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Decisione

32.2008.171

Decisione con la quale UAI ha attribuito all'assicurato una rendita d'invalidità limitata nel tempo,poi soppressa alla luce di un grado AI inferiore al 40%,è corretta e può essere confermata dal TCA

27 luglio 2009Italiano75 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi limiti funzionali” (VIII + 1-2).

1.6. Con scritto

del 15 dicembre 2008, l’amministrazione ha rilevato di avere sottoposto la

nuova documentazione medica prodotta dall’assicurato al vaglio del SMR, il

quale ha evidenziato che dalla stessa non risulta una modifica sostanziale

dello stato di salute dell’interessato.

Quanto

alla richiesta di esperire una nuova valutazione d’ordine professionale e/o

d’integrazione, l’UAI ha considerato che, alla luce dei chiari e sufficienti

elementi a disposizione per determinare il grado di invalidità dell’assicurato,

ulteriori accertamenti non sono necessari (X + bis).

Tale

scritto è stato trasmesso all’assicurato (XI), per conoscenza.

1.7. In corso di

causa, questa Corte ha interpellato il dr. __________, il quale è stato

invitato a valutare se lo scritto del dr. __________ prodotto dall’assicurato è

atto a modificare le sue conclusioni peritali (XV).

La sua

risposta è datata 19 maggio 2009 (XVI).

L’UAI ha

formulato le proprie osservazioni al riguardo il 4 giugno 2009 (XXII), mentre

l’assicurato, da parte sua, con scritto del 19 giugno 2009 (XXIII).

Tali

osservazioni sono state trasmesse alla relativa controparte (XXIV, XXV), con

facoltà di presentare osservazioni scritte.

1.8. Il TCA ha

pure chiesto al patrocinatore dell’interessato di precisare se la prevista

visita specialistica all’Università di __________, consigliata dal dr. __________

e non ancora svolta al momento dell’esame peritale da parte del dr. __________,

è stata nel frattempo effettuata oppure no (XIV).

Nello

scritto del 19 giugno 2009, il patrocinatore ha osservato che “in data 9

novembre 2007 il signor RI 1 è stato visitato dal dr. med. __________.

Purtroppo però dopo ricerche è emerso che tale visita medica non ha suscitato

alcun rapporto o parere medico neppure in vista di un ulteriore intervento

chirurgico” (XXIII).

1.9. In data 8

luglio 2009 il patrocinatore dell’assicurato ha trasmesso al TCA la conferma

ricevuta da parte del Servizio di chirurgia ortopedica e traumatologia dell’ospedale

__________ di __________ a proposito del fatto che dopo la visita medica

dell’interessato del 9 novembre 2007 non è stato stilato alcun rapporto medico scritto

(XXVI + bis).

Tale

scritto è stato trasmesso all’amministrazione (XXVIII), per conoscenza.

1.10. Pendente

causa, il TCA ha chiesto all’Ufficio del sostegno

sociale e dell’inserimento (USSI) di comunicare se,

come indicato dall’interessato in alcuni documenti presenti nell’incarto,

l’assicurato è al beneficio di prestazioni assistenziali (XXVII).

L’USSI ha

risposto, affermativamente, con scritto ricevuto dal Tribunale in data 14

luglio 2009 (XXIX + bis).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;

STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U

347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H

304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli

assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai

provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare,

conservare o avvalorare la capacità di guadagno. Per stabilire tale diritto

deve essere considerata tutta la durata di lavoro prevedibile.

Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti

pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono

l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale

(art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento

(art. 18 cpv. 1 LAI).

2.3. L’art. 17

LAI prevede in particolare che:

"

L’assicurato ha diritto alla formazione in una

nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione

professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere

presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110

consid. 2b;

AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Secondo

l’art. 6 cpv. 1 OAI

" per

riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari

a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine della prima formazione

professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione

professionale a causa dell’invalidità."

Con riformazione

professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure

reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità

di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia

attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del

possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag.

495 consid. 2a).

L'assicurato

ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel

suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di

guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).

Una

formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto

del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti

d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo

1997, pag. 131).

Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a

carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione

professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la

reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e

se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di

conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza

invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti

completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di

guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai

provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella

causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998

pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).

2.4. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo

la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore

dal 1° gennaio 2008.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito

da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique

de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta

perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse

divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;

DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la

giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.5. Per

costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione

attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o

la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le

regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131

V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa

K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19

ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K.,

12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno

2004 nella causa T., I 299/03).

Al

riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006

N. 39 pag. 182.

2.6. L’art. 17

cpv. 1 LPGA stabilisce che:

"

Se il grado d’invalidità del beneficiario della

rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su

richiesta."

I principi giurisprudenziali sviluppati in

materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono

applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid.

3.5).

2.7. In una sentenza

del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag.

64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della revisione e

della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così espresso:

"

(...)

2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout

d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui

suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a

pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que

le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement

dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de l'art.

17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du dossier (p.

ex. arrêt P. du 31 janvier 2003

[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur

les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen

Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse,

Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en

effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à

la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche

Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri

[Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall,

1999, p. 15).

2.2 Si l'on

compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables

(syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante

en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux

traits dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont

divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à

la santé sur la capacité de travail. Les experts du CO­MAI avaient estimé que

le syndrome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble

de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale

importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans perspective de

reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la

fixation somatique.

Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique

susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent

s'écarter des conclusions du COMAI, au motif que l'association d'un trouble

somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants ne constitue

pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale importante.

2.3 Sur la base

de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais

remettent en cause l'appréciation précédente - et fondée sur un même état de

fait - des experts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont

cherché du reste à démontrer l'existence d'un changement de circonstances. Ils

insistent plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il

s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à

la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du

droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).

3. 3.1. Le principe selon lequel

l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision

formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond,

lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une

importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi,

l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les

conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge

est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée,

il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par

l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF

112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la

reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.

3.2 Pour juger

s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans

nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au

moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à

l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la

reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de

même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un

changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une

reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une

décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur

la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque

des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière

inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas

lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe

de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier

2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne sau­rait être

admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont

l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects

ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la

situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).

3.3 En l'espèce,

c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires

se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI,

du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une

rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un

tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de

ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail

implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait

être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans

les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne

l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà

cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la

mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères

jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En

tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les

médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions

sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence

d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence

des autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à

une personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de

travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.

Mais, ici également, on ne peut faire abstraction

des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au

recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de

l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des

données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une

appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître

comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une

expertise.

On ne peut pas non plus affirmer que

l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en

méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise

du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne

laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé

qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation

professionnelle."

Una diversa valutazione di uno stato di fatto

rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce

dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.

2.8. Nella

decisione del 14 agosto 2008, l’UAI ha attribuito

all’assicurato una mezza rendita di invalidità dal 1° febbraio 2005 al 31

luglio 2006 e una rendita intera di invalidità limitatamente al periodo dal 1° agosto

2006 al 31 ottobre 2006, sopprimendola poi a partire dal 1° novembre 2006, ritenuto

che il dr. __________ ha considerato l’interessato inabile al lavoro al 60%

nella sua precedente attività di agente di sicurezza, ma abile al 100% in

attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.

Il TCA è,

quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.5.,

2.6. e 2.7., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante a RI

1 a fare tempo dal 1° novembre 2006 e negato all’assicurato il diritto ad una

riformazione professionale.

2.9. Per chiarire

la situazione dal profilo medico, l’UAI ha affidato al dr. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia, il mandato di esperire una

perizia specialistica.

Nel suo referto peritale del 20 settembre 2007,

il dr. __________ ha posto le diagnosi di “alluce valgo sinistro; II dito a

martello sinistro; neurinomi II-III e III-IV avampiede sinistro; V metatarso

varo piede sinistro; stato dopo osteotomia correttiva metatarso falangea I

secondo Chavron; correzione di dito a martello secondo Girdel Stone; ablazione

di 2 neurinomi di Morton spazio II-III e III-IV; correzione metatarso V secondo

Chavron data 29.4.04; stato dopo asportazione materiale necrotico, debridement

delle cicatrici a livello degli spazi intermetatarsali II-III in data 3.6.04;

stato dopo nefrotomia plantare intermetatarsale II-III e III-IV; cura di dita a

martello II-V con artrolisi metatarso falangea; tenectomia dell’estensore delle

dita lunghe; artrodesi interfalangea prossimale in data 31.5.06; persistenza di

importanti metatarsalgie con problema neurogeno distale dell’avampiede sinistro”

(doc. 33-4).

Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________

ha ritenuto che non sia più esigibile per l’assicurato, a tempo pieno, la sua

precedente professione di agente di sicurezza e di vigilanza – impiego che

richiede la posizione eretta tutto il giorno con spostamenti frequenti – ma

che, al massimo, l’interessato possa svolgere tale attività nella misura del

40% (2-3 ore al giorno). Il dr. __________ ha per contro considerato l’assicurato

pienamente abile in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali

(cfr. doc. 33-7).

Riguardo ai limiti funzionali dell’interessato, il

dr. __________ si è così espresso:

"

(...)

L'esame di funzionalità fisica è stato compilato

in presenza e con pieno accordo del paziente.

Il paziente può normalmente sollevare pesi fino a

10 kg. Ha una capacità lievemente ridotta di sollevamento di pesi fino a 25 kg.

Ridotto fino a 45 kg. Nulla oltre i 45 kg.

Può sollevare sopra il piano delle spalle pesi di

5 e più kg.

Può svolgere normalmente lavori di precisione e

lavori medi.

Ha una capacità esigua di svolgere lavori pesanti

e di manovalanza.

Nulla quella di svolgere attività molto pesanti.

Può svolgere normalmente attività che richiedono

la rotazione della mano.

Le attività a braccia elevate con rotazione

possono essere svolte normalmente.

Lievemente ridotta l'attività che lo costringe a

stare seduto e piegato in avanti.

Ridotta l'attività che lo costringe a mantenere

la posizione eretta e piegata in avanti.

Normale l'attività inginocchiata. Esigua

l'attività con ginocchia in flessione.

E' lievemente ridotto nel mantenere la posizione

seduta e ridotto per mantenere la posizione eretta.

Può camminare normalmente per tragitti anche

oltre 50 metri.

Ridotto per i lunghi tragitti. Molto ridotto per

gli spostamenti su terreni accidentati.

Ridotto per salire e scendere le scale. Esigua la

possibilità di salire scale a pioli.

L'impiego delle 2 mani è possibile normalmente

così come l'equilibrio e il bilanciamento. (...)" (Doc. 33-5+6)

Il dr. __________ ha precisato che l’interessato

presenta un’incapacità lavorativa dal primo intervento subito il 29 aprile

2004, aggiungendo quanto segue, a proposito dell’evoluzione della limitazione

della capacità lavorativa:

"

(...)

Il paziente è stato giudicato dal Dr. __________

abile nella misura del 50% dalla metà di gennaio 2005.

Il prof. __________ che l'ha visto

successivamente non si è espresso contro questa capacità, ma ha espresso il

dubbio che il paziente avrebbe potuto aumentare la capacità al 50%.

Lo stesso quindi è da ritenere ulteriormente

abile al 50% fino alla data del successivo intervento del Dr. __________ del

31.5.06.

Da allora è subentrata una inabilità lavorativa

al 100% fino a circa un paio di mesi, fino alla visita del Dr. __________ del

14.6.06 in cui veniva valutata una abilità lavorativa al 100% dopo 2-3

settimane.

Da tale data, presumibilmente inizio agosto 2006,

il paziente può essere giudicato abile in una attività confacente. (...)"

(Doc. 33-6)

Nel suo rapporto medico dell’8 gennaio 2008, il

dr. __________ del SMR, medico laureato in medicina e chirurgia (sul diritto

per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr.

SVR 2008 IV Nr. 13), poste le diagnosi principali di “alluce valgo sinistro; II

dito a martello sinistro; neurinomi II-III e III-IV avampiede sinistro; V

metatarso varo piede sinistro; stato dopo osteotomia correttiva metatarso

falangea I secondo Chavron; correzione di dito a martello secondo Girdel Stone;

ablazione di 2 neurinomi di Morton spazio II-III e III-IV; correzione metatarso

V secondo Chavron data 29.4.04; stato dopo asportazione materiale necrotico,

debridement delle cicatrici a livello degli spazi intermetatarsali II-III in

data 3.6.04; stato dopo nefrotomia plantare intermetatarsale II-III e III-IV;

cura di dita a martello II-V con artrolisi metatarso falangea; tenectomia

dell’estensore delle dita lunghe; artrodesi interfalangea prossimale in data

31.5.06” e, quale ulteriore diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

quella di “persistenza di importanti metatarsalgie con problema neurogeno

distale dell’avampiede sinistro” (doc. 36-1), ha osservato:

"

(...)

Si tratta di un A. 33enne, abile in misura

completa in attività adeguate (dal 08.2006), che non lo costringano a spostarsi

per lungi tragitti, salire e scendere le scale e stare a lungo in piedi.

Come agente di sicurezza o agente di vigilanza,

dove il paziente è costretto a stare in piedi tutto il giorno con spostamenti

frequenti, vi è un'abilità parziale del 40%.

Altre osservazioni, risposte alle domande

dell'UAI ecc.

Valutazione peritale Dr. med. __________

(chirurgo ortopedico) 09.2007.

Si tratta di un paziente che dopo vari interventi

al piede sx ha ancora importanti dolori all'avampiede con difficoltà di carico.

Non è escluso che il paziente prossimamente venga ulteriormente operato.

Comunque il paziente è riluttante a qualsiasi tipo di intervento chirurgico, a

patto che non vi sia la quasi certezza di buon risultato.

IL 100% attività abituale di agente di sicurezza

e vigilanza.

(Doc. 36-1+2)

2.10. L’assicurato

ha contestato la decisione dell’amministrazione di sopprimere il diritto alla

rendita dopo il 31 ottobre 2006, trasmettendo al TCA, a sostegno delle sue

pretese, lo scritto del 13 ottobre 2008 del dr. __________ dell’__________ di __________,

in risposta alle domande poste dall’avv. RA 1.

Il dr. RA 1 si è così espresso:

"

Diagnosi:

metatarsalgia II a IV dopo cura di nevroma di

Morton II a IV, tenotomia allungamento estensori cura dito II a martello,

psuedo-exostosectomia metatarso I e V sinistro

Evoluzione:

il paziente ha gli stessi disturbi presenti già

agli ultimi controlli con dolori soprattutto all'avampiede di tipo

metatarsalgie. È infastidito dalla posizione in flessione delle dita che

vengono ad interporsi in flessione palmare e creare dolori. Non può ad esempio

fare passeggiate, anche andando in bicicletta lamenta dolori. Dolori notturni.

Stando in piedi a lungo il paziente lamenta pure dolore a tutto l'avampiede.

Status:

piede plano-trasverso con iperpronazione,

cicatrici dorso piede calme, dolenti. Deformazione in flexum delle dita II a

IV, solo parzialmente riduttibile e dolenti. Metatarsalgie con lieve

ipercheratosi plantare, dolenzia alla palpazione. Mobilizzazione tarso e

caviglia s.p., retropiede s.p., lieve tendenza al varo in punta di piedi.

Estensione attiva impossibile a livello delle dita a II a V, estensione alluce

parzialmente possibile ma leggermente dolente.

Procedere:

lunga discussione con il paziente, attualmente è

in consultazione per un parere giuridico amministrativo. Dal

punto di vista ortopedico vi è teoricamente la possibilità di un re-intervento,

visto però l'esito dopo il primo con difficoltà soprattutto legate allo stato

cicatriziale, è a mio parere controindicato un ulteriore intervento.

Risposta

alle domande formulate il 23.09.2008;

Avv. RA

1

Punto 1

la salute del signor RI 1 è a mio parere

invariata, eventualmente, addirittura leggermente peggiorata rispetto alle

visite precedenti (vedi anamnesi).

Punto 2

come discusso nel procedere un ulteriore

intervento chirurgico è teoricamente possibile tenuto conto dell'esito avuto

degli interventi precedenti, ritengo però che tale indicazione sarebbe da

valutare con molta cautela. L'intervento dovrebbe teoricamente consistere nel

riallineamento delle dita dei piedi (II a V), eventualmente associato a una

osteotomia di Weil di accorciamento dei metatarsi II a V. Si tratta comunque di

un intervento relativamente pesante per il piede.

Punto 3

Punto 3.1 Sollevare e portare pesi all'altezza

dei fianchi:

- leggeri; limitatamente

- medi; limitatamente

- pesanti; molto

limitatamente

- molto pesanti; molto

limitatamente

- sollevare sopra l'altezza del petto

(inferiore o superiori a 5kg); limitatamente

Punto 3.2 Maneggiare attrezzi

- leggero di

precisione; normalmente

- medio; normalmente

- pesante/lavoro

manuale; limitatamente

- rotazione manuale; normalmente

Punto 3.3 Posizione corporea/mobilità

- lavori sopra

l'altezza del capo; limitatamente

- rotazione; limitatamente

- seduta chinata; normalmente

- eretta chinata; limitatamente

- inginocchiata; molto

limitatamente

- flessione delle

ginocchia; limitatamente

Punto 3.4 Posizione di lunga durata

- seduta; limitatamente

- eretta; molto limitatamente

Punto 3.5 Spostamento, camminare

- fino a 50m; limitatamente

- oltre i 50m; limitatamente

- lunghi tratti; molto

limitatamente

- su terreni

dissestati; molto limitatamente

- salire scale/scale a

pioli; molto limitatamente

- idem ponteggi, scala

a pioli; molto limitatamente

- impiego delle due

mani; normalmente

- in

equilibrio/bilanciandosi; limitatamente

Punto 4

4.1 Portiere (d'albergo di uno stabile):

no visto che il paziente deve stare per la gran

parte della giornata in piedi.

4.2 Operaio in genere in lavori di confezione,

stampa, assemblaggio, produzione, lucidatura, autista di merce leggera,

venditore non qualificato:

Molto limitatamente

4.3 Nell’affermativa, con quale grado di

capacità?

Capacità lavorativa stimata a circa massimale il

50%." (Doc. VIII/2)

Al riguardo, nelle sue annotazioni del 24

novembre 2008, il dr. __________ __________ del SMR, specialista FMH in

medicina generale, ha osservato:

"

Assicurato peritato dal dr. __________ il

18.9.2007:

Persistenza di importanti metatarsalgie con

problema neurogeno distale dell'avampiede sinistro in

● Alluce

valgo sinistro.

● Il dito

martello sinistro.

● Neurinomi II-III

e III-IV avampiede sinistro.

● V metatarso

varo piede sinistro.

● Persistenza Stato dopo osteotomia correttiva metatarso falangea I

secondo Chavron.

● Correzione

di dito a martello secondo Girdel Stone.

● Ablazione

di 2 neurinomi di Morton spazio II-III e III-IV.

● Correzione

metatarso V secondo Chavron data 29.4.04.

● Stato dopo asportazione materiale necrotico, débridement delle

cicatrici a livello degli spazi

intermetatarsali II-III in data 3.6.04.

● Stato dopo

neurotomia piantare intermetatarsale II-III e III-IV.

● Cura di

dita a martello Il - V con artrolisi metatarso falangea.

● Tenectomia

dell'estensore delle dita lunghe.

● Artrodesi

interfalangea prossimale in data 31.5.06.

L'assicurato viene valutato abile in attività

adatta

Limite funzionale presente unicamente a livello

del piede sinistro

Decisione UAI del 14.8.2008:

rendita limitata nel tempo dal 1.2.2005 al

31.10.2006.

In seguito grado Al 7% dopo calcolo CGR in

attività adatta

Ricorso:

viene presentato rapporto dr. __________ dal

13.10.2008:

da questo rapporto risulta:

- situazione

clinica invariata

-

vengono elencati i limiti funzionali ritenuti validi dal dr. __________

senza però che questo giustifichi in alcun modo la sua valutazione.

Valutazione:

dal rapporto del dr. __________ non risulta una

modifica sostanziale dello stato di salute dell'assicurato.

I limiti funzionali espressi dal dr. __________

riflettono la sua valutazione senza che egli giustifichi in alcun modo la sua

differente valutazione rispetto alla valutazione del dr. __________ (dal

rapporto non risulta che il dr. __________ abbia avuto a disposizione la

valutazione del dr. __________). In pratica si tratta d'una differente

valutazione del medesimo danno alla salute." (Doc.

X/bis)

2.11. In corso di

causa, questa Corte si è rivolta al dr. __________, invitandolo ad apprezzare

se lo scritto del 13 ottobre 2008 del dr. __________ è atto a modificare le sue

conclusioni peritali (XV).

Questa è

stata la sua risposta, datata 19 maggio 2009:

"

(…)

Per quanto riguarda la cartella del dr. __________

del 13 ottobre 2008 nella parte dedicata all’evoluzione si legge che: il

paziente ha gli stessi disturbi presenti già agli ultimi controlli con

dolori soprattutto all’avampiede di tipo metatarsalgie.

Valutando successivamente lo status non trovo

alcuna differenza rispetto alle constatazioni oggettive da me descritte nella

perizia del 20 settembre 2007.

Ritengo quindi che non essendoci nuovi fattori

importanti si possano confermare le conclusioni della mia perizia del 20

settembre 2007.

Personalmente sono anch’io convinto che ulteriori

trattamenti medici in questo momento non possono portare ad un sostanziale

miglioramento dell’attuale situazione con una sufficiente garanzia.

Del resto, anche il paziente mi aveva riferito di

essere molto propenso a non volersi sottoporre ad ulteriori interventi

chirurgici qualora questi non abbiano una sufficiente percentuale di buona

riuscita. Non escludo tuttavia, come del resto anche il dr. __________, che nel

caso di ulteriore insostenibilità dell’attuale situazione il paziente si decida

ancora per un intervento.

Come sapete questo paziente presenta una grave

problematica ai piedi per cui non riesce ad effettuare delle attività che lo

obbligano a stare in piedi tutto il giorno e camminare per lunghi tragitti e

soprattutto spostarsi su terreni sconnessi, salire e scendere le scale.

Nella mia perizia del 20 settembre 2007, al punto

2, cioè ai dati soggettivi riferitimi dal paziente, lo stesso mi riferiva di

poter camminare fino a circa 1 km senza grossi problemi, poi doveva riposarsi.

Difficoltà anche alla guida dell’auto e difficoltà

anche a mantenere a lungo la posizione seduta.

Vi sono nella valutazione del dr. __________

alcune limitazioni che non mi trovano del tutto consensuale, soprattutto per quanto riguarda gli spostamenti, dove il dr. __________

riferisce che il paziente è limitato a spostarsi fino a 50 e oltre i 50 metri.

Anche per quanto riguarda lo spostamento e il

sollevamento di pesi leggeri penso che questo possa essere effettuato in misura

normale.

Non vedo neppure perché vi sia una limitazione

Considerandi

nei lavori che comportano una rotazione e lavori che comportano l’utilizzo delle

braccia cioè sollevamento di pesi inferiori o superiori ai 5 kg oltre il livello delle spalle.

Per quanto riguarda l’attività di portiere

d’albergo o di uno stabile ritengo che questo possa essere fatto limitatamente

alla esigibilità sopra descritta. Non è detto che il portiere d’albergo

debba stare tutto il giorno in piedi, ma è anche possibile che il portiere di

uno stabile sia anche costretto a fare pulizie delle scale e manutenzione dello

stabile stesso, cosa che il paziente sicuramente non potrebbe effettuare.

Ritengo che peraltro le attività tipo

assemblaggio, autista di merce leggera, operaio in genere di lavori di

confezione e venditore non qualificato potrebbe essere svolto sicuramente in

una misura superiore al 50%, sotto il presupposto però che queste attività

non comportino, come già sopra descritto, lo stare eccessivamente in piedi,

spostarsi per lunghi tragitti e portare pesi per una certa frequenza.”

(Doc. XVI, sottolineature della redattrice)

2.12

Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid.

4.

pag. 261; 115 V 133 consid. 2

pag. 134; 114 V 310 consid. 3c

pag. 314; 105 V 156 consid. 1

pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle

indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano

concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000.

UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006.

concernente un caso di assicurazione

per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione

l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti

e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto

segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur

probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF

125.

V 351 consid. 3a p. 352)

qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient

de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124

I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43

consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait

remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et

procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins

traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces

médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été

ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour

remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.13

Questo Tribunale,

chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione

peritale effettuata dal dr. __________ il 20 settembre 2007, da considerare

dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali

sopra ricordati.

Il dr. __________

ha infatti sottoposto l’interessato ad un accurato esame ortopedico, dal quale

è emerso che egli, tenuto conto delle sue patologie, è inabile al lavoro al 60%

nella sua precedente attività di agente di sicurezza – che comporta lo

spostamento su lunghi tragitti, il dover salire e scendere le scale e stare a

lungo in piedi - ma è da ritenere pienamente abile al lavoro in attività

adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (doc. 33-7).

Il parere

contrario del dr. __________ - che nel certificato medico del 13 ottobre 2008 ha attestato che l’interessato, a causa dei suoi disturbi e delle sue limitazioni funzionali, è

da ritenere inabile al lavoro al 50% anche nelle attività leggere adeguate indicate

dall’amministrazione (doc. VIII/2) - non può sovvertire le motivate conclusioni

del perito ortopedico, dr. __________.

Al

riguardo, il dr. __________ - invitato dal TCA ad esprimersi in merito

all’eventuale influenza del suddetto certificato medico sulla sua valutazione

peritale (cfr. STF 9C_203/2008 del 26 marzo 2009) – nella sua risposta del 19

maggio 2009, ha chiaramente indicato che il referto del dr. __________, che non

oggettiva delle differenze di status del paziente rispetto a quanto da lui

valutato in sede peritale, non apporta nuovi elementi di giudizio atti a

modificare le sue conclusioni peritali (egli ha infatti osservato che “valutando

successivamente lo status non trovo alcuna differenza rispetto alle

constatazioni oggettive da me descritte nella perizia del 20 settembre 2007” e che “ritengo

quindi che non essendoci nuovi fattori importanti si possano confermare

le conclusioni della mia perizia del 20 settembre 2007”, cfr. doc. XVI,

sottolineature della redattrice).

Dopo aver

confrontato i limiti funzionali indicati dal dr. __________ nel suo referto del

13.

ottobre 2008 con quelli esposti nella perizia ortopedica del 20 settembre

2007, il dr. __________ ha rilevato di non poter condividere il parere del

curante, che non è sorretto da alcun elemento oggettivo.

Il dr. __________

ha infatti rilevato che la presunta limitazione dell’assicurato nel compiere

tragitti fino a 50 metri e oltre 50 metri, indicata dal curante, si scontra con quanto espressamente indicato dall’assicurato stesso in occasione della

visita peritale, allorquando ha riferito di poter camminare fino a circa 1 km senza problemi.

Il dr. __________

ha pure confermato che l’assicurato può spostare e sollevare pesi leggeri in

misura normale, così come effettuare normalmente lavori che comportino una

rotazione e l’utilizzo delle braccia e il sollevamento di pesi oltre il livello

delle spalle (doc. XVI).

Infine, a

proposito delle attività da lui ritenute adatte in sede peritale, il dr. __________

ha evidenziato di non potere condividere la tesi del curante a proposito di una

limitazione della capacità lavorativa del 50%, purché queste attività siano

rispettose dei limiti funzionali dell’interessato e quindi non comportino lo

stare eccessivamente in piedi, spostarsi per lunghi tragitti e portare pesi con

una certa frequenza (doc. XVI).

Le

osservazioni del dr. __________, che confermano la sua precedente valutazione

peritale, possono essere fatte proprie dal TCA.

Esse del

resto non fanno che confermare quanto indicato anche dal dr. __________ del

SMR, nelle sue annotazioni del 24 novembre 2008, nelle quali ha indicato che il

rapporto del dr. __________ - che non riportava una modifica sostanziale dello

stato di salute dell’assicurato e che esponeva dei diversi limiti funzionali

“senza che egli giustifichi in alcun modo la sua differente valutazione

rispetto alla valutazione del dr. __________” - doveva essere considerato solo

una “differente valutazione del medesimo danno alla salute” (doc. X/bis).

Al riguardo, è qui utile ricordare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che

le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7

dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di

prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo

paziente (cfr. RAMI 2001

U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.

4; DTF 122 V 161; STFA

del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.).

Si

ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140

e 129 V 4).

Alla luce

di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

specialistiche del dr. __________, le quali hanno permesso di vagliare

accuratamente lo stato di salute dell’interessato e richiamato inoltre

l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con

il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti

ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c,

111.

V 188 consid. 2b), che l'assicurato, dal mese di

agosto 2006, così come indicato nella perizia del dr. __________ (cfr. doc.

33-6), ha presentato una incapacità lavorativa del 60% nella sua attività di

agente di sicurezza, ma sia abile al lavoro al 100% in attività adeguate,

rispettose dei suoi limiti funzionali.

2.14

Sul mercato

generale del lavoro esistono delle attività, essenzialmente di controllo e di

sorveglianza, che l’interessato, malgrado il danno alla salute, sarebbe in

grado di esercitare al 100%.

Per

costante giurisprudenza la questione relativa alle attività professionali

concretamente realizzabili è di competenza del consulente in integrazione

professionale (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008 citata al consid. 2.12.).

Ora, nel caso concreto, il consulente IP, nel suo

rapporto 10 gennaio 2008, ha indicato, quali attività esigibili, nel rispetto

delle limitazioni mediche, attività semplici e ripetitive, sia nel settore

secondario che in quello terziario, ad esempio come operaio generico con

mansioni d’assemblaggio, produzione, stampa, oppure quale portiere, autista di

merce leggera, venditore non qualificato (doc. 38-2).

Il patrocinatore dell’interessato ha contestato

l’esigibilità delle professioni indicate dal consulente, osservando che

l’assicurato, avendo sempre e solo svolto l’attività di agente di sicurezza e

non avendo alcuna formazione professionale, non è in grado, senza una misura di

riqualifica professionale, di svolgere altre attività, al di fuori di quelle

che presuppongono sforzi fisici notevoli, che gli sono precluse a causa delle

sue limitazioni funzionali (doc. I).

Chiamato

a pronunciarsi, il TCA ritiene che, come indicato dall’amministrazione, all’assicurato

può essere ragionevolmente chiesto di sfruttare la sua residua capacità

lavorativa in quei settori d’attività accessibili a

lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, dato

che, come correttamente indicato dal consulente incaricato nel rapporto del 10

gennaio 2008, tali attività “non richiedono una preparazione professionale

specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto

di lavoro ed un breve periodo di rodaggio” (doc. 38-2, sottolineatura della

redattrice).

Il consulente ha ribadito questo concetto nel

rapporto del 23 aprile 2008, in cui ha nuovamente osservato che “considerando

le diagnosi e i limiti funzionali che l’assicurato presenta sono esigibili

tutte quelle attività non qualificate semplicie ripetitive tipiche del

settore Secondario e Terziario che rispettano i limiti invalidanti e nel

contempo il profilo attitudinale (personale e professionale) dell’assicurato.

Si tratta di attività che non richiedono una preparazione professionale specifica,

ma possono già essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di

lavoro ed un breve periodo di rodaggio” (doc. 52-1, sottolineatura della

redattrice).

Contrariamente a quanto esposto dal patrocinatore

dell’interessato, queste attività sono senz’altro esigibili, in quanto

rispettose dei limiti funzionali dell’interessato e compatibili con le sue

patologie fisiche, come espressamente indicato dal dr. __________, nel suo

rapporto peritale del 20 settembre 2007 (cfr. doc. 33-5+6) e ribadito nello

scritto del 19 maggio 2009 (doc. XVI), in cui ha nuovamente rilevato che sono

esigibili dall’assicurato attività che “non comportino lo stare eccessivamente

in piedi, spostarsi per lunghi tragitti e portare pesi con una certa frequenza”

(cfr. doc. XVI).

Va qui rilevato che

specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di

servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza – fisicamente

assai leggere – che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e

che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi

(per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo

ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura.

Alla luce di queste considerazioni, non possono

quindi essere accolte le critiche formulate dal patrocinatore dell’assicurato e

le attività indicate dal consulente IP devono quindi essere considerate

esigibili, in quanto rispettose dei limiti funzionali dell’interessato,

ritenuto inoltre che all'assicurato incombe l’obbligo di intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute.

Al riguardo, è utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno

indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al

giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli

accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di

invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto

corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto

di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. DTF

119.

V 347; VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01,

consid. 4.7).

Il

Tribunale federale ha nuovamente avuto occasione di ribadire la sua

giurisprudenza nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008, con la quale ha

confermato la STCA 35.2007.42 del 21 giugno 2007, osservando:

"

8.2

Come rettamente rilevato dal Presidente del

Tribunale cantonale, tuttavia, la questione se la capacità lavorativa in

posizione prevalentemente eretta risulta effettivamente ridotta non va risolta

in questa sede. In effetti in considerazione dell'ampio ventaglio di attività

semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi

(cfr. ISS, livello di esigenze 4, tabella TA1) - un numero significativo di

queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la

posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute presentato

dall'assicurato (v. per analogia la sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 324/00 del 5 giugno 2001, consid. 2b) - la Corte ha già

ripetutamente statuito, in casi con limitazioni funzionali analoghe, che esiste

un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità

lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza

DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche la sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta

segnatamente del mercato occupazionale per personale non qualificato o semi

qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta

di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite

mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che

consentono il cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2;

cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 329/01

del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).”

2.15

Occorre ora

esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal

profilo economico.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I

600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV

Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in

SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;

cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),

per cui, come correttamente ritenuto dall’UAI, nel caso concreto sono

determinanti i dati del 2006 (visto che è in quell’anno che è avvenuta la

soppressione della rendita).

2.16

Per quel che

concerne il reddito da valido, l’UAI ha quantificato il reddito

che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano nel 2006 in fr. 54’210 (cfr. doc. 38-2), conformemente a quanto indicato dal precedente datore di lavoro

nel questionario del 21 marzo 2006 (cfr. doc. 12-1).

Il TCA non ha quindi motivo per distanziarsi

dall’ammontare citato, il cui importo non è del resto stato contestato in sede

di ricorso.

2.17

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla

base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però

che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

In una

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza

U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da

valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

Nel rapporto del 10

gennaio 2008, il consulente ha fissato il reddito da invalido dell’assicurato,

in applicazione delle tabelle statistiche RSS (TA1), in fr. 59'197 (cfr. doc.

38-2 e 39-1).

Il patrocinatore

dell’assicurato ha contestato tale importo, che corrisponde al valore

statistico globale di cui alla Tabella TA1, in attività semplici e

ripetitive, utilizzato dall’amministrazione, in quanto sarebbe troppo elevato rispetto

al reddito conseguibile secondo i dati statistici in ogni singolo settore

professionale (doc. I).

Al riguardo, il TCA sottolinea che in una

sentenza 8C_334/2008 del 26 novembre 2008, il Tribunale federale ha ricordato

che "nel caso di un invalido che, dopo l’insorgenza del danno alla salute,

può compiere soltanto lavori leggeri e non impegnativi dal punto di vista

intellettuale, il relativo reddito è di principio determinato in base alla

media del salario lordo (valore totale) conseguibile per attività semplici e

ripetitive (livello di esigenza 4 sul posto di lavoro) nel settore privato in conformità

alle tabelle A dell’ISS (sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni U240/99 del 7 agosto 2001 consid. 3c/cc, parzialmente pubblicata

in RAMI 2001 pag. 347; cfr. pure DTF 129 V 472 consid. 4.2.1. pag. 476 con

riferimento)" (STF citata, sottolineatura della redattrice).

Inoltre,

in una sentenza 8C_708/2007 del 21 agosto 2008 - concernente un assicurato

totalmente inabile al lavoro nella sua precedente attività di tecnico del

suono, ma ancora abile al lavoro al 100% in attività adeguate, rispettose dei

suoi limiti funzionali - il Tribunale federale ha stabilito che il reddito da

invalido dell’interessato andava determinato in base ai dati statistici di cui

alla Tabella TA1, prendendo in considerazione il dato relativo all’insieme

del settore privato.

L’Alta

Corte si è così espressa:

"

5.4

Lorsqu'un assuré ne met pas à profit sa

capacité de travail restante après l'accident, son revenu d'invalide doit être

calculé sur une base théorique et abstraite. Ce faisant, on ne saurait

toutefois se fonder sur une seule activité déterminée ou sur un tout petit

nombre seulement - quand bien même cette activité serait parfaitement

adaptée aux limitations en cause - dès lors que rien ne permet de penser que

ce revenu serait représentatif de celui que l'assuré pourrait obtenir sur le

marché du travail équilibré entrant en considération pour lui (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.2 p. 480). Pour que le

revenu d'invalide corresponde aussi exactement que possible à celui que

l'assuré pourrait réaliser en exerçant l'activité que l'on peut raisonnablement

attendre de lui (cf. ATF 128 V 29 consid. 1 p.

30), l'évaluation dudit revenu doit nécessairement reposer sur un choix large

et représentatif d'activités adaptées au handicap de la personne assurée.

Aussi, quand bien même l'activité de régisseur de

production serait à la portée de C.________, celle-ci ne peut-elle être

considérée comme représentative de ce que le prénommé pourrait réaliser en tant

qu'invalide. Il y a bien plutôt lieu de s'appuyer, en l'absence d'un revenu

effectivement réalisé, sur les statistiques salariales comme le prévoit la

jurisprudence (cf. ATF 126 V 75 consid. 3b/aa

p. 76 et les références). En outre, contrairement à ce que voudrait la

recourante, on ne voit pas de motifs particuliers qui commanderaient de

s'écarter de la règle générale d'après laquelle sont applicables les

conditions salariales de l'ensemble du secteur privé et non pas d'une seule

branche économique (ATF 129 V 472 consid.

4.3.2

p. 484; RAMA 2001 n° U 439 p. 347). (…).” (STF citata, sottolineature

della redattrice)

Il TCA ritiene, pertanto, che nella

determinazione del reddito da invalido dell’interessato, ancora abile al 100%

in attività adatte, sia corretto applicare il dato relativo all’insieme del

settore privato della Tabella TA1, concernente una vasta gamma di

attività adeguate allo stato di salute dell’interessato, come

ritenuto dall’amministrazione.

In

applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008

(inc. 32.2007.165), utilizzando, conformemente alla

giurisprudenza appena esposta, i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, l’assicurato, svolgendo nel 2006 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'732.

Riportato

su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in

La Vie économique, 9-2008, p. 98), esso ammonta a fr. 4'933.11 mensili

oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11 x 12).

L’assicurato,

quale addetto alla sicurezza presso __________, avrebbe guadagnato, nel 2006, fr.

54’210/anno per un’occupazione a tempo pieno.

Tale

reddito si situa sotto la media dei salari per un'attività equivalente

(Tabella TA7 2006, p.to 32, livello di qualifica 4: fr. 5’137 riportato su 41.7

ore/settimana = fr. 64'263.87).

Ora,

qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una

persona assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività

paragonabile nel settore interessato – a causa ad esempio di una formazione e

di conoscenze linguistiche insufficienti - e che non si possa sostenere che

essa si sia volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve

ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da

valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che

l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi

estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato

equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr.

STF U 529/06 del 28 gennaio 2008).

La questione

è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella

sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

"

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora

pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la

propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente

conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico

riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato

considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in

caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei

redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però

soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante

del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta

nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

In

casu, posto che dall’incarto non emergono indizi a favore del fatto che

fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un guadagno modesto, il

reddito statistico da invalido (fr. 59'197.32) va

dunque ridotto, in applicazione della giurisprudenza appena citata, del 10.64%

- percentuale corrispondente al gap salariale del 15.64% (fr. 54’210 vs.

fr. 64'263.87), meno il 5% (cfr. STF 8C_652/2008 dell’8 maggio 2009) - e si

attesta pertanto a fr. 52’898.73.

Ritenuto che, come visto in

precedenza (cfr. consid. 2.13.), da un punto di vista medico, l’assicurato può

esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 100%, il

reddito statistico citato non va ulteriormente ridotto.

2.18

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle

varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF

126.

V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza I 147/05 del 25 luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una

riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un

assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,

che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere

un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter

Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind

keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug

abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht

bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung

C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002

S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an,

für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas

über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität

differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12

sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser

Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der

Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den

Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,

die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden

...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund

statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache

der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden

Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen

ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.

28.

T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht

schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen

gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein

Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3

hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat

jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit

einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache

Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein

kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher

liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der

Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,

was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe

Invalidenrente führt." (STFA succitata)

In un’altra

pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un assicurato

straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente

abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo

stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem

Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine

schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher

ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von

der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können,

als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt

ist, angemessen Rechnung getragen”).

In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito

alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la

riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in

attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge

de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la

sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata

una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.19

In concreto,

nel rapporto del 10 gennaio 2008, il consulente IP ha accordato una riduzione

percentuale del 15%, così motivata: “5% per attività leggera e 10% per attività

sempre nello stesso settore, lungo periodo di inattività, scarsa formazione” (cfr.

doc. 38-2).

Nel caso

di specie, questo Tribunale non ha motivo per scostarsi dalla riduzione

percentuale del 15% applicata dall’amministrazione, che non è del resto stata

contestata dall’assicurato.

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante

giurisprudenza il giudice non può scostarsi dalla valutazione

dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e

6).

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2006, partendo da un

salario da invalido di fr. 52’898.73 e ammettendo la riduzione del 15%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 44’963.92

(fr. 52’898.73 - (fr. 52’898.73

x 15 : 100)).

Confrontando

ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 54’210

(consid. 2.11.), emerge un tasso d’invalidità del 17.06%, arrotondato al 17% (secondo la giurisprudenza

di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita di invalidità, come

stabilito dall'amministrazione.

Alla

medesima conclusione si giunge anche aggiornando i redditi (da valido e da

invalido) al 2008 (dato che, come visto in precedenza, occorre valutare se vi è

stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici

di riferimento sino al momento della decisione impugnata, cfr. consid.

2.4

in fine).

Dal raffronto tra il

reddito da valido, aggiornato al 2008, di fr. 56'178.91 – ossia fr. 54’210 +1.6% per il 2007 e +2% per il 2008 (cfr. tab. relativa

all’evoluzione dei salari nominali, dei prezzi al

consumo e dei salari reali, 1990-2008, pubblicati sul sito dell’Ufficio

federale di statistica) - e da invalido di fr. 46’660.22 – ossia fr.

59’197.32 (2006), aggiornati al 2007, per un importo di fr. 60’226.07

(cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 9-2008, p. 99) e al

2008, per un importo di fr. 61’430.59 [secondo la variazione percentuale dei salari in termini

nominali riscontrata nei primi tre trimestri del 2008], cui

apportare una riduzione del 10.64 per gap salariale e del 15% per altri motivi

- emerge infatti un grado di invalidità del 16.94%, arrotondato al 17%. Tale risultato non dà comunque diritto ad una rendita di

invalidità.

Ora,

visto il grado di invalidità inferiore al 40% nello svolgimento di altre

attività adeguate, l’Ufficio AI ha di conseguenza rettamente negato

l’attribuzione di una rendita a partire dal 1° novembre 2006.

Al

riguardo va evidenziato che dopo l’attribuzione di una mezza rendita dal 1° febbraio

2005.

al 31 luglio 2006 e di una rendita intera dal 1° agosto 2006, l’UAI ha

soppresso il diritto alla rendita a partire dal 1° novembre 2006, in quanto giusta l’art. 88a OAI se la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità

di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o

l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il

cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a

prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole,

e che presumibilmente continuerà a durare.

In concreto, dalla perizia del dr. __________ __________ Di

conseguenza, i tre mesi dopo il subentrare della totale capacità lavorativa

dell’assicurato, ex art. 88a OAI, vengono a scadere il 31 ottobre 2006, come

correttamente ritenuto dall’UAI (cfr. SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 632/05 del 25

ottobre 2006).

Nella

misura in cui l’UAI ha rifiutato il riconoscimento di una rendita di invalidità

dopo il 31 ottobre 2006, la decisione del 14 agosto 2008 deve, perciò, essere confermata.

Non

presentando, quindi, l’assicurato, conformemente a quanto esposto in precedenza

(cfr. consid. 2.3.), una perdita di guadagno pari almeno al 20%, è a giusta

ragione che l’UAI ha negato all’assicurato il diritto ad una riformazione

professionale.

Va qui sottolineato

che, nel rapporto del 23 aprile 2008, il consulente incaricato ha indicato che

“oltre al fatto che non è presente un’incapacità di guadagno del 20%, non

ritengo che nel prossimo futuro il danno alla salute dell’assicurato possa

causare un’incapacità al guadagno superiore. Infatti, in base alla marginale

4011.

della “Circulaire concernant les mesures de réadaptation d’ordre

professionnel” il diritto ad una riformazione sussiste se il danno alla

salute ha come conseguenza una diminuzione duratura della capacità al guadagno

attorno al 20%”. Il consulente ha poi aggiunto di non ritenere che l’assicurato

abbia diritto ad un aiuto al collocamento “vista la presenza sul mercato del

lavoro di attività direttamente accessibili e confacenti con il danno alla

salute”, motivo per il quale l’interessato è “direttamente integrabile nel

ciclo produttivo attraverso i normali canali di collocamento (es. rivolgendosi

alla disoccupazione o ad agenzie di collocamento private)” (doc. 52-2).

2.20

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a

carico del ricorrente, il quale ha protestato spese e ripetibili (cfr. doc. I).

Ai sensi

dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto

in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di

ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,

l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i

presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.

61, n. 86, pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato

(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Il

diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal

pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura

in cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a

con riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed., art. 13 della Legge sul

patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3 giugno 2002 (Lag);

Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, p. 544).

Nel caso

in esame, l’assicurato si trova nel bisogno visto che, come da lui più volte

indicato (cfr. doc. 22-1, 27-1, 33-1) e come confermato, su esplicita richiesta

del TCA, da parte dell’USSI (cfr. comunicazione ricevuta in data 14 luglio 2009

da parte dell’USSI, doc. XXIX + bis), egli percepisce della prestazioni da

parte della pubblica assistenza.

Ritenuto

come il ricorso non appariva di primo acchito privo di esito favorevole, il

ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali

(cfr. STF I 885/06 del 20 giugno 2007), riservato l'eventuale obbligo di

rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse più tardi

migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art.

61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella

procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella

causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U

234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid.

6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito della

concessione dell’esonero dal pagamento delle spese di giustizia, esse sono per

il momento assunte dallo Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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