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Decisione

32.2008.176

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 giugno 2009Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), nel caso

concreto sono determinanti i dati del 2008 visto che è in questo anno, più

precisamente dopo il 31 marzo 2008 ritenuto il buon esito del riallenamento al

lavoro, che l’amministrazione ha negato all’assicurato il diritto ad una rendita.

2.8.1. Riguardo

all’accertamento del reddito da valido, va ricordato che, è decisivo stabilire,

secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato

guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano

(STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella

causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti,

cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più

concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato

avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure

delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali

la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi

sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635

consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato

come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato

avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo

guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita

dei salari (RKUV 2000 n. U 400 pag. 381 e riferimenti; DTF 129 V 222 consid.

4.3.1 pag. 224) o comunque il salario che potrebbe

essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in

un'azienda simile (cfr. ad esempio la Circolare, edita dall'UFAS, sull'invalidità

e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità, cifra marg. 3025).

Il

Tribunale federale, in una sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio 2008 consid. 5.1,

ha ribadito che:

"

(…) occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi

concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe

di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività

precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid.

2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro

considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una

carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168

pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto

sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi

concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161

consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata). (…)"

Dagli

atti risulta che nel 2008, quale impiegato d’ufficio, senza

il danno alla salute, l’assicurato avrebbe potuto conseguire un reddito annuo

pari a fr. 88'400.-- (6'800.-- x 13 = 88'400.-- vedi doc. AI 81/1).

L’importo

di fr. 88'400.-- va ritenuto quale reddito da valido per l’anno 2008.

Infatti,

anche se riferiti solo agli anni precedenti, gli assegni di custodia e gli assegni

per figli menzionati nel ricorso non possono essere inglobati nel salario lordo

del ricorrente non essendo strettamente legati all'attività che egli svolgeva, ma unicamente al suo statuto familiare (per

un caso analogo concernente l’indennità di famiglia cfr. la STCA del 23 aprile

2009 nella causa S., 32.2008.149). Quanto alla partecipazione ai risultati

secondo l’art. 3.7 delle disposizioni sul contratto di lavoro: “(…) in caso di

utili di esercizio annuali, il consiglio di amministrazione può accordare alla

direzione una somma che sarà versata agli impiegati in primavera come partecipazione

volontaria ai risultati. Questa partecipazione non è parte integrante del

salario. (…)” (doc. D), questo Tribunale rileva che la somma di fr. 1'000.--

pretesa a tale titolo non è stata minimamente comprovata e tantomeno

l’assicurato ha allegato che il datore di lavoro gli ha versato regolarmente e

negli anni detto importo. Riguardo poi all’importo di fr. 3'400.--, visto il

diritto a due settimane supplementari di vacanza, a ragione l’Ufficio AI ha

osservato che “(…) le vacanze non moltiplicano il salario ma concedono maggior

tempo di riposo con lo stesso salario. (…)” (V, pag. 2).

2.8.2. Per

quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75

seg..

Tale

reddito va segnatamente determinato

sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento

a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Questa

Corte, con sentenza del 7 aprile 2008 nella causa D. (32.2007.165), fondandosi

sulla sentenza del 20 febbraio 2008 nella causa C., (U

8/07), ha stabilito che “(…) quando il salario da valido

conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va

ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in

RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Il

TF, con sentenza del 23 aprile 2008 nella causa F. (8C_399/2007), ha lasciato

aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui

il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).

Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 pag.

45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

Al

riguardo, in una sentenza dell’8 maggio 2009 nella causa J. (8C_652/2008,

destinata alla pubblicazione), l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

"

(…)

6.1.2 In der Praxis wurde das Überschreiten des

Erheblichkeitsgrenzwertes bei einer Abweichung des tatsächlich erzielten

Verdienstes vom branchenspezi-fischen Tabellenlohn um zehn und mehr

Prozentpunkte bejaht (vgl. z.B. die Urteile des Eidgenössischen

Versicherungsgerichts U 454/05 vom 6. September 2006 E. 6.3.2, I 601/03 vom 27.

Februar 2004 E. 5.2, I 411/02 vom 5. Februar 2003 E. 4.1 und 4.3, I 97/00 vom

29. August 2002 E. 4, AHI 1999 S. 237 [I 377/98 E. 3], I 164/96 vom 15. Oktober

1996 E. 2 und des Bundesgerichts 9C_395/2008 vom 9. Oktober 2008 E. 5.3.2 und

SVR 2008 IV Nr. 2 S. 3 [I 697/05 E. 5.4]), bei einer Abweichung um weniger als

fünf Prozentpunkte jedoch verneint (vgl. z.B. die Urteile des Eidgenössischen

Versicherungsgerichts I 314/00 vom 7. Mai 2001 E. 2c/aa i.f. und des

Bundesgerichts 9C_782/2008 vom 4. März 2009 E. 4.2.3,9C_69/2009 vom 13.

Februar 2009 E. 3.3, SVR 2008 IV Nr. 49 S. 163 [9C_404/2007 E. 2.3] und

8C_367/2007 vom 7. April 2008 E. 5.3). Zuletzt liess das Bundesgericht offen,

wo der konkrete prozentuale Erheblich-keitsgrenzwert anzusetzen sei (Urteile

9C_891/2007 vom 30. Dezember 2008 E. 2.2 i.f. und SVR 2009 IV Nr. 7 S. 13

[9C_488/2008 E. 6.6]). Obwohl vereinzelt auch bei einer Abweichung um knapp

mehr als 5 % das Erreichen der Deutlichkeitsschwelle verneint wurde (vgl. z.B.

Urteile des Eidgenössischen Versicherungsgerichts I 27/06 vom 24. August 2006

E. 6.3.2 und des Bundesgerichts 9C_796/2008 vom 6. November 2008 E. 2.3), ist

auch mit Blick auf den soweit ersichtlich ersten Parallelisierungsfall (ZAK

1989 S. 456, I 362/88 E. 3b i.f.) die in SVR 2009 IV Nr. 7 S. 13,9C_488/2008

E. 6.6, offengelassene Rechtsfrage in dem Sinne zu beantworten, dass der

Erheblichkeitsgrenzwert der Abweichung des tatsächlich erzielten Verdienstes

vom branchenüblichen LSE-Tabellenlohn, ab welchem sich eine Parallelisierung

der Vergleichseinkommen im Sinne von BGE 134 V 322 E. 4.1 S. 325 f.

rechtfertigen kann, auf 5 % festzusetzen ist. Der nach Massgabe der

Tabellenlöhne bestimmte Referenzwert des branchenüblichen Einkommens basiert

auf den Ergebnissen einer statisti-schen Durchschnittswertermittlung im Rahmen

der vom Bundesamt für Statistik alle zwei Jahre durchgeführten

Lohnstrukturerhebung mit einer entsprechenden Streuweite der einzelnen

erfassten Löhne. Auch vor diesem Hintergrund genügt der auf - nur, aber

immerhin - 5 % zu beziffernde Erheblichkeitsgrenzwert als Voraussetzung der

Einkommensparallelisierung dem Bedürfnis nach Ausglei-chung eines aus

invaliditätsfremden Gründen unfreiwillig deutlich unterdurch-schnittlich

realisierten Einkommens in der angestammten Tätigkeit.

6.1.3 Setzt die Einkommensparallelisierung im Sinne von

BGE 134 V 322 unter anderem das Erreichen des Erheblichkeitsgrenzwertes von 5 %

voraus (E. 6.1.2 hievor), stellt sich die Frage, wie die Parallelisierung

vorzunehmen ist. Wird ab Erreichen des Erheblichkeitsgrenzwertes um die volle

prozentuale Abweichung parallelisiert, so kommt es zwischen einem ohne

Parallelisierung durchzu-führenden Einkommensvergleich (bei einer Abweichung

des tatsächlich erzielten Verdienstes vom branchenüblichen LSE-Tabellenlohn von

4 %) und einem mit Parallelisierung durchzuführenden Einkommensvergleich bei

einer Abweichung von 5 % zu einem willkürlich erscheinenden, erheblichen,

sprunghaften Anstieg des Invaliditätsgrades um mehrere Prozentpunkte. Mit Blick

auf eine dem Grundsatz der Rechtsgleichheit genügende

Invaliditätsgradermittlung ist zu vermeiden, dass die - bei einer

kontinuierlich ansteigenden Differenz zwischen tatsächlich erzieltem Lohn und

branchenüblichem Durchschnittseinkommen - ab Erreichen des

Erheblichkeitsgrenzwertes von mindestens 5 % gegebenenfalls durchzuführende

Einkommensparallelisierung eine sprunghafte Erhöhung des Invaliditätsgrades zur

Folge hat. Es ist daher nur in dem Umfang zu parallelisieren, in welchem die

prozentuale Abweichung den Erheblichkeitsgrenz-wert von 5 % übersteigt,

bezweckt doch die Parallelisierung praxisgemäss nur die Ausgleichung einer

deutlichen - also nicht jeder kleinsten - Abweichung des tatsächlich erzielten

Verdienstes vom tabellarisch bestimmten branchenüblichen Referenzeinkommen. Insofern

ist an der bisherigen Praxis, welche bei gegebenen Voraussetzungen -

insbesondere einer ausreichend deutlichen Abweichung des Valideneinkommens vom

branchenüblichen LSE-Tabellenlohn - jeweils die Parallelisierung im vollen

Ausmass der ganzen prozentualen Unterdurchschnittlichkeit vornahm, nicht länger

festzuhalten.

(…)" (STF dell’8 maggio 2009 nella cusa J.

[8C_652/2008] consid. 6.1.2 e 6.1.3)

2.8.3. Utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio

federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2008 una attività semplice

e ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito

annuo ipotetico da invalido pari a fr. 61'308.64 (fr. 4'732.--

riportati su 41.7 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in

La Vie économique, 3-2009, pag. 98) moltiplicati per 12

[ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98

del 18 febbraio 1999, consid. 3a], aggiornati al 2007 [moltiplicando per 2175 e

dividendo per 2140; cfr. tabella B 10.3, pubblicata in

La Vie économique, 3-2009, pag. 99] e moltiplicati per 1,9% [pari alla variazione percentuale

dei salari in termini nominali riscontrata nei primi tre trimestri del 2008]).

Vista

la capacità lavorativa del 100% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti

funzionali posti – richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumut-barkeitsprinzip im

schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28

consid. 4a e sentenze

ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gerichts zum

IVG, Zurigo 1997, pag. 221) – e applicata la riduzione riconosciuta dalla

consulente in integrazione professionale del 5% – “(…) 5% inerente la

difficoltà di adattamento sul posto di lavoro dovuto all’insicurezza dell’A.

(…)” (doc. AI 58/3) –, il reddito statistico da invalido corrisponde, infine, a

fr. 58'243.20 (fr. 61'308.64 ridotti del 5% = fr. 58'243.20).

All’importo

di fr. 58’243.20 non va poi applicata alcuna riduzione per gap salariale.

Infatti

– anche volendo considerare, vista la sua particolare attività di meccanico di

aerei con le relative responsabilità, il salario statistico per un lavoro

particolarmente esigente, difficile, indipendente e molto qualificato, valido

nel settore commercio e riparazione di autoveicoli (Tabella TA1 2006 pto 50;

settore questo che più si avvicina all’attività esercitata prima del danno alla

salute: “[…] il signor RI 1 ha lavorato fino ad agosto 2002 in qualità di

meccanico di aerei. A partire da settembre dello stesso anno e in accordo con

il collaboratore stesso gli è stato assegnato un nuovo compito a seguito di

problemi di salute dovuti al sovraccarico di responsabilità […]” [doc. AI 55/1)])

–, il salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2008 presso il suo ultimo

datore di lavoro (fr. 88'400.--, cfr. consid. 2.8.1), è

superiore a quello realizzato, nello stesso anno, in media a livello svizzero

dai lavoratori del settore commercio e riparazione di autoveicoli con la maggiore

qualifica (Tabella TA1 2006, p.to 50, livello di qualifica 1+2: fr. 5’179.-- riportato

su 41.7 ore/settimana x 12 mesi, moltiplicato per la variazione percentuale dei

salari dell’1.6% nell’anno 2007 [tabella B10.2 pubblicata in La vie économique

3-2009, pag. 99] e per 1,9% [pari

alla variazione percentuale dei salari in termini

nominali riscontrata nei primi tre trimestri del 2008] = fr. 67'076.61).

Quanto

alla riduzione del 5% il TCA si limita qui ad osservare che la stessa tiene

adeguatamente conto del fatto che l’assi-curato è in grado di esercitare

un’attività sostitutiva nella misura del 100% e che quale limite funzionale

presenta una “(…) insicurezza sul posto di lavoro, diminuzione dei contatti

sociali (…)” (doc. AI 28/1). Pertanto, a prescindere dal fatto che per costante

giurisprudenza il giudice non può scostarsi dalla valutazione

dell’amministrazione senza fondati motivi (DTF 126 V 75, consid. 5b/dd e 6,

pag. 80-81), la riduzione del 5% tiene adeguatamente conto della situazione

personale dell’interessato e della sua difficoltà di adattamento.

Anche

la consulente in integrazione professionale, nel rapporto finale 11 agosto 2008

(doc. AI 76/1-2), ha poi precisato che “(…) il sig. RI 1 ha lavorato per circa

30 anni quale meccanico d’aeromobili per la ditta __________. Durante il percorso

(ricordo che l’A. ha svolto sei mesi di osservazione nel settore della

meccanica presso il __________ in seguito un anno di riallenamento al lavoro

in parte in questo settore ed in parte in altri settori tramite stage) l’A. è

stato in grado di adattarsi e di imparare una nuova professione. Per questo

motivo si è ritenuto idoneo tenere in considerazione, in parte, il limite

dovuto al danno alla salute (insicurezza sul posto di lavoro). Tale riduzione

prende pure in considerazione l’età e gli anni di servizio, in quanto, visto il

percorso scolastico e professionale tali fattori incidono sulla difficoltà di

adattamento. Come si è potuto osservare durante il periodo di riallenamento al

lavoro. Complessivamente è giustificato procedere ad una riduzione totale del

5%. (…)” (doc. AI 76/2).

2.8.4. In

simili circostanze, ritenuti i redditi da valido (anno 2008) di fr. 88'400.-- (cfr. consid. 2.8.1) e da invalido

di fr. 58'243.20 (cfr. consid. 2.8.3), il grado d’invalidità deve essere

cifrato al 34% ([88'400 – 58'243.20] : 88'400 x 100 = 34.11% arrotondato al 34%

secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).

Di

conseguenza, a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicura-to il diritto ad una

rendita dopo l’accertamento professionale presso il __________ dal 25 settembre

2006 al 31 marzo 2007 e la conclusione del periodo di riallenamento al lavoro

durato dal 1. aprile 2007 al 31 marzo 2008.

2.9. In

simili circostanze, visto quanto precede, la decisione impugnata va quindi confermata

e il ricorso respinto.

2.10. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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