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32.2008.179

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 giugno 2009Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

I conflitti con la moglie per futili motivi l'hanno portato ad abusare dell'alcool.

Il decorso in clinica

durante la prima fase è stato favorevole. L'assicurato ha inoltre beneficiato di colloqui di sostegno, durante i

quali sono state elaborate le cause pregresse che hanno determinato i

fallimenti professionali e personali. La relazione con gli altri ed in

particolare con le donne era caratterizzata dalla stessa polarità

grandiosità-impotenza, con un investimento lipidico-aggressivo. V'era una grossa conflittualità con la

moglie, tanto che quando andava a casa per un congedo, al suo rientro in Clinica

presentava un tasso alcolemico, diventava molto polemico, lamentoso nei

confronti della Clinica ed è quindi stato dimesso.

La dr.ssa __________,

capoclinica presso il servizio di psichiatria dell'Ospedale __________ di __________, ha peritato l'assicurato su incarico dell'Ufficio assicurazione invalidità. Valutata

la documentazione medica messa a sua disposizione ed esperiti tre colloqui con

l'interessato durante i mesi di

aprile e maggio 2007, l'11

giugno 2007 (doc. AI 66) ha allestito il suo parere esponendo l'anamnesi familiare, personale, attuale,

lavorativa, psicopatologica, lo status, gli esami paraclinici, la diagnosi, la

valutazione soggettiva ed oggettiva del caso, ha risposto al quesito peritale

ed ha determinato la capacità lavorativa.

L'assicurato, dopo avere ottenuto il diploma

di impiegato di commercio, si è trasferito in __________ ed il fallimento della

prima esperienza sentimentale ha ingenerato una vivace reazione emotiva

caratterizzata da un generale senso di malessere ed incapacità a distogliere il

pensiero da elucubrazioni negative. Rientrato in famiglia, ha iniziato ad

avvertire un penoso senso di tristezza con frequenti crisi di pianto,

immotivate. Questa sintomatologia depressiva pare l'abbia portato a due ricoveri presso la Clinica __________. Non

ottenendo i risultati sperati, si è poi rivolto al dr. med. __________, che gli

ha consigliato un nuovo ricovero presso la Clinica __________, presso la quale

dal 1989 al 1998 è stato ricoverato 5-6 volte. Dal 1998 in poi gli episodi

depressivi sarebbero stati biennali. Nel 1999 ha sospeso l'attività lavorativa come impiegato presso

la ditta del padre per esercitare la professione di esercente. Nel 2000 ha

iniziato a far uso di cocaina per far fronte ai ritmi della nuova attività.

Fallita la gestione del bar a fine marzo 2004, è stato ricoverato presso la

Clinica __________; poi, dal novembre 2004 al maggio 2005 è stato ospite presso

una comunità per seguire un programma di mantenimento dell'astinenza. Le condizioni psicopatologiche

non erano stabili ed i successivi episodi depressivi ansiosi hanno portato ad ulteriori

ricoveri: nel 2006 presso la Clinica __________ e poi ancora alla Clinica __________,

che da ultimo l'ha dimesso il

10 febbraio 2007. L'instabilità

delle condizioni psichiche avrebbe reso difficoltosa la ripresa di attività

lavorativa, nei confronti della quale l'assicurato ha comunque dichiarato la sua motivazione.

Nella descrizione dello

status, la perita ha osservato un atteggiamento collaborante, un'espressione con linguaggio fluido ed

adeguato al livello culturale, una consistente carica di ansietà motivata dall'essere sottoposto ad esame e dalle acuzie

della sintomatologia ansioso depressiva. L'assicurato era prolisso nei colloqui, i nessi logici ed associativi

risultavano allentati e v'era

una certa tendenza a divagare dall'argomento trattato. Non v'erano formulazioni deliranti. La comprensione era buona e libera da

errore, ma la capacità di critica risultava ipovalida, come quella di insight.

L'esame delle urine non ha evidenziato

metabolici di sostanze stupefacenti.

La perita ha posto la

diagnosi di sindrome mista ansioso depressiva in assetto psicotico paranoideo

di personalità (ICD 10: F41.2, F60.0).

Dal profilo

soggettivo, l'assicurato ha

descritto il proprio disagio riferendosi al giudizio degli altri ed al costante

senso di allarme che accompagna il suo operato quando si tratta di svolgere

delle mansioni che implicano un impegno intellettivo. Egli preferiva attività

di tipo pratico, come quella di giardiniere, non sentendosi pressato dalla

necessità di fare in fretta. Si sentiva maltrattato dall'incomprensione degli altri, ha sopportato

per anni sia i colleghi di lavoro, invidiosi della sua posizione quale figlio

del capo, sia gli amici, rivelatisi non sinceri, che l'avrebbero poi coinvolto nell'uso di droghe. Per questi motivi è stato fallimentare nel lavoro e

quindi ha chiesto di essere supportato per tentare di reinserirsi nel contesto

produttivo.

Nella constatazione

obiettiva, il perito ha evidenziato una difficoltà di relazione, preesistente l'abitudine alle sostanze stupefacenti. Le

difficoltà di relazione e la modalità di gestirla sono apparse deficitarie già

dall'adolescenza. Cronica era

anche la reiterata tendenza a far uso della dinamica dell'identificazione

proiettiva, che tende a spostare all'esterno i deficit e quindi le responsabilità dei fallimenti. In

specie, la colpa è stata scaricata sui colleghi e sugli amici, responsabili

della sua attività indipendente. Questo quadro psicopatologico, dove l'affidarsi all'aiuto di terzi era visto dall'interessato come inaccettabile, è apparso essere responsabile della

sua non continuità terapeutica. L'uso di droghe, frequente in queste situazioni, assumeva quindi il

significato di un tentativo di autoterapia, rivolto a sedare il persistere dell'ansietà, che è emersa in maniera

preponderante durante la perizia. Erano pure presenti, ma non in modo così

eccessivo, delle considerazioni di tipo paranoideo. L'esperta ha sottolineato che l'assicurato non proponeva formulazioni idetiche di tipo delirante, intese

in senso stretto, ma ogni suo commento era rivolto a trovare un colpevole che

giustificasse i suoi fallimenti. Non ha invece rilevato uno stile di rapporto

che portasse alla diagnosi di disturbo borderline di personalità, né sono stati

citati episodi di coinvolgimento emotivo instabile nelle relazioni

interpersonali, tentativi autolesivi, cronici sentimenti di vuoto, disturbi

relativi all'immagine di sé,

tutti elementi tipici per determinare una tale diagnosi.

Rispondendo al quesito

peritale, la psichiatra ha concluso alla preesistenza di una patologia

psichiatrica rispetto alla dipendenza da sostanze. Tale patologia aveva una

ricaduta sulla capacità lavorativa.

Nella determinazione,

appunto, dell'abilità

lavorativa, la perita ha evidenziato che il quadro psicopatologico era

caratterizzato da una cronica difficoltà di relazione, che influenzava i

rapporti dell'assicurato anche

nel contesto lavorativo. Vista, però, sia la sua giovane età sia la sua volontà

di essere reinserito nel mondo del lavoro, ha ritenuto opportuno un intervento

di reinserimento guidato al lavoro, che fosse progressivo e che considerasse le

capacità dell'assicurato di

svolgere compiti esecutivi, senza particolari esigenze di performance e con

scarso contatto con l'utenza,

come può essere quello di giardiniere che già esercitava. La capacità nell'attività precedentemente esercitata di

impiegato di commercio era ridotta del 50% dal 2004, non riuscendo ad applicarsi

a tempo pieno ad un'attività

che richiede un impegno costante e soprattutto l'assunzione di responsabilità.

L'assicurato è stato nuovamente degente

presso la Clinica __________ da maggio a giugno 2007.

Dal 14 novembre all'11 dicembre 2007 il ricorrente è stato ricoverato

per la seconda volta presso la Clinica __________ di __________. Nel rapporto d'uscita del 3 gennaio 2008 (doc. AI 80-3) il

capoclinica dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha posto la

diagnosi di sindrome mista, ansioso depressiva (ICD10: F41.2) e di sindrome da

attacchi di panico (ICD10: F41.0). Il ricovero è stato necessario a seguito del

riacutizzarsi della nota sindrome ansioso-depressiva, concomitante con la decisione

di separarsi dalla moglie.

Nella valutazione

dello status psichico, l'assicurato

aveva un eloquio spontaneo, prolisso, non v'erano turbe della percezione, l'umore era deflesso e si sono evidenziate importanti quote d'ansia scatenate dalla paura che non

esistesse per lui possibilità di guarigione. Erano presenti critica e coscienza

di malattia, riferiva idee di morte, ma negava intenzioni suicidali.

Grazie alle terapie

seguite (misure fisiorilassanti, ergoterapia, attività di gruppo, sostegni psicologici)

il tono dell'umore è parso

essere migliorato, ma erano ancora presenti importanti quote d'ansia che tendeva a dissipare con abuso di

farmaci ansiolitici. Durante la degenza non sottostava volentieri alle cure

proposte, disattendendo le indicazioni ricevute, mentre il comportamento nei

confronti degli altri pazienti è parso adeguato. Ha beneficiato di numerosi

congedi, svoltisi con esito positivo tranne in due occasioni, quando è

rientrato in Clinica con etilimetria positiva.

Dal 12 al 28 febbraio

2008 il ricorrente è stato ancora ricoverato alla Clinica __________ su

indicazione del proprio medico curante dopo un aggravamento del quadro clinico

caratterizzato da continui stati d'ansia, umore depresso ed abuso di alcolici.

Nel rapporto d'uscita breve del 29 febbraio 2008 (doc. AI

80-2) gli psichiatri hanno diagnosticato una sindrome mista, ansioso depressiva

(ICD10: F41.2) ed una sindrome da attacchi di panico (ICD10: F41.0).

Il dr. med. __________,

FMH in psichiatria e psicoterapia, nonché medico curante dell'assicurato, il 15 maggio 2008 (docc. AI

86-3 e B) si è espresso riguardo alla perizia dell'11 giugno 2007 redatta dalla dr.ssa med. __________. Lo psichiatra

ha contestato la diagnosi posta dalla perita incaricata dall'UAI, poiché in tal modo ella annulla la

diagnosi di disturbo di personalità borderline certificata sia dal dr. med. __________,

sia dalla Clinica __________, sia dal dr. med. __________, nonché dalla dr.ssa __________

ed ancora da lui stesso. Il curante ha evidenziato che l'analisi approfondita della storia personale

dell'assicurato induceva a

porre invece la diagnosi di disturbo di personalità stato limite (TPE),

seguendo la classificazione francese, corrispondente al disturbo di personalità

emotivamente instabile, tipo borderline secondo la classificazione

internazionale delle sindromi e dei disturbi psichici e comportamentali

(ICD10).

Lo specialista ha

esposto le definizioni e le caratteristiche di entrambe le diagnosi secondo le

rispettive classificazioni.

Ha poi evidenziato di

conoscere l'assicurato dal

ricovero di __________ nel 1997/1998 come pure ambulatorialmente. Di frequente

presentava instabilità emotiva che lo portava a cambiare spesso partner, aveva

un'immagine alterata del sé e

le preferenze soggettive apparivano poco chiare o disturbate. I vuoti cronici

interiori importanti che ha subìto l'hanno portato ad avere abusi etilici secondari massicci, insieme all'utilizzo di sostanze psicoattive in passato;

entrambi gli sfoghi – di tipo autolesionistici ed autolesivi - gli sono serviti

per cercare di superare le crisi emotive che viveva. Pertanto, egli ha

mantenuto la diagnosi di disturbo di personalità borderline, a cui si

affiancava quella di sindrome depressiva ricorrente e di un disturbo d'ansia specifico sotto forma di attacchi di

panico. Di conseguenza, non era possibile confermare la diagnosi di sindrome

mista ansioso-depressiva, poiché questa categoria di diagnosi va utilizzata soltanto

quando i sintomi dell'ansia e

della depressione sono contemporaneamente presenti, ma né gli uni né gli altri

sono così evidenti da giustificare una diagnosi se considerati separatamente

(ICD10: F41.2). Visto che il ricorrente soffriva di una sindrome depressiva

ricorrente e di un disturbo d'ansia

specifico, questa diagnosi non poteva essere confermata. Rispetto all'assetto psicotico paranoideo di

personalità, questo né è stato confermato, poiché l'assicurato nei periodi di riequilibrio timico non presentava né

elementi di rancore né elementi di sospettosità o di distorsione reale, né ricorrenti

sospetti riguardanti la fedeltà sessuale, neppure tendenza ad attribuire

eccessiva importanza alla propria persona. Perciò, l'opinione della perita secondo cui v'era la reiterata tendenza a fare uso della dinamica di

identificazione proiettiva, andava piuttosto ascritta all'interno di uno stato di personalità

borderline, dove è frequente l'identificazione

proiettiva e la delega della responsabilità agli altri, piuttosto che in una

personalità paranoidea. Lo psichiatra ha poi osservato che la valutazione stessa

della dr.ssa __________ contraddice la sua diagnosi; la perita ha motivato la

diagnosi di personalità paranoidea affermando che ogni commento dell'assicurato era rivolto a trovare un

colpevole dei suoi fallimenti. Ma a dire del curante, proprio questa particolarità

evidenziava una dinamica borderline di personalità. Pertanto, dal profilo

psichiatrico l'assicurato soffriva

di una personalità emotivamente instabile, tipo borderline, marcata con una

sindrome depressiva ricorrente con brevi intervalli di fragile riequilibrio timico

seguiti da numerose ricadute depressive marcate, che egli cercava di

automedicare con l'aumento dell'uso di benzodiazepine e dell'alcol. Non era quindi in grado di sostenere

alcuna attività lavorativa, tanto meno un progetto di reinserimento lavorativo

lucrativo tramite l'AI. Aveva

una bassa tendenza alle frustrazioni ed agli stress sociali e lavorativi, tanto

che qualsiasi tipo di progettualità sarebbe stata forse indirizzata al

fallimento.

La dr.ssa __________

si è pronunciata il 14 luglio 2008 (doc. AI 91) sul parere del collega dr. __________,

osservando che in occasione del primo ricovero presso la Clinica __________ le evidenze obiettive avevano orientato la diagnosi verso un assetto

di personalità di tipo psicotico con sintomatologia ansioso depressiva ed abuso

di sostanze secondario. Durante l'esame peritale, svolto sulla scorta della storia

clinica dell'assicurato, sulla documentazione sanitaria e sui tre colloqui

personali, non ha rilevato sintomi che soddisfacessero i criteri diagnostici di

ICD 10 per la diagnosi di sindrome borderline. Inoltre, l'interessato ha

espresso il desiderio di reinserirsi nel mondo del lavoro e di avere già

iniziato per suo conto l'attività di giardiniere, adatta alle sue capacità e

sopportabile per lui. Pertanto, la sua valutazione si riferiva tanto all'obiettività

clinica osservata, quanto a ciò che l'assicurato era in grado di fare e ciò

indipendentemente dalla patologia in atto.

Il 29 settembre 2008

(doc. C) il dr. med. __________ ha preso posizione riguardo alle affermazioni

della perita e del medico SMR, che si è pronunciato il 5 giugno 2008 (doc. AI

88) su entrambi i pareri. Lo psichiatra curante ha osservato che la dr.ssa __________

non ha aggiunto nulla di nuovo alla sua perizia e nemmeno si è pronunciata

sulle sue argomentazioni del 15 maggio 2008. Lo specialista ha criticato la

collega, poiché ella, riferendo di un assetto di personalità di tipo psicotico,

si riferirebbe ad un'interpretazione

di tipo psicoanalitico e non ad una diagnosi di personalità di tipo

psichiatrico. Inoltre, le sue conclusioni si sono basate sulla circostanza

oggettiva che l'assicurato ha

iniziato un'attività per lui

sopportabile poiché era intenzionato a rientrare nel mondo lavorativo.

Tuttavia, quell'attività,

peraltro semplice, è durata pochi giorni; l'assicurato è andato in crisi ed ha dovuto essere oggetto di un

trattamento psichiatrico intensificato. Nella primavera 2008 l'interessato ha riprovato a lavorare nella

ditta del padre, in ambiente a bassissimo stress lavorativo, ma dopo

tre-quattro settimane ha avuto uno scivolamento depressivo che, con insonnia ed

ansia, l'hanno portato ad

essere ricoverato presso la Clinica Psichiatrica __________ dal 16 giugno al 26

giugno 2008, ove sono state poste le diagnosi di sindrome depressiva

ricorrente, episodio attuale di media gravità (ICD10: F33.1), disturbo di

personalità emotivamente instabile, tipo impulsivo (ICD10: F60.30) e sindrome

di dipendenza da alcol (ICD10: F10.2). Dopo questa degenza, visto il peggioramento

della dipendenza da alcol il ricorrente è stato ricoverato presso un'apposita comunità terapeutica di recupero a

__________. Pertanto, le sue condizioni psichiche sono in progressivo deterioramento

a causa della grave e poliforme psicopatologia di cui soffriva.

Pendente causa, il

ricorrente ha prodotto un recente certificato del dr. med. __________ datato 11

novembre 2008 (doc. VII/1), il quale ha ritenuto che i medici SMR abbiano

espresso una valutazione parziale dei documenti clinici a loro disposizione,

poiché non hanno definito quale tipo di disturbo di personalità presentava l'assicurato, mentre si sono soffermati

soltanto sul fatto che esisteva un disturbo della personalità. Essi non sono

giunti ad alcuna conclusione che fosse probante per la valutazione psichiatrica,

perciò non è accettabile la conclusione che la diagnosi era diversa, ma le

conclusioni sulla capacità lavorativa le medesime, dato che si tratta di due

disturbi di personalità (borderline e paranoideo) che sono molto diversi. La

loro conclusione non è quindi risolutiva. Essi hanno escluso poi la presenza di

una sindrome depressiva ricorrente rifacendosi invece alla sindrome ansiosa

depressiva già diagnosticata da altri colleghi nel 2003, nel 2004, nel 2005 e

nel 2008. Non hanno però preso in considerazione la sindrome depressiva

ricorrente certificata dalla Clinica __________ nel 2007 e la diagnosi di

sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità nel 2008 rilasciata

dalla Clinica psichiatrica __________ di __________.

Inoltre, hanno sminuito la presenza di un grave scivolamento depressivo che ha

portato l'interessato ad essere ricoverato presso la Clinica psichiatrica __________

per 10 giorni, periodo che è stato – erroneamente – giudicato troppo breve.

Neppure hanno considerato la sua riflessione a proposito della ripresa

lavorativa presso la ditta del padre a bassissimo stress lavorativo. Il

tentativo effettuato nella primavera del 2008 si inseriva all'interno di

situazioni ambientali completamente differenti da quelle del 1999 e del settembre

2007, dato che l'assicurato ha ripreso l'attività come piano di riabilitazione

lavorativa progressiva e non più come membro della famiglia e collaboratore

professionale. Pertanto, la loro presa di posizione è apparsa contraddittoria.

8. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in

fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

Considerandi

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora

evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait

certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité

et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF

123.

V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie

pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins

traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une

nouvelle expertise.

La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il

n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui

préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service

médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen

clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne

relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un

doute sur l'impartiali-té de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs

rien valoir de tel." (…)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre

ancora rilevare che, affinché un esame medico in ambito

psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni

(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota

158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali,

in particolare la DTF 127 V 294).

In quest’ultima

sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In

particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l'esperto deve innanzitutto porre una

diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione.

Il perito deve anche valutare

l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere

premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita

d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all'insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita

deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i

dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la

cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti

divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi,

il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile,

come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente

psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

9.

Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale, dopo attento esame

degli atti, ritiene che le valutazioni dell'Ufficio AI non siano complete, nel senso che il ricorrente è

stato peritato dopo tre visite avvenute nell'aprile-maggio 2007 i cui risultati sono sfociati nel referto dell'11 giugno 2007, mentre la decisione è stata

resa nel settembre 2008.

Appena qualche mese dopo

questa perizia (novembre 2007), l'assicurato è stato ricoverato per un mese nel reparto psichiatrico

della Clinica __________ e poco dopo (febbraio 2008) ancora per due settimane. Nel

giugno 2008 (doc. AI 90) v'è

stato un ricovero all'Ospedale __________

per 10 giorni. Da ultimo, per quanto è noto (ponendoci al momento successivo all'introduzione del ricorso), la dipendenza dall'alcol l'ha portato nel corso del 2008 ad un ricovero di diversi mesi in una

comunità specializzata.

Alcuni tentativi di

ripresa lavorativa sono falliti dopo poco tempo ed addirittura sono all'origine dei suoi ricoveri, scatenati da depressione,

insonnia ed ansia.

Il dr. med. __________,

che ha in cura l'insorgente da

un decennio, si è pronunciato sulle sue condizioni di salute concludendo ad un

peggioramento o, meglio, ad una situazione peggiore rispetto a quella descritta

dalla perita.

Alla luce di questa

recente documentazione medica, il TCA ritiene di poter affermare, con il

grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 129 V 56 consid. 2.4; DTF 126 V 353 consid. 5b; DTF 125 V 195

consid. 2) che, nell'anno e

mezzo intercorso fra la perizia e la decisione impugnata, le condizioni di

salute dell'assicurato siano

(realmente) peggiorate e che pertanto sia necessario approfondire la questione,

aggiornando quindi la perizia del giugno 2007.

Nell'analisi specifica dei singoli rapporti

medici, l'Ufficio AI ha affidato

la valutazione dello stato di salute dell'assicurato all'Ospedale

__________ di __________ e per esso alla dr.ssa __________, capoclinica del

reparto di psichiatrica, che ha avuto tre colloqui personali con il paziente ed

ha quindi potuto cerziorarsi direttamente delle sue condizioni di salute. Questo

referto è stato inoltre avallato dapprima dal medico SMR dr. med. __________

(doc. AI 69), poi anche dai colleghi dr. med. __________ e __________ (doc.

IVbis), i quali si sono espressi in tal senso dopo avere preso visione dei

referti (contrari) dello psichiatra curante dr. med. __________.

Il TCA osserva che successivamente alla

perizia sono giunti i certificati dello psichiatra curante del ricorrente, che

hanno rilevato che il perito avrebbe fornito una diagnosi errata, diagnosticando

una sindrome mista ansioso depressiva in assetto psicotico paranoideo di

personalità (ICD10: F41.2) piuttosto che un disturbo di personalità

emotivamente instabile, tipo borderline (ICD10: F60.31), marcata con una

sindrome depressiva ricorrente con brevi intervalli di fragile riequilibrio

timico seguiti da numerose ricadute depressive marcate. Pertanto, erroneamente,

a suo dire, i medici incaricati dall'UAI avrebbero interpretato lo status psichico dell'assicurato come una sindrome ansiosa depressiva,

che però è un disturbo della personalità molto diverso dalla sindrome

depressiva ricorrente che egli ha diagnosticato.

Certo è, che le parti

non concordano sulla diagnosi.

Il primo medico SMR

interpellato, il dr. med. __________, il 5 giugno 2008 (doc. AI 88) si è

domandato "se la differenza nella diagnostica comporti necessariamente

una diversa valutazione della CL stabilita dalla perizia dopo 3 visite.".

La dr.ssa __________

ha sinteticamente confermato di non avere riscontrato sintomi che

soddisfacessero i criteri diagnostici per la diagnosi di sindrome borderline

(doc. AI 91).

Il dr. med. __________,

FMH in medicina generale e la dr.ssa __________, medico psichiatra, entrambi

attivi presso il Servizio Medico Regionale, hanno affermato che "La

diagnosi è quindi diversa ma le conclusioni sulle limitazioni che il disturbo

psichico ha nel funzionamento lavorativo appaiono le medesime.".

Vero è, che alcuni

psichiatri che hanno curato negli anni precedenti il ricorrente hanno posto la

diagnosi di sindrome (mista) ansioso depressiva, mentre altri quella di disturbo

di personalità emotivamente instabile, tipo borderline, sindrome depressiva ricorrente.

All'ora attuale, il problema si è ripresentato:

vi sono le medesime tesi a confronto fra le parti in causa.

Il 23 ottobre 2008

(doc. IVbis) i medici SMR __________, FMH in medicina generale, e __________,

medico psichiatra, hanno preso posizione come segue sui rapporti del 15 maggio

2008.

e del 29 settembre 2008 dello psichiatra dr. __________:

"

(…)

Per quanto riguarda la

diagnosi di disturbo di personalità sia lo psichiatra curante attuale che i

precedenti (Dr. __________, clinica __________, Dr.ssa __________) si orientano

verso quello di borderline mentre la Dr.ssa __________ di un assetto psicotico

di personalità che lo riconduce nell'ambito ICD 10 nella categoria F60.0 (Disturbo paranoide di

personalità); inoltre la __________ di __________ si orienta verso una diagnosi

di disturbo emotivamente instabile, tipo impulsivo (ICD 10 F60.30).

Esiste quindi a

livello diagnostico una concordanza che l'A presenti un disturbo di personalità del quale in base alle

caratteristiche giudicate maggiormente pervasive viene classificato dai vari

psichiatri nei diversi sottotipi sopraelencati.

Per quanto riguarda i

limiti funzionali la Dr.ssa __________ ha evidenziato la difficoltà cronica

nelle relazioni che hanno influenza anche nell'ambito lavorativo, l'incapacità ad applicarsi in attività che presuppongano un impegno

costante e l'assunzione di

responsabilità. Anche la Dr.ssa __________ nella sua lettera al Dr __________

del 26.08.2006 riportava che il disturbo di personalità borderline non gli

permetteva di mantenere una costanza sul lavoro e che tale situazione non

tollerata dal fratello aveva portato ad un conflitto. Anche il fallimento dell'attività di conduzione del bar viene attribuita

alla difficoltà di essere regolare e costante sul lavoro. La diagnosi è quindi

diversa ma le conclusioni sulle limitazioni che il disturbo psichico ha nel funzionamento

lavorativo appaiono le medesime. (…).".

I medici SMR hanno poi

passato in rassegna le varie degenze psichiatriche e le (relative) diagnosi

succedutesi nel tempo. Essi hanno concluso che "Nelle sue considerazioni

del 15.05.2008 e 29.09.2008 il Dr. __________ non riporta in quale modo la patologia

psichiatrica presente influisca sulla capacità lavorativa ma si sofferma sulla

questione diagnostica. Nonostante quindi le divergenze a livello di quale

disturbo di personalità sia presente la perizia della Dr.ssa __________ identifica

nell'A quei limiti funzionali

che compromettono la sua CL.". Infine, hanno concluso

che "la presa di posizione del Dr __________ non modifica le conclusioni

a cui è giunto l'accertamento

peritale.".

Ora, d'avviso di questo Tribunale, anche considerando le opinioni di

altri esperti che in passato si sono pronunciati sullo stato di salute psichico

del ricorrente, si ha che alcuni propendono per la diagnosi posta dalla dr.ssa __________

ed altri per quella formulata dal dr. med. __________.

Non è dunque possibile

decidere qui per l'una o l'altra diagnosi posta in ambito psichiatrico dalla

perita rispettivamente dal medico curante.

Le discordanze, fra le

parti, sono evidenti ed anche volendo azzardare la conclusione che l'identificazione

precisa e corretta della diagnosi non sia di fondamentale importanza, restano comunque

delle divergenze riguardo alla capacità lavorativa del ricorrente.

Al proposito, occorre

infatti rilevare che la dr.ssa __________ ha valutato al 50% l'inabilità

lavorativa dell'assicurato come impiegato di commercio, non apparendo egli in

grado di applicarsi a tempo pieno ad un'attività che comporti un impegno

costante e, soprattutto, l'assunzione di responsabilità. Inoltre, ha

considerato il desiderio espresso dall'interessato di essere reinserito nel

mondo del lavoro e l'attività di giardiniere esercitata, secondo le sue

possibilità, al momento in cui veniva allestita la perizia.

Dal canto suo, invece,

lo psichiatra curante ha semplicemente affermato che a causa della personalità

di tipo borderline il ricorrente non era in grado di sostenere alcuna attività

lavorativa, nemmeno quindi un progetto di reinserimento lavorativo tramite l'assicurazione

invalidità, avendo una bassa tendenza alle frustrazioni ed agli stress sociali

e lavorativi.

La perita, come visto,

ha osservato di essere giunta alla sua conclusione basandosi sia sullo status

psichico dell'interessato sia

su elementi oggettivi, quali lo svolgimento dell'attività di giardiniere.

Ora, al proposito, il

medico curante ha prontamente replicato che tale attività si è svolta soltanto

per alcuni giorni; successivamente il ricorrente è andato in crisi ed ha dovuto

sottoporsi ad un trattamento psichiatrico intensificato (doc. C). Inoltre, ha interrotto

l'attività iniziata nella

primavera 2008 presso l'azienda

del padre dopo 3-4 settimane (doc. C) a causa di un grave scivolamento

depressivo con successivo ricovero in clinica psichiatrica.

Alla luce delle

affermazioni del dr. med. __________, secondo cui i fatti hanno contraddetto la

volontà (rimasta perlopiù a livello teorico) dell'assicurato di riprendere un'attività lavorativa, le conclusioni a cui è giunta la perita

incaricata dall'UAI riguardo al

grado di capacità lavorativa non appaiono più, d'avviso di questo Tribunale, come certe, chiare e non contraddittorie.

Di conseguenza, diventa

più che opportuno e necessario appurare le reali capacità di lavoro del

ricorrente dal momento in cui ha depositato la domanda di prestazioni AI,

prestando attenzione, in particolare, se la capacità lavorativa del 50%

individuata dall'esperta come

esistente dall'aprile 2004 al

giugno 2007 possa essere innanzitutto confermata per quel medesimo periodo;

poi, anche per il periodo dal giugno 2007 al settembre 2008, alla luce

soprattutto del sostenuto peggioramento di cui sarebbe stato vittima il ricorrente.

Va in proposito

rilevato che la diagnosi sfavorevole determinata dallo psichiatra curante è

stata in parte smentita dai fatti (attività di giardiniere ed attività presso

la ditta del padre) seppure per un breve periodo, ma ciò che conta è sapere se il

danno alla salute sia di gravità tale da non potere praticamente (più) esigere

dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro.

V'è da rilevare, ancora, che nel 1989 (doc.

AI 33) il ricorrente ha iniziato ad essere preso a carico da specialisti

psichiatri e che il suo medico curante attuale lo conosce professionalmente almeno

da un decennio, essendo in cura da lui con assidue visite.

Non vanno poi soprattutto

dimenticati i frequenti ricoveri dell'insorgente in strutture specializzate in psichiatria, che sono avvenuti

anche a breve distanza l'uno

dall'altro e che sicuramente hanno

un'incidenza sulla sua reale

capacità lavorativa, che va pertanto vagliata nell'ottica di tale impedimento, certamente di non poco conto e quindi da

non trascurare.

A tal proposito, può

essere segnalato che sia prima sia dopo la perizia dell'aprile-giugno 2007 l'assicurato è stato degente in apposite

strutture e che anche nel periodo ricorsuale egli era in cura per i noti

problemi d'alcolismo.

Inoltre, lo psichiatra

curante ha segnalato che dopo ogni tentativo di ripresa dell'attività lavorativa il ricorrente ha avuto

dei cedimenti che ne hanno per l'appunto comportato il ricovero.

In conclusione, i

pareri medici redatti dal dr. med. __________ (che, occorre ricordarlo, è

specialista FMH in materia) nel 2008, seppure riportino più elementi teorici di

natura medica, hanno comunque evidenziato dei (presunti) peggioramenti delle

condizioni di salute dell'assicurato.

In merito alle sue valutazioni

del 29 settembre 2008 (doc. C) e dell'11 novembre 2008 (doc. VII/1), va ricordato che conformemente alla

consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legittimità delle decisioni impugnate in base allo stato di fatto esistente al

momento in cui la decisione litigiosa è stata presa (DTF 129 V 4 consid. 1.2,

DTF 109 V 179, DTF 107 V 5). Il TCA deve quindi considerare tutti gli atti determinanti emessi sino al

1° settembre 2008.

Il nuovo certificato,

successivo alla decisione, è stato prodotto pendente causa; tuttavia, poiché

documenta la situazione antecedente l'emanazione della decisione in questione, può essere ritenuto ai fini

del presente giudizio. Ora, non fosse altro che la precedente perizia è

datata giugno 2007, in questo contesto non può essere tralasciato un aggiornamento

dell'aspetto psichiatrico del ricorrente mediante perizia specialistica

eseguita da un medico FMH in psichiatria.

Questo Tribunale

evidenzia, peraltro, che il perito non si è dettagliatamente espresso, malgrado

ne abbia avuto la possibilità, sulle prese di posizione del medico curante,

limitandosi invece a ribadire essenzialmente quanto già indicato nel proprio referto

peritale.

Il TCA rileva da ultimo che, contravvenendo

così ai principi giurisprudenziali esigibili in ambito di perizia psichiatrica

(cfr. consid. 8), né i referti peritali né tanto meno quelli di parte riportano

in modo specifico e distinto la descrizione di come l'assicurato trascorreva le

sue giornate e quali erano i suoi limiti funzionali.

Inoltre, gli specialisti non si sono

compiutamente espressi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Nemmeno si sono esaustivamente

pronunciati sull'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da

parte dell'assicurato sia nell'attività precedente sia in altre adatte al suo

stato di salute.

Anche la prognosi poteva essere

indicata da entrambi con maggiore precisione.

In questo senso, gli

atti vanno retrocessi all'autorità

competente, affinché proceda a far peritare il ricorrente dal profilo psichiatrico.

Il nuovo specialista

dovrà porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, ossia determinare in particolare la

capacità lavorativa dell'assicurato

nell'attività di esercente/impiegato

di commercio rispettivamente in altre attività adeguate alle sue condizioni psichiche.

Il nuovo esperto

dovrà, come previsto dalla summenzionata giurisprudenza in materia, verificare

se il danno alla salute sarà di gravità tale da non potere praticamente (più)

esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato

del lavoro o che ciò sia persino intollerabile per la società (cfr. consid. 5).

Tutto ben considerato,

quindi, il ricorso deve essere accolto e gli atti rinviati all'Ufficio AI affinché proceda con la

succitata perizia.

10.

Il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'insorgente,

patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell'Amministrazione

delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

In

virtù della costante giurisprudenza dell'allora TFA (dal 1° gennaio

2007: Tribunale federale), l'assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto

l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309

consid. 6, STF I 748/06 del 2 novembre 2007; STFA U

164/02 del 9 aprile 2003).

11.

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in

vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese; l'entità

delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso.

Visto l'esito della vertenza, le spese di Fr. 200.-

sono poste a carico dell'Ufficio

AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

1.1. La

decisione impugnata è annullata.

1.2. Gli

atti vanno rinviati all'Ufficio

assicurazione invalidità affinché proceda con gli accertamenti indicati al

considerando 9.

2. Le

spese di procedura ammontanti a Fr. 200.- sono poste a carico dell'Ufficio assicurazione invalidità, che verserà

al ricorrente Fr. 1'200.- (IVA

inclusa) a titolo di ripetibili, ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di

assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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