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Decisione

32.2008.172

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 maggio 2009Italiano82 min

Source ti.ch

Fatti

I

dati economici risultano pertanto determinanti.

Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando,

della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro.

Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita

l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in

particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la

sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143

consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

D’altro

canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle

informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività

lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op.

cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung,

Friborgo 1995, p. 201).

In

particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo

ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che

l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello

risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da

invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio

dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare

inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute

sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).

In ogni

modo, ai fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi

fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti

di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità

professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto

teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un

assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di

trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del

TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito

da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza

preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del

diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio

2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con

riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere

fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che

l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze

professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato

avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi

ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96

V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid.

3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla

salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta

di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente

all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).

Per quel

che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve

tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del

genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione economica

e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità.

In mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di

aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC

1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato

direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti

i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività

personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal

capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di famigliari

(RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination

von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare

sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI)

edita dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo

anche STCA del 29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre 2003,

inc. 32.2003.15).

Per quel

che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in

particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una

attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a

quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato

dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di

statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e

categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle

circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).

2.5. Il

TFA ha già avuto modo di affermare l’ammissibilità di principio di un raffronto

tra redditi da attività indipendente con redditi da dipendente (STFA I 543/03

del 27 agosto 2004).

Tale

modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili

dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata).

Inoltre

alla luce del principio generale applicabile

anche nel diritto delle assicurazioni sociali, per il quale all'assicurato

incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V

278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile

per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua

"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua

capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28

consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip

im schweizerischen Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).

In

talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato

indipendente di intraprendere un’attività dipendente.

Questo

avviene allorché egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità

lavorativa e quando tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età,

della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia

dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale - sia

ragionevolmente esigibile. Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di

professione va ammessa e il libero professionista può essere trattato, ai fini

della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla

propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del

22 ottobre 2001 in re W., I

224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate

quelle entrate che egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa

dipendente adeguata al danno alla salute.

Ad

esempio l’Alta Corte ha ritenuto esigibile un cambiamento di professione da

agricoltore indipendente in un’attività dipendente adeguata (ZAK 1983 pag. 256;

STFA I 38/06 del 7 giugno 2006, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza).

Vedi anche STFA I 761/04 del 14 giugno 2005, dove il TFA ha confermato

l’esigibilità di un cambiamento professionale da custode indipendente di

diversi immobili.

Nella

STFA I 782/03 del 24 maggio 2006, pubblicata in RtiD II-2006, pag. 214, il

reddito ipotetico senza il danno alla salute conseguibile da un’assicurata di

professione parrucchiera con attività lucrativa indipendente, che quando è

rimasta vittima di due incidenti della circolazione aveva avviato da poco il

proprio esercizio, non poteva essere determinato fondandosi sull’evoluzione

che l’azienda avrebbe avuto se non fosse subentrata l’invalidità, in quanto i

dati contabili a disposizione erano pochi e inattendibili. Pertanto, esso è

stato correttamente accertato sulla base di un esame comparativo dei redditi

conseguiti da aziende simili nella regione. Il reddito da invalida è poi stato

ottenuto facendo capo alla situazione salariale concreta dell’assicurata quale

assistente di cura. Siccome i due redditi di riferimento sono stati determinati

in maniera attendibile secondo il metodo ordinario, l’invalidità

dell’assicurata non doveva essere stabilita secondo il metodo straordinario.

Per altri casi analoghi a

quelli appena esposti in cui, invece del metodo straordinario, è stato

applicato il normale confronto dei redditi utilizzando i dati statistici ed

esigendo dall'assicurato il passaggio ad un'attività dipendente cfr. STF

9C_335/2007 e STF 9C_13/2007.

2.6. Se il grado

d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in

modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata

o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.

1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile

modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato

stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno

per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti

che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della

grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di

revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o

d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura

rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine,

prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi

invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o

perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è

riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel

capoverso 3.

Se la

capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il

cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a

prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato

tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a

durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener

conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso

perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

La

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a

revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha

un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è

rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno

subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994

nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30).

Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che

le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una

modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

D'altra

parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista

astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

In ogni

caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla

pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente

mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,

sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a;

STFA 29 aprile 1991 in causa

G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

Per

stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita

a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 133 V 108, 125

V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30;

Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).

Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità

(o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI

stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno

del secondo mese che segue la notifica della decisione.

2.7. Nel caso

concreto risulta dagli atti di causa che, nell’ambito della richiesta di

prestazioni del 3 luglio 2003 (doc. 5/1-7), l’Ufficio AI aveva affidato al dr. __________,

spec. FMH in medicina interna / malattie reumatiche, il mandato di esperire una

perizia specialistica. Nel rapporto peritale del 23 febbraio 2004, il dr. __________,

aveva posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “1.

persistenti dolori e disestesie all’avambraccio ed alla mano sinistra su stato

dopo intervento di decompressione del nervo mediano il 19 novembre 2001 (fecit

dr. __________); sviluppo di una reazione algodistrofica locale con irritazione

del nervo ulnare; neurinoma cicatriziale; stato dopo revisione del primo

intervento il 29 novembre 2002 (fecit dr. __________); 2. leggera sindrome del

tunnel carpale a destra”, mentre, quali diagnosi senza ripercussioni sulla

capacità lavorativa, quelle di “obesità (BMI 33); leggera sindrome cervico- e

lombo-vertebrale cronico-recidivante, attualmente asintomatica su discrete

alterazioni degenerative (vedi referto MRI della colonan cervicale del febbraio

1998); allergia ai latticini; ipertensione arteriosa trattata; abuso nicotinico

cronico” (doc. 20/6+7). Tenuto conto di questi disturbi, il dr. __________ aveva

considerato l’assicurato inabile al lavoro al 75% nella sua precedente attività

di carpentiere (posa di impianti sanitari e/o riscaldamenti, revisione e

pulizia cisterne), precisando che “essendo lui titolare della ditta, può evidentemente

svolgere tutte le altre mansioni amministrative, nonché mantenere i contatti

con i clienti. Per questa parte del suo lavoro egli presenta solo una minima

limitazione della capacità lavorativa, non maggiore del 25%”. Il dr. __________

aveva tuttavia aggiunto che “per un lavoro puramente d’ufficio, che

richiederebbe di lavorare a lungo alla tastiera di un PC, vi sarebbe però una

limitazione maggiore, valutabile a circa il 50%, poiché egli non è in grado di

scrivere a lungo a causa dei problemi alle due mani” (doc. 20-8).

Lo

specialista aveva indicato che queste limitazioni della capacità lavorativa

sussistevano dal mese di febbraio 2003 (momento a partire dal quale

l’interessato ha ripreso la sua attività al 25%), mentre in precedenza, dal

mese di novembre 2001 al mese di febbraio 2003, egli andava considerato

totalmente inabile al lavoro (doc. 20-9).

Il dr. __________

aveva infine ritenuto opportuna una rivalutazione dell’incapacità lavorativa

dell’interessato a distanza di circa due anni (doc. 20-10).

Sulla base di queste conclusioni del dr. __________,

dopo avere esperito un’inchiesta economica per gli indipendenti, l’Ufficio AI

aveva attribuito una rendita intera di invalidità dal 1° novembre 2002 al 31

maggio 2003, per un grado di invalidità del 100% e, dal 1° giugno 2003 fino al

31 dicembre 2003, per un grado di invalidità del 68% e, poi, vista la modifica

della legge che ha introdotto i ¾ di rendita a partire dal 1° gennaio 2004

(cfr. consid. 2.2.) tre quarti di rendita, sempre per un grado di invalidità

del 68%, a partire dal 1° gennaio 2004 (cfr. doc. 34 e 35).

2.8. Al

considerando precedente sono state esposte le circostanze che giustificarono, all’epoca,

l’assegnazione all’assicurato, dal 1° gennaio 2004, di tre quarti di rendita di

invalidità, per un grado di invalidità del 68% (decisione del 12 agosto 2004,

cresciuta incontestata in giudicato).

In tale

contesto, va rilevato che il TCA deve situarsi al mese di agosto 2008 (momento

in cui è stata emanata la decisione impugnata) e valutare se, nel frattempo

(dal 12 agosto 2004 al 14 agosto 2008), le condizioni di salute dell’assicurato

sono dapprima peggiorate in modo da giustificare l’aumento, temporaneo, del

diritto ad una rendita intera dal 1° dicembre 2005 al 30 aprile 2007, ma poi migliorate

al punto da giustificare l’attribuzione di soltanto una mezza rendita di

invalidità dal

settembre 2008 (cfr. doc. A) o se vi è stato, al contrario, un peggioramento

delle stesse con incidenza sull'entità della rendita a lui attribuita.

2.9. Secondo la

giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF

133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza

di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere

notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova

domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame

materiale del diritto alla rendita.

Nel caso

concreto si tratta quindi della decisione del 12 agosto 2004.

Questa

decisione è stata presa fondandosi, per quanto riguarda l’aspetto medico, sulla

perizia del dr. __________, ritenuta affidabile dal dr. __________ del SMR (doc.

22-1).

Si tratta

quindi di verificare se, da allora, è intervenuto un importante cambiamento.

2.10. Nell’ambito

della revisione del giugno 2006, l’assicurato è stato sottoposto ad un nuovo

esame peritale, affidato ancora una volta al dr. __________.

Nel suo

referto peritale dell’8 gennaio 2007, il dr. __________ ha posto le diagnosi

con influsso sulla capacità lavorativa di “1. persistenti dolori e limitazione

funzionale della caviglia destra su frattura complessa del pilon tibiale e del

perone il 29 luglio 2005; osteosintesi con placche e viti il 29 luglio 2005

(fecit dr. __________); AMO della placca al perone il 10 marzo 2006; AMO della

placca e delle viti al pilon tibiale il 1° settembre 2006; formazione di una

grave artrosi post-traumatica all’articolazione tibio-tarsica; 2. leggeri

residui dolori al polso sinistro su stato dopo intervento di decompressione del

nervo mediano il 19 novembre 2001; conseguente reazione algodistrofica locale; neurinoma

cicatriziale; revisione del primo intervento il 29 novembre 2002”, mentre, quali diagnosi senza

ripercussioni sulla capacità lavorativa, quelle di “1. leggera sindrome

cervico- e lombo-vertebrale cronico-recidivante, attualmente asintomatica su

discrete alterazioni degenerative (vedi referto MRI della colonan cervicale del

febbraio 1998); stato dopo intervento artroscopico alla spalla sinistra il 21

aprile 2005 (borsoscopia, débridement e decompressione sottoscromiale), spalla

attualmente asintomatica; 3. obesità (BMI 33.5); 4. ipertensione arteriosa

trattata (al momento in modo non del tutto soddisfacente); 5. abuso nicotinico

cronico; 6. allergia ai latticini” (doc. 58/6).

Il dr. __________

ha evidenziato che, rispetto al suo precedente rapporto peritale del febbraio

2004, l’assicurato è solo minimamente disturbato dai dolori alla mano

sinistra, mentre, al contrario, il problema principale è costituito ora dagli

esiti del grave infortunio al piede destro occorsogli in data 29 luglio 2005,

allorquando si è verificata una frattura complessa del pilon tibiale e del

malleolo laterale, seguita poi da una grave artrosi post-traumatica dell’articolazione

tibio-tarsica.

In

considerazione dei persistenti problemi alla caviglia destra, a mente del dr. __________,

l’assicurato deve essere considerato inabile al lavoro al 100% dal 29 luglio

2005 (giorno dell’infortunio) e poi, a partire da gennaio 2007, inabile al

lavoro al 70% nella sua precedente attività di carpentiere e in qualsiasi tipo

di lavoro da svolgere in cantiere, viste le sue limitazioni funzionali nel

camminare su terreni sconnessi, salire e scendere da scale o muretti (doc. 58-9,

il corsivo è della redattrice).

Il dr. __________ ha invece ritenuto l’assicurato

ancora abile al lavoro in attività lavorative medio-leggere, che gli permettano

di cambiare frequentemente di posizione, che non lo costringano a restare a

lungo in piedi e che assolutamente non necessitino di camminare su un terreno

sconnesso. In questo genere di occupazioni, l’assicurato presenta, a mente

dello specialista, solo una lieve limitazione della capacità lavorativa,

valutabile attorno ad un 20% (doc. 58-9).

Il dr. __________ ha concluso che “a mio parere,

egli dovrebbe essere reinserito nella SA, ora guidata dalla sorella, con però

solo determinate mansioni organizzative, svolgendo principalmente lavori

amministrativi in ufficio. Non credo infatti che vi sia da parte sua un vero e

proprio interesse ad intraprendere una nuova attività lavorativa” (doc. 58-10).

Nelle sue annotazioni del 21 settembre 2007, il

dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina interna (sul diritto per gli

assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008

IV Nr. 13), ha osservato:

"

Dalla perizia reumatologica dr. __________

1.2007 che reputo ben redatta sia nella valutazione clinica che delle

esigibilità residuali lo stato si può definire come stabilizzato.

Nella sua inergonomica attività di tipo pesante

IL 70% a carattere definitivo;

in attività adeguate e leggere (vedi perizia) IL

20%.

Dal punto di vista medico non si esclude che a

primavera 2008 si procederà con nuovo intervento chirurgico di artrodesi

definitiva: ricordo che tale intervento è da effettuarsi allo scopo terapeutico

antalgico e non è da aspettarsi che vi sarà un miglioramento clinico tale da

migliorare le esigibilità lavorative drasticamente.

Ulteriori accertamenti attualmente a livello

medico non sono necessari ai fini assicurativi." (Doc. 87-1)

In sede ricorsuale la patrocinatrice

dell’interessato ha contestato che possano essere considerate esigibili le

attività indicate dall’amministrazione, sulla base di quanto stabilito dal dr. __________

nella sua perizia specialistica, senza tuttavia produrre nuovi referti medici a

comprova di quanto asserito.

In corso di causa, l’UAI ha trasmesso al TCA la

seguente annotazione dell’8 ottobre 2008 del dr. __________, spec. FMH in

medicina generale, del seguente tenore:

"

L’impedimento del 20% massimo valutato nella

perizia del dr. __________ dell’8 gennaio 2007 è da intendersi quale rendimento

ridotto in attività adatta (velocità esecutiva ridotta).” (Doc. VIII/1)

2.11. Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C

13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare

l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid.

4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2

pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag.

314; 105 V 156 consid. 1

pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle

indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano

concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in

fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la

Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006 concernente un caso di assicurazione

per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione

l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur

probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF

125 V 351 consid. 3a p. 352)

qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il

convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence

entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV

Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]),

on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou

le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou

plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va

différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement

vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont

suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.12. Nel caso di

specie, questo Tribunale, viste le risultanze mediche sopra esposte (consid. 2.7.-2.10.)

e richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti

medici (consid. 2.11.), non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione

peritale effettuata dal dr. __________ - da considerare dettagliata,

approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra

ricordati - motivo per il quale occorre ritenere che, a ragione, l’Ufficio AI

ha ritenuto l’interessato, inabile al lavoro al 100% dal mese di luglio 2005 e

poi, dal mese di gennaio 2007, abile all’80% in attività adeguate, rispettose

dei suoi limiti funzionali.

Nel suo

referto peritale dell’8 gennaio 2007, infatti, il dr. __________, poste le

diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “1. persistenti dolori e

limitazione funzionale della caviglia destra su frattura complessa del pilon

tibiale e del perone il 29 luglio 2005; osteosintesi con placche e viti il 29

luglio 2005 (fecit dr. __________); AMO della placca al perone il 10 marzo

2006; AMO della placca e delle viti al pilon tibiale il 1° settembre 2006;

formazione di una grave artrosi post-traumatica all’articolazione

tibio-tarsica; 2. leggeri residui dolori al polso sinistro su stato dopo

intervento di decompressione del nervo mediano il 19 novembre 2001; conseguente

reazione algodistrofica locale; neurinoma cicatriziale; revisione del primo

intervento il 29 novembre 2002”,

ha considerato l’assicurato inabile al 100%, visto l’infortunio al piede

destro, a partire dal mese di luglio 2005, mentre, a decorrere dal mese di

gennaio 2007, lo ha ritenuto inabile al lavoro al 70% nella sua precedente

attività di carpentiere e in tutte le attività da svolgere sui cantieri, ma

abile all’80% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali di

natura reumatologica (doc. 58-9).

Questa

conclusione specialistica, che del resto non è stata contestata attraverso dei

referti medico-specialistici attestanti delle patologie reumatologiche maggiormente

invalidanti, può essere fatta propria dal TCA.

Va qui

ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Del resto, le conclusioni del dr. __________

riguardo alla possibilità per l’assicurato di svolgere attività adatte alle sue

condizioni di salute sono state confermate anche dal dr. __________, Leiter

Fusschirurgie e dal dr. __________, Assistenzarzt dell’Uniklinik __________ di __________,

nella perizia del 21 febbraio 2007, eseguita per conto dell’assicuratore

infortuni. In tale referto, gli specialisti hanno in particolare concluso che:

"

(...)

Der Explorand ist in einem den Fuss stark

belastenden Beruf, wie z.B. als Sanitär­monteur,

dauernd zu 100 % arbeitsunfähig.

Es sollte eine Umschulung angestrebt werden auf

eine den Fuss weniger belasten­de Tätigkeit. Diese sollte möglichst sitzend

sein mit der Möglichkeit von gelegentli­chen Positionswechseln und auch

Kurzdauernden stehenden Arbeitsphasen. Bezüg­lich Arbeiten in Bauch- oder

Brusthöhe oder über Kopf ist der Explorand nicht ein­geschränkt. Ebenso sollten

Lärmexpositionen kein Problem sein. Zudem bestehen keine Allergien, welche eine

diesbezügliche Belastung verunmöglichen würden.

In einer angepassten Tätigkeit sollte der

Explorand wieder vollständig in den Ar­beitsprozess eingegliedert werden

können.

Bezüglich ausgeprägt feinmotorischen Arbeiten ist

der Explorand aufgrund der ver­minderten Sensibilität im Medianusgebiet der

linken Hand leicht beeinträchtigt. Die­sem Umstand sollte bei einer Umschulung

allenfalls Rechnung getragen werden. (...)"

(Doc. 64-9)

Va inoltre rilevato che, nello scritto del 10 giugno 2008

indirizzato al dr. __________, il dr. __________, Leitender Arzt Zentrum für

Fusschirurgie della __________ di __________, ha riscontrato una situazione

clinica e radiologica stazionaria, osservando:

"

(...)

Zwischenanamnese:

Considerandi

2.

½ Jahre nach Pilon-tibiale-Fraktur. Zustand

nach Metallentfernung. In der Zwischenzeit mehrmalige Steroidinfiltrationen,

welche jeweils nur kurzfristig helfen. Der Patient leidet täglich unter

Schmerzen, ca. 7-8 auf der visuellen Analogskala. Regelmässig Voltaren. Der

Patient arbeitet als selbständiger Heizungs- und Sanitärinstallateur. Im Moment

sind offenbar Anstrengungen bezüglich einer Umschulung im Gange.

Befunde:

Diese sind weitgehend unverändert im Vergleich

zur Voruntersuchung mit mässigem Schonhinken. Unverändert gutem

Rückfussalignement. Das Gelenk ist reizlos, etwas adhärente Weichteile mit

reizlosem Narben. Flexion/Extension 20/0/10. Gute Stabilität. Subtalar noch

sehr schön erhaltene Beweglichkeit.

Die CT-Untersuchung vom 28.03.2008 zeigt im

Vergleich zur Voruntersuchung praktisch stationäre Verhältnisse für die

Gelenksituation im Bereich der distalen Tibia mit deutlichen Ussuren, zum Teil

zystischen Veränderungen. Eine kleine Zyste findet sich auch im Corpus tali,

die Gelenkfläche hier ist jedoch sehr schön erhalten.

Beurteilung und Procedere:

Herr RI 1 leidet eine er posttraumatischen

Arthrose des oberen Sprunggelenkes rechts.

Klinisch und auch radiologisch ist die

Gelanksarchitektur und die Funktion noch erstaunlich gut erhalten. Indikation

für ein operatives Vorgehen kann meines Erachtens streng abhängig vom

Leidensruck gestellt werden. Auf Grund der noch sehr schön erhaltenen

Gelenksitaution würde ich zum arthroplastischen Ersatz raten.

Ich habe die mit dem Patienten nochmals

ausführlich besprochen. Herr RI 1 wird sich die Sache nochmals überlegen. Der Entscheid

zum Eingriff würde abhängig vom der Einschränkung der Lebensqualität stellen.

Falls sich der Patient zum Eingriff entschliessen, dürfte er sich direkt wieder

bei uns melden. Ansonsten würde ich vorschlagen, eine radiologische

Verlaufskontrolle jährlich durchzuführen, um die Beurteilung der Gelenks- und

Knochensituation regelmässig vornehmen zu können."

(Doc. 118-2+3)

Si

ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140.

e 129 V 4).

Pertanto,

sulla base delle affidabili e concludenti risultanze mediche peritali, è da ritenere dimostrato, con il

grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115

V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.

2b), che l'assicurato, a partire dal 29 luglio 2005, è

stato inabile al lavoro al 100%, a seguito dell’infortunio alla caviglia,

mentre, a partire dal mese di gennaio 2007, è da considerare inabile al lavoro

al 70% nella sua precedente attività di carpentiere, ma abile al lavoro all’80%

in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.

2.13

Sul mercato

generale del lavoro esistono delle attività, essenzialmente di controllo e di

sorveglianza, che l’interessato, malgrado il danno alla salute, sarebbe in

grado di esercitare all’80%.

Per

costante giurisprudenza la questione relativa alle attività professionali

concretamente realizzabili è di competenza del consulente in integrazione

professionale (cfr. STF 9C

13/2007 del 31 marzo 2008 citata al consid. 2.11.).

Ora, nel caso concreto, il consulente IP, nel suo

rapporto del 27 settembre 2007, ha indicato, quali attività esigibili, nel rispetto delle limitazioni

mediche, attività semplici e ripetitive, sia nel settore secondario (quali

quelle di operaio generico nell’industria farmaceutica, alimentare, meccanica

con mansioni d’assemblaggio, produzione, stampa, rifinitura,

controllo/sorveglianza del funzionamento e della qualità … di piccoli elementi

e con la possibilità di modificare il piano di lavoro per consentire il

cambiamento della postura al bisogno), che in quello terziario (come ad esempio

quelle di venditore/cassiere non qualificato, aiuto-ufficio, rappresentante per

aziende venditrici di impianti sanitari, …) (doc. 89-2).

La patrocinatrice dell’interessato ha contestato

l’esigibilità delle professioni indicate dal consulente, osservando che “si

tratta di attività che richiedono la presenza continua del lavoratore sul posto

di lavoro, senza permettere cambiamenti di postura e di piano di lavoro

(operaio generico nell’industria farmaceutica, alimentare, meccanica con

mansioni di assemblaggio, produzione, stampa, controllo/sorveglianza del

funzionamento e della qualità, venditore/cassiere, aiuto-ufficio,

rappresentante per aziende venditrici di impianti sanitari), rispettivamente il

mantenimento della posizione eretta o seduta per lungo tempo ed il sollevamento

di pesi (operaio generico nell’industria meccanica con mansioni di

assemblaggio, stampa, produzione, rifinitura, venditore/cassiere)” (doc. I).

Secondo

l’avv. RA 1, le uniche attività lavorative adeguate alle condizioni di salute

dell’interessato sono “quelle che gli permettono di organizzarsi e di gestirsi

autonomamente nello svolgimento del lavoro. Egli non è infatti in grado di

garantire un pieno rendimento professionale oltre le 2-3 ore giornaliere” (doc.

I).

Al riguardo, il TCA sottolinea innanzitutto che

la censura ricorsuale relativa alla presunta capacità lavorativa

dell’interessato limitata a 2-3 ore giornaliere non può essere considerata

corretta, alla luce di quanto accertato in sede peritale dal dr. __________. Lo

specialista, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.12.), ha infatti

stabilito, dopo un accurato esame peritale dell’interessato, che lo stesso, dal

mese di gennaio 2007, è da considerare ancora abile al lavoro all’80% in

attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.

Quanto alla critica della

patrocinatrice circa l’inesigibilità delle attività indicate dal consulente

incaricato come adatte alle condizioni di salute dell’interessato, dato che richiedono una presenza continua sul posto di lavoro, senza la

possibilità di cambiare la postura, questo Tribunale ritiene, al contrario, che

all’assicurato può essere ragionevolmente chiesto di sfruttare la sua residua

capacità lavorativa in quei settori d’attività

accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive.

Contrariamente a quanto esposto dalla

patrocinatrice dell’interessato, queste attività sono senz’altro esigibili, in

quanto rispettose dei limiti funzionali dell’interessato e compatibili con le

sue patologie fisiche, come espressamente indicato dal dr. __________, nel suo

rapporto peritale dell’8 ottobre 2008, in cui ha osservato che sono

esigibili attività medio-leggere, che gli permettano di cambiare frequentemente

di posizione, che non lo costringano a rimanere a lungo in piedi e che

assolutamente non richiedano di dover camminare su un terreno sconnesso (cfr.

doc. 59-9).

Va qui rilevato che

specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di

servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza – fisicamente

assai leggere – che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e

che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi

(per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo

ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura.

Alla luce di queste considerazioni, non possono

quindi essere accolte le critiche formulate dalla patrocinatrice dell’assicurato

e le attività indicate dal consulente IP devono quindi essere considerate

esigibili, in quanto rispettose dei limiti funzionali dell’interessato,

ritenuto inoltre che all'assicurato incombe l’obbligo di intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117

V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) segnatamente

mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una

nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze

ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).

Al

riguardo, è utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se

è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera

attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in

particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale

e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza (cfr. DTF 119 V 347; VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25

febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).

Il

Tribunale federale ha nuovamente avuto occasione di ribadire la sua

giurisprudenza nella STF 8C

399/2007 del 23 aprile 2008, con la quale ha confermato la STCA 35.2007.42 del

21.

giugno 2007, osservando:

"

8.2

Come rettamente rilevato dal Presidente del

Tribunale cantonale, tuttavia, la questione se la capacità lavorativa in

posizione prevalentemente eretta risulta effettivamente ridotta non va risolta

in questa sede. In effetti in considerazione dell'ampio ventaglio di attività

semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi (cfr.

ISS, livello di esigenze 4, tabella TA1) - un numero significativo di queste

attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la posizione e

sono pertanto adatte al danno alla salute presentato dall'assicurato (v. per

analogia la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 324/00 del 5

giugno 2001, consid. 2b) - la Corte ha già ripetutamente statuito, in casi con

limitazioni funzionali analoghe, che esiste un mercato del lavoro sufficiente

in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non

pubblicato della sentenza DTF

119.

V 347; VSI 1998 pag. 296

consid. 3b; si veda anche la sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta segnatamente

del mercato occupazionale per personale non qualificato o semi qualificato (RCC

1989.

pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni,

in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di

sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il

cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2; cfr. inoltre

la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio

2003, consid. 4.7).”

2.14

Essendo quindi esigibile che l’assicurato, a partire dal mese di

gennaio 2007, sfrutti la sua residua capacità lavorativa, dell’80%, in attività

adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un

concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249

consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le

conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

Nel caso

di specie, l’amministrazione ha valutato il grado di invalidità dell’assicurato

applicando il metodo ordinario del raffronto dei redditi.

Il TCA,

richiamata la giurisprudenza federale esposta al consid. 2.4, ritiene corretto

l’agire dell’amministrazione, essendo ragionevolmente esigibile che

l’assicurato, nato nel 1965, sfrutti la propria capacità lavorativa residua in

un’attività lavorativa dipendente. Del resto, va rilevato che da fine 2007 egli

non è più proprietario della ditta (cfr. doc. 95-1), ma è stato assunto dal __________,

a tempo parziale, quale __________ per le professioni di montatore di impianti

sanitari e di riscaldamenti per l’anno scolastico 2007/2008 (cfr. risoluzione

del 5 dicembre 2007 del __________, doc. 100-9) e, poi, per gli anni scolastici

dal 2008/2009 al 2011/2012 (cfr. comunicazione del 28 ottobre 2008 della

Sezione amministrativa del __________, doc. XII/bis).

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I

600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV

Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in

SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;

cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),

per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2007 (visto che il

miglioramento dello stato di salute risale al mese di gennaio 2007).

L’amministrazione

ha eseguito il raffronto dei redditi con riferimento all’anno 2006, motivo per

il quale il reddito da valido e quello da invalido sono da aggiornare al 2007.

2.15

Per quel che

concerne il reddito da valido, l’UAI ha quantificato il reddito

che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano nel 2006 in fr. 95’588.-, aggiornando il dato

fiscale di fr. 87'600 conseguito nel 2000, prima dell’insorgenza del danno alla

salute (cfr. doc. 105-1).

La

patrocinatrice dell’interessato ha contestato il reddito da valido di fr.

87'600 considerato dall’amministrazione, rilevando che “il reddito imponibile

di fr. 80'000 preso in considerazione dall’Ufficio AI per il biennio 2000-2001

era stato conseguito dal ricorrente nel corso del 2001 sull’arco di 11

mensilità (fino al 19 novembre 2001), ritenuto che successivamente egli si era

ritrovato totalmente inabile al lavoro a seguito della problematica alla mano

sinistra. Nel caso in cui avesse potuto lavorare durante l’intero anno 2001, il

signor RI 1 avrebbe pertanto conseguito, di tutta evidenza, un reddito di circa

fr. 87'272, contributi AVS/AI/IPG esclusi” (doc. I). La patrocinatrice ha

quindi indicato che nel 2003 e 2004 l’assicurato avrebbe potuto conseguire un

reddito imponibile di “fr. 93'750 annui, pari a circa fr. 102'650 con i

contributi AVS/AI/IPG (9.5%). Aggiornando tale importo al 2008, non vi è chi

non veda come il reddito annuale che il ricorrente sarebbe in grado di

conseguire attualmente, in caso di capacità lavorativa completa, si aggirerebbe

intorno a fr. 113'000 almeno” (doc. I). Quanto invece all’osservazione

dell’amministrazione in merito al fatto che negli anni precedenti al 2001 i

redditi fiscali dell’assicurato erano ancora inferiori rispetto al 2000-2001,

l’avv. RA 1 ha sottolineato che “in quegli anni il reddito del ricorrente,

appena divenuto indipendente (fine 1998) doveva ancora assestarsi. Indubbio

appare invece il trend in ascesa degli anni successivi” (doc. I).

Nella

risposta di causa l’UAI ha correttamente indicato che l’importo di fr. 113'000

indicato dalla patrocinatrice quale reddito da valido non può essere utilizzato

per il calcolo, dato che “il reddito da valido è il reddito che l’assicurato

avrebbe conseguito in assenza del danno alla salute, con riferimento quindi

alla situazione precedente l’insorgere del danno alla salute, quindi

precedentemente al 2001, come correttamente considerato nella decisione

impugnata” (doc. VI). Il TCA può fare proprie queste considerazioni

dell’amministrazione.

La critica della patrocinatrice riguardo alla non

rappresentatività dei redditi percepiti negli anni precedenti al 2001, in quanto l’assicurato ha iniziato la

sua attività indipendente nel 1998, non può essere fatta propria dal TCA, per i

motivi seguenti.

Se da una parte è vero che, generalmente,

nei primissimi anni d’avviamento di un’attività indipendente gli utili sono

bassi e non consentono di procedere ad una proiezione economica affidabile

(cfr. ad esempio STCA 27 ottobre 2003 nella causa C., inc. 32.03.15, confermata

dal TFA con STFA 24 maggio 2006 nella causa C., I 782/03; STCA 3 settembre 2004

nella causa L., inc. 32.04.27), d’altra parte occorre tuttavia sottolineare

che, come emerge dall’inchiesta economica per gli indipendenti effettuata in

data 7 giugno 2004 (cfr. doc. 25-1), l’assicurato ha rilevato l’azienda di

famiglia del padre, che quindi era già avviata. Dal rapporto del 14 giugno 2004

del funzionario incaricato, infatti, emerge che l’interessato “ha esercitato

l’attività lavorativa nell’azienda paterna, La __________, sino al 1998 quale

dipendente ed in seguito, ritiratosi il padre, quale indipendente, con ditta

individuale, dopo avere liquidato le pretese dei fratelli” (doc. 25-1).

Non si può quindi ritenere che i dati fiscali considerati

dall’amministrazione non siano attendibili. Del resto, la stessa

patrocinatrice, seppur effettuando degli adeguamenti “proporzionali” alla

percentuale di attività realmente svolta dall’interessato, ha determinato il

reddito da valido partendo da quanto effettivamente conseguito dall’assicurato

nel 2001 e negli anni seguenti.

Quanto

all’importo di fr. 80'000 relativo all’anno 2000 considerato dall’UAI, il TCA

rileva che, come indicato dal funzionario incaricato nello scritto del 9 aprile

2008, questo dato emerge dalla notifica di tassazione relativa del 2001-2002

(cfr. doc. 1-1), che si riferisce agli importi conseguiti nel 1999-2000 (cfr.

doc. 104-4) e quindi prima dell’insorgenza del danno alla salute (novembre

2001). Non può pertanto essere seguito il ragionamento della patrocinatrice

dell’interessato, la quale ha ritenuto che l’importo citato si riferisce ad

un’attività svolta solo durante 11 mesi (essendo il danno alla salute insorto

nel novembre 2001) e che va quindi “rapportato” ad un periodo di 12 mesi.

Il funzionario incaricato ha poi osservato che “in

merito al reddito da valido, occorrerà tener conto che il reddito, stato anno

2000, era stato imposto fiscalmente in fr. 80'000 lordi più gli oneri sociali

(tasso del 9.5% relativo ai contributi AVS/AI/IPG – totale reddito anno 2000:

fr. 87'600). Tale introito va aggiornato all’anno di calcolo della CGR, ossia

all’anno 2006, secondo l’indice di aumento pubblicato da “ La Vie Economique” (doc. 104-5).

Il TCA ritiene corrette queste considerazioni del

funzionario incaricato.

L’UAI ha quindi aggiornato il reddito di fr.

87'600 (2000) al 2006, ottenendo un reddito da valido di fr. 95'588.74 (cfr.

doc. 105-1).

Adeguando

tale importo al 2007, si ottiene un reddito da valido di fr. 97’118 (+ 1.6% per il 2007, cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari nominali, dei prezzi al

consumo e dei salari reali, 1990-2007, pubblicati sul sito dell’Ufficio

federale di statistica).

2.16

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, l’amministrazione

si è basata sui dati statistici indicati nella Tabella TA1, in riferimento ad attività semplici e ripetitive (livello di esigenza 4 sul posto di

lavoro) nel settore privato.

La

patrocinatrice dell’assicurato, dal canto suo, ha contestato il reddito da

invalido considerato dall’UAI, ritenendo che l’assicurato sfrutti al meglio la

sua capacità lavorativa residua nella sua attuale attività, a

tempo parziale (nella misura del 15% circa) di __________ per le professioni di

montatore di impianti sanitari e di riscaldamenti.

2.16.1

A tale

proposito, occorre innanzitutto ricordare che, conformemente alla

giurisprudenza federale, ribadita in una sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio

2008, il reddito da invalido è

determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato,

a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la

capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività

effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora

difettino indicazioni economiche effettive, possono essere ritenuti i dati

forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall’inchiesta svizzera

sulla struttura dei salari (ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 con

riferimenti). Nel caso di un invalido che, dopo l’insorgenza del danno alla

salute, può compiere solo lavori leggeri e non impegnativi dal punto di vista

intellettuale, il relativo reddito è di principio determinato in base alla

media del salario lordo (valore totale) conseguibile per attività semplici e

ripetitive (livello di esigenza 4 sul posto di lavoro) nel settore privato in

conformità alle tabelle A dell’ISS (sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni U 240/99 del 7 agosto 2001, consid. 3c/cc, parzialmente

pubblicata in RAMI 2001 pag. 347; cfr. pure DTF 129 V 472 consid. 4.2.1. pag.

476.

con riferimento). A questo riguardo giova rilevare che la più recente

giurisprudenza non ammette più la possibilità di fare capo ai dati statistici

regionali desumibili dalla tabella TA13, il reddito ipotetico da invalido

dovendo invece essere stabilito sulla base della tabella TA1 dell’ISS (cfr. SVR

2007.

UV no. 17 pag. 56 (U 75/03)).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in

Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in

quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

2.16.2

Il TCA,

alla luce delle conclusioni peritali del dr. __________ – il quale, come visto

in precedenza (cfr. consid. 2.12.), ha considerato l’assicurato, a partire dal

mese di gennaio 2007, ancora abile al lavoro all’80% in attività adeguate - non

può condividere il parere della patrocinatrice dell’assicurato in merito

all’ammontare del reddito da invalido. Difatti l’assicurato, svolgendo la sua

attuale attività di __________ per le professioni di montatore

di impianti sanitari e di riscaldamenti “solo” nella misura del 15%

circa, non sfrutta al meglio la sua capacità lavorativa residua, dell’80%. Il salario effettivamente percepito in questo impiego

dall’interessato, pari a fr. 25’000, non può quindi, contrariamente a quanto

preteso dalla patrocinatrice dell’assicurato, essere preso in considerazione da

questo Tribunale quale reddito da invalido.

Pertanto, il reddito da invalido da prendere in

considerazione è, come correttamente ritenuto

dall’amministrazione, quello statistico di cui alla Tabella TA1, dato globale,

in attività semplici e ripetitive.

In

applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc.

32.2007

), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato,

cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'732.

Riportato

su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in

La Vie économique, 9-2008, p. 98), esso ammonta a fr. 4'933.11 mensili

oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11 x 12).

Dopo adeguamento

all’indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2007 (cfr. tabella B 10.3,

pubblicata in La Vie économique, 9-2008, p. 99), un reddito annuo di fr.

60'226.07.

Ritenuto che, come visto in

precedenza (cfr. consid. 2.12.), da un punto di vista medico, l’assicurato può

esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute all’80%, il

reddito statistico citato va ridotto del 20% e ammonta a fr. 48’180.85 (fr. 60'226.07 ridotti del 20%).

2.17

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di

incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli

impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il

fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne

Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser

Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem

leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden

Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner

kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt

(Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]).

Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche

der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem

entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden

Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie

Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser

Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der

Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den

Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde

zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als

Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen

Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt

und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das

Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so

dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von

teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und

repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000

S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen

der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist

(vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen

gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein

Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3

hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat

jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit

einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache

Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein

kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher

liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der

Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,

was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe

Invalidenrente führt." (STFA succitata)

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.

2.5.1

hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen

kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem

Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten

Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung

getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione

sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni,

dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore

dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations

résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25

febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone

in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali

(assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro

gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le

seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui

è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà

legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in

cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02,

consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.18

In concreto,

l’UAI, sulla base di quanto indicato dal consulente IP, ha applicato al reddito

da invalido una riduzione percentuale del 10% “per motivi originati dalla

possibilità unica di svolgere attività medio leggere” (doc. A).

Dopo che in un primo momento, nel rapporto del 27

settembre 2007, il consulente IP aveva considerato adeguata una riduzione del

reddito da invalido del 20%, così calcolata: “10% per attività leggere e 10%

dovuta alla necessità di alternare la postura al bisogno e per le altre

limitazioni reumatologiche” (cfr. doc. 89-2), nel successivo rapporto dell’11

aprile 2008, il consulente ha osservato:

"

Dopo il riesame della pratica e in particolar

modo alla percentuale di riduzioni applicate al reddito da invalido in attività

adeguate, si esprime quanto segue:

- tutte

le riduzioni, escluse quelle per attività leggera e della riduzione del

rendimento medico - teorica, non sono giustificate. Infatti i motivi

dell'ulteriore riduzione del 10% sono già tenuti in considerazione nella

valutazione medico teorica;

- le

riduzioni da applicare al reddito da valido sono del 10% per attività medio -

leggera e del 20% per la riduzione del rendimento medico - teorica. (...)"

(Doc. 107-1)

Va qui

rilevato che, per costante giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla

valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80

consid. 5b/dd e 6).

Egli può

tuttavia farlo in presenza di validi motivi.

Ad

esempio, in una sentenza 8C_675/2008 del 22 ottobre 2008, il Tribunale federale

ha confermato, visti i validi motivi addotti dall’istanza cantonale, l’aumento

della percentuale di riduzione del salario statistico decisa dal primo giudice

per tenere adeguatamente conto delle circostanze specifiche del caso concreto,

osservando:

"

2.

2.1

Die Frage, ob die von der IV-Stelle

angenommene, bloss 50%ige Einschränkung der Arbeitsfähigkeit angesichts der

zahlreichen somatischen Befunde (beidseitige Knie- und Rückenbeschwerden,

dilatative Kardiomyopathie [Herzmuskelerkrankung], Amaurose links), deren

Berücksichtigung bei der Beurteilung der verbliebenen Arbeitsfähigkeit nur teilweise

gesichert ist, den konkreten Verhältnissen gerecht zu werden vermag, liess das

kantonale Gericht in seinem Entscheid vom 5. August 2008 trotz erheblichen

Zweifeln offen. Zur Zusprechung einer ganzen Invalidenrente und damit zur

Gutheissung des von ihm zu prüfenden Rechtsmittels gelangte es bereits, weil es

der Auffassung war, im Rahmen eines Einkommensvergleichs sei bei der Bestimmung

des Invalideneinkommens ein höherer als der von der Verwaltung angenommene

behinderungsbedingte Abzug von den in der LSE statistisch ausgewiesenen Löhnen

zuzubilligen. Dabei hat es in seinem Entscheid dargelegt, die IV-Stelle habe

einzig wegen dem unabdingbaren Erfordernis einer körperlich leichten,

wechselseitigen Tätigkeit einen Abzug von 15 % gewährt; wegen der vielschichtigen

Polymorbidität müsse aber mit einem weit unterdurchschnittlichen Einkommen

gerechnet werden, weshalb sich der nach der Rechtsprechung maximal zulässige

behinderungsbedingte Abzug von 25 % (BGE 126 V 75

E. 5b/cc S. 80) rechtfertige.

2.2

Die Vorinstanz hat damit entgegen der

Argumentation in der Beschwerdeschrift ihr Ermessen nicht missbraucht, sondern

sogar triftige Gründe für ihre von der Ansicht der Verwaltung abweichende

Ermessensausübung angeführt. Angesichts der dem Bundesgericht bezüglich der

Höhe eines behinderungsbedingten Abzuges zustehenden Überprüfungsbefugnis

besteht kein Anlass zu einer Korrektur des angefochtenen Entscheids.”

Nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che la riduzione del 10%

stabilita dall’UAI non sia sufficiente, per i motivi che seguono.

Il TCA

rileva innanzitutto che, nella presente fattispecie, a dipendenza del danno

alla salute, l'assicurato è stato sì giudicato in grado di esercitare

un'attività sostitutiva, ma soltanto nella misura dell’80%.

Ora, secondo

la giurisprudenza federale, non è possibile rinunciare a decurtare il reddito

statistico per il solo fatto che l’assicurato può svolgere un’attività adeguata

soltanto in misura parziale:

"

In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird richtig

festgehalten, dass einer gesundheitlich bedingten Einschränkung der

Leistungsfähigkeit grundsätzlich nicht durch einen Abzug vom Tabellenlohn im

Sinne der Rechtsprechung gemäss BGE 126 V 75 Rechnung zu tragen ist. Vielmehr

ist von einer entsprechend eingeschränkten Arbeitsfähigkeit auszugehen. Es kann

mit anderen Worten keinen Unterschied machen, im Rahmen eines Vollzeitpensums

lediglich 75 % der ohne gesundheitliche Beeinträchtigung zu erwartenden

Leistung oder bei einem Arbeitspensum von 75 % die volle Leistung zu erbringen.

Der erwähnte Abzug vom Tabellenlohn will der Erfahrungstatsache Rechnung

tragen, dass die verbliebene Arbeitsfähigkeit aus bestimmten Gründen

(persönliche, berufliche und leidensspezifische Merkmale) nur mit

unterdurchschnittlichem erwerblichem Erfolg auf dem in Betracht fallenden

(ausgeglichenen) Arbeitsmarkt verwertet werden kann (BGE 126 V 80 oben). So

kann es beispielsweise aus betriebswirtschaftlicher Sicht durchaus eine Rolle

spielen, ob bei einem entsprechend reduzierten Arbeitspensum eine volle

Leistung möglich ist, oder ob dieselbe Leistung lediglich im Rahmen eines

Vollzeitpensums erbracht werden kann und auch bei reduziertem Arbeitspensum mit

einer gewissen Leistungseinbusse zu rechnen ist.

Im Weitern kann einer erschwerten Verwertbarkeit der

trotz des Gesundheitsschadens noch zumutbaren Arbeitsfähigkeit allenfalls

dadurch Rechnung getragen werden, dass bei der Ermittlung des

Invalideneinkommens auf der Grundlage der Lohnstrukturerhebungen des

Bundesamtes für Statistik auf einen anderen als auf den durchschnittlichen Lohn

in allen Wirtschaftszweigen des privaten Sektors («Total») abgestellt wird (BGE

129.

V 483 Erw. 4.3.2; RKUV 2001 Nr. U 439 S. 347 [U 240/99]). Diese

Ausnahmeregelung kommt indessen nur zum Zuge, wenn der Verwertbarkeit der

verbliebenen Arbeitsfähigkeit derart enge Grenzen gesetzt sind, dass praktisch

alle Tätigkeiten eines bestimmten Wirtschaftszweiges ausser Betracht fallen

(RKUV 2001 Nr. U 439 S. 348 f. Erw. 3c/cc).“ (STFA del 15 marzo 2006

nella causa L., U 471/05)

Inoltre,

occorre evidenziare che in una sentenza I 793/06 del 4 ottobre 2007, pubblicata

in plädoyer 1/08 pag. 69 e seg., l’Alta Corte ha ancora avuto modo di

confermare la necessità di procedere ad una riduzione del reddito da invalido -

nel caso di specie quantificata al 10% (contrariamente a quanto ritenuto dai

primi giudici, che avevano considerato corretta una riduzione del 9%) - nel

caso in cui l’assicurato sia in grado di svolgere un’attività adeguata

unicamente a tempo parziale. Tale riduzione deve essere stabilita in maniera

precisa.

In conformità alla

giurisprudenza appena citata, potendo l’assicurato lavorare in attività

adeguate solo all’80%, a mente del TCA occorre applicare una riduzione del

reddito statistico del 5% per tener conto del fatto che lavorando a tempo

parziale l’interessato può percepire un salario inferiore rispetto ad una

persona impiegata al 100%.

Per quel che riguarda la percentuale di riduzione per gli

impedimenti alla salute, in una sentenza 8C 604/2007 del 7 aprile 2008, il

Tribunale federale, contrariamente ai primi giudici, ha ritenuto corretta la

riduzione percentuale del 10% del reddito statistico stabilita

dall’amministrazione, per tener conto unicamente delle limitazioni funzionali

derivanti dal danno alla salute di un assicurato, che da un punto di vista

medico era risultato pienamente abile al lavoro in attività adatte al suo stato

di salute. L’Alta Corte ha sottolineato che nella fattispecie in esame,

l’attribuzione di una riduzione del 15%, stabilita dai primi giudici, senza

motivazione, anziché del 10%, come operato dall’amministrazione, non era

giustificata, dato che l’età, la nazionalità, gli anni di servizio presso il

precedente datore di lavoro e il tasso di occupazione esigibile (del 100%)

dall’assicurato non costituivano degli elementi capaci di influire sul reddito

da invalido dell’interessato sul mercato del lavoro.

Anche

nella presente fattispecie, il TCA ritiene corretto applicare una riduzione del

10% per tenere conto degli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla

salute dell’interessato.

Tutto ben

considerato, quindi, conformemente alla giurisprudenza citata in precedenza, il

TCA è dell’avviso che con una riduzione globale del 15% per gli impedimenti

funzionali derivanti dal danno alla salute si tenga adeguatamente conto delle

specifiche circostanze del caso concreto.

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2007, partendo da un

salario da invalido di fr. 60'226.07 e ritenuta un’esigibilità dal profilo medico dell’80%,

ammettendo la riduzione del 15%, il reddito ipotetico

dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 40'953.73 (fr. 48’180.85 - (fr. 48’180.85

x 15 : 100)).

Confrontando

ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 97’118

(consid. 2.15.), emerge un tasso d’invalidità del 57.83%, arrotondato al 58% secondo la giurisprudenza di

cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà diritto a mezza rendita di invalidità, come

stabilito dall'amministrazione.

2.19

Nella

decisione impugnata l’amministrazione ha deciso quanto segue:

"

(…)

-

rendita intera – grado del 100% - dal 1.12.2005

(art. 88a OAI / art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI – mese in cui l’amministrazione è

venuta a conoscenza dell’insorgenza del peggioramento causato dall’incidente

del mese di luglio 2005 – ma limitatamente al 30.4.2007 (art. 88a OAI – dopo

tre mesi dall’accertato miglioramento constatato in sede peritale e trascritto

con rapporto 8.1.2007);

-

riduzione dei correnti tre quarti di rendita

a mezza rendita, posto un grado di invalidità del 55%, con effetto dal primo

giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione formale (art.

88bis cpv. 2 lett. a OAI).” (Doc. A, sottolineatura della redattrice)

L’art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI prevede che se

l’assicurato ha chiesto la revisione, l’aumento della rendita avviene, al più

presto, a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata.

Nel caso di specie, l’amministrazione è venuta a

conoscenza dell’infortunio subito dall’assicurato nel mese di luglio 2005 in data 9 dicembre 2005, grazie allo

scritto dell’8 dicembre 2005 della __________ (cfr. doc. 41-1).

Pertanto, conformemente all’art. 88bis cpv. 1

lett. a OAI, è a giusta ragione che l’UAI ha aumentato il diritto a prestazioni

dell’interessato da tre quarti di rendita ad una rendita intera di invalidità a

partire dal 1° dicembre 2005.

L’amministrazione ha poi limitato il diritto

dell’assicurato a beneficiare di una rendita intera al 30 aprile 2007.

Al riguardo, il TCA sottolinea che, come indicato

dal dr. __________, nel suo referto peritale dell’8 gennaio 2007, l’assicurato,

a partire dal mese di gennaio 2007, va considerato abile al lavoro all’80% in

attività adeguate e che dal raffronto dei redditi, come visto in precedenza

(cfr. consid. 2.18.), è emerso un grado di invalidità del 58%, che dà diritto ad

una mezza rendita di invalidità.

Pertanto, stante quanto sopra esposto, questo

Tribunale non può che ritenere corretto procedere ad una riduzione delle

prestazioni, dopo la temporanea attribuzione di una rendita intera di

invalidità dal 1° dicembre 2005 a seguito del peggioramento dello stato di salute dell’interessato dovuto

all’infortunio del luglio 2005.

Queste

ultime non vanno tuttavia ridotte ad una mezza rendita dal 1° settembre 2008,

come indicato dall’UAI, bensì ad una mezza rendita, per un grado di invalidità

del 58%, a partire dal 1° ottobre 2008 (al riguardo va evidenziato che la

riduzione delle prestazioni, per un grado di invalidità del 58%, va fatto

risalire al mese di ottobre 2008, in quanto, giusta l’art. 88bis cpv. 2 OAI, la riduzione della rendita

è messa in atto, al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue

la notifica della decisione. Nel caso di specie, essendo la decisione

impugnata del 14 agosto 2008, il primo giorno del secondo mese che segue la

notifica della decisione corrisponde al 1° ottobre 2008).

Il TCA

sottolinea inoltre che, contrariamente a quanto emerge dalla motivazione della

decisione impugnata, il diritto dell’assicurato di beneficiare di una rendita

intera di invalidità non può essere limitato al 30 aprile 2007, dopodichè vi

sarebbe nuovamente diritto ai “correnti tre quarti di rendita” (cfr.

doc. A).

A mente

del TCA, la riduzione da una rendita intera a tre quarti di rendita non trova

giustificazione alcuna.

Essendo infatti l’assicurato ancora abile al

lavoro all’80%, a partire dal mese di gennaio 2007, in attività adeguate, nelle quali

subisce un’incapacità lucrativa del 58%, con conseguente diritto ad una mezza

rendita di invalidità, la rendita intera va quindi ridotta a mezza rendita di

invalidità. Tale riduzione, in applicazione dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI,

non può avere effetto che a partire dal primo giorno del secondo mese che segue

la notifica della decisione impugnata e, quindi, dal 1° ottobre 2008.

2.20

L’assicurato

ha chiesto l’esperimento di una ulteriore valutazione medico-specialistica

(doc. X).

Va

qui ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

In

concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la

fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere

ad altri accertamenti medici.

2.21

Parzialmente

vincente in causa, il ricorrente, rappresentato da un

legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili ridotta (art. 61 lett.

g LPGA).

2.22

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di

complessivi fr. 200.-- in misura di

fr.

150.

-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 50.-- a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La decisione del 14 agosto

2008 impugnata è annullata.

§§ L’Ufficio AI è condannato a riconoscere all’assicurato una

rendita intera di invalidità dal 1° dicembre 2005 al 30

settembre 2008 e una mezza rendita di invalidità a partire dal 1° ottobre 2008.

2. Le

spese per fr. 200.--, sono ripartite in ragione di fr. 150.-- a carico

dell’Ufficio AI e di fr. 50.-- a carico di RI 1.

L’UAI

verserà all’assicurato fr. 800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili

parziali.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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