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Decisione

32.2008.177

Dal 1° gennaio 2008 l'Ufficio AI non è più competente ad evadere i reclami contro le decisioni dell'Ufficio scuole comunali in materia di logopedia quale provvedimento di natura pedagogico-terapeutica

17 novembre 2008Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

di vista materiale essa rimane invece ancora in vigore, tant’è che al punto no.

3 nella risoluzione 27 novembre 2007 del Consiglio di Stato si legge:

"

Collaborazioni con enti e operatori privati

La collaborazione con gli operatori privati è

regolata da Convenzioni cantonali, collettive o individuali sottoscritte dal

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport e da ognuna delle

parti interessate.

Le Convenzioni stabiliscono i requisiti

professionali richiesti, le modalità, i tempi di intervento e le tariffe.

In assenza di specifiche Convenzioni tra il DECS

e le parti interessate, rimangono in vigore - fino al massimo al 31.12.2010 -

le Convenzioni con l'Assicurazione Invalidità (AI)." (Doc. AI 40-1)

Quindi, in assenza di convenzioni del DECS con le parti interessate in merito

ai requisiti professionali, le modalità, i tempi d’intervento e le tariffe

relative all’educazione speciale, sino al massimo al 31 dicembre 2010 in quegli

ambiti rimangono in vigore le convenzioni con l’AI, fermo restando che contro

le decisioni dell’Ufficio delle scuole comunali in merito all’intervento logopedico

è data facoltà del reclamo conformemente al Regolamento sulle deleghe di

competenze decisionali rispettivamente, contro la nuova decisione, ricorso al

Consiglio di Stato (punto no. 6 della citata risoluzione governativa).

Va poi

evidenziato che con la citata sentenza 30 agosto 2007 il TFA ha annullato,

Considerandi

oltre alla pronunzia cantonale 27 marzo 2006, anche le decisioni

amministrative, ossia quella su opposizione 23 febbraio 2005 dell’Ufficio AI e

quella (iniziale) del 28 settembre 2004 dell’Ufficio cantonale delle scuole

comunali. Pertanto l’iter è ripartito dall’inizio, seguendo tuttavia le nuove

disposizioni procedurali entrate in vigore al 1° gennaio 2008, tra cui i

(nuovi) rimedi di diritto indicati sopra.

Ne

consegue che con la decisione impugnata l’Ufficio AI ha rettamente deciso di non

entrare nel merito della ”opposizione” 18 luglio 2008 inoltrata dall’assicurato

contro la decisione 8 luglio 2008 dell’Ufficio delle scuole comunali.

Irrilevante

ai fini del presente giudizio è poi l’errata indicazione, nella decisione 8 luglio

2008, del ricorso al Consiglio di Stato al posto, conformemente al punto no. 6

della risoluzione 27 novembre 2007, del reclamo all’Ufficio delle scuole

comunali.

Occorre

infine evidenziare che il citato ufficio non poteva rigettare, con pronuncia

del 13 ottobre 2008, la “opposizione” 18 luglio 2008 dell’assicurato all’Ufficio

AI (considerata alla stregua di reclamo), visto che la decisione 1° settembre

2008.

qui contestata non era cresciuta in giudicato (VI/2).

2.4

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura

di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di

prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a

spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é respinto.

2. Le spese

di fr. 200.-- sono a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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