32.2008.172
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13 maggio 2009Italiano82 min
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Numero d'incarto:
32.2008.172
Data decisione, Autorità:
13.05.2009, TCA
Titolo:
Revisione.UAI deve riconoscere a assicurato una rendita intera d'invalidità per un certo periodo,poi da ridurre a mezza rendita,dato che egli è ancora abile al lavoro all'80% in attività adeguate e dal confronto dei redditi emerge un grado AI del 58%
DECORRENZA DELLA RENDITA
DIMINUZIONE DELLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
LAVORATORE INDIPENDENTE
PERIZIA
RENDITA
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
art. 61 let. g LPGA
art. 87 cpv. 2 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.172
cr/sc
Lugano
13 maggio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 settembre 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 14 agosto 2008 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1965, in precedenza attivo
quale titolare di una ditta di impianti sanitari e riscaldamenti in proprio, dopo
essere stato sottoposto da parte dell’UAI ad una visita peritale, in data 17
febbraio 2004, presso il dr. __________, spec. FMH in medicina interna /
malattie reumatiche (cfr. doc. 20/1-10), con decisione del 12 agosto 2004 è stato
posto al beneficio di una rendita intera d’invalidità dal 1° novembre 2002 al
31 dicembre 2003 e di tre quarti di rendita a partire dal 1° gennaio 2004 (cfr.
doc. 34 e 35/1-4). Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. Nel mese di
giugno 2006, l’UAI ha avviato una procedura di revisione (cfr. doc. 44-2). In
tale contesto, l’assicurato ha sostenuto che il suo stato di salute è
peggiorato a partire dal mese di luglio 2005, come attestato dal dr. __________,
spec. FMH in medicina generale.
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una nuova perizia
specialistica affidata al dr. __________ (cfr. doc. 58/1-10), con progetto di
decisione del 18 aprile 2008 (doc. 111/1-2), poi confermato con decisione del 14
agosto 2008, l’Ufficio AI ha aumentato il diritto a prestazioni dell’assicurato
ad “una rendita intera – grado del 100% - dal 1° dicembre 2005 (art. 88a OAI /
art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI – mese in cui l’amministrazione è venuta a
conoscenza dell’insorgenza del peggioramento causato dall’incidente del mese di
luglio 2005) – ma limitatamente al 30 aprile 2007 (art. 88a OAI – dopo tre mesi
dall’accertato miglioramento constatato in sede peritale e trascritto con
rapporto 8 gennaio 2007)”, riducendo poi “i correnti tre quarti di rendita a
mezza rendita, posto un grado di invalidità del 55%, a partire dal primo giorno
del secondo mese che segue la notifica della decisione formale (art. 88bis cpv.
2 lett. a OAI)”, ovvero, secondo quanto risulta dalla decisione impugnata, dal 1°
settembre 2008 (cfr. doc. A).
1.3. Contro tale
decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, postulando in via principale il riconoscimento di
una rendita intera di invalidità dal 1° maggio 2007 per un grado di invalidità
del 78% o, in via subordinata, il rinvio degli atti all’amministrazione per
sottoporre l’interessato ad una perizia medica volta ad accertare il suo grado
di invalidità.
La
patrocinatrice dell’interessato ha in particolare criticato l’ammontare sia del
reddito da valido, sia di quello da invalido considerati dall’UAI.
A mente
della patrocinatrice, il reddito da valido di fr. 80'000 relativo al biennio
2000-2001 ritenuto dall’amministrazione non può essere considerato corretto,
dato che si riferisce a quanto conseguito dall’interessato nel 2001 sull’arco
di 11 mensilità e non dell’intero anno, essendo in seguito stato l’assicurato
totalmente inabile al lavoro a causa dei suoi problemi alla mano sinistra. Da
un corretto calcolo del reddito da valido, secondo l’avv. RA 1, sarebbe quindi
dovuto risultare un reddito di fr. 87'272 (contributi AVS/AI/IPG esclusi) per
il 2001 e di fr. 93’750 (contributi AVS/AI/IPG esclusi) per il 2003-2004, che,
aggiornati al 2008, ammonterebbero almeno a fr. 113'000. La patrocinatrice ha
al riguardo indicato che “significativo appare a tal proposito il reddito
imponibile di fr. 62'258 conseguito dal signor RI 1 nel 2005 ed in soli 7 mesi,
allorquando la sua capacità lavorativa si stava lentamente ristabilendo e prima
che sopraggiungesse l’infortunio al piede destro (29.07.2005). Rapportato
all’intero anno, il reddito teorico per il 2005 raggiungeva infatti già fr. 111’870”. Quanto invece all’osservazione
dell’amministrazione in merito al fatto che negli anni precedenti al 2001 i
redditi fiscali dell’assicurato erano ancora inferiori rispetto al 2000-2001,
l’avv. RA 1 ha sottolineato che “in quegli anni il reddito del ricorrente,
appena divenuto indipendente (fine 1998) doveva ancora assestarsi. Indubbio
appare invece il trend in ascesa degli anni successivi” (I).
La
patrocinatrice ha pure criticato l’ammontare del reddito da invalido preso in
considerazione dall’amministrazione, contestando innanzitutto il fatto che
siano esigibili dall’assicurato le attività del settore secondario e terziario
indicate dal consulente IP come adeguate allo stato di salute dell’interessato.
Richiedendo una presenza continua sul posto di lavoro, senza la possibilità di
cambiare la postura, a mente della patrocinatrice questi impieghi non possono
quindi essere considerati rispettosi dei limiti funzionali dell’assicurato.
Secondo
l’avv. RA 1, le uniche attività lavorative adeguate alle condizioni di salute
dell’interessato sono “quelle che gli permettono di organizzarsi e di gestirsi
autonomamente nello svolgimento del lavoro. Egli non è infatti in grado di
garantire un pieno rendimento professionale oltre le 2-3 ore giornaliere”.
Pertanto,
a mente della patrocinatrice, va considerata adeguata l’occupazione, nella
misura del 15% circa, reperita dall’assicurato alle dipendenze del __________
in qualità di __________ per le professioni di montatore di impianti sanitari e
di riscaldamenti, a partire dal 1° settembre 2008 e per la durata di quattro
anni.
In tale
attività, secondo la patrocinatrice, l’assicurato è in grado di sfruttare al
meglio la sua capacità lavorativa residua. Di conseguenza, “il reddito teorico
da invalido del signor RI 1 non può quindi essere determinato sulla scorta dei
dati forniti dalle statistiche salariali, ma deve in primo luogo avvenire sulla
base della situazione professionale e salariale concreta dell’interessato. Ritenuto
pertanto che, al massimo delle sue capacità, il ricorrente è stato in grado di
conseguire nel corso del mese di febbraio del corrente anno un reddito di circa
fr. 2'100 ed in considerazione altresì degli stipendi offertigli per lo
svolgimento di altre attività lavorative, il reddito teorico da invalido non
può essere valutato in oltre fr. 25’000 annui”.
Sempre
secondo l’avv. RA 1, dal raffronto fra il reddito da valido di fr. 113'000 e
quello da invalido di fr. 25'000, emerge un grado di invalidità del 78%, che dà
diritto ad una rendita intera di invalidità (I).
1.4. Con la
risposta di causa, l’Ufficio AI - dopo avere ribadito la correttezza del
raffronto dei redditi operato dall’amministrazione - ha confermato la propria
decisione, chiedendo la reiezione del ricorso (VI).
1.5. In data 13
ottobre 2008, l’UAI, a conferma della risposta di causa dell’8 ottobre 2008, ha trasmesso al TCA copia delle
annotazioni del SMR, datate 8 ottobre 2008 (VIII + 1).
1.6. Con scritto
del 17 ottobre 2008, la patrocinatrice dell’assicurato ha comunicato di non
avere ulteriori mezzi di prova da produrre, chiedendo che venga effettuata una
nuova valutazione medico-specialistica (X).
Questo scritto
è stato trasmesso all’UAI (XI), per conoscenza.
1.7. In data 31
ottobre 2008 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA copia della lettera ricevuta
dall’assicurato a conferma del rapporto di impiego con il __________ per il
quadriennio 2008-2012 (XII + bis).
Questi documenti sono stati trasmessa all’UAI
(XIII), con la facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte.
1.8. In data 1°
dicembre 2008 il segretario assessore della Pretura di __________, alla luce
della dichiarazione di consenso al richiamo dell’incarto fornita dallo stesso
assicurato, ha chiesto al TCA di ricevere in visione l’incarto AI, al fine di
poter completare la documentazione agli atti con i documenti emanati dopo il 28
marzo 2008 (XIV + bis).
Il TCA,
dopo avere ricevuto il consenso anche dell’UAI (XVI), ha trasmesso l’incarto AI
alla Pretura di __________ (XVII), che a sua volta lo ha reso al Tribunale in
data 9 dicembre 2008 (XVIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione l’Ufficio AI, in sede di revisione, dopo
avere momentaneamente attribuito all’interessato una rendita intera dal 1°
dicembre 2005 al 30 aprile 2007, l’ha ridotta dapprima a tre quarti e poi, dal
1° settembre 2008, ad una mezza rendita di invalidità o se invece, come chiede
l'assicurato, egli ha il diritto ad una rendita intera di invalidità anche dopo
il 30 aprile 2007.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita
se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno
al 40%.
Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore
dal 1° gennaio 2008.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori
estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le
attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF
107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività
ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale
dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128
V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della
decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che
l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una
prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto
non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di
riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore
raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Va poi ricordato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti
particolarmente difficile, la graduazione dell’invalidità può avvenire
ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti
un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.
Capita in particolare nel
caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da
porre a confronto sia escluso (STFA del 24 maggio 2006, I 782/03; DTF 128 V 29;
Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b;
RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97
V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales
en Suisse, Losanna 1995, p. 456).
L’invalidità
è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione
concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata
considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento
sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto
invalido (DTF 105 V 151).
In tal
caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza
del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i
quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122
consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo
consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente
sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale
raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, e solo successivamente si
accertano le ripercussioni di tale impedimento sulla capacità di guadagno
(metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V
138). Una determinata limitazione della capacità
produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita
di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).
Se si
volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato
ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo
cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in
base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2;
VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA
inedite del 27 agosto 2004 in
re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).
Secondo
giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone
con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno
dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in
maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).
Nel
caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha
precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e quello
conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che
riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi
fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione
congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni
sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.
Di conseguenza il TFA ha
stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire
in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b;
DTF 104 V 137 consid. 2c).
2.4. Per quanto
attiene l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico
e, quindi, la determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA
e quanto già esposto ai consid. 2.2. e 2.3. che precedono, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle
assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico
e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).
Fatti
I
dati economici risultano pertanto determinanti.
Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando,
della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro.
Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita
l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in
particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la
sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
D’altro
canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle
informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività
lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op.
cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung,
Friborgo 1995, p. 201).
In
particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo
ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che
l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello
risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da
invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio
dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare
inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute
sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).
In ogni
modo, ai fini dell'accertamento
dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi
fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti
di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità
professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto
teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un
assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di
trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del
TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito
da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza
preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del
diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio
2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con
riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere
fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che
l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze
professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato
avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi
ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96
V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid.
3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla
salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta
di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente
all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).
Per quel
che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve
tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del
genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione economica
e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità.
In mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di
aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC
1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato
direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti
i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività
personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal
capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di famigliari
(RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination
von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare
sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI)
edita dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo
anche STCA del 29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre 2003,
inc. 32.2003.15).
Per quel
che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in
particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una
attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a
quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato
dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di
statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e
categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle
circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).
2.5. Il
TFA ha già avuto modo di affermare l’ammissibilità di principio di un raffronto
tra redditi da attività indipendente con redditi da dipendente (STFA I 543/03
del 27 agosto 2004).
Tale
modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili
dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata).
Inoltre
alla luce del principio generale applicabile
anche nel diritto delle assicurazioni sociali, per il quale all'assicurato
incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V
278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile
per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua
"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28
consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip
im schweizerischen Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).
In
talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato
indipendente di intraprendere un’attività dipendente.
Questo
avviene allorché egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità
lavorativa e quando tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età,
della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia
dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale - sia
ragionevolmente esigibile. Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di
professione va ammessa e il libero professionista può essere trattato, ai fini
della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla
propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del
22 ottobre 2001 in re W., I
224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate
quelle entrate che egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa
dipendente adeguata al danno alla salute.
Ad
esempio l’Alta Corte ha ritenuto esigibile un cambiamento di professione da
agricoltore indipendente in un’attività dipendente adeguata (ZAK 1983 pag. 256;
STFA I 38/06 del 7 giugno 2006, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza).
Vedi anche STFA I 761/04 del 14 giugno 2005, dove il TFA ha confermato
l’esigibilità di un cambiamento professionale da custode indipendente di
diversi immobili.
Nella
STFA I 782/03 del 24 maggio 2006, pubblicata in RtiD II-2006, pag. 214, il
reddito ipotetico senza il danno alla salute conseguibile da un’assicurata di
professione parrucchiera con attività lucrativa indipendente, che quando è
rimasta vittima di due incidenti della circolazione aveva avviato da poco il
proprio esercizio, non poteva essere determinato fondandosi sull’evoluzione
che l’azienda avrebbe avuto se non fosse subentrata l’invalidità, in quanto i
dati contabili a disposizione erano pochi e inattendibili. Pertanto, esso è
stato correttamente accertato sulla base di un esame comparativo dei redditi
conseguiti da aziende simili nella regione. Il reddito da invalida è poi stato
ottenuto facendo capo alla situazione salariale concreta dell’assicurata quale
assistente di cura. Siccome i due redditi di riferimento sono stati determinati
in maniera attendibile secondo il metodo ordinario, l’invalidità
dell’assicurata non doveva essere stabilita secondo il metodo straordinario.
Per altri casi analoghi a
quelli appena esposti in cui, invece del metodo straordinario, è stato
applicato il normale confronto dei redditi utilizzando i dati statistici ed
esigendo dall'assicurato il passaggio ad un'attività dipendente cfr. STF
9C_335/2007 e STF 9C_13/2007.
2.6. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.
1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato
stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno
per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti
che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della
grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di
revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o
d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine,
prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi
invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o
perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel
capoverso 3.
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener
conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso
perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994
nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che
le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una
modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a;
STFA 29 aprile 1991 in causa
G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 133 V 108, 125
V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30;
Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità
(o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI
stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno
del secondo mese che segue la notifica della decisione.
2.7. Nel caso
concreto risulta dagli atti di causa che, nell’ambito della richiesta di
prestazioni del 3 luglio 2003 (doc. 5/1-7), l’Ufficio AI aveva affidato al dr. __________,
spec. FMH in medicina interna / malattie reumatiche, il mandato di esperire una
perizia specialistica. Nel rapporto peritale del 23 febbraio 2004, il dr. __________,
aveva posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “1.
persistenti dolori e disestesie all’avambraccio ed alla mano sinistra su stato
dopo intervento di decompressione del nervo mediano il 19 novembre 2001 (fecit
dr. __________); sviluppo di una reazione algodistrofica locale con irritazione
del nervo ulnare; neurinoma cicatriziale; stato dopo revisione del primo
intervento il 29 novembre 2002 (fecit dr. __________); 2. leggera sindrome del
tunnel carpale a destra”, mentre, quali diagnosi senza ripercussioni sulla
capacità lavorativa, quelle di “obesità (BMI 33); leggera sindrome cervico- e
lombo-vertebrale cronico-recidivante, attualmente asintomatica su discrete
alterazioni degenerative (vedi referto MRI della colonan cervicale del febbraio
1998); allergia ai latticini; ipertensione arteriosa trattata; abuso nicotinico
cronico” (doc. 20/6+7). Tenuto conto di questi disturbi, il dr. __________ aveva
considerato l’assicurato inabile al lavoro al 75% nella sua precedente attività
di carpentiere (posa di impianti sanitari e/o riscaldamenti, revisione e
pulizia cisterne), precisando che “essendo lui titolare della ditta, può evidentemente
svolgere tutte le altre mansioni amministrative, nonché mantenere i contatti
con i clienti. Per questa parte del suo lavoro egli presenta solo una minima
limitazione della capacità lavorativa, non maggiore del 25%”. Il dr. __________
aveva tuttavia aggiunto che “per un lavoro puramente d’ufficio, che
richiederebbe di lavorare a lungo alla tastiera di un PC, vi sarebbe però una
limitazione maggiore, valutabile a circa il 50%, poiché egli non è in grado di
scrivere a lungo a causa dei problemi alle due mani” (doc. 20-8).
Lo
specialista aveva indicato che queste limitazioni della capacità lavorativa
sussistevano dal mese di febbraio 2003 (momento a partire dal quale
l’interessato ha ripreso la sua attività al 25%), mentre in precedenza, dal
mese di novembre 2001 al mese di febbraio 2003, egli andava considerato
totalmente inabile al lavoro (doc. 20-9).
Il dr. __________
aveva infine ritenuto opportuna una rivalutazione dell’incapacità lavorativa
dell’interessato a distanza di circa due anni (doc. 20-10).
Sulla base di queste conclusioni del dr. __________,
dopo avere esperito un’inchiesta economica per gli indipendenti, l’Ufficio AI
aveva attribuito una rendita intera di invalidità dal 1° novembre 2002 al 31
maggio 2003, per un grado di invalidità del 100% e, dal 1° giugno 2003 fino al
31 dicembre 2003, per un grado di invalidità del 68% e, poi, vista la modifica
della legge che ha introdotto i ¾ di rendita a partire dal 1° gennaio 2004
(cfr. consid. 2.2.) tre quarti di rendita, sempre per un grado di invalidità
del 68%, a partire dal 1° gennaio 2004 (cfr. doc. 34 e 35).
2.8. Al
considerando precedente sono state esposte le circostanze che giustificarono, all’epoca,
l’assegnazione all’assicurato, dal 1° gennaio 2004, di tre quarti di rendita di
invalidità, per un grado di invalidità del 68% (decisione del 12 agosto 2004,
cresciuta incontestata in giudicato).
In tale
contesto, va rilevato che il TCA deve situarsi al mese di agosto 2008 (momento
in cui è stata emanata la decisione impugnata) e valutare se, nel frattempo
(dal 12 agosto 2004 al 14 agosto 2008), le condizioni di salute dell’assicurato
sono dapprima peggiorate in modo da giustificare l’aumento, temporaneo, del
diritto ad una rendita intera dal 1° dicembre 2005 al 30 aprile 2007, ma poi migliorate
al punto da giustificare l’attribuzione di soltanto una mezza rendita di
invalidità dal
1°
settembre 2008 (cfr. doc. A) o se vi è stato, al contrario, un peggioramento
delle stesse con incidenza sull'entità della rendita a lui attribuita.
2.9. Secondo la
giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF
133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza
di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere
notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova
domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame
materiale del diritto alla rendita.
Nel caso
concreto si tratta quindi della decisione del 12 agosto 2004.
Questa
decisione è stata presa fondandosi, per quanto riguarda l’aspetto medico, sulla
perizia del dr. __________, ritenuta affidabile dal dr. __________ del SMR (doc.
22-1).
Si tratta
quindi di verificare se, da allora, è intervenuto un importante cambiamento.
2.10. Nell’ambito
della revisione del giugno 2006, l’assicurato è stato sottoposto ad un nuovo
esame peritale, affidato ancora una volta al dr. __________.
Nel suo
referto peritale dell’8 gennaio 2007, il dr. __________ ha posto le diagnosi
con influsso sulla capacità lavorativa di “1. persistenti dolori e limitazione
funzionale della caviglia destra su frattura complessa del pilon tibiale e del
perone il 29 luglio 2005; osteosintesi con placche e viti il 29 luglio 2005
(fecit dr. __________); AMO della placca al perone il 10 marzo 2006; AMO della
placca e delle viti al pilon tibiale il 1° settembre 2006; formazione di una
grave artrosi post-traumatica all’articolazione tibio-tarsica; 2. leggeri
residui dolori al polso sinistro su stato dopo intervento di decompressione del
nervo mediano il 19 novembre 2001; conseguente reazione algodistrofica locale; neurinoma
cicatriziale; revisione del primo intervento il 29 novembre 2002”, mentre, quali diagnosi senza
ripercussioni sulla capacità lavorativa, quelle di “1. leggera sindrome
cervico- e lombo-vertebrale cronico-recidivante, attualmente asintomatica su
discrete alterazioni degenerative (vedi referto MRI della colonan cervicale del
febbraio 1998); stato dopo intervento artroscopico alla spalla sinistra il 21
aprile 2005 (borsoscopia, débridement e decompressione sottoscromiale), spalla
attualmente asintomatica; 3. obesità (BMI 33.5); 4. ipertensione arteriosa
trattata (al momento in modo non del tutto soddisfacente); 5. abuso nicotinico
cronico; 6. allergia ai latticini” (doc. 58/6).
Il dr. __________
ha evidenziato che, rispetto al suo precedente rapporto peritale del febbraio
2004, l’assicurato è solo minimamente disturbato dai dolori alla mano
sinistra, mentre, al contrario, il problema principale è costituito ora dagli
esiti del grave infortunio al piede destro occorsogli in data 29 luglio 2005,
allorquando si è verificata una frattura complessa del pilon tibiale e del
malleolo laterale, seguita poi da una grave artrosi post-traumatica dell’articolazione
tibio-tarsica.
In
considerazione dei persistenti problemi alla caviglia destra, a mente del dr. __________,
l’assicurato deve essere considerato inabile al lavoro al 100% dal 29 luglio
2005 (giorno dell’infortunio) e poi, a partire da gennaio 2007, inabile al
lavoro al 70% nella sua precedente attività di carpentiere e in qualsiasi tipo
di lavoro da svolgere in cantiere, viste le sue limitazioni funzionali nel
camminare su terreni sconnessi, salire e scendere da scale o muretti (doc. 58-9,
il corsivo è della redattrice).
Il dr. __________ ha invece ritenuto l’assicurato
ancora abile al lavoro in attività lavorative medio-leggere, che gli permettano
di cambiare frequentemente di posizione, che non lo costringano a restare a
lungo in piedi e che assolutamente non necessitino di camminare su un terreno
sconnesso. In questo genere di occupazioni, l’assicurato presenta, a mente
dello specialista, solo una lieve limitazione della capacità lavorativa,
valutabile attorno ad un 20% (doc. 58-9).
Il dr. __________ ha concluso che “a mio parere,
egli dovrebbe essere reinserito nella SA, ora guidata dalla sorella, con però
solo determinate mansioni organizzative, svolgendo principalmente lavori
amministrativi in ufficio. Non credo infatti che vi sia da parte sua un vero e
proprio interesse ad intraprendere una nuova attività lavorativa” (doc. 58-10).
Nelle sue annotazioni del 21 settembre 2007, il
dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina interna (sul diritto per gli
assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008
IV Nr. 13), ha osservato:
"
Dalla perizia reumatologica dr. __________
1.2007 che reputo ben redatta sia nella valutazione clinica che delle
esigibilità residuali lo stato si può definire come stabilizzato.
Nella sua inergonomica attività di tipo pesante
IL 70% a carattere definitivo;
in attività adeguate e leggere (vedi perizia) IL
20%.
Dal punto di vista medico non si esclude che a
primavera 2008 si procederà con nuovo intervento chirurgico di artrodesi
definitiva: ricordo che tale intervento è da effettuarsi allo scopo terapeutico
antalgico e non è da aspettarsi che vi sarà un miglioramento clinico tale da
migliorare le esigibilità lavorative drasticamente.
Ulteriori accertamenti attualmente a livello
medico non sono necessari ai fini assicurativi." (Doc. 87-1)
In sede ricorsuale la patrocinatrice
dell’interessato ha contestato che possano essere considerate esigibili le
attività indicate dall’amministrazione, sulla base di quanto stabilito dal dr. __________
nella sua perizia specialistica, senza tuttavia produrre nuovi referti medici a
comprova di quanto asserito.
In corso di causa, l’UAI ha trasmesso al TCA la
seguente annotazione dell’8 ottobre 2008 del dr. __________, spec. FMH in
medicina generale, del seguente tenore:
"
L’impedimento del 20% massimo valutato nella
perizia del dr. __________ dell’8 gennaio 2007 è da intendersi quale rendimento
ridotto in attività adatta (velocità esecutiva ridotta).” (Doc. VIII/1)
2.11. Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C
13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare
l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid.
4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2
pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag.
314; 105 V 156 consid. 1
pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle
indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano
concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in
fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la
Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto
2006 concernente un caso di assicurazione
per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione
per l'invalidità, sottolineando
che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per
principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione
l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur
probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF
125 V 351 consid. 3a p. 352)
qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il
convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence
entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV
Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]),
on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou
le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.12. Nel caso di
specie, questo Tribunale, viste le risultanze mediche sopra esposte (consid. 2.7.-2.10.)
e richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti
medici (consid. 2.11.), non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione
peritale effettuata dal dr. __________ - da considerare dettagliata,
approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra
ricordati - motivo per il quale occorre ritenere che, a ragione, l’Ufficio AI
ha ritenuto l’interessato, inabile al lavoro al 100% dal mese di luglio 2005 e
poi, dal mese di gennaio 2007, abile all’80% in attività adeguate, rispettose
dei suoi limiti funzionali.
Nel suo
referto peritale dell’8 gennaio 2007, infatti, il dr. __________, poste le
diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “1. persistenti dolori e
limitazione funzionale della caviglia destra su frattura complessa del pilon
tibiale e del perone il 29 luglio 2005; osteosintesi con placche e viti il 29
luglio 2005 (fecit dr. __________); AMO della placca al perone il 10 marzo
2006; AMO della placca e delle viti al pilon tibiale il 1° settembre 2006;
formazione di una grave artrosi post-traumatica all’articolazione
tibio-tarsica; 2. leggeri residui dolori al polso sinistro su stato dopo
intervento di decompressione del nervo mediano il 19 novembre 2001; conseguente
reazione algodistrofica locale; neurinoma cicatriziale; revisione del primo
intervento il 29 novembre 2002”,
ha considerato l’assicurato inabile al 100%, visto l’infortunio al piede
destro, a partire dal mese di luglio 2005, mentre, a decorrere dal mese di
gennaio 2007, lo ha ritenuto inabile al lavoro al 70% nella sua precedente
attività di carpentiere e in tutte le attività da svolgere sui cantieri, ma
abile all’80% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali di
natura reumatologica (doc. 58-9).
Questa
conclusione specialistica, che del resto non è stata contestata attraverso dei
referti medico-specialistici attestanti delle patologie reumatologiche maggiormente
invalidanti, può essere fatta propria dal TCA.
Va qui
ricordato che se, da una parte, la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Del resto, le conclusioni del dr. __________
riguardo alla possibilità per l’assicurato di svolgere attività adatte alle sue
condizioni di salute sono state confermate anche dal dr. __________, Leiter
Fusschirurgie e dal dr. __________, Assistenzarzt dell’Uniklinik __________ di __________,
nella perizia del 21 febbraio 2007, eseguita per conto dell’assicuratore
infortuni. In tale referto, gli specialisti hanno in particolare concluso che:
"
(...)
Der Explorand ist in einem den Fuss stark
belastenden Beruf, wie z.B. als Sanitärmonteur,
dauernd zu 100 % arbeitsunfähig.
Es sollte eine Umschulung angestrebt werden auf
eine den Fuss weniger belastende Tätigkeit. Diese sollte möglichst sitzend
sein mit der Möglichkeit von gelegentlichen Positionswechseln und auch
Kurzdauernden stehenden Arbeitsphasen. Bezüglich Arbeiten in Bauch- oder
Brusthöhe oder über Kopf ist der Explorand nicht eingeschränkt. Ebenso sollten
Lärmexpositionen kein Problem sein. Zudem bestehen keine Allergien, welche eine
diesbezügliche Belastung verunmöglichen würden.
In einer angepassten Tätigkeit sollte der
Explorand wieder vollständig in den Arbeitsprozess eingegliedert werden
können.
Bezüglich ausgeprägt feinmotorischen Arbeiten ist
der Explorand aufgrund der verminderten Sensibilität im Medianusgebiet der
linken Hand leicht beeinträchtigt. Diesem Umstand sollte bei einer Umschulung
allenfalls Rechnung getragen werden. (...)"
(Doc. 64-9)
Va inoltre rilevato che, nello scritto del 10 giugno 2008
indirizzato al dr. __________, il dr. __________, Leitender Arzt Zentrum für
Fusschirurgie della __________ di __________, ha riscontrato una situazione
clinica e radiologica stazionaria, osservando:
"
(...)
Zwischenanamnese:
Considerandi
2.
½ Jahre nach Pilon-tibiale-Fraktur. Zustand
nach Metallentfernung. In der Zwischenzeit mehrmalige Steroidinfiltrationen,
welche jeweils nur kurzfristig helfen. Der Patient leidet täglich unter
Schmerzen, ca. 7-8 auf der visuellen Analogskala. Regelmässig Voltaren. Der
Patient arbeitet als selbständiger Heizungs- und Sanitärinstallateur. Im Moment
sind offenbar Anstrengungen bezüglich einer Umschulung im Gange.
Befunde:
Diese sind weitgehend unverändert im Vergleich
zur Voruntersuchung mit mässigem Schonhinken. Unverändert gutem
Rückfussalignement. Das Gelenk ist reizlos, etwas adhärente Weichteile mit
reizlosem Narben. Flexion/Extension 20/0/10. Gute Stabilität. Subtalar noch
sehr schön erhaltene Beweglichkeit.
Die CT-Untersuchung vom 28.03.2008 zeigt im
Vergleich zur Voruntersuchung praktisch stationäre Verhältnisse für die
Gelenksituation im Bereich der distalen Tibia mit deutlichen Ussuren, zum Teil
zystischen Veränderungen. Eine kleine Zyste findet sich auch im Corpus tali,
die Gelenkfläche hier ist jedoch sehr schön erhalten.
Beurteilung und Procedere:
Herr RI 1 leidet eine er posttraumatischen
Arthrose des oberen Sprunggelenkes rechts.
Klinisch und auch radiologisch ist die
Gelanksarchitektur und die Funktion noch erstaunlich gut erhalten. Indikation
für ein operatives Vorgehen kann meines Erachtens streng abhängig vom
Leidensruck gestellt werden. Auf Grund der noch sehr schön erhaltenen
Gelenksitaution würde ich zum arthroplastischen Ersatz raten.
Ich habe die mit dem Patienten nochmals
ausführlich besprochen. Herr RI 1 wird sich die Sache nochmals überlegen. Der Entscheid
zum Eingriff würde abhängig vom der Einschränkung der Lebensqualität stellen.
Falls sich der Patient zum Eingriff entschliessen, dürfte er sich direkt wieder
bei uns melden. Ansonsten würde ich vorschlagen, eine radiologische
Verlaufskontrolle jährlich durchzuführen, um die Beurteilung der Gelenks- und
Knochensituation regelmässig vornehmen zu können."
(Doc. 118-2+3)
Si
ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V
140.
e 129 V 4).
Pertanto,
sulla base delle affidabili e concludenti risultanze mediche peritali, è da ritenere dimostrato, con il
grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115
V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.
2b), che l'assicurato, a partire dal 29 luglio 2005, è
stato inabile al lavoro al 100%, a seguito dell’infortunio alla caviglia,
mentre, a partire dal mese di gennaio 2007, è da considerare inabile al lavoro
al 70% nella sua precedente attività di carpentiere, ma abile al lavoro all’80%
in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.
2.13
Sul mercato
generale del lavoro esistono delle attività, essenzialmente di controllo e di
sorveglianza, che l’interessato, malgrado il danno alla salute, sarebbe in
grado di esercitare all’80%.
Per
costante giurisprudenza la questione relativa alle attività professionali
concretamente realizzabili è di competenza del consulente in integrazione
professionale (cfr. STF 9C
13/2007 del 31 marzo 2008 citata al consid. 2.11.).
Ora, nel caso concreto, il consulente IP, nel suo
rapporto del 27 settembre 2007, ha indicato, quali attività esigibili, nel rispetto delle limitazioni
mediche, attività semplici e ripetitive, sia nel settore secondario (quali
quelle di operaio generico nell’industria farmaceutica, alimentare, meccanica
con mansioni d’assemblaggio, produzione, stampa, rifinitura,
controllo/sorveglianza del funzionamento e della qualità … di piccoli elementi
e con la possibilità di modificare il piano di lavoro per consentire il
cambiamento della postura al bisogno), che in quello terziario (come ad esempio
quelle di venditore/cassiere non qualificato, aiuto-ufficio, rappresentante per
aziende venditrici di impianti sanitari, …) (doc. 89-2).
La patrocinatrice dell’interessato ha contestato
l’esigibilità delle professioni indicate dal consulente, osservando che “si
tratta di attività che richiedono la presenza continua del lavoratore sul posto
di lavoro, senza permettere cambiamenti di postura e di piano di lavoro
(operaio generico nell’industria farmaceutica, alimentare, meccanica con
mansioni di assemblaggio, produzione, stampa, controllo/sorveglianza del
funzionamento e della qualità, venditore/cassiere, aiuto-ufficio,
rappresentante per aziende venditrici di impianti sanitari), rispettivamente il
mantenimento della posizione eretta o seduta per lungo tempo ed il sollevamento
di pesi (operaio generico nell’industria meccanica con mansioni di
assemblaggio, stampa, produzione, rifinitura, venditore/cassiere)” (doc. I).
Secondo
l’avv. RA 1, le uniche attività lavorative adeguate alle condizioni di salute
dell’interessato sono “quelle che gli permettono di organizzarsi e di gestirsi
autonomamente nello svolgimento del lavoro. Egli non è infatti in grado di
garantire un pieno rendimento professionale oltre le 2-3 ore giornaliere” (doc.
I).
Al riguardo, il TCA sottolinea innanzitutto che
la censura ricorsuale relativa alla presunta capacità lavorativa
dell’interessato limitata a 2-3 ore giornaliere non può essere considerata
corretta, alla luce di quanto accertato in sede peritale dal dr. __________. Lo
specialista, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.12.), ha infatti
stabilito, dopo un accurato esame peritale dell’interessato, che lo stesso, dal
mese di gennaio 2007, è da considerare ancora abile al lavoro all’80% in
attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.
Quanto alla critica della
patrocinatrice circa l’inesigibilità delle attività indicate dal consulente
incaricato come adatte alle condizioni di salute dell’interessato, dato che richiedono una presenza continua sul posto di lavoro, senza la
possibilità di cambiare la postura, questo Tribunale ritiene, al contrario, che
all’assicurato può essere ragionevolmente chiesto di sfruttare la sua residua
capacità lavorativa in quei settori d’attività
accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive.
Contrariamente a quanto esposto dalla
patrocinatrice dell’interessato, queste attività sono senz’altro esigibili, in
quanto rispettose dei limiti funzionali dell’interessato e compatibili con le
sue patologie fisiche, come espressamente indicato dal dr. __________, nel suo
rapporto peritale dell’8 ottobre 2008, in cui ha osservato che sono
esigibili attività medio-leggere, che gli permettano di cambiare frequentemente
di posizione, che non lo costringano a rimanere a lungo in piedi e che
assolutamente non richiedano di dover camminare su un terreno sconnesso (cfr.
doc. 59-9).
Va qui rilevato che
specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di
servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza – fisicamente
assai leggere – che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e
che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi
(per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo
ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura.
Alla luce di queste considerazioni, non possono
quindi essere accolte le critiche formulate dalla patrocinatrice dell’assicurato
e le attività indicate dal consulente IP devono quindi essere considerate
esigibili, in quanto rispettose dei limiti funzionali dell’interessato,
ritenuto inoltre che all'assicurato incombe l’obbligo di intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117
V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una
nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze
ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).
Al
riguardo, è utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se
è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione
rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti
sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera
attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in
particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale
e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e
sorveglianza (cfr. DTF 119 V 347; VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25
febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).
Il
Tribunale federale ha nuovamente avuto occasione di ribadire la sua
giurisprudenza nella STF 8C
399/2007 del 23 aprile 2008, con la quale ha confermato la STCA 35.2007.42 del
21.
giugno 2007, osservando:
"
8.2
Come rettamente rilevato dal Presidente del
Tribunale cantonale, tuttavia, la questione se la capacità lavorativa in
posizione prevalentemente eretta risulta effettivamente ridotta non va risolta
in questa sede. In effetti in considerazione dell'ampio ventaglio di attività
semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi (cfr.
ISS, livello di esigenze 4, tabella TA1) - un numero significativo di queste
attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la posizione e
sono pertanto adatte al danno alla salute presentato dall'assicurato (v. per
analogia la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 324/00 del 5
giugno 2001, consid. 2b) - la Corte ha già ripetutamente statuito, in casi con
limitazioni funzionali analoghe, che esiste un mercato del lavoro sufficiente
in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non
pubblicato della sentenza DTF
119.
V 347; VSI 1998 pag. 296
consid. 3b; si veda anche la sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta segnatamente
del mercato occupazionale per personale non qualificato o semi qualificato (RCC
1989.
pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni,
in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di
sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il
cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2; cfr. inoltre
la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio
2003, consid. 4.7).”
2.14
Essendo quindi esigibile che l’assicurato, a partire dal mese di
gennaio 2007, sfrutti la sua residua capacità lavorativa, dell’80%, in attività
adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un
concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249
consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le
conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
Nel caso
di specie, l’amministrazione ha valutato il grado di invalidità dell’assicurato
applicando il metodo ordinario del raffronto dei redditi.
Il TCA,
richiamata la giurisprudenza federale esposta al consid. 2.4, ritiene corretto
l’agire dell’amministrazione, essendo ragionevolmente esigibile che
l’assicurato, nato nel 1965, sfrutti la propria capacità lavorativa residua in
un’attività lavorativa dipendente. Del resto, va rilevato che da fine 2007 egli
non è più proprietario della ditta (cfr. doc. 95-1), ma è stato assunto dal __________,
a tempo parziale, quale __________ per le professioni di montatore di impianti
sanitari e di riscaldamenti per l’anno scolastico 2007/2008 (cfr. risoluzione
del 5 dicembre 2007 del __________, doc. 100-9) e, poi, per gli anni scolastici
dal 2008/2009 al 2011/2012 (cfr. comunicazione del 28 ottobre 2008 della
Sezione amministrativa del __________, doc. XII/bis).
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I
600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV
Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in
SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;
cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),
per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2007 (visto che il
miglioramento dello stato di salute risale al mese di gennaio 2007).
L’amministrazione
ha eseguito il raffronto dei redditi con riferimento all’anno 2006, motivo per
il quale il reddito da valido e quello da invalido sono da aggiornare al 2007.
2.15
Per quel che
concerne il reddito da valido, l’UAI ha quantificato il reddito
che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano nel 2006 in fr. 95’588.-, aggiornando il dato
fiscale di fr. 87'600 conseguito nel 2000, prima dell’insorgenza del danno alla
salute (cfr. doc. 105-1).
La
patrocinatrice dell’interessato ha contestato il reddito da valido di fr.
87'600 considerato dall’amministrazione, rilevando che “il reddito imponibile
di fr. 80'000 preso in considerazione dall’Ufficio AI per il biennio 2000-2001
era stato conseguito dal ricorrente nel corso del 2001 sull’arco di 11
mensilità (fino al 19 novembre 2001), ritenuto che successivamente egli si era
ritrovato totalmente inabile al lavoro a seguito della problematica alla mano
sinistra. Nel caso in cui avesse potuto lavorare durante l’intero anno 2001, il
signor RI 1 avrebbe pertanto conseguito, di tutta evidenza, un reddito di circa
fr. 87'272, contributi AVS/AI/IPG esclusi” (doc. I). La patrocinatrice ha
quindi indicato che nel 2003 e 2004 l’assicurato avrebbe potuto conseguire un
reddito imponibile di “fr. 93'750 annui, pari a circa fr. 102'650 con i
contributi AVS/AI/IPG (9.5%). Aggiornando tale importo al 2008, non vi è chi
non veda come il reddito annuale che il ricorrente sarebbe in grado di
conseguire attualmente, in caso di capacità lavorativa completa, si aggirerebbe
intorno a fr. 113'000 almeno” (doc. I). Quanto invece all’osservazione
dell’amministrazione in merito al fatto che negli anni precedenti al 2001 i
redditi fiscali dell’assicurato erano ancora inferiori rispetto al 2000-2001,
l’avv. RA 1 ha sottolineato che “in quegli anni il reddito del ricorrente,
appena divenuto indipendente (fine 1998) doveva ancora assestarsi. Indubbio
appare invece il trend in ascesa degli anni successivi” (doc. I).
Nella
risposta di causa l’UAI ha correttamente indicato che l’importo di fr. 113'000
indicato dalla patrocinatrice quale reddito da valido non può essere utilizzato
per il calcolo, dato che “il reddito da valido è il reddito che l’assicurato
avrebbe conseguito in assenza del danno alla salute, con riferimento quindi
alla situazione precedente l’insorgere del danno alla salute, quindi
precedentemente al 2001, come correttamente considerato nella decisione
impugnata” (doc. VI). Il TCA può fare proprie queste considerazioni
dell’amministrazione.
La critica della patrocinatrice riguardo alla non
rappresentatività dei redditi percepiti negli anni precedenti al 2001, in quanto l’assicurato ha iniziato la
sua attività indipendente nel 1998, non può essere fatta propria dal TCA, per i
motivi seguenti.
Se da una parte è vero che, generalmente,
nei primissimi anni d’avviamento di un’attività indipendente gli utili sono
bassi e non consentono di procedere ad una proiezione economica affidabile
(cfr. ad esempio STCA 27 ottobre 2003 nella causa C., inc. 32.03.15, confermata
dal TFA con STFA 24 maggio 2006 nella causa C., I 782/03; STCA 3 settembre 2004
nella causa L., inc. 32.04.27), d’altra parte occorre tuttavia sottolineare
che, come emerge dall’inchiesta economica per gli indipendenti effettuata in
data 7 giugno 2004 (cfr. doc. 25-1), l’assicurato ha rilevato l’azienda di
famiglia del padre, che quindi era già avviata. Dal rapporto del 14 giugno 2004
del funzionario incaricato, infatti, emerge che l’interessato “ha esercitato
l’attività lavorativa nell’azienda paterna, La __________, sino al 1998 quale
dipendente ed in seguito, ritiratosi il padre, quale indipendente, con ditta
individuale, dopo avere liquidato le pretese dei fratelli” (doc. 25-1).
Non si può quindi ritenere che i dati fiscali considerati
dall’amministrazione non siano attendibili. Del resto, la stessa
patrocinatrice, seppur effettuando degli adeguamenti “proporzionali” alla
percentuale di attività realmente svolta dall’interessato, ha determinato il
reddito da valido partendo da quanto effettivamente conseguito dall’assicurato
nel 2001 e negli anni seguenti.
Quanto
all’importo di fr. 80'000 relativo all’anno 2000 considerato dall’UAI, il TCA
rileva che, come indicato dal funzionario incaricato nello scritto del 9 aprile
2008, questo dato emerge dalla notifica di tassazione relativa del 2001-2002
(cfr. doc. 1-1), che si riferisce agli importi conseguiti nel 1999-2000 (cfr.
doc. 104-4) e quindi prima dell’insorgenza del danno alla salute (novembre
2001). Non può pertanto essere seguito il ragionamento della patrocinatrice
dell’interessato, la quale ha ritenuto che l’importo citato si riferisce ad
un’attività svolta solo durante 11 mesi (essendo il danno alla salute insorto
nel novembre 2001) e che va quindi “rapportato” ad un periodo di 12 mesi.
Il funzionario incaricato ha poi osservato che “in
merito al reddito da valido, occorrerà tener conto che il reddito, stato anno
2000, era stato imposto fiscalmente in fr. 80'000 lordi più gli oneri sociali
(tasso del 9.5% relativo ai contributi AVS/AI/IPG – totale reddito anno 2000:
fr. 87'600). Tale introito va aggiornato all’anno di calcolo della CGR, ossia
all’anno 2006, secondo l’indice di aumento pubblicato da “ La Vie Economique” (doc. 104-5).
Il TCA ritiene corrette queste considerazioni del
funzionario incaricato.
L’UAI ha quindi aggiornato il reddito di fr.
87'600 (2000) al 2006, ottenendo un reddito da valido di fr. 95'588.74 (cfr.
doc. 105-1).
Adeguando
tale importo al 2007, si ottiene un reddito da valido di fr. 97’118 (+ 1.6% per il 2007, cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari nominali, dei prezzi al
consumo e dei salari reali, 1990-2007, pubblicati sul sito dell’Ufficio
federale di statistica).
2.16
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, l’amministrazione
si è basata sui dati statistici indicati nella Tabella TA1, in riferimento ad attività semplici e ripetitive (livello di esigenza 4 sul posto di
lavoro) nel settore privato.
La
patrocinatrice dell’assicurato, dal canto suo, ha contestato il reddito da
invalido considerato dall’UAI, ritenendo che l’assicurato sfrutti al meglio la
sua capacità lavorativa residua nella sua attuale attività, a
tempo parziale (nella misura del 15% circa) di __________ per le professioni di
montatore di impianti sanitari e di riscaldamenti.
2.16.1
A tale
proposito, occorre innanzitutto ricordare che, conformemente alla
giurisprudenza federale, ribadita in una sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio
2008, il reddito da invalido è
determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato,
a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività
effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora
difettino indicazioni economiche effettive, possono essere ritenuti i dati
forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall’inchiesta svizzera
sulla struttura dei salari (ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 con
riferimenti). Nel caso di un invalido che, dopo l’insorgenza del danno alla
salute, può compiere solo lavori leggeri e non impegnativi dal punto di vista
intellettuale, il relativo reddito è di principio determinato in base alla
media del salario lordo (valore totale) conseguibile per attività semplici e
ripetitive (livello di esigenza 4 sul posto di lavoro) nel settore privato in
conformità alle tabelle A dell’ISS (sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni U 240/99 del 7 agosto 2001, consid. 3c/cc, parzialmente
pubblicata in RAMI 2001 pag. 347; cfr. pure DTF 129 V 472 consid. 4.2.1. pag.
476.
con riferimento). A questo riguardo giova rilevare che la più recente
giurisprudenza non ammette più la possibilità di fare capo ai dati statistici
regionali desumibili dalla tabella TA13, il reddito ipotetico da invalido
dovendo invece essere stabilito sulla base della tabella TA1 dell’ISS (cfr. SVR
2007.
UV no. 17 pag. 56 (U 75/03)).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il
TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con
sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in
Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in
quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006
pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta
la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il
valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è
di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
2.16.2
Il TCA,
alla luce delle conclusioni peritali del dr. __________ – il quale, come visto
in precedenza (cfr. consid. 2.12.), ha considerato l’assicurato, a partire dal
mese di gennaio 2007, ancora abile al lavoro all’80% in attività adeguate - non
può condividere il parere della patrocinatrice dell’assicurato in merito
all’ammontare del reddito da invalido. Difatti l’assicurato, svolgendo la sua
attuale attività di __________ per le professioni di montatore
di impianti sanitari e di riscaldamenti “solo” nella misura del 15%
circa, non sfrutta al meglio la sua capacità lavorativa residua, dell’80%. Il salario effettivamente percepito in questo impiego
dall’interessato, pari a fr. 25’000, non può quindi, contrariamente a quanto
preteso dalla patrocinatrice dell’assicurato, essere preso in considerazione da
questo Tribunale quale reddito da invalido.
Pertanto, il reddito da invalido da prendere in
considerazione è, come correttamente ritenuto
dall’amministrazione, quello statistico di cui alla Tabella TA1, dato globale,
in attività semplici e ripetitive.
In
applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc.
32.2007
), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato,
cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'732.
Riportato
su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in
La Vie économique, 9-2008, p. 98), esso ammonta a fr. 4'933.11 mensili
oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11 x 12).
Dopo adeguamento
all’indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2007 (cfr. tabella B 10.3,
pubblicata in La Vie économique, 9-2008, p. 99), un reddito annuo di fr.
60'226.07.
Ritenuto che, come visto in
precedenza (cfr. consid. 2.12.), da un punto di vista medico, l’assicurato può
esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute all’80%, il
reddito statistico citato va ridotto del 20% e ammonta a fr. 48’180.85 (fr. 60'226.07 ridotti del 20%).
2.17
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una
sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha
proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un
permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato
in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di
incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli
impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il
fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne
Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser
Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem
leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden
Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner
kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt
(Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]).
Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche
der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem
entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden
Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie
Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser
Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der
Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den
Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde
zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als
Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen
Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt
und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das
Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so
dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von
teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und
repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000
S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen
der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist
(vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu
berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen
Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen
gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein
Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende
Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.
2.3
hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus
des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat
jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit
einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache
Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein
kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher
liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der
Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,
was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe
Invalidenrente führt." (STFA succitata)
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht
unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.
2.5.1
hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen
kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem
Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten
Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung
getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,
il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve
essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione
sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni,
dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore
dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations
résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25
febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone
in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali
(assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro
gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le
seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui
è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà
legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in
cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02,
consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.18
In concreto,
l’UAI, sulla base di quanto indicato dal consulente IP, ha applicato al reddito
da invalido una riduzione percentuale del 10% “per motivi originati dalla
possibilità unica di svolgere attività medio leggere” (doc. A).
Dopo che in un primo momento, nel rapporto del 27
settembre 2007, il consulente IP aveva considerato adeguata una riduzione del
reddito da invalido del 20%, così calcolata: “10% per attività leggere e 10%
dovuta alla necessità di alternare la postura al bisogno e per le altre
limitazioni reumatologiche” (cfr. doc. 89-2), nel successivo rapporto dell’11
aprile 2008, il consulente ha osservato:
"
Dopo il riesame della pratica e in particolar
modo alla percentuale di riduzioni applicate al reddito da invalido in attività
adeguate, si esprime quanto segue:
- tutte
le riduzioni, escluse quelle per attività leggera e della riduzione del
rendimento medico - teorica, non sono giustificate. Infatti i motivi
dell'ulteriore riduzione del 10% sono già tenuti in considerazione nella
valutazione medico teorica;
- le
riduzioni da applicare al reddito da valido sono del 10% per attività medio -
leggera e del 20% per la riduzione del rendimento medico - teorica. (...)"
(Doc. 107-1)
Va qui
rilevato che, per costante giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla
valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80
consid. 5b/dd e 6).
Egli può
tuttavia farlo in presenza di validi motivi.
Ad
esempio, in una sentenza 8C_675/2008 del 22 ottobre 2008, il Tribunale federale
ha confermato, visti i validi motivi addotti dall’istanza cantonale, l’aumento
della percentuale di riduzione del salario statistico decisa dal primo giudice
per tenere adeguatamente conto delle circostanze specifiche del caso concreto,
osservando:
"
2.
2.1
Die Frage, ob die von der IV-Stelle
angenommene, bloss 50%ige Einschränkung der Arbeitsfähigkeit angesichts der
zahlreichen somatischen Befunde (beidseitige Knie- und Rückenbeschwerden,
dilatative Kardiomyopathie [Herzmuskelerkrankung], Amaurose links), deren
Berücksichtigung bei der Beurteilung der verbliebenen Arbeitsfähigkeit nur teilweise
gesichert ist, den konkreten Verhältnissen gerecht zu werden vermag, liess das
kantonale Gericht in seinem Entscheid vom 5. August 2008 trotz erheblichen
Zweifeln offen. Zur Zusprechung einer ganzen Invalidenrente und damit zur
Gutheissung des von ihm zu prüfenden Rechtsmittels gelangte es bereits, weil es
der Auffassung war, im Rahmen eines Einkommensvergleichs sei bei der Bestimmung
des Invalideneinkommens ein höherer als der von der Verwaltung angenommene
behinderungsbedingte Abzug von den in der LSE statistisch ausgewiesenen Löhnen
zuzubilligen. Dabei hat es in seinem Entscheid dargelegt, die IV-Stelle habe
einzig wegen dem unabdingbaren Erfordernis einer körperlich leichten,
wechselseitigen Tätigkeit einen Abzug von 15 % gewährt; wegen der vielschichtigen
Polymorbidität müsse aber mit einem weit unterdurchschnittlichen Einkommen
gerechnet werden, weshalb sich der nach der Rechtsprechung maximal zulässige
behinderungsbedingte Abzug von 25 % (BGE 126 V 75
E. 5b/cc S. 80) rechtfertige.
2.2
Die Vorinstanz hat damit entgegen der
Argumentation in der Beschwerdeschrift ihr Ermessen nicht missbraucht, sondern
sogar triftige Gründe für ihre von der Ansicht der Verwaltung abweichende
Ermessensausübung angeführt. Angesichts der dem Bundesgericht bezüglich der
Höhe eines behinderungsbedingten Abzuges zustehenden Überprüfungsbefugnis
besteht kein Anlass zu einer Korrektur des angefochtenen Entscheids.”
Nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che la riduzione del 10%
stabilita dall’UAI non sia sufficiente, per i motivi che seguono.
Il TCA
rileva innanzitutto che, nella presente fattispecie, a dipendenza del danno
alla salute, l'assicurato è stato sì giudicato in grado di esercitare
un'attività sostitutiva, ma soltanto nella misura dell’80%.
Ora, secondo
la giurisprudenza federale, non è possibile rinunciare a decurtare il reddito
statistico per il solo fatto che l’assicurato può svolgere un’attività adeguata
soltanto in misura parziale:
"
In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird richtig
festgehalten, dass einer gesundheitlich bedingten Einschränkung der
Leistungsfähigkeit grundsätzlich nicht durch einen Abzug vom Tabellenlohn im
Sinne der Rechtsprechung gemäss BGE 126 V 75 Rechnung zu tragen ist. Vielmehr
ist von einer entsprechend eingeschränkten Arbeitsfähigkeit auszugehen. Es kann
mit anderen Worten keinen Unterschied machen, im Rahmen eines Vollzeitpensums
lediglich 75 % der ohne gesundheitliche Beeinträchtigung zu erwartenden
Leistung oder bei einem Arbeitspensum von 75 % die volle Leistung zu erbringen.
Der erwähnte Abzug vom Tabellenlohn will der Erfahrungstatsache Rechnung
tragen, dass die verbliebene Arbeitsfähigkeit aus bestimmten Gründen
(persönliche, berufliche und leidensspezifische Merkmale) nur mit
unterdurchschnittlichem erwerblichem Erfolg auf dem in Betracht fallenden
(ausgeglichenen) Arbeitsmarkt verwertet werden kann (BGE 126 V 80 oben). So
kann es beispielsweise aus betriebswirtschaftlicher Sicht durchaus eine Rolle
spielen, ob bei einem entsprechend reduzierten Arbeitspensum eine volle
Leistung möglich ist, oder ob dieselbe Leistung lediglich im Rahmen eines
Vollzeitpensums erbracht werden kann und auch bei reduziertem Arbeitspensum mit
einer gewissen Leistungseinbusse zu rechnen ist.
Im Weitern kann einer erschwerten Verwertbarkeit der
trotz des Gesundheitsschadens noch zumutbaren Arbeitsfähigkeit allenfalls
dadurch Rechnung getragen werden, dass bei der Ermittlung des
Invalideneinkommens auf der Grundlage der Lohnstrukturerhebungen des
Bundesamtes für Statistik auf einen anderen als auf den durchschnittlichen Lohn
in allen Wirtschaftszweigen des privaten Sektors («Total») abgestellt wird (BGE
129.
V 483 Erw. 4.3.2; RKUV 2001 Nr. U 439 S. 347 [U 240/99]). Diese
Ausnahmeregelung kommt indessen nur zum Zuge, wenn der Verwertbarkeit der
verbliebenen Arbeitsfähigkeit derart enge Grenzen gesetzt sind, dass praktisch
alle Tätigkeiten eines bestimmten Wirtschaftszweiges ausser Betracht fallen
(RKUV 2001 Nr. U 439 S. 348 f. Erw. 3c/cc).“ (STFA del 15 marzo 2006
nella causa L., U 471/05)
Inoltre,
occorre evidenziare che in una sentenza I 793/06 del 4 ottobre 2007, pubblicata
in plädoyer 1/08 pag. 69 e seg., l’Alta Corte ha ancora avuto modo di
confermare la necessità di procedere ad una riduzione del reddito da invalido -
nel caso di specie quantificata al 10% (contrariamente a quanto ritenuto dai
primi giudici, che avevano considerato corretta una riduzione del 9%) - nel
caso in cui l’assicurato sia in grado di svolgere un’attività adeguata
unicamente a tempo parziale. Tale riduzione deve essere stabilita in maniera
precisa.
In conformità alla
giurisprudenza appena citata, potendo l’assicurato lavorare in attività
adeguate solo all’80%, a mente del TCA occorre applicare una riduzione del
reddito statistico del 5% per tener conto del fatto che lavorando a tempo
parziale l’interessato può percepire un salario inferiore rispetto ad una
persona impiegata al 100%.
Per quel che riguarda la percentuale di riduzione per gli
impedimenti alla salute, in una sentenza 8C 604/2007 del 7 aprile 2008, il
Tribunale federale, contrariamente ai primi giudici, ha ritenuto corretta la
riduzione percentuale del 10% del reddito statistico stabilita
dall’amministrazione, per tener conto unicamente delle limitazioni funzionali
derivanti dal danno alla salute di un assicurato, che da un punto di vista
medico era risultato pienamente abile al lavoro in attività adatte al suo stato
di salute. L’Alta Corte ha sottolineato che nella fattispecie in esame,
l’attribuzione di una riduzione del 15%, stabilita dai primi giudici, senza
motivazione, anziché del 10%, come operato dall’amministrazione, non era
giustificata, dato che l’età, la nazionalità, gli anni di servizio presso il
precedente datore di lavoro e il tasso di occupazione esigibile (del 100%)
dall’assicurato non costituivano degli elementi capaci di influire sul reddito
da invalido dell’interessato sul mercato del lavoro.
Anche
nella presente fattispecie, il TCA ritiene corretto applicare una riduzione del
10% per tenere conto degli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla
salute dell’interessato.
Tutto ben
considerato, quindi, conformemente alla giurisprudenza citata in precedenza, il
TCA è dell’avviso che con una riduzione globale del 15% per gli impedimenti
funzionali derivanti dal danno alla salute si tenga adeguatamente conto delle
specifiche circostanze del caso concreto.
Procedendo
quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2007, partendo da un
salario da invalido di fr. 60'226.07 e ritenuta un’esigibilità dal profilo medico dell’80%,
ammettendo la riduzione del 15%, il reddito ipotetico
dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 40'953.73 (fr. 48’180.85 - (fr. 48’180.85
x 15 : 100)).
Confrontando
ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 97’118
(consid. 2.15.), emerge un tasso d’invalidità del 57.83%, arrotondato al 58% secondo la giurisprudenza di
cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà diritto a mezza rendita di invalidità, come
stabilito dall'amministrazione.
2.19
Nella
decisione impugnata l’amministrazione ha deciso quanto segue:
"
(…)
-
rendita intera – grado del 100% - dal 1.12.2005
(art. 88a OAI / art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI – mese in cui l’amministrazione è
venuta a conoscenza dell’insorgenza del peggioramento causato dall’incidente
del mese di luglio 2005 – ma limitatamente al 30.4.2007 (art. 88a OAI – dopo
tre mesi dall’accertato miglioramento constatato in sede peritale e trascritto
con rapporto 8.1.2007);
-
riduzione dei correnti tre quarti di rendita
a mezza rendita, posto un grado di invalidità del 55%, con effetto dal primo
giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione formale (art.
88bis cpv. 2 lett. a OAI).” (Doc. A, sottolineatura della redattrice)
L’art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI prevede che se
l’assicurato ha chiesto la revisione, l’aumento della rendita avviene, al più
presto, a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata.
Nel caso di specie, l’amministrazione è venuta a
conoscenza dell’infortunio subito dall’assicurato nel mese di luglio 2005 in data 9 dicembre 2005, grazie allo
scritto dell’8 dicembre 2005 della __________ (cfr. doc. 41-1).
Pertanto, conformemente all’art. 88bis cpv. 1
lett. a OAI, è a giusta ragione che l’UAI ha aumentato il diritto a prestazioni
dell’interessato da tre quarti di rendita ad una rendita intera di invalidità a
partire dal 1° dicembre 2005.
L’amministrazione ha poi limitato il diritto
dell’assicurato a beneficiare di una rendita intera al 30 aprile 2007.
Al riguardo, il TCA sottolinea che, come indicato
dal dr. __________, nel suo referto peritale dell’8 gennaio 2007, l’assicurato,
a partire dal mese di gennaio 2007, va considerato abile al lavoro all’80% in
attività adeguate e che dal raffronto dei redditi, come visto in precedenza
(cfr. consid. 2.18.), è emerso un grado di invalidità del 58%, che dà diritto ad
una mezza rendita di invalidità.
Pertanto, stante quanto sopra esposto, questo
Tribunale non può che ritenere corretto procedere ad una riduzione delle
prestazioni, dopo la temporanea attribuzione di una rendita intera di
invalidità dal 1° dicembre 2005 a seguito del peggioramento dello stato di salute dell’interessato dovuto
all’infortunio del luglio 2005.
Queste
ultime non vanno tuttavia ridotte ad una mezza rendita dal 1° settembre 2008,
come indicato dall’UAI, bensì ad una mezza rendita, per un grado di invalidità
del 58%, a partire dal 1° ottobre 2008 (al riguardo va evidenziato che la
riduzione delle prestazioni, per un grado di invalidità del 58%, va fatto
risalire al mese di ottobre 2008, in quanto, giusta l’art. 88bis cpv. 2 OAI, la riduzione della rendita
è messa in atto, al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue
la notifica della decisione. Nel caso di specie, essendo la decisione
impugnata del 14 agosto 2008, il primo giorno del secondo mese che segue la
notifica della decisione corrisponde al 1° ottobre 2008).
Il TCA
sottolinea inoltre che, contrariamente a quanto emerge dalla motivazione della
decisione impugnata, il diritto dell’assicurato di beneficiare di una rendita
intera di invalidità non può essere limitato al 30 aprile 2007, dopodichè vi
sarebbe nuovamente diritto ai “correnti tre quarti di rendita” (cfr.
doc. A).
A mente
del TCA, la riduzione da una rendita intera a tre quarti di rendita non trova
giustificazione alcuna.
Essendo infatti l’assicurato ancora abile al
lavoro all’80%, a partire dal mese di gennaio 2007, in attività adeguate, nelle quali
subisce un’incapacità lucrativa del 58%, con conseguente diritto ad una mezza
rendita di invalidità, la rendita intera va quindi ridotta a mezza rendita di
invalidità. Tale riduzione, in applicazione dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI,
non può avere effetto che a partire dal primo giorno del secondo mese che segue
la notifica della decisione impugnata e, quindi, dal 1° ottobre 2008.
2.20
L’assicurato
ha chiesto l’esperimento di una ulteriore valutazione medico-specialistica
(doc. X).
Va
qui ricordato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
In
concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la
fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere
ad altri accertamenti medici.
2.21
Parzialmente
vincente in causa, il ricorrente, rappresentato da un
legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili ridotta (art. 61 lett.
g LPGA).
2.22
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di
complessivi fr. 200.-- in misura di
fr.
150.
-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 50.-- a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La decisione del 14 agosto
2008 impugnata è annullata.
§§ L’Ufficio AI è condannato a riconoscere all’assicurato una
rendita intera di invalidità dal 1° dicembre 2005 al 30
settembre 2008 e una mezza rendita di invalidità a partire dal 1° ottobre 2008.
2. Le
spese per fr. 200.--, sono ripartite in ragione di fr. 150.-- a carico
dell’Ufficio AI e di fr. 50.-- a carico di RI 1.
L’UAI
verserà all’assicurato fr. 800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili
parziali.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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