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Decisione

32.2008.167

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 maggio 2009Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

127 V 219, 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130).

Per

costante giurisprudenza federale il diritto di essere sentito sancito dall’art.

29 cpv. 2 Cost. non implica il diritto di esprimersi oralmente bensì

quello di prendere posizione per iscritto (Pratique VSI 2003 Nr. 97 pag. 520; STFA

13 novembre 2002 [4P.195/2002]; Pratique VSI 1993 pag. 42; Locher, Grundriss

des Sozialversicherungsrechts, 2003, pag. 450; DTF 127 V 494, 125 I 219,

122 II 469), eccezion fatta per i casi in cui una norma scritta prevede

espressamente il diritto ad una audizione orale (Pra 2003 Nr. 97 pag. 520).

Il diritto di essere sentito è una

garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica l'annullamento della

decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito

(DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390; 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). Ai

sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto - nella misura in

cui essa non sia di particolare gravità - è tuttavia da ritenersi sanata

qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità

di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio

deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa

pag. 437).

2.3. Nel

caso concreto, l’UAI in data 24 giugno 2008 ha notificato all’insorgente un progetto

di decisione che negava la richiesta di prestazioni AI, in considerazione del

fatto che l’incapacità lavorativa si è protratta meno di un anno.

Nel

medesimo atto l’amministrazione ha accordato la possibilità di presentare entro

30 giorni, per iscritto, eventuali osservazioni contro le conclusioni dell’UAI

o chiedere ulteriori informazioni (doc. AI 19-1).

Il 5 agosto 2008 le RA 1, in rappresentanza del ricorrente, hanno comunicato all’UAI

di volersi opporre al citato provvedimento che negava la rendita a RI 1. Le RA

1, non essendo in possesso della documentazione componente l’incarto AI ne

hanno fatto debita richiesta, al fine di poter motivare le proprie obiezioni al

provvedimento in questione (doc. AI 20-1).

L’amministrazione ha

trasmesso l’incarto AI in visione in data 11 agosto 2008 (doc. AI 22-1) e con

decisione del 18 agosto 2008 ha comunicato al ricorrente che la richiesta di

prestazioni era respinta (doc. AI 23-1).

Nella

fattispecie, è indubbio che l'Ufficio AI ha violato il diritto d'essere sentito

dell'assicurato. In effetti, tra il progetto di decisione del 24 giugno 2008

(preavviso) e la decisione del 18 agosto 2008 non sono trascorsi i

trenta giorni concessi alle parti dall'art. 57a LAI e dall'art. 73ter OAI per

presentare all'Ufficio AI le loro obiezioni sul preavviso.

Va infatti evidenziato che dal 15

luglio al 15 agosto incluso decorrono le ferie giudiziarie (art. 38 cpv. 4

lett. b LPGA), perciò durante tale lasso di tempo i termini stabiliti dalla

legge non decorrono, sono sospesi.

Più concretamente, ciò significa che i

trenta giorni di tempo per formulare obiezioni al progetto di decisione dell'UAI

sono calcolati dal giorno successivo la notifica (art. 38 cpv. 1 LPGA) fino al

14 luglio 2008; poi riprendono il 16 agosto fino al loro scadere.

Quindi se si considera che

il progetto di decisione del 24 giugno 2008 è giunto al più presto al

ricorrente il 25 giugno 2008, i trenta giorni vengono a scadenza martedì 26

agosto 2008.

Ad ogni buon conto, la decisione del 18

agosto 2008 con cui l'amministrazione ha comunicato al ricorrente che la

richiesta di prestazioni era respinta è stata senza alcun dubbio emanata con

largo anticipo rispetto al termine previsto dalla legge, impedendo così all'assicurato

di formulare compiutamente le proprie obiezioni.

In simili condizioni, tale grave vizio procedurale non essendo

suscettibile di essere eccezionalmente sanato nella presente sede ricorsuale (SVR

1995 IV Nr. 41 consid. 4.c; STCA 28 maggio 2002 nella causa G., inc.

32.2001.110; RDAT 1993-I pag. 223; RCC 1992 pag. 227), la decisione impugnata

deve essere annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché dia

l’opportunità all’assicurato di prendere posizione sul progetto di decisione

che nega il diritto alle prestazioni AI.

Dopo

di che l’UAI emanerà una nuova decisione.

Ne

consegue che la censura sollevata è fondata, il ricorso accolto e la decisione

annullata.

2.4. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§

La decisione 18 agosto 2008 è annullata.

§§ Gli

atti vengono retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda conformemente al

considerando 2.3.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L'Ufficio

AI verserà al ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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