32.2008.176
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5 giugno 2009Italiano45 min
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Numero d'incarto:
32.2008.176
Data decisione, Autorità:
05.06.2009, TCA
Titolo:
Visto il successo dei provvedimenti professionali (accertamento professionale e riallenamento al lavoro) a ragione l'Ufficio AI ha negato il diritto ad una rendita considerata un'abilità lavorativa del 100% in un'attività adeguata e ritenuto un grado d'invalidità non pensionabile
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.176
FS/sc
Lugano
5 giugno 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 settembre 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 20 agosto 2008 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1953, da ultimo e prima del danno alla salute attivo quale impiegato
d’ufficio presso la __________ (doc. AI 8/1-3), nel mese di febbraio 2005 ha inoltrato
una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 2/1-5).
1.2. Dopo
avergli riconosciuto un periodo di accertamento professionale presso il __________
dal 25 settembre 2006 al 31 marzo 2007 (doc. AI 31/1-2, 36/1-5, 38/1-2 e
46/1-5), un periodo di riallenamento al lavoro dal 1. aprile 2007 al 31 marzo
2008 (doc. AI 45/1-2 e 47/1-5) e esperiti gli accertamenti medici ed economici
del caso, con decisione 20 agosto 2008 (doc. AI 77/1-3), preavvisata con
progetto 9 maggio 2008 (doc. AI 66/1-3), l’Ufficio AI ha negato all’assicurato
il diritto a ulteriori prestazioni, essendo egli integrato e il grado
d’invalidità accertata non pensionabile.
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato, rappresentato dalla RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la
valutazione economica con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, nel
merito e osservato che la decisione relativa al progetto 7 maggio 2008 (progetto
questo con il quale l’Ufficio AI ha preavvisato il diritto a una rendita
intera dal 1. febbraio 2005 e a tre quarti di rendita dal 1. febbraio 2006 fino
al 30 settembre 2006; vedi doc. AI 65/1-4) non è ancora stata emanata – ha chiesto di
essere posto al beneficio di una mezza rendita dal 1. aprile 2008.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI – confermandosi nelle proprie valutazioni e
con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, nel prosieguo – ha chiesto di
respingere il ricorso.
1.5. Con
osservazioni 29 ottobre 2008 l’assicurato si è confermato nelle proprie allegazioni
e ha chiesto di accogliere il ricorso.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D.
SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA
del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella
causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00;
STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002
pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26
ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se la decisione 20 agosto 2008 – con la quale
all’assicurato è stato negato il diritto a una rendita – è conforme o meno alla
legislazione federale.
E’
infatti la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazio-ne (DTF 125 V 413,
consid. 1a, pag. 414; DTF 118 V 311, consid. 3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274,
consid. 1, pag. 276 tutte con riferimenti).
Al
riguardo va rilevato che anche sotto l'egida della LPGA, l'emanazione di una
decisione costituisce, nell'ambito della giurisdizione amministrativa
contenziosa, un presupposto indispensabile per il giudizio di merito nella
susseguente procedura di ricorso di diritto amministrativo e, in assenza di una
concretizzazione più precisa all'art. 49 cpv. 1 LPGA, la nozione di decisione
coincide con quella dell'art. 5 cpv. 1 della Legge federale sulla procedura
amministrativa (DTF 130 V 389).
Ritenuto
che dopo il progetto 7 maggio 2008 (doc. AI 65/1-4) – con il quale l’Ufficio AI
ha preavvisato il diritto a una rendita intera dal 1. febbraio 2005 e a tre
quarti di rendita dal 1. febbraio 2006 fino al 30 settembre 2006 – non è stata
emanata alcuna decisione, su questi aspetti il TCA non può dunque pronunciarsi.
Del
resto, lo stesso rappresentante dell’assicurato ha osservato che “(…) la decisione
relativa al progetto di decisione del 7 maggio 2008 non è per contro ancora
stata emanata. Sarà quindi oggetto di una vertenza separata. (…)” (I, pag. 5).
Nel
merito
2.3. In
lite è quindi la questione di sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato
all’assicurato il diritto a una rendita dopo l’accerta-mento professionale
presso il __________ dal 25 settembre 2006 al 31 marzo 2007 e dopo la
conclusione del periodo di riallenamento al lavoro durato dal 1 aprile 2007 al
31 marzo 2008.
L’assicurato
postula il diritto ad una mezza rendita dal 1. aprile 2008.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di
regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età
dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i
due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128
V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della
decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che
l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una
prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto
non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di
riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un
ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA
inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003
nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002
nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9
agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13
giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V
298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I
166/03, consid. 3.2)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05
del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.6. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in
fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito
della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V
212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI
2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero
apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di
determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le
perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta
senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è
quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e
di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che
possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza
di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri
rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.
3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile
2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il
TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai
medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant
d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a
admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de
l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs
rien valoir de tel. (…)"
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05,
consid. 3.2)
Per quel che riguarda i rapporti del medico
curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere
conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16
ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e
periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto
segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a
p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,
il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence
entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.
2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et
procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins
traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants
font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre
de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les
conclusions de l'expert.
(…)." (cfr. STFA del 16 ottobre nella causa N.,9C_142/2008, consid. 2.2)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso
deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del
disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571
seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate
alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D.
Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie
Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg.
(249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.7. Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore
probatorio di rapporti medici, questo Tribunale deve innanzitutto concludere
che a ragione l’Uf-ficio AI ha ritenuto che l’assicurato ha ultimato con
successo i provvedimenti professionali intrapresi – accertamento professionale
presso il __________ dal 25 settembre 2006 al 31 marzo 2007 (doc. AI 31/1-2,
36/1-5, 38/1-2 e 46/1-5) e riallenamento al lavoro dal 1. aprile 2007 al 31
marzo 2008 (doc. AI 45/1-2 e 47/1-5) – e che egli è abile al lavoro nella
misura del 100% in un’attività adeguata.
Il
dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia 13 marzo 2006
(doc. AI 19/1-10) – posta la seguente diagnosi con ripercussioni sulla capacità
lavorativa: “(…) sindrome depressiva ricorrente attuale episodio di gravità
media con sindrome biologica (ICD-10 F33.11) esistente dal 2004 – disturbi di
personalità ansioso (di evitamento) (ICD-10 F60.6) da diversi anni (…)” (doc.
AI 19/6) – circa le conseguenze sulla capacità lavorativa e d’integrazione si
è così espresso:
"
(...)
B. Conseguenze sulla capacità di lavoro
1. Menomazioni (qualitative e
quantitative) dovute ai disturbi constatati
1.1 a livello psicologico e mentale
Egli psicologicamente come già accennato presentava dei
disturbi con varie fobie, ossessioni ed altri stati depressivi che sicuramente
diminuivano le sue capacità già precarie nei confronti interpersonali, in
particolar modo sul posto di lavoro.
1.2 livello fisico
Fortunatamente egli salvo una ipertensione arteriosa
non presenta importanti disturbi fisici malgrado aveva presentato vari dolori
che erano piuttosto delle somatizzazioni in seguito alla tensione nervosa.
1.3 nell’ambito sociale
Come già accennato, a causa delle sue paure,
insicurezze e vari problemi sul posto di lavoro, egli diminuiva le sue
abitudini e contatti sociali ma negli ultimi tempi sembra che la situazione
migliori.
2. Conseguenze dei disturbi
sull'attività attuale
2.1 Come si ripercuotono i disturbi
sull'attività attuale dell'assicurato
Il peritando già da anni non svolge la sua attività di
meccanico di motori di aerei ma è auspicabile che possa svolgere, dopo un
magari un periodo di riformazione, un'attività adeguata alla sua situazione.
2.2 L'attività attuale è ancora praticabile?
Come già accennato, per un periodo non potrà ancora
svolgere un'attività come meccanico ma in un lavoro che chiede meno
responsabilità fino a quando riacquisterà ancora la sua sicurezza gradualmente.
2.3 Se sì, in quale misura (ore al giorno)?
Una volta migliorata egli potrà lavorare anche 8 ore al
giorno.
2.4 E' constatabile una diminuzione della
capacità di lavoro?
Sì.
2.5 Se sì, in che misura?
Egli è stato inabile al lavoro nella misura del 50% dal
05.02.2004 e 100% dal 03.05.2004 a tuttora.
2.6 Da quando esiste una limitazione della
capacità di lavoro provata a livello medico di almeno il 20%?
Sì, vedi sopra.
2.7 Qual è stato da allora lo sviluppo
della limitazione della capacità di lavoro?
Egli praticamente è stato inabile al lavoro nella
misura completa gradualmente nel suo lavoro specifico di meccanico di motori ma
dopo ha presentato anche un miglioramento ed attualmente la sua capacità
lavorativa è nella misura del 50% in un mestiere adeguato alla sua situazione
che potrebbe migliorare ulteriormente.
3. L'ambiente di lavoro
dell'assicurato è in grado di sopportare i disturbi psichici?
Sì.
C. Conseguenze sulla capacità
d'integrazione
1. E' possibile effettuare provvedimenti
d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?
Anche i medici curanti avevano proposto dei
provvedimenti di integrazione ma probabilmente non era ancora capace di gestire
un tale programma ma credo che al più presto, dopo una valutazione da parte dei
collocatori dell'assicurazione invalidità, potrà riprendere un'attività
adeguata alla sua situazione sotto forma di una reintegrazione professionale.
1.1 Se sì, La preghiamo di descrivere il
piano di riabilitazione
1.2 Se no, La preghiamo di motivare
2. E' possibile migliorare la capacità di
lavoro sul posto di lavoro attuale?
Egli è stato ormai pensionato dal suo posto di lavoro
ma comunque avendo una grande esperienza nel campo della riparazione di motori,
bisogna sfruttare questa sua conoscenza ed esperienza.
2.1 Se sì, con quali ragionevoli provvedimenti
2.2 Secondo lei che effetti hanno questi
provvedimenti sulla capacità di lavoro?
Potrà migliorare la sua performance e capacità
lavorativa in modo che egli possa riprendere la sua capacità lavorativa
completa nei prossimi mesi.
3. L'assicurato è in grado di svolgere
altre attività?
Sì, un'attività adeguate alla sua situazione anche se
ancora è fragile e ha delle paure ma come già accennato, in un'attività
adeguata questi sintomi possono migliorare.
3.1 Se sì, a quali esigenze deve rispondere
il posto di lavoro e di che cosa bisogna tenere soprattutto conto nel caso di
un'altra attività.
3.2 In che misura si possono svolgere
attività consone alle menomazioni (ore al giorno).
Attualmente nella misura di 4 ore al giorno e poi
gradualmente bisogna valutare fino ad un miglioramento di 8 ore al giorno.
3.3 È constatabile una riduzione della
capacità di lavoro?
Attualmente sì.
3.4 Se sì, in che misura?
La sua incapacità lavorativa è circa nella misura del
50%.
3.5 Qualora non siano possibili altre
attività: per quali motivi?
Non è il caso, egli è molto motivato per poter
riprendere un'attività lavorativa e va aiutato in questo senso per una ripresa
lavorativa.
(…)" (doc. AI 19/8-10)
Il
dr. __________, medico SMR, nel rapporto medico 19 aprile 2006 (doc. AI
22/1-2), ha posto la seguente raccomandazione:
"
(...)
L'A è stato sottoposto a perizia psichiatrica presso il
Dr. __________ il 08.11.2005.
Da questa valutazione risultano le diagnosi sopra
esposte con ripercussione sulla CL.
L'A non è ancora in grado di svolgere un'attività come
meccanico di aerei.
In un lavoro adeguato, che chiede meno responsabilità,
la CL è valutabile nella misura di circa il 50 %, 4 ore al giorno, a decorrere
dalla data della presente perizia.
Provvedimenti d'integrazione sono da intraprendere al
più presto sotto forma di una reintegrazione professionale.
L'A ha una grande esperienza nel campo della
riparazione di motori; bisogna sfruttare questa sua conoscenza ed esperienza.
L'A è molto motivato per poter riprendere un'attività
lavorativa e va aiutato in questo senso per una ripresa lavorativa." (doc.
AI 22/2)
Il
direttore del __________, nella lettera 26 marzo 2006 (ndr. recte: 26 marzo
2007) indirizzata al consulente in integrazione professionale (doc. AI 43/1-2),
riferendosi al rapporto di valutazione redatto dai maestri, ha rilevato che:
"
(...)
Come evidenziato nel citato documento il periodo
d'osservazione ha messo in evidenza alcuni aspetti incoraggianti rispetto alle
prospettive di reintegrazione professionale dell'A.
Egli è riuscito a migliorare la sua presenza
giornaliera portandola dal 50% iniziale al 100% attuale.
Ciò è stato verificato anche durante lo stage svolto in
un'azienda esterna __________.
Per il momento il rendimento dell'A. è limitato a circa
il 50%, ma sussistono delle buone premesse affinché tale percentuale possa aumentare.
Occorre però premettere che, in considerazione del
danno alla salute di tipo psichico, è necessario evitare una pressione in tempi
troppo brevi e troppo elevata verso I'A.
La fragilità della persona è ancora evidente ed anche
il medico psichiatra che segue I'A. sottolinea tale aspetto.
Come già detto sussistono comunque delle buone
prospettive di miglioramento e viene quindi confermata l'ipotesi in tal senso
formulata dal dottor __________ nella perizia del 13 marzo 2006.
In conclusione, per poter raggiungere tale obiettivo,
si propone un periodo di riallenamento al lavoro dal 1° aprile 2007 al 31
marzo 2008 che si svolgerà prevalentemente all'esterno del __________ non
appena potrà essere reperita una ditta disponibile ad assumere l'A.
(…)" (doc. AI 43/1-3)
Lo
stesso direttore, con scritto 7 marzo 2008 indirizzato al consulente in integrazione
professionale (doc. AI 53/1-2), ha concluso che:
"
(...)
Dopo un primo periodo svolto nel laboratorio della
meccanica del __________ abbiamo collocato per un primo stage l'A. presso la
ditta di orologi __________, alfine di valutare la continuità di lavoro, la
capacità di adattamento ad un contesto lavorativo normale gli è stata proposta
un'attività di magazziniere e piccoli lavori di costruzione pezzi e
manutenzione delle macchine.
L'esito della prova è stato positivo: I'A. ha sempre
avuto una presenza continua e regolare, si è adeguato bene al nuovo ambiente di
lavoro e si è fatto apprezzare per la sua disponibilità, l'impegno e la correttezza
nei rapporti sia con il datore di lavoro sia con i colleghi.
Ovviamente il danno alla salute di tipo psichico è
sempre presente (l'A. è seguito dallo psichiatra dottor __________ ed assume
regolarmente degli psicofarmaci) anche se la situazione con tempo sembra
essersi stabilizzata.
Permane comunque un'insicurezza e una fragilità di
fondo che di fatto non permettono un inserimento in qualsiasi contesto
lavorativo.
Presso la ditta __________ si è potuto trovare un buon
equilibrio tra le caratteristiche dell'A. e le esigenze produttive
dell'azienda.
Il datore di lavoro ha offerto all'A. la possibilità di
svolgere dei compiti necessari e importanti ma non direttamente legati alla produzione
degli orologi.
L'A. può organizzare autonomamente l'attività
giornaliera e non è quindi sottoposto a ritmi di lavoro stressanti che visto il
danno alla salute non sarebbe in grado di sostenere.
Nel corso di queste ultime settimane il direttore dell'azienda,
signor __________, ha potuto valutare la capacità di lavoro dell'A. ed ha dato
la propria disponibilità ad assumerlo a partire dal prossimo 1° aprile 2008, a
tempo pieno con un salario mensile lordo di fr. 3'200.-- (vedi dichiarazione
allegata).
In conclusione, riteniamo che la soluzione lavorativa
trovata per l'A. sia senz'altro ottimale in quanto, come già detto, tiene in
giusta considerazione la situazione dell'A. sia per quanto attiene al danno alla
salute sia pure per quanto riguarda l'età che non facilita la reintegrazione.
Visto il buon esito del riallenamento al lavoro
consideriamo concluso il nostro mandato e l'A. verrà dimesso dal __________ in
data 31 marzo 2008 alla scadenza del provvedimento professionale in atto.
(…)" (doc. AI 53/1-2)
La
consulente in integrazione professionale, nel rapporto di fine sorveglianza 15
aprile 2008 (doc. AI 58/1-3), ha, in particolare, evidenziato che “(…) la
soluzione lavorativa trovata da parte dei responsabili del Centro trovo che sia
ottimale soprattutto per quanto attiene al danno alla salute. Inoltre, l’A.
grazie alle misure messe in atto da parte dell’Ufficio AI è riuscito a
raggiungere una capacità lavorativa completa. Trovo comunque che l’A. possa
essere inserito nella misura del 100% in tutte quelle attività rispettose dei
limiti funzionali (leggere, semplici, ripetitive, non qualificate) elencate
nella tabella TA1 (suisse). Ad esempio attività quale operaio generico
(controllo, sorveglianza, imballaggio); guardarobiere in campo alberghiero;
personale ausiliario addetto ad attività collaterali semplici, per lo più di
tipo manuale (archivio, servizi meccanografici, di duplicazione, economato e
similari); ecc. (…)” (doc. AI 58/2, la sottolineatura è del redattore).
Ora,
ritenuta la prognosi posta dal dr. __________ – nella perizia 13 marzo
2006, alle domande inerenti la possibilità e la misura di svolgere altre
attività, il dr. __________ ha risposto: “(…) sì, un’attività adeguata alla sua
situazione anche se ancora è fragile e ha delle paure ma come già accennato, in
un’attività adeguata questi sintomi possono migliorare. […] Attualmente nella
misura di 4 ore al giorno e poi gradualmente bisogna valutare fino ad un
miglioramento di 8 ore al giorno. (…)” (doc. AI 19/9-10) –, considerati
gli esiti degli accertamenti professionali e, soprattutto, visto che durante il
periodo di riallenamento al lavoro è stato in grado di mantenere un’occupa-zione
a tempo pieno in un ambito non protetto tant’è che è stato assunto a tempo
indeterminato a contare dal 1. aprile 2008 (doc. AI 53/3), questo Tribunale non
può che condividere la conclusione secondo la quale l’assicurato va considerato
abile al lavoro nella misura del 100% in un’attività adeguata quali quelle
indicate dalla consulente in integrazione professionale.
Questo
vale a maggiore ragione visto che l’assicurato non ha prodotto alcuna
documentazione medico-specialistica che attesti il contrario.
Va
qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle
parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove
necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Inoltre
non è possibile concludere differentemente per il solo fatto che il direttore
del __________, nella lettera 7 marzo 2008 (doc. AI 53/1-2), ha osservato che
“(…) permane comunque un’insicurezza e una fragilità di fondo che di fatto non
permettono un inserimento in qualsiasi contesto lavorativo. (…)” (doc. AI
53/1).
Infatti,
e lo si ribadisce, nessun medico specialista ha attestato un’incapacità lavorativa
in un’attività adeguata e di fatto, lavorando a tempo pieno in un ambito non
protetto e iniziando un’occupazione a tempo indeterminato presso lo stesso
datore di lavoro dal 1. aprile 2008, l’assicurato ha dimostrato con i fatti di
essere in grado di esercitare un’attività adeguata nella misura del 100%. Del
resto la consulente in integrazione professionale ha considerato quelle
attività semplici, ripetitive, non qualificate e rispettose dei limiti
funzionali posti.
2.8. Appurata
una capacità lavorativa del 100% in un’attività adeguata e rispettosa delle
limitazioni funzionali poste, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle
assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico e
non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo
economico.
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
Fatti
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), nel caso
concreto sono determinanti i dati del 2008 visto che è in questo anno, più
precisamente dopo il 31 marzo 2008 ritenuto il buon esito del riallenamento al
lavoro, che l’amministrazione ha negato all’assicurato il diritto ad una rendita.
2.8.1. Riguardo
all’accertamento del reddito da valido, va ricordato che, è decisivo stabilire,
secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato
guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano
(STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella
causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti,
cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più
concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato
avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure
delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali
la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi
sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635
consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato
come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato
avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo
guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita
dei salari (RKUV 2000 n. U 400 pag. 381 e riferimenti; DTF 129 V 222 consid.
4.3.1 pag. 224) o comunque il salario che potrebbe
essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in
un'azienda simile (cfr. ad esempio la Circolare, edita dall'UFAS, sull'invalidità
e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità, cifra marg. 3025).
Il
Tribunale federale, in una sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio 2008 consid. 5.1,
ha ribadito che:
"
(…) occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi
concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe
di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività
precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid.
2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro
considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una
carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168
pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto
sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi
concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161
consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata). (…)"
Dagli
atti risulta che nel 2008, quale impiegato d’ufficio, senza
il danno alla salute, l’assicurato avrebbe potuto conseguire un reddito annuo
pari a fr. 88'400.-- (6'800.-- x 13 = 88'400.-- vedi doc. AI 81/1).
L’importo
di fr. 88'400.-- va ritenuto quale reddito da valido per l’anno 2008.
Infatti,
anche se riferiti solo agli anni precedenti, gli assegni di custodia e gli assegni
per figli menzionati nel ricorso non possono essere inglobati nel salario lordo
del ricorrente non essendo strettamente legati all'attività che egli svolgeva, ma unicamente al suo statuto familiare (per
un caso analogo concernente l’indennità di famiglia cfr. la STCA del 23 aprile
2009 nella causa S., 32.2008.149). Quanto alla partecipazione ai risultati
secondo l’art. 3.7 delle disposizioni sul contratto di lavoro: “(…) in caso di
utili di esercizio annuali, il consiglio di amministrazione può accordare alla
direzione una somma che sarà versata agli impiegati in primavera come partecipazione
volontaria ai risultati. Questa partecipazione non è parte integrante del
salario. (…)” (doc. D), questo Tribunale rileva che la somma di fr. 1'000.--
pretesa a tale titolo non è stata minimamente comprovata e tantomeno
l’assicurato ha allegato che il datore di lavoro gli ha versato regolarmente e
negli anni detto importo. Riguardo poi all’importo di fr. 3'400.--, visto il
diritto a due settimane supplementari di vacanza, a ragione l’Ufficio AI ha
osservato che “(…) le vacanze non moltiplicano il salario ma concedono maggior
tempo di riposo con lo stesso salario. (…)” (V, pag. 2).
2.8.2. Per
quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75
seg..
Tale
reddito va segnatamente determinato
sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul
salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento
a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA del 5
settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Questa
Corte, con sentenza del 7 aprile 2008 nella causa D. (32.2007.165), fondandosi
sulla sentenza del 20 febbraio 2008 nella causa C., (U
8/07), ha stabilito che “(…) quando il salario da valido
conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario
medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va
ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in
RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Il
TF, con sentenza del 23 aprile 2008 nella causa F. (8C_399/2007), ha lasciato
aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui
il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).
Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 pag.
45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
Al
riguardo, in una sentenza dell’8 maggio 2009 nella causa J. (8C_652/2008,
destinata alla pubblicazione), l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
"
(…)
6.1.2 In der Praxis wurde das Überschreiten des
Erheblichkeitsgrenzwertes bei einer Abweichung des tatsächlich erzielten
Verdienstes vom branchenspezi-fischen Tabellenlohn um zehn und mehr
Prozentpunkte bejaht (vgl. z.B. die Urteile des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts U 454/05 vom 6. September 2006 E. 6.3.2, I 601/03 vom 27.
Februar 2004 E. 5.2, I 411/02 vom 5. Februar 2003 E. 4.1 und 4.3, I 97/00 vom
29. August 2002 E. 4, AHI 1999 S. 237 [I 377/98 E. 3], I 164/96 vom 15. Oktober
1996 E. 2 und des Bundesgerichts 9C_395/2008 vom 9. Oktober 2008 E. 5.3.2 und
SVR 2008 IV Nr. 2 S. 3 [I 697/05 E. 5.4]), bei einer Abweichung um weniger als
fünf Prozentpunkte jedoch verneint (vgl. z.B. die Urteile des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts I 314/00 vom 7. Mai 2001 E. 2c/aa i.f. und des
Bundesgerichts 9C_782/2008 vom 4. März 2009 E. 4.2.3,9C_69/2009 vom 13.
Februar 2009 E. 3.3, SVR 2008 IV Nr. 49 S. 163 [9C_404/2007 E. 2.3] und
8C_367/2007 vom 7. April 2008 E. 5.3). Zuletzt liess das Bundesgericht offen,
wo der konkrete prozentuale Erheblich-keitsgrenzwert anzusetzen sei (Urteile
9C_891/2007 vom 30. Dezember 2008 E. 2.2 i.f. und SVR 2009 IV Nr. 7 S. 13
[9C_488/2008 E. 6.6]). Obwohl vereinzelt auch bei einer Abweichung um knapp
mehr als 5 % das Erreichen der Deutlichkeitsschwelle verneint wurde (vgl. z.B.
Urteile des Eidgenössischen Versicherungsgerichts I 27/06 vom 24. August 2006
E. 6.3.2 und des Bundesgerichts 9C_796/2008 vom 6. November 2008 E. 2.3), ist
auch mit Blick auf den soweit ersichtlich ersten Parallelisierungsfall (ZAK
1989 S. 456, I 362/88 E. 3b i.f.) die in SVR 2009 IV Nr. 7 S. 13,9C_488/2008
E. 6.6, offengelassene Rechtsfrage in dem Sinne zu beantworten, dass der
Erheblichkeitsgrenzwert der Abweichung des tatsächlich erzielten Verdienstes
vom branchenüblichen LSE-Tabellenlohn, ab welchem sich eine Parallelisierung
der Vergleichseinkommen im Sinne von BGE 134 V 322 E. 4.1 S. 325 f.
rechtfertigen kann, auf 5 % festzusetzen ist. Der nach Massgabe der
Tabellenlöhne bestimmte Referenzwert des branchenüblichen Einkommens basiert
auf den Ergebnissen einer statisti-schen Durchschnittswertermittlung im Rahmen
der vom Bundesamt für Statistik alle zwei Jahre durchgeführten
Lohnstrukturerhebung mit einer entsprechenden Streuweite der einzelnen
erfassten Löhne. Auch vor diesem Hintergrund genügt der auf - nur, aber
immerhin - 5 % zu beziffernde Erheblichkeitsgrenzwert als Voraussetzung der
Einkommensparallelisierung dem Bedürfnis nach Ausglei-chung eines aus
invaliditätsfremden Gründen unfreiwillig deutlich unterdurch-schnittlich
realisierten Einkommens in der angestammten Tätigkeit.
6.1.3 Setzt die Einkommensparallelisierung im Sinne von
BGE 134 V 322 unter anderem das Erreichen des Erheblichkeitsgrenzwertes von 5 %
voraus (E. 6.1.2 hievor), stellt sich die Frage, wie die Parallelisierung
vorzunehmen ist. Wird ab Erreichen des Erheblichkeitsgrenzwertes um die volle
prozentuale Abweichung parallelisiert, so kommt es zwischen einem ohne
Parallelisierung durchzu-führenden Einkommensvergleich (bei einer Abweichung
des tatsächlich erzielten Verdienstes vom branchenüblichen LSE-Tabellenlohn von
4 %) und einem mit Parallelisierung durchzuführenden Einkommensvergleich bei
einer Abweichung von 5 % zu einem willkürlich erscheinenden, erheblichen,
sprunghaften Anstieg des Invaliditätsgrades um mehrere Prozentpunkte. Mit Blick
auf eine dem Grundsatz der Rechtsgleichheit genügende
Invaliditätsgradermittlung ist zu vermeiden, dass die - bei einer
kontinuierlich ansteigenden Differenz zwischen tatsächlich erzieltem Lohn und
branchenüblichem Durchschnittseinkommen - ab Erreichen des
Erheblichkeitsgrenzwertes von mindestens 5 % gegebenenfalls durchzuführende
Einkommensparallelisierung eine sprunghafte Erhöhung des Invaliditätsgrades zur
Folge hat. Es ist daher nur in dem Umfang zu parallelisieren, in welchem die
prozentuale Abweichung den Erheblichkeitsgrenz-wert von 5 % übersteigt,
bezweckt doch die Parallelisierung praxisgemäss nur die Ausgleichung einer
deutlichen - also nicht jeder kleinsten - Abweichung des tatsächlich erzielten
Verdienstes vom tabellarisch bestimmten branchenüblichen Referenzeinkommen. Insofern
ist an der bisherigen Praxis, welche bei gegebenen Voraussetzungen -
insbesondere einer ausreichend deutlichen Abweichung des Valideneinkommens vom
branchenüblichen LSE-Tabellenlohn - jeweils die Parallelisierung im vollen
Ausmass der ganzen prozentualen Unterdurchschnittlichkeit vornahm, nicht länger
festzuhalten.
(…)" (STF dell’8 maggio 2009 nella cusa J.
[8C_652/2008] consid. 6.1.2 e 6.1.3)
2.8.3. Utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio
federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2008 una attività semplice
e ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito
annuo ipotetico da invalido pari a fr. 61'308.64 (fr. 4'732.--
riportati su 41.7 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in
La Vie économique, 3-2009, pag. 98) moltiplicati per 12
[ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98
del 18 febbraio 1999, consid. 3a], aggiornati al 2007 [moltiplicando per 2175 e
dividendo per 2140; cfr. tabella B 10.3, pubblicata in
La Vie économique, 3-2009, pag. 99] e moltiplicati per 1,9% [pari alla variazione percentuale
dei salari in termini nominali riscontrata nei primi tre trimestri del 2008]).
Vista
la capacità lavorativa del 100% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti
funzionali posti – richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumut-barkeitsprinzip im
schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28
consid. 4a e sentenze
ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gerichts zum
IVG, Zurigo 1997, pag. 221) – e applicata la riduzione riconosciuta dalla
consulente in integrazione professionale del 5% – “(…) 5% inerente la
difficoltà di adattamento sul posto di lavoro dovuto all’insicurezza dell’A.
(…)” (doc. AI 58/3) –, il reddito statistico da invalido corrisponde, infine, a
fr. 58'243.20 (fr. 61'308.64 ridotti del 5% = fr. 58'243.20).
All’importo
di fr. 58’243.20 non va poi applicata alcuna riduzione per gap salariale.
Infatti
– anche volendo considerare, vista la sua particolare attività di meccanico di
aerei con le relative responsabilità, il salario statistico per un lavoro
particolarmente esigente, difficile, indipendente e molto qualificato, valido
nel settore commercio e riparazione di autoveicoli (Tabella TA1 2006 pto 50;
settore questo che più si avvicina all’attività esercitata prima del danno alla
salute: “[…] il signor RI 1 ha lavorato fino ad agosto 2002 in qualità di
meccanico di aerei. A partire da settembre dello stesso anno e in accordo con
il collaboratore stesso gli è stato assegnato un nuovo compito a seguito di
problemi di salute dovuti al sovraccarico di responsabilità […]” [doc. AI 55/1)])
–, il salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2008 presso il suo ultimo
datore di lavoro (fr. 88'400.--, cfr. consid. 2.8.1), è
superiore a quello realizzato, nello stesso anno, in media a livello svizzero
dai lavoratori del settore commercio e riparazione di autoveicoli con la maggiore
qualifica (Tabella TA1 2006, p.to 50, livello di qualifica 1+2: fr. 5’179.-- riportato
su 41.7 ore/settimana x 12 mesi, moltiplicato per la variazione percentuale dei
salari dell’1.6% nell’anno 2007 [tabella B10.2 pubblicata in La vie économique
3-2009, pag. 99] e per 1,9% [pari
alla variazione percentuale dei salari in termini
nominali riscontrata nei primi tre trimestri del 2008] = fr. 67'076.61).
Quanto
alla riduzione del 5% il TCA si limita qui ad osservare che la stessa tiene
adeguatamente conto del fatto che l’assi-curato è in grado di esercitare
un’attività sostitutiva nella misura del 100% e che quale limite funzionale
presenta una “(…) insicurezza sul posto di lavoro, diminuzione dei contatti
sociali (…)” (doc. AI 28/1). Pertanto, a prescindere dal fatto che per costante
giurisprudenza il giudice non può scostarsi dalla valutazione
dell’amministrazione senza fondati motivi (DTF 126 V 75, consid. 5b/dd e 6,
pag. 80-81), la riduzione del 5% tiene adeguatamente conto della situazione
personale dell’interessato e della sua difficoltà di adattamento.
Anche
la consulente in integrazione professionale, nel rapporto finale 11 agosto 2008
(doc. AI 76/1-2), ha poi precisato che “(…) il sig. RI 1 ha lavorato per circa
30 anni quale meccanico d’aeromobili per la ditta __________. Durante il percorso
(ricordo che l’A. ha svolto sei mesi di osservazione nel settore della
meccanica presso il __________ in seguito un anno di riallenamento al lavoro
in parte in questo settore ed in parte in altri settori tramite stage) l’A. è
stato in grado di adattarsi e di imparare una nuova professione. Per questo
motivo si è ritenuto idoneo tenere in considerazione, in parte, il limite
dovuto al danno alla salute (insicurezza sul posto di lavoro). Tale riduzione
prende pure in considerazione l’età e gli anni di servizio, in quanto, visto il
percorso scolastico e professionale tali fattori incidono sulla difficoltà di
adattamento. Come si è potuto osservare durante il periodo di riallenamento al
lavoro. Complessivamente è giustificato procedere ad una riduzione totale del
5%. (…)” (doc. AI 76/2).
2.8.4. In
simili circostanze, ritenuti i redditi da valido (anno 2008) di fr. 88'400.-- (cfr. consid. 2.8.1) e da invalido
di fr. 58'243.20 (cfr. consid. 2.8.3), il grado d’invalidità deve essere
cifrato al 34% ([88'400 – 58'243.20] : 88'400 x 100 = 34.11% arrotondato al 34%
secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).
Di
conseguenza, a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicura-to il diritto ad una
rendita dopo l’accertamento professionale presso il __________ dal 25 settembre
2006 al 31 marzo 2007 e la conclusione del periodo di riallenamento al lavoro
durato dal 1. aprile 2007 al 31 marzo 2008.
2.9. In
simili circostanze, visto quanto precede, la decisione impugnata va quindi confermata
e il ricorso respinto.
2.10. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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