dr. __________ circa la necessità di cure

specifiche respiratorie e chirurgiche e richiesto al collega l’invio della

documentazione medica per chiarire la problematica con la collaborazione

dell’UFAS (doc. AI 203-1)

In data

25.

luglio 2005 il Dr. __________ ha trasmesso il dossier di RI 1 all’UFAS –

Divisione AI, Berna, con la proposta di assumere le spese per soggiorno

all’estero tendenti a ottenere l’istruzione necessaria per l’uso di tecniche di

disostruzione delle vie respiratorie (doc. AI 206-1).

L’Ufficio

federale delle assicurazioni sociali (UFAS) in data 16 agosto 2005 ha risposto favorevolmente in merito

alla richiesta formulata, in quanto l’apparecchio di disostruzione delle vie

respiratorie non era ancora in vendita sul mercato svizzero (doc. AI 208-1).

Sulla

base di tale comunicazione il medico del SMR ha quindi proposto l’assunzione

dei costi da parte dell’AI (doc. AI 205-1) che l’Ufficio AI ha formalizzato

nella decisione del 19 settembre 2005 (doc. AI 214-1).

In data

10.

ottobre 2005 il Dr. __________ si è nuovamente rivolto all’UAI in quanto

l’assicurato andava sottoposto ad un importante intervento alla schiena a causa

della sua scoliosi.

Dopo aver

valutato la possibilità di eseguire l’intervento a __________ (ove l’intervento

sarebbe durato 8 ore con l’eventualità di una tracheotomia) il medico curante

ha spiegato che la famiglia aveva preferito optare per un intervento presso l’__________

di __________ (Dr. __________) che dava maggiori garanzie di evitare la

tracheotomia al figlio (doc. AI 217-1).

Nelle

proprie annotazioni del 14 novembre 2005 il Dr. __________ ha emesso un

preavviso favorevole per l’assunzione delle spese di cura all’estero, in

considerazione del fatto che tale intervento garantiva una riabilitazione

postoperatoria migliore e meno rischiosa per la salute o la vita del paziente (doc.

AI 223-1).

Anche in

questo caso è stato interpellato l’UFAS, da parte dell’UAI, con la specifica

richiesta di prendere una posizione sulle annotazioni del Dr. __________ e sul

preavviso indicato (doc. AI 232-1).

L’UFAS,

in data 14 febbraio 2006, si è dichiarato convinto dalle argomentazioni del Dr.

__________ ed ha approvato la presa a carico delle spese di cura all’estero ai

sensi dell’art. 23 bis cpv. 1 OAI (doc. AI 234-1).

Conseguentemente

con decisione del 21 febbraio 2006 l’UAI ha assunto i costi di Euro 32'071.000

dell’__________ di __________ per l’intervento di artrodesi posteriore

strumentata incluso il trattamento consecutivo dalla data dell’intervento per

la durata di sei mesi. Sono inoltre state assunte le spese di viaggio dal

domicilio a __________ (doc. AI 235-1).

Questo

Tribunale ha constatato invece che, per quanto riguarda la richiesta di presa a

carico della fattura per gli esami effettuati a __________ per un importo di

fr. 246.81, oggetto della presenta vertenza, l’amministrazione non ha seguito

il medesimo iter del 2005.

In data

23.

gennaio 2008, al fine di poter valutarne il riconoscimento, l’UAI ha, come

da prassi, richiesto a __________ copia dei rapporti medici delle visite

effettuate in Italia (doc. AI 300-1).

Il medico

curante Dr. __________, in risposta alla richiesta dell’amministrazione, con

scritto del 1° febbraio 2008, ha illustrato per quali ragioni RI 1 necessita di regolari visite

presso il centro del Dr. __________ ritenuto uno dei maggiori d’Europa per la

distrofia Duchenne (doc. AI 303-1).

Il Dr. __________

ha fatto richiesta al collega dei rapporti sui trattamenti a cui l’assicurato è

stato sottoposto, del piano terapeutico e della conferma della necessità medica

per tali trattamenti all’estero (doc. AI 310-1).

Il 30

aprile 2008 il medico curante ha illustrato le terapie alle quali è stato

sottoposto RI 1 ed elencato gli specialisti che hanno in cura il ragazzo

ribadendo la necessità di un riconoscimento delle cure all’estero (doc. AI

312-1).

Il Dr. __________

e l’UAI non hanno tuttavia più approfondito la questione con l’UFAS, come fatto

nel 2005, né indagato approfonditamente in merito alla presenza o meno sul

territorio svizzero di un centro specializzato o di medici specialisti nella

patologia in questione. Il Dr. __________ si è limitato a fornire

un’indicazione unicamente statistica sull’incidenza media della malattia in

Svizzera e sul fatto che “…la patologia per evoluzione negativa, venga affrontata

anche in Svizzera” (doc. AI 313-1).

Anche il

medico del SMR Dr. __________, nelle annotazioni dell’8 ottobre 2008, non

fornisce indicazioni maggiori limitandosi ad indicare un sito internet e due

centri abbinati a servizi pediatrici delle cliniche universitarie di __________

e __________ (doc. IV) che tuttavia non permettono a questa Corte di ritenere

chiarita la questione, soprattutto in considerazione del riconoscimento da

parte dell’UFAS dei trattamenti all’estero del 2005 e di quanto affermato dall’avv.

__________: “…l’Ufficio AI e il dottor __________ non hanno considerato che RI

1.

è affetto da un tipo raro e grave di Duchenne” (doc. VI)

2.5

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito

che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare

quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale

basterebbe a chiarire un fatto.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,

p. 196s., la nostra Corte

federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in

RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente

giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che,

in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va dunque annullata e l'incarto retrocesso

all'amministrazione, affinché svolga i necessari accertamenti per chiarire se

sul territorio svizzero vi siano medici specialisti o centri specializzati in

grado di fornire un trattamento semplice e razionale della malattia di cui

soffre RI 1.

L’amministrazione

si esprimerà quindi sulla possibilità di riconoscere i costi delle visite

mediche effettuate presso la Clinica __________ di __________.

In caso

di eventuale risposta negativa l’UAI esaminerà se sono dati oppure no i

presupposti per un’applicazione dell’art. 23bis cpv. 3 OAI.

2.6

Vincente

in causa, il ricorrente, patrocinato dalla RA 2, __________, ha diritto ad

un'indennità per ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K

63/06 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

2.7

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 23 luglio 2008 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.5..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster