32.2008.17
Ripristino della rendita d'invalidità dopo soppressione della rendita vedovile (compimento della maggiore età del figlio dell'assicurato). Verifica dell'ammontare della rendita
3 ottobre 2008Italiano13 min
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Numero d'incarto:
32.2008.17
Data decisione, Autorità:
03.10.2008, TCA
Titolo:
Ripristino della rendita d'invalidità dopo soppressione della rendita vedovile (compimento della maggiore età del figlio dell'assicurato). Verifica dell'ammontare della rendita
RENDITA
RENDITA VEDOVILE
art. 36 LAI
art. 24 cpv. 2 LAVS
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.17
BS/sc
Lugano
3 ottobre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 gennaio 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 14 gennaio 2008 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, dopo avere in precedenza percepito una rendita AI per
coniugi, a seguito del decesso di sua moglie (avvenuto il 1° ottobre 1991), conformemente
alle disposizioni di legge allora in vigore, è stato posto al beneficio di una
rendita d’invalidità e di due rendite doppie per i figli __________ e __________
(nati rispettivamente nel 1982 e nel 1989).
Dal
1° gennaio 1997 (entrata in vigore della 10a revisione dell’AVS), la Cassa
cantonale di compensazione (in seguito: Cassa) gli ha erogato una rendita per
vedovo, in sostituzione della corrente rendita d’invalidità d’importo inferiore,
e due rendite per orfani, indicando erroneamente “orfani di padre”. Tale errore
è stato corretto mediante l’emissione di una nuova decisione datata 14 agosto
1997. Va qui fatto presente che le rendita per superstiti è stata determinata
sulla base dei parametri di calcolo (scala di rendita e reddito annuo medio)
della moglie deceduta.
Resasi
conto, a seguito dello scritto 7 agosto 2002 dell’allora rappresentante
dell’assicurato, di esser incorsa in un errore per quanto concerne la determinazione
delle rendite per vedovo e per orfani (mancato riconoscimento del cosiddetto
supplemento di carriera ex art. 33 cpv. 3 LAVS), con decisione 12 settembre
2002 la Cassa ha erogato le rendite maggiorate del citato supplemento (nella
misura del 10%), con effetto retroattivo al 1° agosto 1997, avvalendosi del termine
di prescrizione (recte: perenzione) di 5 anni, calcolato a ritroso dalla citata
comunicazione 7 agosto 2002.
Con decisione 12 settembre 2002 l’Ufficio AI, preso atto di non aver tenuto
conto delle direttive UFAS sulle rendite, ha erogato due rendite complementari
per figli, con effetto retroattivo al 1° agosto 1997, in aggiunta alle rendite
per orfani già versate dalla Cassa.
Contro
le due decisioni 12 settembre 2002 RI 1 si è aggravato al TCA, chiedendo che il
pagamento degli arretrati fosse riconosciuto dal decesso della moglie (1°
ottobre 1991), da lui ritenuto il momento in cui si sarebbe verificato
l’errore.
Con
sentenza 3 settembre 2003 la scrivente Corte ha respinto il ricorso, confermando
l’applicazione del termine quinquennale di prescrizione (inc. 32.2002.134 e
30.2003.57).
In
data 13 luglio 2004 il TFA ha confermato il giudizio cantonale (I 656/03).
1.2. Avendo
l’ultimo figlio compiuto 18 anni, in applicazione dell’art. 24 cpv. 2 LAVS con
decisione 13 dicembre 2007, rideterminata la prestazione assicurativa,
l’Ufficio AI ha assegnato all’assicurato, con effetto dal 1° gennaio 2008, una
rendita intera d’invalidità pari a fr. 889.-- al mese, calcolata sulla base di
una scala di rendita 19 e di un RAM (reddito annuo medio) di fr. 42’432.--. La
decisione relativa al periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2007 è stata emessa
il 14 gennaio 2008.
1.3. Contro
la decisione 14 gennaio 2008 l’assicurato, per il tramite del RA 1, ha introdotto
il presente ricorso a titolo cautelativo sollevando dubbi circa l’esattezza
dell’importo della rendita riconosciuta, riservandosi la facoltà, a dipendenza
della documentazione richiesta alla Cassa, di confermarlo o meno.
1.4. Mediante
risposta di causa, l’Ufficio AI, sulla base dello scritto 10 marzo 2008 della
Cassa, ha sostenuto la correttezza dell’importo della rendita, chiedendo la
conferma della decisione contestata e la reiezione del ricorso.
1.5.
Con osservazioni 1° aprile 2008 il rappresentante dell’assicu-rato ha
evidenziato:
"
(...)
La rendita del signor RI 1 e dei suoi figli, è stata
oggetto in passato di errato calcolo, importi in parte non recuperabili per
decorrenza dei termini, e di nuove differenti decisioni.
Anche recentemente vi è stato un ricalcolo e rettifica
della rendita emanata.
Da parte nostra ci riferiamo agli articoli 33 e
seguenti dell'ordinanza AVS AI.
Ringraziamo codesto lodevole Tribunale per la presa a
carico e la verifica globale della posizione del nostro assistito e per la
pronuncia che vorrà emanare." (Doc. VIII)
1.6 Ai
fini istruttori, questo TCA ha richiamato dalla Cassa gli atti relativi al
ricorrente.
considerando in diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Nel
caso in esame, a motivo del compimento del 18.o anno di età dell’ultimo figlio __________
(nato nel novembre 1989), dal 1° dicembre 2007 il ricorrente non ha più diritto
alla rendita vedovile.
Infatti,
ai sensi dell’art. 24 cpv. 2 LAVS il diritto alla rendita per vedovi si
estingue, oltre ai motivi di cui all’art. 23 cpv. 4 LAVS (passaggio a nuove
nozze, morte della persona vedova), quando l’ultimo figlio compie 18 anni.
Con
la decisione contestata l’Ufficio AI ha quindi ripristinato la rendita (intera)
d’invalidità, il cui diritto è sorto il 1° gennaio 1985.
L’assicurato
ha genericamente contestato l’ammontare della prestazione, facendo unicamente
riferimento agli errori in cui è in passato incorsa l’amministrazione nel
trattare il caso. Nemmeno dopo la risposta di causa egli ha formulato precise
censure e ciò nonostante quanto dichiarato nell’atto di ricorso (cfr. consid.
1.3).
La
questione circa la ricevibilità del ricorso con riferimento all’art. 1a LPTCA
(che disciplina i requisiti cui deve adempiere un atto ricorsuale) può tuttavia
rimanere indecisa, ritenuto che il gravame, come esposto di seguito, deve
essere respinto.
Per
completezza va rilevato che l’assicurato non ha più diritto alla rendita per orfani
per l’ultimogenito. Se da una parte questi ha compiuto i diciotto anni,
dall’altra non risulta che __________ continui la sua formazione. Infatti,
secondo l’art. 25 cpv. 5 LAVS per i figli in formazione la rendita (per orfani)
è versata sino al termine della stessa, ma al più tardi al compimento del 25.o
anno di età del figlio.
2.3. Giusta
l'art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati legittimati
alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta, hanno pagato i contributi
per almeno un anno. Il capoverso 2 prevede che, fatto salvo il capoverso 3, le
disposizioni della legge sull'AVS sono applicabili per analogia al calcolo
delle rendite ordinarie. A norma del citato capoverso 3 prima frase se
l'assicurato non ha ancora compiuto i 45 anni quando diventa invalido, il
reddito medio dell'attività lucrativa è aumentato di un supplemento
percentuale.
A
seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti
oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive,
egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b
LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita
completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).
Il
calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi
dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o
d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha
compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento
assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
2.3.1. Il
periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso
numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art.
29 ter cpv. 1 LAVS).
Secondo
l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi,
durante i quali:
-
una persona ha pagato i contributi (lett. a);
-
il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha
versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);
-
possono essere computati accrediti per compiti educativi o
d’assistenza (lett. c).
Inoltre,
la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato
(art. 29 quater LAVS).
Esso
si compone:
-
dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
-
degli accrediti per compiti educativi (lett. b);
-
degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La
somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il
fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il
reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati
e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di
anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Il
reddito annuo determinante (indicato sulla decisione) non corrisponde dunque
necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente
a fissare la corrispondente rendita.
2.3.2. Sono
presi in considerazione unicamente i redditi da un’attivi-tà lucrativa
sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
Fatti
I
contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono
moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di
contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come
reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo
l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito
durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per
metà a ciascun coniuge se:
-
entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
-
una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia
(lett. b);
-
il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia
sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi
conseguiti:
- tra il 1° gennaio che
segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede
l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo
diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
- i periodi durante i quali
entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis
cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).
Secondo
l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti
educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato
l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi
cfr. art. 52e e f OAVS).
Generalmente
l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg.
5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS (DR)) e cessa con il
compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).
Tuttavia
nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è
riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
L’ammontare
dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia
annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies
cpv. 2 LAVS).
L’accredito
assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è
tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
2.4. Ritornando
al caso in esame, con scritto 10 marzo 2008 – allegato alla risposta di causa -
la Cassa ha dettagliatamente e correttamente determinato la rendita d’invalidità
spettante all’assicurato, a seguito della soppressione della rendita vedovile,
dal 1° dicembre 2007. Gli importi citati trovano del resto riscontro negli atti
che il TCA ha richiamato d’ufficio, motivo per cui al relativo calcolo va prestata
adesione.
Nondimeno
occorre rilevare che essendo l’assicurato nato il 26 luglio 1957, il suo
periodo di contribuzione inizia il 1° gennaio 1978 (anno susseguente il compimento
del 20.o anno di età) e termine il 31 dicembre 1984 (anno precedente l’inizio
della rendita d’invalidità). Durante quel periodo la sua durata di contribuzione
è di 3 anni e 4 mesi in quanto vi sono delle lacune contributive avendo l’assicurato
iniziato a contribuire all’AVS il 29 settembre 1981, data d’ingresso in
Svizzera proveniente dall’__________. Di conseguenza la scala di rendita applicabile
è la 19. Va qui rilevato che è la stessa scala riconosciuta allorquando
l’assicurato è stato posto al beneficio, con effetto dal 1° gennaio 1985, della
rendita d’invalidità.
Vero
che nel calcolo della rendita vedovile era stata indicata la scala di rendita
massima 44. Tuttavia va ricordato che tale rendita è stata determinata sulla
base del periodo di contribuzione completo della moglie defunta e dei redditi
da attività lucrativa di quest’ultima (cfr. art. 33 cpv. 1 LAVS).
Per
quel che concerne il RAM (reddito annuo medio), la Cassa ha rettamente
considerato i redditi di attività lucrativa registrati nel conto individuale
dell’assicurato relativi al succitato periodo di contribuzione, nonché il
riparto dei redditi coniugali. Altrettanto correttamente i redditi sono stati
aumentati del 50%, essendo l’invalidità sorta quando l’assicurato aveva 27 anni
(art. 36 cpv. 3 LAI in relazione all’art. 33 OAI, nelle versioni antecedenti il
1° gennaio 2008). L’importo complessivo è stato in seguito rivalutato e diviso
per i 3 anni e 4 mesi di contribuzione, ciò che corrisponde ad un RAM di fr.
18'708.--. La Cassa ha correttamente aggiunto 2 mezzi bonifici per compiti educativi
(fr. 10'476) e quindi il RAM corrisponde nel 1997 (anno della mutazione da
rendita d’invalidità a rendita vedovile) a fr. 38'208.-- (26'976 + 10'476 =
37'452, importo che, arrotondato al limite superiore conformemente alle tabelle
sulle rendite edite dall’UFAS, ammonta a fr. 38’208), rispettivamente nel 2008
a fr. 42'432.--, così come indicato nella decisione contestata.
Tenuto
conto del menzionato reddito annuo medio, nonché di una scala di rendita 19,
con l’ausilio delle citate tabelle UFAS, l’assicurato ha diritto ad una rendita
intera di fr. 889.-- mensili.
Ne
consegue pertanto la conferma della decisione contestata, mentre il ricorso va
respinto.
2.5. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
del ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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