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Decisione

32.2008.164

Nuova richiesta di prestazioni AI respinta in quanto l'assicurata non ha reso verosimile un peggioramento del suo stato di salute. Dagli atti medici emerge che la situazione valetudinaria dell'interes

11 maggio 2009Italiano80 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

3. Se

il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che

incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta

(art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di

una possibile modifica importante del grado d’invalidità o di grande invalidità

o dell’assistenza dovuta all’invalidità, è stato stabilito un termine nel

momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o

allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare

una notevole modifica del grado d’invalidità della grande invalidità o

dell’assistenza dovuta all’invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Se è fatta domanda

di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o di

grande invalidità o il volume dell’assistenza dovuta all’invalidità è

modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3

OAI). Per quanto riguarda i requisiti formali, in caso di revisione su domanda

dell'assicurato, quest'ultimo deve rendere verosimile che il grado d'invalidità

ha subito una modifica rilevante (art. 87 cpv. 3 OAI). Se tale condizione non è

soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una

decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica

suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è

obbligata ad entrare nel merito della richiesta (sentenza dell’11 settembre

2008,9C_708/2007; DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V

198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die

materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,

Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et

pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270). Come

nel caso di nuova domanda (DTF 130 V 71), anche nell'ambito di una revisione

della rendita (su richiesta o d'ufficio), il punto di partenza per la

valutazione di una modifica (e, quindi, di conseguenza anche per l'esame di

verosimiglianza) del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente

sul diritto alla prestazione è dato, dal profilo temporale, dall'ultima

decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del

diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti,

apprezzamento delle prove e confronto dei redditi (DTF 133 V 108). Nella sentenza, pubblicata in DTF 130 V 64, il Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha precisato che

nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento,

il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati

d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova

domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non

rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi

di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere

dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all’interessato un termine

per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso

contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5). Se infine l'assicurato interpone ricorso alla decisione di non

entrata in materia, il giudice esamina solo se l'amministrazione ha rifiutato

di entrare in materia a buon diritto. Se invece essa ha accettato di esaminare

la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in

materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa

attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10

consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

La

giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della

LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo

2004 (STFA dell’8 marzo 2006 nella causa J. [I 734/05]).

4. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98;

Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono

determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere

annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità

di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo

accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che

l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui

pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102

V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;

RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)

Secondo

la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella

causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri

per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca

un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati così riassunti

dal TFA in un’altra sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03), nella quale il TFA si è così espresso:

" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da

dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per

le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente

necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una

incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla

pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]).

Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme

da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto

tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo

a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der

Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich

für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René

Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San

Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in

linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme

presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica

oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della

sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò

risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225

consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una

simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone

tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole

gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri,

quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche

accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in

evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla

vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati;

cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori

psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla

salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai

principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano

psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione

riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei

criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa,

rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000

pag. 155 consid. 2c)."

Anche

in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004 il TFA ha

evidenziato che:

" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo

di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza

manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e

durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali

(1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un

decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza

remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti

della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione

sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la

liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario

tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4)

l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole

dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi

dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155

consid. 2c; Ulrich

Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in

der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der

Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz

und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

In

una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri

summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a

sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana,

nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.

Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

La nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella

propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,

rilevando:

"

(…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente

sentenza 8 febbraio 2006

in re S. (I

336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.:

pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per

l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di

fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici.

Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i

disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e

allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi

sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme

qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere

che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo

gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)).

Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione

la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e

costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri

suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza

di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità

e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza

remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una

perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la

constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate

secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della

persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener

conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un

processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un

sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella

malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si

deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto

a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività

risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella

causa O., I 873/05)

In

una sentenza 9C_35/2007 del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:

"

(...)

Quanto agli effetti invalidanti della fibromialgia, invocati con il

ricorso e negati nel caso di specie dal primo giudice sulla scorta della

valutazione del Servizio X.________, basta il rilievo che, in analogia a quanto

stabilito in materia di disturbo somatoforme da dolore persistente, la malattia

non è di regola atta a determinare una limitazione di lunga durata della capacità

lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1

LAI e che comunque le condizioni per eccezionalmente ammettere una siffatta

ipotesi non sono certamente date in concreto in assenza di una comorbidità

psichiatrica importante (in casu: sintomatologia depressiva descritta in totale

regressione) e in presenza di una (chiara) tendenza all'esagerazione

riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V 165 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70

seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352 consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e

consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito

che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in

particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).

(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

5. Nel

caso concreto dopo la richiesta di prestazioni AI del 21 giugno 2002 (doc. AI

1), sfociata, vista la perizia del dr. med. __________, malattie reumatiche,

fisiatria e riabilitazione FMH, del 18 agosto 2003 (doc. AI 24-1) e del dr.

med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, del 15 marzo

2004 (doc. AI 31-1), nella decisione del 17 gennaio 2005 di assegnare un quarto

di rendita dal 1° agosto 2001 (doc. AI 45-1 e seguenti), soppressa con la decisione

di riconsiderazione del 14 maggio 2007 in seguito ad un nuovo calcolo del grado

d’invalidità, l’UAI ha rifiutato di concedere una nuova rendita poiché nel

frattempo lo stato di salute dell’insorgente non sarebbe peggiorato.

Il

TCA rileva innanzitutto che all’epoca dell’assegnazione di un quarto di rendita

d’invalidità l’amministrazione ha fatto capo alle perizie del dr. med. __________

del 18 agosto 2003 (doc. AI 24-1) e del dr. med. __________ del 15 marzo 2004

(doc. AI 32-1), da cui emerge un’incapacità al lavoro del 50% nella precedente

attività di donna delle pulizie e del 15-20% in altre attività confacenti al

suo stato di salute. In particolare il dr. med. __________, poste le diagnosi

di sindrome lombospondilogena residuale a destra in stato dopo emilaminectomia

destra e microdiscectomia L4/L5 per ernia discale con sindrome radicolare L5

leggermente deficitaria (22.10.2000) con/da turbe statiche modiche (lieve

tenuta scoliotica sinistro-convessa; moderato raddrizzamento della cifosi

toracale), alterazioni degenerative lombari: condrosi L4/5 ed L5/S1 con

spondilartrosi, ha concluso affermando che “la capacità funzionale residuale

limita la paziente nel suo lavoro di donna delle pulizie nella misura del 50%

(rendimento ridotto) in forma definitiva (a partire dal 4° mese dopo

l’intervento avvenuto il 22.10.2000).”, mentre “per un’attività

lucrativa che possa rispettare la capacità funzionale attuale secondo le

indicazioni sotto il punto 5 la paziente non presenta invece alcun limite della

capacità lavorativa.” (doc. AI 24-8).

Da

parte sua il dr. med. __________, posta la diagnosi di reazione depressiva

prolungata (ICD-10:F43.21) nell’ambito di una sindrome da disadattamento,

problemi nella relazione col coniuge (ICD-10:Z63.0) e problemi correlati alle

circostanze economiche (ICD-10:Z59) ha affermato che “da un punto di vista

psichiatrico l’attuale capacità lavorativa della perizianda, a mio giudizio, è

valutabile al 80-85%. La prognosi non appare sfavorevole per quanto concerne un

eventuale riduzione della capacità di lavoro della perizianda.” (doc. AI

32-5). Il perito ha inoltre evidenziato come “la perizianda, solo dal mese

di agosto/settembre 2003 (dato anamnestico), presenta una sintomatologia

depressiva con tratti somatoformi come conseguenza di eventi di vita stressante

(dolore fisico con intervento neurochirurgico, licenziamento, abuso etilico e

la disoccupazione del coniuge, problemi d’ordine finanziario); questa

psicopatologia, già di per sé non di gravità estrema, è, da qualche mese, nientemeno

che in fase di miglioramento.” Infine il perito ha evidenziato come questi

disturbi psichici “compromettono nella misura del 15-20% la sua capacità

lavorativa in qualsivoglia attività lucrativa (non cumulabile con quella

decretata dal perito reumatologo)” e alla questione di sapere se

l’assicurata è in grado di svolgere altre attività, lo specialista ha affermato

che “dal lato psichico si”. (doc. AI 32-6).

Il

medico SMR, dr. med. __________, il 28 maggio 2004 ha affermato che “entrambi

i periti concordano nel ritenere che l’A. abbia una CL residua, nei limiti

posti dal reumatologo che tiene conto della diminuita caricabilità della

colonna. La patologia psi è ritenuta poco influente e la descrizione dello

status psichico e dell’anamnesi giustifica questa valutazione. Le perizie sono

ben fatte e coerenti nelle loro conclusioni. Non ci sono altre patologie

influenti sulla CL” (cfr. valutazione dr. med. __________ del 28 maggio

2004, doc. AI 34-1/2).

Successivamente,

nell’ambito della procedura di riconsiderazione avviata nel corso del mese di

agosto 2006, la ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica (doc. AI

74-1 e seguenti).

In

particolare è stato trasmesso un certificato del 22 settembre 2006 della dr.ssa

med. __________, FMH medicina interna, da cui emerge:

"

(…)

La paziente presenta in anamnesi un intervento chirurgico a livello L4

L5, alla quale sono seguite, quale complicazione, delle alterazioni

cicatriziali dalla parte destra, che comportano sindrome lombovertebrale

cronica con irradiazioni pseudo radicolari dei metameri citati, sempre

sull’emisoma destro, in aggravamento. La paziente deve essere aiutata in fase

acuta dalla figlia.

La paziente soffre inoltre pansinusiti recidivanti complicate da

insufficienza respiratoria parziale su sindrome discendente, insieme a

un’affezione dermatologica che ha determinato un’inabilità lavorativa completa

per il mese di marzo scorso. Ultimo controllo dallo specialista Dr. Med. __________

nello scorso giugno 2006.

Nel corso del mese di aprile 2005 la paziente è stata ricoverata in

urgenza per una depressione reattiva acuta (alla situazione

familiare e clinica) che è a tutt’oggi in trattamento specialistico

medicamentoso ed è in aggravamento.

Da segnalare che la paziente è in cura da un medico specialista in

reumatologia nella persona che è la Dr.ssa __________, che con diverse

infiltrazioni ha tentato di ripristinare la situazione della paziente almeno da

un punto di vista lavorativo parziale. Appare evidente che come donna delle

pulizie la paziente non ha la possibilità di reintraprendere una capacità

lavorativa completa e che probabilmente anche in misura parziale si ha un'evidente

riduzione del rendimento.

Viste però le cognizioni scolastiche e linguistiche della paziente è

difficile pensare ad un'eventuale riformazione professionale.

Da segnalare che la paziente ha sempre tentato in ogni caso di

riprendere l’attività lavorativa in modo completo, rinunciando successivamente

a causa dei dolori insorti. Quando la paziente effettuava un tentativo di tipo

gravoso la stessa si presentava poi nella studio medico alla ricerca di farmaci

antinfiammatori per via parenterale.

Vista l’importante problematica di tipo osteoarticolare, in

associazione anche a una depressione reattiva grave a tutta la situazione sia

familiare che clinica, riconfermo senz’altro che la paziente è sicuramente

inabile al lavoro in misura totale per qualsiasi lavoro di tipo gravoso, ma

anche per lavori di tipo non gravoso ed in misura parziale, la paziente, visto

il decorso sfavorevole della sua situazione clinica.” (doc. AI 74-3)

Il

6 novembre 2006 il dr. med. __________, __________ e chirurgia facciale, ha

posto la diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa di

rinosinusopatie recidivanti e diatesi allergica stagionale pollinica dal 2004

per uno stato di salute stazionario (doc. AI 75-1).

Il

15 novembre 2006 la dr.ssa med. __________ ha posto le diagnosi con influenza

sulla capacità lavorativa di sindrome radicolare L5-S1 a destra in esiti di

discectomia lombare, stato depressivo a carattere medio-grave in trattamento

specifico e sinusite cronica con infezioni recidivanti insufficienza

respiratoria dal 2005, per un’incapacità lavorativa del 100% dal 2003 nell’ultima

attività svolta (doc. AI 76-2).

Agli

atti è inoltre stata prodotta numerosa documentazione medica antecedente il

mese di agosto 2006, e meglio un rapporto di degenza della Clinica di

riabilitazione di __________ dal 5

ottobre 2003 al 1° novembre 2003, un certificato del dr. med. __________ del 20

giugno 2006, un attestato del 21 marzo 2005 del dr. med. __________

dell’Ospedale Regionale di __________ e un certificato del dr. med. __________

del 9 maggio 2005 (doc. AI 76-4 e seguenti). Nel certificato del Dr. med. __________,

FMH medicina interna, della Clinica __________, figura la diagnosi di sindrome

mista ansio-depressiva F 41.2, stato da ernia discale L4/L5 con intervento

chirurgico nel 2000, stato da rinoplastica in 06/2004. Lo specialista ha

affermato che “si tratta di una paziente 43 enne che giunge alla nostra

attenzione per problemi coniugali importanti e in reazione segni di ansia e

depressione (specialmente ore mattutine)” e che “la paziente viene

ricoverata per problemi coniugali severi e sindrome mista ansio-depressiva.

Durante la degenza essa viene seguita dal nostro psichiatra in consulenza Dr. __________

che adatta la terapia farmacologica. La paziente viene approfitta di un

colloquio con la nostra assistente sociale” e “durante la degenza

osserviamo un miglioramento della sintomatologia e della forza psichica. Su

desiderio della paziente abbiamo organizzato dopo la degenza un soggiorno

presso la “__________” (protezione delle donne)” (doc. AI 76-10).

Il

24 novembre 2006 il medico SMR, dr. med. __________, preso atto della sopra

citata documentazione, ha affermato che “in base ai documenti medici non si

può apprezzare un peggioramento che diminuisca ulteriormente la CL dell’A., che

soffre di patologia psichiatrica (depressivo-ansiosa) e reumatologica. La

decisione fu presa dopo perizia reumatologica (18.08.2003) e psichiatrica

(15.03.2004). C’è stato un ricovero a __________ nell’ottobre 2003 (subito dopo

la perizia) e a __________ per 17 giorni nel 2005, entrambi risoltisi con

miglioramento, quindi a parte il breve periodo del ricovero e poche settimane

successive, non cambia il grado di IL. Da notare che la curante la ritiene

inabile dal 2003, anteriormente alle nostre perizie.” (doc. AI 78-1).

Sulla

base di queste considerazioni l’UAI ha emanato la decisione di riconsiderazione

del 14 maggio 2007, cresciuta incontestata in giudicato, tramite la quale,

preso atto di una situazione valetudinaria stabile, ha soppresso la rendita in

seguito ad un nuovo raffronto dei redditi (doc. AI 82-1).

Il

30 ottobre 2007 l’interessata ha inoltrato un’ulteriore richiesta di

prestazioni AI (doc. AI 93-8).

Il

26 novembre 2007 la dr.ssa med. __________, medicina interna FMH, ha affermato:

"

(…)

per quanto concerne la richiesta di revisione della domanda della

paziente a margine, confermo le diagnosi di una sindrome radicolare L4/L5 a ds

in esiti di discectomia lombare, complicata da una sintomatologia algica

persistente con limitazione funzionale, nell’ambito di uno stato depressivo a

carattere medio-grave in trattamento specifico.

La paziente ha necessitato ancora ultimamente di un’ospedalizzazione

d’urgenza alla Clinica __________ e ha subito delle ulteriori infiltrazioni

alla schiena, che purtroppo non hanno portato a nessun beneficio.

Da segnalare che la stessa soffre di un’asma bronchiale, lo stato

depressivo si è aggravato, accompagnato da importanti crisi di panico, che sono

peggiorate le problematiche a livello del sistema gastrointestinale per

l’importante assunzione di farmaci. Segnalo altresì che la paziente soffre di

una labirintite cronica che porta a degli episodi pre-sincopali.

Inoltre ha un’emicrania senza aura che non migliora la situazione,

caratterizzata alternativamente da un’emicrania o da una cefalea a grappolo e

ha sviluppato recentemente uno stato di ipertensione arteriosa.

Ritengo quindi di poter confermare un aggravamento delle condizioni

generali della paziente, in un primo stadio nell’anno 2005. In un secondo

stadio per la fine dell’anno 2006, con un andamento crescente nell’anno 2007.”

(doc. AI 97-1).

Il

29 febbraio 2008 la curante ha compilato un altro formulario dove figurano le

diagnosi di esiti di discectomia lombare con sindrome radicolare L4/L5

persistente, ad eziologia probabilmente cicatriziale, complicata da una

sintomatologia algica persistente, disestesie con limitazione funzionale, in

aggravamento dall’agosto 2006, vestibulopatia periferica di tipo cronico,

sintomatica con eziologia non chiara, episodi presincopali recidivanti, nausea

persistente, asma bronchiale con insufficienza respiratoria NYA II – III ad eziologia

intrinseca (difatti una eziologia allergica non è stata purtroppo accertata)

ipertensione arteriosa con emicrania con aura, in trattamento cronico con

betabloccanti, cardioselettivi, stato depressivo a componente mista reattiva ed

endogena, accompagnato da crisi di panico – sindrome somatoforme, ricovero __________

__________ (2007). Dal referto emerge:

" (…)

Il 24 ottobre 2000 è stata operata dal Dr. __________ di discectomia

lombare. E’ allergica alle graminacee. In seguito sono state effettuate delle

infiltrazioni delle faccette articolari, purtroppo senza successo da parte del __________

__________. La paziente soffre di una depressione reattiva a carattere misto,

caratterizzata da crisi di panico, tanto che hanno richiesto lo scorso anno

un’ospedalizzazione presso la __________ __________. Ha un’anemia ferripriva,

un’asma bronchiale ed un’ipertensione arteriosa accompagnata da un’emicrania

con aura. Da segnalare una patologia peptica del primo tratto gastrointesti-nale

importante, che limita l’assunzione di antinfiammatori non steroidei.

(…)

Da un punto di vista del rachide vertebrale, la paziente presenta una

zoppia marcata. Non può sollevare pesi superiori ai 15 kg per un tempo

limitato, dolori nelle fasi acute. Anche a riposo e in queste fasi presenta

anche difficoltà ad assumere la stazione eretta dalla stazione seduta. 2. La

problematica psichica: è stata curata in maniera ambulatoriale presso il

Servizio della __________ in occasione di una fase acuta e beneficia

dell’assunzione di antagonisti ella serotonina in misura cronica. Per problemi

di lingua, la paziente non ha un sostegno di tipo psichiatrico. (…) Per le

sinusiti recidivanti la paziente è in cura dal Dr. __________, per la quale ha

dovuto anche subire un intervento chirurgico. Da un punto di vista cardiologico

è seguita dal medico curante con l’ausilio di esami strumentali necessari.”

(doc. AI 103-5)

La

curante ha poi indicato che “la paziente può svolgere un’attività leggera

nella misura del 50%, per 4 ore al giorno” e ciò “dalla fase del

peggioramento, ossi dal 01.05.2004” (doc. AI 103-9).

Il

19 settembre 2007 il dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna,

della __________, ha rilevato che l’interessata è stata degente presso il

citato nosocomio dal 3 settembre al 15 settembre 2007. Lo specialista ha posto

la diagnosi principale di sindrome ansioso-depressiva con episodio di

iperventilazione, lombalgia aspecifica a destra con su stato dopo

emilaminectomia L4-L5 e discectomia microchirurgica nel 2000 e stato dopo otite

media a destra ed ha affermato:

" (…)

La paziente giunge alla nostra attenzione agitata e tachipnoica con

difficoltà respiratoria. L’evento si risolve facendo inspirare ed espirare la

paziente in un sacchetto. Visto i parametri stabili, assenza di desaturazione,

l’elettrocardiogramma normale e assenza di broncospasmo, interpretiamo l’evento

come una crisi di panico. Tale manifestazione non si è più ripetuta durante la

degenza.

(…)

Ci confrontiamo con una paziente che si mostra molto preoccupata per i

suoi problemi familiari. Nel 2005 aveva avuto un soggiorno presso “__________”,

protezione delle donne. Abbiamo deciso in accordo con la paziente di farla

seguire dal Dott. __________, FMH Psichiatria, che già la conosceva e che l’ha

visitata regolarmente introducendo in terapia un inibitore della ricaptazione

della serotonina con miglioramento della sintomatologia depressiva.

La paziente, nota in anamnesi per un pregresso intervento di ernia

discale e plurimi ricoveri per lombalgia, lamentava dei dolori a livello

lombare basso specialmente a destra per sforzi a media entità che regrediscono

in posizione supina e resistenti a terapie con AINS.

Dopo aver eseguito una RM lombare che mostrava una possibile recidiva

di ernia L4-L5 a destra con obliterazione del recesso laterale oppure esito

fibrotico cicatriziale post chirurgico a tale livello abbiamo eseguito una

infiltrazione periradicolare con cortiso-nici.

La sintomatologia della paziente è migliorata notevolmente permet-tendoci

la dimissione.” (doc. AI 103-12)

Il 24

aprile 2008 il medico SMR dr. med. __________, ha affermato:

" Confrontando il rapporti medico della curante e i

referti allegati, ritengo che non ci siano motivi per confermare un

peggioramento dello stato di salute dell’A..

(L’A. era stata valutata con una perizia reumatologica 18.8.03 dr. __________

e psichiatrica, 15.3.04 dr. __________)

Come nuovi rapporti abbiamo la lettera d’uscita da __________ (breve

degenza 3.9.07 – 15.9.07) con diagnosi di sindrome ansioso depressiva e un

episodio di iperventilazione. La situazione si è risolta in breve tempo.

Persiste la diagnosi di lombalgia aspecifica a destra e con una RM

(7.9.07) è stata documentata una “possibile espressione di piccola formazione

erniaria”

Essa è compatibile con i limiti funzionali dati nella perizia

reumatologica del 2003 (dr. __________).

Non portano ad ulteriori limitazioni né l’ipertensione arteriosa

trattata né la asma non documentata, patologia peraltro trattabile con successo

(nel rapporto di __________ citato sopra si parla di Seretide 125 al bisogno,

quindi terapia a basso dosaggio e per di più al bisogno)

In conclusione: non ci sono motivi medici per confermare un

peggioramento dello stato di salute.” (doc. AI 105-1)

Il

2 luglio 2008 il medico SMR, prendendo posizione sulle osservazioni della

ricorrente, ha affermato:

" A mio modo di vedere non ci sono peggioramenti,

contrariamente a quanto asserisce la curante e la legale dell’A.

La mia valutazione non è superficiale ma è avvenuta dopo aver letto le

valutazioni precedenti ed averle confrontate con i rapporti ricevuti dopo e

tenendo conto di quanto vi è scritto.

La spiegazione é nella mia annotazione del 24 aprile 2008.

Conferma della valutazione precedente.” (doc. AI 111-1)

6. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.

3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo

2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa

G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22

maggio 1995 in re A. C; cfr.

anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezza-mento (DTF

125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtspre-chung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio

2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pag. 628-629, in

particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e

cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12

marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23

settembre 2004, I 384/04).

7. Occorre

innanzitutto rilevare che, secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05

del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento

temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di

invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è

costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in

giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita.

Nel

caso di specie si tratta pertanto della decisione di riconsiderazione della

rendita del 14 maggio 2007, dove è stata accertata un’incapacità lavorativa del

50% nella precedente attività svolta di donna delle pulizie e del 20% in

attività confacenti al suo stato di salute (doc. AI 85-2).

Considerandi

Questa

decisione è stata presa fondandosi sulle perizie del dr. med. __________,

malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione FMH, del 18 agosto 2003 (doc.

AI 24-1) e del dr. med. __________ specialista FMH in psichiatria e

psicoterapia, del 15 marzo 2004 (doc. AI 31-1), nonché sulle successive prese

di posizione del medico SMR, dr. med. __________ e della documentazione

prodotta dalla ricorrente nel corso delle precedenti procedure.

Il

dr. med. __________ poste le diagnosi di sindrome lombospondilogena residuale a

destra in stato dopo emilaminectomia destra e microdiscectomia L4/L5 per ernia

discale con sindrome radicolare L5 leggermente deficitaria (22.10.2000) con/da

turbe statiche modiche (lieve tenuta scoliotica sinistro-convessa; moderato

raddrizzamento della cifosi toracale), alterazioni degenerative lombari:

condrosi L4/5 ed L5/S1 con spondilartrosi, ha concluso per una capacità

lavorativa del 50% nella precedente attività ed una capacità lavorativa totale

in attività leggere (doc. AI 24-8), mentre il dr. med. __________, posta la

diagnosi di reazione depressiva prolungata (ICD-10:F43.21) nell’ambito di una

sindrome da disadattamento, problemi nella relazione col coniuge (ICD-10:Z63.0)

e problemi correlati alle circostanze economiche (ICD-10:Z59) ha affermato che

“da un punto di vista psichiatrico l’attuale capacità lavorativa della

perizianda, a mio giudizio, è valutabile al 80-85%. La prognosi non appare

sfavorevole per quanto concerne un eventuale riduzione della capacità di lavoro

della perizianda.” (doc. AI 32-5).

La

valutazione è stata confermata dal medico SMR, dr. med. __________ (doc. AI

34-1).

Come

visto l’interessata ha prodotto nuova documentazione nel corso della procedura

di riconsiderazione del diritto alla rendita. In particolare la curante, dr.ssa

__________ FMH medicina interna, per quanto concerne l’aspetto reumatologico ha

ribadito la presenza di un intervento chirurgico a livello L4/L5 alla quale

sono seguite delle alterazioni cicatriziali della parte destra, che comportano

sindrome lombovertebrale cronica con irradiazioni pseudo radicolari dei

metameri citati, sempre sull’emisoma destro, in aggravamento, mentre dal punto

di vista psichico ha evidenziato il ricovero d’urgenza avvenuto nel corso del

mese di aprile 2005 a causa di una depressione reattiva acuta, in trattamento

specialistico medicamentoso ed in aggravamento (doc. AI 74-3). A questo

proposito il dr. med. __________ ha affermato che il ricovero è avvenuto a

causa della presenza di una sindrome mista ansio-depressiva curata nel corso

della degenza dal consulente Dr. __________, ciò che ha portato ad un

miglioramento della sintomatologia e della forza psichica (doc. AI 76-10).

Anche

la nuova documentazione è stata valutata dal dr. med. __________ medico SMR, il

quale ha confermato l’assenza di qualsiasi peggioramento (doc. AI 78-1). La

successiva decisione del 14 maggio 2007 è cresciuta incontestata in giudicato.

In

concreto l’insorgente, chiamata a dimostrare che rispetto all’ultima decisione

del 14 maggio 2007, vi è stato un peggioramento del suo stato di salute, non ha

reso verosimile una modifica della sua situazione valetudinaria tale da

incidere sulla capacità lavorativa nella precedente o in altre attività.

Innanzitutto,

per quanto concerne la patologia psichica, la curante (cfr., a proposito del

valore probatorio delle valutazioni dei medici curanti, consid. 5: il giudice

deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente

con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del

suo paziente; cfr. DTF 125 V 353), dr.ssa med. __________, FMH in medicina

interna e che pertanto non è specialista in psichiatria e psicoterapia, segnala

la presenza di uno stato depressivo a componente mista reattiva ed endogena,

accompagnata da crisi di panico – sindrome somatoforme, senza peraltro utilizzare

i criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente

(cfr. a questo proposito la sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007).

Una

patologia psichica simile era già stata diagnosticata e presa in considerazione

dal perito, dr. med. __________ (“reazione depressiva prolungata

(ICD-10:F43.21) nell’ambito di una sindrome da disadattamento, problemi nella

relazione col coniuge (ICD-10:Z63.0) e problemi correlati alle circostanze

economiche (ICD-10:Z59)”; l’interessata “presenta una sintomatologia

depressiva con tratti somatoformi”, doc. AI 32-5).

Inoltre,

dal referto del dr. med. __________, relativo all’ultima degenza presso la __________

nel corso del 2007, emerge una situazione non molto differente da quella già

evidenziata al momento della degenza avvenuta nel 2005.

Innazitutto

in entrambi i casi è stata posta la diagnosi di sindrome ansioso-depressiva

con, nel 2007, l’aggiunta di un episodio di iperventilazione nel frattempo, tuttavia,

guarito.

In

secondo luogo nel referto del 2007 figura che l’interessata è “molto

preoccupata per i suoi problemi familiari” (doc. AI 103-12), così come in

quello del 2005 risultava che “la paziente viene ricoverata per problemi

coniugali severi e sindrome mista ansio depressiva” (doc. AI 76-10, già

presente dal 1999, cfr. doc. AI 8-1, certificato del dr. med. __________: “stati

depressivi reattivi a difficile situazione coniugale” dal 1999).

Come

nel 2005, anche nel 2007, la ricorrente è stata seguita dal dr. med. __________

FMH in psichiatria (cfr. doc. AI 76-10: “durante la degenza essa viene

seguita dal nostro psichiatra in consulenza Dr. __________ che adatta la

terapia farmacologica” e doc. AI 103-12:”Abbiamo deciso in accordo con

la paziente di farla seguire dal Dott. __________, FMH psichiatria, che già la

conosceva (...)”).

Infine,

in entrambi i casi, grazie alla degenza, la situazione è migliorata (doc. AI 76-10:

“durante la degenza osserviamo un miglioramento della sintomatologia e della

forza psichica” e doc. AI 103-12: “(…) e che l’ha visitata regolarmente

introducendo in terapia un inibitore della ricaptazione della serotonina con

miglioramento della sintomatologia depressiva.”).

Giustamente

il dr. med. __________, medico SMR, che ha letto le valutazioni precedenti e le

ha confrontate con i rapporti ricevuti successivamente, tenendo conto di quanto

vi è scritto (doc. AI 111-1), ha affermato che dal punto di vista psichico non

vi è un peggioramento anche perché dal rapporto d’uscita della __________ __________

emerge che “la situazione si è risolta in breve tempo.” (doc. AI 105-1).

Anche

per quanto concerne l’aspetto reumatologico il medico SMR ha evidenziato come

persiste la diagnosi di lombalgia aspecifica a destra, già diagnosticata e

presa in considerazione dal perito, dr. med. __________ (sindrome

lombospondilogena residuale a destra in stato dopo emilaminectomia destra e

microdiscectomia L4/L5 per ernia discale con sindrome radicolare L5 leggermente

deficitaria [22.10.2000] con/da turbe statiche modiche [lieve tenuta scoliotica

sinistro-convessa; moderato raddrizzamento della cifosi toracale], alterazioni

degenerative lombari: condrosi L4/5 ed L5/S1 con spondilartrosi).

Certo,

la RM del 7 settembre 2007 documenta una “possibile espressione di piccola

formazione erniaria” che tuttavia, come rileva il medico SMR, è “compatibile

con i limiti funzionali dati nella perizia reumatologica del 2003” (doc. AI

105-1).

Ciò

è comprovato dal fatto che il perito, il 18 agosto 2003, aveva indicato che “la

paziente può sollevare e trasportare carichi in misura normale solo fino a 5

kg ed in forma ridotta fino a 10 kg mentre non può portare pesi

superiori a 10 kg. Il lavoro a braccia elevate è esigibile in forma

lievemente ridotta. Può effettuare movimenti ripetitivi di flessione/estensione

o di rotazione con il tronco solo in forma ridotta. La posizione seduta o

eretta può essere assunta fino ad un massimo di due ore senza interruzione”

(doc. AI 24-8, sottolineature del redattore), mentre la medesima curante, il 29

febbraio 2008 indica la possibilità di portare pesi fino a 15 kg (“Non può

sollevare pesi superiori ai 15 kg per un tempo limitato, dolori nelle fasi

acute”; doc. AI 103-5) oltre a difficoltà nell’assumere la stazione eretta

dalla stazione seduta.

Non

emergono pertanto sostanziali differenze tra le valutazioni del perito e della

curante neppure dal punto di vista reumatologico, come del resto confermato dal

medico SMR.

Per

quanto concerne le sinusiti recidivanti, citate dalla curante e che hanno

portato la ricorrente a subire un intervento chirurgico, nel 2004, va

evidenziato come il dr. med. __________, FMH ORL e chirurgia facciale, già il 6

novembre 2006 ha affermato che “il decorso è stato francamente molto

favorevole, solo nella scorsa primavera la paziente ha lamentato durante due

mesi una sintomatologia rinitica persistente nell’ambito d’una diatesi

allergica pollinica senza patologie endonasali maggiori. E’ necessaria unicamente

una terapia “preventiva” primaverile con corticoidi topici endonasali o

antiallergici per os al fine di prevenire questa sintomatologia” (doc. AI

75-2).

Non

risulta infine che le ulteriori patologie segnalate dalla curante nei suoi

referti del 26 novembre 2007 e del 29 febbraio 2008 (tra cui la vestibulopatia

periferica di tipo cronico, sintomatica con eziologia non chiara, episodi

presincopali recidivanti e nausea persistenti, problematiche a livello

gastrointestinale, emicrania senza aura), del resto non facenti parte delle

diagnosi principali al momento del ricovero nel settembre 2007 presso la __________

(doc. AI 103-11), abbiano avuto un’influenza duratura sulla capacità lavorativa

dell’interessata. Come rileva il dr. med. __________, non portano ulteriori

limitazioni né l’ipertensione arteriosa, del resto trattata, né l’asma, non

documentata, ma trattabile con successo (doc. AI 105-1).

Non

va poi dimenticato che la medesima curante, dr.ssa med. __________ nel rapporto

del 29 febbraio 2008 ha attestato che l’asserito peggioramento va fatto

risalire al 1° maggio 2004 (doc. AI 103-9) ossia un periodo anteriore alla

decisione di riconsiderazione cresciuta incontestata in giudicato.

Inoltre,

per quanto concerne l’inabilità lavorativa quale cameriera ai piani e

ausiliaria di pulizia, la dr.ssa __________ ha certificato un grado del 50%,

sempre dal 1.5.2004, “in maniera continuativa” (doc. AI 103-4). Ciò a

comprova che lo stato di salute della ricorrente è rimasto stazionario.

Per

cui le conclusioni cui è giunto il medico SMR, dr. med. __________ che ha

attentamente letto ed esaminato le valutazioni precedenti e le ha raffrontate

con i rapporti ricevuti successivamente, devono essere confermate.

Rammentate

le considerazioni generali che si impongono sul tema

dell’attendibilità delle certificazioni dei medici curanti degli assicurati

(cfr. in proposito consid. 6; il giudice deve tener conto del fatto che il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente), va ribadito

come le attestazioni della dr.ssa __________ sono state prese in considerazione

dal medico SMR, il quale ha indicato i motivi per i quali non vi è stato alcun

peggioramento dello stato di salute della ricorrente.

Va a questo proposito ricordato che il TFA (dal 1° gennaio

2007: TF), in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR

nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di

divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario

procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato

la seguente considerazione:

" (…)

3.2

L'on

ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un

Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis

que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123

V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie

pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins

traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une

nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1

supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui

préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service

médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen

clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne

relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un

doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien

valoir de tel. (…)”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

Visto

quanto sopra, questo Tribunale condivide le affidabili e concludenti

valutazioni del medico SMR, dr. med. __________(cfr. più in generale sul valore

probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre

2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno 2008), il

quale segue il caso sin dal 2002 (doc. AI 20-1) ed ha valutato compiutamente

tutta la documentazione medica agli atti giungendo ad una conclusione logica e

priva di contraddizioni in merito all’assenza di qualsiasi peggioramento dello

stato di salute della ricorrente. Fondandosi sulla documentazione agli atti il

medico ha concluso per un grado di capacità lavorativa medico-teorica globale

dell’assicurata per la professione svolta valutabile nella misura del 50% e del

20% in attività confacenti al suo stato di salute, come in precedenza (cfr.,

sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14

settembre 2007, consid. 3.3 e sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno 2008, consid.

3.

, nonché doc. AI 57-1, 78-1, 81-1, 105-1).

Richiamato

inoltre l’obbligo che incombe all’assicurata di comprovare l’asserito

peggioramento dello stato di salute, è da ritenere dimostrato che non vi è stato alcuna

modifica rilevante dello stato valetudinario dell’insorgente. In queste

condizioni, viste le chiare risultanze mediche, la richiesta di allestire una

perizia pluridisciplinare, così come quella di sentire in qualità di teste la

curante, dr.ssa. med. __________ va respinta (cfr. a questo proposito la

sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid. 3.3).

Rammentato

che con la risposta di causa l’UAI ha prodotto l’intero incarto AI della

ricorrente, questo Tribunale rinuncia all’assunzione di ulteriori prove (doc.,

testi, perizia pluridisciplinare, ecc., cfr. doc. I).

Va

a questo proposito rilevato che conformemente alla costante giurisprudenza,

qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechts-pflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.

2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2

Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Visto

quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni del medico

SMR, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurata di comprovare

l’asserito peggioramento dello stato di salute, è da ritenere dimostrato che non vi è stata alcuna

modifica rilevante dello stato valetudinario dell’insorgente.

8.

In

secondo luogo la ricorrente sostiene che l’UAI non avrebbe proceduto ad un

corretto raffronto dei redditi per il calcolo del grado d’invalidità.

Va

qui innanzitutto evidenziato che l’insorgente non ha impugnato la decisione del

14.

maggio 2007 tramite la quale l’amministrazione ha calcolato il grado

d’invalidità (doc. AI 85-1). La decisione è pertanto cresciuta incontestata in

giudicato e l’assicurata non può ora contestare quel calcolo.

L’insorgente

chiede tuttavia una revisione del calcolo della rendita giacché sarebbe stato

eseguito senza tener conto del mondo reale del lavoro, poiché mentre il reddito

da valido ha subito un aumento di fr. 300, quello, statistico, da invalido, nel

medesimo periodo, ha subito un aumento di fr. 2'796. L’interessata rimprovera

all’UAI di non aver fatto capo ai redditi aggiornati dall’anno 2006 e di non

aver riconsiderato la possibilità che “i fattori di riduzione allora

applicati, fossero ora da rivedere”. Inoltre chiede l’applicazione di quei

“correttivi” che si giustificano nella fattispecie e in particolare “andava

esaminato se il reddito da valido che conseguiva e avrebbe conseguito la

ricorrente era o meno inferiore al salario medio nazionale.” (doc. I).

A

questo proposito va rammentato che in una sentenza pubblicata in DTF 133 V 545

l’Alta Corte, circa la notevole modifica del grado d’invalidità quale

condizione di revisione, ha stabilito che per le rendite dell’assicurazione

invalidità, anche una modifica di poco conto nello stato di fatto determinante

può dar luogo a una revisione se tale modifica determina un superamento (per

eccesso o per difetto) di una soglia minima (consid. 6 con riferimenti a

dottrina e giurisprudenza). La revisione si occupa di modifiche nella

situazione personale della persona assicurata (stato di salute, fattore

economico). Modifiche di poco conto dei dati statistici non giustificano per

contro una revisione di una rendita d’invalidità, nemmeno se a seguito di

queste modifiche il valore soglia viene superato (per eccesso o per difetto;

precisazione della giurisprudenza; consid. 7):

" 6.

6.1

Eine Revision der Invalidenrente setzt voraus, dass

sich der Invaliditätsgrad erheblich ändert (Art. 17 Abs. 1 ATSG). Sie kann nicht nur bei einer Änderung des

Gesundheitszustandes, sondern auch bei einer Veränderung der erwerblichen

Komponente erfolgen. Geht man mit der Beschwerdeführerin beim neuen

Einkommensvergleich wie bei demjenigen gemäss Verfügung vom 22. September 2003

vom Wert gemäss der Tabelle TA1 "Total Privater Sektor" der vom

Bundesamt für Statistik herausgegebenen Schweizerischen Lohnstrukturerhebung

(LSE) aus, so ergibt sich ein Invaliditätsgrad von 59,7 %

gegenüber 59,45 % in der ursprünglichen Verfügung. Die absolute Änderung von

0,25 % ist als solche nicht erheblich. Sie würde sich allerdings rentenwirksam

auswirken, indem sich auf Grund der Rundungsregeln (vgl. BGE 130 V 121 E. 3.3 S. 123 f.) neu ein

Invaliditätsgrad von 60 % anstatt 59 % ergäbe und damit eine Dreiviertelsrente

an Stelle einer halben Rente resultierte. Fraglich und zu entscheiden ist, ob

eine absolut gesehen geringe Änderung des Invaliditätsgrades, die sich aber

rentenwirksam auswirken würde, "erheblich" im Sinne von Art. 17 Abs. 1 ATSG ist.

6.2

Bei den prozentgenauen Renten (Unfallversicherung

nach UVG, Militärversicherung) wird Erheblichkeit einer Änderung angenommen,

wenn sich der Invaliditätsgrad um 5 % ändert (Urteil des Eidg.

Versicherungsgerichts U 267/05 vom 19. Juli 2006, E. 3.3; UELI KIESER,

ATSG-Kommentar, N. 15 zu Art. 17 ATSG;

JÜRG MAESCHI, Kommentar zum Militärversicherungsgesetz, Bern 2000, N. 15 f. zu Art. 44 MVG). In der Invalidenversicherung, wo die

Rente abgestuft nach gewissen Schwellenwerten bemessen wird (Art. 28 Abs. 1 IVG), galt unter aArt. 41 IVG als Anlass

zur Rentenrevision jede wesentliche Änderung in den tatsächlichen

Verhältnissen, die geeignet ist, den Rentenanspruch zu beeinflussen (BGE 130 V

343.

E. 3.5; Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts I 708/03 vom 3. Januar

2005, E. 3; I 238/02 vom 20. März 2003, publ. in: SVR 2003 IV Nr. 25 S. 76).

Demgemäss konnte auch eine Änderung des Invaliditätsgrades von beispielsweise 2

% Anlass zu einer Revision geben, wenn dadurch die Schwelle zu einer höheren

oder tieferen Rente überschritten wurde (vgl. Urteil des Eidg.

Versicherungsgerichts I 571/03 vom 9. Januar 2004, E. 3.1).

6.3

Art. 17 ATSG wollte an der bisherigen Rechtsprechung

nichts ändern (BGE 130 V 343 E. 3.5.4 S. 352). Dafür spricht nebst der

historischen (KIESER, ATSG-Kommentar, N. 1, 7 und 8 zu Art. 17 ATSG) auch die systematische Auslegung:

Während Abs. 1 von Art. 17 auf die erhebliche Änderung des Invaliditätsgrades

abstellt, verlangt Abs. 2 eine erhebliche Änderung des Sachverhalts. Daraus

lässt sich folgern, dass im Rahmen von Abs. 1 keine erhebliche Änderung des

Sachverhalts verlangt ist, sondern eine erhebliche Änderung des

Invaliditätsgrades auch dann genügt, wenn sie auf eine geringfügige Änderung

des Sachverhalts zurückzuführen ist; dabei kann Erheblichkeit - resultatbezogen

- bereits dann angenommen werden, wenn die prozentuale Veränderung zwar nicht

gross ist, aber zum Überschreiten des Schwellenwertes führt. Auch die Lehre bejaht mehrheitlich eine Revision bei geringfügigen

Änderungen des Invaliditätsgrades, sofern sie rentenrelevant sind (KIESER,

ATSG-Kommentar, N. 15 zu Art. 17 ATSG;

Kieser, in: Schaffhauser/Schlauri, Revision von Dauerleistungen in der

Sozialversicherung, S. 57 f.; Thomas Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,

3.

Aufl., Bern 2003, S. 255 Rz. 9; Jean-Louis Duc, L'assurance-invalidité, in:

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2. Aufl., S.

1496.

Fn. 335; jedoch kritisch gegenüber Revisionen bei geringfügigen Änderungen

namentlich der nicht-gesundheitlichen Faktoren Franz Schlauri, Die

Militärversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale

Sicherheit, 2. Aufl., S. 1117).

7.

Nach dem Gesagten ist daran festzuhalten, dass im

Rahmen von Art. 17

Abs. 1 ATSG bei den

auf Schwellenwerten beruhenden Renten der Invalidenversicherung auch eine

geringfügige Änderung des Sachverhalts Anlass zu einer Revision geben kann,

sofern sie zu einer Überschreitung des Schwellenwertes führt.

7.1

Dabei bedarf es der folgenden Differenzierung: Das

Institut der Revision ist von seinem Sinn und Zweck her zugeschnitten auf

Änderungen in den persönlichen Verhältnissen der versicherten Person. Dazu

gehören nebst den gesundheitlichen Umständen auch die erwerbsmässigen Faktoren,

wenn sie sich im konkreten Fall ändern. Vorliegend ist die Änderung des

Invaliditätsgrades jedoch nicht auf Veränderungen im konkreten Umfeld der

versicherten Person zurückzuführen, sondern allein auf eine Änderung in den

statistischen Gegebenheiten, indem die statistischen LSE-Tabellenlöhne TA1

("Total Privater Sektor", Anforderungsniveau 4 Frauen) zwischen 2002

und 2004 weniger stark zugenommen haben als der Nominallohnindex, auf welchem

die Aufrechnung des hypothetischen Valideneinkommens beruht, und zudem der

Tabellenlohn im Jahre 2004 nicht mehr auf 41,7, sondern nur noch auf 41,6

Stunden umgerechnet wird. Derartige rein extern verursachte Veränderungen

widerspiegeln nicht persönliche Verhältnisse der versicherten Person, sondern

allgemeine wirtschaftliche Entwicklungen, mit denen Gesunde wie Invalide stets

rechnen müssen (vgl. SCHLAURI, a.a.O., S. 1117).

7.2

Hinzu kommt das praktische Problem, dass Änderungen

der genannten Art alle zwei Jahre beim Erscheinen neuer LSE-Werte auftreten

können. Würde dies allein als Revisionsgrund genügen, so

wären grundsätzlich alle zwei Jahre sämtliche Renten, die im Grenzbereich eines

Schwellenwertes liegen, daraufhin zu überprüfen, ob sich auf Grund der

geänderten statistischen Daten der Invaliditätsgrad erheblich geändert hat. Es

liegt auf der Hand, dass dies zu einem unverhältnismässigen Aufwand führen

würde. Würde eine solche Überprüfung nur bei besonderem Anlass vorgenommen (zum

Beispiel wenn wie hier eine Änderung des Gesundheitszustandes beantragt und

untersucht wird), so entstünde die Gefahr einer rechtsungleichen Behandlung,

ebenso wenn die Änderung nur auf Antrag erfolgte. Zudem liesse sich so

möglicherweise der Aufwand nicht entscheidend verringern, weil damit zu rechnen

wäre, dass Versicherte systematisch solche Anträge stellen würden.

7.3

Die Rechtsprechung ist deshalb dahingehend zu

präzisieren, dass geringfügige Änderungen allgemeiner statistischer Daten, die

ausserhalb des Umfelds der versicherten Person liegen, nicht zu einer Revision

von Invalidenrenten führen, selbst wenn durch solche Veränderungen der

Schwellenwert über- oder unterschritten würde. Dies gilt gleichermassen für die

Begründung oder Erhöhung eines Rentenanspruchs wie für eine Reduktion oder

Aufhebung. Im Durchschnitt ändert eine solche Praxis nichts zu Gunsten oder zu

Ungunsten der Versicherten. Im Einzelfall wird sie sich freilich entweder zu

Gunsten oder zu Ungunsten der versicherten Person auswirken; doch ist dies im

Interesse einer praktikablen Handhabung in Kauf zu nehmen.“

Alla

luce della citata giurisprudenza occorre concludere che laddove vi è una

modifica, anche di poco conto, dello stato di fatto determinante, può essere

effettuata una revisione della rendita, mentre modifiche di poco conto dei dati

statistici non giustificano una revisione della rendita d’invalidità (cfr.

sentenza del 20 agosto 2008, inc. 32.2007.259).

Per

cui laddove la ricorrente chiede una revisione della sentenza a causa

dell’aggiornamento dei dati statistici, la sua richiesta va respinta. Non è

neppure un motivo di revisione un eventuale errore di calcolo che avrebbe

semmai dovuto far valere tramite un ricorso al TCA.

D’altra

parte questo Tribunale non può neppure procedere alla riconsiderazione della

decisione del 14 maggio 2007, né imporre all’amministrazione di procedere in

tal senso, poiché la riconsiderazione è una facoltà dell’UAI.

Infatti

il giudice non può modificare, mediante l’istituto della riconsiderazione, la

precedente decisione. Egli violerebbe altrimenti il principio della

riconsiderazione facoltativa, derivante dal potere discrezionale dell’amministrazione,

che il giudice non può imporle (RCC 1985 pag. 58 consid. 3 [ZAK 1986 pag. 58 consid.

3] citata da Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 262 e da Müller, Die materiellen Vorraussetzungen

der Rentenrevisione in der Invalidenverischerung, Friborgo 2003, pag. 98, nota

361.

con riferimenti di giurispurenza indicati, pag. 261).

In

applicazione del succitato principio, nel caso in cui l’amministrazione ha soppresso

una rendita in via di revisione e non in via di riconsiderazione, il giudice

non può rinviare all’Ufficio AI la causa per l’espletamento di accertamenti riguardanti

i presupposti di una riconsiderazione (RCC 1986 pag. 623 [ZAK 1986 pag. 597]

citata da Meyer-Blaser, op. cit, pag. 262 e da Müller, op. cit., pag. 99 nota

365).

Abbondanzialmente,

come si vedrà in seguito, va comunque rilevato che anche volendo aggiornare i

redditi al 2006 e fino al 2008 e prendendo in considerazione tutti gli ultimi

sviluppi giurisprudenziali e le ipotesi più favorevoli alla ricorrente, quest’ultima

non potrebbe comunque beneficiare di alcuna rendita.

9.

Per

quanto concerne il reddito da valido quale cameriera ai piani dagli atti emerge

che nel 2006 l’interessata avrebbe conseguito fr. 3'200 per tredici mensilità (cfr.

doc. AI 63-2), ossia fr. 41'600 annui, che aggiornati al 2007 ammontano a fr. 42'266

(+ 1,6%) e al 2008 a fr. 43’111 (+ 2%, cfr. stima trimestrale dell’evoluzione

dei salari nominali, IV trimestre 2008, ultimo dato a disposizione, www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/key/lohnentwicklung/quartal.html;

nel 2009 il salario mensile ammonta a fr. 3'383, cfr. www.l-gav.ch/italiano/vertrag.htm).

Per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla

base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126

V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; cfr.

inoltre, tuttavia, sentenza 9C-404/2007 dell’11 aprile 2008, consid. 2.3: “Da der tatsächlich erzielte Verdienst von Fr. 53'365.-

nicht deutlich unter dem Tabellenlohn von Fr. 55'640.- liegt, besteht

nach der Rechtsprechung kein Anlass, vom Grundsatz abzuweichen und zu einer

Korrektur zu schreiten (Urteile des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, R.

vom 30. September 2002, I 186/01, H. vom 7. Mai

2001, I 314/00, und K. vom 16. März 1998, I 179/97)”,

sottolineatura del redattore).

Questa

giurisprudenza è stata confermata con sentenza 9C_83/2008 del 19 gennaio 2009.

Utilizzando

i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata dall'Ufficio federale di

statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che presuppone

qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza

delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p.

347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un

salario annuale lordo pari a fr. 50'277 (4'019 : 40 X 41.7 X 12; cfr. anche

sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008), che ammonta a fr. 52'103 nel 2008 (+

1,6% nel 2007 e + 2% nel 2008, cfr. salario da valido).

Come

visto l’assicurata, cameriera ai piani in un garni, con contratto collettivo,

avrebbe potuto guadagnare fr. 43'111.

Tale

reddito si situa sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente

(cfr. Tabella TA1 p.to 55 “alberghi e ristoranti”, livello di qualifica

4: fr. 3’513.-- : 40 X 41, 7 X 12 mesi = 43'947 che aggiornato al 2008 da un importo di fr. 45’543).

Considerato

che, come si vedrà in seguito, il grado per ottenere una rendita AI non è

comunque raggiunto, il TCA, riduce il reddito da invalido del 5% (differenza tra

fr. 43'111 e 45'543; cfr. tuttavia sentenza 9C-404/2007 dell’11 aprile 2008),

per raggiungere un importo di fr. 49’498

Inoltre, va rilevato che, secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In

concreto l’UAI ha accordato una riduzione del 25%, comprendente tuttavia anche

la deduzione per motivi medici (15-20%). In concreto, tenendo invece conto di un’esigibilità

all’80% (fr. 39’598) e deducendo la percentuale massima possibile (25%),

l’interessata potrebbe conseguire un reddito di fr. 29’702 (39’598 – [39’598

: 100 X 25]). Questo reddito va raffrontato con il reddito da

valido di fr. 43’111, per un tasso d’invalidità del 31% che non dà diritto ad

alcuna rendita.

Ad

un risultato simile si giungerebbe anche volendo prendere in considerazione il

salario di donna delle pulizie da ultimo percepito quando lavorava al 50%,

utilizzando anche in questo caso tutte le ipotesi più favorevoli all’insorgente.

Quale

reddito da valido andrebbe preso un ammontare annuo, nel 2002, di fr. 42'900 (cfr.

doc. AI 9-1: fr. 16.50 X 5 ore per 5 giorni X 52 settimane X 2 poiché lavorava

al 50%).

Aggiornando

questo importo al 2008, si raggiunge un ammontare di fr. 46'494 (+ 1,4% nel

2003, + 0,9% nel 2004, + 1,0% nel 2005, + 1,2% nel 2006, + 1,6% nel 2007, + 2%

nel 2008) superiore ai fr. 42’899 conseguibili secondo le tabelle RSS per

un’attività simile (Tabella TA1 p.to 93 “servizi personali”, livello di

qualifica 4: fr. 3’309 : 40 X 41, 7 X 12 mesi = 41’396 che aggiornato al 2008 da un

importo di fr. 42'899). Per cui non sono dati i presupposti per ridurre il

salario da invalido di fr. 52'103 in applicazione della giurisprudenza di cui alla

sentenza U8/7 del 20 febbraio 2008.

Tenuto

conto di un’esigibilità all’80% (fr. 41’682), l’interessata potrebbe pertanto

conseguire un reddito di fr. 31’261 (41’682 – [41’682 : 100 X 25]). Questo reddito va raffrontato con il reddito da valido di fr. 46’494,

per un tasso d’invalidità del 33%.

Alla luce

di tutto quanto sopra esposto, la decisione dell’UAI di non concedere alcuna

rendita alla ricorrente va confermata.

10.

L’assicurata

contesta anche il rifiuto dell’UAI di essere posta al beneficio dell’assistenza

giudiziaria in sede amministrativa.

Con

la decisione impugnata l’amministrazione ha respinto l’istanza poiché il

patrocinio di un avvocato non sarebbe stato necessario.

L'art.

37.

cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire

personalmente (ad esempio a sottoporsi ad una perizia medica, DTF 132 V 443), o

farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo escluda.

Il

capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può

beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).

Già

prima dell'entrata in vigore della LPGA, la giurisprudenza (vedi per

l’assicurazione invalidità DTF 114 V 228, per l'assicurazione contro gli

infortuni DTF 117 V 408 precisata con la DTF 125 V 32) aveva riconosciuto,

senza imporre alcun limite temporale, il diritto al gratuito patrocinio

nell'ambito della procedura amministrativa in materia di assicurazioni sociali,

a condizione che fossero rispettati gli stessi presupposti applicabili nella

procedura giudiziaria, ovvero il richiedente deve trovarsi nel bisogno, il

patrocinio deve essere necessario o perlomeno indicato e le sue conclusioni non

sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid.

5b, ambedue con riferimenti).

Il

TFA aveva peraltro sottolineato che le condizioni per la concessione del

gratuito patrocinio dovevano essere valutate con rigore (cfr. SVR 2000 KV Nr.

2, consid. 4c, pag 6, in fine).

Secondo

la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4

LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono", anziché

quella "se le circostanze lo giustificano", significa che il

legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando il

gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative

condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser, ATSG Kommentar,

2.

a ed. Ginevra, Basilea, Zurigo 2009, ad art. 37, n. 22, pag. 504 e seguenti;

cfr., d'altronde, FF 1999 3965).

Per

il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del

richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole

(cfr. FF 1999 3965).

La

concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i

corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria (cfr. Kieser,

op. cit., ad art. 37, n. 22, pag. 504-505).

In

una sentenza I 928/05 del 4 dicembre 2006 in una vertenza relativa

all’assicurazione invalidità, il TFA ha osservato che la necessità

dell’assistenza di un avvocato durante la procedura amministrativa va

riconosciuta solo in casi eccezionali e dipende dal tipo di problematiche che

vengono trattate nella decisione impugnata. In quell’occasione l’Alta Corte ha

negato la necessità dell'assistenza di un avvocato durante la procedura di

opposizione sviluppando le seguenti considerazioni:

" (…)

5.1

Was die von Vorinstanz und Verwaltung verweigerte unentgeltliche

Verbeiständung im Einspracheverfahren anbelangt, so hat das kantonale Gericht

zutreffend erwogen, dass der Gesuch stellenden Person ein unentgeltlicher

Rechtsbeistand im Verwaltungsverfahren gemäss Art. 37 Abs. 4 ATSG nur bewilligt

wird, wo die Verhältnisse es erfordern, im kantonalen Prozess dagegen bereits,

wo die Verhältnisse es rechtfertigen (Art. 61 lit. f Satz 2 ATSG). Richtig ist

auch, dass die Offizialmaxime rechtfertigt, an die Voraussetzungen, unter denen

eine anwaltliche Verbeiständung sachlich geboten ist, einen strengen Massstab

anzulegen (BGE 125 V 36 Erw. 4b, 114 V 235 Erw. 5b); die anwaltliche Vertretung

im Verwaltungsverfahren drängt sich nur in Ausnahmefällen auf (BGE 132 V 201

Erw. 4.1, 117 V 408 f. Erw. 5a, 114 V 238 Erw. 6). Verlangt werden

qualifizierende, besondere Umstände. Dagegen kann nicht bereits aus dem

Umstand, dass eine Recht suchende Person während des Verwaltungsverfahrens von

einer Fürsorgebehörde betreut wurde, auf die fehlende Notwendigkeit einer

anwaltlichen Vertretung im Einspracheverfahren geschlossen werden. Insoweit greift

die Begründung der Vorinstanz zum ablehnenden Entscheid zu kurz.

5.2

Umgekehrt kann aber auch nicht bereits aufgrund der Tatsache, dass

eine Rente - mithin eine finanzielle Leistung von in der Regel erheblicher

Bedeutung - zur Diskussion steht, automatisch von einer notwendigen

Verbeiständung ausgegangen werden. Wollte man bereits in diesem Umstand einen

besonders schweren Eingriff in die Rechtsstellung des Versicherten erblicken,

der regelmässig eine unentgeltliche Verbeiständung zur Folge hat, würde dies

darauf hinauslaufen, dass eine solche in praktisch allen oder den meisten

IV-Fällen zu gewähren wäre, was der gesetzlichen Regelung widerspräche (Urteil

R. vom 8. November 2006, I 746/06). Es sind vielmehr die konkreten Umstände zu

beurteilen.

5.3

Vorliegend hat die IV-Stelle ihre Leistungsverweigerung in einer

ersten Verfügung vom 9. Januar 2004 zunächst damit begründet, dass die im

Arztbericht von Frau Dr. med. L.________ vom 30. Dezember 2003 gestellte

Diagnose weiterhin eine körperlich nicht belastende Tätigkeit ganztägig

ermögliche, was nach wie vor ein rentenausschliessendes Einkommen zulasse. Auf

anwaltliche Einsprache hin holte sie den zum Abklärungsbericht der Institution

X.________ vom 23. Juni 2003 abgefassten Zusatzbericht von Frau Dr. med.

L.________ vom 28. April 2004 ein, worin eine psychiatrische Begutachtung

empfohlen wurde, und hob die Verfügung deswegen auf (Einspracheentscheid vom

21.

Juli 2004). Nach Eingang des psychiatrischen Berichtes von Dr. med.

H.________ vom 28. Januar 2005, worin auf das Fehlen eines psychischen oder

psychosomatischen Gesundheitsschadens geschlossen wurde, erneuerte die

Verwaltung ihre ablehnende Haltung mit Verfügung vom 7. Februar 2005. Aus

medizinischer Sicht wies der Fall demnach weder nach Erlass der ersten noch der

zweiten Verfügung besondere Schwierigkeiten auf. Auch sonst sind keine

qualifizierten Umstände auszumachen. Es galt lediglich, die offenkundige

Diskrepanz zwischen den medizinischen Berichten und jenem der Institution

X.________ zu erkennen und aufzugreifen, wozu die den Beschwerdeführer während

des Verwaltungsverfahrens begleitende Fürsorgebehörde ohne weiteres in der Lage

gewesen wäre. Der vorinstanzliche Entscheid, mit welchem die Notwendigkeit

einer anwaltlichen Verbeiständung im Einspracheverfahren verneint wurde, ist

somit im Ergebnis zu bestätigen. (…)“

(STFA

del 4 dicembre 2006 nella causa F., I 928/05, consid. 5.1 e 5.2)

Nella sentenza I 746/06 dell’8 novembre 2006 il TFA ha indicato i

seguenti casi di applicazione della propria giurisprudenza:

" (…)

3.2

Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat die Notwendigkeit

einer unentgeltlichen Verbeiständung im Einspracheverfahren etwa bejaht in

Fällen, wo sich die versicherte Person mit mehreren Arztberichten und Gutachten

und einem Abklärungsbericht Haushalt auseinanderzusetzen und zu dem im Rahmen

der gemischten Methode vorgenommenen Einkommensvergleich Stellung zu nehmen

hatte (Urteil O. vom 27. April 2005 Erw. 7.3, I 507/04), oder wo die

Einschätzung der Arbeitsfähigkeit sehr umstritten, die Einkommensberechnung in

der Verfügung nicht nachvollziehbar und zudem weitere Einkommensbestandteile

umstritten waren (erwähntes Urteil I 75/04 Erw. 3.3), oder in einem Fall, in

welchem sich der Versicherte während Jahren wiederholt und erfolglos an die

Verwaltung gewandt hatte, ohne dass für die ausserordentlich lange Verzögerung

fallbezogene Gründe ersichtlich waren (Urteil W. vom 12. Oktober 2004 Erw. 4.2, I 386/04). Verlangt werden

somit qualifizierende, besondere Umstände. (…)“ (STFA dell’8 novembre 2006

nella causa R., I 746/06, consid. 3.2)

Per

un caso in cui, sempre in materia di assicurazione per l’invalidità, il TFA ha

invece ammesso la necessità dell’assistenza di un avvocato per la procedura di

opposizione visto che si trattava di applicare la giurisprudenza relativa alla

sindrome da dolore somatoforme, cfr. la sentenza I 319/05 del 14 agosto 2006.

A

questo proposito, con sentenza dell’8 ottobre 2008 (inc., 32.2007.250), il TCA

ha affermato:

" “2.11.2. Nella presente fattispecie l’Ufficio

AI – lasciata aperta la questione a sapere se la vertenza non fosse di primo

acchito votata all’insuccesso – ha negato all’assicurata il diritto

all’assistenza giudiziaria in sede amministrativa in quanto ha ritenuto –

rientrando il caso nella casistica più consueta delle pratiche AI – non

necessario o perlomeno non indicato l’intervento di un avvocato.

Secondo questo Tribunale tali argomentazioni non sono in concreto

sufficienti per escludere il diritto al gratuito patrocinio.

Chiamata a pronunciarsi sui presupposti necessari per riconoscere il

diritto all’assistenza giudiziaria in sede amministrativa, in particolare sulla

necessità dell’assistenza di un avvocato “sachliche Gebotenheit des Beizugs

eines Anwalts”, l’Alta Corte, in una sentenza I 911/06 del 2 febbraio 2007 si è

confermata nella propria giurisprudenza e ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

" (…)

Hinsichtlich der sachlichen Gebotenheit

der unentgeltlichen anwaltlichen Verbeiständung im Einspracheverfahren sind die

Umstände des Einzelfalls, die Eigenheiten der anwendbaren

Verfahrensvorschriften sowie die Besonderheiten des jeweiligen Verfahrens zu

berücksichtigen. Dabei fallen neben der Komplexität der Rechtsfragen und der

Unübersichtlichkeit des Sachverhalts auch in der Person des Betroffenen

liegende Gründe in Betracht, wie etwa seine Fähigkeit, sich im Verfahren

zurechtzufinden (Schwander, Anmerkung zu BGE 122 I 8, in: AJP 1996 S. 495). Falls ein

besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die

Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen

Schwere des Falls besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten

hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen

ist (BGE

130.

I 182 Erw. 2.2

mit Hinweisen), und wenn auch eine Verbeiständung durch Verbands-vertreter,

Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in

Betracht fällt (BGE 125 V 34 Erw. 2, 114 V 236 Erw. 5b; AHI 2000 S. 163 f. Erw.

2a und b). Die sachliche Notwendigkeit wird nicht allein dadurch

ausgeschlossen, dass das in Frage stehende Verfahren von der Offizialmaxime

oder dem Untersuchungsgrundsatz beherrscht wird, die Behörde also gehalten ist,

an der Ermittlung des rechtserheblichen Sachverhaltes mitzuwirken (BGE 130 I 183 f. Erw. 3.2 und 3.3 mit Hinweisen). Die

Offizialmaxime rechtfertigt es jedoch, an die Voraussetzungen, unter denen eine

anwaltliche Verbeiständung sachlich geboten ist, einen strengen Massstab

anzulegen (BGE 125 V 35

f. Erw. 4b; Anwaltsrevue 2005/3 S. 123; Urteil H. vom 10. März 2006 Erw. 7.1, I 692/05).

(…)” (STFA del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06)

La necessità o meno dell’assistenza di un avvocato durante la

procedura di opposizione dipende dunque esclusivamente dal tipo di

problematiche che vengono trattate nella decisione impugnata (per dei casi di

applicazione cfr. consid. 2.11.1).

Ora, nel caso concreto, in cui si trattava di valutare il diritto

dell’assicurata ad una rendita AI o ad una riformazione professionale,

l’Ufficio AI, per stabilire il suo danno alla salute, ha dovuto ricorrere ad

una perizia pluridisciplinare SAM (cfr. doc. 35).

Contro la decisione che negava all’assicurata il diritto a

prestazioni, l’avv. X ha poi interposto opposizione, criticando in particolare

la valutazione psichiatrica inerente la sindrome somatoforme dolorosa.

Analogamente a quanto già deciso dal TFA, come visto (consid. 2.11.1. in

fine), trattandosi nel caso di specie dell’applicazione della giurisprudenza

relativa alla sindrome da dolore somatoforme, la necessità dell’assistenza di

un avvocato per la procedura di opposizione va quindi ammessa (cfr. sentenza I

319/05 del 14 agosto 2006).

Alla luce di quanto appena esposto è a torto che l’Ufficio AI ha

ritenuto non necessario o perlomeno non indicato l’intervento di un avvocato e

concluso che l’insorgente poteva difendersi senza ricorrere ad un legale.

Per quanto riguarda gli altri presupposti – non analizzati

dall’Ufficio AI – cumulativamente necessari per riconoscere il diritto all’assistenza

giudiziaria in sede amministrativa, il TCA rileva che l’assicurata, come verrà

esposto di seguito (cfr. consid. 2.13.), non può essere considerata indigente.

Il rifiuto dell’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio, inoltrata dall’assicurata in data 17 ottobre 2006, deve pertanto

essere confermato.”

Nel

caso di specie l’insorgente ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni AI il

30.

ottobre 2007 (doc. AI 93-1). L’UAI ha chiesto un aggiornamento dello stato

di salute alla dr.ssa med. __________, la quale ha prodotto tutta la

documentazione in suo possesso. Con progetto di decisione del 27 maggio 2008

l’UAI ha negato il diritto ad una rendita poiché “in base alla nuova

documentazione medica acquisita all’incarto, il nostro servizio medico regionale

(SMR) ha ritenuto che il suo stato di salute è rimasto invariato rispetto alle

valutazioni mediche effettuate in precedenza.” (doc. AI 106-2).

Il

13.

giugno 2008 l’avv. RA 1 è intervenuta, chiedendo visione dell’incarto, e il 30

giugno 2008 ha inoltrato osservazioni in cui viene ribadita la presenza di un

peggioramento dello stato di salute, con riferimento a documentazione già agli

atti, e con conseguente richiesta di ricalcolare la rendita e di allestire una

perizia pluridisciplinare.

Con

le osservazioni al progetto si trattava pertanto unicamente di far valere un

peggioramento dello stato di salute, allegando eventualmente ulteriore

documentazione medica (ciò che del resto non è stato fatto) e di chiedere,

conseguentemente, un nuovo calcolo del grado d’invalidità.

Questo

TCA ritiene pertanto che l’UAI, a ragione, ha ritenuto che il caso non esigeva

la rappresentanza di un avvocato.

11.

L’assicurata

chiede di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio in sede ricorsuale.

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2

lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva

che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se

del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio

che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.

61, n. 102, pag. 788).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

102s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato

(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Nel

caso di specie l’interessata è in assistenza e si trova pertanto manifestamente

in una situazione di bisogno (doc. AI 110-11).

Nella

decisione impugnata l’UAI ha inoltre preso posizione anche sul raffronto dei

redditi indicando per quale motivo non intendeva rivedere i calcoli effettuati.

Con il ricorso si trattava pertanto di contestare anche il rifiuto di rivedere,

tramite riconsiderazione o revisione, il calcolo del grado d’invalidità.

Considerato

inoltre che l’interessata non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche l’intervento

di un avvocato era perlomeno indicato.

Infine,

le argomentazioni non erano palesemente destituite di esito favorevole.

Il

TCA ritiene che nella fattispecie siano soddisfatti i requisiti cumulativi per

la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio a favore

dell'assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

per la procedura innanzi al TCA è accolta.

§ Di conseguenza RI 1 è

ammessa al gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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