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Decisione

32.2008.166

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 aprile 2009Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I problemi principali che non permettono più un lavoro regolare,

neanche al 50%, sono i seguenti.

1)

la malattia

cronica della poliartrite in trattamento, non permette un uso normale delle

articolazioni, in particolare delle mani. Un miglioramento importante in futuro

è poco probabile, vista la sua lunga anamnesi con trattamenti multipli.

2)

La

deambulazione è difficoltosa, accompagnata da frequenti cedimenti. Dopo

l’operazione del 28.04.08 (plastica LCA, meniscectomia parziale interna) la

stabilità del ginocchio dx sta migliorando, ma non è ancora caricabile. Una

situazione di instabilità si trova anche al ginocchio sx, che dovrà essere

operato in un prossimo futuro. La patologia è in parte causata da infortuni, ma

complicata e accentuata dalla malattia cronica di base.

3)

Il 16.06.08

ha eseguito una borsectomia al gomito dx (Dr. __________) per una borsite

recidivante. Adesso presenta una lesione del nervo ulnare con una disfunzione

delle ultime 3 dita della mano dx (disestesie, mobilità ridotta).

4)

Lo stato

psichico del paziente, che ho conosciuto come persona molto dinamica, quando stava

bene, è sempre più fragile a causa delle sue debolezze fisiche e anche a causa

di questa decisione. Il paziente è sotto costante cura medica (medicamenti,

fisioterapia, interventi chirurgici). E’ impensabile che riprenda un lavoro

regolare.

Il paziente continua ad essere inabile al lavoro al 100%.

Chiedo quindi una rivalutazione del caso” (doc. B1)

Sulla

base del citato referto, il medico SMR, dr. med. __________, FMH medicina

generale, il 30 ottobre 2008 ha affermato:

" (…)

Richiesta di

revisione del 16.6.2008

-

decisione del

18.8.2008: non entrata in materia in assenza di documentazione atta a

dimostrare modifica stato di salute.

Assicurato con IL

100% dal 1.2.2008 (vedi __________)

Nuova

documentazione presentata in sede di ricorso:

-

lettera dr. __________

del 16.9.2008:

-

assicurato

operato al ginocchio destro il 28.4.2008 (plastica LCA) con persistenti

problemi, pure problemi al ginocchio sinistro

-

il 16.6.2008

borsectomia al gomito destro con seguente lesione del nervo ulnare

Valutazione:

dalla documentazione presentata in sede di ricorso risulta un

possibile peggioramento dello stato con influsso prolungato sulla CL residua a

partire dal 28.4.2008 (ev. dal 1.2.2008 prendendo come base la certificazione

verso la __________).” (doc. VIII/Bis)

Dalle

citate valutazioni emerge che entrambi i medici, compreso il medico SMR

interpellato dalla medesima amministrazione, sono concordi nel ritenere che

prima dell’emissione della deci-sione impugnata del 18 agosto 2008 vi è stato

un peggioramento (perlomeno possibile secondo il medico SMR) dello stato di

salute del ricorrente con “influsso prolungato” (doc. VIII/Bis) sulla

capacità lavorativa dell’insorgente.

Ciò

è del resto ammesso anche dall’UAI in sede di risposta (doc. VIII: “si

osserva che tale peggioramento [… omissis …]”).

Ne

segue che effettivamente la situazione valetudinaria del ricorrente ha

verosimilmente subito una modifica che ha inciso in misura rilevante sul grado

d’invalidità (cfr. anche il doc. AI 57-1 dove il medico curante, ha attestato

Considerandi

un’incapacità lavorativa del 100% dal 1.2.2008 nella “tessera malattia”

della __________ __________, allorché in precedenza figurava un’inca-pacità del

50%).

Ne

discende che le certificazioni prodotte agli atti contengono elementi idonei a

far ritenere siccome attendibile una modifica delle circostanze nel senso di un

peggioramento intervenuto successivamente alle costatazioni mediche poste alla

base della decisione di assegnazione di mezza rendita e della successiva

conferma in sede di revisione. Del resto va osservato che proprio per la sua

specifica natura l’aggravamento evidenziato è potenzialmente suscettibile di

ripercuotersi in modo marcato sulla capacità di guadagno del ricorrente. Questo

Tribunale deve quindi concludere che l’insorgente ha reso verosimile che il

grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle

prestazioni ai sensi dell’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI.

Questo

vale a maggiore ragione visto che nell’ambito dell’art. 87 OAI è sufficiente

rendere verosimile e non è richiesta la prova della verosimiglianza

preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali (“Glaubhaftmachen

im Sinne des Art. 87 Abs. 3 IVV erfordert

nicht den Beweis nach dem im Sozialversicherungsrecht üblichen

Grad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit (BGE 125 V 195 Erw. 2, 119 V 9 Erw.

3c/aa, je mit Hinweisen). Die

Beweisanforderungen sind vielmehr herabgesetzt (Gygi,

Bundesverwaltungsrechts-pflege, 2. Aufl., Bern 1983, S. 272), indem nicht im

Sinne eines «vollen Beweises» (ZAK 1971 S. 525 Erw. 2) die Überzeugung der

Verwaltung begründet zu werden braucht, dass seit der letzten rechtskräftigen

Entscheidung tatsächlich eine relevante Änderung eingetreten ist. Vielmehr

genügt es, dass für den geltend gemachten rechtserheblichen Sachumstand wenigstens

gewisse Anhaltspunkte bestehen, auch wenn durchaus noch mit der

Möglichkeit zu rechnen ist, bei eingehender Abklärung werde sich die behauptete

Sachverhaltsänderung nicht erstellen lassen. Bei der Beurteilung der Frage,

ob die Vorbringen der versicherten Person glaubhaft sind, wird die Verwaltung

u.a. zu berücksichtigen haben, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon

längere Zeit zurückliegt und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere

oder weniger hohe Anforderungen stellen (BGE 109 V 264 Erw. 3).“ (SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa, sottolineatura del

redattore).

Con

osservazioni pervenute al TCA il 18 novembre 2008 l’interessato sembra far

valere, senza tuttavia, in questo caso, apportare alcuna documentazione, di

essere stato incapace al lavoro in maniera superiore al 50% già dal 2005. A

prescindere dall’assenza di prove, va comunque evidenziato che l’UAI con

decisione 6 settembre 2006, cresciuta incontestata in giudicato, dopo aver

esperito alcuni accertamenti, non ha ritenuto un peggioramento dello stato

valetudinario dell’insorgente. Inoltre, sia dal certificato medico del dr. med.

__________ del 16 settembre 2008, che dalla valutazione del medico SMR, dr.

med. __________, emerge che l’asserito peggioramento è avvenuto il 28 aprile

2008.

o, al più presto, il 1° febbraio 2008 (cfr. doc. VIII/Bis, nonché doc. AI

57-1). Spetterà tuttavia all’UAI stabilire quando è effettivamente avvenuto il

peggioramento e se questo porta ad una modifica della rendita attribuita.

L’UAI

in sede di risposta ha chiesto la reiezione dell’impugnativa poiché il

peggioramento “con le relative indicazioni mediche, è stato indicato e attestato

solo in sede di ricorso, mentre non è stato indicato né reso in alcun modo

oggettivo con la domanda per un aumento della rendita del 18.6.2008, neppure

alla luce del progetto di decisione. L’assicurato ha con ciò disatteso

l’obbligo di collaborare da parte dell’assicurato vigente nell’ambi-to delle

assicurazioni sociali.” (doc. VIII).

Va

qui rammentato che secondo costante giurisprudenza del TFA

(dal 1° gennaio 2007: TF), l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso

alla situazione effettiva che si presenta all'epo-ca in cui è stata resa la

decisione impugnata, in casu il 18 agosto 2008, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente

possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione

anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno

modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento

(fra le tante cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93

consid. 3, 99 V 102).

In

concreto l’insorgente con il ricorso ha prodotto nuova documentazione

riferentesi a fatti accaduti prima dell’emanazio-ne della decisione impugnata

del 18 agosto 2008, per cui questo Tribunale ne deve tener conto anche se gli

atti medici sono stati allegati solo all’impugnativa. Inoltre non va

dimenticato che l’UAI aveva ricevuto, in precedenza la “tessera malattia”

della ____________________ dove il medico curante aveva già attestato un

aumento del grado d’incapacità lavorativa dal 50% al 100% dal 1.2.2008 (doc. AI

57-1).

In

queste condizioni il ricorso va accolto, la decisione impugnata va annullata e

gli atti rinviati all’amministrazione affinché entri nel merito della nuova

richiesta ed esamini se la modifica delle circostanze resa attendibile in

questa sede sia effettivamente avvenuta e, nell’affermativa, in che misura essa

incida sulla capacità di guadagno dell’assicurato.

6.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200 sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

La

decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’amministrazione

affinché proceda come indicato nei conside-randi.

2. Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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