32.2008.171
Decisione con la quale UAI ha attribuito all'assicurato una rendita d'invalidità limitata nel tempo,poi soppressa alla luce di un grado AI inferiore al 40%,è corretta e può essere confermata dal TCA
27 luglio 2009Italiano75 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2008.171
Data decisione, Autorità:
27.07.2009, TCA
Titolo:
Decisione con la quale UAI ha attribuito all'assicurato una rendita d'invalidità limitata nel tempo,poi soppressa alla luce di un grado AI inferiore al 40%,è corretta e può essere confermata dal TCA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RENDITA LIMITATA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 8 cpv. 1 LAI
art. 17 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
art. 61 let. f LPGA
art. 6 cpv. 1 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.171
cr/sc
Lugano
27 luglio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 settembre 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 14 agosto 2008 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1974, di professione agente di sicurezza, in data 20 febbraio 2006 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, in quanto affetto
da “primi dolori e fitte al piede sinistro nel 2003 e incapacità a mantenere il
peso sullo stesso per periodi prolungati” (doc. 2/1-7).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia ortopedica
affidata al dr. __________, con progetto di decisione del 27 febbraio 2008
(doc. 43/1-4), poi confermato con decisione del 14 agosto 2008, l’Ufficio AI ha
attribuito all’interessato una mezza rendita di invalidità (grado AI del 54%)
dal 1° febbraio 2005 al 31 luglio 2006 e una rendita intera di invalidità
limitatamente al periodo compreso fra il 1° agosto 2006 e il 31 ottobre 2006. A partire dal 1° novembre 2006, per contro, l’assicurato non ha più diritto ad una rendita,
essendo il suo grado di invalidità inferiore al 40% (doc. A).
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, chiedendo che gli sia riconosciuto un grado di
invalidità pari ad almeno il 50% a far tempo dal 1° febbraio 2005, oltre al
diritto di beneficiare di provvedimenti professionali (riqualifica
professionale).
Il
patrocinatore dell’assicurato ha sostanzialmente contestato la valutazione del
consulente in integrazione professionale incaricato, il quale ha considerato esigibili,
al 100%, attività adeguate, non qualificate, semplici e ripetitive, tipiche del
settore secondario e terziario, nelle quali l’interessato potrebbe conseguire,
in applicazione della Tabella TA1 anno 2004, “un reddito di CHF 58'000.00
(ossia: CHF 50'317.00 oltre il 15% di riduzione per attività leggera e altre
limitazioni personali)”.
A mente
dell’avv. RA 1, la valutazione operata dal consulente non può essere seguita.
Secondo il patrocinatore, difatti, non avendo l’assicurato alcuna formazione professionale,
ma avendo sempre e solo svolto l’attività di agente di sicurezza, egli non è in
grado, senza una misura di riqualifica professionale, di ottenere un reddito
mensile di fr. 4'833 in un’attività semplice e ripetitiva. Le uniche attività
semplici e ripetitive che consentirebbero di percepire un simile reddito,
infatti, sono, secondo il patrocinatore, quelle che presuppongono sforzi fisici
notevoli, che l’assicurato non è più in grado di compiere.
L’avv. RA 1 ha aggiunto che “anche a voler entrare
nel merito delle singole professioni indicate dal consulente dell’Ufficio AI,
si riscontra che la TA1 valida per l’anno 2004 prevede per lavori semplici e
ripetitivi salari sensibilmente inferiori a quello ipotetico considerato dallo
stesso consulente”, come ad esempio un salario di fr. 3'514 per il settore
alberghiero, o fr. 3'816 per il settore industriale.
Il patrocinatore ha quindi concluso che “il
salario da invalido ritenuto dal consulente all’integrazione appare eccessivo
per rapporto ai dati statistici esposti nella TA1, con riguardo ai limiti
funzionali dello stato di salute accertato dell’assicurato e alla sua poca
formazione professionale, limitata sempre alla sola professione di agente di
sicurezza”, chiedendo che “il caso del ricorrente dovrà dunque essere rinviato
all’Ufficio AI per una nuova valutazione in ordine al grado di invalidità e in
particolare in ordine alla determinazione del reddito ipotetico dell’attività
in concreto adeguata tale da determinare il grado di invalidità”.
Infine, il patrocinatore ha chiesto che
l’assicurato possa beneficiare di misure di riqualifica professionale, vista la
sua giovane età e la sua “disponibilità a intraprendere una (ri)formazione
professionale volta, come prevede la LAI (e la relativa ordinanza) a mantenere
o a migliorare la capacità di guadagno al termine della prima formazione
professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione
professionale a causa dell’invalidità”.
L’avv. RA 1 ha ribadito che l’assicurato “potrà
in futuro conseguire un reddito sufficiente in un’attività adeguata
(sedentaria) – non necessariamente “semplice e ripetitiva” – unicamente alla
condizione di beneficiare di una riqualifica professionale. In caso contrario,
non esistono (anche in base ai rilievi statistici TA1) delle attività adeguate
all’assicurato che gli consentirebbero di conseguire, da invalido, il reddito
di ben CHF 58'000.00 determinato dal consulente all’integrazione” (I).
1.4. L’UAI, in
risposta, dopo avere ribadito la correttezza sia della perizia del dr. __________
(peraltro non contestata dall’assicurato), sia del calcolo dei redditi operato
dall’amministrazione, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (VI).
1.5. In data 17
novembre 2008 il patrocinatore dell’assicurato ha trasmesso al Tribunale un
nuovo referto del dr. __________, che contraddirebbe in parte gli accertamenti
dell’UAI in merito all’importanza delle limitazioni funzionali dell’interessato
e alle professioni da lui ancora esigibili.
L’avv. RA
1 ha inoltre ribadito le contestazioni ricorsuali in merito all’impossibilità
per l’assicurato di poter reperire una attività adeguata alle sue condizioni di
salute, nella quale poter conseguire un reddito di fr. 58'000 annui.
Infine,
il legale ha chiesto che l’UAI esegua - dopo l’accoglimento del ricorso da
parte del TCA ed il rinvio degli atti all’amministrazione per una nuova
decisione – “una nuova valutazione di ordine professionale e/o di integrazione
volta alla determinazione, sulla base delle tabelle RSS (TA1 2006) del grado di
invalidità economico-giuridico, ossia la determinazione delle attività
professionali ancora esigibili dall’assicurato e il reddito conseguibile, visti
Fatti
i suoi limiti funzionali” (VIII + 1-2).
1.6. Con scritto
del 15 dicembre 2008, l’amministrazione ha rilevato di avere sottoposto la
nuova documentazione medica prodotta dall’assicurato al vaglio del SMR, il
quale ha evidenziato che dalla stessa non risulta una modifica sostanziale
dello stato di salute dell’interessato.
Quanto
alla richiesta di esperire una nuova valutazione d’ordine professionale e/o
d’integrazione, l’UAI ha considerato che, alla luce dei chiari e sufficienti
elementi a disposizione per determinare il grado di invalidità dell’assicurato,
ulteriori accertamenti non sono necessari (X + bis).
Tale
scritto è stato trasmesso all’assicurato (XI), per conoscenza.
1.7. In corso di
causa, questa Corte ha interpellato il dr. __________, il quale è stato
invitato a valutare se lo scritto del dr. __________ prodotto dall’assicurato è
atto a modificare le sue conclusioni peritali (XV).
La sua
risposta è datata 19 maggio 2009 (XVI).
L’UAI ha
formulato le proprie osservazioni al riguardo il 4 giugno 2009 (XXII), mentre
l’assicurato, da parte sua, con scritto del 19 giugno 2009 (XXIII).
Tali
osservazioni sono state trasmesse alla relativa controparte (XXIV, XXV), con
facoltà di presentare osservazioni scritte.
1.8. Il TCA ha
pure chiesto al patrocinatore dell’interessato di precisare se la prevista
visita specialistica all’Università di __________, consigliata dal dr. __________
e non ancora svolta al momento dell’esame peritale da parte del dr. __________,
è stata nel frattempo effettuata oppure no (XIV).
Nello
scritto del 19 giugno 2009, il patrocinatore ha osservato che “in data 9
novembre 2007 il signor RI 1 è stato visitato dal dr. med. __________.
Purtroppo però dopo ricerche è emerso che tale visita medica non ha suscitato
alcun rapporto o parere medico neppure in vista di un ulteriore intervento
chirurgico” (XXIII).
1.9. In data 8
luglio 2009 il patrocinatore dell’assicurato ha trasmesso al TCA la conferma
ricevuta da parte del Servizio di chirurgia ortopedica e traumatologia dell’ospedale
__________ di __________ a proposito del fatto che dopo la visita medica
dell’interessato del 9 novembre 2007 non è stato stilato alcun rapporto medico scritto
(XXVI + bis).
Tale
scritto è stato trasmesso all’amministrazione (XXVIII), per conoscenza.
1.10. Pendente
causa, il TCA ha chiesto all’Ufficio del sostegno
sociale e dell’inserimento (USSI) di comunicare se,
come indicato dall’interessato in alcuni documenti presenti nell’incarto,
l’assicurato è al beneficio di prestazioni assistenziali (XXVII).
L’USSI ha
risposto, affermativamente, con scritto ricevuto dal Tribunale in data 14
luglio 2009 (XXIX + bis).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli
assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai
provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare,
conservare o avvalorare la capacità di guadagno. Per stabilire tale diritto
deve essere considerata tutta la durata di lavoro prevedibile.
Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti
pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono
l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale
(art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento
(art. 18 cpv. 1 LAI).
2.3. L’art. 17
LAI prevede in particolare che:
"
L’assicurato ha diritto alla formazione in una
nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione
professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere
presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b;
AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo
l’art. 6 cpv. 1 OAI
" per
riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari
a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine della prima formazione
professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione
professionale a causa dell’invalidità."
Con riformazione
professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure
reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità
di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia
attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del
possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag.
495 consid. 2a).
L'assicurato
ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel
suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di
guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).
Una
formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto
del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti
d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 131).
Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a
carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione
professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la
reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e
se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di
conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza
invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti
completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di
guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai
provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella
causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998
pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore
dal 1° gennaio 2008.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito
da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique
de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta
perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.5. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131
V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa
K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19
ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K.,
12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno
2004 nella causa T., I 299/03).
Al
riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006
N. 39 pag. 182.
2.6. L’art. 17
cpv. 1 LPGA stabilisce che:
"
Se il grado d’invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta."
I principi giurisprudenziali sviluppati in
materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono
applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid.
3.5).
2.7. In una sentenza
del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag.
64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della revisione e
della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così espresso:
"
(...)
2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout
d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui
suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a
pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que
le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement
dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de l'art.
17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du dossier (p.
ex. arrêt P. du 31 janvier 2003
[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur
les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse,
Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en
effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche
Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri
[Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall,
1999, p. 15).
2.2 Si l'on
compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables
(syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante
en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux
traits dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont
divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à
la santé sur la capacité de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que
le syndrome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble
de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale
importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans perspective de
reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la
fixation somatique.
Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique
susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent
s'écarter des conclusions du COMAI, au motif que l'association d'un trouble
somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants ne constitue
pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale importante.
2.3 Sur la base
de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais
remettent en cause l'appréciation précédente - et fondée sur un même état de
fait - des experts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont
cherché du reste à démontrer l'existence d'un changement de circonstances. Ils
insistent plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il
s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à
la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du
droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).
3. 3.1. Le principe selon lequel
l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision
formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond,
lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une
importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi,
l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les
conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge
est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée,
il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par
l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF
112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la
reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.
3.2 Pour juger
s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans
nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au
moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à
l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la
reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de
même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un
changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une
reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une
décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur
la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque
des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière
inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas
lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe
de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier
2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être
admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont
l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects
ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la
situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).
3.3 En l'espèce,
c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires
se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI,
du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une
rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un
tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de
ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail
implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait
être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans
les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne
l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà
cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la
mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères
jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En
tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les
médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions
sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence
d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence
des autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à
une personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de
travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.
Mais, ici également, on ne peut faire abstraction
des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au
recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de
l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des
données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une
appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître
comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une
expertise.
On ne peut pas non plus affirmer que
l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en
méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise
du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne
laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé
qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation
professionnelle."
Una diversa valutazione di uno stato di fatto
rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce
dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.
2.8. Nella
decisione del 14 agosto 2008, l’UAI ha attribuito
all’assicurato una mezza rendita di invalidità dal 1° febbraio 2005 al 31
luglio 2006 e una rendita intera di invalidità limitatamente al periodo dal 1° agosto
2006 al 31 ottobre 2006, sopprimendola poi a partire dal 1° novembre 2006, ritenuto
che il dr. __________ ha considerato l’interessato inabile al lavoro al 60%
nella sua precedente attività di agente di sicurezza, ma abile al 100% in
attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.
Il TCA è,
quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.5.,
2.6. e 2.7., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante a RI
1 a fare tempo dal 1° novembre 2006 e negato all’assicurato il diritto ad una
riformazione professionale.
2.9. Per chiarire
la situazione dal profilo medico, l’UAI ha affidato al dr. __________,
specialista FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia, il mandato di esperire una
perizia specialistica.
Nel suo referto peritale del 20 settembre 2007,
il dr. __________ ha posto le diagnosi di “alluce valgo sinistro; II dito a
martello sinistro; neurinomi II-III e III-IV avampiede sinistro; V metatarso
varo piede sinistro; stato dopo osteotomia correttiva metatarso falangea I
secondo Chavron; correzione di dito a martello secondo Girdel Stone; ablazione
di 2 neurinomi di Morton spazio II-III e III-IV; correzione metatarso V secondo
Chavron data 29.4.04; stato dopo asportazione materiale necrotico, debridement
delle cicatrici a livello degli spazi intermetatarsali II-III in data 3.6.04;
stato dopo nefrotomia plantare intermetatarsale II-III e III-IV; cura di dita a
martello II-V con artrolisi metatarso falangea; tenectomia dell’estensore delle
dita lunghe; artrodesi interfalangea prossimale in data 31.5.06; persistenza di
importanti metatarsalgie con problema neurogeno distale dell’avampiede sinistro”
(doc. 33-4).
Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________
ha ritenuto che non sia più esigibile per l’assicurato, a tempo pieno, la sua
precedente professione di agente di sicurezza e di vigilanza – impiego che
richiede la posizione eretta tutto il giorno con spostamenti frequenti – ma
che, al massimo, l’interessato possa svolgere tale attività nella misura del
40% (2-3 ore al giorno). Il dr. __________ ha per contro considerato l’assicurato
pienamente abile in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali
(cfr. doc. 33-7).
Riguardo ai limiti funzionali dell’interessato, il
dr. __________ si è così espresso:
"
(...)
L'esame di funzionalità fisica è stato compilato
in presenza e con pieno accordo del paziente.
Il paziente può normalmente sollevare pesi fino a
10 kg. Ha una capacità lievemente ridotta di sollevamento di pesi fino a 25 kg.
Ridotto fino a 45 kg. Nulla oltre i 45 kg.
Può sollevare sopra il piano delle spalle pesi di
5 e più kg.
Può svolgere normalmente lavori di precisione e
lavori medi.
Ha una capacità esigua di svolgere lavori pesanti
e di manovalanza.
Nulla quella di svolgere attività molto pesanti.
Può svolgere normalmente attività che richiedono
la rotazione della mano.
Le attività a braccia elevate con rotazione
possono essere svolte normalmente.
Lievemente ridotta l'attività che lo costringe a
stare seduto e piegato in avanti.
Ridotta l'attività che lo costringe a mantenere
la posizione eretta e piegata in avanti.
Normale l'attività inginocchiata. Esigua
l'attività con ginocchia in flessione.
E' lievemente ridotto nel mantenere la posizione
seduta e ridotto per mantenere la posizione eretta.
Può camminare normalmente per tragitti anche
oltre 50 metri.
Ridotto per i lunghi tragitti. Molto ridotto per
gli spostamenti su terreni accidentati.
Ridotto per salire e scendere le scale. Esigua la
possibilità di salire scale a pioli.
L'impiego delle 2 mani è possibile normalmente
così come l'equilibrio e il bilanciamento. (...)" (Doc. 33-5+6)
Il dr. __________ ha precisato che l’interessato
presenta un’incapacità lavorativa dal primo intervento subito il 29 aprile
2004, aggiungendo quanto segue, a proposito dell’evoluzione della limitazione
della capacità lavorativa:
"
(...)
Il paziente è stato giudicato dal Dr. __________
abile nella misura del 50% dalla metà di gennaio 2005.
Il prof. __________ che l'ha visto
successivamente non si è espresso contro questa capacità, ma ha espresso il
dubbio che il paziente avrebbe potuto aumentare la capacità al 50%.
Lo stesso quindi è da ritenere ulteriormente
abile al 50% fino alla data del successivo intervento del Dr. __________ del
31.5.06.
Da allora è subentrata una inabilità lavorativa
al 100% fino a circa un paio di mesi, fino alla visita del Dr. __________ del
14.6.06 in cui veniva valutata una abilità lavorativa al 100% dopo 2-3
settimane.
Da tale data, presumibilmente inizio agosto 2006,
il paziente può essere giudicato abile in una attività confacente. (...)"
(Doc. 33-6)
Nel suo rapporto medico dell’8 gennaio 2008, il
dr. __________ del SMR, medico laureato in medicina e chirurgia (sul diritto
per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr.
SVR 2008 IV Nr. 13), poste le diagnosi principali di “alluce valgo sinistro; II
dito a martello sinistro; neurinomi II-III e III-IV avampiede sinistro; V
metatarso varo piede sinistro; stato dopo osteotomia correttiva metatarso
falangea I secondo Chavron; correzione di dito a martello secondo Girdel Stone;
ablazione di 2 neurinomi di Morton spazio II-III e III-IV; correzione metatarso
V secondo Chavron data 29.4.04; stato dopo asportazione materiale necrotico,
debridement delle cicatrici a livello degli spazi intermetatarsali II-III in
data 3.6.04; stato dopo nefrotomia plantare intermetatarsale II-III e III-IV;
cura di dita a martello II-V con artrolisi metatarso falangea; tenectomia
dell’estensore delle dita lunghe; artrodesi interfalangea prossimale in data
31.5.06” e, quale ulteriore diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
quella di “persistenza di importanti metatarsalgie con problema neurogeno
distale dell’avampiede sinistro” (doc. 36-1), ha osservato:
"
(...)
Si tratta di un A. 33enne, abile in misura
completa in attività adeguate (dal 08.2006), che non lo costringano a spostarsi
per lungi tragitti, salire e scendere le scale e stare a lungo in piedi.
Come agente di sicurezza o agente di vigilanza,
dove il paziente è costretto a stare in piedi tutto il giorno con spostamenti
frequenti, vi è un'abilità parziale del 40%.
Altre osservazioni, risposte alle domande
dell'UAI ecc.
Valutazione peritale Dr. med. __________
(chirurgo ortopedico) 09.2007.
Si tratta di un paziente che dopo vari interventi
al piede sx ha ancora importanti dolori all'avampiede con difficoltà di carico.
Non è escluso che il paziente prossimamente venga ulteriormente operato.
Comunque il paziente è riluttante a qualsiasi tipo di intervento chirurgico, a
patto che non vi sia la quasi certezza di buon risultato.
IL 100% attività abituale di agente di sicurezza
e vigilanza.
(Doc. 36-1+2)
2.10. L’assicurato
ha contestato la decisione dell’amministrazione di sopprimere il diritto alla
rendita dopo il 31 ottobre 2006, trasmettendo al TCA, a sostegno delle sue
pretese, lo scritto del 13 ottobre 2008 del dr. __________ dell’__________ di __________,
in risposta alle domande poste dall’avv. RA 1.
Il dr. RA 1 si è così espresso:
"
Diagnosi:
metatarsalgia II a IV dopo cura di nevroma di
Morton II a IV, tenotomia allungamento estensori cura dito II a martello,
psuedo-exostosectomia metatarso I e V sinistro
Evoluzione:
il paziente ha gli stessi disturbi presenti già
agli ultimi controlli con dolori soprattutto all'avampiede di tipo
metatarsalgie. È infastidito dalla posizione in flessione delle dita che
vengono ad interporsi in flessione palmare e creare dolori. Non può ad esempio
fare passeggiate, anche andando in bicicletta lamenta dolori. Dolori notturni.
Stando in piedi a lungo il paziente lamenta pure dolore a tutto l'avampiede.
Status:
piede plano-trasverso con iperpronazione,
cicatrici dorso piede calme, dolenti. Deformazione in flexum delle dita II a
IV, solo parzialmente riduttibile e dolenti. Metatarsalgie con lieve
ipercheratosi plantare, dolenzia alla palpazione. Mobilizzazione tarso e
caviglia s.p., retropiede s.p., lieve tendenza al varo in punta di piedi.
Estensione attiva impossibile a livello delle dita a II a V, estensione alluce
parzialmente possibile ma leggermente dolente.
Procedere:
lunga discussione con il paziente, attualmente è
in consultazione per un parere giuridico amministrativo. Dal
punto di vista ortopedico vi è teoricamente la possibilità di un re-intervento,
visto però l'esito dopo il primo con difficoltà soprattutto legate allo stato
cicatriziale, è a mio parere controindicato un ulteriore intervento.
Risposta
alle domande formulate il 23.09.2008;
Avv. RA
1
Punto 1
la salute del signor RI 1 è a mio parere
invariata, eventualmente, addirittura leggermente peggiorata rispetto alle
visite precedenti (vedi anamnesi).
Punto 2
come discusso nel procedere un ulteriore
intervento chirurgico è teoricamente possibile tenuto conto dell'esito avuto
degli interventi precedenti, ritengo però che tale indicazione sarebbe da
valutare con molta cautela. L'intervento dovrebbe teoricamente consistere nel
riallineamento delle dita dei piedi (II a V), eventualmente associato a una
osteotomia di Weil di accorciamento dei metatarsi II a V. Si tratta comunque di
un intervento relativamente pesante per il piede.
Punto 3
Punto 3.1 Sollevare e portare pesi all'altezza
dei fianchi:
- leggeri; limitatamente
- medi; limitatamente
- pesanti; molto
limitatamente
- molto pesanti; molto
limitatamente
- sollevare sopra l'altezza del petto
(inferiore o superiori a 5kg); limitatamente
Punto 3.2 Maneggiare attrezzi
- leggero di
precisione; normalmente
- medio; normalmente
- pesante/lavoro
manuale; limitatamente
- rotazione manuale; normalmente
Punto 3.3 Posizione corporea/mobilità
- lavori sopra
l'altezza del capo; limitatamente
- rotazione; limitatamente
- seduta chinata; normalmente
- eretta chinata; limitatamente
- inginocchiata; molto
limitatamente
- flessione delle
ginocchia; limitatamente
Punto 3.4 Posizione di lunga durata
- seduta; limitatamente
- eretta; molto limitatamente
Punto 3.5 Spostamento, camminare
- fino a 50m; limitatamente
- oltre i 50m; limitatamente
- lunghi tratti; molto
limitatamente
- su terreni
dissestati; molto limitatamente
- salire scale/scale a
pioli; molto limitatamente
- idem ponteggi, scala
a pioli; molto limitatamente
- impiego delle due
mani; normalmente
- in
equilibrio/bilanciandosi; limitatamente
Punto 4
4.1 Portiere (d'albergo di uno stabile):
no visto che il paziente deve stare per la gran
parte della giornata in piedi.
4.2 Operaio in genere in lavori di confezione,
stampa, assemblaggio, produzione, lucidatura, autista di merce leggera,
venditore non qualificato:
Molto limitatamente
4.3 Nell’affermativa, con quale grado di
capacità?
Capacità lavorativa stimata a circa massimale il
50%." (Doc. VIII/2)
Al riguardo, nelle sue annotazioni del 24
novembre 2008, il dr. __________ __________ del SMR, specialista FMH in
medicina generale, ha osservato:
"
Assicurato peritato dal dr. __________ il
18.9.2007:
Persistenza di importanti metatarsalgie con
problema neurogeno distale dell'avampiede sinistro in
● Alluce
valgo sinistro.
● Il dito
martello sinistro.
● Neurinomi II-III
e III-IV avampiede sinistro.
● V metatarso
varo piede sinistro.
● Persistenza Stato dopo osteotomia correttiva metatarso falangea I
secondo Chavron.
● Correzione
di dito a martello secondo Girdel Stone.
● Ablazione
di 2 neurinomi di Morton spazio II-III e III-IV.
● Correzione
metatarso V secondo Chavron data 29.4.04.
● Stato dopo asportazione materiale necrotico, débridement delle
cicatrici a livello degli spazi
intermetatarsali II-III in data 3.6.04.
● Stato dopo
neurotomia piantare intermetatarsale II-III e III-IV.
● Cura di
dita a martello Il - V con artrolisi metatarso falangea.
● Tenectomia
dell'estensore delle dita lunghe.
● Artrodesi
interfalangea prossimale in data 31.5.06.
L'assicurato viene valutato abile in attività
adatta
Limite funzionale presente unicamente a livello
del piede sinistro
Decisione UAI del 14.8.2008:
rendita limitata nel tempo dal 1.2.2005 al
31.10.2006.
In seguito grado Al 7% dopo calcolo CGR in
attività adatta
Ricorso:
viene presentato rapporto dr. __________ dal
13.10.2008:
da questo rapporto risulta:
- situazione
clinica invariata
-
vengono elencati i limiti funzionali ritenuti validi dal dr. __________
senza però che questo giustifichi in alcun modo la sua valutazione.
Valutazione:
dal rapporto del dr. __________ non risulta una
modifica sostanziale dello stato di salute dell'assicurato.
I limiti funzionali espressi dal dr. __________
riflettono la sua valutazione senza che egli giustifichi in alcun modo la sua
differente valutazione rispetto alla valutazione del dr. __________ (dal
rapporto non risulta che il dr. __________ abbia avuto a disposizione la
valutazione del dr. __________). In pratica si tratta d'una differente
valutazione del medesimo danno alla salute." (Doc.
X/bis)
2.11. In corso di
causa, questa Corte si è rivolta al dr. __________, invitandolo ad apprezzare
se lo scritto del 13 ottobre 2008 del dr. __________ è atto a modificare le sue
conclusioni peritali (XV).
Questa è
stata la sua risposta, datata 19 maggio 2009:
"
(…)
Per quanto riguarda la cartella del dr. __________
del 13 ottobre 2008 nella parte dedicata all’evoluzione si legge che: il
paziente ha gli stessi disturbi presenti già agli ultimi controlli con
dolori soprattutto all’avampiede di tipo metatarsalgie.
Valutando successivamente lo status non trovo
alcuna differenza rispetto alle constatazioni oggettive da me descritte nella
perizia del 20 settembre 2007.
Ritengo quindi che non essendoci nuovi fattori
importanti si possano confermare le conclusioni della mia perizia del 20
settembre 2007.
Personalmente sono anch’io convinto che ulteriori
trattamenti medici in questo momento non possono portare ad un sostanziale
miglioramento dell’attuale situazione con una sufficiente garanzia.
Del resto, anche il paziente mi aveva riferito di
essere molto propenso a non volersi sottoporre ad ulteriori interventi
chirurgici qualora questi non abbiano una sufficiente percentuale di buona
riuscita. Non escludo tuttavia, come del resto anche il dr. __________, che nel
caso di ulteriore insostenibilità dell’attuale situazione il paziente si decida
ancora per un intervento.
Come sapete questo paziente presenta una grave
problematica ai piedi per cui non riesce ad effettuare delle attività che lo
obbligano a stare in piedi tutto il giorno e camminare per lunghi tragitti e
soprattutto spostarsi su terreni sconnessi, salire e scendere le scale.
Nella mia perizia del 20 settembre 2007, al punto
2, cioè ai dati soggettivi riferitimi dal paziente, lo stesso mi riferiva di
poter camminare fino a circa 1 km senza grossi problemi, poi doveva riposarsi.
Difficoltà anche alla guida dell’auto e difficoltà
anche a mantenere a lungo la posizione seduta.
Vi sono nella valutazione del dr. __________
alcune limitazioni che non mi trovano del tutto consensuale, soprattutto per quanto riguarda gli spostamenti, dove il dr. __________
riferisce che il paziente è limitato a spostarsi fino a 50 e oltre i 50 metri.
Anche per quanto riguarda lo spostamento e il
sollevamento di pesi leggeri penso che questo possa essere effettuato in misura
normale.
Non vedo neppure perché vi sia una limitazione
Considerandi
nei lavori che comportano una rotazione e lavori che comportano l’utilizzo delle
braccia cioè sollevamento di pesi inferiori o superiori ai 5 kg oltre il livello delle spalle.
Per quanto riguarda l’attività di portiere
d’albergo o di uno stabile ritengo che questo possa essere fatto limitatamente
alla esigibilità sopra descritta. Non è detto che il portiere d’albergo
debba stare tutto il giorno in piedi, ma è anche possibile che il portiere di
uno stabile sia anche costretto a fare pulizie delle scale e manutenzione dello
stabile stesso, cosa che il paziente sicuramente non potrebbe effettuare.
Ritengo che peraltro le attività tipo
assemblaggio, autista di merce leggera, operaio in genere di lavori di
confezione e venditore non qualificato potrebbe essere svolto sicuramente in
una misura superiore al 50%, sotto il presupposto però che queste attività
non comportino, come già sopra descritto, lo stare eccessivamente in piedi,
spostarsi per lunghi tragitti e portare pesi per una certa frequenza.”
(Doc. XVI, sottolineature della redattrice)
2.12
Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid.
4.
pag. 261; 115 V 133 consid. 2
pag. 134; 114 V 310 consid. 3c
pag. 314; 105 V 156 consid. 1
pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle
indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano
concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001.
pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000.
UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001.
pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto
2006.
concernente un caso di assicurazione
per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione
per l'invalidità, sottolineando
che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per
principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione
l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti
e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto
segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur
probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF
125.
V 351 consid. 3a p. 352)
qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient
de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un
mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124
I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43
consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et
procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins
traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces
médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été
ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour
remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.13
Questo Tribunale,
chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della
decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione
peritale effettuata dal dr. __________ il 20 settembre 2007, da considerare
dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali
sopra ricordati.
Il dr. __________
ha infatti sottoposto l’interessato ad un accurato esame ortopedico, dal quale
è emerso che egli, tenuto conto delle sue patologie, è inabile al lavoro al 60%
nella sua precedente attività di agente di sicurezza – che comporta lo
spostamento su lunghi tragitti, il dover salire e scendere le scale e stare a
lungo in piedi - ma è da ritenere pienamente abile al lavoro in attività
adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (doc. 33-7).
Il parere
contrario del dr. __________ - che nel certificato medico del 13 ottobre 2008 ha attestato che l’interessato, a causa dei suoi disturbi e delle sue limitazioni funzionali, è
da ritenere inabile al lavoro al 50% anche nelle attività leggere adeguate indicate
dall’amministrazione (doc. VIII/2) - non può sovvertire le motivate conclusioni
del perito ortopedico, dr. __________.
Al
riguardo, il dr. __________ - invitato dal TCA ad esprimersi in merito
all’eventuale influenza del suddetto certificato medico sulla sua valutazione
peritale (cfr. STF 9C_203/2008 del 26 marzo 2009) – nella sua risposta del 19
maggio 2009, ha chiaramente indicato che il referto del dr. __________, che non
oggettiva delle differenze di status del paziente rispetto a quanto da lui
valutato in sede peritale, non apporta nuovi elementi di giudizio atti a
modificare le sue conclusioni peritali (egli ha infatti osservato che “valutando
successivamente lo status non trovo alcuna differenza rispetto alle
constatazioni oggettive da me descritte nella perizia del 20 settembre 2007” e che “ritengo
quindi che non essendoci nuovi fattori importanti si possano confermare
le conclusioni della mia perizia del 20 settembre 2007”, cfr. doc. XVI,
sottolineature della redattrice).
Dopo aver
confrontato i limiti funzionali indicati dal dr. __________ nel suo referto del
13.
ottobre 2008 con quelli esposti nella perizia ortopedica del 20 settembre
2007, il dr. __________ ha rilevato di non poter condividere il parere del
curante, che non è sorretto da alcun elemento oggettivo.
Il dr. __________
ha infatti rilevato che la presunta limitazione dell’assicurato nel compiere
tragitti fino a 50 metri e oltre 50 metri, indicata dal curante, si scontra con quanto espressamente indicato dall’assicurato stesso in occasione della
visita peritale, allorquando ha riferito di poter camminare fino a circa 1 km senza problemi.
Il dr. __________
ha pure confermato che l’assicurato può spostare e sollevare pesi leggeri in
misura normale, così come effettuare normalmente lavori che comportino una
rotazione e l’utilizzo delle braccia e il sollevamento di pesi oltre il livello
delle spalle (doc. XVI).
Infine, a
proposito delle attività da lui ritenute adatte in sede peritale, il dr. __________
ha evidenziato di non potere condividere la tesi del curante a proposito di una
limitazione della capacità lavorativa del 50%, purché queste attività siano
rispettose dei limiti funzionali dell’interessato e quindi non comportino lo
stare eccessivamente in piedi, spostarsi per lunghi tragitti e portare pesi con
una certa frequenza (doc. XVI).
Le
osservazioni del dr. __________, che confermano la sua precedente valutazione
peritale, possono essere fatte proprie dal TCA.
Esse del
resto non fanno che confermare quanto indicato anche dal dr. __________ del
SMR, nelle sue annotazioni del 24 novembre 2008, nelle quali ha indicato che il
rapporto del dr. __________ - che non riportava una modifica sostanziale dello
stato di salute dell’assicurato e che esponeva dei diversi limiti funzionali
“senza che egli giustifichi in alcun modo la sua differente valutazione
rispetto alla valutazione del dr. __________” - doveva essere considerato solo
una “differente valutazione del medesimo danno alla salute” (doc. X/bis).
Al riguardo, è qui utile ricordare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che
le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7
dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di
prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo
paziente (cfr. RAMI 2001
U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.
4; DTF 122 V 161; STFA
del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des
assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,
Basilea 2000, p. 269s.).
Si
ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140
e 129 V 4).
Alla luce
di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze
specialistiche del dr. __________, le quali hanno permesso di vagliare
accuratamente lo stato di salute dell’interessato e richiamato inoltre
l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con
il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti
ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c,
111.
V 188 consid. 2b), che l'assicurato, dal mese di
agosto 2006, così come indicato nella perizia del dr. __________ (cfr. doc.
33-6), ha presentato una incapacità lavorativa del 60% nella sua attività di
agente di sicurezza, ma sia abile al lavoro al 100% in attività adeguate,
rispettose dei suoi limiti funzionali.
2.14
Sul mercato
generale del lavoro esistono delle attività, essenzialmente di controllo e di
sorveglianza, che l’interessato, malgrado il danno alla salute, sarebbe in
grado di esercitare al 100%.
Per
costante giurisprudenza la questione relativa alle attività professionali
concretamente realizzabili è di competenza del consulente in integrazione
professionale (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008 citata al consid. 2.12.).
Ora, nel caso concreto, il consulente IP, nel suo
rapporto 10 gennaio 2008, ha indicato, quali attività esigibili, nel rispetto
delle limitazioni mediche, attività semplici e ripetitive, sia nel settore
secondario che in quello terziario, ad esempio come operaio generico con
mansioni d’assemblaggio, produzione, stampa, oppure quale portiere, autista di
merce leggera, venditore non qualificato (doc. 38-2).
Il patrocinatore dell’interessato ha contestato
l’esigibilità delle professioni indicate dal consulente, osservando che
l’assicurato, avendo sempre e solo svolto l’attività di agente di sicurezza e
non avendo alcuna formazione professionale, non è in grado, senza una misura di
riqualifica professionale, di svolgere altre attività, al di fuori di quelle
che presuppongono sforzi fisici notevoli, che gli sono precluse a causa delle
sue limitazioni funzionali (doc. I).
Chiamato
a pronunciarsi, il TCA ritiene che, come indicato dall’amministrazione, all’assicurato
può essere ragionevolmente chiesto di sfruttare la sua residua capacità
lavorativa in quei settori d’attività accessibili a
lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, dato
che, come correttamente indicato dal consulente incaricato nel rapporto del 10
gennaio 2008, tali attività “non richiedono una preparazione professionale
specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto
di lavoro ed un breve periodo di rodaggio” (doc. 38-2, sottolineatura della
redattrice).
Il consulente ha ribadito questo concetto nel
rapporto del 23 aprile 2008, in cui ha nuovamente osservato che “considerando
le diagnosi e i limiti funzionali che l’assicurato presenta sono esigibili
tutte quelle attività non qualificate semplicie ripetitive tipiche del
settore Secondario e Terziario che rispettano i limiti invalidanti e nel
contempo il profilo attitudinale (personale e professionale) dell’assicurato.
Si tratta di attività che non richiedono una preparazione professionale specifica,
ma possono già essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di
lavoro ed un breve periodo di rodaggio” (doc. 52-1, sottolineatura della
redattrice).
Contrariamente a quanto esposto dal patrocinatore
dell’interessato, queste attività sono senz’altro esigibili, in quanto
rispettose dei limiti funzionali dell’interessato e compatibili con le sue
patologie fisiche, come espressamente indicato dal dr. __________, nel suo
rapporto peritale del 20 settembre 2007 (cfr. doc. 33-5+6) e ribadito nello
scritto del 19 maggio 2009 (doc. XVI), in cui ha nuovamente rilevato che sono
esigibili dall’assicurato attività che “non comportino lo stare eccessivamente
in piedi, spostarsi per lunghi tragitti e portare pesi con una certa frequenza”
(cfr. doc. XVI).
Va qui rilevato che
specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di
servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza – fisicamente
assai leggere – che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e
che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi
(per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo
ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura.
Alla luce di queste considerazioni, non possono
quindi essere accolte le critiche formulate dal patrocinatore dell’assicurato e
le attività indicate dal consulente IP devono quindi essere considerate
esigibili, in quanto rispettose dei limiti funzionali dell’interessato,
ritenuto inoltre che all'assicurato incombe l’obbligo di intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute.
Al riguardo, è utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno
indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al
giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli
accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di
invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto
corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto
di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. DTF
119.
V 347; VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01,
consid. 4.7).
Il
Tribunale federale ha nuovamente avuto occasione di ribadire la sua
giurisprudenza nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008, con la quale ha
confermato la STCA 35.2007.42 del 21 giugno 2007, osservando:
"
8.2
Come rettamente rilevato dal Presidente del
Tribunale cantonale, tuttavia, la questione se la capacità lavorativa in
posizione prevalentemente eretta risulta effettivamente ridotta non va risolta
in questa sede. In effetti in considerazione dell'ampio ventaglio di attività
semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi
(cfr. ISS, livello di esigenze 4, tabella TA1) - un numero significativo di
queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la
posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute presentato
dall'assicurato (v. per analogia la sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 324/00 del 5 giugno 2001, consid. 2b) - la Corte ha già
ripetutamente statuito, in casi con limitazioni funzionali analoghe, che esiste
un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità
lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza
DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche la sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta
segnatamente del mercato occupazionale per personale non qualificato o semi
qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta
di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite
mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che
consentono il cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2;
cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 329/01
del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).”
2.15
Occorre ora
esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal
profilo economico.
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I
600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV
Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in
SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;
cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),
per cui, come correttamente ritenuto dall’UAI, nel caso concreto sono
determinanti i dati del 2006 (visto che è in quell’anno che è avvenuta la
soppressione della rendita).
2.16
Per quel che
concerne il reddito da valido, l’UAI ha quantificato il reddito
che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano nel 2006 in fr. 54’210 (cfr. doc. 38-2), conformemente a quanto indicato dal precedente datore di lavoro
nel questionario del 21 marzo 2006 (cfr. doc. 12-1).
Il TCA non ha quindi motivo per distanziarsi
dall’ammontare citato, il cui importo non è del resto stato contestato in sede
di ricorso.
2.17
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla
base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però
che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il
TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In una
sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza
U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da
valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta
la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il
valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è
di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
Nel rapporto del 10
gennaio 2008, il consulente ha fissato il reddito da invalido dell’assicurato,
in applicazione delle tabelle statistiche RSS (TA1), in fr. 59'197 (cfr. doc.
38-2 e 39-1).
Il patrocinatore
dell’assicurato ha contestato tale importo, che corrisponde al valore
statistico globale di cui alla Tabella TA1, in attività semplici e
ripetitive, utilizzato dall’amministrazione, in quanto sarebbe troppo elevato rispetto
al reddito conseguibile secondo i dati statistici in ogni singolo settore
professionale (doc. I).
Al riguardo, il TCA sottolinea che in una
sentenza 8C_334/2008 del 26 novembre 2008, il Tribunale federale ha ricordato
che "nel caso di un invalido che, dopo l’insorgenza del danno alla salute,
può compiere soltanto lavori leggeri e non impegnativi dal punto di vista
intellettuale, il relativo reddito è di principio determinato in base alla
media del salario lordo (valore totale) conseguibile per attività semplici e
ripetitive (livello di esigenza 4 sul posto di lavoro) nel settore privato in conformità
alle tabelle A dell’ISS (sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni U240/99 del 7 agosto 2001 consid. 3c/cc, parzialmente pubblicata
in RAMI 2001 pag. 347; cfr. pure DTF 129 V 472 consid. 4.2.1. pag. 476 con
riferimento)" (STF citata, sottolineatura della redattrice).
Inoltre,
in una sentenza 8C_708/2007 del 21 agosto 2008 - concernente un assicurato
totalmente inabile al lavoro nella sua precedente attività di tecnico del
suono, ma ancora abile al lavoro al 100% in attività adeguate, rispettose dei
suoi limiti funzionali - il Tribunale federale ha stabilito che il reddito da
invalido dell’interessato andava determinato in base ai dati statistici di cui
alla Tabella TA1, prendendo in considerazione il dato relativo all’insieme
del settore privato.
L’Alta
Corte si è così espressa:
"
5.4
Lorsqu'un assuré ne met pas à profit sa
capacité de travail restante après l'accident, son revenu d'invalide doit être
calculé sur une base théorique et abstraite. Ce faisant, on ne saurait
toutefois se fonder sur une seule activité déterminée ou sur un tout petit
nombre seulement - quand bien même cette activité serait parfaitement
adaptée aux limitations en cause - dès lors que rien ne permet de penser que
ce revenu serait représentatif de celui que l'assuré pourrait obtenir sur le
marché du travail équilibré entrant en considération pour lui (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.2 p. 480). Pour que le
revenu d'invalide corresponde aussi exactement que possible à celui que
l'assuré pourrait réaliser en exerçant l'activité que l'on peut raisonnablement
attendre de lui (cf. ATF 128 V 29 consid. 1 p.
30), l'évaluation dudit revenu doit nécessairement reposer sur un choix large
et représentatif d'activités adaptées au handicap de la personne assurée.
Aussi, quand bien même l'activité de régisseur de
production serait à la portée de C.________, celle-ci ne peut-elle être
considérée comme représentative de ce que le prénommé pourrait réaliser en tant
qu'invalide. Il y a bien plutôt lieu de s'appuyer, en l'absence d'un revenu
effectivement réalisé, sur les statistiques salariales comme le prévoit la
jurisprudence (cf. ATF 126 V 75 consid. 3b/aa
p. 76 et les références). En outre, contrairement à ce que voudrait la
recourante, on ne voit pas de motifs particuliers qui commanderaient de
s'écarter de la règle générale d'après laquelle sont applicables les
conditions salariales de l'ensemble du secteur privé et non pas d'une seule
branche économique (ATF 129 V 472 consid.
4.3.2
p. 484; RAMA 2001 n° U 439 p. 347). (…).” (STF citata, sottolineature
della redattrice)
Il TCA ritiene, pertanto, che nella
determinazione del reddito da invalido dell’interessato, ancora abile al 100%
in attività adatte, sia corretto applicare il dato relativo all’insieme del
settore privato della Tabella TA1, concernente una vasta gamma di
attività adeguate allo stato di salute dell’interessato, come
ritenuto dall’amministrazione.
In
applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008
(inc. 32.2007.165), utilizzando, conformemente alla
giurisprudenza appena esposta, i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, l’assicurato, svolgendo nel 2006 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'732.
Riportato
su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in
La Vie économique, 9-2008, p. 98), esso ammonta a fr. 4'933.11 mensili
oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11 x 12).
L’assicurato,
quale addetto alla sicurezza presso __________, avrebbe guadagnato, nel 2006, fr.
54’210/anno per un’occupazione a tempo pieno.
Tale
reddito si situa sotto la media dei salari per un'attività equivalente
(Tabella TA7 2006, p.to 32, livello di qualifica 4: fr. 5’137 riportato su 41.7
ore/settimana = fr. 64'263.87).
Ora,
qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una
persona assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività
paragonabile nel settore interessato – a causa ad esempio di una formazione e
di conoscenze linguistiche insufficienti - e che non si possa sostenere che
essa si sia volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve
ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da
valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che
l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi
estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato
equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr.
STF U 529/06 del 28 gennaio 2008).
La questione
è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella
sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:
"
3.3
In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora
pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la
propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente
conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico
riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato
considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in
caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei
redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però
soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante
del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i
fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il
parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta
nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."
In
casu, posto che dall’incarto non emergono indizi a favore del fatto che
fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un guadagno modesto, il
reddito statistico da invalido (fr. 59'197.32) va
dunque ridotto, in applicazione della giurisprudenza appena citata, del 10.64%
- percentuale corrispondente al gap salariale del 15.64% (fr. 54’210 vs.
fr. 64'263.87), meno il 5% (cfr. STF 8C_652/2008 dell’8 maggio 2009) - e si
attesta pertanto a fr. 52’898.73.
Ritenuto che, come visto in
precedenza (cfr. consid. 2.13.), da un punto di vista medico, l’assicurato può
esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 100%, il
reddito statistico citato non va ulteriormente ridotto.
2.18
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle
varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF
126.
V 80 consid. 5b/cc).
In una
sentenza I 147/05 del 25 luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una
riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un
assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,
che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere
un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora
conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno
alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter
Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind
keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug
abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht
bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung
C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002
S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an,
für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas
über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität
differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12
sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser
Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der
Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den
Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in
Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,
die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden
...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund
statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache
der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden
Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen
ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.
28.
T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht
schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu
berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen
Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen
gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein
Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende
Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.
2.3
hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus
des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat
jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit
einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache
Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein
kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher
liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der
Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,
was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe
Invalidenrente führt." (STFA succitata)
In un’altra
pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un assicurato
straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente
abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo
stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem
Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine
schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher
ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von
der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können,
als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt
ist, angemessen Rechnung getragen”).
In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito
alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la
riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in
attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge
de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la
sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e
visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori
delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I
559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata
una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.19
In concreto,
nel rapporto del 10 gennaio 2008, il consulente IP ha accordato una riduzione
percentuale del 15%, così motivata: “5% per attività leggera e 10% per attività
sempre nello stesso settore, lungo periodo di inattività, scarsa formazione” (cfr.
doc. 38-2).
Nel caso
di specie, questo Tribunale non ha motivo per scostarsi dalla riduzione
percentuale del 15% applicata dall’amministrazione, che non è del resto stata
contestata dall’assicurato.
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante
giurisprudenza il giudice non può scostarsi dalla valutazione
dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e
6).
Procedendo
quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2006, partendo da un
salario da invalido di fr. 52’898.73 e ammettendo la riduzione del 15%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 44’963.92
(fr. 52’898.73 - (fr. 52’898.73
x 15 : 100)).
Confrontando
ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 54’210
(consid. 2.11.), emerge un tasso d’invalidità del 17.06%, arrotondato al 17% (secondo la giurisprudenza
di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita di invalidità, come
stabilito dall'amministrazione.
Alla
medesima conclusione si giunge anche aggiornando i redditi (da valido e da
invalido) al 2008 (dato che, come visto in precedenza, occorre valutare se vi è
stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici
di riferimento sino al momento della decisione impugnata, cfr. consid.
2.4
in fine).
Dal raffronto tra il
reddito da valido, aggiornato al 2008, di fr. 56'178.91 – ossia fr. 54’210 +1.6% per il 2007 e +2% per il 2008 (cfr. tab. relativa
all’evoluzione dei salari nominali, dei prezzi al
consumo e dei salari reali, 1990-2008, pubblicati sul sito dell’Ufficio
federale di statistica) - e da invalido di fr. 46’660.22 – ossia fr.
59’197.32 (2006), aggiornati al 2007, per un importo di fr. 60’226.07
(cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 9-2008, p. 99) e al
2008, per un importo di fr. 61’430.59 [secondo la variazione percentuale dei salari in termini
nominali riscontrata nei primi tre trimestri del 2008], cui
apportare una riduzione del 10.64 per gap salariale e del 15% per altri motivi
- emerge infatti un grado di invalidità del 16.94%, arrotondato al 17%. Tale risultato non dà comunque diritto ad una rendita di
invalidità.
Ora,
visto il grado di invalidità inferiore al 40% nello svolgimento di altre
attività adeguate, l’Ufficio AI ha di conseguenza rettamente negato
l’attribuzione di una rendita a partire dal 1° novembre 2006.
Al
riguardo va evidenziato che dopo l’attribuzione di una mezza rendita dal 1° febbraio
2005.
al 31 luglio 2006 e di una rendita intera dal 1° agosto 2006, l’UAI ha
soppresso il diritto alla rendita a partire dal 1° novembre 2006, in quanto giusta l’art. 88a OAI se la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità
di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o
l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole,
e che presumibilmente continuerà a durare.
In concreto, dalla perizia del dr. __________ __________ Di
conseguenza, i tre mesi dopo il subentrare della totale capacità lavorativa
dell’assicurato, ex art. 88a OAI, vengono a scadere il 31 ottobre 2006, come
correttamente ritenuto dall’UAI (cfr. SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 632/05 del 25
ottobre 2006).
Nella
misura in cui l’UAI ha rifiutato il riconoscimento di una rendita di invalidità
dopo il 31 ottobre 2006, la decisione del 14 agosto 2008 deve, perciò, essere confermata.
Non
presentando, quindi, l’assicurato, conformemente a quanto esposto in precedenza
(cfr. consid. 2.3.), una perdita di guadagno pari almeno al 20%, è a giusta
ragione che l’UAI ha negato all’assicurato il diritto ad una riformazione
professionale.
Va qui sottolineato
che, nel rapporto del 23 aprile 2008, il consulente incaricato ha indicato che
“oltre al fatto che non è presente un’incapacità di guadagno del 20%, non
ritengo che nel prossimo futuro il danno alla salute dell’assicurato possa
causare un’incapacità al guadagno superiore. Infatti, in base alla marginale
4011.
della “Circulaire concernant les mesures de réadaptation d’ordre
professionnel” il diritto ad una riformazione sussiste se il danno alla
salute ha come conseguenza una diminuzione duratura della capacità al guadagno
attorno al 20%”. Il consulente ha poi aggiunto di non ritenere che l’assicurato
abbia diritto ad un aiuto al collocamento “vista la presenza sul mercato del
lavoro di attività direttamente accessibili e confacenti con il danno alla
salute”, motivo per il quale l’interessato è “direttamente integrabile nel
ciclo produttivo attraverso i normali canali di collocamento (es. rivolgendosi
alla disoccupazione o ad agenzie di collocamento private)” (doc. 52-2).
2.20
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a
carico del ricorrente, il quale ha protestato spese e ripetibili (cfr. doc. I).
Ai sensi
dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,
il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge
rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto
in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di
ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,
l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i
presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si
esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa
indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.
61, n. 86, pag. 626).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.
88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche
art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato
(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con
riferimenti).
Il
diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal
pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura
in cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a
con riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed., art. 13 della Legge sul
patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3 giugno 2002 (Lag);
Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, p. 544).
Nel caso
in esame, l’assicurato si trova nel bisogno visto che, come da lui più volte
indicato (cfr. doc. 22-1, 27-1, 33-1) e come confermato, su esplicita richiesta
del TCA, da parte dell’USSI (cfr. comunicazione ricevuta in data 14 luglio 2009
da parte dell’USSI, doc. XXIX + bis), egli percepisce della prestazioni da
parte della pubblica assistenza.
Ritenuto
come il ricorso non appariva di primo acchito privo di esito favorevole, il
ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali
(cfr. STF I 885/06 del 20 giugno 2007), riservato l'eventuale obbligo di
rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse più tardi
migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art.
61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella
procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella
causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U
234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid.
6).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito della
concessione dell’esonero dal pagamento delle spese di giustizia, esse sono per
il momento assunte dallo Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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