32.2008.178
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10 giugno 2009Italiano50 min
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Numero d'incarto:
32.2008.178
Data decisione, Autorità:
10.06.2009, TCA
Titolo:
Revisione su richiesta del grado AI.Invalidità causata da danno alla salute psichica?No.Perizia psichiatrica (sindrome mista ansioso depressiva) prevale su opinioni del curante,che non si è espresso sul parere del SMR ed ha chiesto erezione di perizia,negata.Assistenza giudiziaria:
accolta:indigente
AFFEZIONE PSICHICA
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DIRITTO ALLA RENDITA
PERIZIA
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 61 let. f LPGA
art. 87 cpv. 3 OAI
art. 88a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.178
TB
Lugano
10 giugno
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 settembre 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 2 settembre 2008 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
A. Con
domanda del 7/21 novembre 1994 (doc. AI 1) RI 1, nato nel 1951, ha chiesto l'avviamento ad altra professione a causa di
diversi problemi di salute.
Con decisione del 13
marzo 1996 (doc. AI 32) l'Ufficio
AI ha concesso all'assicurato
il diritto ad un quarto di rendita dal 1° aprile 1995, visto il grado di
invalidità del 40%.
Una prima revisione
della rendita, avviata nel gennaio 1998, è sfociata il 17 marzo 1998 (doc. AI
51) nella decisione di conferma del diritto al grado d'invalidità del 40%.
Il 9 settembre 1999 l'assicurato è stato arrestato e quindi la rendita
di invalidità è stata sospesa (doc. AI 73).
In vista della messa
in semi-libertà dell'assicurato
avvenuta il 24 maggio 2004 (doc. AI 88), nel marzo 2004 l'Ufficio AI ha avviato su richiesta (doc. AI
85) la revisione del grado d'invalidità
esperendo i necessari accertamenti medici (docc. AI 95 e 102).
B. Con
decisione del 7 marzo 2005 (doc. AI 105) l'Ufficio AI ha confermato il diritto ad un quarto di rendita, poiché
il suo stato di salute non ha subìto modifiche.
L'assicurato si è opposto (doc. AI 111) ed il
15 luglio 2005 (doc. AI 119) l'amministrazione
ha emesso la decisione su opposizione, con cui ha concluso che il certificato
medico prodotto dall'assicurato
(doc. AI 110), sottoposto per valutazione al medico SMR, indicava patologie già
note e considerate, ciò che non permetteva di oggettivare un peggioramento
dello stato di salute giustificante una revisione del caso con modifica del
diritto alla rendita AI.
Il ricorso formulato
dall'assicurato presso questo
Tribunale (inc. n. 32.2005.154) il 14 settembre 2005 (doc. AI 121) è sfociato
nella sentenza del 27 giugno 2006 (doc. AI 129), che l'ha accolto ed ha rinviato gli atti all'Ufficio AI affinché procedesse a degli accertamenti in ambito
psichiatrico e successivamente emanasse una nuova decisione.
Con sentenza del 2
novembre 2007 (doc. AI 138) il Tribunale federale si è pronunciato sul ricorso
formulato dall'Ufficio AI, giudicando
che la valutazione del TCA non
procede "nemmeno da un accertamento manifestamente errato dei fatti o da
un apprezzamento manifestamente errato delle prove, la conclusione cui è pervenuto
risultando quantomeno difendibile alla luce dell'unico esame psichiatrico agli atti" (I 748/06, consid. 5).
C. Conformandosi
a quanto disposto da questo Tribunale, l'Ufficio AI ha sottoposto l'assicurato ad una perizia psichiatrica presso il Servizio di
psichiatria e di psicologia medica (doc. AI 143), che l'11 febbraio 2008 (doc. AI 150 e doc. B) ha allestito il proprio referto
peritale. Questo rapporto è stato trasmesso ai medici curanti dell'assicurato (docc. AI 151 e 152) ed è stato
valutato dal medico SMR (doc. AI 153).
Con decisione del 2
settembre 2008 (doc. AI 160) l'Ufficio
AI, basandosi sul referto peritale, ha quindi confermato l'esistente grado d'invalidità.
D. Con
ricorso del 30 settembre 2008 (doc. I) l'assicurato, patrocinato dall'avv. RA 1, ha postulato la concessione di una rendita intera d'invalidità dal 1° maggio 2004. Basandosi
sul parere del 25 settembre 2008 del suo psichiatra dr. med. __________ (doc.
D), ha sostenuto che la perizia "misconosce completamente l'esistenza di una sindrome delirante
persistente, che rende il ricorrente "inabile al lavoro per qualsiasi tipo
di attività, e questo in misura del 100%" (doc. D pag. 2). L'Ufficio AI si è invece basato sulla
diagnosticata assenza di un disturbo di personalità paranoideo, che però è tutt'altra cosa." (doc. I punto 19). Pertanto,
è verosimile che egli non possa in realtà conseguire alcun reddito per ragioni
psichiche. Ha proposto un calcolo economico del danno, giungendo ad un'incapacità di guadagno del 72%.
Nella risposta del 23
ottobre 2008 (doc. V) l'amministrazione
ha confermato il pieno valore probante della perizia ed ha osservato che un
nuovo calcolo economico sarebbe sfavorevole.
L'insorgente ha ribadito la validità del
parere del suo medico, da confermare o smentire mediante perizia psichiatrica (doc.
VII).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003).
2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che
per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale, in assenza di disposizioni
transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei
disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel
caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell'eventuale diritto alla rendita) si è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
nel merito
3. Oggetto
della lite è la questione a sapere se l'Ufficio AI ha agito correttamente negando all'assicurato un aumento del grado della
rendita AI di cui beneficiava già dal 1° aprile 1995 (un quarto), a motivo che
non v'è stato un peggioramento
del suo stato di salute e che quindi la capacità di guadagno è rimasta
invariata.
La contestazione riguarda
soltanto l'aspetto psichiatrico
ritenuto ininfluente dall'Ufficio
AI, mentre i problemi somatici sono indiscussi.
4. Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante
durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi
fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi
un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G.
Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,
Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Giusta l'art. 28 cpv.
1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una
rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Nel suo nuovo tenore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16
LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito
del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21
consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità
non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di
una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o
linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza
confermata dall'allora TFA [dal
1° gennaio 2007: TF] con sentenza del
14 luglio 2006, U 156/05, consid. 5).
La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno
stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174 resa in ambito LAINF, per
il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio
dell'eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione).
5. Se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
La revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile
modifica importante del grado d'invalidità o di grande invalidità o dell'assistenza dovuta all'invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o dell'assegno per grandi invalidi, o allorché si
conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole
modifica del grado d'invalidità,
della grande invalidità o dell'assistenza
dovuta all'invalidità (art. 87
cpv. 2 OAI).
Invece, se è stata
inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il
volume dell'assistenza dovuta
all'invalidità è modificato in
misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI).
Se la capacità al
guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete peggiora oppure se la
grande invalidità si aggrava o l'assistenza dovuta all'invalidità aumenta, occorre tenere conto del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza
interruzione notevole. L'articolo
29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme
sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La costante
giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non
solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso
sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto
invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323,
consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).
Affinché sia possibile
la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche
e/o economiche dell'assicurato abbiano subìto una modifica, tale da influire
sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non
tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28
cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se,
posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante
è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta
sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid.
1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
Per stabilire in una
situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione
formale iniziale con quelli esistenti nell'istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di
vista, un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di
rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les
prestations, 1985, pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, 1997, pag. 258).
Nella sentenza
pubblicata in DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso verosimile un rilevante
cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio
dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda
di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l'assicurato
non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a
mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da
richiedere dall'amministrazione, quest'ultima
deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in
questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel
merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
La giurisprudenza sopra menzionata va
applicata anche dopo l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il
nuovo tenore dell'art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA I 734/05 dell’8
marzo 2006).
6. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998, I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Nella STFA del 29 settembre 1998 (I 148/98), pag. 10 consid. 3b, l'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre
alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a
malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque
non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le
limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando
prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile
dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino
insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a,
pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e
sentenze ivi citate)."
Secondo la giurisprudenza del TFA
siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello
sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999, I 441/99;
STFA del 29 settembre 1998, I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182
consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza del 4 luglio
2007 (I 384/06), il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05
del 13 luglio 2006, consid. 4).”.
7. Con la decisione impugnata l'Ufficio AI ha confermato il
diritto del ricorrente ad un quarto di rendita d'invalidità, diritto esistente
dal 1° aprile 1995 a causa di una patologia ortopedica.
L'amministrazione si è basata sulla valutazione finale del 15 febbraio 2008 (doc. AI 153) del dr. med. __________, medico presso
il SMR, il quale a sua volta si è fondato sul parere del perito
psichiatra (doc. B), che ha accertato che la sindrome mista ansioso-depressiva
non aveva alcuna influenza sulla capacità lavorativa.
Il ricorrente contesta il parere del
perito e ritiene, sulla scorta del certificato redatto il 25 settembre 2008
(doc. D) dal suo psichiatra, che vi sia invece una problematica psichica che lo
rende inabile al 100% e che gli impedisce di conseguire un reddito. Inoltre,
dal calcolo economico si ottiene un'incapacità di guadagno del 72%, ciò che
comporta il diritto ad una rendita intera.
8. Il
12 settembre 2009 (doc. AI 121-21) il dr. med. __________, FMH in psichiatria e
psicoterapia, ha stilato un rapporto medico comprendente l'anamnesi, le constatazioni soggettive, lo status
psicopatologico e la valutazione e procedere.
Il pensiero dell'assicurato è rivolto all'esistenza di un complotto persecutorio da
parte della famiglia della moglie che l'ha portato ad essere condannato a sei anni di carcere, sebbene si
ritenesse innocente.
Dall'analisi del suo status psicopatologico è
emerso che era ben orientato nei quattro domini, l'eloquio era spontaneo, il pensiero incentrato continuamente e unicamente
sulle ingiustizie che avrebbe vissuto e sul senso di risentimento e di rancore.
Anche l'azione del sistema
carcerario veniva vissuta come persecutoria. L'assicurato presentava quindi dei tratti fortemente interpretativi e
paranoidei, che lo portavano a sentirsi oppresso-vittima del sistema. Non v'erano elementi allucinatori né depressivi.
Nella sua valutazione,
lo psichiatra ha indicato che si trattava di un soggetto che presentava uno
sviluppo paranoideo della personalità in seguito a quanto vissuto ed accaduto
da quando si è confrontato con l'accusa di pedofilia. Negli anni si è creata una dinamica di pensiero
interpretativo sistematizzato che, a suo dire, limitava fortemente le capacità
lavorative dal lato psichiatrico. Confrontarsi con qualsiasi ambito lavorativo
non protetto, quindi stressante-frustrante, sarebbe stato fonte di ulteriore vissuto
persecutorio per l'assicurato.
La presenza di fattori di stress acuti avrebbe potuto dare luogo a chiari
rischi di acting-out. Pertanto, dal profilo psichiatrico la sua inabilità
lavorativa era completa.
In seguito, l'Ufficio AI ha sottoposto il ricorrente ad
una perizia psichiatrica come deciso dal TCA il 27 giugno 2006 e confermato dal Tribunale federale il 2 novembre
2007.
Il referto peritale dell'11 febbraio 2008 (doc. B) riporta gli atti
medici, e non, più significativi dal 1994 in poi, l'anamnesi personale e lavorativa, patologica, i dati soggettivi, le
constatazioni obiettive, la diagnosi con e senza influsso sulla capacità lavorativa,
la valutazione e prognosi, le conseguenze sulla capacità lavorativa.
Come emerge dalla
citata perizia, il 3 gennaio 2008 la dr.ssa __________, attiva presso il
Servizio di psichiatria e di psicologia medica di __________, ha visitato l'assicurato e nell'anamnesi patologica ha ricordato che egli soffriva da tempo di diversi
disturbi, tra cui un'ernia del
disco L4-L5, stato dopo distorsione della caviglia sinistra, stato dopo
tubercolosi polmonare, pollinosi, diminuzione del visus all'occhio destro, ipercolesterolemia, diabete
mellito, ernia inguinale, obesità. Prima del 2005 non vengono riferite visite
psichiatriche né terapie psicofarmacologiche o ricoveri psichiatrici. L'assicurato ha descritto uno stato di
sostanziale benessere psicologico prima del suo arresto. Dal 2005 è in cura
dallo psichiatra dr. med. __________ a seguito di crisi nervose con offuscamento
della vista e perdita improvvisa delle forze. Queste crisi durerebbero qualche
minuto e si risolverebbero spontaneamente; non sarebbero accompagnate da una
sintomatologia fisica quale sudorazione, palpitazioni o tremore. La frequenza
delle crisi sarebbe piuttosto variabile e legata all'andamento degli eventi esterni. Le visite si svolgevano ogni due
mesi ed al momento della perizia non v'era alcuna terapia farmacologica in corso, poiché i già tanti
medicamenti assunti lo intontivano. L'andare a pesca lo tranquillizzava. Non sono noti ricoveri
psichiatrici dovuti a queste crisi. Durante il colloquio il peritando si è focalizzato
su due temi principali: i motivi che l'hanno portato in carcere ed i problemi di salute a livello
internistico. Ha riferito di soffrire d'insonnia con incubi e risvegli precoci, non aveva difficoltà nella
gestione della casa, frequentava amici di vecchia data, mentre aveva maggiore
difficoltà nel rapportarsi con persone nuove. Non ha mai avuto idee suicidali.
Dal lato oggettivo, l'esperta ha effettuato un esame psichico descrivendo
il profilo generale (aspetto curato ed ordinato, visibilmente in sovrappeso, l'atteggiamento cooperativo e franco), sensorio
e coscienza (vigile, attento ed orientato nei parametri spazio-temporali durante
il colloquio), l'attenzione, la
concentrazione e la memoria (nessun disturbo), l'umore e l'affettività
(eutimico per tutto il colloquio, esprimeva a tratti rabbia verso la moglie e
la di lei famiglia; nessuna quota d'ansia di rilievo), l'istintualità (insonnia tardiva con incubi, negava disturbi del
comportamento alimentare, abuso d'alcool o sostanza stupefacenti), l'intelligenza ed il linguaggio (nella norma
la prima, adeguato il secondo), il pensiero (logico e coerente; il contenuto comprendeva
l'idea di essere stato vittima di un complotto ad opera della famiglia della
moglie e le preoccupazioni legate all'impossibilità di rivedere i figli) e la
percezione (nessun disturbo).
L'unica diagnosi,
comunque senza influenza sulla capacità di lavoro, era di sindrome mista
ansioso-depressiva (F41.2).
Nella discussione, il
perito ha ripreso il parere del 2005 del collega che aveva parlato di sviluppo
paranoideo della personalità ed ha osservato che questa diagnosi non compare
nell'ICD-10, dove eventualmente si parla di disturbo di personalità paranoide
F60.0. Per analizzare la diagnosi posta dal collega, l'esperta ha considerato tre
aspetti. Il primo, l'aderenza alla realtà, si concretizzava nell'accusa di
pedofilia, che il ricorrente respingeva ritenendosi innocente e vittima di un
complotto ordito dalla moglie. Da ciò sorgevano tre ipotesi, che piuttosto
riconducevano il quadro alla diagnosi di disturbo della preferenza
sessuale-pedofilia (ICD-10 F65.4). Questo disturbo non comportava comunque delle
conseguenze sulla capacità lavorativa, se non di evitare lavori a contatto con
minori. Il secondo elemento riguardava il contenuto del pensiero espresso: va
ritenuto che per quanto l'idea del complotto apparisse piuttosto inverosimile,
tuttavia essa era riportata con sufficiente coerenza. La terza caratteristica
si riferiva alla pervasività di tale vissuto persecutorio: se d'un canto l'assicurato
ha riferito una certa diffidenza verso le persone nuove ed una difficoltà di
interazione con i colleghi nuovi, d'altro lato egli conduceva una vita sociale
del tutto soddisfacente ed anche in carcere ha stretto rapporti di fiducia con
gli operatori. Perfino il rapporto del medico del carcere non ha mai riferito
di problematiche psichiatriche e di comportamenti che facevano pensare a serie
difficoltà di inserimento e di convivenza con gli altri, elementi invece tipici
di chi presenta dei chiari aspetti paranoidei. Visti tutti questi elementi, la
psichiatra ha escluso la diagnosi sia di sviluppo paranoideo della personalità sia
di disturbo di personalità paranoide F60.0 o di altre patologie dello stesso
spettro che possano limitare la capacità lavorativa. Rispetto al rischio di
acting-out evocato dal curante, la specialista ha ritenuto che l'intensità
emotiva, che a quel momento caratterizzava il vissuto legato all'idea di essere
vittima di una persecuzione, non fosse tale da far pensare ad un rischio in questo
senso. Ella ha rilevato come soprattutto la situazione non abbia richiesto un
trattamento farmacologico, che si sarebbe verosimilmente reso indispensabile
nel caso di un vissuto emotivo di forte angoscia o rabbia.
La sintomatologia
espressa dal paziente concerneva un'insonnia cronica con risveglio precoce e
delle crisi nervose difficilmente inquadrabili dal punto di vista diagnostico.
Tali sintomi possono essere inquadrati nell'ambito di una sindrome mista ansioso-depressiva
(F41.2), dove in particolare queste crisi sarebbero l'espressione di una
tensione emotiva soprattutto in termini di ansia legata alle difficoltà. Riconosciuta
una grossa sofferenza derivata dalle vicende degli anni precedenti, tuttavia
essa non determinava una riduzione della capacità lavorativa. Lo stesso
assicurato faceva risalire la sua impossibilità a lavorare a problematiche
fisiche e non psichiatriche. Le professioni per le quali l'assicurato era
formato adempivano la caratteristica che non lo esponevano, proprio come da suo
desiderio, a troppe interazioni con terze persone.
Riguardo alla capacità
di lavoro, la perita ha concluso che i disturbi rilevati non avevano nessuna
ripercussione sull'attività abituale dell'assicurato e su altre eventuali attività
lavorative. Quindi, qualsiasi attività lavorativa compatibile con le sue condizioni
fisiche risultava praticabile, essendo abile al 100% dal punto di vista
psichiatrico.
Il 25 settembre 2008
(doc. D) il dr. med. __________ si è espresso in merito al citato referto
peritale ed in particolare al punto 5 riguardante le valutazioni e prognosi.
Egli ha evidenziato di non avere mai parlato di disturbo di personalità
paranoideo, ma solamente di sviluppo paranoideo della personalità. I periti
hanno interpretato lo sviluppo paranoideo della personalità come una possibile
diagnosi di disturbo di personalità paranoidea e pertanto hanno elencato gli
elementi per cui questo disturbo di personalità paranoidea non può essere
confermato. Comunque, lo psichiatra era d'accordo con le considerazioni peritali che escludevano un disturbo
paranoideo della personalità. Ha specificato che lo sviluppo paranoideo della
personalità che ha identificato nel 2005 si inserisce all'interno di una sindrome delirante persistente,
codificata in ICD-10 F22.0. A suo dire, l'origine dell'insorgenza
di questa sindrome delirante era concomitante all'accusa di pedofilia. Da allora questa sindrome si è incistata ed era
specifica a tutto ciò che concerneva la problematica vissuta. Infatti, ogni
volta che si parlava di quanto occorsogli si riattivava tutto il sistema
delirante persecutorio. Anche in carcere è riuscito a trovare un suo equilibrio
proprio perché non è mai stato messo in contatto con gli altri detenuti. Durante
la carcerazione ha trovato un equilibrio psichico, di per sé sempre a rischio
di crisi, solamente attraverso la frequentazione di vecchi amici. L'equilibrio era fragile e ciò si è
concretizzato qualche mese prima, quando si è riattivato il sistema delirante
persecutorio specifico, poiché aveva la ferma intenzione di potere rivedere i
figli. Ma dato che la risposta della Commissione tutoria regionale tardava ad
arrivare, ha sviluppato un disturbo interpretativo-persecutorio con stato di
inquietudine e di agitazione psicomotoria.
Quindi, l'assicurato presentava un disturbo delirante
a stampo persecutorio specifico che, se confrontato con le pressioni del mondo
lavorativo esterno, lo porterebbe senza ombra di dubbio a scivolare in marcate
crisi psichiche. Pertanto, il curante ha ritenuto che i periti hanno valutato
solamente l'aspetto della personalità
paranoidea, senza invece considerare il disturbo delirante di cui era
portatore. Dal lato psichiatrico l'assicurato era quindi inabile al lavoro per qualsiasi attività e
questo in misura del 100% ed in modo permanente e duraturo.
9. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in
fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto
sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di
una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique
VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
Fatti
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora
evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait
certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité
et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF
123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie
pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins
traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une
nouvelle expertise.
La valeur probante des
rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard
des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il
n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui
préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service
médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen
clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne
relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un
doute sur l'impartiali-té de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs
rien valoir de tel." (…)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre
ancora rilevare che, affinché un esame medico in ambito
psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni
(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota
158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e
cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima
sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In
particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l'esperto deve innanzitutto porre una
diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione.
Il perito deve anche valutare
l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere
premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita
d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all'insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi
sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita
deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i
dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori
la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti
divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi,
il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile,
come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente
psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
10. Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale, dopo attento esame
degli atti, ritiene che le valutazioni del perito medico psichiatra
interpellato nel 2008 dall'Ufficio
AI in merito alla situazione valetudinaria dell'insorgente meritino conferma, mentre la tesi ricorsuale si rivela essere
infondata.
Questo rapporto peritale, redatto l'11
febbraio 2008, dà infatti un chiaro quadro delle condizioni di salute dell'insorgente
e pertanto, come tale, va posto alla base del presente giudizio.
Nell'analisi specifica dei singoli rapporti
medici, l'Ufficio AI ha affidato
la valutazione dello stato di salute dell'assicurato al Servizio di psichiatria e di psicologia medica, e per
esso alla dr.ssa __________, che ha visitato personalmente il paziente ed ha
quindi potuto cerziorarsi direttamente delle sue condizioni di salute. Il
referto è stato inoltre avallato dalla dr.ssa med. __________, capo servizio
SPPM, dallo psicologo SPPM __________ e dal dr. med. __________, FMH in
psichiatria e psicoterapia, direttore CPAS di __________. Esaminata poi tutta
la documentazione medica messa a sua disposizione, ha allestito un referto
medico completo, scevro di contraddizioni ed approfondito, soffermandosi sull'anamnesi, sullo status del ricorrente, sul
quadro complessivo e, soprattutto, sulla sua capacità lavorativa sia nell'attività precedente sia in altre.
Il TCA osserva che successivamente alla
perizia è giunto il certificato dello psichiatra curante del ricorrente, dr.
med. __________ (doc. D). Questo referto ha rilevato che il perito avrebbe mal
compreso il suo precedente certificato del 2005, in cui egli ha diagnosticato
uno sviluppo paranoideo della personalità e non un disturbo di personalità
paranoidea F60.0. Pertanto, erroneamente, a suo dire, i medici incaricati dall'Ufficio AI avrebbero interpretato lo
sviluppo paranoideo della personalità come una possibile diagnosi di disturbo
di personalità paranoidea.
A mente di questo
Tribunale, invece, il referto dell'11 febbraio 2008 distingue in modo chiaro tra sviluppo paranoideo
della personalità e disturbo di personalità paranoidea: la prima diagnosi è
stata fatta dal dr. med. __________ ed al proposito il perito del SPPM ha
osservato che, come tale, non è contemplata dalla classificazione ICD-10. Ad
essa si avvicina, semmai, la diagnosi di disturbo di personalità paranoidea,
classificata F60.0. Ma, dopo avere analizzato gli aspetti che aiutano a verificare
la concretezza di uno sviluppo paranoideo della personalità, la psichiatra ha
escluso sia questa diagnosi sia quella che più le si avvicina (disturbo di
personalità paranoidea), non essendo dati gli elementi caratteristici. Ella ha infatti
riscontrato unicamente una sindrome mista ansioso-depressiva (F41.2) dovuta
alle crisi nervose che, seppure difficilmente inquadrabili dal profilo
diagnostico, potrebbero essere legate ad una tensione emotiva derivante dal
tentativo dell'assicurato di
riconquistare il suo ruolo genitoriale.
Comunque, il disagio
che egli sopportava – indipendentemente dalla sua reale colpevolezza - non
comportava una riduzione della sua capacità lavorativa, che rimaneva quindi
piena.
Il 21 ottobre 2008
(doc. Vbis) i medici SMR __________, FMH in medicina generale, e __________,
medico psichiatra, hanno preso posizione come segue sul rapporto del 25
settembre 2008 dello psichiatra dr. __________ ed in particolare sulla diagnosi
di sviluppo paranoideo della personalità che egli ha pronunciato:
" (…) evidenziano
che tale diagnosi non compare nell'ICD 10 dove si parla eventualmente di disturbo di personalità
paranoide (F 60.0).
Viene esclusa la
presenza di un chiaro delirio "… Per escludere ulteriormente lo sviluppo paranoideo
citato, si ritiene di dover considerare, come già anticipato, anche un aspetto
relativo al contenuto più specifico del pensiero stesso: per quanto l'idea del complotto espressa dall'assicurato appaia piuttosto inverosimile, è
riportata con sufficiente coerenza e senza l'esplicitazione o anche solo il riferimento ad elementi totalmente
inverosimili o che si configurino come un chiaro delirio.".
Nella perizia viene
riportato che l'A conduce una
vita del tutto soddisfacente, non ha difficoltà nella gestione della casa e
svolge con piacere le attività del quotidiano e diverse attività di svago,
passa molto tempo presso un circolo frequentato da amici di vecchia data che conosce
molto bene. Le visite con lo psichiatra curante avvengono ogni due mesi e al
momento della perizia non assume nessuna farmacoterapia di tipo psichiatrico.
Il Dr __________, nel
rapporto del 25.09.2008 inviato all'avvocato RA 1, afferma di non aver mai parlato di disturbo di
personalità paranoide per il quale è d'accordo con la valutazione peritale nella sua assenza ma esplicita
che lo sviluppo paranoideo di personalità citato nel rapporto del 2005 si
inserisce nell'ambito di una
sindrome delirante persistente (ICD 10 F 22.0). Il disturbo delirante si
caratterizza per la presenza di un delirio il cui contenuto è variabile. Nel
caso specifico nella perizia del SPPM viene esclusa la presenza di un franco
delirio, condizione indispensabile per porre una tale diagnosi.
La nuova
documentazione prodotta non modifica le conclusioni a cui sono giunti i periti
nella loro valutazione."
Da quanto precede si
può quindi concludere con certezza che va esclusa la presenza di un disturbo di
personalità paranoide: entrambi gli psichiatri interpellati sono concordi al
proposito.
Riguardo all'ipotesi di sviluppo paranoideo della
personalità evidenziato dal curante del ricorrente nel 2005, invece, la perita
l'ha ritenuto, oltre che inesistente
nell'ambito delle
classificazioni ufficiali, non presente nell'assicurato dopo averne approfondito gli aspetti caratterizzanti.
Nel referto del 2008 il
dr. __________ ha specificato che detto sviluppo si inserisce all'interno di una sindrome delirante persistente.
Ma anche su questa problematica,
indirettamente, si è espressa la dr.ssa __________, laddove, nell'esame della diagnosi di sviluppo paranoideo
della personalità, ha osservato che il pensiero dell'assicurato, al di là dell'idea di un complotto nei suoi confronti, era comunque coerente e non
faceva riferimenti ad elementi totalmente inverosimili. Non v'erano quindi indizi per ammettere un chiaro
delirio.
Di questa opinione
sono pure i medici SMR, che hanno sì ammesso la presenza di un delirio il cui
contenuto è variabile, ma ciò non è sufficiente per ammettere l'esistenza di un franco delirio e quindi
porre la diagnosi di sindrome delirante persistente.
Questo Tribunale
evidenzia, peraltro, che il medico curante non si è espresso, malgrado ne abbia
avuto la possibilità, sulla presa di posizione dei medici SMR. Pertanto,
limitarsi a chiedere semplicemente, con il ricorso, l'erezione di una nuova perizia medico giudiziaria, contraddice l'obbligo di collaborare delle parti che affianca
il principio inquisitorio a cui è sottoposto il TCA.
V'è da rilevare, ancora, che il ricorrente
era in cura dal suo psichiatra dal 2005 con la frequenza di una visita ogni due
mesi e che nemmeno seguiva una terapia farmacologica dal profilo psichiatrico.
Non va comunque
dimenticato che l'esame
psichico ha constatato una persona cooperativa e franca, vigile, attenta,
orientata nei quattro domini, che al momento della consultazione non presentava
alterazioni dello stato di coscienza, della memoria, dell'attenzione e della concentrazione. L'atteggiamento dell'assicurato era sereno, solo a tratti ha espresso rabbia verso la
moglie, ma comunque non sono emerse circostanze d'ansia di rilievo. Non sono state riscontrate alterazioni dell'intelligenza, del linguaggio e del pensiero
che, anzi, è stato definito logico e coerente.
11. Richiamata
la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici
(cfr. consid. 9), questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di
far proprie le conclusioni a cui è giunto il perito scelto dall'Ufficio AI, medico psichiatra, che ha sia incontrato personalmente
l'assicurato sia preso visione di tutti i precedenti atti dei medici interpellati
dall'insorgente e dall'amministrazione. Le sue conclusioni possono
Considerandi
quindi essere definite chiare, complete, attendibili, logiche, convincenti,
molto approfondite e prive di contraddizioni.
In merito alla
valutazione del dr. __________ del 25 settembre 2008, va ricordato che
conformemente alla consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni
sociali valuta la legittimità delle decisioni impugnate in base allo stato di
fatto esistente al momento in cui la decisione litigiosa è stata presa (DTF 129
V 4 consid. 1.2, DTF 109 V 179, DTF 107 V 5). Il TCA deve quindi considerare tutti gli atti determinanti emessi sino al
2.
settembre 2008. Il nuovo certificato, successivo alla decisione, è stato prodotto
con il ricorso del 30 settembre 2008; tuttavia, poiché documenta la situazione antecedente
l'emanazione della decisione in
questione, può essere ritenuto ai fini del presente giudizio.
Va tuttavia osservato
che questo referto è meno completo e dettagliato di quello redatto dalla perita dr.ssa __________.
Non va peraltro
dimenticato che ancora recentemente il Tribunale federale ha confermato che in
ragione della diversità dell'incarico
assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si
può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista
(STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3, STF
9C_114/2007 del 20 luglio 2007, consid. 3.2.3 in fine, STF I 701/05 del 5
gennaio 2007, consid. 2), poiché alla
luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile
2008).
Una diversa
interpretazione, in assenza di specifica documentazione medica, non può essere qui
ritenuta.
Il TCA ribadisce infatti che l'insorgente non ha saputo giustificare, alla
mano di dettagliata documentazione medica e/o descrizioni di esami clinici
effettuati, che il suo stato di salute era di gran lunga oggettivamente ed in
maniera duratura peggiore rispetto a quello individuato dal perito dell'Ufficio AI e che ciò
aveva un'incidenza costante sulla sua capacità lavorativa. Il ricorrente non ha minimamente messo in dubbio le conclusioni
del perito, dato che il certificato medico a cui si è riferito, quello del suo
medico curante, era senza dubbio meno specifico e minuzioso di quello allestito
dalla perita.
Tutto ben considerato, vanno quindi considerate decisive le conclusioni
a cui è giunto il perito, ovvero che lo stato di salute psichico dell'insorgente non è tale da influire
negativamente sulla sua capacità lavorativa.
Di conseguenza, è a giusta ragione che
l'Ufficio AI ha nuovamente deciso che non vi fossero le premesse per un aumento
del grado d'invalidità precedentemente fissato al 40%.
Stanti così le cose, la decisione
impugnata deve essere confermata ed il ricorso respinto.
Un eventuale
aggravamento dello stato di salute dell'assicurato intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata
può, se del caso, giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio
2004; STF I 560/05 del 31 gennaio 2007).
12.
La perizia agli atti e l'opinione dei medici SMR contengono le necessarie indicazioni ai fini
decisionali; perciò non si giustifica un complemento istruttorio a carico dell'amministrazione.
Per questo motivo, la
richiesta del ricorrente di esperire un'ulteriore perizia psichiatrica va disattesa (STF U 397/05 del 24 gennaio
2007, consid. 3.3).
A tal proposito va
ricordato che, quando l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a
ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223
consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non
lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid.
4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
13.
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in
vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'asse-gnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L'entità
delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso.
Visto l'esito della vertenza, le spese per
complessivi Fr. 200.- andrebbero poste a carico dell’assicurato, il quale ha
tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria contestualmente al ricorso.
14.
Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere posto
al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative
condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).
Il diritto
all'assistenza giudiziaria deriva direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed. e
garantisce ad ogni cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi finanziari, le
stesse possibilità di stare in giudizio (DTF 125 V 36; DTF 124 I 304 consid. 2;
DTF 115 Ia 193; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad
art. 30 LPamm, pag. 151; Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad
art. 155, pag. 471, nota 552). Tale diritto è pure sancito espressamente dall'art.
6.
cpv. 3 CEDU.
A livello cantonale,
la Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza
giudiziaria, gratuita per i meno abbienti.
Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA, nella procedura
giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se
le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio.
Tale disposto mantiene
il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base
del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta
al diritto cantonale (DTF 110 V 362, consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, n. 102 ad art. 61, pag. 788).
Per quanto concerne la
procedura per le cause davanti al TCA, questi principi sono stati codificati all'art. 21 cpv. 2 vLPTCA – applicabile alla fattispecie in virtù della norma transitoria
prevista nella nuova LPTCA
(art. 32), in vigore dal 1° ottobre 2008 -, secondo cui la disciplina della
difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge cantonale sul
patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag).
I tre presupposti
cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio
diritto (SVR 2004 AHV Nr. 5; STFA U 102/04 del 20 settembre 2004, consid.
4.1
; STFA del 3 luglio 2003, U 114/03, consid. 2.1; Kieser, op. cit., n. 104 segg. ad art. 61, pag. 788) – sono
in principio dati se l'istante
si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l'intervento dell'avvocato
è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se le sue
conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. anche art. 14 cpv.
1.
Lag; STF I 134/06 del 7 maggio 2007; STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 125
V 202 consid. 4a e 372 consid. 5b con riferimenti; DTF 124 I 1, consid. 2a,
pag. 2; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a).
I criteri posti nella
legge cantonale sono quindi identici a quelli fissati dalla giurisprudenza
federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni
sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f vLAVS; DTF 125 V 202; STFA I 396/99 del 28
novembre 2000).
L'istante va considerato indigente quando non
è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare
il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR
1998.
UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11 segg.; DTF 103 Ia 100). Per
determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del
richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi
confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori; STF 4P.158/ 2002 del 16
agosto 2002; Cocchi/Trezzini, Codice
di procedura civile ticinese massimato e commentato, Appendice 2000/2004,
Lugano 2005, n. 8 ad art. 3 Lag, pag. 223). L'obbligo dello Stato di accordare l'assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di
mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11 segg.). Non
entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie di parenti cui
l’interessato potrebbe far capo a norma dell'art. 328 e 329 CCS (Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 20
ad art. 155, pag. 479 e giurisprudenza ivi citata).
Dal punto di vista
temporale, il presupposto del bisogno dell'istante deve essere determinato al momento in cui si statuisce sulla
richiesta di assistenza giudiziaria (STF 1P.542/ 2003 del 20 ottobre 2003; SVR
1998.
UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 108 V 265; Cocchi/Trezzini,
op. cit., Appendice, n. 18 ad art. 3 Lag, pag. 226), in particolare quando il
lasso di tempo trascorso tra domanda e decisione è importante (cfr. anche Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 39 ad
art. 155, pag. 485. In senso contrario, cfr. DTF 108 Ia 108; DTF 120 Ia 179 consid.
3a; RDAT 1998-II n. 36; per un commento cfr. Cocchi/Trezzini,
op. cit., nn. 39, 40 e 41 con relative note, pag. 485-486).
Il limite per
ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull'assistenza giudiziaria è superiore al
minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (STF 5P.321/ 2004
del 21 settembre 2004; SVR 2007 AHV Nr. 7, SVR 1998 IV Nr. 13 consid. 7b e 7c).
All'importo base LEF va
applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (STFA U 102/04 del 20 settembre
2004). L'indigenza processuale
è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il
mantenimento normale e modesto della famiglia (RAMI 1996 pag. 209 consid. 2;
STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa H., pag. 3). In una sentenza
pubblicata in DTF 124 I 1, il TF ha precisato che una richiesta di assistenza
giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che l'istante non è indigente, in quanto può
permettersi i costi e la manutenzione di un'automobile. Secondo l'Alta Corte, il richiedente deve piuttosto - indipendentemente dal
modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato indigente,
se in base alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire al suo
minimo esistenziale; in questo calcolo non devono essere naturalmente computate
le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.
L'attestato municipale sullo stato di
indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 10 ad art. 156, pag. 490).
Nella commisurazione
della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l'eventuale sostanza e non unicamente i
redditi conseguiti. Secondo il TFA, infatti, si tiene conto dell'intera situazione economica della famiglia
(STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e
giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile
al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento
in cui è presentata l'istanza e
non solo alla fine della procedura (DTF 119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369).
L'intervento dell'avvocato deve essere necessario o perlomeno indicato. Il TF ha
stabilito che la necessità dell'intervento di un avvocato è data nella misura in cui le questioni
controverse non sono di facile soluzione e la parte oppure il suo rappresentante
civile non possiedono conoscenze giuridiche (DTF 119 Ia 265).
Da ultimo, il processo
non deve essere palesemente privo di esito favorevole.
Il requisito della
probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la
causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole
riflessione, rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in
considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio
2007; STFA del 26 settembre 2000 nella causa N.D.N.; DTF 129 I 135 consid.
2.3
, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3 e sentenza ivi citata; DTF 125 II 275
consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 1 ad art. 157, pag. 492).
A tal proposito, si
osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve
adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di
primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere
ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente
ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF
124.
I 304 consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi
di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente
inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza
esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267
consid. 2b; Cocchi/Trezzini, op.
cit., nota 591 ad art. 157, pag. 491).
Nel caso concreto, dalla
documentazione agli atti risulta che il ricorrente percepisce nel 2009 una
rendita AI di Fr. 263.- mensili ed una prestazione complementare di Fr. 2'224.- al mese (già dedotto il sussidio
cantonale per l'assicurazione
malattia), per delle entrate totali di Fr. 2'487.- (doc. IX).
Le sue spese certe
ammontano a Fr. 975.- al mese per la pigione lorda, comprese le spese
accessorie, per un totale di Fr. 11'700.- (doc. IX). Verosimilmente, in questo importo è compreso anche
il costo del parcheggio, dato che nel formulario per la revisione delle
prestazioni complementari AVS/AI per il 2009 l'assicurato ha indicato una pigione annua lorda di Fr. 10'560.- oltre a Fr. 300.- per le spese
accessorie, escluso espressamente il costo del posto macchina, per complessivi
Fr. 10'860.-.
Al riguardo, va
evidenziato che è un principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le
spese fisse e correnti connesse all'uso di un'automobile
rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene
dichiarato impignorabile in virtù dell'art. 92 c. 3 LEF, ossia se gli è necessario per l'esercizio della sua professione (DTF 117
III 22, DTF 104 III 73, DTF 97 IIII 52; Guidicelli/ Piccirilli, Il pignoramento
dei redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n 171 segg.).
Nell'evenienza concreta, nulla agli atti
permette di ritenere che l'istante
necessiti del proprio veicolo per lavoro, dato che è invalido e senza attività
lucrativa. Pertanto, per la pigione lorda va considerato l'importo di Fr. 10'860.-, ossia di Fr. 905.- al mese.
Per lo stesso motivo,
va stralciato l'importo di Fr.
100.
- al mese che l'assicurato
ha indicato di dovere pagare per saldare la fattura di riparazione dell'automobile.
Peraltro, si tratta di
un costo straordinario che a breve sarà cancellato, non quindi di una spesa ricorrente.
Quali altre spese, il
ricorrente ha indicato l'importo
(regolare) di Fr. 50.- al mese per pagare delle tasse di giustizia, che possono
essergli qui eccezionalmente riconosciute nel suo fabbisogno.
Il premio mensile di
cassa malati di Fr. 356.- non va invece considerato quale costo, essendo pagato
direttamente dalle prestazioni complementari.
Vi sono poi delle esecuzioni
LEF in corso per circa Fr. 5'700.-.
Al proposito, è utile osservare che queste procedure non sono ancora terminate,
ovvero non sono sfociate in un obbligo per l'assicurato di dovere far fronte al versamento di questo od altro importo.
Di conseguenza, il fatto di avere delle procedure in corso non implica
un aggravio delle finanze del ricorrente. D'altronde, egli stesso non ha indicato un onere da ciò derivante.
Riguardo all'esistenza di attestati di carenza beni, va
evidenziato che anch'essi non
comportano degli oneri finanziari all'assicurato. È solo quando – e se – tornerà a miglior fortuna che
egli sarà tenuto a rimborsare i debiti accertati dagli ACB, circostanza che
attualmente non si è comunque realizzata.
Tenendo infine conto
che all'importo base mensile del minimo di esistenza agli effetti del
diritto esecutivo LEF per persone sole di Fr. 1'100.- va aggiunto un supplemento del
15%-25% conformemente a quanto stabilito dal TFA nella sentenza U 102/04 del 20
settembre 2004, ossia Fr. 150.- rispettivamente Fr. 275.-, risulta un'eccedenza
media di circa Fr. 270.-- al mese. L'assicurato non va pertanto qualificato
come indigente.
In effetti, l'eccedenza di cui dispone il ricorrente può
permettergli di fronteggiare con pagamenti rateali le certo contenute spese di
giustizia e di patrocinio (STCA
del 5 settembre 2005, 33.2005.6).
In simili condizioni,
non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la
domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. La
domanda volta all’ottenimento dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Le
spese per complessivi Fr. 200.- sono poste a carico dell'assicurato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare
quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve
motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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