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Decisione

32.2008.178

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 giugno 2009Italiano50 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora

evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait

certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité

et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF

123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie

pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins

traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une

nouvelle expertise.

La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il

n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui

préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service

médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen

clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne

relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un

doute sur l'impartiali-té de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs

rien valoir de tel." (…)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre

ancora rilevare che, affinché un esame medico in ambito

psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni

(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota

158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e

cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In quest’ultima

sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In

particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l'esperto deve innanzitutto porre una

diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione.

Il perito deve anche valutare

l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere

premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita

d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all'insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita

deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i

dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori

la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti

divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi,

il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile,

come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente

psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

10. Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale, dopo attento esame

degli atti, ritiene che le valutazioni del perito medico psichiatra

interpellato nel 2008 dall'Ufficio

AI in merito alla situazione valetudinaria dell'insorgente meritino conferma, mentre la tesi ricorsuale si rivela essere

infondata.

Questo rapporto peritale, redatto l'11

febbraio 2008, dà infatti un chiaro quadro delle condizioni di salute dell'insorgente

e pertanto, come tale, va posto alla base del presente giudizio.

Nell'analisi specifica dei singoli rapporti

medici, l'Ufficio AI ha affidato

la valutazione dello stato di salute dell'assicurato al Servizio di psichiatria e di psicologia medica, e per

esso alla dr.ssa __________, che ha visitato personalmente il paziente ed ha

quindi potuto cerziorarsi direttamente delle sue condizioni di salute. Il

referto è stato inoltre avallato dalla dr.ssa med. __________, capo servizio

SPPM, dallo psicologo SPPM __________ e dal dr. med. __________, FMH in

psichiatria e psicoterapia, direttore CPAS di __________. Esaminata poi tutta

la documentazione medica messa a sua disposizione, ha allestito un referto

medico completo, scevro di contraddizioni ed approfondito, soffermandosi sull'anamnesi, sullo status del ricorrente, sul

quadro complessivo e, soprattutto, sulla sua capacità lavorativa sia nell'attività precedente sia in altre.

Il TCA osserva che successivamente alla

perizia è giunto il certificato dello psichiatra curante del ricorrente, dr.

med. __________ (doc. D). Questo referto ha rilevato che il perito avrebbe mal

compreso il suo precedente certificato del 2005, in cui egli ha diagnosticato

uno sviluppo paranoideo della personalità e non un disturbo di personalità

paranoidea F60.0. Pertanto, erroneamente, a suo dire, i medici incaricati dall'Ufficio AI avrebbero interpretato lo

sviluppo paranoideo della personalità come una possibile diagnosi di disturbo

di personalità paranoidea.

A mente di questo

Tribunale, invece, il referto dell'11 febbraio 2008 distingue in modo chiaro tra sviluppo paranoideo

della personalità e disturbo di personalità paranoidea: la prima diagnosi è

stata fatta dal dr. med. __________ ed al proposito il perito del SPPM ha

osservato che, come tale, non è contemplata dalla classificazione ICD-10. Ad

essa si avvicina, semmai, la diagnosi di disturbo di personalità paranoidea,

classificata F60.0. Ma, dopo avere analizzato gli aspetti che aiutano a verificare

la concretezza di uno sviluppo paranoideo della personalità, la psichiatra ha

escluso sia questa diagnosi sia quella che più le si avvicina (disturbo di

personalità paranoidea), non essendo dati gli elementi caratteristici. Ella ha infatti

riscontrato unicamente una sindrome mista ansioso-depressiva (F41.2) dovuta

alle crisi nervose che, seppure difficilmente inquadrabili dal profilo

diagnostico, potrebbero essere legate ad una tensione emotiva derivante dal

tentativo dell'assicurato di

riconquistare il suo ruolo genitoriale.

Comunque, il disagio

che egli sopportava – indipendentemente dalla sua reale colpevolezza - non

comportava una riduzione della sua capacità lavorativa, che rimaneva quindi

piena.

Il 21 ottobre 2008

(doc. Vbis) i medici SMR __________, FMH in medicina generale, e __________,

medico psichiatra, hanno preso posizione come segue sul rapporto del 25

settembre 2008 dello psichiatra dr. __________ ed in particolare sulla diagnosi

di sviluppo paranoideo della personalità che egli ha pronunciato:

" (…) evidenziano

che tale diagnosi non compare nell'ICD 10 dove si parla eventualmente di disturbo di personalità

paranoide (F 60.0).

Viene esclusa la

presenza di un chiaro delirio "… Per escludere ulteriormente lo sviluppo paranoideo

citato, si ritiene di dover considerare, come già anticipato, anche un aspetto

relativo al contenuto più specifico del pensiero stesso: per quanto l'idea del complotto espressa dall'assicurato appaia piuttosto inverosimile, è

riportata con sufficiente coerenza e senza l'esplicitazione o anche solo il riferimento ad elementi totalmente

inverosimili o che si configurino come un chiaro delirio.".

Nella perizia viene

riportato che l'A conduce una

vita del tutto soddisfacente, non ha difficoltà nella gestione della casa e

svolge con piacere le attività del quotidiano e diverse attività di svago,

passa molto tempo presso un circolo frequentato da amici di vecchia data che conosce

molto bene. Le visite con lo psichiatra curante avvengono ogni due mesi e al

momento della perizia non assume nessuna farmacoterapia di tipo psichiatrico.

Il Dr __________, nel

rapporto del 25.09.2008 inviato all'avvocato RA 1, afferma di non aver mai parlato di disturbo di

personalità paranoide per il quale è d'accordo con la valutazione peritale nella sua assenza ma esplicita

che lo sviluppo paranoideo di personalità citato nel rapporto del 2005 si

inserisce nell'ambito di una

sindrome delirante persistente (ICD 10 F 22.0). Il disturbo delirante si

caratterizza per la presenza di un delirio il cui contenuto è variabile. Nel

caso specifico nella perizia del SPPM viene esclusa la presenza di un franco

delirio, condizione indispensabile per porre una tale diagnosi.

La nuova

documentazione prodotta non modifica le conclusioni a cui sono giunti i periti

nella loro valutazione."

Da quanto precede si

può quindi concludere con certezza che va esclusa la presenza di un disturbo di

personalità paranoide: entrambi gli psichiatri interpellati sono concordi al

proposito.

Riguardo all'ipotesi di sviluppo paranoideo della

personalità evidenziato dal curante del ricorrente nel 2005, invece, la perita

l'ha ritenuto, oltre che inesistente

nell'ambito delle

classificazioni ufficiali, non presente nell'assicurato dopo averne approfondito gli aspetti caratterizzanti.

Nel referto del 2008 il

dr. __________ ha specificato che detto sviluppo si inserisce all'interno di una sindrome delirante persistente.

Ma anche su questa problematica,

indirettamente, si è espressa la dr.ssa __________, laddove, nell'esame della diagnosi di sviluppo paranoideo

della personalità, ha osservato che il pensiero dell'assicurato, al di là dell'idea di un complotto nei suoi confronti, era comunque coerente e non

faceva riferimenti ad elementi totalmente inverosimili. Non v'erano quindi indizi per ammettere un chiaro

delirio.

Di questa opinione

sono pure i medici SMR, che hanno sì ammesso la presenza di un delirio il cui

contenuto è variabile, ma ciò non è sufficiente per ammettere l'esistenza di un franco delirio e quindi

porre la diagnosi di sindrome delirante persistente.

Questo Tribunale

evidenzia, peraltro, che il medico curante non si è espresso, malgrado ne abbia

avuto la possibilità, sulla presa di posizione dei medici SMR. Pertanto,

limitarsi a chiedere semplicemente, con il ricorso, l'erezione di una nuova perizia medico giudiziaria, contraddice l'obbligo di collaborare delle parti che affianca

il principio inquisitorio a cui è sottoposto il TCA.

V'è da rilevare, ancora, che il ricorrente

era in cura dal suo psichiatra dal 2005 con la frequenza di una visita ogni due

mesi e che nemmeno seguiva una terapia farmacologica dal profilo psichiatrico.

Non va comunque

dimenticato che l'esame

psichico ha constatato una persona cooperativa e franca, vigile, attenta,

orientata nei quattro domini, che al momento della consultazione non presentava

alterazioni dello stato di coscienza, della memoria, dell'attenzione e della concentrazione. L'atteggiamento dell'assicurato era sereno, solo a tratti ha espresso rabbia verso la

moglie, ma comunque non sono emerse circostanze d'ansia di rilievo. Non sono state riscontrate alterazioni dell'intelligenza, del linguaggio e del pensiero

che, anzi, è stato definito logico e coerente.

11. Richiamata

la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici

(cfr. consid. 9), questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di

far proprie le conclusioni a cui è giunto il perito scelto dall'Ufficio AI, medico psichiatra, che ha sia incontrato personalmente

l'assicurato sia preso visione di tutti i precedenti atti dei medici interpellati

dall'insorgente e dall'amministrazione. Le sue conclusioni possono

Considerandi

quindi essere definite chiare, complete, attendibili, logiche, convincenti,

molto approfondite e prive di contraddizioni.

In merito alla

valutazione del dr. __________ del 25 settembre 2008, va ricordato che

conformemente alla consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni

sociali valuta la legittimità delle decisioni impugnate in base allo stato di

fatto esistente al momento in cui la decisione litigiosa è stata presa (DTF 129

V 4 consid. 1.2, DTF 109 V 179, DTF 107 V 5). Il TCA deve quindi considerare tutti gli atti determinanti emessi sino al

2.

settembre 2008. Il nuovo certificato, successivo alla decisione, è stato prodotto

con il ricorso del 30 settembre 2008; tuttavia, poiché documenta la situazione antecedente

l'emanazione della decisione in

questione, può essere ritenuto ai fini del presente giudizio.

Va tuttavia osservato

che questo referto è meno completo e dettagliato di quello redatto dalla perita dr.ssa __________.

Non va peraltro

dimenticato che ancora recentemente il Tribunale federale ha confermato che in

ragione della diversità dell'incarico

assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si

può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista

(STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3, STF

9C_114/2007 del 20 luglio 2007, consid. 3.2.3 in fine, STF I 701/05 del 5

gennaio 2007, consid. 2), poiché alla

luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile

2008).

Una diversa

interpretazione, in assenza di specifica documentazione medica, non può essere qui

ritenuta.

Il TCA ribadisce infatti che l'insorgente non ha saputo giustificare, alla

mano di dettagliata documentazione medica e/o descrizioni di esami clinici

effettuati, che il suo stato di salute era di gran lunga oggettivamente ed in

maniera duratura peggiore rispetto a quello individuato dal perito dell'Ufficio AI e che ciò

aveva un'incidenza costante sulla sua capacità lavorativa. Il ricorrente non ha minimamente messo in dubbio le conclusioni

del perito, dato che il certificato medico a cui si è riferito, quello del suo

medico curante, era senza dubbio meno specifico e minuzioso di quello allestito

dalla perita.

Tutto ben considerato, vanno quindi considerate decisive le conclusioni

a cui è giunto il perito, ovvero che lo stato di salute psichico dell'insorgente non è tale da influire

negativamente sulla sua capacità lavorativa.

Di conseguenza, è a giusta ragione che

l'Ufficio AI ha nuovamente deciso che non vi fossero le premesse per un aumento

del grado d'invalidità precedentemente fissato al 40%.

Stanti così le cose, la decisione

impugnata deve essere confermata ed il ricorso respinto.

Un eventuale

aggravamento dello stato di salute dell'assicurato intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata

può, se del caso, giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio

2004; STF I 560/05 del 31 gennaio 2007).

12.

La perizia agli atti e l'opinione dei medici SMR contengono le necessarie indicazioni ai fini

decisionali; perciò non si giustifica un complemento istruttorio a carico dell'amministrazione.

Per questo motivo, la

richiesta del ricorrente di esperire un'ulteriore perizia psichiatrica va disattesa (STF U 397/05 del 24 gennaio

2007, consid. 3.3).

A tal proposito va

ricordato che, quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a

ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223

consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non

lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid.

4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

13.

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in

vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'asse-gnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L'entità

delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso.

Visto l'esito della vertenza, le spese per

complessivi Fr. 200.- andrebbero poste a carico dell’assicurato, il quale ha

tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria contestualmente al ricorso.

14.

Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere posto

al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative

condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

Il diritto

all'assistenza giudiziaria deriva direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed. e

garantisce ad ogni cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi finanziari, le

stesse possibilità di stare in giudizio (DTF 125 V 36; DTF 124 I 304 consid. 2;

DTF 115 Ia 193; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad

art. 30 LPamm, pag. 151; Cocchi/Trezzini,

Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad

art. 155, pag. 471, nota 552). Tale diritto è pure sancito espressamente dall'art.

6.

cpv. 3 CEDU.

A livello cantonale,

la Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza

giudiziaria, gratuita per i meno abbienti.

Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA, nella procedura

giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se

le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio.

Tale disposto mantiene

il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base

del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta

al diritto cantonale (DTF 110 V 362, consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, n. 102 ad art. 61, pag. 788).

Per quanto concerne la

procedura per le cause davanti al TCA, questi principi sono stati codificati all'art. 21 cpv. 2 vLPTCA – applicabile alla fattispecie in virtù della norma transitoria

prevista nella nuova LPTCA

(art. 32), in vigore dal 1° ottobre 2008 -, secondo cui la disciplina della

difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge cantonale sul

patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag).

I tre presupposti

cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio

diritto (SVR 2004 AHV Nr. 5; STFA U 102/04 del 20 settembre 2004, consid.

4.1

; STFA del 3 luglio 2003, U 114/03, consid. 2.1; Kieser, op. cit., n. 104 segg. ad art. 61, pag. 788) – sono

in principio dati se l'istante

si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l'intervento dell'avvocato

è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se le sue

conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. anche art. 14 cpv.

1.

Lag; STF I 134/06 del 7 maggio 2007; STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 125

V 202 consid. 4a e 372 consid. 5b con riferimenti; DTF 124 I 1, consid. 2a,

pag. 2; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a).

I criteri posti nella

legge cantonale sono quindi identici a quelli fissati dalla giurisprudenza

federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni

sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f vLAVS; DTF 125 V 202; STFA I 396/99 del 28

novembre 2000).

L'istante va considerato indigente quando non

è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare

il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR

1998.

UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11 segg.; DTF 103 Ia 100). Per

determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del

richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi

confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori; STF 4P.158/ 2002 del 16

agosto 2002; Cocchi/Trezzini, Codice

di procedura civile ticinese massimato e commentato, Appendice 2000/2004,

Lugano 2005, n. 8 ad art. 3 Lag, pag. 223). L'obbligo dello Stato di accordare l'assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di

mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11 segg.). Non

entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie di parenti cui

l’interessato potrebbe far capo a norma dell'art. 328 e 329 CCS (Cocchi/Trezzini,

Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 20

ad art. 155, pag. 479 e giurisprudenza ivi citata).

Dal punto di vista

temporale, il presupposto del bisogno dell'istante deve essere determinato al momento in cui si statuisce sulla

richiesta di assistenza giudiziaria (STF 1P.542/ 2003 del 20 ottobre 2003; SVR

1998.

UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 108 V 265; Cocchi/Trezzini,

op. cit., Appendice, n. 18 ad art. 3 Lag, pag. 226), in particolare quando il

lasso di tempo trascorso tra domanda e decisione è importante (cfr. anche Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 39 ad

art. 155, pag. 485. In senso contrario, cfr. DTF 108 Ia 108; DTF 120 Ia 179 consid.

3a; RDAT 1998-II n. 36; per un commento cfr. Cocchi/Trezzini,

op. cit., nn. 39, 40 e 41 con relative note, pag. 485-486).

Il limite per

ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull'assistenza giudiziaria è superiore al

minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (STF 5P.321/ 2004

del 21 settembre 2004; SVR 2007 AHV Nr. 7, SVR 1998 IV Nr. 13 consid. 7b e 7c).

All'importo base LEF va

applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (STFA U 102/04 del 20 settembre

2004). L'indigenza processuale

è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il

mantenimento normale e modesto della famiglia (RAMI 1996 pag. 209 consid. 2;

STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa H., pag. 3). In una sentenza

pubblicata in DTF 124 I 1, il TF ha precisato che una richiesta di assistenza

giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che l'istante non è indigente, in quanto può

permettersi i costi e la manutenzione di un'automobile. Secondo l'Alta Corte, il richiedente deve piuttosto - indipendentemente dal

modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato indigente,

se in base alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire al suo

minimo esistenziale; in questo calcolo non devono essere naturalmente computate

le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.

L'attestato municipale sullo stato di

indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 10 ad art. 156, pag. 490).

Nella commisurazione

della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l'eventuale sostanza e non unicamente i

redditi conseguiti. Secondo il TFA, infatti, si tiene conto dell'intera situazione economica della famiglia

(STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e

giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile

al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento

in cui è presentata l'istanza e

non solo alla fine della procedura (DTF 119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369).

L'intervento dell'avvocato deve essere necessario o perlomeno indicato. Il TF ha

stabilito che la necessità dell'intervento di un avvocato è data nella misura in cui le questioni

controverse non sono di facile soluzione e la parte oppure il suo rappresentante

civile non possiedono conoscenze giuridiche (DTF 119 Ia 265).

Da ultimo, il processo

non deve essere palesemente privo di esito favorevole.

Il requisito della

probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la

causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole

riflessione, rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio

2007; STFA del 26 settembre 2000 nella causa N.D.N.; DTF 129 I 135 consid.

2.3

, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3 e sentenza ivi citata; DTF 125 II 275

consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini,

op. cit., n. 1 ad art. 157, pag. 492).

A tal proposito, si

osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve

adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di

primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere

ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente

ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF

124.

I 304 consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi

di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente

inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza

esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267

consid. 2b; Cocchi/Trezzini, op.

cit., nota 591 ad art. 157, pag. 491).

Nel caso concreto, dalla

documentazione agli atti risulta che il ricorrente percepisce nel 2009 una

rendita AI di Fr. 263.- mensili ed una prestazione complementare di Fr. 2'224.- al mese (già dedotto il sussidio

cantonale per l'assicurazione

malattia), per delle entrate totali di Fr. 2'487.- (doc. IX).

Le sue spese certe

ammontano a Fr. 975.- al mese per la pigione lorda, comprese le spese

accessorie, per un totale di Fr. 11'700.- (doc. IX). Verosimilmente, in questo importo è compreso anche

il costo del parcheggio, dato che nel formulario per la revisione delle

prestazioni complementari AVS/AI per il 2009 l'assicurato ha indicato una pigione annua lorda di Fr. 10'560.- oltre a Fr. 300.- per le spese

accessorie, escluso espressamente il costo del posto macchina, per complessivi

Fr. 10'860.-.

Al riguardo, va

evidenziato che è un principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le

spese fisse e correnti connesse all'uso di un'automobile

rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene

dichiarato impignorabile in virtù dell'art. 92 c. 3 LEF, ossia se gli è necessario per l'esercizio della sua professione (DTF 117

III 22, DTF 104 III 73, DTF 97 IIII 52; Guidicelli/ Piccirilli, Il pignoramento

dei redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n 171 segg.).

Nell'evenienza concreta, nulla agli atti

permette di ritenere che l'istante

necessiti del proprio veicolo per lavoro, dato che è invalido e senza attività

lucrativa. Pertanto, per la pigione lorda va considerato l'importo di Fr. 10'860.-, ossia di Fr. 905.- al mese.

Per lo stesso motivo,

va stralciato l'importo di Fr.

100.

- al mese che l'assicurato

ha indicato di dovere pagare per saldare la fattura di riparazione dell'automobile.

Peraltro, si tratta di

un costo straordinario che a breve sarà cancellato, non quindi di una spesa ricorrente.

Quali altre spese, il

ricorrente ha indicato l'importo

(regolare) di Fr. 50.- al mese per pagare delle tasse di giustizia, che possono

essergli qui eccezionalmente riconosciute nel suo fabbisogno.

Il premio mensile di

cassa malati di Fr. 356.- non va invece considerato quale costo, essendo pagato

direttamente dalle prestazioni complementari.

Vi sono poi delle esecuzioni

LEF in corso per circa Fr. 5'700.-.

Al proposito, è utile osservare che queste procedure non sono ancora terminate,

ovvero non sono sfociate in un obbligo per l'assicurato di dovere far fronte al versamento di questo od altro importo.

Di conseguenza, il fatto di avere delle procedure in corso non implica

un aggravio delle finanze del ricorrente. D'altronde, egli stesso non ha indicato un onere da ciò derivante.

Riguardo all'esistenza di attestati di carenza beni, va

evidenziato che anch'essi non

comportano degli oneri finanziari all'assicurato. È solo quando – e se – tornerà a miglior fortuna che

egli sarà tenuto a rimborsare i debiti accertati dagli ACB, circostanza che

attualmente non si è comunque realizzata.

Tenendo infine conto

che all'importo base mensile del minimo di esistenza agli effetti del

diritto esecutivo LEF per persone sole di Fr. 1'100.- va aggiunto un supplemento del

15%-25% conformemente a quanto stabilito dal TFA nella sentenza U 102/04 del 20

settembre 2004, ossia Fr. 150.- rispettivamente Fr. 275.-, risulta un'eccedenza

media di circa Fr. 270.-- al mese. L'assicurato non va pertanto qualificato

come indigente.

In effetti, l'eccedenza di cui dispone il ricorrente può

permettergli di fronteggiare con pagamenti rateali le certo contenute spese di

giustizia e di patrocinio (STCA

del 5 settembre 2005, 33.2005.6).

In simili condizioni,

non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la

domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. La

domanda volta all’ottenimento dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Le

spese per complessivi Fr. 200.- sono poste a carico dell'assicurato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare

quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve

motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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