32.2008.167
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
18 maggio 2009Italiano11 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2008.167
Data decisione, Autorità:
18.05.2009, TCA
Titolo:
Rinvio atti all'UAI per violazione del diritto di essere sentito dell'A. La decisione impugnata che nega all'A. il diritto a prestazioni dell'AI è stata emanata con largo anticipo rispetto al termine previsto dalla legge impedendo all'A. di formulare obiezioni
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
NUOVA DECISIONE
art. 57 cpv. 1 let. a LAI
art. 42 LPGA
art. 73ter cpv. 1 OAI
art. 73ter cpv. 2 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.167
LG/DC/sc
Lugano
18 maggio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 settembre 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 18 agosto
2008 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1945, impiegato agli apparecchi centrali presso le __________ di __________,
in data 25 settembre 2007 ha
presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti
(rendita) segnalando di essere affetto da “affezione cardiaca” (doc. AI 1-1/5).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI, con progetto di decisione del
24 giugno 2008 ha respinto la
richiesta di prestazioni dell’assicurato, in considerazione del fatto che
l’incapacità lavorativa si è protratta meno di un anno (doc. AI 19-1).
1.3. Con scritto
del 5 agosto 2008 l’assicurato, rappresentato dalle RA 1, __________, si è opposto
al provvedimento prospettato dall’amministrazione: “Hiermit erheben wir im
Namen von Herr RI 1 gegen diesen Vorbescheid Einwand”.
Contestualmente
il rappresentante ha comunicato all’UAI che le motivazioni dell’opposizione
sarebbero state formulate una volta ricevuti gli atti, di cui è stata fatta
richiesta nel medesimo scritto:
“Damit wir uns ein Bild über diesen Fall machen können, bitten
wir Sie, uns (…) die vollständigen Akten zur Einsichtnahme zuzusenden.
Die
Begründung des Einwandes werden wir Ihnen nach Erhalt der verlangten Akten
nachsenden” (doc. AI 20-1).
1.4. In data 11
agosto 2008 l’UAI ha trasmesso alle RA 1, __________, in visione gli atti
componenti l’incarto AI (doc. AI 22-1).
1.5. Con
decisione del 18 agosto 2008 l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni
dell’assicurato per le ragioni esposte nel progetto di decisione del 24 giugno
2008 (doc. AI 23-1).
1.6. Contro
questa decisione l’assicurato, rappresentato dalle RA 1, __________, ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della
decisione dell’UAI e l’attribuzione di una rendita intera dal 1° settembre 2007
e una mezza rendita dal 1° gennaio 2008 (doc. I).
In ordine,
il ricorrente ha criticato l’operato dell’UAI che ha emesso la decisione
impugnata senza attendere le motivazioni delle RA 1 a suffragio
dell’opposizione inoltrata in data 5 agosto 2008 (doc. AI 20-1) o accordare un
termine supplementare (doc. I).
Nel
merito, le RA 1 hanno contestato le conclusioni alle quali è giunta l’amministrazione
fondandosi sul rapporto del Servizio Medico Regionale (SMR). Sulla base delle
valutazioni mediche del Dr. __________, del Dr. __________ e del servizio __________
il rappresentante di RI 1 ha evidenziato che quest’ultimo non può più espletare
in via definitiva la sua abituale attività lavorativa (doc. I).
Il
rappresentante dell’assicurato ha quindi proceduto ad un confronto dei redditi
in attività adeguate giungendo ad un grado d’invalidità del 54,58% (doc. I).
1.7. L’UAI, in
risposta, dopo aver sottoposto la nuova documentazione medica al vaglio del
SMR, ha riconfermato la valutazione del Dr. __________ e del Dr. __________ che
hanno ritenuto l’assicurato abile nella misura del 70%.
L’UAI ha
dunque riconfermato la decisione impugnata e postulato la reiezione del ricorso
(doc. VIII + bis).
1.8. Con scritto
del 30 ottobre 2008 le RA 1 si sono riconfermate nelle proprie argomentazioni
ricorsuali (doc. X).
Il
doc. X è stato trasmesso all’UAI per conoscenza (doc. XI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Nel
suo ricorso l’assicurato ha fatto valere una violazione del diritto di essere
sentito. Nello scritto del 5 agosto 2008 il rappresentante dell’assicurato ha
formulato opposizione al progetto di decisione del 24 giugno 2008 facendo
notare che le motivazioni sarebbero state inviate dopo il ricevimento degli
atti richiesti: “Die Begründung des Einwandes werden wir Ihnen nach Erhalt
der verlangten Akten nachsenden” (doc. AI 20-1).
Con
la decisione del 18 agosto 2008 l’amministrazione ha nuovamente rifiutato la concessione
di prestazioni, senza peraltro attendere le motivazioni a suffragio
dell’opposizione delle RA 1 o accordare un termine supplementare (doc. III).
L’art.
57a cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, prevede che l'Ufficio AI comunica all'assicurato, per mezzo di un preavviso, la
decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o
riduzione della prestazione già assegnata. L'assicurato ha il diritto di essere sentito conformemente all'art. 42 LPGA.
Secondo l'art. 73ter cpv. 1 OAI, le parti possono
presentare all'Ufficio AI le
loro obiezioni sul preavviso entro 30 giorni.
L'assicurato può presentare le sue obiezioni
all'Ufficio AI per iscritto
oppure oralmente. Se le obiezioni sono presentate oralmente, l'Ufficio AI redige un verbale sommario che deve
essere firmato dall'assicurato
(art. 73ter cpv. 2 OAI).
L'art. 42 LPGA prevede
che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente
essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione. Il diritto
di essere sentito deve dunque essere garantito soprattutto durante la procedura
di opposizione.
L’art.
42 LPGA non prevede espressamente il diritto di essere ascoltato oralmente
nell’ambito della procedura in materia di assicurazioni sociali (STFA del 20
settembre 2005 nella causa B. [C.128/2004]).
Tale
concetto è stato confermato dall’Alta Corte nella sentenza del 30 giugno 2006,
pubblicata in DTF 132 V 368s, concernente una vertenza AI, in particolare al
consid. 4. Ciò non toglie che, ai fini degli accertamenti istruttori, l’amministrazione
può sempre avvalersi dell’audizione dell’assicurato (DTF 132 V 374 consid. 5).
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno
diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008 consid. 4.2), dal diritto di essere sentito deve in
particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima
della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire
prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter
prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle
prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 387,
Fatti
127 V 219, 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130).
Per
costante giurisprudenza federale il diritto di essere sentito sancito dall’art.
29 cpv. 2 Cost. non implica il diritto di esprimersi oralmente bensì
quello di prendere posizione per iscritto (Pratique VSI 2003 Nr. 97 pag. 520; STFA
13 novembre 2002 [4P.195/2002]; Pratique VSI 1993 pag. 42; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrechts, 2003, pag. 450; DTF 127 V 494, 125 I 219,
122 II 469), eccezion fatta per i casi in cui una norma scritta prevede
espressamente il diritto ad una audizione orale (Pra 2003 Nr. 97 pag. 520).
Il diritto di essere sentito è una
garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica l'annullamento della
decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito
(DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390; 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). Ai
sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto - nella misura in
cui essa non sia di particolare gravità - è tuttavia da ritenersi sanata
qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità
di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio
deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa
pag. 437).
2.3. Nel
caso concreto, l’UAI in data 24 giugno 2008 ha notificato all’insorgente un progetto
di decisione che negava la richiesta di prestazioni AI, in considerazione del
fatto che l’incapacità lavorativa si è protratta meno di un anno.
Nel
medesimo atto l’amministrazione ha accordato la possibilità di presentare entro
30 giorni, per iscritto, eventuali osservazioni contro le conclusioni dell’UAI
o chiedere ulteriori informazioni (doc. AI 19-1).
Il 5 agosto 2008 le RA 1, in rappresentanza del ricorrente, hanno comunicato all’UAI
di volersi opporre al citato provvedimento che negava la rendita a RI 1. Le RA
1, non essendo in possesso della documentazione componente l’incarto AI ne
hanno fatto debita richiesta, al fine di poter motivare le proprie obiezioni al
provvedimento in questione (doc. AI 20-1).
L’amministrazione ha
trasmesso l’incarto AI in visione in data 11 agosto 2008 (doc. AI 22-1) e con
decisione del 18 agosto 2008 ha comunicato al ricorrente che la richiesta di
prestazioni era respinta (doc. AI 23-1).
Nella
fattispecie, è indubbio che l'Ufficio AI ha violato il diritto d'essere sentito
dell'assicurato. In effetti, tra il progetto di decisione del 24 giugno 2008
(preavviso) e la decisione del 18 agosto 2008 non sono trascorsi i
trenta giorni concessi alle parti dall'art. 57a LAI e dall'art. 73ter OAI per
presentare all'Ufficio AI le loro obiezioni sul preavviso.
Va infatti evidenziato che dal 15
luglio al 15 agosto incluso decorrono le ferie giudiziarie (art. 38 cpv. 4
lett. b LPGA), perciò durante tale lasso di tempo i termini stabiliti dalla
legge non decorrono, sono sospesi.
Più concretamente, ciò significa che i
trenta giorni di tempo per formulare obiezioni al progetto di decisione dell'UAI
sono calcolati dal giorno successivo la notifica (art. 38 cpv. 1 LPGA) fino al
14 luglio 2008; poi riprendono il 16 agosto fino al loro scadere.
Quindi se si considera che
il progetto di decisione del 24 giugno 2008 è giunto al più presto al
ricorrente il 25 giugno 2008, i trenta giorni vengono a scadenza martedì 26
agosto 2008.
Ad ogni buon conto, la decisione del 18
agosto 2008 con cui l'amministrazione ha comunicato al ricorrente che la
richiesta di prestazioni era respinta è stata senza alcun dubbio emanata con
largo anticipo rispetto al termine previsto dalla legge, impedendo così all'assicurato
di formulare compiutamente le proprie obiezioni.
In simili condizioni, tale grave vizio procedurale non essendo
suscettibile di essere eccezionalmente sanato nella presente sede ricorsuale (SVR
1995 IV Nr. 41 consid. 4.c; STCA 28 maggio 2002 nella causa G., inc.
32.2001.110; RDAT 1993-I pag. 223; RCC 1992 pag. 227), la decisione impugnata
deve essere annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché dia
l’opportunità all’assicurato di prendere posizione sul progetto di decisione
che nega il diritto alle prestazioni AI.
Dopo
di che l’UAI emanerà una nuova decisione.
Ne
consegue che la censura sollevata è fondata, il ricorso accolto e la decisione
annullata.
2.4. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§
La decisione 18 agosto 2008 è annullata.
§§ Gli
atti vengono retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda conformemente al
considerando 2.3.
Considerandi
2.
Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L'Ufficio
AI verserà al ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster