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Decisione

32.2008.183

Riduzione del reddito da invalido per motivi personali. Negata l'assistenza giudiziaria in ambito amministrativo, concessa per la procedura di ricorso

5 giugno 2009Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti

i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei

suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004

nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM

1989, pag.31; Pratique VSI

2001 pag.108, 1997 pag.123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito

delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il

TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre

1996 nella causa G.F.; STFA 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr.

1 pag.2; SZS 1988 pag.329 e 332; ZAK 1986 pag.189).

In DTF

125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF

125 V 354).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag.188; RAMI 1993 pag.95).

In

merito al SAM, secondo il l'Alta Corte questo

servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un

vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare

considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non

pubbl. del 22 maggio 1995 nella causa A. C.; DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique

VSI 2001 pag.110 consid. 3c).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 pag.109;

Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht,

1997, pag.230).

Se vi

sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura

senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su

un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 e S., U 330/01).

2.7. Nella

fattispecie concreta, questo TCA non ha motivi per mettere in

dubbio la valutazione effettuata dal SAM, che ha debitamente tenuto conto delle

patologie di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica

e priva di contraddizioni circa l’incapacità lavorativa, quantificata nella misura

del 100%, nella precedente professione esercitata sui cantieri, ma pienamente

abile se si tratta di lavori da svolgere in ufficio.

L’assicurato

evidenzia come il danno alla salute principale sia dovuto all’ipotensione

ortostatica, la cui causa usualmente è riconducibile ad una disautonomia

diabetica, in casu analizzata piuttosto dal perito cardiologo che

dall’endocrinologo. Egli sostiene che le conclusioni di entrambi i periti si

rilevano errate poiché essi hanno ritenuto le conseguenze del danno alla salute

debilitanti unicamente in ambiente di cantiere. L’insorgente infatti evidenzia

che:

"

(...)

Anche in ambiente "sicuro" gli automatismi

della vita quotidiana (raddrizzarsi in risposta al campanello, al telefono,

alzarsi per recarsi in toilette, raccogliere anche da seduti oggetti caduti a

terra, prendere materiale da cassetti situati in basso) comportano lo stesso

grado di incidenza del fenomeno che su cantieri o, più in generale, in ambiente

lavorativo pericoloso.

Orbene, al di là della pericolosità delle cadute (ma,

ad esempio, un femore in una persona non più giovanissima si può rompere anche

cadendo a terra su terreno perfettamente piano semplicemente alzandosi dalla

seggiola), la crisi di ipotensione ortostatica permane sempre e comunque un

fattore limitante, giacché l'afflitto deve sospendere ogni attività in corso

per permettere l'assestamento pressorio e cardiaco spontaneo.

Nel caso di specie, poi, il rischio di caduta anche in

ambiente sicuro è aggravato dalla parallela polineuropatia sensitivo-motrice

distale delle membra inferiori, elemento che contribuisce in modo rilevante

all'insicurezza della marcia ed al mantenimento della posizione eretta.

(...)" (Doc. I, pag. 5)

Per ipotensione

ortostatica s’intende l’impossibilità di mantenere la stazione eretta a causa

di un calo eccessivo della pressione del sangue quando il soggetto passa dalla

posizione coricata (clinostatica) alla posizione in piedi (ortostatica). Tale

problematica, di natura cardiocircolatoria, può essere riscontrata anche in

patologie neurologiche (morbo di Parkinson), di diabete mellito e di cirrosi

etilica (www.parkinsonitalia.it/ortostatica.htm;

www.helpsalute.it).

Nel

rapporto 9 maggio 2007 il dr. __________ ha individuato una ipotensione ortostatica

da probabile disautomia diabetica (vertigini in ortostatismo) in parte

probabilmente relazionata ad una polineuropatia degli arti inferiori (instabilità

alla posizione eretta ed alla marcia) di causa diabetica, precisando: “anche

se i disturbi alla posizione eretta e alla marcia non sono di mia competenza,

ritengo che l’insieme di questa sintomatologia lo renda non idoneo al lavoro in

cantiere e in opere di costruzione ciò che rappresenta ca. un’inabilità di 2/3

per la sua precedente professione”. Lo specialista in cardiologia, facendo

presente come sia difficile disgiungere le patologie, limitandosi

all’ipotensione ortostatica ha ritenuto l’assicurato “non idoneo a lavori

pericolosi, in altezza e in equilibrio come quelli su ponteggi o in opere in

costruzioni per cui stimo a ca. 30% l’inabilità lavorativa unicamente dovuta

all’ipotensione ortostatica” (doc. AI 24-27). Dal punto di vista cardiaco

egli ha così risposto alle domande peritali conclusive :

"

(...)

6. Ritiene possibile effettuare

provvedimenti d'integrazione professionale presso quest'assicurato ? Descrivere

le risorse di cui l'assicurato ancora dispone.

Dal lato strettamente cardiaco e riguardo l'ipotensione

ortostatica è possibile effettuare provvedimenti d'integrazione professionale.

L'assicurato dispone di risorse cardiache per effettuare professioni con

impegno fisico leggero a moderato e che non implicano attività pericolose, su altezze

o implicanti il chinarsi e rialzarsi frequentemente come pure la guida

professionale e questo a causa dell'ipotensione ortostatica.

7. Ritiene che l'assicurato sia in grado di

svolgere altre attività ? Se sì, descrivere i limiti funzionali e la capacità

lavorativa in tale attività adatta.

Come già esposto al punto 6 egli potrebbe teoricamente

svolgere dal lato cardiaco attività professionali con impegno fisico leggero a

moderato e senza le restrizioni sopramenzionate a causa dell'ipotensione

ortostatica e questo teoricamente anche al 100 %. Praticamente vista la sua

formazione d'ingegnere civile STS potrebbe teoricamente svolgere attività di

progettazione e attività amministrative e questo anche al 100 %." (Doc. AI

24-27+28)

Da

parte sua il dr. __________ ha confermato la presenza di un diabete mellito con

complicanze (polineuropatia periferica, neuropatia autonoma e nefropatia). Nel

rapporto 24 aprile 2007 riguardo alla capacità lavorativa il succitato specialista

in endocrinologia ha precisato:

"

(...)

Per l'aspetto strettamente diabetologico la diagnosi

del diabete mellito sola non giustifica nessuna incapacità lavorativa. Non è il

diabete per sè, ma le complicanze che, se presente, limitano la capacità

lavorativa. Nel caso dell'assicurato presente invece vedo escluso al 100 % la

ripresa del suo vecchio lavoro.

Come per tutti i diabetici, è consigliabile un'attività

professionale che:

- permette di seguire la dieta

diabetica, incluso gli spuntini

- permette l'autocontrollo glicemico a

qualsiasi momento

- permette di eseguire la terapia

medicamentosa, come prescritta

evita i turni notturni di lavoro

- evita delle "ore di punta"

di stress

evita l'uso d'apparecchi "pericolosi" per il

paziente o per delle altre persone (gru. macchina, locomotive, aerei, etc.).

Nel caso concreto vedo possibile un lavoro al 100%

eseguito esclusivamente in ufficio, in posizione seduto, per esempio al computer.

L'ingegneria del tipo CAD (computer aided, design) è possibile senza limiti.

Ignoro personalmente però se c'è un mercato di lavoro per una tale attività e

se rende una formazione adeguata per, l'età dell'assicurato." (Doc. AI

24-31)

Orbene, questa Corte non misconosce gli effetti che gli episodi d’ipotensione

ortostatica comportano, a seguito al ridotto apporto ematico al cervello, ossia

capogiri, instabilità sulle gambe, malessere generale e, nei casi gravi, allo

svenimento (cfr. al riguardo: www.parkinsonitalia.it/ortostatica;

www.help- salute.it).

Tuttavia

non va dimenticato che entrambi i periti hanno pertinentemente concordato nel

ritenere l’assicurato pienamente inabile nella sua precedente professione

svolta nei cantieri, ma abile al 100% per tutti quei lavori che non necessitano

la presenza nei cantieri e che possono essere svolti in ufficio. In queste circostanze

quanto sostenuto dal ricorrente non trova conferma nelle concrete valutazioni

mediche a cui egli è stato sottoposto. L’insorgente non ha d’altronde prodotto

documentazione medica a sostegno della propria tesi.

Per

i succitati motivi, alla perizia del SAM va dato valore probatorio pieno, essendo

la stessa completa, convincente e priva di contraddizioni.

Con

rapporto 31 agosto 2007 il dr. __________ del SMR ha tenuto conto, con

riferimento alle suddette attività leggere, di una diminuzione di rendimento

del 10% “per la stanchezza dovuta alle malattie di base”, riduzione che

non è stata presa in considerazione dal SAM (doc. AI 26-1).

Questo Tribunale ritiene quindi che la refertazione medica agli atti

contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata

sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi

necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dal ricorrente.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechts-pflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28

consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid.

4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.8. Accertata dunque, dal punto di vista medico-teorico, una residua

capacità lavorativa in attività leggere d’ufficio del 90%, mediante rapporto 19

luglio 2007 il consulente in integrazione professionale, tenuto conto dei dati

medici presenti nell’inserto e della formazione scolastica e professionale

dell’assicurato, ha rettamente considerato esigibili attività qualificate o

semi-qualificate nell’ambito edile, in particolare presso uno studio di

architettura o di ingegneria. Quest’ultime attività sono state ritenute più

adeguate dal punto di vista del contenimento del danno e delle competenze

professionali acquisite dall’interessato (doc. AI 32-1).

Per

la determinazione del grado d’invalidità, il consulente ha utilizzato il

consueto metodo ordinario, mettendo a confronto il reddito che l’assicurato

avrebbe conseguito senza il danno alla salute presso il precedente datore di

lavoro quale ingegnere STS (reddito da valido) con quello da un’attività adeguata,

desunto

dai salari statistici (reddito da invalido), da

cui è risultato un grado d’invalidità del 68%. Il calcolo è stato ripreso nella

decisione contestata.

2.8.1. Riguardo

al reddito da valido, rimasto incontestato, il consulente ha giustamente

preso in considerazione un salario di fr. 134'503.-- (adeguato al 2006) ripreso

dal questionario dell’ex datore di lavoro (doc. AI 15-1 e 32-3)

2.8.2. Per

quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare

perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag.332 consid. 3c, 1989 pag.485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Nel

caso di specie, il consulente ha utilizzato i dati forniti

dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica relativi ad una

professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore

privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel

settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pag.347ss. e SVR 2002 UV 15, pag.47ss.),

dai quali risulta che il ricorrente avrebbe potuto realizzare, in media, un

salario mensile lordo pari a fr. 4’732.--. Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr.

tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 3-2009,

pag. 98), esso ammonta a fr. 4'933.11 mensili oppure a fr. 59'197.32

annui (fr. 4'933.11 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa,

cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a). Considerando

un reddito ipotetico di fr. 59'197.--, una capacità lavorativa residua dell’90%

ed una riduzione del 20% per particolari motivi, il reddito da invalido è stato

determinato in fr. 42’621.--.

Quanto

alla riduzione riconosciuta dal consulente e (genericamente) contestata

dall’assicurato, va detto che per costante giurisprudenza il giudice non può scostarsi

dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80

consid. 5b/dd e 6); egli può tuttavia farlo in presenza di valide ragioni.

In

una sentenza del 25 aprile 2005, inc. 35.2004.104 consid. 2.11, il TCA ha fornito

alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la

riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido:

"

(…)

Su quest’ultimo punto, il TCA ha

attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato

l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio

2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età

dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non

rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori

ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella

causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato

una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato

di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive

nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations

résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa

M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio

di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse

un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF

(cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, pag.105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra

assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo

di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V

138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa

S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune

circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad

esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto

che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle

assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio

2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione

del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA

del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli

impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di

riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione). (…)"

Nella

presente fattispecie, nel citato rapporto 19 febbraio 2008 il consulente ha

quantificato una riduzione del reddito da invalido tra il 15 ed il 20%

giustificata come segue: attività leggere, pause ristoratrici, resistenza

fisica e intellettiva, intensità lavorativa e competenze teoriche da

ristabilire (doc. AI 32-3). La riduzione (massima) del 20% riconosciuta è stata

in seguito confermata da un altro consulente in integrazione professionale, il

quale ha ribadito come siano stati presi in considerazione tutti i probabili

svantaggi salariali che potrebbero influire sul reddito da invalido (cfr.

rapporto 21 maggio 2008; doc. AI 45-1).

Dopo

attento esame della fattispecie, conformemente alla giurisprudenza appena

citata, il TCA è dell’avviso che con una riduzione globale del 20% si tenga adeguatamente

conto delle specifiche circostanze del caso concreto, ossia del fatto che l’assicurato,

a seguito del danno alla salute, può esercitare nel suo campo d’attività una cerchia

meno ampia di professioni. Una riduzione del 25% non è per contro giustificata

visto che comunque egli dispone di una residua capacità lavorativa quasi

totale.

Dal

raffronto dei redditi (134’503 – 42’622 x 100 : 134’503) è scaturito un grado

d’invalidità del 68% che dà il diritto a tre quarti di rendita.

La decisione impugnata va quindi confermata.

2.9. Con

la decisione contestata l’Ufficio AI ha respinto la domanda di assistenza

giudiziaria, negando la necessità dell’assistenza da parte di un avvocato

poiché la fattispecie in esame rientra nel novero della casistica più consueta.

L'art.

37 cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire

personalmente (cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia medica, DTF 132 V

443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo

escluda. Il capoverso 4 prevede che, se le circostanze lo esigono, il

richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).

Secondo

dottrina e giurisprudenza, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA,

l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono",

anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa

che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale,

quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa,

le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa

(cfr., ad esempio, STF I 127/2007 del 7 gennaio 2008, consid. 4.3 e Kieser,

ATSG-Kommentar, 2a edizione, Zurigo 2009, ad art. 37, n. 22, pag.504; cfr.,

d'altronde, FF 1999 3965).

La necessità di patrocinio da parte di un avvocato è giustificata in

casi eccezionali, in presenza di difficili questioni di natura giuridica che

fattuale e l’assistenza di rappresentanti di associazioni

invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può

essere presa in considerazione (DTF 132 V 200 S. 201 consid.

4.1. con riferimenti).

Per

il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente,

la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole (FF 1999

3965).

La

concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti

criteri applicabili nella procedura giudiziaria (Kieser, op. cit., ad art. 37,

n. 23, pag.504-505).

Secondo

questo TCA la fattispecie in esame non presenta elementi di particolare

difficoltà, visto che rientra nella consueta casistica di questo genere di problematiche.

Infatti,

l’assicurato è stato sottoposto ad una perizia pluridisciplinare nonché ad una

valutazione economica da parte del consulente in integrazione professionale.

Alla

luce di quanto esposto, ribadito che le condizioni per ottenere il gratuito patrocinio

in sede amministrativa sono più restrittive rispetto a quelle per valutare il

diritto all’assi-stenza giudiziaria in sede di ricorso, l’Ufficio AI ha rettamente

ritenuto, alla luce della succitata giurisprudenza, l’assistenza di un legale

non necessaria e, di conseguenza, respinto la domanda di gratuito patrocinio senza

accertare l’eventuale indigenza dell’assicurato, né valutare se la causa fosse

palesemente priva di successo.

2.10. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegna-zione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a

carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria

(cfr. consid. 2.11).

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,

in relazione con l’art. 69 LAI, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il

quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi

patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA

mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione

dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,

mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF

110 V 362; Kieser, op. cit., art. 61, n. 109, pag. 789).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

102 ss, pag. 788 ss; SVR 2004 no. 5 pag. 17 consid. 2.1; cfr. anche STFA 7

maggio 2007 nella causa B., I 134/06, consid. 5.1) – sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento

dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag)

e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14

cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Dal

certificato per l’ammissione dell’assistenza giudiziaria, risulta che

l’assicurato è coniugato, ha due figli maggiorenni studenti residenti fuori

cantone. Sua moglie lavora saltuariamente presso la città di __________ e

l’istante percepisce prestazioni dell’assistenza sociale. Ne consegue

l’indigenza del ricorrente.

Posto che anche le altre due condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono

adempiute,

l’istanza tendente alla concessione dell’assistenza

giudiziaria va concessa, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la

situazione economica dell'assicurata dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61

lett. f LPGA; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente al

gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG;

STFA del 4 maggio 2004 nella causa S., K 146/03, consid. 7.1.; STFA del 15

luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella

causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF

124 V 301, consid. 6).

Visto

quanto precede, l’assicurato è pure per il momento esonerato dal pagamento

delle spese processuali (cfr. consid. 2.13. e STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

L'istanza

di assistenza giudiziaria è accolta.

3.

Le

spese di complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato. A seguito

della concessione dell’assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte

dallo Stato.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il

segretario

Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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