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Decisione

32.2008.175

Negato a giusta ragione l'aumento della rendita d'invalidità ad un assicurato tuttora abile in misura del 50% in attività leggera. Istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio accolta

18 maggio 2009Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato

(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV

Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

Al

minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del

15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nella

fattispecie, dalle carte processuali risulta che il ricorrente - coniugato

con __________ ausiliaria di panetteria presso la __________ di __________ - si

trova nel bisogno.

Il medesimo dispone in

effetti, quali entrate, di una rendita d’invalidità (¾), oltre a una

prestazione complementare per un totale di fr. 1'314.-- e di una rendita trimestrale

d’invalidità LPP di fr. 1'174.50 (fr. 391.50 mensili), per un importo mensile

di fr. 1'705.50. Va ancora aggiunto lo stipendio della moglie, di fr. 1’773.35

netti mensili.

Il reddito della famiglia

dell’assicurato, composto da lui e dalla moglie, ammonta a fr. 3'478.85 (doc.

IX bis).

L’assicurato non ha

dichiarato alcuna sostanza.

Considerandi

Per

quanto riguarda il calcolo del fabbisogno, all’assicurato deve essere applicato

l’importo base mensile per coniugi pari a fr. 1'550.--, stabilito per il

calcolo del minimo esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e fallimento,

quale Autorità di vigilanza cantonale e in vigore dal 1° gennaio 2001, tuttora

in uso.

Questi

importi comprendono già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,

igiene, cultura, salute, oneri dome-stici, quali elettricità, illuminazione,

gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del

diritto esecuti-vo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum

d’existence en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in

BlSchK 2001, p. 19).

Al

minimo esecutivo va aggiunto un supplemento al massimo del 15-25%,

secondo la giurisprudenza citata.

In

casu, aggiungendo all’importo di base di fr. 1'550.-- il supplemento del

15%, vi sono poi da computare i premi dell’assicurazione obbligatoria contro le

malattie (documentati solo fr. 360.30/mese, ma da raddoppiare considerando

anche il premio dovuto dalla moglie) e gli interessi ipotecari presso la Banca __________

per un importo di fr. 1'073.08 mensili. Si ottiene così un importo di fr.

3'568.--.

Non risultando un’eccedenza il requisito dell’indigenza è dato.

L’assicurato non possiede

inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale

appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di

fondamento.

Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la

concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito

patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso,

qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare

(cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93;

cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti

al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I

569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid.

5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Ne

consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese

processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è accolta.

3. Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito

della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte

dallo Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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