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Decisione

32.2008.181

Soppressione assegno per grandi invalidi di grado esiguo

19 maggio 2009Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I duplicati del questionario per la revisione della

rendita/dell’assegno per grandi invalidi 5 aprile 2005 non sono stati

sottoscritti dall’assicurato e gli stessi non sono identici per quanto attiene

alla risposta in merito al bisogno dell’aiuto regolare e notevole di terzi per

compiere gli atti ordinari (cfr. doc. AI 231/2 punto 3 che è diverso rispetto a

quello sub doc. AI 232/3).

Viste le risultanze appena esposte questo Tribunale

ritiene che non è possibile concludere con la sufficiente tranquillità che lo

stato valetudinario dell’assicurato sia migliorato al punto da giustificare la

soppressione del diritto all’assegno per grandi invalidi.

Questo vale a maggiore ragione se si ritiene che, lo si

ribadisce, anche l’assistente sociale, nelle considerazioni 1° febbraio 2006,

ha ritenuto un accertamento medico indispensabile e che – senza tuttavia

nemmeno visitarlo e limitandosi a escludere nel caso gli effetti collaterali

del Tramal – il dr. __________ ha semplicemente concluso di ritenere le

costatazioni dell’assistente sociale più realistiche rispetto alle dichiarazioni

del medico curante.

In questo senso la decisione impugnata deve pertanto essere

annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, previo accertamento

medico specialistico, si pronunci nuovamente sulla revisione del diritto

all’assegno per grandi invalidi intrapresa nel 2005.”

2.5. Dando

seguito a quanto ordinato dal TCA, il 16 luglio 2008 l’assicurato è stato

visitato dal dr. __________ (dopo tre convocazioni), medico

internista-reumatologo attivo presso il SMR. Dopo aver esposto le diagnosi, accertato

che rispetto al 1992 la situazione reumatologica è rimasta immutata, il succitato

medico ha confermato l’incapacità lavorativa dell’interessato nella misura del

100% quale stalliere ed operaio ed una capacità del 40% in attività adeguate.

Va qui rilevato che l’assicurato, a causa del danno alla salute d’ordine

reumatologico, dal 1992 è beneficiario di una rendita d’invalidità (doc. AI).

Nel

complemento 28 luglio 2008 il dr. __________ ha evidenziato:

"

In riferimento al mio

rapporto medico del 16.07.2008 preciso che:

Il Sig. RI 1 risulta autonomo e autosufficiente

nell'espletare gli atti ordinari della vita.

L'A. non risulta dipendente nell'atto del vestirsi/svestirsi,

alzarsi, sedersi e coricarsi, mangiare, lavarsi, andare al bagno, spostarsi e

stabilire contatti.

Non vi è alcuna dipendenza da terzi negli atti sopra

elencati.

Come descritto nello status descritto nel mio rapporto

clinico l'A.: "si sveste e riveste lentamente con difficoltà per

dolore" tale descrizione non esprime una dipendenza da terzi." (Doc.

AI 293-1)

Non

necessitando l’assicurato dell’aiuto di terzi per l’espletamento degli atti ordinari

della vita, l’Ufficio AI ha di conseguenza soppresso l’assegno per grandi invalidi

di grado esiguo.

2.6. Da

un attento esame degli atti questa Corte non ha motivo per mettere in dubbio la

citata valutazione reumatologica.

Nel

rapporto 16 luglio 2008 (doc. AI 290) il dr. __________ ha dettagliatamente

esposto l’anamnesi e proceduto ad una valutazione coerente e convincente. Va qui

rilevato che non vi è alcun indizio che permette di concludere che l’insorgente

necessiti di aiuto da parte di terzi per espletare gli atti ordinari della vita

o di una sorveglianza personale continua. Dalla valutazione medica risulta che

l’assicurato si è presentato da solo al SMR, dichiarando persistenti dolori

diurni e notturni nella regione lombare. Il dr. __________ ha sì riscontrato difficoltà

di deambulazione (zoppia destra) e, causa dolori, nello svestire e rivestire,

senza tuttavia evidenziare una dipendenza da terzi. Va poi evidenziato che non

risulta nemmeno che al momento dell’esame peritale l’assicurato abbia assunto

il medicamento Tramal, i cui effetti antalgici – come ipotizzato nella

precedente procedura dal medico curante – lo avrebbero portato a negare la

necessità di ricorrere all’aiuto di terzi.

Del

resto, per quanto è dato di capire, l’insorgente ha genericamente contestato la

valutazione reumatologica senza produrre atti medici a sostegno della sua tesi.

Va qui

ricordato che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante

che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su

degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato,

sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro

nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione

medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352

consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123;

STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b), requisiti

adempiuti dalla valutazione SMR.

In conclusione, vista quanto sopra, è da ritenere

dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito

delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi

citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V

188 consid. 2b), che, per lo meno fino all’emissione della decisione impugnata,

l’insorgente non necessita di aiuto di terzi per l’espletamento degli atti

ordinari della vita, tantomeno di una sorveglianza personale continua.

A ragione quindi l’Ufficio AI ha soppresso

l’assegno per grande invalido. Il ricorso va pertanto respinto.

2.7. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.--

sono poste a carico dell’insorgente.

Per

questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese di procedura di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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