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Decisione

32.2008.17

Ripristino della rendita d'invalidità dopo soppressione della rendita vedovile (compimento della maggiore età del figlio dell'assicurato). Verifica dell'ammontare della rendita

3 ottobre 2008Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I

contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono

moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di

contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come

reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

Secondo

l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito

durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per

metà a ciascun coniuge se:

-

entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

-

una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia

(lett. b);

-

il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

Tuttavia

sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi

conseguiti:

- tra il 1° gennaio che

segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede

l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo

diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

- i periodi durante i quali

entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis

cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

Secondo

l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti

educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato

l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi

cfr. art. 52e e f OAVS).

Generalmente

l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg.

5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS (DR)) e cessa con il

compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).

Tuttavia

nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è

riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

L’ammontare

dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia

annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies

cpv. 2 LAVS).

L’accredito

assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è

tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

2.4. Ritornando

al caso in esame, con scritto 10 marzo 2008 – allegato alla risposta di causa -

la Cassa ha dettagliatamente e correttamente determinato la rendita d’invalidità

spettante all’assicurato, a seguito della soppressione della rendita vedovile,

dal 1° dicembre 2007. Gli importi citati trovano del resto riscontro negli atti

che il TCA ha richiamato d’ufficio, motivo per cui al relativo calcolo va prestata

adesione.

Nondimeno

occorre rilevare che essendo l’assicurato nato il 26 luglio 1957, il suo

periodo di contribuzione inizia il 1° gennaio 1978 (anno susseguente il compimento

del 20.o anno di età) e termine il 31 dicembre 1984 (anno precedente l’inizio

della rendita d’invalidità). Durante quel periodo la sua durata di contribuzione

è di 3 anni e 4 mesi in quanto vi sono delle lacune contributive avendo l’assicurato

iniziato a contribuire all’AVS il 29 settembre 1981, data d’ingresso in

Svizzera proveniente dall’__________. Di conseguenza la scala di rendita applicabile

è la 19. Va qui rilevato che è la stessa scala riconosciuta allorquando

l’assicurato è stato posto al beneficio, con effetto dal 1° gennaio 1985, della

rendita d’invalidità.

Vero

che nel calcolo della rendita vedovile era stata indicata la scala di rendita

massima 44. Tuttavia va ricordato che tale rendita è stata determinata sulla

base del periodo di contribuzione completo della moglie defunta e dei redditi

da attività lucrativa di quest’ultima (cfr. art. 33 cpv. 1 LAVS).

Per

quel che concerne il RAM (reddito annuo medio), la Cassa ha rettamente

considerato i redditi di attività lucrativa registrati nel conto individuale

dell’assicurato relativi al succitato periodo di contribuzione, nonché il

riparto dei redditi coniugali. Altrettanto correttamente i redditi sono stati

aumentati del 50%, essendo l’invalidità sorta quando l’assicurato aveva 27 anni

(art. 36 cpv. 3 LAI in relazione all’art. 33 OAI, nelle versioni antecedenti il

1° gennaio 2008). L’importo complessivo è stato in seguito rivalutato e diviso

per i 3 anni e 4 mesi di contribuzione, ciò che corrisponde ad un RAM di fr.

18'708.--. La Cassa ha correttamente aggiunto 2 mezzi bonifici per compiti educativi

(fr. 10'476) e quindi il RAM corrisponde nel 1997 (anno della mutazione da

rendita d’invalidità a rendita vedovile) a fr. 38'208.-- (26'976 + 10'476 =

37'452, importo che, arrotondato al limite superiore conformemente alle tabelle

sulle rendite edite dall’UFAS, ammonta a fr. 38’208), rispettivamente nel 2008

a fr. 42'432.--, così come indicato nella decisione contestata.

Tenuto

conto del menzionato reddito annuo medio, nonché di una scala di rendita 19,

con l’ausilio delle citate tabelle UFAS, l’assicurato ha diritto ad una rendita

intera di fr. 889.-- mensili.

Ne

consegue pertanto la conferma della decisione contestata, mentre il ricorso va

respinto.

2.5. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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