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Decisione

32.2008.170

Tra l'emanazione del progetto di decisione (preavviso) e la decisione formale NON sono trascorsi i 30 giorni per potere formulare osservazioni. Vanno considerate le ferie giudiziarie estive. L'Ufficio

11 maggio 2009Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti medici e basandosi sul parere del 5 luglio 2006 (doc.

AI 17) del medico SMR, con decisione del 18 settembre 2006 (doc. AI 19) l'Ufficio assicurazione invalidità ha negato

il diritto ad una rendita, dato che nell'abituale attività risultava una riduzione del rendimento del 30%

dovuta a debolezza muscolare, mentre in attività adeguate era abile al 100%.

Questa decisione è cresciuta incontestata in

giudicato.

C. Con

scritto del 19 aprile 2008 (doc. AI 20) l'assicurata ha chiesto "un riesame del mio caso (…) in

considerazione del fatto che la mia richiesta era per una riqualifica

professionale e non per una rendita AI (…)". Il 14 maggio 2008

(doc. AI 22) è intervenuto il patrocinatore dell'assicurata, chiedendo l'intero incarto.

D. Il

27 giugno 2008 (doc. AI 25) l'Ufficio

AI ha emanato un progetto di decisione, con cui non entrava nel merito della

richiesta di prestazioni siccome la nuova richiesta non ha credibilmente dimostrato

che dopo l'emissione della

precedente decisione le circostanze oggettive avevano subìto una modifica

rilevante.

Il 18 agosto 2008

(doc. AI 26) l'UAI ha emesso una

decisione formale di pari contenuto, inviandola all'avv. RA 1.

E. Con

ricorso del 18 settembre 2008 (doc. I) l'assicurata, rappresentata dal medesimo

patrocinatore, ha rilevato che l'Ufficio AI ha manifestamente disatteso il principio della buona fede

emettendo la decisione formale prima della scadenza del termine impartito per

formulare osservazioni al progetto di decisione. Inoltre, l'UAI avrebbe erroneamente considerato la sua

richiesta quale domanda di riesame anziché quale domanda di revisione giusta l'art. 53 LPGA. La decisione del 2006 era manifestamente

errata, poiché non considerava fatti rilevanti e mezzi di prova emersi successivamente,

ma l'Amministrazione non si è

pronunciata su questa censura. Pertanto, anche per questo motivo la decisione

impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati all'Ufficio AI affinché si pronunci su tale domanda. Infine, visto il

nuovo certificato medico, la ricorrente ritiene che con un approfondimento

istruttorio l'UAI avrebbe potuto

confermare che non poteva più essere costretta ad esercitare l'attività di estetista, siccome

incompatibile con il danno alla salute. Dovevano quindi esserle riconosciuti i

provvedimenti professionali, ossia l'apprendistato d'informatica

intrapreso doveva essere finanziato dall'assicurazione invalidità con il versamento di indennità giornaliere.

F. Con

risposta del 3 ottobre 2008 (doc. IV) l'Amministrazione ha osservato che il ricorso beneficia di pieno

apprezzamento da parte del TCA,

cosicché la censura di violazione viene qui sanata. Inoltre, la documentazione

prodotta non è atta a modificare la decisione impugnata, ossia la piena

capacità lavorativa in attività idonee. Non era pertanto giustificata né una

revisione né una riconsiderazione della decisione del 2006.

L'insorgente ha chiesto di sentire un teste,

di esperire una perizia medica approfondita e di ordinare un rapporto al

consulente in integrazione (doc. VII).

G. L'istanza di assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio formulata contestualmente al ricorso è stata evasa

positivamente con decreto del 22 ottobre 2008 (doc. VIII).

considerato in diritto

in

ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione

di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I

707/00 del 21 luglio 2003).

Considerandi

2.

La

ricorrente ha fatto valere la violazione del principio della buona fede,

ritenendo che l'Amministrazione

ha emesso la decisione del 18 agosto 2008 prima della scadenza del

termine da essa stessa impartito per formulare eventuali osservazioni al

progetto di decisione del 27 giugno 2008.

3.

In

virtù dell'art. 57a cpv. 1 LAI,

l'Ufficio AI comunica all'assicurato, per mezzo di un preavviso, la

decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o

riduzione della prestazione già assegnata. L'assicurato ha il diritto di essere sentito conformemente all'art. 42 LPGA.

Giusta l'art. 73ter cpv. 1 OAI, le parti possono

presentare all'Ufficio AI le

loro obiezioni sul preavviso entro 30 giorni.

L'assicurato può presentare le sue obiezioni

all'Ufficio AI per iscritto

oppure oralmente. Se le obiezioni sono presentate oralmente, l'Ufficio AI redige un verbale sommario che

deve essere firmato dall'assicurato

(art. 73ter cpv. 2 OAI).

L'art. 42 LPGA prevede

che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente

essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione. Il diritto

di essere sentito deve dunque essere garantito soprattutto durante la procedura

di opposizione.

In ogni caso al più

tardi durante la procedura di opposizione, l'Amministrazione deve dare la possibilità alla parte interessata di

pronunciarsi sulle prove e sulla procedura in forma sufficiente (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 4.2; DTF 132 V 368 consid. 6).

4.

Piuttosto

che della violazione del principio della buona fede, qui si tratta della violazione

del principio del diritto d'essere

sentito.

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. fed.,

le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza (ribadita

ancora in STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 4.2), dal diritto di essere

sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di

esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti,

quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul

provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di

partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di

determinarsi al riguardo (DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi

citate). Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la

cui violazione implica l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere

dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390; 127

V 431 consid. 3d/aa pag. 437). Ai sensi della giurisprudenza, una violazione di

tale diritto - nella misura in cui essa non sia di particolare gravità - è

tuttavia da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di

esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione.

La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale

(DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437).

5.

Nella

fattispecie, è indubbio che l'Ufficio AI ha violato il diritto d'essere sentito

dell'assicurata. In effetti, tra il progetto di decisione del 27 giugno 2008 (preavviso)

e la decisione del 18 agosto 2008 non sono trascorsi i trenta giorni concessi

alle parti dall'art. 57a LAI e dall'art. 73ter OAI per presentare all'Ufficio

AI le loro obiezioni sul preavviso.

Va infatti evidenziato che dal 15

luglio al 15 agosto incluso decorrono le ferie giudiziarie (art. 38 cpv. 4

lett. b LPGA), perciò durante tale lasso di tempo i termini stabiliti dalla

legge non decorrono, sono sospesi.

Più concretamente, ciò significa che i

trenta giorni di tempo per formulare obiezioni al progetto di decisione dell'UAI

sono calcolati dal giorno successivo la notifica (art. 38 cpv. 1 LPGA) fino al

14.

luglio 2008; poi riprendono il 16 agosto fino al loro scadere.

Quindi, se si considera – come sembra

ammettere il legale dell'assicurata – che egli ha ricevuto il progetto di venerdì

27.

giugno 2008 il sabato 28, i trenta giorni vengono a scadenza venerdì 29

agosto 2009 al più presto, rispettivamente lunedì 1° settembre 2008 se si

ritiene che il preavviso sia giunto al patrocinatore lunedì 30 giugno 2008.

Ad ogni buon conto, la decisione del 18

agosto 2008 con cui l'amministrazione ha comunicato alla ricorrente che la

richiesta di prestazioni era respinta è stata senza alcun dubbio emanata con

largo anticipo rispetto al termine previsto dalla legge, impedendo così all'assicurata

di formulare compiutamente le proprie obiezioni.

Questo agire da parte dell'UAI ha

comportato una violazione del diritto d'essere sentito dell'assicurata, a tal

punto significativa che non può essere eccezionalmente sanata davanti a questo

Tribunale (STF K 44/06 del 20 febbraio 2008, consid. 6.2). Ammettere il

contrario significherebbe svuotare di ogni suo significato il principio della

violazione del diritto d'essere sentito in quanto tale. Inoltre, così facendo

il TCA si pronuncerebbe sulla decisione del 18 agosto 2008 di non entrata nel

merito della richiesta di prestazioni del 22 aprile 2008 per meri motivi di

economia procedurale, ciò che però in specie priverebbe irrimediabilmente l'assicurata

di un grado di giudizio.

La censura sollevata dalla ricorrente

merita dunque tutela.

Stante quanto precede,

la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati all'autorità inferiore per garantire il

diritto d'essere sentito, dando quindi l'opportunità all'assicurata di prendere posizione sul progetto di decisione del 27

giugno 2008 che le ha negato il diritto alle prestazioni AI.

L'Amministrazione emanerà in seguito una nuova decisione.

Il ricorso va accolto. Vincente in

causa, siccome patrocinata da un legale, l'assicurata ha diritto a ripetibili

(art. 61 lett. g LPGA).

6.

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in

vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese; l'entità

delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso.

Visto l'esito della vertenza, le spese di Fr. 200.-

sono poste a carico dell'Amministrazione

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

1.1. La decisione

impugnata è annullata.

1.2. Gli

atti vengono retrocessi all'Ufficio

AI, affinché proceda conformemente al considerando 5.

2. Le

spese per complessivi Fr. 200.- sono poste a carico dell'Ufficio AI, il quale verserà alla

ricorrente Fr. 1'000.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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