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Decisione

32.2008.180

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 settembre 2009Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al

proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,

per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su

opposizione).

L’Alta

Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di

pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo

successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una

modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità

essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di

decidere.

Tale

principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno

2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.4. Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o

ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione

giusta l’art. 17 LPGA.

La

rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica

sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso

sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano

subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.

1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per

sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la

situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della

rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351

consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a

confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369

consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30;

Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione

allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente

continuerà a durare (art. 88 a

cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2

OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della

rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione

limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad

un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI

stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno

del secondo mese che segue la notifica della decisione.

L’art.

88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della

rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente

dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione

illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato

o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente

dall’articolo 77 OAI.

2.5. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.

3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo

2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa

G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22

maggio 1995 in re A. C; cfr.

anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF

125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

2.6. Nel

caso concreto, dopo la richiesta di prestazioni AI, sfociata, viste le

risultanze mediche, nella decisione del 1995 tramite la quale all’assicurato

era stata assegnata una rendita del 50%, poi ridotta al 40% in sede di

revisione nel corso del 2000, l’Ufficio AI, nell’ambito dell’ultima revisione

intrapresa, vista la stabilità dello stato di salute del ricorrente e l’aumento

del guadagno conseguito, dopo un nuovo raffronto dei redditi, ha soppresso il

diritto alla rendita.

L’insorgente

contesta la predetta decisione affermando innanzitutto che “il mio stato di

salute non è invariato. Con gli anni purtroppo non si è sicuramente evoluto in

senso migliorativo. La mia resa lavorativa è sicuramente inferiore al 50%

rispetto ai tempi precedenti d’insorgenza dei miei problemi di salute.”

(doc. I).

Occorre

qui rilevare che, secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6

novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale

per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità

suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito,

come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato

che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita. Da questo punto di

vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di

rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con

riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).

Nel caso concreto si tratta quindi della decisione 15 dicembre 1999/7

aprile 2000 (doc. AI 40-2 e 48-1) con la quale all’assicurato è stato ridotto

al 40% il grado d’invalidità. Successivamente l’UAI si è limitato a comunicare

all’insorgente che il suo diritto non ha subito modifiche (comunicazione del 12

giugno 2003, doc. AI 63-1 e comunicazione del 13 luglio 2006, doc. AI 90-1).

Come

rileva giustamente l’amministrazione in sede di risposta, il ricorrente non ha

apportato alcun elemento probatorio a sostegno del preteso peggioramento del

suo stato di salute.

Anzi,

dagli atti emerge che lo stato valetudinario dell’assicurato non ha subito modifiche

di rilievo e nel corso degli anni è rimasto stabile.

Nel “questionario

per la revisione della rendita” compilato e sottoscritto dal medesimo

insorgente il 18 dicembre 2007, alla domanda se il suo stato di salute è

migliorato, peggiorato o rimasto invariato, l’interessato ha del resto scelto

l’ultima possibilità e alla richiesta di indicare l’orario di lavoro attuale,

l’insorgente ha indicato “invariato con resa al 50%” (doc. AI 92-1/2), scrivendo

la stessa frase del 25 luglio 1999 (doc. AI 33-2: “8 ore 40 con resa al 50%”).

L’allora

medico curante, dr. med. __________ aveva indicato una incapacità lavorativa

del 50%, sia il 9 aprile 1993, che il 24 giugno 1997, che il 12 novembre 1999 (cfr.

doc. AI 8-1, AI 28-1 e doc. AI 36-1).

I periti

del SAM il 27 giugno 2006, nell’ambito della precedente revisione, posta la

diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di malattia coronarica

travasale con/su pregresso infarto miocardico in sede post. (giugno 1992),

pregresso triplice by-pass aortocoronarico (18.06.2001; LIMA sul RIVA arteria

radiale su circonflessa e coronaria ds.), FRCV (dislipidemia, tabagismo) e la

diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di sindrome lombospondilogena

recidivante con/su bloccaggi, irradiazione a carattere pseudoradicolare

nell’arto inf. ds. (tre-quattro volte all’anno, durata dieci giorni), sospetta

sindrome di Raynaud alle mani, epicondilopatia radiale a ds., broncopatia

cronico-ostruttiva, hanno concluso per una capacità lavorativa del 60% come piastrellista-parchettista

e in attività leggere dal 18 novembre 1999 e continua (doc. AI 87-12).

Queste

valutazioni sono state confermate, nel corso dell’ultima revisione, dal dr.

med. __________, medicina generale FMH e medico curante dell’insorgente, il 7

gennaio 2008, che ha posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

di lombalgia acuta-cronica, crisi di cefalea, epicondolopatia dx cronica,

sindrome del tunnel carpale laterale dal 1999 e la diagnosi senza influsso

sulla capacità lavorativa di cardiopatia ischemica con stato dopo bypass AOC,

BPCO, tabagismo, dal 1999 ed ha attestato un’incapacità del 40% dal 18 novembre

1999 (ossia da prima dell’ultima decisione formale del 15 dicembre 1999/7

aprile 2000) “continua” nell’ultima attività lavorativa esercitata di

piastrellista-parchettista (doc. AI 93-2).

Il

curante ha inoltre precisato, a proposito dell’anamnesi medica e dei dati

biografici rilevanti: “dal giugno 2006 situazione invariata con accertamenti

x dolori epigastrici”, a proposito dei disturbi lamentati “dal giugno

2006 invariati”, circa le constatazioni “dal giugno 2006 invariati” (doc.

AI 93-3). Nel certificato figura inoltre che lo stato di salute del ricorrente

è stazionario (doc. AI 93-4).

L’insorgente

Considerandi

non ha apportato alcun certificato medico atto a smentire la stabilità del suo

stato di salute, né agli atti vi sono attestati medici che potrebbero far

ritenere una valutazione non corretta da parte degli specialisti chiamati ad

esprimersi circa il suo stato valetudinario.

Questo

Tribunale deve di conseguenza concludere che lo stato di salute dell’assicurato,

nel corso del tempo, non ha subito alcun peggioramento.

2.7

Resta da

esaminare se la capacità di guadagno dell’interessato è migliorata.

Infatti, come rammenta Urs Müller, in Die materiellen

Voraussetzungen der Renterevision in der Invalidenversicherung, Friborgo 2003,

pag. 134, "grundsätzlich gibt somit jede wesentliche Aenderung in den

tatsächlichen Verhältnissen, die geeignet ist, den Invaliditätsgrad und damit den

Rentenanspruch zu beeinflussen, Anlass zu Rentenrevision." (cfr. anche

pag. 147).

Circa

la modifica del reddito da invalido, Müller afferma, a pag. 146, che “mit

anderen Worten genügt für die Rentenrevision, dass seitens des

Invalideneinkommens eine Aenderung eintritt, die nunmehr den für den Umfang des

Rentenanspruchs nach art. 28 Abs. 1 IVA massgeblichen Invaliditätsgrad

verändert.“.

2.8

Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo

il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato

guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano

(STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella

causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti,

cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più

concretamente possibile.

Determinante

è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto

delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

Se

nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, allora si può

ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique

VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002

nella causa B., I 56/02).

Chiamata a procedere al raffronto dei redditi la consulente in integrazione ha

affermato:

"

Il signor RI 1 è a beneficio di una rendita AI

del 50% dal 1 giugno 1993 e del 40% dal 12 gennaio 2000. L’assicurato ha sempre

lavorato sull’arco di un’intera giornata come operaio edile con un rendimento

ridotto presso la ditta __________. Il datore di lavoro afferma infatti che il

suo stato di salute non gli permette ritmi di lavoro e resa al 100%. Segnala

inoltre che l’A. non riesce a mantenere per periodi prolungati alcune posizioni

di lavoro o effettuare sforzi.

Dal punto di vista medico lo stato di salute

risulta essere stazionario (IL del 40% nella sua attività abituale come anche

in altre attività adeguate).

Dal profilo economico, sulla base dell’estratto

dei contributi AVS e del questionario per il datore di lavoro, l’assicurato nel

2007.

ha percepito un salario annuo di fr. 44'200.-

Per quanto riguarda la determinazione del reddito

da valido, senza danno alla salute come muratore nel 1999 l’assicurato avrebbe

potuto percepire un salario annuo di fr. 59'800.” (doc. AI 96-1).

La

consulente in integrazione, dopo aver aggiornato questo dato sulla base

dell’aumento del salario previsto dal contratto collettivo dell’edilizia, è

giunta ad un reddito da valido di fr. 67'918 nel 2007 (il dato del 2008, al

momento dell’emanazione della decisione impugnata, non era ancora disponibile).

L’interessato

non contesta questo dato. Per contro, nello scritto del 12 giugno 2009 l’UAI

ritiene che sarebbe stato più corretto utilizzare l’importo di fr. 66'963 che

figura nel questionario compilato dal datore di lavoro il 14 gennaio 2008 (doc.

AI 94-2). Tuttavia, come si vedrà meglio in seguito, e come del resto ammesso

anche dall’amministrazione, anche utilizzando il dato più favorevole

all’assicurato, ossia fr. 67'918, la rendita va ugualmente soppressa.

2.9

Per

quel che concerne il reddito da invalido, il cui ammontare è contestato

dall’insorgente, va ricordato che lo

stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

In

concreto l’UAI ha chiesto all’attuale datore di lavoro dell’insorgente, la

ditta “__________ __________, convivente dell’assicurato, di compilare il

formulario relativo ai dati del ricorrente nell’ambito dell’attività lavorativa

da lui svolta per la società.

Dalla

documentazione si evince che il rapporto lavorativo è iniziato il 1° aprile

1997.

L’interessato svolge l’attività di operaio edile al 50% per un salario,

che, nel 2007, ammontava a fr. 3'400 al mese per tredici mensilità (fr. 44'200

all’anno), contro i fr. 3'100 (fr. 40'300) conseguiti nei due anni precedenti

(doc. AI 94-3).

L’insorgente

contesta questo dato affermando che “la mia situazione di lavoro è

particolare in quanto la mia datrice di lavoro è anche la mia convivente da

alcuni anni. Il mio domicilio è lo stesso. Sono separato legalmente dalla

moglie da quasi due anni, mensilmente devo versare un assegno di € 358,00”

e che “non ho avuto nessun miglioramento nella capacità di guadagno reale.

Il mio salario è stato aumentato solo virtualmente, permettendo versamenti più

cospicui alle assicurazioni sociali, che mi daranno in futuro una pensione più

dignitosa, senza dover finire a carico dell’assistenza sociale.” (doc. I).

Questo

Tribunale constata che il datore di lavoro ha attestato, dal 2007, un aumento

del salario da invalido del ricorrente, il quale ammette che questa

maggiorazione permette “versamenti” di oneri sociali “più cospicui

alle assicurazioni sociali.”

Sulla

base delle attestazioni del datore di lavoro, che questo Tribunale non ha

motivo di mettere in dubbio, e delle affermazioni dello stesso ricorrente,

emerge che l’aumento del salario è effettivamente avvenuto. Del resto per

l’art. 25 cpv. 1 OAI prima frase, sono considerati redditi del lavoro secondo

l’art. 16 LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i

contributi disposti dalla LAVS. Ora, lo stesso ricorrente ammette che l’aumento

è avvenuto per permettere versamenti maggiori alle assicurazioni sociali e la

consulente in integrazione ha verificato che “sulla base dell’estratto dei

contributi AVS e del questionario per il datore di lavoro, l’assicurato nel

2007.

ha percepito un salario annuo di fr. 44'200” (doc. AI 96-1).

Questo

importo è pertanto quello che l’interessato consegue sfruttando la sua capacità

lavorativa attuale.

Raffrontando

il reddito da invalido di fr. 44'200 con quello da valido di fr. 67'918, si

ottiene un grado d’invalidità, nel 2007, del 35% che non dà più diritto al

versamento di una rendita a causa dell’aumento della capacità di guadagno del

ricorrente.

Va qui

rilevato che anche volendo aggiornare i dati al 2008 (la decisione impugnata è

del 2 settembre 2008), il risultato finale (ossia la soppressione della

rendita) non sarebbe modificato giacché il reddito da invalido di fr. 44'200 rimarrebbe

immutato (cfr. doc. 94-2, dati aziendali del 14 gennaio 2008, punto 2.10: “stipendio

attuale della persona assicurata soggetto a contribuzione AVS”: fr. 44'200),

mentre il salario da valido raggiungerebbe fr. 69'276 (+ 2%; cfr. la vie

économique, n. 7/8 2009, pag. 91, tabella B10/2) per un grado d’invalidità del

36%. Prendendo il salario indicato dal datore di lavoro che il

ricorrente potrebbe conseguire nel 2008 senza il danno alla salute, ossia fr. 66'963 (doc. AI 94-2, punto 2.11), il grado d’invalidità

sarebbe ancora inferiore (34%).

A giusta

ragione l’UAI ha proceduto alla revisione della rendita ed alla sua

soppressione.

2.10

In sede di

risposta l’UAI ha accennato all’art. 31 LAI, affermando che una sua eventuale

applicazione non porterebbe comunque alla conferma del diritto alla rendita.

Per

l’art. 31 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, se un assicurato che ha

diritto ad una rendita consegue un nuovo reddito lavorativo o se il suo reddito

lavorativo attuale aumenta, la sua rendita è riveduta conformemente

all’articolo 17 capoverso 1 LPGA soltanto se il miglioramento del reddito

supera i 1500 franchi all’anno

A norma

dell’art. 31 cpv. 2 LAI solo i due terzi dell’importo che supera questo limite

di 1500 franchi sono presi in considerazione per la revisione della rendita.

A tal proposito va

evidenziato che nel Messaggio concernente la modifica della legge federale

sull’assicurazione per l’invalidità (5a revisione

dell’AI, FF 2005, pag. 3989 e seguenti), a pag. 4098 il Consiglio federale ha

affermato:

" Art.

31.

(nuovo) Riduzione

o soppressione della rendita

Con la presente disposizione, i beneficiari di rendite che

sfruttano nel miglior modo possibile la rimanente capacità al guadagno non

saranno più penalizzati da perdite sproporzionate di prestazioni. I

miglioramenti del reddito, che influiscono sul grado d’invalidità,

continueranno a determinare una riduzione o la soppressione della rendita AI,

ma non avranno effetto immediato. A tal fine ci si è ispirati al regime delle

prestazioni complementari.

Capoverso 1: il

miglioramento del reddito si ripercuote sul grado d’invalidità solo se supera

una franchigia di reddito di 1500 franchi all’anno. Solo in questo caso la rendita

viene riveduta conformemente all’articolo 17 capoverso 1 LPGA.

Capoverso 2: solo

i due terzi dell’importo che supera il limite di 1500 franchi sono presi in

considerazione per la revisione della rendita.”

Va ancora

rilevato che per l’art. 86ter OAI la revisione tiene conto unicamente della

parte di miglioramento del reddito che non dipende dal rincaro.

La

dottrina (cf. U.Kieser, "Praktikabilitätsüberlegungen aus der Sicht der

Praxis) in SZS/RJAJ 2009 pag. 219 seg.) ha già sottolineato i problemi di

applicazione posti dall'art. 31 LAI.

Nel rapporto esplicativo

del 17 giugno 2009 relativo al primo pacchetto di misure relativo alla 6a

revisione dell'AI il Consiglio federale propone di sopprimere l'art. 31 cpv. 2

LAI e rileva:

"

Capoverso 2: il

nuovo articolo 31 è stato introdotto nel quadro della 5a revisione AI affinché

i beneficiari di rendita il cui reddito lavorativo aumenta non siano più

penalizzati da riduzioni sproporzionate delle prestazioni. Analogamente a

quanto previsto nell’ambito delle prestazioni complementari, l'articolo 31

stabilisce un meccanismo di calcolo secondo cui gli aumenti di reddito non

causano una revisione della rendita o, perlomeno, non immediatamente. Ciò è

dovuto alla disposizione del capoverso 2, secondo cui solo i due terzi dell’importo

che supera 1500 franchi sono presi in considerazione per la revisione della

rendita.

In questo modo i beneficiari di rendita hanno

effettivamente un certo incentivo finanziario, poiché per la determinazione

dell’invalidità è presa in considerazione soltanto una parte del guadagno

supplementare, cosicché gli assicurati possono spesso continuare a ricevere la

loro rendita nonostante l’aumento del reddito lavorativo. Di fatto, tuttavia,

l’effetto disincentivante dell’eventuale riduzione del reddito complessivo non

è eliminato, ma soltanto ritardato. Inoltre, nella pratica l’attuazione di

questa disposizione si rivela molto difficile e causa disparità di trattamento,

dal momento che il grado di invalidità calcolato secondo l’articolo 31 non

corrisponde a quello effettivo (incapacità al guadagno ai sensi dell’art. 7

LPGA).

L’articolo 31 capoverso 2 dovrebbe quindi essere

semplicemente abrogato, poiché contrasta con l’obiettivo primario della

revisione della rendita finalizzata all’integrazione ed è praticamente

inattuabile nella sua forma odierna. Il capoverso 1 va invece mantenuto, in

quanto non pone problemi di attuazione e offre soprattutto ai bassi redditi un

seppur minimo incentivo finanziario."

2.11

Può qui

rimanere aperta la questione di sapere se l’art. 31 LAI, più favorevole per il

ricorrente, può trovare applicazione al caso di specie per l’aumento salariale

intervenuto prima dell’entrata in vigore di questa norma.

Infatti

anche applicando l’art. 31 LAI la rendita va comunque soppressa.

Nel 2008

l’interessato ha conseguito un salario annuo di fr. 44'200 (cfr. il formulario

compilato dal datore di lavoro il 14 gennaio 2008, doc. AI 94.2, punto 2.10: “stipendio

attuale della persona assicurata soggetto a contribuzione AVS”: 44'200

all’anno, fr. 3'400 al mese).

Aggiornando

il reddito da invalido di fr. 36'400 conseguito nel 1999 (cfr. decisione del 12

gennaio 2000 e doc. 34-3), al 2008, si ottiene un importo di fr. 41'677 (+

1,2581% nel 2000; + 2,4757% nel 2001; + 1,7927% nel 2002; + 1,3996% nel 2003; +

0,9317% nel 2004; + 0.9548% nel 2005; + 1,1876% nel 2006; + 1,6094% nel 2007; +

2.

% nel 2008, cfr. doc. IX/1).

La parte

del miglioramento del reddito che non dipende dal rincaro ammonta a fr. 2’523 (44'200

– 41’677). In applicazione dell’art. 31 LAI vanno presi in considerazione

unicamente i 2/3 dell’importo che supera i fr. 1'500, ossia fr. 682 (1'023 [2’523

-1'500] X 2 : 3). Ne segue che il salario da invalido ammonta a fr. 42’359 (41'677

+ 682).

Raffrontando l’importo di

fr. 42'359 con il salario da valido di fr. 66'963 indicato dal datore di lavoro

quale salario che potrebbe conseguire senza il danno alla salute (doc. AI 94-2,

punto 2.11), il grado d’invalidità sarebbe del 37%.

Utilizzando invece il

reddito preso in considerazione dalla consulente in integrazione per il 2007 di

fr. 67'918 e aggiornandolo del 2.0423% come il reddito da invalido, si

raggiunge un importo di fr. 69'305.

Raffrontando il salario da

invalido di fr. 42'359 con il salario da valido di fr. 69'305 il grado

d’invalidità sarebbe del 39%, comunque inferiore al grado del 40% che darebbe

diritto ad un quarto di rendita.

L’aumento della capacità

di guadagno ha pertanto quale conseguenza la soppressione della rendita d’invalidità

in applicazione delle norme sulla revisione.

In

queste condizioni il ricorso va respinto mentre la decisione deve essere

confermata.

2.12

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

di CHF 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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