32.2008.173
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
25 maggio 2009Italiano65 min
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Numero d'incarto:
32.2008.173
Data decisione, Autorità:
25.05.2009, TCA
Titolo:
Decisione UAI va annullata e atti rinviati all'amministrazione per accertare se occorre applicare il metodo misto di calcolo e,in caso affermativo,per esperire un'inchiesta per casalinghe.UAI dovrà anche approfondire meglio le patologie dell'assicurata,tramite una perizia specialistica
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
METODO MISTO DI CALCOLO
PERIZIA
RENDITA LIMITATA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2ter LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.173
CR/sc
Lugano
25 maggio 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 settembre 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 19 agosto 2008 emanate
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1965, in precedenza attiva
in qualità di venditrice a tempo parziale, in data 14 dicembre 2005 ha presentato una richiesta di prestazioni
AI per adulti in quanto affetta da dolori alla gamba destra (doc. 1/1-8).
Esperiti
gli accertamenti del caso, con progetto di decisione del 18 giugno 2007 (doc.
29/1-4), poi confermato con due decisioni del 19 agosto 2008 (doc. A1),
l’Ufficio AI, applicando il metodo misto di valutazione dell’invalidità, ha
riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita intera di invalidità
(grado d’invalidità 88%) dal 1° aprile 2005 al 28 febbraio 2006 e il diritto ad
un quarto di rendita (grado d’invalidità 44%) dal 1° marzo 2006 al 30 aprile
2006, negando in seguito il diritto ad una rendita, alla luce di un grado di
invalidità del 21%.
L’amministrazione
ha in particolare rilevato:
"
(...)
Dalla documentazione medica acquisita
all'incarto, hanno potuto essere certificati i seguenti periodi di inabilità
lavorativa e relative percentuali:
- 100% dal mese di aprile 2004
- 50% dal mese di novembre 2005
- 25% dal mese di febbraio 2006
- 0% dal mese di aprile 2006
Per quanto concerne invece la situazione relativa
all'attività di casalinga, l'incapacità lavorativa ha potuto essere
quantificata nella misura del 50% rispetto alle percentuali sopra indicate e
riferite all'attività lucrativa. Sommando le percentuali corrispondenti ai due
rami di attività, la situazione è la seguente per il periodo che va da
aprile 2004 a
ottobre 2005:
Attività Quota parte Limitazione Grado
d'invalidità parziale
venditrice 75% 100%
75%
casalinga 25% 50% 12.5%
Grado d'invalidità
88%
Per quanto concerne il successivo periodo, ovvero
da novembre 2005 al gennaio 2006, si ha la situazione seguente:
Attività Quota parte Limitazione Grado
d'invalidità parziale
venditrice 75% 50% 37.5%
casalinga 25% 25% 6.25%
Grado d'invalidità 44%
Per quanto attiene ai successivi periodi,
il grado d'invalidità è inferiore al 40% e pertanto il diritto ad una rendita
non esiste.
A seguito delle osservazioni presentate in
opposizione al progetto di decisione del 18 giugno 2007 l'amministrazione ha
proceduto con ulteriori accertamenti medici ed economici.
Per quanto attiene all'aspetto medico il
certificato del Dr. __________ del 22 agosto 2007 è stato sottoposto per
competenza al vaglio del Servizio medico regionale Al (SMR), il quale ha potuto
indicare che, anche alla luce della situazione lavorativa effettiva, una
limitazione del 25% quale salariata è giustificata. Il rapporto della Neurologische
Klinik di __________ era già agli atti ed era già stato valutato dal medico
SMR.
In effetti la signora RI 1 prima dell'insorgenza
del danno alla salute lavorava in misura di 31,5 ore settimanali (cfr.
questionario datore di lavoro del 23 marzo 2006 - 5,25 ore x 6 giorni), mentre
ora ne lavora 24 (cfr. attestato __________ del 28 aprile 2008). La differenza
economica effettiva (24%) è molto simile alla limitazione medica (25%).
Globalmente, quindi, dal febbraio 2006
abbiamo la seguente situazione effettiva:
Attività Quota parte Limitazione Grado
d'invalidità parziale
venditrice 75% 24% 18%
casalinga 25% 12% 3%
Grado d'invalidità 21%
(Doc. A1)
1.2. Contro
queste decisioni l’assicurata, rappresentata dalla lic. jur. __________ dello
studio legale RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando
l’annullamento delle decisioni impugnate e il rinvio degli atti all’UAI
affinché renda una nuova decisione che tenga conto delle considerazioni della
ricorrente.
Sostanzialmente
l’assicurata ha criticato dapprima l’applicazione del metodo misto di calcolo
dell’invalidità, facendo presente che ella lavorava sì nella misura del 75%
quale venditrice presso __________, ma allo stesso tempo si occupava anche, a
titolo accessorio, nella misura del 25%, dell’attività di portineria presso lo
stabile nel quale abitava.
L’interessata
ha pure contestato la valutazione medica della capacità lavorativa residua
fornita dal SMR, che a suo avviso non tiene conto del peggioramento del suo
stato di salute a partire dal mese di aprile 2006, con conseguente inabilità
lavorativa del 50%, come attestato dal suo medico curante, dr. __________.
L’insorgente,
infine, ha contestato di non avere versato i contributi all’AVS svizzera
durante gli anni dal 1986 al 1992 (I).
1.3. Con la
risposta di causa, l’Ufficio AI - dopo avere rilevato che l’assicurata non ha
dimostrato la sua tesi relativa ad un grado di occupazione del 25%
nell’attività accessoria di portinaia; avere ribadito la correttezza della
valutazione del SMR circa una incapacità lavorativa del 25% nella sua
precedente professione e avere indicato che l’interessata non ha dimostrato di
avere effettivamente versato i contributi sociali durante gli anni 1986-1992 -
ha confermato le proprie decisioni, chiedendo la reiezione del ricorso (IV).
1.4. In data 17
novembre 2008, la lic. jur. __________ dello studio legale RA 1 ha trasmesso al
TCA alcuni documenti a dimostrazione del fatto che l’interessata, prima del
danno alla salute, svolgeva, oltre all’attività di venditrice, anche l’attività
accessoria di portinaia, alla quale dedicava “tutte le mattine e le ore in cui
non era impegnata presso l’__________”.
La
rappresentante dell’assicurata ha poi indicato che “attualmente, come indicato
nell’atto di ricorso, la ricorrente riesce a prestare in media 24 ore
settimanali presso l’__________. Non risultano assenze per malattia in quanto
la ricorrente è pagata a ore e riceve la paga soltanto per le ore che effettua.
Le condizioni di lavoro sono abbastanza flessibili e si prestano pertanto alle
condizioni instabili di salute della dipendente”.
La
rappresentante dell’interessata ha infine chiesto la concessione
dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, vista la situazione
finanziaria dell’assicurata, che non le consente di far fronte alle spese di
causa (VIII + B1-B14).
1.5. Con scritto
del 18 novembre 2008, la rappresentante dell’interessata ha comunicato al TCA
di ritirare la richiesta di concessione dell’assistenza giudiziaria presentata
con scritto del 17 novembre 2008.
La
rappresentante dell’interessata ha inoltre rilevato che “l’obiezione sollevata
al punto 14 dell’allegato ricorsuale non ha più ragione di esistere in quanto
le parti hanno nel frattempo chiarito la questione. La durata contributiva indicata nelle
decisioni impugnate risulta pertanto corretta” (X).
1.6. Con
osservazioni del 15 dicembre 2008, l’UAI ha rilevato che gli ulteriori mezzi di
prova prodotti dall’assicurata “non comprovano ancora quanto sostenuto
dall’interessata con il gravame, segnatamente il preteso grado di occupazione
(25%) che sarebbe stato riservato nell’aprile 2004 allo svolgimento
dell’attività accessoria di portinaia”.
Inoltre,
l’amministrazione ha aggiunto che non ha nessun fondamento “nemmeno la
dichiarazione secondo cui “se non si fosse verificato l’evento invalidante la
stessa oggi lavorerebbe al 100% all’__________”, affermando che prima ciò non
le sarebbe stato possibile proprio a causa dell’impiego quale portinaia.
Infatti – come visto - questo impegno non avrebbe, ad ogni modo, assolutamente
impedito all’assicurata di svolgere, già in precedenza, l’attività lucrativa a
tempo pieno” (XII).
Questo scritto è stato trasmesso alla ricorrente
(XIII), per conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore
dal 1° gennaio 2008.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,
come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche
e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,
p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra
parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il
TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Se, però, un
assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di
guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non
si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo
specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;
RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A sua
volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore
sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003),
precisa:
"
Per mansioni consuete di una persona senza
attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare
gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività
artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende
ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les
assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di regola
si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è
ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le
incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o
quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.4. Nel caso in
cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori
invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art.
28 cpv. 2ter LAI secondo cui
"
Qualora l’assicurato eserciti un’attività
lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge,
l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se
inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è
determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la
parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita
nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e
poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei
due ambiti."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto")
è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V
146.
Anche in
altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad
assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e
consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge
e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione
dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente
pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre
2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.
Questa
giurisprudenza è stata ribadita in una STF 9C_15/2007 del 25 luglio 2007, in una STF I 126/07 del 6 agosto
2007, pubblicata in DTF 133 V 504 e in una STF 9C_536/2008 del 14 novembre
2008.
In una
sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la
possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività
lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito
dell'applicazione del metodo misto.
Una
eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito
dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a
maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in
considerazione solo a determinate condizioni.
In
particolare l'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
7.3 Anlässlich ihrer
Sitzung vom 25. Juni 2007 gemäss Art. 23 Abs. 2 und 3
BGG haben die vereinigten sozialrechtlichen Abteilungen
im vorliegend zu beurteilenden Fall die Grundsätze zur Beachtlichkeit von
Wechselwirkungen zwischen Erwerbs- und Aufgabenbereich (im Sinne des Art. 27 IVV [in der seit 1. Januar 2004 geltenden Fassung]) wie folgt präzisiert:
7.3.1 Bei der Prüfung der Frage, ob die in den beiden Tätigkeitsbereichen
vorhandenen Belastungen einander wechselseitig beeinflussen (können), ist
namentlich deren unterschiedlichen Gegebenheiten Rechnung zu tragen. Die
versicherte Person ist im Rahmen ihrer Schadenminderungspflicht gehalten, im
Umfang ihrer noch vorhandenen Leistungsfähigkeit eine dem Leiden angepasste
erwerbliche Tätigkeit auszuüben (vgl. Art. 28 Abs. 2ter
IVG [eingefügt auf 1. Januar 2004] in Verbindung mit Art. 16 ATSG; BGE130 V 97 E. 3.2 S. 99 mit
Hinweisen), d.h. es ist ihr zumutbar, eine Beschäftigung zu wählen, bei der
sich die gesundheitliche Beschränkung minimal auswirkt. Die erwerbliche
Tätigkeit muss jedoch, entsprechend ihren jeweiligen Anforderungen,
grundsätzlich allein ausgeführt werden. Bezogen auf die häuslichen Verrichtungen
ist eine Wahl des Tätigkeitsgebietes demgegenüber nur beschränkt möglich, da
die mit der Haushaltführung einhergehenden Aufgaben als solche anfallen und
erledigt werden müssen. Es besteht in diesem Bereich dafür eine grössere
Freiheit in der zeitlichen Gestaltung der Arbeit und es ist den
Familienangehörigen eine gewisse Mithilfe zuzumuten (vgl. E. 7.2 hievor), womit
allenfalls vorhandene Einschränkungen abgefedert werden können. Schliesslich
erscheint die Möglichkeit einer gegenseitigen Beeinflussung geringer, je
komplementärer die Anforderungsprofile der Tätigkeitsgebiete ausgestaltet sind
(beispielsweise Haushalt eher körperlich belastend, Erwerbstätigkeit eher
intellektuell).
Damit die sich durch die schlechte Vereinbarkeit
der beiden Tätigkeitsbereiche ergebende negative gesundheitliche Auswirkung
berücksichtigt werden kann, muss sie folglich offenkundig und unvermeidbar sein
(beispielsweise körperlich anstrengende Berufs- und Haushaltsarbeit oder
psychisch belastende berufliche und familiäre Situation [kranker Partner,
behindertes Kind etc.]). Von einer vermeidbaren Wechselwirkung ist demgegenüber
nach dem G
BGE 134 V 9 S. 13
esag ten auszugehen, wenn sie durch die - auf
Grund der gesamten Umstände zumutbare - Wahl einer anderen Erwerbstätigkeit
ausgeschlossen werden kann.
7.3.2 Wechselwirkungen sind nur dann zusätzlich zu berücksichtigen, wenn
aus den Akten erhellt, dass die Arzt- und (Haushalts-) Abklärungsberichte nicht
bereits in Kenntnis der im jeweils anderen Aufgabenbereich vorhandenen
Belastungssituation erstellt worden sind, und konkrete Anhaltspunkte bestehen,
dass eine wechselseitige Verminderung der Leistungsfähigkeit im Sinne des in E.
7.3.1 hievor Dargelegten vorliegt, die in den vorhandenen Berichten nicht
hinreichend gewürdigt worden ist.
7.3.3 Im hier massgeblichen Kontext beachtliche gesundheitliche
Auswirkungen vom Erwerbs- in den Haushaltsbereich können nur angenommen werden,
wenn die verbleibende Arbeitsfähigkeit im erwerblichen Tätigkeitsgebiet voll
ausgenützt wird, d.h. der-für den Gesundheitsfall geltende-Erwerbsanteil die
Arbeitsfähigkeit im Erwerbsbereich übersteigt oder mit dieser identisch ist.
7.3.4 Ein
allfälliges reduziertes Leistungsvermögen im erwerblichen Bereich infolge der
Beanspruchung im Haushalt kann ferner lediglich für den Fall berücksichtigt
werden, dass Betreuungspflichten (gegenüber Kindern, pflegebedürftigen
Angehörigen etc.) vorhanden sind. Dies ergibt sich u.a. daraus, dass die
Reduktion des zumutbaren erwerblichen Arbeitspensums, ohne dass die dadurch
frei werdende Zeit für die Tätigkeit in einem Aufgabenbereich nach Art. 27 IVV (in der seit 1. Januar 2004 in Kraft stehenden Fassung) verwendet
wird, für die Methode der Invaliditätsbemessung, d.h. für die Statusfrage, ohne
Bedeutung ist. Wäre eine versicherte Person gesundheitlich in der Lage, voll
erwerbstätig zu sein, vermindert sie aber das Arbeitspensum aus freien Stücken,
insbesondere um mehr Freizeit (für Hobbys etc.) zu haben, hat dafür nicht die
Invalidenversicherung einzustehen. Allein stehende Personen werden bei einer
freiwilligen Herabsetzung des Beschäftigungsgrades nicht gleichsam automatisch
zu Teilerwerbstätigen mit einem Aufgabenbereich Haushalt neben der
Berufsausübung (BGE 131 V 51 E. 5.1.2 und 5.2 S. 53 f., je mit Hinweisen). Ist demnach eine Haushaltführung ohne weiter
gehende häusliche Obliegenheiten wie Betreuungsaufgaben etc. nicht in jedem
Fall statusrelevant, kann auch nicht von einer dadurch verursachten,
IV-rechtlich abzugeltenden erheblichen Belastung im erwerblichen Bereich
ausgegangen werden.
7.3.5 Allfällige Wechselwirkungen sind stets vom anteilsmässig
bedeutenderen zum weniger bedeutenderen Bereich zu berücksichtigen. Sind beide
Bereiche mit 50 % zu veranschlagen, ist sie dort beachtlich, wo sie sich
stärker auswirkt. Nicht möglich im hier zu beurteilenden Zusammenhang ist
demgegenüber, dass Wechselwirkungen kumulativ in beide Richtungen ihren
Niederschlag im Sinne einer verminderten Leistungsfähigkeit im je anderen
Tätigkeitsbereich finden, führte dies doch zu einer doppelten Gewichtung.
7.3.6 Das in der Erwerbsarbeit oder im häuslichen Aufgabenbereich infolge
der Beanspruchung im jeweils anderen Tätigkeitsfeld reduzierte
Leistungsvermögen kann sodann nur berücksichtigt werden, wenn es offenkundig
ist und ein gewisses normales Mass überschreitet. Dessen Ermittlung hat stets
auf Grund der konkreten Gegebenheiten im Einzelfall zu erfolgen. In Anlehnung
an den so genannten leidensbedingten Abzug vom statistischen Lohn bei der
Bemessung des Invalideneinkommens von nach Eintritt des Gesundheitsschadens
keine Erwerbstätigkeit mehr ausübenden Versicherten (BGE 129 V 472 E. 4.2.1 S. 475 mit Hinweisen), welcher unter Einbezug aller
jeweils in Betracht fallenden Merkmale auf insgesamt höchstens 25 % begrenzt
ist (BGE 126 V 75 E. 5b/cc S. 80; AHI 2002 S. 69 ff., E. 4b/cc, I 82/01), erscheint
vorliegend eine Limitierung der als erheblich anzusehenden Wechselwirkungen
ebenfalls sachgerecht. Da invaliditätsfremde Aspekte, anders als beim erwähnten
Leidensabzug, keine Rolle spielen, rechtfertigt sich jedoch ein niedrigerer,
auf 15 ungewichtete Prozentpunkte festgesetzter Maximalansatz.
7.3.7 Eine Rückweisung an die Verwaltung zur näheren Abklärung ist
schliesslich nur für den Fall angezeigt, dass das Endergebnis selbst bei
Annahme einer entsprechend verringerten Leistungsfähigkeit im einen
Tätigkeitsgebiet durch die Beanspruchung im anderen überhaupt beeinflusst
würde." (DTF 134 V 12-14)
Al
riguardo il giudice federale S. Leuzinger-Naef nello studio "Die
familienbezogene Rechtsprechung der sozialrechtlichen Abteilung des
Bundesgerichts im Jahre 2007" in FamPra.ch 1/2009 pag. 112 seg. ha
sviluppato le seguenti considerazioni:
"
4. Invaliditätsbemessung
Hier ist auf die neueste Rechtsprechung zur
sogenannten gemischten Methode hinzuweisen, da sie hauptsächlich Anwendung
findet auf Personen mit familiären Betreuungspflichten, die ohne
gesundheitliche Beeinträchtigung teilzeitlich erwerbstätig und im Übrigen im
Aufgabenbereich, insbesondere im Haushalt, tätig wären: Für den Erwerbsbereich
wird das Erwerbseinkommen im Gesundheits- und im Krankheitsfall verglichen, für
den Aufgabenbereich ist der Umfang der Behinderung im Aufgabenbereich
massgeblich. Anschliessend werden die Invaliditätsgrade der beiden Bereiche im
Verhältnis der beiden Tätigkeitsbereiche gewichtet. In BGE 125 V 146 war
offengelassen worden, ob eine allfällige verminderte Leistungsfähigkeit im
erwerblichen Bereich oder im Aufgabenbereich infolge der Beanspruchung im
jeweils anderen Tätigkeitsfeld zu berücksichtigen ist. Laut Urteil I 156/04
vom 13. Dezember 2005 sind die Arbeitsunfähigkeit sowie die noch. zumutbaren
Tätigkeiten in beiden Bereichen grundsätzlich gleichzeitig, unter
Berücksichtigung allfälliger Wechselwirkungen, zu beurteilen. In BGE 134 V 9
wurden die Grundsätze der Beachtlichkeit von Wechselwirkungen zwischen Erwerbs-
und Aufgabenbereich präzisiert. So muss die sich aus der schlechten
Vereinbarkeit der beiden Tätigkeits- bereiche ergebende negative
gesundheitliche Auswirkung offenkundig und unvermeidbar
sein. Die Wechselwirkungen sind zudem nur dann
gesondert zusätzlich zu berücksichtigen, wenn sie in de Arzt- und
Haushaltsabklärungsberichten nicht bereits berücksichtigt wurden, wenn die
verbleibende Arbeitsfähigkeit im erwerblichen Bereich voll ausgenützt wird und
wenn Betreuungspflichten vorhanden sind (ansonsten gar keine im Aufgabenbereich
vorliegt). Sie sind in jenem Bereich zu berücksichtigen, in dem sie sich
stärker auswirken, und die Berücksichtigung ist auf (ungewichtet) 15 %
beschränkt. Im Fall einer stark sehbehinderten Frau, die vollzeitlich als
Telefonistin tätig gewesen war und nach der Geburt ihres Kindes ihre
Erwerbstätigkeit auf 40% reduzieren wollte, diese Absicht aber nicht verwirklichen
konnte, da sie wegen ihrer Sehbehinderung neben der familiären Mehrbelastung
über keine Kapazitäten für die Ausübung der Berufstätigkeit verfügte, führten
diese Präzisierungen zu einer Verneinung des Rentenanspruchs."
2.5. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione
con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e,
contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono
essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni
amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV
Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre
2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I
38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005
nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).
Al
riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006
N. 39 pag. 182.
2.6. L’art. 17
cpv. 1 LPGA stabilisce che:
"
Se il grado d’invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
Fatti
I principi giurisprudenziali sviluppati in
materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono
applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid.
3.5).
2.7. In una
sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer
1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della
revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così
espresso:
"
(...)
2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout
d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui
suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a
pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et
que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside
uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens
de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du dossier
(p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003
[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur
les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse,
Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en
effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche
Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri
[Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall,
1999, p. 15).
2.2 Si l'on
compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux
diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme
douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome
douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants
[F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en revanche,
en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité
de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le syndrome somatoforme
douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à
la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans
perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression
et de la fixation somatique.
Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence
d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de
travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au
motif que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité
aux traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé
mentale importante.
2.3 Sur la base
de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de
l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente
- et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni
l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer
l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le
caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des
règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer
pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour
justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p.
135, ch. 490).
3. 3.1. Le principe selon lequel
l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision
formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond,
lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une
importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi,
l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les
conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge
est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée,
il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par
l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF
112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la
reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.
3.2 Pour juger
s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans
nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au
moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à
l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la
reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de
même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un
changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une
reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une
décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur
la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque
des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière
inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas
lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe
de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier
2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être
admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont
l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects
ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la
situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).
3.3 En l'espèce,
c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires
se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI,
du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une
rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un
tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de
ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail
implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait
être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans
les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne
l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà
cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la
mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères
jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En
tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les
médecins de la Clinique X. ne
suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de crédibilité.
Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes d'experts en ce
sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que l'association
d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants
n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une surexpertise serait
de nature à les départager.
Mais, ici également, on ne peut faire abstraction
des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au
recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de
l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des
données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une
appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître
comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une
expertise.
On ne peut pas non plus affirmer que
l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant
le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du
COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait
pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût
permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."
Una diversa valutazione di uno stato di fatto
rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce
dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.
2.8. Nelle decisioni del 19 agosto
2008, l’UAI ha attribuito all’assicurata una rendita intera di
invalidità dal 1° aprile 2005 al 28 febbraio 2006 e un quarto di rendita di
invalidità limitatamente al periodo dal 1° marzo 2006 al 30 aprile 2006,
sopprimendo poi questa prestazione a partire dal 1° maggio 2006, ritenuto che
dal mese di febbraio 2006 l’assicurata è ancora abile al lavoro al 75% e, dal
confronto dei redditi, in applicazione del metodo misto di calcolo, risulta un
grado di invalidità del 21%, che non dà diritto ad una rendita.
Il TCA è,
quindi, chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.5.,
2.6. e 2.7., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante a RI
1 a fare tempo dal 1° maggio 2006.
Non è
invece più oggetto di controversia e non deve pertanto essere analizzato dal
TCA né il tema relativo alla durata contributiva – che è stato nel frattempo
chiarito dalle parti, come comunicato, con scritto del 18 novembre 2008, dalla
rappresentante dell’assicurata - né quello relativo alla concessione
dell’assistenza giudiziaria, visto il ritiro della domanda, in data 18 novembre
2008, da parte della stessa rappresentante dell’interessata (cfr. doc. X;
consid. 1.5.).
2.9. Nel caso di
specie, al fine di chiarire la situazione dal profilo medico, l’amministrazione
ha chiesto al curante dell’assicurata di compilare l’usuale rapporto medico per
l’UAI.
Nel
rapporto del 7 marzo 2006, il dr. __________, spec. FMH in medicina interna,
poste le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “dolore neuropatico
in corrispondenza del territorio del nervo femorale destro, su probabile
lesione compressiva a seguito di un intervento di isteroscopia esplorativa con
raschiamento per polipi uterini” e, quale diagnosi senza ripercussioni sulla
capacità lavorativa, quella di “anemia ferripriva” (doc. 12-1), ha considerato
l’assicurata abile al lavoro al 75% (pari a 24.75 ore settimanali), dal 1°
febbraio 2006, nella sua attività di venditrice, aggiungendo che altre attività
non entrano in considerazione dato che l’interessata “è ben inserita nel suo
lavoro come venditrice. Non è ipotizzabile un altro genere di lavoro” (doc.
12-2).
Nel rapporto medico dell’11 settembre 2005, il
dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina generale (sul
diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR,
cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), posta la diagnosi principale di “dolore neuropatico
in corrispondenza del territorio del nervo femorale destro su probabile lesione
compressiva a seguito di un intervento di isteroscopia esplorativa con
raschiamento per polipi uterini”, ha osservato che l’assicurata sarebbe stata
sottoposta in data 3 luglio 2006 ad una perizia neurologica a __________,
aggiungendo:
"
Venditrice __________ a tempo parziale.
Caso pluriinvestigato, dall'attuale
documentazione pare esservi una ripresa del lavoro nella misura del 75%.
Procedere:
- aggiornare dati con datore di lavoro
- è
da valutare anche quale casalinga? In ogni caso gli impedimenti quale casalinga
dovrebbero essere stati marginali.
- richiedere
copia perizia neurologica eseguita il 3.7.2006 (ev. tramite MC)." (Doc.
19-2)
Nella perizia neurologica del 14 settembre 2006,
indirizzata allo studio legale __________, il dr. __________, spec. FMH in
neurologia, ha osservato:
"
(...)
5. Beurteilung
Zusammenfassung der Befunde
Chronifizierte, bewegungs- und
belastungsabhängige, dumpf-drückende Schmerzen im Bereich des Oberschenkels,
Leiste und Hüfte rechts mit/bei
- St. n. transvaginaler explorativer Hysteroskopie mit
Curettage wegen Uteruspolypen am 11.03.2004
- begleitendem subjektiven Taubheitsgefühl variabler
Intensität und Ausprägung, ebenfalls bewegungs- und belastungsabhängig, mit
gleicher Lokalisation wie die Schmerzsymptomatik
- keinen aktuellen objektiven Hinweisen für eine medulläre,
radikuläre, Plexus- oder peripher neurologische Läsion, insbesondere am rechten
Bein
- vordergründiger muskuloskelettaler/weichteilrheumatischer
Schmerzkomponente
- früherer, nicht vordergründiger, aktuell nicht mehr
eruierbarer neuropathischer Komponente (Läsion/ Reizung der kutanen Äste
vorwiegend im Innervationsgebiet des N. femoralis rechts) möglich.
6. Ihre Fragen
1. Prendendo in considerazione l'anamnesi della paziente, qual è
il suo attuale stato, con particolare riferimento alla sua situazione
neurologica?
Siehe Punkt 1 (Anamnese) und 4 (Status).
Considerandi
2.
I problemi lamentati attualmente dalla paziente derivano dal
suo stato fisico?
2.1
Le
problematiche evidenziate sono responsabili degli impedimenti e dei dolori
lamentati dalla paziente?
Die anamnestisch eruierbaren Angaben und die in
der klinischen Untersuchung feststellbaren objektiven Befunde sind für die von
der Versicherten geschilderten Behinderung und Schmerzen verantwortlich.
2.2
La paziente rileva altri
problemi e/o sintomatologie?
Aus medizinischer Sicht sind aktuell keine
weiteren als die unter Punkt 3 geschilderten Symptome euruierbar. Es sei
allerdings zu bemerken, dass die komplexe Interaktion zwischen der postoperativ
aufgetretenen, im Verlauf chronifizierten Schmerzsymptomatik und der
ungünstigen psychosozialen und beruflichen Entwicklung eine aggravierende Rolle
in der Aufrechterhaltung/Chronifizierung der Schmerzsymptomatik gespielt haben
dürfte.
3.
Un'operazione/intervento come quella subita dalla paziente nel
marzo 2004, può presentare il genere di problematiche manifestate nel caso in
oggetto?
Operative Eingriffe wie derjenige, der bei der
Versicherten am 11.03.2004 durchgeführt wurde, führen normalerweise nicht zu
den geschilderten Beschwerden. Läsionen der peripheren Nerven im proximalen
Beinbereich oder des Plexus lumbo-sacralis (welche bei dieser Versicherten im
Sinne einer Beteiligung der Hautäste des N. femoralis rechts angenommen wurden
und im Verlauf durch verschiedene neurologische Abklärungen nicht bestätigt
werden konnten) treten gewöhnlicherweise als Folge direkter Traumen (z.B.
Unfälle, Stich- oder Schussverletzungen), bei unkontrollierter Überstreckung
des Hüftgelenkes bei Unfall oder bei sportlichen Tätigkeiten, nach lokalen
Injektionen sowie im Rahmen unterschiedlichster invasiver operativer Eingriffe
im Bereich des Hüftgelenkes, des Inguinalkanals oder des kleinen Beckens auf.
Dehnungen der Nervenstränge im Bereich der Leiste, welche durch lang dauernde
Beugung, Spreizung und Rotation des Oberschenkels in Steinschnittlage sind
allerdings in einzelnen Fällen als Komplikation gynäkologischer Operationen
beschrieben (Referenz: Marco Mumenthaler, Hans Schliak, Läsionen der peripheren
Nerven, 7. überarbeitete Auflage, Thieme Verlag, Deutsche Medizinische
Wochenschrift, 1973; 98:2024-27).
4.
I problemi e i dolori lamentati dalla paziente sono in
relazione di causalità (temporale e soprattutto causale) con l'intervento del
marzo 2004?
Die zeitliche Korrelation zwischen den
geschilderten Beschwerden und dem Eingriff vom 11.03.2004 ist mit Sicherheit
gegeben (Eingriff als conditio sine qua non). Ein Kausalzusammenhang zwischen
dem operativen Eingriff und dem Beschwerdebild, welches sich in den Wochen bis
Monaten nach dem operativen Eingriff entwickelt hat, beurteilen wir als
überwiegend wahrscheinlich (über 50%). In der Chronifizierungsphase (mehr als 6
Monate nach dem Eingriff) dürften jedoch weitere aggravierende Faktoren,
insbesondere die negative Interaktion zwischen der postoperativ aufgetretenen
Schmerzsymptomatik und der ungünstigen psychosozialen und beruflichen
Entwicklung eine nicht unwesentliche Rolle in der Aufrechterhaltung der
Schmerzsymptomatik gespielt haben.
5.
Da un punto di vista neurologico, l'attuale stato di salute
della Signora RI 1 é verosimilmente imputabile alla manipolazione della
paziente sotto anestesia effettuata in posizione di
"Steinschnittlage"?
Siehe Punkt 4. für die Beantwortung dieser Frage.
6.
Vi é stata una violazione delle regole dell'arte?
Die Beantwortung der Frage, ob aus
gynäkologischer oder anästhesiologischer Sicht Hinweise für einen Kunstfehler
vorhanden seien, muss durch einen entsprechenden Facharzt FMH Gynäkologie bzw.
FMH Anästhesiologie beurteilt werden.
7.
È possibile fare un pronostico/prognosi circa l'evoluzione
dello stato di salute della paziente?
7.1
La
paziente sarà soggetta a frequenti dolori e limitazioni del movimento?
In Anbetracht des bisherigen Verlaufes wird die
Versicherte wahrscheinlich für längere Zeit mit Schmerzen und
Bewegungseinschränkungen rechnen müssen.
7.2
I problemi avranno tendenza a diminuire, a stabilizzarsi oppure
ad accentuarsi?
Eine Stabilisierung bzw. Besserung der
geschilderten Symptome und Einschränkungen ist längerfristig noch möglich. In
Anbetracht jedoch der bisherigen Evolution mit Tendenz zu Chronifizierung ist
die Möglichkeit einer weiteren Zunahme der Schmerzen mit immer wieder
vorkommenden Exazerbationen denkbar, so dass eine anhaltende längerfristige
namhafte Besserung/Beschwerdefreiheit als eher unwahrscheinlich zu schätzen
ist.
7.3
Quali ulteriori sintomi potrebbero insorgere con il trascorrere
del tempo?
Eine weitere Intensitätszunahme bzw. Ausdehnung
der Schmerzsymptomatik mit einer zusätzlichen Einschränkung der Beweglichkeit,
welche z.T. auf eine schmerzbedingte chronische Fehlbelastung zurückzuführen
wäre, ist als weitere Evolution denkbar.
7.4
Quali conseguenze ci sono e ci saranno riguardo l'attività
domestica e professionale della paziente?
Die geschilderte chronifizierte
Schmerzsymptomatik schränkt die Arbeitsfähigkeit der Versicherten im Hausdienst
und im Haushalt ein. In Anbetracht der Schmerzsymptomatik schätzen wir die
aktuelle Arbeitsfähigkeit im Haushalt bzw. im Hausdienst als 30 bis maximal 50%
(kumulativ). In einer zusätzlichen Tätigkeit als Büroangestellte schätzen wir
die Arbeitsfähigkeit als 50% alternativ zu der Tätigkeit im
Haushalt/Hausdienst. Die gesamte Arbeitsfähigkeit schätzen wir aktuell als 50%.
In einer an die Beschwerden der Versicherten angepassten beruflichen Tätigkeit
dürfte jedoch die unter bestmöglichen Bedingungen erreichbare Erwerbsfähigkeit
unter Umständen grösser als 50% (bis schätzungsweise 70 - 75%) sein.
7.5
Quale genere di attività non può più essere effettuata oppure é
sconsigliata per persone che lamentano simili problematiche?
Tätigkeiten mit mittel-/hochgradiger körperlicher
Belastung, mit repetitiven Bewegungen der Extremitäten (insbesondere des
rechten Beins) oder Tätigkeiten welche in unbequemen oder forcierten Positionen
für längere Zeit durchgeführt werden, ohne regelmässige Pausen einschalten zu
können, sollten vermieden werden.
8.
Eventuali osservazioni e considerazioni
personali.
Keine." (Doc. 26-8+9)
Nelle annotazioni del 13 aprile 2007, il dr. __________
del SMR, medico generico, ha osservato:
"
Vedi proposta interna del 11.09.2000 (dr. __________)
La perizia neurologica non porta ad ulteriori
precisazioni nella descrizione della IL.
Nella sua attività di venditrice (al 75%)
valgono le IL descritte in precedenza:
IL 100% dall'aprile 2004
IL 50% dal novembre 2005
IL 25% dal febbraio 2006
IL 0% dall'aprile 2006 ( come da rapporto DL
richiesto: non si sono
più segnalate
assenze)
È da ritenere che la sua attività sia adatta al
danno alla salute.
Per l'attività di casalinga difficile da
definire a posteriori,giustificato valutarla la metà di quelle da salariata." (Doc. 28-1, la sottolineatura è della redattrice)
Contro il progetto di decisione dell’UAI di
sopprimere la rendita a partire dal 1° maggio 2007, l’assicurata ha trasmesso
il seguente referto, datato 22 agosto 2007, indirizzato al suo legale da parte
del dr. __________:
"
La ringrazio per la sua domanda del 17.08.2007
cui posso risponderle con quanto segue:
Periodi d'inabilità lavorativa attestati da me
(dal 2006):
- 50% dal 14.11.2005- 31.01.2006
- 25% dal 01.02.2006 - 01.06.2006
- 50% dal 02.06.2006 al continua.
La paziente lamenta tuttora la ben nota
sintomatologia algica a carico dell'estremità inferiore di destra, danno da
mettere in nesso causale con l'intervento chirurgico, effettuato l'11.03.2004.
La sintomatologia algica si manifesta chiaramente
in correlazione con Io sforzo fisico, permettendo ancora un grado d'attività
lucrativa nel settore della vendita del 50% (sono da evitare frequenti
flessioni, trasporto e sollevamento di pesi, salita su piani inclinati, scale a
pioli). Necessita inoltre di pause supplementari e di cambiamenti posturali
durante il lavoro.
La prognosi rispetto alla ripresa della piena
attività lucrativa rimane riservata, anche in considerazione del peggioramento
della sintomatologia algica riferita dalla paziente negli ultimi mesi."
(Doc. 44-3, sottolineature della redattrice)
Al riguardo, nelle sue annotazioni dell’8
febbraio 2008, il dr. __________ del SMR ha indicato:
"
Dall'aprile 2006 l'A. aveva ripreso il lavoro
senza IL:
lavorava al 75% come collaboratrice vendita a __________,
grande magazzino di abbigliamento (certificato DL).
Dal 14 aprile al 22 settembre nessuna assenza per
malattia.
Dal febbraio 2006 IL 25%.
Ora ci giunge un rapporto del curante che
certifica una IL 50% dal 02 giugno 2006. Come fa notare la rappresentante
legale essa corrisponde alla % stabilita nella perizia neurologica del dr. __________
del 14.09.2006, esame avvenuto il 22.08.2006 (fatta per accertare la
causalità dell'intervento chirurgico sui disturbi accusati all'A.), anche se
nelle settimane precedenti lavorava senza IL.
La IL come collaboratrice di vendita appare
giustificata, però anche secondo la perizia la CL potrebbe
aumentare in un'attività più adatta (in gran parte sedentaria senza
spostamenti prolungati, senza dover stare in piedi più di 20-30 min.)
Procedere:
Farsi dare dal DL le assenze dall'A dal 2006 in avanti
anche le indennità
pagate dalla IPG
08/02/2008 - tiluf
Poi potremo valutare, e ci sarà probabilmente
da eseguire una inchiesta per casalinghe." (Doc. 49-1, sottolineature
della redattrice)
Nelle sue successive annotazioni del 18 marzo
2008, il dr. __________ ha aggiunto:
"
Ritorna una annotazione del DL sulla nostra
lettera che dice che l'A. ha avuto solo 1 giorno di assenza dall'aprile 2006 ad
ora.
NON risulta però chiaro quante ore lavora (prima
era al 75% salariata).
Ho contattato oggi telefonicamente la lic. iur. __________,
allo studio legale RA 1 di __________ che ha in mano ora l'aspetto legale.
Ci comunicherà queste informazioni dopo aver
contattato l'A."
(Doc. 53-1)
In un’altra nota per l’incarto del 7 maggio 2008,
il dr. __________ ha osservato:
"
Restituito l'incarto a __________, perché non
sono arrivate le precisazioni richieste:
Quanto ha lavorato nel 2006/7 e ora: cioè se
lavora ancora come prima (circa 75%) o una frazione dell'orario di prima (come
dalla valutazione peritale subito assunta anche dal curante).
Prima della perizia (dr. __________ a __________)
l'A. lavorava più di quanto il perito ritenesse esigibile, ma non è detto che
il perito abbia sempre ragione se è contraddetto dalla realtà." (Doc. 58-1, sottolineatura della redattrice)
Nelle annotazioni del 21 maggio 2008, il dr. __________
ha rilevato quanto segue:
"
(...)
Vedi anche annotazioni 13.04.2007 e 8 febbraio
2008.
Abbiamo finalmente ricevuto i documenti che
certificano la situazione lavorativa dell'A.
Da essi risulta che I'A. lavora 24 ore/settimana
= 60% dell'orario completo .
Ciò corrisponde anche al 75% dell'orario 75% in
base al quale è stata valutata (75% salariata e 25% casalinga).
Quindi la IL 25% rispetto al suo orario è
giustificata, dal febbraio 2006 e continua tuttora.
E' confermata dal fatto che l'A. lavora in
questa misura, senza assenze.
La percentuale è più alta di quella stimata
dal perito (peraltro non motivata) ma può capitare che la valutazione medico
teorica sia contraddetta (anche in meglio) dai fatti.
Da notare che il perito giudicava che in attività
adatte la CL avrebbe potuto essere al 70-75%(di un'attività al 100%).
Per quanto riguarda l'attività di casalinga
la IL è stata da noi valutata la metà di quella da salariata. Da vedere se
essa necessita di una inchiesta a domicilio per avere un dato più solido (da
notare che il perito riteneva che fosse 50%, non motivando)."
(Doc. 63-1, sottolineature della redattrice)
2.10
Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125.
V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001.
pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000.
UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la
Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali
fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati
concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano
indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag.
109.
consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto
2006.
concernente un caso di assicurazione
per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione
per l'invalidità, sottolineando
che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per
principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione
l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Ad
esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale
ha sottolineato che:
" (...)
Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat
d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux
arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le
juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que
si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas
donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont
fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont
confirmé la décision attaquée. (...)"
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4
p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I
514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée
par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.
Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert.(…)”
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.11
Al fine di stabilire il grado
d’invalidità, l’Ufficio AI, applicando il metodo misto, ha valutato al 75%
la parte dedicata all’attività salariata e al 25% la quota dedicata alle
mansioni domestiche.
La percentuale di attività lavorativa del 75% è stata dedotta
dall’amministrazione dal “questionario per il datore di lavoro”, redatto il 23
marzo 2006 dalla ditta __________, dal quale risulta che l’assicurata lavorava
quale collaboratrice di vendita nella misura di 5.25 ore al giorno, per 5-6
giorni alla settimana, mentre l’orario settimanale normale di lavoro
nell’azienda era di 38.5 ore (cfr. doc. 13-1).
La rappresentante dell’assicurata ha contestato questa
ripartizione, rilevando che l’interessata avrebbe dovuto essere considerata
salariata a tempo pieno, dato che lavorava, al 75%, come venditrice (attività
principale) e, al 25%, come portinaia presso lo stabile nel quale abitava
(attività accessoria).
La rappresentante dell’interessata ha
aggiunto che l’assicurata, qualora non fosse sopraggiunto il danno alla salute,
oggi lavorerebbe in qualità di venditrice al 100%, “cosa che prima non le era
possibile in quanto l’attività di portinaia le occupava quasi tutte le mattine,
salvo i fine settimana” (doc. I).
L’UAI, dal canto suo, ha
ribadito la ripartizione considerata nella decisione impugnata (75% salariata e
25% casalinga), rilevando che l’assicurata non ha apportato “nessun elemento
probatorio atto a dimostrare la sua tesi e neppure agli atti si trovano delle
prove in tal senso”, ritenendo pertanto che il preteso tasso di occupazione del
25% come portinaia non trova riscontro alcuno (doc. IV).
In corso di causa, a comprova del presunto grado di occupazione
dell’assicurata del 100% come salariata, la rappresentante
dell’interessata ha trasmesso al TCA una serie di documenti.
Innanzitutto, copia del “contratto di portineria o custodia”,
datato 20 febbraio 1997, stipulato dal proprietario dell’immobile con i coniugi
__________ (cfr. doc. B3), rinnovato di anno in anno (cfr. doc. B1) – come
attestato dall’amministrazione dello stabile - fino al 31 agosto 2006,
allorquando i coniugi hanno disdetto sia il contratto di affitto, che quello di
portineria (doc. B4). Da tale contratto emerge, in particolare, l’obbligo per
il portinaio di lavare e scopare i vani comuni una volta alla settimana, oltre
allo svolgimento di altre mansioni, per le quali il portinaio “riceve
un’indennità mensile di fr. 815.50 compensata con l’affitto dell’appartamento
più le spese accessorie e l’abbonamento del telefono” (cfr. doc. B3, il
corsivo è della redattrice).
La rappresentante dell’interessata ha poi
trasmesso al Tribunale copia del contratto di lavoro del marito
dell’assicurata, attivo dal 1° giugno 1996, quale pulitore, con un grado di
occupazione del 100% (42.5 ore fino a 45.5 ore settimanali) presso la ditta
__________ (doc. B6) e una dichiarazione del datore di lavoro, che attesta che
attualmente il signor __________ ricopre la mansione di capo-operaio (doc. B7,
il corsivo è della redattrice).
Infine, la rappresentante dell’interessata
ha prodotto una serie di dichiarazioni da parte dei condomini dello stabile
di __________, i quali hanno attestato “di aver visto svolgere i lavori di
portineria solo ed esclusivamente dalla signora RI 1, che si dedicava a
questa attività ed era a disposizione degli inquilini ogni mattina”,
aggiungendo di “non aver più visto la signora RI 1 svolgere i lavori di
portineria dal 10 marzo 2004. Quest’ultima, infatti, a causa dei forti dolori
accusati in seguito ad un intervento chirurgico subito in data 11 marzo 2004,
non è più riuscita a far fronte al proprio impegno di portinaia” (cfr. doc.
B8-B14, il corsivo è della redattrice).
Nelle osservazioni del 15
dicembre 2008, l’amministrazione ha indicato che i documenti prodotti
dall’interessata “non comprovano ancora quanto sostenuto dall’interessata con
il gravame, segnatamente il preteso grado di occupazione (25%) che sarebbe
stato riservato nell’aprile 2004 allo svolgimento dell’attività accessoria di
portinaia” (doc. XII).
Secondo l’UAI, infatti, nel testo del contratto di portineria è
stata espressamente pattuita una libertà totale nell’organizzazione delle
mansioni e nella gestione dell’incarico, non prevedendo la necessità di una
presenza giornaliera obbligatoria dell’assicurata, né al mattino, né al
pomeriggio.
Pertanto, a mente dell’amministrazione, il fatto che, come preteso
nel ricorso, l’assicurata fosse occupata quasi tutte le mattine nell’attività
di portinaia “non è supportato da nessuna prova, così come non è per nulla
provato il preteso tasso di occupazione del 25% da parte dell’interessata in
tale attività” (doc. XII).
Chiamato a pronunciarsi,
questo Tribunale ritiene che, alla luce delle prove prodotte dalla rappresentante dell’interessata, non è
possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con
sufficiente tranquillità che l’assicurata, prima del danno alla salute,
fosse da considerare effettivamente salariata nella misura del 75% e casalinga
nella misura del 25%, come deciso dall’UAI. Dalla documentazione agli atti non
è infatti possibile escludere che l’assicurata esercitasse effettivamente anche
l’attività accessoria di portinaia, nella percentuale del 25% - come preteso dalla rappresentante dell’interessata – o magari - non
essendo provato, come indicato dall’amministrazione, il preteso tasso di
occupazione del 25% (cfr. doc. XII) - in una percentuale inferiore.
Le considerazioni di senso contrario espresse dall’UAI non sono
sufficienti a fugare ogni dubbio al riguardo.
Va del resto evidenziato che già nel formulario “richiesta di
prestazioni AI per adulti”, compilato in data 12 dicembre 2005, l’assicurata ha
indicato, quale attività principale, quella di “impiegata di vendita presso __________”,
dal settembre 1994 e, quale attività accessoria, quella di “portineria”,
dall’aprile 1997 (cfr. doc. 1-5, il corsivo è della redattrice), allegando
la relativa documentazione (doc. 2/1-5).
L’assicurata ha ribadito quanto sopra nella domanda compilata il
23.
gennaio 2006 (cfr. doc. 6-4 e 6-5 e allegati doc. 7/3-5).
Già solo per questo aspetto gli atti devono quindi essere rinviati
all’amministrazione per nuovi accertamenti, atti a stabilire con esattezza il
grado di occupazione complessivo, quale salariata, dell’assicurata prima del
danno alla salute e, di conseguenza, il metodo di valutazione dell’invalidità
da utilizzare nel caso concreto.
2.12
Il rinvio degli atti
all’amministrazione si giustifica anche per un altro motivo, ritenuto che, dopo attento esame della documentazione medica presente all’inserto
e sopra esposta, a mente del TCA, i disturbi che
affliggono l’assicurata non sono stati sufficientemente chiariti
dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata.
2.12.1
Dal profilo somatico, l’UAI,
basandosi sulle annotazioni del 13 aprile 2007 del dr. __________ del SMR, il
quale - dopo avere richiesto al datore di lavoro le assenze per malattia
dell’assicurata – ha concluso che “nella sua attuale attività di venditrice (al
75%) valgono le IL descritte in precedenza: IL 100% dall’aprile 2004; IL 50%
dal novembre 2005; IL 25% dal febbraio 2006 e 0% dall’aprile 2006 (come da
rapporto del DL richiesto: non si sono più segnalate assenze)”, ha ritenuto
l’attività di venditrice compatibile con il danno alla salute dell’interessata
(cfr. doc. 28-1).
A seguito del referto del
22.
agosto 2007 del dr. __________ – il quale ha attestato un grado di
incapacità lavorativa del 50% dal 2 giugno 2006 (cfr. doc. 44-3) – il dr. __________
del SMR, nelle sue annotazioni dell’8 febbraio 2008, ha indicato che l’incapacità lavorativa del 50% certificata dal curante “corrisponde alla
percentuale stabilita nella perizia neurologica del dr. __________ del 14
settembre 2006”, “anche se nelle settimane precedenti lavorava senza
IL” (doc. 49-1, il corsivo è della redattrice).
Il dr. __________ ha
aggiunto che la percentuale di inabilità lavorativa attestata dal curante
“appare giustificata”, ritenendo tuttavia che “anche secondo la perizia la
capacità lavorativa potrebbe aumentare in un’attività più adatta (in gran parte
sedentaria, senza spostamenti prolungati, senza dover stare in piedi più di
20-30 minuti)” (doc. 49-1, il corsivo è della redattrice).
Nonostante queste
indicazioni, nelle successive annotazioni del 18 marzo 2008, il dr. __________
ha osservato che, conformemente a quanto indicato dallo stesso datore di
lavoro, l’assicurata è stata assente dal lavoro solo un giorno dall’aprile 2006 in poi (cfr. doc. 53-1, il corsivo è della redattrice).
Nella nota per l’incarto
del 7 maggio 2008, inoltre, il dr. __________ ha considerato che “prima della
perizia del dr. __________ a __________, l’assicurata lavorava più di quanto
il perito ritenesse esigibile, ma non è detto che il perito abbia sempre
ragione se è contraddetto dalla realtà” (doc. 58-1, il corsivo è della
redattrice).
Infine, nelle annotazioni
del 21 maggio 2008, il dr. __________ ha rilevato che l’assicurata lavora ora
nella misura di 24 ore alla settimana, ciò che corrisponde ad un 60%
dell’orario completo, ma anche “al 75% dell’orario 75% in base al quale è stata
valutata”. Pertanto, il dr. __________ ha concluso che “la percentuale di
incapacità al lavoro del 25% rispetto al suo orario è giustificata, dal
febbraio 2006 e continua tuttora. È confermata dal fatto che l’assicurata
lavora in questa misura, senza assenze”. Il dr. __________ ha poi ribadito
che “la percentuale è più alta di quella stimata dal perito (peraltro non
motivata) ma può capitare che la valutazione medico-teorica sia contraddetta (anche
in meglio) dai fatti”, osservando che “il perito giudicava inoltre che in
attività adatte la capacità lavorativa avrebbe potuto essere al 70%-75% (di
un’attività al 100%)” (doc. 63-1, il corsivo è della redattrice).
Questo
Tribunale non può condividere le considerazioni del medico del SMR.
Innanzitutto,
il TCA constata che l’osservazione del medico SMR a proposito del fatto che il
grado di incapacità lavorativa dell’interessata, quale venditrice, stabilito
dal dr. __________ (del 50%), sarebbe contraddetto e superato dal fatto che
l’assicurata è riuscita comunque a lavorare in misura maggiore, senza assenze
per malattia, non può essere condivisa.
In questo
contesto, deve essere ricordato che, in base alla giurisprudenza elaborata in
relazione all’art. 16 cpv. 1 vLAINF (ma valida anche dopo l’entrata in vigore
della LPGA, cfr. RAMI 2004 U 529 p. 572ss. consid. 1.4), vi è incapacità al
lavoro, non solo quando una persona non è più in grado di esercitare la sua
abituale attività lucrativa oppure è in grado di farlo in maniera ridotta, ma
anche quando svolgendola vi è il rischio che le sue condizioni di salute
peggiorino (cfr. DTF 115 V 404 consid. 2, 111 V 239 consid. 1b).
In una
sentenza 32.2008.93 del 23 marzo 2009, il TCA ha
osservato quanto segue a proposito del fatto che un
assicurato, giudicato totalmente inabile al lavoro, avesse, per alcuni periodi, lavorato in misura del 50%:
"
(…)
si è trattato di periodi in cui l’assicurato
volendo ossequiare l’obbligo di ridurre il danno è andato oltre quanto era
da lui ragionevolmente esigibile (cfr. DTF 134 V 12: "Die versicherte Person ist im Rahmen ihrer Schadenminderungspflicht
gehalten, im Umfang ihrer noch vorhandenen Leistungsfähigkeit eine dem Leiden
angepasste erwerbliche Tätigkeit auszuüben (vgl. Art. 28 Abs. 2ter IVG [eingefügt auf
1.
Januar 2004] in Verbindung mit Art. 16 ATSG; BGE130 V 97 E. 3.2 S. 99
mit Hinweisen), d.h. es ist ihr zumutbar, eine Beschäftigung zu wählen, bei der
sich die gesundheitliche Beschränkung minimal auswirkt."), sino al punto di mettere seriamente a repentaglio la sua stessa
esistenza (cfr., del resto, il doc. 37-2: “Dopo l’infarto miocardico il
paziente ha lavorato per un certo tempo al 50% con grande sofferenza
psico-fisica” e il doc. 2-6: “Attualmente lavoro per l’intera giornata ma ho un
rendimento del 50%, riscontrando comunque grosse difficoltà dal lato fisico.”).”
(STCA citata, il corsivo è della redattrice)
Alla luce di quanto appena
esposto, nel caso di specie, a mente del TCA, dal fatto che l’assicurata abbia
lavorato, quale venditrice, in misura superiore a quanto ritenuto esigibile dal
dr. __________, senza assenze, non si può ancora dedurre, come preteso dal dr. __________
del SMR, che ella abbia in realtà una capacità lavorativa residua superiore a quanto
considerato nella perizia neurologica.
Conformemente alla
giurisprudenza citata, infatti, non si può escludere che, con il suo
comportamento, l’assicurata, volendo ossequiare l’obbligo di ridurre il danno,
sia andata oltre quanto era da lei ragionevolmente esigibile.
Del resto, il TCA
sottolinea che, nel suo certificato medico del 22 agosto 2007, il dr. __________
ha indicato “un peggioramento della sintomatologia algica riferita dalla
paziente negli ultimi mesi” (cfr. doc. 44-3, il corsivo è della
redattrice).
Inoltre, nel ricorso, la rappresentante dell’interessata ha evidenziato che
l’assicurata ha tentato di ricominciare, nel mese di novembre 2005, la sua
attività lavorativa, dapprima al 50% e poi nella misura del 75%, “assentandosi
tuttavia frequentemente per malattia a causa dei dolori lancinanti”. La rappresentante dell’interessata ha aggiunto che, in
seguito, “esaurite le prestazioni dell’assicurazione malattia (aprile 2006), la
ricorrente veniva pagata unicamente per le ore che effettuava presso il
negozio” e, di conseguenza, “non potendo rinunciare al suo reddito in
maniera così importante, la ricorrente si è sforzata ad effettuare dall’aprile
2006.
mediamente almeno 24 ore alla settimana (60%)” (cfr. doc. I, il
corsivo è della redattrice).
Inoltre, a proposito della
critica del dr. __________ del SMR circa il fatto che la percentuale di
inabilità lavorativa del 50% dell’assicurata, nella sua professione, indicata
dal dr. __________, nel referto neurologico del 14 settembre 2006, non fosse motivata
(cfr. doc. 63-1), questo Tribunale rileva che, in caso di dubbio,
l’amministrazione avrebbe dovuto effettuare, prima di emettere una decisione,
ulteriori accertamenti medici a proposito delle patologie
dell’interessata e al loro influsso sulla sua capacità lavorativa residua. Tanto più che anche il dr. __________, nel suo referto del 22
agosto 2007, ha attestato un
grado di incapacità lavorativa del 50%, confermando quindi la precedente
valutazione del dr. __________ e facendo presente che la sintomatologia
dell’assicurata era, negli ultimi mesi, peggiorata (cfr. doc. 44-3, il corsivo è della redattrice).
Infine,
il TCA sottolinea che lo stesso dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni
dell’8 febbraio 2008, a
proposito dell’incapacità lavorativa del 50% attestata dal dr. __________, ha
considerato che “l’incapacità lavorativa come collaboratrice di vendita appare
giustificata” (cfr. doc. 49-1, il corsivo è della redattrice).
Pertanto, stante quanto sopra esposto, il TCA non
può concludere, con sufficiente tranquillità, che lo stato di salute
dell’interessata sia tale da giustificare un’incapacità lavorativa del 25%,
come preteso dall’UAI.
2.12.2
Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono
stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni:
o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere
personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non viola né il
principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio
inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA
ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia,
in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di
istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza è stata
criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.
560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF
che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare
d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora,
secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è
quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della
gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte
abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della
procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore
che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa
giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad
essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie
lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA
35.2004.100
del 9 marzo 2005).
D’altra
parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA
2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia
apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare
generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria,
ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente
accertati.
Nella
concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come
detto, si rivela lacunoso.
La
decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato all'Ufficio AI,
affinché faccia allestire al più presto una perizia specialistica, al fine di
chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla
capacità lavorativa della ricorrente.
Quindi,
in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà
nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata.
2.13
Per quel che
concerne la valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga,
l’Ufficio AI non ha fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si
occupano dell’economia domestica.
Tale
decisione è stata presa basandosi, a questo proposito, su quanto indicato dal
dr. __________ nelle sue annotazioni del 13 aprile 2007, nelle quali il medico
del SMR ha osservato che “per l’attività di casalinga difficile da definire a
posteriori, giustificato valutarla la metà di quelle da salariata” (cfr. doc.
28-1).
Di
conseguenza, nella comunicazione del 12 ottobre 2007, il funzionario incaricato
ha osservato che “l’inchiesta casalinga non è stata esperita in quanto lo stato
di salute dell’assicurata è migliorato e ben difficilmente l’assistente avrebbe
potuto determinare, a posteriori, la limitazione nello svolgere le faccende
domestiche (cfr. anche annotazione del medico SMR del 13 aprile 2007). Per
questo motivo ci si è rifatti alla valutazione medico-teorica” (cfr. doc.
47-1).
Al riguardo, il TCA sottolinea che, nonostante
l’indicazione di valutare gli impedimenti dell’assicurata, nello svolgimento
delle attività domestiche, nella misura della metà rispetto alla percentuale di
incapacità lavorativa (cfr. doc. 28-1), lo stesso dr. __________, nelle
successive annotazioni dell’8 febbraio 2008, ha osservato che “ci sarà probabilmente
da eseguire una inchiesta per casalinghe” (cfr. doc. 49-1).
Inoltre, nelle annotazioni del 21 maggio 2008, il
dr. __________ ha ancora ribadito che “per quanto riguarda l’attività di
casalinga, l’incapacità è stata da noi valutata la metà di quella da salariata.
Da vedere se essa necessita di un’inchiesta a domicilio per avere un dato
più solido (da notare che il perito riteneva che fosse del 50%, non
motivando)” (doc. 63-1, il corsivo è della redattrice).
Dagli atti non emergono tuttavia le ragioni per
le quali, nonostante queste indicazioni del medico SMR, l’UAI abbia comunque
rinunciato ad effettuare un’inchiesta a domicilio.
Inoltre, come correttamente indicato dal medico
SMR, il TCA non può che constatare che il dr. __________, nella sua valutazione
neurologica, ha ritenuto che l’assicurata presenti una percentuale di
impedimenti del 50% nello svolgimento dei compiti domestici (cfr. doc.
26-9, il corsivo è della redattrice).
A tale proposito, questo Tribunale rileva che,
come è già stato anticipato ai consid. 2.3.; 2.4., l'invalidità delle persone
che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è
stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora
accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.
Per
quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate
nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in
linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio
le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi
dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel
procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235
consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G.,
consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria
nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica
unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93
consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).
Se,
tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che
l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui
l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa
risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984
p. 144 consid. 5).
Il TFA ha
inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità
delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni
dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti
medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa
M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di
posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni
accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla
valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da
considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi
psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003
nella causa S., I 685/02).
Alla luce di quanto sopra esposto, il TCA ritiene
che anche la valutazione degli impedimenti dell’assicurata in ambito domestico
– sempre che, come visto in precedenza, l’UAI, al quale gli atti sono rinviati
per ulteriori accertamenti (cfr. doc. 2.11. e 2.12.2.), accerti che
l’assicurata debba essere considerata sia salariata, sia casalinga e che
occorra quindi utilizzare il metodo misto di calcolo dell’invalidità –
necessiti di ulteriori approfondimenti, tramite lo svolgimento di una inchiesta
per le persone che si occupano dell’economia domestica o, qualora ciò non fosse
possibile, attraverso una valutazione medico-peritale.
2.14
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§
Le decisioni del 19 agosto 2008 sono annullate.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato ai
considerandi 2.11., 2.12.2. e 2.13..
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili
(IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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