32.2008.170
Tra l'emanazione del progetto di decisione (preavviso) e la decisione formale NON sono trascorsi i 30 giorni per potere formulare osservazioni. Vanno considerate le ferie giudiziarie estive. L'Ufficio
11 maggio 2009Italiano10 min
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Numero d'incarto:
32.2008.170
Data decisione, Autorità:
11.05.2009, TCA
Titolo:
Tra l'emanazione del progetto di decisione (preavviso) e la decisione formale NON sono trascorsi i 30 giorni per potere formulare osservazioni. Vanno considerate le ferie giudiziarie estive. L'Ufficio AI ha violato il diritto d'essere sentito dell'assicurato. La decisione va quindi annullata
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
EMANAZIONE DELLA NUOVA DECISIONE PRIMA DELLA RISPOSTA
NON ENTRATA IN MATERIA
OPPOSIZIONE
SOSPENSIONE DEL TERMINE
TRASMISSIONE ATTI
art. 29 cpv. 2 COST
art. 57a cpv. 1 LAI
art. 38 cpv. 4 let. b LPGA
art. 42 LPGA
art. 73ter cpv. 1 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.170
TB
Lugano
11 maggio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 settembre 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 18 agosto 2008 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
A. Il
3 marzo 2006 (doc. AI 2) RI 1, nata nel 1981, ha fatto richiesta di prestazioni
AI per adulti chiedendo l'avviamento
ad altra professione, poiché non più in grado di svolgere l'attività di estetista.
B. Esperiti
Fatti
i necessari accertamenti medici e basandosi sul parere del 5 luglio 2006 (doc.
AI 17) del medico SMR, con decisione del 18 settembre 2006 (doc. AI 19) l'Ufficio assicurazione invalidità ha negato
il diritto ad una rendita, dato che nell'abituale attività risultava una riduzione del rendimento del 30%
dovuta a debolezza muscolare, mentre in attività adeguate era abile al 100%.
Questa decisione è cresciuta incontestata in
giudicato.
C. Con
scritto del 19 aprile 2008 (doc. AI 20) l'assicurata ha chiesto "un riesame del mio caso (…) in
considerazione del fatto che la mia richiesta era per una riqualifica
professionale e non per una rendita AI (…)". Il 14 maggio 2008
(doc. AI 22) è intervenuto il patrocinatore dell'assicurata, chiedendo l'intero incarto.
D. Il
27 giugno 2008 (doc. AI 25) l'Ufficio
AI ha emanato un progetto di decisione, con cui non entrava nel merito della
richiesta di prestazioni siccome la nuova richiesta non ha credibilmente dimostrato
che dopo l'emissione della
precedente decisione le circostanze oggettive avevano subìto una modifica
rilevante.
Il 18 agosto 2008
(doc. AI 26) l'UAI ha emesso una
decisione formale di pari contenuto, inviandola all'avv. RA 1.
E. Con
ricorso del 18 settembre 2008 (doc. I) l'assicurata, rappresentata dal medesimo
patrocinatore, ha rilevato che l'Ufficio AI ha manifestamente disatteso il principio della buona fede
emettendo la decisione formale prima della scadenza del termine impartito per
formulare osservazioni al progetto di decisione. Inoltre, l'UAI avrebbe erroneamente considerato la sua
richiesta quale domanda di riesame anziché quale domanda di revisione giusta l'art. 53 LPGA. La decisione del 2006 era manifestamente
errata, poiché non considerava fatti rilevanti e mezzi di prova emersi successivamente,
ma l'Amministrazione non si è
pronunciata su questa censura. Pertanto, anche per questo motivo la decisione
impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati all'Ufficio AI affinché si pronunci su tale domanda. Infine, visto il
nuovo certificato medico, la ricorrente ritiene che con un approfondimento
istruttorio l'UAI avrebbe potuto
confermare che non poteva più essere costretta ad esercitare l'attività di estetista, siccome
incompatibile con il danno alla salute. Dovevano quindi esserle riconosciuti i
provvedimenti professionali, ossia l'apprendistato d'informatica
intrapreso doveva essere finanziato dall'assicurazione invalidità con il versamento di indennità giornaliere.
F. Con
risposta del 3 ottobre 2008 (doc. IV) l'Amministrazione ha osservato che il ricorso beneficia di pieno
apprezzamento da parte del TCA,
cosicché la censura di violazione viene qui sanata. Inoltre, la documentazione
prodotta non è atta a modificare la decisione impugnata, ossia la piena
capacità lavorativa in attività idonee. Non era pertanto giustificata né una
revisione né una riconsiderazione della decisione del 2006.
L'insorgente ha chiesto di sentire un teste,
di esperire una perizia medica approfondita e di ordinare un rapporto al
consulente in integrazione (doc. VII).
G. L'istanza di assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio formulata contestualmente al ricorso è stata evasa
positivamente con decreto del 22 ottobre 2008 (doc. VIII).
considerato in diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003).
Considerandi
2.
La
ricorrente ha fatto valere la violazione del principio della buona fede,
ritenendo che l'Amministrazione
ha emesso la decisione del 18 agosto 2008 prima della scadenza del
termine da essa stessa impartito per formulare eventuali osservazioni al
progetto di decisione del 27 giugno 2008.
3.
In
virtù dell'art. 57a cpv. 1 LAI,
l'Ufficio AI comunica all'assicurato, per mezzo di un preavviso, la
decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o
riduzione della prestazione già assegnata. L'assicurato ha il diritto di essere sentito conformemente all'art. 42 LPGA.
Giusta l'art. 73ter cpv. 1 OAI, le parti possono
presentare all'Ufficio AI le
loro obiezioni sul preavviso entro 30 giorni.
L'assicurato può presentare le sue obiezioni
all'Ufficio AI per iscritto
oppure oralmente. Se le obiezioni sono presentate oralmente, l'Ufficio AI redige un verbale sommario che
deve essere firmato dall'assicurato
(art. 73ter cpv. 2 OAI).
L'art. 42 LPGA prevede
che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente
essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione. Il diritto
di essere sentito deve dunque essere garantito soprattutto durante la procedura
di opposizione.
In ogni caso al più
tardi durante la procedura di opposizione, l'Amministrazione deve dare la possibilità alla parte interessata di
pronunciarsi sulle prove e sulla procedura in forma sufficiente (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 4.2; DTF 132 V 368 consid. 6).
4.
Piuttosto
che della violazione del principio della buona fede, qui si tratta della violazione
del principio del diritto d'essere
sentito.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. fed.,
le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza (ribadita
ancora in STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 4.2), dal diritto di essere
sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di
esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti,
quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul
provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di
partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di
determinarsi al riguardo (DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi
citate). Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la
cui violazione implica l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere
dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390; 127
V 431 consid. 3d/aa pag. 437). Ai sensi della giurisprudenza, una violazione di
tale diritto - nella misura in cui essa non sia di particolare gravità - è
tuttavia da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di
esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione.
La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale
(DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437).
5.
Nella
fattispecie, è indubbio che l'Ufficio AI ha violato il diritto d'essere sentito
dell'assicurata. In effetti, tra il progetto di decisione del 27 giugno 2008 (preavviso)
e la decisione del 18 agosto 2008 non sono trascorsi i trenta giorni concessi
alle parti dall'art. 57a LAI e dall'art. 73ter OAI per presentare all'Ufficio
AI le loro obiezioni sul preavviso.
Va infatti evidenziato che dal 15
luglio al 15 agosto incluso decorrono le ferie giudiziarie (art. 38 cpv. 4
lett. b LPGA), perciò durante tale lasso di tempo i termini stabiliti dalla
legge non decorrono, sono sospesi.
Più concretamente, ciò significa che i
trenta giorni di tempo per formulare obiezioni al progetto di decisione dell'UAI
sono calcolati dal giorno successivo la notifica (art. 38 cpv. 1 LPGA) fino al
14.
luglio 2008; poi riprendono il 16 agosto fino al loro scadere.
Quindi, se si considera – come sembra
ammettere il legale dell'assicurata – che egli ha ricevuto il progetto di venerdì
27.
giugno 2008 il sabato 28, i trenta giorni vengono a scadenza venerdì 29
agosto 2009 al più presto, rispettivamente lunedì 1° settembre 2008 se si
ritiene che il preavviso sia giunto al patrocinatore lunedì 30 giugno 2008.
Ad ogni buon conto, la decisione del 18
agosto 2008 con cui l'amministrazione ha comunicato alla ricorrente che la
richiesta di prestazioni era respinta è stata senza alcun dubbio emanata con
largo anticipo rispetto al termine previsto dalla legge, impedendo così all'assicurata
di formulare compiutamente le proprie obiezioni.
Questo agire da parte dell'UAI ha
comportato una violazione del diritto d'essere sentito dell'assicurata, a tal
punto significativa che non può essere eccezionalmente sanata davanti a questo
Tribunale (STF K 44/06 del 20 febbraio 2008, consid. 6.2). Ammettere il
contrario significherebbe svuotare di ogni suo significato il principio della
violazione del diritto d'essere sentito in quanto tale. Inoltre, così facendo
il TCA si pronuncerebbe sulla decisione del 18 agosto 2008 di non entrata nel
merito della richiesta di prestazioni del 22 aprile 2008 per meri motivi di
economia procedurale, ciò che però in specie priverebbe irrimediabilmente l'assicurata
di un grado di giudizio.
La censura sollevata dalla ricorrente
merita dunque tutela.
Stante quanto precede,
la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati all'autorità inferiore per garantire il
diritto d'essere sentito, dando quindi l'opportunità all'assicurata di prendere posizione sul progetto di decisione del 27
giugno 2008 che le ha negato il diritto alle prestazioni AI.
L'Amministrazione emanerà in seguito una nuova decisione.
Il ricorso va accolto. Vincente in
causa, siccome patrocinata da un legale, l'assicurata ha diritto a ripetibili
(art. 61 lett. g LPGA).
6.
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in
vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese; l'entità
delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso.
Visto l'esito della vertenza, le spese di Fr. 200.-
sono poste a carico dell'Amministrazione
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
1.1. La decisione
impugnata è annullata.
1.2. Gli
atti vengono retrocessi all'Ufficio
AI, affinché proceda conformemente al considerando 5.
2. Le
spese per complessivi Fr. 200.- sono poste a carico dell'Ufficio AI, il quale verserà alla
ricorrente Fr. 1'000.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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